Societ à per azioni I La struttura finanziaria ... · La societ à per azioni a) Autonomia...

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Prof. Niccolò Abriani Prof. Niccolò Abriani Ordinario di Diritto commerciale Ordinario di Diritto commerciale Universit Universit à à degli Studi di Firenze degli Studi di Firenze [email protected] [email protected] Societ Societ à à per azioni I per azioni I La struttura finanziaria. La struttura finanziaria. Conferimenti Conferimenti Categorie di azioni Categorie di azioni Strumenti finanziari Strumenti finanziari Obbligazioni Obbligazioni

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Prof. Niccolò AbrianiProf. Niccolò AbrianiOrdinario di Diritto commercialeOrdinario di Diritto commercialeUniversitUniversitàà degli Studi di Firenzedegli Studi di Firenze

[email protected]@unifi.it

SocietSocietàà per azioni Iper azioni I

La struttura finanziaria.La struttura finanziaria.

ConferimentiConferimenti

Categorie di azioniCategorie di azioni

Strumenti finanziariStrumenti finanziari

ObbligazioniObbligazioni

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Elogio della societElogio della societàà per azioniper azioni

““ Come non tessere un caldo elogio di questa creazione Come non tessere un caldo elogio di questa creazione insigne dellinsigne dell’’ economia e del diritto moderno a cui il mondo economia e del diritto moderno a cui il mondo deve tanta parte del suo sviluppo durante ldeve tanta parte del suo sviluppo durante l’’ ultimo secolo. ultimo secolo. Essa concilia la concentrazione del comando in poche mani Essa concilia la concentrazione del comando in poche mani con una partecipazione volontaria ed estesissima di larghe con una partecipazione volontaria ed estesissima di larghe categorie alla formazione del capitale ed ai benefici categorie alla formazione del capitale ed ai benefici delldell’’ impresa; essa impresa; essa èè aperta, piaperta, piùù di qualsiasi altra forma, al di qualsiasi altra forma, al controllo dellcontrollo dell’’ opinione pubblica e, come tale, portata opinione pubblica e, come tale, portata naturalmente a conciliare gli interessi particolari con gli naturalmente a conciliare gli interessi particolari con gli interessi collettiviinteressi collettivi”” (Alberto Pirelli, (Alberto Pirelli, Discorso di apertura Discorso di apertura delldell’’ Assemblea Assonime, 1927)Assemblea Assonime, 1927)

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La societLa societàà per azioni: per azioni: caratteri generalicaratteri generali

((aa) ) Autonomia patrimoniale perfettaAutonomia patrimoniale perfetta: delle obbliga: delle obbliga--zioni sociali risponde soltanto la societzioni sociali risponde soltanto la societàà con il suo con il suo patrimonio; patrimonio;

((bb) ) Standardizzazione delle partecipazioniStandardizzazione delle partecipazionie possibilite possibilitààdi avvalersi di altri di avvalersi di altri strumenti finanziaristrumenti finanziari per far ricorso per far ricorso ai mercati dei capitali di rischio e di credito; ai mercati dei capitali di rischio e di credito;

((cc) ) Organizzazione di tipo corporativo:Organizzazione di tipo corporativo:il il funzionamento della societfunzionamento della societàà èè necessariamente affidato necessariamente affidato ad organi distinti con competenze fissate dalla legge ad organi distinti con competenze fissate dalla legge (Assemblea, Organo amm., Organo di controllo)(Assemblea, Organo amm., Organo di controllo)

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La societLa societàà per azioniper azionia) Autonomia patrimoniale perfettaa) Autonomia patrimoniale perfetta

Art. 2325. (Responsabilità).Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonioIn caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuatisecondo quanto previsto dall’articolo 2342 ofin quando non sia stata attuata la pubblicitàprescritta dall’articolo 2362.

