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STUDI DI SETTORE
Di Giovanni Valcarenghi
Studi di settore ed utilizzo ai fini accertativiAccertamenti nei confronti di soggetti non congrui agli Studi di settore
(componente degli accertamenti eseguiti nei confronti delle imprese di piccole dimensioni e dei lavoratori autonomi)
2010 2009
N° Accertamenti eseguiti 30.219 56.437
Maggiore Imposta Accertata media * 14.341 12.802
N° Accertamenti definiti con adesione e con acquiescenza 14.591 24.619
Maggiore Imposta Definita media * 5.005 4.410
Studi di settore ed utilizzo ai fini accertativi
2010 2009 Δ %
N° Accertamenti eseguiti 30.443 28.316 + 8%
Maggiore Imposta Accertata 501 460 + 9%
N° Accertamenti definiti con adesione o con acquiescenza 12.729 8.506 + 50%
Maggiore Imposta Definita 96 59 + 63%
Accertamenti ordinari II.DD.con determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche
Strumenti disponibili e strumenti mancanti
1. Decreti Ministeriali del 16.03.2011 di approvazione degli studi revisionati per il2010
2. Decreto Ministeriale del 16.03.2011 di aggiornamento della territorialità deglistudi
3. Decreto Ministeriale del 22.03.2011 di aggiornamento delle aree territorialicomunali e dei FOC
4. Decreti Ministeriali del 16.03 e del 22.03.2011 di modifica del decreto del11.02.2008
1. Istruzioni parte generale, in bozza2. Modelli singoli studi, in bozza (mancano indicazioni per correttivi)3. Istruzioni singoli studi, in bozza , solo per studi non revisionati
1. Nota metodologica correttivi anticrisi2. Gerico 2011 (versione Beta )
Lo svolgimento di più attivitàSe il contribuente svolge contemporaneamente più attività rientranti in studi di settoredifferenti bisogna valutare l’incidenza delle attività non prevalenti sul complesso dei ricavi.In pratica AI FINI DELL’ACCERTAMENTO possono verificarsi le seguenti ipotesi:1. se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono uguali o inferiori al 30% di quelli
complessivi, lo studio di settore dell’attività prevalente può essere utilizzato in fase diaccertamento;
2. se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono superiori al 30% di quellicomplessivi, lo studio di settore dell’attività prevalente può essere utilizzato soltanto aifini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
VERIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEI RICAVI:soglia di rilevanza da usare ai fini difensivi
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il contribuente eserciti più attività di impresacomprese nel medesimo studio di settore, la prevalenza rispetto ai ricavi complessivideve essere intesa con riferimento alla somma dei ricavi relativi alle predette attività.
Lo svolgimento di più attivitàI soggetti che rientrano nella seconda ipotesi sono tenuti a inviare ilmodello relativo al codice dell’attività prevalente, compilando il prospettodelle “Imprese multiattività”.
Si precisa che i dati (contabili ed extracontabili) da indicare nel modellodovranno essere forniti tenendo conto del complesso dell’attivitàd’impresa esercitata.
Lo svolgimento di più attivitàPertanto, ad esempio, i contribuenti che esercitano, prevalentemente,una attività d’impresa soggetta a studi di settore e un’altra soggetta aparametri da cui derivino ricavi superiori al 30 per cento di quellicomplessivamente dichiarati, sono tenuti alla compilazione delmodello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio disettore relativo all’attività prevalente.
Ricavi derivanti dall’attività X (studio UD47U) 300.000 (54%)
Ricavi derivanti dall’attività Z (soggetta a parametri) 250.000 (46%)
Totale ricavi 550.000
Il contribuente, in questa ipotesi, dovrà compilare l’allegato studio disettore UD47U, con l’indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferitiall’intera attività d’impresa esercitata.
Le revisioni degli studi tentano un accorpamento: il criterio delle attività complementari
Studi revisionati: commercio
Lo studio di settore UM85U, approvato con il presente decreto, siapplica anche ai contribuenti, che svolgono, unitamente all’attivitàoggetto dello studio, l’attività di "Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto,Totocalcio eccetera" 92.00.01.Lo studio UM85U si applica, “altresì”, nel caso in cui i ricavi derivantidall'attività di ricevitoria siano prevalenti rispetto ai ricavi derivantidall’attività oggetto dello studio.
