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Il recepimento della direttiva Il recepimento della direttiva MiFID MiFID La consulenza finanziaria indipendente La consulenza finanziaria indipendente Cagliari, 5 marzo 2008 Davide Squarzoni

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Il recepimento della direttiva Il recepimento della direttiva MiFIDMiFIDLa consulenza finanziaria indipendenteLa consulenza finanziaria indipendente

Cagliari, 5 marzo 2008

Davide Squarzoni

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2Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Agenda

CHI SIAMO

LA DIRETTIVA MiFID

Introduzione alle principali novità

Tutela degli investitori

» Classificazione della clientela e conseguenze sull’operatività

» Adeguatezza ed appropriatezza

L’ARCHITETTURA REVERSE CORE-SATELLITE

DALLA FRONTIERA EFFICIENTE ALLA FRONTIERA EFFICACE

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3Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Il Gruppo Prometeia

ASSOCIAZIONE PROMETEIA

ASSOCIAZIONE PROMETEIA

SOCI INDIVIDUALI

SOCI INDIVIDUALI

PROMETEIA S.p.A.

PROMETEIA S.p.A.

48% 52%

Una delle maggiori società italiane di consulenza e ricerca economica e finanziaria. Conta attualmente su uno staff di circa 250 professionisti che esprimono

competenze di eccellenza nei campi dell’analisi economica e dell’ingegneria finanziaria, della statistica e dell’econometria, della business analysis e della

consulenza finanziaria, dell’organizzazione aziendale e dell’informatica

Associazione (fondata nel 1974) senza scopo di lucro, che non

svolge attività commerciale ma attività di analisi e ricerca

Professori universitari componenti il Comitato Scientifico e i Partner selezionati nel management di

Prometeia

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4Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Prometeia Advisor SIM – indipendenza e specializzazione

PROMETEIA S.p.A.

PROMETEIA S.p.A.

100%

CdACdA SOCIETA’ DI REVISIONE

SOCIETA’ DI REVISIONE

COLLEGIO SINDACALECOLLEGIO

SINDACALE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

CONTROLLO INTERNO

CONTROLLO INTERNO

Business Consulting

RiskManagement

FinancialAdvisory

Business Information

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5Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Prometeia Advisor SIM - l’attività di consulenza

L’esperienza di Prometeia nel settore degli Investitori istituzionali parte dal 1998, mutuando esperienze precedenti nei Comitati Investimento di portafogli di proprietà di primarie Banche ed avvalendosi di metodologie e strumenti di ALM, asset allocation e risk management riconosciuti come best in class dal mercato

Gli Investitori che attualmente utilizzano strumenti e servizi consulenziali di Prometeia Advisor SIM sono 42 tra Fondazioni Bancarie, Fondi Pensione, Casse Private e Family Offices. Gli Asset Under Advice a dicembre 2007 sono poco meno di 30 miliardi di euro

0

15

30

45

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Num

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Inizio operatività della SIM

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6Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Processo d’investimento per un Investitore istituzionale

Analisi del portafoglio finanziario

Valutazione della struttura

prospettica delle attività e

passività

Asset allocationstrategica Monitoraggio

rischi e analisi delle

performance

Selezione dei gestori e prodotti

La definizione del portafoglio strategico costituisce la principale responsabilità degli Amministratori di un Ente in tema di investimenti finanziari

Per raggiungere e mantenere nel tempo risultati ottimali le scelte fondamentali devono essere supportate da attività complementari, a monte ed a valle della definizione del portafoglio strategico

Tali attività costituiscono il processo d’investimento, che si configura non come una tantum, bensì come processo iterativo attraverso il quale perseguire dinamicamente il raggiungimento del rendimento target

Il costante monitoraggio delle performance permette di perfezionare l’asset allocation e di valutare nel continuo la composizione ed il profilo rischio/rendimento del portafoglio

L’andamento dei mercati e l’operato dei gestori richiede frequenti riesami del portafoglio per valutare la necessità di ribilanciamento tra le classi di attività o modifiche nei mandati e nei prodotti utilizzati

Ribilancia-mento del portafoglio

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7Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Il 21 aprile 2004 è stata approvata dal Parlamento europeo la direttiva 2004/39/CE “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Si inscrive nell’ambito del Financial Services Action Plan (FSAP), adottato dalla Commissione Europea

L’obiettivo è di integrare i mercati dei capitali e creare un mercato unico europeo per i servizi finanziari

La Direttiva regolamenta la materia dei servizi finanziari per:

» “assicurare il grado di armonizzazione necessario …

» … per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione …

» … e consentire alle imprese d’investimento di prestare servizi in tutta la Comunità”

