ASSEGNAZIONE AGEVOLATA - odcec.fe.it società in accomandita semplice. Rientrano (vedi art. 5 co. 3...

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07/06/2016 1 ASSEGNAZIONE AGEVOLATA dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E BILANCIO ESERCIZIO 2015 dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

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ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

dott. Mauro Nicola

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili di Novara

ASSEGNAZIONE AGEVOLATAE BILANCIO ESERCIZIO 2015

dott. Mauro Nicola

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili di Novara

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Analisi OIC 16�Riclassificazione Attivo Circolante�Nessun Ammortamento�Valutazione al minore tra Valore Netto Contabile

e Valore di Realizzazione desumibiledall’andamento del mercato (art. 2426, n.9, c.c.)

�Valore di Realizzazione = Prezzo di vendita –oneri accessori di vendita

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Analisi OIC 9�Perdita durevole di valore

�Valore Recuperabile < Valore Contabile

�Rivalutazioni ex L.185/2008…�… SOPRA LE RIGHE!!!�CONCLAMAZIONE CON ASSEGNAZIONE!!!

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Analisi OIC 28

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Art. 47

TUIR

OIC

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Aspetti civilistici assegnazione agevolata

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AMBITO SOGGETTIVO: CHI ASSEGNA

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

SOCIETÀ INTERESSATE:

�società per azioni;

�società in accomandita per azioni;

�società a responsabilità limitata;

�società in nome collettivo;

�società in accomandita semplice.

Rientrano (vedi art. 5 co. 3 TUIR) anche le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali (circ. 112/E/1999).

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GLI ASSEGNATARI

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

CONDIZIONI:

� i soci: la norma non pone altri limiti soggettivi. Possibile l’assegnazione a soci diversi dalle persone fisiche e/o non residenti nel territorio dello Stato;

� iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.9.2015 o iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015.

(segue)

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L’ISCRIZIONE A LIBRO SOCI

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

COORDINAMENTO

Il libro soci può non essere obbligatorio. In mancanza del libro quale deve essere il riferimento?

� Il riferimento deve essere al fatto che la condizione di socio deve essere verificata alla data del 30.9.2015 (titolo avente data certa).

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Qualità di socio

Deve esistere al 30.9.2015

Misura dell’assegnazione

Valgono le quote alla data diassegnazione.

CASI PARTICOLARI (1)

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

EREDI

L'erede che subentra al de cuius (socio al 30.9.2015) può godere dell’agevolazione.

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FIDUCIARIE

Se la fiduciaria è socio alla data del 30.9.2015 e si dimostra che il rapporto fiduciario è anteriore a questa si può godere dell’agevolazione.

USUFRUTTO / NUDA PROPRIETÀ

La qualità di socio è da riferire al soggetto titolare della nuda proprietà.

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CASI PARTICOLARI (2)

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

FUSIONI E SCISSIONI

La società incorporante o risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all'assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, sempre che questi ultimi abbiano rivestito tale qualità di soci presso le società di provenienza alla data del 30.9.2015.

Esempio

Rossi è socio di Alfa dal 2010. L’1.1.2016 Beta incorpora Alfa. Beta può assegnare (cedere) in modo agevolato a Rossi.

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LA DATA DI RIFERIMENTO

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

CESSIONE O ASSEGNAZIONE ENTRO IL 30.9.2016:

�cessione: data dell’atto;

�assegnazione: data dell'atto d'assegnazione e non quello della delibera che dispone l'assegnazione.

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L’ASSEGNAZIONE

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

OBBLIGO DI RISPETTARE LA PAR CONDICIO:

�L’assegnazione deve essere effettuata nel rispetto della par condicio tra i soci. I beni devono essere assegnati a tutti i soci, nel rispetto delle quote di partecipazione al capitale da ciascuno di essi posseduto.

�È possibile assegnare a taluni soci beni agevolabili e, agli altri, beni non agevolabili.

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CARATTERISTICHE DEI BENI IMMOBILI

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

IMMOBILI AGEVOLATI:

�beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43 co. 2 primo periodo;

�beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Le caratteristiche debbono essere verificate nel momento dell'assegnazione / cessione a prescindere dalla data di acquisizione al patrimonio della società.

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INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

IMMOBILI AGEVOLATI:

� immobili merce: tutti indipendentemente dalla categoria catastale;

� immobili strumentali per natura: il riferimento è alle categorie catastali escluso i beni di categoria A con eccezione degli A10 (ma vedi esclusioni);

� immobili patrimonio: beni di categoria A concessi in locazione.

ESCLUSIONI:

� immobili strumentali per destinazione;

� immobili utilizzati direttamente per l’attività di impresa.

(segue)

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INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

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TIPOLOGIA DI IMMOBILE AGEVOLAZIONE

1 Immobile D1 locato Agevolato

2 Immobile D1 utilizzato in proprio Non agevolato

3 Immobile A3 locato Agevolato

4 Immobile A3 utilizzato in proprio (strumentale per destinazione)

Non agevolato

5 Immobile D1 merce Agevolato

6 Immobile A3 merce Agevolato

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IMMOBILIARE DI GESTIONE

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

IMMOBILI AGEVOLATI:

�non sono considerati strumentali gli immobili che costituiscono l'oggetto dell’attività imprenditoriale;

� l’esempio è quello degli immobili locati a terzi;

�sono agevolabili le cessioni e assegnazioni degli immobili concessi in locazione a terzi da parte delle immobiliari di gestione.

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TERRENI AGRICOLI

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

LIMITE ALL’AGEVOLAZIONE:

�se il terreno è utilizzato per effettuare la coltivazione e/o l'allevamento di animali, essendo in tal modo impiegato dalla società nell'esercizio dell'impresa, non è assegnabile o cedibile ai soci in regime agevolato.

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IMPOSTA SOSTITUTIVA

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto , si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

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Società non operative

10,5%

Altre società

8%Circ. 112/E/1999: in mancanza di base imponibile ai fini dellapredetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAPl'assegnazione agevolata non può essere effettuata.Circ. 40/E/2002: sconfessa la precedente tesi.

SOCIETÀ NON OPERATIVE

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

Sono considerate non operative quelle che lo erano in almeno due deitre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dellaassegnazione, cessione o trasformazione.

Assegnazione intervenuta anno 2016:

20

2013 2014 2015 Aliquota

operativa non operativa non operativa 10,5%

operativa operativa non operativa 8%

non operativa non operativa operativa 10,5%

non operativa operativa operativa 8%

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SOCIETÀ NON OPERATIVE

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

Le società che in uno dei periodi:

�non hanno superato il test dei ricavi o erano in perdita sistematica

�ma hanno usufruito di una causa di esclusione legale o di una situazione di disapplicazione

sono da considerare operative.