TABACCHERIE
Studi revisionati: manifattureLo studio di settore VD12U, approvato con il presente decreto, si applica anche aicontribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delleseguenti attività complementari:a) supermercati, codice attività 47.11.20;b) discount di alimentari, codice attività 47.11.30;c) minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40;d) commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività
47.21.02;e) commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00;f) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 47.29.10;g) commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 47.29.20;h) commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attività 47.29.30;i) commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a., codice
attività 47.29.90.Lo studio VD12U si applica, in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delleattività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delleattività complementari.
PANETTERIA E COMMERCIO DI PANE AL DETTAGLIO
Studi revisionati: servizi
Lo studio di settore VG44U, approvato con il presente decreto, siapplica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivitàoggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari:a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;b) Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;c) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.Lo studio VG44U si applica, in presenza delle predette attivitàcomplementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sonoprevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme delle attivitàcomplementari.
ALBERGHI, AFFITTACAMERE, ALLOGGI
Studi di settore: la territorialitàDECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2011
• DM 30.03.1999• DM 03.02.2000• DM 26.02.2000• DM 16.02.2001• DM 08.03.2002• DM 06.03.2008• DM 19.05.2009• DM 07.07.2009• DM 12.03.2010• DM 16.03.2011
AGGIORNAMENTO PER TENERE CONTO DELLA ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI
Studi di settore: la territorialitàFACTORY OUTLET CENTER (F.O.C.)
IMPATTO SULLA PRODUZIONE DI RICAVI PER LO STUDIO DI SETTORE VM05U
Commercio al dettaglio di abbigliamento, pelletterie ed accessori
STIMATO IN FORMA AUTOMATICA DA GERICO IN ALCUNE IPOTESI
Studi di settore: la territorialità
Studi di settore: la territorialitàAl fine di tener conto, nell’ambito dello studio VM05U - commercio al dettagliodi abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, della concorrenzacostituita dai Factory Outlet Center, sono state individuate le “areegravitazionali”, ovvero le aree di mercato influenzate dalla presenza di ciascunF.O.C., considerando la distanza in minuti di percorrenza di ogni comune dalF.O.C. più vicino.I valori delle distanze in minuti sono state calcolate tramite funzionalitàspecifiche (Networking) di software GIS (Geographic Information System). Pertale calcolo è stato utilizzato un network che ha memorizzata la rete stradaleitaliana, con le relative distanze e i tempi medi di percorrenza calcolati sumedie automobilistiche.Nella tabella allegata sono riportate le distanze .Si fa presente che i comuni distanti più di 90 minuti dal F.O.C. più vicino noncompaiono nella tabella, poiché l’analisi delle funzioni di ricavo ha evidenziatoche oltre tale raggio la presenza di un F.O.C. non risulta significativa.
Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti:a) con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;b) che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Si
ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione èconsiderato periodo di cessazione dell’attività;
c) con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a5.164.569 euro. Per quanto riguarda i ricavi, sono esclusi icorrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni,delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, dellecessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa(articolo 85, comma 1 lettere c), d) ed e) del Tuir).I compensi da tenere in considerazione sono quelli derivantidall’attività di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, del Tuir).
Studi di settore: soggetti esclusi
Casi particolari di determinazione dei ricavi:Per gli studi di settore:• UG40U, gestione immobiliare• UG50U, pavimenti, tinteggiature, pulizie• UG69U, costruzioni• UK23U, servizi di progettazione e ingegneria integrata
ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli studi disettore:
Ricavi+
Rimanenze finali-
Esistenze iniziali
Studi di settore: soggetti esclusi
d) in un periodo di non normale svolgimento dell’attività ;e) che determinano il reddito con criteri “forfetari”;f) che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;g) con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro
degli elementi contabili contenuto nel modello per lacomunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dellostudio di settore approvato per l’attività esercitata, secondo leindicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002.
h) che applicano il regime dei “minimi”;i) che presentano le cause di inapplicabilità indicate nel decreto di
approvazione dello specifico studio di settore (si fa riferimento,ad esempio, alle società cooperative, alle società consortili ed aiconsorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socieo associate, alle società cooperative costituite da utenti nonimprenditori che operano esclusivamente a favore degli utentistessi).
Studi di settore: soggetti esclusi
Studi di settore: cause di esclusioneCESSAZIONE/INIZIO ATTIVITA’
Anche se inizio 01.01 o cessazione 31.12
Anche se modifica attività in corso d’anno (se le due attività sono soggette a SdS diversi) (nuovo codice)
Eccezioni
1. cessazione e inizio da parte del medesimo soggetto entro 6 mesi (se ledue attività sono soggette allo stesso studio);
2. l’attività rappresenta una “mera prosecuzione” di quelle già svolte da altri(acquisto/affitto azienda, successione/donazione azienda,trasformazione, scissione, fusione).
