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SPRECHI ALIMENTARI Opportunità e responsabilità per le imprese
Aspe1 fiscali
Laboratorio Chimico CCIAA Torino Torino, 16 novembre 2016 A cura di Stefano Garelli
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SPRECHI ALIMENTARI aspe1 fiscali
NORMATIVA FISCALE ANTERIORE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLALEGGE GADDA
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SPRECHI ALIMENTARI aspe1 generali
In linea generale, la cessione a ;tolo gratuito di beni che rientrano nell’ambito dell’a1vità propria dell’impresa (beni prodoN o commercializzaP dall’impresa), comporta risvolP di caraRere fiscale: • sia soRo il profilo dell’Iva; • che delle imposte sui reddiP; In quanto si traRa di desPnazioni di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
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SPRECHI ALIMENTARI norma;va anteriore alla Legge Gadda
Riguardo all’Iva, in base a quanto previsto dall’arPcolo 2, quarto comma, n. 4), del Dpr n. 633/1972, la cessione gratuita di beni rientranP nell’aNvità propria dell’impresa cosPtuisce un’operazione rilevante ai fini dell’Iva. Ove non vi fosse una norma di caraRere agevolaPvo (che invece esiste), su tali cessioni dovrebbe essere applicata l’Iva, in base al costo dei beni ceduP. Riguardo alle imposte sui reddi;, in base a quanto previsto dall’arPcolo 85 del Dpr n. 917/1986, ove non vi fosse una norma di caraRere agevolaPvo (che invece esiste), tali cessioni dovrebbero concorrere (con segno posiPvo), come ricavo, a formare il reddito d’impresa in base al loro valore normale.
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SPRECHI ALIMENTARI norma;va anteriore alla Legge Gadda
Una prima disposizione agevola;va è cos;tuita dall’ar;colo 10, comma 1, n. 12), del Dpr n.633/1972. Esso afferma che le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’aNvità propria dell’impresa, poste in essere nei confronP di: • enP pubblici; • associazioni riconosciute; • fondazioni; avenP esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scienPfica • ONLUS; sono ESENTI da Iva. 5
SPRECHI ALIMENTARI norma;va anteriore alla Legge Gadda
Tale inquadramento comporta le seguenP implicazioni: • Evita di applicare l’Iva a valle (sulle cessioni gratuite);
• Obbliga l’impresa a emeRere un’autofaRura per operazione esente, con sua annotazione nel registro delle faRure emesse;
• Provoca la perdita del diriRo a detrarre l’Iva a monte, per afferenza o per pro-‐rata;
• Costringe l’impresa ad adoRare una procedura idonea a comprovare l’operazione.
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SPRECHI ALIMENTARI norma;va anteriore alla Legge Gadda
SoUo il profilo della prova, il Dpr n. 441/1997-‐ Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, afferma che: 2. Le cessioni previste dall'arPcolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 oRobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenP modalità: a) comunicazione scriUa da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione
finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della desPnazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduP. La comunicazione deve pervenire ai suddeN uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni (5.164,57 euro) (1);
Nota (1): L’ar;colo 1, comma 396, della Legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015), con effeRo dal 1° gennaio 2016, prevede che: 396. All'arPcolo 2, comma 2, leRera a), ulPmo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono sosPtuite dalle seguenP: «superiore a euro quindicimila o si traN di beni facilmente deperibili ».
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b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato; si traRa del DDT; c) dichiarazione sos;tu;va di aUo notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente aResP natura, qualità e quanPtà dei beni ricevuP corrispondenP ai daP contenuP nel documento di cui alla leRera b).
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Una seconda disposizione agevola;va è contenuta nel Decreto legisla;vo del 04/12/1997 n. 460 -‐ Riordino della disciplina tributaria degli en; non commerciali e delle organizzazioni non lucra;ve di u;lità sociale -‐ ONLUS. Ar;colo 13 -‐ Erogazioni liberali. 2. Le derrate alimentari e i prodo1 farmaceu;ci, alla cui produzione o al cui scambio é direRa l'aNvità dell'impresa, che, in alternaPva alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono cedu; gratuitamente alle ONLUS, non si considerano des;na; a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'arPcolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui reddiP, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Conseguenze: • NO autofaUura esente – NO perdita diriUo a detrarre l’Iva a monte; • NO concorso a formare il reddito d’impresa come ricavi.
