Operatori intracomunitari nuovi obblighi 2011 dott. Roberto Castegnaro.

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Operatori intracomunitari nuovi obblighi 2011 dott. Roberto Castegnaro

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Operatori intracomunitarinuovi obblighi 2011

dott. Roberto Castegnaro

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Autorizzazione Operazioni Intra - Premessa

Roberto Castegnaro

Per contrastare l’evasione fiscale, l’art 27 del DL. 78/2010, modificando il DPR. 633/72, ha introdotto le seguenti novità in tema di operazioni intracomunitarie:

1. nella comunicazione di inizio attività, si deve indicare la volontà di effettuare operazioni IVA intracomunitarie (lett. e-bis) c. 2 art. 35).

2. l’ufficio, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare dette operazioni (c. 7-bis art. 35).

Il DL. 78 ha inoltre previsto l’emanazione di due appositi provvedimenti con i quali il direttore dell’agenzia delle entrate, stabilirà:

1. le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione a effettuare le operazioni Intra;

2. i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA, nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.“ (VIES)

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Operazioni Intra - Premessa

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I provvedimenti citati, sono stati emessi in data 29 dicembre 2010, sono:il nr. 188376 che regola le modalità di autorizzazione;il nr. 188381 che regola le modalità di valutazione.

Ai provvedimenti purtroppo non è seguita una circolare esplicativa.

Dal punto di vista soggettivo le novità interessano:1. sia chi inizia l’attività;2. sia gli operativi già titolari di partita IVA.

Mentre dal punto di vista oggettivo, le novità riguardano:1. le cessioni e gli acquisti di beni;2. non interessano le prestazioni di servizi.I servizi non dovrebbero essere quindi soggetti ad alcuna autorizzazione. ???

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Operazioni Intra - Premessa

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L’Agenzia si è comunque espressa per l’obbligo di autorizzazione anche sui servizi.

Opinione non condivisibile

Articolo 35 - Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; 

dal 1.1.2010 i servizi intra

• non sono più compresi nel DL. 331/93;

• sono inseriti negli artt. 7-ter e ss. del DPR. 633/72.

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Operazioni Intra - Obblighi

Roberto Castegnaro

Trascorsi i 30 giorni senza che sia pervenuto provvedimento di diniego, il soggetto si considera automaticamente inserito nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati, potendo così effettuare le operazioni intracomunitarie.

Le nuove imprese devono comunicare con l’apposita comunicazione di inizio attività (modd. AA7 o AA9) l’intenzione di voler effettuare operazioni Intra.

Nei 30 giorni successivi, il fisco, valuterà se negare tale possibilità, nel frattempo il soggetto interessato potrà effettuare solo operazioni interne o operazioni con paesi extra UE.

Entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà il fisco effettua controlli più approfonditi, con la possibilità di successivo diniego a operare.

Il provvedimento di diniego e revoca è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.

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Operazioni Intra – adempimenti preliminari

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I soggetti che hanno già iniziato l’attività, si presumono già inseriti nell’archivio unico che consente di effettuare le operazioni intra, l’iscrizione è mantenuta fino al 28 febbraio 2011

Per confermare tale iscrizione anche oltre il 28 febbraio, alcuni dei soggetti già esistenti sono chiamati a manifestare questa volontà, con una comunicazione

La comunicazione in argomento, va fatta entro il 29 gennaio 2011 per far maturare il silenzio assenso entro il 28 febbraio (30 giorni successivi).

Il provvedimento 188376 distingue i soggetti che:1. hanno iniziato l’attività dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011.2. hanno iniziato l’attività prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del

DL. 78);

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Operazioni Intra – adempimenti preliminari

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Situazioni che impongono l’invio della comunicazione per poter effettuare operazioni intracomunitarie nel 2011.

