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ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara
ASSEGNAZIONE AGEVOLATAE BILANCIO ESERCIZIO 2015
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara
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Analisi OIC 16�Riclassificazione Attivo Circolante�Nessun Ammortamento�Valutazione al minore tra Valore Netto Contabile
e Valore di Realizzazione desumibiledall’andamento del mercato (art. 2426, n.9, c.c.)
�Valore di Realizzazione = Prezzo di vendita –oneri accessori di vendita
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Analisi OIC 9�Perdita durevole di valore
�Valore Recuperabile < Valore Contabile
�Rivalutazioni ex L.185/2008…�… SOPRA LE RIGHE!!!�CONCLAMAZIONE CON ASSEGNAZIONE!!!
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Analisi OIC 28
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Art. 47
TUIR
OIC
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Aspetti civilistici assegnazione agevolata
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AMBITO SOGGETTIVO: CHI ASSEGNA
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
SOCIETÀ INTERESSATE:
�società per azioni;
�società in accomandita per azioni;
�società a responsabilità limitata;
�società in nome collettivo;
�società in accomandita semplice.
Rientrano (vedi art. 5 co. 3 TUIR) anche le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali (circ. 112/E/1999).
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GLI ASSEGNATARI
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
CONDIZIONI:
� i soci: la norma non pone altri limiti soggettivi. Possibile l’assegnazione a soci diversi dalle persone fisiche e/o non residenti nel territorio dello Stato;
� iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.9.2015 o iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015.
(segue)
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L’ISCRIZIONE A LIBRO SOCI
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
COORDINAMENTO
Il libro soci può non essere obbligatorio. In mancanza del libro quale deve essere il riferimento?
� Il riferimento deve essere al fatto che la condizione di socio deve essere verificata alla data del 30.9.2015 (titolo avente data certa).
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Qualità di socio
Deve esistere al 30.9.2015
Misura dell’assegnazione
Valgono le quote alla data diassegnazione.
CASI PARTICOLARI (1)
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
EREDI
L'erede che subentra al de cuius (socio al 30.9.2015) può godere dell’agevolazione.
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FIDUCIARIE
Se la fiduciaria è socio alla data del 30.9.2015 e si dimostra che il rapporto fiduciario è anteriore a questa si può godere dell’agevolazione.
USUFRUTTO / NUDA PROPRIETÀ
La qualità di socio è da riferire al soggetto titolare della nuda proprietà.
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CASI PARTICOLARI (2)
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
FUSIONI E SCISSIONI
La società incorporante o risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all'assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, sempre che questi ultimi abbiano rivestito tale qualità di soci presso le società di provenienza alla data del 30.9.2015.
Esempio
Rossi è socio di Alfa dal 2010. L’1.1.2016 Beta incorpora Alfa. Beta può assegnare (cedere) in modo agevolato a Rossi.
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LA DATA DI RIFERIMENTO
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
CESSIONE O ASSEGNAZIONE ENTRO IL 30.9.2016:
�cessione: data dell’atto;
�assegnazione: data dell'atto d'assegnazione e non quello della delibera che dispone l'assegnazione.
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L’ASSEGNAZIONE
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
OBBLIGO DI RISPETTARE LA PAR CONDICIO:
�L’assegnazione deve essere effettuata nel rispetto della par condicio tra i soci. I beni devono essere assegnati a tutti i soci, nel rispetto delle quote di partecipazione al capitale da ciascuno di essi posseduto.
�È possibile assegnare a taluni soci beni agevolabili e, agli altri, beni non agevolabili.
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CARATTERISTICHE DEI BENI IMMOBILI
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
IMMOBILI AGEVOLATI:
�beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43 co. 2 primo periodo;
�beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Le caratteristiche debbono essere verificate nel momento dell'assegnazione / cessione a prescindere dalla data di acquisizione al patrimonio della società.
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INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
IMMOBILI AGEVOLATI:
� immobili merce: tutti indipendentemente dalla categoria catastale;
� immobili strumentali per natura: il riferimento è alle categorie catastali escluso i beni di categoria A con eccezione degli A10 (ma vedi esclusioni);
� immobili patrimonio: beni di categoria A concessi in locazione.
ESCLUSIONI:
� immobili strumentali per destinazione;
� immobili utilizzati direttamente per l’attività di impresa.
(segue)
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INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
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TIPOLOGIA DI IMMOBILE AGEVOLAZIONE
1 Immobile D1 locato Agevolato
2 Immobile D1 utilizzato in proprio Non agevolato
3 Immobile A3 locato Agevolato
4 Immobile A3 utilizzato in proprio (strumentale per destinazione)
Non agevolato
5 Immobile D1 merce Agevolato
6 Immobile A3 merce Agevolato
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IMMOBILIARE DI GESTIONE
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
IMMOBILI AGEVOLATI:
�non sono considerati strumentali gli immobili che costituiscono l'oggetto dell’attività imprenditoriale;
� l’esempio è quello degli immobili locati a terzi;
�sono agevolabili le cessioni e assegnazioni degli immobili concessi in locazione a terzi da parte delle immobiliari di gestione.
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TERRENI AGRICOLI
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
LIMITE ALL’AGEVOLAZIONE:
�se il terreno è utilizzato per effettuare la coltivazione e/o l'allevamento di animali, essendo in tal modo impiegato dalla società nell'esercizio dell'impresa, non è assegnabile o cedibile ai soci in regime agevolato.
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IMPOSTA SOSTITUTIVA
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto , si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
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Società non operative
10,5%
Altre società
8%Circ. 112/E/1999: in mancanza di base imponibile ai fini dellapredetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAPl'assegnazione agevolata non può essere effettuata.Circ. 40/E/2002: sconfessa la precedente tesi.
SOCIETÀ NON OPERATIVE
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
Sono considerate non operative quelle che lo erano in almeno due deitre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dellaassegnazione, cessione o trasformazione.
Assegnazione intervenuta anno 2016:
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2013 2014 2015 Aliquota
operativa non operativa non operativa 10,5%
operativa operativa non operativa 8%
non operativa non operativa operativa 10,5%
non operativa operativa operativa 8%
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SOCIETÀ NON OPERATIVE
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
Le società che in uno dei periodi:
�non hanno superato il test dei ricavi o erano in perdita sistematica
�ma hanno usufruito di una causa di esclusione legale o di una situazione di disapplicazione
sono da considerare operative.
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Le esimenti per le società di comodo
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Le esimenti per le società di comodo
Le esimenti per le società di comodo
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Le regole per le società in perdita sistemica
Le regole per le società in perdita sistemica
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RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
AFFRANCAMENTO
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del
13%
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IL VALORE NORMALE
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
ASSEGNAZIONE (IMMOBILI):
� il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del co. 4 dell’art. 52 del TUR.