Il quadro normativo di riferimentoTutela degli investitori e mercato unico

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In vigore dal 2

novembre 2007

Il quadro normativo di riferimentoTutela degli investitori e mercato unico

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO A LIVELLO COMUNITARIO E NAZIONALE

Direttiva 2004/39 CE (MiFID) – direttiva di I livello

» Direttiva 2006/31/CE – direttiva di II livello

» Direttiva 2006/73/CE – direttiva di II livello

Decreto Lgs. 164/2007 (Modifiche al D.Lgs. 58/1998 (TUF))

» Delibera Consob n. 16190 (Regolamento Intermediari)

» Delibera Consob n. 16191 (Regolamento Mercati)

» Regolamento congiunto Consob - Banca d’Italia

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Le principali novitàDestinatari e contenuti

SOGGETTI COINVOLTI

Intermediari

»Banche, SIM e SGR, agenti di cambio, Poste Italiane, imprese di investimento e banche comunitarie con succursale nel Paese locale ed extracomunitarie abilitate ad operare nel Paese locale

»Consulenti finanziari

»Gestori di sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facilities - MTF), “internalizzatori sistematici”

Vengono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione della normativa, tra gli altri, le imprese di assicurazione, gli OICR e i fondi pensione. Vanno esclusi, inoltre, le persone che prestano esclusivamente servizi di investimento alla propria casa madre e quelli che effettuano esclusivamente negoziazione in conto proprio.

AMBITI DI INTERVENTO

Tutela degli investitori» rigorosa classificazione della clientela» rispetto di specifiche regole di condotta » controllo degli inducements (incentivi)

Rafforzamento dei meccanismi concorrenziali ed efficienza del mercato

» abolizione dell’obbligo di concentrazione » apertura a nuove regole di trading venues

(luoghi di esecuzione)» “passaporto”

» trasparenza pre e post-trade» transaction reporting

Riclassificazione di servizi e strumenti

» il servizio di consulenza» la gestione di MTF» riclassificazione degli strumenti

Governance» requisiti legali» sistemi e controlli interni» gestione dei rischi » gestione dei conflitti di interesse

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Le principali novitàTutela degli investitori

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Clientela al dettaglio

Clientela professionale

Controparte qualificata

INDUCEMENTS(INCENTIVI)

REGOLE DI CONDOTTA

Informativa pre-contrattuale dalla/alla clientela

Valutazione dell’adeguatezza

Test di appropriatezza

Mera esecuzione degli ordini

Regolamentazione degli incentivi

Il sistema MiFID richiede alle imprese di investimento di rendere gli interessi della clientela prioritari nell’esecuzione dei servizi di investimento.

A tal fine, la Direttiva e le relative misure di esecuzione (modifiche al TUF e Regolamento Intermediari) procedono a dettagliare:

Tutela degli

investitori

Governance

Mercati

Servizi e strumenti

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11Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

PASSAPORTO EUROPEO

Vigilanza del Paese di origine sulle imprese che prestano servizi in altri Paesi comunitari

TRANSACTION REPORTING

Invio di flussi informativi dagli operatori alle Autorità competenti degli Stati-membri

TRASPARENZA Pre e post-negoziazione

TRADING VENUES(LUOGO DI ESECUZIONE)

Abolizione della “regola di concentrazione”

Ampliamento dei modelli di organizzazione della attività di negoziazione (mercato regolamentato, MTF, internalizzatori sistemici)

Libera scelta del luogo di esecuzione degli ordini

La Direttiva pone le condizioni per l’aumento della competitività sui mercati finanziari dell’UE eliminando i vincoli all’utilizzo del “passaporto” e abolendo l’obbligo di concentrazione nei mercati regolamentati, presupponendo che la concorrenza tra mercati con differenti modelli di business e differenti strutture di costo sia la strada migliore per promuovere l’efficienza.

Tutela degli investitori

Governance

Mercati

Servizi e strumenti

Le principali novitàCompetitività ed efficienza del mercato

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Le principali novitàServizi e strumenti finanziari

La Direttiva rivede l’elenco dei soggetti e dei servizi di investimento, re-introducendo tra l’altro l’attività di consulenza in materia di investimenti come attività riservata agli intermediari abilitati, distinguendola dalla consulenza “generica” che rientra invece nei servizi accessori.

