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Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/8/CE Unità Fiscale dell’ Università di Pisa 1

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Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/8/CE

Unità Fiscale dell’ Università di Pisa

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Premessa

• Dopo le prime slides nelle quali sarà usato un linguaggio corretto si intenderà – per brevità - per articoli 7 – 7-bis- 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 30-bis, 38-bis1, 38-bis2, 38-ter le norme del DPR 633/72 modificate dallo schema legislativo di recepimento delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE 2008/117/CE , e con le dizioni art. XY Dir. 2008/8/CE le norme della direttiva 2006/112/CE risultanti dalla modifica.

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Il soggetto passivo

• Art. 7 comma 1 lettera d) dello schema di D.lgs: modificativo del DP 633/72 in recepimento della direttiva 2008/8/CE :

• d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’ estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.”

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Art 7 -bis

• Disciplina il presupposto territoriale delle cessioni di beni lasciando invariate le disposizioni già contenute nel preesistente articolo 7.

• In generale le cessioni di beni sono territoriali se hanno per oggetto beni, mobili o immobili, nazionali, comunitari, vincolati al regime della temporanea esportazione, esistenti nel territorio dello Stato o beni spediti da altro Stato membro installati, montati o assemblati nel territorio dello Stato da parte del fornitore.

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Una precisazione sui beni installati, montati o assemblati in Italia per conto del fornitore UE

Queste operazioni non costituiscono acquisti intracomunitari (art. 38 c. 5 lett. b) Dl 331/93)

Rilevano invece come fornitura di beni all’interno dello Stato: l’IVA va assolta dal cessionario soggetto di imposta con reverse-charge o idenitificazione diretta/rappresentante fiscale del fornitore UE

Ai fini INTRA solo parte statisticaSe il fornitore è EXTRA UE avremo una

importazione e successiva prestazione di servizi

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Art. 7 ter - (1)

• Recepisce le disposizioni dell’art. 44 della 2008/8/CE:

• “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:a. quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nello Stato b. quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”

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Art. 7 – ter (2)• 2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di

effettuazione delle prestazioni di servizi si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

• a. i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività

• b. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole

• c. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

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La relazione illustrativa sul punto• “..gli enti che svolgono anche attività non

commerciali, nonché quelli che non svolgono alcuna attività commerciale ma che risultano comunque identificati ai fini dell’IVA sono da considerarsi soggetti passivi quando acquistano servizi, indipendentemente dalla circostanza che li utlizzino per lo svolgimento di attività istituzionali o commerciali; si rileva che le disposizioni comunitarie sono state riviste in tal senso nel recepimento dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentanza 6 Novembre 2008 causa C-291/07

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Gli enti pubblici sono quindi soggetti passivi quando ricevono servizi dall’estero nei

seguenti casi:

• a) nel caso che svolgano sia attività commerciali che istituzionali

• b) nel caso che svolgano solo attività istituzionali ma risultino identificati ai fini dell’ IVA avendo effettuato acquisti intracomunitari di beni al di sopra della soglia fissata in 10.000 euro dall’articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto – legge 30 Agosto 1993 n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, soglia così innalzata dalla legge 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria 2008)

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Modifiche alla fatturazione• L’introduzione generalizzata del “principio del

committente” per localizzare la territorialità dell’imposta ha imposto anche una modifica dell’articolo 21 riguardante la fatturazione in quanto, in aggiunta alla fatturazione di cessioni di beni non imponibili è ora prevista l’emissione di fattura anche per le operazioni “a norma dell’articolo 7-bis comma 1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter.” (art. 1 D.lgs. Di recepimento)

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Art. 7 – quater 1 comma lett a)• Recepisce integralmente la norma dell’art. 47

della 8/2008/CE prevedendo che le prestazioni relative a beni immobili nell’ampia dizione usata dalla norma comunitaria (compresa quindi la “fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio”) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato sia se rese a soggetti passivi sia se rese a privati.

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Art. 7 – quater 1 comma lett b)

• Il trasporto di passeggeri è localizzato ai fini IVA in Italia in funzione delle distanze percorse, reso sia a soggetti passivi che a privati

• Piena conformità con l’art. 48 della 2008/8/CE.

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Art. 7 – quater 1 comma lett c)

• Le prestazioni di ristorazione e di catering (escluse quelle fornite su nave, aereo, treno) si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi materialmente eseguite rese sia a soggetti passivi sia a privati.

