Polizia Penitenziaria - Luglio / Agosto 2013 - n. 208

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Poste Italiane S.p.A. Sped. in A.P. DL n.353/03 conv. in Legge n.46/04 - art 1 comma 1 - Roma aut. n. 30051250-002 www.poliziapenitenziaria.it anno XX n. 208 luglio/agosto 2013 I nuovi provvedimenti del Governo sulle carceri: svuotare il mare con un secchiello

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Rivista ufficiale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

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I nuovi provvedimenti del Governo sullecarceri: svuotare il mare con un secchiello

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PoliziaPenitenziarian.208luglio/agosto2013

3sommario

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Finito di stampare: luglio 2013

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anno XX • numero 208luglio/agosto 2013

In copertina:Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati

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4l’editoriale & il pulpito I nuovi provvedimenti del Governo

sulle carceri: svuotare il mare con un secchiello

di Donato Capecee Giovanni Battista de Blasis

8il commentoCarceri, qualche riflessione sui

provvedimenti del Governodi Roberto Martinelli

11l’osservatorioSentenza della Corte Europea

dei Diritti dell’Uomo contro l’Italiadi Giovanni Battista Durante

12lo sportUn piano di recupero per le strutture

sportive di Via di Bravadi Lady Oscar

16mafie e dintorniLa ’ndrangheta

e i sequestri di personadi Franco Denisi

22crimini e criminaliGli angeli della morte:

traghettatori verso un’altra vitadi Pasquale Salemme

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l sovraffollamento dei detenuti èun problema che assilla l’Italia dapiù di venti anni.

Il problema può essere risoltosoltanto in due modi: costruendonuove carceri oppure modificando iflussi in entrata e in uscitanell’esecuzione penale. Pur tuttavia, sebbene esista un PianoCarceri per la costruzione di nuoviistituti penitenziari e a tale scopo siastato nominato un CommissarioStraordinario, si è sempre cercato diaffrontare il problema ricorrendo aindulti, amnistie e scarcerazioni avario titolo. Purtroppo, però, tali provvedimenti,che determinano l’uscita di massa deidetenuti (un terzo del totale conl’indulto del 2006) lontano dall’essererisolutivi, si sono rivelati un semplicepalliativo.Peraltro, gli ultimi atti di clemenza del1990 e del 2006 hanno eluso il limitelegislativo secondo cui l’amnistia el’indulto non si applicano ai recidivi,cioè a chi non è alla prima esperienzacarceraria.Le statistiche dicono che dopol’ultimo indulto le rapine in bancasono quasi raddoppiate. Più ingenerale, varie tipologie di criminesubiscono improvvise impennate neiperiodi successivi ai provvedimenti diclemenza. Con costi sociali superiori aibenefici. Ecco perché eventuali nuove misure intal senso dovrebbero tener conto dellanecessità di selezionare in modorigoroso i detenuti da liberare. Adesempio, i modelli econometrici (etàdel detenuto, sesso, tipo e numero dicrimini commessi in passato )potrebbero aiutare a definire icriminali abituali per poterliescludere dal beneficio. Questeinformazioni potrebbero essere ancheutilizzate dal giudice come strumentoper scegliere se concedere o meno ilbeneficio di clemenza. Modelli similivengono già utilizzati in ambitogiudiziario negli Stati Uniti.

Le statistiche elaborate dall’ISTAThanno evidenziato che a seguito deivari atti di clemenza susseguitesi dal1962 ad oggi i crimini cheaumentano maggiormente sono lerapine in banca (0.38 all’anno perogni detenuto liberato), lo spaccio distupefacenti (0.61 all’anno perdetenuto), le frodi (5 all’anno perdetenuto), i furti di autoveicoli (5all’anno per detenuto), i borseggi (42all’anno per detenuto) e persino gliomicidi (0.02 all’anno per detenuto). Prima dell’indulto del luglio 2006 lapopolazione carceraria italiana erapari a 60mila persone. Grazieall’indulto ne sono state liberate circa26mila. Ma a giugno 2007, si era giàtornati alla capienza regolamentaredelle carceri, e cioè 43mila detenuti.Nemmeno un altro anno dopo, siamonuovamente arrivati a superare i60mila detenuti.Tanto dovrebbe bastare perdimostrare che amnistia ed indultonon sono, in alcun modo, la soluzioneal problema del sovraffollamento.Ciò nondimeno, il Governo italiano,che sia di destra o di sinistra pocoimporta, finisce per occuparsi delladrammatica situazione delle carcerisoltanto quando è costretto dalprecipitare delle cose.E le motivazioni che spingono i nostriparlamentari ad occuparsi del carcerenon sono affatto di natura etica,culturale o umanitaria, sono, indotteda puro e semplice stato di necessità.Nel 2006 furono le pressioni delSommo Pontefice (prima GiovanniPaolo II e poi Benedetto XVI) acostringere il Governo ad adottare unprovvedimento di indulto.Oggi è la Corte Europea dei Dirittidell’Uomo, che ha intimato all’Italiadi ripristinare la legalità all’internodei suoi penitenziari. La Corte ha, di fatto, certificato chel’emergenza legata alsovraffollamento delle carceri italianeè insostenibile sia per le condizionipsico-fisiche e igieniche dei detenuti

sia per il conseguente stress delpersonale di servizio.Molto interessante, sotto ogni punto divista, quello che ha scritto Pietro DiMuccio de Quattro su L’Opinione del 9luglio 2013.«Gli Stati Uniti d’America hannotrecento milioni d’abitanti. L’Italia,sessanta milioni. Tre milioni diamericani sono in galera. Gli italianidetenuti sono sessantamila. Dunquel’1% contro lo 0,1% dellapopolazione. Troppo gli Usa? Pocol’Italia? Per capirci, i carceratiamericani sono tanti quanti gliabitanti dell’intera città di Roma. Percontro, i carcerati italiani equivalgonoa una cittadina di provincia. Mentre,rispettando la percentualestatunitense, dovrebbero ammontarea seicentomila, come Palermo. Ladifferenza è spiegabile in vari modi.Escluso il grado di rispetto della legge.Non è che gli Americani ne sono menorispettosi di noi e perciò finiscono ingalera dieci volte di più. È che, invece,gli italiani considerano la legge diecivolte meno degli Americani. Inoltre,finire in galera in Italia è più facile chein America. Restarci è molto piùdifficile. I detenuti in attesa di giudiziosono una vergogna nazionale, siaperché, salvo casi eclatanti, nondovrebbero stare in galera, sia perchévi sono mantenuti in promiscuità con icondannati definitivi. Lo Stato noncostruisce le carceri indispensabili. Faun uso intensivo delle celle disponibili.Nega ai carcerati il minimo spaziovitale che riconosce anche agli animalid’allevamento e da macello.Il sovraffollamento delle prigioni non èun male acuto, dipendente daun’occasionale impennata dei crimini.È cronico. Tanto vero che, persgombrare le galere, da sempre loStato elargisce amnistie, condoni,opportunità processuali, beneficicarcerari. Agisce da schizofrenico: conla repressione, incarcera; con losfollamento, scarcera. L’umanità dellapena rappresenta il tratto distintivo

Donato CapeceDirettore

ResponsabileSegretario

Generale del Sappe [email protected]

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I nuovi provvedimenti svuotare il mare

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del Governo sulle carceri: con un secchiello

dello Stato liberale, come la certezzadella giustizia costituisce l’altra facciadel garantismo giudiziario.La privazione della libertà è sanzionenecessaria e sufficiente, se laviolazione della legge penale vieneaccertata tramite un processo equo. Ilcondannato resta un essere umanoche non deve essere afflitto oltre ildovuto per assicurare l’indispensabileprotezione della società. Mai la cella può essere la stia deldetenuto. »L’articolo è molto interessante perchéaffronta alcuni aspetti controversidell’esecuzione penale italiana. Ilprimo è quello relativo alla custodiacautelare: troppo utilizzata edindefinita. Il secondo è quello relativoall’incertezza della pena. L’ultimo èquello della schizofrenia della leggepenale italiana.Nel 2009, Ministro Alfano e Capo DapIonta, è sembrato che, finalmente, ilGoverno avesse preso coscienza delfatto che – visto il fallimentodell’indulto – l’unica via percorribileera quella di costruire nuove carceri.Infatti, fu varato un Piano Carceri,affidato ad un CommissarioStraordinario con ampi poteri efinanziato con quasi 700 milioni dieuro. Il Piano prevedeva la costruzione dicirca 40 nuovi padiglioni e 11 nuoviistituti, per un totale di oltre 20milanuovi posti detentivi.Il Piano Carceri Alfano-Ionta eraassolutamente razionale e,probabilmente, risolutivo. La capienzadelle carceri italiane sarebbe arrivataa circa 65mila posti regolamentari.Più o meno il numero fisiologicoraggiunto dalla carcerazione.Come accade, purtroppo, abbastanzaspesso le buone idee finiscono semprenel cestino e, a 4 anni di distanza, si èpraticamente persa ogni traccia diquel Piano.Nel frattempo, però, è statocommissariato il commissario (ilmagistrato Ionta sostituito dal prefetto

Sinesio) e l’intera direzione generaledei beni e servizi del dap, alla quale èstata sottratta la disponibilità di quasitutte le risorse economiche.Ma, alla fine, la montagna hapartorito il topolino e il Governo havarato un decreto legge contenenteuna serie di misure (a suo dire)deflattive.Secondo il comunicato ufficiale diPalazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri,su proposta del ministro dellaGiustizia Annamaria Cancellieri, haapprovato un decreto leggecontenente disposizioni tese a fornireuna prima risposta al problema delsovraffollamento penitenziario. Il Ministero della Giustizia haelaborato una proposta che, pur senzastravolgere l’attuale ordinamento,intende realizzare un significativoalleggerimento del nostro sistemapenitenziario.L’intervento riformatore si muovenell’ottica di favorire l’adozione diefficaci meccanismi didecarcerizzazione (alcuni dei qualiperaltro già in vigore prima dellalegge n. 251 del 2005, c.d. legge exCirielli) unicamente in relazione asoggetti di non elevata pericolosità;ferma restando, al contrario, lanecessità dell’ingresso in carcere deicondannati a pena definitiva cheabbiano commesso reati di particolareallarme sociale.Una doppia linea di intervento.Sul versante della deflazionecarceraria la proposta si articola sudue fronti:A. la previsione di misure dirette adincidere strutturalmente sui flussicarcerari, agendo in una duplicedirezione: quella degli ingressi incarcere e quella delle uscite dalladetenzione.B. il rafforzamento delle opportunitàtrattamentali per i detenuti menopericolosi, che costituiscono lamaggior parte degli attuali ristretti.a) Flussi carcerari.Si è ritenuto ormai indifferibile

Giovanni Battistade BlasisDirettoreEditorialeSegretario GeneraleAggiunto del Sappe [email protected]

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5il pulpito & l’editoriale

rimuovere alcuni automatismi,ancorati ad astratte presunzioni dipericolosità, che, in manierascarsamente selettiva e spessoindiscriminata, hanno condotto incarcere, negli ultimi anni, un numeroassai elevato di persone, impedendoloro di accedere alle misurealternative alla detenzione subitodopo il passaggio in giudicato dellacondanna.a1) La modifica dell’art. 656 c.p.p.L’intervento intende riservarel’immediata incarcerazione ai solicondannati in via definitiva nei cuiconfronti vi sia una particolarenecessità del ricorso alla più graveforma detentiva. Tra questi, oltre aicondannati per reati contemplatidall’art. 4 bis dell’ordinamentopenitenziario, sono stati inseriti idelitto di maltrattamenti in famigliacommesso in presenza di minori diquattordici anni.Nei confronti degli altri condannati siè intervenuti sulla cosiddetta“liberazione anticipata”, istituto chepremia con una riduzione di pena,pari a 45 giorni per ciascun semestre,il detenuto che tiene una condottaregolare in carcere e partecipafattivamente al trattamentorieducativo (v. art. 54 ord. pen). Sarà il pubblico ministero, prima diemettere l’ordine di carcerazione, averificare se vi siano le condizioni perconcedere la liberazione anticipata einvesta, in caso di valutazionepositiva, il giudice competente dellarelativa decisione. In questo modo, ilcondannato potrà attendere “dalibero” la decisione del tribunale disorveglianza sulla sua richiesta dimisura alternativa.Inoltre, per le donne madri ed isoggetti portatori di gravi patologieviene ora data l’opportunità diaccedere alla detenzione domiciliarenei casi in cui debba essere espiatauna pena non superiore ai quattroanni.a2) Il lavoro di pubblica utilità

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ome è noto l’Italia è statacondannata più volte dallaCorte Europea dei diritti

umani con riferimento all’esecuzionedella pena negli Istituti penitenziariper violazione dei diritti fondamentali,il cui rispetto si esige anche esoprattutto nello stato detentivo. Daultimo, la Corte è intervenutacondannando l’Italia per aversottoposto sette detenuti del carceredi Busto Arsizio e di quello diPiacenza a condizioni inumane edegradanti, in quanto tali ristretti sisono trovati a condividere la propriacamera detentiva di nove metriquadrati con altri due reclusi, nonavendo peraltro talvolta accesso alledocce ove spesso mancava l’acquacalda. Tuttavia, a differenza delle altresentenze che si sono limitate per cosìdire a condannare l’Italia alrisarcimento del danno, quellaemessa l’8 gennaio c.a. ha assuntoanche una valenza monitoria. Infatti,è stato dato al Governo un anno ditempo per risolvere il problema delsovraffollamento delle carceri eintrodurre nel proprio ordinamentomisure cha garantiscano ai detenutidi poter ottenere un immediatomiglioramento della loro condizionedetentiva. Trascorso inutilmente taletermine la Corte ricomincerà adesaminare le centinaia di ricorsi persovraffollamento che potrebberoportare ad un ingente esborso didenaro per lo Stato, o meglio per lacollettività, sebbene le responsabilitàsiano da rinvenirsi nei verticiamministrativi e politici: i quali hannovisto respingersi il ricorso presentatoalla suddetta sentenza che, pertanto,nel frattempo è divenuta definitiva. L’importanza della Corte europeamerita, aldilà di tale specifico aspettolegato al mondo penitenziario, unabreve disamina circa la natura e lecompetenze della stessa.La Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali, firmata aRoma il 4 novembre 1950 dai 13Stati al tempo membri del Consigliod’Europa (Belgio, Danimarca, Francia,Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi,

Ceditoriale & pulpito

Viene, altresì, ampliata la possibilitàper il giudice di ricorrere, al momentodella condanna, ad una soluzionealternativa al carcere, costituita dallavoro di pubblica utilità. Tale misura,prevista per i soggetti dipendentidall’alcol o dagli stupefacenti, potràessere disposta per tutti reaticommessi da tale categoria disoggetti, salvo che si tratti delleviolazioni più gravi della legge penalepreviste dall’art.407, comma 2, lett.a), del codice di procedura penale (siveda l’art. 73, comma 5 ter D.P.R. 9ottobre 1990, n. 309).a3) L’intervento sulle misurealternative (ovvero sui flussi diingresso e di uscita).Nella duplice prospettiva di ridurre iflussi in entrata ma anche diincrementare le possibilità di uscitadal carcere, si collocano infine lemodifiche che prevedono l’estensionedegli spazi di applicabilità di alcunemisure alternative per determinatecategorie di soggetti, che in passatoerano invece esclusi, come i recidiviper piccoli reati.b) Le misure incidenti sul trattamentorieducativo.Al fine di alleggerire le tensioni che,in specie nel periodo estivo, possonopiù facilmente innescarsi sia tra idetenuti che nei confronti delpersonale penitenziario, ilprovvedimento estende la possibilitàdi accesso ai permessi premio per isoggetti recidivi e prevedel’estensione dell’istituto del c.d.lavoro all’esterno (art. 21dell’ordinamento penitenziario) ancheal lavoro di pubblica utilità (v. comma4 ter del citato art. 21).Tutto ciò, secondo la MinistroCancellieri ed il Governo del quale faparte, dovrebbe risolvere il problemadel sovraffollamento carcerario.Dal basso della mia esperienzaultratrentennale, permettetemi dinutrire qualche dubbio sull’efficaciadel provvedimento.Sempre dal basso della miaesperienza ultratrentennale, continuoa sostenere che se in Italia il numerodei detenuti si è assestato intorno ai65mila, l’Italia deve disporre dialmeno 65mila posti nelle carceri.Le carceri, quindi, vanno costruite …e basta.

