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LA VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE LA TRACCIABILITA’ COME STRUMENTO DI TUTELA ED EFFICACIA Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino Torino, 13 novembre 2017 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino In collaborazione con Indicam

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LA VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE

LA TRACCIABILITA’ COME STRUMENTO DI TUTELA ED

EFFICACIA

Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino

Torino, 13 novembre 2017

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino

In collaborazione con Indicam

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IL MADE IN ITALY E LA TUTELA PENALE

DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI:

ORIGINE, PROVENIENZA E TRACCIABILITA’

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PREMESSA

UN TEMPO CI SI LIMITAVA A CONOSCERELE CARATTERISTICHE DI UN PRODOTTOALIMENTARE ATTRAVERSO L’ETICHETTA,OGGI DIVENTA SEMPRE PIU’ IMPORTANTECONOSCERE ANCHE LA SUA STORIA.

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La diffusività e l’entità del fenomeno del falsoMade in Italy ed il volume di affari connesso acondotte illegali o a pratiche commerciali improprienel settore agroalimentare sono ormai di talerilievo da poter, a ragione, parlare dello sviluppo divere e proprie Agromafie, la cui crescita edespansione appaiono supportatedall’inadeguatezza, sotto molteplici profili, delsistema dei controlli e della comunicazione dei datie delle informazioni, sia con riferimento alla fasedell’importazione dei prodotti agroalimentari, siacon riferimento alle successive operazioni ditrasformazione, distribuzione e vendita.

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´Con la legge 23 luglio 2009 n. 99 (Art. 15,comma 1) viene introdotta la nuova fattispeciedi reato di "contraffazione" di indicazionegeografiche o di denominazione di origine deiprodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

´In particolare, secondo la nuova disciplina chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

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A proposito di alimenti è frequentemente impiegatoil termine "agropirateria" che può qualificare siaviolazioni di diritti di proprietà industriale che siesplicano su alimenti (ad esempio l'indebitaapposizione di marchi su prodotti alimentari), siamodifiche dell'identità merceologica dei prodotti orealizzazioni di prodotti con materie prime oprocedimenti diversi da quelli dichiarati o inconformità ai quali il prodotto dovrebbe esserecommercializzato (ingredienti diversi o in quantitàdiverse da quelli dichiarati).

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Semplificando, possono costituire contraffazione:

´la sofisticazione dellalimento ovvero la sua adulterazione, la modifica delle sue caratteristiche organolettiche;´la falsificazione del marchio apposto sullo stesso.

Spesso queste diverse tipologie di contraffazione sono commesse contemporaneamente.

Si segnala che, in questo ambito, merita particolareattenzione la tutela di diciture come D.O.P. -denominazione di origine protetta, D.O.C. -denominazione di origine controllata, I.G.P. - indicazionegeografica protetta - e MADE IN ITALY.

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La pirateria agroalimentare internazionaleutilizza impropriamente parole, colori, località,immagini, denominazioni e ricette che sirichiamano all’Italia per prodotti di imitazioneche non hanno nulla a che fare con laproduzione nazionale, togliendo spazio dimercato a prodotti autentici e banalizzando lespecialità nostrane frutto di tecniche,tradizioni e territori unici ed inimitabili.

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La Legge del 3 febbraio 2011 n. 4 in materia di“Disposizioni di etichettatura e di qualità dei prodottialimentari” si colloca sia all’interno delle linee evolutivedell’Ordinamento Europeo (Regolamento UE n.1169/2001) che nell’impegno del legislatore italiano sutemi di tutela e valorizzazione del Made in Italy (Direttiva2011/91/UE). Dal ultimo il Consiglio dei Ministri hadeliberato il Decreto Legislativo con il quale il Governoha emesso un quadro unico di riferimento per colpire leviolazioni alla disciplina sull’etichettatura dei cibi.

