Gli attori della conoscenza: la Polizia Penitenziaria dr. Ezio GIACALONE – Commissario Capo della...

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Gli attori della conoscenza: la Polizia Penitenziaria dr. Ezio GIACALONE – Commissario Capo della Polizia Penitenziaria

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Gli attori della conoscenza:

la Polizia Penitenziariadr. Ezio GIACALONE – Commissario Capo della Polizia Penitenziaria

Alla ricerca della verità ordinamentaleverso la Polizia Penitenziaria: le tappe

• 1931 Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena RD 787 del 1931 • 1937 Regolamento del Corpo Agenti di Custodia R.D. 30 dicembre 1937, n. 2584

Corpo “militarmente organizzato”

• 1945 Decreto Luogotenenziale del Guardasigilli Togliatti

inserimento del Corpo Agenti di custodia - a pieno titolo –

nelle Forze Armate dello Stato > RDM, c.p.m.p, uso legittimo armi, etc. etc.

• 1975 OP - Ordinamento Penitenziario LEGGE N. 354/75

• 1990 Riforma del Corpo e dell‘ Amministrazione LEGGE N. 395/90

- scioglimento Corpo militare Agenti Custodia: nasce il CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Corpo di

Polizia dello Stato a ordinamento civile

• - e' soppressa la Direzione Generale Istituti Prevenzione e Pena

• nasce il DAP - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

• 2

FINO AL 1999: resta in vigore il Regolamento militare del Corpo degli Agenti di Custodia,

innestato e adattato nella prassi, in virtu'

- di specifiche e isolate previsioni normative , di cui alla legge 395/90 e D.Lgs. 443/92

- di quanto affermato nelle numerose Circolari successive alla riforma

Si registrano numerosi problemi pratici e teorici su cui ci si arrovella (ad es. uso legittimo delle

armi ex art 169 Reg. AA di C), rimangono consuetudini e precipitati storici (ad es. registri)

1999 entra finalmente in vigore il DPR. n. 82 /99

Fonte di pari rango a Reg. Es. 1976/2000

“REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA”

Ben 24 anni dopo l'entrata in vigore dell‘Ordinamento Penitenziario

Dopo circa 10 anni dalla Riforma del Corpo e dell’Amministrazione

Alla ricerca della verità ordinamentale: il Regolamento di Servizio degli Agenti di Custodia 1937

il Regolamento di Servizio della Polizia Penitenziaria - DPR n. 82/99 Il Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria nasce solo nel 1999 e cioè

• ben 24 anni dopo l‘Ordinamento Penitenziario

• quasi 10 anni dopo la riforma dell'amministrazione e la smilitarizzazione del Corpo !

• riforma nata peraltro ben 15 anni dopo l’Ordinamento Penitenziario l. n. 354/ 1975

Andiamo a vedere cosa diceva il Regolamento degli Agenti di Custodia del 1937

Il Regolamento del 1937 era così retrogrado ed arretrato come si dice ?

RAPPORTI CON I DETENUTI

Art. 64. Norme generali di condotta.

Gli agenti, nel compimento del loro dovere, curando il mantenimento dell'ordine e della disciplina e

l'adempimento degli obblighi inerenti alla pena, debbono aver presente che i mezzi di coazione

nell'esecuzione mirano nello stesso tempo a punire ed a riadattare il condannato alla vita sociale.

Contegno dignitoso, fermo e cortese, spirito di giustizia nel trattamento dei singoli, costante

preoccupazione dei bisogni morali e materiali dei detenuti sono le modalità che assicurano il

successo dell'opera degli agenti.

SEGUE - IL REGOLAMENTO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA:

Per quanto concerne gli aspetti del trattamento penitenziario previsti Agenti

“Capi d'arte”: a loro è demandata addirittura la gestione diretta e in via

esclusiva (sino al 1975) di uno degli elementi fondamentali del trattamento: il

lavoro

Art. 142. Agenti capi d'arte e sottocapi d'arte.

Gli agenti che siano in possesso della necessaria capacità ed attitudine possono

essere adibiti al servizio delle lavorazioni in qualità di capi d'arte e sottocapi

d'arte. Sono preferiti gli agenti in possesso del certificato di abilitazione

all'esercizio di un'arte o mestiere, rilasciato da una scuola industriale del

Regno. Il Ministero può scegliere, fra gli agenti che posseggono la necessaria

attitudine e pratica, un certo numero di essi per destinarli a frequentare corsi

di perfezionamento presso le scuole industriali suddette, allo scopo di

conseguire il certificato di abilitazione.

ART. 143. DOVERI DEI CAPI D'ARTE E DEI SOTTOCAPI D'ARTE. Gli agenti capi d'arte hanno i seguenti speciali doveri:1)ricevono in consegna le macchine, gli strumenti e gli utensili della lavorazione, e ne sorvegliano il normale uso e la regolare conservazione;2)ritirano dal funzionario incaricato le materie da lavoro, dandone ricevuta nell'apposito registro, e distribuiscono ai lavoranti quelle occorrenti per la confezione dei manufatti;3)rispondono della regolare confezione dei manufatti;4)impediscono che nessun lavoro sia eseguito senza regolare ordine scritto rilasciato dalla direzione;5)prendono nota a tergo degli ordini di lavoro delle materie impiegate e della mercede spettante al detenuto;6)controllano, ad ogni cessazione dal lavoro, con lo eventuale ausilio delle guardie addette alla sorveglianza dei lavoranti, l'esistenza degli strumenti ed utensili indicati al n. 1, facendoseli riconsegnare dai lavoranti stessi prima di lasciare il posto di lavoro e conservandoli in appositi locali od armadi le cui chiavi devono essere da loro tenute;7)istruiscono e dirigono i lavoranti, vegliano che questi osservino le norme del mestiere, che non sciupino materiali e che attendano al lavoro con diligenza;8)provvedono, insieme agli agenti addetti alla sorveglianza, che dai lavoranti siano rispettate le norme disciplinari e curati l'ordine e la pulizia del laboratorio.

ORDINAMENTO DEL ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIACORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

• Il Corpo di Polizia Il Corpo di Polizia

Penitenziaria è stato istituito Penitenziaria è stato istituito

dalla dalla Legge 395 del 1990Legge 395 del 1990..

• Dipende dal Ministero della Dipende dal Ministero della

Giustizia - Dipartimento Giustizia - Dipartimento

dell’Amministrazione dell’Amministrazione

Penitenziaria.Penitenziaria.

La Legge di riforma n. 395/90Il PRINCIPIO ISPIRATORE DELLA RIFORMA di cui alla legge n. 395/90, con particolare riferimento

alla Polizia Penitenziaria, e' la NECESSITA' DI RAGGIUNGERE :

• 1) L'ASSOLUTA UNITA' FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CORPO (ora di POLIZIA

PENITENZIARIA) CON L‘AMMINISTRAZIONE (ora DAP):

• non esiste piu' la figura del Comandante Generale del Corpo degli Agenti di Custodia

• non esiste piu' l’Ufficio del personale militare del Corpo degli Agenti di Custodia, separato

dall‘Ufficio del personale “civile” dell’Amministrazione, ma viene istituito un unico Ufficio Centrale

del Personale

• non esistono piu' i Comandi Regionali del Corpo degli Agenti di Custodia

• non esistono piu' le Scuole militari del Corpo, ed i relativi Battaglioni allievi, ma vengono istituite

le Scuole di tutto il personale dell’Amministrazione (ma vedi sul punto art. L. 395/90)

• non esistono piu' gli Ufficiali del Corpo (transitano ad altri Corpi di polizia o vanno in un ruolo a

esaurimento, ma vedi vigente art. 67 OP) ma i funzionari direttivi dell'amministrazione (non

incardinati nella Polizia Penitenziaria ma appartenenti alla carriera dei direttori di istituto)

vengono equiparati - a livello giuridico ed economico - ai Commissari della Polizia di Stato (c.d. art.

40)

2) la MASSIMA UNITA' DI INTENTI POSSIBILE TRA TUTTO IL PERSONALE

(cioe' tra e con i diversi attori) dell‘Amministrazione Penitenziaria, grazie:

- alla democratizzazione dell'amministrazione e - al contempo - al tentativo di superare la

rigidita', quando non la vera e propria segregazione, derivante dallo status militare;

- al superamento della cultura dell’adempimento formale;

- ad un organizzazione omogenea, elastica ed analoga per tutto il personale (creazione

AREE negli Istituti e nei CSSA), finalizzata all’efficienza ed efficacia agire amministrativo (L.

241/90 coeva);

- alla necessità di un confronto operativo - formale e informale - continuo tra tutti gli

attori penitenziari (organizzazione per equipe / team / staff / gruppi di lavoro/ unità

operative)

- alla libera sindacalizzazione di tutto il personale ed al contributo e coinvolgimento

positivo dei Sindacati all’intera organizzazione penitenziaria;

- alla acquisizione di un modus operandi comune tra tutto il personale

dell'amministrazione

LEGGE N. 395 del 1990• DA’ L’AVVIO ALLA C.D.

RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

• SCIOGLIE IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA ed ELIMINA

IL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE

• ISTITUISCE IL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

• ELIMINA LA DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE

E DI PENA

• ISTITUISCE IL DAP – DIPARTIMENTO

DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ART. 1 LEGGE N. 395 del 1990 ISTITUZIONE del CORPO di POLIZIA PENITENZIARIA

• 1. E' istituito il Corpo di Polizia Penitenziaria.

• 2. Il Corpo di Polizia Penitenziaria e' posto alle dipendenze del

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione

penitenziaria, e' un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e

disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

• 3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze

di polizia.

• 4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente

legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli

impiegati civili dello Stato.

Art. 16 LEGGE N. 121 del 1981 - FORZE DI POLIZIA Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato

sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica

sicurezza;

b) il Corpo della Guardia di FinanzaCorpo della Guardia di Finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della

sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative di vigenti ordinamenti, sono

altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di

servizi di ordine e di sicurezza pubblica

il Corpo di Polizia PenitenziariaCorpo di Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

ART. 2 LEGGE N. 395 del 1990 Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione ruolo delle vigilatrici penitenziarie

1. Il Corpo degli agenti di custodia e' disciolto ed il ruolo

delle vigilatrici penitenziarie e' soppresso.

2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia

e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici

penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia

penitenziaria, secondo le modalita' e in base alle

norme di Inquadramento indicate nella presente legge.

ART. 7 LEGGE N. 395 del 1990 BANDIERE E BENI DEL CORPO, ARMAMENTO, UNIFORMI

1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell‘Interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

3. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformita' dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4. Il Ministro della Giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso.

Art. 3 LEGGE N. 395 del 1990 ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

a) centri di reclutamento;

b) scuole ed istituti di istruzione;

c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.

2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.

ART. 5 LEGGE N. 395 del 1990COMPITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

1.Il Corpo di Polizia Penitenziaria

espleta tutti i compiti - conferitigli dalla presente legge,- dalla Legge 26 luglio 1975, n. 354 (OP –

Ordinamento Penitenziario),- dal Regolamento DPR 431 del 1976 (REG. ES.) e

loro successive modificazioni (DPR 230/2000)- nonche' dalle altre leggi e regolamenti.

ART. 5 co. 2 LEGGE N. 395 del 1990COMPITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Il Corpo di Polizia Penitenziaria - attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti

restrittivi della liberta' personale; - garantisce l'ordine all'interno degli istituti di

prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza;- partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle

attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati;

- espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura

ART. 5 LEGGE N. 395 del 1990 COMPITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA PENITENZIARIASERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

SERVIZIO DI PUBBLICO SOCCORSO

Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 121 del 1981, gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria [agenti e sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza]non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

ART. 6 LEGGE N. 395 del 1990PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria espletano i servizi di istituto con parita' di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

2. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

art. 4 D.Lgs. n. 449 del 1992

La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite le seguenti infrazioni: g) l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione

ART. 6 LEGGE N. 395 del 1990PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' suddiviso nei seguenti ruoli,

secondo l'ordine gerarchico: a) ruolo degli ispettori; b) ruolo dei sovrintendenti;c) ruolo degli agenti e degli assistenti

Artt. 5 e 20 D.Lgs. N. 146/2000 – COMMISSARI e DIRIGENTI

Istituiti 2 RUOLI APICALI del Corpo (c.d. FUNZIONARI ) sovraordinati gerarchicamente ai ruoli sopra indicati:I) RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO e DIRIGENTIII) RUOLO DIRETTIVO SPECIALE

IL RAPPORTO GERARCHICO

La dottrina militare definisce così la gerarchia:

- il rapporto che collega (organi e) persone

- appartenenti ad una medesima istituzione

- in una struttura piramidale,

- nella quale agli organi superiori, partendo dal vertice verso la

base, spetta una potestà di comando

- nei confronti degli organi inferiori, tenuti all'obbedienza

POTERE – DOVERE – RESPONSABILITA’

ART. 9 LEGGE N. 395 del 1990DOVERI DI SUBORDINAZIONE

Gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria hanno doveri di subordinazione

gerarchica nei confronti:

a) del Ministro della Giustizia

b) dei Sottosegretari di Stato per la giustizia quando esercitano, per delega

del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;

c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

d) del Direttore dell‘Ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

e) del Provveditore Regionale;

f) del Direttore dell'istituto, ufficio, servizio o scuola;

g) dei superiori gerarchici.

ART. 10 LEGGE N. 395 del 1990 ORDINE GERARCHICO E RAPPORTI FUNZIONALI

1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina,+ non eccedenti i compiti di istituto+ non lesivi della dignita' personale di coloro cui sono diretti3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga

palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e' rinnovato per iscritto, e' tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

3. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale.

NORME PENALI SPECIALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA(art.20 L.395/90 richiama gli artt. 71-72-73-74-75-76-77-78-79 della L.121/81)

Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria è soggetto alla giurisdizione

penale ordinaria e alle seguenti norme penali speciali:

• ABBANDONO DEL POSTO DI SERVIZIO

• RIVOLTA

• ASSOCIAZIONE AL FINE DI COMMETTERE IL DELITTO DI RIVOLTA

• MOVIMENTO NON AUTORIZZATO DI REPARTO

• MANIFESTAZIONI COLLETTIVE CON MEZZI OD ARMI DELLA POLIZIA

• ALTERAZIONE DI ARMI O MUNIZIONI,PORTO DI ARMI NON IN DOTAZIONE

• ARBITRARIA UTILIZZAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE

COMPITI ISTITUZIONALI COMPITI ISTITUZIONALI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIADEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ART. 5 L. 395/1990ART. 5 L. 395/1990

1. Assicura l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale;

2. Garantisce l’ordine all’interno degli istituti penitenziari e ne tutela la sicurezza;

3. Partecipa alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati;

4. Espleta il servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti ed internati

Il Corpo di polizia penitenziaria svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti d’istituto

UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIAUFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIAART.57 C.P.P.ART.57 C.P.P.

• L’art. 57 del c.p.p. attribuisce al personale appartenente al Corpo di Polizia

Penitenziaria la qualifica di UFFICIALI o AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

• Finalmente, la Circolare DAP 82250 del 5.3. 2008 disciplina e coordina le

attività svolte dalla Polizia Penitenziaria in qualità di organo di polizia

amministrativa con le attività svolte come organo /servizio di polizia

giudiziaria

• Vengono così chiariti i rapporti tra sicurezza penitenziaria e attività di PG ed i

rapporti tra la Polizia Penitenziaria e le competenze normative poste in capo

– rispettivamente - al Direttore di Istituto ed all’Autorità Giudiziaria

FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIAFUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIAART. 55 c. p. p.ART. 55 c. p. p.

La POLIZIA GIUDIZIARIA:

• prende notizia dei reati (vedasi art. Reg. Es.)

• impedisce che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori

• ricerca gli autori dei reati

• assicura le fonti di prova

• svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità

giudiziaria.

Polizia Penitenziaria: accesso allo SDI del Ministero dell’Interno –

Dipartimento di PS (provvedimenti, COPE, CNR, etc.) come strumento di

conoscenza del detenuto

Attività di polizia giudiziaria in ambito penitenziarioFATTO – EVENTO CRITICO - REATO

Profili di ordine e sicurezza penitenziaria

INFORMARE DIRETTORE

ATTIVARSI DAL PUNTO DI VISTA DELLA SICUREZZA

PENITENZIARIA

- PROFILI DISCIPLINARI

- GRANDE GRANDISSIMA SORVEGLIANZA

-ISOLAMENTO

-VISITA MEDICA

OPERARE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA PENITENZIARIA:

POLIZIA PENITENZIARIA

DIRETTORE

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

RICHIESTA TRASFERIMENTO PER ORDINE E SICUREZZA

Profili di polizia giudiziariaATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA:- CRISTALLIZZARE LA SCENA DEL CRIMINE- FOTOGRAFIE- SIT- RELAZIONI DI SERVIZIO / ANNOTAZIONI DI PG

INFORMATIVA COMPLETA DI REATO AL PM E PER CONOSCENZA AL DIRETTORE

ATTIVITA’ DELEGATA DA PARTE DEL PM

AGENTI e s.UFFICIALI AGENTI e s.UFFICIALI di PUBBLICA SICUREZZAdi PUBBLICA SICUREZZA

Art. 16 della Legge 121 del 01.04.1981 Art. 16 della Legge 121 del 01.04.1981 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza)(Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza)

