Nozione (2325 c.c.) Solo la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali...
-
Upload
bonaventura-valente -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Nozione (2325 c.c.) Solo la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali...
Nozione (2325 c.c.)
• Solo la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali
• Capitale sociale di almeno 120.000 euro• Sola garanzia offerta ai creditori • Creditori forti e deboli - gruppi• Le quote di partecipazione sono
rappresentate da azioni• Società aperte: ricorso al mercato del
risparmio (10 mlrd - 200 soci)
S.p.a. unipersonale
• Costituita per atto unilaterale o risultante dalla concentrazione delle azioni in capo a un unico socio
• Va indicato nella corrispondenza• Beneficio della respons. limitata solo se: • a) eseguiti per intero i conferimenti in denaro (o
entro 90 gg.)• b) deposito delle generalità dell’unico socio nel
registro delle imprese• Altrimenti, responsabilità illimitata per il
periodo in cui c’è l’unico socio
Condizioni di costituzione
• Atto pubblico• Sottoscrizione per intero del capitale sociale• Versamento del 25% dei conferimenti in denaro
(100% se unipersonale)• Se l’iscrizione non avviene entro 90 gg. le somme
vanno restituite e l’atto perde efficacia (2331, 3)• Gli amministratori possono chiedere il versamento
del residuo in qualsiasi momento • Iscrizione a cura del notaio entro 20 gg.• Con l’iscrizione si acquista la personalità giuridica
Atti compiuti prima dell’iscrizione (2331)
• Se compiuti in nome della società sono solidalmente e illimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito o consentito e il socio unico
• Se la società approva successivamente l’atto, risponde anche lei e deve rilevare chi ha agito
• L’emissione di azioni prima dell’iscrizione è nulla
• Disciplina speciale per società costituita con pubblica sottoscrizione (2333)
Nullità della società (2332)• Dopo l’iscrizione, può essere dichiarata solo per:• 1) mancanza di atto pubblico• 2) illiceità dell’oggetto sociale• 3) mancanza di indicazioni su denominazione,
conferimenti, ammontare del capitale, oggetto sociale
• Restano efficaci gli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione
• I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino alla soddisfazione dei creditori
• la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. Se la causa di nullità è eliminata e ne è data pubblicità, non c’è declaratoria di nullità
Conferimenti (2342 c.c.)
• In denaro, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente
• Possono essere conferiti beni o crediti, con particolari modalità
• Passaggio di proprietà: regole generali • Occorre la consegna (il caso dei BOT) • Azioni integralmente liberate• Non possono essere conferiti servizi o
prestazioni d’opera (diverso s.r.l.)
Conferimenti in natura (2343)• Relazione di stima di un esperto
designato dal Tribunale, contenente:• Descrizione dei beni o crediti• Valore attribuito• Criteri seguiti – Responsabilità dell’esperto• Entro 6 mesi amministratori e sindaci
devono compiere una verifica • Le azioni sono inalienabili e restano
depositate presso la società• Se vi sono fondati motivi deve essere
effettuata una revisione della stima
Revisione della stima• Se il valore dei beni o crediti è inferiore di
oltre 1/5 a quello risultante dalla relazione, il socio può:
• Recedere dalla società• Restare socio con una partecipazione ridotta• Conferire la quota mancante, in denaro
• Nei primi due casi, dovrà essere deliberata una riduzione (totale o parziale) del capitale, con annullamen-to delle azioni
• Se possibile, restituzione del bene
Acquisti sospetti (2343 bis)• Acquisto, da parte della società, di beni
o crediti di promotori, fondatori, soci, amministratori, di valore non inferiore al 10% del capitale sociale, nei due anni successivi alla costituzione.
Occorre:• Approvazione dell’assemblea• Relazione di stima• Eventuale revisione della stima
Resp. solidale di amministr. e alienante
criterio di
PROPORZIONALITA’
(art. 2346, comma 4 – primo c.v., c.c.)
l’atto costitutivo può prevedere una DIVERSA assegnazione delle azioni (art. 2346, comma 4 – ultimo c.v., c.c.)
in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare GLOBALE del capitale sociale (art. 2346, comma 5, c.c.)
DEROGHE
convenzionali
al criterio
di
proporzionalità
a ciascun socio è assegnato un numero di azioni
PROPORZIONALE
alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un
valore non superiore a quello del suo conferimento
PROPORZIONE CONFERIMENTO / PARTECIPAZIONE
motivo disposizioni
↓
remunerazione con azioni dell’apporto
di utilità non imputabili a capitale senza intaccare la
funzione di garanzia
Azioni • Possono essere emesse senza valore
nominale; se l’hanno, è uguale per tutte• Possono assegnarsi azioni in misura
non proporzionale ai conferimenti• Possibilità di emettere strumenti
finanziari dotati di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto
• Possono emettersi azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati di un certo settore dell’attività sociale
• Certificati sostitutivi
Ancora sulle azioni • Sono indivisibili (se in comproprietà, va
nominato un rappresentante comune), di uguale valore e conferiscono uguali diritti
• Possono però emettersi azioni con diritti diversi e variamente limitati o subordinati (es. privilegiate: possono avere diritto di voto solo in ass. straordinaria e di risparmio: solo quotate). Non possono superare la metà del capitale sociale
• il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio e all’usufruttuario
CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI – ESEMPI
lo statuto stabilisce:
a) criteri di imputazione di costi e ricavi del settore
b) diritti attribuiti a tali azioni
c) eventuali condizioni e modalità di conversione
lo statuto stabilisce:
a) disciplina di forma
b) modalità di trasferimento
c) diritti spettanti ai titolari
AZIONI
CORRELATE
AZIONI
DI GODIMENTO
AZIONI
DI RISPARMIO
AZIONI
A FAVORE DEI
DIPENDENTI
art.
