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La Sicurezza Delle Macchine La Sicurezza Delle Macchine e Dei Processi Produttivie Dei Processi Produttivi
Aspetti di progettazione, funzionamento e Aspetti di progettazione, funzionamento e collaudo; mantenimento dei requisiti di collaudo; mantenimento dei requisiti di
sicurezza nel temposicurezza nel tempo
UNIVERSITA’ DI UNIVERSITA’ DI BERGAMO BERGAMO
Facolta’ Facolta’ di ingegneriadi ingegneria
25 maggio 200525 maggio 2005
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RelatoreRelatoreIng. Gino ZampieriIng. Gino Zampieri
zampierizampieri@@aceconsultingaceconsulting..itit
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La Sicurezza Delle La Sicurezza Delle Macchine e Dei Processi Macchine e Dei Processi
ProduttiviProduttivi
introduzione ai requisiti per gli allievi del introduzione ai requisiti per gli allievi del corso di ingegneria meccanicacorso di ingegneria meccanica
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Obiettivo di questa prima parte:Obiettivo di questa prima parte:
creare una sensibilizzazione creare una sensibilizzazione degli allievi verso i problemi degli allievi verso i problemi
della sicurezza delle macchine, della sicurezza delle macchine, approfondimenti specifici NON approfondimenti specifici NON fanno parte di questa iterazionefanno parte di questa iterazione
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I requisiti di sicurezza e della I requisiti di sicurezza e della buona progettazione sono buona progettazione sono
imperativi.imperativi.
Un corso di costruzioni di Un corso di costruzioni di macchine non può ignorare macchine non può ignorare la sicurezza dei sistemi e la sicurezza dei sistemi e
delle macchinedelle macchine
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Oggi le aziende possono Oggi le aziende possono essere minacciate seriamente essere minacciate seriamente
da azioni legate alla da azioni legate alla responsabilità da prodotto,responsabilità da prodotto,
i progettistii progettistipossono rischiare pesanti possono rischiare pesanti
azioni sul piano penaleazioni sul piano penale
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Io, ingegnereIo, ingegnereprofessionalmenteprofessionalmente
Devo sapere progettare tenendo conto della sicurezza dei sistemiDevo conoscere i sistemi di sicurezzaDevo sapere le leggi sulla sicurezza delle macchineNon posso ignorare i requisiti di buona praticaDevo conoscere le norme (standards for US)
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In altri termini non posso In altri termini non posso compromettere la sicurezza compromettere la sicurezza delle persone, delle cose, delle persone, delle cose,
degli animali domesticidegli animali domestici
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Questo principio è sancito Questo principio è sancito dalle direttive (leggi) dalle direttive (leggi)
della della Unione EuropeaUnione Europea
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DIRETTIVA 98/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIOdel 22 giugno 1998
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle
macchine
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(3) considerando che il settore delle macchine costituisce una parte importante del
settore della meccanica ed uno deipilastri industriali dell’economia
comunitaria:
(4) considerando che il costo sociale dovuto all’alto numero di infortuni provocati direttamente dall’utilizzazione
delle macchine può essere ridotto
integrando la sicurezza nella progettazione
e nella costruzione stesse delle macchine nonchè una correttainstallazione e manutenzione:
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Articolo I1. La presente direttiva si applica alle macchine e ne
stabilisce i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e
della tutela della
salute.
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ERGO:ERGO:CHI PROGETTA PRODUCE CHI PROGETTA PRODUCE
RISCHIORISCHIO
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Rischio per i membri della Rischio per i membri della collettivitàcollettività((safetysafety))
Rischio d’impresaRischio per sé stesso
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Analizziamo meglio i fattori di Analizziamo meglio i fattori di rischiorischio
Rischio derivante da prodotto Rischio derivante da prodotto difettoso, esempio campagna di difettoso, esempio campagna di richiamo (caso reale)richiamo (caso reale)
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Serial LossesSerial Losses
(1) Serial losses shall be defined (1) Serial losses shall be defined as recurrence of the same as recurrence of the same
damage (defined as a defect damage (defined as a defect resulting from the same cause resulting from the same cause and affecting the same Product and affecting the same Product
type type or in at least 1.9% of the ..or in at least 1.9% of the ..