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3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio é direRa l'aNvità dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presenPno imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di uPlizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano cedu; gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano des;na; a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'arPcolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui reddiP, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I prede1 beni si considerano distru1 agli effe1 dell'imposta sul valore aggiunto. Conseguenze: • NO concorso a formare il reddito d’impresa come ricavi; • NO autofaUura esente – NO perdita diriUo a detrarre l’Iva a monte;
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4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preven;va comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli aN dell'impresa cedente, aResP il proprio impegno ad uPlizzare direRamente i beni in conformità alle finalità isPtuzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsP dal presente decreto, realizzi l'effeNvo uPlizzo direRo; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previs; ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospeUo, che ;ene luogo degli stessi, la qualità e la quan;tà dei beni cedu; gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si é esoneraP dall'obbligo della comunicazione prevenPva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'arPcolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.
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Una terza disposizione agevola;va è contenuta nella Legge del 13/05/1999 n. 133 -‐ Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale. Ar;colo 6 -‐ Ulteriori disposizioni in materia di IVA. “(….) 15. I prodo1 alimentari non più commercializzaP o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di ePcheRatura, di peso o per altri moPvi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduP gratuitamente ai soggeN indicaP nell'arPcolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 oRobre 1972, n. 633, si considerano distru1 agli effe1 dell'imposta sul valore aggiunto. “. L'impresa donante nel DDT che accompagna le merci deve indicare la seguente causale: "prodoN non più commercializzabili per errori di confezionamento, ecc., ceduP gratuitamente ai sensi dell'arPcolo 6 comma 15 della legge 133/99”. Il donatario deve aRestare alla Società donante di possedere i requisiP di cui all'arPcolo 10 comma 12 del D.P.R. 633/72.
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SPRECHI ALIMENTARI dal sito del Banco Alimentare
Per le imprese in caso di donazione di alimen; e materiali IMPOSTE SUI REDDITI -‐ Ambito norma;vo In base al comma 2, ar;colo 13, decreto legisla;vo 4 dicembre 1997, n. 460, ai fini delle imposte sui reddiP, le derrate alimentari e i prodoN farmaceuPci, alla cui produzione o al cui scambio è direRa l'aNvità dell'impresa, che, in alternaPva alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduP gratuitamente alle ONLUS, non si considerano desPnaP a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'arPcolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui reddiP, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per effeRo della norma richiamata, quindi, le imprese potranno cedere gratuitamente e senza limiP alle ONLUS derrate alimentari e prodoN farmaceuPci alla cui produzione o al cui scambio è direRa l'aNvità della loro impresa. La predeRa disposizione in materia di cessioni gratuite si applica a condizione che il cedente ne dia prevenPva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio delle Entrate competente e che, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, provveda ad effeRuare un'apposita annotazione sui registri IVA (ovvero in apposito prospeRo). Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esoneraP dall'obbligo della comunicazione prevenPva. La ONLUS beneficiaria dovrà, dal canto suo, aRestare in apposita dichiarazione da conservare agli aN, il proprio impegno a uPlizzare i predeN beni in conformità alle proprie finalità isPtuzionali a pena di decadenza dai benefici fiscali. 13
SPRECHI ALIMENTARI dal sito del Banco Alimentare
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO -‐ Ambito norma;vo Sul versante dell'I.V.A. il decreto legislaPvo richiamato non apporta significaPve innovazioni. L'arPcolo 14 si limita ad alcune marginali modifiche al D.P.R. 633/72, per inserire le ONLUS nella normaPva già esistente estendendo ad esse i traRamenP già previsP per analoghe categorie di soggeN. Per effeRo di tali modifiche: "le cessioni gratuite di beni, ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'aNvità propria dell'impresa, effeRuate a favore di ONLUS cosPtuiscono, per il cedente, operazioni esenP ai fini IVA". In parPcolare si rimanda alle novità introdoRe dal comma 15 dell'arPcolo 6 della legge 13 maggio 1999 n. 133: "i prodo1 alimentari non più commercializzaP o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di ePcheRatura, di peso o per altri moPvi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduP gratuitamente alle ONLUS, si considerano distruN agli effeN dell'imposta sul valore aggiunto". Tale disposizione consente all'impresa donante il diriRo alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisP. Ai fini dell'applicazione del regime agevolato di cui al comma 15 dell'arPcolo 6 della legge 133/99: l'impresa donante dovrà inserire nel DDT che accompagna le merci al seguente causale: "prodoN non più commercializzabili per errori di confezionamento, ecc., ceduP gratuitamente ai sensi dell'arPcolo 6 comma 15 della legge 133/99"; la Fondazione Banco Alimentare -‐ ONLUS dovrà aRestare alla Società donante di avere i requisiP di cui all'arPcolo 10 comma 12 del D.P.R. 633/72.
