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GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA Introduzione del Presidente Fabio Viola Relazione del Consigliere Delegato Alessandro Benigni UDIENZA DEL 21 LUGLIO 2017

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GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

DELLA REGIONE LIGURIA

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

Introduzione del Presidente Fabio Viola Relazione del Consigliere Delegato Alessandro Benigni

UDIENZA DEL 21 LUGLIO 2017

TESTO

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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

FABIO VIOLA

La funzione del giudizio di parificazione in sede territoriale,

che chiude oggi, con la solennità del rito giudiziario, il ciclo annuale

dei controlli demandati a questa Sezione regionale della Corte dei

conti, è di fornire all’Assemblea legislativa regionale elementi di

valutazione per l’approvazione del disegno di legge presentato dalla

Giunta sul rendiconto generale, rafforzando il ruolo di ausiliarietà

della Corte dei conti nei confronti delle medesime Assemblee

legislative (art. 100 Cost.).

Il giudizio in questione, che dal punto di vista temporale si

inserisce tra la presentazione del disegno di legge da parte

dell’organo esecutivo e la sua approvazione, si sostanzia

nell’accertamento della affidabilità e regolarità del rendiconto;

trattasi di un modello di controllo che pur basato su una normativa

risalente, appare del tutto coerente con l’ordinamento dell’Unione

europea, in base al quale la pertinente Corte dei conti controlla la

legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e accerta la sana

gestione finanziaria dell’Unione e degli organismi da essa

dipendenti, riferendo sui casi di irregolarità al Parlamento europeo

e al Consiglio.

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Si tratta di una tipologia di controllo annoverabile nel genus

dei controlli di legittimità-regolarità, i cui caratteri sono stati

recentemente chiariti dalla giurisprudenza costituzionale.

Il giudice delle leggi, infatti, ha precisato che i controlli di

regolarità e legittimità contabile attribuiti alla Corte dei conti,

finalizzati a prevenire squilibri di bilancio, sono strumentali al

rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti

dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio (Corte cost.

sent. 39/2014).

In questa prospettiva, funzionale alle esigenze di

coordinamento dei conti pubblici, essi sono accompagnati da

misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa

copertura e dell'equilibrio di bilancio, che ben si giustificano in

ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di

legittimità della Corte dei conti.

Detti controlli si risolvono in un duplice esito, nel senso che

devono, da un lato, decidere se i bilanci degli enti territoriali siano

o meno rispettosi del principio di equilibrio e, al tempo stesso, sono

dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione

finanziaria degli enti territoriali e a garantire il rispetto del vincolo

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in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119

Cost. (sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 29/1995).

La Corte costituzionale recentemente ha anche affermato

(sentenza n. 89/2017), con riferimento specifico al giudizio di

parifica del rendiconto, che l’attuale e prevalente quadro normativo

di riferimento è costituito dal sistema dell’ armonizzazione contabile

come configurato dal decreto legislativo n. 118/2011 e sue

modifiche e integrazioni, che costituisce il “parametro costituzionale

interposto” di valutazione della legittimità costituzionale delle

disposizioni legislative emanate dagli enti territoriali dotati di tale

potestà.

Sussiste, dunque, una stretta relazione funzionale tra

“armonizzazione dei bilanci pubblici”, “coordinamento della finanza

pubblica”, “unità economica della Repubblica” ed “osservanza degli

obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee”.

Non vi è dubbio che il tasso di democraticità di un Paese si

misuri anche in relazione al grado di trasparenza dei conti, cosicché

le Assemblee rappresentative e, in ultima analisi, i cittadini, siano

posti in grado di conoscere l’operato degli Esecutivi titolari della

gestione delle risorse finanziarie, in modo da verificare la

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rispondenza delle azioni di governo agli obiettivi definiti nella

legislazione sostanziale di spesa.

Anche sul punto, il controllo effettuato dalla Corte dei conti

si rivela fondamentale, ponendosi come controllo esterno,

rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a

garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato

a tutela del diritto oggettivo (Corte cost. sent. nn. 89/2017 e

181/2015).