Studi di settore: cause di esclusione
PERIODO NON NORMALE SVOLGIMENTO ATTIVITA’
a) il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa ofallimentare;b) il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, adesempio perché:
– la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primoperiodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;– è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttivadi beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi equindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa dellaristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti ilocali in cui viene esercitata l’attività;d) il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazionealla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;f) la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, se non compresa nello stesso studio di settoreg) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior partedell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.
Studi di settore: cause di esclusione
Ateco 2007prevalente
Codici cause
Non previste causeinapplicabilità
Barratura
Studi di settore: cause di inapplicabilità
Se società cooperative, società consortili e consorzi con esclusiva operatività verso imprese socie/associate
Se società cooperative costituite da utenti non imprenditori con esclusiva operatività verso utenti stessi
NO compilazione (e rilevanza)
Studi di settore: codici cause esclusioneCo
mpi
lazio
ne n
ote
Studi di settore: Sds o Ine?
CAUSA ESCLUSIONE
SdS applicabili ai fini accertativi SdS NON applicabili ai fini accertativi
compilazioneSdS
Cause 2-3-5-7-12
Altre cause
SdS Ine
Per il solo periodo d’imposta 2010, nei confronti dei seguenti contribuenti:
• società cooperative a mutualità prevalente;• soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS;• soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività di “consorzi digaranzia collettiva fidi” e di “bancoposta”;
lo studio di settore dell’attività prevalente, non può essere utilizzato in fase diaccertamento ma soltanto ai fini della selezione delle posizionida sottoporre a controllo.
Nuove ipotesi per il solo 2010
Studi di settore: minimi
I contribuenti minimi sono esclusi dagli studi di settore (comma 113, Legge n. 244/2007)
Non devono indicare alcun codice di esclusione. Nel quadro CM non è infatti prevista la possibilità di tale indicazione
Non devono compilare nemmeno il mod. INE, come precisato dalle istruzioni a tale modello
Correttivi per la Crisi 2010
Raccolta informazioni dagli Osservatori Regionali e dalle Associazioni di categoria
Analisi dei dati delle Dichiarazioni Annuali IVA e delle Comunicazioni Annuali Dati IVA
MONITORAGGIO DELL’IMPATTO DELLA CRISI ECONOMICA 2010
Acquisizione delle informazioni per valutare l’impatto della crisi neiSettori e nei territori (PROMETEIA, BANCA D’ITALIA, ISTAT)
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CORRETTIVI PER LA CRISI 2008
Interventi relativi all’analisi di normalità economica
Correttivi congiunturali di settore
Correttivi congiunturali individuali
GLI INTERVENTI PER IL 2010
Correttivi per la Crisi 2010
28
Correttivi per la Crisi 2010
Interventi relativi all’analisi di normalità economica
SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti che presentano una situazione di crisi (contrazione dei ricavi 2010 rispetto al 2009) e sono coerenti rispetto alla gestione delle esistenze iniziali
DURATA DELLE SCORTE
Rimodulazione del valore soglia di normalità economica per tener conto di merci e prodotti
invenduti a seguito della contrazione delle vendite
29
I risultati degli Studi di Settore 2008Correttivi per la Crisi 2010
Correttivi congiunturali di settore
Analisi delle modifiche della struttura del Conto Economico 2010 rispetto a quello
dell’anno di costruzione dello Studio
Correttivo congiunturale di
Settore
STUDI DI SETTORE
INTERESSATIDa definire con le Comunicazioni Annuali IVA
OBIETTIVOAdattamento della funzione di regressione
rispetto alla contrazione dei margini e al minor utilizzo degli impianti
MODALITÀ DI ACCESSO Tutti i soggetti non congrui
MODALITÀ APPLICATIVE
Introduzione di un fattore di correzione applicato al ricavo teorico
per singolo modello organizzativo
Banca Dati SDS
2009
Banca Dati SDS
2006
Banca Dati SDS
2007
Banca Dati SDS
2008
Proiezione SDS
2010
PROMETEIAe
COMUNICAZIONI ANNUALIIVA
30
I risultati degli Studi di Settore 2008Correttivi per la Crisi 2010
Correttivi congiunturali di settoreCorrettivi congiunturali individuali
Adattamento della funzione di ricavo/compenso in presenza di una situazione di crisi riferibile al singolo soggetto
MODALITÀ DI ACCESSO