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SPRECHI ALIMENTARI norma;va anteriore alla Legge Gadda
Questa è la situazione al momento di entrata in vigore della Legge Gadda. Più provvedimenP NON collegaP uno con l’altro. NormaPva piuRosto complessa e su alcuni aspeN non di chiara e semplice interpretazione.
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SPRECHI ALIMENTARI aspe1 fiscali
INNOVAZIONI FISCALI RECATE DALLA LEGGE GADDA
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
Ar;colo 16 della Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodoN farmaceuPci e di altri prodoN a fini di solidarietà sociale”. NB: dalla leRura della norma risulta la volontà di raccordare le disposizioni fiscali in materia contenute nei vari provvedimenP: • ArPcolo 10, n. 12 del Dpr n. 633/1972; • ArPcolo 2, del Dpr n. 441/1997; • ArPcolo 13, del D.Lgs. N. 460/1997; • ArPcolo 6, comma 15, della legge n. 133/1999.
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
L’ar;colo 16, comma 1, della Legge GaUa afferma che le cessioni gratuite previste dall'ar;colo 10, primo comma, numero 12), del Dpr n. 633/1972, sono provate con modalità telema;che da parte del cedente ai competenP: • Uffici dell’Amministrazione Finanziaria • o comandi del Corpo della Guardia di Finanza con l'indicazione: • della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della
desPnazione finale dei beni; • nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base
dell'ulPmo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduP, ivi incluse le derrate alimentari.
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
La comunicazione: • deve pervenire ai suddeN uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate;
• e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effeRuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione.
Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili è previsto l’esonero dall'obbligo di comunicazione.
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L’ar;colo 16, comma 2, della Legge Gadda, afferma che: 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (e, quindi, entro il 13 novembre 2016), il direRore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telemaPche riepilogaPve per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
L’ar;colo 16, comma 3, della Legge Gadda, afferma che: 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (e, quindi, entro il 13 dicembre 2016), il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'arPcolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (1), al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente arPcolo. Nota (1): decreto presunzioni di cessione / acquisto. 21
SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
L’ar;colo 16, comma 4, prima parte, della Legge Gadda, afferma che: 4. La comunicazione di cui al comma 1 é valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'ar;colo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. NB: Si traRa dei prodo1 alimentari non più commercializzaP o non idonei alla commercializzazione …. ceduP gratuitamente ai soggeN indicaP nell'arPcolo 10, numero 12)
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L’ar;colo 16, comma 4, prima parte, della Legge Gadda, afferma che: Alle cessioni di cui all'arPcolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'arPcolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Ar;colo 3 della Legge Gadda: “Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale”. Ar;colo 4 del Dpr n. 441/1997 Opera;vità delle presunzioni – Differenze inventariali 2. Le eventuali differenze quanPtaPve derivanP dal raffronto tra le risultanze delle scriRure ausiliarie di magazzino di cui alla leRera d) dell'arPcolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 seRembre 1973, n. 600, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate cosPtuiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggeRo del controllo.