Il Corpo di Polizia Penitenziaria concorre con Il Corpo di Polizia Penitenziaria concorre con

le altre forze di polizia nell’espletamento di le altre forze di polizia nell’espletamento di

servizi di ordine, sicurezza pubblica e di servizi di ordine, sicurezza pubblica e di

pubblico soccorsopubblico soccorso

POLIZIA STRADALEart.12 comma 1, let. f-bis D.lgs 30 aprile 1992

• Il Corpo di Polizia Penitenziaria

espleta i servizi di polizia stradale

in relazione ai compiti d’istituto

Art. 14 L. 395/90 Ruolo Agenti/Assistenti

Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti

sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti

istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalita'

inerente alle qualifiche possedute; detto personale

vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli

istituti per i detenuti e gli internati;

indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e

correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni

interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi

individuali di trattamento;

Art. 14 L. 395/90 Ruolo Sovrintendenti

al personale appartenente al ruolo dei

sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti

nello stesso ambito di quelle previste per gli

agenti/assistenti, ma implicanti un maggiore livello

di responsabilita', nonche' funzioni di

coordinamento di unita' operative a cui detto

personale impartisce disposizioni delle quali

controlla l'esecuzione e di cui risponde

Art. 14 L. 395/90 Ruolo Ispettorial personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di

concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza

dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche'

specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei

servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore

dell'istituto; sono altresi' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di

coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive e le

istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti;

gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di

cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431

D.Lgs. 146/2000 Funzioni personale direttivo e dirigente Polizia Penitenziaria

Il predetto personale, svolge le proprie funzioni all'interno dell'area sicurezza

presso i Provveditorati regionali, gli Istituti penitenziari e le scuole

dell'Amministrazione;

assume le funzioni di Comandante di Reparto presso gli istituti, le scuole e i

servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio

del Corpo di polizia penitenziaria;

in qualità di Responsabile dell‘Area Sicurezza presso gli istituti penitenziari

sovrintende alle attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli

interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei

restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e

sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate,

organizzazione e pianificazione del servizio traduzioni e piantonamenti

L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO PER AREE

La CIRCOLARE DAP n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992 (avente ad oggetto “Istituti penitenziari e centri di servizio sociale. Costituzione e funzionamento delle Aree”) ed il successivo d.lgs. n. 444 del 1992 hanno organizzato le principali articolazioni periferiche dell’Amministrazione Penitenziaria (Istituti e CSSA oggi UEPE) secondo il principio delle aree.

Questo tipo di organizzazione riconosce ed incoraggia, insieme, l’unità dell’Amministrazione e la molteplicità delle varie professionalità che compongono questa unità, in essa riconoscendosi ed arricchendola.

L’unità che lega tra loro le aree nel comune mandato istituzionale dell’istituto impone però sinergia, convergenza e coordinamento tra tutte le diverse e molteplici professionalità presenti, pur nel riconoscimento e nella valorizzazione della specificità, della ricchezza e del contributo particolare di ciascuna, in uno spirito di collaborazione, comprensione e rispetto reciproci.

ART. 4 REG.ES.

Alle attività di trattamento svolte negli istituti

[…] partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le

rispettive competenze.

Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario

devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di

relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e

collaborazione

[…;a tal fine…] i direttori degli istituti indicono apposite e

periodiche conferenze di servizio.

Il DIRETTORE DIRIGE L’ISTITUTODirige, coordina e supervisiona tutte le aree dell’istituto – coordinando gli interventi delle diverse figure professionali per il raggiungimento unitario ed armonico delle finalità previste dalle norme vigenti – e rappresenta l’unità dell’istituto.

OGNI AREA È DIRETTA DA UN FUNZIONARIO dotato della professionalità richiesta, cui compete di assumere tutti i provvedimenti e le iniziative volte a garantire la migliore funzionalità ed efficienza operativa dell’area e la sua piena corrispondenza alla normativa, agli obiettivi ed alle finalità istituzionali di competenza, nonché alle disposizioni impartite dall’Amministrazione.

Il CAPO AREA esercita dunque la sua autonomia tecnico – professionale svolgendo attività non solo di supervisione, controllo e verifica, ma anche di coordinamento, stimolo e valorizzazione di tutto il personale che svolge servizio nell’area di sua competenza; intrattiene inoltre continui rapporti con le altre aree nonché col Direttore per mantenete l’omogeneità di indirizzo e attività dell’Istituto

AREA DELLA SICUREZZAL’Area della Sicurezza coincide quasi totalmente con il Comando del Reparto di Polizia Penitenziarial’Area Sicurezza, diretta dal Comandante del Reparto, racchiude in sé tutto il personale del Corpo in servizio presso l’Istituto addetto ai compiti istituzionali.

Alla Direzione dell’Area della sicurezza ed al Comando del Reparto di Polizia Penitenziaria di ogni Istituto è preposto un funzionario appartenente ai ruoli direttivi (commissari) del Corpo che organizza e dirige l’Area Sicurezza, il Reparto di PP e le Unità Operative che lo compongono con l’autonomia riconosciutagli dalla vigente normativa (art. 31, reg. serv. PP; artt. 6 e 21, d.lgs. n. 146 del 2000; d.m. 28 gennaio del 2004)

A tal fine, il Funzionario Comandante dirige e coordina tutta l’azione e gli interventi operativi che la legge attribuisce al personale di Polizia Penitenziaria dei restanti ruoli, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento dei detenuti

LA SPECIFICITA’ DELLA POLIZIA PENITENZIARIALA SPECIFICITA’ DELL’ AREA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA

La Polizia Penitenziaria non è però un attore come gli altri, è un attore particolare e diverso dagli altri

per:- status e funzioni OBBLIGHI DI REPERIBILITA’ / RESIDENZA / OBBEDIENZA / DIVIETO DI

SCIOPERO - organizzazione- diritti e doveri GERARCHIA

Non solo: la Polizia Penitenziaria - ne più e nè meno come gli Agenti di Custodia – e' un

Corpo di polizia dello Stato (Legge n. 121 del 1981)

L'idea di Corpo rimanda immediatamente a diversi concetti, che esplicitiamo di seguito:

1) innanzitutto un Corpo, secondo una nozione soddisfacente per i nostri fini ricavata dal diritto

amministrativo, e‘

una unita' [militare] organizzata che svolge - nell'ambito di una forza armata - un complesso di compiti in

modo coordinato e riconducibili alla mission della Forza Armata di appartenenza

(si pensi alle specialità dell‘Esercito: Corpo degli Alpini, Corpo dei Bersaglieri)

Il Corpo - in questo caso di polizia, cioè un Corpo armato dello Stato italiano - e' quindi un'entità

omogenea ed organizzata:

• con uno o più fini istituzionali (c.d compiti di istituto) stabiliti da specifiche Leggi

• con una gerarchia più o meno rigida

• con una determinata organizzazione logistica

• con un capo e uno staff "stato maggiore"

• che ha un suo spirito di corpo:

l’idea cioè che c‘è un insieme di valori

+ condivisi tra tutti gli appartenenti

- che distingue gli appartenenti dai non appartenenti

Quindi tutte le caratteristiche sopra descritte rinviano a due idee di fondo:

• + coesione interna: a livello estetico ed etico:

• codici di valori, linguaggio e comportamento condivisi

• gerarchia, stemma, motto, saluto, uniforme, cerimoniale,

• qualifica/grado/funzioni, diritti e doveri derivanti da uno status particolare

• linguaggio operativo e gergo comune

Ciò rileva però – allo stesso tempo ed in misura direttamente proporzionale alla presenza dei

fattori di “rinforzo dell’appartenenza al Corpo” anche in negativo,

cioè a livello di distinzione e differenziazione nei confronti degli altri soggetti, operatori e non

Vedasi sul punto: Goffmann “Asylums”

lo staff separato dagli altri, l'uniforme, le insegne di qualifica, i linguaggi diversi

* * *La scelta operata dal legislatore con la riforma del 1990, contrariamente alla scelta operata dal

legislatore del 1981 - legge n. 121/81 –

e' stata quella di mantenere un Corpo (Polizia Penitenziaria) separato giuridicamente – e in una

certa parte anche organizzativamente – dall’Amministrazione Penitenziaria:

• rapporto di lavoro diverso dagli altri operatori penitenziari (Comparto Sicurezza), c.d. di Diritto

Pubblico

• Status speciale (c.d. specificità): gerarchia, disciplina particolare, ruoli del personale separati tra

loro, distinzione degli operatori per sesso, divieto di sciopero, reati propri, etc. etc.