Tra l’altro, va anche aggiunto (cosache si vorrebbe invece nascondere)che almeno una cinquantina delle200 carceri italiane sono in uno statodisastroso e andrebberoimmediatamente chiuse.Ciò significa che abbiamo bisogno dicostruire una settantina di nuoviistituti, possibilmente in tempi brevi esecondo concezioni architettonicheadeguate all’esecuzione penale edequilibrate nella proporzionecosti/benefici. (Mi riferisco, adesempio, al fatto che alcune ricerchescientifiche hanno stabilito che uncarcere con meno di 300 detenutirisulta essere antieconomico)Tra l’altro, in un momento di crisieconomica come quello attuale,sarebbe molto importante lanciare ungrande piano di edilizia penitenziaria(magari in project financing) per larealizzazione di decine e decine diistituti penitenziari. Il sistema perl’esecuzione penale perfetto dovrebbeessere composto da circa 150 istituti,ciascuno da 500 posti detentivi.E, con l’occasione, potremmo ancherivalutare l’opportunità di realizzarecarceri prefabbricate, che furonoproposte a circa 25 milioni di eurocon tempi di consegna di 24 mesi. (Si pensi che le stime fatte dal dapsulle costruzioni tradizionali parlano di50/60 milioni di euro e tempi diconsegna di 5/6 anni)In ogni modo, tradizionali oprefabbricate, modulari omonoblocco, l’importante è costruire,costruire, costruire...Tutti gli altri provvedimenti deflattivi(pur se legittimi sotto il profiloprocedurale) continueranno ad averelo stesso effetto che provava asvuotare il mare con un secchiello.A mio avviso, infine, amnistia edindulto dovrebbero tornare ad esserepuri e semplici atti di clemenza, cosìcome sono stati storicamenteconcepiti e così come è nella loronatura.In questo senso, e sempre avendocura di valutare attentamente lapericolosità sociale di ciascunindividuo detenuto, non ho alcungenere di preclusione all’adozione diquesti provvedimenti, purché sianofinalmente svincolati dalsovraffollamento penitenziario. H

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Nella foto La Corte Europea dei Diritti Umani

Luca PasqualoniSegretario Nazionale [email protected]

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7mondo penitenziario

diritto nazionale. Infatti, una dellecondizioni di ricevibilità affinché unsingolo individuo possa adire la Corteè l’esaurimento delle vie di ricorsointerne ex articolo 35 CEDU, per cui,ad esempio, nel caso in cui la partericorrente lamenti la irragionevoledurata del processo, questa dovràesaurire la via del ricorso introdottadalla Legge n. 89 del 24 marzo 2001,meglio conosciuta come Legge Pinto,prima di potersi rivolgere alla Corteeuropea. E’, pertanto, essenziale che,prima di adire la Corte, la partericorrente abbia esperito tutte le vie diricorso interne previstedall’ordinamento delle Stato chiamatoin causa che avrebbero potuto porrerimedio alla situazione lamentata: indifetto, il ricorso sarà dichiaratoirricevibile, a meno che la partericorrente non riesca a provare chetali vie interne di ricorso sarebberostate comunque inefficaci.La Corte europea dei diritti dell’uomoè l’unico organo giurisdizionaleprevisto ai sensi dell’articolo 32 CEDUche tutela i diritti e le libertàdell’uomo ed alla quale i privaticittadini, oltre che gli Stati, entro seimesi dalla data della decisioneinterna definitiva, possono ricorrerequalora ritengano di essere vittime diuna violazione riconosciuta dallaConvenzione o dai Protocolliaddizionali sopra richiamati: decisioniche hanno dato vita ad una ricca ed

Regno Unito, Svezia, Turchia) eratificata dall’Italia solo il 10 ottobre1955, costituisce una dellerealizzazioni cardine di garanzia e disviluppo dei diritti e delle libertàdell’uomo, la cui concreta tutela èstata affidata ad un organogiurisdizionale ad hoc le cui decisionivincolano i 47 Stati firmatari.La Corte Europea dei Dirittidell’Uomo, infatti, è un tribunaleinternazionale competente adesaminare, in determinatecircostanze, i ricorsi presentati dagliStati, da singoli o da gruppi dipersone che ritengono che i dirittiloro riconosciuti dalla citataConvenzione siano stati violati. Detta Convenzione altro non è cheun Trattato internazionale, medianteil quale i 47 Stati europei si sonoimpegnati a rispettare alcuni dirittifondamentali degli individui.I diritti garantiti sono enumerati nellastessa Convenzione e nei Protocolliaddizionali nn. 1, 4, 6, 7 e 13.Aspetto, tuttavia, centrale della Ceduè il ruolo sussidiario della CorteEuropea: ciò non vuol dire che laCorte abbia una funzioneridimensionata e subordinataall’interno del sistema, ma piuttostosignifica che gli Stati membridebbono per primi rispettare etutelare in modo effettivo i diritti e lelibertà riconosciute ed elencate nellaConvenzione mediante strumenti di

interessante giurisprudenzainternazionale, che obbliga tutti gliStati contraenti ad adeguarel’ordinamento giuridico internonazionale, vale a dire a modificareprassi e/o normative o colmare vuotilegislativi al fine di prevenire nuoveviolazioni della Convenzione. Infine, la Corte può essere aditaanche in via d’urgenza, per chiedereed ottenere provvedimentitemporanei, immediati ed urgenti exarticolo 39 del Regolamento dellaCorte, in applicazione dell’articolo 34della Convenzione, come è accadutoin materia di espulsione deglistranieri. Invero, la Corte, in forzadell’articolo 3 della Convenzione cheproibisce la tortura e le pene o itrattamenti inumani e degradanti,divieto invocato per le condizionidetentive di cui sopra, è intervenutain più occasioni impedendo agli Stati,anche mediante l’adozione di misureprovvisorie sospensive, di poterespellere gli stranieri verso quei Paesiin cui i medesimi potevano correre ilrischio della incolumità della vita o diessere sottoposti appunto a tortura oa trattamenti inumani, sottolineandola natura inderogabile di tali divietiche tutelano valori fondamentalidelle società democratiche: il ricorsoai provvedimenti d’urgenza, in talicasi, è la diretta conseguenza dellanecessità di fronteggiare la ordinariacelerità dei provvedimenti diespulsione. Ciò posto, non apparepossibile ricorrere alla Corteinvocando misure cautelari perragioni prettamente economicheanche qualora queste assumano unavalenza di sussistenza per il singolo oper il gruppo associato. Quindi l’obiettivo che si sono prefissigli Stati membri di istituire unbaluardo a salvaguardia dei dirittifondamentali sembra aver trovatonella Corte in parola un adeguatostrumento di soddisfacimento.

Italia condannata dalla Corte Europea deiDiritti Umani per lo stato delle carceri

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al Senato della Repubblicache si potrebbero definire inuovi orizzonti della politica

penitenziaria italiane. Sono infatti iniziati a palazzo Madamai lavori per la conversione in legge deldecreto-legge 1° luglio 2013, n. 78,recante disposizioni urgenti in materiadi esecuzione della pena. Ed a palazzoMadama è approdato, dalla Cameradei Deputati, anche il discusso

disegno di legge in materia di penedetentive non carcerarie e disposizioniin materia di sospensione delprocedimento con messa alla prova enei confronti degli irreperibili.Provvedimenti discussi e discutibili,che hanno alimentato polemiche etensioni, che contengono sicuramentecose positive ma anche punti oscuri,ma che hanno comunque il merito diaffrontate e tentare di risolvere leendemiche criticità penitenziarie delnostro Paese. Esaminiamo i due provvedimenti,partendo dal decreto-legge in corso diconversione in legge. Dal testo emerge evidente che ilMinistero della Giustizia ha elaboratouna proposta che, pur senzastravolgere l’attuale ordinamento,intende realizzare un significativoalleggerimento del nostro sistemapenitenziario. L’intervento riformatore favorisce

efficaci meccanismi didecarcerizzazione (alcuni dei qualiperaltro già in vigore prima dellalegge n. 251 del 2005, c.d. legge exCirielli) unicamente in relazione asoggetti di non elevata pericolositàferma restando, al contrario, lanecessità dell’ingresso in carcere deicondannati a pena definitiva cheabbiano commesso reati di particolareallarme sociale. Ed agisce con misuredirette ad incidere strutturalmente suiflussi carcerari (nella duplice direzionedegli ingressi in carcere e delle uscitedalla detenzione) e sul rafforzamentodelle opportunità trattamentali per idetenuti meno pericolosi, checostituiscono la maggior parte degliattuali ristretti. Sui flussi carcerari, l’orientamento èquello indifferibile di rimuovere alcuniautomatismi, ancorati ad astrattepresunzioni di pericolosità, che, inmaniera scarsamente selettiva espesso indiscriminata, hanno condottoin carcere, negli ultimi anni, unnumero assai elevato di persone edimpedendo loro di accedere allemisure alternative alla detenzionesubito dopo il passaggio in giudicatodella condanna. Con la modifica dell’art. 656 delcodice di procedura penale(“Esecuzione delle pene detentive”) ildecreto-legge intende riservarel’immediata incarcerazione ai solicondannati in via definitiva nei cuiconfronti vi sia una particolarenecessità del ricorso alla più graveforma detentiva: da un lato icondannati per reati contemplatidall’art. 4 bis dell’ordinamentopenitenziario e dall’altro lato coloro iquali al passaggio in giudicato dellasentenza di condanna si trovinoristretti in custodia cautelare incarcere, in quanto dal giudice ritenuti

in concreto pericolosi. Nei confronti degli altri condannati siè intervenuti sulla cosiddetta“liberazione anticipata”, istituto chepremia con una riduzione di pena,pari a 45 giorni per ciascun semestre,il detenuto che tiene una condottaregolare in carcere e partecipafattivamente al trattamentorieducativo. La proposta contenuta nel decreto-

legge prevede la possibilità che ilpubblico ministero, prima di emetterel’ordine di carcerazione, verifichi se visiano le condizioni per concedere laliberazione anticipata e investa, incaso di valutazione positiva, il giudicecompetente della relativa decisione.In questo modo, il condannato potràattendere “da libero” la decisione deltribunale di sorveglianza sulla suarichiesta di misura alternativa. Per le donne madri ed i soggettiportatori di gravi patologie, inoltre,viene data l’opportunità di accederealla detenzione domiciliare, peraltrogià prevista dalle norme vigenti,senza dover passare attraverso ilcarcere, quantomeno nei casi in cuidebba essere espiata una pena nonsuperiore ai quattro anni. A regime, dunque, la norma sisostanzierà che, al passaggio ingiudicato della sentenza, ove ilcondannato debba espiare una pena

Nelle foto sopra

Palazzo Madamasede del Senato

a destra Montecitorio

Roberto MartinelliCapo Redattore

Segretario GeneraleAggiunto del Sappe

[email protected]

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Carceri, qualche riflessione sui provvedimenti del Governo e del Parlamento

il commento

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non superiore ai due anni (quattroanni se donna incinta o con prolesotto i dieci anni, o se gravementeammalato) il pubblico ministerosospenderà l’esecuzione della penadandogli la possibilità di chiedere,dalla libertà, una misura alternativa alcarcere, che spetterà al tribunale disorveglianza eventualmenteconcedere. Se invece si tratta di autore/i di gravireati o di soggetti in concretopericolosi, ovvero sottoposti acustodia cautelare in carcere, questapossibilità non sarà offerta ed ilcondannato resterà in carcere fino aquando il tribunale di sorveglianzanon ritenga, sulla base di unavalutazione da svolgere su ogni casospecifico, che egli possa uscire inmisura alternativa.

Un aspetto interessante del decreto-legge del Governo è quello checoncerne l’ammissione al lavoro dipubblica utilità. Viene infatti ampliatala possibilità per il giudice di ricorrere,al momento della condanna, ad unasoluzione alternativa al carcere,costituita dal lavoro di pubblica utilità.Questa misura, prevista per i soggettidipendenti dall’alcol o daglistupefacenti, fino ad oggi potevaessere disposta per i soli delitti menogravi in materia di droga, mentre inprospettiva potrà essere disposta pertutti reati commessi da tale categoriadi soggetti, salvo che si tratti delleviolazioni più gravi della leggepenale. Sempre nella duplice prospettiva diridurre i flussi in entrata ma anche diincrementare le possibilità di uscitadal carcere, si collocano anche lemodifiche che prevedono l’estensionedegli spazi di applicabilità di alcune

misure alternative per determinatecategorie di soggetti, che in passatoerano invece esclusi, come i recidiviper piccoli reati. La relativapreclusione si caratterizzava per unaassoluta astrattezza, impedendol’accesso alle misure, in particolare ladetenzione domiciliare c.d. generica(ovvero sotto i due anni di pena),anche nei casi in cui i soggettiavevano commesso reati di modestoallarme sociale e magari in un lontanopassato. L’eliminazione di tali automatismi,quindi, consentirà al tribunale (o almagistrato) di sorveglianza di svolgereuna valutazione in concreto, sulla basedi elementi di giudizio forniti dagliorgani di polizia e del servizio socialedel Ministero di giustizia Al contrario,nei confronti dei condannati per unodei delitti di cui all’art. 4 bisdell’Ordinamento penitenziario, vienemantenuto il divieto di concessione diquesta particolare forma di detenzionedomiciliare. Al fine di alleggerire le tensioni che, inspecie nel periodo estivo, possono piùfacilmente innescarsi sia tra i detenutiche nei confronti del personalepenitenziario, il decreto-legge estendela possibilità di accesso ai permessipremio per i soggetti recidivi eprevede l’estensione dell’istituto delc.d. lavoro all’esterno (art. 21dell’ordinamento penitenziario) ancheal lavoro di pubblica utilità. Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, amplia,infine, i compiti assegnati alCommissario straordinario per leinfrastrutture carcerarie all’interno delquadro normativo fissato dal decretodel Presidente della Repubblica 3dicembre 2012.Altra iniziativa legislativa finalizzata acontrastare l’emergenza delsovraffollamento delle carceri, è iltesto unificato delle proposte di leggerecanti delega al Governo in materiadi pene detentive non carcerarie edisposizioni in materia di sospensionedel procedimento con messa allaprova e nei confronti degli irreperibiliapprovato dalla Camera dei Deputatigiovedì 4 luglio, dopo un duplicepercorso turbolento in Commissioneed in Aula.