• Riferimento art. 55 Direttiva 8/2008/CE

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Art. 7 – quater 1 comma lett d)

• I servizi di ristorazione e catering se svolti a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’ interno della Comunità , sono rilevanti territorialmente in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato, resi sia a soggetti passivi di imposta che a privati.

• Riferimento: articolo 57 della Direttiva 8/2008/CE

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Definizione di parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’ interno della

Comunità• E’ specificata dall’art. 7 c. 1 lettera e) come “parte

di trasporto che non prevede uno scalo fuori della comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri “

• Riferimento al comma 2 dell’art. 57 della Direttiva 2008/8/CE secondo cui è “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza ed il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

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Art. 7 – quater 1 comma lett e)• Le prestazioni di locazione finanziaria ,

noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto(definizione illustrata nell’art. 7 comma 1 lettera g) come il “possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni o novanta per i natanti) , resi sia a soggetti passivi che a privati, si considerano effettuata in Italia quando i mezzi sono messi a disposizione in Italia ed utilizzati nel territorio della comunità.

• Le prestazioni relative a questi mezzi se messi a disposizione in paesi extra UE ed utlizzati in Italia sono territoriali in Italia, rese sia a soggetti passivi sia a privati.

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Nel caso di locazione a breve termine riappare il criterio dell’ “utilizzo”

• La Relazione illustrativa così si esprime sul punto: “ Sul piano sostanziale delle norme si deve rilevare l’abbandono , salvo specifiche fattispecie, del criterio di “utilizzo” del servizio , tenuto conto dei numerosi problemi applicativi che le norme attualmente vigenti che lo prevedevano hanno dato in passato.”

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Art. 7 – quinquies• Le prestazioni di servizi relativi ad attività

culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte sia se rese a soggetti passivi d’imposta sia a privati fino ai 31.12.2010

• Stesso regime applicabile all’ accesso alle medesime prestazioni.

• Riferimento: art. 53 della direttiva 2008/8/CE in vigore fino al 31.12.2010.

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Art 7 – quinquies a partire dal 2011

• Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.

• Nel i committenti soggetti passivi di imposta il luogo di imposizione IVA è quello del committente.

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Possibile contrasto nel 2011 con la Direttiva

• Dal 2011 la legge di recepimento prevede che le prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali , artistiche, sportive, scientifiche, educative , ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie sia territoriale nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi svolte (o equivalente quando ivi si svolgono le manifestazioni) sia per i soggetti passivi che per i non soggetti passivi.

• La Direttiva 2008/8/CE, invece, prevede che la territorialità si radichi nel luogo dove le manifestazioni si svolgono solo per i soggetti passivi mentre per i privati doveva applicarsi il principio generale del luogo del prestatore.

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Art. 7 – sexies comma 1 lett. a)

• Le prestazioni di intermediazione rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nello Stato se le operazioni oggetto di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato.

• Rese a soggetti passivi si considerano territoriali nel paese del committente

• Riferimento: art. 46 della direttiva 2008/8/CE

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Art. 7 – sexies comma 1 lett. b) • Le prestazioni di trasporto di beni diverse

dal trasporto intracomunitario rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate nello Stato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio.

• La definizione di trasporto intracomunitario si trova nell’art 7 1^ comma lett. f) laddove si intende “il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi.”

• Se resi a soggetti IVA vale la regola della territorialità nel paese del committente.

• Riferimento: art. 49 della Direttiva 2008/8/CE22

Art. 7 – sexies comma 1 lett. c)

• Invece le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a soggetti non passivi di imposta quando la relativa esecuzione ha avuto inizio nel territorio dello Stato.

• Le prestazioni di trasporto di beni (sia all’interno che fuori dell’Unione Europea) rese nei confronti di soggetti passivi saranno imponibili nel paese del committente

• Riferimento. Articoli 50 – 51 – 52 della Direttiva 2008/8/CE

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Art. 7 – sexies comma 1 lett. d) • Se rese a committenti non soggetti passivi di

imposta le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili si considerano territoriali in Italia se ivi svolte.

• Le prestazioni in oggetto rese nei confronti di soggetti passivi saranno imponibili nel paese del committente

• Riferimento: articolo 54 della Direttiva 2008/8/CE

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Esempio• Il Sole24 Ore di domenica Novembre 2009 proponeva un

esempio su come cambierà radicalmente il regime delle lavorazioni:

Società francese effettua in Germania la riparazione di un macchinario su incarico di una società italiana ed al termine il macchinario resta in Germania.

