Proposta di revisione Direttiva 2006/112/CE: novità in materia di fatturazione elettronica

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DOCFLOW DOCFLOW PROPOSTA PROPOSTA DI DI REVISIONE DELLA REVISIONE DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE DIRETTIVA 2006/112/CE Sistema comune di imposta sul Sistema comune di imposta sul valore aggiunto valore aggiunto Tutti i Paesi saranno obbligati ad adottarla entro due anni Alessandro De Pasquale – Direttore Servizi Consulenza SOLUZIONI AGILI PER IMPRESE AGILI DocFlow Italia Spa Tel 02 57 50 33 66 [email protected] www.docflow.com

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La nuova direttiva tende a semplificare ulteriormente ed ad incoraggiare l’adozione della modalità elettronica come mezzo principale di emissione, scambio e conservazione delle fatture.Tra le varie novità ricordiamo che vengono eliminati il preventivo accordo con il destinatario per l’emissione della fattura elettronica e l'obbligo della firma elettronica qualificata.

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  • 1. DOCFLOW PROPOSTA DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE Sistema comune di imposta sul valore aggiunto TuttiiPaesisarannoobbligatiadadottarlaentrodueanni Alessandro De Pasquale Direttore Servizi Consulenza [email protected] Tel 02 57 50 33 66 www.docflow.com DocFlow Italia Spa SOLUZIONI AGILI PER IMPRESE AGILI SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com
  • 2. CosadicelaDirettiva La nuova dir ettiva preve de di eliminare la possibilit, p er i singoli Paesi, di intr odurre, in se d e di recepimento , regolament azioni particolari c he siano diso mogenee con gli altri Paesi membr ie sostanzialme nte, limitati v i p e r la diffusione d ella fattura e lettronica. SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com
  • 3. art.232Trasmissionedellefattureperviaelettronica Lefattureemesseanormadellasezione2possonoessere trasmessesucartaoppure,previoaccordodeldestinatario, possono essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica. Abrogato lobbligo di accordo con il destinatario,significa che chiunque pu emettere ed inviare le fatture in formato elettronico senza il preventivo assenso del destinatario. SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com
  • 4. art.233Garanzie 1. Le fatture trasmesse o messe a disposizione per via elettronica sono accettate dagli Stati membriacondizionechelautenticit dellaloroorigineel integrit dellorocontenutosiano garantitemedianteunodeimetodiseguenti: Unafirmaelettronicaavanzataaisensidellarticolo2,punto2)delladirettiva1999/93/CEdelParlamentoeuropeo edelConsigliodel131999,relativaadunquadrocomunitarioperlefirmeelettroniche; La trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita dallarticolo 2 della raccomandazione1994/820/CE della Commissione del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati qualora laccordoperquestatrasmissioneprevedalusodiprocedurechegarantiscanolautenticit dellorigineelintegrit dei dati. Le fatture possono tuttavia essere trasmesse o messe a disposizione per via elettronica secondo altri metodi,previoaccordodelleodelgi Statimembriinteressati. 2. Aifinidelparagrafo1,primocomma,letteraa)gliStatimembripossonoinoltreesigerechela firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dellarticolo 2, punti 6) e 10), della direttiva1999/93/CE. 3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b) gli Stati membri possono inoltre,salvo le condizioni da essi stabilite, richiedere la trasmissione di un documento riassuntivo supplementarecartaceo. Eliminato lobbligo della firma elettronica per le fatture SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com
  • 5. art.234Nonobbligatoriet dellatrasmissioneperviaelettronica Gli stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazione di servizi nel loro territorioaltriobblighioformalit relativiallusodiunsistema di trasmissione o messa a disposizione delle fatture per via elettronica. Possibilit di obbligare alla fattura elettronica SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com
  • 6. art.235Condizionispecifiche. Gli stati membri possono stabilire condizioni specifiche per lemisisone perviaelettronicadifatturerelativeacessionidi beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partiredaunpaeseconilqualenonesistealcunostrumento giuridicochedisciplinilareciprocaassistenzaanalogamentea quantoprevistodalladirettiva76/308/CEEedalregolamento (CE)n 1798/2003. Eliminata la possibilit di imporre condizioni specifiche a fornitori esteri che operano nel Paese SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com
  • 7. art.237RelazionedellaCommissione. La Commissione presenta, entro e non oltre il 31 dicembre 2008,unarelazionecorredata,sedalcaso,diunapropostadi modifica delle condizioni per la fatturazione elettronica, per tener conto degli eventuali sviluppi tecnologici in questo campo. Il quadro normativo viene considerato, da questo momento, stabile e tale da non richiedere manutenzione programmata SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com
  • 8. art.245Luogodiarchiviazione. 1. Aifinidellapresentedirettiva,ilsoggettopassivopustabilireilluogodiarchiviazionedi ogni fattura, a condizione di mettere senza indugio a disposizione delle autorit competenti,ad ogni loro eventuale domanda, tutte le fatture o informazioni archiviate conformementeallarticolo244. 2. Gli Stati membri possono esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio la comunicazionedelluogodiarchiviazionequandoessositrovifuoridelloroterritorio. Glistatimembripossonoinoltreesigeredalsoggettopassivostabilitonelloroterritorio larchiviazionenellostessoterritoriodellefattureemessedaluistesso,dallacquirenteo daldestinatario,oppureinsuonomeeperconto,daunterzo,nonch dituttelefatture cheharicevuto,laddovelarchiviazionenonsiaeffettuatatramiteunmezzoelettronico chegarantiscaunaccessocompletoeinlineaaidatiinquestione Le fatture elettroniche e cartacee possono essere conservate anche allestero SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com
  • 9. art.246Garanziedell'autenticit dell'originedellefatturearchiviate Lautenticit dellorigine delle fatture archiviate e lintegrit del loro contenuto, nonch la loro leggibilit, devono essere garantitedurantetuttoilperiododiarchiviazione. Per le fatture di cui allarticolo 233, paragrafo 1, secondo comma, i dati che esse contengono non possono essere modificati e devono rimanere leggibili durante il suddetto periodo. Non pi richiesta una procedura formale di conservazione SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com
  • 10. art.247Periododiarchiviazione. Ilsoggettopassivoprovvedeallarchiviazioneperun periododiseianni. vo uo N Uniformato il termine per la conservazione ai fini fiscali. Attualmente il termine in Italia di 4 anni mentre, ai fini civilistici, di 10 anni. SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com
  • 11. grazie DOCFLOWITALIA ALESSANDRODEPASQUALE DirettoreServiziConsulenza TEL:0257503366 www.docflow.com DocFlowItaliaSpa CentroDirezionaleMilanofiori Strada4PalazzoQ8 20089Rozzano [email protected] SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com