Riassunti Diritto Costituzionale Martines Parte Centrale

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Diritto costituzionale Parte II LORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO. I. IL POTERE LEGISLATIVO

1. Il bicameralismo.Il potere legislativo attribuito , in Italia , al Parlamento,che, a norma dellart. 55 cost. si compone della camera dei deputati e del senato della repubblica; il parlamento un organo complesso, perch formato da due organi (collegiali). La cost. ha adottato il sistema bicamerale che il sistema pi diffuso degli stati di democrazie classiche. Alcuni soltanto hanno affidato il potere ad una sola camera(unicameralismo). Il bicameralismo proprio degli stati federali, nei quali accanto ad una camera che rappresenta il popolo, vi laltra che rappresenta i singoli stati membri. Alcuni stati hanno poi ( il caso della Francia, della gran Bretagna, Irlanda, ecc.), adottato un bicameralismo imperfetto o limitato. Tali forme si hanno quando una camera prevalente sullaltra. Le nostre camere sono a forma di bicameralismo perfetto.

2. Il Parlamento in seduta comune.Dal parlamento come organo, va distinto il parlamento in seduta comune. Esso organo a se stante, un organo collegiale, composto da deputati e senatori e integrato dai delegati delle regioni per la elezione del Presidente della Repubblica. I casi in cui il parlamento in seduta comune si riunisce sono: a)Elezione (art. 83) e giuramento (art. 91) del presidente della repubblica; b)messa in stato daccusa del presidente della repubblica (art. 90); c) elezioni dei componenti del CSM (art. 104); d) elezione di 5 giudici della corte costituzionale (art. 135) e compilazione ogni 9 anni di un elenco di persone dal quale sorteggiare, in caso di necessit i 16 giudici aggregati alla corte cost. per i giudizi in materia penale (art. 135). Quando il parlamento in seduta comune, lufficio di presidenza quello della camera dei deputati a norma dellart. 63 cost. . Secondo lart. 35 2^ comma del regolamento della camera dei deputati, il regolamento della camera applicato nelle riunioni del parlamento in seduta comune. Lart. 65 regolamento del senato specifica che sempre fatta salva la facolt di decidere norme diverse. E da pi parte auspicato che nel silenzio della cost. il parlamento in seduta comune si dia un proprio regolamento. Sezione I La forma delle camere. 3 Elezione ed ordinamenti democratici. In una societ democratica, i governanti devono essere espressi dai governati con governi di estrazione popolare. Ferrari dice che la democrazia, intesa come governo di estrazione popolare, esprime gi solo per questo il concetto di elettivit nella costituzione e si dato posto al sistema mediante elezione per la formazione degli organi costituzionali dello stato governo. Si distinguono due forme di governanti: Il modo democratico e quello non democratico. Il primo si esaurisce con lelezione nelle forme e nei vari sistemi ; il secondo nelleredit, nella cooptazione e nella conquista. Scopo dellelezione quella di scegliere i migliori sotto il riguardo della capacit politica. Nei moderni stati di partiti la scelta riguarda la scelta degli elettori viene influenzata non solo dalle persone, ma anche dallorientamento politico. Il voto dellelettore dunque ha due significati: di designazione allufficio dei candidati e di approvare il programma politico del partito. Eccezioni sono date per il senato della repubblica, ove accanto ai senatori eletti, vi si trovano anche quelli che di nomina da parte del presidente della repubblica per meriti alla patria nel campo letterario, sociale, scientifico, artistico. (art. 59 2 comma - n. 5 senatori a vita ) o designanti dalla costituzione stessa gli ex presidenti della repubblica (art. 59). La costituzione non menziona del sistema elettorale per lelezione delle camere; si evince per che non vi pu essere sistema maggioritario, e che deve essere adottato un sistema che garantisca le minoranze.

4. La rappresentanza politica.Le elezioni conferiscono ai governanti la rappresentanza. La stessa cost. allart. 67 dispone che ogni membro del parlamento rappresenta la nazione. La rappresentanza figura chiara nellordinamento civile, e comunque il1

rapporto elettore eletto non ha nulla a che fare con essa. Mentre nella rappresentanza il rapporto produce effetti ai sensi dellart. 1387 codice civile, che si riconducono in capo al rappresentato, la rappresentanza politica si occupa : a) gli eletti non rappresentano gli elettori ma la nazione; b) non esiste alcun rapporto giuridico tra eletto ed elettore ed anzi ai sensi dellart. 67 cost. gli eletti sono senza vincolo di mandato; c) non si possono revocare gli eletti; d) il rapporto bilaterale e non trilaterale come nella rappresentanza ( rappresentante, rappresentato, terzo). La rappresentanza politica stata studiata come rappresentanza di interessi generali (Romano, Biscaretti); o collettiva visti nel loro insieme (Mortati) come rappresentanza di opinioni (Lavagna) o struttura organizzatoria intesa a collegare mediante elezioni un gruppo al suo ente esponenziale (M.S. Giannini). Da queste sommarie indicazioni si deduce che la rappresentanza vaga ed evanescente. Fondata sullelezione un modo di designazione ai pubblici uffici. Ed stato preferibile ad altri (eredit, nomina, ecc.).tutte le volte che i governanti sono in collegamento con i governati, anche perch gli organi dotati di rappresentanza politica non sono da ritenere, per ci solo anche rappresentativi. Rappresentanza e rappresentativit vanno distinti. La rappresentanza il momento dellautorit (lo stato rappresentativo, gli organi rappresentativi), la rappresentativit attiene al momento della libert e trova il suo fondamento nel consenso che viene stabilito tra governanti e governati. Questa rappresentativit connessa agli interessi generali, con la verifica ex post. La rappresentanza politica come qualit attribuita agli organi elettivi pu rivelarsi priva di un contenuto se essa non trovi conferma sul piano delleffettivit nella rappresentativit degli organi stessi. 5. Elettorato attivo ed elettorato passivo. Le camere sono elette dai cittadini che godono del diritto di elettorato attivo ; in particolare per la camera i cittadini che hanno i 18 anni (art. 48 c. 1) e per il senato dai cittadini che hanno 25 anni (art. 58 c. 1). Sono eleggibili quindi godono di elettorato passivo, tutti gli elettori che entro il giorno delle elezioni compiono 25 anni per la camera (art. 56 c. 2) e 40 anni per il senato (art. 58 c. 2). La legge cost. 1/2000 ha modificato lart. 48 cost. assicurando ai cittadini residenti allestero il diritto di voto. La legge cost. 1/2001 ha modificato gli artt. 56 e 57 con lattribuzione di 12 deputati alla circoscrizione estero della camera e di 6 senatori alla corrispondente circoscrizione al senato. Lart. 48 dispone che il diritto di voto non pu essere limitato se non per incapacit civile, o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnit morale disposta dalla legge. A norma dellart. 2 D.P.R. 233/67 non hanno diritto al voto: a) coloro che sono stati dichiarati falliti, per il periodo del fallimento e non oltre 5 anni dalla data della sentenza del fallimento; b) coloro che sono ritenute pericolose per la sicurezza e la pubblica moralit, siano stati sottoposti a misure di prevenzione; c) i sottoposti a misura di sicurezza o a libert vigilata o al divieto di soggiorno in un comune o in una provincia a norma dellart. 215 c. penale; d) i condannati a pena che importa linterdizione perpetua dai pubblici uffici o linterdizione temporanea, per il tempo della durata. Per acquistare il diritto di elettorato passivo si deve essere iscritti nelle liste elettorali di un comune le cause di esclusione di elettorato attivo sono esclusione dellelettorato passivo. Le cause di ineleggibilit impediscono soltanto lesercizio del diritto stesso. A norma della XIII disposizione transitoria e finale i membri e i discendenti di casa savoia non sono elettori e non possono avere cariche elettive o ricoprire uffici pubblici. 6. I sistemi elettorali. Sistemi elettorale sta ad indicare il complesso delle norme e dei regolamenti che disciplinano la ripartizione dei seggi per la rappresentanza di un determinato corpo. Essi si basano sul carattere maggioritario o non maggioritario. Con esso si designa quale sia la maggioranza dei votanti o a mantenere in conto la volont degli altri votanti rimasti in minoranza (Mortati). Con i sistemi maggioritari si assegnano ai candidati la maggioranza (relativa, assoluta, qualificata) dei seggi elettorali attribuiti al collegio. Questo sistema presenta alcuni vantaggi: Esso evita leccessivo frazionamento della presenza dei partiti; pi stabile; fa entrare al parlamento spiccate personalit. Gli svantaggi: Fa perdere allatto elettorale il significato di ideologie, e a determinare un travisamento della volont popolare sul piano nazionale favorendo la primazia di due partiti. Il sistema proporzionale si propone di assicurare alle diverse parti un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti dai partiti politici, con il loro frazionamento. Con la conseguenza che i risultati delle elezioni potrebbero creare problemi per la creazione e la stabilit dei governi. In sintesi potremmo dire che il sistema maggioritario crea stabilit di governi rispetto alla rappresentativit delle assemblee, mentre per il proporzionale accade il contrario.2