CESSIONE (IMMOBILI):
� in caso invece di cessione ai soci, l’imponibile dell’imposta sostitutiva è costituito dal maggiore importo tra corrispettivo pattuito e valore normale dei beni ceduti, quest’ultimo eventualmente sostituito dal valore catastale per i beni immobili laddove previsto.
BENI MOBILI:
�vale sempre l’art. 9 del TUIR.28
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IL VALORE INTERMEDIO
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
CIRC. 112/E/1999:
�valore normale del bene immobile: 100
�valore catastale: 80
Il valore normale ai fini dell'assegnazione può essere assunto anche in un importo intermedio tra i due predetti valori.
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L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
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IL PAGAMENTO
30.11.2016
60%
16.6.2017
40%
Si applicano i criteri di cui al DLgs. 9.7.1997 n. 241Possibile la compensazione
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LA TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
Le indicazioni della circ. 40/E/2002:
� il costo fiscale del bene ricevuto è pari al valore del bene “utilizzato” in sede di assegnazione. La differenza tra il valore assegnato e la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva assume rilevanza fiscale per il socio: costituisce reddito di capitale (dividendo) se l’assegnazione è avvenuta a fronte della distribuzione dell’utile o di una riserva di utili, oppure riduce il costo della partecipazione in caso di rimborso di riserve di capitale; nell’ipotesi b) se la differenza tra valore normale e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva supera il costo fiscale delle quote l’eccedenza costituirà nel caso di società di capitali reddito di capitale (dividendo).
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Assegnazione agevolata beni ai soci
TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI
In capo al socio assegnatario (di società di capitali) l’operazione non risulta fiscalmente nonrilevante, in quanto si rende operativa la tassazione degli utili in natura per la parte cheeccede l’entità assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.
Al riguardo, però, è opportuno puntualizzare che il valore normale dei beni ricevuti, al nettodei debiti accollati, determina la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni e/odelle quote possedute.
Differenza tra valore assegnato e plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva -> redditodi capitale (dividendo) se assegnazione avvenuta a fronte della distribuzione dell’utile o diuna riserva di utili (o riduce costo partecipazione in caso di rimborso di riserve di capitale).
Differenza tra valore normale e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva supera costofiscale delle quote -> eccedenza = reddito di capitale (dividendo).
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EFFETTI IN CAPO AI SOCI: ESEMPIO 1
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
SOCIETÀ ASSEGNANTE SRL – RISERVE DI CAPITALI
�Bene assegnato per un valore di 1.000
�Costo fiscale del bene 600
� Imposta sostitutiva dovuta su 400.
In capo al socio (persona fisica) il valore della partecipazione si riduce di 1.000 ma si incrementa di 400 (decremento netto di 600) Se il costo della partecipazione era pari a 500, l’eccedenza (500 - 1.000 + 400 = -100) è reddito di capitale.
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EFFETTI IN CAPO AI SOCI: ESEMPIO 2
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
SOCIETÀ ASSEGNANTE SRL – RISERVE DI CAPITALI
�Bene assegnato per un valore di 1.000
�Costo fiscale del bene 600
� Imposta sostitutiva dovuta su 400.
In capo al socio (soggetto IRES) le somme derivanti dalla ripartizione del capitale o di riserve di capitale in eccesso rispetto al costo fiscale delle partecipazioni costituiscono plusvalenze e quindi o tassazione integrale o tassazione per il 5% in caso di requisiti PEX.
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EFFETTI IN CAPO AI SOCI: ESEMPIO 3
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
SOCIETÀ ASSEGNANTE SRL – RISERVE DI UTILI
�Bene assegnato per un valore di 1.000
�Costo fiscale del bene 600
� Imposta sostitutiva dovuta su 400.
In capo al socio il valore non assoggettato a sostitutiva (600) è dividendo da assoggettare a imposizione con le ordinarie regole.
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La tassazione in capo ai soci
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IVA
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
RISCHIO DI CENSURE COMUNITARIE
�Non è previsto alcune regime speciale
�Gli atti di assegnazione ai soci sono equiparati a cessioni di beni (art. 2 co. 2 n. 6 DPR 633/72).
�Non vi è alcun assoggettamento ad IVA per le assegnazioni di beni che non avevano generato detrazioni al momento dell’acquisto comprese quelle effettuate presso privati.
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IMPOSTE INDIRETTE
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
IMPOSTA DI REGISTRO
�Le aliquote proporzionali di registro a cui sono eventualmente soggetti gli atti di assegnazione (o cessione) sono ridotte alla metà
IPO – CATASTALI
�Sono applicate in misura fissa (sempre anche nel caso di cessione assegnazione assoggettata ad IVA).
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TIPOLOGIA IMMOBILI
SOCIETÀ INTERESSANTE
IVA A “MONTE”
REGIME IVA ASSEGNAZIONE
IMPOSTA
REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE
FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA
Impresa
costruttrice/ ristrutturatrice
che assegna entro 5 anni
dalla fine lavoro
Detratta Imponibile IVA € 200 € 200 € 200
Altre imprese
(anche costruttrice/
ristrutturatriceche assegna oltre 5 anni dalla fine
dei lavori)
Detratta
Esente(1) € 200 € 200 € 200
Imponibile IVA su opzione (in
reverse chargese
il socio assegnatario è
soggetto passivo d’imposta)
€ 200 € 200 € 200
QualunqueNon detratta
o non presente
Fiori campo IVA
(1) (solo per assegnazione)
4,50% € 50 € 50
Note(1) Verificare la necessità di operare la rettifica decennale dell’imposta sull’acquisto/ costruzione o sulle spese di
recupero ai sensi dell’art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972..
Note(1) Verificare la necessità di operare la rettifica decennale dell’imposta sull’acquisto/ costruzione o sulle spese di
recupero ai sensi dell’art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972.
