RECEPIMENTO DIRETTIVA 45/2010 - confindustria.tn.it · IVA – FATTURAZIONE Modifiche normative a...

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IVA – FATTURAZIONE Modifiche normative a seguito del recepimento della Direttiva 45/2010 Relatore: Roberto Curcu

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IVA – FATTURAZIONEModifiche normative a seguito del recepimento della Direttiva

45/2010

Relatore: Roberto Curcu

PROGRAMMA

• Modifiche normative nella gestione delle operazioni attive

– Nuove annotazioni da indicare in fattura

– Nuovi obblighi di emissione della fattura

– Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie

– Nuovi casi di fattura differita

– La fattura semplificata

• Schemi riassuntivi delle principali operazioni attive

• Modifiche normative nella gestione delle operazioni passive

– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera

– Modalità di applicazione del reverse charge

– Momento di effettuazione dell'acquisto comunitario di beni

– Momento di applicazione del reverse charge

• Schemi riassuntivi delle principali operazioni passive

• Cenni sulla fatturazione elettronica e sanzioni

– Nuove annotazioni da indicare in fattura– Nuovi obblighi di emissione della fattura– Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie– Nuovi casi di fattura differita– La fattura semplificata

OPERAZIONI ATTIVEMODIFICHE NORMATIVE

NUOVE ANNOTAZIONI DA INDICARE IN FATTURA

• Numero di partita IVA del cessionario o committente (prima era obbligatorio solo in caso di reverse charge)

• Numero di identificazione IVA per i cessionari o committenti comunitari soggetti passivi (prima era obbligatorio solo in caso di cessioni comunitarie e di servizi generici)

• Codice fiscale del cessionario o committente italiano NON soggetto passivo

• Differenti modalità di numerazione delle fatture?Ad oggi sembrerebbe che in caso di numerazioni progressive annuali sia obbligatorio aggiungere al numero della fattura l'anno di riferimento (1/2013, 2/2013, 3/2013....)

CASISTICA INDICAZIONE

Operazioni non imponibili (8, 8-bis, 9 e 38-quater)

Operazione non imponibile

Operazioni esenti art. 10 (escluso il n. 6) Operazioni esenti

Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari debitori dell'imposta nel loro Stato

Inversione contabile

Cessioni di beni e prestazioni di servizi in reverse charge (art. 17 e 74)

Inversione contabile

Cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall'Unione Europea

Operazione non soggetta

Per le operazioni ricadenti nei rispettivi regimi speciali

regime del margine – beni usatiregime del margine – oggetti d’arte

regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione

regime del margine – agenzie di viaggio

Per le fatture emesse dal cessionario o committente in virtù di un obbligo proprio (art. 17 c. 2 e casi di “self billing”)

Autofatturazione

NUOVE ANNOTAZIONI DA INDICARE IN FATTURA

L'indicazione della norma di riferimento, prima obbligatoria, è ora facoltativa.Analoghe definizioni saranno introdotte negli altri Stati membri (art. 226 Dir. 112/2006).

Per le cessioni comunitarie (art. 41) e non è chiaro se indicare “operazione non imponibile” o “inversione contabile”.

–Nuove annotazioni da indicare in fatturaNuove annotazioni da indicare in fattura–Nuovi obblighi di emissione della fattura–Modifiche al momento di effettuazione Modifiche al momento di effettuazione

delle cessioni comunitariedelle cessioni comunitarie–Nuovi casi di fatturazione differitaNuovi casi di fatturazione differita–La fattura semplificataLa fattura semplificata

OPERAZIONI ATTIVE

NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURACESSIONI DI BENI

Cessioni “effettuate” in Italia Indifferente si

Cessioni “effettuate” nell'Unione Europea

Soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato Membro (comprese le

cessioni comunitarie)

Si“inversione contabile”

Altri soggetti no

Cessioni “effettuate” fuori dalla UE (comprese quelle relative a

beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale)

indifferenteSi*

“operazione non soggetta”

