1. DOCFLOW PROPOSTA DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto
TuttiiPaesisarannoobbligatiadadottarlaentrodueanni Alessandro De
Pasquale Direttore Servizi Consulenza [email protected] Tel 02
57 50 33 66 www.docflow.com DocFlow Italia Spa SOLUZIONI AGILI PER
IMPRESE AGILI SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I www.docflow.com
2. CosadicelaDirettiva La nuova dir ettiva preve de di
eliminare la possibilit, p er i singoli Paesi, di intr odurre, in
se d e di recepimento , regolament azioni particolari c he siano
diso mogenee con gli altri Paesi membr ie sostanzialme nte,
limitati v i p e r la diffusione d ella fattura e lettronica.
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3. art.232Trasmissionedellefattureperviaelettronica
Lefattureemesseanormadellasezione2possonoessere
trasmessesucartaoppure,previoaccordodeldestinatario, possono essere
trasmesse o messe a disposizione per via elettronica. Abrogato
lobbligo di accordo con il destinatario,significa che chiunque pu
emettere ed inviare le fatture in formato elettronico senza il
preventivo assenso del destinatario. SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I
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4. art.233Garanzie 1. Le fatture trasmesse o messe a
disposizione per via elettronica sono accettate dagli Stati
membriacondizionechelautenticit dellaloroorigineel integrit
dellorocontenutosiano garantitemedianteunodeimetodiseguenti:
Unafirmaelettronicaavanzataaisensidellarticolo2,punto2)delladirettiva1999/93/CEdelParlamentoeuropeo
edelConsigliodel131999,relativaadunquadrocomunitarioperlefirmeelettroniche;
La trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita
dallarticolo 2 della raccomandazione1994/820/CE della Commissione
del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della
trasmissione elettronica di dati qualora
laccordoperquestatrasmissioneprevedalusodiprocedurechegarantiscanolautenticit
dellorigineelintegrit dei dati. Le fatture possono tuttavia essere
trasmesse o messe a disposizione per via elettronica secondo altri
metodi,previoaccordodelleodelgi Statimembriinteressati. 2.
Aifinidelparagrafo1,primocomma,letteraa)gliStatimembripossonoinoltreesigerechela
firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato
e sia creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura ai sensi dellarticolo 2, punti 6) e 10), della
direttiva1999/93/CE. 3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma,
lettera b) gli Stati membri possono inoltre,salvo le condizioni da
essi stabilite, richiedere la trasmissione di un documento
riassuntivo supplementarecartaceo. Eliminato lobbligo della firma
elettronica per le fatture SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I
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5. art.234Nonobbligatoriet dellatrasmissioneperviaelettronica
Gli stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che
effettuano cessioni di beni o prestazione di servizi nel loro
territorioaltriobblighioformalit relativiallusodiunsistema di
trasmissione o messa a disposizione delle fatture per via
elettronica. Possibilit di obbligare alla fattura elettronica
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6. art.235Condizionispecifiche. Gli stati membri possono
stabilire condizioni specifiche per lemisisone
perviaelettronicadifatturerelativeacessionidi beni o a prestazioni
di servizi effettuate nel loro territorio, a
partiredaunpaeseconilqualenonesistealcunostrumento
giuridicochedisciplinilareciprocaassistenzaanalogamentea
quantoprevistodalladirettiva76/308/CEEedalregolamento (CE)n
1798/2003. Eliminata la possibilit di imporre condizioni specifiche
a fornitori esteri che operano nel Paese
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7. art.237RelazionedellaCommissione. La Commissione presenta,
entro e non oltre il 31 dicembre
2008,unarelazionecorredata,sedalcaso,diunapropostadi modifica delle
condizioni per la fatturazione elettronica, per tener conto degli
eventuali sviluppi tecnologici in questo campo. Il quadro normativo
viene considerato, da questo momento, stabile e tale da non
richiedere manutenzione programmata SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I
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8. art.245Luogodiarchiviazione. 1.
Aifinidellapresentedirettiva,ilsoggettopassivopustabilireilluogodiarchiviazionedi
ogni fattura, a condizione di mettere senza indugio a disposizione
delle autorit competenti,ad ogni loro eventuale domanda, tutte le
fatture o informazioni archiviate conformementeallarticolo244. 2.
Gli Stati membri possono esigere dal soggetto passivo stabilito nel
loro territorio la
comunicazionedelluogodiarchiviazionequandoessositrovifuoridelloroterritorio.
Glistatimembripossonoinoltreesigeredalsoggettopassivostabilitonelloroterritorio
larchiviazionenellostessoterritoriodellefattureemessedaluistesso,dallacquirenteo
daldestinatario,oppureinsuonomeeperconto,daunterzo,nonch
dituttelefatture
cheharicevuto,laddovelarchiviazionenonsiaeffettuatatramiteunmezzoelettronico
chegarantiscaunaccessocompletoeinlineaaidatiinquestione Le fatture
elettroniche e cartacee possono essere conservate anche allestero
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9. art.246Garanziedell'autenticit
dell'originedellefatturearchiviate Lautenticit dellorigine delle
fatture archiviate e lintegrit del loro contenuto, nonch la loro
leggibilit, devono essere
garantitedurantetuttoilperiododiarchiviazione. Per le fatture di
cui allarticolo 233, paragrafo 1, secondo comma, i dati che esse
contengono non possono essere modificati e devono rimanere
leggibili durante il suddetto periodo. Non pi richiesta una
procedura formale di conservazione SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I
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10. art.247Periododiarchiviazione.
Ilsoggettopassivoprovvedeallarchiviazioneperun periododiseianni. vo
uo N Uniformato il termine per la conservazione ai fini fiscali.
Attualmente il termine in Italia di 4 anni mentre, ai fini
civilistici, di 10 anni. SOLUZIONIAGILIPERIMPRESEAGIL I
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11. grazie DOCFLOWITALIA ALESSANDRODEPASQUALE
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