FABBRICATI ABITATIVI
Impresa
costruttrice/ ristrutturatrice
che assegna entro 5 anni dalla fine
lavoro
Detratta Imponibile IVA € 200 € 200 € 200
Impresa
costruttrice/ ristrutturatrice
che assegna oltre 5 anni dalla fine
lavoro
Detratta
Esente(1)4,5% o 1%
€ 50 € 50
Imponibile su opzione(reverse chargese il socio assegnatario è
soggetto passivo d’imposta)
€ 200 € 200 € 200
Altra impresa Non rileva Esente (1)4,5% o
1%€ 50 € 50
QualunqueNon detratta
o non presente
Fuori campo IVA (1) (solo per
assegnazione)
4,5% (1% se prima
casa)€ 50 € 50
TIPOLOGIAIMMOBILI
SOCIETÀ INTERESSANTE
IVA A “MONTE”
REGIME IVA ASSEGNAZIONE
IMPOSTA
REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE
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TIPOLOGIA IMMOBILI
SOCIETÀ INTERESSANTE
IVA A “MONTE”
REGIME IVA ASSEGNAZIONE
IMPOSTA
REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE
FABBRICATI NON
ULTIMATIQualunque Detratta Imponibile IVA € 200 € 200 € 200
TIPOLOGIA IMMOBILI
SOCIETÀ INTERESSANTE
IVA A “MONTE”REGIME IVA
ASSEGNAZIONE
IMPOSTA
REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE
TERRENI
AGRICOLI QualunqueNon
rilevaFuori campo IVA
7,5%€ 200 (1)
€ 50€ 200 (1)
€ 50€ 200 (1)
EDIFICABILI Qualunque
Non detratta o non presente
Fuori campo IVA
(solo per assegnazione)
4,5% € 50 € 50
Detratta Imponibile IVA
22%€ 200 € 200 € 200
Note(1) Se assegnatario coltivatore diretto o
imprenditore agricolo professionali iscritto all’IN PS
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Aspetti da valutare ai fini
IVA
� Tipologia del bene assegnato (terreno agricolo, edificabile, fabbricato abitativo o strumentale).
� Natura di “impresa costruttrice/ristrutturatrice” della società relativamente al fabbricato assegnato (rilevante nei 5 anni della fine lavori).
� Attività ordinariamente svolta dall’impresa assegnante (il regime di esenzione può far scattare il pro rata per l’assegnazione di immobili non ammortizzabili oggetto dell’attività).
� Particolari agevolazioni in capo al socio assegnatario (fabbricato “prima casa” o qualifica di coltivatore diretto/Iap per i terreni).
� In tutti i casi di assegnazione fuori campo IVA o esente, l’obbligo di rettifica (per decimi) dell’imposta detratta in sede di acquisto o di sostenimento di spese di ristrutturazione o incrementative, nel decennio anteriore all’operazione.
� Se il socio assegnatario è un’impresa nel caso in cui la società che assegna decide di optare per l’imponibilità in luogo dell’esenzione si applica il reverse charge, sia per i fabbricati abitativi sia per quelli strumentali (art. 17, c. 6, lett. a-bis) D.P.R. 633/1972).
Assegnazione agevolata beni ai soci
TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI (PERSONE FISICHE) – caso 1
SOCIETÀ ASSEGNANTE : SRL - riserve di capitaliDATI
� Costo della partecipazione ……………………..………… € 500.000,00;� Valore assegnato del bene …………………..…………… € 950.000,00;� Costo fiscale del bene ………………………..…………… € 550.000,00;� Imposta sostitutiva dovuta su ………………..…………… € 400.000,00.
In capo ai soci (persone fisiche):� il valore della partecipazione, che si riduce di € 950.000,00 e si incrementa di €
400.000,00 = decremento netto di € 550.000,00;� se il costo della partecipazione era pari a € 500.000,00, l’eccedenza, che sarà pari
a di € 50.000,00 data dal seguente conteggio:€ 500.000,00 - € 950.000,00 + € 400.000,00 = € - 50.000,00,
costituisce reddito di capitale.
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Assegnazione agevolata beni ai soci
TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI (SOGGETTI IRES) – caso 2
SOCIETÀ ASSEGNANTE : SRL - riserve di capitali
DATI� Valore assegnato del bene …………………..…………… € 950.000,00;� Costo fiscale del bene ………………………..…………… € 550.000,00;� Imposta sostitutiva dovuta su ……………..…………… € 400.000,00.
In capo ai soci (soggetti Ires) le somme derivanti dalla ripartizione:� del capitale;� di riserve di capitale;in eccesso rispetto al costo fiscale delle partecipazioni costituiscono plusvalenzesoggette a:� tassazione integrale;
o a:� tassazione per il 5% in presenza dei requisiti Pex.
Assegnazione agevolata beni ai soci
TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI – caso 3
SOCIETÀ ASSEGNANTE : SRL - riserve di utili
DATI� Valore assegnato del bene …………………..…………… € 950.000,00;� Costo fiscale del bene ………………………..…………… € 550.000,00;� Imposta sostitutiva dovuta su ………………..………… € 400.000,00.
In capo al socio:
il valore non assoggettato ad imposta sostitutiva pari a € 550.000,00
deve essere considerato «dividendo» che deve necessariamente risultare assoggettato ad imposizione con le ordinarie modalità.
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TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)
Trasformazione agevolata in società semplice
AMBITO SOGGETTIVO
Società interessate -> quelle che hanno per oggetto esclusivo o principale lagestione:� di beni immobili;� di beni iscritti in pubblici registri;che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in «società semplici».
Al riguardo è opportuno sottolineare che per l’art. 73, comma 4, del Tuir,per oggetto principale si deve intendere l'attività essenziale per realizzaredirettamente gli scopi primari indicati:� dalla legge;� dall'atto costitutivo;
o:� dallo statuto.
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L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA
Art. 4 DLgs. 147/2015, in GU. 22.9.2015 n. 220
� Rilevanza nel ROL dei dividendi incassati relativi a partecipazioni in società non residenti controllate.
� Viene abrogato l’art. 96 co. 8 del TUIR.� Individuazione dell’ambito soggettivo di
applicazione dell’art. 1 co. 36 L.244/2007.� L'art. 3 co. 115 L. 28.12.1995 n. 549 è
abrogato.
Applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (7.10.2015)
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LA NORMA
Art. 1 co. 36 L. 244/2007
In attesa della riforma della fiscalità immobiliare:
non rilevano ai fini dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.1986 n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
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C.M. 22.7.2009 n. 37/E
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LE INDICAZIONI DELLA PRASSI (1/2) L’ambito soggettivo
Immobiliari di gestione :valore del patrimonio (a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività, nonché dagli immobili direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa.
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In pratica : società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili patrimonio e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente
LE INDICAZIONI DELLA PRASSI (2/2) Leasing : parificato alla locazione (Circ. 37/E “per completezza, si precisa che le medesime considerazioni valgono nell’ipotesi in cui gli immobili, oggetto di locazione, siano detenuti in virtù di un contratto di leasing”).
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Immobili :la norma si applica con riferimento a tutti gli immobili patrimoniali o strumentali destinati all’attività locativa (Circ. 37/E “non essendo determinante la natura dell’immobile posto a garanzia dell’impegno assunto”).
Mutuo : la previsione di deducibilità piena degli interessi passivi ipotecari si applica a patto che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente destinati alla locazione.
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LA NOVITÀ
Art. 1 co. 36 L. 244/2007
… non rilevanza ai fini dell’art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le soc ietà il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggio r parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazi one e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore comple ssivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fa bbricati.
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NON È DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
LE CONDIZIONI
Attività immobiliare
DUE CONDIZIONI CONCORRENTI:1. valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte
dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;
2. ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.