CLASSIFICAZIONE DELLA ATTIVITÀ E DEGLI STRUMENTI

Intermediari, gestori di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e “internalizzatori sistematici”, consulenti finanziari

La consulenza come “servizio di investimento” e l’introduzione della “gestione di MTF”

La ricerca, l’analisi e le altre raccomandazioni generali come “servizi accessori”

Riclassificazione, specificazione ed estensione degli strumenti finanziari (soprattutto relativamente ai derivati)

Tutela degli investitori

Governance

Mercati

Servizi e strumenti

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13Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Le principali novitàGovernance

La Direttiva definisce i caratteri generali dell’organizzazione degli intermediari, richiedendo alle imprese di investimento di applicare politiche e procedure sufficienti a garantire che l’impresa nella sua interezza adempia a determinati obblighi stabiliti dalla Direttiva stessa e dal Regolamento Congiunto.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Requisiti generali di organizzazione, continuitàdell’attività, compliance, gestione del rischio, revisione interna, responsabilità dell’alta dirigenza

Procedure per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali

Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o di servizi/attività

Conservazione delle registrazioni

CONFLITTI DI INTERESSE

Adozione di misure idonee per identificarli

Informativa “chiara” e “preventiva” ai clienti in caso di conflitto

Tutela degli investitori

Governance

Mercati

Servizi e strumenti

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14Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Tutela degli investitori Classificazione della clientela

CLIENTELA AL DETTAGLIO

Cliente che non sia cliente professionale o controparte

qualificata

CLIENTELA PROFESSIONALE

CONTROPARTE QUALIFICATA

Clientela che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie

per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di

investimenti e valutare correttamente i rischi che assume.

I clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di

negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini.

--

++

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELALA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELALA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA TUTELATUTELA LIBERTALIBERTA’’ DI DI AZIONEAZIONE

--

++

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Tutela degli investitori Classificazione della clientela

su rich

iesta del clien

te

Opzione per gli Stati membri di includere altre imprese che soddisfano requisiti adeguati.La Consob non propone tale estensione.

L’intermediario deve verificare in modo sostanzialee non formale la rispondenza ai requisiti

Clientela al dettaglioClientela al dettaglio

Controparti qualificateControparti qualificate

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iario

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rich

iesta del clien

te

Clientela professionaleClientela professionaleClientela professionale

In via generale, o per singoli servizi/operazioni è possibile richiedere una diversa classificazione.

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16Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Tutela degli investitori Classificazione della clientela

INFORMATIVA AL CLIENTE

CLIENTELA AL

DETTAGLIO

CLIENTELA PROFES-SIONALE

CONTRO-PARTE

QUALIFICATA

--

++

REGOLE DI GESTIONE

ORDINI

Il grado di tutela varia anche a seconda del servizio prestatoIl grado di tutela varia anche a seconda del servizio prestatoIl grado di tutela varia anche a seconda del servizio prestato

TUTELATUTELA VALUTAZIONE COERENZA

INVEST./CLIENTI

--

++

CONTRATTI E REPORTISTICA

INFORMATIVA DAL CLIENTE

--

++

--

++

--

++

NESSUNANESSUNA NESSUNANESSUNA NESSUNANESSUNA NESSUNANESSUNA

BEST EXECUTION

--

++

NESSUNANESSUNA

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Tutela degli investitoriAdeguatezza e appropriatezza (artt. 39 – 42)

L’obbligo di “servire al meglio l’interesse dei clienti” implica l’introduzione di nuovi principi:

APPROPRIATEZZA

ADEGUATEZZA

L’impresa valuta se il servizio di investimento èappropriato verificando che il cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che tale servizio/prodotto comporta.

1. corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente;

2. essere di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento;

3. essere di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione.

Per i servizi di consulenza e di

gestione di portafogli

Per i servizi di consulenza e di

gestione di portafogli

Per i servizi diversi da

consulenza e gestione

Per i servizi diversi da

consulenza e gestione

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18Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Tutela degli investitoriAdeguatezza (artt. 39 – 40)

CLIENTE AL DETTAGLIO

CLIENTE PROFESSIONALE

“su richiesta” “di diritto”

1. Obiettivi di investimento

2. Profilo di rischio

3. Esperienza e conoscenza

1. Obiettivi di investimento

2. Profilo di rischio

3. Esperienza e conoscenza

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTO

GESTIONE DI PORTAFOGLI

DA VERIFICAREDA VERIFICARE PRESUNTOPRESUNTO

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19Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Tutela degli investitoriAdeguatezza (artt. 39 – 40)

Per la valutazione della coerenza degli investimenti gli intermediari fanno affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti.

Se l’intermediario non ottiene le informazioni necessarie dal cliente, o potenziali, si astiene dal prestare i menzionati servizi.