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L’ar;colo 13 del D.Lgs. N. 460/1997, come modificato dall’arPcolo 16, comma 5, della Legge Gadda, prevede che non si considerano des;na; a finalità estranee all’esercizio dell’impresa: • comma 2: le cessioni gratuite di derrate alimentari e di
prodo1 farmaceu;ci a favore di – enP pubblici, – ONLUS – enP privaP cosPtuiP per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidarisPche e che, in aRuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispeNvi statuP o aN cosPtuPvi, promuovono e realizzano aNvità d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di uPlità sociale nonché aRraverso forme di mutualità
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
Le disposizioni in argomento si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi idenPficaPvi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quanPtà o del peso dei beni ceduP. • comma 3: le cessioni gratuite di beni non di lusso difeRosi, etc. a favore delle ONLUS, per un importo (al costo specifico) non superiore al 5% del reddito d’impresa. I prede1 beni si considerano distru1 agli effe1 dell'imposta sul valore aggiunto.
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggeUo beneficiario: • effeRui un'apposita dichiarazione trimestrale di u;lizzo dei
beni cedu;, da conservare agli aN dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenP di trasporto o di documenP equipollenP corrispondenP ad ogni cessione;
• e in cui aUes; il proprio impegno a u;lizzare direUamente i beni ricevu; in conformità alle finalità is;tuzionali:
• e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsP dal presente decreto, ne realizzi l'effe1vo u;lizzo direUo a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
L’ar;colo 13 del D.Lgs. N. 460/1997, come modificato dall’ar;colo 16, comma 6, della Legge Gadda, afferma che: 2. Le derrate alimentari e i prodo1 farmaceu;ci nonché altri prodo1, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, desPnaP a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, alla cui produzione o al cui scambio é direRa l'aNvità dell'impresa, che, in alterna;va alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduP gratuitamente agli enP pubblici, alle ONLUS e agli enP privaP cosPtuiP per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidarisPche e che, in aRuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispeNvi statuP o aN cosPtuPvi, promuovono e realizzano aNvità d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di uPlità sociale nonché aRraverso forme di mutualità, non si considerano des;na; a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'arPcolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui reddiP, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi idenPficaPvi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quanPtà o del peso dei beni ceduP.
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio é direRa l'aNvità dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presenPno imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di uPlizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduP gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano des;na; a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'arPcolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui reddiP, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I prede1 beni si considerano distru1 agli effe1 dell'imposta sul valore aggiunto.
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggeRo beneficiario effeRui un'apposita dichiarazione trimestrale di u;lizzo dei beni cedu;, da conservare agli aN dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenP di trasporto o di documenP equipollenP corrispondenP ad ogni cessione, e in cui aUes; il proprio impegno a u;lizzare direUamente i beni ricevu; in conformità alle finalità is;tuzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsP dal presente decreto, ne realizzi l'effe1vo u;lizzo direUo a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
La legge del 13/05/1999 n. 133 -‐ Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, coma modificata dall’ar;colo 16, comma 6, della Legge Gadda afferma che: ArPcolo 6 -‐ Ulteriori disposizioni in materia di IVA. 15. I prodo1 alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garanPte l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodoN farmaceuPci nonché altri prodoN, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, desPnaP a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzaP o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di ePcheRatura, di peso o per altri moPvi' similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduP gratuitamente ai soggeN indicaP nell'arPcolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 oRobre 1972, n. 633, agli enP pubblici nonché agli enP privaP cosPtuiP per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidarisPche e che, in aRuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispeNvi statuP o aN cosPtuPvi, promuovono e realizzano aNvità d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di uPlità sociale nonché aRraverso forme di mutualità, si considerano distru1 agli effe1 dell'imposta sul valore aggiunto. NB: parte verde aggiunta dalla Legge Gadda