La specificità dell’Area SicurezzaRapporto stretto e simbiotico Direttore – Comandante

Vincolo gerarchico che lega Direttore al personale dell’Area

Sicurezza

Qualifiche diverse e coesistenti del personale del Corpo:

operatore penitenziario e agt/uff di PG

Autonomia del Comandante:

- relativa: Tecnico professionale (Regolamento di Servizio e DM

2004): possibilità di emanare Ordini di Servizio

- Responsabile SDI e polizia giudiziaria

Alla ricerca della verita' ordinamentalegli ATTORI e la CONOSCENZA

CHI, CON CHI, COME E QUANDO

CHI LA POLIZIA PENITENZIARIA POLIZIA PENITENZIARIA È SICURAMENTE UN

ATTORE DELLA CONOSCENZAATTORE DELLA CONOSCENZA

per la Legge di riforma n. 395 del 1990, art. rientrano

- a pieno titolo ed in modo ufficiale e formale –

tra i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria la partecipazione del

personale alle attività di trattamento

la Polizia Penitenziaria partecipa

- cioè è parte attiva, attore in primo piano, assieme agli altri –

alle attività relative al trattamento penitenziario di cui alla vigente normativa

CON CHI E COME

AVVIENE LA CONOSCENZA DELLA PERSONA DETENUTA DA PARTE DELLA POLIZIA

PENITENZIARIA ?

"anche nell'ambito dei GRUPPI DI LAVORO"

cioè: sia come operatori di PP sia assieme ad altri operatori

AFFERMAZIONE IMPORTANTISSIMA AFFERMAZIONE IMPORTANTISSIMA NON SOLO A LIVELLO STORICO-NORMATIVO

- perché SANCISCE LA FINE DELLA RIGIDA SEPARAZIONE PROFESSIONALE TRA

PERSONALE DEL CORPO E RESTANTE PERSONALE “civile” dell’AMMINISTRAZIONE

- perché è - molto probabilmente - la prima volta che in Italia l’ordinamento giuridico

(legge) prevede esplicitamente il concetto di “Gruppo di lavoro" (vedasi concetto di

“Conferenza di servizio” L. 241 del 1990)

MA ANCHE A LIVELLO SOGGETTIVO – ORGANIZZATIVO cioe' a livello di attori che

operano nell’ambito penitenziario

perché afferma a chiare lettere che la "procedura di conoscenza del condannato",

elemento necessario ed imprescindibile per iniziare qualsiasi discorso anche latamente

trattamentale,

non e' il monopolio di un'unica figura professionale (ad es. educatore o esperto ex art. 80

op) ma è anche compito principale della Polizia Penitenziaria, cioè rientra tra i compiti

per i quali il Corpo è stato istituito (questo significa compito istituzionale),

e - al contempo - afferma pure che

è un compito che - intrinsecamente - non può nemmeno essere svolto in solitudine dagli

operatori del Corpo (cfr. richiamo ai gruppi di lavoro)

AFFERMAZIONE QUINDI FONDAMENTALE A LIVELLO DI METODO DI LAVORO

CHE LA POLIZIA PENITENZIARIA DEVE NECESSARIAMENTE ADOTTARE

-cioe': l'osservazione del detenuto, ed il relativo e conseguente trattamento penitenziario

individualizzato, costituiscono una procedura che e' necessariamente collettiva e multi-

professionale, cioe' effettuata nel corso del tempo – congiuntamente e individualmente - da diversi

operatori penitenziari con diverse professionalita'

- tali attori si confrontano tra loro in diversi momenti informali e formali:

equipe, got, equipe di accoglienza, procedimento disciplinare,

udienza coi ristretti, colloqui vari, eventi critici, iniziative trattamentali, etc. etc.

• con assiduita' e continuita' nel corso del tempo

• in modo sistematico e co-ordinato

• trovando necessariamente una sintesi (vedasi Circolare DAP – DGDT 2003)

Sicurezza e TrattamentoArt. 2 Sicurezza e rispetto delle regole

1. L’ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la

sicurezza, che costituisce la condizione per la realizzazione delle

finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore

dell’istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto

delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le

rispettive competenze.

2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle

case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia

penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle

leggi e dei regolamenti vigenti

IL “NUOVO” REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA - DPR N. 82/99

Il Regolamento di Servizio e la conoscenza del detenuto

Prima di tutto: che partizione ha il Regolamento ?

1) gerarchia e doveri di subordinazione in primo piano

2) altri doveri generali e speciali di comportamento, in servizio e fuori servizio del personale del

Corpo

3) organizzazione del Reparto di Polizia Penitenziaria e delle Unità Operative, funzioni del

Comandante e del Direttore

4) elenco analitico dei servizi del Corpo di Polizia Penitenziaria e loro descrizione specifica:

tra questi servizi non è però assolutamente menzionato, e quindi non e' disciplinato,

il compito istituzionale della partecipazione alle attività di trattamento

compito fondamentale perche' rinvia ai motivi ed alle funzioni per cui e' stato istituito il Corpo di

Polizia Penitenziaria - della partecipazione al trattamento

• da dove ricavo quindi la regolamentazione di tale servizio fondamentale ?

• da dove ricavo le modalità concrete ai quali gli appartenenti al Corpo devono attenersi nel loro

quotidiano operare ?

Art. 15 Reg. Serv. PP Doveri di comportamento

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto al rispetto e alla

lealta' di comportamento nei confronti dei superiori, dei colleghi e dei

dipendenti.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'espletamento dei

propri compiti istituzionali, si uniforma ai principi in materia di

trattamento e di rieducazione stabiliti dall'ordinamento penitenziario e

dal relativo regolamento di esecuzione, operando nei confronti dei

detenuti e degli internati con imparzialita' e nel rispetto della dignita'

della persona.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di tenere un

comportamento corretto nei confronti delle altre persone con le quali

viene a contatto per ragioni del proprio ufficio.

Art. 24 Reg. Serv. PP Doveri generali nell'espletamento del servizio.

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi

impostigli dalle norme in vigore nonche' dalle altre disposizioni ad esso importante.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze e nel

rispetto della dignita' dei detenuti:

1) vigilare affinche' le persone che entrano nell'istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti;

2) custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare affinche'

siano in particolare osservate le disposizioni relative ai sottoposti a regimi detentivi particolari, nonche'

all'isolamento giudiziario e a quello disciplinare;

3) eseguire i controlli richiesti e fare immediatamente rapporto di ogni fatto che possa comportare pericolo

per la disciplina, l'ordine o la sicurezza dell'istituto o che possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei

detenuti e internati;

4) vigilare affinche' i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in cui essi

commettano infrazioni disciplinari, redigere rapporto disciplinare a loro carico, da trasmettere al direttore

per via gerarchica;

5) perquisire, in via ordinaria, i detenuti e gli internati nei casi stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o,

in mancanza di questo, dal direttore dell'istituto con ordine di servizio o, comunque, ogni qualvolta lo

disponga il direttore, nonche' di propria iniziativa, ove necessario;

6) vigilare affinche' i detenuti e gli internati non arrechino danni ai beni

dell'Amministrazione o di terzi o non se ne approprino;

7) non allontanarsi dal posto assegnatogli senza il permesso del

preposto al servizio e, ove lo impongano esigenze funzionali, senza

essere stato preventivamente sostituito;

8) fornire elementi utili per l'attivita' di osservazione dei condannati e

degli internati, anche intervenendo alle riunioni di gruppo di cui agli

articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile

1976, n. 431;

9) tener conto, nello svolgimento della propria attivita', delle

indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento

rieducativo.

Art. 31 Reparto. Compiti ed autonomia del Comandante1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o

istituto di istruzione costituisce un Reparto.

2.Il comandante del reparto fornisce ogni collaborazione al direttore dell'istituto al fine di assicurarne il

corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini di sicurezza e

trattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti.

3.Il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti

specificamente preveduti dalle disposizioni vigenti, deve adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del

servizio, gli vengono impartiti dal direttore, in conformita' al disposto dell'articolo 23, comma 2, del decreto

legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

4.Il comandante del reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la

scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonche' di tutti coloro che,

a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle

direttive del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale, e delle disposizioni

impartite dal direttore, vigilando affinche' il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad

assoluta imparzialita', sia conforme ad umanita' ed assicuri il rispetto della dignita' della persona.

In particolare, il Comandante del reparto:

a) informa il direttore, immediatamente, su ogni fatto dal quale possa derivare pericolo per

l'ordine e la sicurezza dell'istituto e, quotidianamente, sull'andamento dei servizi e sulle

eventuali infrazioni commesse dal personale del Corpo e dai detenuti ed internati;

b) dirige e coordina le unita' operative, fermo restando quanto disposto dall'articolo 51;

c)indice riunioni periodiche per illustrare al personale del Corpo le disposizioni che regolano il

servizio;

d) partecipa alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto dei Presidente della

Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, anche utilizzando gli elementi di osservazione raccolti dal

personale ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'articolo 24;

e) esercita la sua autonomia affinche' il reparto operi per assicurare il raggiungimento dei fini

istituzionali.