Tra le novità viene introdotto l’obbligo di riportarenell’etichettatura di tutti i prodotti alimentaril’indicazione del luogo di origine e di provenienza,tenendo conto della catena alimentare del luogo diproduzione iniziale fino al consumo finale (Art. 4).

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Queste sono alcune ragioni per le quali, inprimo luogo, si impone l’indicazione dellaprovenienza geografica nell’etichettatura deiprodotti e la valorizzazione di una filieraagricola, italiana e firmata dagli imprenditori.Infatti, un forte legame tra i prodotti ed ilterritorio rappresenta un reale impulso alleeconomie locali ed offre alle impresel’opportunità di rivolgersi al mercato con unnotevole vantaggio competitivo.

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´ Regolamento CEE 178/2002 – sicurezza alimentare e tracciabilità

´ Concetto di Agropirateria´ Italian Sounding´ Reati di frode e contraffazione

alimentare´ Cenni sul Made in Italy

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Regolamento CEE 178/2002

PRINCIPI E REQUISITI GENERALI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Entrato in vigore nel gennaio 2005quale regolamento fondatore dellalegislazione alimentare europea,definisce alcuni principi generalifondamentali:

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1 Affermazione del carattere integratodella filiera alimentare

2 Definizione della tracciabilità deiprodotti in tutte le fasi della filieraalimentare

3 Impegno della responsabilità deglioperatori del settore

4 Diritto dei cittadini ad un'informazionechiara e precisa

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Tracciabilità: è il processo che segue ilprodotto partendo dall’inizio fino alla finedella filiera.

Rintracciabilità: processo inverso: raccogliele informazioni precedentemente rilasciatee che ricostruisce il percorso di unalimento.

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Tracciabilitàí î15

Interna Di filieraÈ la tracciabilità lungo tutto il processo o la

trasformazionesvolta da ciascuna azienda sui propri

prodotti

Si tratta di un processo

internazionale ovvero il risultato dei

processi di tracciabilità interni a ciascun operatore

della filiera, uniti da efficienti flussi di comunicazione

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Tracciabilità

È stata istituita la tracciabilitàovvero l’obbligo di etichettare

i prodotti in modo che sia semprepossibile risalire a soggetti e ai

processi di produzione e di provenienza

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Per gli alimenti si può parlare diAgropirateria

í î

Violazione di diritti Modifiche dell’identità

di proprietà industriale merceologica dei prodotti

(es. indebita apposizione di o realizzazione di prodotti

marchi su prodotti alimentari) con materie o procedimenti

diversi da quelli dichiarati

è Sofisticazione dell’alimento (operazione fraudolenta che aggiunge

all’alimento sostanze estranee alla sua composizione)

è Falsificazione del marchio apposto sullo stesso

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AGROPIRATERIA

Particolare attenzione alla tutela dellediciture:

DOP Denominazione Origine ProtettaDOC Denominazione Origine ControllataIGP Indicazione Geografica ProtettaMade in Italy

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AGROPIRATERIA

Nel campo alimentare vi è l’ingannosull’origine.

All’estero la fama dei prodotti italiani (ilcibo Italian Style) ha fatto sì che si siasviluppato enormemente il mercatoimitativo dell’”Italian Sounding”, attraversola circolazione di prodotti falsi sia neinegozi sia nei ristoranti.

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ITALIAN SOUNDING

Diversa è la diffusione delle frodi alimentari,ovvero falsificazioni o manipolazionieffettuate sull’alimento stesso.

Un tipo di inganno molto diffuso in materiaalimentare è quello in relazione all’origineterritoriale dei prodotti con dannoall’economia italiana.

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ITALIAN SOUNDINGEs. Parmesan, Provolone, Pecorino Romano,Asiago prodotti in Wisconsin (USA) sonooggi ancora acquistabili suwww.antigocheese.com, come pasta, vini,olii, prodotti in USA e commercializzati consimboli che evocano la bandiera tricoloreitaliana o nomi ingannevoli sull’origine delprodotto sono acquistabili su specifici sitiinternet.