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La societLa societàà per azioniper azionia) Autonomia patrimoniale perfettaa) Autonomia patrimoniale perfetta

Ente Ente -- Persona giuridica: Separazione tra regime dei Persona giuridica: Separazione tra regime dei beni posti a servizio del programma associativo beni posti a servizio del programma associativo (oggetto sociale) e beni residui di quanti hanno (oggetto sociale) e beni residui di quanti hanno adottato ladottato l’’ iniziativa collettiva e di quanti ne sviluppano iniziativa collettiva e di quanti ne sviluppano ll ’’ azioneazione

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La societLa societàà per azioniper azionia) Autonomia patrimoniale perfettaa) Autonomia patrimoniale perfetta

La societLa societàà èè un soggetto giuridico distinto dalle persone un soggetto giuridico distinto dalle persone dei soci, dotato di un patrimonio autonomo e distinto dei soci, dotato di un patrimonio autonomo e distinto rispetto a quello dei soci: risponde dei propri debiti con rispetto a quello dei soci: risponde dei propri debiti con il suo intero patrimonio, essendo assoggettata, al pari di il suo intero patrimonio, essendo assoggettata, al pari di tutti gli altri soggetti giuridici, al principio generale tutti gli altri soggetti giuridici, al principio generale sancito dall'art. 2740, ai sensi del quale sancito dall'art. 2740, ai sensi del quale «« il debitore il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i con tutti i suoi beni presenti e futurisuoi beni presenti e futuri»». .

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La societLa societàà per azioniper azionia) Autonomia patrimoniale perfettaa) Autonomia patrimoniale perfetta

Mentre nelle societMentre nelle societàà di persone sono tenuti al di persone sono tenuti al pagamento dei debiti sociali, in via sussidiaria, anche i pagamento dei debiti sociali, in via sussidiaria, anche i soci o alcuni di essi (c.d. responsabilitsoci o alcuni di essi (c.d. responsabilitàà illimitata), nella illimitata), nella societsocietàà per azioni (e nella s.r.l.) le obbligazioni sociali per azioni (e nella s.r.l.) le obbligazioni sociali gravano gravano esclusivamente sulla societesclusivamente sulla societàà, in quanto , in quanto nessuno nessuno dei socidei socipuò essere chiamato al pagamento di debiti può essere chiamato al pagamento di debiti sociali (c.d. responsabilitsociali (c.d. responsabilitàà limitata)limitata)

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La societLa societàà per azioniper azionib) Lb) L’’ azione come unitazione come unitàà di misuradi misura

Le Le partecipazioni socialipartecipazioni socialiattribuite a ciascun socio a attribuite a ciascun socio a fronte del conferimento sono denominate fronte del conferimento sono denominate azioniazionie e possono essere intese ed esaminate come:possono essere intese ed esaminate come:

A) Quote o frazioni del capitale socialeA) Quote o frazioni del capitale sociale: le : le «« porzioni porzioni »»di cui di cui èè composto lo stesso contratto di societcomposto lo stesso contratto di societàà

BB) ) Titoli di creditoTitoli di creditoche incorporano le partecipazioni che incorporano le partecipazioni medesime: documento cartolare rappresentativo delle medesime: documento cartolare rappresentativo delle ««porzioni porzioni »» di contrattodi contratto

Azioni (S.p.a. e S.a.p.a.) vs. Quote (societAzioni (S.p.a. e S.a.p.a.) vs. Quote (societàà di persone e di persone e S.r.l.)S.r.l.)

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La societLa societàà per azioniper azionib) Le azioni e gli altri strumenti finanziarib) Le azioni e gli altri strumenti finanziari

La standardizzazione delle azioni e la loro La standardizzazione delle azioni e la loro incorporazione in titoli di credito hanno consentito lo incorporazione in titoli di credito hanno consentito lo sviluppo delle sviluppo delle borse valori borse valori ed in particolare dei mercati ed in particolare dei mercati azionari nei quali vengono negoziate le azioni emesse azionari nei quali vengono negoziate le azioni emesse dalle societdalle societàà per azioni, che possono cosper azioni, che possono cosìì contare su una contare su una maggiore raccolta di capitali di rischio. maggiore raccolta di capitali di rischio.

La s.p.a. può inoltre ricorrere ai mercati dei capitali di La s.p.a. può inoltre ricorrere ai mercati dei capitali di finanziamento attraverso l'emissione delle finanziamento attraverso l'emissione delle obbligazioniobbligazionie di altri e di altri strumenti finanziaristrumenti finanziari, partecipativi e non , partecipativi e non partecipativi, emessi dalle societpartecipativi, emessi dalle societàà a fronte di apporti a fronte di apporti anche di diversa natura (art. 2346, ult. co. anche di diversa natura (art. 2346, ult. co. –– 2410 ss.)2410 ss.)

