LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

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LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA La società a responsabilità limitata è una società di capitali nella quale: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462, 1° co. c.c.); le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e, puntualizza l’attuale disciplina, non possono inoltre costituire oggetto di offerta al pubblico (art. 2468, 1° co. c.c.).

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LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

La società a responsabilità limitata è una società di capitali nella quale:

• per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462, 1° co. c.c.);

• le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e, puntualizza l’attuale disciplina, non possono inoltre costituire oggetto di offerta al pubblico (art. 2468, 1° co. c.c.).

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Con la riforma del 2003

L’attuale disciplina consente alle srl di emettere titoli di debito, sostanzialmente assimilabili alle obbligazioni, ma vieta la collocazione diretta degli stessi presso il

pubblico dei risparmiatori.

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CAPITALE SOCIALE

il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione della società: 10.000,00

euro, anziché 120.000,00 come per le altre società di capitali

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Secondo la disciplina delineata dal codice del 1942 l’assetto

organizzativo delle società a responsabilità limitata ricalcava il

modello base delle s.p.a., pur caratterizzandosi per la possibilità di una più snella articolazione e di una

più attiva e diretta partecipazione dei soci alla vita della società.

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La costituzione della società

• Il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione è di 10.000,00 euro.

• La denominazione sociale può essere liberamente formata come nella spa, ma deve ovviamente contenere l’indicazione di srl.

• Anche la srl può essere costituita a tempo indeterminato. In tal caso ogni socio può recedere dalla società dando un preavviso di sei mesi, che lo statuto può allungare fino ad un anno (art. 2473, 2° co. c.c.)

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LA S.R.L. UNIPERSONALE

La srl è il primo tipo di società di capitali per il quale fu introdotta nel 1993 la

possibilità di costituzione da parte di un singolo socio, con il mantenimento della responsabilità limitata delle obbligazioni

sociali (d. lgs. 88/1993, emanato in attuazione della XII Direttiva CEE).

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L’ originaria disciplina è stata significativamente modificata dalla riforma del 2003 ed allo

stato coincide con quella della spa unipersonale per

quanto riguarda gli specifici profili di differenziazione della

società pluripersonale.

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I conferimenti

L’attuale principio base è che, come nelle società di persone, anche nelle srl <<possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di

valutazione economica>> (art. 2464, 2° co. c.c.).

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Nella disciplina previgente, ai conferimenti nella s.r.l., si

applicava la stessa disciplina dettata per la spa. La materia è

stata però profondamente modificata dalla riforma del

2003.

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Conferimenti in natura

• Non è necessario come nelle spa che l’esperto chiamato ad effettuare la valutazione sia designato dal Tribunale, ma è sufficiente che si tratti di un esperto o di una società di revisione iscritti nei Registri dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito albo.

• Non è inoltre prevista alcuna revisione di stima.

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FINANZIAMENTI DEI SOCI

• L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.

• Inoltre deve essere restituito alla società se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della stessa.

• Questa disciplina si applica ai finanziamenti dei soci in qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi sia nel momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

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SCOPO

porre un freno al fenomeno, diffuso soprattutto nella società a base familiare,

delle società sottocapitalizzate che operano con ingenti finanziamenti a titolo di capitale di prestito da parte dei soci.

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INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE

Questa disciplina si applica ai finanziamenti dei soci in qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi sia nel

momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato

ragionevole un conferimento.

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TITOLI DI DEBITO

Lo statuto può prevedere l’emissione di titoli di debito (art. 2483 c.c.) per altro sottratti alla disciplina propria delle obbligazioni di spa.

Lo statuto della singola srl può stabilire se la competenza ad emettere titoli di debito spetti ai soci o agli amministratori determinandone eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie.

La decisione di emissione fissa le condizioni del prestito e le modalità di rimborso ed è iscritta nel registro delle imprese.

Può anche prevedere che condizioni e modalità del rimborso possano essere modificate con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

I titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori.

Possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale che, in caso di successiva circolazione rispondono per legge della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente.

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Le quote sociali

Nelle srl il capitale è diviso secondo il criterio personale dato che in tale società le quote

di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

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SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale della srl è diviso in parti in base al numero dei soci: il numero iniziale delle

quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascun socio diventa titolare di un’unica

quota di partecipazione, corrispondente alla frazione di capitale sociale da lui

sottoscritta.

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DIFFERENZE RISPETTO ALLE AZIONI

• Mentre le azioni sono necessariamente di egual valore, le quote possono essere di diverso ammontare e lo sono inizialmente se diverso è l’ammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio.

• Mentre le azioni attribuiscono uguali diritti le quote possono essere anche sotto tale profilo le une diverse dalle altre.

• Ulteriore differenza delle quote rispetto alle azioni è che le prime non possono essere rappresentate da titoli di credito né possono costituire oggetto di oggetto al pubblico.

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La regola base è che i diritti sociali spettano ai soci in misura

proporzionale alla partecipazione da ciascuna posseduta e che, se l’atto

costitutivo no dispone diversamente le partecipazioni dei soci sono

determinate in misura proporzionale al conferimento.

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LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

– L’atto costitutivo, infine, può non solo limitare ma anche escludere del tutto il trasferimento delle quote così accentuando il carattere personale della partecipazione sociale.