Luogo di “effettuazione”(salvo deroghe il luogo di partenza

della merce)

Qualifica del cessionario(soggetto passivo, privato, soggetto UE o

ExtraUE)

Fattura

* Tale nuovo obbligo di fatturazione si riflette sulla comunicazione black list

NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURACESSIONI DI BENI

merce

fattura

Cessioni di beni, diverse dalle cessioni comunitarie, effettuate in altro Stato UE, verso un soggetto passivo debitore di imposta nel suo Stato

NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURACESSIONI DI BENI

merce

fattura

Cessioni di beni, che si considerano effettuate fuori dalla UE

Se il cessionario è “Black list” c'è un nuovo obbligo di effettuare la comunicazione

Luogo di “effettuazione” Natura del servizio Qualifica del committente

(soggetto passivo, privato, UE, EXTRAUE)Fattura

Italia Indifferente Indifferente si

ExtraUE Indifferente IndifferenteSi

“operazione non soggetta”

UE

Prestazioni di servizi di cui all'art. 10, n. da 1) a 4) e 9)

Indifferente no

Tutte le altre prestazioni di servizi

Soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato Membro*

Si“inversione contabile”

Altri soggetti No

NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURAPRESTAZIONI DI SERVIZI

–Nuove annotazioni da indicare in fatturaNuove annotazioni da indicare in fattura–Nuovi obblighi di emissione della fatturaNuovi obblighi di emissione della fattura–Modifiche al momento di effettuazione

delle cessioni comunitarie–Nuovi casi di fatturazione differitaNuovi casi di fatturazione differita–La fattura semplificataLa fattura semplificata

OPERAZIONI ATTIVE

MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” DELLE CESSIONI COMUNITARIE

TIPO DI CESSIONE

MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”

Cessione con effetti traslativi immediati

Momento della consegna o spedizione. Momento di inizio trasporto o spedizione dal territorio dello Stato Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

Cessione con effetti traslativi differiti

Momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi e comunque dopo un anno dalla consegna (deroga valida a condizione che siano tenuti appositi registri di “beni di terzi”).Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

Cessione con contratto estimatorio

Momento della rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito tra le parti, e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento (deroga valida se sono tenuti appositi registri di “beni di terzi”).Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

Cessione continuativa per periodi > mese solare

Al termine di ciascun mese

- il ricevimento di un acconto (senza che per riceverlo si sia dovuto emettere fattura...) non costituisce momento di “effettuazione” della cessione comunitaria.- nel caso in cui l'acconto sia stato ricevuto a seguito di emissione di specifica fattura nulla cambia

Le disposizioni barrate sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2013

–Nuove annotazioni da indicare in fatturaNuove annotazioni da indicare in fattura–Nuovi obblighi di emissione della fatturaNuovi obblighi di emissione della fattura–Modifiche al momento di effettuazione Modifiche al momento di effettuazione

delle cessioni comunitariedelle cessioni comunitarie–Nuovi casi di fatturazione differita–La fattura semplificataLa fattura semplificata

OPERAZIONI ATTIVE

FATTURAZIONE DIFFERITA

– Facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione*:

• Prestazioni di servizi “generici” (art. 7-ter) rese a soggetti passivi esteri

• Prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, a prescindere dalla sua residenza

* Con riferimento al mese di “effettuazione” dell'operazione

–Nuove annotazioni da indicare in fatturaNuove annotazioni da indicare in fattura–Nuovi obblighi di emissione della fatturaNuovi obblighi di emissione della fattura–Modifiche al momento di effettuazione Modifiche al momento di effettuazione

delle cessioni comunitariedelle cessioni comunitarie–Nuovi casi di fatturazione differitaNuovi casi di fatturazione differita–La fattura semplificata

OPERAZIONI ATTIVE

FATTURA SEMPLIFICATA

• Per le fatture di ammontare complessivo non superiore ad € 100 e per le note di accredito è possibile emettere fattura semplificata omettendo le seguenti informazioni:

– Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente (è sufficiente CF o PI o PI comunitaria).