Esempio tratto da un contratto settore Esempio tratto da un contratto settore automotiveautomotive
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(2) In case of a serial loss, Contractor (2) In case of a serial loss, Contractor shall decide what measures are shall decide what measures are
suitable and necessary to remedy the suitable and necessary to remedy the damage (e.g. preventive afterdamage (e.g. preventive after--sales sales action, including recall) according to action, including recall) according to
its own discretion and with due its own discretion and with due consideration for consideration for SupplierSupplier’’s interests. s interests.
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In case of a serial loss, Contractor In case of a serial loss, Contractor may then demand reimbursement of may then demand reimbursement of the costs incurred in preventive afterthe costs incurred in preventive after--sales and recall actions as well as at sales and recall actions as well as at
least the costs set out in ..least the costs set out in ..
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Esempio di Esempio di leggerezza leggerezza
progettuale di progettuale di processo processo
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Altro esempio di Altro esempio di prodotto di serieprodotto di serie
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Quanto sono costati i casi ?Quanto sono costati i casi ?
Primo caso spese legali per circa 50.000 €Primo caso spese legali per circa 50.000 €
Secondo caso circa 3,8 milioni €Secondo caso circa 3,8 milioni €
terzo caso 30 milioni €terzo caso 30 milioni €
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Responsabilità dei progettistiResponsabilità dei progettisti
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Direttiva Macchine98/37/CE
p.to 1.7.4 Istruzioni perl’uso
Norme di tipo A
EN 292-1EN 292-2
Norme UNI
UNI 10653UNI 10893
Norme di tipo B
EN 953 RipariEN 954-1 Comando e contr.EN 982 OleoidraulicaEN 983 PneumaticaEN 60204-1 Equip. Elettrici
Norme di tipo C
Allegati
Direttiva Bassa Tensione73/23/CEE
Direttiva CompatibilitàElettromganetica
89/336/CEE
DPR 224/88EN 62079 Preparazione diistruzioni
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DLgs 626/94
Il decreto è articolato su 10 Titoli (ciascuno dei quali è poi a sua volta suddiviso in Capi) e su 13 allegati.Titolo I Disposizioni generali
(campo di applicazione, definizioni, misure generali di tutela, obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, obblighi dei lavoratori, obblighi dei obblighi dei progettistiprogettisti,, dei fabbricantidei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori, …)
Titolo II Luoghi di lavoroTitolo III Uso delle attrezzature di lavoroTitolo IV Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI)Titolo V Movimentazione manuale dei carichi
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DLgs 626/94
Titolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminaliTitolo VII Protezione da agenti cancerogeniTitolo VIII Protezione da agenti biologiciTitolo IX SanzioniTitolo X Disposizioni transitorie
Allegato I Casi nei quali è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)
Allegato II Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
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DLgs 626/94Art. 34 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) Zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
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DLgs 626/94Art. 35 – Obblighi del datore
di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse, ed i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all’uso progettato dell’attrezzatura.
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DLgs 626/94Art. 35 – Obblighi del datore
di lavoro
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; utilizzate correttamente; oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all’articolo 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che: l’uso dell’attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all’uopo incaricati; in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
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DLgs 626/94Art. 37 – Informazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dall’ esperienza acquisita nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
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Cosa dice il D.Lgs 626 sulla progettazione dei luoghi di lavoro:
ART. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente. 2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente. 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
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LE DIRETTIVELE DIRETTIVE
Le direttive di prodotto in generale, contengono gli obblighi per gli Stati membri della Comunità Europea, i fabbricanti o gli operatori economici, la Commissione Europea.
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Inizialmente le direttive relative alle macchine ed alle applicazioni, contenevano specifiche tecniche; in questo modo rischiavano di essere velocemente superate a causa della rapida evoluzione delle tecnologie.
Per porre rimedio a tale problema il Consiglio dei Ministri Europeo ha adottato nel 1985 una nuova posizione detta
Nuovo approccioNuovo approccio
Il nuovo approccio si basa sul principio che ogni Paese europeo ha gli stessi obiettivi in materia di sicurezza.