7. I caratteri del voto.Lart. 48 comma 2 dice che il voto personale, eguale libero e segreto. E personale perch nessuno pu recarsi a votare per altri, con esclusione di elettori fisicamente impediti, i ciechi, gli amputati per mani, e altre analoghe gravit votano con lausilio di elettore della famiglia o altro volontariamente scelto. Non ammesso voto per procura. E eguale: ciascun voto ha eguale valore di altro. E un p violato quando non si attribuisce la ripartizione dei seggi. Non ammesso il voto plurimo cio il capofamiglia che voti per tutta la famiglia. E libero perch sia la legge che lordinamento devono vietare che lelettore subisca forma alcuna di pressione. La legge per non pu vietare che lelettore sia condizionato da vari fattori. E segreto per assicurare la libert. La segretezza del voto viene assicurato dallo stato con la creazione delle schede; delle cabine; ecc. Il voto ai sensi dellart. 48 comma 2 un dovere civico. Non giuridicamente obbligatorio. Liscrizione nei certificati di buona condotta per 5 anni non pi applicata. 8. Il procedimento elettorale e lassegnazione dei seggi. Le elezioni del senato della repubblica e della camera dei deputati, sono disciplinati dal decreto legislativo 533/93 e dal d.p.r. 361/57, e con successive modifiche, oltre che dal regolamento di attuazione della legge 277/94. La nuova disciplina elettorale la conseguenza dell'esito positivo del referendum del '93 su alcune disposizioni vigenti per l'elezione senato. L'esito delle referendum ha trasformato il sistema elettorale del senato da misto quale era (sostanzialmente proporzionale) in un sistema prevalente maggioritario. Si uniformato anche la elezione della camera dei deputati con il sistema maggioritario e con il correttivo proporzionale. Il procedimento elettorale delle due camere si apre con il d.p.r. Presidente della repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri che indice le elezione (articolo 87 comma 3 costituzione). A norma dell'articolo 61 costituzione le elezioni delle camere devono aver luogo entro 60 giorni dalla fine della legislatura. La seconda fase del precedente riguarda la designazione dei candidati e la presentazione delle candidature. I partiti o i gruppi politici che intendono presentare candidature per la elezione del senato debbono presentare al ministero dell'interno il loro contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime. La presentazione delle candidature per i singoli collegi fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura . A pena della nullit dell'elezione nessun candidato pu accettare la candidatura in pi di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al senato ed alla camera. Se invece le due elezione sono in contemporanea il membro della camera ancora in funzione che accetta la candidatura per l'altra camera decade dal mandato. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da un numero un di elettori variante da un minimo di 3500 e un massimo di 5000 , nella regione con un milione di abitanti. Regole analoghe valgono per la camera dei deputati. e norme particolari disciplinano la presentazione di liste concorrenti. Con la presentazione e la pubblicazione delle candidature si apre la campagna elettorale che dura fino al giorno precedente le elezioni , (tranne per la disciplina dell'affissione e degli stampati dettata dalla legge del 212/56) e disciplinata dalla legge 515/93 e della legge 28/2000. La par condicio prevede particolari regole per l'accesso ai mezzi di informazione, di propaganda elettorale, a mezzo stampa. La legge 515/93 vieta che la pubblica amministrazioni faccia propaganda elettorale di qualsiasi genere, mentre per quanto riguarda i sondaggi demoscopici sull'esito della elezioni e di sugli orientamenti degli elettori nei 15 giorni precedenti le elezioni. Norme sulla campagna elettorale sono previste dalla legge 81/93 (art. 28 - 30) , anche nelle elezioni comunali e provinciali. L'elezione si svolgono in due giorni (domenica e luned fino alle ore 15,00 ) legge 62/2002, presso le varie sezioni del collegio elettorale. In ciascuna sezione costituita da un seggio elettorale composto da un presidente quattro scrutatore, di cui 1 a scelta del presidente con funzioni di vicepresidente e un segretario. L'elezione del senato avviene su base regionale (articolo 53 costituzione ) Tale disposizione stata interpretata nel senso che le regioni costituiscono la maggiore circoscrizione nel cui ambito si svolgono le operazioni elettorali. Il sistema adottato per l'elezione del senato maggioritario ad unico turno con correttivo proporzionale In base al sistema il seggio attribuito al candidato che otterr la maggioranza anche relativa dei voti. Con questo sistema vengono assegnati 238 seggi. I rimanenti 77 seggi vengono assegnate al recupero proporzionale, e assegnati ai gruppi di candidati collegati che hanno ottenuto la somma pi elevata dei voti non utilizzati per ottenere i seggi nei collegi uninominali. A tal fine l'Ufficio elettorale regionale procedere a determinare la cifra elettorale di ogni gruppo sottratti i voti dei candidati gi proclamati eletti con il sistema maggioritario. La cifra elettorale di ogni gruppo divisa (secondo il metodo Hondt ) per 1 , 2 , 3 , fino a raggiungere il numero dei seggi da ricoprire. All'interno di ciascun gruppo i seggi vengono assegnate come segue:; si determina la cifra elettorale dei singoli candidati moltiplicando per 100 il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto con il sistema maggioritario e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espresse nel collegio ; ed il seggio viene assegnato3

ai candidati con maggiore preferenze. Il sistema elettorale della camera sostanzialmente identico a quello del senato, ( maggioritario con un correttivo proporzionale) ma presenta alcune differenze. Per le candidature per il senato possono essere presentati solo in un solo collegio, alla camera possono essere presentate oltre che nel collegio uninominale, anche in tre liste di recupero proporzionale a livello circoscrizionale. Alla camera vengono utilizzate due schede: con una l'elettore sceglie il candidato nel collegio uninominale, con l'altra vota una lista. E' importante notare che la nuova legge elettorale ha introdotto una clausola di sbarramento secondo lo quale soltanto le liste che regione 4% dei voti su scala nazionale sono ammesse al recupero proporzionale. In ciascun collegio il seggio assegnato al candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Ogni candidato deve di un collegio uninominale deve collegarsi ad una o pi liste, cui lo stesso aderisce con la presentazione della candidatura. Questo allo scopo dello scorporo proporzionale; vale a dire per l'assegnazione di un quarto dei seggi 155 con metodo proporzionale. Il meccanismo dello scorporo molto macchinoso, ed disciplinato dall'articolo 77 della legge 277/93, a norma del quale l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista, che data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste stesse nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto per ciascun collegio in cui stato eletto il candidato collegato alla medesima lista un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti , pi uno e comunque non inferiore al 25% dei voti validamente espressi nel collegio. Successivamente viene determinato a livello nazionale il numero dei seggi spettanti a ciascun partito secondo sistema il sistema proporzionale, prendendo a base la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguire nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno. I seggi verranno poi assegnate ai candidati delle liste che hanno ottenuto pi alte cifre circoscrizionali. La proclamazione degli eletti avviene, nella camera dei deputati, ad opera dell'ufficio centrale circoscrizionale per quanto riguarda i candidati che nei collegi uninominale hanno ottenuto maggior voti; e dal presidente di detto ufficio per quel che riguarda i candidati compreso nelle liste. Nel senato il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti e l'ufficio elettorale regionale proclama eletti , in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo , i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la pi alta cifra individuale esclusi i candidati eletti con il sistema maggioritario. I candidati eletti entrano nel pieno dell'esercizio delle loro funzioni dalla proclamazione, (art. 1 regolamento camera).Allo stesso modo, i senatori acquistano le prerogative della carica per il solo fatto di essere stati eletti o proclamati (art. 1 regolamento senato). Se al senato si rende libero un seggio si procede all'elezione suppletiva, se il seggio e nel collegio uninominale ed alla proclamazione dell'eletto del candidato del medesimo gruppo con la pi alta cifra individuale nel sistema proporzionale, sempre da parte dell'ufficio elettorale regionale. Stessa cosa succede per la camera dei deputati per il sistema uninominale, mentre nel sistema proporzionale il seggio attribuito nell'ambito della stessa circoscrizione al candidato che nella lista era l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista.

9. Differenziazione fra le due camere.La differenza tra le due camere pu essere cos descritta: 1) et diversa per lacquisto del diritto di elettorato attivo e passivo; 2) la camera composta da 630 membri; il senato da 315 pi i senatori di diritto a vita; Il numero stato stabilito con legge cost. 2/63; in precedenza gli artt. 56 e 57 cost. stabilivano un deputato ogni 80.000 abitanti o frazione superiore a 40.000 abitanti e un senatore ogni 250.000 abitanti o frazione superiore a 100.000; 3) il rapporto rappresentativo (n. abitanti/seggio) pi elevato al senato per il numero inferiore di eletti; 4) sono parzialmente diverse le elezioni; 5) la camera dei deputati elettiva, mentre nel senato ci sono anche i senatori di diritto a vita; le elezioni sono ogni 5 anni mentre nel passato si prevedeva in 5 anni per la camera e 6 per il senato; 6) i regolamenti delle camere dispongono in modo diverso per liter dei disegni di legge. 10. Ineleggibilit ed incapacit parlamentare. Ragioni di opportunit, hanno consigliato il legislatore di escludere alcune categorie di soggetti che ricoprono determinati uffici per lelezione di Deputato o Senatore; mentre per altre categorie stato stabilito che essi non possano ricoprire contemporaneamente lufficio di deputato o senatore e altre cariche pubbliche, e debbono scegliere tra le due. La prima ipotesi si chiama ineleggibilit: la seconda si chiama incompatibilit. Le cause di ineleggibilit sono previste nel T. U., n. 361/57. Con lineleggibilit il soggetto non perde il diritto di elettorato passivo: tale diritto non pu essere esercitato finch dura lineleggibilit. Se un candidato sia eletto nonostante la sua ineleggibilit lelezione nulla. Le persone colpite da ineleggibilit sono distinti in tre gruppo: 1) Persone che ricoprono determinati uffici, avvalendosi dei quali potrebbero esercitare a loro favore pressioni su elettori ( es. sindaci con popolazioni inferiori a 20.000 abitanti; prefetti; vice prefetti; capo e vice capo di4