Fino al 31.12.2009 l’operazione è territorialmente rilevante in Germania (luogo dove si trova il bene) e per assolvere l’imposta la società francese o italiana doveva identificarsi. Con le nuove regole l’IVA andrà assolta in Italia, paese del committente, con il meccanismo del reverse charge, indipendentemente dal luogo dove si trova il bene. La società italiana dovrà inoltre adempiere agli obblighi Intrastat-servizi per la prestazione ricevuta.

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Ulteriore esempio prestazioni di lavorazione

• Una società italiana X effettua servizi di manutenzione su macchinari installati in Svizzera per conto della società italiana Y.

• Fino al 31.12.2009 la prestazione è fuori campo IVA poiché il lavoro viene eseguito fuori del territorio italiano. Dal 1^ gennaio 2010 la prestazione sarà assoggettata ad IVA in Italia in quanto rileva esclusivamente la residenza del committente. Il prestatore X emetterà fattura con IVA al 20% al cliente Società Italiana Y.

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Art. 7 – sexies comma 1 lett. e) • Se rese a committenti non soggetti passivi di imposta

le prestazioni di locazione , anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine , di mezzi di trasporto si considerano territoriali in Italia se rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e utilizzate nella comunità.

• Se rese da soggetti passivi stabiliti fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi utilizzate .

• Se rese a committenti soggetti passivi di imposta la territorialità si radica nel luogo di stabilimento del committente.

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E’più chiara la relazione illustrativa…• “In particolare, per i servizi non a breve termine di locazione, anche

finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto..è previsto che:

– Nell’ipotesi che siano resi da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, e quindi secondo la regola generale rileverebbero ai fini dell’IVA in Italia, sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta se utilizzati fuori dal territorio della Comunità

– Nel caso che essi siano resi da soggetto stabilito fuori della Comunità, e quindi secondo il criterio generale sarebbero irrilevanti ai fini dell’IVA, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta se utilizzati nel territorio dello Stato.”

– VIENE QUINDI UTILIZZATA LA FACOLTA’ PREVISTA DALLA’RTICOLO 59 –BIS DELLA DIRETTIVA 2008/8/ce

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Art. 7 - sexies comma 1 lettera e) dal 2013

Art. 7 - sexies comma 1 lettera e) dal 2013

• Se rese a soggetti non passivi di imposta sono territoriali in Italia le prestazioni di noleggio , locazione finanziaria e simili a lungo termine se utilizzate nell’ambito della Comunità qualunque sia il prestatore sempre che il soggetto non passivo sia domiciliato nel territorio dello Stato e – se non domiciliato – le usi comunque nel territorio dello Stato.

• Per le imbarcazioni da diporto vi è territorialità in Italia se l’imbarcazione è messa a disposizione in italia da prestatori italiani ed utilizzata nella Comunità. Se è messa a disposizione in uno Stato extra – UE ed il prestatore è stabilito in quello Stato si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Quando l’ imbarcazione è messa a disposizione in uno stato diverso da quello di stabilimento del prestatore si applica il primo capoverso.

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Anche qui è più chiara la relazione illustrativa…

• “Con il primo periodo della lettera e) si prevede che le prestazioni di servizi non a breve termine di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese ad un committente che non riveste la qualità di soggetto passivo, le quali, con la norma in vigore nel 2010 sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore dal primo gennaio 2013 sono rilevanti ai fini IVA in Italia se ivi è residente o domiciliato il committente del servizio sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità”

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Art. 7 – sexies comma 1 lettera f)• Le prestazioni di servizi elettronici resi a

soggetti non passivi di imposta da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità sono territoriali in Italia quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero

• Conferma dell’attuale criterio dell’art. 7 comma 1 lettera f-ter) del DPR633/72

• Se rese a soggetti passivi di imposta residenti nello Stato queste prestazioni saranno territoriali parimenti in Italia per il criterio generale.

• Riferimento: art. 58 della Direttiva 2008/8/CE

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Art. 7 – sexies comma 1 lettera g)• Se rese a committenti non soggetti passivi si

considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utlizzate nel territorio della Comunità.

