PROVINCIA DI PIACENZA Assessorato Sistema scolastico e formativo, lavoro, iniziative istituzionali...

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PROVINCIA DI PIACENZA Assessorato Sistema scolastico e formativo, lavoro, iniziative istituzionali per la pace CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA U.O. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Seminario sul tema : “ SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO “ (Parte generale )

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PROVINCIA DI PIACENZAAssessorato Sistema scolastico e

formativo, lavoro, iniziative istituzionali per la pace

CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

U.O. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

Seminario sul tema : 

“ SALUTE E SICUREZZA

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO “ 

(Parte generale )

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SICUREZZA-PREVENZIONESICUREZZA-PREVENZIONE

Costituzione 2087 C.C. DPR 547/55 DPR 303/56 DPR 164/56 Ecc.

DPR 175/88 DL 277/91 AMMINE/79 CVM/82 Ecc.

DECRETO LEGISLATIVO

n. 626/94

ANNI 1942-1955-1956

ANNI 1979-1988-1991

19 SETTEMBRE 1994

PUNTUALE E/O SPECIFICA

DETTAGLIATA IN SINGOLI CASI

PREVENZIONE E SICUREZZA “TOP” E “VIP”

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PREVENZIONE TOP

SICUREZZA VIP

TOTALE

ORGANIZZATA

PREVENTIVA

VALUTATA

INFORMATA

PERIODICA

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DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626

Attuazione delle direttive

•89/391/CEE Direttiva quadro

•89/654/CEE Luoghi di lavoro

•89/655/CEE Attrezzature di lavoro

•89/656/CEE Dispositivi di protezione individuali

90/269/CEE Movimentazione manuale dei carichi

•90/270/CEE Videoterminali

•90/394/CEE Agenti cancerogeni

•90/679/CEE Agenti biologici

Riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

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Altre Direttive inserite dopo il 1994

•95/63 modifica 89/655 Attrezzature di lavoro•Legge 422/200 e Comunitaria 2002 Videoterminali (art. 51 – 55)•97/42 e 99/38 Agenti cancerogeni e mutageni (D.Lgs. 66/2000)•98/24 Agenti chimici pericolosi (D.Lgs. 25/2002)•Legge 39/2002 Attrezzature (art. 4 – 8 – 36)•99/92 Atmosfere esplosive (D.Lgs. 233/2003)•2001/45 modifica 89/655 Attrezzature di lavoro in quota (D.Lgs. 235/2003)

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SE TROVO QUELLO CHE HA INVENTATO IL DLgs.626, NON TI

DICO CHE COSA GLI FAREI !!!

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Perché anche il DLgs.626/94?Perché anche il DLgs.626/94?… perché

lo richiede il sistema economico europeo, imperniato su di una pari competitività delle aziende che non pregiudichi in alcun modo la salute e la sicurezza sul lavoro

… perchéogni anno, in Italia si verificano ancora

900.000 infortuni e

50.000 nuove malattie professionali

(costi aziendali/sociali: £ 53.000 miliardi)

Il DLgs. 626/94Il DLgs. 626/94

… innova più la qualità che la quantità degli obblighi di sicurezza

… agisce più sulle procedure piuttosto che sulle regole

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Campo di applicazione (Art. 1)

Tutti i settori di attività

PrivatiPubblici

Tenuto conto della particolarità del servizio -forze armate di polizia -servizi di protezione civile

Esclusioni -addetti ai servizi domestici

Parziale applicazione -portieri (con contratto privato)

-lavoro a domicilio

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STRUMENTI ORGANIZZATIVISTRUMENTI ORGANIZZATIVI

•IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (spp)

•IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (rspp)

•IL RAPPRESENTANTE DELLA SICIREZZA DEI LAVORATORI (rls)

•IL MEDICO COMPETENTE (mc)

•GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

•GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA

•GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO

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STRUMENTI GESTIONALISTRUMENTI GESTIONALI

•VALUTAZIONE DEI RISCHI

•INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

•PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

•PROCEDURE AZIENDALI

•INFORMAZIONE

•FORMAZIONE

•CONSULTAZIONE

•RIUNIONI PERIODICHE

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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 8-11)

DATORE DI LAVORO -Az. art. e ind. fino a 30 add. -Az. agr. e zoot. fino a 10 add. -Az. pesca fino a 20 add. -Altre fino a 200 add.