– L’atto costitutivo può inoltre subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevedere condizioni o limiti (c.d. mero gradimento). In tali casi però il socio o i suoi eredi possono recedere dalla società.

– L’atto costitutivo non può sopprimere questa causa di recesso.

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RECESSO

La disciplina del recesso è stata radicalmente riformata con significativo ampliamento rispetto al passato dei casi in cui il recesso è consentito, muovendo dal presupposto che questo è lo strumento più efficace dei soci di minoranza in una società, come la srl, in cui le partecipazioni non hanno di regola un mercato.

In questa prospettiva è riconosciuta ampia libertà all’autonomia statutaria: l’atto costitutivo infatti stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità.

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CAUSE INDEROGABILI DI RECESSO

• se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni, che l’atto costitutivo può allungare fino ad un anno;

• se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti ed astenuti):

– al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società;– alla sua fusione o scissione;– alla revoca dello stato di liquidazione;– al trasferimento della sede sociale all’estero;– all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo

statuto;– al compimento di operazioni che comportano una sostanziale

modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio.

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DETERMINAZIONE DEL VALOREDELLE QUOTE DEL SOCIO

RECEDUTO

Il criterio di determinazione del valore delle quote del socio receduto tende ad

assicurare la rispondenza al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, che in caso di disaccordo viene determinato da un esperto nominato dal

Tribunale.

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ESCLUSIONE DEL SOCIO

• Altra novità dell’attuale disciplina è che, come nelle società di persone, l’atto costitutivo possa prevedere specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa.

• Per il rimborso si applica la disciplina del recesso, con esclusione della riduzione del capitale sociale (art. 2473-bis c.c.).

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Il trasferimento delle quote sociali

• Il trasferimento della quota è valido ed efficace fra le parti per effetto del semplice consenso.

• È produttivo di effetti nei confronti della società solo dal momento in cui è iscritto nel libro dei soci (art. 2470, 1° co. c.c.).

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Specifiche disposizioni sono poi dettate (a partire dalla legge 310/1993) per

assicurare la trasparenza nella cessione delle quote e la conoscenza dell’effettiva

composizione della compagine societaria, anche al fine di prevenire e reprimere

operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da reati; operazioni in

passato favorite dalla prassi di ritardare per lungo tempo la richiesta di annotazione nel libro dei soci.

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I trasferimenti per atto fra vivi devono risultare da scrittura privata autenticata da un notaio, il quale entro 30 giorni deve depositarla per l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società.

Il trasferimento, infine, deve essere annotato nel libro dei soci su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, i quali devono esibire l’atto da cui risulta il trasferimento nonché l’avvenuto deposito ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese. Con la successiva iscrizione nel libro dei soci il trasferimento diventa efficace nei confronti della società.

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Alla srl è vietato in modo assoluto l’acquisto di proprie quote ed in

nessun caso la stessa può accettare in garanzia proprie quote ovvero accordare prestito fornire garanzie per il loro acquisto o la

loro sottoscrizione.

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Gli organi sociali

• La disciplina degli organi della srl è l’aspetto su cui la riforma del 2003 ha inciso con maggiore profondità valorizzando al massimo l’autonomia statutaria, anche se il modello base di partenza resta pur sempre la tripartizione assemblea - organo amministrativo - collegio sindacale propria della spa.

• L’assemblea dei soci degrada organo essenziale ad organo solo eventuale.

• Le materie rimesse alle decisioni dei soci di srl sono ora definite in maniera autonoma e sono più ampie rispetto alle competenze dell’assemblea nella spa (art. 2479, 2° co. c.c.).

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Materie rimesse inderogabilmente alle decisioni dei soci:

• l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;• la nomina degli amministratori se prevista nell’atto

costitutivo;• la nomina dei sindaci, del presidente del collegio

sindacale e del revisore;• le modificazioni dell’atto costitutivo;• le decisioni di compiere le decisioni che comportano

una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

• L’atto costitutivo può riservare alla competenza dei soci ulteriori materie.

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Amministrazione e controlli – In base all’attuale disciplina la ripartizione di competenze fra assemblea

ed amministratori in merito alla gestione dell’impresa sociale è in larga parte rimessa all’autonomia statutaria;

– In mancanza di diversa previsione statutaria resta ferma la regola che l’amministrazione sia affidata a uno o più soci, nominati con decisione dei soci, che restano in carica a tempo indeterminato.

– L’atto costitutivo può prevedere che gli amministratori operino non già come consiglio di amministrazione, bensì disgiuntamente o congiuntamente come nelle società di persone.

– Nella srl la nomina del collegio sindacale è però obbligatoria solo se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per la spa o se non ricorrono le condizioni stabilite per la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata. In tal caso, la disciplina del collegio sindacale è quella propria della spa anche se si chiarisce che non è necessaria anche la nomina di un revisore.

– Se l’atto costitutivo non dispone diversamente il controllo contabile è esercitato dallo stesso collegio sindacale.

– Nella società in cui manca il collegio sindacale alcuni dei poteri di controllo propri dei sindaci sono riconosciuti direttamente ai soci che non partecipano all’amministrazione.