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Le esimenti per le società di comodo

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Le esimenti per le società di comodo

Le esimenti per le società di comodo

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Le regole per le società in perdita sistemica

Le regole per le società in perdita sistemica

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RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

AFFRANCAMENTO

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del

13%

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IL VALORE NORMALE

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

ASSEGNAZIONE (IMMOBILI):

� il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del co. 4 dell’art. 52 del TUR.

CESSIONE (IMMOBILI):

� in caso invece di cessione ai soci, l’imponibile dell’imposta sostitutiva è costituito dal maggiore importo tra corrispettivo pattuito e valore normale dei beni ceduti, quest’ultimo eventualmente sostituito dal valore catastale per i beni immobili laddove previsto.

BENI MOBILI:

�vale sempre l’art. 9 del TUIR.28

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IL VALORE INTERMEDIO

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

CIRC. 112/E/1999:

�valore normale del bene immobile: 100

�valore catastale: 80

Il valore normale ai fini dell'assegnazione può essere assunto anche in un importo intermedio tra i due predetti valori.

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L’IMPOSTA SOSTITUTIVA

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

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IL PAGAMENTO

30.11.2016

60%

16.6.2017

40%

Si applicano i criteri di cui al DLgs. 9.7.1997 n. 241Possibile la compensazione

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LA TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

Le indicazioni della circ. 40/E/2002:

� il costo fiscale del bene ricevuto è pari al valore del bene “utilizzato” in sede di assegnazione. La differenza tra il valore assegnato e la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva assume rilevanza fiscale per il socio: costituisce reddito di capitale (dividendo) se l’assegnazione è avvenuta a fronte della distribuzione dell’utile o di una riserva di utili, oppure riduce il costo della partecipazione in caso di rimborso di riserve di capitale; nell’ipotesi b) se la differenza tra valore normale e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva supera il costo fiscale delle quote l’eccedenza costituirà nel caso di società di capitali reddito di capitale (dividendo).

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Assegnazione agevolata beni ai soci

TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI

In capo al socio assegnatario (di società di capitali) l’operazione non risulta fiscalmente nonrilevante, in quanto si rende operativa la tassazione degli utili in natura per la parte cheeccede l’entità assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Al riguardo, però, è opportuno puntualizzare che il valore normale dei beni ricevuti, al nettodei debiti accollati, determina la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni e/odelle quote possedute.

Differenza tra valore assegnato e plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva -> redditodi capitale (dividendo) se assegnazione avvenuta a fronte della distribuzione dell’utile o diuna riserva di utili (o riduce costo partecipazione in caso di rimborso di riserve di capitale).

Differenza tra valore normale e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva supera costofiscale delle quote -> eccedenza = reddito di capitale (dividendo).

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EFFETTI IN CAPO AI SOCI: ESEMPIO 1

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

SOCIETÀ ASSEGNANTE SRL – RISERVE DI CAPITALI

�Bene assegnato per un valore di 1.000

�Costo fiscale del bene 600

� Imposta sostitutiva dovuta su 400.

In capo al socio (persona fisica) il valore della partecipazione si riduce di 1.000 ma si incrementa di 400 (decremento netto di 600) Se il costo della partecipazione era pari a 500, l’eccedenza (500 - 1.000 + 400 = -100) è reddito di capitale.

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EFFETTI IN CAPO AI SOCI: ESEMPIO 2

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

SOCIETÀ ASSEGNANTE SRL – RISERVE DI CAPITALI

�Bene assegnato per un valore di 1.000

�Costo fiscale del bene 600

� Imposta sostitutiva dovuta su 400.

In capo al socio (soggetto IRES) le somme derivanti dalla ripartizione del capitale o di riserve di capitale in eccesso rispetto al costo fiscale delle partecipazioni costituiscono plusvalenze e quindi o tassazione integrale o tassazione per il 5% in caso di requisiti PEX.

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EFFETTI IN CAPO AI SOCI: ESEMPIO 3

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

SOCIETÀ ASSEGNANTE SRL – RISERVE DI UTILI

�Bene assegnato per un valore di 1.000

�Costo fiscale del bene 600

� Imposta sostitutiva dovuta su 400.

In capo al socio il valore non assoggettato a sostitutiva (600) è dividendo da assoggettare a imposizione con le ordinarie regole.

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La tassazione in capo ai soci

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IVA

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

RISCHIO DI CENSURE COMUNITARIE

�Non è previsto alcune regime speciale

�Gli atti di assegnazione ai soci sono equiparati a cessioni di beni (art. 2 co. 2 n. 6 DPR 633/72).

�Non vi è alcun assoggettamento ad IVA per le assegnazioni di beni che non avevano generato detrazioni al momento dell’acquisto comprese quelle effettuate presso privati.

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IMPOSTE INDIRETTE

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

IMPOSTA DI REGISTRO

�Le aliquote proporzionali di registro a cui sono eventualmente soggetti gli atti di assegnazione (o cessione) sono ridotte alla metà

IPO – CATASTALI

�Sono applicate in misura fissa (sempre anche nel caso di cessione assegnazione assoggettata ad IVA).

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TIPOLOGIA IMMOBILI

SOCIETÀ INTERESSANTE

IVA A “MONTE”

REGIME IVA ASSEGNAZIONE

IMPOSTA

REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE

FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA

Impresa

costruttrice/ ristrutturatrice

che assegna entro 5 anni

dalla fine lavoro

Detratta Imponibile IVA € 200 € 200 € 200

Altre imprese

(anche costruttrice/

ristrutturatriceche assegna oltre 5 anni dalla fine

dei lavori)

Detratta

Esente(1) € 200 € 200 € 200

Imponibile IVA su opzione (in

reverse chargese

il socio assegnatario è

soggetto passivo d’imposta)

€ 200 € 200 € 200

QualunqueNon detratta

o non presente

Fiori campo IVA

(1) (solo per assegnazione)

4,50% € 50 € 50

Note(1) Verificare la necessità di operare la rettifica decennale dell’imposta sull’acquisto/ costruzione o sulle spese di

recupero ai sensi dell’art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972..

Note(1) Verificare la necessità di operare la rettifica decennale dell’imposta sull’acquisto/ costruzione o sulle spese di

recupero ai sensi dell’art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972.