ALL. 1

SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DEL SPP

Art. 10

ISTITUISCE IL SPP Art. 8

Designa il responsabile e una o più persone c. 1-2-3

Organizza SSP (Art. 8)

Fornisce al SPP tutte le informazioni necessarie

Comunica nomi, curriculum, ecc. all’Isp.

del Lav. e all’ U.S.L.

•N. suff.

•Capac. adeguate

•Mezzi e tempo adeguati Assunzione diretta da parte del DDL

anche con supporto esterno

Dichiarazione di capacità di svolgimento

Documento (Art. 4) e relazione infortunio - mal. professionale

Attestazione di frequenza ad un corso di formazione

(dopo il 31.12.96)

ORGANO DI VIGILANZA

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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 8-11)

E’ strumento del Datore di Lavoro

Il SPP può essere in tutto o in parte esterno c. 4-6-7-8 Sempre interno se:

-ind. a rischio rilevante -az. Ind. con >200 dip. –ind. estr. con >50 dip. -altre

COMPITI (Art. 9)

•Individua e valuta i rischi•Elabora misure preventive e protettive•Elabora procedure di sicurezza•Progetta Informazione e Formazione•Fornisce informazioni da art. 21

Riceve le informazioni necessarie dal DDL e su queste è tenuto al segreto

industriale

RIUNIONE PERIODICA

(Art. 11)

Partecipanti:

-DDL -Medico Competente –Resp. SPP -Rappr. per la sicurezza

Periodicità:

Ordinaria: minimo annuale

Straordinaria: -variazioni significative -su richiesta del Rappr. Sicur.

Esamina:

-Documento (art. 4) -idoneità dei Dispositivi Protezione Individuali -programmi di Informazione e Formazione

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DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2003, n. 195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,

n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti

professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di

prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21

della legge 1° marzo 2002, n. 39.

GAZZETTA UFFICIALE n. 174 del 29.07.2003

CIRCOLARE M.L. n. 22522/rla/195 del 3.12.2003

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DATORE DI LAVORO

R.S.P.P.NOMINA

Attualmente in carica

Fino all’istituzione dei corsi

Dopo l’istituz. dei corsi

Dal 13 agosto 2003

In carica da almeno 6 mesi

Laurea Specifica

Corso Tecnico

Corso Gestionale

nominati da almeno 6 mesi o nomine successive al decreto

Almeno diploma

Laurea specifica

Corso con contenuti art. 3 D.M. 16.01.1997

Corso Tecnico

Corso Gestionale

OK

Aggiornamenti quinquennali

Almeno Diploma

Laurea Specifica

Corso Tecnico

Corso Gestionale

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DATORE DI LAVORO

A.S.P.P.NOMINA

Attualmente in carica

Fino all’istituzione dei corsi

Dopo l’istituz. dei corsi

Dal 13 agosto 2003

In carica da almeno 6 mesi

Laurea Specifica

Corso Tecnico

nominati da almeno 6 mesi o nomine successive al decreto

Almeno diploma

Laurea specifica

Corso con contenuti art. 3 D.M. 16.01.1997

Corso Tecnico

OK

Aggiornamenti quinquennali

Almeno Diploma

Laurea Specifica

Corso TecnicoEntro il 31 agosto 2004

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L’addetto del pronto soccorsoL’addetto del pronto soccorso

I compiti

Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico.

Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore

•Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso)

•Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini

•Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette

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3-2-2004 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni al pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Classificazione delle aziende

1. Le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende soggette a normative specifiche: aziende a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, laboratori e impianti nucleari (D.Lgs. 230/95), aziende estrattive/minerarie (D.Lgs. 623/96), lavori in sotterraneo (D.Lgs. 320/56), aziende per fabbricazione esplosivi, polveri e munizioni.

II)Aziende con più di 5 addetti, con gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (desumibile dalle statistiche INAIL aggiornate al 31.12 di ogni anno).

III)Aziende del comparto agricoltura, che occupano più di 5 addetti a tempo indeterminato.

Gruppo B:

Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:

Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

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I successivi obblighi dipendono dal gruppo in cui si colloca l’Azienda:

GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C

Presidi di Primo SoccorsoCassetta di Primo

SoccorsoCassetta di Primo

SoccorsoPacchetto di medicazione

Durata del corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso 16 ore 12 ore 12 ore

I contenuti della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione, nonché dei corsi di formazione da effettuare, sono dettagliati all’interno dello stesso Decreto.

I corsi di formazione devono essere tenuti da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il Servizio di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Sono comunque ritenuti validi i corsi ultimati entro l’ entrata in vigore del decreto (3.8.2004).

