Responsabilita' prodotto difettoso

27
1 La responsabilità da prodotto difettoso e direttive NLF avv. Silvia Stefanelli

Transcript of Responsabilita' prodotto difettoso

Page 1: Responsabilita' prodotto difettoso

1

La responsabilità da prodotto difettoso

e direttive NLFavv. Silvia Stefanelli

Page 2: Responsabilita' prodotto difettoso

2

La responsabile nel nostro ordinamento

Il problema della prova in causa

Page 3: Responsabilita' prodotto difettoso

3

La responsabile extracontrattuale nel nostro

ordinamento Art. 2043Il danneggiato deve provare

– Il fatto – Il danno – Il nesso di causalità – Negligenza

Il danneggiante – Che non vi è colpa

Page 4: Responsabilita' prodotto difettoso

4

Trattato CE art. 153

tutela del consumatori

Direttiva sulla responsabilità da

prodotto difettoso

Dir. 374/85/CEE

concorrenza non falsata tra gli operatori

agevolare libera circolazione merci

evitare differenze livello tutela consumatore

Codice consumo

Page 5: Responsabilita' prodotto difettoso

5

Dir. 374/85/CEE

concorrenza non falsata tra gli operatori

agevolare libera circolazione merci

evitare differenze livello tutela consumatore

Interpretazione Corte Giustizia

Corte Giustizia CE, sentenza 25 aprile 2002(3 sentenze)

La direttiva presegue un ‘armonizzazione globale e non minima …. quindi gli Stati membri non adottare o mantenere disposizioni che garantiscano un livello più elevato di tutela per i consumatori ……..

Page 6: Responsabilita' prodotto difettoso

6

Trattato CE art. 153

tutela del consumatori

Direttiva sulla responsabilità da

prodotto difettoso

Dir. 374/85/CEE

Responsabilitò presunta, non oggettiva

prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore,

ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto

Page 7: Responsabilita' prodotto difettoso

7

La responsabile nel nostro ordinamento

Il problema della prova in causa

Art. 2043 c.c.Il danneggiante deve provate tutto

Dir 85’/374/CEResponsabilità presunta

INVERSIONE ONERE PROVA

Page 8: Responsabilita' prodotto difettoso

8

Trattato CE art. 153

tutela del consumatori

tutela consumatore in fase preventiva

tutela consumatore in fase successiva

Direttive da prodotto Direttiva sulla

responsabilità da prodotto difettoso

Direttive del Nuovo Approccio

E New Legislation Framework Dir. 374/85/CEE - D.Lgs. 224/’88

Page 9: Responsabilita' prodotto difettoso

9

La responsabilità da prodotti difettoso

DPR 224/88

Dir 2001/95

DIFETTO

Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze

qualsiasi prodotto, che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa durata , messa in servizio, installazione manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili

Sicurezza

Page 10: Responsabilita' prodotto difettoso

10

La responsabilità da prodotti difettoso

Circostanze di cui occorre tener conto nella valutazione

il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione

la sua presentazione

le sue caratteristiche palesi

le istruzioni

le avvertenze fornite

Page 11: Responsabilita' prodotto difettoso

11

La responsabilità da prodotti difettoso

Circostanze di cui occorre tener conto nella valutazione

l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente

destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si

possono ragionevolmente prevedere

Page 12: Responsabilita' prodotto difettoso

12

La responsabilità da prodotti difettoso

Circostanze di cui occorre tener conto nella valutazione

il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.

Un prodotto non puo' essere considerato difettoso per il solo

fatto che un prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque

tempo messo in commercio.

Page 13: Responsabilita' prodotto difettoso

13

La responsabilità da prodotti difettoso

Esclusione della responsabilità

a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;

Page 14: Responsabilita' prodotto difettoso

14

La responsabilità da prodotti difettoso

Esclusione della responsabilità

d) se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

Page 15: Responsabilita' prodotto difettoso

15

La responsabilità da prodotti difettoso

Esclusione della responsabilità

f) nel caso del produttore o fornitore di una parte

componente o di una materia prima, se il difetto e'

interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui

e' stata incorporata la parte o materia prima o alla

conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore

che la ha utilizzata.