L’odierno giudizio di parificazione è, pertanto, proficua

occasione per consolidare la tipica vocazione della Corte

all’ausiliarietà nei confronti delle Assemblee rappresentative,

vocazione non disgiunta dalla disponibilità ad offrire al Governo del

territorio e agli organi esecutivi quell’apporto di esperienza e

conoscenza ritenuto utile per il migliore impiego delle risorse

pubbliche e per una azione delle amministrazioni a servizio della

comunità.

In tale prospettiva, l’odierno giudizio è anche la sede per

verificare l’andamento della gestione amministrativa, di talché le

attività di controllo effettuate dalla Magistratura contabile vengono

compendiate nella Relazione con la quale sono formulate le

osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione,

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che viene approvata unitamente alla deliberazione di parificazione

del rendiconto.

In sostanza, il legislatore ha inteso demandare alla Sezione

regionale di controllo della Corte dei conti la verifica, in parallelo,

sia della gestione finanziaria che dell’andamento dell’attività

amministrativa, ed i risultati degli accertamenti complessivi

confluiscono in un unico documento indirizzato al Consiglio

regionale e, indirettamente, alla collettività.

L’odierna udienza ha, personalmente, un alto valore

simbolico, rappresentando il momento in cui nelle funzioni di

Presidente assumo la responsabilità di rappresentare e guidare una

Sezione di una Istituzione gloriosa, come la Corte dei conti.

Mutamento di Presidente ma continuità dell’Istituzione che

prosegue nella sua opera, tenendo fede alla missione che le indicò,

nel lontano 1862, Quintino Sella: “tutelare la pubblica fortuna e

curare l’osservanza della legge da parte di chi le deve maggior

riverenza”, cioè del Potere esecutivo, ovvero da parte di ogni

pubblica amministrazione, intesa questa nella sua più lata

accezione.

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Spero di essere in grado di corrispondere alle Vostre

aspettative e a quelle dei cittadini, a vantaggio dei quali, in ultima

istanza, viene esercitata la funzione di controllo.

Ma ciò sarà possibile, in primis, con l’aiuto dei colleghi e del

personale della Sezione, ai quali anche oggi va il mio sentito

ringraziamento, per il loro fondamentale apporto di professionalità

e per i loro esemplari comportamenti sempre ispirati a lealtà e totale

dedizione.

Un sincero ringraziamento va anche agli uffici della Regione

Liguria per l’impegno profuso nel fornire ausilio a questa Sezione

regionale di controllo nella fase istruttoria del presente giudizio,

attraverso la sollecita messa a disposizione di documenti ed

elementi di informazione necessari per poter procedere alle

valutazioni di pertinenza.

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RELAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO

ALESSANDRO BENIGNI

1. Scopo della presente relazione orale è quello di

sintetizzare, in un ristretto numero di pagine, i risultati cui è giunta

la Sezione al termine di una analisi delle voci del bilancio

consuntivo regionale, da approvarsi nei prossimi giorni,

sviluppatasi in un costante contraddittorio con l’Ente territoriale

interessato attraverso 33 richieste informative formali e 11 richieste

indirizzate per le vie brevi (per un numero totale di 44) predisposte

dai singoli magistrati istruttori, cui sono seguite le risposte sempre

puntualmente e correttamente fornite dagli Uffici regionali

competenti.

La medesima cercherà di seguire lo stesso ordine espositivo

della più ampia relazione che sarà allegata alla decisione del

giudizio di parificazione, in modo da consentire, a chi ne fosse

interessato, di approfondire i singoli profili di indagine che hanno

caratterizzato l’attività istruttoria relativa all’esercizio finanziario

oggi in esame.

2. Cominciando ad esaminare la gestione finanziaria di

competenza, si registra un saldo finanziario attivo di euro

201.681.302,02, al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV),

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con una riduzione, rispetto al saldo precedente, di euro 733.000 ed

un risultato di amministrazione, scomputate le quote del medesimo

fondo, pari ad euro 105.321.999,19, con accantonamenti

complessivi pari a euro 268.355.540,97 e fondi vincolati pari a

euro 132.927.361,77.