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17/11/10 11.05Savor Wisconsin

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The Antigo Cheese Company - established 1994

Hard Italian Style Cheeses, Parmesan, Romano, Asiago, Fontina and Stravecchio Parmesan

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La Corte di Giustizia Europea con sentenzadel 26.2.2008 ha giudicato che il termine“parmesan” non sia generico, macostituisce una evocazione delladenominazione Parmigiano Reggianoconseguentemente il suo uso per formaggiche non siano Parmigiano Reggiano(denominazione di origine protetta)costituisce violazione della normativacomunitaria in tema di indicazionegeografica.

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Classifica prodotti imitatiColdiretti conferma che al 1° posto delleimitazioni

Parmigiano Reggiano

poiGrana Padano Asiago MontasioPecorino Fontina Prosciutti Vini OliiConserve pomodoro Pasta

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Esempi di imitazioni25

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La maggior parte degli alimenti imitati sonoquelli che recano denominazione di origineprotetta.

Ricordiamo la vicenda del peperoncinocolorato di Sudan proveniente dall’India eusato come sostanza per tingere solventi,cere, scarpe e detergenti: cancerogena etossica e bandita dagli alimenti di tutti ipaesi europei.

A loro insaputa erano state coinvolte: Cirio– Kraft – Barilla e Star.

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27I reati di Frode e

Contraffazione alimentare

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I reati di Frode eContraffazione alimentare

La contraffazione alimentare può essere:

Falsificazione dell’alimentoCreazione di un alimento non genuino, inquanto composto di sostanze diverse perqualità e quantità da quelle chenormalmente concorrono a formarlo o inquanto modificato attraverso lasostituzione, la sottrazione, l’addizione dielementi che lo compongono (inclusol’inserimento di OGM al di fuori di casiconsentiti dalla legge)

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Falsificazione del marchio o dell’indicazione diprovenienza geografica o della denominazione diorigineApposti sull’alimento o sulla sua confezione,ovvero abusiva riproduzione del brevettosecondo il quale l’alimento stesso è prodotto.Secondo la Confederazione Italiana Agricoltori unpiatto tipico italiano su tre viene regolarmenteimitato e a causa di ciò ogni anno il nostro Paeseci rimette oltre 2 miliardi di euro.Negli Stati Uniti i vini italiani fatturano 396,60milioni di dollari l’anno, mentre quelli spacciati peritaliani ne fatturano 943,10: più del doppio.

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Un pericolo per la salute

In caso di frode sull’origine o sullaprovenienza di un alimento, questo non ènecessariamente tossico; invece, in caso difrode sulla qualità dell’alimento o dicontraffazione di esso, i consumatori sitrovano davanti a sostanze potenzialmentenocive.

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La Frode Alimentare è un reatoDei delitti contro l’incolumità pubblicaDei delitti di comune pericolo mediantefrode

Art. 440 c.p. Adulterazione o contraffazione disostanze alimentari

Art. 441 c.p. Adulterazione o contraffazione di altrecose in danno della salute pubblica

Art. 442 c.p. Commercio di sostanze alimentaricontraffatte o adulterate

Art. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentarinocive

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La Frode Alimentare è un reatoDei delitti contro l’economia pubblicaDei delitti contro l’industria e il commercio

Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercioArt. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuinecome genuineArt. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segnimendaciArt. 517bis c.p. Circostanza aggravante

⌃ ⌃ ⌃Art. 517quater c.p. Contraffazione di indicazionigeografiche o denominazione di origine dei prodottiagroalimentari - Punisce con la reclusione fino a 2 anni econ la multa fino a € 20.000

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La Frode Alimentare è un reatoL’origine dei prodotti gode di specificatutelaL’art. 4 comma 49 L. 350/2003 comprendeespressamente nel novero dei segni mendaci le falseo fallaci indicazioni di provenienza o di origineevocanti la provenienza italiana.

