03 Le operazioni con i Paesi UE - odcec.fe.it e c) del DL 331/93, e gli acquisti intracomunitari di...
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LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
Dott.ssa Nadia Gentina
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
SERVIZI «SPOT»
� Ultimazione servizio: la ricezione della fattura può
considerarsi prova dell’avvenuta ultimazione, salvo
prova contraria (circ. 35/E/2012);
� acconto: è rilevante;
� emissione fattura (non è rilevante).
NEW: chiarimenti circolare 16/E/2013
SERVIZI «CONTINUATIVI»
� Data maturazione dei corrispettivi
SERVIZI
GENERICI
SERVIZI
SPECIFICI� Pagamento del corrispettivo
� Emissione di una fattura anticipata
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
SERVIZI ESTERO: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
(ART. 6 DPR 633/72 – L. 217/2011)
Acconti Fatturazione anticipata
La prestazione si considera eseguita
se prima dell'ultimazione vi è il
pagamento parziale o totale
Non comporta l'anticipazione del
momento di effettuazione
dell'operazione in quanto è necessario
far riferimento all'ultimazione della
prestazione
Operazioni effettuate in modo continuativo
Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un
periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali
nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno
solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
SERVIZIO «GENERICO»
PRESTATORE IT CLIENTE UE
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fatturaTermine fattura Titolo INTRA
Ultimazione
prestazione
o
pagamento
SI NO
15 del mese
successivo
all’ultimazione
Art. 7-ter
«inversione
contabile»
SI
Un’azienda IT effettua una servizio generico (art. 7-ter) nei
confronti di un cliente UE ed emette fattura anticipata rispetto
all’ultimazione: la prestazione dovrebbe essere dichiarata nel
modello INTRA dopo l’ultimazione (attenzione!).
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
SERVIZIO «GENERICO»
PRESTATORE IT CLIENTE EXTRA UE
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fatturaTermine fattura Titolo INTRA
Ultimazione
prestazione
o
pagamento
SI NO
15 del mese
successivo
all’ultimazione
Art. 7-ter
«inversione
contabile»
NO
Un’azienda IT effettua una servizio generico (art. 7-ter) nei
confronti di un cliente extra UE: la fattura deve essere emessa
entro il 15 del mese successivo all’ultimazione del servizio o del
pagamento.
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
SERVIZIO «SPECIFICO»
PRESTATORE IT CLIENTE UE
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fatturaTermine fattura Titolo INTRA
Fattura o
pagamentoSI SI
Data
pagamento
Soggetta
IVANO
Un’azienda IT effettua una locazione di un immobile che si trova
in Italia nei confronti di un cliente UE: in questo caso, la fattura
deve essere emessa come termine ultimo entro la data di
pagamento > fattura differita è possibile (?)
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
PRESTATORE IT CLIENTE UE
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fatturaTermine fattura Titolo INTRA
Maturazione
corrispettiviSI NO
15 del mese
successivo alla
maturazione
corrispettivi
Art. 7-ter
«inversione
contabile»
NO
Un’azienda IT ha stipulato un contratto di noleggio con un cliente
UE: in questo caso, la fattura deve essere emessa al momento
delle scadenze contrattualmente concordate
SERVIZIO «CONTINUATIVO»
o «PERIODICO»
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
SERVIZIO «GENERICO»
PRESTATORE UE CLIENTE IT
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fattura
Integrazione
fattura Titolo INTRA
Ultimazione
prestazione
o
pagamento
SI NO
Entro il 15 del
mese
successivo al
ricevimento
fattura
Artt. 46/47
DL 331/93 SI
Un’azienda IT riceve servizio generico (art. 7-ter) da un fornitore UE: deve
integrare la fattura ai sensi degli artt. 46/47 DL 331/93 entro il mese
successivo al ricevimento fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo
mese successivo all’ultimazione del servizio, autofattura entro il 15 del terzo
mese successivo.
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
SERVIZIO «GENERICO»
PRESTATORE EXTRA UE CLIENTE IT
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fatturaAutofattura Titolo INTRA
Ultimazione
prestazione
o
pagamento
SI NO
15 del mese
successivo
all’ultimazione/
pagamento
Art. 17
«autofattura»NO
Un’azienda IT riceve un servizio generico (art. 7-ter) da un
fornitore extra UE: l’autofattura deve essere emessa entro il 15
del mese successivo all’ultimazione del servizio o al pagamento
(se precedente).