– Aliquota IVA e dettagli nella determinazione della base imponibile (è obbligatorio indicare il corrispettivo complessivo e l'imposta incorporata).

• La fattura semplificata non può essere emessa per cessioni comunitarie e per le cessioni e le prestazioni effettuate verso soggetti comunitari debitori dell'imposta

SCHEMI RIASSUNTIVI DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI ATTIVE

SERVIZI E TERRITORIALITA’PRESTAZIONI B2B

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REGOLA GENERALEREGOLA GENERALE (7-ter)

DEROGHEDEROGHE (7-quater 7-quinquies)

TUTTE LE ALTRE su beni immobili

per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili

trasporto passeggeri

ristorazione e catering

noleggio a breve termine di mezzi di trasporto

-intermediazioni, diverse da quelle immobiliari-lavorazioni su beni mobili-perizie su beni mobili

-prestazioni accessorie ai trasporti-trasporto di beni-noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto

-servizi prestati per via elettronica-telecomunicazioni e tele-radio diffusione-consulenze ed assistenze tecniche e legali

-prestazioni di interpreti-prestazioni pubblicitarie-royalties

-noleggio di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto-formazione e addestramento del personale

-prestiti di personale-operazioni finanziarie

PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI

TIPO DI SERVIZIO

MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”

MOMENTO DI EMISSIONE

DELLA FATTURA

INDICAZIONI DA RIPORTARE IN

FATTURA

Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter “immediate”

momento di ultimazione della prestazione (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura.

Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso

Inversione contabile

Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter di carattere periodico o continuativo*

momento di maturazione dei corrispettivi (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura.

Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso

Inversione contabile

* Se effettuate nell'arco di un periodo superiore ad un anno e non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare

Obbligo di compilazione del modello INTRA Non vi è l'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di cui all'art. 10, numeri da 1) a 4) e 9) e per quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari non debitori dell'imposta nel loro Stato

PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO SOGGETTI PASSIVI EXTRACOMUNITARI

TIPO DI SERVIZIO

MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA

FATTURA

INDICAZIONI DA RIPORTARE IN

FATTURA

Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter “immediate”

momento di ultimazione della prestazione (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura.

Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso

Operazione non soggetta

Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter di carattere periodico o continuativo*

momento di maturazione dei corrispettivi (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura.

Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso

Operazione non soggetta

* Se effettuate nell'arco di un periodo superiore ad un anno e non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare

PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO SOGGETTI PASSIVI UE ED EXTRA-UE

DIFFERENZECOMUNITARI EXTRACOMUNITARI

Emissione della fattura

In tutti i casi eccetto:● operazioni di cui all'articolo 10, numeri da 1) a 4) e 9)● Quando il committente soggetto passivo non è debitore dell'imposta in altro Stato

Sempre

Indicazione in fattura Inversione contabile Operazione non soggetta

Modello INTRASI (salvo che l'imposta non sia dovuta nel Paese del

destinatario)NO

Per l'individuazione del luogo di stabilimento del committente:✔ Il committente extracomunitario resta tale anche se ha nominato un rappresentante

fiscale nella UE✔ Il committente è stabilito dove ha luogo la sua stabile organizzazione limitatamente ai

servizi ricevuti direttamente da quest'ultima.