Con riferimento al fondo “accantonamento per contenzioso

Corte Costituzionale”, pari a euro 3.509.506,73, si rappresenta che

il Governo ha impugnato la legge di assestamento al bilancio di

previsione 2016 nella parte in cui la Regione applica il presunto

avanzo libero di amministrazione, registrato al 31 dicembre 2015,

pari alla cifra accantonata di cui sopra.

Peraltro un’eventuale decisione di accoglimento non avrà

alcuna incidenza sugli equilibri di bilancio.

L’applicazione dei vincoli determina un risultato di

amministrazione finale, nella sua parte disponibile, pari a - euro

295.960.903,55.

La Regione Liguria ritiene tale disavanzo autorizzato in quanto

una parte si riferisce al fondo di anticipazione di liquidità e la parte

rimanente, pari a euro 158.587.534,70, corrisponde al disavanzo

finanziario determinato dalla mancata contrazione dei mutui

autorizzati negli esercizi finanziari 2009, 2014, 2015 e 2016; con la

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stipulazione dei mutui già autorizzati, in caso di illiquidità di cassa,

la Regione perviene, comunque, ad un risultato di pareggio.

L’importanza della posta finanziaria costituita dai mutui

autorizzati e non contratti ha determinato l’opportunità di una

verifica a campione sulle spese impegnate e coperte con esse.

L’esame ha evidenziato che una parte degli impegni finanziati

ha riguardato non spese d’investimento – le uniche che possono

essere coperte mediante indebitamento - bensì di natura corrente,

come riconosciuto anche dalla Regione Liguria.

Conseguentemente, l’ammontare del disavanzo indicato non

trova copertura per la quota corrispondente alle spese correnti

erroneamente finanziate con mutui autorizzati, nella misura di euro

– 3.875.173,17.

Passando agli equilibri di bilancio, la parte corrente mostra

un saldo positivo di euro 104.524.248,98 mentre la parte capitale

registra un saldo negativo di euro 64.016.175,48.

Ne consegue un saldo complessivo attivo di euro

40.508.073,50.

Il fondo di cassa, invece, ammonta a euro 110.186.344,02,

con una sensibile riduzione rispetto all’esercizio precedente di oltre

euro 152.000.000.

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3. Per quanto concerne la spesa del personale, poiché la

Regione Liguria non aveva tenuto conto, nei precedenti esercizi, dei

rilievi sollevati dalla Sezione nelle relazioni allegate ai giudizi di

parificazione relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 relativi

all’istituzione e alla copertura finanziaria della vice dirigenza,

costituente un unicum nel panorama delle Regioni italiane, la

Sezione ha prospettato alla Regione Liguria e alla Procura

Regionale, nell’udienza istruttoria tenutasi il 13 giugno 2017, i

dubbi di costituzionalità relativi all’istituto anche in considerazione

degli orientamenti maturati in seno alla massima giurisprudenza di

legittimità1 e, soprattutto, in seno all’Alta Corte2.

La Regione, con apprezzabile spirito collaborativo,

evidentemente condividendo le perplessità di questo Collegio, sta

disponendo, con un d.d.l.r. in corso di approvazione, l’abrogazione

della legge istitutiva della vice dirigenza medesima, con

corrispondente riduzione del fondo per le risorse decentrate per un

ammontare pari al valore delle relative indennità attribuite.

Tale legge, dovrebbe potere sanare la situazione di illegittimità

in cui l’Ente territoriale versa ormai da molti anni.

1 Cass. Sez. un. 5.07.2011, n. 14656. 2 Corte cost. 3.10.2016, n. 214

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4. L’esposizione debitoria dell’Ente risente della scelta di

procedere all’operazione di riacquisto dei titoli collocati in occasione

dei prestiti obbligazionari posti in essere nel 2004, con una

riduzione del debito obbligazionario passata da euro 551.250.000

ad euro 448.750.000 ed un corrispondente innalzamento di quello

per mutui da euro 101.161.433 ad euro 206.913.577, nell’ambito

di un’operazione la cui positiva valenza economica è stata

determinata ex ante dal legislatore statale.