Il comandante del reparto, inoltre, in conformita' delle direttive emanate dal

direttore, impartisce le opportune disposizioni, verificandone l'osservanza, affinche':

a)l'armamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992,

n. 551, sia custodito secondo quanto disposto dall'articolo 19;

b) le chiavi dell'istituto siano adeguatamente custodite;

c) i detenuti e gli internati, nonche' le loro camere, siano perquisiti in tutti i casi

previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

d) tutti i locali dell'istituto siano quotidianamente, piu' volte, ispezionati e sia

accertato il numero dei detenuti e internati presenti al mattino dopo la sveglia, alla

sera prima del riposo, ad ogni cambio di turno ed in ogni altra occasione in cui si

renda necessario, prendendo nota di tali operazioni in apposito registro;

e)i prescritti controlli sulle cose e sulle persone che entrano o escono dall'istituto

vengano regolarmente effettuati;

f)i colloqui, la corrispondenza telefonica, epistolare e telegrafica dei detenuti e

internati avvengano secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 33 REG. SERVIZIO CORPO – DPR 82/99Reparto. Compiti ed autonomia del comandante.

Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisce un Reparto di Polizia Penitenziaria

Art. 33 REGOLAMENTO SERVIZIO CORPO UNITÀ OPERATIVE DEL REPARTO DI P.P.

Nell'ambito del Reparto di Polizia Penitenziaria sono organizzate

più unità operative, che comprendono più posti di servizio, in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere.

In relazione: al numero dei componenti oppure alla specifica rilevanza dei compiti svolti,

ad esse è preposto personale dei ruoli dei sovrintendenti o degli ispettori.

Il coordinamento di più unità operative può essere affidato ad appartenenti al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, secondo le rispettive competenze in base alle norme sopraindicate.

Segue –Art. 33 Reg. Serv. – Le UNITA’ OPERATIVE del REPARTO di PP

UNITÀ OPERATIVE COMPRENDONO 1 / + COMPLESSI FUNZIONALI

concernenti, principalmente:a) la predisposizione dei turni di servizio;b) l'ordine e la sicurezza, ivi compresa la vigilanza armata;c) la ricezione e la dimissione dei detenuti e degli internati ed altri adempimenti connessi, nonchè comunicazioni informatiche e successivi aggiornamenti;d) le traduzioni e piantonamento;e) l'armamento, l'equipaggiamento, il vestiario uniforme del personale del Corpo di polizia penitenziaria;f) i mezzi di trasporto del Corpo

Le unità operative sono definite con provvedimento motivato del Direttore, acquisito parere / proposta del Comandante

Alla luce di quanto sopra, l’Area sicurezza dell’istituto – composta esclusivamente da personale di

Polizia Penitenziaria - effettua ogni attività diretta a garantire la disciplina, l’ordine e la sicurezza

penitenziaria, cioè un quadro di legalità che costituisce imprescindibile presupposto per

l’effettuazione di ogni attività che si svolge nell’ambito della comunità penitenziaria, non ultimo il

trattamento.

In sintesi, il personale di Polizia Penitenziaria effettua principalmente, in ambito carcerario, le

seguenti attività:

-custodisce costantemente e sorveglia i detenuti, ovunque si trovino, nonché tutta la struttura

penitenziaria; vigila affinché siano in particolare osservate le disposizioni relative ai soggetti

sottoposti a regimi detentivi particolari, nonché all’isolamento giudiziario ed a quello disciplinare;

- vigila affinché i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in

cui essi commettano infrazioni disciplinari, redige rapporto disciplinare a loro carico; vigila affinché

i detenuti non arrechino danni ai beni dell’Amministrazione o di terzi o non se ne approprino;

fornisce elementi utili per l'attività di osservazione dei condannati e elementi utili per l'attività di osservazione dei condannati e degli internatidegli internati, anche intervenendo alle riunioni del gruppo di osservazione e trattamento e dell’equipe;

tiene conto, nello svolgimento della propria attività, delle indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento e dialoga costantemente a tal fine con gli operatori delle altre aree;

-vigila affinchè tutte le persone che accedono a qualsiasi titolo in istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti;

- esegue i controlli e le perquisizioni previste; - redige immediatamente rapporto su ogni fatto che possa comportare pericolo per la disciplina, l’ordine o la sicurezza dell’istituto o che comunque possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati.

EQUIPE

COMMISSARIOCOMANDANTE

DIRETTOREPresidente

F.G.P. EDUCATORE(anche segreteria tecnica)

ASSISTENTE SOCIALEUEPE

ESPERTOEX ART. 80 OP

MAGISTRATURA

di

SORVEGLIANZA

I principali servizi che la Polizia Penitenziaria effettua in carcere, nell’ambito delle diverse

Unità Operative sono infine così sintetizzabili (art. 34, reg. serv. PP):

•1) vigilanza armata;•2) vigilanza ed osservazione dei detenuti ed internati addetti alle lavorazioni esterne;•3) portineria;•4) vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari;•5) vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario;•6) vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti•o internati all’interno degli istituti penitenziari;•7) matricola dei detenuti ed internati;•9) vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati;•10) vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati;•11) vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati;•12) controllo dei pacchi dei detenuti e internati;•13) traduzione e piantonamento dei detenuti e internati.

Servizio navale, terrestre, ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso

• 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge anche

quei servizi, non espressamente previsti dal comma 1, relativi

all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla normativa

vigente ed, in particolare, dall'articolo 5 della legge 15 dicembre

1990, n. 395.

• 3. Salvo specifiche diverse disposizioni adottate dal

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e fermo

restando quanto stabilito dagli articoli 21 e 33 per singoli istituti

penitenziari o per categorie di detenuti o internati, i servizi sono

disciplinati come al Capo che segue.

Il front-line: ART. 42 Reg. Servizio Polizia Penitenziaria

Attività di vigilanza e osservazione in sezione

Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria addetto al servizio di

vigilanza nelle sezioni dell'istituto, in particolare, deve:

1)assumere in consegna, previa verifica anche numerica, i detenuti o

internati assegnati alla sezione e provvedere attentamente alla loro

sorveglianza e custodia;

2)rilevare le modalità di relazione e di socialità dei detenuti della

sezione, segnalando le condotte conseguenti ai rapporti personali

osservati, anche ai fini di cui ai n. 8) e 9) del co. 2 dell’art. 24

Art. 24 REGOLAMENTO DI SERVIZIO POLIZIA PENITENZIARIA:

8) fornire elementi utili per l'attività di osservazione dei

condannati e degli internati, anche intervenendo alle riunioni di

gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

9) tener conto, nello svolgimento della propria attività, delle

indicazioni contenute nei programmi individualizzati di

trattamento rieducativo.

Il lavoro penitenziario intramurale• Art. 25-bis Commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

• 1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal

provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai

rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni

cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della

formazione professionale. Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un

funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

• 2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati

regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro

penitenziario nonche' le direzioni dei singoli istituti.

• 3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere

quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo

istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale

sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai

servizi di istituto.

• 4 Nella tabella di cui al comma 3 sono altresi' indicati i posti di lavoro disponibili

all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonche' i

posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono

organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.

• 5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in

relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia

penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

• 6 La tabella, che puo' essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano

di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione

penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

• 7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attivita' lavorative che

possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata

Art. 40 Reg. Serv. PP Servizio di vigilanza ed osservazione dei detenuti o internati addetti alle lavorazioni esterne

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria effettua il servizio di vigilanza sui detenuti ed internati addetti ad attivita' lavorative organizzate dall'Amministrazione penitenziaria fuori dall'istituto, all'aperto o in appositi locali.

2. 2. Il responsabile della vigilanza deve, in particolare: 1) fare l'appello dei lavoranti e farli perquisire prima di uscire dall'istituto, al

momento del rientro e, ove occorra, durante il lavoro;2) accertare di frequente che tutti i lavoranti siano presenti; 3) distribuire, durante l'andata ed il ritorno e sul luogo del lavoro, il personale

addetto alla vigilanza in modo che i lavoranti rimangano sempre sotto controllo; 4) far perlustrare attentamente i luoghi nei quali si svolge il lavoro, anche per

evitare che i lavoranti possano nascondersi, allontanarsi o essere avvicinati da persone estranee;

5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

6) rilevare e riferire sull'impegno dei detenuti e degli internati nello svolgimento del lavoro e sulle modalita' dei loro rapporti interpersonali, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'articolo 24. 3

3. il personale addetto alla vigilanza, in particolare, deve:

a) perquisire i lavoranti nei casi di cui al comma 2, numero 1);

b) sorvegliare costantemente i lavoranti per impedirne ogni tentativo di fuga;

c) controllare che i lavoranti svolgano regolarmente la loro attivita';

d) informare il responsabile della vigilanza sugli elementi di cui al n. 6) del comma

2, nonche' di ogni fatto rilevante per l'ordine, la disciplina e la sicurezza;

e) impedire che ai lavoranti si avvicinino persone estranee;

f) evitare di intrattenersi a parlare con alcuno;

g) non abbandonare, in caso di sostituzione, la vigilanza prima dell'arrivo del

sostituto;

h) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di

cui all'articolo 29 e chiamare il responsabile della vigilanza, ove occorra.