CESSIONI COMUNITARIE eCESSIONI DIVERSE DA QUELLE COMUNITARIE

CESSIONI COMUNITARIE

• Presenza contemporanea dei seguenti requisiti:

– Partita IVA (VIES) del cedente

– Partita IVA comunitaria (VIES) del cessionario*

– Trasferimento fisico della merce da uno Stato UE ad un altro Stato UE

– Onerosità dell'operazione

CESSIONI DIVERSE DALLE COMUNITARIE

• Mancanza di almeno un requisito; ad esempio:

– Cessioni di merci che non lasciano lo Stato di partenza;

– Cessioni di merci verso soggetti non identificati (VIES)**;

– Cessioni di merci che non partono e/o non arrivano in uno Stato Comunitario

– Cessioni gratuite

* Ad esempio anche il soggetto extracomunitario con un rappresentante fiscale comunitario** Ad esempio il soggetto extracomunitario senza rappresentante fiscale comunitario

CESSIONI COMUNITARIE DI BENI

TIPO DI CESSIONE

MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”

MOMENTO DI EMISSIONE

DELLA FATTURA

INDICAZIONI DA

RIPORTARE IN FATTURA

Cessione con effetti traslativi immediati*

Momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal territorio dello Stato membro di partenza.Se antecedenti, data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato. Non rileva il pagamento anticipato del corrispettivo

Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso

Operazione non imponibile - inversione contabile

* Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per le cessioni fatte in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per le cessioni con effetti traslativi differiti e per quelle fatte nell'ambito di contratti estimatori

Obbligo di compilazione del modello INTRA

CESSIONI COMUNITARIE DI BENI INDICAZIONI IN FATTURA – ESEMPI DI TRIANGOLARI

merce

fattura

OPERAZIONE NON IMPONIBILEINVERSIONE CONTABILE

OPERAZIONE NON IMPONIBILE

CESSIONI DI BENI DIVERSE DALLE CESSIONI COMUNITARIE

TIPO DI CESSIONE

MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”

MOMENTO DI EMISSIONE

DELLA FATTURA

INDICAZIONI DA

RIPORTARE IN FATTURA

Cessione con effetti traslativi immediati*

Momento di consegna o spedizione.Se antecedenti, data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato o del pagamento, limitatamente all'importo riscosso

Nel momento di “effettuazione” dell'operazione, con possibilità di emettere fattura differita in presenza di DDT o documenti equipollenti

“Inversione contabile” se rese nei confronti di soggetti passivi comunitari debitori dell'imposta“operazione non soggetta” se rese fuori dalla UE

* Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per le cessioni effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per le cessioni con effetti traslativi differiti e per quelle fatte nell'ambito di contratti estimatori

CESSIONI DI BENI DIVERSE DALLE COMUNITARIEINDICAZIONI IN FATTURA - ESEMPI

merce

fattura

INVERSIONE CONTABILE OPERAZIONE NON SOGGETTA

MODIFICHE NORMATIVE

OPERAZIONI PASSIVE

– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;– Modalità di applicazione del reverse charge;– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario– Momento di applicazione del reverse charge

OPERAZIONI PASSIVE

– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;– Modalità di applicazione del reverse charge;Modalità di applicazione del reverse charge;– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitarioMomento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario– Momento di applicazione del reverse chargeMomento di applicazione del reverse charge

CAMBIO DI RIFERIMENTO

Decorrenza Operazioni comunitarie Altre

Fino al 31/12/2012

Cambio del giorno di “effettuazione” dell'operazione, se indicato in fattura

oppure cambio della data fattura

Cambio del giorno di “effettuazione”

dell'operazione, in mancanza cambio del giorno antecedente più

prossimo

Dal 1 gennaio

2013

Cambio del giorno di “effettuazione” dell'operazione, se indicato in fattura, in mancanza cambio della data fattura o in mancanza cambio

del giorno antecedente più prossimo

Per tutte le operazioni Per tutte le operazioni (non solo per gli acquisti comunitari di merci) si assume il cambio della data della fattura, salvo che il cambio del giorno di “effettuazione” non sia espressamente indicato in fattura.