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La societLa societàà per azioniper azionic) La struttura organizzativa (corporativa)c) La struttura organizzativa (corporativa)

LL’’ organizzazione della societorganizzazione della societàà per azioni per azioni èènecessariamente di tipo necessariamente di tipo «« corporativo corporativo »», basata sulla , basata sulla presenza di diversi organi con funzioni rigidamente presenza di diversi organi con funzioni rigidamente attribuite dalla legge. attribuite dalla legge.

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c1) Sistema tradizionalec1) Sistema tradizionale

1) L1) L’’ assembleaassemblea, formata dagli azionisti che hanno , formata dagli azionisti che hanno apportato il capitale di rischio della societapportato il capitale di rischio della societàà, con , con competenza speciale su alcune decisioni di indirizzo del competenza speciale su alcune decisioni di indirizzo del funzionamento della societfunzionamento della societàà (nomina degli altri organi (nomina degli altri organi sociali) e alle modifiche del contratto sociale;sociali) e alle modifiche del contratto sociale;

2) L2) L’’ organo amministrativo, di elezione assembleare, organo amministrativo, di elezione assembleare, formato da persone anche diverse dai soci, cui viene formato da persone anche diverse dai soci, cui viene affidata in via esclusiva la gestione dellaffidata in via esclusiva la gestione dell’’ impresa impresa azionaria; azionaria;

3) Il 3) Il collegio sindacalecollegio sindacale, anch'esso di nomina , anch'esso di nomina assembleare, con compiti di controllo sulla gestioneassembleare, con compiti di controllo sulla gestione

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ASSEMBLEA DEI SOCIASSEMBLEA DEI SOCI

ORGANO AMMINISTRATIVO

Controllogestione

Revisione legale dei

conti

Nomina NominaNomina

COLLEGIO COLLEGIO SINDACALESINDACALE

SOCIETASOCIETA ’’REVISIONEREVISIONE

Revisione legale dei

conti

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c2) Sistema dualistico e monisticoc2) Sistema dualistico e monistico

La societLa societàà per azioni può peraltro adottare due sistemi per azioni può peraltro adottare due sistemi ««alternativialternativi»» di amministrazione e controllo:di amministrazione e controllo:

Il sistema Il sistema dualisticodualistico

Il sistema Il sistema monisticomonistico

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ASSEMBLEA DEI SOCIASSEMBLEA DEI SOCI

SOCIETASOCIETA ’’ DI DI REVISIONEREVISIONE

CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZASORVEGLIANZA

CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI GESTIONEGESTIONE

NominaNominaControllo Controllo

gestionegestione

Revisione Revisione

legale dei contilegale dei conti

NominaNomina NominaNomina

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ASSEMBLEA DEI SOCIASSEMBLEA DEI SOCI

ControlloControllo

NominaNomina

CONSIGLIO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE

COMITATOCOMITATOCONTROLLO GESTIONECONTROLLO GESTIONE

Nomina Nomina

SOCIETASOCIETA ’’ DI DI REVISIONEREVISIONE

NominaNomina

Revisione Revisione

legale dei legale dei

conticonti

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La funzione del modello societLa funzione del modello societàà per azioni:per azioni:a) la raccolta del risparmioa) la raccolta del risparmio

Il tipo s.p.a. ha una naturale vocazione per la grande Il tipo s.p.a. ha una naturale vocazione per la grande impresa e per il ricorso ai mercati finanziari: quasi tutte impresa e per il ricorso ai mercati finanziari: quasi tutte le sue caratteristiche tendono infatti a dar vita ad un le sue caratteristiche tendono infatti a dar vita ad un modello efficiente per l'esercizio e il finanziamento modello efficiente per l'esercizio e il finanziamento della grande impresa, al fine di ottenere la quotazione della grande impresa, al fine di ottenere la quotazione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari da essa emessi, presso la borsa e presso i finanziari da essa emessi, presso la borsa e presso i mercati regolamentati in generemercati regolamentati in genere

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La funzione del modello societLa funzione del modello societàà per azioni:per azioni:b) il modello della impresa di grandi dimensionib) il modello della impresa di grandi dimensioni

(a struttura finanziaria complessa)(a struttura finanziaria complessa)

La disciplina della s.p.a. offre uno strumento giuridico a La disciplina della s.p.a. offre uno strumento giuridico a disposizione delle imprese di medie e grandi disposizione delle imprese di medie e grandi dimensioni, che, pur non aspirando alla quotazione, dimensioni, che, pur non aspirando alla quotazione, intendano porre in essere una serie complessa e intendano porre in essere una serie complessa e variegata di rapporti economici, sia nell'ambito di variegata di rapporti economici, sia nell'ambito di coloro che contribuiscono al conferimento di capitale di coloro che contribuiscono al conferimento di capitale di rischio, sia al di fuori di esso. rischio, sia al di fuori di esso.