Accedono al correttivo i soggetti non congrui che presentano nel 2010 una situazione di crisi rispetto al biennio precedente (2008-2009)
MODALITÀ APPLICATIVE
I coefficienti congiunturali strutturali (per cluster) e territoriali agiscono in funzione della situazione di crisi
riferibile al singolo soggetto e allo specifico territorio per la parte non spiegata dal Correttivo Congiunturale di Settore
OBIETTIVO
STUDI DI SETTORE INTERESSATI Da definire con le Comunicazioni Annuali IVA
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RIDUZIONE DEI COSTI VARIABILI
RIGIDITÀ DEI FATTORI PRODUTTIVI
SOVRASTIMA DEI RICAVI TEORICI SULLA BASE DEI COSTI DI GESTIONE
CRISI
INVARIABILITÀ DEI COSTI FISSI
CORRETTIVO CONGIUNTURALE
Correttivi per la Crisi 2010Correttivi congiunturali settoriali e individuali
32
Correttivi congiunturali di settore: problema degli acconti
Correttivi congiunturali individuali
I correttivi 2010
33
Studi di Settore dei professionisti con modello a prestazioni
I correttivi 2010
RISULTATI ANALISI SUI DATI DEGLI STUDI DI SETTORE:MAGGIOR LIVELLO DI NON CONGRUITÀ
AL CRESCERE DELLA PERCENTUALE DI INCARICHI CON SALDO/ACCONTO
Studi di Settore dei professionisti con modello a prestazioni
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MORATORIA
Articolo 62 sexies comma 3 D.L. 331/93
“Gli accertamenti di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d) D.P.R. 600/73, e successive modificazioni, e 54 D.P.R. 633/72, e successive modificazioni, possono
essere fondati anche sull' esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e
dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell' articolo 62-bis del presente decreto”
35
Accertamento da studi di settore
MORATORIA
36
L’invito al contradditorio
MORATORIA
37
L’invito al contradditorio
MORATORIA
Contenuto inviti al contradditorio
«Capacità dello studio di rappresentare le situazioni di normalità economica»
Elementi che dimostrano che lo studio rappresenta adeguatamente le situazioni di normalità economica del comparto produttivo che comprende l’attività esercitata dal contribuente ed in particolare del gruppo omogeneo
al quale è attribuito« Circostanze che confermano la fondatezza della stima dei ricavi operata
dallo studio di settore »Elementi che dimostrano l’effettiva esistenza dei maggiori ricavi stimati
dallo studio di settore e del conseguente maggior reddito d’impresa attraverso ulteriori elementi e circostanze specifiche
38
L’invito al contradditorio
MORATORIA
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La valenza probatoria degli studi
MORATORIA
lo studio di settore rappresenta una presunzione semplice e deve essere supportato con ulteriori elementi probatori; viene prevista una ripartizione dell’onere della prova tra Amministrazione e contribuente; il contradditorio è la sede nella quale lo strumento statistico viene «adattato» alla realtà specifica del contribuente;
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Sentenze Cassazionen. 26635, 26636, 26637, 26638 d.d. 18 dicembre 2009
La valenza probatoria degli studi
MORATORIA
l’accertamento è nullo se non è preceduto dal preventivo svolgimento del contraddittorio e la motivazione dell’avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica alle deduzioni formulate dal contribuente in sede di contradditorio e non accolte; in caso di mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio, l’Agenzia può emettere l’avviso di accertamento esclusivamente sulla base delle risultanze dello studio, e la difesa potrà comunque presentare in giudizio le stesse giustificazioni che avrebbe potuto far valere in contradditorio.
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Sentenze Cassazionen. 26635, 26636, 26637, 26638 d.d. 18 dicembre 2009
La valenza probatoria degli studi
MORATORIA
FINALITA’
Indicazioni circa la gestione delle controversie in materia di studi di settore alla luce delle pronunce della
Cassazione.
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Circolare A.e. n. 19/E d.d. 14 aprile 2010
La gestione del contenzioso
MORATORIA
FUNZIONE DEL CONTRADDITORIO
Contraddittorio consente all’ufficio di commisurare alla concreta realtà economica del contribuente la presunzione indotta dallo scostamento rilevato;l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente al contraddittorio;la mancata attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’avviso di accertamento, laddove eccepita da parte del contribuente, non essendo invece rilevabile d’ufficio;gli uffici locali sono chiamati a riesaminare le controversie pendenti, abbandonando quelle nelle quali non sia stata attivato il contraddittorio.