OPERAZIONI PASSIVE

– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;– Modalità di applicazione del reverse charge– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitarioMomento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario– Momento di applicazione del reverse chargeMomento di applicazione del reverse charge

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI COMUNITARI

INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL FORNITORE ESTERO

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI EXTRACOMUNITARI

EMISSIONE DI AUTOFATTURA

EMISSIONE DI AUTOFATTURA *

AUTOFATTURA / INTEGRAZIONE

* era prevista per acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e di servizi 7-quater e 7-quinquies

OPERAZIONI PASSIVE

– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;– Modalità di applicazione del reverse chargeModalità di applicazione del reverse charge– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario– Momento di applicazione del reverse chargeMomento di applicazione del reverse charge

MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” DEGLI ACQUISTI COMUNITARI

TIPO DI ACQUISTO

MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”

Acquisti con trasporto a cura del cedente

Momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto. Momento di inizio trasporto o spedizione nel territorio dello Stato membro di provenienzaSe antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

Acquisti con trasporto a cura del cessionario

Momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato.Momento di inizio trasporto o spedizione nel territorio dello Stato membro di provenienzaSe antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

Acquisti con effetti traslativi differiti

Momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi e comunque dopo un anno dalla consegna (deroga valida a condizione che siano tenuti appositi registri di “beni di terzi”).Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

Acquisti di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori

Momento della rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito tra le parti, e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento (deroga valida se sono tenuti appositi registri di “beni di terzi”).Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

Acquisti continuativi per periodi > mese solare

Al termine di ciascun mese

OPERAZIONI PASSIVE

– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;– Modalità di applicazione del reverse chargeModalità di applicazione del reverse charge– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitarioMomento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario– Momento di applicazione del reverse charge

ACQUISTO DI BENITERMINI E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEL REVERSE CHARGE

OperazioneModalità reverse

Termini

Acquisto comunitario di beni

Integrazione fattura

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma cmq entro 15 gg dal ricevimento e con riferimento al relativo mese)

Altri acquisti di beni da fornitore comunitario

Integrazione fattura(Autofattura)

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il momento di effettuazione dell'operazione)

Acquisti di beni da fornitore extra-comunitario (diversi dalle importazioni)

Autofattura Entro il momento della consegna o spedizione o, se anteriore, del pagamento (in caso di pagamento parziale, limitatamente all'importo pagato).Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da ddt (anche riepilogativa delle consegne intervenute nel corso di un mese) potrà provvedersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione (CM 37/11 punto 4.3)

ACQUISTO DI SERVIZIMOMENTO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REVERSE

operazione Modalità momento

fornitori comunitari/ regola generale

Integrazione fattura

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma cmq entro 15 gg dal ricevimento e con riferimento al relativo mese)

fornitori comunitari/ deroghe

Integrazione fattura(Autofattura)

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il momento del pagamento))

fornitori extracomunitari / servizi generici

Autofattura Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento aL mese di “effettuazione” (ultimazione della prestazione o maturazione dei corrispettivi, o pagamento se antecedente) Entro il momento di effettuazione dell'operazione

fornitori extracomunitari / deroghe

Autofattura Entro il momento del pagamento

Ricevimento di fattura irregolare

Mancato ricevimento della fattura

Autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo al momento di “effettuazione” dell'operazione e con riferimento al mese precedente

Fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria e con riferimento al mese precedente

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA FORNITORI COMUNITARI

Autofattura entro il secondo mese successivo al momento di “effettuazione” dell'operazione

entro il secondo mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione

entro il mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione

Fattura integrativa entro il15° giorno 15 successivo a quello di registrazione della fattura originaria

SCHEMI RIASSUNTIVI DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI PASSIVE

Acquisti comunitari di beni

TIPO DI ACQUISTO

MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”

MODALITÀ E TERMINI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

MODALITÀ E TERMINI PER LA REGOLARIZ-ZAZIONE

Acquisti con effetti traslativi immediati*

Momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal territorio dello Stato membro di partenzaSe antecedente, data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato. Non rileva il pagamento anticipato del corrispettivo

Integrazione della fattura estera entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso mese

In caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione, emissione di autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di “effettuazione”

* Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per gli acquisti effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per gli acquisti con effetti traslativi differiti e per quelli fatti nell'ambito di contratti estimatori

Obbligo di compilazione del modello INTRA

Acquisti comunitari di beni

30/06/2013 3/7/2013

30/6/2013 Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario

15/7/2013 Termine ultimo per il tedesco di emettere la fattura

31/8/2013 Termine ultimo per il ricevimento della fattura

15/9/2013 Termine ultimo di emissione dell'autofattura

La fattura ricevuta tra il 30/6 ed il 31/8 va integrata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento al mese di ricevimento

ATTENZIONE!La fattura va integrata con

l'aliquota (21%) in vigore nel

momento di effettuazione

dell'operazione e non con quella

della data di ricevimento (22%?)

I fornitori comunitari dovrebbero indicare la data in cui è “effettuata” la cessione di beni o la prestazione di servizi (art. 226, n. 11-bis Direttiva 2006/112/CE), se diversa dalla data fattura

Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni

• Trattasi di acquisti di merci già presenti in Italia o in Comunità, ma mancanti di uno dei requisiti degli acquisti comunitari; ad esempio:– Acquisto di merci già presenti in Italia da

soggetto estero (anche se identificato in Italia)– Acquisto di merci di provenienza comunitaria,

cedute da soggetto extracomunitario senza identificazione comunitaria

Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni

Acquisto di merci presenti in Italia, da soggetto stabilito all'estero con rappresentante fiscale in Italia

Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni

Acquisto da extracomunitario di merci di origine comunitaria

Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni

Casistica degli acquisti con effetti traslativi immediati

FORNITOREMOMENTO DI

“EFFETTUAZIONE”MODALITÀ E TERMINI PER IL REVERSE

CHARGE

Comunitario

Momento di consegna o

spedizione dei beni. Se antecedenti, data

del pagamento, limitatamente

all'importo pagato, o del reverse,

limitatamente all'importo assolto

con reverse

Integrazione della fattura estera entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento*. In caso di mancato ricevimento entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, emissione di autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione. Emissione di autofattura entro il momento di effettuazione

Extra-comunitario

Emissione di autofattura entro il momento di “effettuazione”. (Possibilità di emettere autofattura differita se la consegna o spedizione è documentata da ddt)

* Nonostante la procedura sia uguale a quella prevista per gli acquisti comunitari, NON si tratta di acquisti comunitari e non va mai compilato il modello INTRASTAT

Acquisto di servizi – regola generale

TIPO DI SERVIZIO

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

MODALITÀ E TERMINI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

FORNITORE COMUNITARIO

FORNITORE EXTRACOMUNITARIO

“Spot”

Momento di ultimazione della

prestazione* (momento del pagamento se antecedente, limitatamente

all'importo pagato)

Integrazione della fattura estera entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della

fattura e con riferimento al mese di ricevimento. In

caso di mancato ricevimento entro il

secondo mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione, emissione di autofattura** entro il 15 del terzo mese successivo a quello di “effettuazione”

Emissione di autofattura entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di “effettuazione”

dell'operazione e con riferimento al mese di

“effettuazione” dell'operazionePeriodico o

continuativo

Momento di maturazione dei

corrispettivi (momento del pagamento se

antecedente, limitatamente

all'importo pagato)

* “(...) per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione” (CM 35/2012)**“È evidente che tale adempimento (l'emissione dell'autofattura n.d.r.) deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell'effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento” (CM 35/2012)

Esempio: Acquisti di servizi generici “spot”fornitori comunitari

30/06/2013

30/6/2013 Momento di “effettuazione” del servizio

15/7/2013 Termine ultimo per il britannico di emettere la fattura

31/8/2013 Termine ultimo per il ricevimento della fattura

15/9/2013 Termine ultimo di emissione dell'autofattura

La fattura ricevuta tra il 30/6 ed il 31/8 va integrata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento al mese di ricevimento

ATTENZIONE!La fattura va integrata con

l'aliquota (21%) in vigore nel

momento di effettuazione

dell'operazione e non con quella

della data di ricevimento (22%?)