Art. 42 Reg. Servizio Polizia Penitenziaria Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari

• 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle sezioni

dell'istituto, in particolare, deve:

• 1) assumere in consegna, previa verifica anche numerica, i detenuti o internati assegnati alla sezione

e provvedere attentamente alla loro sorveglianza e custodia;

• 2) rilevare le modalita' di relazione e di socialita' dei detenuti della sezione, segnalando le condotte

conseguenti ai rapporti personali osservati, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9), del comma 2

dell'articolo 24.

3) assicurarsi della perfetta integrita' ed efficienza di tutti i sistemi di sicurezza e di comunicazione

della sezione, nonche' degli altri impianti, e custodire le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli;

4) mantenere chiuso l'ingresso della sezione, consentendo l'accesso e l'uscita esclusivamente alle

persone autorizzate ed effettuando un costante controllo sulle stesse durante la loro permanenza

nella sezione;

5) garantire la chiusura dei cancelli e delle porte delle camere e provvedere alla loro apertura nei soli

orari consentiti;

6) riferire tempestivamente al preposto al servizio qualunque fatto rilevante o

che possa pregiudicare la disciplina, l'ordine o la sicurezza, la salute o

l'incolumita' delle persone, e le condizioni igienico-sanitarie, nonche' segnalare

eventuali danni arrecati a beni dell'Amministrazione e le condotte meritevoli

dei detenuti;

7) azionare, qualora sia necessario, i sistemi di allarme di cui la sezione dispone;

8) perquisire i detenuti e gli internati all'atto dell'uscita dalla camera e dalla

sezione ed all'atto del rientro in esse e perquisire altresi' le camere dei detenuti

e gli altri locali della sezione ogni qualvolta sia necessario per motivi di ordine e

sicurezza;

9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di

cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

Art. 44 Reg. Serv PP Servizio vigilanza e osservazione su attivita' lavorative e scolastiche dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza

sulle attivita' lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno

dell'istituto penitenziario, in particolare, deve:

1) rilevare e riferire sull'impegno nello svolgimento delle attivita' e sulle

modalita' di relazione reciproca dei detenuti e internati ammessi al lavoro

e allo studio, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'articolo

24;

2) controllare, al termine dell'attivita' lavorativa e scolastica ed ogniqualvolta

ne ravvisi la necessita', con l'eventuale ausilio di altro personale, che non

manchino gli strumenti e gli utensili in dotazione, curandone il deposito in

appositi locali od armadi, dei quali deve custodire le chiavi;

3) riferire tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni

fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrita' e l'igiene del

lavoro, nonche' la salute e l'incolumita' delle persone e le condizioni

igienico-sanitarie, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i

provvedimenti volti ad evitare o a ridurre danni a persone o cose;

4) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato all'inizio ed al

termine dell'attivita' lavorativa o scolastica, registrandone i nominativi;

5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di

servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove

occorra.

MANUALE ONU 2005 SULLA OPERATIVITA’ DEL PERSONALE PENITENZIARIO ED IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

IL CONCETTO DI SICUREZZA PENITENZIARIA VA OLTRE LE BARRIERE FISICHE

LA SICUREZZA DIPENDE DAL LIVELLO DI ATTENZIONE VIGILANZA E OSSERVAZIONE CHE TUTTO LO

STAFF PENITENZIARIO PONE IN ESSERE

A TAL FINE LO STAFF DEVE:

- INTERAGIRE COSTANTEMENTE COI DETENUTI,

- AVERE LA CONSAPEVOLEZZA CONTINUA

DI QUELLO CHE SUCCEDE IN CARCERE,

DELLE DINAMICHE COLLETTIVE, DI GRUPPO ED INDIVIDUALI CHE SI

SVILUPPANO

- ASSICURARSI CHE I DETENUTI PARTECIPINO POSITIVAMENTE E ATTIVAMENTE ALLA

VITA DEL CARCERE

PRACTICAL RECOMMENDATIONS

Individual prisoners should be assessed in respect of:

- the degree of threat which they would present to the public if they were to

escape;

- the likelihood that they may attempt to escape;

- the external resources on which they can call to help them to escape.

Prisoners should be held at the lowest appropriate level of security.

Staff should be taught that security is not merely a matter of walls, fences and

electronic surveillance.

Security is strengthened when staff know the prisoners for whom they are

responsible and mix with them on a daily basis.

QUESTA E’ LA SICUREZZA DINAMICA: DIFFERENZA TRA

OPERARE SOLO SUL MURO DI CINTA O CON LA CHIAVE E LA DOMANDINA, PASSIVAMENTE

e

INTERAGIRE COSTANTEMENTE COI DETENUTI NEI DIVERSI AMBIENTI (SEZIONE,LAVORAZIONI,

ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE, EVENTI CRITICI, ETC)

SICUREZZA DINAMICA

APPROCCIO PROATTIVO – ORGANIZZATO – COORDINATO TRA GLI ATTORI, LE FUNZIONI, I RUOLI E LE

PROFESSIONALITA’ DIVERSE

NON E’ SOLO FINALIZZATA AD EVITARE LE EVASIONI MA ANCHE E SOPRATTUTTO

A MANTENERE LE BUONE RELAZIONI (CONCETTO EVOLUTO DI ORDINE, DISCIPLINA E SICUREZZA)

NELLA COMUNITA’ PENITENZIARIA

(cfr. Buffa:un carcere che soffre fa soffrire)

CONSIGLIO D’EUROPA - COMITATO DEI MINISTRI

RACCOMANDAZIONE SULLE REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE - 2006

ART. 25 REGIME PENITENZIARIO

1. Il regime previsto per tutti i detenuti deve offrire un programma di attività equilibrato.

2. Tale regime deve permettere a tutti i detenuti di trascorrere giornalmente fuori dalla cella il

tempo necessario per garantire un livello sufficiente di contatti umani e sociali.

3. Tale regime deve, inoltre, provvedere ai bisogni sociali dei detenuti.

4. Un’attenzione particolare deve essere prestata ai bisogni dei detenuti che hanno subito delle

violenze fisiche, psichiche o sessuali

ART. 49 ORDINE - APPROCCIO GENERALE

L’ordine negli istituti deve essere mantenuto tenendo presente le necessità di sicurezza,

incolumità e disciplina, e fornendo inoltre ai detenuti le condizioni di vita che rispettino la

dignità umana e offrano loro un programma di attività secondo quanto previsto nella Regola 25.

ART.50 IMPORTANTISSIMO

Senza recare pregiudizio per l’ordine, la sicurezza e l’incolumità,

ai detenuti deve essere permesso di discutere argomenti relativi alle condizioni generali di detenzione e

gli stessi detenuti devono essere incoraggiati a comunicare con i responsabili dell’istituto su tali argomenti.

ART. 51 SECURITY – SICUREZZA PENITENZIARIA

1. Le misure applicate ai singoli detenuti per la sicurezza devono essere il minimo necessario per

garantirne una custodia sicura.

2. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla

sicurezza dinamica costituita da personale all’erta che conosce i detenuti affidati al proprio controllo

3. Il più rapidamente possibile dopo l’ingresso in istituto, ogni detenuto deve essere valutato al fine di

determinare:

– a. il rischio per la collettività nel caso di evasione ;

– b. la probabilità che tenti di evadere solo o con l’aiuto di complici esterni.

4. Ogni detenuto è, in seguito, sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al grado di rischio

identificato.

5. Il livello di sicurezza necessario deve essere rivalutato regolarmente durante la detenzione

dell’interessato.

ART. 52 SAFETY: SICUREZZA – INCOLUMITA’

1. Il più rapidamente possibile dopo l’ingresso in istituto, ogni detenuto deve esser valutato

al fine di determinare se presenta un rischio per la sicurezza degli altri detenuti, per il

personale penitenziario o per le persone che lavorano nell’istituto o lo visitano regolarmente,

Nonché per stabilire se c’è rischio di autolesionismo.

2. Si devono porre in atto procedure per assicurare l’incolumità dei detenuti, del personale

penitenziario e di coloro che visitano gli istituti e per ridurre al minimo il rischio di violenza e

di altri eventi che possano minacciare la sicurezza.