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Circolare A.e. n. 19/Ed.d. 14 aprile 2010
La gestione del contenzioso
MORATORIA
MOTIVAZIONE ATTO
Secondo la circolare, la mancata indicazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi i puntuali rilievi del contribuente non configura una carenza di motivazione dell’atto di accertamento se le ragioni sono state comunque esplicitate dall’ufficio in sede di contraddittorio e riportate nel relativo verbale ovvero siano comunque desumibili dal verbale consegnato al contribuente.
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Circolare A.e. n. 19/Ed.d. 14 aprile 2010
La gestione del contenzioso
MORATORIA
MANCATA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE AL CONTRADDITORIO
Nel caso in cui la mancata instaurazione del contraddittorio dipenda dall’inerzia del contribuente, la circolare indica come la motivazione dell’atto possa basarsi unicamente sull’applicazione dello studio di
settore, sussistendo in questa circostanza i requisiti di gravità, precisione econcordanza richiesti dall’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 e
dall’art. 54 del D.P.R. 633/1972.
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Circolare A.e. n. 19/Ed.d. 14 aprile 2010
La gestione del contenzioso
MORATORIA
RIPARTIZIONE ONERE PROBATORIO
all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento;al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce.
46
Circolare A.e. n. 19/Ed.d. 14 aprile 2010
La gestione del contenzioso
MORATORIA
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Difesa del contribuente
MORATORIA
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Difesa del contribuente
MORATORIA
non normalità economica riferibile ai singoli indicatori;marginalità economica;altre condizioni particolari o specifiche che possono rendere non attendibili le risultanze dell’applicazione degli studi.
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Cause che giustificano lo scostamentoda indicare nel campo “Annotazioni”
Giustificazione scostamento
MORATORIA
50
Giustificazione scostamento
MORATORIA
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Giustificazione scostamento
MORATORIA
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Giustificazione scostamento
MORATORIA
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Giustificazione scostamento
MORATORIA
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Giustificazione scostamento
CONDIZIONI SOGGETTIVE
MALATTIA
BARI 36/05
INFORTUNI
MANTOVA 62/05
GRAVIDANZA
GORIZIA 60/05
ETA’
AVANZATA MACERATA 95/05
ESERCIZIO
MARGINALE SAVONA 240/05 PESCARA 58/02
MORATORIA
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Giustificazione scostamento
CONDIZIONI OGGETTIVE
SOSPENSIONE
ATTIVITA’ ANCONA 50/06
SITUAZIONE
DI CRISI CASERTA 133/05 VERBANIA 11/05
CRISI DEL SETTORE
MACERATA36/05
ATTIVITA’
MONOMARCA GORIZIA 17/06
NUOVO
COMPETITOR GORIZIA 106/05
FASE DI
START UP BRESCIA 17/05
MORATORIA
1) DEFINIZIONE INVITO AL CONTRADDITORIOaccettazione integrale della ripresa e riduzione delle sanzioni ad 1/6
1) ACCERTAMENTO CON ADESIONEpossibile ridimensionamento della ripresa e riduzione delle sanzioni ad 1/3
1) CONTENZIOSO in caso di soccombenza, applicazione sanzioni piene
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Possibili scelte del contribuente
Definizione pretesa erariale
MORATORIA
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Contenzioso
LA CEDOLARE SECCA
Di Giovanni Valcarenghi
FINALITA’
RISCONTRATA UNA FORTE EVASIONE SUI REDDITI DA LOCAZIONE DEI FABBRICATI
ATTENZIONE AL MECCANISMO CHE NON SEMPRE CONVIENE
INTRODOTTO UN MECCANISMO DI TASSAZIONE NON PROGRESSIVAACCOMPAGNATO DA UN INASPRIMENTO DELLE SANZIONI CIVILI E FISCALI
IL QUADRO RB E LA CEDOLARE
I MODELLI EVOCANO SOLO LA CEDOLARE PER L’AQUILA, MA DOBBIAMO ESTENDERE IL RAGIONAMENTO
- Decreto legislativo 14.03.2011 n. 23 (in GU 23.03.2011, n. 67)- Provvedimento Agenzia delle entrate 07.04.2011 (medesima data della
entrata in vigore delle disposizioni sulla cedolare secca)
SOGGETTI INTERESSATIDal 2011
PERSONE FISICHE