CLIENTEINTERME-DIARIO

fornisce informazioni

fornisce informazioni

Si astiene dal prestare

i servizi

Si astiene dal prestare

i servizi

Ha le informa-

zioni necessarie

NON ha le informazioni necessarie

Presta i servizi

Presta i servizi

Il servizio/ prodotto èadeguato

Il servizio/ prodotto NON è

adeguato

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Tutela degli investitoriAppropriatezza (artt. 41 – 42)

CLIENTE AL DETTAGLIO

CLIENTE PROFESSIONALE

“su richiesta” “di diritto”

Esperienza e conoscenza per comprendere i rischi che il servizio/prodotto comporta

SERVIZI DIVERSI DA CONSULENZA E GESTIONE

DA VERIFICAREDA VERIFICARE PRESUNTOPRESUNTO

Il test di appropriatezza non implica alcuna verifica su obiettivi di investimento e profilo di rischio.

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21Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Tutela degli investitoriAppropriatezza (artt. 41 – 42)

L’intermediario deve verificare che il cliente abbia il livello diesperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o servizio di investimento offerto o richiesto comporta

Le informazioni vengono fornite dal cliente

CLIENTEINTERME-DIARIO

fornisce informazioni

fornisce informazioni

Il cliente dev’essere

avvertito ma può comunque procedere

Il cliente dev’essere

avvertito ma può comunque procedere

Presta i servizi

Presta i servizi

Le informazioni

sono sufficienti

Le informazioni

NON sono sufficienti

Il servizio/ prodotto è

appropriato

Il servizio/ prodotto NON è

appropriato

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22Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Tutela degli investitori Livelli di protezione del cliente

TIPOLOGIA DI SERVIZI PRESTATI

CLA

SS

IFIC

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E

DEL C

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Execution only

Servizi diversi da consulenza

e gestione

Servizi di gestione

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fess

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opar

te

qual

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Parziale presunzione di adeguatezza

AdeguatezzaAppropriatezzaNessuna valutazione

Servizi di consulenza

Nessuna valutazione

Nessuna valutazione

Presunzione di appropriatezza Adeguatezza

Adeguatezza

Nessuna valutazione

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23Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

L’architettura di portafoglio di un investitore istituzionale

Tenuto conto di quelli che sono gli obiettivi di un Ente istituzionale, il suo portafoglio finanziario è definibile “OTTIMALE” se minimizza il disallineamento tra obiettivi di lungo termine e obiettivi di breve periodo

Il punto di partenza per la costruzione del portafoglio è rappresentato dal mix di obiettivi, vincoli e orizzonte temporale che caratterizzano ciascun Ente

Il portafoglio finanziario potrà essere costruito tenendo conto della logica REVERSE CORE-SATELLITE

All’interno di ciascuna porzione di portafoglio andranno poi inseriti gli strumenti le cui caratteristiche soddisfano gli obiettivi di rendimento in termini di “holding period”

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24Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

Trade-off tra gli obiettivi di medio/lungo termine e quelli annuali

100%

90%

80%

70%

100%

Conseguimento degli obiettivi annualiLOGICA CORE-SATELLITE

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Limiti agli investimenti espressi

per STRUMENTI

Limiti agli investimenti espressi perCLASSI DI ATTIVITA’

Probabilità di raggiungere il rendimento

target

+/- 10%

+/- 20%

Scostamento dal benchmark neutrale

Benchmark di mercato

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25Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

L’architettura Reverse Core-Satellite

Private Equity

Real Estate

Obbligazioni Governative

Mercati emergenti

High Yield

Mercati sviluppati

Hedge Funds su strategie direzionali

Obbligazioni corporate

Fondi passivi

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26Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

La combinazione degli strumenti finanziariDalla frontiera efficiente …

Rendimento

Rischio

Investimenti tradizionali

Inserimento di investimenti alternativi

La frontiera efficiente consente di massimizzare il rendimento atteso fissando un certo livello di volatilità. L’inserimento nel portafoglio di strumenti cosiddetti alternativi consentirebbe di innalzare il livello della frontiera

Tale approccio fornisce una visione del rischio “monodimensionale”ovvero che tiene conto solo della volatilità

Portafoglio A

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27Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

La combinazione degli strumenti finanziari… alla frontiera “efficace”

Information Ratio

Holding Period

5 anni3 anni1 anno n anni

Individuato l’ALM dell’investitore istituzionale, la combinazione degli strumenti da inserire in portafoglio deve tener conto del tempo minimo in cui il capitale deve essere investito, ovvero dell’holding period

7 anni 10 anni

HEDGE FUND PRIVATE EQUITY

REAL ESTATE

AM

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28Cagliari, 5 Marzo 2008Riservato e confidenziale

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