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SPRECHI ALIMENTARI Riepilogo aspe1 fiscali
Ai fini Iva: • Cessione gratuita prodoN alimentari difeRosi, etc.; • Nei confronP dei soggeN di cui all’arPcolo 10, n. 12); • Comunicazione mensile telemaPca da parte del soggeRo cedente; salvo
possibilità di non invio / esonero: – cessioni di importo non superiore a 15.000 euro; – cessioni di prodoN alimentari facilmente deperibili;
• DDT con causale "prodoN non più commercializzabili per errori di confezionamento, ecc., ceduP gratuitamente ai sensi dell'arPcolo 6 comma 15 della legge 133/99”. Indicazione anche del peso dei prodoN ceduP (richiesto ai fini delle imposte sui reddiP);
• Il donatario deve aRestare all’impresa donante di possedere i requisiP di cui all'arPcolo 10 comma 12 del D.P.R. 633/72;
• il cedente deve annotare nei registri previsP ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospeRo, che Pene luogo degli stessi, la qualità e la quanPtà dei beni ceduP gratuitamente in ciascun mese;
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SPRECHI ALIMENTARI Riepilogo aspe1 fiscali
Ai fini delle imposte sui reddi;: • Cessione gratuita di derrate alimentari; • Nei confronP di ONLUS, enP pubblici, enP privaP, che svolgono aNvità con finalità di solidarietà sociale;
• DDT / o documento equipollente (vedere pagina precedente);
• Il soggeRo cessionario deve inviare all’impresa cedente: – Dichiarazione trimestrale dei beni ricevuP; – ARestazione di impegno a uPlizzo in conformità di solidarietà sociale, con effeNva realizzazione dello stesso.
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
L’ar;colo 16, della Legge Gadda prevede che: “7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, senPto il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'arPcolo 8, con proprio decreto, da emanare entro centovenP giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 12 gennaio 2016), individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodo1 des;na; a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'arPcolo 13, comma 2, del decreto legislaPvo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'arPcolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificaP dal presente arPcolo.”.
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SPRECHI ALIMENTARI innovazioni recate dalla Legge Gadda
L’ar;colo 17 della Legge Gadda -‐ Riduzione della tariffa rela;va alla tassa sui rifiu;, afferma che: 1. All'arPcolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domes;che rela;ve ad a1vità commerciali, industriali, professionali e produ1ve in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a Ptolo gratuito cedono, direRamente o indireRamente, tali beni alimentari agli indigenP e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quan;tà, debitamente cer;ficata, dei beni e dei prodo1 ri;ra; dalla vendita e oggeUo di donazione».
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SPRECHI ALIMENTARI aspe1 fiscali
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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SPRECHI ALIMENTARI aspe1 fiscali
LEGGE 19 agosto 2016, n. 166 “Legge Gadda” Disposizioni concernenP la donazione e la distribuzione di prodoN alimentari e farmaceuPci a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. (16G00179) (GU n.202 del 30-‐8-‐2016) Vigente al: 14-‐9-‐2016
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Art. 16 Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodo1 farmaceu;ci e di altri prodo1 a fini di solidarieta' sociale 1. Le cessioni previste dall'arPcolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 oRobre 1972, n. 633, sono provate con modalita' telemaPche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenP, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della desPnazione finale dei beni nonche' dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ulPmo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduP, ivi incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai suddeN uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e puo' non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effeRuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si e' esoneraP dall'obbligo di comunicazione.
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DERRATE ALIMENTARI Vocabolario Treccani on line Nome generico di prodoN agrarî di largo consumo, di uso alimentare e a mercato internazionale, quali cereali, olî e grani, cacao, caffè, zucchero, ecc. Dizionario on line Corriere della sera ProdoRo della terra di largo consumo (cereali, oli, zucchero ecc.)