2350
c.c.
art.
2353
c.c.
art.
145
t.u.f.
art.
2349
c.c.
lo statuto stabilisce:
contenuto e misura dei privilegi di natura patrimoniale
a) attribuite ai soci con azioni rimborsate
b) prive del diritto di voto
c) diritti patrimoniali subordinati al soddisfacimento dei titolari di azioni non rimborsate
Trasferimento delle azioni • Nominative: con la girata• Al portatore: con la consegna• Non emesse: iscrizione libro soci e eventuale
scritturazione• Lo statuto può limitare o condizionare il
trasferimento, o vietarlo per non più di 5 anni dalla costituzione della società
• La clausola che subordina il trasferimento al mero gradimento di organi sociali o altri soci è inefficace se non c’è obbligo di acquisto (con i limiti delle azioni proprie) o diritto di recesso
• Lo stesso vale per i condizionamenti al trasferimento a causa di morte
• Tutte le limitazioni devono risultare dal titolo
Operazioni sulle azioni • Chi cede azioni non liberate è obbligato
in solido con l’acquirente (per 3 anni) per i versamenti ancora dovuti.
• Va escusso prima l’acquirente• divieto di sottoscrizione, anche
indiretta, di azioni proprie. Se accade, le azioni devono essere liberate
• divieto di accordare prestiti o garanzie per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie
Acquisto di azioni proprie• Possibile solo nei limiti delle riserve
disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato
• solo se interamente liberate• autorizzazione dell’assemblea, su: numero massimo e minimo corrispettivo massimo e minimo durata dell’autorizzazione (non superiore
a 18 mesi)• valore nominale complessivo non superiore
al 10% del capitale, comprese le azioni delle controllate
CONDIZIONI DI LEGITTIMITA’DELL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
O DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTEimpiego esclusivo di
somme prelevate da utili distribuibili o da riserve
disponibili
esclusivamente azioniinteramente liberate
quale oggettodell’acquisto
valore nominale delle azioni acquisite non oltre
il decimo del capitale
RATIOsi usano risorse non
sottoposte a vincoli
per evitare ogni forma di
annacquamento del
capitale sociale
RATIOsi evita il rischio che
non vi sia copertura al
momento del pagamento
dei residui dovuti, o in
caso di scioglimento
RATIOsi ritiene conveniente
predisporre un livello
di guardia, fissato in
termini quantitativi
assoluti e “forfettari”
art. 2357, comma 1, c.c. art. 2357, comma 1, c.c. art. 2357, comma 3, c.c.
… continua • Le azioni acquistate in violazione delle
regole sopra indicate devono essere vendute entro 1 anno, secondo modalità dettate dall’assemblea
• altrimenti vanno annullate, con riduzione del capitale. Se non lo delibera l’assemblea, amministratori e sindaci devono chiederlo al Tribunale
• le disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti attraverso terzi o fiduciari
Eccezioni al divieto Il divieto non si applica se le azioni sono acquistate:
• in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni
• a titolo gratuito (se interamente liberate)
• per successione universale o a seguito di fusione o scissione
• per esecuzione forzata volta a soddisfare un credito della società
Regime delle azioni proprieGli amministratori non possono disporne
senza approvazione dell’assembleaNon hanno diritto:• agli utili e al diritto di opzione (attribuiti alle
altre); ma il diritto di opzione può essere autorizzato in tutto o in parte dall’assemblea
• al voto (ma contano per i quorum costitutivi)A bilancio, va costituita una riserva
indisponibile di ammontare pari al loro valore iscritto all’attivo finché non sono trasferite o annullate
ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
QUESTIONI INTERPRETATIVE:
a) misura:
dei mezzi impiegati
della percentuale di partecipazione
RATIO – evitare alterazioni in condizioni di
rischio ordinarie e tipiche di società di capitali
c) rapporto misura / oggetto:
presupposti cumulativi ovvero alternativi?
b) natura della deliberazione assembleare:
(autorizzatoria, con funzione di rimuovere
un limite all’esercizio di un potere proprio
degli amministratori)
art. 2361,
c. 1, c.c.
art. 2361,
c. 2, c.c.