I fornitori comunitari dovrebbero indicare la data in cui è “effettuata” (ultimata) la cessione di beni o la prestazione di servizi (art. 226, n. 11-bis Direttiva 2006/112/CE), sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

In assenza di elementi certi circa il momento di ultimazione della prestazione, si può fare riferimento alla data di emissione della fattura (CM35/2012).

Avvocato GB ultima la prestazione

Acquisti di servizi generici spot – fornitori extracomunitari

30/06/2013

30/6/2013 Momento di “effettuazione” del servizio

15/7/2013 Termine ultimo di emissione dell'autofattura

ATTENZIONE!La fattura va integrata con

l'aliquota (21%) in vigore nel

momento di effettuazione

dell'operazione e non con quella

della data di ricevimento (22%?)

Avvocato USA ultima la prestazione

PROGRAMMA

• Modifiche nella gestione delle operazioni attive

– Nuove annotazioni da indicare in fattura

– Nuovi obblighi di emissione della fattura

– Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie

– Nuovi casi di fattura differita

– La fattura semplificata

– Casistiche

• Modifiche nella gestione delle operazioni passive

– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;

– Modalità di effettuazione del reverse charge;

– Momento di effettuazione dell'acquisto comunitario

– Momento di effettuazione del reverse charge

– Casistiche

• Cenni su fatturazione elettronica e sanzioni

FATTURA ELETTRONICACenni

Modalità di certificazione Modalità di invio

Consenso del destinatario

Modalità di conservazione

Appone la firma digitale e la marca temporale o

Invia la fattura in formato elettronico

Ottiene il consenso del destinatario

Conserva la fattura in formato elettronico

Invia la fattura tramite sistemi EDI o

Istituisce dei controlli di gestione in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto

Modalità di ricevimento Consenso del destinatario Modalità di conservazione

Riceve la fattura tramite sistemi informatici

Dà il consenso al ricevimento della fattura elettronica

Conserva la fattura in formato elettronico

FATTURA ELETTRONICA PER L'EMITTENTE

FATTURA ELETTRONICA PER IL RICEVENTE

OPERAZIONI ATTIVESANZIONI

• Introdotta la sanzione per la mancata (o ritardata) emissione di fattura non soggetta ad IVA (ad esempio 7-ter). (si conferma implicitamente che fino ad oggi non è applicabile alcuna sanzione).

• In caso di omessa/ritardata emissione di fattura non imponibile o fuori campo, che non rilevi ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione dal € 258 a 2.065 per ogni violazione.

• L'articolo 12 del D.Lgs 472/97 prevede che in caso di più violazioni formali della medesima disposizione, si applichi una unica sanzione calcolata maggiorando la sanzione base (da 258 a 2.065) da un quarto al doppio.

322,5 € → 6.195 € ridotti ad 1/3 in caso di definizione agevolata

OPERAZIONI PASSIVESANZIONI

• In caso di mancato assolvimento dell'IVA col reverse charge si applica la sanzione:

– Del 100% dell'IVA con un minimo di € 516 se l'operazione genererebbe un debito di imposta (per l'indetraibilità della stessa nella fase di credito). Si procede al recupero dell'IVA.

– Del 100% dell'IVA con un minimo di € 516 se l'operazione fosse neutrale (l'IVA non assolta sarebbe stata comunque deducibile). Non si provvede al recupero dell'IVA. Si ritiene che tale sanzione sia contraria ai principi

del diritto comunitario.

• Tali sanzioni sono applicabili anche in caso di ritardato assolvimento dell'IVA

L'articolo 12 del D.Lgs 472/97 prevede che in caso di più violazioni formali della medesima disposizione, si applichi una unica sanzione calcolata maggiorando la sanzione base (da 258 a 2.065) da un quarto al triplo.

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