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
SERVIZIO «SPECIFICO»
PRESTATORE UE CLIENTE IT
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fattura
Integrazione
fattura Titolo INTRA
Fattura o
pagamentoSI SI
Entro il 15 del
mese
successivo al
ricevimento
fattura
Artt. 46/47
DL 331/93 NO
Un’azienda IT riceve un servizio relativo a un immobile che si trova
in Italia da parte di un fornitore UE. Deve integrare la fattura ai sensi
degli artt. 46/47 DL 331/93 entro il mese successivo al ricevimento
fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo al
pagamento, autofattura entro il 15 del terzo mese successivo.
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
PRESTATORE UE CLIENTE IT
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fattura
Integrazione
fattura Titolo INTRA
Maturazione
corrispettiviSI NO
Entro il 15 del
mese
successivo al
ricevimento
fattura
Artt. 46/47
DL 331/93 SI
Un’azienda IT riceve un servizio continuativo da un fornitore UE. Deve
integrare la fattura ai sensi degli artt. 46/47 DL 331/93 entro il 15 del
mese successivo al ricevimento fattura. Se non riceve la fattura entro il
secondo mese successivo al pagamento, autofattura entro il 15 del
terzo mese successivo.
SERVIZIO «CONTINUATIVO»
o «PERIODICO»
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
SCAMBIO INTRA BENI: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
(ART. 39 DL 331/93 IN VIGORE DAL 1.1.2013)
Acconti Fatturazione anticipata
I pagamenti dei corrispettivi prima
dell’inizio del trasporto o della
spedizione non hanno alcun rilievo e
non comportano alcun obbligo di
fatturazione
Se anteriormente all’inizio del trasporto
o della spedizione è stata emessa la
fattura relativa a un’operazione
intracomunitaria, la medesima si
considera effettuata, limitatamente
all’importo fatturato, alla data della
fattura
Operazioni effettuate in modo continuativo
Le cessioni e i trasferimenti di beni, di cui all’art. 41 co. 1 lett. a) e co. 2 lett. b)
e c) del DL 331/93, e gli acquisti intracomunitari di cui all’art. 38, co. 2 e 3, se
effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un mese
solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
SCAMBIO INTRA BENI: FATTURAZIONE
(ART. 46 DL 331/93 IN VIGORE DAL 1.1.2013)
Fatture emesse
Per le cessioni intracomunitarie la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Fatture ricevute
� In caso di acquisto intracomunitario se il cliente IT non riceve la fattura
entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione (=
partenza dei beni), deve emettere la fattura per l’acquisto in unico
esemplare entro il giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione.
� L’eventuale fattura di integrazione di una fattura ricevuta indicante un
corrispettivo inferiore a quello reale, deve essere emessa entro il giorno 15
del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
CESSIONE BENI INTRA
FORNITORE IT CLIENTE UE
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fatturaTermine fattura Titolo INTRA
Data
partenza
beni o
emissione
fattura
NO SI
15 del mese
successivo alla
partenza
«Non
imponibile»SI
Un’azienda IT fa una cessione intra nei confronti di un cliente UE: deve
emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo alla partenza dei
beni. L’eventuale emissione di una fattura anticipata, rileva ai fini della
registrazione IVA , ma non ai fini dei modelli INTRASTAT.
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
CONSIGMENT STOCK
FORNITORE IT CLIENTE UE
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fatturaTermine fattura Titolo INTRA
All’atto del
prelievo
della merce
NO NO
15 del mese
successivo al
prelievo
«Non
imponibile»SI
Un’azienda IT stipula un contratto di consigment stock nei confronti di un
cliente UE: deve emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo al
prelievo dei beni. Quando la merce è inviata è scortata da un documento
di trasporto. L’eventuale emissione di una fattura anticipata, non rileva ai fini
della registrazione IVA e neppure ai fini INTRASTAT.
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
ACQUISTO BENI INTRA
FORNITORE UE CLIENTE IT
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fattura
Termine
integrazioneTitolo INTRA
Partenza
beni o
emissione
fattura
NO SI
15 del mese
successivo al
ricevimento
fattura
Artt. 46/47
DL 331/93SI
Un’azienda IT che fa un acquisto da un fornitore UE deve integrare la
fattura ai sensi degli artt. 46/47 DL 331/93 entro il mese successivo al
ricevimento fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo mese
successivo alla partenza dei beni, autofattura entro il 15 del terzo
mese successivo.