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La funzione del modello societLa funzione del modello societàà per azioni:per azioni:b) il modello della impresa di grandi dimensionib) il modello della impresa di grandi dimensioni

Le categorie di azioni (a voto limitato o senza diritto di Le categorie di azioni (a voto limitato o senza diritto di voto, voto, ««correlatecorrelate»», riscattabili, ecc.), i patrimoni destinati , riscattabili, ecc.), i patrimoni destinati ad uno specifico affare, gli strumenti finanziari ad uno specifico affare, gli strumenti finanziari partecipativi, le stesse obbligazioni, convertibili e non partecipativi, le stesse obbligazioni, convertibili e non convertibili, sono tutti esempi dell'ampia gamma di convertibili, sono tutti esempi dell'ampia gamma di istituti giuridici con cui la s.p.a. può regolare operazioni istituti giuridici con cui la s.p.a. può regolare operazioni economiche complesse con diverse tipologie di economiche complesse con diverse tipologie di partnerspartnersindustriali, finanziatori e altre imprese in genereindustriali, finanziatori e altre imprese in genere

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SocietSocietàà per azioniper azioni““ chiusechiuse”” e e ““ aperteaperte””

Art. 2325-bis. (Società che fanno ricorso almercato del capitale di rischio). - Ai finidell’applicazione del presente titolo, sonosocietà che fanno ricorso al mercato delcapitale di rischio le società con azioni quotatein mercati regolamentati o diffuse fra ilpubblico in misura rilevante.Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice odi leggi speciali.

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S.p.a. “aperte” e “chiuse”

Spa

“chiuse” (“di base”, “di diritto comune”)

“aperte”

con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante

con azioni quotate in mercati regolamentati

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SocietSocietàà con azionicon azioni““ diffuse tra il pubblico in misura rilevantediffuse tra il pubblico in misura rilevante””

Artt. 111-bis disp. att. c.c., 2-bis Reg. Emittenti Consob.: Le s.p.a.1)con azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a duecento, 2)che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al cinque per centoe3.1.) non possano redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, ovvero3.2.) abbiano un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro

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SocietSocietàà per azioniper azionicon bilancio in forma abbreviatacon bilancio in forma abbreviata

Art. 2435-bis

Le s.p.a. che abbiano superato per due esercizi consecutivi due delle seguenti soglie: 1)totale dell’attivo risultante dallo stato patrimoniale: euro 4.400.000; 2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000; 3)dipendenti occupati mediamente nell’esercizio: 50 unità

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SocietSocietàà ““ chiusechiuse”” : nozione residuale: nozione residuale

a) società a responsabilità limitata, istituzionalmente chiuse quanto alla compagine sociale e tuttavia legittimate ad emettere titoli di debito e a collocarli sul mercato, sebbene per il tramite di operatori qualificati (art. 2483); b) società per azioni che emettono titoli rappresentativi del capitale ed eventualmente anche obbligazioni o altri strumenti finanziari, ma non ne fanno oggetto di sollecitazione all’investimento; c) società per azioni che, pur conservando una base azionaria (relativamente) ristretta, si rivolgono al mercato sollecitando direttamente o indirettamente il pubblico risparmio ad investire in obbligazioni o altri strumenti finanziari, anche partecipativi, ma comunque non rappresentativi di frazioni del capitale sociale

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S.p.a. S.p.a. vs. vs. S.r.l.S.r.l.

Spiccata funzionalizzazione finanziaria e Spiccata funzionalizzazione finanziaria e carattere programmaticamente aperto carattere programmaticamente aperto della della societsocietàà per azioniper azioni: :

A) Tende a prevalere una visione A) Tende a prevalere una visione delldell’’ impresa sociale quale strumento per impresa sociale quale strumento per unun’’ efficiente raccolta e unefficiente raccolta e un’’ ottimale ottimale allocazione degli investimenti produttivi. allocazione degli investimenti produttivi.