b) oggetto:
(diversa attività della società partecipata)
QUESTIONI INTERPRETATIVE:
a) fonte della responsabilità illimitata:
(partecipazione in sé considerata, cui sia inerente/connaturata quella responsabilità)
1. se misura / oggetto di partecipazione
causano MODIFICA dell’oggetto sociale
2. se, da partecipazione, responsabilità
ILLIMITATA per obbligazioni partecipate
l’acquisto è in linea generale liberamente consentito, fatte salve due eccezioni:
RATIO – evitare alterazioni nella attivita’
programmata a causa della partecipazione
Controllo (2359)• maggioritario: 50% + 1 delle azioni
ordinarie• di fatto: voti sufficienti per avere
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
• contrattuale: contratti di dominanza (in Italia non esistono) - altri contratti?
valgono le regole delle azioni propriesocietà collegate: quando c’è
un’influenza notevole (1/5 delle azioni ordinarie o 1/10 se quotate)
Sottoscrizione intragruppo • La controllata non può sottoscrivere azioni
o quote della controllante• se si viola il divieto, le azioni vanno liberate
dagli amministratori• in generale, divieto di sottoscrizione
reciproca di azioni, per evitare aumenti fittizi del capitale - esempio
• divieto di assumere partecipazioni che portino ad una sostanziale modifica dell’oggetto sociale (2361, 1° co.)
• Partecipazione a società di persone: va deliberata dall’assemblea e se ne deve dare informazione nella nota integrativa (2361, 2)
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
quando l’emissione è garantita da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore dei medesimi
art. 2410
codice
civile
art. 2412
codice
civile
quando l’emissione è destinata alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali
LIMITE ALL’EMISSIONE:
il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato
LIMITE ALL’EMISSIONE:
il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato
PRIMA DELLA RIFORMA SOCIETARIA DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA
ipotesi in cui il limite codicistico può essere superato:
quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale e l’autorità governativa autorizza l’emissione obbligazionaria
quando si applichino leggi speciali che riguardano particolari categorie di società e le riserve di attività
art. 2412, c. 3, c.c. art. 2412, c. 2, c.c. art. 2412, c. 5, c.c. art. 2412, c. 6, c.c.
RAPPRESENTANZA DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI
assemblea:funzione
• il funzionamento dell’assemblea è regolato da norme sull’ass. straordinaria art. 2415 c.c.
• garantisce agli obbligazionisti il fare valere i propri interessi verso la società
• rende più agevole per l’emittente la rinegoziazione dei termini del prestito
• le deliberazioni sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 c.c. per effetto della riforma, l’impugnazione non può più essere proposta da
ciascun obbligazionista, ma da tanti obbligazionisti che detengano almeno
art. 2416 c.c.
a) l’uno per mille delle obbligazioni emesse e non estinte (se quotate)
b) il cinque per cento delle stesse (negli altri casi)
• la norma non vieta le azioni individuali dei singoli obbligazionisti
si ritengono precluse iniziative che portino a esiti contrari alle azioni
dell’organizzazione comune – es., opposizione a fusione ex art. 2503-bis
art. 2419 c.c.
disciplina
rappre= sentante comune
• competenze in tema di modifica delle condizioni del prestito, su proposta di
amministrazione controllata e di concordato, su oggetti di interesse comune
degli obbligazionisti, su nomina e revoca di rappresentante comune
singoli obbliga= zionisti
• esegue delibere assemblea, tutela interessi comuni, rappresenta nel proc., assiste a sorteggio obbligazioni e all’assemblea dei soci, consulta libri sociali art. 2418 c.c.
• può essere scelto tra non obbligazionisti, non deve trovarsi in condizione di
conflitto di interessi con l’emittente
• se non nominato da assemblea, provvede presidente tribunale, su richiesta
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
funzione • assicurano il diritto di conversione in azioni della stessa società,
realizzando un mutamento della causa del rapporto con l’emittente
da capitale di debito a capitale di rischio
art. 2420-bis
cod. civ.
a) obbligazioni convertibili con procedimento indiretto – l’obbligazione è
convertibile in azione di altra società, magari appartenente a stesso gruppo
b) warrants – obbligazione assicura al portatore il diritto al pagamento degli
interessi e a ottenere il rimborso del capitale, oltre al diritto distinto di far
valere il contenuto di warrant od opzione con investimento di altro denaro
• assieme all’emissione, aumento di capitale per ammontare corrispondente
• emissione concreta effettuata dagli amministratori a inizio di ogni semestre
• fino a scadenza dei termini di conversione non si può ridurre il capitale, né
modificare le disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili
ipotesi particolari
delega a organo ammini= strativo
• l’assemblea straordinaria delibera l’emissione delle obbligazioni e fissa il
rapporto di cambio
• l’emissione non può avvenire se il capitale non è stato interamente versato
rapporto di cambio
• lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere, in una o
più riprese, obbligazioni convertibili
a) sino ad un limite prefissato
art. 2420-ter
cod. civ.
b) per un periodo non superiore a 5 anni dall’iscrizione nel registro imprese
procedure