FABBRICATI ABITATIVI

Impresa

costruttrice/ ristrutturatrice

che assegna entro 5 anni dalla fine

lavoro

Detratta Imponibile IVA € 200 € 200 € 200

Impresa

costruttrice/ ristrutturatrice

che assegna oltre 5 anni dalla fine

lavoro

Detratta

Esente(1)4,5% o 1%

€ 50 € 50

Imponibile su opzione(reverse chargese il socio assegnatario è

soggetto passivo d’imposta)

€ 200 € 200 € 200

Altra impresa Non rileva Esente (1)4,5% o

1%€ 50 € 50

QualunqueNon detratta

o non presente

Fuori campo IVA (1) (solo per

assegnazione)

4,5% (1% se prima

casa)€ 50 € 50

TIPOLOGIAIMMOBILI

SOCIETÀ INTERESSANTE

IVA A “MONTE”

REGIME IVA ASSEGNAZIONE

IMPOSTA

REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE

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TIPOLOGIA IMMOBILI

SOCIETÀ INTERESSANTE

IVA A “MONTE”

REGIME IVA ASSEGNAZIONE

IMPOSTA

REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE

FABBRICATI NON

ULTIMATIQualunque Detratta Imponibile IVA € 200 € 200 € 200

TIPOLOGIA IMMOBILI

SOCIETÀ INTERESSANTE

IVA A “MONTE”REGIME IVA

ASSEGNAZIONE

IMPOSTA

REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE

TERRENI

AGRICOLI QualunqueNon

rilevaFuori campo IVA

7,5%€ 200 (1)

€ 50€ 200 (1)

€ 50€ 200 (1)

EDIFICABILI Qualunque

Non detratta o non presente

Fuori campo IVA

(solo per assegnazione)

4,5% € 50 € 50

Detratta Imponibile IVA

22%€ 200 € 200 € 200

Note(1) Se assegnatario coltivatore diretto o

imprenditore agricolo professionali iscritto all’IN PS

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Aspetti da valutare ai fini

IVA

� Tipologia del bene assegnato (terreno agricolo, edificabile, fabbricato abitativo o strumentale).

� Natura di “impresa costruttrice/ristrutturatrice” della società relativamente al fabbricato assegnato (rilevante nei 5 anni della fine lavori).

� Attività ordinariamente svolta dall’impresa assegnante (il regime di esenzione può far scattare il pro rata per l’assegnazione di immobili non ammortizzabili oggetto dell’attività).

� Particolari agevolazioni in capo al socio assegnatario (fabbricato “prima casa” o qualifica di coltivatore diretto/Iap per i terreni).

� In tutti i casi di assegnazione fuori campo IVA o esente, l’obbligo di rettifica (per decimi) dell’imposta detratta in sede di acquisto o di sostenimento di spese di ristrutturazione o incrementative, nel decennio anteriore all’operazione.

� Se il socio assegnatario è un’impresa nel caso in cui la società che assegna decide di optare per l’imponibilità in luogo dell’esenzione si applica il reverse charge, sia per i fabbricati abitativi sia per quelli strumentali (art. 17, c. 6, lett. a-bis) D.P.R. 633/1972).

Assegnazione agevolata beni ai soci

TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI (PERSONE FISICHE) – caso 1

SOCIETÀ ASSEGNANTE : SRL - riserve di capitaliDATI

� Costo della partecipazione ……………………..………… € 500.000,00;� Valore assegnato del bene …………………..…………… € 950.000,00;� Costo fiscale del bene ………………………..…………… € 550.000,00;� Imposta sostitutiva dovuta su ………………..…………… € 400.000,00.

In capo ai soci (persone fisiche):� il valore della partecipazione, che si riduce di € 950.000,00 e si incrementa di €

400.000,00 = decremento netto di € 550.000,00;� se il costo della partecipazione era pari a € 500.000,00, l’eccedenza, che sarà pari

a di € 50.000,00 data dal seguente conteggio:€ 500.000,00 - € 950.000,00 + € 400.000,00 = € - 50.000,00,

costituisce reddito di capitale.

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Assegnazione agevolata beni ai soci

TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI (SOGGETTI IRES) – caso 2

SOCIETÀ ASSEGNANTE : SRL - riserve di capitali

DATI� Valore assegnato del bene …………………..…………… € 950.000,00;� Costo fiscale del bene ………………………..…………… € 550.000,00;� Imposta sostitutiva dovuta su ……………..…………… € 400.000,00.

In capo ai soci (soggetti Ires) le somme derivanti dalla ripartizione:� del capitale;� di riserve di capitale;in eccesso rispetto al costo fiscale delle partecipazioni costituiscono plusvalenzesoggette a:� tassazione integrale;

o a:� tassazione per il 5% in presenza dei requisiti Pex.

Assegnazione agevolata beni ai soci

TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI – caso 3

SOCIETÀ ASSEGNANTE : SRL - riserve di utili

DATI� Valore assegnato del bene …………………..…………… € 950.000,00;� Costo fiscale del bene ………………………..…………… € 550.000,00;� Imposta sostitutiva dovuta su ………………..………… € 400.000,00.

In capo al socio:

il valore non assoggettato ad imposta sostitutiva pari a € 550.000,00

deve essere considerato «dividendo» che deve necessariamente risultare assoggettato ad imposizione con le ordinarie modalità.

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TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)

Trasformazione agevolata in società semplice

AMBITO SOGGETTIVO

Società interessate -> quelle che hanno per oggetto esclusivo o principale lagestione:� di beni immobili;� di beni iscritti in pubblici registri;che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in «società semplici».

Al riguardo è opportuno sottolineare che per l’art. 73, comma 4, del Tuir,per oggetto principale si deve intendere l'attività essenziale per realizzaredirettamente gli scopi primari indicati:� dalla legge;� dall'atto costitutivo;

o:� dallo statuto.

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L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA

Art. 4 DLgs. 147/2015, in GU. 22.9.2015 n. 220

� Rilevanza nel ROL dei dividendi incassati relativi a partecipazioni in società non residenti controllate.

� Viene abrogato l’art. 96 co. 8 del TUIR.� Individuazione dell’ambito soggettivo di

applicazione dell’art. 1 co. 36 L.244/2007.� L'art. 3 co. 115 L. 28.12.1995 n. 549 è

abrogato.

Applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (7.10.2015)

51

LA NORMA

Art. 1 co. 36 L. 244/2007

In attesa della riforma della fiscalità immobiliare:

non rilevano ai fini dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.1986 n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

52

C.M. 22.7.2009 n. 37/E

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LE INDICAZIONI DELLA PRASSI (1/2) L’ambito soggettivo

Immobiliari di gestione :valore del patrimonio (a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività, nonché dagli immobili direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa.

53

In pratica : società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili patrimonio e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente

LE INDICAZIONI DELLA PRASSI (2/2) Leasing : parificato alla locazione (Circ. 37/E “per completezza, si precisa che le medesime considerazioni valgono nell’ipotesi in cui gli immobili, oggetto di locazione, siano detenuti in virtù di un contratto di leasing”).

54

Immobili :la norma si applica con riferimento a tutti gli immobili patrimoniali o strumentali destinati all’attività locativa (Circ. 37/E “non essendo determinante la natura dell’immobile posto a garanzia dell’impegno assunto”).

Mutuo : la previsione di deducibilità piena degli interessi passivi ipotecari si applica a patto che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente destinati alla locazione.