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9il commentoCon il provvedimento, composto da15 articoli ed anch’esso all’esame delSenato, il Governo è delegato aintrodurre nell’ordinamento penedetentive non carcerarie, vienedisciplinata la sospensione delprocedimento penale con messa allaprova dell’imputato ed è disciplinatala sospensione del procedimentopenale nei confronti degli irreperibili.Con l’articolo 1 si delega il Governoall’introduzione di pene detentive noncarcerarie (reclusione e arresto pressoil domicilio), di durata continuativa oper singoli giorni settimanali o fasceorarie, sulla base di specifici principi ecriteri direttivi. I criteri di delega prevedono che, ilgiudice, tenuto conto dei criteri digravità del reato come disciplinatodall’articolo 133 del codice penale,

possa applicare la reclusionedomiciliare (presso l’abitazione delcondannato o altro domicilio) inmisura pari alla pena irrogata per idelitti puniti con la detenzione fino a6 anni; gli arresti domiciliari da unminimo di 5 giorni ad un massimo di3 anni, come pena detentivaprincipale, in via alternativa, per tuttele contravvenzioni punite con la penadell’arresto (indipendentemente,quindi, dall’entità), sola o congiuntaalla pena pecuniaria. Per le detenzioni domiciliari, siprevede il possibile utilizzo diparticolari modalità di controllo(braccialetti elettronici).Viene esclusa l’applicazione dellenuove misure detentive ai delinquentie contravventori abituali,professionali, ed ai delinquenti pertendenza. Si prevede che reclusioneed arresti domiciliari possano esseresostituiti con reclusione o arresto sia

Nelle foto sopraun braccialettoelettronico

a sinistral’aula parlamentare

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nel caso di indisponibilità diun’abitazione o altro domicilio idoneoad assicurare la custodia delcondannato sia nel caso in cui ilcondannato non rispetti le prescrizioniimpartite. L’allontanamento nonautorizzato dal domicilio equivale adevasione. Il provvedimento introducela sospensione del procedimentopenale con messa alla prova. La nuova disciplina si ispira allaprobation di origine anglosassone edestende l’istituto, tipico del processominorile, anche al processo penaleper adulti, in relazione a reati diminor gravità. Sono aggiunti al codice penale alcuninuovi articoli. Il 168-bis cp. prevedeche, nei procedimenti per reati puniticon pena pecuniaria ovvero conreclusione fino a 4 anni (sola,

congiunta o alternativa a penapecuniaria), nonchè per il catalogo deireati in relazione ai quali l’art. 550cpp consente la citazione diretta agiudizio, l’imputato possa chiedere lasospensione del processo con messaalla prova. L’applicazione della misura comportacondotte riparatorie volteall’eliminazione delle conseguenzedannose del reato e, ove possibile,misure risarcitorie. L’imputato èaffidato al servizio sociale per losvolgimento di un programma ditrattamento che può prevedere anchelo svolgimento di un lavoro dipubblica utilità e attività divolontariato; il programma contieneprescrizioni sui rapporti col serviziosociale o con una struttura sanitaria,oltre a possibili limitazioni dellalibertà di dimora o di frequentazionedi determinati locali. Il lavoro di pubblica utilità è unaprestazione non retribuita a favore

della collettività della durata minimadi 30 giorni, da svolgere presso loStato, regioni, enti locali ed onlus; lasua durata non può essere superioread 8 ore giornaliere. La sospensione del processo conmessa alla prova non può essererichiesta più di due volte; non più diuna volta se si tratta di reato dellastessa indole. Con il nuovo articolo 168-ter cp. siintroduce la sospensione del corsodella prescrizione del reato durante ilperiodo di stop del processo conmessa alla prova. Se la misura si conclude con esitopositivo, il giudice dichiara l’estinzionedel reato, restando comunqueapplicabili le eventuali sanzioniamministrative accessorie. L’ articolo168-quater del codice penale indicacome motivo di revoca della messaalla prova la grave e reiteratatrasgressione al programma ditrattamento o alle prescrizioniimposte dal giudice. La messa allaprova può essere richiestadall’imputato (oralmente o in formascritta), personalmente o a mezzoprocuratore speciale, ma entrodeterminati termini, che la normaspecifica sia in relazione alla fase cheal tipo di procedimento. Alla richiestadi messa alla prova va allegato unprogramma di trattamento chel’imputato elabora con gli uffici diesecuzione penale esterna oppure ouna richiesta dell’imputato dielaborazione dello stesso programma.Sono previsti limiti massimi disospensione del procedimento (2anni, in caso di reati puniti con penadetentiva; 1 anno reati puniti con solapena pecuniaria). Contro l’ordinanza è ammesso ricorsoper cassazione da parte dell’imputato,del PM o della stessa persona offesa(che tuttavia non produce effettisospensivi). Se la richiesta di messaalla prova è rigettata, potrà essereriproposta nel giudizio, prima delladichiarazione di apertura deldibattimento. In caso di esito negativo della provache di revoca della misura, questanon è più proponibile. Obblighi direlazione al giudice, almeno

Nella foto un esempio

di lavoro socialmente

utile

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10 il commentotrimestrali, sull’andamento dellaprova sono posti in capo agli ufficilocali per l’esecuzione esterna.Questi, dunque, i provvedimenti postiall’esame del Senato della Repubblicaper contrastare l’emergenzapenitenziaria. Non so, personalmente, se avranno glieffetti salvifici per il sistema carcere dicui parlano gli entusiasti fautori o leconseguenze nefaste per l’ordinepubblico, i cittadini e la sicurezzasociale che denunciano coloro chehanno contestato e contestano i dueprovvedimenti. Sono d’accordo con chi sostiene chela discussione deve partire dal sistemapenale e non dal carcere. È l’organizzazione della pena chedeve essere cambiata. Il principio èquello di individuare la giusta pena enon il “giusto carcere”.Il numero di detenuti dimostra inveceche attualmente il carcere non èconsiderato come residuale al sistemadella pena, ma coincide con la pena.Ma è del tutto evidente che il carcere,specie così com’è strutturato oggi,non può essere la panacea di tutti imali. C’è più sicurezza nell’inventarealternative che puntare sul carcere?Forse sì, se si confrontano i datiche dimostrano una recidività deidetenuti a commettere reati pari al66% del totale. Ma forse uno sforzo maggiore i nostrilegislatori potevano farlo: favorendol’obbligatorietà del lavoro in carcere,le espulsioni dei condannati stranieriper far scontare loro la pena neipenitenziari dei Paesi di provenienza,accelerando i tempi dei processi ediminuendo i tempi della custodiacautelare in carcere. Ed anche favorendo strutturesociosanitarie per  permettere discontare la pena, in luoghi differentidai penitenziari; potenziando i postidisponibili per persone affette dadisturbi psichici in comunitàterapeutiche o a doppia diagnosi e ilricovero  diretto, in comunitàterapeutiche, per i tossicodipendenti. Garantendo, sempre, il diritto deicittadini ad avere città sicure econtestualmente la giusta punizioneper chi commette reati.  H

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a Corte Europea dei Dirittidell’Uomo, con la sentenza 8gennaio 2013, ha assegnato

allo Stato italiano il termine di unanno per procedere all’adozione dellemisure necessarie a porre rimedio allaconstatata violazione dell’articolo 3della Convenzione europea dei dirittidell’uomo, che sancisce il divieto dipene o trattamenti inumani odegradanti. L’appello propostodall’Italia è stato ritenutoinammissimile, per cui il Governo sitrova nella situazione di doverrisolvere il problema in pochi mesi,pena il dover pagare ingenti somme,a titolo di risarcimento danni. Da ciòdiscendono i presupposti di necessitàe urgenza che hanno indotto ilGoverno ad adottare misureimmediatamente esecutive, attraversoun decreto legge, attualmente incorso di conversione.Il decreto legge in questione, però,non risolve assolutamente ilproblema, atteso che dalle stimeeffettuate, dovrebbero uscire o nonentrare in carcere circa tremilapersone, a fronte di unsovraffollamento di oltre venti miladetenuti. A questo provvedimento siaggiunge quello sulla messa allaprova che è in discussione e si speravenga approvato prima possibile,atteso che si tratta di una misura giàapplicata nella giustizia minorile, doveha prodotto buoni risultati. Anche gli effetti di questoprovvedimento, però, non invertirannoil giudizio della Corte Europea deiDiritti dell’Uomo, cosa che potrebbeavvenire solo con un’iniziativa checonsentisse di deflazionare gli istitutidi oltre diecimila detenuti. Solo in questo caso, negli istitutipentenziari, si potrebbe creare unasituazione per cui la Corte potrebberivedere il giudizio precedente.Il ricorso alle misure alternative alladetenzione è sicuramente quello chegarantisce maggiori benefici intermine di gestione della pena e dirieducazione del condannato, maanche di risparmio di risorse da partedello Stato. Quella che potrebbe produrre ibenefici maggiori, complessivamente,in termini di sicurezza e di risparmio è

sicuramente la detenzione domiciliare,ma il problema di fondo è lamancanza di domicilio per moltidetenuti che potrebbero beneficiarne,com’è successo con la legge 199, c.d.legge Alfano, successivamentemodificata dal Ministro Severino.Infatti, con quel provvedimentosarebbero dovuti uscire più didiecimila detenuti, ma la maggiorparte di loro, non avendo un domicilio,sono rimasti in carcere. Resta,comunque, un buon provvedimentoche avrebbe prodotto buoni risultatise tutti i detenuti che potevanobeneficiarne avessero avuto undomicilio. In ogni caso ha consentitodi mantenere stabili i numeri, senzaquel provvedimento la popolazionedetenuta vrebbe superato le settantamila presenze. Quindi, per ovviare atale problema, forse, la misura piùefficace da adottare sarebbel’affidamento in prova al serviziosociale, a condizione, però, dipotenziare l’area penale esterna,prevedendo adeguati controlli daparte della polizia, che in questo casopotrebbe essere la PoliziaPenitenziaria ad effettuare. Questa sarebbe un’adeguata riformadell’esecuzione penale; riforma chevede il pieno coinvolgimento dellaPolizia Penitenziaria nell’esecuzionedella pena all’esterno.Adeguati controlli potrebbero fornirequella tutela richiamatadall’ordinamento penitenziario che,tra i presupposti per la concessionedell’affidamento, prevede proprio lagaranzia che l’affidato non commettaaltri reati. Tale misura potrebbe risultare ancorapiù efficace oggi, dopo l’emanazionedel decreto legge 1 luglio 2013, n. 78che ha previsto la possibilità che idetenuti e gli internati possono essereassegnati a prestare la propria attivitàa titolo volontario e gratuitonell’esecuizione di progetti di pubblicautilità in favore della collettività da

svolgersi presso lo Stato, le regioni, leprovince, i comuni o presso enti oorganizzazioni di assistenza sociale edi volontariato.Nella gestione dell’esecuzione penaleall’esterno è importantissima anchela partecipazione degli enti locali e diquanti siano in grado di offrire lavoro,cosa che è spesso mancata in questianni. Non ci sono altre strade dapercorrere per la risoluzone delprobelma carcere, se non lacostruzione di nuove strutturepenitenziarie, cosa che può avvenireesclusivamente se si assume altropersonale di Polizia Penitenziaria,iniziativa, questa, che non sembraessere nei programmi del Governo,considerato che i tagli alla spesapubblica produrranno ulterioredecremento di personale.L’amministrazione penitenziaria stacercando di ovviare alla carenza dipersonale attraverso lariorganizzazione dei circuiti e unnuovo modello di vigilanza, la c.d.“vigilanza dinamica”. Mai termine fu più infelice. Come se la vigilanza finora fossestata statica. La vigilanza è dinamica perdefinizione. Tale nuovo modello prevederebbecontrolli a distanza e di massa, con idetenuti liberi durante il giorno. Se da un lato ciò può allentare letensioni, in quanto i detenuti nonstanno chiusi in cella, dall’altro nonproduce alcun effetto positivo dalpunto di vista della rieducazione,poichè non accompagnata da alcunprogramma trattamentale, atteso chei detenuti ammessi a tale regime nonsvolgono alcuna attività. Comunque, se la strada è questa, ilfuturo che ci attende è molto diversoda quello tracciato dalla legge diriforma dell’Amministrazionepenitenziaria, legge n. 395/90 edallo stesso ordinamentopenitenziario.