polizia; funzionari di P.s.; generali, ammiragli ecc. limitatamente nella circoscrizione di comando territoriale); 2) Persone che abbiano impiego da governi esteri; per impedire possibili interferenze straniere nello svolgimento delle elezioni; 3) Persone che sono legate allo stato per particolari rapporti economici, per evitare che i loro interessi possano interferire con lo svolgimento del mandato parlamentare. A questi vanno aggiunti i giudici della corte cost. che non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche; (art. 7 c. V legge 87/53) i magistrati (esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori), che allatto della candidatura si siano messi in aspettativa. Non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte al loro ufficio o nelle giurisdizioni che hanno esercitato nel periodi antecedenti a 6 mesi. Le incompatibilit alcune sono previste nella cost. (fra senatore e deputato art. 65; tra membro del parlamento e membro del CSM art. 104; o della corte cost. art. 135), altre sono previste dalla legge 60/53, che impedisce ai membri del parlamento di ricoprire cariche in enti controllati dallo stato. I parlamentari non possono essere funzionari amministratori, sindaci, liquidatori, ecc. in societ o enti che gestiscano servizi per conto dello stato; non possono ricoprire cariche o uffici in qualsiasi ente pubblico o privato per nomina del governo, o di organi dellamministrazione del governo; vi incompatibilit tra membro del parlamento e membro del CNEL; i professori universitari se eletti vengono dufficio messi in aspettativa; negli statuti dei sindacati vi una incompatibilit tra membro del parlamento e sindacalista. Chi viene eletto deve optare per una delle due cariche. 11. La verifica dellelezione. Appena eletto il parlamentare nellesercizio delle sue funzioni. Per assicurare la costituzione e le leggi, tale elezione viene sottoposta a controllo, sia per i requisiti di ammissione nellufficio ( elettorato passivo), che di regolarit delle operazioni. Tale elezione assicurata dalle camere con una commissione permanente che prende il nome di giunta delle elezioni nella camera, e di giunta delle elezioni e delle immunit parlamentari al senato, con due fasi: 1) una necessaria (controllo di deliberazione) ed una eventuale (giudizio di contestazione). La prima mira ad accertare la validit dellelezioni. Se la giunta delibera sulla validit n da comunicazione allaula che prende atto della convalida; se la giunta ritiene lelezione non regolare la contesta. Contro la validit possono essere presentati reclami e proteste. In seguito alla contestazione si inizia la seconda fase, che si svolge per una parte alla giunta (presente il parlamentare od i suoi difensori ) e che si conclude con una deliberazione della medesima a favore o contro lelezione; una parte dinanzi lassemblea che discute la deliberazione e vota a scrutinio segreto sulla validit dellelezione. Con tale atto si svolge per lautonomia del parlamento, la funzione giudiziaria che viene tolta allorgano giudiziario (art. 102 comma 1), e tale atto non presenta imparzialit perch lo stesso parlamento da dare un giudizio sulla validit dellelezione. Sezione II Lo status di membro del parlamento. Per status di parlamentare si intende la posizione complessiva di cui deputati e senatori vengono a trovarsi dal momento dellelezione o dalla nomina se senatori a vita. Le guarentigie dello status di parlamentare sono previste dallart. 68 cost. Esse sono strettamente connesse alla funzione di parlamentare. 12. Lirresponsabilit per le opinioni espresse ed i voti dati. Lart. 68 comma I cost. come modificato dalla legge cost. 3/93, i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle loro funzioni. Tale norma esenta i parlamentari da ogni giudizio, per una pi ampia libert di azione. La irresponsabilit permane anche alla scadenza della carica di parlamentare. Essa limitata quando: 1) ai voti e alle opinioni, per cui se viene commesso un fatto materiale il parlamentare perseguibile penalmente; 2) alle opinioni espresse nellesercizio della funzione parlamentare, e non in altra sede, (es. opinioni su giornali ecc. ). La camera tende ad estendere lirresponsabilit anche oltre i limiti della sede parlamentare, non concedendo lautorizzazione a procedere. La corte cost. con sent. 58/2000, ha dichiarato che ci debba essere il nesso tra la identificabilit della dichiarazione stessa e lattivit del parlamentare. La corte stessa con sentenze nn. 10, 11, 56 del 2000 e con la successiva 82/2000, e con la 509/2002 ha dato la possibilit di sindacare le opinioni espresse dal parlamentare anche allinterno del parlamento stesso, ove non sia riscontrabile lesercizio delle funzioni. (nesso tra opinioni e funzione).5

I regolamenti, nellart. 58 della camera e nellart. 88 del senato, statuiscono che il parlamentare che nel corso di discussione parlamentare sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilit, pu chiedere al presidente dellassemblea di nominare una commissione ( giur donore) che accerti i fatti. La commissione riferir al presidente che prender atto, senza dibattito. Le guarentigie di insindacabilit sono state estese anche ai consiglieri regionali (art. 112, comma IV):

13. Le guarentigie della libert personale e domiciliare e della libert di comunicazione e corrispondenza A norma dellart. 68 comma 2 e 3, come modificato dalla legge cost. n. 3/93, i parlamentari, senza autorizzazione della camera di appartenenza, non possono essere: 1) sottoposti a perquisizione personale o domiciliare; 2) arrestati o altrimenti privati della libert personale o mantenuti in detenzione, salvo che siano stati presi in flagranza di reato per i quali richiesto larresto obbligatorio; 3) sottoposti ad intercettazione in qualsiasi forma di conversazione o comunicazione ed a sequestro di corrispondenza. La riforma del 93 ha abolito lautorizzazione per sottoporre il parlamentare a processo penale, che sera prestato a notevoli abusi, (si pensi alla truffa; allemissione di assegni a vuoto; ecc.).Resta fermo lautorizzazione per la libert personale, salvo che siano in flagranza di reato. Questo per non far venire meno il numero della camera, e per evitare che la mancanza di parlamentari stravolgano le forze politiche. Con legge 140 del 2003, si regolato il rapporto tra autorit giudiziaria e parlamento nel caso di processi o indagini a parlamentari. La legge stessa allart. 1 ha stabilito che le alte cariche dello stato (Presidente della repubblica, salvo le disposizioni dellart. 90 cost.; presidenti del senato e della camera; presidente del consiglio dei ministri salvo quanto previsto dallart. 96 cost.; presidente della corte cost.; sono stati estromessi per i procedimenti riguardanti fatti antecedente le loro cariche. Tali procedimenti saranno ripresi dopo la conclusione delle loro funzioni. Vi da dire che una legge ordinaria dello stato e che tali guarentigie dovevano essere inserite in una legge costituzionale. Le immunit e linsindacabilit sono contenute nellart. 68 cost. 14. Sanzioni disciplinari. Esse possono essere prese dal presidente dellassemblea o dallufficio di presidenza alla camera o dal consiglio di presidenza al senato e consistono: 1) nel richiamo allordine, qualora il parlamentare turbi landamento dei lavori; 2) nellesclusione dallaula dopo il 2 richiamo allordine se ancora continua il parlamentare nel turbare i lavori o nellingiuriare altri ecc.; 3) nella censura con linterdizione dei lavori in aula per un determinato tempo ( da 2 a 15 giorni). 15. Divieto di mandato imperativo Lart. 67 cost. dice che Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Il parlamentare quando esplica la sua funzione lo fa nellinteresse della nazione e non del proprio collegio, anche se comprensibile che si faccia interprete degli interessi del suo collegio. Dal divieto di mandato imperativo discende lirresponsabilit politica dei parlamentari. Infatti il parlamentare eletto non pu essere revocato. Il divieto di mandato imperativo risulta di fatto in parlamento dalla presenza dei partiti dato che i parlamentari devono seguire le direttive dei partiti. Secondo Virga, ritiene che il parlamentare viene trasformato in mero portavoce di interessi del partito. Altri, Biscaretti, Mazziotti, Mortati, dicono che la sottoposizione dei parlamentari ai partiti non vale a far venire meno il divieto. Infatti nel Regolamento della camera art. 83 comma 1, e art. 116 comma 3, si dice che il parlamentare in contrasto con lopinione del partito hanno il diritto a prendere la parola sulle linee generali di un progetto di legge. Mentre al Senato, allart. 84 reg. senato, i senatori in dissenso del gruppo hanno facolt di iscriversi a parlare direttamente. Nella realt, la disciplina dei partiti ha il sopravvento sui parlamentari anche perch i parlamentari ribelli potrebbero essere espulsi dal partito o non candidati nelle liste. 16. Lindennit parlamentare. Lart. 69 cost. dispone che i membri del parlamento ricevano una indennit stabilita dalla legge. Lart. 1 della legge 1261/65 stabilisce che lindennit costituita da quote mensili compresi i rimborsi di spese di segreteria e di rappresentanza. Lammontare stabilito dallufficio di presidenza delle camere in misura non superiore ai dodicesimi del trattamento dei magistrati con funzione di presidente di sezione della corte di cassazione. A questa6

indennit si devono aggiungere le spese di soggiorno a Roma pagate in misura di 15 giorni al mese non superiore alle missioni dei magistrati di funzione di presidente di sezione della corte di cassazione. Ai parlamentari spetta la carta di libera circolazione sulle reti ferroviaria e sulle linee aeree ed un assistente pagato con fondi stanziati dalle camere. Ai deputati spetta un assegno vitalizio. Tale assegno spetta ai parlamentari che hanno 65 anni e che abbiano prestato versato contributi per 5 anni. 17. I parlamentari pubblici impiegati I parlamentari pubblici impiegati, vengono collocati in aspettativa per il mandato parlamentare. Non possono fare carriera se non per anzianit.

18.

Le guarentigie della camera nel loro complesso.

Le guarentigie di cui godono le camere, per la protezione dellassemblea, si riflettono sui singoli componenti. (Romano). Innanzitutto speciali norme penali tutelano lesercizio delle funzioni delle camere (art. 289 cod. pen.) nonch il vilipendio di esse (art. 290 cod. pen.). Queste protezioni penali comune anche per il presidente della repubblica e al governo, va ricordata limmunit della sede. La polizia o altra forza dellordine o giudiziaria, non pu entrare nelle camere se non autorizzata dal presidente delle camere e solo dopo aver tolto la seduta. I poteri necessari per il mantenimento dellordine allinterno dellaula dipendono dal presidente che li esercita o li delega ai questori, e con lausilio della guardia di servizio. Va menzionata lautonomia contabile delle camere, che determinano da se stessi il loro fabbisogno finanziario e gestiscono direttamente apposito fondo somministrato dal Tesoro dello Stato senza essere sottoposti a controllo esterno. Sezione III Lorganizzazione e il funzionamento delle camere 19. I regolamenti parlamentari.

Secondo quanto disposto dallart. 64 comma 1 cost. , ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I regolamenti parlamentari possono definirsi come un complesso di disposizioni che ciascuna camere vota nellesercizio di autonormazione e che regolano lo svolgimento dei suoi lavori, la sua organizzazione, i suoi rapporti con il governo, con organi esterni ad essa stessa. I regolamenti contengono norme costitutive dellordinamento giuridico, alcuni delle quali provengono dalla cost. stessa (art. 72).Sono fonti del diritto che sfuggono alla gerarchia delle fonti. Essi avendo una particolare riserva di cost. non possono essere emanate dal norme ordinarie, per il fatto di organizzare organi cost. e dunque la sua potest regolamentaria ex art. 64 cost. Dal 1971 le camere pubblicano sulla gazzetta ufficiale le modifiche regolamentari quale natura di fonte normativa, ed hanno un periodo di vacatio, come per le altre fonti atto. E indubbio che posseggano lefficacia sostanziale propria delle fonti normative. Lefficacia formale non quella del regolamento perch si pongono come fonte di 1 grado solo sotto la costituzione. I regolamenti parlamentari non sono menzionati nellart. 134 cost. e sfuggono al sindacato della corte cost. Lo schema dei regolamenti della camera e del senato eguale. Una prima parte dedicata allorganizzazione delle camere; poi particolare rilievo assumono le norme relative alla formazione delle leggi, in quanto direttamente esecutivi della cost. I regolamenti disciplinano le procedure di indirizzo controllo e di informazione dei rapporti tra governo e camere. 20. Il presidente e lufficio di presidenza.