CHE LOCANO IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE
PERTINENZE (solo se locate congiuntamente alla abitazione)
POSSONO SCEGLIERE DUE FORME DI TASSAZIONE
CEDOLARE SECCA TASSAZIONE PROGRESSIVA
PROPRIETARI TITOLARI DIR. REALI
CARATTERI DELLA CEDOLARE
SOSTITUISCE• IRPEF• addizionali comunali e regionali• imposta di registro e di bollo sul contratto di affitto• imposta di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle
proroghe, se in corso l’opzione
SI APPLICA • ai contratti con obbligo di registrazione• ai contratti senza obbligo di registrazione
ALIQUOTA • 21%, normalmente• 19%, sui contratti convenzionati
ADEMPIMENTI• rimane obbligo di presentazione dichiarazione redditi• registrazione del contratto assorbe ogni ulteriore obbligo di
comunicazione, compresa la cessione del fabbricato alcomune o autorità di pubblica sicurezza
SANZIONI In caso di mancata registrazione del contratto si applica lasanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta
CONSEGUENZE NEGATIVE FISCALI
OMISSIONE REDDITO
1. in caso di omissione di dichiarazione del reddito dalocazione di fabbricati abitativi, si applicano le sanzionidel d. Lgs. 471/97 in misura doppia (anziché 120 %, 240%)
2. In caso di dichiarazione parziale del reddito da locazione difabbricati abitativi, si applica la sanzione raddoppiata(anziché 100%, 200%)
ADESIONEIn caso di accertamento con adesione o rinuncia allaimpugnazione, le sanzioni si applicano in misura piena, senzale riduzioni previste
REDDITO MINIMO Il reddito da locazione non può essere inferiore a quellodeterminato con le regole catastali
LIVELLO DIREDDITO
Il reddito colpito da cedolare deve essere considerato ai finidella concessione di deduzioni, detrazioni, benefici a qualsiasititolo ed anche per ISEE
CONSEGUENZE NEGATIVE ECONOMICHE
PER IL PERIODO DI DURATA DELL’OPZIONE E’ SOSPSESO L’ADEGUAMENTO ISTAT ANCHE SE PRESENTE LA CLAUSOLA NEL CONTRATTO
(disposizione inderogabile)
L’OPZIONE NON HA EFFETTO SE IL PROPRIETARIO NON HA COMUNICATO AL CONDUTTORE, CON LETTERA RACCOMANDATA SPEDITA PRIMA
DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE, CHE RINUNCIA AD ESERCITARE LA FACOLTA’ DIRICHIEDERE L’ADEGUAMENTO ISTAT A QUALSIASI TITOLO
Ragionamento su sospensione ISTAT:- Quota maturata sino al 31.12.2010 (addebitata)- Quota maturata durante la sospensione (non addebitata)
FAC SIMILE COMUNICAZIONERaccomandata AR
Oggetto: Comunicazione opzione “cedolare secca”, Immobile sito in ………………………………….. (contratto del ………..)
Il sottoscritto …………….. , in qualità di locatore dell’immobile in oggetto, ai sensi e per gli effettidell’art. 3, comma 11, D.Lgs. n. 23/2011
COMUNICA CHE• dal 1/1/2011, intende optare per la tassazione ad imposta sostitutiva, c.d. “cedolare secca”,
del canone di locazione;• non si rende più dovuta l’imposta di registro annuale sul contratto stesso;• rinuncia, per tutto il periodo di validità dell’opzione stessa, alla richiesta dell’aggiornamento
ISTAT del canone prevista a qualunque titolo.In caso di revoca della opzione, seguirà nuova comunicazione.Data Firma
Non ammessa consegna a mano
CONSEGUENZE NEGATIVE CIVILISTICHEPer i contratti di locazione di fabbricati ad uso abitativo che, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati nei termini di legge
Per i contratti di locazione di fabbricati ad uso abitativo registrati con l’indicazione di un canone inferiore a quello reale
Per i contratti di comodato fittizi
DURATA La durata è fissata per legge in 4 anni decorrenti dallaregistrazione, volontaria o d’ufficio
RINNOVO Il rinnovo è automatico, tranne casi di utilizzo diretto o diristrutturazione profonda
CANONE Fissato in automatico in misura pari al triplo della renditacatastale, oltre all’adeguamento ISTAT del 75%Se previsto un canone inferiore nel contratto, si applica quello
MINI SANATORIACONSEGUENZE NEGATIVE DI CUI IN PRECEDENZA, NON SI APPLICANO SE
SI PROVVEDE TARDIVAMENTE ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
06 GIUGNO 2011
VERSAMENTO DELLA CEDOLARE
VERSAMENTOla cedolare si versa entro il termine stabilito per il pagamento delle imposte IRPEF
RIMBORSI non si fa luogo ad alcun rimborso di imposta di registro e di bollo se già pagate