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S.p.a. S.p.a. vs. vs. S.r.l.S.r.l.

B) B) Rispetto alla gestione dellRispetto alla gestione dell’’ impresa impresa azionaria i soci conservano una sovranitazionaria i soci conservano una sovranitààsolo solo ««latentelatente»» (e imperativamente tale: artt. (e imperativamente tale: artt. 2364, n. 5 e 23802364, n. 5 e 2380--bis bis c.c.). c.c.).

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SocietSocietàà per azioni per azioni ““ chiusechiuse””

Si applica la generalitSi applica la generalitàà delle norme che delle norme che costituiscono la disciplina della societcostituiscono la disciplina della societàà per azioniper azioni

((art. 2325 ss.art. 2325 ss.))

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SocietSocietàà con azioni diffusecon azioni diffuseSi applicano le norme genericamente rivolte alle Si applicano le norme genericamente rivolte alle ««societsocietàà

che fanno ricorso al mercato del capitale di rischioche fanno ricorso al mercato del capitale di rischio»»: :

PubblicitPubblicitàà dei dei patti parasociali patti parasociali (art. 2341(art. 2341--terter ))

IllegittimitIllegittimit àà clausole voto max o scaglionato clausole voto max o scaglionato (art. (art. 2351, 32351, 3°° co.)co.)

Convocazione Convocazione assemblea (art. 2366, 3assemblea (art. 2366, 3°° co.)co.)

QuorumQuorumassembleari (artt. 2368 e 2369)assembleari (artt. 2368 e 2369)

Deposito delle azioni per Deposito delle azioni per intervento in assemblea intervento in assemblea (art. (art. 2370)2370)

RappresentanzaRappresentanza: limiti quantitativi e per singole : limiti quantitativi e per singole assemblee (art. 2372)assemblee (art. 2372)

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SocietSocietàà con azioni diffusecon azioni diffuse

InvaliditInvaliditàà deliberazioni assemblearideliberazioni assembleari: quoziente : quoziente legittimante e sanatoria deliberazioni organizzative legittimante e sanatoria deliberazioni organizzative (2378 e 2379(2378 e 2379--terter) )

Operazioni con Operazioni con parti correlate parti correlate (art. 2391(art. 2391--bisbis))

Azione sociale di responsabilitAzione sociale di responsabilitàà: quorum per esercizio : quorum per esercizio delldell’’ azione da parte dei soci e per rinuncia o azione da parte dei soci e per rinuncia o transazione (1/40: artt. 2393transazione (1/40: artt. 2393--bis bis e 2392, ult. co.) e 2392, ult. co.)

Denuncia collegio sindacale Denuncia collegio sindacale (1/50: art. 2408, 2(1/50: art. 2408, 2°° co.)co.)

Denuncia gravi irregolaritDenuncia gravi irregolaritàà: quorum legittimante : quorum legittimante (1/20) e legittimazione P.M. (art. 2409)(1/20) e legittimazione P.M. (art. 2409)

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SocietSocietàà con azioni diffusecon azioni diffuse

Revisione legale dei conti Revisione legale dei conti (art. 2409(art. 2409--bis bis e 16 ss. d.lgs. e 16 ss. d.lgs. 39/2010: EIP)39/2010: EIP)

Componenti Co.Co.Ge. Componenti Co.Co.Ge. (art. 2409(art. 2409--octiesdeciesoctiesdecies))

Cause convenzionali di recesso Cause convenzionali di recesso (art. 2437, 3(art. 2437, 3°° co.)co.)

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SocietSocietàà con azioni quotatecon azioni quotate

Si applicano (oltre alla disciplina generale ed alle Si applicano (oltre alla disciplina generale ed alle norme dedicate alle societnorme dedicate alle societàà ««aperteaperte»») le disposizioni ) le disposizioni che lo stesso codice o leggi speciali dettano che lo stesso codice o leggi speciali dettano espressamente per gli espressamente per gli emittenti quotatiemittenti quotati

Le norme dettate dal codice civile in tema di s.p.a. Le norme dettate dal codice civile in tema di s.p.a. ««si applicano alle societsi applicano alle societàà emittenti di azioni quotate in emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati mercati regolamentati in quanto non sia diversain quanto non sia diversa--mente disposto da altre norme di questo codice o di mente disposto da altre norme di questo codice o di leggi specialileggi speciali»» (art. 2325(art. 2325--bisbis, 2, 2°° co.)co.)

