Caso giurisprudenziale sullazienda 5 Cass., 28 marzo 2007, n. 7652 Parma, 2 ottobre 2008.

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Caso Caso giurisprudenziale giurisprudenziale sull’azienda 5 sull’azienda 5 Cass., 28 marzo 2007, n. Cass., 28 marzo 2007, n. 7652 7652 Parma, 2 ottobre 2008 Parma, 2 ottobre 2008

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Caso giurisprudenziale Caso giurisprudenziale sull’azienda 5sull’azienda 5

Cass., 28 marzo 2007, n. 7652Cass., 28 marzo 2007, n. 7652

Parma, 2 ottobre 2008Parma, 2 ottobre 2008

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Arbitrato gennaio 2001Arbitrato gennaio 2001(data non certa)(data non certa)

ILLVA Saronno s.p.a. conveniva davanti al collegio ILLVA Saronno s.p.a. conveniva davanti al collegio arbitrale la soc. Paolo Lazzaroni e figli s.p.a., arbitrale la soc. Paolo Lazzaroni e figli s.p.a., esponendo che in data 20 marzo 1984 aveva stipulato esponendo che in data 20 marzo 1984 aveva stipulato con la società Davide Lazzaroni s.p.a. un atto di con la società Davide Lazzaroni s.p.a. un atto di transazione, nel quale era inserita una clausola transazione, nel quale era inserita una clausola compromissoria, che delimitava l’uso della parola compromissoria, che delimitava l’uso della parola “Saronno” sui marchi e sugli altri segni distintivi “Saronno” sui marchi e sugli altri segni distintivi utilizzati dalle due società (Lazzaroni poteva e doveva utilizzati dalle due società (Lazzaroni poteva e doveva utilizzarlo per i prodotti da forno e ILLVA per i liquori).utilizzarlo per i prodotti da forno e ILLVA per i liquori).

ILLVA sosteneva che:ILLVA sosteneva che: la Paolo Lazzaroni era subentrata alla Davide Lazzaroni la Paolo Lazzaroni era subentrata alla Davide Lazzaroni

in seguito ad un atto di cessione d’azienda;in seguito ad un atto di cessione d’azienda; La Paolo Lazzaroni utilizzava per il liquore “Lazzaroni La Paolo Lazzaroni utilizzava per il liquore “Lazzaroni

Amaretto”, la parola Saronno in modi più ampi del Amaretto”, la parola Saronno in modi più ampi del consentito dalla transazione.consentito dalla transazione.

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Arbitrato gennaio 2001Arbitrato gennaio 2001 ILLVA chiedeva perciò al collegio arbitrale di ILLVA chiedeva perciò al collegio arbitrale di

adottare i provvedimenti conseguenti adottare i provvedimenti conseguenti all’inadempimento e di condannare la Paolo all’inadempimento e di condannare la Paolo Lazzaroni al risarcimento del danno.Lazzaroni al risarcimento del danno.

La convenuta (Paolo Lazzaroni) negava la propria La convenuta (Paolo Lazzaroni) negava la propria legittimità passiva, non ritenendosi vincolata da legittimità passiva, non ritenendosi vincolata da una “clausola arbitrale inserita in un contratto una “clausola arbitrale inserita in un contratto intercorso tra altre parti. Essa non si era resa intercorso tra altre parti. Essa non si era resa acquirente di un ramo d’azienda liquoristico dalla acquirente di un ramo d’azienda liquoristico dalla Davide Lazzaroni ed in particolare sottolineava Davide Lazzaroni ed in particolare sottolineava coma la ILLVA non avesse indicato da quale atto coma la ILLVA non avesse indicato da quale atto giuridico tale cessione avesse preso effetto.giuridico tale cessione avesse preso effetto.

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Lodo arbitraleLodo arbitrale

Gli arbitri ritennero:Gli arbitri ritennero: dimostrata la cessione d’azienda con il dimostrata la cessione d’azienda con il

conseguente subentro nel vincolo della conseguente subentro nel vincolo della clausola compromissoria,clausola compromissoria,

che la convenuta aveva effettivamente che la convenuta aveva effettivamente violato la transazione.violato la transazione.

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AppelloAppello

Contro il lodo arbitrale la Paolo Lazzaroni Contro il lodo arbitrale la Paolo Lazzaroni ricorreva alla Corte d’Appello di Milano ricorreva alla Corte d’Appello di Milano sostenendo che erroneamente gli arbitri avevano sostenendo che erroneamente gli arbitri avevano individuato la fattispecie del trasferimento di individuato la fattispecie del trasferimento di azienda collegando tra loro una serie di atti, azienda collegando tra loro una serie di atti, sicuramente non riferiti sicuramente non riferiti uti singoliuti singoli alla vendita alla vendita d’azienda, posti in essere nell’arco di 10 anni.d’azienda, posti in essere nell’arco di 10 anni.

Proponeva impugnazione incidentale anche Proponeva impugnazione incidentale anche ILLVA lamentando il mancato riconoscimento del ILLVA lamentando il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni.risarcimento dei danni.

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Sentenza Corte d’AppelloSentenza Corte d’AppelloMilano 14 marzo 2003Milano 14 marzo 2003

La corte d’appello di Milano respingeva entrambe La corte d’appello di Milano respingeva entrambe le impugnazioni.le impugnazioni.

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Ricorso in cassazioneRicorso in cassazione

A Paolo Lazzaroni ricorreva per la A Paolo Lazzaroni ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte cassazione della sentenza della Corte d’Appello.d’Appello.

La ILLVA Saronno resiste con La ILLVA Saronno resiste con controricorso.controricorso.