NUOVO APPROCCIONUOVO APPROCCIO
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DIRETTIVE EUROPEEDIRETTIVE EUROPEEARMONIZZAZIONE DELLE NORMEARMONIZZAZIONE DELLE NORME
Esistono due tipi di direttive:
le Direttive SOCIALI o ORIZZONTALIDirettive SOCIALI o ORIZZONTALI, fondate sull'Articolo 118A del Trattato di Roma.ARMONIZZAZIONE DEI LIVELLI DI PROTEZIONE DEI ARMONIZZAZIONE DEI LIVELLI DI PROTEZIONE DEI
LAVORATORILAVORATORI
le Direttive “DI PRODOTTO” o VERTICALIDirettive “DI PRODOTTO” o VERTICALI, fondate sull'Articolo 100A del Trattato di Roma.ARMONIZZAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEI ARMONIZZAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEI
PRODOTTI (LIBERA CIRCOLAZIONE)PRODOTTI (LIBERA CIRCOLAZIONE)
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DIRETTIVE SOCIALI/ORIZZONTALIDIRETTIVE SOCIALI/ORIZZONTALI
Ad esempio: 89/654/CEE “Luoghi di Lavoro”, 90/394/CEE “Protezione da agenti Biologici” (si veda il DLGS 626/94).
Trattano gli aspetti di interesse generale e di grande rilievo sociale riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Gli Stati membri devono uniformarsi a tali direttive, essi hanno però la possibilità di mantenere o introdurre misure più restrittive (esempio DLGS 626/94 in Italia).Le leggi e Direttive sono concepite in maniera che non possano essere apportate modifiche, essendo così uguali per tutti i paesi che le hanno recepite.
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DIRETTIVE DI PRODOTTO/VERTICALIDIRETTIVE DI PRODOTTO/VERTICALI
Ad esempio: 98/37/CE “Direttiva Macchine”, 73/23/CEE “Bassa Tensione”, 89/336/CEE “EMC” e la 97/23/CE “PED”
Le direttive verticali (di prodottodi prodotto), stabiliscono:i requisiti essenziali di sicurezza ai quali i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo;NBNB in particolare sono automaticamente riconosciuti i requisiti di sicurezza dei prodotti che rispettano le norme armonizzatenorme armonizzate: in Italia sono le norme CEI EN o UNI EN.le procedure d’attestazione della conformità.
Gli stati membri devono recepire tali direttive senza alcuna modifica.
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LE DIRETTIVE EUROPEELE DIRETTIVE EUROPEE
98/37/CE Direttiva macchine, recepita in Italia con il DPR 459/96
89/336/CEE Compatibilità elettromagnetica EMC, recepita in Italia con il DL 476/92.
73/23/CEE Direttiva Bassa Tensione BT, recepita in Italia con la legge 791/77 e successivamente integrata con la Direttiva 93/68/CEE
Altre direttive: Direttiva 97/23/CE PED Direttiva 94/9/CE Atex
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Norme armonizzate
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NORMATIVE EUROPEE: STRUTTURANORMATIVE EUROPEE: STRUTTURA
Le norme armonizzate sono così strutturate:
Tipo ATipo A: norme di sicurezza basep.e. EN1050 Principi dell’analisi dei rischi
Tipo B1Tipo B1: norme riferite a particolari aspetti della sicurezzap.e. EN60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine: requisiti generali
Tipo B2Tipo B2: norme riferite ai dispositivi di sicurezzap.e. EN1088 Interblocco dei dispositivi associati alle protezioni
Tipo CTipo C: norme di sicurezza specifichep.e. EN692 Presse meccaniche - sicurezza
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La Direttiva Macchine in ItaliaLa Direttiva Macchine in Italia
il DPR 459/96il DPR 459/96
La Direttiva Macchina è stata recepita in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 Luglio 1996, n° 459 :
“Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relativi alle macchine”
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COSA SI INTENDE PER :
Macchina:
1) Un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidamente per un’applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
3) un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o una serie di macchine diverse o su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.