Con riferimento alla gestione dei contratti derivati ancora in

corso, la Regione, aderendo alle indicazioni fornite dalla Sezione

Regionale di controllo nella relazione allegata al giudizio di

parificazione dell’esercizio 2015, ha provveduto alla sostituzione

completa dei titoli bancari esteri con titoli di Stato della Repubblica

Italiana, con una non irrilevante riduzione dei rischi futuri derivanti

dai medesimi. Ha, inoltre, per la prima volta, provveduto ad inserire

nella nota integrativa da allegare al bilancio di previsione 2017 –

2019, espressamente richiesta dai principi contabili, il mark to

market dei contratti in vigore; peraltro, continuano a rimanere

assenti i dati relativi alla natura dei medesimi, al tasso di interesse

e al “mark to market” dei prestiti obbligazionari sottostanti ai

derivati: pertanto non si può ancora affermare che l’organo

esecutivo ponga a disposizione dei consiglieri regionali tutti gli

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strumenti richiesti dalla legge per consentire – in sede di

approvazione di bilancio preventivo e consuntivo - una valutazione

completa e approfondita sugli effetti e le dinamiche di questo tipo

di contratti.

La Regione, inoltre, ha ammesso in via definitiva, nella

memoria finale di controdeduzioni, l’impossibilità di dimostrare che

le somme costituite dai differenziali attivi maturati negli anni

precedenti siano stati utilizzati per coprire spese di investimento,

come espressamente richiesto dai principi contabili allegati al d.lgs.

n. 118/2011. Ciò implica la necessità, per l’Ente, di accantonare

l’ulteriore somma di euro 16.136.198, nel fondo “rischi futuri nella

gestione del debito regionale”, al momento capiente nella sola

misura di euro 19.181.978.

All’esito del giudizio di parificazione dell’esercizio finanziario

2015, la Sezione aveva trasmesso copia degli atti a ISTAT, affinché,

in conformità del diritto dell’Unione Europea, riclassificasse come

debito l’operazione di cessione degli immobili di proprietà della

Regione e delle ASL, verificatasi il 30 dicembre 2011, avente come

motivo ultimo dell’operazione la copertura del disavanzo sanitario

di quell’anno, al fine di evitare l’aumento delle addizionali IRPEF e

IRAP nella misura massima prevista dalla legge.

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ISTAT, con nota del 19 gennaio 2017, ha comunicato di avere

riclassificato l’operazione di cessione degli immobili di cui sopra

come un’operazione di cartolarizzazione con relativo impatto sul

debito consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, avvalorando

definitivamente quanto la Sezione Regionale aveva sostenuto in

passato nelle decisioni n. 46/2014, 56/2015 e 74/2016.

L’operazione ermeneutica posta in essere dall’ufficio

statistico, se consente di superare i dubbi di compatibilità

comunitaria della posizione assunta da anni dall’Ente territoriale,

in conformità dei principi di proporzionalità e di conseguimento

dell’effetto utile, non consente di superare il problema di

disomogeneità tra la situazione debitoria presentata dall’Italia e lo

stato patrimoniale della Regione Liguria, che non espone l’attuale

posta di euro 103.177.221,84.

A prescindere da questa singolarità contabile, ciò che

allarma maggiormente è la sempre più grave difficoltà di ARTE

Genova a sostenere gli oneri correlati al finanziamento bancario

sostenuto per tale operazione, come riconosciuto dall’Organo di

revisione di quest’ultima.

Allo stato, l’Azienda residenziale, oltre a dovere restituire

euro 111.000.000, corrispondenti al capitale ricevuto per

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acquistare gli immobili di proprietà delle ASL sanitarie e della

Regione Liguria, ha già sostenuto costi vivi per euro 17.156.000 di

cui euro 14.635.965,70 di soli costi bancari.

Sul punto non si può non rilevare come tale esborso sia

peraltro maturato in condizioni estremamente favorevoli

(attualmente l’Euribor a 3 mesi è pari a – 0,33%) e come un

innalzamento dei tassi, del tutto inevitabile nei tempi medi, porterà

ad un conseguente innalzamento esponenziale dell’onere debitorio

(il tasso di interesse del finanziamento è l’Euribor a 3 mesi + 4%).