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SocietSocietàà con azioni quotatecon azioni quotate

A)A) Codice civile :Codice civile :

Nozione Nozione societsocietàà collegata collegata e presunzione influenza e presunzione influenza notevole (art. 2359, ult. co.) notevole (art. 2359, ult. co.)

Esenzione dai Esenzione dai limiti alllimiti all ’’ emissione di obbligazioni emissione di obbligazioni (art. 2412, 3(art. 2412, 3°° co.)co.)

Obbligo di redigere la Obbligo di redigere la relazione semestrale relazione semestrale (art. (art. 2428)2428)

Insussistenza obbligo deposito Insussistenza obbligo deposito elenco soci elenco soci aggiornato unitamente al bilancio (art. 2435)aggiornato unitamente al bilancio (art. 2435)

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SocietSocietàà con azioni quotatecon azioni quotate

A)A) Codice civile :Codice civile :

Mai Mai bilancio in forma abbreviata bilancio in forma abbreviata (art. 2435(art. 2435--bisbis))

Diritto di recessoDiritto di recesso: Cause: : Cause: nono se a tempo se a tempo indeterminato (art. 2437) o se inizia o cessa attivitindeterminato (art. 2437) o se inizia o cessa attivitààdi direzione e coordinamento (art. 2497di direzione e coordinamento (art. 2497--quaterquater); ); ssììper deliberazione che determina lper deliberazione che determina l’’ esclusione dalla esclusione dalla quotazione (art. 2437quotazione (art. 2437--quinquiesquinquies). Determinazione ). Determinazione quota di liquidazione (art. 2437quota di liquidazione (art. 2437--terter); );

Diritto di opzioneDiritto di opzione: esclusione, prelazione, : esclusione, prelazione, sovrapprezzo (art. 2441)sovrapprezzo (art. 2441)

FusioneFusione: scelta esperto (art. 2501: scelta esperto (art. 2501--sexiessexies))

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SocietSocietàà con azioni quotatecon azioni quotate

B) T.U.F.:B) T.U.F.:

ParitParitàà di trattamento (art. 92)di trattamento (art. 92)

Definizione di controllo (art. 93)Definizione di controllo (art. 93)

Obblighi informativi (art. 94 ss.) Obblighi informativi (art. 94 ss.)

OPA (art. 102 ss.)OPA (art. 102 ss.)

Informazione societaria (art. 113 ss.)Informazione societaria (art. 113 ss.)

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SocietSocietàà con azioni quotatecon azioni quotate

B) B) T.U.F.T.U.F.::

Assetti proprietariAssetti proprietari ::

Partecipazioni rivelanti (art. 120)Partecipazioni rivelanti (art. 120)

Partecipazioni reciproche (art. 121)Partecipazioni reciproche (art. 121)

Patti parasociali (art. 122Patti parasociali (art. 122--4)4)

Tutela delle minoranzeTutela delle minoranze::

Integrazione Integrazione odgodgassemblea (art. 126assemblea (art. 126--bisbis))

Procedimento assembleareProcedimento assembleare::

D. D. lgslgs. n. 27/2010 (Sito internet, convocazione . n. 27/2010 (Sito internet, convocazione unica)unica)

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SocietSocietàà con azioni quotatecon azioni quotate

B) T.U.F.:B) T.U.F.:

Acquisto azioni proprieAcquisto azioni proprie::

ParitParitàà di trattamento (art. 132)di trattamento (art. 132)

Azioni di categoriaAzioni di categoria::

Azioni di risparmio (art. 145Azioni di risparmio (art. 145--7)7)

Assemblee speciali e rappresentante comune (art. Assemblee speciali e rappresentante comune (art. 147147--bisbis))

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SocietSocietàà con azioni quotatecon azioni quotate

B) B) T.U.F.T.U.F.::

Organi di amministrazione (147Organi di amministrazione (147--ter ss.)ter ss.)::

Amministratori di minoranza e indipendentiAmministratori di minoranza e indipendenti

RequisitiRequisiti

Organi di controllo (148 ss.)Organi di controllo (148 ss.)::