Data di inizio attività Situazione soggettivaObblighi per non essere esclusi

dall’autorizzazione

Entro il 30 maggio 2010

Nel 2009 e 2010 non hanno presentato elenchi Intrastat relativi a acquisti o cessioni

o a prestazioni di servizi prestate o ricevute.Oppure pur avendo

presentato gli elenchi Intra non hanno presentato la

dichiarazione IVA per il 2009

Si deve chiedere l’inclusione nell’archivio (Vies) dei soggetti autorizzati a

effettuare operazioni Intra.In caso contrario dal

28.2.2011 non potranno effettuare dette operazioni

Dal 31 maggio 2010 al 28.2.2011

Non hanno manifestato l’intenzione di effettuare

operazioni Intra e non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie presentando regolarmente

gli elenchi Intrastat

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Operazioni Intra – adempimenti preliminari

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Comunicato stampa del 1.2.2011- I contribuenti con risultato positivo non devo inviare la comunicazione di voler effettuare le operazioni UE.Chi ha già inviato la comunicazione potrà consultare il servizio solo a fine febbraio per verificare il suo inserimento nell'elenco.

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Operazioni Intra – L’istanza

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L’istanza per mantenere l’autorizzazione alle operazioni Intra, è redatta in carta libera e va presentata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche con raccomandata allegando un doc. d’identità.

Spett.le Agenzia delle Entrate di ______________

Oggetto: Comunicazione della volontà di voler effettuare operazioni intracomunitarie l’art 27 del DL. 78/2010.

Il sottoscritto ______________________ nato a ___________, il __/__/____, residente a ___________ (__), in via ___________ n. ___ con C.F.: ___________, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa individuale/società “___________” con sede in ___________ (__) via ___________ nr. ____, iscritta al Registro Imprese di ___, con P. IVA: ___________ e con C.F. ______________.in base agli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 188376 del 29 dicembre 2010.

DICHIARAdi voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, per i seguenti presunti importi annui:€ ___________ (cessione di beni)€ ___________ (acquisto di beni)A tal fine si segnala che con riferimento alla data del 31 maggio 2010, l’inizio attività è avvenuto in data: anteriore; uguale o posteriore.Data: _________ (Firma)

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Comunicazione delle operazioni IVA – Adempimenti 2010 –

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Ultima precisazione

Il contribuente può comunicare anche la sua intenzione di non voler effettuare operazioni Intra e quindi essere escluso dall’archivio Vies.

La comunicazione andrà inviata all’ufficio che ha ricevuto la precedente comunicazione di voler effettuare operazioni intra.

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ALTRE NOVITA’

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Tasso legale

Il tasso (art. 1284 cc.) sale dal 1 all’1,5%, lo prevede il Decreto del Ministero dell’Economia del 7.12.2010 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15.12.10.

TASSO LEGALE DAL AL

5% 21.04.1942 15.12.1990

10% 16.12.1990 31.12.1996

5% 01.01.1997 31.12.1998

2,5% 01.01.1999 31.12.2000

3,5% 01.01.2001 31.12.2001

3% 01.01.2002 31.12.2003

2,5% 01.01.2004 31.12.2007

3% 01.01.2008 31.12.2009

1% 01.01.2010 31.12.2010

1,5% 01.01.2011 - - -

La nuova misura del tasso legale d’interesse si rende applicabile tra l’altro alla remunerazione dei depositi cauzionali, al pagamento degli interessi con ravvedimento operoso nei ritardati pagamenti delle imposte.

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ALTRE NOVITA’ FISCALI

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Territorialità IVA nei servizi culturali scientifici fiere ecc.

Fondamentale la distinzione fra questi due grandi tipi di operazioni commerciali

Il nuovo principio della territorialità prevede (regola generale) che dal 2010:

per le operazioni B2B si deve verificare il luogo di residenza del committente, se il committente (cliente) = non residente = operazione “Fuori campo IVA” prestatore (fornitore) = non residente nei confronti di un residente, = operazione sogg. a IVA = autofattura o meccanismo del reverse charge art. 21 c. 5 DPR. 633.

per le operazioni B2C si deve verificare il luogo di residenza del prestatore, sarà infatti il prestatore (fornitore) ad assoggettare l’operazione a IVA.