Inoltre, l’Istituto ha dovuto procedere alla svalutazione del

valore di bilancio degli immobili acquistati nella misura del 13%,

peraltro insufficiente per aggiornarla ai reali valori di mercato, con

il concreto rischio che la vendita a terzi, quando si sarà perfezionata

l’intera fattispecie, comporti una perdita effettiva di risorse che

ricadrà sulle fasce più deboli della popolazione, al contrario

bisognose di maggiore tutela.

5. Rispetto alle passate edizioni la presente relazione si

arricchisce di un nuovo capitolo contenente una disamina organica

dell’azione regionale nel campo del trasporto pubblico locale, il

quale rappresenta, nell’ambito del bilancio complessivo della

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Regione Liguria, il settore di spesa più rilevante dopo quello relativo

alla sanità regionale.

Si è potuto constatare come, a differenza di altri Enti

territoriali, la Regione Liguria non abbia ancora un Piano regionale

dei trasporti, nonostante la sua adozione sia stata legislativamente

prevista da quasi vent’anni.

Nel campo degli investimenti, l’attenzione è stata, in

particolare, rivolta al programma straordinario di acquisto di mezzi

di trasporto disciplinato dalla legge regionale n. 62/2009 che

prevede un contributo in conto capitale, da parte della Regione, di

euro 2.000.000 annui, per la durata di 20 anni, destinato ai soggetti

gestori del servizio terrestre.

L’analisi della relativa attuazione ha evidenziato come tale

contributo si sia trasformato in un titolo per poter dar luogo ad

un’operazione di finanziamento bancario volta alla sua

attualizzazione e realizzata mediante il coinvolgimento della società

partecipata regionale Fi.L.S.E. S.p.A., a ciò appositamente e

specificamente incaricata.

Come tale, detta operazione finanziaria è stata oggetto di

considerazione in relazione alla corretta contabilizzazione nel conto

del patrimonio della Regione, ed è senz’altro suscettibile di essere

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valutata, in prospettiva, sul piano dell’incidenza ai fini del computo

dei limiti all’indebitamento regionale, nonché sotto il profilo della

compatibilità, sostanziale e non soltanto apparente, con le regole e

le finalità che presiedono alla verifica del rispetto dei saldi di finanza

pubblica previsti dalla legislazione nazionale.

Un’operazione finanziaria analoga a quella appena illustrata

è stata posta in essere anche come modalità di effettuazione

dell’azione straordinaria di efficientamento del servizio e

riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su

gomma, disciplinata dall’art. 28-bis l.r. n. 33/2013.

Anche in questo caso si è proceduto all’attualizzazione

dell’apporto complessivamente derivante da un contributo

regionale, pari a euro 1.000.000, da stanziare in bilancio

annualmente fino all’esercizio 2026, mediante un finanziamento

concesso da un istituto di credito alla società regionale in house

destinataria del contributo stesso.

Del tutto speculari a quelle già esposte sono quindi le

osservazioni conseguenti, alle quali tuttavia si aggiunge il rilievo di

un ulteriore elemento di grave criticità.

Essendo, infatti, tale azione amministrativamente finalizzata

all’attivazione di procedure di esodo anticipato e di mobilità del

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personale delle aziende di trasporto liguri, deve concludersi che

nella fattispecie le risorse acquisite tramite il mutuo bancario sono

utilizzate per il finanziamento di spese correnti, in contrasto con

quanto prescritto dall’art. 119, comma 6, della Costituzione, che

limita tale possibilità alla sola copertura di spese di investimento.

6. Con riferimento alla gestione dei fondi comunitari,

dopo aver tratto conferma della piena utilizzazione, da parte della

Regione Liguria, dei finanziamenti relativi al ciclo di

programmazione comunitaria 2007-2013, si è preso in esame il

programma regionale attuativo delle politiche comunitarie riferite al

periodo di programmazione 2014-2020.

Per tutti gli interventi considerati, la constatazione

prevalente è che il 2016 abbia rappresentato l’anno di avvio delle

operazioni e che, pertanto, i relativi indici di realizzazione siano

generalmente ancora poco significativi.