Sindaci di minoranza e presidenza collegio Sindaci di minoranza e presidenza collegio sindacalesindacale

Poteri doveri sindaciPoteri doveri sindaci

Limiti cumulo incarichiLimiti cumulo incarichi

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SocietSocietàà con azioni quotatecon azioni quotate

B) T.U.F.:B) T.U.F.:

Documenti contabili Documenti contabili ::

Dirigente preposto (art. 154Dirigente preposto (art. 154--bis)bis)

Revisione legale dei conti (art. 155 ss. ma v. ora Revisione legale dei conti (art. 155 ss. ma v. ora d.lgs. 39/2010: EIP)d.lgs. 39/2010: EIP)

Rapporti con societRapporti con societàà estereestere

Sanzioni penali e amministrativeSanzioni penali e amministrative

Abuso di informazioni privilegiate (art. 180 ss.)Abuso di informazioni privilegiate (art. 180 ss.)

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Enti di Interesse PubblicoEnti di Interesse PubblicoRevisione legale dei conti Revisione legale dei conti

D. D. LgsLgs. 39/2010 . 39/2010 (Dir. (Dir. 2006/43/Ce )2006/43/Ce )

Nozione di EIP(art. 16) Nozione di EIP(art. 16)

le societle societàà con strumenti finanziari quotati; con strumenti finanziari quotati;

le banche; le banche;

le imprese di assicurazione e riassicurazione; le imprese di assicurazione e riassicurazione;

le societle societàà di intermediazione mobiliare; di intermediazione mobiliare;

le societle societàà di gestione del risparmio; di gestione del risparmio;

le societle societàà di investimento a capitale variabile; di investimento a capitale variabile;

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le societle societàà di gestione dei mercati regolamentati, di gestione dei mercati regolamentati,

le societle societàà di gestione dei sistemi di compensazione e di gestione dei sistemi di compensazione e di garanzia di garanzia

le societle societàà di gestione accentrata di strumenti di gestione accentrata di strumenti finanziarifinanziari

gli istituti di pagamento di cui alla direttiva gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/Ce; 2009/64/Ce;

gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di moneta elettronica;

gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TubTub

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SocietSocietàà con azioni quotatecon azioni quotate

B) T.U.F.:B) T.U.F.:

Adesione codici di comportamentoAdesione codici di comportamento(124(124--bisbis, , terter))

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SocietSocietàà con azioni quotatecon azioni quotate

C) Altre leggi specialiC) Altre leggi speciali

Trasferimento di societTrasferimento di societàà quotate in borsa: d.lgs. 27 quotate in borsa: d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 90, Attuazione della direttiva n. gennaio 1992, n. 90, Attuazione della direttiva n. 627/88/CEE relativa alle informazioni da 627/88/CEE relativa alle informazioni da pubblicare al momento dellpubblicare al momento dell’’ acquisto e della acquisto e della cessione di un importante partecipazione in una cessione di un importante partecipazione in una societsocietàà quotata in borsaquotata in borsa

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La societLa societàà per azioniper azioni

[email protected]@unifi.it

Parte I Parte I

Costituzione, conferimenti e capitale socialeCostituzione, conferimenti e capitale sociale

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La costituzione della s.p.a.La costituzione della s.p.a.

Fattispecie a formazione successiva Fattispecie a formazione successiva (artt. 2329(artt. 2329--2331)2331)

Procedimento Procedimento a due fasia due fasi

a) a) Stipulazione Stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto costitutivo nella forma dell'dell'atto pubblico, atto pubblico, previo controllo del notaio previo controllo del notaio rogante; rogante;

bb) ) Iscrizione nel registro delle imprese Iscrizione nel registro delle imprese (pubblicit(pubblicitààcostitutiva).costitutiva).