In generale un prodotto può legittimamente definirsirealizzato in Italia non solo quando è statointegralmente fabbricato in Italia ma anche quando,pur essendo stato in parte realizzato all’estero inItalia è avvenuta l’ultima trasformazione olavorazione sostanziale che abbia rappresentato unafase importante del procedimento.

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La Frode Alimentare è un reatoL’inganno può avvenire attraversoindicazioni mendaci di:

Nomi Parmesan – Parmesan cheese – DanieleProsciutto - sono nomi che richiamano i relativiprodotti genuini

Marchi Il segno per eccellenza che indica laprovenienza da un produttore piuttosto che daun altro è il marchio

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La Frode Alimentare è un reatoL’inganno può avvenire attraversoindicazioni mendaci di:

Segni distintiviintesi come tutto ciò che concorre a formarel’apparenza esteriore di un prodotto o parte diesso

Marchi o segni distintiviche imitano altri marchi o segni distintiviregistrati

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La Frode Alimentare è un reatoL’inganno può avvenire attraversoindicazioni mendaci di:

Marchi o segni distintivi

né uguali né simili ad altri esistenti, ma tali datrarre in inganno il compratore sull’origine,provenienza, qualità del prodotto – es.: ItalianStyle

Novità:Il recente progetto italiano di riforma dei reatiin materia agroalimentare elaborato dallaCommissione Caselli.

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Mappa del territorio nazionale.Distribuzione provinciale dell’indice di permeabilità all’AgromafiaAnni 2011-2015 37

Fonte: Eurispes 2017

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CENNI INTRODUTTIVISUL MADE IN ITALY

Dall’elaborazione normativa

Il sistema prevedeva 2 Made in Italy

- dell’art. 4 comma 49 L. n. 350/2003legato al criterio selettore del CodiceDoganale Comunitario

- Made in Italy dell’art. 16 comma 1 D.L. n.135/2009(c.d. Full Made in Italy)

forse un inutile doppione

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SCHEMA RIASSUNTIVO

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CENNI INTRODUTTIVISUL MADE IN ITALY

Tale dubbio scompare non appena si abbandona l’art.23 per passare all’art. 24 Codice DoganaleComunitario del 1992

è Quando alla produzione “hanno contribuito due opiù paesi…” attribuisce l’origine non preferenzialesecondo il criterio per cui le merci sono considerateoriginarie del paese in cui hanno subito l’ultimatrasformazione o lavorazione sostanziale.

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CENNI INTRODUTTIVISUL MADE IN ITALY

Infine

è Regolamento CEE n. 2913/92

è Regolamento CE 450/08 del Made in Italy

î

possono fregiarsi, parimenti, tanto i prodottiinteramente fabbricati in Italia, quanto i prodotti chein Italia hanno “subito l’ultima trasformazione olavorazione sostanziale e quindi anche i prodotti noninteramente fabbricati in Italia.

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CENNI INTRODUTTIVI SULMADE IN ITALY

Chiave di lettura dell’art. 16 coma 1 D.L.135/2009, finalizzato a:

Chi produce interamente (rectius,esclusivamente) in Italia

e

Chi invece compie solo l’ultimatrasformazione (o lavorazione) sostanzialesulla merce o sul prodotto.

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CENNI INTRODUTTIVI SULMADE IN ITALY

è Vi è un “premio” per chi non delocalizza laproduzione ovvero il proprio prodotto non è un madein Italy qualunque bensì 100% Made in Italy

è Legge Reguzzoni/VersaceNasce dai cosiddetti “cultori del tessile” danno luogoad un “movimento che ha inspirato per un made‘fatto in casa’

Camera dei Deputati 10 dicembre 2009î Legge 8 aprile 2010 n. 55

Disposizioni concernenti la commercializzazione diprodotti tessili della pelletteria e calzaturieri”

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CENNI INTRODUTTIVI SULMADE IN ITALY