Sono state, in ogni caso, analizzate le principali azioni poste

in essere dalla Regione con riferimento ai distinti Assi o Priorità di

intervento di ciascun programma, al fine di verificare le probabilità

di conseguimento degli obiettivi di spesa intermedi richiesti dalla

c.d. “riserva di efficacia”, cui è subordinata la possibilità di

beneficiare di quote aggiuntive di risorse comunitarie.

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Per i due Programmi operativi della politica di coesione,

finanziati rispettivamente dal Fondo europeo per lo sviluppo

economico (FESR) e dal Fondo di coesione sociale (FSE), si

registrano livelli di avanzamento procedimentale e finanziario in

linea con i progressi attesi e idonei a traguardare il raggiungimento

dei suddetti target intermedi fissati per la fine del 2018.

Quanto al Programma di sviluppo rurale 2014-2020,

finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR), lo stato di attuazione mostra un certo ritardo che rende

necessaria l’adozione di iniziative in grado di imprimere una forte

accelerazione della spesa e idonee a scongiurare l’applicazione di

sanzioni, come la sospensione dei pagamenti nel 2019, o le

correzioni finanziarie a fine programmazione.

7. Quest’anno, per la prima volta, la Sezione ha cominciato

ad analizzare le poste dello stato patrimoniale, che sostituisce il

precedente conto del patrimonio nel compito di rappresentare la

consistenza di quest’ultimo, costituito dal complesso dei beni e

rapporti giuridici, attivi e passivi, al termine dell'esercizio.

Sul piano della metodologia di verifica contabile, si è

proceduto ad analizzare alcune voci patrimoniali attive, al fine di

verificarne la conformità alle sottostanti scritture, provvedendo

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anche a verificare la conformità dei valori dei beni alle scritture

inventariali.

L’esame ha evidenziato limitati casi di poste da sistemare

contabilmente, mentre si è palesata la necessità di rendere

maggiormente conformi le scritture inventariali alla

regolamentazione normativa, costituita dalla l.r. n. 2/2012 e dal

regolamento attuativo n. 1/2013.

Si è poi ritenuto utile approfondire l’esame della gestione di

alcuni beni suscettibili di sfruttamento economico, in particolare

sotto il profilo della congruità del reddito annuo prodotto,

campionando discrezionalmente alcuni beni immobiliari.

Sono emerse, al riguardo, alcune criticità relative alla

gestione della fonte “Acquasanta”, concessa alla Fondazione Opere

pie riunite di Genova nel 1936, per la durata di novantanove anni,

a fronte di un corrispettivo pari a soli euro 154 annui. Per la fonte

“Santa Clara”, invece, è stato accertato il mancato versamento, nel

2016, del canone di concessione (pari a soli euro 206,58). Inoltre,

sia per quest’ultima che per la fonte “Tre cannoni”, i concessionari

non risultano aver versato il diritto proporzionale di concessione

(pari a solo 1 euro per metro cubo di acqua imbottigliata,

corrispondente a mille litri).

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Tali circostanze devono indurre i competenti uffici regionali

ad adottare le necessarie azioni, amministrative (revoca o

decadenza della concessione) o negoziali (risoluzione per eccessiva

onerosità sopravvenuta o recesso) atte a ristabilire un equilibrio

economico fra il valore del bene concesso ed il suo corrispettivo

(somma di canone fisso e diritto proporzionale annuo).

Sul punto, la Sezione ritiene doveroso segnalare

l’opportunità di rivalutare l’ammontare di canone e diritto

proporzionale annuo, stabiliti dall’art. 22 l.r. n. 1/2012.

8. Per quanto riguarda, infine, la spesa sanitaria, i dati

finanziari confermano che i relativi impegni costituiscono

componente principale di quella regionale, attestandosi al 76,01%

del totale. Il conto economico sanitario consolidato regionale ha

evidenziato un disavanzo di 71.100.000 euro, che ha trovato

copertura, nel 2017, in risorse proprie, con un avanzo finale di euro

5.400.000.

Un’incidenza negativa continua ad avere il saldo della

mobilità (- euro 39.150.000), che dimostra la necessità di

migliorare l’attrattività del sistema sanitario ligure.