Giovanni BattistaDuranteRedazione PoliticaSegretario GeneraleAggiunto del Sappe [email protected]

PoliziaPenitenziarian.208luglio/agosto2013

L11

Sentenza della Corte Europea contro l’Italia

l’osservatorio

H

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opo anni di incuria edabbandono le strutturesportive in dotazione alla

Scuola di Via di Brava - piscina,campo di calcio e palestra - sonostate finalmente interessate da unpiano di recupero teso a riportarle aduna autentica valorizzazione ed unpieno utilizzo a beneficio di tantiappassionati di sport e della dignitàdi quegli stessi impianti ridotti astagno per le rane nella zona piscina,

campo di patate, o al massimoparcheggio auto nella zona di quelloche un tempo era il rettangolo digioco destinato agli allenamentidell’Astrea e sala fitness attrezzatama nobile decaduta nell’areapalestra.Era il gennaio 2013 quandoconstatato lo stato di abbandono edincuria in cui versavano quei gioiellidestinati all’attività fisica e allo sport,l’Amministrazione Penitenziaria decise

Lady OscarRedazione [email protected]

PoliziaPenitenziaria

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D

12

Nella foto le condizioni in

cui si trovava la piscina

di Via di Brava

Un piano di recupero per le strutture sportive di Via di Brava

lo sport

di portare a nuova vita tutto quantoracchiuso dalle mura di Via di Bravacon un progetto di rilanciorigorosamente a costo zero,utilizzando le competenze e le risorsegià in dotazione alle Fiamme Azzurre,oltre al comandante del grupposportivo, Marcello Tolu, chiamato in talsenso ad assumere quasi il ruolo di“commissario straordinario perl’emergenza”.E così in pochissimo tempo è stato

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13lo sport

possibile, con impegno e dedizione,recuperare la piscina alle sue funzioni,e lo stesso si sta facendo in questigiorni per riportare la palestra ed ilcampo di calcio alla pienafunzionalità. Per quest’ultimo in particolare sonostate previste delle modifichestrutturali importanti necessarie adomologarlo per le competizioniagonistiche fino alla categoria Allievi. I beneficiari di questo piano,approntato interamente nell’otticadell’autofinanziamento sarannomolti. Gli appartenenti alla PoliziaPenitenziaria ed i loro familiaripotranno prendere parte a corsi diattività fisica di vario genere acondizioni molto agevolate: nellapalestra attrezzata con buonemacchine per la muscolazione sispazierà dall’avviamento allo sportalla ginnastica generale, dal nuotoalle arti marziali per andare a tuttiquegli sport di squadra la cui praticaè propiziata dalle dimensioni dellastruttura, particolarmente idonee, peraltezza, lunghezza e larghezza deilocali, a discipline come pallavolo,basket o la ginnastica ritmica, tantoper fare alcuni esempi. Buone condizioni saranno predisposteper appartenenti e familiari delle altreforze dell’ordine, e, ugualmentecompetitive, saranno quelle riservatea tutti gli esterni che vorrannoavvicinarsi al “Centro SportivoFiamme Azzurre” - questo il nomedel polo di via di Brava - concepitoper diventare nel tempo una struttura

di eccellenza sia per gli atleti di altolivello, che tramite la partneship tra ilGruppo Sportivo Fiamme Azzurre e levarie federazioni sportive nazionalioperanti sotto l’egida del Conipotranno farne la loro casa , sia per isettori giovanili di diverse disciplinesportive. Tutto questo unito ad una bellaappendice di attività di tipoamatoriale per coloro che sono piùinteressati alla sana attività fisica chealle competizioni, renderà giustizia aduna struttura che per valore sarà intutto e per tutto equiparabile a quellaomologa di Casal del Marmo,recuperata anch’essa all’incuria e aldegrado con il restauro ultimato il 10gennaio 2010, al termine di due annie mezzo di lavori grazie ai qualidiscipline come l’atletica leggera (sianelle gare indoor sia in quelleoutdoor) ha potuto disporre didotazioni tecniche e impiantistiche diassoluto pregio. Aree lanci e salti, un pistino indoor(unico esistente nella capitale), oltrealla predisposizione di nuovi uffici dadedicare al lavoro delle FiammeAzzurre, magazzini, spogliatoi,un’ampia superficie di parquetriservata a palestra con le migliorimacchine e le dotazioni attrezzistichedel momento, le torri-faro, la tribunaomologata per accogliere 2000spettatori ed una tribuna stampaattrezzata in posizione privilegiata.E pensando alla valorizzazione anche di quest’altro patrimonioesistente, soprattutto dopo gli ultimi importanti piazzamenticonseguiti nei campionati provincialidel settore giovanile nel corso dellastagione 2012/2013, l’Astrea hadeciso di investire sul proprio vivaio esul proprio futuro aprendo alla scuolacalcio per i ragazzi di fascia d’etàcompresa tra i 5 ed i 12 anni. Piccoli amici (5-8 anni), pulcini (8-10 anni), ed esordienti (10-12anni) potranno usufruire dellamoderna impiantistica edell’esperienza dei tecnici dell’Astreaper l’avvio alla pratica sportiva edagonistica del calcio. Tra l’altro lo stesso referente dellascuola, Gianni Diamante, è una

vecchia gloria dell’Astrea che havinto molto e ha ben figurato suicampi di tutta Italia, soprattutto aitempi della militanza in serie C.Per quanto riguarda la scuola calcioanche qui sono previste ottimecondizioni per i figli dei dipendentidel Ministero della Giustizia (ben50% di sconto sulla quota diiscrizione), e altresì saranno agevolatisia i figli dei dipendenti di altre Forze Armate e di Polizia (chebeneficeranno di riduzioni pari al10%), sia coloro che iscriveranno ilsecondo figlio o successivi (20% disconto). La quota di iscrizione prevederà lafornitura di un kit abbigliamentocompleto di vestiario dell’AstreaCalcio, la possibilità di ottenere dopoun’accurata visita il certificatomedico agonistico e di beneficiaredella consulenza ortopedica efisioterapica in sede.

A tal fine dal 2 al 14 settembre, inuna fascia oraria compresa tra le17:30 e le 19:30 sono aperti iprovini per tutti i ragazzi interessati avestire la maglia del clubbiancoazzurro.H

Nelle foto a sinistrail campo da calcio prima edopo i lavori

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entile redazione,sono un ispettore del Corpostanco di subire dei soprusi da

parte dei superiori che ostentanopresunzione e poca umiltà, per nonparlare del senso di umanità. Sonopadre di tre meravigliosi figli, di cuil’ultimo di 6 mesi, avrei voluto fruiredei permessi giornalieri perallattamento però, purtroppo, questodiritto mi è stato negato perché miamoglie è casalinga. Per caso, mi sonotrovato a parlare con un collega dellaPolizia di Stato che nella mia stessacondizione fruisce dei permessi.Cortesemente, vorrei sapere se hodiritto al beneficio di legge e nel caso,conoscere le norme che potreiutilizzare a mio sostegno. Spero diricevere una celere risposta visto iltempo limitato a disposizione.

Grazie.

Gentile lettore,la tutela della maternità e dellapaternità nel mondo del lavoro,prevista dal Decreto Legislativo n.151 del 2001 (Testo Unico in materiadi tutela della maternità e dellapaternità), consente di poter fruire delcongedo di maternità, dell’astensioneobbligatoria dal lavoro fino al terzomese di età del bambino, dellapossibilità di fruire del congedoparentale (fino a 6 mesi per la madree fino a 7 per il padre, percomplessivi 10 mesi nei primi 8 annidi vita del bambino), e poi, nel primoanno di vita del bambino, la leggeconsente anche dei piccoli maquotidiani permessi dal lavoro, sitratta dei riposi orari per allattamentodel bambino neonato, mirati aconsentire l’importante funzione dinutrimento del neonato nei primimesi di vita.L’Inps, con la circolare n. 118 del 25novembre 2009, adeguandosiall’indirizzo interpretativo assunto in

proposito dal Consiglio di Stato (1),ha riconosciuto il diritto del padrelavoratore dipendente ai riposigiornalieri per allattamento anchenell’ipotesi in cui la madre siacasalinga. I riposi in questione sonoquelli previsti dall’art. 39 del d.lgs. n.151/2001 e consistono in 2 periodigiornalieri di un’ora ciascuno, o di unosolo nel caso di orario giornalieroinferiore a 6 ore, di cui la lavoratricemadre ha diritto di fruire dal terminedell’astensione obbligatoria permaternità e fino al compimento delprimo anno di vita del bambino, oentro il primo anno dall’ingresso infamiglia del minore adottato oaffidato. Il successivo art. 40riconosce anche al padre lavoratore lafruizione di detti riposi al ricorreredelle seguenti condizioni:quando il figlio è affidato al solopadre ; in alternativa alla madre lavoratricedipendente che non se ne avvalga(anche nel caso di lavoratricedipendente che non si può avvaleredell’astensione facoltativa perchéappartenente a categorie non aventidiritto es. lavoratrice domestica e adomicilio ); nel caso in cui la madre non sialavoratrice dipendente, ma lavoratriceautonoma, libera professionista , ecc.(purché lavoratrice avente diritto adun trattamento di maternità dall’Inpso da un altro Ente previdenziale) (2); nel caso di madre casalinga senzaeccezioni ed indipendentemente dallasussistenza di comprovate situazioniche determinano l’oggettivaimpossibilità della madre stessa diaccudire il bambino (3);in caso di morte o di grave infermitàdella madre indipendentemente dallasua condizione di lavoratrice o meno (circolari INPS 48/87, 109/2000,8/2003, 95bis/2006 ). In caso di parto plurimo, qualora la

madre non sia lavoratrice dipendente( ma lavoratrice avente diritto ad untrattamento di maternità dall’Inps oda un altro Ente previdenziale eanche casalinga circolare INPS112/2009 ) il padre lavoratoredipendente ha diritto al raddoppio deiperiodi di riposo giornaliero. La fruizione dei permessi da parte delpadre può avvenire anche durante i 3mesi dopo il parto e durantel’eventuale congedo parentale dellamadre ma solo per le ore aggiuntive (1 o 2 secondo l’orario di lavoro )Circolare INPS 95bis/2006 –Circolare INPS 112/2009.I riposi giornalieri sono retribuiti, noncomportano nessuna riduzione di feriené della tredicesima mensilità. Pertanto, nel caso di madre casalinga,il padre lavoratore dipendente puòfruire dei riposi giornalieri, nei limitidi 2 ore o di un’ora al giorno aseconda dell’orario di lavoro, entro ilprimo anno di vita del bambino oentro il primo anno dall’ingresso infamiglia del minore adottato oaffidato, senza dover dare alcunadimostrazione dell’impossibilità dellamadre ad accudire il bambino. Inoltre,il padre lavoratore dipendente che,vigente il precedente orientamento,avesse fruito di ferie o permessi orarientro l’anno di vita del figlio o diingresso in famiglia del minore, potrà,entro un anno dall’ultimo giorno diassenza, presentare al proprio datoredi lavoro e all’istituto previdenzialeapposita domanda, intesa a convertiretali assenze in riposi giornalieri perallattamento, la cui relativa indennitàè anticipata dal datore di lavoro esuccessivamente portata a conguagliocon i contributi mensili dovuti.Per giungere a detta conclusione igiudici amministrativi, nella sentenzan. 4293 del 9 settembre 2008, hannoritenuto di seguire un percorsointerpretativo articolato: la locuzione«nel caso in cui la madre non sialavoratrice dipendente», cui conseguela spettanza al padre dei permessi inparola, si individua nella facoltà, per ilpadre lavoratore, di utilizzare ipermessi giornalieri c.d. perallattamento in alternativa allamadre, qualora quest’ultima sia

Giovanni [email protected]

PoliziaPenitenziaria

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Riposi giornalieri per “allattamento” alpadre lavoratore

diritto e diritti

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PoliziaPenitenziarian.208luglio/agosto2013

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impegnata in attività lavorativa diqualsivoglia natura ed ha, pertanto,stabilito che la locuzione in paroladebba estensivamente e piùappropriatamente intendersi comeriferita ai casi in cui la madre sialavoratrice non dipendente,equiparando, poi, alla madrelavoratrice non dipendente la madreimpegnata esclusivamente qualecasalinga. Senonchè, ad una correttaopzione interpretativa, l’autorevoleorgano di giustizia amministrativa faconseguire, in nome dellaconcretizzazione del principio ditutela della maternità e dellafamiglia, un’equiparazione fracondizioni oggettivamente diverseche, se analizzata in tutti i suoipossibili riflessi operativi, appareforiera di un difficilmentegiustificabile aspetto didiscriminazione. È, infatti,comunemente condivisa laconsiderazione in base alla quale,nella quasi totalità dei casi, la donnaimpegnata in qualsivoglia attivitàlavorativa extrafamiliare, sia acarattere autonomo che dipendente,si trovi a dover coniugare dettaattività con quella, ulteriore, di curadell’abitazione e della prole propriadella casalinga.Tale considerazione conduce che ilConsiglio di Stato abbia, conl’equiparazione della madre casalingaalla madre occupata anche in altreattività al di fuori del contestofamiliare, realizzato un equocomponimento di tutti gli interessi ingioco.

note1. Sentenza CdS n. 4293 del 9settembre 2008, ripresa anche dallalettera circolare del Ministero delLavoro n. 19605 del 2009.

2. Circolare INPS 95bis/2006.

3. Il numero di ore di riposo spettantial padre è subordinato al proprioorario giornaliero di lavoro. Inoltre , ilpadre potrà fruire dei riposi perallattamento dal giorno successivo ai3 mesi dopo il parto (circolare INPS112/2009).

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I sequestratori per il rilasciodell’ostaggio chiesero ed ottennerodai familiari un miliardo e settecentomilioni delle vecchie lire. Vennerilasciato dopo 158 giorni diprigionia. Emanuele Riboli , un diciassettennerapito nel 1974 a Buggiate (VA) nelritorno da scuola, per due settimanevenne tenuto nel baule di un auto,ucciso subito dopo con del veleno evenne dato in pasto ai maiali,nonostante la famiglia avesse pagatoper il suo riscatto una prima trance diduecento milioni di vecchie lire.

Altrettanto brutale fu il sequestro diCristina Mazzotti, un studentessa di17 anni rapita a Eupilio (CO) egettata in una discarica ancora vivavicino a Galliate. I suddetti sequestrifurono attribuiti alle cosche operantinel versante tirrenico. Successivamente a specializzarsi insequestri di persona furono le coscheoperanti sul versante ionico dellaCalabria, le stesse che in quel periodooperavano nelle città di Locri, Platì,San Luca, Natile di Careri, ed altripaesini limitrofi. Un altro sequestro eclatante fu quello

Nella foto sopra una veduta

dell’Aspromonte

a fianco la liberazione di

Paul Getty

PoliziaPenitenziaria

n.208luglio/agosto

2013

16 mafie e dintorni

l territorio calabrese ed inparticolare la parte ionica che daReggio Calabria porta a Canolo

Nuovo, un paesino a mille metrid’altezza nel bel mezzodell’Aspromonte, regala la vista di unpaesaggio naturale mozzafiato:straordinarie cascate, laghettinaturali, canyon impressionanti,straordinarie distese di pini aguzzi,formazioni miste di faggio e abetebianco e sparse qua e là tra lemontagne come grappoli d’uva,piccole abitazioni.Nascosti da questa scenograficanatura però sono alcuni tunnel che siinerpicano in mezzo alla boscaglia,degli anfratti, dirupi inviolati, cavernela cui esistenza è conosciuta dapochi.Ebbene, proprio per questa peculiareconformazione geografica la Calabrianegli anni ‘70/’80 ha per lungotempo rappresentato il nascondiglioperfetto per i sequestrati dalla‘ndrangheta, il cui controllo eraaffidato rigorosamente a latitanti ogiovani affiliati.Dal 1963 al 1990 ventuno personevennero sequestrate in Calabria; madai dati forniti dal Ministerodell’Interno i sequestri gestiti dallamafia più potente al mondo furonoprecisamente 207 sui 570 effettuatiin ambito nazionale. In Calabria i sequestri di personainiziarono nel 1963 col sequestro diErcole Versace, un ricco possidente diDelianova in provincia di ReggioCalabria che riuscì a fuggire. Il sequestro successivo colpì ildocente universitario Dott. RenatoCaminiti residente in Villa SanGiovanni (RC), poi rilasciato dietro unpagamento di oltre 30 milioni dellevecchie lire.Nel 1973 a Roma, ad esseresequestrato fu Paul Getty, nipote di un celebre magnate americano.

