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Nozione (2325 c.c.) Solo la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali Capitale sociale di almeno 120.000 euro Sola garanzia offerta ai creditori Creditori forti e deboli - gruppi Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni Società aperte: ricorso al mercato del risparmio (10 mlrd - 200 soci)

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Nozione (2325 c.c.)

• Solo la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali

• Capitale sociale di almeno 120.000 euro• Sola garanzia offerta ai creditori • Creditori forti e deboli - gruppi• Le quote di partecipazione sono

rappresentate da azioni• Società aperte: ricorso al mercato del

risparmio (10 mlrd - 200 soci)

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S.p.a. unipersonale

• Costituita per atto unilaterale o risultante dalla concentrazione delle azioni in capo a un unico socio

• Va indicato nella corrispondenza• Beneficio della respons. limitata solo se: • a) eseguiti per intero i conferimenti in denaro (o

entro 90 gg.)• b) deposito delle generalità dell’unico socio nel

registro delle imprese• Altrimenti, responsabilità illimitata per il

periodo in cui c’è l’unico socio

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Condizioni di costituzione

• Atto pubblico• Sottoscrizione per intero del capitale sociale• Versamento del 25% dei conferimenti in denaro

(100% se unipersonale)• Se l’iscrizione non avviene entro 90 gg. le somme

vanno restituite e l’atto perde efficacia (2331, 3)• Gli amministratori possono chiedere il versamento

del residuo in qualsiasi momento • Iscrizione a cura del notaio entro 20 gg.• Con l’iscrizione si acquista la personalità giuridica

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Atti compiuti prima dell’iscrizione (2331)

• Se compiuti in nome della società sono solidalmente e illimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito o consentito e il socio unico

• Se la società approva successivamente l’atto, risponde anche lei e deve rilevare chi ha agito

• L’emissione di azioni prima dell’iscrizione è nulla

• Disciplina speciale per società costituita con pubblica sottoscrizione (2333)

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Nullità della società (2332)• Dopo l’iscrizione, può essere dichiarata solo per:• 1) mancanza di atto pubblico• 2) illiceità dell’oggetto sociale• 3) mancanza di indicazioni su denominazione,

conferimenti, ammontare del capitale, oggetto sociale

• Restano efficaci gli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione

• I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino alla soddisfazione dei creditori

• la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. Se la causa di nullità è eliminata e ne è data pubblicità, non c’è declaratoria di nullità

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Conferimenti (2342 c.c.)

• In denaro, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente

• Possono essere conferiti beni o crediti, con particolari modalità

• Passaggio di proprietà: regole generali • Occorre la consegna (il caso dei BOT) • Azioni integralmente liberate• Non possono essere conferiti servizi o

prestazioni d’opera (diverso s.r.l.)

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Conferimenti in natura (2343)• Relazione di stima di un esperto

designato dal Tribunale, contenente:• Descrizione dei beni o crediti• Valore attribuito• Criteri seguiti – Responsabilità dell’esperto• Entro 6 mesi amministratori e sindaci

devono compiere una verifica • Le azioni sono inalienabili e restano

depositate presso la società• Se vi sono fondati motivi deve essere

effettuata una revisione della stima

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Revisione della stima• Se il valore dei beni o crediti è inferiore di

oltre 1/5 a quello risultante dalla relazione, il socio può:

• Recedere dalla società• Restare socio con una partecipazione ridotta• Conferire la quota mancante, in denaro

• Nei primi due casi, dovrà essere deliberata una riduzione (totale o parziale) del capitale, con annullamen-to delle azioni

• Se possibile, restituzione del bene

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Acquisti sospetti (2343 bis)• Acquisto, da parte della società, di beni

o crediti di promotori, fondatori, soci, amministratori, di valore non inferiore al 10% del capitale sociale, nei due anni successivi alla costituzione.

Occorre:• Approvazione dell’assemblea• Relazione di stima• Eventuale revisione della stima

Resp. solidale di amministr. e alienante

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criterio di

PROPORZIONALITA’

(art. 2346, comma 4 – primo c.v., c.c.)

l’atto costitutivo può prevedere una DIVERSA assegnazione delle azioni (art. 2346, comma 4 – ultimo c.v., c.c.)

in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare GLOBALE del capitale sociale (art. 2346, comma 5, c.c.)

DEROGHE

convenzionali

al criterio

di

proporzionalità

a ciascun socio è assegnato un numero di azioni

PROPORZIONALE

alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un

valore non superiore a quello del suo conferimento

PROPORZIONE CONFERIMENTO / PARTECIPAZIONE

motivo disposizioni

remunerazione con azioni dell’apporto

di utilità non imputabili a capitale senza intaccare la

funzione di garanzia

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Azioni • Possono essere emesse senza valore

nominale; se l’hanno, è uguale per tutte• Possono assegnarsi azioni in misura

non proporzionale ai conferimenti• Possibilità di emettere strumenti

finanziari dotati di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto

• Possono emettersi azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati di un certo settore dell’attività sociale