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2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direRore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalita' telemaPche riepilogaPve per l'invio della comunicazione di cui al comma 1. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'arPcolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente arPcolo. 4. La comunicazione di cui al comma 1 e' valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'arPcolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Alle cessioni di cui all'arPcolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'arPcolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
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5. All'arPcolo 13 del decreto legislaPvo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenP modificazioni: a) al comma 2: 1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodoN farmaceuPci» sono inserite le seguenP: «nonche' altri prodoN, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, desPnaP a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro»; 2) le parole: «alle ONLUS» sono sosPtuite dalle seguenP: «agli enP pubblici, alle ONLUS e agli enP privaP cosPtuiP per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidarisPche e che, in aRuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispeNvi statuP o aN cosPtuPvi, promuovono e realizzano aNvita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di uPlita' sociale nonche'aRraverso forme di mutualita'»;
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3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi idenPficaPvi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' della qualita', della quanPta' o del peso dei beni ceduP.»; b) il comma 4 e' sosPtuito dal seguente: «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggeRo beneficiario effeRui un'apposita dichiarazione trimestrale di uPlizzo dei beni ceduP, da conservare agli aN dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenP di trasporto o di documenP equipollenP corrispondenP ad ogni cessione, e in cui aResP il proprio impegno a uPlizzare direRamente i beni ricevuP in conformita' alle finalita' isPtuzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsP dal presente decreto, ne realizzi l'effeNvo uPlizzo direRo a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro».
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6. Al comma 15 dell'arPcolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenP modificazioni: a) dopo le parole: «I prodoN alimentari» sono inserite le seguenP: «, anche
oltre il termine minimo di conservazione, purche' siano garanPte l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodoN farmaceuPci nonche' altri prodoN, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, desPnaP a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro,»;
b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 oRobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenP: «agli enP pubblici nonche' agli enP privaP cosPtuiP per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidarisPche e che, in aRuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispeNvi statuP o aN cosPtuPvi, promuovono e realizzano aNvita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di uPlita' sociale nonche' aRraverso forme di mutualita',».
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7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, senPto il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'arPcolo 8, con proprio decreto, da emanare entro centovenP giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodoN desPnaP a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro, di cui all'arPcolo 13, comma 2, del decreto legislaPvo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'arPcolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificaP dal presente arPcolo.
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Art. 17 Riduzione della tariffa relaPva alla tassa sui rifiuP 1. All'arPcolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domesPche relaPve ad aNvita' commerciali, industriali, professionali e produNve in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a Ptolo gratuito cedono, direRamente o indireRamente, tali beni alimentari agli indigenP e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quanPta', debitamente cerPficata, dei beni e dei prodoN riPraP dalla vendita e oggeRo di donazione».
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Di seguito si riportano i principali aspe1 di tale nuova norma;va. Si traRa di un intervento finalizzato a favorire, a fini di solidarietà sociale, il recupero e la donazione di beni alimentari, farmaceuPci ed altri prodoN in favore di soggeN che operano senza scopo di lucro. La nuova normaPva prevede una semplificazione burocraPca per la donazione, fermo quanto già previsto nella legge di stabilità 2016 che ha innalzato da 5.000 a 15.000 Euro il limite di costo per l'esonero della comunicazione prevenPva delle cessioni gratuite. La legge definisce come (i) "spreco alimentare" l'insieme dei prodoN scartaP dalla catena agroalimentare ancora consumabili, pertanto desPnabili al consumo e che sarebbero desPnaP a essere smalPP come rifiuP e per (ii) "eccedenze alimentari" i prodoN alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiP di igiene e sicurezza, rimangono invenduP per varie cause (moPvi commerciali/estePci, prodoN avenP scadenza ravvicinata, etc).
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Al fine di ridurre lo spreco alimentare, la legge disPngue il termine minimo di conservazione -‐ inteso come la data fino alla quale un prodoRo conserva le sue proprietà specifiche -‐ dalla data di scadenza -‐ oltre la quale gli alimenP sono consideraP a rischio. FaRa questa disPnzione -‐ per la quale si rinvia al nostro precedente contributo -‐ la cessione gratuita di eccedenze alimentari viene consenPta anche oltre il temine minimo di conservazione, purché siano garanPte l'integrità dell'imballaggio ed idonee condizioni di conservazione. Deve essere infaN assicurato -‐ sia da coloro che donano il prodoRo, sia dalle organizzazioni che lo distribuiscono, per quanto di rispeNva competenza -‐ un correUo stato di conservazione, trasporto, deposito ed uPlizzo.
