Responsabilita' prodotto difettoso
-
Upload
studio-legale-stefanellistefanelli -
Category
Documents
-
view
70 -
download
0
Transcript of Responsabilita' prodotto difettoso
1
La responsabilità da prodotto difettoso
e direttive NLFavv. Silvia Stefanelli
2
La responsabile nel nostro ordinamento
Il problema della prova in causa
3
La responsabile extracontrattuale nel nostro
ordinamento Art. 2043Il danneggiato deve provare
– Il fatto – Il danno – Il nesso di causalità – Negligenza
Il danneggiante – Che non vi è colpa
4
Trattato CE art. 153
tutela del consumatori
Direttiva sulla responsabilità da
prodotto difettoso
Dir. 374/85/CEE
concorrenza non falsata tra gli operatori
agevolare libera circolazione merci
evitare differenze livello tutela consumatore
Codice consumo
5
Dir. 374/85/CEE
concorrenza non falsata tra gli operatori
agevolare libera circolazione merci
evitare differenze livello tutela consumatore
Interpretazione Corte Giustizia
Corte Giustizia CE, sentenza 25 aprile 2002(3 sentenze)
La direttiva presegue un ‘armonizzazione globale e non minima …. quindi gli Stati membri non adottare o mantenere disposizioni che garantiscano un livello più elevato di tutela per i consumatori ……..
6
Trattato CE art. 153
tutela del consumatori
Direttiva sulla responsabilità da
prodotto difettoso
Dir. 374/85/CEE
Responsabilitò presunta, non oggettiva
prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore,
ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto
7
La responsabile nel nostro ordinamento
Il problema della prova in causa
Art. 2043 c.c.Il danneggiante deve provate tutto
Dir 85’/374/CEResponsabilità presunta
INVERSIONE ONERE PROVA
8
Trattato CE art. 153
tutela del consumatori
tutela consumatore in fase preventiva
tutela consumatore in fase successiva
Direttive da prodotto Direttiva sulla
responsabilità da prodotto difettoso
Direttive del Nuovo Approccio
E New Legislation Framework Dir. 374/85/CEE - D.Lgs. 224/’88
9
La responsabilità da prodotti difettoso
DPR 224/88
Dir 2001/95
DIFETTO
Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze
qualsiasi prodotto, che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa durata , messa in servizio, installazione manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili
Sicurezza
10
La responsabilità da prodotti difettoso
Circostanze di cui occorre tener conto nella valutazione
il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione
la sua presentazione
le sue caratteristiche palesi
le istruzioni
le avvertenze fornite
11
La responsabilità da prodotti difettoso
Circostanze di cui occorre tener conto nella valutazione
l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente
destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si
possono ragionevolmente prevedere
12
La responsabilità da prodotti difettoso
Circostanze di cui occorre tener conto nella valutazione
il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
Un prodotto non puo' essere considerato difettoso per il solo
fatto che un prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque
tempo messo in commercio.
13
La responsabilità da prodotti difettoso
Esclusione della responsabilità
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;
14
La responsabilità da prodotti difettoso
Esclusione della responsabilità
d) se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
15
La responsabilità da prodotti difettoso
Esclusione della responsabilità
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte
componente o di una materia prima, se il difetto e'
interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui
e' stata incorporata la parte o materia prima o alla
conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore
che la ha utilizzata.
16
ANALISI GIURISPRUDENZA
Prodotto difettoso per carenza istruzioni per l’uso
Cass pen 13145/90
modifiche senza istruzioni
Trib Milano 23/3/1995
errato montagio per carenza istruzioni
Cass Civ 9866/97
prodotti chimici ambigua formulazione etichette
17
ANALISI GIURISPRUDENZA
CHI RISPONDE?
Art. 1Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto.
Art. 3 Il termine "produttore" designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.
18
ANALISI GIURISPRUDENZA
CHI RISPONDE?
Art. 3
. 2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del leasing" o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.
3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al
19
Natura della responsabilitàCassazione civile sez. III 29/05/2013 n. 13458
La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde
dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un
difetto del prodotto.
Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (trasfuso
nell'art. 120 del cd. "codice del consumo") - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno,
bensì tra difetto e danno.
20
Responsabilità prodotto difettoso Cassazione 20985 del 2007
Intervento tumore al seno
Applicazione di protesi mammaria
Dopo due anni la protesi di svuota della soluzione salina
Profili di responsabilità del produttore
21
Nozione di difettosità
Cassazione civile sez. III 29/05/2013 n. 13458
Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 117 del cd. "codice del consumo"),
il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti
dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi
valutabili e in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di
settore.
22
Nozione di difettosità
Cassazione civile sez. III 13/12/2010 n. 25116
Il requisito di sicurezza che, per i cosmetici, il produttore è tenuto a garantire, e in mancanza del quale il prodotto deve ritenersi difettoso, si pone solo in relazione alle "normali condizioni di
impiego" del prodotto medesimo.
Può dirsi, quindi, che il danno non prova indirettamente, di per sé la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma
solo una più indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia
di affidabilità richiesto dall'utenza o dalle leggi in materia.
23
Carenza istruzioni uso
Cassazione Penale, sez IV 11 marzo 2013 n. 11439
Responsabilità penale del fabbricante e del distributore (anche) per carenza consegna istruzioni uso
24
Rischio da sviluppo
Tribunale Sassari 12/07/2012
La responsabilità per farmaco difettoso è esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al
momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione non consentiva ancora al produttore di
considerare il prodotto, come difettoso. In applicazione del c.d. "rischio di sviluppo" la condotta del produttore va, pertanto valutata, muovendo dalla
oggettiva conoscenza del difetto in base al più avanzato livello della tecnica e della scienza combinato
con quello della accessibilità di tale conoscenza.
25
Responsabilità importatore Cassazione civile sez. III 14/06/2005 n. 12750
La disciplina della responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi, configurando una
responsabilità oggettiva dell'importatore del prodotto difettoso per i danni derivatine a
cagione del difetto, mira alla salvaguardia dei consumatori dagli effetti di vizi inerenti a prodotti
lavorati immessi in circolazione da operatori economici professionali anche a prescindere dalla
configurabilità di elementi di colpevolezza.
26
Responsabilità distributore/rivenditore Cassazione civile sez. II 10/07/2014 n. 15824
In tema di vizi della cosa venduta….. il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui
cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo
tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione
della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza,
controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di
composizione.
27
Grazie