IFranco Denisi

Segretario Provincialedel Sappe

[email protected]

La ’ndrangheta e i sequestri di persona - 4ª parte

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di Cesare Casella, il giovanesequestrato a Pavia nel 1988 erilasciato dopo 743 giorni di prigioniatrascorsi in Aspromonte. Con questisequestri la ‘ndrangata riuscì a crearsiuna vera e propria economia interna. La gestione dei proventi ricavati dai

riscatti venne suddivisa tra le cosche,in particolare per la fabbricazione diedifici. Con tale strategia economicaalcuni potenti boss fecero credereche i sequestri di persona fossero unmezzo per garantire un equa

distribuzione della ricchezza tra nord esud, in quanto gli ostaggiappartenendo a famiglie abbientipotevano permettersi di pagare ilriscatto. Considerato che la maggiorparte dei sequestri avvennero al nordla pressione mediatica fu

condizionante per lo Stato, costrettoad inviare in Calabria un nucleospeciale composto da quasi milleuomini con lo scopo “dare la caccia” aisequestratori. Tale intervento perònon sortì l’effetto desiderato. Infatti la

Nella foto sopra la liberazione diCesare Casella

PoliziaPenitenziarian.208luglio/agosto2013

17mafie e dintornifine dei sequestri in Calabria noncoincise con l’invio di numerosiuomini e mezzi ma con la decisionepresa dai capi bastone, in virtùdell’entrata in vigore della legge del1991 sul congelamento dei beni aifamiliari dei sequestrati che rese

evidente quanto sarebbe statacomplicata la gestione di danaroproveniente dai riscatti e con la pacetra le cosche nel 1991 che pose finealla sanguinosa guerra.

continua... H

Nella foto a sinistrala madre diCesare Casella

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l 1° luglio 2013, si èconcluso il 1° memorial dicalcio a 5 in memoria

dell’assistente capo FrancescoBrancaleone, al quale hannopartecipato poliziotti penitenziariin servizio all’Istituto di Trapani,unitamente a pensionati delCorpo e dipendenti “civili”dell’AmministrazionePenitenziaria.La particolarità del torneo sta nelnome delle squadre. Infatti, ognisquadra era intestata ad uncollega della casa Circondarialedi Trapani defuntoprematuramente. E così lesquadre sono state denominate:Pietro La Pica, Luigi Malato, GiovanniCorbasa, Gaspare Simone, Gaspare

Nella foto alcune

performance di Alessia

in garasotto,

la premiazione

PoliziaPenitenziaria

n.208luglio/agosto

2013

18

ella gara disputatasi il 15luglio 2013 a Rimini, validaper il titolo italiano di Danza

Sportiva, l’atleta Alessia Denisi, figliadel nostro Segretario di ReggioCalabria Franco Denisi, dopo aversuperato tutte e quattro le batterie(eliminazioni, quarti di finale,semifinale e finale) con il massimodel punteggio assegnato - 9 su 9 intutte e quattro le batterie - sorpassai 37 atleti in gara e conquista iltitolo di Campionessa Nazionale diDanza Sportiva 2013 - classe B solo12/15 anni, accedendo di diritto allaclasse A. I nostri complimenti adAlessia con l'augurio che l'annoprossimo riconfermi i risultati ottenutiin modo che transiti nella classe ASinternazionale e poi ai Mondiali.

Rimini

Medaglia d’Oronella Danza Sportivaper Alessia Denisi

dalle segreterie

Trapani

1° Memorial di calcio a 5 “ChiccoBrancaleone”

I

Le immagini deicolleghi

di Trapani prematuramente

scomparsi(in ordine dielencazione)e, nell’altra

pagina, le due squadre

finaliste e, sotto,la squadradel Comm.

Giuseppe Romano

[email protected]

N

H

Pellegrino, Emanuele Pecorella,Salvatore Toscano. In questo modo, oltrea ricordare l’ultimo dei scomparsi,abbiamo anche onorato la memoria diquesti giovani e sfortunati colleghi. Iltorneo ha visto lo svolgersi delle primefasi, nel campo di calcio a 5appositamente realizzato, all’interno delcarcere, e inaugurato per l’occasione.

Poi, per permettere lapartecipazione dellefamiglie le partite disemifinale e la finale, sonostate disputate all’esterno,in campi in erba sinteticamessi a disposizionegratuitamente, dallaChiesa Madonna di Fatimae dal patron dei campi“La Locomotiva” ToninoMazzara. In finale sono arrivate lesquadre La Pica controGaspare Pellegrino. Lafinale è finita 4 - 2 per lasquadra La Pica,capitanata dall’ass. capo

Ciccio Napoli. Per l’occasione unapiccola folla di colleghi, amici e i

parenti dei defunti si è assiepata suglispalti del campo in erba, e commoventeè stato il momento della premiazione edel ricordo di questi colleghi. Lapresenza inoltre del Cappellano delCarcere di Trapani, Mons. GaspareGruppuso, alla premiazione, ha dato unvalore in più grazie ad un intensomomento spirituale.

Siamo riusciti a coinvolgereoltre 70 colleghi e moltipensionati e a far riaccenderequello spirito di corpo che datempo appare affievolito. Ilmiglior realizzatore del torneo,con 13 reti, è stato proprio unpensionato, Pietro Privitera,ancora in grado di dare lezionidi calcio ai colleghi. Migliorportiere l’ass. capo Nico DelGrosso. E’ stato un memorial over 45,molti partecipanti anche over50, ma nonostante l’anzianitàanagrafica, il Memorial è statoun vero successo, è riuscito afarci stare insieme tutti, e a farci

divertire, come quando avevamo ventianni. Giuseppe RomanoH

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ubblichiamo alcune fotodell’incontro tenuto dal Sappeil 17 luglio nella Scuola alla

presenza del SegretarioGenerale Donato Capece.

PoliziaPenitenziarian.208luglio/agosto2013

19dalle segreterie

ella giornata del 10 luglio siè svolto il 196° Anniversariodi Fondazione del Corpo di

Polizia Penitenziaria.Presente alla cerimonia avvenutasecondo i criteri di sobrietà edausterità imposti dall’AmministrazionePenitenziaria, il Comandante Dott.Teducci, che ha illustrato le attivitàoperative compiute dalla PoliziaPenitenziaria nell’anno 2012,sottolineando, contestualmente, lagrande professionalità è l’alto sensodel dovere degli uomini da lui diretti.

[email protected]

Ferrara Illustrati inoltre i risultati raggiunti divera eccellenza anche in materia diPolizia Giudiziaria, nonché, tra le altre,l’attività di anti sciacallaggiosuccessivo al sisma del 2012, operatesul tutto il territorio ferrarese.Presente inoltre, il Direttore reggentedott.ssa De Lorenzo anch’ellagratificata dagli importanti risultatiraggiunti dal Reparto di PoliziaPenitenziaria.Un ringraziamento particolareall’Ispettore Renda Antonio Fabio checon grande impegno cura l’immaginedel Corpo sul territorio ferrarese.

Alcuni dati sull’attività svolta nel 2012• 260 entrati da libertà;• 359 entrati da altri istituti;• 693 detenuti comuni tradotti pressoaule di giustizia, nonchè 45collaboratori di giustizia tradottipresso altri istituti; • 116 detenuti comuni, 28

N

collaboratori di giustizia e 2 detenutialta sicurezza tradotti presso luoghi esterni di cura;• 557 detenuti comuni;• 17 soggetti sottoposti apiantonamenti presso nosocomio;•165 le multi video conferenzeespletate;• 13 soggetti denunciati locale A.G.• 3 arresti eseguiti.

VerbaniaIl Sappe incontra gliAllievi del 166° Corso

L’Annuale del Corpo

2ªLa Pica

Pellegrino

Corbasa

PH

H

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opo le alterne vicende deisuoi ultimi film, sicuramentenon all’altezza dell’Oscar,

Gabriele Salvatores decide diadattare al grande schermo ilromanzo Educazione siberiana diNicolai Lilin, autore russo chescrive in lingua italiana. In collaborazione con glistraordinari sceneggiatori Rulli ePetraglia, Salvatores adatta a suopiacere il copione togliendo alromanzo tutto quello chesecondo lui non si presta allacinematografia. In buona sostanza, l’intervento deidue sceneggiatori spersonalizza unacomunità criminale siberiana radicatanella tradizione e contaminata dalla

modernizzazioneglobalemischiando,scambiando,omettendo oesaltandopersonaggi.Salvatores, Rulli e

Petraglia, insomma,decontestualizzano i protagonistiriorganizzandoli dentro una storiadiversa. Dunque, la storia filmica diEducazione siberiana racconta di una

comunità singolare che educa i proprifigli al crimine. Buoni e onesti con ipiù deboli, i malviventi sono spietaticon esercito e polizia, pregano Dio eimpugnano armi, predicando unaviolenza regolata da prescrizioni. Il crollo del Muro e del regimesovietico sconvolgerà gli equilibri delloro mondo, che sarà presto corrottodalla cultura occidentale.Durante questo periodo di transizione,

Nelle foto la locandina ealcune scene

del film

a cura di Giovanni Battista

de [email protected]

PoliziaPenitenziaria

n.208luglio/agosto

2013

D

20 cinema dietro le sbarreRegia: Gabriele SalvatoresTratto dal romanzo omonimo diNicolai Lilin (ed. Einaudi)Soggetto: Nicolai Lilin (romanzo)Sandro Petraglia Sceneggiatura: Stefano Rulli,Sandro Petraglia,Gabriele SalvatoresFotografia: Italo PetriccioneMusiche: Mauro PaganiLa canzone "Novij Den" (musica e testi di Mauro Pagani) è interpretata da DarianaKoumanovaMontaggio: Massimo FiocchiScenografia: Rita RabassiniCostumi: Patrizia ChericoniEffetti: Paola Trisoglio,Stefano Marinoni per VisualogieProduzione: Riccardo Tozzi, MarcoChimenz, Giovanni Stabilini perCattleya con RAI CinemaDistribuzione: 01 DistibuitionPersonaggi ed Interpreti:Kolima: Arnas Fedaravicius  Gagarin: Vilius TumalaviciusXenja: Eleanor Tomlinson  Mel: Jonas Trukanas Vitalic: Vitalij PorsnevInk: Peter Stormare Nonno Kuzya: John Malkovich Dottore: Arvydas Lebeliunas Zia Katya: Daiva Stubraite Black Seed 1: Jonas Cepulis Dimitry: Vytautas RumsasPlank: Viktoras Karpusenkovas Meza: Jokubas Bateika Vulture: Dainius Jankauskas Igor: Denisas Kolomyckis Shorty: Zilvinas  Tratas Madre: Airida  Gintautaite Camionista: Riccardo  Zinna Genere: DrammaticoDurata: 110 minutiOrigine: Italia, 2013

EducazioneSiberiana

che prima confronta e poi scontra latradizione col cambiamento, nasconoe crescono Kolima e Gagarin, amicifraterni.I due ragazzi vengono educati dalnonno Kuzja, che gli insegna arapinare e a condividere la refurtivacon la comunità. Infatti, i siberianinon rubano per arricchirsi ma persostenere la loro piccola società,premurosa con gli anziani e coidiversamente abili come Xenja,giovane donna affetta da demenza,figlia del medico locale.Kolima è profondamente innamoratodella ragazza tanto che, finito incarcere, si farà tatuare il suo volto.Quando Xenja rimane vittima di una

violenza, nonno Kuzja aiuterà Kolimaad uscire di prigione per permetterglidi cercare l’uomo che l’ha violentatae vendicarla.Inizia, così, una lunga caccia checostringerà il ragazzo ad arruolarsinell’esercito, contro codici e tradizionisiberiane, fino a quando la furiafinale di Kolima ristabilirà verità egiustizia (criminale), risarcendol’innocente ragazza. H

la scheda del film

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SanRaffaeleTermini - Poliambulatorio Specialistico

La San Raffaele Spa opera ormai da anni nel settore sanitario ponendosi all’avanguardia sia a livello regionale che nazionale;gestisce IRCCS, Case di Cura accreditate che rappresentano un autentico punto di riferimento nel campo della Riabilita-zione, oltre a Presidi Ospedalieri e Poliambulatori .

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eggendo una rivistaspecializzata di criminologiasono rimasto molto colpito da

una particolare categoria di serialkiller coniata dai criminologi: “gliangeli della morte”; in questatipologia rientrano gli assassini serialiche agiscono in un contesto medicoe/o ospedaliero. Se da un lato hoappurato che il numero degli assassinidi questa particolare categoria,almeno quelli sino ad ora condannati,è, per fortuna, abbastanza esiguo nelcontesto mondiale, dall’altro spicca il

grande numero di vittime attribuite acostoro che ne fanno dei serial killerper eccellenza. La definizione «angelidella morte» deriva dal soprannomecon il quale era tristemente noto ilmedico nazista Josef Mengele -sebbene questi non fosse un serialkiller - famoso per la sua freddezza eper il potere di vita e di morte chevantava sugli internati del campo diconcentramento di Auschwitz. Gli angeli della morte sono l’unicacategoria di assassini seriali le cuivittime non rispecchiano le loropreferenze sessuali e ciò li rende unacategoria sui generis in ambitocriminologico. Le loro vittime sono ipazienti con i quali entrano incontatto per lavoro e, solitamente, illoro modus operandi prevede lasomministrazione di farmaci osostanze tossiche tramite iniezioni. Tra i serial killer che hanno adottatola tecnica dell’iniezione di sostanze

stupefacenti è tristemente notoHarold Frederick Shipman,soprannominato anche «DottorMorte», questi è anche l’assassinoseriale più famoso per numero divittime, almeno fino ad oggi, diquesta particolare categoria criminale.Shipman era un medico di famiglia,peraltro molto premuroso, cheesercitava ad Hyde in un paese vicinoa Manchester; proprio tale status hareso difficile risalire al momentoiniziale del suo macabro ritualecriminale e a determinareesattamente il numero delle morti permano sua, soprattutto perché erasolito alterare le cartelle cliniche deisuoi pazienti per corroborare le lorocause di morte. Il primo a sospettaredel dottor Shipman fu il proprietariodi un’agenzia funebre, il quale notòuna strana ricorrenza di pazienti deldottore tra i defunti del luogo. I sospetti del necroforo arrivano allapolizia che appura che le morti tra ipazienti di Shipman sonoeffettivamente troppe, per lo piùdonne sole, quasi tutte rinvenutesedute in poltrona, completamentevestite. La polizia inizia così adindagare sul dottore e, con moltadiscrezione, controlla i registri delmedico - ignorando che Shipman liha accuratamente riscritti moltotempo prima - ma non trova le provesufficienti per incriminarlo. La folliaomicida del medico viene scopertagrazie alla determinazione di AngelaWoodruff, la figlia di una delle suevittime, che rifiuta di accettare lespiegazioni fornite per la morte di suamadre, Kathleen Grundy, una riccavedova di 81 anni, trovata mortanella sua casa il 24 giugno del 1998a seguito di una precedente visita diShipman. Woodruff è informata dallostesso Shipman che l’autopsia per lamadre non era stata richiesta e che lastessa era stata sepolta secondo i suoi

desideri. Woodruff era un avvocato edaveva sempre gestito gli affari di suamadre, dopo la sua morte scopre, conenorme stupore, che esisteva unulteriore testamento, oltre a quello disua conoscenza, che lasciava lamaggior parte del patrimonio dellamadre al dottor Shipman. La cosa insospettì l’avvocato, che eraconvinta non solo che il documentofosse falso, ma che il dottore avevaucciso la madre coartando la volontàdella vittima. Dopo la denuncia alleautorità di polizia inglesi, lamagistratura dispose la riesumazionedel corpo di Kathleen Grundy el’autopsia rivelò che era morta peruna overdose di morfina,somministrata tre ore prima deldecesso, corrispondente proprio allasso di tempo della visita del dottore.La polizia, dopo l’autopsia, decide diperquisire l’abitazione del presuntoassassino e trova la macchina dascrivere con cui era stato redatto ilfalso testamento, inoltre sequestrauna serie di cartelle clinicheriguardanti altre persone decedutetutte in concomitanza con le visitemediche del dott. Shipman. A seguito di approfondite indagini dipolizia, il 7 settembre del 1998,Shipman è accusato di 15 imputazionidi omicidio. Il 29 settembre dellostesso anno gli viene revocata lalicenza medica e il successivo 5ottobre del 1999 si apre il processo,presso la Preston Crown Court. IlPubblico Ministero, nelle fasi iniziali,dichiara da subito di escludere leipotesi di eutanasia, richiesta dalladifesa a sostegno delle morti, inquanto nessuno dei pazienti eramalato terminale. Dopo cinquantasette giorni diprocesso, il 31 gennaio 2000, la Cortecondanna il dottore a 15 ergastoli,uno per ogni vittima accertata, piùquattro anni per contraffazione di