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Le cessioni gratuite di eccedenze alimentari da parte degli operatori del seUore alimentare devono essere des;nate in via prioritaria al consumo degli indigen;, mentre le eccedenze non più idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre desPnazioni, come il compostaggio. La cessione riguarda anche la panificazione, i cui prodoN finiP possono essere donaP a soggeN che poi li distribuiscono agli indigenP entro le venPquaRro ore successive alla produzione. La legge prevede anche che il Ministero della Salute potrà emanare linee guida per gli en; gestori di mense scolas;che, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e, comunque, ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenP.
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Sono infine previsP benefici fiscali per chi cede a Ptolo gratuito prodoN alimentari ad indigenP. InfaN per incenPvare chi dona agli indigenP i Comuni possono applicare una riduzione della TARI proporzionata alla quanPtà, debitamente cerPficata, dei beni e dei prodoN riPraP dalla vendita ed oggeRo della donazione. Il Legislatore italiano ha dunque disciplinato la materia della loRa allo spreco alimentare in funzione solidarisPca aRraverso incenPvi e semplificazione burocraPca, privando la normaPva in commento di qualsiasi apparato sanzionatorio. La medesima finalità solidarisPca è stata anche perseguita da altri ordinamenP che, invece, hanno introdoRo specifici obblighi e sanzioni contro i soggeN che non cedono gratuitamente le eccedenze alimentari agli indigenP; si ricorda ad esempio la normaPva recentemente introdoRa in Francia la quale prevede -‐ oltre a specifici obblighi di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari -‐ gravi sanzioni, quali la reclusione fino ad anni due e multe fino a 75.000 Euro a seconda della superficie di vendita.
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L'obieNvo: raddoppiare da 500mila a 1 milione le tonnellate di cibo invenduto e inuPlizzato recuperate in Italia. Seguendo il modello italiano faRo di incenPvi e agevolazioni, e non quello puniPvo scelto dai francesi Regole più semplici, racchiuse in un unico testo che comprende anche le precedenP disposizioni su agevolazioni fiscali, responsabilità civile e procedure igienico-‐sanitarie. Insomma, un bel po’ di burocrazia in meno. Poi una chiara definizione dei ruoli, incenPvi per chi dona, il ruolo del Tavolo di coordinamento del Mipaaf, le campagne di comunicazione Rai, l’impegno nelle scuole del Miur, il coinvolgimento della filiera agricola. Sono alcune delle principali novità del disegno di legge “Disposizioni concernen; la donazione e la distribuzione di prodo1 alimentari e farmaceu;ci ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, la cosiddeRa “legge Gadda” (dal nome della deputata Pd Maria Chiara Gadda) approvata a marzo alla Camera e nei giorni scorsi licenziata definiPvamente dal Senato. Un provvedimento che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà scoraggiare lo spreco di risorse alimentari e incenPvarne la donazione alle realtà non-‐profit e caritatevoli che assistono le famiglie povere. Ne è convinto Marco Lucchini, direRore della Fondazione Banco Alimentare, la principale organizzazione italiana impegnata in questo seRore, che in 26 anni di aNvità ha recuperato e donato agli indigenP una cosa come 1 milione di tonnellate di cibo.
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DireUore Lucchini, quali sono le novità più significa;ve della legge Gadda? InnanzituRo, la chiarezza che viene faRa per tuN gli operatori grazie a una legge che raccoglie in un unico testo, organico e completo, il meglio dell’esperienza in questo campo. L’esempio principale è la sburocraPzzazione aRuata in diversi ambiP. Ci faccia qualche esempio. Prima le aziende e le catene di distribuzione potevano donare liberamente cibo in eccedenza fino a un valore di 5mila euro, oltre il quale era necessaria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate che scoraggiava molP soggeN. Adesso questa soglia è stata alzata a 15mila euro per chi vuole donare cibo in eccedenza alle realtà non-‐profit e caritatevoli, mentre chi lo vuole distruggere deve seguire quella procedura piuRosto complessa. Insomma, se doni hai la strada spianata, se distruggi hai la vita più complicata. Viene poi chiarito in maniera inequivocabile che il termine minimo di conservazione, la famosa dicitura del “da consumarsi preferibilmente entro la tal data”, non coincide con la scadenza. Significa che se quel termine minimo è stato da poco superato, il prodoRo è ancora consumabile, basta che sia stato ben conservato e magari assaggiarlo e senPrne l’odore prima. Così si combaRe il maggior faRore di spreco nelle case degli italiani.
