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LE OPERAZIONI CON I PAESI UE Dott.ssa Nadia Gentina

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LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

Dott.ssa Nadia Gentina

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

SERVIZI «SPOT»

� Ultimazione servizio: la ricezione della fattura può

considerarsi prova dell’avvenuta ultimazione, salvo

prova contraria (circ. 35/E/2012);

� acconto: è rilevante;

� emissione fattura (non è rilevante).

NEW: chiarimenti circolare 16/E/2013

SERVIZI «CONTINUATIVI»

� Data maturazione dei corrispettivi

SERVIZI

GENERICI

SERVIZI

SPECIFICI� Pagamento del corrispettivo

� Emissione di una fattura anticipata

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

SERVIZI ESTERO: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

(ART. 6 DPR 633/72 – L. 217/2011)

Acconti Fatturazione anticipata

La prestazione si considera eseguita

se prima dell'ultimazione vi è il

pagamento parziale o totale

Non comporta l'anticipazione del

momento di effettuazione

dell'operazione in quanto è necessario

far riferimento all'ultimazione della

prestazione

Operazioni effettuate in modo continuativo

Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un

periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali

nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno

solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

SERVIZIO «GENERICO»

PRESTATORE IT CLIENTE UE

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fatturaTermine fattura Titolo INTRA

Ultimazione

prestazione

o

pagamento

SI NO

15 del mese

successivo

all’ultimazione

Art. 7-ter

«inversione

contabile»

SI

Un’azienda IT effettua una servizio generico (art. 7-ter) nei

confronti di un cliente UE ed emette fattura anticipata rispetto

all’ultimazione: la prestazione dovrebbe essere dichiarata nel

modello INTRA dopo l’ultimazione (attenzione!).

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

SERVIZIO «GENERICO»

PRESTATORE IT CLIENTE EXTRA UE

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fatturaTermine fattura Titolo INTRA

Ultimazione

prestazione

o

pagamento

SI NO

15 del mese

successivo

all’ultimazione

Art. 7-ter

«inversione

contabile»

NO

Un’azienda IT effettua una servizio generico (art. 7-ter) nei

confronti di un cliente extra UE: la fattura deve essere emessa

entro il 15 del mese successivo all’ultimazione del servizio o del

pagamento.

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

SERVIZIO «SPECIFICO»

PRESTATORE IT CLIENTE UE

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fatturaTermine fattura Titolo INTRA

Fattura o

pagamentoSI SI

Data

pagamento

Soggetta

IVANO

Un’azienda IT effettua una locazione di un immobile che si trova

in Italia nei confronti di un cliente UE: in questo caso, la fattura

deve essere emessa come termine ultimo entro la data di

pagamento > fattura differita è possibile (?)

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

PRESTATORE IT CLIENTE UE

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fatturaTermine fattura Titolo INTRA

Maturazione

corrispettiviSI NO

15 del mese

successivo alla

maturazione

corrispettivi

Art. 7-ter

«inversione

contabile»

NO

Un’azienda IT ha stipulato un contratto di noleggio con un cliente

UE: in questo caso, la fattura deve essere emessa al momento

delle scadenze contrattualmente concordate

SERVIZIO «CONTINUATIVO»

o «PERIODICO»

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

SERVIZIO «GENERICO»

PRESTATORE UE CLIENTE IT

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fattura

Integrazione

fattura Titolo INTRA

Ultimazione

prestazione

o

pagamento

SI NO

Entro il 15 del

mese

successivo al

ricevimento

fattura

Artt. 46/47

DL 331/93 SI

Un’azienda IT riceve servizio generico (art. 7-ter) da un fornitore UE: deve

integrare la fattura ai sensi degli artt. 46/47 DL 331/93 entro il mese

successivo al ricevimento fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo

mese successivo all’ultimazione del servizio, autofattura entro il 15 del terzo

mese successivo.

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

SERVIZIO «GENERICO»

PRESTATORE EXTRA UE CLIENTE IT

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fatturaAutofattura Titolo INTRA

Ultimazione

prestazione

o

pagamento

SI NO

15 del mese

successivo

all’ultimazione/

pagamento

Art. 17

«autofattura»NO

Un’azienda IT riceve un servizio generico (art. 7-ter) da un

fornitore extra UE: l’autofattura deve essere emessa entro il 15

del mese successivo all’ultimazione del servizio o al pagamento

(se precedente).