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Trasformazione agevolata in società semplice
SOGGETTI ASSEGNATARI
Condizione -> alla data dell’atto della trasformazione la compagine sociale deve necessariamente risultare composta dai medesimi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2015.
Al riguardo è opportuno sottolineare che si deve ritenere non influenteche
al momento della «trasformazione»la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci
risulti di entità diversa rispetto a quella dai medesimi posseduta al 30settembre 2015.
Momento della «trasformazione» -> dovrebbe coincidere (anche per le società dipersone) alla data in cui si verifica la pubblicità dell’avvenuta operazione ditrasformazione.
Aspetti civilistici trasformazione agevolata
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GLI ASSEGNATARI
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)
CONDIZIONI (da circ. 112/E/1999):�all'atto della trasformazione la compagine sociale deve essere
composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30.9.2015;
�è ininfluente che alla data della trasformazione la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci sia variata rispetto a quella da questi posseduta alla data del 30.9.2015.
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LA DATA DI RIFERIMENTO
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)
TRASFORMAZIONE IL 30.9.2016:
� la data rilevante dovrebbe essere (anche per le società di persone) quella in cui vi è la pubblicità dell’avvenuta trasformazione.
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BENI “TRASFORMATI”
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)
PRESENZA DI ALTRI BENI:
�nella società trasformata possono essere presenti beni “non agevolabili”;
�per questi la tassazione applicabile è quella ordinaria.
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IMPOSTA SOSTITUTIVA
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)
Valgono le medesime regole dell’assegnazione (anche per la base imponibile).
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Società non operative
10,5%Altre società
8%AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
13,%
30.11.2016
60%16.6.2017
40%
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32
LA TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)
EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE:
�nessuna tassazione in capo ai soci;
� il valore assoggettato ad imposta sostitutiva da parte della società si aggiunge al costo fiscale delle partecipazioni;
� l’atto di trasformazione non interrompe il periodo quinquennale rilevante ai fini della determinazione dei redditi diversi.
63
IVA
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)
RISCHIO DI CENSURE COMUNITARIE
�Non è previsto alcune regime speciale.
�Gli atti di trasformazione in società semplice sono ipotesi di destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 2 co. 2 n. 5 DPR 633/72.
64
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IMPOSTE INDIRETTE
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (AGEVOLATA)
IMPOSTA DI REGISTRO
�Le trasformazioni sono ordinariamente soggette ad imposta in misura fissa.
IPO – CATASTALI:
�Le trasformazioni sono ordinariamente soggette ad imposta in misura fissa.
65
Trasformazione agevolata in società semplice
TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI
tassazione in capo ai soci -> nessuna.
atto di trasformazione -> non interrompe il periodo quinquennale che rileva aifini dell’individuazione dei redditi diversi.
valore assoggettato ad imposta sostitutiva da parte della società -> deve essere considerato in aggiunta al costo fiscale delle partecipazioni
N.B.: nella società trasformata possono anche essere presenti beni “non agevolabili”,per i quali la tassazione che si rende applicabile è quella ordinaria.
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ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI DELL’IMPRENDITORE
INDIVIDUALE
Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale
L’imprenditore individuale che
alla data del 31 ottobre 2015
possiede beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del Tuir, può,
entro il 31 maggio 2016,
optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dalperiodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento diuna imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’impostaregionale sulle attività produttive nella misura dell’8% della differenza tra il valorenormale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.
COMMA 121 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
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CHI PUÒ ACCEDERE
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
LE CONDIZIONI
� Imprenditori individuali
�che alla data del 31.10.2015
�possedeva beni immobili strumentali di cui all’art. 43 co. 2 del TUIR.
La qualifica di imprenditore deve esistere al 1 gennaio 2016
Circ. 40/E 2002: non ci si può avvalere delle norma nel caso di unica azienda concessa in affitto. Il riferimento all’art. 43 co. 2 comporta che l’ambito oggettivo concerne tutti (e solo) gli immobili strumentali per natura o destinazione (vedi slide successiva).
69
CARATTERISTICHE DEI BENI IMMOBILI
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
DISTINZIONE
� Immobili acquistati dal 1992 : sia quelli strumentali per destinazione che per natura sono relativi all'impresa individuale solo se indicati nell'inventario.
� Immobili acquistati ante 1992 : gli immobili strumentali per destinazione erano sempre considerati relativi all'impresa, anche se non indicati nell'inventario, mentre gli immobili strumentali per natura erano considerati relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario.
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CASI PARTICOLARI
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
EREDE
Può effettuare l’estromissione agevolata a patto cha abbia proseguitol'attività del de cuius in forma individuale.
71
DONATARIOVedi erede.
LOCAZIONE
Immobili concessi in locazione (o simili) dopo il 31.10.2015: si possono estromettere.
TEMPI E MODALITÀ
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
72
OPZIONE
Entro il 31.5.2016 con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dell’1.1.2016.
MODALITÀ (CIRC. 40/E/ 2002)
Sufficiente il comportamento concludente dell'imprenditore che effettui adempimenti che presuppongono la volontà di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (contabilizzazione).
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IMPOSTA SOSTITUTIVA
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
Base imponibile: differenza tra il valore normale di tali beni e il relativovalore fiscalmente riconosciuto:
Imposta sostitutiva:
8%
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Vedi regole compatibili in tema di assegnazione agevolata
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COMUNICAZIONE BENI D’IMPRESA IN USO A SOCI/ FAMILIARI
(Provv. 94902 del 02.08.2013)
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� Disincentivare l’utilizzo di “schermi” societari per l’intestazione dibeni che, pur risultando formalmente dell’impresa, sono di fattoconcessi in godimento a fini privati ai soci e familiari
� Potenziare l’applicazione dell’accertamento sintetico in capoall’utilizzatore di detti beni
Scadenze comunicazione
� A REGIME: 30 aprile dell’anno successivo � (per il 2013-> 30.04.2014)
Finalità delle disposizioni introdotte dal D.L. 138 /2011
Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore
Normativa e prassi
� Art. 2, da co.36-terdecies a co.36-duodevicies, D.L. 138/2011� Provv. Ae 166485 del 16/11/2011 (tracciati record
comunicazione)� Provv. Ae 37049 del 13/03/2012 (proroga prima scadenza al
15/10/2012)� Provv. Ae 133184 del 17/09/2012 (ulteriore proroga al
31/03/2013)� Prove. Ae n. 54581 del 16/04/2014� C.M. n. 43/E del 29/9/2011� Interrogazione 5-05309 del 15/9/2011� C.M. n. 24/E del 15/6/2012� C.M. n. 25/E del 19/6/2012 (Risposte forum I.O.18/1/2012 e
Telefisco 25/1/2012)� C.M. n. 36/E del 24/9/2012
Dottrina
� Circolare IRDCEC n. 27/IR del 2/2/2012
I Provv. 94902 e 94904 del
02.08.2013 –prevedono due comunicazioni
autonome
Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore
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Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore
Comunicazione beni ai soci/finanziamentiProvv. Ae n. 54581 del 16/04/2014
Scadenza anno 2013 Scadenza anno 2014
Comunicazione beni ai soci/familiari
30/04/2014 30/10/2015
Finanziamenti e apporti dai soci PF
31/04/2014 30/10/2015
Nello specifico si tratta di due comunicazioni distinte, contenute in due modellidiversi:
� la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento (Provv. 2.8.2013n. 94902);
� la comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e capitalizzazioni concessidall'impresa (provv. 2.8.2013 n. 94904).