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Componente di sicurezza
Un componente, purché non sia un’attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell’Unione Europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone.
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Come è strutturata la direttiva Come è strutturata la direttiva nel nel recepimentorecepimento
1.1. Dai considerandoDai considerando
2.2. Dagli articoliDagli articoli
3.3. Dai requisiti essenziali(allegato I)Dai requisiti essenziali(allegato I)
4.4. Dagli allegati II che riguardano la dichiarazione di Dagli allegati II che riguardano la dichiarazione di conformitàconformità
5.5. Allegato III marcaturaAllegato III marcatura
6.6. Allegato IV categorie di macchine pericolose Allegato IV categorie di macchine pericolose soggette a certificazione obbligatoriasoggette a certificazione obbligatoria
7.7. Allegato V fascicolo tecnicoAllegato V fascicolo tecnico
8.8. Allegato VI procedure di certificazioneAllegato VI procedure di certificazione
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ALLEGATO IRequisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e
alla costruzione dellemacchine e dei componenti di sicurezza
2. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI
MACCHINE
3. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE
AI RISCHI PARTICOLARI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE
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4. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER
PREVENIRE I RISCHI PARTICOLARI DOVUTI AD UN'OPERAZIONEDI SOLLEVAMENTO
5. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE
AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI
6. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER EVITARE I RISCHI
PARTICOLARI CONNESSI AL SOLLEVAMENTO O ALLO SPOSTAMENTO DELLE
PERSONE
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4. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA
SALUTE PERPREVENIRE I RISCHI
PARTICOLARI DOVUTI AD UN'OPERAZIONE DI
SOLLEVAMENTO
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PRINCIPI PER LA PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOVALUTAZIONE DEL RISCHIO
EN 1050EN 1050
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IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E’ UNA ATTIVITA’ TIPICAMENTE RISCHIO E’ UNA ATTIVITA’ TIPICAMENTE
INGEGNERISTICA INGEGNERISTICA SI POSSONO INFATTI USARE TECNICHE SI POSSONO INFATTI USARE TECNICHE SIA DI TIPO INDUTTIVO CHE DEDUTTIVOSIA DI TIPO INDUTTIVO CHE DEDUTTIVO
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Esistono due tipi principali di Analisi dei RischiEsistono due tipi principali di Analisi dei Rischi
1.1. metodo deduttivometodo deduttivo2.2. metodo induttivometodo induttivo
Nel metodo Nel metodo deduttivodeduttivo, si ipotizza l'evento finale , si ipotizza l'evento finale e si ricercano quindi gli eventi che potrebbero e si ricercano quindi gli eventi che potrebbero
provocare l'evento finale.provocare l'evento finale.
Nel metodo Nel metodo induttivoinduttivo, si ipotizza il guasto di un , si ipotizza il guasto di un componente. L'analisi successiva identifica gli componente. L'analisi successiva identifica gli
eventi che tale guasto potrebbe provocareeventi che tale guasto potrebbe provocare
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Analisi preliminare dei pericoli (PHA)Analisi preliminare dei pericoli (PHA)