REGOLE per accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso , si applicano le norme IRPEF
SI DOVREBBE USARE IL MODELLO F24 MA AD OGGI MANCA ANCORA LA RISOLUZIONE CON LA FISSAZIONE DEL CODICE TRIBUTO
ESERCIZIO DELL’OPZIONESINGOLO
IMMOBILEL’opzione può riguardare ciascun singolo immobile e ciascunsingolo comproprietario
MANIFESTAZIONEL’opzione si manifesta in sede di registrazione del contratto, informa telematica o in forma cartacea
PROROGAin caso di proroga, la opzione è manifestata entro il terminedi pagamento dell’imposta di registro, in forma cartacea
CONTRATTO NON
REGISTRATO
L’opzione si esercita in dichiarazione, oppure in sede diregistrazione in caso d’uso o registrazione volontaria
SCELTA INIZIALE Non esiste una scelta vincolante, ed il contribuente puòesercitare l’opzione in sede di rinnovi successivi, in formacartacea
DURATA DELL’OPZIONE
NORMALMENTE L’opzione vincola per l’intero periodo di durata del contratto,della proroga o del residuo periodo di durata
REVOCAÈ data facoltà al locatore di revocare la cedolare in ciascunaannualità successiva alla prima, entro il termine per ilpagamento dell’imposta di registro dovuta sul contratto
La facoltà di scelta serve per seguire la dinamica dei redditi del proprietario che potrebbeavere convenienza, in determinati esercizi, a tornare alla metodologia di tassazioneordinaria (ad esempio, ciò può avvenire in caso di sostenimento di oneri deducibili odetrazioni di imposta in mancanza di altri redditi tassabili).
PERIODO 2011: contratti già perfetti
CONTRATTI IN CORSO NEL 2011
IN CORSO NEL 2011 E GIA’ REGISTRATI
AL 07.04.2011
GIA’ SCADUTI O RISOLTI AL 07.04.2011
PROROGATI CON PAGAMENTO FATTO
AL 07.04.2011
PUO’ APPLICARE LA CEDOLARE UN UNICO 2012, PER IL 2011
NON PUO’ AVERE RIMBORSO DI QUANTO VERSATO (bollo, registro)
DEVE VERSARE L’ACCONTO DELLA CEDOLARE
Qui si pone il problema del versamento dell’acconto IRPEF automatizzato che deveessere rivisto (ad oggi non è stato indicato alcun metodo automatizzato)
PERIODO 2011: altri contratti
CONTRATTI DA REGISTRARE O PROROGARE DAL 07.04.2011
OPZIONE IN SEDE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO30 gg dalla stipula o, se precedente, dalla decorrenzaREGOLA
CONTRATTI CON:- termine di registrazione tra 07.04 e 06.06.2011- termine per versamento proroga tra 07.04 e 06.06.2011
DEROGA
OPZIONE SI MANIFESTA ENTRO IL 06.06.2011
PERIODO 2011: contratti dal 07.04 al 06.06(inteso come termine di registrazione)
LA CEDOLARE PUO’ ESSERE APPLICATA
LA REGISTRAZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 6 GIUGNO 2011
L’OPZIONE SI MANIFESTA ENTRO IL TERMINE DEL 6 GIUGNO
VALE ANCHE PER CONTRATTI CHE HANNO IN QUESTO PERIODO LA DATA DIPAGAMENTO DELLA PROROGA
DEVE VERSARE L’ACCONTO DELLA CEDOLARE
RISOLUZIONE CONTRATTI IN CORSO
In caso di:1. risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile
2011;2. ovvero di risoluzione per la quale, alla predetta data, non è scaduto il
termine per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per larisoluzione stessa,
l’opzione per l’applicazione della cedolare secca si può esprimere anche entroil termine di versamento dell’imposta di registro relativa alla risoluzione,mediante il modello di cui al punto 8.2 e ha effetto per l’applicazione dellacedolare secca per il periodo d’imposta 2011.
L’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente la nonapplicazione dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, ove dovuta, sullarisoluzione stessa e vincola il locatore al versamento d’acconto, ove dovuto,della cedolare secca relativa al periodo d’imposta 2011.
VERSAMENTI ACCONTO CEDOLAREPer i contratti in corso nell’anno 2011, ilversamento dell’acconto, pari all’85 per centodell’imposta dovuta, deve essere effettuato:in unica soluzione,in due rate,
entro il 30 novembre 2011, se inferiore a euro 257,52;
se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
la prima, nella misura del 40 per cento:
- entro il 16 giugno 2011- entro il 18 luglio 2011 + 0,40%
la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro
il 30 novembre 2011.