Lart. 63 cost. dispone che ciascuna camera elegga tra i suoi componenti il presidente e lufficio di presidenza. Secondo i regolamenti composto 4 vicepresidenti, 8 segretari, 3 questori. Al senato prende il nome di consiglio di presidenza. Il presidente rappresenta le camere. E organo super partes.E imparziale. Egli acquista una posizione costituzionale che lo vede garante delle minoranze e del corretto svolgimento delle attivit parlamentari. E custode delle prerogative delle camere . E uomo della costituzione titolare non di astratti poteri ma di precisi interessi politico- costituzionali (Manzella). Spetta al presidente assicurare i lavori daula, di applicare il regolamento, da la parola la toglie, dirige e modera le discussioni, ecc. 21. I gruppi parlamentari; le commissioni permanenti; le giunte; le commissioni dinchiesta; le deputazioni. Lart. 14 R.C.D dispone che i deputati entro 2 giorni dalla prima riunione dicano a quale gruppo appartengono, mentre lart. 14 R.S.R. dispone che i senatori indichino entro 3 giorni a quale gruppo devono far parte. Avremo di7

regola tanti gruppi quanti sono i partiti politici rappresentati nelle camere. I partiti politici svolgono la loro azione attraverso i gruppi politici con rigida disciplina anche contraria al divieto imperativo. Ogni gruppo parlamentare composto da almeno 20 deputati. Al senato i gruppi sono di almeno 10 senatori o di 5 se hanno presentato in 15 regioni con lo stesso contrassegno e siano stati eletti in almeno 3. Al gruppo misto aderiscono gli indipendenti ed i parlamentari la cui forza numerica sia inferiore a formare un gruppo. Ogni gruppo si d una propria organizzazione interna con la nomina di 1 presidente di 1 o + vice presidente di un comitato direttivo alla camera e di segretari al senato. Ad essi assicurata la disponibilit di locali e mezzi e contributi. Le commissioni permanenti sono organi interni delle camere. Rispecchiano i gruppi parlamentari, per cui la maggioranza sar rispecchiata nella commissione e la minoranza avr ovviamente,la stessa composizione dellaula. Le commissioni sono organo importante delle camere, per questo motivo importante nella dialettica rispecchiare in piccolo laula. Compiti sono quelli di riunirsi in sede referente per lesame di questioni che riferiscono in aula. In sede consultiva per esprimere pareri. In sede legislativa per lesame e lapprovazione dei progetti di legge. Si riuniscono in sede politica per ascoltare le comunicazioni del governo, nonch per esercitare le funzioni di indirizzo controllo e di informazione e per presentare allassemblea di propria iniziativa, relazioni e proposte su materie di loro competenza. Le giunte sono organo permanente delle camere, nominati dal presidente in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi. Alla camera sono: La giunta per il regolamento ; la giunta delle elezioni; la giunta per le autorizzazione richieste ex art. 68 cost.. Al senato sono: La giunta per il regolamento ; la giunta delle elezioni e delle immunit parlamentari; la giunta degli affari della comunit europee. Le commissioni di inchieste (art. 82 cost.) e le deputazioni (non pi previste nel nuovo regolamento). Essi sono organi straordinari che vengono create in caso di necessit rispecchiando la composizione della camere stessa. 22. Gli organi bilaterali.

Esistono organi bilaterali, cio composti pariteticamente da deputati e senatori,collegati strutturalmente e funzionalmente con laula. La cost. allart. 126 comma IV dispone solo la commissione per le questioni regionali e non ne istituisce altre. Non escluso che si possano fare inchieste parlamentari bicamerali, anzi lart. 26 R.S.R. prevede espressamente la formazione di organi bilaterali che per consuetudine sono stati creati anche alla camera.

23. La legislatura; la decadenza dei progetti di legge; la prorogatio; la convocazione.Col termine legislatura si intende il periodo che va dalla 1 riunione dellassemblea al giorno del loro scioglimento normale 5 anni , o al giorno dello scioglimento anticipato art. 88 cost. ad opera del presidente della repubblica. Con la fine della legislatura decadono tutti i progetti di legge che non sono approvati dalle due camere. Possono essere ripresentati se vi convenienza politica. Finch non siano insediate le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti (prorogatio art. 61 ). Il prolungamento senza termini previsto solo in caso di guerra, e deve essere deliberato con legge art. 60 cost. Nella prorogatio le camere non hanno la loro rappresentativit che pu essere stravolta con la volont del corpo elettorale. Le camere in prorogatio possono solo effettuare la normale amministrazione ed in caso di necessit ed urgenza o in casi indifferibili possono effettuare le loro funzioni ,(es. caso di guerra; conversioni decreti legge; leggi rimandate dal presidente della repubblica). Le camere sono convocate di diritto : 1) entro 20 giorni delle elezioni (art. 61) in una data fissata dal presidente della repubblica che indice le elezioni; 2)il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre (art. 62); quando una camera si riunisce in via straordinaria convocata di diritto anche laltra, ci per permettere il contemporaneo svolgimento dei lavori delle due camere (art. 62 comma 2), ciascuna camera pu essere convocata in via straordinaria dal suo presidente o dal presidente della repubblica, o da un terzo dei componenti (art. 62 c. 2) e su mozione di aggiornamento quando sospendendo i lavori si rinvia per la loro ripresa. Le camere cessano dal loro ufficio o per fine mandato o per scioglimento anticipato. Li scioglie il Presidente della repubblica (art. 88) sentiti i presidenti delle camere. Tale potere non lo pu esercitare negli ultimi 6 mesi del suo mandato. 24. Il funzionamento: la pubblicit delle sedute; il numero legale; la determinazione della maggioranza; i sistemi di votazione; lordine del giorno; la programmazione dei lavori. Le sedute delle camere sono pubbliche, ma norma dellart. 64 cost. esse possono essere segrete. La pubblicit delle sedute si applica sia ammettendo il pubblico nelle apposite tribune, sia con la pubblicazione degli atti parlamentare, sia con la pubblicazione dei resoconti stenografici ai sensi dellart. 72 comma 3 cost.

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Perch la seduta sia valida occorre che vi sia numero legale (art. 64 comma 3 cost.) , cio il numero dei parlamentari sia in maggioranza. Le camere hanno adottato la presunzione del numero legale, cio vi sempre il numero legale a meno che 20 deputati o 12 senatori ne richiedano la verifica. Le deliberazioni delle camere devono avvenire a maggioranza dei presenti (maggioranza semplice) salvo che la costituzione richieda la maggioranza assoluta (met + 1) o qualificata (2/3, 3/5 dei componenti) . Gli astenuti nella conta hanno creato un problema. Essi nella camera dei deputati a norma dellart. 48 R.C.D. i deputati devono votare con un si o un no, lastenuto dunque non conta; al senato a norma dellart. 107 R.S.R., essendo le decisioni prese a maggioranza dei presenti, lastenuto fa numero legale. C da dire che questo tipo di votazione no pu essere controllato da alcun organo costituzionale, infatti anche la Corte cost. con sent. 78/84 ha dichiarato lautonomia del parlamento e dunque la sottrazione ad ogni organo dello stato sulle procedure ( votazione, convocazione dellassemblea; ecc.) le quali avendo i regolamenti una riserva di legge assoluta, non possibile operare alcun controllo. Nemmeno nel caso dei pianisti, cio deputati che votano per se stessi ed altri possono essere perseguiti, se non allinterno dellorgano camerale stesso. Le votazioni sono palesi o segrete. Le prime avvengono per alzata di mano, per divisione (da una parte i favorevoli ) per procedimento elettronico, (con registrazione dei nomi),per ppello nominale (si, no, astenuto), per revocare o concedere la fiducia al governo ai sensi dellart. 94 c. 2 cost. e art. 116 c. 3 R. C.D. Le votazioni sono segrete per schede quando si elegge il presidente della repubblica, i membri della corte cost.; a scrutinio segreto (mediante il sistema della pallina, bianca nellurna bianca e nera nellurna nera , ecc. La votazione segreta ha luogo secondo il procedimento elettronico art. 117 R.S.R. che garantisca la segretezza del voto. Le camere non possono discutere o deliberare su materie che non siano allordine del giorno per evitare decisioni di sorpresa. Le camere programmano i lavori,con un calendario per 3 mesi alla camera e per 2 mesi al senato. A tale programma si arriva con la presenza dei capigruppo e la maggioranza deve essere allunanimit con i regolamenti del 71, rendendo partecipi le minoranze. Ma questa unanimit difficile da trovare per le diverse opinioni politiche, si risolta nel 97 con lintroduzione per la camera dei deputati della maggioranza dei 3/4. Se non si raggiunge neanche sar il presidente della camera secondo le indicazioni del governo a dare il programma dei lavori, ed inserendo anche le proposte di minoranza per 1/5 degli argomenti trattati. In caso di ulteriore scontro, il presidente fissa per i 2 giorni gli argomenti da trattare. Al senato vi lo schema settimanale di lavori. Il presidente sulla base delle indicazioni della conferenza dei presidenti dei capigruppo parlamentari. Lordine del giorno sar poi formulato sulla base di tale schema.