3. Ogni possibile sforzo deve essere compiuto per permettere ai detenuti di partecipare

pienamente alle attività quotidiane in tutta sicurezza.

4. Deve essere possibile per i detenuti contattare il personale in ogni momento, anche di

notte.

5. Anche negli istituti si deve osservare la normativa nazionale sulla salute e sulla sicurezza.

L’ESPERIENZA ITALIANA: LA SICUREZZA DINAMICA L’ESPERIENZA ITALIANA: LA SICUREZZA DINAMICA LA POLIZIA PENITENZIARIA DI PROSSIMIITA’LA POLIZIA PENITENZIARIA DI PROSSIMIITA’

LE CIRCOLARI PIU’ RECENTI:LE CIRCOLARI PIU’ RECENTI:

- CIRCOLARE “FERRARA” N. 363643 DEL 2007 (pagg. 5 seg.)

- L’UNITA’ DI ASCOLTO CIRCOLARE N. 32296 DEL 2010

- IL PEA 11 DGDT DAP: LE SCHEDE DI OSSERVAZIONE

- CIRCOLARE “IONTA –ARDITA” 24 NOVEMBRE 2011 (pagg. 12 seg.)

- CIRCOLARE “TAMBURINO” 28 MAGGIO 2012 (pagg. 3 seg.)

RIASSUMENDO: L’OPERATIVITA’ QUOTIDIANA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

FORZA DELLA PERSUASIONE E PERSUASIONE DELLA FORZA

PEDAGOGIA DELLE PAROLE E PEDAGOGIA DEI GESTI E DEI COMPORTAMENTI

NOBILTA’ DELLA CUSTODIA CIRCOLARE “IONTA” 24 NOVEMBRE 2011

IL PERICOLO DELLA STRUMENTALIZZAZIONE DA PARTE DEL DETENUTO

EVENTI CRITICI, PROTESTE, SCIOPERO DELLA FAME, AUTOLESIONISMO E SUICIDI: DALLA “GRANDE SORVEGLIANZA” AD UN APPROCCIO SITUAZIONALE – MULTIDISCIPLINARE – INTEGRATO (VEDI CIRCOLARE DAP 24 NOVEMBRE 2011)

LA COLLABORAZIONE DEL CITTADINO-DETENUTO ED IL C.D. PEER SUPPORT LE TECNICHE DI DE-ESCALATION (ED IL SUO OPPOSTO: LA PROVOCAZIONE)

La sorveglianza dinamicanell’Amministrazione Penitenziaria italiana

La Sorveglianza Dinamica costituisce una modalità innovativa di intendere la sicurezza penitenziaria e – più in

generale – la gestione penitenziaria dei soggetti privati della libertà personale. Essa è finalizzata a rendere

concreto il mandato di cui all’art. 27 della Costituzione, assicurando lo svolgimento delle attività

trattamentali in un quadro imprescindibile di legalità e cioè:

rispetto assoluto della dignità e dei diritti di tutte le persone presenti in Istituto;

responsabilizzazione di tutti gli appartenenti alla comunità penitenziaria;

mantenimento dell’ordine, disciplina e sicurezza quale premessa necessaria per lo svolgimento di ogni

attività trattamentale.

Quanto sopra può realizzarsi solo se tutti gli operatori penitenziari – compresi gli appartenenti alla Polizia

Penitenziaria – mettono al centro delle loro attività la conoscenza del detenuto, attivandosi per

condividere, in un’ottica multi-professionale e realmente integrata, il flusso quotidiano delle

informazioni quale presupposto fondamentale per attivare un qualsiasi tipo di intervento adeguato,

trattamentale e/o securitario.

Proprio al fine di consentire una reale e approfondita conoscenza del detenuto,

garantendo al contempo una più dignitosa e proficua esecuzione della pena, il

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha ritenuto necessario che -

all’interno di ogni Istituto - sia realizzata una diversa gestione e utilizzazione degli

spazi disponibili, prevedendo che - in alcune sezioni / reparti - i detenuti del circuito

“Media Sicurezza” possano trascorrere parte considerevole della giornata nelle aree

comuni (corridoi e locali comuni delle sezioni, cortili passeggi, spazi per attività

trattamentali) e che – al contempo – risultino maggiormente responsabilizzati.

Da ciò deriva che l’operatività della Polizia Penitenziaria deve evolversi verso un modello

dinamico in cui alla figura dell’Agente di Polizia Penitenziaria che opera - da solo e con

la chiave - in una singola sezione detentiva, si sostituiscano Pattuglie del Corpo che

presiedano determinate aree del carcere e monitorino – in modo ragionato e guidato

- gruppi omogenei di detenuti, effettuando vere e proprie “operazioni di governo del

territorio” in diverse zone dell’Istituto e fasi della giornata.

Concetto di sorveglianza dinamica riconducibile quindi a “un modo diverso di fare sorveglianza” ovvero

“dalla sorveglianza-custodia alla sorveglianza-conoscenza” attraverso la semplificazione, razionalizzazione

e qualificazione dei carichi di lavoro.

Occorre quindi saper distinguere i diversi livelli di competenze e la conseguente titolarità dei relativi

processi di lavoro

In particolare, per il personale di Polizia Penitenziaria, sorveglianza dinamica, significa un modo di fare

sorveglianza, alternativo alle modalità tradizionali, che conduca dalla semplice custodia e dal controllo

assoluto della persona alla conoscenza di essa.

Nonostante la Riforma del Corpo abbia previsto, tra i compiti istituzionali della Polizia penitenziaria, la

partecipazione alle attività trattamentali, nel corso degli anni si è consolidato un modo d’essere

professionale RIDUZIONISTA fondato principalmente sul controllo-custodia della persona, finalizzato

prevalentemente a prevenire fatti contro ordine e sicurezza (evasioni, risse, aggressioni,

danneggiamenti…) oppure, persino la stessa incolumità personale (suicidi e autolesionismi).

Ne è conseguito un modo d’essere lavorativo che si è pervicacemente autoalimentato da un sistema

organizzativo e gestionale che, colposamente, al verificarsi di un evento critico ha sempre e solo

accertato se, cosa e quanto la polizia penitenziaria abbia controllato fisicamente la persona per

prevenire l’evento, come ad affermare che la causa sia sempre riconducibile all’omesso controllo.

LA C.D. “POLIZIA PENITENZIARIA DIFENSIVA “(come la MEDICINA DIFENSIVA)

OVVERO LA CULTURA DELL’ADEMPIMENTO FORMALE (“…le carte stanno apposto”)

Troppo frettolosamente si è quasi sempre indagata ESCLUSIVAMENTE la condotta lavorativa dell’agente di

sezione, distraendosi invece da tutto il resto.

Da qui l’insorgere, negli Istituti, di tutta una serie di ordini di servizio - spesso raccolti in volumi che

richiederebbero un’intensa attività di studio e dal contenuto ridondante e poco coordinato – e l’istituzione di

numerosi registri, non previsti da alcuna norma, e la conseguente introduzione di attività di vigilanza

esasperate quali sono la sorveglianza a vista, la grandissima sorveglianza e la grande sorveglianza.

Il tutto con l’unico obiettivo, di fatto impossibile e per molti versi contraddittorio con la finalità della pena, di

realizzare un controllo fisico e totalizzante della persona.

Occorre invece realizzare in modo compiuto e professionale il disposto dell’art.5 della legge di Riforma del

Corpo e riconoscere alla Polizia penitenziaria la partecipazione attiva nell’ambito dei processi di conoscenza

del detenuto.

La sintesi di tale attività è rappresentata dal Progetto d’Istituto, introdotto con Lettera Circolare n. 0024103

del 20 gennaio 2011. Questo documento rappresenta su carta la capacità dell’organizzazione del saper

lavorare insieme – in modo coordinato e con un determinato cronoprogramma - per il raggiungimento degli

obiettivi istituzionali, attraverso azioni progettuali e processi di lavoro che, individuatone il titolare e le Aree

organizzative di riferimento, sappiano anche coinvolgere e formalizzare la partecipazione funzionale del

restante personale attraverso competenze ben definite.

La differenza tra un sogno ed un progetto è la data del calendario La differenza tra un sogno ed un progetto è la data del calendario

• Presenza continua ed attiva nei reparti detentivi del personale delle diverse figure

professionali > conoscenza dei detenuti, isa come singoli sia a livello di dinamiche di

gruppo / sezione

• Per la Polizia Penitenziaria istituzione delle Unità Operative e loro funzionamento

efficiente ed efficace, coordinato con gli attori della altre Aree

• Apertura alla partecipazione della comunità esterna: GOT - coinvolgimento effettivo di

tutti gli attori, anche esterni (insegnanti, volontari, etc.) anche nelle problematiche

relative alla sicurezza penitenziaria

• Diffusa conoscenza e consapevolezza degli obiettivi istituzionali tra tutto il personale

delle diverse Aree

• significativa disponibilità del personale a lavorare in gruppo e per progetti

MOTIVAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA (DATI ESPERIENZIALI - fattori soft gestione HR)

- essere presenti sempre ma stare nel backstage quando serve e sul palcoscenico quando necessario (questione

della delega, del controllo o del comando diretto)

- legittimare – con le giuste modalità – i propri collaboratori

- comunicare il senso ed i motivi di ciò che si fa, quando e se possibile nonchè con le modalità che il soggetto e il

fatto richiedono (ad es. perché partecipare all’equipe ?)