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
ACQUISTO CON
EFFETTI SOSPESI
FORNITORE UE CLIENTE IT
Effettuazione Rilevanza
acconti
Rilevanza
fatturaTermine fattura Titolo INTRA
Al
trasferimento
della
proprietà
NO NO
15 del mese
successivo al
prelievo
«Non
imponibile»
e
«inversione
contabile»
SI
Un’azienda IT che fa un acquisto da un fornitore UE deve integrare la
fattura ai sensi degli artt. 46/47 DL 331/93 entro il mese successivo al
ricevimento fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo mese
successivo al prelievo dei beni, autofattura entro il 15 del terzo mese
successivo.
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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
Operazione Momento effettuazione Adempimento
Cessione beni INTRA
Inizio del trasporto/spedizione dei beni o, se
precedente, data fattura
Emissione/registrazione fattura
entro il 15 del mese successivo
alla partenza dei beni
Acquisti beni
INTRA
Inizio del trasporto/spedizione dei beni o, se
precedente, data fattura
Integrazione/registrazione fattura
entro il 15 del mese successivo al
ricevimento fattura
Servizi resi a cliente
estero (UE o extra)
Ultimazione dei servizio o, se precedente,
data acconto
Emissione/registrazione entro il 15
del mese successivo
all’ultimazione
Servizi ricevuti da cliente
UE
Ultimazione dei servizio o, se precedente,
data acconto
Integrazione/registrazione entro il
15 del mese successivo
all’ultimazione
Servizi ricevuti da cliente
extra UE
Ultimazione dei servizio o, se precedente,
data acconto
Emissione e registrazione
autofattura entro il 15 del mese
successivo all’ultimazione
Servizi «continuativi» Maturazione corrispettivi o, se precedente,
data acconto
Data maturazione corrispettivi
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SERVIZI: IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
Circolare 16/E del 21.5.2013
Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” / “maturazione
corrispettivo”
� Qualora vi sia uno sfasamento temporale tra ultimazione della
prestazione e conoscenza dell’ultimazione stessa da parte del
committente saranno i documenti scambiati tra le parti sulla base
delle previsioni contrattuali, ad avere un ruolo determinante in ordine
alla tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore
dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento dell’imposta.
� In caso di corrispettivo non determinabile (in quanto ancorato ad
elementi fattuali non ancora realizzati e quindi non conosciuti dalle
controparti alla data di effettuazione dell’operazione:
� l’ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo
può essere individuata nel momento in cui saranno noti i
predetti elementi, purché tali criteri siano preventivamente stabiliti in
sede contrattuale.
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SERVIZI: IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” / “maturazione
corrispettivo”
Si conferma il contenuto della C.M. 35/E/2012, secondo cui:
� la fattura emessa dal prestatore UE può essere assunta come
indice di effettuazione dell’operazione; alla ricezione della
fattura da parte del committente nazionale decorrono i termini
per gli adempimenti (integrazione, registrazione, ecc.);
� nel caso di prestatore extra UE, si ritiene che la ricezione di
qualsiasi documento emesso da quest’ultimo, che certifichi
l’operazione, è indice di effettuazione dell’operazione, con
conseguente obbligo di emissione di autofattura da parte del
committente nazionale.
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SERVIZI: IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” / “maturazione
corrispettivo”
Emissione anticipata della fattura da parte del prestatore non
residente rispetto all’ultimazione della prestazione: non fa sorgere il
momento di effettuazione dell’operazione.
� La C.M. 16/E/2013 precisa che il committente non è sanzionato
per l’anticipata integrazione della fattura ricevuta, ovvero per
l’anticipata emissione dell’autofattura (rispetto al momento di
effettuazione), a seguito di un errore scusabile
nell’individuazione.
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SERVIZI: IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
LE OPERAZIONI CON I PAESI UE
La C.M. 16/E/2013 precisa che dall'1.1.2013 il committente
nazionale deve:
� numerare la fattura del fornitore UE e integrarla;
� annotare la fattura integrata, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di ricezione della stessa, e con riferimento al
mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite;
� annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro
IVA acquisti, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e
fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale;
� emettere autofattura, entro il giorno 15 del terzo mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel caso di
mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il
secondo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.