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Motivi del ricorso da parte della Motivi del ricorso da parte della Paolo LazzaroniPaolo Lazzaroni

1.1. Nel ritenere trasferito il contratto contenente la Nel ritenere trasferito il contratto contenente la clausola arbitrale la corte d’appello non ha clausola arbitrale la corte d’appello non ha considerato:considerato:

a)a) che l’interpretazione dell’art. 2558 va coordinata che l’interpretazione dell’art. 2558 va coordinata con quella dell’art. 2556, che impone l’osservanza con quella dell’art. 2556, che impone l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la dei singoli beni che compongono l’azienda o per la natura del contratto;natura del contratto;

b)b) l’art. 807 c.p.c. prescrive la forma scritta a pena di l’art. 807 c.p.c. prescrive la forma scritta a pena di nullità per la manifestazione della scelta della nullità per la manifestazione della scelta della giustizia alternativa in luogo di quella ordinaria.giustizia alternativa in luogo di quella ordinaria.

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Motivi del ricorso da parte della Motivi del ricorso da parte della Paolo LazzaroniPaolo Lazzaroni

2.2. Ritenendo trasferita la transazione si riteneva Ritenendo trasferita la transazione si riteneva trasferiti solo i doveri contenuti nel contratto trasferiti solo i doveri contenuti nel contratto (non poter utilizzare la denominazione (non poter utilizzare la denominazione “Saronno” per i liquori), ma non i “Saronno” per i liquori), ma non i corrispondenti vantaggi (poter utilizzare corrispondenti vantaggi (poter utilizzare quell’espressione per i prodotti da forno). La quell’espressione per i prodotti da forno). La corte d’appello ha realizzato un’arbitraria corte d’appello ha realizzato un’arbitraria scissione dell’originario rapporto di scissione dell’originario rapporto di corrispettività dei sacrifici.corrispettività dei sacrifici.

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Decisione 14 febbraio 2007Decisione 14 febbraio 2007

1.1. Il primo motivo viene respinto perché:Il primo motivo viene respinto perché:1.1. Per quanto concerne l’osservazione Per quanto concerne l’osservazione subsub a), l’art. 2558 c.c. a), l’art. 2558 c.c.

prevede la successione automatica del cessionario d’azienda in prevede la successione automatica del cessionario d’azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l’esercizio dell’impresa tutti i contratti stipulati dal cedente per l’esercizio dell’impresa salvi casi di contratti personali e quelli che le parti abbiano salvi casi di contratti personali e quelli che le parti abbiano esplicitamente previsto di non trasferire. Il trasferimento esplicitamente previsto di non trasferire. Il trasferimento prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo potenziamento, il stipulanti e neppure richiede, per il suo potenziamento, il consenso del contraente ceduto.consenso del contraente ceduto.

2.2. Per ciò che concerne l’osservazione Per ciò che concerne l’osservazione subsub b), non è vero che la b), non è vero che la disposizione prevista dall’art. 807 c.p.c. prevalga su quella di cui disposizione prevista dall’art. 807 c.p.c. prevalga su quella di cui all’art. 2558 c.c.. Il trasferimento dei contratti nell’ambito della all’art. 2558 c.c.. Il trasferimento dei contratti nell’ambito della cessione d’azienda è disciplinato in maniera esaustiva dall’art. cessione d’azienda è disciplinato in maniera esaustiva dall’art. 2558 c.c., che non lascia spazio all’applicazione dell’art. 807 2558 c.c., che non lascia spazio all’applicazione dell’art. 807 c.p.c.c.p.c.

3.3. L’art. 2556 c.c. disciplina la forma della cessione dell’azienda e L’art. 2556 c.c. disciplina la forma della cessione dell’azienda e non si occupa del trasferimento dei contratti.non si occupa del trasferimento dei contratti.

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Decisione 14 febbraio 2007Decisione 14 febbraio 2007

2.2. Anche il secondo motivo del ricorso viene Anche il secondo motivo del ricorso viene respinto:respinto:

Il contratto sinallagmatico ha carattere unitario, tuttavia una Il contratto sinallagmatico ha carattere unitario, tuttavia una volta che la corte territoriale – con accertamento di merito volta che la corte territoriale – con accertamento di merito adeguatamente motivato e perciò non sindacabile in questa adeguatamente motivato e perciò non sindacabile in questa sede di legittimità – ha presupposto che la transazione di che sede di legittimità – ha presupposto che la transazione di che trattasi fosse non già un contratto sinallagmaticamente trattasi fosse non già un contratto sinallagmaticamente unitario e individuale, nei termini prospettati dalla ricorrente, unitario e individuale, nei termini prospettati dalla ricorrente, bensì un contratto invece divisibile nelle parti attinenti, bensì un contratto invece divisibile nelle parti attinenti, rispettivamente, al settore dei liquori ed a quello dei prodotti rispettivamente, al settore dei liquori ed a quello dei prodotti da forno, in relazione a ciascuna delle quali i contraenti da forno, in relazione a ciascuna delle quali i contraenti avevano assunto reciproci oneri e vantaggi. Dal che appunto avevano assunto reciproci oneri e vantaggi. Dal che appunto la trasferibilità – correttamente, quindi, dagli stessi giudici la trasferibilità – correttamente, quindi, dagli stessi giudici ritenuta – di quella transazione per la parte (liquori) relativa al ritenuta – di quella transazione per la parte (liquori) relativa al ramo d’azienda ceduto.ramo d’azienda ceduto.

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DispositivoDispositivo

La corte rigetta il ricorso e compensa le La corte rigetta il ricorso e compensa le spese.spese.