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

SERVIZIO «SPECIFICO»

PRESTATORE UE CLIENTE IT

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fattura

Integrazione

fattura Titolo INTRA

Fattura o

pagamentoSI SI

Entro il 15 del

mese

successivo al

ricevimento

fattura

Artt. 46/47

DL 331/93 NO

Un’azienda IT riceve un servizio relativo a un immobile che si trova

in Italia da parte di un fornitore UE. Deve integrare la fattura ai sensi

degli artt. 46/47 DL 331/93 entro il mese successivo al ricevimento

fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo al

pagamento, autofattura entro il 15 del terzo mese successivo.

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

PRESTATORE UE CLIENTE IT

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fattura

Integrazione

fattura Titolo INTRA

Maturazione

corrispettiviSI NO

Entro il 15 del

mese

successivo al

ricevimento

fattura

Artt. 46/47

DL 331/93 SI

Un’azienda IT riceve un servizio continuativo da un fornitore UE. Deve

integrare la fattura ai sensi degli artt. 46/47 DL 331/93 entro il 15 del

mese successivo al ricevimento fattura. Se non riceve la fattura entro il

secondo mese successivo al pagamento, autofattura entro il 15 del

terzo mese successivo.

SERVIZIO «CONTINUATIVO»

o «PERIODICO»

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

SCAMBIO INTRA BENI: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

(ART. 39 DL 331/93 IN VIGORE DAL 1.1.2013)

Acconti Fatturazione anticipata

I pagamenti dei corrispettivi prima

dell’inizio del trasporto o della

spedizione non hanno alcun rilievo e

non comportano alcun obbligo di

fatturazione

Se anteriormente all’inizio del trasporto

o della spedizione è stata emessa la

fattura relativa a un’operazione

intracomunitaria, la medesima si

considera effettuata, limitatamente

all’importo fatturato, alla data della

fattura

Operazioni effettuate in modo continuativo

Le cessioni e i trasferimenti di beni, di cui all’art. 41 co. 1 lett. a) e co. 2 lett. b)

e c) del DL 331/93, e gli acquisti intracomunitari di cui all’art. 38, co. 2 e 3, se

effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un mese

solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

SCAMBIO INTRA BENI: FATTURAZIONE

(ART. 46 DL 331/93 IN VIGORE DAL 1.1.2013)

Fatture emesse

Per le cessioni intracomunitarie la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Fatture ricevute

� In caso di acquisto intracomunitario se il cliente IT non riceve la fattura

entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione (=

partenza dei beni), deve emettere la fattura per l’acquisto in unico

esemplare entro il giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione.

� L’eventuale fattura di integrazione di una fattura ricevuta indicante un

corrispettivo inferiore a quello reale, deve essere emessa entro il giorno 15

del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

CESSIONE BENI INTRA

FORNITORE IT CLIENTE UE

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fatturaTermine fattura Titolo INTRA

Data

partenza

beni o

emissione

fattura

NO SI

15 del mese

successivo alla

partenza

«Non

imponibile»SI

Un’azienda IT fa una cessione intra nei confronti di un cliente UE: deve

emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo alla partenza dei

beni. L’eventuale emissione di una fattura anticipata, rileva ai fini della

registrazione IVA , ma non ai fini dei modelli INTRASTAT.

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

CONSIGMENT STOCK

FORNITORE IT CLIENTE UE

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fatturaTermine fattura Titolo INTRA

All’atto del

prelievo

della merce

NO NO

15 del mese

successivo al

prelievo

«Non

imponibile»SI

Un’azienda IT stipula un contratto di consigment stock nei confronti di un

cliente UE: deve emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo al

prelievo dei beni. Quando la merce è inviata è scortata da un documento

di trasporto. L’eventuale emissione di una fattura anticipata, non rileva ai fini

della registrazione IVA e neppure ai fini INTRASTAT.

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

ACQUISTO BENI INTRA

FORNITORE UE CLIENTE IT

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fattura

Termine

integrazioneTitolo INTRA

Partenza

beni o

emissione

fattura

NO SI

15 del mese

successivo al

ricevimento

fattura

Artt. 46/47

DL 331/93SI

Un’azienda IT che fa un acquisto da un fornitore UE deve integrare la

fattura ai sensi degli artt. 46/47 DL 331/93 entro il mese successivo al

ricevimento fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo mese

successivo alla partenza dei beni, autofattura entro il 15 del terzo

mese successivo.