• Se rese da soggetti stabiliti fuori dalla Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi utilizzate.

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Ci viene in aiuto ancora la circolare illustrativa

• “Il ricorso al criterio dell’utilizzo nella tassazione dei servizi di telecomunicazione ha prodotto una disciplina più complessa in quanto:

• Nell’ipotesi in cui siano resi da soggetto stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di committenti comunitari (compresi quelli residenti o domiciliati nel territorio dello Stato), e pertanto rileverebbero agli effetti dell’IVA in Italia, sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta se utilizzati fuori dal territorio della Comunità

• Nel caso in cui i medesimi siano resi da prestatore stabilito in Italia a committente residente e domiciliato fuori dal territorio della Comunità , che sarebbero irrilevanti ai fini dell’IVA in Italia in applicazione del particolare criterio indicato dall’articolo 59 della Direttiva 2008/8/CE, ai sensi del successivo articolo 7 septies rientrano nel campo di applicazione dell’imposta se utilizzati nel territorio dello Stato; analoga imposizione ad Iva si avrà anche nella specifica ipotesi in cui detti servizi siano resi ad un commitente extracomunitario da un soggetto prestatore stabilito in un paese terzo o in un altro Stato membro della comunità semprechè, naturalmente siano utilizzati nel territorio dello Stato

• Infine , nel caso in cui i servizi in questione siano resi da un soggetto stabilito fuori della Comunità, e dovrebbero quindi essere irrilevanti ai fini dell’IVA in Italia, rientrano nel campo dell’allicazione dell’ imposta se utilizzati nel territorio dello Stato.

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Articolo 7-septies• Le prestazioni di: cessioni e concessioni di diritti d’autore di cui all’art. 3,secondo comma, numero 2 b. prestazioni pubblicitarie c. prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed

altre prestazioni analoghe nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni d. obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall’esercitare un’attività

professionale o un diritto di cui al presente articolo e. operazioni bancarie, finanziarie, e assicurative, ccomprese le operazioni di

riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti f. messa a disposizione del personale g..locazione di bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto h. fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica,

nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri servizi direttamente collegati

I .servizi di telecomunicazione J.servizi di teleradiodiffusione K. Servizi prestati per via elettronica, le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente

un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti

RESE A PRIVATI EXTRACOMUNITARI NON SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO

Riferimento: articolo 59 della direttiva 2008/8/CE

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Servizi forniti

elettronicamente

da Un prestatore

fuori UE

Luogo dove il

Cliente (Ue/nonUe) è stabilito

Servizi forniti elettronicamente

da un

Prestatore UE

Cliente non UE

Luogo dove il

Cliente è stabilito Cliente UeLuogo dove il prestatore è stabilito

Dal 1.1.2015:-Cliente Ue o non UE: luogo dove è stabilito il cliente

REGOLE DI TERRITORIALITA’ DEL COMMERCIO ELETTRONICO

Il nuovo articolo 17 del D.P.R. 633/72

• Con il nuovo provvedimento ogni cessione di beni o prestazione di servizi resa in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi gli enti pubblici e non commerciali indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c) dovrà essere adempiuta dal cessionario (colui che riceve il bene) o dal committente (colui che riceve il servizio) con il sistema del reverse charge, l’inversione contabile.

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In pratica il reverse charge in attività commerciale

• Il prestatore non residente emette una fattura per il bene ceduto od il servizio prestato senza addebito di IVA.

• Il cessionario o committente integrerà al ricevimento la fattura provvedendo al versamento dell’ IVA con annotazione sul registro di cui all’ art. 23 del DPR 633/72 (registro delle fatture emesse) per contabilizzare l’imposta a debito e sul registro di cui all’articolo 25 (registro degli acquisti) per l’eventuale esercizio del diritto di detrazione

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Operazioni residue

• Nell’ipotesi che il cessionario o committente non possa attivare il reverse charge (come nel caso di prestazioni a privati oppure di operazioni verso committenti situati fuori dal territorio dello Stato) allora il 2^ terzo comma dell’articolo 17 del DPR 633/72 – nello schema di decreto legislativo – prevede l’identificazione diretta o la nomina del rappresentante fiscale da parte del soggetto non residente.