25. Gli interna corporis Con essi si intendono tutti gli atti e le attivit delle camere. La loro sindacabilit esclusa sulla base della speciale indipendenza che le camere hanno. La corte cost. ha affermato la sua competenza tutte le volte in cui si tratti di accertare losservanza delle norme costituzionali sul procedimento di formazione della legge . la corte ha deciso (sent. 9/59) che spetta ad essa accertare se il testo di legge che il presidente di una camera nel suo messaggio di invio del testo di legge approvato, sia effettivamente conforme a quello approvato dalla camera stessa. La corte ha affermato che lautonomia e lindipendenza delle camere copre tutte le attivit poste in essere riconducibili ai parlamentari stessi, ed impedisce che i comportamenti siano presi in considerazione anche alla luce di altre norme giuridiche. (sent. 379/96). 26. Ostruzionismo. Per ostruzionismo si intende luso esasperato degli strumenti procedurali a disposizione dei parlamentari, al fine di ostacolare od impedire la volont camerale. Esso di ordine tecnico ed entro certi limiti, lecito e da non confondere con quello fisico che sempre illecito. Dellostruzionismo tecnico si avvale lopposizione quando vuole impedire la formazione della volont dellaula. E il caso della conversione dei decreti legge entro 6 giorni od altri. Esso viene posto in essere con la presentazione di valanghe di emendamenti, con la richiesta di verifica del numero legale; intervenendo negli articoli per 20 minuti, ecc. Lostruzionismo legittimo quando si fa anche con laiuto dellopinione pubblica, di movimenti ecc. illegittimo quando si fa per avere in cambio dal governo dei favori di parte. Sezione IV La funzione legislativa delle camere. Per il principio della separazione alle camere (ed ai consigli regionali) spetta di legiferare. Le norme giuridiche poste in essere dalle camere sono dette leggi formali, dotate di una particolare efficacia consistenti nella idoneit di innovare lordinamento esistente integrandolo con nuove norme o modificandolo con labrogazione di leggi preesistenti. Lefficacia assume il nome di forza di legge che si distingue dal valore di legge che sarebbe il9

particolare regime giuridico della legge o degli atti ad essa equiparati consistente nella loro sottoposizione al sindacato della corte costituzionale. 27. Il procedimento di formazione della legge ordinaria: A) Liniziativa legislativa. La legge formale un atto complesso eguale alla cui formazione, cio partecipano in posizione di parit, le due camere mediante la manifestazione di volont che si concreta nellapprovazione del medesimo testo (art. 70 cost.). Il procedimento di formazione consta di 3 fasi: 1) iniziativa legislativa (fase introduttiva; 2) approvazione delle camere (fase costitutiva); 3) promulgazione e pubblicazione (fase integrativa dellefficacia). Liniziativa legislativa, che consiste nella presentazione del progetto di legge ad 1 delle camere, attribuita al Governo, ai singoli membri delle camere; al popolo; al CNEL; ai consigli regionali. Liniziativa governativa, la pi prevalente perch il governo pu contare sulla sua maggioranza per lapprovazione. E collegata allopportunit di indirizzo politico del governo , si pensi alla legge finanziaria; a rapporti di natura internazionali ecc. Liniziativa del governo , prende il nome di disegno di legge, che deve essere approvato da parte del consiglio dei ministri e per la presentazione alle camere necessita di un decreto del presidente della repubblica. Liniziativa parlamentare esercitata da ciascun parlamentare delle due camere. Liniziativa popolare esercitata mediante la proposta da parte di 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. E assieme al referendum, alla petizione uno degli istituti di democrazia diretta regolamentato dalla legge 352/70 art. 48, 49, e va presentato con una relazione illustrativa al presidente di una delle camere. Liniziativa del CNEL, con la nuova organizzazione dellorgano, non trova particolari difficolt. Esso pu presentare iniziative di leggi solo nel campo economico- sociale. I consigli regionali singolarmente o riuniti, possono chiedere alle camere, per interessi regionali, iniziative in materia regionale , o leggi cornice. Ai sensi dellart. 133 cost. i comuni che vogliono chiedere il mutamento di circoscrizioni provinciali o di nuove province, possono attivarsi con iniziativa, nei modi di cui allart. 16 c. 2 legge 142/90. Si parla di iniziativa vincolata o di iniziativa riservata (Spagna Musso), la prima quando una proposta di legge non facoltativa,ma obbligatoria : es. legge di bilancio; la seconda si ha quando il potere esercitato da un solo soggetto es. i rapporti stato e le confessioni acattoliche (art. 8 cost.), il governo in grado di avviare e concludere le intese con le rappresentanze di queste confessioni che costituiscono la base della legge regolatrice. 28. Il procedimento di formazione della legge ordinaria: B) lapprovazione delle camere: a) il procedimento ordinario. Lapprovazione di progetto di legge avviene secondo 3 procedimenti: ordinario; decentrato (o per commissione); misto. 1) il procedimento ordinario, secondo quanto disposto dallart. 72 c. 1 cost. il progetto di legge viene preliminarmente esaminato e discusso in commissione nella materia alla quale il progetto si riferisce sede referente. La commissione istruisce, pu modificare, riunire pi progetti della stessa materia, in unico testo. Dopo lesame trasmette allassemblea il progetto di legge, con la relazione di maggioranza e di opposizione. Lassemblea discute le linee generali al fine di accertare se lassemblea favorevole o meno al progetto. La discussione si chiude con la presentazione o la votazione dellordine del giorno, e soltanto se lassemblea favorevole al progetto si passa alla discussione ed allapprovazione dello stesso articolo per articolo. Se si vota un ordine del giorno di non passaggio agli articoli il progetto si arresta. Approvati i suoi articoli si passa alla votazione finale a scrutinio palese. Essa necessaria perch i suoi articoli potrebbero essere stati cambiati, con emendamenti sostanziali. Questo procedimento ordinario deve essere sempre adottato a norma dellart. 72 comma 4 cost. per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale; per quelle di delegazione legislativa; di ratifica di trattati internazionali,di approvazione di leggi di bilancio e consuntivi; i disegni di legge di conversione dei decreti legge, e i disegni di legge rinviati dal presidente della repubblica per una nuova deliberazione. Il costituente con lart. 75 comma 2 volle privilegiare le assemblee per le leggi di bilancio e di ratifica di trattati internazionali, sottraendoli al referendum. La ratio che per questa sottrazione si voluto riservare lesame e lapprovazione allassemblea. Poich le suddette leggi non possono essere abrogate che con legge formale, si voluto riservare allassemblee con le sue maggioranze e minoranze politiche la procedura ordinaria, per la loro incidenza sullindirizzo politico. Lart. 72 c. 2 dispone che i regolamenti delle camere possono stabilire procedure abbreviate per i progetti di legge. Sulla richiesta di dichiarazione durgenza, (alla camera da parte del governo, di un presidente di gruppo, di 10 deputati; al senato da parte del proponente, del presidente della commissione competente, o di 8 senatori); lassemblea delibera per alzata di mano. Questa procedura comporta al senato la riduzione dei termini a met; alla camera dispone la riduzione di volta in volta.10

29. segue b) il procedimento decentrato. Nel procedimento decentrato, la commissione legislativa non si limita ad esaminare il progetto, ma lo approva. Essa definita decentrata per il fatto che non si svolge dinanzi allassemblea, bens in commissione competente per materia che delibera. Lassegnazione alla commissione deliberante proposto alla camera dal presidente e deve essere approvato dallassemblea (art. 95 R. C.D.) ed al senato il presidente si limita a comunicarlo allassemblea (art. 35 R. S.). Tale procedimento non pu essere adottato a norma dellart. 72 comma 4 cost. per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale; di ratifica di trattati internazionali, di approvazione di leggi di bilancio e consuntivi. 30. segue: c) Il procedimento misto. Questo procedimento consiste in una suddivisione di lavori tra la commissione e lassemblea. Secondo lart. 96 R.C.D., lassemblea pu decidere di deferire alla commissione gli articoli e riservarsi per s medesima lapprovazione senza dichiarazione di voto dei singoli articoli, nonch sulla votazione finale. Al senato il presidente pu, dandone comunicazione al senato, assegnare in sede redigente alla commissione permanente, riservando allassemblea sulla votazione finale con sole dichiarazioni di voto. 31. Alcune considerazione sulla fase costitutiva. Le camere devono approvare il testo di legge in unico documento. Se una camera approvi il testo e laltra lo emenda, il testo dovr tornare allaltra camera che lo riesaminer e se la stessa apporter modifiche ulteriori dovr ripassare allaltra camera ( la c.d. navetta). I presidenti delle camere possono disporre che su un progetto di legge assegnato ad una commissione si pronunci unaltra commissione. Alla camera obbligatorio il parere della commissione bilancio tesoro e programmazione se un progetto di legge implichi nuove entrate o spese, mentre la commissione costituzionale su richiesta del presidente esprime pareri sulla legittimit costituzionale e sul pubblico impiego. (le commissioni filtro). I pareri delle commissioni sono vincolanti se si in sede deliberante. Al senato obbligatorio il parere della giunta per gli affari delle comunit europee, per i progetti di leggi concernenti lapplicazione di accordi relativi alla comunit europea, e affari costituzionali per i progetti di legge di rilevanza costituzionale. 32. Il procedimento di formazione della legge ordinaria: c) la promulgazione. La legge approvata dalle due camere viene trasmessa da parte del presidente della camera che lha approvato per ultima, al presidente della repubblica per la promulgazione. La promulgazione costituisce lultima fase del procedimento di formazione della legge, quella integrativa dellefficacia. La promulgazione si distingue dalla sanzione che il re dava alla legge stessa. La sanzione, era una approvazione del re che oltre le due camere dava. La promulgazione invece attiene lintegrazione dellefficacia. La promulgazione delle leggi deve avvenire entro 30 giorni. Con essa il presidente della repubblica : 1) attesta che la legge stata approvata dalle 2 camere; 2) dichiara la sua volont di promulgare la legge; 3) ordina la pubblicazione della legge e vi appone la clausola esecutiva (E fatto obbligo a chiunque di osservarla). Il presidente della repubblica non tenuto a promulgare la legge se vi trova elementi di incostituzionalit formali o sostanziali (art. 74 cost.) Egli la pu mandare alle camere con messaggio motivato perch accolgano i motivi della non pubblicazione. Le camere possono riapprovare il medesimo testo ed il presidente della repubblica deve promulgare la legge per il fatto che tra la volont del presidente e delle camere sono queste ultime ad avere la meglio. Pu il presidente della repubblica (e questa ipotesi di scuola) non promulgare la legge se vi siano estremi di attentato alla costituzione. 33. La pubblicazione della legge. La pubblicazione della legge, avviene ad opera del Ministero di grazia (guardasigilli), che con il visto ne attesta la regolarit dellatto, nella raccolta ufficiale degli atti della repubblica e pubblicata sulla gazzetta ufficiale entro 30 giorni. Non vi pu essere ritardo se non per disposto della legge stessa. La legge ha 15 giorni di vacatio legis (a meno che la stessa legge ne disponga il posticipo o lanticipo). Dalla pubblicazione della legge, sorge la presunzione di conoscenza per tutti i cittadini di osservarla. Con sentenza della Corte cost. n. 364/88, si dichiarato lart. 5 cod. pen. nella parte in cui non si pu invocare in materia penale la scusa di non sapere. La corte nella sua complessa decisione del combinato disposto di cui agli artt. 27, 1 e 3 comma, 2,3, 73, comma 3, e 25,2 comma, ha osservato che lart. 5 cod. pen. Viola lo spirito della carta cost. senza dare alcun rilievo alla conoscenza od allignoranza della legge penale e dellilliceit del fatto, sottoporre il soggetto agente alla sanzione pi grave senza alcuna prova della sua colpevole ribellione allordinamento tutto equivale a scardinare fondamentali garanzie che lo stato democratico offre. La promulgazione attribuisce immediata efficacia allatto normativo. La data della legge quella del decreto di promulgazione, il numero quello della raccolta ufficiale.11