Nelle fotoa sinistra

Josef Mengelea destra Harold

Frederick Shipman

Pasquale SalemmeSegretario

Nazionale del Sappe [email protected]

PoliziaPenitenziaria

n.208luglio/agosto

2013

L

22

Gli angeli della morte: traghettatori verso un’altra vita

crimini e criminali

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testamento. Le vittime di Shipmansono tutte morte serenamente, manessuno ha ancora capito cosa abbiaspinto il Dottor Morte ad agire in quelmodo. Alcuni hanno ipotizzato cheodiasse le persone anziane e levedesse come un peso per il serviziosanitario, altri pensano che Shipmanabbia voluto ricreare l’ambiente dellamorte della madre, per soddisfare unbisogno masochistico. UnaCommissione del Ministero dellaSanità, formata per indagare sulpassato del Dottor Morte, hariconosciuto la responsabilità direttadi Shipman in un numero di decessiche va dai 215 ai 236 nell’arco di 24anni di professione, ma l’uomo hasempre negato. Il 13 gennaio 2004,Harold Shipman è stato trovato mortoimpiccato con un lenzuolo nellapropria cella, nel carcere di Wakefield,dove scontava i 15 ergastoli. Lamoglie e i figli restano tuttaviaconvinti che il Dottor Morte sia statoucciso, in quanto quel lenzuolo nonfaceva parte della dotazione della suacella. Sembrerebbe, inoltre, che alcuniagenti del penitenziario ove erarinchiuso hanno lasciato il lavoro acausa dello stress psicologicoprovocato dalla scoperta che le loroanziane madri erano nella lista delDottor Morte. Ancora oggi, Shipmanresta un’anomalia tra i serial killernoti alla criminologia. Egli nonsembrava spinto da incontrollabilipulsioni sessuali violente né da altrimoventi (se si esclude la frode sultestamento della Grundy). Una buona risposta la diede tempo fail coroner, John Pollard, all’emittenteinglese Bbc news: «l’unicaspiegazione valida possibile è chesemplicemente egli godesse nelguardare la gente morire. Lasensazione di controllare la vita e lamorte ti fa sentire superiore». Anchein Italia, abbiamo un assassino serialecatalogato tra «gli angeli dellamorte», ma a differenza del DottorMorte è una donna: Sonya Caleffi,un’infermiera originaria di Tavernerio(TV), che alle sue vittime, degentidell’Ospedale Manzoni di Lecco,praticava letali iniezioni di aria nellevene. Nel 2003, tra settembre e

novembre, nel reparto di medicinagenerale dell’Ospedale Sant’Anna diComo vennero rinvenuti morti 8pazienti in fase terminale. La causadella morte accertata fu embolia,causata da una iniezione di aria.Successivamente si verificarono 18morti sospette anche nell’OspedaleManzoni di Lecco e Sonya Caleffilavorò in entrambe gli ospedali inquei periodi. A seguito dellasegnalazione della direttrice medicadell’Ospedale di Lecco, la Caleffi vienearrestata il 15 dicembre 2004 e,successivamente, imputata di 18omicidi. E’ rea confessa, seppur di soli6 omicidi. Spiegherà all’autoritàgiudiziaria che il suo intento non fossequello di uccidere, bensì di provocareuna situazione di grave emergenza epoi di risolverla, per mostrare aicolleghi le sue capacità. Di fronteall’accusa di aver iniettato diproposito bolle d’aria alle sue vittime,provocando loro delle embolie letali,la donna risponde: «Mi dispiace moltoper quello che è successo,e chiedoperdono, se è possibile. Non volevoche finissero così, quei pazienti. Iopraticavo quegli interventi perché mipiaceva che tutti accorressero intempo a salvare i pazienti». Il procuratore generale incaricato delprocesso chiese la condannaall’ergastolo per 5 omicidi e 2 tentatiomicidi, ma il rito abbreviato portò aduna sentenza di 20 anni di reclusione,emessa il 14 settembre 2007 ericonfermata il 3 marzo 2008 dallaCorte d’Assise d’Appello di Milano.Nell’ottobre del 2008, la Cassazioneha poi confermato e reso definitiva lacondanna a 20 anni di reclusione peri cinque omicidi e anche per i duetentati omicidi. Dopo un periodo di detenzione nelcarcere di San Vittore, dove lavoravacome telefonista, l’infermiera èattualmente rinchiusa nelpenitenziario di Bollate. Primadell’arresto, Sonya aveva alle spalleun breve matrimonio fallito, daadolescente aveva sofferto didepressione e anoressia e tra il 2002e 2004 aveva tentato quattro volte ilsuicidio. L’ultimo caso di «angelo dellamorte» è quella della presunta serial

Nelle foto sopraa sinistraSonya Caleffia destraVirginia SoaresDe Souza

PoliziaPenitenziarian.208luglio/agosto2013

23crimini e criminalikiller brasiliana, Virginia Soares DeSouza, una dottoressa di 56 anni,accusata di aver ucciso per asfissiaalmeno 7 pazienti con un’iniezione diPavulon, un miorilassante, prima diaver ridotto loro l’ossigeno.L’anestesista brasiliana seppuraccusata di aver ucciso 7 pazienti,potrebbe essere responsabile dellamorte di altri 300 degenti. La dottoressa Soares De Souza èstata arrestata il 19 febbraio scorso,assieme ad altri sette componentidella sua equipe medica, ma è statascarcerata il 21 marzo in attesa che ilgiudice formalizzi i capid’imputazione. La procura il 27marzo ha chiesto un nuovo ordine diarresto nei confronti dell’anestesistaper il rischio di inquinamento delleprove. La dottoressa Soares De Souzaera a capo dell’unità di terapia

intensiva dell’Ospedale Evangelico,nello stato di Paraná, dal 2005 e gliispettori del ministero hannoannunciato che passeranno inrassegna i 1.700 casi di morteavvenuti da allora ad oggi. Ad inchiodare il medico ci sono peròle dichiarazioni di un infermiere,Silvio de Almeida, che in televisioneha rivelato: «Lei si sentiva Dio.Faceva quello che voleva e anche altritre medici agivano come lei».Se gli investigatori proveranno chedavvero la Soares de Souza ha uccisooltre 300 pazienti, la donna diventeràuna serial killer da record. Erasmo da Rotterdam espresse ildubbio che non si potesse trovare unsolo individuo non affetto da unaqualche forma di follia e aggiunse chela differenza tra gli individui sani dimente e i malati consisterebbesoltanto nell’intensità della follia. Alla prossima.. H

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enti anni di pubblicazionihanno conferito al mensilePolizia Penitenziaria - Società

Giustizia & Sicurezza la dignità diqualificata fonte storica, oltre quelladi autorevole voce di opinione. La consapevolezza di aver acquisitoquesto ruolo ci ha convintodell’opportunità di introdurre unarubrica - Cosa Scrivevamo - checontenga una copia anastatica di un articolo di particolare interessestorico pubblicato tanti anni addietro. A corredo dell’articolo abbiamoritenuto di riprodurre la copertina,l’indice e la vignetta del numerooriginale della Rivista nel quale fupubblicato.

a cura di Giovanni Battista

de [email protected]

PoliziaPenitenziaria

n.208luglio/agosto

2013

V24

Nascita dell’istituzione carceraria e sua evoluzionesino ai giorni nostriAspetti generali della situazione penitenziariaprima del XIX secolo XIX - 1ª partedi Maurizio Renzi

esclusivamente destinate adaccogliere e punire gli autori di reati;da questo momento, e soprattutto daiprimi anni dell'Ottocento, vedono laluce nuove teorie sulla funzione e lafunzionalità della pena detentiva esull'organizzazione degli istituti dipena. Questo sviluppo porta alla creazionedi luoghi di custodia pressochésconosciuti in epoche precedenti.In Italia si rileva la presenza di cased'arresto, durante il periodo feudale,come pena sussidiaria, destinate acoloro che erano stati condannati auna sanzione pecuniaria e non eranostati in condizione di pagarla. Le pene detentive eranogeneralmente brevi in quanto “ilcarceriere era sovente proprietariodell'edificio che ospitava le prigioni,oppure lo affittava allo scopo diorganizzarvi una istituzione penale. In entrambi i casi, la prigione dovevarendere un profitto e ai detenutiveniva chiesto, se possibile, di pagarei costi della loro incarcerazione.Naturalmente molti detenutipagavano meno se il loro soggiornodietro le sbarre si prolungava e c'eraquindi un incentivo al ricambio piùfrequente possibile della popolazionecarceraria”. (1)E' stato il diritto canonico, a partiredal V secolo, ad adottare per primo lapena carceraria, sotto forma direclusione in monastero,generalmente riservata ai chierici chein qualche modo avevano mancato.Nacque così la sanzione dellapenitenza da espiare in una segreta,fino al momento in cui non fossesopraggiunto il ravvedimento.

Sopra la copertina ea destra, nel-l’altra pagina,

la vignettadel numero digennaio 1999

come scrivevamo

uesto mio lavoro é destinatoa tutti quei colleghi chespesso provano interesse alla

conoscenza del nostro passato,cercando di andare oltre una certaletteratura imperniata sul classicobinomio carcere/carcerato, sforzandosidi individuare un taglio tematico chenon ometta, come di consuetudine neitesti storici di settore l’attività svoltadal personale che storicamente haportato avanti il lavoro nelle carceriitaliane. Le moderne istituzioni penitenziariecostituiscono il punto terminale di unprocesso che vede il lento passaggiodal concetto di pena corporale ad unodi tipo custodialistico. Questo cammino si lega, sindall'inizio, alla necessità di una formadi giustizia diretta che svolga unafunzione sociale permettendo, agliindividui offesi, di vendicare il lorosenso di perdita mediante lospettacolo legato al corpo delsuppliziato e alla comunità diidentificare al suo interno gli individuimolesti.Il perno era il corpo del suppliziatoimmerso in una dimensione pubblica.Il condannato cessa di essere oggettodi spettacolo e vendetta per le gentiper venire rinchiuso all'interno eli unastruttura muraria.Questa separatezza è più apparenteche reale, perché il carcere non fa cheproporre o esasperare modelli diorganizzazione sociale o economiciche si vogliono imporre o che già sonopresenti nella società. E' solo a partire dalla seconda metàdel Settecento che si può parlare divere e proprie strutture internanti,

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La natura terapeutica della penaecclesiastica fu poi di fatto inglobata,quindi snaturata, dal nuovo caratterevendicativo della pena, ormai sentitasocialmente come satisfactio. Venne accentuata la natura pubblicadella pena che uscì dal foro interno perassumere le vesti di istituzione sociale. L'esecuzione diviene pubblica, al fine diintimidire e prevenire, mantenendosempre come scopo di fondol'eventuale ravvedimento, prodottodalla separazione dal mondo esterno edal più stretto contatto con il culto.Storicamente vi era stata la presenza diun'altra struttura coercitiva: i bagnipenali, derivati dalla galera, descrittacome il più antico dei bastimenti latini. Abbandonata verso la fine del Seicento,questo tipo di nave era divenuto troppocostoso in quanto incapace di resistereal maltempo e alle lunghe navigazioni.La condanna al remo delle galere eraun tipo di pena che aveva cominciato adiffondersi tra il quindicesimo ed ilsedicesimo secolo.La definizione di bagni penali -applicata sia ai bagni marittimi che aquelli di terraferma - non è altro che laconseguenza dell'origine marinara diquesta pena.“La situazione dei bagni all'iniziodell'Ottocento non si distingue, quantoa separazione dei condannati,condizioni igieniche, vita dei detenutiecc. da quella esistente all'interno dellecarceri. Con una sola differenza, ma di

rilievo: i condannati al bagno godonoin molti casi di una libertà dimovimento assai più ampia di quelladei condannati al carcere”. (2)Nel1861la Commissione per ilmiglioramento dei luoghi penali,presieduta da F. Volpicella suggerìl'abolizione della pena del bagno,giudicata inutile e produttrice didanno a causa dell'ozio che lacaratterizza, non esistendo più legalere.Verso la fine del XVII secolo,importanti mutamenti coinvolgono ilpanorama sociale. L'incrementodemografico, il processo diurbanizzazione, il deterioramento deltenore di vita nelle campagne e, piùtardi, il sorgere di una classe operaiae di un nuovo pauperismo connessoagli effetti della rivoluzioneindustriale, si verificò una rivoluzionedei modi di comportamento, delleconsuetudini sociali, delle tradizioni edegli atteggiamenti preesistenti,rivoluzione che incise profondamentesui modelli di interazione umanaall'interno della società. La stessa si avvia ad unatrasformazione del proprio modello divita, da prevalentemente agricolo,caratterizzato da ampie zone diproprietà comune, a vantaggio di unasocietà ove domina la proprietàlatifondista gestita da signori chespesso non risiedono nella comunitàrurale. Man mano che le città crescono esviluppano rapporti economici piùintensi con le campagne circostanti,una parte maggiore della popolazionelavoratrice cessa di lavorare suiterreni coltivabili della comunità perdedicarsi a varie attività soprattuttonell'industria tessile. Fu proprio quest'ultima chedeterminò la comparsa dell'officina,quale luogo organizzato per lalavorazione di più artigiani. Si assiste, nelle città industriali, allanascita dei primi embrioni di unavera e propria popolazione operaia. Tutto questo processo favorì unelevato afflusso di contadini e altrisbandati che mal si adattano allemutate situazioni sociali. Il criminediviene, quindi, una risposta

come scrivevamosignificativa dei poveri alle condizioniin cui si ritrovavano nell'ambienteurbano. Esso rappresentava un mezzo disopravvivenza, ed era anche unmetodo di protesta. Questa pressione, accentuatadall'incremento demografico, minadirettamente gli interessi delle classisocialmente agiate, le qualivedevano nella rispostacustodialistica un'utile forma dicontenimento. In questo periodo ad Amsterdam e aLondra sorgono istituti correttivi, perla prima volta viene applicato ilprincipio del lavoro coatto, come mezzo di rieducazione.