Comunicazione beni ai soci
PROVVEDIMENTO N. 54581 16 APRILE 2014
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 54581 16 aprile 2014, aveva modificato “a regime” il termine di presentazione dei modelli, prorogandone
la scadenza originariamente fissata al 30 aprile a fine ottobre.
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AMBITO APPLICATIVO
In altre parole l'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:
� un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiaridell'imprenditore;
� sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento delbene ed il valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beniconcessi o ricevuti nel periodo d'imposta.
Comunicazione beni d’impresa
In linea generale va detto che l’obbligo sussiste ogni qualvolta vi sia un reddito diverso da assoggettare a tassazione. Viceversa se l’utilizzo del
bene avviene a valori di mercato alcun dovere di comunicazione è richiesto.
BENI AD USO PROMISCUO
In questo senso il Provv. 94902 del 2.8.2013 ha altresì chiarito, che non devonoessere oggetto di comunicazione i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e alavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali benicostituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir
SOCI AMMINISTRATORI
Allo stesso modo il provvedimento prevede che, per una delle casistiche pratichepiù diffuse, quella riguardante l’utilizzo dei beni da parte dei soci che sono ancheamministratori della società, è altresì escluso l’obbligo di comunicazione.
Tale esonero opera indipendentemente dal fatto che i beni costituiscano fringebenefit per l’amministratore.
Comunicazione beni d’impresa
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SOCI AMMINISTRATORI
Nel caso in cui l’amministratore sia un professionista che attrae i compensi nelreddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista), si ritiene che lacomunicazione non debba essere effettuata.
Infine il provv. 2.8.2013 n. 94902 ha escluso l’obbligo di comunicazionequando i beni, rientranti nella categoria "altro", sono di valore non superiorea 3.000,00 euro al netto dell’IVA.
Comunicazione beni d’impresa
SOGGETTI CONCEDENTIN.B. Solo se residenti� SI imprenditore individuale
� SI società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice)
� SI società di capitali (spa, srl, sapa)� SI società cooperative� SI stabili organizzazioni di società non residenti� SI enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni
relativi alla sfera commerciale� NO società semplici
� NO professionisti e artisti, anche in forma associata(CNDEC n. 27/2012)
� NO attività agricole produttive di reddito agrario(CNDEC n. 27/2012)
� NO società non residenti prive di S.O. in Italia(CNDEC n. 27/2012)
Società anche se non operative o
esterovestite
Circ CNDCEC n. 27/2012 § 2.1
C.M
. 24/
E/2
012
Indeducibilità costi
Obbligo comunicativo solidale con l’utilizzatore
Soggetti coinvolti e soggetti esclusi
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SOGGETTI UTILIZZATORIN.B. Anche se non residenti
� SI soci di società residenti� SI soci di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività
commerciale� SI familiari (coniuge, parenti entro il 3° e affini entro il 2°), sia
dell’imprenditore che dei soci� SI soci o familiari che ricevono in godimento i beni da società controllate o
collegate (2359 cc) da quella partecipata dai soci
� NO “soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari direddito diverso”C
.M. 2
4/E
/201
2
N.B. non sono richiamati i “conviventi ”
Reddito diverso
Obbligo comunicativo solidale con il concedente
Soggetti coinvolti e soggetti esclusi
I SOGGETTI ESONERATI
� Non va inviata alcuna comunicazione per i beni che i soci utilizzano nella loroveste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi, cioè utilizzi chegenerano fringe benefit, già tassati ai sensi degli articoli 51 e 54 del Tuir;
� l'imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale non devecomunicare nulla (anche dal punto di vista reddituale è dunque ipotizzabile non sigeneri alcun reddito diverso);
� gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e i beni assegnati in godimentoad enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto perfinalità istituzionali non sono tenuti ad alcun adempimento.
� i beni a uso pubblico (es. le auto dei taxisti), per i quali la legge stabilisce unadeduzione integrale dei costi, nonostante l'uso anche privato, non vannocomunicati.
Soggetti coinvolti e soggetti esclusi
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LA COMUNICAZIONE
� Il modello ufficiale è sempre quello licenziato il 27 novembre 2013 ed èunico per entrambe le comunicazioni (Beni in uso efinanziamenti/capitalizzazioni), anche se come sopra indicato è necessariopoi procedere con l’inoltro telematico di due modelli distinti.
� L’adempimento va gestito per ogni bene concesso in godimento nel periodod’imposta.
� Nell’ipotesi in cui lo stesso socio utilizzi più beni appartenenti all’impresaed oggetto di comunicazione è possibile inviare due distinti modelli perogni cespite in godimento.
Comunicazione beni d’impresa
I beni oggetto di comunicazione, possono essere:
� i beni merce;
� i beni strumentali;
� i beni patrimonio (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzatidirettamente nell’attività d’impresa).
Beni oggetto di comunicazione
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Differenza = REDDITO DIVERSO CORRISPETTIVO ANNUO<
VALORE DI MERCATOper la concessione in godimento di beni
dell ’impresa a soci o familiari dell’imprenditore
� A autovetture (n. telaio),� B altri veicoli (n. telaio), � C unità da diporto (metri), � D aeromobili (potenza Kw), � E immobili (Comune, Prov., Fg., Mapp.) +� F altri beni (se valore > € 3.000 al netto di Iva)
COMUNICAZIONE
Quali beni ?
Tipo utilizzo : 0 = esclusivo 1 = non esclusivo 2 = subentrante
Tipologia contratto : 1 = Comodato 2 = Caso d’uso 3 = Altro
Data inizio e fine concessione (nel periodo d’imposta)
Corrispettivo e valore di mercato
Indeducibilità costi relativi
Provv. AE 16/11/2011 – Provv. AE 02.08.2013
Risultano esclusi dalla comunicazione nonché (come precisato nella CM 24/E/2012) dalla disciplina tutti i beni rientranti nella categoria "altro" che hanno un valore non superiore a tremila euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicata
Oggetto della comunicazione
Beni d ’impresa interessati
Beni strumentali, beni merce, immobili patrimonio(CM 24/E/2012 § 2)
� Imprenditore individuale � beni inventario art. 65 Tuir
� Società di persone e capitali � tutti i beni appartenenti
� Società di fatto � beni merce e beni strumentali (compresi quelli iscritti inpubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente comestrumentali per l’esercizio d’impresa)
Posseduti in proprietà (o altro diritto reale) o detenuti in leasing, locazione, noleggio o comodato
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LE ESCLUSIONI. COSA NON VA INDICATO
Beni oggetto di comunicazione
Beni di modico valore
Concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria
"altro" del modello (vale a dire i beni diversi da autovetture o altri veicoli, unità da
diporto, aeromobili, immobili), di valore non superiore a 3.000,00 euro + IVA.