Ogni azienda dovrà provvedere entro il 3.8.2004, qualora non lo avesse ancora fatto, a formare i propri addetti al pronto soccorso.

I corsi andranno infine ripetuti con cadenza almeno triennale, almeno per quanto attiene le capacità di intervento pratico.

Le aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati (diversi dalla sede), hanno l’obbligo di fornire il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione che permetta di contattare l’azienda per attivare il Sistema Sanitario Nazionale in caso d’emergenza.

Rimane l’obbligo, per tutte le Aziende, di definire gli adempimenti derivanti dal nuovo Decreto in collaborazione con il Medico Competente.

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Codici di Tariffa INAIL Inabilità permanente

1100 lavorazioni meccanico-agricole 10,84

1200 mattazione e macellaz. / pesca 6,41

1400 produzione di alimenti 3,57

2100 chimica, plastica e gomma 2,76

2200 carta e poligrafia 2,73

2300 pelli e cuoi 2,97

3100 costruzioni edili 8,60

3200 costruzioni idrauliche 9,12

3300 strade e ferrovie 7,55

3400 linee e condotte urbane 9,67

3500 fondazioni speciali 12,39

3600 impianti 5,43

4100 energia elettrica 2,20

4200 comunicazioni 2,07

4300 gasdotti e oleodotti 2,16

4400 impianti acqua e vapore 4,11

5100 prima lavorazione legname 7,95

5200 falegnameria e restauro 7,18

5300 materiali affini al legno 5,02

6100 metallurgia 5,74

Codici di Tariffa INAIL Inabilità permanente

6200 metalmeccanica 4,48

6300 macchine 3,32

6400 mezzi di trasporto 3,91

6500 strumenti e apparecchi 1,57

7100 geologia e mineraria 8,40

7200 lavorazione delle rocce 6,55

7300 lavorazione del vetro 4,65

8100 lavorazioni tessili 2,40

8200 confezioni 1,40

9100 trasporti 4,93

9200 facchinaggio 15,99

9300 magazzini 3,32

0100 attività commerciali 2,36

0200 turismo e ristorazione 2,54

0300 sanità e servizi sociali 1,28

0400 pulizie e nettezza urbana 5,57

0500 cinema e spettacoli 2,94

0600 istruzione e ricerca 1,11

0700 uffici e altre attività 0,72

(*) per mille addetti – media ultimo

triennio disp.

TAB I - Indici di frequenza d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*). Tipo di conseguenza: inabilità permanente

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Spett.le Azienda USL di

…………………… Dipartimento di Sanità Pubblica. Servizio

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Comunicazione appartenenzaGruppo A

-ai sensi del regolamento sul Pronto Soccorso Aziendale –-(art. 1 co. 2, D.M. 15 Luglio 2003 n. 388)Il sottoscritto

__________________________________________________________________________________________ Legale Rappresentante/Titolare della Ditta __________________________________________________________________ Con sede operativa nel Comune di ___________________________________________________ Prov. ________________ Via _________________________________________________________________________________________________ Tel. ______/____________ Fax ______/____________ E-MAIL _________________________________________________ Esercente l’attività di ___________________________________________________________________________________ - Con numero totale di addetti ____________________ - Con organizzazione del lavoro in turni : � SI � NO

COMUNICA

-Di appartenere, ai sensi della classificazione dell’art. 1 co.1 del D.M. 388/2003, al gruppo: A – I� A – II� A – III�

-Di aver designato, quali addetti al pronto soccorso, N° __________ Lavoratori

____________ li _________________ In fede il datore di lavoroLe aziende che hanno più sedi nello stesso comune, debbono compilare più comunicazioni alla stessa AUSL. Le aziende

che hanno più sedi in comuni diversi, debbono compilare più comunicazioni ad AUSL diverse.

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In tutte le aziende deve essere nominato In tutte le aziende deve essere nominato

l’ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONEl’ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

I compiti

•Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.

•Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti

•Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza

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42 – D.m. (Interni) 10 marzo 1998 – All. IX (Leggi particolari)

CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE,

IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELLE ATTIVITA’

9.5 - Contenuti dei corsi di formazione

Corso A: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)

1) L’incendio e la prevenzione (1 ora)• principi della combustione• Prodotti della combustione• Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio• Effetti dell’incendio sull’uomo• Divieti e limitazioni di esercizio• Misure comportamentali

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)• Principali misure di protezione antincendio• Evacuazione in caso di incendio• Chiamata dei soccorsi

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili• Istruzione sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o

tramite dimostrazione pratica

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Corso B: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore)1)l’incendio e la prevenzione incendi (2 ore)• Principi sulla combustione e l’incendio• Le sostanze estinguenti• Triangolo della combustione• Le principali cause di un incendio• Rischi alle persone in caso di incendio• Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio• Le principali misure di protezione contro gli incendi• Vie di esodo• Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme• Procedure per l’evacuazione• Rapporti con i vigili del fuoco• Attrezzature ed impianti di estinzione• Sistemi di allarme• Segnaletica di sicurezza• Illuminazione di emergenza3)esercitazione pratiche (3 ore)• Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi• Presa visioni e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale• Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

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Corso C: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore)1)l’incendio e la prevenzione incendi (4 ore)• Principi sulla combustione• Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro• Le sostanze estinguenti• I rischi alle persone ed all’ambiente• Specifiche misure di prevenzione incendi• Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi• L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro• L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio2) Protezione antincendio (4 ore)• misure di protezione passiva• Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti• Attrezzature ed impianti di estinzione• Sistemi di allarme• Segnaletica di sicurezza• Impianti elettrici di sicurezza• Illuminazione di sicurezza3)procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)

……………………. Ecc. ………………………

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REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTEREQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE(dal Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626)(dal Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626)

Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

•Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente (*)

•Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro

•Autorizzazione di cui all’art. 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 227

(*) o igiene e medicina preventiva

o medicina legale e delle assicurazioni

Art. 1-bis D.L. 12.11.2001 n. 402 conv. con L. 8.1.2002 n.1 disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

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SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 16 – 17)

E’ EFFETTUATA DAL:

COMPRENDE:

MEDICO COMPETENTE

interno, esterno, pubblico, privato

ACCERT. PREVENT.

ACCERT. PERIOD.

VALUTAZIONE IDONEITA’ ALLA MANSIONE

SPECIFICA

Collabora con il DDL e il SPP per misure di tutela

Accertamenti sanitari preventivi e periodici

Giudizi di idoneità alla mansione specifica

Visite mediche richieste dal lavoratore

Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

Visita ambienti almeno 2 v./anno con Resp del SPP

Informazione ai lavoratori e al Rappr. Sicurezza

Dà/commenta risultati collettivi nella riun. period.

Collabora con DDL a organizzare il Pronto Socc.

Collabora all’attività di informazione e formazione

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ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO LA VALUTAZIONE ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUL LAVORODEL RISCHIO SUL LAVORO

DEFINIZIONI

PERICOLO

RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROPRIETA’ O QUALITA’ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE ( PER ES.: MATERIALI O

ATTREZZATURE DI LAVORO, METODI O PRATICHE DI LAVORO, ECC. ) AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE

DANNI

PROBABILITA’ CHE SIA RAGGIUNTO IL LIMITE POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO,

OVVERODI ESPOSIZIONE, DI UN DETERMINATO FATTORE

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE ENTITA’ DEL DANNO, QUALE CONSEGUENZA DEL

RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL’ESPLETAMENTO DELLE LORO

MANSIONI, DERIVANTE DAL VERIFICARSI DI UN PERICOLO SU DI UN LUOGO DI LAVORO

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CONCETTI GENERALI DEFINIZIONICONCETTI GENERALI DEFINIZIONI

PERICOLO

FONTE DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE

(da UNI EN 292-1)

RISCHIO

COMBINAZIONE DI PROBABILITà E GRAVITà DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE

IN SITUAZIONI PERICOLOSE

(da UNI EN 292-1)

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FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALEFATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE

RISCHIO

INFORTUNI

RISCHIO FISICO

RISCHIO CHIMICO

RISCHIO legato a

ORGANIZZAZIONE

DEL LAVORO

RISCHIO

BIOLOGICO

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FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIOFATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO

RISCHIO

IMPIANTI E LORO

UTILIZZO

AMBIENTE

UOMO

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RAPPORTO RISCHIO-DANNORAPPORTO RISCHIO-DANNO

CAUSA

CHIMICO

FISICO

BIOLOGICO

INFORTUNI

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

RISCHIO

EFFETTO

DANNO

INFORTUNIO

MALATTIA PROFESSIONALE

MALATTIA ASPECIFICA

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DANNOLesione fisica o alterazione dello

stato di salute

INFORUNIO

Incidente determinato da una causa violenta in occasione di

lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità permanente o

l’inabilità temporanea

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DANNO

MALATTIA PROFESSIONALE

Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporaneaEs: Asbestosi

Saturnismo Ipoacusia

Per provocare una malattia professionale i fattori di rischio devono essere presenti nell’ambiente in

determinata quantità

MALATTIA ASPECIFICA

Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori

dell’ambiente di lavoroEs: Stanchezza Insonnia

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DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE (o DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE (o tecnopatia) :tecnopatia) :

Non è il risultato di un episodio singolo, subitaneo, improvviso, ma la conseguenza di una serie di AZIONI NOCIVE CHE MATURANO LENTAMENTE nell’organismo del

lavoratore per trasformarsi poi in forma morbosa.

I fattori di base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto, con un grado di influenza minore possono influire anche le caratteristiche

personali di ciascun lavoratore.

AZIONI NOCIVE

IN OCCASIONE DI LAVORO

INABILITA’ O MORTE

Elemento determinante

Elemento circostanziale

Elemento consequenziale

MALATTIA PROFES-SIONALE

Queste tre componenti che sono state individuate e che sono richieste dalle leggi specifiche in materia affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro e di malattia

professionale, possono essere viste come la conseguenza di un rapporto sbagliato tra l’uomo, la macchina e l’ambiente.

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Il DPR 1124 del 30/06/965 non dà una vera e propria definizione di infortunio ma, all’articolo 2, quando intende regolamentare l’oggetto da assicurare, cita “L’Assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui

derivi la morte o l’inabilità permanente o temporanea”.

Da ciò si può ricavare la definizione di infortunio.

CAUSA VIOLENTA

IN OCCASIONE DI LAVORO

INABILITA’ O MORTE

Elemento determinante

Elemento circostanziale

Elemento consequenziale

INFOR-TUNIO

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO:DEFINIZIONE DI INFORTUNIO:

Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da CAUSA VIOLENATA in occasione di lavori, la menomazione può essere grave o permanente.

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Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di

salute, inteso come benessere psico-fisico dell’uomo

PRIMARIA

SECONDARIA

PREVENZIONE

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PREVENZIONE PRIMARIA

Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro

INTERVENTI ALLA SORGENTE

INTERVENTI SULLA PROPAGAZIONE

INTERVENTI SULL’UOMO

ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA

MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO

MODIFICA IMPIANTO

MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO

MANUTENZIONE

PULIZIA

CONTROLLO RITMI

PRODUTTIVI

ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

VENTILAZIONE GENERALE

MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID.

ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO

SPAZIO

LAY-OUT

RIDUZIONE TEMPO

ESPOSIZIONE

INFORMAZIONE

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PREVENZIONE SECONDARIA

Ricerca di alterazioni precoci negli organi, prima che si manifesti la malattia

SORVEGLIANZA SANITARIA

Per gli esposti a fattori di rischio professionali

-Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità

-Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute

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Principi generali di PREVENZIONEPrincipi generali di PREVENZIONE

•Eliminazione del rischio

•Riduzione del rischio alla fonte

•Prevenzione integrata (misure tecniche, produttive e organizzative)

•Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso

•Rispetto dei principi ergonomici

•Priorità delle misure di protezione collettiva

•Limitazione al minimo del numero degli esposti

•Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici

•Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei ricci, ecc.

Art. 3 D.Lgs. 626/94

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO DEL PREPOSTO Art. 4Art. 4

Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela previste dell’art. 3 e deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi

per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

All’esito della valutazione il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

b) Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione nonché delle attrezzature di protezione utilizzate

c) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Il documento è custodito presso l’azienda o l’unità produttiva.

Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione ed il relativo responsabile o incarica persona o servizi esterni all’azienda e nomina nei casi

previsti il medico competente

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ELEMENTI CHIAVE ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIODELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i

pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure sono

soddisfacenti nella teoria e nella pratica.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ ARTICOLATA COME SEGUE

• Identificazione dei pericoli

• Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali

• Valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo

• Studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario…

• …decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per eliminare o limitare i rischi

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RISCHIO GRAVITA’ PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO

RELATIVO AL

FENOMENO

PERICOLOSO

CONSIDERATO

è una funzione della

DEL DANNO

POSSIBILE PER

IL FENOMENO

PERICOLOSO

CONSIDERATO

DEL DANNO COSIDERATO

•Frequenza e durata di

esposizione

•Probabilità di accadimento

di un evento pericoloso

•Possibilità di evitare o di

limitare il danno- Elementi funzione del rischio

e della

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Tabella Scala delle probabilità (P)

Valore Livello Definizioni / Criteri

4 Altamente probabile

Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, etc….).

Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.

3 Probabile

la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.

E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.

Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.

2 Poco probabile

La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi.

Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.

Non sono noti episodi già verificatisi.

Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

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Tabella Scala dell’ entità del danno (D)

Valore Livello Definizioni / Criteri

4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.

Esposizione cronica con effetti reversibili.

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.

esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

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Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D

P

D

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 2 3 4

4

3

2

1

1 2 3

4 R > 8 Azioni correttive indilazionabili

4 <= R <= 8

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

2 <= R <= 3

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine

R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

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INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 21 – 22)

IL DDL DEVE INFORMARE

CIASCUN LAVORATORE

SU:

IL DDL, I PREPOSTI E I PREPOSTI

DEVONO FORMARE CIASCUN

LAVORATORE:

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI CON L’ATTIVITA’

MISURE E ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

RISCHI SPECIFICI, NORME E DISPOSIZIONI AZIENDALI

RESPONSABILE SPP E MEDICO COMPETENTE

SOSTANZE PERICOLOSE

ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO

LAVORATORI INCARICATI DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA

DURANTE ORARIO DI LAVORO IN MODO PERIODICO

-All’assunzione

-Cambio mansione

-Cambio attrezz., tecnol., sostanze

IN MODO PARTICOLARE PER IL RAPPR. PER LA SICUR.

IN MODO MIRATO GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO, ECC.

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VOCI n. “aggettivazioni” = 40

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

ISTITUZIONI

ADDESTRAMENTO

13 “adeguata”

8 “in particolare”

10 “preventiva, preliminare, previa”

3 “comprensibile”

3 “al più presto”

3 “necessaria insufficiente”

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OBBLIGHI DEI LAVORATORI OBBLIGHI DEI LAVORATORI Art. 5Art. 5

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti, su cui possono

ricadere gli affetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti da datore di lavoro.

IN PARTICOLARE I LAVORATORI:•Osservano le disposizioni e le istruzioni loro impartite•Utilizzano correttamente tutte le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché gli esplosivi di sicurezza•Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione•Segnalano immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi in loro uso e le eventuali condizioni di pericolo di culo vengono a conoscenza•Non rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo•Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza•Si sottopongono ai controlli sanitari previsti•Contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi imposti o necessari per la tutela della sicurezza e della salute

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DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 23-28)

ORGANI DI

VIGILANZA UNITA’ SANITARIA LOCALE

VIGILI DEL FUOCO

MIN. INDUSTR (miner.)

ISPETTORATO DEL LAVORO (per rischi particolamente elevati)

INFORMAZIONE,

CONSULENZA,

ASSISTENZA

•Regioni

•Vigili del Fuoco

•ISPSEL

•Ispettorato del Lavoro

•Direzione Gen. Miniere

•Enti di Patronato

Svolgono attività di INFORMAZIONE, CONSULENZA,

ASSISTENZA, in particolare per Artigiani, P.M.I. e rispettive Ass.ni

CONSULENZA VIETATA A SOGGETTI CHE SVOLGONO

ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VIGILANZA

COORDINAMENTO

ENTRO UN ANNO CRITERI CHE ASSICURINO OMOGENEITA’ DI COMPORTAMENTO IN TUTTO IL PAESE

COMMISSIONE CONSULTATIVA PERMANENTE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI E L’IGIENE DEL LAVORO

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26-1-1995 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA

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D.Lgs. n° 758 del 19/12/1994ISPEZIONE

PRESCRIZIONE con termine < 6mCOMUNICAZIONE AL LEGALE

RAPPRESENTANTE

RICHIESTA DI PROROGA per

impossibilità di adempiere

CONCESSIONE PROROGA

di non oltre 6 m

VERIFICA (entro 60 gg scad)

ADEMPIMENTO

AMMISSIONE AL PAGAMENTO di ¼ massimo in via

amministrativa

COMUNICAZIONE AL PM entro 120 gg

COMUNICAZIONE (notizia reato) AL PM

SOSPENSIONE AZIONE PENALE

RIATTIVAZIONE AZIONE PENALE

PROCESSO PENALE

OBLAZIONE

162 BIS *

INADEMPIMENTO

COMUNICAZIONE ALL’INADEMPIENTE

entro 90 gg

COMUNICAZIONE AL PM (entro 90 gg scad)

* Possibilità di pagare un quarto del massimo ex. Articolo 24 ultimo comma se adempimento in tempo

superiore o con modalità diverse ARCHIVIAZIONE