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La realizzazione del reverse charge nei confronti degli enti identificati IVA che però acquistano beni e servizi

nell’ambito dell’attività istituzionale• Lo schema di decreto legislativo recepisce quello che la prassi

dell’ Agenzia delle Entrate, a seguito delle problematiche emerse dopo la sentenza della Corte Europea del 6 Novembre 2008, causa C-291/07 TRR, già aveva suggerito (vedi interpello reso all’Università di Padova).

• L’art 30-bis dello schema di decreto legislativo infatti prevede gli oneri di annotazione della relativa fattura nel registro vero e proprio degli acquisti intracomunitari (fino ad oggi si usava un registro a parte) nel mese successivo al ricevimento ai sensi dell’articolo 47 comma 3 del DL 331/1993 dichiarando l’imposta nel modello INTRA 12 da presentare all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese ai sensi dell’articolo 49 del medesimo DL dopo averla versata con modello F24 codice 6099.

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Modifiche apportate al DPR 633/72 dalla direttiva 2008/117/CE• Lo schema di decreto legislativo – all’articolo 2 – introduce l’

obbligo dell’ INTRASTAT per i servizi modificando l’articolo 50 comma 6 del DL 331/1996

• “I contribuenti presentano in via telematica all’ Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articolo 7-quater e 7-quinquis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n.633, rese nei confronti di soggetti passivi in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all’art. 7-ter, comma 2 , lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter ,ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.Gli elenchi ripelogativi delle prestazioni di servizi non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il beneficiario.

• Previste ulteriori specifiche con DM del Ministro dell’Economia di concerto con l’ISTAT e del Direttore dell’Agenzia delle Dogane di concerto con quello delle Entrate e con l’ISTAT.

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I rimborsi dell’ IVA ai non residenti (solo cenni)• L’applicazione generalizzata del meccanismo del reverse –

charge porterà ad una situazione di credito di molti operatori non residenti che effettuano operazioni in Italia.

• Per questo la direttiva 2008/9/CE ha riformulato e snellito le procedure di rimborso che avvengono ora dietro richiesta con sistemi telematici e in un periodo ordinario di quattro mesi estendibile al massimo fino ad otto.

• Lo schema di decreto legislativo prevede quindi : L’art. 38 bis-1 per il rimborso IVA di operatori italiani

che hanno effettuato acquisti assolvendo l’IVA in altri paesi della comunità

L’art. 38-bis 2 per gli operatori di altri paesi membri della Comunità che hanno effettuato acquisti con IVA detraibile in Italia

- l’art. 38-ter per i rimborsi ai non residenti extra UE che non sono toccati dalle disposizioni della 2008/9/CE

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Dichiarazioni INTRA:com ’è –come sarà 1/2

•Com ’è :

gli elenchi riepilogativi comprendono le informazioni

relative agli acquisti e/o alle cessioni di beni in ambito

comunitario.

•Dal 1 gennaio 2010:

gli elenchi riepilogativi conterranno anche le

informazioni relative alle prestazioni di servizio rese e/o

ricevute in ambito comunitario a partire dal 01/01/2010.

•Com ’è :

Cartaceo supporto magnetico (floppy) telematico

•Dal 1 gennaio 2010:

Telematico

Questo adempimento è affidato all’ Amministrazione Centrale

Dichiarazioni INTRA :com ’è –come sarà 2/2

Com ’è :

mensile: entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento

trimestrale: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

annuale: entro la fine di gennaio dell ’anno successivo a quello di riferimento

•Dal 1 gennaio 2010:

mensile: entro il 19 del mese successivo al mese di riferimento (es. mensile di gennaio 2010 entro il 19 febbraio 2010)

trimestrale: entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I trimestre 2010 entro il 19 aprile 2010)

Noi saremo contribuenti mensili: la data del 19 è oggetto di discussione

I nuovi modelli prevedono

• Frontespizio unico per beni e servizi• Intra1 (Cessioni di beni e servizi resi)• Intra2 (Acquisti di beni e Servizi ricevuti)• SEZIONE 1 E SEZIONE 2: BENI• Intra1Bis (cessioni di beni nel periodo di riferimento)• Intra2Bis (acquisti di beni nel periodo di riferimento)• ..continua…

I nuovi modelli prevedono

• SEZIONE 3 E SEZIONE 4: SERVIZI

• Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento)• Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di

riferimento)• Intra 1 Quinquies (Rettifiche a servizi resi in periodi

precedenti)• Intra 2 Quinquies (Rettifiche a servizi ricevuti in

periodi precedenti)