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

ACQUISTO CON

EFFETTI SOSPESI

FORNITORE UE CLIENTE IT

Effettuazione Rilevanza

acconti

Rilevanza

fatturaTermine fattura Titolo INTRA

Al

trasferimento

della

proprietà

NO NO

15 del mese

successivo al

prelievo

«Non

imponibile»

e

«inversione

contabile»

SI

Un’azienda IT che fa un acquisto da un fornitore UE deve integrare la

fattura ai sensi degli artt. 46/47 DL 331/93 entro il mese successivo al

ricevimento fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo mese

successivo al prelievo dei beni, autofattura entro il 15 del terzo mese

successivo.

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IVA

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

Operazione Momento effettuazione Adempimento

Cessione beni INTRA

Inizio del trasporto/spedizione dei beni o, se

precedente, data fattura

Emissione/registrazione fattura

entro il 15 del mese successivo

alla partenza dei beni

Acquisti beni

INTRA

Inizio del trasporto/spedizione dei beni o, se

precedente, data fattura

Integrazione/registrazione fattura

entro il 15 del mese successivo al

ricevimento fattura

Servizi resi a cliente

estero (UE o extra)

Ultimazione dei servizio o, se precedente,

data acconto

Emissione/registrazione entro il 15

del mese successivo

all’ultimazione

Servizi ricevuti da cliente

UE

Ultimazione dei servizio o, se precedente,

data acconto

Integrazione/registrazione entro il

15 del mese successivo

all’ultimazione

Servizi ricevuti da cliente

extra UE

Ultimazione dei servizio o, se precedente,

data acconto

Emissione e registrazione

autofattura entro il 15 del mese

successivo all’ultimazione

Servizi «continuativi» Maturazione corrispettivi o, se precedente,

data acconto

Data maturazione corrispettivi

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SERVIZI: IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

Circolare 16/E del 21.5.2013

Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” / “maturazione

corrispettivo”

� Qualora vi sia uno sfasamento temporale tra ultimazione della

prestazione e conoscenza dell’ultimazione stessa da parte del

committente saranno i documenti scambiati tra le parti sulla base

delle previsioni contrattuali, ad avere un ruolo determinante in ordine

alla tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore

dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento dell’imposta.

� In caso di corrispettivo non determinabile (in quanto ancorato ad

elementi fattuali non ancora realizzati e quindi non conosciuti dalle

controparti alla data di effettuazione dell’operazione:

� l’ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo

può essere individuata nel momento in cui saranno noti i

predetti elementi, purché tali criteri siano preventivamente stabiliti in

sede contrattuale.

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SERVIZI: IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” / “maturazione

corrispettivo”

Si conferma il contenuto della C.M. 35/E/2012, secondo cui:

� la fattura emessa dal prestatore UE può essere assunta come

indice di effettuazione dell’operazione; alla ricezione della

fattura da parte del committente nazionale decorrono i termini

per gli adempimenti (integrazione, registrazione, ecc.);

� nel caso di prestatore extra UE, si ritiene che la ricezione di

qualsiasi documento emesso da quest’ultimo, che certifichi

l’operazione, è indice di effettuazione dell’operazione, con

conseguente obbligo di emissione di autofattura da parte del

committente nazionale.

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SERVIZI: IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” / “maturazione

corrispettivo”

Emissione anticipata della fattura da parte del prestatore non

residente rispetto all’ultimazione della prestazione: non fa sorgere il

momento di effettuazione dell’operazione.

� La C.M. 16/E/2013 precisa che il committente non è sanzionato

per l’anticipata integrazione della fattura ricevuta, ovvero per

l’anticipata emissione dell’autofattura (rispetto al momento di

effettuazione), a seguito di un errore scusabile

nell’individuazione.

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SERVIZI: IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

LE OPERAZIONI CON I PAESI UE

La C.M. 16/E/2013 precisa che dall'1.1.2013 il committente

nazionale deve:

� numerare la fattura del fornitore UE e integrarla;

� annotare la fattura integrata, entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di ricezione della stessa, e con riferimento al

mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite;

� annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro

IVA acquisti, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e

fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale;

� emettere autofattura, entro il giorno 15 del terzo mese

successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel caso di

mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il

secondo mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione.