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FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B Scopri come districarti tra legislazione, decorrenze e obblighi $ $ $ $ $ $

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FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Scopri come districarti tra legislazione, decorrenze e obblighi

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Premessa

Cosa si intende per fatturazione elettronica B2B

Normativa di riferimento e step attualiStep 1: Scheda carburante addio! E... occhio ai subappaltatori

Step 2: E ora... tax free

Step 3: Pronti, partenza... VIA!

Il modello italiano

Checklist

Come funziona1. Iniziamo a conoscere l’SdI2. Emissione di una fattura elettronica3. Trasmissione di una fattura elettronica4. Registrazione5. Conservazione sostitutiva

Vantaggi

Fattori abilitanti

Miti da sfatare

Il futuro

Normativa originaria

Contatti

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INDICE

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Premessa

Dopo il successo dell’introduzione della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, è giunto ora il momento della fatturazione elettronica tra privati.

La Legge di Bilancio 2018 approvata il 23/12/2017 ha stabilito l’obbligo di fattura elettronica per tutti i soggetti stabiliti in Italia, ad eccezione delle mini partite IVA. L’entrata in vigore dell’obbligatorietà è fissata per il 1° gennaio 2019, con anticipo per alcune casistiche.

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Cosa si intende per fatturazione elettronica B2B

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La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.

La fatturazione elettronica è un sistema che coinvolge diversi attori: il fornitore o il suo intermediario, il Sistema di Interscambio nazionale (SdI) e il destinatario della fattura.

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Il Codice Destinatario a 7 caratteri, che può essere utilizzato solo per fatture elettroniche destinate ai soggetti privati, potrà essere reperito attraverso un nuovo servizio reso disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. Il codice potrà essere richiesto solo dai quei soggetti titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio per ricevere le fatture elettroniche.É possibile richiedere più codici fino a un massimo di 100.

Per i soggetti che invece intendano ricevere le fatture elettroniche attraverso il canale PEC, è previsto l’uso del codice destinatario standard ‘0000000’ purché venga indicata la casella PEC di ricezione in fattura nel campo PecDestinatario.

Vale la pena ricordare che per le fatture elettroniche destinate ad Amministrazioni pubbliche si continua a prevedere l’uso del codice univoco ufficio a 6 caratteri, purché sia censito su indice delle Pubbliche Amministrazioni

Per prima cosa la Pubblica Amministrazione soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica deve comunicare al proprio fornitore un codice univoco composto da lettere e numeri detto codice ufficio per la fatturazione elettronica. Questo codice deve essere riportato nella fattura elettronica insieme a Partita IVA, indirizzo, data del documento e tutti gli altri dati rilevanti ai fini fiscali. Una volta compilata, la fattura deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente. Questo garantisce sull’origine di emissione della fattura elettronica.

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Una volta firmata, la fattura transita dal Sistema di Interscambio.

Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di snodo tra gli attori interessati e ha il compito di verificare che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano completi.

Dopo accurati controlli, grazie all’indicazione del codice univoco o dell’indirizzo pec riportato proprio sulla fattura elettronica, il Sistema di Interscambio provvede a inviarla al destinatario.

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Normativa di riferimento e step attuali

L’Italia ha chiesto all’UE di poter introdurre l’obbligo di emettere fatture elettroniche anche nel settore privato. Richiesta motivata da una serie di circostanze:

• la volontà di combattere l’evasione fiscale, in particolare

nell’ambito delle frodi IVA;

• il desiderio di incrementare la semplificazione fiscale;

• la volontà di ridurre la portata degli adempimenti fiscali.

Quali sono gli obblighi imposti dalla nuova normativa?

• Fattura elettronica obbligatoria tra privati dal 1° luglio 2018

per le cessioni di benzina o gasolio per autotrazione e per le

prestazioni rese da subappaltatori nel quadro di un contratto

di appalti pubblici;

• Fattura elettronica obbligatoria dal 1° settembre 2018, nei

confronti dei soggetti extra-UE, per quanto riguarda le fatture

emesse in ambito tax free shopping;

• Fattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019 per tutte

le operazioni tra privati, persone fisiche e giuridiche.

Vediamo ora in dettaglio i 3 step.

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Step 1 1 luglio 2018Scheda carburante addio! E... occhio ai subappaltatori

Dal primo luglio 2018 sarà obbligatoria la fattura elettronica per tutte le prestazioni aventi a oggetto:

• cessioni di benzina o gasolio destinati a essere usati come

carburanti per motori;

• prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera

delle imprese che partecipano ai contratti di appalto di lavori,

servizi o forniture stipulati con un’Amministrazione Pubblica.

La cara, vecchia, scheda carburante dunque verrà sostituita dalla fattura elettronica, unica possibilità di detrazione per quanti intendano beneficiare delle deduzioni sulle spese sostenute. L’obiettivo, chiaramente, è quello di contrastare l’evasione e massimizzare la tracciabilità di tutte le transazioni sfruttando solo il circuito elettronico: più facile da controllare rispetto alla modalità cartacea.

E per chi ha una flotta di veicoli aziendali a disposizione dei propri dipendenti?

Dal 1° luglio deve essere pronto! Il consiglio pratico, per evitare di dover gestire/conservare una fattura elettronica per ogni rifornimento effettuato da ciascun dipendente con veicolo aziendale, è quello di organizzarsi in anticipo (ad esempio con carte di pagamento aziendali con le principali compagnie petrolifere) al fine di ricevere un’unica fattura mensile, riepilogativa delle spese generali di ogni singolo veicolo/dipendente.

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L’obbligatorietà della fatturazione elettronica in ambito tax free shopping è stata introdotta dall’art. 4-bis del Decreto n. 193/16, quindi il nuovo obbligo riguarda la fatturazione elettronica per le cessioni di beni d’importo superiore ai 155€, IVA inclusa, risultanti da un’unica fattura presso uno stesso punto vendita.

Infatti l’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/72 dispone che “le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunita europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94€ destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale della Comunita medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.”

Questo step corrisponde all’intenzione di stimolare adeguatamente il commercio internazionale, con il fine di invogliare i consumatori e implementare così la portata dell’industria turistica. Il tax free shopping è un’agevolazione riservata ai residenti al di fuori della Comunità Europea che consente loro di richiedere a rimborso l’IVA pagata sugli acquisti compiuti in Italia.

Step 2 1 settembre 2018E ora... tax free

Per godere dell’agevolazione, occorre che:

• chi acquista sia un privato cittadino; • l’acquisto riguardi beni, e non servizi, di importo

superiore a 154,94 € IVA inclusa;• il bene acquistato sia destinato all’uso personale o

familiare; • il bene sia trasportato nei bagagli personali al di fuori

della Comunità Europea entro 3 mesi dall’acquisto;• ci sia ovviamente una fattura.

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Nel caso non venga ottemperato l’obbligo di fatturazione elettronica tra operatori privati, va ricordato che l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi inesistente e non emessa.

Un passo avanti decisivo e sostanziale. Da qui non si torna più indietro.

Il quadro cambierà così notevolmente: occorre adeguarsi ed essere pronti.

Step 3 1 gennaio 2019Pronti, partenza... VIA!

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 l’emissione della fattura elettronica da opzionale diverrà obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

La fatturazione elettronica consiste nell’adoperare gli standard previsti per la Fattura PA in tutte le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione; ora anche per la formazione, trasmissione e ricezione (tramite il Sistema di Interscambio) della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per 10 anni.

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Sono esentati dall’obbligo solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del “regime forfettario” previsto dalla Legge n. 190/14.

E le sanzioni in caso di non osservanza?

In riferimento alle predette scadenze di decorrenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica si ricorda che, in caso di inosservanza dell’obbligo, trovano applicazione le previste dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97 che dispongono una sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.

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Il modello italiano

Tra i diversi modelli di fatturazione elettronica possibili, l’Italia ha adottato quello noto come il “Clearance Model”, che prevede lo scambio di documenti fiscalmente rilevanti tra cliente e fornitore attraverso un sistema pubblico gestito dalle autorità fiscali nazionali (adottato anche da vari Paesi dell’America

Latina, dalla Turchia e da vari Stati asiatici). In Europa questo modello, con alcune varianti e differenze, si sta affermando anche in Spagna e Portogallo.

Gli elementi di diversità, rispetto alla legislazione europea, sono i seguenti:

• Consenso dell’Acquirente - la Direttiva Comunitaria 2006/112/CE prevede che “il ricorso a una fattura elettronica e subordinato all’accordo del destinatario” mentre evidentemente l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati prescinde dall’ottenimento di un qualunque tipo di consenso da parte dell’acquirente.

• Libera Scelta dei Formati - mentre le Norme Europee prevedono che le parti possano scegliere liberamente il formato con cui scambiarsi le fatture elettroniche, la scelta del legislatore italiano (di richiedere l’adozione del formato utilizzato per le fatture elettroniche alla PA come unico standard possibile) è decisamente in contrasto con questa possibilità; va ricordato tuttavia che nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una variante a questa disposizione, che apre alla possibilità di utilizzare anche “formati basati su standard o norme riconosciute nell’ambito dell’Unione Europea”; tali formati non saranno comunque una libera scelta dei contraenti ma dovranno essere individuati e indicati con Decreto Ministeriale.

• Libera Scelta dei Metodi I&A - la Direttiva UE prevede che i requisiti di Integrità del contenuto e di Autenticità dell’origine della fattura elettronica siano stabiliti liberamente da ogni soggetto passivo; a titolo unicamente esemplificativo, la stessa direttiva evidenzia l’adozione di idonei sistemi di controllo di gestione, la firma elettronica avanzata o sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI); nel caso della normativa italiana è previsto invece l’uso esclusivo della firma elettronica come sistema di garanzia dell’integrità e autenticità della fattura.

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Cosa devo sapere da subito per farmi trovare pronto all’introduzione della Fatturazione Elettronica B2B?

• Devo farmi assegnare il Codice Destinatario dall’Agenzia delle Entrate (www.fatturapa.gov.it) oppure devo demandare a un ente conservatore la ricezione delle fatture della mia azienda

• Devo richiedere il Codice Destinatario dei miei clienti per poter inviare le fatture

• Devo verificare se l’anagrafica del mio ERP è predisposta davvero alla raccolta dei dati specifici per la fatturazione elettronica B2B

• Devo scegliere la soluzione software o il servizio in outsourcing da adottare per gestire i processi di fatturazione elettronica

• Devo organizzarmi al meglio per la conservazione passiva decidendo se gestirla in casa, con tutti gli oneri e le responsabilità che questo comporta, o tramite appositi servizi offerti dai miei fornitori IT.

PANTHERA SRL mette a disposizione Fatturazione Elettronica Panthera, la soluzione software che ti permette di raccogliere tutti i dati necessari alla fatturazione elettronica B2B direttamente in anagrafica, di generare e firmare digitalmente fatture in XML e di inviarle automaticamente all’Agenzia delle Entrate. Non solo: Fatturazione Elettronica Panthera …. è in grado anche di gestire le notifiche di accettazione o di scarto dello SdI e di gestire analogamente il ciclo di fatturazione passiva. Puoi inoltre appoggiarti ai nostri servizi in outsourcing per dimenticarti degli oneri e delle responsabilità della conservazione per 10 anni, il

tutto a norma di legge, e con una gestione facile e veloce.

Tutto questo indipendentemente dal gestionale che attualmente utilizzi: Fatturazione Elettronica Panthera, infatti, è in grado di interfacciarsi anche

con le soluzioni esistenti.

Tutte le attività di generazione fattura, di creazione del relativo formato XML e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate sono ottemperate dalla soluzione Fatturazione Elettronica Panthera, in modo completamente automatico e

secondo una rigorosa procedura di controllo

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Come funziona?

Per consentire lo scambio delle fatture elettroniche tra privati, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti i contribuenti titolari di partita IVA l’SdI (Sistema di Interscambio) creato per la fattura PA, che permette quindi:

• la generazione della fattura;

• la creazione della fattura in formato XML;

• la trasmissione delle fatture elettroniche.

Per creare la fattura elettronica tra privati, l’impresa (o il professionista) deve:

• accedere al Servizio e scegliere l’utenza di lavoro;

• produrre la fattura elettronica;

• selezionare il formato della fattura elettronica;

• sulla base dell’opzione scelta, è possibile poi generare una nuova

fattura, visualizzare l’ultima fattura generata e archiviata oppure

importare la fattura da file XML.

Ogni fattura elettronica, è bene ricordartelo, dev’essere firmata attraverso l’apposizione della firma digitale, l’unica in grado di garantire la marcatura temporale e l’integrità e l’autenticità del file XML inviato.

Dopo avere preparato il file XML contenente una o più fatture, l’azienda è pronta per effettuare la trasmissione della fattura elettronica tra privati con il Sistema di Interscambio o con altro software.Dopo aver effettuato la trasmissione del file, il professionista (l’azienda, la società, l’impresa o l’intermediario autorizzato) deve attendere la conferma dell’avvenuta ricezione del file attraverso l’applicazione presente nella sezione “strumenti SdI”.

1 Iniziamo a conoscere l’Sdl

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Come funziona?

Per avere una fattura elettronica non conta tanto il formato originario del documento, cartaceo o elettronico, quanto il fatto che il formato elettronico sia garantito e presente in fase di emissione della fattura, ricezione e accettazione da parte del destinatario.

I requisiti di autenticità e integrità della fattura possono essere assicurati (come abbiamo visto) mediante l’utilizzo di firme elettroniche qualificate o digitali da parte dell’ente emittente oppure utilizzando, in alternativa, sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione e/o prestazione collegata. Oppure, ancora, ricorrendo ad altre tecnologie in grado di garantire tali requisiti.

2 Emissione di una fattura elettronica

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Come funziona?

La fattura elettronica deve essere inviata attraverso lo SdI, utilizzando il tracciato XML PA opportunamente modificato.

Il destinatario viene identificato attraverso il suo codice destinatario univoco, o in alternativa dal suo indirizzo PEC (per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla sezione “Cosa si intende per fatturazione elettronica B2B” del presente ebook). E’ pertanto necessario, prima di emettere una fattura, accertarsi di avere in anagrafica almeno una di queste due informazioni relative al cliente al quale fatturare.

Una volta compilata, la fattura dev’essere firmata digitalmente dal soggetto emittente, a garanzia dell’origine di emissione della fattura stessa.

3 Trasmissione di una fattura elettronica

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Come funziona?

Quanto all’annotazione sui registri contabili di fatture elettroniche, in presenza anche di fatture analogiche, la Circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006 chiariva come (se il contribuente intende adottare la conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche) sia consentita la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per periodo di imposta.

Questa indicazione si fonda, di fatto, soprattutto sulla necessità di garantire le procedure di controllo da parte dei verificatori, che sarebbero state difficoltose laddove una parte dei documenti fosse stata conservata in cartaceo e una parte lo fosse stata in elettronico.

La linea interpretativa dell’Amministrazione è stata ribadita con la successiva risoluzione 161/E/2007, con la quale è stata tuttavia introdotta (per il contribuente) la possibilità di scegliere l’istituzione di registri sezionali: blocchi sezionali distinti in un unico registro «... a condizione che le fatture siano annotate e numerate progressivamente con distinta serie numerica... in ordine cronologico e senza soluzioni di continuita per periodo di imposta».

4 Registrazione

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Questo ultimo chiarimento, riconfermato nella risoluzione 267/E/2007, è stato successivamente modificato con la risoluzione 260/E/2008 in senso meno rigido riconoscendo che «... il contribuente e tenuto all’adozione di un’unica modalita di conservazione (e di conseguenza di annotazione nei registri) per ciascun cliente (o fornitore) quando ciò sia materialmente possibile e non comprometta le scelte operative e gestionali ovvero non comporti oneri eccessivi».

Ebbene, il regolamento sulla conservazione dei documenti fiscali di cui al D.M. 17 giugno 2014 non prescrive (1) l’ordine cronologico delle registrazioni e (2) l’assenza di soluzione di continuità per ogni periodo di imposta, le quali avevano entrambe costituito la ragione per cui era stata, in via interpretativa, richiesta l’adozione di registri sezionali o di blocchi sezionali in fase di conservazione.

Per l’effetto, unitamente alla riconosciuta asimmetria tra comportamenti dell’emittente e del ricevente nella gestione del documento, si può ritenere che l’emittente della fattura elettronica non sia obbligato a predisporre e tenere registri (o blocchi) sezionali ad hoc in cui indicare le fatture di tipo analogico.

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Come funziona?

La conservazione di documenti informatici a rilevanza fiscale, comprensivi di copie informatiche e di copie per immagine di un documento analogico, richiede l’inserimento unicamente di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. In altre parole, dev’essere utilizzata una marcatura temporale a chiusura del pacchetto oggetto di conservazione.

Il contenuto del pacchetto di archiviazione può contenere più file, come un lotto di fatture, e non un solo file per pacchetto.

Il processo di conservazione va inoltre completato per le fatture elettroniche, così come per tutti gli altri libri e registri, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa.

Anche in questo caso Panthera ha la soluzione giusta per la tua azienda: l’adozione di un servizio di outsourcing di conservazione sostitutiva, che manleva l’azienda da diverse responsabilità:

La responsabilità della conservazione sostitutiva;

La registrazione del certificato digitale;

La redazione del manuale di conservazione;

Il governo dell’infrastruttura di business continuity, dei relativi

backup e del disaster recovery;

La gestione della firma digitale e dell’apposizione della marca

temporale nella creazione dei volumi di conservazione.

5 Conservazione sostitutiva

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Vantaggi

Quali i vantaggi derivanti dalla Fatturazione Elettronica B2B?

• Migliore attuazione dell’intero processo grazie all’eliminazione delle attività a forte contenuto manuale

• Abbattimento dei tempi di esecuzione dei processi e semplificazione delle attività

• Tracciamento dell’esito nell’ambito dell’invio della fattura

• Riduzione dello spazio destinato agli archivi della documentazione fiscale e riduzione dei costi di gestione delle informazioni da scambiare con la controparte (questi risparmi sono stimati superiori ai tre euro a fattura per la sola conservazione sostitutiva e fino a cinquanta euro per l’intero ciclo ordine-pagamento)

• Controlli fiscali semplificati grazie alla conservazione elettronica e all’indicizzazione delle fatture

• Rimborsi entro 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;

• Accertamenti e controllo fiscali ridotti a 4 anni;

• Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità

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Fattori abilitanti

“Fare sistema” è certamente il driver principale della fatturazione elettronica. Le potenzialità di sviluppo dell’e-invoincing sono, infatti, fortemente legate all’adozione della stessa da parte di una massa critica di utenti. Proprio su quest’asse si pongono, quindi, i principali enabler per il superamento degli ostacoli all’adozione della fatturazione elettronica, ossia:

• armonizzazione, semplificazione e chiarezza del quadro legale e fiscale, europeo e nazionale, per far fronte alla scarsa chiarezza del quadro normativo;

• forte commitment e collaborazione tra i principali soggetti istituzionali. Le sfide introdotte nel contesto europeo da Single Euro Payments Area, Payment Services Directive, War on Cash dimostrano il valore di un dialogo costruttivo tra tutti i vari attori nazionali e internazionali, al fine di dare risposte concrete alle esigenze di mercato riguardo servizi evoluti, innovativi e basati su schemi internazionali;

• interoperabilità tra i principali standard in uso, in quanto l’assenza (o la presenza) di questi rende impossibile l’efficiente collaborazione all’interno di una filiera e, ancor peggio, rappresentano un ostacolo all’interazione tra sistemi diversi.

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Miti da sfatare

Vediamo, in conclusione, alcuni miti da sfatare in merito all’adozione della procedura di fatturazione elettronica tra privati:

• “Essere adempienti e complicato”… In realta non lo e affatto. Certamente bisogna informarsi e muoversi in anticipo, ma iniziare a utilizzare i procedimenti tipici della fatturazione elettronica sara meno difficile di quanto si pensi.

• “Utilizzare fatture elettroniche e rischioso”… Nulla di più falso. Dal punto di vista della sicurezza, va sottolineato come una fattura che nasce, viene trasmessa e conservata digitalmente sara sempre recuperabile e disponibile in qualsiasi momento. Al contrario, l’apparente stabilita della fattura cartacea e legata al buono stato di conservazione dei faldoni e della carta ed e soggetta a smarrimento, deperimento e distruzione.

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Il futuro

Che evoluzione ci attende con l’approvazione del nuovo formato di fattura elettronica europea?L’avvio del progetto Fattura PA è stato efficace e innovativo, ma non avrà futuro perché pensato solo per un’interazione con le Pubbliche Amministrazioni nazionali. Quindi il formato Fattura PA è destinato a un lento ma inesorabile declino e potrà sopravvivere, per un medio periodo, solo in ambito di rapporti tra operatore economico e Pubblica Amministrazione nazionali.Con la Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014, e l’approvazione e pubblicazione della Norma Europea che ha definito gli standard, si riconosce che i formati in uso sono molteplici. Su questa base, infatti, il CEN è stato incaricato di definire un modello di dati semantico degli elementi essenziali della fattura, detta anche “core invoice”, e di definire una lista limitata di sintassi, per ognuno dei quali deve essere fornita anche la corrispondenza sintattica con il modello (la core invoice) che tutte le PA europee dovranno accettare.

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A seguito di questo, in ambito nazionale, il Sistema di Interscambio ha iniziato a evolvere verso un adattamento a quanto previsto dalla predetta Direttiva. È auspicabile che anche il formato italiano venga progressivamente allineato in termini di contenuto al modello europeo, in modo da garantire un passaggio graduale ai formati standard internazionali per aprire così la strada a un’evoluzione che è già segnata e porterà benefici sostanziali sia sul lato pubblico che su quello privato.

Poco tempo fa, il 30 di settembre 2017, è terminata la consultazione pubblica promossa dall’Agenzia per l’Italia Digitale del CIUS-IT per la Core Invoice Usage Specification per l’Italia (CIUS-IT) la cui definizione è uno dei principali obiettivi del progetto eIGOR, eIGOR (e-invoincing GO Regional), progetto nazionale finanziato dalla Commissione Europea per abilitare il sistema di fatturazione elettronica nazionale allo scambio di fatture conformi allo standard comune europeo.

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Normativa originaria

Il cuore normativo della fattura elettronica risiede nella Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.Questa direttiva stabilisce gli obiettivi che sono poi stati centrali nella fattura PA, che possiamo riassumere così:

• generazione di risparmi derivanti altresì da un controllo migliore in relazione all’evasione fiscale e disponibilità conseguente di risorse ulteriori per la gestione delle spese pubbliche;

• dematerializzazione dei processi delle imprese (circostanza che contribuisce all’aumento di competitività del Sistema Paese e contestualmente alla digitalizzazione dello stesso).

I vantaggi economici non derivano solo dal risparmio rispetto ai costi di stampa e spedizione ma proprio dall’automazione e integrazione dei processi (eliminazione del Data Entry manuale, assenza di errori e smarrimenti), dal ridotto rischio di duplicazioni e falsi, dalla riduzione dei tempi di pagamento.La Direttiva introduce degli obblighi solo in capo alle Pubbliche Amministrazioni europee, rendendo obbligatoria la ricezione di fatture elettroniche se in conformità con lo standard e con una qualsiasi delle sintassi presenti nell’elenco ristretto predisposto dal CEN. La Direttiva stabiliva un determinato numero di step da attuare, ora tutti compiuti, prima della fase di recepimento da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, e più precisamente:

• Predisposizione di uno standard, Norma Europea (EN) da parte del CEN, di un elenco ristretto di sintassi, della relativa mappatura sintattica e altri documenti che sono stati formalizzati dalla Commissione in una richiesta di normazione. Le attività sono state assegnate al comitato CEN/TC 434 on electronic invoicing e sono state completate.

• Verifica dell’effettiva utilizzabilità della Norma Europea da parte della Commissione, in particolare rispetto ai criteri di praticità, facilità d’uso e possibili costi di attuazione. Questa attività ha portato alla pubblicazione della “Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla valutazione della Norma Europea sulla fatturazione elettronica”.

• Pubblicazione (sulla Gazzetta ufficiale UE) del riferimento alla Norma Europea data, dalla quale inizia a decorrere il termine di 18 mesi entro i quali tutti gli Stati membri devono recepire e attuare tale Norma; pertanto entro il termine è obbligatorio, per tutte le Pubbliche Amministrazioni europee, ricevere ed elaborare fatture elettroniche che rispettino conformità a una Norma Europea (standard) e a una delle sintassi di un elenco ristretto. Sarà possibile un’eventuale proroga di ulteriori 12 mesi solo per le Pubbliche Amministrazioni locali.

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