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LA NOVITÀ

Art. 1 co. 36 L. 244/2007

… non rilevanza ai fini dell’art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le soc ietà il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggio r parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazi one e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore comple ssivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fa bbricati.

55

NON È DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

LE CONDIZIONI

Attività immobiliare

DUE CONDIZIONI CONCORRENTI:1. valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte

dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;

2. ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

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Trasformazione agevolata in società semplice

SOGGETTI ASSEGNATARI

Condizione -> alla data dell’atto della trasformazione la compagine sociale deve necessariamente risultare composta dai medesimi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2015.

Al riguardo è opportuno sottolineare che si deve ritenere non influenteche

al momento della «trasformazione»la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci

risulti di entità diversa rispetto a quella dai medesimi posseduta al 30settembre 2015.

Momento della «trasformazione» -> dovrebbe coincidere (anche per le società dipersone) alla data in cui si verifica la pubblicità dell’avvenuta operazione ditrasformazione.

Aspetti civilistici trasformazione agevolata

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GLI ASSEGNATARI

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)

CONDIZIONI (da circ. 112/E/1999):�all'atto della trasformazione la compagine sociale deve essere

composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30.9.2015;

�è ininfluente che alla data della trasformazione la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci sia variata rispetto a quella da questi posseduta alla data del 30.9.2015.

59

LA DATA DI RIFERIMENTO

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)

TRASFORMAZIONE IL 30.9.2016:

� la data rilevante dovrebbe essere (anche per le società di persone) quella in cui vi è la pubblicità dell’avvenuta trasformazione.

60

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BENI “TRASFORMATI”

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)

PRESENZA DI ALTRI BENI:

�nella società trasformata possono essere presenti beni “non agevolabili”;

�per questi la tassazione applicabile è quella ordinaria.

61

IMPOSTA SOSTITUTIVA

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)

Valgono le medesime regole dell’assegnazione (anche per la base imponibile).

62

Società non operative

10,5%Altre società

8%AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

13,%

30.11.2016

60%16.6.2017

40%

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LA TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)

EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE:

�nessuna tassazione in capo ai soci;

� il valore assoggettato ad imposta sostitutiva da parte della società si aggiunge al costo fiscale delle partecipazioni;

� l’atto di trasformazione non interrompe il periodo quinquennale rilevante ai fini della determinazione dei redditi diversi.

63

IVA

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)

RISCHIO DI CENSURE COMUNITARIE

�Non è previsto alcune regime speciale.

�Gli atti di trasformazione in società semplice sono ipotesi di destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 2 co. 2 n. 5 DPR 633/72.

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IMPOSTE INDIRETTE

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)

IMPOSTA DI REGISTRO

�Le trasformazioni sono ordinariamente soggette ad imposta in misura fissa.

IPO – CATASTALI:

�Le trasformazioni sono ordinariamente soggette ad imposta in misura fissa.

65

Trasformazione agevolata in società semplice

TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI

tassazione in capo ai soci -> nessuna.

atto di trasformazione -> non interrompe il periodo quinquennale che rileva aifini dell’individuazione dei redditi diversi.

valore assoggettato ad imposta sostitutiva da parte della società -> deve essere considerato in aggiunta al costo fiscale delle partecipazioni

N.B.: nella società trasformata possono anche essere presenti beni “non agevolabili”,per i quali la tassazione che si rende applicabile è quella ordinaria.

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ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI DELL’IMPRENDITORE

INDIVIDUALE

Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale

L’imprenditore individuale che

alla data del 31 ottobre 2015

possiede beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del Tuir, può,

entro il 31 maggio 2016,

optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dalperiodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento diuna imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’impostaregionale sulle attività produttive nella misura dell’8% della differenza tra il valorenormale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.

COMMA 121 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

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CHI PUÒ ACCEDERE

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

LE CONDIZIONI

� Imprenditori individuali

�che alla data del 31.10.2015

�possedeva beni immobili strumentali di cui all’art. 43 co. 2 del TUIR.

La qualifica di imprenditore deve esistere al 1 gennaio 2016

Circ. 40/E 2002: non ci si può avvalere delle norma nel caso di unica azienda concessa in affitto. Il riferimento all’art. 43 co. 2 comporta che l’ambito oggettivo concerne tutti (e solo) gli immobili strumentali per natura o destinazione (vedi slide successiva).

69

CARATTERISTICHE DEI BENI IMMOBILI

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

DISTINZIONE

� Immobili acquistati dal 1992 : sia quelli strumentali per destinazione che per natura sono relativi all'impresa individuale solo se indicati nell'inventario.

� Immobili acquistati ante 1992 : gli immobili strumentali per destinazione erano sempre considerati relativi all'impresa, anche se non indicati nell'inventario, mentre gli immobili strumentali per natura erano considerati relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario.

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CASI PARTICOLARI

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

EREDE

Può effettuare l’estromissione agevolata a patto cha abbia proseguitol'attività del de cuius in forma individuale.

71

DONATARIOVedi erede.

LOCAZIONE

Immobili concessi in locazione (o simili) dopo il 31.10.2015: si possono estromettere.

TEMPI E MODALITÀ

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

72

OPZIONE

Entro il 31.5.2016 con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dell’1.1.2016.

MODALITÀ (CIRC. 40/E/ 2002)

Sufficiente il comportamento concludente dell'imprenditore che effettui adempimenti che presuppongono la volontà di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (contabilizzazione).

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IMPOSTA SOSTITUTIVA

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

Base imponibile: differenza tra il valore normale di tali beni e il relativovalore fiscalmente riconosciuto:

Imposta sostitutiva:

8%

74

Vedi regole compatibili in tema di assegnazione agevolata

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COMUNICAZIONE BENI D’IMPRESA IN USO A SOCI/ FAMILIARI

(Provv. 94902 del 02.08.2013)

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� Disincentivare l’utilizzo di “schermi” societari per l’intestazione dibeni che, pur risultando formalmente dell’impresa, sono di fattoconcessi in godimento a fini privati ai soci e familiari

� Potenziare l’applicazione dell’accertamento sintetico in capoall’utilizzatore di detti beni

Scadenze comunicazione

� A REGIME: 30 aprile dell’anno successivo � (per il 2013-> 30.04.2014)

Finalità delle disposizioni introdotte dal D.L. 138 /2011

Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore

Normativa e prassi

� Art. 2, da co.36-terdecies a co.36-duodevicies, D.L. 138/2011� Provv. Ae 166485 del 16/11/2011 (tracciati record

comunicazione)� Provv. Ae 37049 del 13/03/2012 (proroga prima scadenza al

15/10/2012)� Provv. Ae 133184 del 17/09/2012 (ulteriore proroga al

31/03/2013)� Prove. Ae n. 54581 del 16/04/2014� C.M. n. 43/E del 29/9/2011� Interrogazione 5-05309 del 15/9/2011� C.M. n. 24/E del 15/6/2012� C.M. n. 25/E del 19/6/2012 (Risposte forum I.O.18/1/2012 e

Telefisco 25/1/2012)� C.M. n. 36/E del 24/9/2012

Dottrina

� Circolare IRDCEC n. 27/IR del 2/2/2012

I Provv. 94902 e 94904 del

02.08.2013 –prevedono due comunicazioni

autonome

Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore

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Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore

Comunicazione beni ai soci/finanziamentiProvv. Ae n. 54581 del 16/04/2014

Scadenza anno 2013 Scadenza anno 2014

Comunicazione beni ai soci/familiari

30/04/2014 30/10/2015

Finanziamenti e apporti dai soci PF

31/04/2014 30/10/2015

Nello specifico si tratta di due comunicazioni distinte, contenute in due modellidiversi:

� la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento (Provv. 2.8.2013n. 94902);

� la comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e capitalizzazioni concessidall'impresa (provv. 2.8.2013 n. 94904).