Dal 2010 le regole IVA sulla territorialità dei servizi hanno subito delle profonde modifiche.Riepliogo delle novità introdotte lo scorso anno,

Descrizione Sigla Tipo transazione

Business to Business B2B fra operatori soggetti IVA (detti anche soggetti passivi)

Business to Consumer B2C da un soggetto IVA verso un privato consumatore

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ALTRE NOVITA’ FISCALI

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Territorialità IVA nei servizi culturali scientifici fiere ecc.

Art. 7–quinquies del testo IVA, vale a dire:Ai servizi relativi ad attività artistiche, culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili comprese fiere ed esposizioni.

Per questi servizi per il 2010 rilevava il luogo di effettuazione della prestazione e quindi se svolte in Italia erano soggette a IVA altrimenti erano da considerare fuori campo IVA.

Dal 2011 per questi servizi cambiano le regole.Come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 18 del 11 febbraio 2010, provvedimento col quale sono state dettate le novità 2010 in tema di servizi.

L’eccezione

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ALTRE NOVITA’ FISCALI

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Territorialità IVA nei servizi culturali scientifici fiere ecc.

Regole 2011

Descrizione TipoCriterio – Operazione

rilevante in ITALIANote

Servizi relativi ad attività artistiche, culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili comprese fiere ed esposizioni le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti

B2CSe svolte nel territorio dello

statoArt. 7 quinquies

c. 1 lett. a)

Servizi relativi ad attività artistiche, culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili comprese fiere ed esposizioni

B2BSe il committente è

residente in Italia (regola generale)

Art. 7-ter

Servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso

B2B(e B2C)

Se svolte nel territorio dello stato

Art. 7 quinquies, c. 1

lett. b)

La modifica è rilevante perchè fino al 2010 per allestire uno stand fieristico in francia il prestatore IT avrebbe dovuto aprire la P. IVA in FR.

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DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO

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In presenza quindi di una iscrizione a ruolo definitiva, di importo superiore ai 1.500 euro, è opinione prevalente che l’eventuale credito fiscale possa essere compensato solo per la parte che eccede l’importo iscritto a ruolo.

Esempio: Credito IVA = 5.000Iscrizione a ruolo scaduta e definitiva = 2.000Importo compensabile = 3.000 (5.000 – 2.000)

Se l’iscrizione a ruolo fosse di 1.000 euro, tutto il credito IVA dell’esempio sarebbe compensabile.

Art. 31 del DL. 78/2010, dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/97 (compensazione col mod. F24), relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

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DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO

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l’amministrazione finanziaria condivide l’interpretazione di cui all’esempio ma solo fino a quando sarà emanato il decreto che regola le modalità di pagamento, tramite compensazione, dei debiti iscritti a ruolo.L’emanazione del decreto prevista entro fine novembre 2010 nel momento in cui scriviamo, non è ancora avvenuta

Secondo l’amministrazione finanziaria - comunicato stampa del 14.1.2011 precisa che:

non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento.

fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo, nessuna sanzione sarà applicata in caso di compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro purché l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi i crediti necessari al pagamento dei ruoli scaduti.

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DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO

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Esempio:Importo iscritto a ruolo e scaduto euro 2.000Utilizzo integralmente un credito fiscale di euro 5.000

SanzioniRicordiamo che in caso di inosservanza del divieto di compensazione si applica la sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento ed entro il limite dell’importo indebitamente compensato.

Sanzione = 50% di 2.000 = 1.000 euro--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altre novità flash

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PROMEMORIA ALTRE NOVITA’

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Circolare 1/2011 OK alla dichiarazione iva SINGOLA ANCHE SE A DEBITO

Circolare 2/2011 Chiarimenti comunicazione Black list

Rimborso IVA – il modello VR di richiesta e ricompreso nella dichiarazione IVA

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