• Certificati sostitutivi

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Ancora sulle azioni • Sono indivisibili (se in comproprietà, va

nominato un rappresentante comune), di uguale valore e conferiscono uguali diritti

• Possono però emettersi azioni con diritti diversi e variamente limitati o subordinati (es. privilegiate: possono avere diritto di voto solo in ass. straordinaria e di risparmio: solo quotate). Non possono superare la metà del capitale sociale

• il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio e all’usufruttuario

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CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI – ESEMPI

lo statuto stabilisce:

a) criteri di imputazione di costi e ricavi del settore

b) diritti attribuiti a tali azioni

c) eventuali condizioni e modalità di conversione

lo statuto stabilisce:

a) disciplina di forma

b) modalità di trasferimento

c) diritti spettanti ai titolari

AZIONI

CORRELATE

AZIONI

DI GODIMENTO

AZIONI

DI RISPARMIO

AZIONI

A FAVORE DEI

DIPENDENTI

art.

2350

c.c.

art.

2353

c.c.

art.

145

t.u.f.

art.

2349

c.c.

lo statuto stabilisce:

contenuto e misura dei privilegi di natura patrimoniale

a) attribuite ai soci con azioni rimborsate

b) prive del diritto di voto

c) diritti patrimoniali subordinati al soddisfacimento dei titolari di azioni non rimborsate

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Trasferimento delle azioni • Nominative: con la girata• Al portatore: con la consegna• Non emesse: iscrizione libro soci e eventuale

scritturazione• Lo statuto può limitare o condizionare il

trasferimento, o vietarlo per non più di 5 anni dalla costituzione della società

• La clausola che subordina il trasferimento al mero gradimento di organi sociali o altri soci è inefficace se non c’è obbligo di acquisto (con i limiti delle azioni proprie) o diritto di recesso

• Lo stesso vale per i condizionamenti al trasferimento a causa di morte

• Tutte le limitazioni devono risultare dal titolo

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Operazioni sulle azioni • Chi cede azioni non liberate è obbligato

in solido con l’acquirente (per 3 anni) per i versamenti ancora dovuti.

• Va escusso prima l’acquirente• divieto di sottoscrizione, anche

indiretta, di azioni proprie. Se accade, le azioni devono essere liberate

• divieto di accordare prestiti o garanzie per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie

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Acquisto di azioni proprie• Possibile solo nei limiti delle riserve

disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato

• solo se interamente liberate• autorizzazione dell’assemblea, su: numero massimo e minimo corrispettivo massimo e minimo durata dell’autorizzazione (non superiore

a 18 mesi)• valore nominale complessivo non superiore

al 10% del capitale, comprese le azioni delle controllate

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CONDIZIONI DI LEGITTIMITA’DELL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

O DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTEimpiego esclusivo di

somme prelevate da utili distribuibili o da riserve

disponibili

esclusivamente azioniinteramente liberate

quale oggettodell’acquisto

valore nominale delle azioni acquisite non oltre

il decimo del capitale

RATIOsi usano risorse non

sottoposte a vincoli

per evitare ogni forma di

annacquamento del

capitale sociale

RATIOsi evita il rischio che

non vi sia copertura al

momento del pagamento

dei residui dovuti, o in

caso di scioglimento

RATIOsi ritiene conveniente

predisporre un livello

di guardia, fissato in

termini quantitativi

assoluti e “forfettari”

art. 2357, comma 1, c.c. art. 2357, comma 1, c.c. art. 2357, comma 3, c.c.

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… continua • Le azioni acquistate in violazione delle

regole sopra indicate devono essere vendute entro 1 anno, secondo modalità dettate dall’assemblea

• altrimenti vanno annullate, con riduzione del capitale. Se non lo delibera l’assemblea, amministratori e sindaci devono chiederlo al Tribunale

• le disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti attraverso terzi o fiduciari

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Eccezioni al divieto Il divieto non si applica se le azioni sono acquistate:

• in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni

• a titolo gratuito (se interamente liberate)

• per successione universale o a seguito di fusione o scissione

• per esecuzione forzata volta a soddisfare un credito della società

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Regime delle azioni proprieGli amministratori non possono disporne

senza approvazione dell’assembleaNon hanno diritto:• agli utili e al diritto di opzione (attribuiti alle

altre); ma il diritto di opzione può essere autorizzato in tutto o in parte dall’assemblea

• al voto (ma contano per i quorum costitutivi)A bilancio, va costituita una riserva

indisponibile di ammontare pari al loro valore iscritto all’attivo finché non sono trasferite o annullate

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ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

QUESTIONI INTERPRETATIVE:

a) misura:

dei mezzi impiegati

della percentuale di partecipazione

RATIO – evitare alterazioni in condizioni di

rischio ordinarie e tipiche di società di capitali

c) rapporto misura / oggetto:

presupposti cumulativi ovvero alternativi?

b) natura della deliberazione assembleare:

(autorizzatoria, con funzione di rimuovere

un limite all’esercizio di un potere proprio

degli amministratori)

art. 2361,

c. 1, c.c.

art. 2361,

c. 2, c.c.

b) oggetto:

(diversa attività della società partecipata)

QUESTIONI INTERPRETATIVE:

a) fonte della responsabilità illimitata:

(partecipazione in sé considerata, cui sia inerente/connaturata quella responsabilità)

1. se misura / oggetto di partecipazione

causano MODIFICA dell’oggetto sociale

2. se, da partecipazione, responsabilità

ILLIMITATA per obbligazioni partecipate

l’acquisto è in linea generale liberamente consentito, fatte salve due eccezioni:

RATIO – evitare alterazioni nella attivita’

programmata a causa della partecipazione

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Controllo (2359)• maggioritario: 50% + 1 delle azioni

ordinarie• di fatto: voti sufficienti per avere

un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria

• contrattuale: contratti di dominanza (in Italia non esistono) - altri contratti?

valgono le regole delle azioni propriesocietà collegate: quando c’è

un’influenza notevole (1/5 delle azioni ordinarie o 1/10 se quotate)

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Sottoscrizione intragruppo • La controllata non può sottoscrivere azioni

o quote della controllante• se si viola il divieto, le azioni vanno liberate

dagli amministratori• in generale, divieto di sottoscrizione

reciproca di azioni, per evitare aumenti fittizi del capitale - esempio

• divieto di assumere partecipazioni che portino ad una sostanziale modifica dell’oggetto sociale (2361, 1° co.)

• Partecipazione a società di persone: va deliberata dall’assemblea e se ne deve dare informazione nella nota integrativa (2361, 2)

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EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

quando l’emissione è garantita da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore dei medesimi

art. 2410

codice

civile

art. 2412

codice

civile

quando l’emissione è destinata alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali

LIMITE ALL’EMISSIONE:

il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato

LIMITE ALL’EMISSIONE:

il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato

PRIMA DELLA RIFORMA SOCIETARIA DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA

ipotesi in cui il limite codicistico può essere superato:

quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale e l’autorità governativa autorizza l’emissione obbligazionaria

quando si applichino leggi speciali che riguardano particolari categorie di società e le riserve di attività

art. 2412, c. 3, c.c. art. 2412, c. 2, c.c. art. 2412, c. 5, c.c. art. 2412, c. 6, c.c.

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RAPPRESENTANZA DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI

assemblea:funzione

• il funzionamento dell’assemblea è regolato da norme sull’ass. straordinaria art. 2415 c.c.

• garantisce agli obbligazionisti il fare valere i propri interessi verso la società

• rende più agevole per l’emittente la rinegoziazione dei termini del prestito

• le deliberazioni sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 c.c. per effetto della riforma, l’impugnazione non può più essere proposta da

ciascun obbligazionista, ma da tanti obbligazionisti che detengano almeno

art. 2416 c.c.

a) l’uno per mille delle obbligazioni emesse e non estinte (se quotate)

b) il cinque per cento delle stesse (negli altri casi)

• la norma non vieta le azioni individuali dei singoli obbligazionisti

si ritengono precluse iniziative che portino a esiti contrari alle azioni

dell’organizzazione comune – es., opposizione a fusione ex art. 2503-bis

art. 2419 c.c.

disciplina

rappre= sentante comune

• competenze in tema di modifica delle condizioni del prestito, su proposta di

amministrazione controllata e di concordato, su oggetti di interesse comune

degli obbligazionisti, su nomina e revoca di rappresentante comune

singoli obbliga= zionisti

• esegue delibere assemblea, tutela interessi comuni, rappresenta nel proc., assiste a sorteggio obbligazioni e all’assemblea dei soci, consulta libri sociali art. 2418 c.c.

• può essere scelto tra non obbligazionisti, non deve trovarsi in condizione di

conflitto di interessi con l’emittente

• se non nominato da assemblea, provvede presidente tribunale, su richiesta

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OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

funzione • assicurano il diritto di conversione in azioni della stessa società,

realizzando un mutamento della causa del rapporto con l’emittente

da capitale di debito a capitale di rischio

art. 2420-bis

cod. civ.

a) obbligazioni convertibili con procedimento indiretto – l’obbligazione è

convertibile in azione di altra società, magari appartenente a stesso gruppo

b) warrants – obbligazione assicura al portatore il diritto al pagamento degli

interessi e a ottenere il rimborso del capitale, oltre al diritto distinto di far

valere il contenuto di warrant od opzione con investimento di altro denaro

• assieme all’emissione, aumento di capitale per ammontare corrispondente

• emissione concreta effettuata dagli amministratori a inizio di ogni semestre

• fino a scadenza dei termini di conversione non si può ridurre il capitale, né

modificare le disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili

ipotesi particolari

delega a organo ammini= strativo

• l’assemblea straordinaria delibera l’emissione delle obbligazioni e fissa il

rapporto di cambio

• l’emissione non può avvenire se il capitale non è stato interamente versato

rapporto di cambio

• lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere, in una o

più riprese, obbligazioni convertibili

a) sino ad un limite prefissato

art. 2420-ter

cod. civ.

b) per un periodo non superiore a 5 anni dall’iscrizione nel registro imprese

procedure