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Perché secondo lei questa legge è un esempio di applicazione del principio di sussidiarietà? La legge è nata da un’idea dell’on. GaRa, che ha trovato nel ministro Mar;na, sopraRuRo nei mesi di Expo, un terreno molto ferPle. Poi c’è stato l’incontro con noi del Banco Alimentare, forP di 26 anni di esperienza. È nato un dialogo che ha portato alla condivisione del testo, non si è traRato del classico provvedimento pensato a tavolino da qualche illustre poliPco e burocrate, poi imposto ai ciRadini. Il confronto è durato più di un anno e mezzo, sono staP coinvolP molP altri soggeN del non-‐profit oltre a noi, insieme a tuRa la filiera agroalimentare, i Ministeri della Salute, Welfare e Ambiente. Inoltre è stato isPtuito il Tavolo del Mipaaf. Il risultato è che la nostra legge, forte di un largo consenso è subito applicabile e operaPva, non servono decreP aRuaPvi. Ben diverso da quanto accaduto in Francia, che pure tanP osservatori italiani hanno lodato… SoUolineare la differenza con i francesi è un impegno che vi siete presi, come si evince anche dal vostro sito. Perché? Si è molto parlato della legge francese, definendola un esempio virtuoso in contrasto con l’Italia ancora senza una regolamentazione nella loRa agli sprechi. Ebbene, la prima versione della legge francese approvata nel maggio 2015 è stata bocciata dalla loro Corte CosPtuzionale, l’hanno dovuta rivedere sopraRuRo nella parte in cui prevedeva sanzioni per chi non oRemperava all’obbligo di dono del cibo in eccedenza, il tuRo soRo lo streRo controllo delle autorità. Noi abbiamo seguito un’altra impostazione, quella basata sulla libera iniziaPva di aziende e non-‐profit, su incenPvi e agevolazioni per chi dona, scoraggiando la distruzione del cibo. Ma senza punire nessuno. Basta parlare con le catene commerciali per verificare quanto sia preferibile la nostra linea.
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Ci sono obie1vi in termini numerici per la legge Gadda? In Italia ci sono ancora 5 milioni di tonnellate eccedenP di cibo, come ha reso noto una ricerca del Politecnico di Milano presentata a Expo. Ad oggi sono 500mila le tonnellate di risorse alimentari recuperate dalle organizzazioni non-‐profit per lo scopo umano, grazie alle donazioni di aziende, gruppi e privaP ciRadini. ForP di questa nuova legge, possiamo arrivare a raddoppiare la quota di cibo recuperato fino a 1 milione di tonnellate, e penso sia possibile farlo nel giro di pochi anni. Ma è chiaro che le nostre organizzazioni vanno sostenute: servono mezzi refrigeraP, celle, benzina, personale, volontari… La loUa allo spreco alimentare oltre ad aiutare le famiglie povere può anche creare sviluppo e occupazione? Io ho iniziato 26 anni fa lasciando il lavoro che facevo. Oggi il Banco Alimentare ha 1800 volontari in tuRa Italia impegnaP ogni giorno nelle sue 21 sedi e 150 persone che vi lavorano, di cui la metà prima non aveva un’occupazione. Diamo un contributo all’economia circolare, sapendo che chi dona un euro al Banco Alimentare poi ridà 20 euro alla società aRraverso i nostri servizi. Le organizzazioni non-‐profit e caritatevoli con questa legge assumono un ruolo fondamentale, non sono più considerate un mero ente di beneficenza, ma struRure qualificate e professionali, con all’interno persone competenP. 06/08/2016
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