SOGGETTI OBBLIGATI. CHI DEVE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE
La comunicazione riguardante i beni concessi in godimento ai soci deve esseretrasmessa (in via alternativa):
� dai soggetti che esercitano attività d'impresa in forma individuale o collettivaconcedenti;
� dai soci ovvero familiari utilizzatori.
In assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, si rende applicabile laprevisione di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR.
Rientrano pertanto nella nozione di familiare:
� il coniuge;
� i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio);
� gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio).
Beni oggetto di comunicazione
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SOGGETTI OBBLIGATI. CHI DEVE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE
Secondo quanto stabilito dal Provv. 2.8.2013 n. 94902 l'obbligo di comunicazione riguarda iseguenti contribuenti (purché residenti):
� imprenditore individuale;
� società di persone;
� società di capitali;
� società cooperative;
� stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;
� enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo i professionisti, le associazioni professionali, le societàsemplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le societàagricole produttive di redditi fondiari.
Beni oggetto di comunicazione
Beni oggetto di comunicazione
GruppoLa comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari dei soci di altra società che appartiene al
medesimo gruppo
Partecipazione indiretta
La comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente
Percentuale partecipazione
E’ irrilevante la percentuale di partecipazione del socio nel capitale della società
Familiare del sociola comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene
sia concesso in godimento al familiare del socio
Ex socio
la comunicazione deve essere effettuata anche a chi non è più socio (ex socio- es. receduto nel corso del 2014 o del 2015), a condizione che abbia fruito del bene nel corso del periodo d'imposta oggetto di
osservazione
I CASI PARTICOLARI
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VALORE
� Per quanto attiene alla compilazione dei singoli righi di dettaglio delmodello va riferito che la comunicazione deve essere quindi effettuataqualora sussista una differenza tra il corrispettivo relativo al godimento delbene, anche se non versato nell'anno, e il valore di mercato dello stesso inrelazione a ognuno dei beni concessi.
� Potrebbe quindi essere che nel bilancio è stata stanziata la “fattura daemettere” (fatta dalla società nei confronti del socio o del familiare delsocio) in relazione al valore normale del bene concesso in godimento, equindi anche se non è avvenuta la transazione finanziaria, la comunicazionenon è da effettuare.
I dati da indicare. Dubbi e casi particolari
VALORE
� Come potrebbe essere che la “fattura da emettere”, non copra l’interovalore normale del bene, per cui si rende necessario procedere allacomunicazione indicando l’intero valore anche se non riscosso.
� Stesso discorso vale nell’ipotesi in cui, invece la fattura è stata emessa manon ancora pagata. Si applica quindi sempre il principio generaleindipendentemente dal fatto che la transazione finanziaria sia avvenuta omeno. Pertanto, affinché l'obbligo di comunicazione deve esistere unreddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore; sel'utilizzo del bene aziendale è, invece, avvenuto a valori di mercato nonscatta alcun obbligo di comunicazione.
I dati da indicare. Dubbi e casi particolari
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REDDITO DIVERSO
Nuova lettera h-ter art. 67 TUIR
Differenza tra il VALORE DI MERCATO e il CORRISPETTIVO ANNUO perla concessione in godimento di beni dell ’ impresa a soci o familiaridell’imprenditore
� Per valore di mercato si intende valore normale ai sensi dell’art. 9co.3 del TUIR (C.M.25/E/2012 § 5.4 e C.M. 24/E/2012 § 3)
� Quando non è possibile utilizzare i criteri dell’art. 9, è possibiledeterminare il valore di mercato ricorrendo ad apposita perizia chedescriva in modo esaustivo il bene oggetto del diritto di godimentomotivando il valore (C.M. 24/E/2012 § 3)
� Per gli autoveicoli , per esigenze di semplificazione, il valore normaleva individuato ai sensi dell’art. 51, co.4, TUIR (30% tariffa ACIpercorrenza 15.000 km) al netto del corrispettivo eventualmentepagato (C.M. 36/E/2012 § 3)
Dal 2012 in avanti
Valore di mercato
Reddito diverso: chiarimenti
Nel caso di concessione in godimento per durata inferioreall’anno il valore di mercato va ragguagliato al periodo digodimento (C.M. 24/E/2012§ 3).
Esempio
• Valore mercato concessione in godimento immobile = €20.000
• Durata godimento = 30 gg per il corrispettivo di € 1.200• Valore mercato ragguagliato = € 20.000 / 365 x 30 = €
1643,83• Reddito diverso utilizzatore = € 1.643,83 – €1.200 = € 443,83
Ragguaglio valore di mercato alla durata del godimento
Reddito diverso: chiarimenti
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A differenza degli altri redditi diversi (per i quali rileva il principiodi cassa), la fattispecie di cui alla nuova lettera h-ter rileva inbase al criterio di maturazione (competenza) (C.M. 24/E/2012§ 3)
La fattispecie della lett. h-ter) non trova applicazione nel caso incui l’utilizzatore (socio o familiare) sia al contempo dipendenteo lavoratore autonomo del concedente nel qual caso opera latassazione prevista dall ’art. 51 e 54 del TUIR (C.M. 24/E/2012§ 3)
Esempio
Auto in uso ad amministratore socio che è anche dipendenteresta assoggettato a disciplina art. 51 (C.M. 25/E/2012§ 5.1)
Criterio di tassazione del reddito diverso da art. 67 lett. h-ter)
Esclusione applicazione art. 67 lett. h. ter )
Reddito diverso: chiarimenti
Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti
VALORE NORMALE (-) CORRISPETTIVO PAGATO
REDDITO DIVERSO (UTILIZZATORE)SOCIO TRASPARENTE O IMPR. INDIVIDUALE
REDDITO DIVERSO (UTILIZZATORE)SOCIO TRASPARENTE O IMPR. INDIVIDUALE
(-) MAGGIOR REDDITO D’IMPRESA DERIVANTE DALL’INDEDUCIBILITA’ DEI COSTI
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Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti
ELIMINAZIONE DOPPIA TASSAZIONE
CASO REDDITO DIVERSO
IMPRENDITORE INDIVIDUALE VALORE NORMALE (–) CORRISPETTIVO
PAGATO( –) MAGGIOR REDDITO DERIVANTE DALL’INDEDUCIBILITA’ DEI COSTI
SOCIO DI SNC, SAS
SOCIO DI SRL TRASPARENTE
SOCIO DI SRL NON TRASPARENTE
VALORE NORMALE ( –) CORRISPETTIVO PAGATO
Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti
DISTINZIONE
Va poi fatta una distinzione tra (Circolare n. 36/E/2012):
� il bene d’impresa per il quale il TUIR non prevede alcunalimitazione alla deducibilità dei relativi costi e;
� il bene d’impresa per il quale il TUIR dispone specifichelimitazioni alla deducibilità.