Comunicazione beni ai soci

PROVVEDIMENTO N. 54581 16 APRILE 2014

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 54581 16 aprile 2014, aveva modificato “a regime” il termine di presentazione dei modelli, prorogandone

la scadenza originariamente fissata al 30 aprile a fine ottobre.

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AMBITO APPLICATIVO

In altre parole l'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:

� un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiaridell'imprenditore;

� sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento delbene ed il valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beniconcessi o ricevuti nel periodo d'imposta.

Comunicazione beni d’impresa

In linea generale va detto che l’obbligo sussiste ogni qualvolta vi sia un reddito diverso da assoggettare a tassazione. Viceversa se l’utilizzo del

bene avviene a valori di mercato alcun dovere di comunicazione è richiesto.

BENI AD USO PROMISCUO

In questo senso il Provv. 94902 del 2.8.2013 ha altresì chiarito, che non devonoessere oggetto di comunicazione i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e alavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali benicostituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir

SOCI AMMINISTRATORI

Allo stesso modo il provvedimento prevede che, per una delle casistiche pratichepiù diffuse, quella riguardante l’utilizzo dei beni da parte dei soci che sono ancheamministratori della società, è altresì escluso l’obbligo di comunicazione.

Tale esonero opera indipendentemente dal fatto che i beni costituiscano fringebenefit per l’amministratore.

Comunicazione beni d’impresa

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SOCI AMMINISTRATORI

Nel caso in cui l’amministratore sia un professionista che attrae i compensi nelreddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista), si ritiene che lacomunicazione non debba essere effettuata.

Infine il provv. 2.8.2013 n. 94902 ha escluso l’obbligo di comunicazionequando i beni, rientranti nella categoria "altro", sono di valore non superiorea 3.000,00 euro al netto dell’IVA.

Comunicazione beni d’impresa

SOGGETTI CONCEDENTIN.B. Solo se residenti� SI imprenditore individuale

� SI società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice)

� SI società di capitali (spa, srl, sapa)� SI società cooperative� SI stabili organizzazioni di società non residenti� SI enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni

relativi alla sfera commerciale� NO società semplici

� NO professionisti e artisti, anche in forma associata(CNDEC n. 27/2012)

� NO attività agricole produttive di reddito agrario(CNDEC n. 27/2012)

� NO società non residenti prive di S.O. in Italia(CNDEC n. 27/2012)

Società anche se non operative o

esterovestite

Circ CNDCEC n. 27/2012 § 2.1

C.M

. 24/

E/2

012

Indeducibilità costi

Obbligo comunicativo solidale con l’utilizzatore

Soggetti coinvolti e soggetti esclusi

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SOGGETTI UTILIZZATORIN.B. Anche se non residenti

� SI soci di società residenti� SI soci di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività

commerciale� SI familiari (coniuge, parenti entro il 3° e affini entro il 2°), sia

dell’imprenditore che dei soci� SI soci o familiari che ricevono in godimento i beni da società controllate o

collegate (2359 cc) da quella partecipata dai soci

� NO “soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari direddito diverso”C

.M. 2

4/E

/201

2

N.B. non sono richiamati i “conviventi ”

Reddito diverso

Obbligo comunicativo solidale con il concedente

Soggetti coinvolti e soggetti esclusi

I SOGGETTI ESONERATI

� Non va inviata alcuna comunicazione per i beni che i soci utilizzano nella loroveste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi, cioè utilizzi chegenerano fringe benefit, già tassati ai sensi degli articoli 51 e 54 del Tuir;

� l'imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale non devecomunicare nulla (anche dal punto di vista reddituale è dunque ipotizzabile non sigeneri alcun reddito diverso);

� gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e i beni assegnati in godimentoad enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto perfinalità istituzionali non sono tenuti ad alcun adempimento.

� i beni a uso pubblico (es. le auto dei taxisti), per i quali la legge stabilisce unadeduzione integrale dei costi, nonostante l'uso anche privato, non vannocomunicati.

Soggetti coinvolti e soggetti esclusi

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LA COMUNICAZIONE

� Il modello ufficiale è sempre quello licenziato il 27 novembre 2013 ed èunico per entrambe le comunicazioni (Beni in uso efinanziamenti/capitalizzazioni), anche se come sopra indicato è necessariopoi procedere con l’inoltro telematico di due modelli distinti.

� L’adempimento va gestito per ogni bene concesso in godimento nel periodod’imposta.

� Nell’ipotesi in cui lo stesso socio utilizzi più beni appartenenti all’impresaed oggetto di comunicazione è possibile inviare due distinti modelli perogni cespite in godimento.

Comunicazione beni d’impresa

I beni oggetto di comunicazione, possono essere:

� i beni merce;

� i beni strumentali;

� i beni patrimonio (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzatidirettamente nell’attività d’impresa).

Beni oggetto di comunicazione

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Differenza = REDDITO DIVERSO CORRISPETTIVO ANNUO<

VALORE DI MERCATOper la concessione in godimento di beni

dell ’impresa a soci o familiari dell’imprenditore

� A autovetture (n. telaio),� B altri veicoli (n. telaio), � C unità da diporto (metri), � D aeromobili (potenza Kw), � E immobili (Comune, Prov., Fg., Mapp.) +� F altri beni (se valore > € 3.000 al netto di Iva)

COMUNICAZIONE

Quali beni ?