CASI PARTICOLARI ACCONTO
Il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2011 non si considera carente se diimporto almeno pari all’85 per cento dell’ammontare della cedolare secca.
Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto nonsupera euro 51,65.
La prima rata dell’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importirateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’impostasul reddito delle persone fisiche.
CONTRATTI IN CORSO AL 31.05 OPPURE RISOLTI AL 31.05 ACCONTO CON REGOLE NORMALI
CONTRATTI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 31.05 ACCONTO IN UNICA RATA
CONTRATTI CON DECORRENZA DAL 01.11 NESSUN ACCONTO
Max3
locatori
Max3
conduttori
In sede di prima
registrazione del contratto
SE
SOLO
TELEMATICO
Max3
pertinenze
Tutti gli immobili devono essere
censiti con attribuzione di
rendita
Dati contratto
Invio telematico
Delega
Se Siria non compilabile o in caso di proroghe anche tacite o risoluzione
DELEGANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO, CON L’EVENTUALE ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE COME INDICATO NEL QUADRO F, IL SIG./SIG.RA
Redditometro e spesometro
Di Giovanni Valcarenghi
IMPOSTAZIONE NUOVO ART. 38
LIVELLO STATISTICO
LIVELLO SPECIFICO
LA RICOSTRUZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN SOFTWARE IN CORSO DI DEFINIZIONE
LA DEFINIZIONE AVVIENE SULLA BASE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE
SPESOMETRO
SERPICO
UN ESEMPIO DI ACCERTAMENTO CON IL VECCHIO REDDITOMETRO
SINTETICO PURO
[4] L'ufficio, indipendentemente dalle disposizionirecate dai commi precedenti e dall' articolo 39 ,può sempre determinare sinteticamente ilreddito complessivo del contribuente sulla basedelle spese di qualsiasi genere sostenute nelcorso del periodo d'imposta, salva la prova che ilrelativo finanziamento è avvenuto con redditidiversi da quelli posseduti nello stesso periodod'imposta, o con redditi esenti o soggetti aritenuta alla fonte a titolo di imposta o,comunque, legalmente esclusi dalla formazionedella base imponibile.
REDDITOMETRICO
[5] La determinazione sintetica può essere altresìfondata sul contenuto induttivo di elementiindicativi di capacità contributiva individuatomediante l'analisi di campioni significativi dicontribuenti, differenziati anche in funzione delnucleo familiare e dell'area territoriale diappartenenza, con decreto del Ministerodell'economia e delle finanze da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale con periodicità biennale. Intale caso è fatta salva per il contribuente la provacontraria di cui al quarto comma.
1^ TORNATA: 2009 -2010
LIMITE DI 1/4
[6] La determinazione sintetica del redditocomplessivo di cui ai precedenti commi èammessa a condizione che il redditocomplessivo accertabile ecceda di almeno unquinto quello dichiarato.
CONTRADDITTORIO
[7] L'ufficio che procede alla determinazionesintetica del reddito complessivo ha l'obbligodi invitare il contribuente a comparire dipersona o per mezzo di rappresentanti perfornire dati e notizie rilevanti ai finidell'accertamento e, successivamente, diavviare il procedimento di accertamento conadesione ai sensi dell' articolo 5 del decretolegislativo 19 giugno 1997, n. 218.
ONERI DEDUCIBILI E DETRAZIONI
[8] Dal reddito complessivo determinatosinteticamente sono deducibili i soli oneriprevisti dall' articolo 10 del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917; competono, inoltre, per gli onerisostenuti dal contribuente, le detrazionidall'imposta lorda previste dalla legge.
IL NUOVO REDDITOMETRO
1. Restano 2 diverse tipologie (generale eautomatizzata con parametri) che sono traloro alternative
2. Scompare il riferimento agli incrementipatrimoniali
3. Viene introdotto l’obbligo di doppiocontraddittorio preventivo
4. La difesa del contribuente è libera su tutti ifronti
IL NUOVO REDDITOMETRO
5. Viene ridotta la soglia minima di scostamento(dal 25 al 20%)
6. Viene eliminato lo scostamento minimo perpiù periodi sul redditometrico
7. Il redditometrico deve attenderel’emanazione di un apposito DM che fisserà iparametri, tenendo anche conto di unquoziente familiare e della collocazioneterritoriale del contribuente
Spese significative
Spese di sussistenza