Il PHA è un metodo induttivo il cui obiettivo è identificare, peIl PHA è un metodo induttivo il cui obiettivo è identificare, per tutte le r tutte le fasi di vita di un sistema/sottosistema/componente specifico, i fasi di vita di un sistema/sottosistema/componente specifico, i pericoli, pericoli, le situazioni pericolose e gli eventi pericolosi che potrebbero le situazioni pericolose e gli eventi pericolosi che potrebbero condurre condurre ad un infortunio. Il metodo identifica le possibilità di infortuad un infortunio. Il metodo identifica le possibilità di infortunio e valuta nio e valuta qualitativamente il grado della lesione o del danno alla salute qualitativamente il grado della lesione o del danno alla salute possibili. Si forniscono quindi proposte concernenti le misure dpossibili. Si forniscono quindi proposte concernenti le misure di i sicurezza ed i risultati della loro applicazione.sicurezza ed i risultati della loro applicazione.Il PHA dovrebbe essere aggiornato durante le fasi di progettazioIl PHA dovrebbe essere aggiornato durante le fasi di progettazione, ne, costruzione e collaudo per individuare nuovi pericoli ed apportacostruzione e collaudo per individuare nuovi pericoli ed apportare re delle modifiche, se necessario.delle modifiche, se necessario.La descrizione dei risultati ottenuti può essere effettuata in dLa descrizione dei risultati ottenuti può essere effettuata in diversi iversi modi (per esempio, per mezzo di un prospetto, un albero)modi (per esempio, per mezzo di un prospetto, un albero)
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Metodo "cosa Metodo "cosa -- se" ("WHAT se" ("WHAT -- IF" IF" MethodMethod))
Il metodo "cosa Il metodo "cosa -- se" ("WHAT se" ("WHAT -- IF" IF" MethodMethod) è un metodo induttivo. Per ) è un metodo induttivo. Per applicazioni relativamente semplici, si prendono in esame la applicazioni relativamente semplici, si prendono in esame la progettazione, il funzionamento e l’uso di una macchina. In progettazione, il funzionamento e l’uso di una macchina. In corrispondenza di ogni passo, vengono formulate le domande "cosacorrispondenza di ogni passo, vengono formulate le domande "cosa -- se“ se“ ("WHAT ("WHAT -- IF" IF" MethodMethod) e ad esse vengono fornite delle risposte per ) e ad esse vengono fornite delle risposte per valutare gli effetti dei guasti dei componenti o degli errori prvalutare gli effetti dei guasti dei componenti o degli errori procedurali sulla ocedurali sulla creazione di pericoli sulla macchina.creazione di pericoli sulla macchina.Per applicazioni più complesse, è possibile applicare nel modo mPer applicazioni più complesse, è possibile applicare nel modo migliore il igliore il metodo "cosa metodo "cosa -- se“ ("WHAT se“ ("WHAT -- IF" IF" MethodMethod) attraverso l'uso di una "lista di ) attraverso l'uso di una "lista di controllo" ("controllo" ("checkcheck -- list"), e distribuendo il lavoro allo scopo di affidare list"), e distribuendo il lavoro allo scopo di affidare alcuni aspetti dell’uso della macchina alle persone che hanno laalcuni aspetti dell’uso della macchina alle persone che hanno la maggiore maggiore esperienza o capacità nella valutazione di tali aspetti.esperienza o capacità nella valutazione di tali aspetti.
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Si valutano le tecniche utilizzate dall'operatore e la sua conosSi valutano le tecniche utilizzate dall'operatore e la sua conoscenza cenza del lavoro. Si valuta l'adeguatezza dell'attrezzatura, la progetdel lavoro. Si valuta l'adeguatezza dell'attrezzatura, la progettazione tazione della macchina, il suo sistema di comando e il suo equipaggiamendella macchina, il suo sistema di comando e il suo equipaggiamento to di sicurezza. di sicurezza. Si esaminano gli effetti del materiale che viene lavorato, e si Si esaminano gli effetti del materiale che viene lavorato, e si verificano le registrazioni relative al funzionamento e alla verificano le registrazioni relative al funzionamento e alla manutenzione.manutenzione.Generalmente,la valutazione di una macchina sulla base di una liGeneralmente,la valutazione di una macchina sulla base di una lista sta di controllo precede l'uso di metodi più sofisticati descritti ddi controllo precede l'uso di metodi più sofisticati descritti di seguito.i seguito.