Tipo utilizzo : 0 = esclusivo 1 = non esclusivo 2 = subentrante

Tipologia contratto : 1 = Comodato 2 = Caso d’uso 3 = Altro

Data inizio e fine concessione (nel periodo d’imposta)

Corrispettivo e valore di mercato

Indeducibilità costi relativi

Provv. AE 16/11/2011 – Provv. AE 02.08.2013

Risultano esclusi dalla comunicazione nonché (come precisato nella CM 24/E/2012) dalla disciplina tutti i beni rientranti nella categoria "altro" che hanno un valore non superiore a tremila euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicata

Oggetto della comunicazione

Beni d ’impresa interessati

Beni strumentali, beni merce, immobili patrimonio(CM 24/E/2012 § 2)

� Imprenditore individuale � beni inventario art. 65 Tuir

� Società di persone e capitali � tutti i beni appartenenti

� Società di fatto � beni merce e beni strumentali (compresi quelli iscritti inpubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente comestrumentali per l’esercizio d’impresa)

Posseduti in proprietà (o altro diritto reale) o detenuti in leasing, locazione, noleggio o comodato

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LE ESCLUSIONI. COSA NON VA INDICATO

Beni oggetto di comunicazione

Beni di modico valore

Concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria

"altro" del modello (vale a dire i beni diversi da autovetture o altri veicoli, unità da

diporto, aeromobili, immobili), di valore non superiore a 3.000,00 euro + IVA.

SOGGETTI OBBLIGATI. CHI DEVE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE

La comunicazione riguardante i beni concessi in godimento ai soci deve esseretrasmessa (in via alternativa):

� dai soggetti che esercitano attività d'impresa in forma individuale o collettivaconcedenti;

� dai soci ovvero familiari utilizzatori.

In assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, si rende applicabile laprevisione di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR.

Rientrano pertanto nella nozione di familiare:

� il coniuge;

� i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio);

� gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio).

Beni oggetto di comunicazione

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SOGGETTI OBBLIGATI. CHI DEVE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE

Secondo quanto stabilito dal Provv. 2.8.2013 n. 94902 l'obbligo di comunicazione riguarda iseguenti contribuenti (purché residenti):

� imprenditore individuale;

� società di persone;

� società di capitali;

� società cooperative;

� stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;

� enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo i professionisti, le associazioni professionali, le societàsemplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le societàagricole produttive di redditi fondiari.

Beni oggetto di comunicazione

Beni oggetto di comunicazione

GruppoLa comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari dei soci di altra società che appartiene al

medesimo gruppo

Partecipazione indiretta

La comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente

Percentuale partecipazione

E’ irrilevante la percentuale di partecipazione del socio nel capitale della società

Familiare del sociola comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene

sia concesso in godimento al familiare del socio

Ex socio

la comunicazione deve essere effettuata anche a chi non è più socio (ex socio- es. receduto nel corso del 2014 o del 2015), a condizione che abbia fruito del bene nel corso del periodo d'imposta oggetto di

osservazione

I CASI PARTICOLARI

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VALORE

� Per quanto attiene alla compilazione dei singoli righi di dettaglio delmodello va riferito che la comunicazione deve essere quindi effettuataqualora sussista una differenza tra il corrispettivo relativo al godimento delbene, anche se non versato nell'anno, e il valore di mercato dello stesso inrelazione a ognuno dei beni concessi.

� Potrebbe quindi essere che nel bilancio è stata stanziata la “fattura daemettere” (fatta dalla società nei confronti del socio o del familiare delsocio) in relazione al valore normale del bene concesso in godimento, equindi anche se non è avvenuta la transazione finanziaria, la comunicazionenon è da effettuare.

I dati da indicare. Dubbi e casi particolari

VALORE

� Come potrebbe essere che la “fattura da emettere”, non copra l’interovalore normale del bene, per cui si rende necessario procedere allacomunicazione indicando l’intero valore anche se non riscosso.

� Stesso discorso vale nell’ipotesi in cui, invece la fattura è stata emessa manon ancora pagata. Si applica quindi sempre il principio generaleindipendentemente dal fatto che la transazione finanziaria sia avvenuta omeno. Pertanto, affinché l'obbligo di comunicazione deve esistere unreddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore; sel'utilizzo del bene aziendale è, invece, avvenuto a valori di mercato nonscatta alcun obbligo di comunicazione.

I dati da indicare. Dubbi e casi particolari

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REDDITO DIVERSO

Nuova lettera h-ter art. 67 TUIR

Differenza tra il VALORE DI MERCATO e il CORRISPETTIVO ANNUO perla concessione in godimento di beni dell ’ impresa a soci o familiaridell’imprenditore

� Per valore di mercato si intende valore normale ai sensi dell’art. 9co.3 del TUIR (C.M.25/E/2012 § 5.4 e C.M. 24/E/2012 § 3)

� Quando non è possibile utilizzare i criteri dell’art. 9, è possibiledeterminare il valore di mercato ricorrendo ad apposita perizia chedescriva in modo esaustivo il bene oggetto del diritto di godimentomotivando il valore (C.M. 24/E/2012 § 3)

� Per gli autoveicoli , per esigenze di semplificazione, il valore normaleva individuato ai sensi dell’art. 51, co.4, TUIR (30% tariffa ACIpercorrenza 15.000 km) al netto del corrispettivo eventualmentepagato (C.M. 36/E/2012 § 3)

Dal 2012 in avanti

Valore di mercato

Reddito diverso: chiarimenti

Nel caso di concessione in godimento per durata inferioreall’anno il valore di mercato va ragguagliato al periodo digodimento (C.M. 24/E/2012§ 3).

Esempio

• Valore mercato concessione in godimento immobile = €20.000

• Durata godimento = 30 gg per il corrispettivo di € 1.200• Valore mercato ragguagliato = € 20.000 / 365 x 30 = €

1643,83• Reddito diverso utilizzatore = € 1.643,83 – €1.200 = € 443,83

Ragguaglio valore di mercato alla durata del godimento

Reddito diverso: chiarimenti

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A differenza degli altri redditi diversi (per i quali rileva il principiodi cassa), la fattispecie di cui alla nuova lettera h-ter rileva inbase al criterio di maturazione (competenza) (C.M. 24/E/2012§ 3)

La fattispecie della lett. h-ter) non trova applicazione nel caso incui l’utilizzatore (socio o familiare) sia al contempo dipendenteo lavoratore autonomo del concedente nel qual caso opera latassazione prevista dall ’art. 51 e 54 del TUIR (C.M. 24/E/2012§ 3)

Esempio

Auto in uso ad amministratore socio che è anche dipendenteresta assoggettato a disciplina art. 51 (C.M. 25/E/2012§ 5.1)

Criterio di tassazione del reddito diverso da art. 67 lett. h-ter)

Esclusione applicazione art. 67 lett. h. ter )

Reddito diverso: chiarimenti

Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti

VALORE NORMALE (-) CORRISPETTIVO PAGATO

REDDITO DIVERSO (UTILIZZATORE)SOCIO TRASPARENTE O IMPR. INDIVIDUALE

REDDITO DIVERSO (UTILIZZATORE)SOCIO TRASPARENTE O IMPR. INDIVIDUALE

(-) MAGGIOR REDDITO D’IMPRESA DERIVANTE DALL’INDEDUCIBILITA’ DEI COSTI

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Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti

ELIMINAZIONE DOPPIA TASSAZIONE

CASO REDDITO DIVERSO

IMPRENDITORE INDIVIDUALE VALORE NORMALE (–) CORRISPETTIVO

PAGATO( –) MAGGIOR REDDITO DERIVANTE DALL’INDEDUCIBILITA’ DEI COSTI

SOCIO DI SNC, SAS

SOCIO DI SRL TRASPARENTE

SOCIO DI SRL NON TRASPARENTE

VALORE NORMALE ( –) CORRISPETTIVO PAGATO

Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti

DISTINZIONE

Va poi fatta una distinzione tra (Circolare n. 36/E/2012):

� il bene d’impresa per il quale il TUIR non prevede alcunalimitazione alla deducibilità dei relativi costi e;

� il bene d’impresa per il quale il TUIR dispone specifichelimitazioni alla deducibilità.