Page 16: Responsabilita' prodotto difettoso

16

ANALISI GIURISPRUDENZA

Prodotto difettoso per carenza istruzioni per l’uso

Cass pen 13145/90

modifiche senza istruzioni

Trib Milano 23/3/1995

errato montagio per carenza istruzioni

Cass Civ 9866/97

prodotti chimici ambigua formulazione etichette

Page 17: Responsabilita' prodotto difettoso

17

ANALISI GIURISPRUDENZA

CHI RISPONDE?

Art. 1Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto.

Art. 3 Il termine "produttore" designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

Page 18: Responsabilita' prodotto difettoso

18

ANALISI GIURISPRUDENZA

CHI RISPONDE?

Art. 3

. 2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del leasing" o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.

3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al

Page 19: Responsabilita' prodotto difettoso

19

Natura della responsabilitàCassazione civile    sez. III 29/05/2013 n. 13458

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde

dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un

difetto del prodotto.

Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (trasfuso

nell'art. 120 del cd. "codice del consumo") - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno,

bensì tra difetto e danno.

Page 20: Responsabilita' prodotto difettoso

20

Responsabilità prodotto difettoso Cassazione 20985 del 2007

Intervento tumore al seno

Applicazione di protesi mammaria

Dopo due anni la protesi di svuota della soluzione salina

Profili di responsabilità del produttore

Page 21: Responsabilita' prodotto difettoso

21

Nozione di difettosità

Cassazione civile    sez. III 29/05/2013 n. 13458

Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 117 del cd. "codice del consumo"),

il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti

dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi

valutabili e in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di

settore.

Page 22: Responsabilita' prodotto difettoso

22

Nozione di difettosità

Cassazione civile    sez. III 13/12/2010 n. 25116

Il requisito di sicurezza che, per i cosmetici, il produttore è tenuto a garantire, e in mancanza del quale il prodotto deve ritenersi difettoso, si pone solo in relazione alle "normali condizioni di

impiego" del prodotto medesimo.

Può dirsi, quindi, che il danno non prova indirettamente, di per sé la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma

solo una più indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia

di affidabilità richiesto dall'utenza o dalle leggi in materia.

Page 23: Responsabilita' prodotto difettoso

23

Carenza istruzioni uso

Cassazione Penale, sez IV 11 marzo 2013 n. 11439

Responsabilità penale del fabbricante e del distributore (anche) per carenza consegna istruzioni uso

Page 24: Responsabilita' prodotto difettoso

24

Rischio da sviluppo

Tribunale  Sassari  12/07/2012

La responsabilità per farmaco difettoso è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al

momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione non consentiva ancora al produttore di

considerare il prodotto, come difettoso. In applicazione del c.d. "rischio di sviluppo" la condotta del produttore va, pertanto valutata, muovendo dalla

oggettiva conoscenza del difetto in base al più avanzato livello della tecnica e della scienza combinato

con quello della accessibilità di tale conoscenza.

Page 25: Responsabilita' prodotto difettoso

25

Responsabilità importatore Cassazione civile    sez. III 14/06/2005 n. 12750

La disciplina della responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi, configurando una

responsabilità oggettiva dell'importatore del prodotto difettoso per i danni derivatine a

cagione del difetto, mira alla salvaguardia dei consumatori dagli effetti di vizi inerenti a prodotti

lavorati immessi in circolazione da operatori economici professionali anche a prescindere dalla

configurabilità di elementi di colpevolezza.

Page 26: Responsabilita' prodotto difettoso

26

Responsabilità distributore/rivenditore Cassazione civile    sez. II 10/07/2014 n. 15824

In tema di vizi della cosa venduta….. il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui

cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo

tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione

della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza,

controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di

composizione.

Page 27: Responsabilita' prodotto difettoso

27

Grazie