Con riferimento all’armonizzazione dei bilanci sanitari, non

risultano essere stati ancora approvati né il bilancio della “gestione

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sanitaria accentrata presso la regione”, avente scadenza il 31 maggio

di quest’anno, né il “consolidato sanitario regionale” avente

scadenza il 30 giugno.

La Regione ha osservato l’obbligo di erogare agli enti del SSR,

entro la fine dell'esercizio, almeno il 95% delle somme incassate

dallo Stato (la percentuale specifica è stata del 99%). Meno celeri

sono apparsi i pagamenti relativi al ripiano dei disavanzi degli anni

pregressi e quelli per spese di investimento.

L’ammontare complessivo dei debiti della Regione verso le

aziende del SSR e dei debiti di queste ultime nei confronti dei terzi

è in diminuzione rispetto all’anno precedente (si passa da euro

696.000.000 a circa euro 630.000.000, per quanto riguarda i

debiti regionali e da euro 962.000.000 a euro 816.000.000, per

quanto attiene ai debiti degli enti sanitari regionali). Si riducono,

inoltre, i tempi di pagamento ai fornitori, che si attestano su una

media di 61 giorni, pur registrando ancora una cospicua mole

effettuata oltre i tempi massimi imposti dalla legge.

Con riferimento al rispetto delle norme di coordinamento di

finanza pubblica e di razionalizzazione della spesa sanitaria, si

rileva il conseguimento degli obiettivi di contenimento dei posti letto

accreditati (che si riducono da 4.157 a 4.128) e dei costi per il

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personale del SSR. La spesa farmaceutica complessiva ha fatto

registrare la percentuale del 15,86% del fondo sanitario nazionale,

inferiore alla media nazionale (16,49%), ma non sufficiente a

raggiungere l’obiettivo posto dalla legge (14,85%). Discorso analogo

può essere effettuato per i costi per dispositivi medici, che

registrano una crescita percentuale, rispetto al 2015, meno

marcata di quella nazionale (0,8% contro 1,3%), ma senza riuscire

a conseguire l’obiettivo di finanza pubblica, del 4,4% del FSN,

arrivando al 5,3%. Infine, i costi per le prestazioni, ambulatoriali e

di ricovero, erogate da operatori privati accreditati mostrano, in

Liguria, in termini assoluti, valori meno elevati di quelli nazionali,

con una tendenza percentuale di crescita superiore alle altre spese

sanitarie e nel rispetto, peraltro, del limite di finanza pubblica posto

dalla legge statale, costituito dalla contrazione della spesa

complessiva annua, rispetto al 2011, del 2%.

È, inoltre, proseguita l’analisi degli effetti prodotti dalla legge

regionale n. 28 del 2011, che ha introdotto un sistema di gestione

diretta del rischio sanitario, entrato a regime nel 2014.

La Sezione, al fine di poter proseguire l’analisi dei costi e dei

benefici arrecati dal nuovo sistema di auto-assicurazione, anche

alla luce delle novità che dovranno essere introdotte dal decreto

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ministeriale attuativo della legge n. 24 del 2017, ha ribadito l’invito

a dettagliare il piano dei conti degli enti del SSR, inserendo ulteriori

sotto voci rispetto a quelle previste. Tra le ulteriori verifiche si è

preso atto, inoltre, dell’intervenuta chiusura, mediante transazione,

di un rilevante contenzioso con la società gerente il servizio calore,

comportante la riduzione del pertinente accantonamento a rischi

per euro 17.000.000.

Per quanto riguarda gli investimenti, la Sezione rileva una

cospicua mole di risorse impegnate dalla Regione (pari a euro

270.000.000), ma non ancora utilizzate, per le quali è proseguito il

monitoraggio sullo stato di avanzamento delle opere.

Analoga attenzione, infine, continua – e continuerà - ad

essere prestata per l’intervento di costruzione del nuovo ospedale

Galliera, in particolare per la copertura fornita a mezzo di entrate

da alienazioni immobiliari nella misura di euro 48.500.000,

soprattutto sotto il profilo dell’attualità delle relazioni di stima,

risalenti al 2010, periodo in cui, come è noto, il mercato immobiliare

registrava quotazioni assai diverse da quelle attuali.

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