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Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti

ESEMPIO

� Si supponga che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per unaquota pari al 50%, conceda in godimento ad uno dei soci un bene immobilestrumentale ad un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimentoe che l’impresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene.

� Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue:

� valore normale del diritto di godimento: 10.000,00 €;

� corrispettivo pattuito per il godimento: 5.500,00 €;

� costi indeducibili relativi al bene: 2.000,00 €;

� differenza tra valore normale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito:4.500,00 € (10.000,00 – 5.500,00);

� reddito d’impresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimentocorrispondente ai costi indeducibili: 2.000,00 €:

� reddito diverso da assoggettare a tassazione: 2.500,00 € (4.500,00 –2.000,00).

Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti

LIMITAZIONE ALLA DED. COSTI (TUIR) - > MAGGIOR REDDITO IMPUTATO A TUTTI I SOCI

REDDITO DIVERSO (UTILIZZATORE)ABBATTUTO DELREDDITO DIVERSO (UTILIZZATORE)ABBATTUTO DEL

NO LIMITAZIONE ALLA DED. DEI COSTI (TUIR) -> MAGGIOR REDDITO IMPUTATO AI SOLI SOCI UTILIZZATORI

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Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti

� La Beta S.r.l. (in regime di trasparenza ex art. 116, TUIR) concedegratuitamente in godimento ad uno dei 2 soci (con partecipazioneciascuno del 50%), un’autovettura, il cui valore normale del diritto digodimento ammonta a € 900. I costi relativi all’autovettura ammontanoa complessivi € 1.000, di cui € 800 (1.000 x 80%) indeducibili.

ESEMPIO

� Il reddito diverso tassato in capo al socio va determinato comedifferenza tra il valore normale di godimento e il corrispettivo al netto delreddito d’impresa imputabile a ciascun socio, a prescindere dall’utilizzodel bene, corrispondente alla quota parte dei costi indeducibili relativiall’autovettura.

Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti

... ESEMPIO

VALORE NORMALE DI GODIMENTO: € 900,00

(-) CORRISPETTIVO: € 0,00

(-) MAGGIOR REDDITO D’IMPRESA IMPUTABILE AL SOCIO APRESCINDERE DALL’UTILIZZO DEL BENE: € 400,00 (€ 800,00 x 50% )

= REDDITO DIVERSO = € 500,00

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PASSAGGI PER INDIVIDUARE IL REDDITO DIVERSO

1. INDIVIDUAZIONE DEL VALORE NORMALE DEL DIRITTO DI GODIMENTO -desumibile dalle “Tariffe ACI” pubblicate a fine anno sulla G.U. valevoli perl’anno successivo

2. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI INDEDUCIBILI DELL’AUTOVETTURACONCESSA IN GODIMENTO - comprendono l’80% dei relativi costi(carburante, assicurazione, tassa automobilistica, manutenzione e riparazione,ecc.) e la quota indeducibile dell’ammortamento

3.INDIVIDUAZIONE DEL MAGGIOR REDDITO IMPUTATO PERTRASPARENZA AL SOCIO, PER EFFETTO DELL’INDEDUCIBILITÀ DELCOSTO DELL’AUTOVETTURA - è pari ai costi indeducibili, moltiplicati per laquota di partecipazione agli utili del socio. Va fatto riferimento ai costiindeducibili riferiti al veicolo utilizzato dal socio.

4. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO DA IMPUTARE AL SOCIOUTILIZZATORE – se il socio non corrisponde alcuna somma alla società, saràpari alla differenza tra il valore del diritto di godimento (punto 1) e il maggiorreddito imputato al socio (punto 3)

LA FIRMA

� Il frontespizio del modello relativo ai beni ai soci e quello riguardante i datidei soci o familiari dell’imprenditore che effettuano capitalizzazioni ofinanziamenti nei confronti dell’impresa, deve essere appositamentesottoscritto dall’intermediario abilitato che cura l’invio telematico.

� Secondo le Entrate, infatti, il modello in oggetto, come già specificato per lospesometro, non rientra fra quelli di “dichiarazione”, ma bensì fra quelli di“comunicazione”, con la conseguenza che non si applicano gli ordinariobblighi in materia di conservazione dei documenti contabili.

I dati da indicare

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IMPEGNO

I dati da indicare

Nel frontespizio del modello vi è, infatti, un intero riquadro riservato all’impegno alla trasmissione telematica, nel quale, secondo le

istruzioni, bisogna riportare oltre alla data dell’impegno, il codice fiscale dell’intermediario e la personale sottoscrizione del professionista che assume l’incarico di inviare il modello.

Gli esempi pratici. Chi deve inviare la comunicazione

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Situazione DescrizioneObbligo

comunicazione

Imprenditore individuale

che da l’auto in uso alla

moglie

Ditta individuale gestita dal Sig. Bianchi con la moglie. Il titolare ha dato in uso gratuito al coniuge l’autovettura

intestata all’attività. Il reddito convenzionale riferito all’auto è di euro 3.150 e la quota parte di costi indeducibili

attribuita al coniuge è di euro 2.120; ne scaturisce un reddito diverso che è stato tassato in capo al coniuge (rigo

RL10) di € 1.030 (2.120 – 1.030).

SI

Autovettura concessa in uso al socio

di srl

Società a responsabilità limitata che ha concesso in uso al socio, dipendente della società, l’autovettura aziendale. Al socio è stato addebitato in busta paga per il 2014 il benefit

riferito all’utilizzo dell’auto (articolo 51 co. 4 lett. a del TUIR).

NO

Autovettura concessa in uso al socio

di srl trasparente

Srl in regime di tassazione in trasparenza ex art. 116 del TUIR, che ha dato in uso gratuito ad un socio l’autovettura aziendale. Il reddito convenzionale riferito all’auto è di €

2.840 e la quota parte di costi indeducibili relativi al mezzo attribuibili al socio è di € 3.000. Nel socio non si realizza,

pertanto, alcun reddito diverso tassabile.