- dimostrare - nei fatti - il significato di rivestire un grado più elevato in un sistema democratico (maggiore

responsabilità, onere dell’esempio)

- nessuno ha la verità in tasca, l’elemento o comunque l’informazione utile può venire anche dall’ ”ultimo” degli

Agenti (amicus Plato sed magis amica veritas)

- scindere il momento dell’assunzione delle informazioni da quello dell’assunzione della responsabilità per la

decisione

- dire di sì quando non c’è motivo di dire di no

- conciliare esigenze personali e lavorative

- serenità e chiarezza nelle direttive e nelle disposizioni date

- scindere l’errore dalla persona che eventualmente sbaglia dal relativo giudizio o decisione

- scindere il momento della risoluzione del problema (subito) da quello della eventuale analisi critica degli errori

Le Unità Operative del Reparto di Polizia Penitenziaria• Un modello organizzativo non solo formale, ma anche sostanziale, che consente finalmente al personale

del ruolo degli Ispettori di esprimere le proprie competenze in tema di:

- organizzazione e gestione del personale

- partecipazione ai processi di lavoro che riguardano la nuova gestione dell’esecuzione penale (GOT,

equipe, staff di accoglienza, etc.)

• Le U. O. consentono non solo di migliorare il livello di consapevolezza nella gestione della quotidianità

penitenziaria ma, anche, assegnano un’identità professionale al personale che vi opera, migliorando in tal

modo il necessario senso di appartenenza a un gruppo di lavoro (ART. 5 Legge 395/90).

Importanza a livello pratico dell’Unità Operativa come GRUPPO DI LAVORO DELLA PP E GRUPPO DI

LAVORO TRA DIVERSI ATTORI

- continuità dell’osservazione e assidua conoscenza del detenuto e dei gruppi di detenuti (nonché edlele

relative dinamiche) nel corso delle 24 ore e di tutte le attività – trattamentali e non - che li vedono coinvolti

- maggior coordinamento all’interno dell’Area Sicurezza: tra gli operatori della Polizia Penitenziaria

orizzontale (in stessa UO e tra diverse UO) e verticale (con i diversi livelli: base, intermedio e Comandante)

- maggior coordinamento tra gli operatori del Corpo e gli altri operatori penitenziari , singolarmente

(educatori e sanitari di reparto, volontari di reparto, insegnanti e formatori vari)

All’interno delle Unità Operative, “L’AGENTE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA”

deve svolgere solo compiti di collaborazione con i responsabili dei vari servizi (preposto,

caporeparto…)

non potendo assumere la responsabilità dei relativi processi di lavoro la cui titolarità deve

essere assegnata a chi svolge funzioni superiori

ISPETTORE / SOVRINTENDENTE che ha compiti di DIREZIONE e COORDINAMENTO U.O. nonché

RESPONSABILITA’ PER I RISULTATI (cfr. D. Lgs. 443/92):

I processi di conoscenza utili alla sicurezza e al trattamento

I DATI GIUDIZIARI E PENITENZIARI

Rappresentano, insieme al colloquio di primo ingresso, l’avvio della conoscenza della persona. La sentenza di

condanna, il verbale contenente le modalità dell’arresto, gli eventuali precedenti giudiziari e penitenziari con

l’acquisizione del relativo fascicolo (ad es. relazioni di servizio che hanno determianto l’assegnazione di un detenuto

per ordine e sicurew, rappresentano fonti di informazione utili per l’approccio conoscitivo della persona e per la sua

accoglienza in Istituto. Il relativo processo di acquisizione documentale, di studio e valutazione appartiene all’Area

della Sicurezza e all’Area Educativa

I DATI PERSONALI: SANITARI, PSICOLOGICI E COMPORTAMENTALI

Si tratta di elementi di approfondimento della conoscenza sulle condizioni di salute, sulla personalità e sul

comportamento intramurario dei cui processi lavorativi sono titolari l’area sanitaria e l’area educativa.

In quest’ambito, l’area della sicurezza può offrire informazioni sul piano comportamentale del detenuto, utili durante

tutto il periodo dell’osservazione e per la redazione del programma di trattamento, nonché per le successive verifiche

trattamentali.

In tale ambito il comandante di reparto sarà destinatario delle informazioni sul comportamento del detenuto da parte

dei responsabili dei vari servizi dell’area sicurezza (c.d relazioni di servizio o altre comunicazioni).

Si pensi, ad esempio, alle attività di osservazione e di incontro tra il personale di Polizia

penitenziaria ed i detenuti in occasione dello svolgimento delle diverse attività attività:

•sale colloqui, avvocati e magistrati;

•aule didattiche e di formazione;

•cucina e sopravvitto;

• conti correnti

• pulizia della propria stanza

•lavorazioni e laboratori;

•palestra;

•biblioteca;

•Infermeria / Sert;

•matricola e magazzino;

•sala cinema o teatro;

• religione / preghiera

•sezioni e reparti detentivi, comprese le sale socialità e i cortili passeggi

c.d. attività di intelligence

I DATI SOCIO FAMILIARI

L’indagine socio-familiare, di cui è titolare l’Ufficio esecuzione penale esterna, è una

fonte di informazioni indispensabile per la conoscenza della persona e della sua storia

biografica.

Una conoscenza che dovrebbe essere integrata dalle informazioni intramurarie che

l’Area della sicurezza può fornire in tema di mantenimento dei rapporti sociali e

familiari del detenuto attraverso i colloqui, la corrispondenza telefonica ed epistolare,

nonché sull’uso della mercede

La partecipazione sia della Polizia Penitenziaria sia degli Assistenti sociali all’equipe

deve diventare occasione di confronto anche su queste tematiche (tessuto familiare

delinquenziale o meno, appartenenza a contesti di deprivazione sociale, etc. etc.)

• La storia biografica del detenuto, la conoscenza che di esso si può avere attraverso lo

studio della personalità, delle sue condizioni di salute (compreso tendenze auto/

etero aggressive e/o dipendenze varie) e del suo comportamento intramurale, anche

con riferimento alle verifiche trattamentali, si sviluppano su un piano di reciprocità

rispetto alle esigenze delle condizioni di sicurezza e all’obiettivo primario

dell’esecuzione penale del reinserimento del detenuto nella società

• In tal senso quindi lo scambio delle informazioni che rientrano nelle competenze

delle diverse aree è il presupposto organizzativo ed operativo che può solo migliorare

l’efficienza dei servizi e il conseguimento dei compiti istituzionali.

•In tale contesto il ruolo della Polizia Penitenziaria, in particolare del Comandante e dei

suoi più diretti collaboratori, assume fondamento e consistenza reale soltanto

attraverso la sorveglianza dinamica finalizzata alla conoscenza non statica o cartolare

della persona ma sostanziale e comportamentale del soggetto, osservato in diversi

momenti (tempo) e diverse attività (luoghi)

DAL CONTROLLO ALLA CONOSCENZA: GLI EFFETTI NELLA QUOTIDIANITA’ PENITENZIARIADAL CONTROLLO ALLA CONOSCENZA: GLI EFFETTI NELLA QUOTIDIANITA’ PENITENZIARIA

la semplificazione dei carichi di lavoro : ordini di servizio, tabelle consegna, relazioni varie, etc.

revisione dei registri in uso

RIVISITARE IL SISTEMA DELLE SORVEGLIANZE INTENSIFICATE: sorv. a vista, grandissima e grande

sorv.

• la sorveglianza meramente custodiale non esiste, necessità di verificare – volta per volta - le

concrete motivazioni della sorveglianza intensificata:

per motivi di salute / autolesionismo / tentativi suicidio:

-necessità programma terapeutico specifico

- coinvolgimento diversi operatori in modo coordinato

-equipe per la valutazione costante: agire maggiormente sui fattori organizzativi “di presa in carico

effettiva e complessiva” – da parte dei diversi operatori - dei disagi del soggetto più che sui fattori

predittivi (di scarsa efficacia) o meramente di controllo fisico del soggetto (inutile quando non

controproducente)

- indicazioni per i diversi operatori delle diverse professionalità nonché per i volontari

per motivi di ordine e sicurezza: Polizia Penitenziaria e Direttore in prima linea