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Analisi dei modi di guasto e dei loro effetti (FMEA)Analisi dei modi di guasto e dei loro effetti (FMEA)
FMEA è un metodo induttivo il cui scopo principale è di valutareFMEA è un metodo induttivo il cui scopo principale è di valutare la la frequenza e le conseguenze del guasto del componente. Quando frequenza e le conseguenze del guasto del componente. Quando le procedure operative o gli errori da parte dell'operatore sonole procedure operative o gli errori da parte dell'operatore sonosignificativi possono essere più adatti altri metodi.significativi possono essere più adatti altri metodi.FMEA può richiedere più tempo di un albero dei guasti, perché FMEA può richiedere più tempo di un albero dei guasti, perché per ogni componente si prende in considerazione ogni modo di per ogni componente si prende in considerazione ogni modo di guasto. Alcuni guasti hanno una probabilità di verificarsi moltoguasto. Alcuni guasti hanno una probabilità di verificarsi moltobassa. Se questi guasti non sono analizzati nel dettaglio tale bassa. Se questi guasti non sono analizzati nel dettaglio tale decisione decisione dovrebbe dovrebbe essere registrata nella documentazione.essere registrata nella documentazione.Il metodo è specificato nella norma IEC 812 "Tecniche di analisiIl metodo è specificato nella norma IEC 812 "Tecniche di analisiper l’affidabilità dei sistemi per l’affidabilità dei sistemi -- Procedura per l’analisi dei modi di guasto e dei loro effetti Procedura per l’analisi dei modi di guasto e dei loro effetti (FMEA)"(FMEA)"
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Pericolo: L’evento, la fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente seguito dall’origine o dalla natura del danno : pericolo di elettrocuzione, pericolo di schiacciamento, pericolo di cesoiamento, ecc..
Rischio: Combinazione di probabilità (frequenza) e gravità (lieve, permanente, grave) delle lesioni o danni derivanti da un pericolo.
Rischio residuo: Rischio che permane dopo che sono state adottate le appropriate misure di riduzione dello stesso.
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LA EN 1050LA EN 1050
UNA NORMA SPECIFICA PER L’ANALISI UNA NORMA SPECIFICA PER L’ANALISI DEI RISCHI:DEI RISCHI:
Definisce la valutazione come un processo Definisce la valutazione come un processo riconducibile a passi logici. riconducibile a passi logici.
E’ un esame sistematicoE’ un esame sistematico
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FMEA può essere applicata al progetto DFMEA o al processo (PFMEA).
La FMEA deve essere intesa come un'azione preventiva e NON un esercizio correttivo.
DFMEA si applica a nuovi prodotti, prodotti modificati oppure a prodotti già esistenti, quando ne viene
modificato l'impiego.
FMEAFMEA
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Le fasi fondamentali sono:
1. Analisi dei rischi
2. Individuazione dei pericoli (trascinamento, cesoiamento, ecc..)
3. Individuazione degli effetti del pericolo o del guasto (nell'ottica della sicurezza dell’operatore)
4. Individuazione delle cause del pericolo o del guasto
5. Priorità di azione (basata su IPR)
6. Azioni correttive
7. Verifica dell'efficacia delle azioni correttive
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P1 (Probabilità attuale che il pericolo o guasto si verifichi) :
Probabilità del verificarsi del guasto - P Possibile frequenza del guasto (indicativo) Indice
Molto alta (il pericolo é praticamente inevitabile) Almeno 80% dell’esposizione dell’operatore 9-10
Elevata Almeno in una volta per turno di lavoro 7-8
Moderata (Pericolo o guasto occasionale)
Manutenzione ordinaria od operazioni di regolazione con frequenza maggiore di 1 turno
di lavoro4-6
Bassa Manutenzione straordinaria 2-3
Remota Solo in alcune fasi specifiche della macchina 1
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FMEAFMEAG1 (Valutazione della gravità del pericolo o guasto)
Gravità del Pericolo o Guasto - G Indice
Pericolo o guasto gravissimo: ha conseguenze sulla sicurezza o sul soddisfacimento di specifiche tecniche, provoca danni irreversibili alle persone 10-7
Pericolo o Guasto medio: ha conseguenze sulla sicurezza o sul soddisfacimento di specifiche tecniche, provoca danni irreversibili ma di lieve entità alle persone 6-4
Pericolo o Guasto Lieve : danno generalmente reversibile che non provoca danni permanenti 3-2
Pericolo o Guasto insignificante: il pericolo o guasto ha effetti trascurabili. 1
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R1 (Rilevabilità )Possibilità di evitare il pericolo : quando si manifesta un pericolo o un guasto , è
importante sapere se esso può essere riconosciuto e se può essere evitato prima che porti ad un infortunio.