NO

Situazione DescrizioneObbligo

comunicazione

Ex socio

Società di capitali che concede per i primi sei mesi dell’anno (2014) in uso gratuito al socio l’utilizzo di un

appartamento di proprietà della Srl, all’ex socio, receduto in data 20.10.2014

SI

Finanziamenti interamente rimborsati

Società a responsabilità limitata partecipata da due soci al 50%. I soci hanno effettuato nel corso del 2014, ,

versamenti infruttiferi SOCI per un totale di euro 30.000 ciascuno. Detti finanziamenti sono stati completamente

rimborsati dalla società entro il 31.12.2014.

SI

Finanziamenti parzialmente

rimborsati

Nel corso del 2014 i soci di una srl hanno effettuato versamenti a titolo di finanziamento infruttifero per euro

15.000 ciascuno. La società ha iniziato a rimborsare i citati finanziamenti con versamenti mensili da 4.000 euro

ciascuno a partire dal mese di ottobre 2014. L’importo residuo dei finanziamenti iscritti nel bilancio al 31.12.2014

è dunque di euro 3.000 per ciascun socio.

SI

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Situazione DescrizioneObbligo

comunicazione

Conversione di

finanziamenti

Nel corso del 2014, i soci di srl che avevano effettuato finanziamenti infruttiferi negli anni precedenti (2012-2013)

per un totale complessivo di € 20.000 decidono di convertire questi ultimi in riserve di patrimonio netto.

NO

Immobile dato in uso al

socio

Società di capitali che concede in uso gratuito al socio-dipendente un immobile abitativo di proprietà. Quest’ultimo deve tassare il reddito convenzionale secondo le regole di cui all’articolo 51, co. 4 lettera c), del TUIR (differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese

inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento

del fabbricato stesso).

NO

Società di persone in contabilità

semplificata

Una società di persone in contabilità semplificata nel corso del 2014 ha proceduto a ricevere un finanziamento

infruttifero da parte dei soci. I versamenti sono stati eseguiti nel corso del 2014 tramite bonifico bancario effettuato da

ciascun socio al c/c della società con causale “finanziamento infruttifero”.

SI

Situazione DescrizioneObbligo

comunicazione

Familiare del socio

Una srl concede in uso gratuito l’auto aziendale alla moglie del socio. La comunicazione deve essere effettuata anche

nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio

si

Immobile dato in uso al

figlio di un socio

Società a responsabilità limitata che concede in uso al figlio del socio di maggioranza un immobile ad un canone di

locazione di € 4.500 che risulta essere inferiore rispetto a quello di mercato (9.600 euro annui). Il familiare del socio utilizzatore ha dichiarato nel modello UNICO 2014, quale

reddito diverso, al rigo RL 10 l’importo di euro 5.100 (differenza tra valore normale e corrispettivo pagato).

SI

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Esempi di compilazione

Esempi di compilazione

1. CONCESSIONE IN USO L’IMMOBILE

� La società Franco Srl è partecipata da due soci Franco Rossi conpartecipazione al 70% e Stefano Bianchi (anche amministratore) conquota pari al 30%.

� La società è proprietaria di un immobile ad uso abitativo concesso inutilizzo al socio Franco Rossi a partire dal 1 marzo 2014 ad uncorrispettivo annuo di 1.200 euro.

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Esempi di compilazione

2. I DATI DEL SOGGETTO CHE COMUNICA L’IMMOBILE

� La società dovrà comunicare la concessione in uso al socio Mario Gallidel bene. Nel frontespizio del modello la società indicherà nel campoqualifica il codice “2” (soggetto diverso da persona fisica) mentre nelcampo “Tipo soggetto” indicherà il codice “G” (società di capitali)

Esempi di compilazione

3. LA COMPILAZIONE L’IMMOBILE

� Nel quadro BG1 vanno indicati i dati anagrafici del socio che ha in uso l’immobileavendo cura di evidenziare il codice 1 (persona fisica) nel campo “Qualifica” e il codice“A” (soci residenti e non) nel campo tipo di soggetto.

� Nella sezione “Tipologia di utilizzo” andrà barrata la casella 1 (Esclusivo). Nellasezione “Dati del contratto” la casella “Caso d’uso” Secondo le istruzioni come data diinizio andrà indicato 01.03.2014, e la data fine utilizzo 31.12.2014 (anche se poi lastessa si protrae anche nel 2015).

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Esempi di compilazione

3. LA COMPILAZIONE L’IMMOBILE

� Nella sezione “Bene concesso in godimento” andrà barrata la casella “Immobile” ecompilato il campo 2, comune in cui è ubicato l’immobile, e in campo 3 la provincia. Incolonna 4 e 5 andranno rispettivamente indicati il Foglio e la Particella catastale cheidentificano l’immobile concesso in uso.

� Infine il Corrispettivo pagato dal socio alla società pari a € 2.000 per l’utilizzo del benedovrà essere indicato in colonna 1 e nel campo 2 il valore di mercato pari ad euro

6.000.

2.000 6.000

Esempi di compilazione

1. Concessione in uso autovettura LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO

� Gamma srl Srl è partecipata da due soci Giuseppe Rossi con partecipazioneal 40% e Stefano Bianchi (anche amministratore) con quota pari al 60%.

� La società possiede un’auto che è data in uso al socio Franco Gaspari ilquale corrisponde alla società la somma di euro 1.600 annui. Il Fringe benefitsull’auto è di euro 3.165.

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Esempi di compilazione

2. I dati del soggetto che comunica LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO

� Il socio Gaspari Franco comunica la concessione in uso del bene. Nelfrontespizio del modello indicherà nel campo qualifica il codice “1” (socio)mentre nel campo “Tipo soggetto” indicherà il codice “A” (socio residente enon).

Esempi di compilazione

2. La compilazione LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO

� Va compilato un intercalare con i dati della società che concede il bene inuso al socio avendo cura di evidenziare il codice 2 (soggetto diverso dapersona fisica) nel campo “Qualifica” e il codice “G” (società di capitali) nelcampo tipo di soggetto

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Esempi di compilazione

2. La compilazione LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO

� Nella sezione “Tipologia di utilizzo” andrà barrata la casella 1 (Esclusivo).Nella sezione “Dati del contratto” andrà barrata la casella “Altro”; come datadi inizio andrà indicato 01.01.2014 anche se la concessione in uso risale al2013, e la data fine utilizzo 31.12.2014.

� Nella sezione “Bene concesso in godimento” andrà barrata la casella“Autovetture” e compilato il campo 3, indicando il numero di telaio dell’auto inuso al socio.

2014 2014

Esempi di compilazione

2. La compilazione LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO

Infine nella sezione Corrispettivo relativo al bene dovrà essere indicato in colonna 1 ilcorrispettivo relativo al bene (nel caso di specie 1.600) e nel campo 2 il valore dimercato pari ad euro 3.165.