34. Il procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. La costituzione italiana rigida. Da ci si evidenzia che una legge ordinaria non pu modificarla. Infatti, lart. 138 cost. prevede una procedura aggravata, e prende il nome di legge costituzionale. Si differisce dalla legge ordinaria nella sostanza. Nel procedimento costituzionale si pu inserire la manifestazione della volont del corpo elettorale con il referendum. Lart. 138 cost. dice che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione. Rispetto alla procedura ordinaria si possono evidenziare le seguenti differenze: 1) Doppia deliberazione dei componenti di ciascuna camera con un tempo di non meno di 3 mesi, per lesame pi approfondito del progetto di legge; 2) il progetto deve essere approvato nella seconda votazione dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera. Si chiesto se le deliberazioni dovessero essere per ciascuna camera in successione, o in alternativa. I regolamenti del parlamento da sempre hanno disposto, nel silenzio costituzionale che le deliberazioni avvenissero alternativamente. Laggravio della procedura non si esaurisce con la doppia deliberazione per ciascuna camera. Il progetto approvato non si trasforma in legge costituzionale; esso viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale per essere conosciuto dai cittadini. E una pubblicazione anomala perch non inserito nella raccolta ufficiale degli atti della repubblica, ne promulgato dal presidente della repubblica. Entro 3 mesi dalla pubblicazione 500.000 elettori, 1/5 dei componenti di ciascuna camera, 5 consigli regionali possono richiedere il referendum popolare (art. 138 cost). Esso disciplinato dalla legge 352/70. Il referendum valido se la maggioranza dei voti validi con esclusione delle schede nulle e bianche si sia espresso, in modo in un modo positivo o negativo, e nel caso di esito positivo il presidente della repubblica promulgher nei modi di legge il progetto. In tal caso il progetto decade. Se nel frattempo i componenti della camera hanno approvato a maggioranza assoluta 2/3 dei componenti il progetto, il referendum non pu essere attuato, per il fatto di presunzione assoluta che il corpo elettorale si sia espresso con la manifestazione della volont dei componenti delle camere. La dizione legge di revisione cost. o altra legge cost. non facile da capire. Infatti lart. 72 c. 4 cost. parla di legge in materia cost. La legge di riserva cost. quella che disciplina la materia e che ne forma oggetto diverso da quello disciplinato. Le altre leggi cost. sono quelle che la cost. qualifica come tali es. lart. 71 c. 1 per il potere di iniziativa legislativa di altri organi; lart. 116 per lattuazione degli statuti speciali; ecc. Ma anche questa differenza appare non facile. E comunque demandato al parlamento tale differenza anche per opportunit politica. Diversa dalla revisione la rottura cost. Essa si ha quando il testo cost. in rottura con altro articolo o disposizione cost. Nella cost. italiana il caso delle disposizioni transitorie e finali che derogano ai principi costituzionali, es. la XII disp. in deroga allart. 49 vieta la riorganizzazione del partito fascista e demanda alla legge lapplicazione. Ecc. 35. I limiti alla revisione costituzionale. Limiti alla revisione costituzionali sono previsti sia in modo esplicito che implicito. La costituzione rigida non perch sia immodificabile, ma perch alcuni suoi principi sono non modificabili. Esistono nella costituzione i cosiddetti concetti valvola che per gli stessi spazi vuoti in essa rinvenibili che caratterizzano la duttilit ed elasticit della costituzione. Il problema non la immodificabilit della costituzione stessa, ma il suo grado e la sua misura. Esistono limiti assoluti, si pensi allart. 139 (la forma repubblicana non pu essere oggetto di revisione costituzionale) o altri principi art. 3 eguaglianza, art. 2 diritti inviolabili delluomo, art. 1 la democrazia, art. 4 il lavoro. Essi sono principi come dice Mortati assoluti alla revisione costituzionale. Il cambiamento di tali principi trasformano la costituzione in altro documento. La stessa corte cost. sent. 1146/88 ha ribadito alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati, in quanto principi che appartengono a valori supremi sui quali si fonda la costituzione italiana. Sezione V Lattivit di indirizzo politico delle camere. Le camere oltre allemanazione di leggi formali, collaborano con il governo, in rapporto della fiducia che questo deve avere, nellattivit di indirizzo politico. 36. Lindirizzo politico. Lindirizzo politico una attivit dello stato. Esso la condotta ed il governo di una comunit sociale, collegabile con lattivit di governo, in funzione di conseguire un fine. Lattivit consiste in 3 fasi. 1 teleologica relativa alla definizione dei fini da perseguire; la 2 strumentale per la predisposizione dellapparato organizzativo ed i mezzi necessari per tradurre la programmazione politica in realt; la 3 effettuale con la creazione di atti che concretizzano i fini.12

Gli organi preposti allindirizzo politico sono il parlamento ed il governo. Essendoci una fiducia reciproca essi lavorano congiuntamente sia nellapprovazione della fiducia al governo, che in tutti quegli atti (mozioni, risoluzioni ecc), sia nella sfiducia al governo. La fase strumentale viene definita con lapprovazione della legge di bilancio che d lindirizzo politico e trova le economie per gli obiettivi. Spetta agli organi dellamministrazione statale (centrali e periferici) lattuazione dellindirizzo politico. Allattivit di indirizzo politico viene esercitata attraverso controlli da parte delle camere sul governo per lattuazione dellindirizzo stesso, con mozioni ecc. Lindirizzo politico non attivit che svolge il presidente della repubblica, anche se pu influenzarla, o la corte costituzionale. N si pu ricondurre ab externo allattivit le forze di pressioni che si sviluppano nel territorio (movimenti politici, sindacati, gruppi di pressione) in quanto appunto non destinatari dellattivit di indirizzo politico. Essi per possono raccordarsi con il governo-gruppi parlamentari di maggioranza ed al rapporto fiduciario che lega il governo al parlamento quale espressione della volont popolare. Gli atti della camera sullindirizzo politico sono: A) La mozione di fiducia; B) le leggi di indirizzo politico; C) la deliberazione dello stato di guerra; D) le procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; E) la mozione di sfiducia. 37. A) La mozione di fiducia. Essa attiene alla fase della determinazione dellindirizzo politico. Ai sensi dellart. 94 c. 3 cost. il governo entro 10 giorni dalla sua formazione si deve presentare alle camere per ottenere la fiducia. I 10 giorni decorrono dal giuramento prestato dal governo nelle mani del presidente della repubblica. Il governo a mezzo del suo presidente espone alle camere il programma( dichiarazione programmatica). Si procede alla discussione sulla dichiarazione ed alla votazione motivata per appello nominale dei parlamentari. La motivazione avviene per il consenso al programma ed impegnano il governo allo svolgimento dello stesso. Nominale perch i parlamentari possano assumersi la responsabilit politica. La fiducia avviene con la sola maggioranza dei presenti, art. 64 cost. che viene richiesta anche per le deliberazioni in generale. 38 B) Le leggi di indirizzo politico: 1) la legge di bilancio e la legge finanziaria. Si definiscono leggi di indirizzo politico quelle leggi medianti le quali il parlamento partecipa direttamente alla direzione politica dello stato. Esse sono: La legge di bilancio preventivo ; la legge finanziaria; la legge di approvazione dei programmi economici; la ratifica dei trattati internazionali; la legge di amnistia ed indulto. La legge di bilancio e quella finanziaria valgono a predisporre normativamente la ripartizione dei mezzi finanziari allo stato ed al settore pubblico allargato; la legge di programma ad identificare i fini sociali es. art. 41 c. 3; con la ratifica dei trattati internazionali si da una chiaro segno politico a far entrare nellordinamento italiano norme estranee allordinamento stesso es. art. 80 cost. che richiede la autorizzazione della rappresentanza dellassemblea; le leggi di amnistia ed indulto indicano la volont politica di provvedimenti di clemenza. A norma dellart. 81 c. 1 cost. le camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentato dal governo. E una legge vincolante (si approva ogni anno) e riservata (solo il governo legittimato ad esercitare il relativo potere). La legge 468/78 come modificata dalla legge 208/99, innovativa, dispone: 1)che la previsione delle entrate e delle spese dello stato sono ispirati alla programmazione finanziaria e che il governo deve presentare alle camere entro il: a) 30 giugno deve approvare il documento di programmazione economica finanziaria che viene approvato dalle camere e che viene trasmesso alle regioni; b) 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, il disegno di legge finanziaria, la relazione revisionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio; 2) il bilancio annuale oltre ad indicare le entrate e le spese di cui si autorizza limpegno (bilancio di competenza) indichi gli ammontare delle entrate previste e le spese da autorizzare al pagamento (bilancio di cassa) ; 3) il ministro delleconomia e delle finanze presenti al parlamento entro settembre il disegno di legge finanziaria con il quadro finanziario per il bilancio pluriennale e prevede la regolarizzazione degli effetti finanziari agli obiettivi; 4) la conferenza permanente per i rapporti stato regione, esprima parere sulla legge finanziaria con la partecipazione diretta delle regioni alla programmazione economico finanziaria ed alla elaborazione dei bilanci. Queste procedure, presuppongono la programmazione economica di cui la legge di bilancio il necessario supporto finanziario. Entro il mese di giugno il ministro delleconomia e delle finanze deve presentare alle camere un disegno di legge che preveda il rendiconto generale dellesercizio scaduto il 31/12 Esso deve avere la parificazione della corte dei conti. Lesame della legge finanziaria si svolge secondo i regolamenti parlamentari. In particolare lesame ha la durata di 45 giorni. In tale periodo nelle camere viene sospesa ogni attivit delle commissioni per esperire tale esame. La natura di legge di indirizzo politico fa si che il parlamento vincoli la scelta fra le divisioni di entrate e spese i vari settori dellamministrazione dello stato. Lapprovazione delle camere della legge di bilancio autorizza il governo ad accertare le entrate e ad effettuare le spese autorizzate. Lesercizio finanziario ha durata annuale.13