Rilevabilità del pericolo o guasto - R Frequenza(indicativa)
Indice
Improbabile: il pericolo o il guasto non viene controllato, questo ha effetti irreversibili per la sicurezza. < 80% 10
Molto ridotta: il pericolo o guasto non é facilmente riconoscibile, questo ha effetti irreversibili per la sicurezza. > 80% 9
Ridotta:guasto e pericolo riconoscibile immediatamente, è possibile rilevarlo con un controllo automatico, posso perdere la funzione di sicurezza tra i due controlli (es. sistemi di comando e controllo in Categoria 2 EN 954-1), e/o ripari regolabili
> 90% 6-8
Normale: guasto e pericolo riconoscibile immediatamente, la macchina si può arrestare comunque in emergenza, in caso di guasti multipli posso perdere la funzione di sicurezza (es. sistemi di comando e controllo in Categoria 3 EN 954-1), e/o ripari fissi o interbloccati
> 99,7% 2-5
Elevata: Pericolo gravissimo, guasto funzionale, è rilevato con un controllo automatico, la macchina si può arrestare comunque in emergenza, in caso di guasti multipli nonperdo la funzione di sicurezza (es. sistemi di comando e controllo in Categoria 4 EN 954-1) e/o riparto con interblocco con blocco a segregazione totale
> 99,99% 1
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IPR1 (Indice di priorità di rischio)
L'indice viene calcolato per ogni causa di guasto, porre attenzione agli IPR più elevati.
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IPR1 (Indice di priorità di rischio)
L'indice viene calcolato per ogni causa di guasto, porre attenzione agli IPR più elevati.
0 –200 Rischio accettabile non grave
201 - 350 Rischio residuo
Maggiore di 350 Necessita azione di intervento e bonifica per riduzione del rischio
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DA TENERE IN CONSIDERAZIONEDA TENERE IN CONSIDERAZIONE::
Durata della macchinaDurata della macchina
Ciclo di vitaCiclo di vita
Uso previsto e prevedibileUso previsto e prevedibile
Operatori che avranno modo di interagire con la Operatori che avranno modo di interagire con la
macchina durante il ciclo di vita della macchina stessamacchina durante il ciclo di vita della macchina stessa
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RELAZIONE TRA I COMPITI DEL PROGETTISTA ED I COMPITI DELL’UTILIZZATORE
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Sistemi di comandoSistemi di comando
Il principio della ridondanza e sorveglianza
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CATEGORIA DEI SISTEMI DI COMANDOCATEGORIA DEI SISTEMI DI COMANDO
Categoria Requisito Esigenze del sistema di comando Comportamento del sistema dicomando in caso di difetto
B Utilizzo di componenti disicurezza conformi alle normerelative
Controllo corrispondente alle regolevigenti in materia
Guasto del dispositivo porta alla perditadella funzione di sicurezza.
1 Selezione dei componenti e deiprincipi di sicurezza
Utilizzo di componenti e principi disicurezza provati.
In caso di guasto possibile perdita dellafunzione di sicurezza con minoreprobabilità che in B.
2 AUTOCONTROLLO Struttura dei circuiti di sicurezza:Test per ciclo, la periodicità del test deveessere adatta alle macchine e allaapplicazione utilizzata.
Guasto rilevato ad ogni test
3 RIDONDANZA Un unico difetto non deve condurre allaperdita della funzione di sicurezzaquesto difetto se possibile deve esserese possibile rilevato
Funzione di sicurezza garantita in casodi guasto semplice, in caso di più guastisi ha la perdita della funzione disicurezza.
4 AUTOCONTROLLO +RIDONDANZA
Un serie di difetti non deve condurre allaperdita della funzione di sicurezza.Questo difetto deve essere se possibilerilevato al momento o subito prima delsuccessivo richiamo alla funzione disicurezza.
Funzione di sicurezza sempre garantita
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CATEGORIA 3RIDONDANZA e/o DIVERSITA’
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CATEGORIA 3RIDONDANZA e/o DIVERSITA’
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CATEGORIA 4RIDONDANZA + AUTOCONTROLLO
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CATEGORIA 4RIDONDANZA + AUTOCONTROLLO