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Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti
ESEMPIO
� Si supponga che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per unaquota pari al 50%, conceda in godimento ad uno dei soci un bene immobilestrumentale ad un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimentoe che l’impresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene.
� Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue:
� valore normale del diritto di godimento: 10.000,00 €;
� corrispettivo pattuito per il godimento: 5.500,00 €;
� costi indeducibili relativi al bene: 2.000,00 €;
� differenza tra valore normale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito:4.500,00 € (10.000,00 – 5.500,00);
� reddito d’impresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimentocorrispondente ai costi indeducibili: 2.000,00 €:
� reddito diverso da assoggettare a tassazione: 2.500,00 € (4.500,00 –2.000,00).
Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti
LIMITAZIONE ALLA DED. COSTI (TUIR) - > MAGGIOR REDDITO IMPUTATO A TUTTI I SOCI
REDDITO DIVERSO (UTILIZZATORE)ABBATTUTO DELREDDITO DIVERSO (UTILIZZATORE)ABBATTUTO DEL
NO LIMITAZIONE ALLA DED. DEI COSTI (TUIR) -> MAGGIOR REDDITO IMPUTATO AI SOLI SOCI UTILIZZATORI
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Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti
� La Beta S.r.l. (in regime di trasparenza ex art. 116, TUIR) concedegratuitamente in godimento ad uno dei 2 soci (con partecipazioneciascuno del 50%), un’autovettura, il cui valore normale del diritto digodimento ammonta a € 900. I costi relativi all’autovettura ammontanoa complessivi € 1.000, di cui € 800 (1.000 x 80%) indeducibili.
ESEMPIO
� Il reddito diverso tassato in capo al socio va determinato comedifferenza tra il valore normale di godimento e il corrispettivo al netto delreddito d’impresa imputabile a ciascun socio, a prescindere dall’utilizzodel bene, corrispondente alla quota parte dei costi indeducibili relativiall’autovettura.
Eliminazione della doppia imposizione per la ditta e le società trasparenti
... ESEMPIO
VALORE NORMALE DI GODIMENTO: € 900,00
(-) CORRISPETTIVO: € 0,00
(-) MAGGIOR REDDITO D’IMPRESA IMPUTABILE AL SOCIO APRESCINDERE DALL’UTILIZZO DEL BENE: € 400,00 (€ 800,00 x 50% )
= REDDITO DIVERSO = € 500,00
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PASSAGGI PER INDIVIDUARE IL REDDITO DIVERSO
1. INDIVIDUAZIONE DEL VALORE NORMALE DEL DIRITTO DI GODIMENTO -desumibile dalle “Tariffe ACI” pubblicate a fine anno sulla G.U. valevoli perl’anno successivo
2. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI INDEDUCIBILI DELL’AUTOVETTURACONCESSA IN GODIMENTO - comprendono l’80% dei relativi costi(carburante, assicurazione, tassa automobilistica, manutenzione e riparazione,ecc.) e la quota indeducibile dell’ammortamento
3.INDIVIDUAZIONE DEL MAGGIOR REDDITO IMPUTATO PERTRASPARENZA AL SOCIO, PER EFFETTO DELL’INDEDUCIBILITÀ DELCOSTO DELL’AUTOVETTURA - è pari ai costi indeducibili, moltiplicati per laquota di partecipazione agli utili del socio. Va fatto riferimento ai costiindeducibili riferiti al veicolo utilizzato dal socio.
4. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO DA IMPUTARE AL SOCIOUTILIZZATORE – se il socio non corrisponde alcuna somma alla società, saràpari alla differenza tra il valore del diritto di godimento (punto 1) e il maggiorreddito imputato al socio (punto 3)
LA FIRMA
� Il frontespizio del modello relativo ai beni ai soci e quello riguardante i datidei soci o familiari dell’imprenditore che effettuano capitalizzazioni ofinanziamenti nei confronti dell’impresa, deve essere appositamentesottoscritto dall’intermediario abilitato che cura l’invio telematico.
� Secondo le Entrate, infatti, il modello in oggetto, come già specificato per lospesometro, non rientra fra quelli di “dichiarazione”, ma bensì fra quelli di“comunicazione”, con la conseguenza che non si applicano gli ordinariobblighi in materia di conservazione dei documenti contabili.
I dati da indicare
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IMPEGNO
I dati da indicare
Nel frontespizio del modello vi è, infatti, un intero riquadro riservato all’impegno alla trasmissione telematica, nel quale, secondo le
istruzioni, bisogna riportare oltre alla data dell’impegno, il codice fiscale dell’intermediario e la personale sottoscrizione del professionista che assume l’incarico di inviare il modello.
Gli esempi pratici. Chi deve inviare la comunicazione
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Situazione DescrizioneObbligo
comunicazione
Imprenditore individuale
che da l’auto in uso alla
moglie
Ditta individuale gestita dal Sig. Bianchi con la moglie. Il titolare ha dato in uso gratuito al coniuge l’autovettura
intestata all’attività. Il reddito convenzionale riferito all’auto è di euro 3.150 e la quota parte di costi indeducibili
attribuita al coniuge è di euro 2.120; ne scaturisce un reddito diverso che è stato tassato in capo al coniuge (rigo
RL10) di € 1.030 (2.120 – 1.030).
SI
Autovettura concessa in uso al socio
di srl
Società a responsabilità limitata che ha concesso in uso al socio, dipendente della società, l’autovettura aziendale. Al socio è stato addebitato in busta paga per il 2014 il benefit
riferito all’utilizzo dell’auto (articolo 51 co. 4 lett. a del TUIR).
NO
Autovettura concessa in uso al socio
di srl trasparente
Srl in regime di tassazione in trasparenza ex art. 116 del TUIR, che ha dato in uso gratuito ad un socio l’autovettura aziendale. Il reddito convenzionale riferito all’auto è di €
2.840 e la quota parte di costi indeducibili relativi al mezzo attribuibili al socio è di € 3.000. Nel socio non si realizza,
pertanto, alcun reddito diverso tassabile.