Divengono ben presto oggetto di talistrutture non solo delinquenti, maanche semplici vagabondi e indigentidi ogni genere. Istituzionioriginariamente nate allo scopo dieducare e prevenire, generalmentestrutturate come fabbriche cheproducevano in regimemonopolistico, divengono il primonucleo strutturale delle prigionimoderne.

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Questo in concomitanza della fine delregime monopolistico che rendendo icosti superiori ai benefici, le avevarese imprese improduttive. Il carcere diviene quindi funzionedelle classi sociali destinate apopolarlo. Le stesse strutture penitenziarie sievolvono di riflesso, quasi asottolineare l'assetto classista, ai variassetti politici che si susseguono neltempo. E' importante analizzare leimplicazioni sociali dei codici penaliper comprendere il rapporto tracrimine e società, ove il contenutodello stesso è un fondamentaleindicatore di quale parte della societàdeve essere oggetto di maggiore

Nelle foto i partecipanti

al Corso di formazione

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26 come scrivevamo

al 13 al 25 maggio 2013 si è svolta pressol’Istituto Centrale di Formazione di Roma la sestaedizione del corso di specializzazione.

Ad oggi sono circa 250 i poliziotti del DipartimentoGiustizia Minorile ad aver conseguito tale specializzazione,dopo aver partecipato ciascuno di essi ad un corso delladurata di due settimane con relativa discussione di tesinafinale. E’ chiaro che il periodo feriale impone all’amministrazioneuna pausa del corso per consentire ai servizi territoriali digarantire la sicurezza nel migliore dei modi.E difatti da informazioni apprese presso il DipartimentoGiustizia Minorile, il Corso di specializzazione nel settoreminorile riprenderà ad ottobre 2013.Ricordiamo che a distanza di oltre due anni dalla firmadel decreto sulla specializzazione da parte dell’ OnorevoleAngelino Alfano, le due Direzioni Generali del Personale eFormazione del Dipartimento AmministrazionePenitenziaria e Dipartimento Giustizia Minorile hannoformato solo un terzo del contingente di PoliziaPenitenziaria che opera nel settore minorile (restano circa550 unità con un’ anzianità di servizio di almeno 5 anni).Con tutta probabilità, facendo una proiezione dei tempi, ilcorso di specializzazione nel trattamento dei detenutiminorenni si concluderà non prima del 2015.

a cura di Ciro Borrelli

Referente Sappeper la Formazione e Scuole Giustizia

Minorile [email protected]

Il Corso di Specialista nel trattamento di detenuti minorenni

giustizia minorile

attenzione, ma soprattutto, essoillustra come l'ideologia del sistemapolitico europeo utilizzi a sua difesa ilricorso diretto al sistema giudizialepenale.Si assiste al passaggio dalla giustiziapenale medioevale, ove prevale unadimensione privata, più preoccupatadi mantenere relazioni socialiequilibrate tra parti di rango ugualeche punire, ad un sistema chetrasforma la giustizia penale, daaffare privato ad affare pubblico,riguardante individui anonimi e loStato. Si producono, quindi, nel XVIII secolodue cambiamenti procedurali:l'istituzione di un metodo diverso diazione penale e la promulgazione di

nuovi codici penali. L'azione penalenon può più essere una faccendalocale, perché il crimine non è piùcircoscritto. I codici penali dovevano avere unaportata più ampia perché le societàregolate da tali codici si andavanoevolvendo come entità nazionali.

continua...

Note:(1) Michael R. Weisser, Criminalità erepressione nell'Europa moderna,Bologna, Il Mulino 1989, p. 60.

(2) Romano Canosa e IsabellaColonello, Storia del Carcere in Italia,Sapere 2000, p. 163.

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irca i quadri dirigenti edirettivi, la storia del Corpo, èricchissima di compromessi e

di distorsioni.Dal 1945 al 1990 è stato, infatti,tutto un susseguirsi di soluzionigiuridicamente e sostanzialmentediscutibili in quanto a contenimentorispetto al dovuto.In rapida successione, nel 1945, tanto per completare un organismodivenuto strumentalmente militare, fuautorizzato uno sparuto organico diufficiali, con vertice accuratamentemantenuto in un grado basso, (risibilerispetto alla pomposità dellaenunciazione funzionale), per vaghecompetenze demandate ad unregolamento mai redatto e forseneanche mai pensato.Per circa un ventennio all’organiconon fu data alcuna coperturagiuridica secondo la legge, essendosipreferito il comodo ricorso al distaccotemporaneo, di fatto senza termine, diufficiali delle Forze Armate, ed inquesto l’Amministrazione rispettò allalettera quelle che sono le linee guidadella subcultura Nazionale, ovveronon c’è nulla di più definitivo che iltemporaneo o il provvisorio.Questi Ufficiali, in qualità di ospiti,presto assimilati usi e costumi nullapotevano eccepire sulla osservanza dicerte regole di sottomissioneindispensabili alla tranquillaconvivenza.La facciata, però, imponeva unadeguato “lustro”, sicché il verticebasso (raffinatamente sorpassata lanorma) era assai onorato da unufficiale di alto grado, anch'egliesterno ed anch'egli ospite, nel sensoappena inteso. Per l'appunto dopocirca un ventennio, con unaoperazione del tutto aderente alladisinvoltura dell'epoca, anziché darespazio, come dovuto, al concorso

pubblico, prevalse lo spiritoumanitario nei confronti degli antichidistaccati concretato nellasistemazione permanente legislativaal costo di un amichevole colloquio dibenvenuto.Il concorso divenne inevitabile allafine di quel decennio, venendo allacronaca, nel 1967.

Nel 1971 si sanò anche la questionedel vertice attraverso laformalizzazione di un grado elevato.Fatta eccezione ad un accenno,relativo alla legge 436/1987, articolo4-ter, che istituiva già un Ruolo adEsaurimento, le vicende successivefino al 1990, nel presente contesto,sono ininfluenti.Tutto ciò considerato, la sintesi diprincipio non avrebbe dovutopermettere, dunque, alcunallontanamento intelligente, troppodistante, dal convincimentodell'esigenza.Solo che il sistema, incorreggibilecustode di certe potestà, per quantobenevolmente prono all'offerta diqualche delineazione d'immagine,non aveva alcuna incertezza circa laconservazione della propria

Una foto di gruppo diUfficiali degliAA.CC.

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Liberate la Polizia Penitenziaria3ª parte - I Quadri Dirigenti e Direttivi

il punto sul corpo

inflessibilità laddove eventualicontenuti dispensati fossero statipericolosi allo storico equilibrio.Pertanto, gran favore di parvenza aduna classe dirigente irreprensibileverso l'esterno ignaro purchédisattivata in quanto a facoltà diiniziativa e ad esercizio di qualchepotere.

Con la dolosa interpretazione esuccessiva applicazione della riformadel 1990, quasi a sublimare quellasorta di bizantinismo, un repentinobagliore investì le ansie collettive,facendo luce legislativa a tutti chel'Organismo innovato non necessitavadi alcuna propria dirigenza. Ciò consoddisfazione e con plauso generali.Nemmeno il tempo di un respiro e diun assestamento (un paio d'anni) e lagrancassa della rivendicazione,battuta forte dagli stessi suonatoriche tanto si erano affannati in favoredella cancellazione, prese adassordare con il motivo insistitodell’irrinunciabilità ad una dirigenzanaturale.Molteplici sarebbero le formule perclassificare un’operazione del genere,ma, rintuzzata ogni insinuazione

di Daniele [email protected]

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revanscista, sul tema divieneobbligatorio l'esame attento delprincipio della individuazione ed,ancora, del metodo.La condivisibilità del principio apparesubito al di fuori del dubbio piùvelleitario.Non potrebbe sussistere, infatti,alcuna titubanza su detta classe sel'intendimento non fosse altro chequello della corrispondenza adesigenze primarie.

In altri termini, non si dà man fortead un intervento di cancellazione perpoi assecondare pretese direintroduzione (una sorta di falsorinnovamento), attraverso il ricambiodelle persone fisiche ritenuteevidentemente non piùistituzionalmente idonee, se non sipersegue lo scopo di una ulterioreinnovazione di grande spessore, didebita garanzia interpretativa delquotidiano e di adeguata funzionalità.Auspicando, questa volta, la noninsorgenza dell’impressione dellastrumentalità della richiesta,fortissima sul trascorso, allorquando leconcezioni subculturali e gliannebbiamenti da ebbrezza di poterediedero sepoltura alla coscienza dellarealtà oscurandone, altresì, la visualeverso soluzioni concrete, più cheaffascinanti.Condivisa così l'attesa,l’individuazione dovrebbe essereorientata verso figure nuove inossequio alla coerenza.Ciò per due ragioni conflittuali: o ilsistema, vetusto di più di mezzosecolo, regge ancora con sicurezza permezzo delle proprie tradizionali parti,oppure esso non è più in grado diresistere a fronte di determinati

parametri e di specifiche richieste diprestazione. In mezzo, ovviamente,sta la via, battutissima e polverosa,della approssimazione, priva dicontrolli e di pressioni, di per séaberrante.Va da sé che il ricorso costante alrimescolamento, se riduce laprofondità di campo all'inventario,così proteggendo la conservazione,alla lunga non assicura nulla,ammesso che alla lunga qualcunodecida la necessità di una verifica.Del resto se attese, proposte erivendicazioni sono volte ad unprogetto di sviluppo, esse nonpossono, davvero, chetarsi perl'appagamento derivante dallapromessa, magari al momentosuffragata da misure dicondiscendenza.Dunque, lo spazio disponibileconcesso o conquistato dovrebbeessere riservato a figure diverse daquelle abituali ancora in auge etroppo aduse alla tolleranza delconveniente.Figure tratte dal contenitore interno oda quello pubblico o da entrambi, nonimporta, purché in possesso direquisiti di robustezza culturale e diattitudine alla tecnica oltreché dellaidoneità alla gestione autonoma e aquella di relazione.Nel decennio della riforma si ècontinuato a procrastinare trapalleggiamenti di inerzia e resistenzedi varia intensità sull'alibiinconsistente della riflessione.Se all'inizio di questo arco non brevedi tempo si fosse dato corso a qualcheiniziativa, probabilmente oggi sarebbedisponibile una classe di tale fatta,sufficientemente sperimentata, forsenecessitante di qualcheaggiustamento, ma non certo ancorada inventare.Perché è chiaro che una categoria delgenere non si improvvisa per effettodi un bando o di una specializzazioneda corso.V'è stato, invece, il sotterfugio deltentativo di insabbiamento dellecarenze - molti i complici - dietro velipurtroppo abbastanza trasparenti chenon hanno protetto dalla curiosità.L'ordinamento del 1990 aveva

probabilmente illuso i presunti nuovivertici naturali sulla attribuzione dipoteri, di spazi, di prestigio: in effetti,personalizzando quelle qualificheinnovate nient'altro si sono rivelate senon le omologhe di quelle riformate,mutata la denominazione.Ricacciatene decisamente leaspirazioni e le aspettative ademergere, esse sono statedisinvoltamente ricollocatenell'abituale limbo dellasottomissione, appena edulcoratadall'enfasi del dettato normativo assaipropagandato, mediante treformidabili mezzi di persuasione• Quello della equiparazione agli altri,ininfluente la valutazione preventivadel danno derivante dallapretermissione della diversità di stato,di funzione, di organizzazione,d'ambiente e d'esercizio altrui e,quindi, propria.• Quello della carriera, per prassidissociata dalla concreta esigenza,tacita blandizia volta all'avanzamentonon negato su per una scalagerarchica di ben sei gradini.• Quello della progressionestipendiale, secondo la carriera esecondo il tempo della carriera.Una strategia in fin dei conti, comodasoltanto per l'assenso generale,essendo a dir poco perversa a causadella malcurata miopia sullaprevalenza della produttività.Il difetto, a ben vedere, risaleall'origine; prima del 1945, nel 1937,anno della promulgazionedell'archiviato regolamento, eranopreviste in tabella otto qualifiche.Dal 1945, militarizzato l'Organismo, igradi gerarchici figli di quellequalifiche divennero sette. Dal 1990,anno della riforma, le qualifiche sonodivenute dieci.L'analisi diviene significativa seapprofondita con la chiosa sullefunzioni attribuite di norma aciascuna qualifica (e, prima, a ciascungrado).Ebbene, l'effetto consequenziale è chealla fascia degli agenti sonodemandati compiti di meraesecuzione mentre alle fascesovrastanti, nonostante la formula,sono demandati sostanzialmente

Nella foto un Ufficiale

degli AA.CC.

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28 il punto sul corpo

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compiti di coordinamento, nonpotendosi riconoscere, con seriaadesione, l'attribuzione di alcunafacoltà di autentico esercizio delcomando, secondo il concetto.Semmai tutt'altroCosì nel 1937, così nel 1945 e cosìnel 1990. Stando al regolamento,così nel 1999. Dal punto di vistadell'organico una comparazionenumerica, inoltre, fa risultare che lefasce sovraordinate ritenute adeguatenell'8 per cento rispetto a quellasottostante nel 1937 venneropotenziate al 14,5 per cento nel1971, al 16,5 per cento nel 1975, al18 per cento nel 1981 e nel 1990,come a significare una marcatavolontà di corrispondenza ad unonere di servizio vieppiù pressantecon il trascorrere del tempo. In effetti,tale progressione sarebbe stataperfettamente plausibile (magari alconfronto con altri organismi) se laprova pratica del contesto operativonon l'avesse ridimensionata ad unasorta di benevola equiparazioneattentamente aperta a certi sbocchi dicarriera. Fatto salvo un diversoindirizzo, peraltro nemmenoadombrato.Insomma una fascia che per principioincontestabile avrebbe dovutoricevere il riconoscimento di capacitàverticali, per dettato normativo -scrupolosamente attuato - ottenne emantenne quello delle modesteattribuzioni di coordinamento e di unesemplare concetto, non megliochiarito.Con la legge 28 luglio 1999, n. 266,è stato introdotto il ruolo direttivo delCorpo, propagandato quale insigne emeritoria conquista oltreché qualesegnale di forte sensibilità verso leaspettative. Con ciò dimenticando,concessane la cultura, che fin dal1945 (decreto legislativoluogotenenziale 21 agosto 1945, n.508), il Corpo aveva tale ruoloesattamente eguale a quello testésancito, e dal 1971 (legge 4 agosto1971, n. 607) il Corpo aveva anchela dirigenza aperta non solo agliesterni.Con la riforma del 1990 quelleprevisioni furono cancellate, come

detto, ed ora di esse soltanto ad una èstato ridato vigore, espressamentevietando l'altra.Sul piano del progresso non v'e chedire: è un bel progresso.Era prima fatto cenno ai due possibiliserbatoi di introduzione, quellointerno e quello pubblico. Fermo chequest'ultimo è sostanzialmenteprodromico, la distinzione ha appenail valore di momento. Essenziale è,invece, il concordato sulla originalitàe sulla purezza delle introduzioni, nelsenso che se l'Organismo devepossedere una propria classedirigente, questa, tratta da quadrinaturali o altrove reperita, dovrebbeessere comunque costituita dasoggetti più che inclini alla funzione,proprio per evitare la ripetizione di uninquinamento di elezione.Riguardo al metodo, da ultimo, essonon può discostarsi di molto da quellosupponibile sui docenti, magariavendo accortezza sulla progressionedi certi punti.Dovrebbero, dunque, essere studiati:• la individuazione delle esigenze,quelle, cioè, necessitanti di quadriidonei, per capacità tecnica, ad unagestione autonoma, ancorchétemperata a seconda dell'indirizzopolitico-amministrativo;• la individuazione delle fonti dialimentazione;• la selezione degli aspiranti, su cui,fermi i criteri, l'operato dovrebbeessere illuminato;• la stima della durata del corso, cheunitamente alla articolazione di essoè un aspetto di primaria importanza.Questa stima dovrebbe essereeffettuata con la massimameticolosità e con largo anticiposull'avviamento iniziale, magari consperimentazione su campioni inaggiornamento.Ciò proprio per evitare leapprossimazioni normative del tipotuttora in vigore che, non solovagheggiano durate bisettimanali,semestrali, annuali o biennali stabilitesenza il conforto di alcunché, maobbligano, invece, all'adattamento adesse nelle materie, in eccesso o indifetto, con risultati soventedevastanti

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29il punto sul corpo• le materie del corso, chedovrebbero essere individuate in unelenco scientifico, per nulladiscrezionale o accomodante, garantedel successo della istanza.Vale a dire un elenco completo,depurato dal credito sull'implicito esull'eventuale affinché lo sforzo delladivulgazione non venga frastornatoda incertezze o da scelteestemporanee. Tra le materie, unacollocazione di rilievo dovrebbeessere riconosciuta al governo delpersonale che, anche se di militarescaestrazione, non ha mai perduto ilcarattere di assicuratore dellaconoscenza individuale e di gruppo,della equità del trattamento, dellachiarezza nella esposizione, dellacorretta distribuzione degli incarichi,del controllo, della disciplina e diquanto altro indispensabile almantenimento della coesione dellacompagine;• la redazione dei testi diinsegnamento, di contenuto ristrettoall'essenziale, cioè a quanto siintenda far apprendere prescindendo,pertanto, dalla dottrina, dalle opinionie dalle teorie di supponenza, datrasferire, semmai, alla discussione;• il reperimento di docenti, secondouna proposta articolata e sviscerata;• la individuazione dei requisiti perl'ammissione, che deve essere digrande approfondimento, vale a direappropriata, scrupolosa e puntuale inmodo da assicurare l'apprendimentoe la possibilità di rendimento, moltoelevati entrambi, del soggettoselezionato.Quindi, le qualità morali, di carattere,intellettuali, culturali ed anche fisichenon dovrebbero essere minimizzate.Una innovazione importante su taleaspetto dovrebbe essererappresentata dai selettori delpatrimonio complessivo. Rifiutata,subito, la solita commissione ilcompito dovrebbe essere demandatoa figure, preferibilmente esterne, diaccertata, solida formazione e disperimentata attitudine alla analisi ealla sintesi, in una tavola rotondaaperta al candidato, verso una sortadi conclusione partecipata.

continua...H

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inviate le vostre foto [email protected]

1968 Scuola AA.CC.

Cairo Montenotte Coppa vinta

dalla 5ª Compagnia

(foto inviata da Bachisio Ortu)

PoliziaPenitenziaria

n.208luglio/agosto

2013

30 eravamo così

1950Casa

Circondariale di Pordenone

(foto inviata da Donato Rosa)

Al centrodelle pagine

1972Scuola AA.CC.

Cairo Montenotte

esercitazione fisica(foto inviata

da Michele Lorenzo)

A fianco1983

Scuola AA.CC. di Cassino

Giuramento 26°Corso Ausiliario(foto inviata da

Giuseppe Trabucco)

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1976 Casa Circondariale di CamerinoFesta del CorpoAA.CC.(foto inviata da Giuseppe Paccone)

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31eravamo così

1989 Casa Circondariale di AlbaFesta del CorpoAA.CC.(foto inviata da LeonardoSalerno

A sinistra1983 Scuola AA.CC. Cairo Montenotte Giuramento77° Corso(foto inviata da Giovanni Schirripa)

A fianco1962Casa di Reclusione di Mamone(foto inviata da Mariano Pergola)

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uesto interessante libro nasceprincipalmente per glieducatori, Ufficiali, Funzionari

e Docenti checontribuiscono allaformazione etica digiovani nei primi annidel loro percorsoaccademico eprofessionale nelleForze Armate o neiCorpi armati delloStato, per prepararli adiventare uomini edonne più consapevolie motivati. Tuttavia il possessodei valorifondamentali,necessari ad unesercizio responsabiledella professione, noncomportaun’automaticacapacità ditrasmetterli; latrasmissione dei valorietici è complessa,sofisticata, perchéinveste il colloquio tragenerazioni e laparola e l’esempiosono ancora glistrumenti piùefficaci,unitamentealla disciplina in sensolato. Gli argomenticontenuti in questolibro intendonocontribuire amigliorare laconoscenza e renderecosì più agevole la

trasmissione degli elementifondamentali che caratterizzanol’etica di chi opera al servizio delleIstituzioni.

cco un testo che, a mioavviso, dovrebbe essereimpiegato e studiato nei

percorsi di formazione edaggiornamento professionale dellaPolizia Penitenziaria e, più ingenerale, di tutti gli operatori delcarcere. Ben scritto, chiaro, integrato con notegiurisprudenziali che offrono unadisamina completa di ogni singolamisura, il testo si compone di ventunoscenari, ciascuno dei quali propone allettore l’analisi di una questione fra lepiù frequenti o problematiche perl’operatore penitenziario o l’avvocatopenalista che deve difendere il suoassistito allorché condannato allapena della reclusione. L’opera è divisa in due parti econtempla casi davanti sia altribunale che al magistrato disorveglianza, nelle diverse ipotesi incui la richiesta provenga da uncondannato libero o detenuto.Conclude il volume una praticatabella di tutte le misure alternative;per ciascuna di esse sono individuaticon immediatezza requisiti oggettivi esoggettivi, preclusioni e motivi direvoca. Di rapida consultazione, è a mioavviso tra i libri che non può mancarenella libreria di chi si occupa dicarcere e questioni penitenziarie piùin generale.

entunesima edizione dellostorico manuale di PoliziaGiudiziaria della Laurus

Robuffo, la cui prima edizione risale al1975.Anche questa nuovissimo libro, chetiene conto delle modifiche normativenel frattempo intervenute, si confermaun prezioso e valido ausilio per tutticoloro che svolgono attività di PoliziaGiudiziario: un ‘faro guida’ checonsente di operare con un’eccellentepreparazione. In questa edizione una particolareattenzione è stata postanell’aggiornamento della modulistica,ulteriormente arricchita di altrimodelli e resa completamente in lineacon le più recenti innovazioninormative. Scopo del manuale è proprio quello diproporre agli operatori di poliziagiudiziaria uno strumentoindispensabile per la soluzione delproblema operativo, analizzato sia dalpunto di vista dei riferimentinormativi e teorici sia da quellopratico ed operativo. Indispensabile.

uesto interessante saggioscritto a quattro mani da unsociologo e da un ispettore diPolizia Penitenziaria, tra i

realizzatori della Rete Dapnet estabilmente impegnato presso unaCentrale Operativa Regionale, è unvero e proprio viaggio nellacriminalità informatica, che con ladiffusione di internet assume aspettidi rilevanza fondamentali. Scritto per fornire una nuova visionedell’hacker seguendo una indagineaccurata, teorica, legislativa edempirica sin dentro un hacklab, la suauscita in libreria coincide con due fattidi cronaca collegati proprio allacriminalità informatica.

a cura di Erremme

[email protected]

PoliziaPenitenziaria

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32 le recensioni

Cristiano Bettini

LA FORMAZIONE ETICAGuida per Ufficiali eFunzionariLAURUS ROBUFFO Edizionipagg. 208 - euro 24,00

V

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R. Cantagalli, T. Baglione, U. Nannucci, M. Ancillotti

MANUALE PRATICO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

LAURUS ROBUFFO Edizionipagg. 736 - euro 52,00

E

Sonia Raimondi

LE MISURE ALTERNATIVE ALLADETENZIONEGIUFFRE’ Edizionipagg. 267 - euro 30,00

Francesco Barresi e Michele Nigretti

FENOMENO HACKING

IRIS 4 Edizionipagg. 176 - euro 19,50

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Di chi è la mano dietroquesti delitti? E poi cisono tre uomini chehanno scelto tre strademolto diverse, ma tutteal servizio della verità,della Legge: ilprocuratore capoLorenzo Toccalossi,appena trasferito aGenova a dirigere laDirezione distrettualeantimafia; il suobraccio destro, ilmaresciallo deicarabinieri LuigiCentofanti; e un amico,Bartolomeo Bussi,giornalista di punta diun noto quotidiano nazionale. E tutti e tre si ritrovanoa indagare su una pistache puzza di marcio dafare schifo, tra appaltitruccati, speculazioniedilizie, traffico distupefacenti,corruzione, morte. Sullo sfondo la Liguria,terra bellissima sottoscacco.

Da un lato, in Italia, una vastaoperazione di Polizia ha portato asgominare una delle colonne diAnonymus, il famoso gruppo dihacker che ha defacciato numerosisiti istituzionali (tra i quali proprioquello del SAPPE); dall’altra, loscandalo americano ‘Datagate’, cheha fatto emergere a quali e quanticontrolli tantissimi americani sono aloro insaputa sottoposti ognimomento del giorno. Nelle coincidenze della storia varegistrato che il data-gatedell’amministrazione Obama, che hafatto scoprire all’America di esseresotto l’occhio del Grande Fratello, èscoppiato nell’anniversario dellapubblicazione di 1984, il romanzo diGeorge Orwell che descrive unasocietà totalitaria in cui ciascunindividuo è tenuto costantementesotto controllo dall’occhio vigile diBig Brother. La distopia di Orwell arrivò in libreriaa Londra l’8 giugno 1949 - cinquegiorni dopo a New York - e fu unsuccesso immediato: 50mila volumivenduti in 12 mesi in Gran Bretagnae 250mila negli Usa. E allora, viste le analogie, auguriamoegual fortuna ai due Autori di questointeressante e prezioso libro...

ice Questore Aggiunto dellaPolizia di Stato, l’Autoreracconta (come recita il

sottotitolo del libro) la “storia delle‘nuove’ Brigate Rosse raccontata conle parole dei terroristi”. Una storia drammatica, “raccontata”dai militanti delle BR-PCC con i lorodocumenti di organizzazione, con ivolantini di rivendicazione, con icomunicati redatti dopo gli arresti; unmosaico al quale sono stati aggiuntiestratti di atti processuali e sentenze.Un’opera realizzata solo grazieall’immensa mole di documenti

sequestrati nel corso delle indagini.Petrillo, con il suo certosino lavoro, cioffre un saggio di sicuro interesse cheaiuta a capire la follia ideologica ecriminale delle nuove Brigate Rosse, ideliri della loro ortodossiarivoluzionaria, l’humus socio-culturalenel quale certe idee nascono e dovepossono essere recepite emetabolizzate con un impegnoconcreto nella lotta armata. Racconti di pedinamenti, di scelte di‘obiettivi’, di reclutamento e persino,nella maniacale cura dei dettagli checaratterizza sistematicamentel’attività delle nuove Br-Pcc, deicomportamenti da tenere in caso diarresto e detenzione. Agghiaccianti i resoconti delle rapineper l’autofinanziamento e, soprattutto,la ricostruzione degli omicididi Massimo d’Antona e Marco Biagi.

uanto mi è piaciuto questoromanzo... Sarà che è ambientato nella‘mia’ Liguria o che uno degli

Autori (che nella vita quotidiana è unIspettore Capo della Polizia di Stato) èil ‘padre’ di una serie di romanzi conun protagonista a me moltosimpatico, ma questa è davvero unastoria di mare e cemento sullo sfondodi una terra dolente e bellissima. C’è una partita di droga moltopericolosa in arrivo dal mare edestinata a finanziare speculazioniedilizie e campagne elettorali.C’è il Grigio, che dall’ombra muove il

traffico di stupefacenti e di denarosporco. C’è Pedro, un sudamericano exgaleotto, ex spacciatore, che sussurraqualcosa all’orecchio degli inquirentie poi sparisce. C’è una catena di morti che nonpossono essere accidentali.

PoliziaPenitenziarian.208luglio/agosto2013

33le recensioni

H

Antonio Petrillo

DENTRO LE BR - PCCLAURUS ROBUFFO Edizionipagg. 367 - euro 18,00

V

Fabio Pozzo e Roberto Centazzo

SIGNOR GIUDICE,BASTA UN PAREGGIO

TEA Narrativa pagg. 336 - euro 14,00

Q Si avvisano i lettori che questo mese tornerà in distribuzione il periodico dell’ANPPe“il Poliziotto Penitenziarioin congedo”.

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di Mario Caputi eGiovanni Battista

de Blasis© 1992-2013

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PoliziaPenitenziaria

n.208luglio/agosto

2013

34 l’ultima pagina

il mondo dell’appuntato Caputo La differenza tra un Capo del DAP ed un Comandante del Corpo

un Capo del DAP...

un Comandante del Corpo...

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