Qualora le camere non approvassero la legge di bilancio il governo con una legge ai sensi dellart. 81 c. 3 autorizzato ad effettuare entrate e spese per 4 mesi in ragione di dodicesimi. Potrebbe in ipotesi la legge di bilancio non essere approvata in parlamento ed allora il governo dovrebbe avvalersi del bilancio invariato e dovrebbe essere autorizzato di volta in volta col leggi del parlamento. Qualora anche il bilancio tecnico non venisse approvato non resterebbe che ricorrere allespediente di fermare il tempo il 30 aprile per un accordo politico. A norma dellart. 81 c. 3 con la legge di approvazione di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Il carattere normativo della legge di bilancio discende dallessere legge di indirizzo politico mediante la quale governo e parlamento concorrono a determinare le spese dellamministrazione dello stato. Ogni altra legge diversa da quella di bilancio prevede nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per far fronte. La legge di bilancio vincola il governo a fare le riscossioni e a effettuare le spese nei limiti fissati. Il R. D. 2440/23 art. 38 dice che il governo non pu trasportare da un capitolo allaltro fondi assegnati dalla legge. Esso pu spostare i fondi allinterno dello stesso capitolo. Il controllo sullosservanza della legge spetta alla corte dei conti art. 100 comma 2 cost. Soggetti al controllo preventivo di legittimit sono tutti gli atti non aventi forza di legge indicati nellart. 3 legge 20/94: i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del consiglio dei ministri, gli atti normativi a rilevanza esterni; i provvedimenti di disposizioni del demanio e del patrimonio dello stato, i decreti di variazione del bilancio, i decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello stato, se attivi di qualunque importo. La corte chiamata a dare il suo visto di legittimit dellatto in generale che nel particolare sulla legge di bilancio che costituisce lo specifico parametro di controllo. Il presidente della corte assegna latto ad un consigliere delegato al controllo. Se non vi sono problemi latto supera il controllo e viene vistato e registrato. Se ci sono problemi, il consigliere chiede le motivazioni allamministrazione che ha emanato latto e dopo rinvia al presidente per la motivazione del mancato visto di controllo. Viene inviato al ministero di appartenenza che lo fare deliberare dal consiglio dei ministri. Se nellatto sussistono problemi la corte registra latto con riserva ed invia ogni 15 giorni alle camere tutti gli atti registrati con riserva. Le camere prendono atto della problematica ed emettono un giudizio politico sullatto stesso. La corte esercita il controllo in via preventiva, vale a dire successivamente allemanazione dellatto e prima che questo spieghi la sua efficacia. Spetta alla corte il controllo successivo sulla gestione del bilancio e sul rendiconto generale dello stato per confrontare i risultati sia per le entrate che per le spese (parificazione): La corte accerta i risultati amministrativi e i fini raggiunti dalle amministrazioni (controllo di gestione). 39. Segue: 2 Le leggi di approvazione dei programmi economici. Che le leggi di programmazione economico sociale siano leggi di indirizzo politico risulta evidente per la serie di direttive per lo sviluppo del paese, attraverso la formazione di piani obiettivo. La legge 685/67 e il progetto 80 veniva inteso come quadro della politica del governo e degli investimenti pubblici nel tempo. Tale legge ha di bisogno di un finanziamento adeguato. In Italia, la programmazione economica risultata scoraggiante. Manca una legge organica di programmazione generale. Con Maastricht e lentrata dellitalia nelleuro, il controllo della politica monetaria passata alla banca centrale europea. 40. Segue: 3) le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. I trattati internazionali costituiscono una delle fonti di diritto internazionale. Essi costituiscono il diritto internazionale patrizio che deve essere distinto dal diritto internazionale generalmente riconosciuto ed accettato per consuetudine internazionale. Il trattato acquista efficacia nellordinamento interno solo dopo legge dello stato che da piena efficacia al trattato stesso con lordine di esecuzione adottato con decreto presidenziale o inserito nella legge di autorizzazione alla ratifica. Il procedimento inizia con la negoziazione dei plenipotenziari, continua con la conclusione che non fa alcun obbligo e con la ratifica del trattato da parte degli stati e con la consegna del trattato ad uno stato incaricato di raccoglierlo. Essi diventano obbligatori dopo le ratifiche degli stati. A norma dellart. 80 cost. la ratifica deve essere autorizzata con legge dalle camere. Lintervento delle camere si giustifica perch attinenti allindirizzo politico. Le camere esprimono assieme alla ratifica la volont di dare esecuzione al trattato nellordinamento interno. 41. Segue: 4) Le leggi di concessione dellamnistia e dellindulto. A norma dellart. 79 cost. comma 1, come modificato dalla legge cost. 1/92, lamnistia e lindulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Tale legge di indirizzo politico in quanto la discrezionalit del parlamento a volerla, e per questo motivo occorre la maggioranza dei 2/3. Lamnistia estingue il reato e se questo ha fatto scattare una condanna , anche lesecuzione della stessa e della pena accessoria. Lindulto, invece condona in tutto o in parte la pena senza cancellare il reato, o lo commuta in pena minore.Esso non si applica ai casi dopo il disegno di legge. 42. C) La deliberazione dello stato di guerra.14

A norma dellart. 78 cost. le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. Spetta al presidente della repubblica dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle camere art. 87 cost. Si voluto affidare alle camere la dichiarazione di stato di guerra perch rappresentative della volont popolare. LItalia ripudiando la guerra come strumento di offesa alla libert degli altri popoli, e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali art. 11 cost. consentita soltanto la guerra difesa . Elia, sostiene che non occorre una legge basta una deliberazione delle camere, lart. 78 cost. non lo richiede una legge, altri Biscaretti, Lavagna, ritengono che la deliberazione debba avvenire con una legge. Che atto tipico del parlamento. Dovendo il parlamento conferire i poteri necessari al governo questo non pu non avvenire con legge. 43. D) Le procedure di indirizzo, di controllo e di informazione:1 Le procedure di indirizzo. Il rapporto tra governo e parlamento di natura dinamico. Si pensi al programma del governo che deve essere aggiornato e sottoposto al parlamento. Le camere esercitano la loro attivit con atti unicamerali. Di attivit di direzione politica. Essi sono: La mozione e la risoluzione. La mozione, diversa da quella di fiducia e di sfiducia, consiste nel promuovere una deliberazione dellassemblea su un determinato argomento. La risoluzione alla camera, diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alla discussione deve essere rappresentato il governo che pu a norma del regolamento camerale chiedere di fermare la votazione e di investire lassemblea per la decisione. Al senato la risoluzione un po pi cauta. A conclusione di esami di affari ad essa assegnata sui quali non deve riferire al senato, la commissione pu votare risoluzioni. La risoluzione quando lo richieda il governo, un terzo dei senatori della commissione, sono comunicate al presidente del senato affinch le sottoponga allassemblea. Quanto allefficacia delle mozioni e risoluzioni, va detto che ove il governo venisse a disattuarle, le camere dovrebbero valutare la responsabilit politica richiedendo le dimissioni del governo. 44. Segue: 2 Le procedure di controllo e di indirizzo. Nelle forme di governo parlamentari, il governo sottoposto a controllo da parte del parlamento, in quanto il governo impegnato ad attuare quel determinato indirizzo politico. Attivit conoscitiva e di controllo sono collegate perch le camere prima devono conoscere e poi controllare. Gli strumenti predisposti sono: Le interrogazioni; le interpellanze; le indagini e le attivit conoscitive in generale svolte dalle commissioni. - Linterrogazione consiste in una domanda rivolta dal parlamentare per iscritto al governo per conoscere se un fatto sia vero oppure no . La risposta pu essere scritta od orale. Il governo pu differire la risposta ad altro giorno determinato o pu dichiarare di non rispondere. I regolamenti delle camere hanno introdotto un tipo di interrogazione a risposta immediata ( question time ), ed il governo risponde per 3 minuti.Il parlamentare pu replicare per non pi di 2 minuti alla camera e 3 al senato. - Linterpellanza una domanda rivolta per iscritto al governo su motivi o intendimenti della condotta del governo in questioni che riguardino aspetti della sua politica. Linterpellanza qualcosa di pi sostanzioso che linterrogazione in quanto ove il parlamentare si dichiarasse insoddisfatto potrebbe trasformare linterpellanza in mozione ed investire lassemblea della questione. Questa , cos come la non risposta del governo o la differita della risposta non sono previsti al senato. - Le inchieste a norma dellart. 82 cost. possono essere disposte da ognuna delle due camere su materie di pubblico interesse. Se linchiesta di particolare portata possono essere creati con legge o atto bicamerale commissioni dinchiesta bicamerali. Ce da dire che essendo il governo con la sua maggioranza in fiducia tale inchieste potrebbero non approdare a nulla. E auspicabile che anche le minoranze facciano inchieste. Linchiesta come strumento di controllo quella c. d. politica, diretta ad accertare situazioni di ordine pubblico in una parte del paese. Vi poi linchiesta legislativa che mira ad acquisire dati e informazioni per un miglior svolgimento dellattivit legislativa. Le inchieste sono condotte dalle commissioni che rispecchiano il parlamento. Essa procede a esaminare ed indagare su fatti, hanno gli stessi poteri e limiti che ha il potere giudiziario. A meno che la legge istitutiva della commissione dinchiesta non abbia dato poteri ampi da poter ordinare ai testimoni di dichiarare su cose coperte dal segreto dufficio o dal segreto di Stato. Le commissioni di vigilanza sono organi permanenti con funzioni di controllo. E un organo non nuovo nel parlamento si pensi alla commissione per la cassa depositi e prestiti. Da ricordare la commissione per lindirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, il comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza. - Le indagini e le attivit conoscitive svolte dalla commissione parlamentare costituiscono una novit dei regolamenti del 71. Queste assumono rilievo al fine del recupero della rappresentanza del parlamento se si considera che sono strumenti di audizione diretta da parte della commissione oltre che dei soggetti dello stato apparato, anche di altri soggetti appartenenti alla comunit statale. 45. E) le mozioni di sfiducia.15