La Legge 24 dicembre 2003 n. 350 disponevaall’art. 4 comma 49 che “costituisce falsaindicazione la stampigliatura Made in Italy suprodotti o merci non originari dell’Italia ai sensidella normativa europea sull’origine”

ê

La norma rinviavaper il MADE IN ITALY

al

REGOLAMENTO CEE 12 Ottobre 1992 n. 2913/92(artt. 23-24)

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CENNI INTRODUTTIVI SULMADE IN ITALY

Il Regolamento CEE 12 Ottobre 1992 n.2913/92 (artt. 23-24) – parzialmente abrogatoe sostituito dal Regolamento CE 23 Aprile 2008n. 450/08, che istituisce il Codice DoganaleComunitario

Il Codice Doganale Comunitario si preoccupa didefinire

êL’origine delle merci

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CENNI INTRODUTTIVI SULMADE IN ITALY

Il successivo Codice Doganale Comunitario di cuial Regolamento CE n. 450/08 disciplinal’acquisizione dell’origine della merce in un unicoarticolo – Art. 36 – con due principi:

1 Le merci interamente ottenute in un unicopaese o territorio sono considerate originarie ditale paese o territorio

2 Le merci alla cui produzione hannocontribuito due o più paesi o territori sonoconsiderate originarie del paese o territorio in cuihanno subito l’ultima trasformazione sostanziale

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CENNI INTRODUTTIVI SULMADE IN ITALY

CODICE DOGANALE COMUNITARIO

Il Regolamento CE n. 450/08, all’art. 186,dichiara abrogato il Regolamento CEE n.2913/92 stabilendo la propria entrata invigore fatta eccezione dell’art. 36 in cui sistabilisce che “nonostante l’entrata in vigoredelle disposizioni di applicazione, le disposizionidel regolamento di cui al paragrafo 2 art. 188,si applicano al più tardi il 24 giugno 2013”.

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CENNI INTRODUTTIVI SULMADE IN ITALY

Si giunge infine alla L. 8 aprile 2010 n. 55“Legge Reguzzoni”

Disposizioni concernenti la commercializzazione di

prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri

Forse si potrebbe fare a meno di tutto questo e lanorma funzionerebbe lo stesso salvo il verificarsi dicasi scolastici di imprenditori che:- Operano senza idonea attrezzatura compiendooperazioni economicamente ingiustificate- Attuano trasformazioni sostanziali che però noncostituiscono una fase importante del processo ditrasformazione

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CENNI INTRODUTTIVI SULMADE IN ITALY

Dal Codice Doganale Comunitarioê

alla Normativa Domestica

All’art. 4 comma 49 L. 350/2003 quale punto dipartenza ha subito poi un innesto ad operadell’art. 17 n. 4 L. 23 luglio 2009 n. 99

“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione

delle imprese, nonché in materia di energia”ê

Ha avuto vita brevissima

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CENNI INTRODUTTIVI SULMADE IN ITALY

Viene sostituito dal D.L. 25 settembre 2009 n.135 che ha abrogato il precedente e all’art. 16ha intitolato:

“Made in Italy e prodotti interamente italiani”

Al comma 1 stabilisce che

“si intende realizzato interamente in Italia ilprodotto o la merce classificabile come Made inItaly, ai sensi della normativa vigente e per ilquale il disegno, la progettazione, la lavorazioneed il confezionamento sono compiuti esclusiva-mente sul territorio italiano”.

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CENNI INTRODUTTIVI SULMADE IN ITALY

Art. 16 comma 4 illustra la tipologia diindicazione di vendita evocando ladenominazione di vendita:

100% made in Italy

100% Italia

Tutto italiano

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Grazie per la Vostra attenzione

Avv. Antonio BanaStudio Legale Bana

Via Larga, 23 - 20122 MilanoTel. 0258303974 - Fax 0258305005

Mail: [email protected]

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