NO
Situazione DescrizioneObbligo
comunicazione
Ex socio
Società di capitali che concede per i primi sei mesi dell’anno (2014) in uso gratuito al socio l’utilizzo di un
appartamento di proprietà della Srl, all’ex socio, receduto in data 20.10.2014
SI
Finanziamenti interamente rimborsati
Società a responsabilità limitata partecipata da due soci al 50%. I soci hanno effettuato nel corso del 2014, ,
versamenti infruttiferi SOCI per un totale di euro 30.000 ciascuno. Detti finanziamenti sono stati completamente
rimborsati dalla società entro il 31.12.2014.
SI
Finanziamenti parzialmente
rimborsati
Nel corso del 2014 i soci di una srl hanno effettuato versamenti a titolo di finanziamento infruttifero per euro
15.000 ciascuno. La società ha iniziato a rimborsare i citati finanziamenti con versamenti mensili da 4.000 euro
ciascuno a partire dal mese di ottobre 2014. L’importo residuo dei finanziamenti iscritti nel bilancio al 31.12.2014
è dunque di euro 3.000 per ciascun socio.
SI
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Situazione DescrizioneObbligo
comunicazione
Conversione di
finanziamenti
Nel corso del 2014, i soci di srl che avevano effettuato finanziamenti infruttiferi negli anni precedenti (2012-2013)
per un totale complessivo di € 20.000 decidono di convertire questi ultimi in riserve di patrimonio netto.
NO
Immobile dato in uso al
socio
Società di capitali che concede in uso gratuito al socio-dipendente un immobile abitativo di proprietà. Quest’ultimo deve tassare il reddito convenzionale secondo le regole di cui all’articolo 51, co. 4 lettera c), del TUIR (differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento
del fabbricato stesso).
NO
Società di persone in contabilità
semplificata
Una società di persone in contabilità semplificata nel corso del 2014 ha proceduto a ricevere un finanziamento
infruttifero da parte dei soci. I versamenti sono stati eseguiti nel corso del 2014 tramite bonifico bancario effettuato da
ciascun socio al c/c della società con causale “finanziamento infruttifero”.
SI
Situazione DescrizioneObbligo
comunicazione
Familiare del socio
Una srl concede in uso gratuito l’auto aziendale alla moglie del socio. La comunicazione deve essere effettuata anche
nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio
si
Immobile dato in uso al
figlio di un socio
Società a responsabilità limitata che concede in uso al figlio del socio di maggioranza un immobile ad un canone di
locazione di € 4.500 che risulta essere inferiore rispetto a quello di mercato (9.600 euro annui). Il familiare del socio utilizzatore ha dichiarato nel modello UNICO 2014, quale
reddito diverso, al rigo RL 10 l’importo di euro 5.100 (differenza tra valore normale e corrispettivo pagato).
SI
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Esempi di compilazione
Esempi di compilazione
1. CONCESSIONE IN USO L’IMMOBILE
� La società Franco Srl è partecipata da due soci Franco Rossi conpartecipazione al 70% e Stefano Bianchi (anche amministratore) conquota pari al 30%.
� La società è proprietaria di un immobile ad uso abitativo concesso inutilizzo al socio Franco Rossi a partire dal 1 marzo 2014 ad uncorrispettivo annuo di 1.200 euro.
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Esempi di compilazione
2. I DATI DEL SOGGETTO CHE COMUNICA L’IMMOBILE
� La società dovrà comunicare la concessione in uso al socio Mario Gallidel bene. Nel frontespizio del modello la società indicherà nel campoqualifica il codice “2” (soggetto diverso da persona fisica) mentre nelcampo “Tipo soggetto” indicherà il codice “G” (società di capitali)
Esempi di compilazione
3. LA COMPILAZIONE L’IMMOBILE
� Nel quadro BG1 vanno indicati i dati anagrafici del socio che ha in uso l’immobileavendo cura di evidenziare il codice 1 (persona fisica) nel campo “Qualifica” e il codice“A” (soci residenti e non) nel campo tipo di soggetto.
� Nella sezione “Tipologia di utilizzo” andrà barrata la casella 1 (Esclusivo). Nellasezione “Dati del contratto” la casella “Caso d’uso” Secondo le istruzioni come data diinizio andrà indicato 01.03.2014, e la data fine utilizzo 31.12.2014 (anche se poi lastessa si protrae anche nel 2015).
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Esempi di compilazione
3. LA COMPILAZIONE L’IMMOBILE
� Nella sezione “Bene concesso in godimento” andrà barrata la casella “Immobile” ecompilato il campo 2, comune in cui è ubicato l’immobile, e in campo 3 la provincia. Incolonna 4 e 5 andranno rispettivamente indicati il Foglio e la Particella catastale cheidentificano l’immobile concesso in uso.
� Infine il Corrispettivo pagato dal socio alla società pari a € 2.000 per l’utilizzo del benedovrà essere indicato in colonna 1 e nel campo 2 il valore di mercato pari ad euro
6.000.
2.000 6.000
Esempi di compilazione
1. Concessione in uso autovettura LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO
� Gamma srl Srl è partecipata da due soci Giuseppe Rossi con partecipazioneal 40% e Stefano Bianchi (anche amministratore) con quota pari al 60%.
� La società possiede un’auto che è data in uso al socio Franco Gaspari ilquale corrisponde alla società la somma di euro 1.600 annui. Il Fringe benefitsull’auto è di euro 3.165.
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Esempi di compilazione
2. I dati del soggetto che comunica LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO
� Il socio Gaspari Franco comunica la concessione in uso del bene. Nelfrontespizio del modello indicherà nel campo qualifica il codice “1” (socio)mentre nel campo “Tipo soggetto” indicherà il codice “A” (socio residente enon).
Esempi di compilazione
2. La compilazione LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO
� Va compilato un intercalare con i dati della società che concede il bene inuso al socio avendo cura di evidenziare il codice 2 (soggetto diverso dapersona fisica) nel campo “Qualifica” e il codice “G” (società di capitali) nelcampo tipo di soggetto
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Esempi di compilazione
2. La compilazione LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO
� Nella sezione “Tipologia di utilizzo” andrà barrata la casella 1 (Esclusivo).Nella sezione “Dati del contratto” andrà barrata la casella “Altro”; come datadi inizio andrà indicato 01.01.2014 anche se la concessione in uso risale al2013, e la data fine utilizzo 31.12.2014.
� Nella sezione “Bene concesso in godimento” andrà barrata la casella“Autovetture” e compilato il campo 3, indicando il numero di telaio dell’auto inuso al socio.
2014 2014
Esempi di compilazione
2. La compilazione LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO
Infine nella sezione Corrispettivo relativo al bene dovrà essere indicato in colonna 1 ilcorrispettivo relativo al bene (nel caso di specie 1.600) e nel campo 2 il valore dimercato pari ad euro 3.165.