Le camere possono sfiduciare il governo che a norma dellart. 94 deve dimettersi. La sfiducia deve essere motivata e votata per appello nominale da 1/10 dei parlamentari e non pu essere discussa se non prima di 3 giorni per evitare lassalto alla diligenza. Vi differenza tra mancanza di fiducia iniziale e voto di sfiducia. Si ha il primo quando il governo nominato entro 10 giorni presentandosi alle camere non ottiene la fiducia, si ha il voto di sfiducia quando avendo gi la fiducia essa viene revocata dalle camere, con approvazione di mozione di sfiducia. In Germania vi listituto di sfiducia costruttiva. Essendo il cancelliere eletto dal Bundestag esso pu essere sfiduciato solo quando elegge a maggioranza dei suoi componenti un altro cancelliere. Con questo tipo di sfiducia si evitano le lunghe crisi di governo. In Italia ormai pacifico la sfiducia ad un solo ministro per gli atti gravi che compie. Lunico caso stato nel 95 con la sfiducia del ministro di giustizia Mancuso che sfiduciato ricorse alla corte costituzionale per il decreto del presidente della repubblica dellincarico ad interim al presidente del consiglio. La corte dichiar la pacifica sfiducia individuale che ormai nel nostro sistema. Il governo sfiduciato dalle camere ha lobbligo di presentare le dimissioni. Ove non lo facesse,il presidente della repubblica revoca lincarico al governo. Questo lunico caso in cui il presidente della repubblica pu revocare lincarico al governo per ripristinare la legalit. Dalla sfiducia si deve distinguere la questione di fiducia che il governo pone nei vari procedimenti in parlamento per aggirare lostruzionismo o gli emendamenti delle minoranze nei disegni di legge, o cerca di evitare colpi di mano della maggioranza stessa. Con essa il governo precisa che se non passa la questione dove stata posta la fiducia esso si dimetter. La costituzione non ha alcun articolo su tale questione di fiducia, e si regolata con prassi. E escluso che la questione di fiducia possa essere invocata su inchieste parlamentari modificazioni del regolamento delle camere, sul funzionamento delle camere, ecc. II Il potere legislativo del popolo. 1. Liniziativa legislativa popolare ed il referendum costituzionale Il popolo pu esercitare la funzione legislativa con i suoi rappresentanti o in modo diretto con i referendum, abrogativo e costituzionale , e liniziativa legislativa. Esso interviene nella fase introduttiva del procedimento, formazione della legge (con iniziativa) o in quella costitutiva (referendum costituzionale) o in via diretta ed esclusiva con labrogazione della legge. In tal modo la sovranit popolare si rende operante e concreta. 2. Il referendum abrogativo: a) la disciplina. Il referendum abrogativo disciplinato dallart. 75 cost. , dagli artt. 25-40 legge 352/70 ed promulgato dal presidente della repubblica. Il referendum richiesto da 500.000 o da 5 consigli regionali. Lart. 75 comma 2 cost. non ammette referendum per le leggi di bilancio, tributarie, amnistia indulto ratifica di trattati internazionali. Il costituente volle sottrarre tali leggi alla sovranit popolare per ragioni di opportunit politica. La proposta del referendum approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Sullammissibilit del referendum abrogativo chiamata a sindacare la corte costituzionale ai sensi dellart. 2 legge cost. 1/53, cui spetta di accertare se la legge da proporre a referendum rientri o meno nellart. 75 comma 2 cost. 3. Segue: b) I limiti e le sentenze della corte costituzionale sulla ammissibilit.

Ci si chiesto se lart. 75 comma 2 sia da interpretare in modo rigido o meno, (cio se le leggi non contenute in tale articolo siano da sottoporre a referendum). La corte con propria sentenza 10/72 in occasione del referendum sul divorzio si espresse in modo rigido. Ed il medesimo orientamento stato mantenuto dalla corte stessa nel tempo. Questo orientamento non da condividere. Infatti se tale decisione sia di interpretazione rigida, le leggi di revisione costituzionale o di altre leggi costituzionali, possano essere soggette a referendum perch non espressamente previste nellart. 75 comma 2. Anche i decreti legge pur avendo la loro brevit. Altri limiti dunque sono impliciti nel sistema, come anche la corte stessa ha sancito con sent. 16/78. In essa la corte ha dichiarato inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello stato aventi forza di leggi ordinarie ma tendono di abrogare leggi di revisione costituzionale o altre leggi costituzionali considerate nellart. 138 cost. 4. Segue: c) le modalit di attuazione.

Le modalit di attuazione sono disciplinate dalla legge 352/70 art. 25-40, e cio: - La deliberazione di richiesta di referendum deve essere approvata dai consigli regionali con la maggioranza assoluta; - Non possono essere presentati referendum nellanno prima della scadenza di una camera e nei 6 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per una camera;16

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5.

Le richieste di referendum devono essere presentate dal 1 gennaio al 30 settembre alla cancelleria della corte di cassazione con i fogli delle firme e i certificati elettorali rilasciati tre mesi prima. La loro legittimit controllata dallufficio centrale per i referendum della corte di cassazione .Lufficio dichiara se nel frattempo la legge stata abrogata la inammissibilit del referendum stesso, a meno che come disposto dalla sent. Della corte cost. n. 68/78, se la nuova legge sia solo formale ed ha i contenuti della precedente il referendum viene valicato: Lo stesso ufficio centrale del referendum della corte di cassazione a norma della legge 173/95 come modificativa della 352/70, stabilisce, sentiti i promotori la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella scheda di votazione Il presidente della repubblica su deliberazione del consiglio dei ministri fissa la data del referendum in una domenica tra il 15 maggio ed il 15 giugno. Labrogazione totale o parziale dichiarata con decreto del presidente della repubblica e pubblicata sulla gazzetta ufficiale ed inserita nella raccolta degli atti della repubblica ecc. un istituto atipico: il referendum di indirizzo.

La legge cost. 2/89 ha introdotto una nuova figura di referendum: quello di indirizzo. In esso si prevedeva la domanda per la trasformazione della comunit europea, con governo responsabile ecc. Tale tipo di referendum si rese necessario con legge cost. perch la nostra costituzione non lo prevedeva. Esso ha avuto durato breve, perch formulava un singolo referendum, e dunque la rottura con la costituzione si sanata. Resta da chiedersi quali effetti ha prodotto tale referendum sulla volont dei parlamentari italiani al parlamento. Infatti se lunione europea cambiasse assetto, i parlamentari sarebbero su una posizione indifferibile, perch vincolati al referendum. III IL POTERE ESECUTIVO. Con la funzione amministrativa lo stato svolge una attivit effettiva e concreta per raggiungere i propri fini. Essa viene svolta dal governo e dai suoi organi da esso dipendente oltre che dagli organi di uffici ed enti minori. Con essa si raggiunge oltre che lattivit in senso proprio anche la determinazione dellindirizzo politicoamministrativo. 1. Gli organi del potere esecutivo: Il governo e gli organi dipendenti. Il potere esecutivo il complesso di organi centrali e periferici con al vertice il governo o i ministeri (apparato di stato di settore, organo costituzionale). Vi sono anche alcuni settori che pur dipendendo dal dipartimento della presidenza del consiglio, ( si pensi alle pari opportunit; alla protezione civile; alla funzione pubblica; ecc) svolgono lindirizzo politico in seno al consiglio dei ministri o possono svolgere semplicemente attivit amministrativa sono i ministeri senza portafoglio. A norma dellart 92 cost. il governo della repubblica composto dal presidente del consiglio e dai ministri. Esso dunque organo individuale il presidente, organo collegiale il consiglio dei ministri, organo complesso (insieme di pi organi). A norma dell'articolo 6 della legge 400/88 istituito il consiglio di gabinetto composto da alcuni ministeri chiavi che coordinano con il presidente del consiglio l'indirizzo politico. Esso sorto per la prima volta nel 1983, con deliberazione formale del Consiglio dei Ministri, oggi ha assunto un ruolo importante. Esso per potrebbe finire con la creazione di ministeri di tipo A e altri di tipo B. Negli ultimi governi il consiglio non stato attuato. I Sottosegretari di Stato, non entrano a far parte del governo in senso stretto. Esercitano ora funzioni di rilevanza costituzionale, ora funzioni meramente amministrative. L'organizzazione del presidente del consiglio prevista dalla legge 400/88 disciplina l'attribuzione del Consiglio dei Ministri, del presidente del consiglio, dei sottosegretari di Stato, i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province a ordinamento autonomo, la podest normativa del governo e l'organizzazione del presidente del consiglio. L'art. 95 comma 3 costituzione stato finalmente attuato con il decreto legislativo 300/99 in attuazione alla della delega della legge 59/97 (Bassanini) e del decreto 303/99. In base a queste disposizioni a partire dalla XIV legislatura il numero dei ministri fissato in 12. Essi sono:Affari estere; interno; giustizia; difesa; economia e finanze; attivit produttive; politiche agricole e forestali; ambiente e tutela del territorio; infrastrutture e trasporti; lavoro salute e politiche sociali; istruzione ,Universit e ricerca; beni e attivit culturali. Con decreto legge 217/2001 convertito con emendamenti nella legge 317/2001 sano stati aggiunti il mistero della comunicazione e il ministero della salute. Oggi sono 14 i dicasteri.

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Allo scopo di snellire il funzionamento dei pubblici apparati sono stati create le agenzie, definite strutture che svolgono attivit di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale in atto esercitate da ministeri e da enti pubblici. Essi operano al servizio anche degli enti locali regione comune. La presidenza del consiglio si articola in un Segretariato generale e in dipartimenti i quali a loro volta si articolano in ufficio e servizi. La pubblica amministrazione svolge attivit amministrativa: attiva, consultiva e di controllo. Con l'attiva si realizzano i fini che essa chiamata per seguire; con l'attivit consultiva gli organi di essa forniscono consigli o parere. I parere si dividono in : facoltativi quando sono chieste dell'organo attivo; obbligatori quando l'organo attivo deve per legge richiederli; vincolante quando l'organo attivo ha l'obbligo di richiederli e nell'emanare l'atto si deve uniformare. L'attivit amministrativa di controllo diretta a sindacare, con controllo di legittimit e di merito, gli atti o l'operato degli organi di amministrazione attiva. Accanto a queste 3 funzioni ve ne una quarta che quella di indirizzo e coordinamento che rientrano nei compiti attribuiti dall'articolo 95 costituzione al presidente del consiglio nel confronto dei ministri. Oltre agli uffici centrali e periferici dello stato entrano a far parte della locuzione pubblica amministrazione gli uffici degli enti pubblici sia territoriali che non territoriali, ( parastato, camere di commercio ecc). Gli atti emanati da questi uffici posseggono la forza e la stessa efficacia nei confronti del cittadino degli atti statali in autodichia. 2. I principi costituzionali sulla pubblica amministrazione. Alcuni principi relativi a