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Condizioni per la costituzione Condizioni per la costituzione

1) 1) Integrale sottoscrizione del capitale socialeIntegrale sottoscrizione del capitale sociale;;

2) 2) Rispetto delle previsioni relative all'esecuzione Rispetto delle previsioni relative all'esecuzione dei conferimenti: dei conferimenti:

2.1) versamento 25% dei conferimenti in denaro 2.1) versamento 25% dei conferimenti in denaro ovvero ovvero

2.2) Integrale esecuzione e preventiva 2.2) Integrale esecuzione e preventiva valutazione dei conferimenti di beni in natura e di valutazione dei conferimenti di beni in natura e di crediti crediti (artt. 2342, 2343 e 2343(artt. 2342, 2343 e 2343--terter ): ):

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Atti anteriori allAtti anteriori all ’’ iscrizioneiscrizione

Gli atti compiuti in nome della costituenda societGli atti compiuti in nome della costituenda societàà ai ai sensi dell'art. 2331 sono atti validi ed efficaci: non si sensi dell'art. 2331 sono atti validi ed efficaci: non si applica alla fattispecie in esame la disciplina di applica alla fattispecie in esame la disciplina di diritto comune in tema di rappresentanza senza diritto comune in tema di rappresentanza senza potere (art. 1398). potere (art. 1398).

Scissione fra l'imputazione degli Scissione fra l'imputazione degli effetti attivi effetti attivi (diritti) (diritti) e l'imputazione degli e l'imputazione degli effetti passivieffetti passivi(obbligazioni)(obbligazioni)

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Effetti attiviEffetti attivi

Gli effetti attivi Gli effetti attivi delle operazioni anteriori delle operazioni anteriori all'iscrizione (non disciplinati) si imputano all'iscrizione (non disciplinati) si imputano automaticamente alla societautomaticamente alla societàà una volta costituita, una volta costituita, senza necessitsenza necessitàà di specifica approvazione da parte di specifica approvazione da parte dei competenti organi socialidei competenti organi sociali

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Effetti passiviEffetti passivi

Delle obbligazioni nascenti dagli atti anteriori Delle obbligazioni nascenti dagli atti anteriori all'iscrizione sono solidalmente e illimitatamente all'iscrizione sono solidalmente e illimitatamente responsabili: responsabili:

(i)(i) necessariamente, coloro che hanno compiuto l'atto, a necessariamente, coloro che hanno compiuto l'atto, a prescindere dalla circostanza di essere o meno i prescindere dalla circostanza di essere o meno i componenti l'organo amministrativo nominati componenti l'organo amministrativo nominati nell'atto costitutivo nell'atto costitutivo

(ii)(ii) eventualmente, i singoli soci che, pur non eventualmente, i singoli soci che, pur non compiendo direttamente l'atto, hanno nell'atto compiendo direttamente l'atto, hanno nell'atto costitutivo o con atto separato costitutivo o con atto separato «« deciso, autorizzato o deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione consentito il compimento dell'operazione »» (art. (art. 2331, comma 2)2331, comma 2)

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Effetti passiviEffetti passivi

La societLa societàà assume responsabilitassume responsabilitàà per le obbligazioni per le obbligazioni anteriori solo se, successivamente all'iscrizione, anteriori solo se, successivamente all'iscrizione, abbia approvato l'operazione (art. 2331, comma 3). abbia approvato l'operazione (art. 2331, comma 3).

In quest'ultimo caso, ha luogo un accollo cumulativo In quest'ultimo caso, ha luogo un accollo cumulativo da parte della societda parte della societàà del debito nascente del debito nascente dall'operazione approvata:dall'operazione approvata:

((ii) nei rapporti esterni, la societ) nei rapporti esterni, la societàà risponde del debito risponde del debito solidalmente con gli originari obbligati;solidalmente con gli originari obbligati;

(ii(ii ) nei rapporti interni, la societ) nei rapporti interni, la societàà che ha approvato che ha approvato l'operazione l'operazione èè comunque obbligata a tenere indenni comunque obbligata a tenere indenni ««coloro che hanno agitocoloro che hanno agito»» (e i soci) nel caso in cui (e i soci) nel caso in cui questi ultimi siano costretti a pagare.questi ultimi siano costretti a pagare.

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Atto costitutivo e statutoAtto costitutivo e statuto

Atto costitutivo Atto costitutivo (necessario): elementi (necessario): elementi identificativi della societidentificativi della societàà

Statuto Statuto (non necessario): le (non necessario): le regole di regole di organizzazione organizzazione dell'attivitdell'attivitàà che sarche saràà svolta svolta dalla societdalla societàà ((«« le norme relative al le norme relative al funzionamento della societfunzionamento della societàà »»

In caso di divergenze, prevale lo statuto (art. In caso di divergenze, prevale lo statuto (art. 2328, comma 3)2328, comma 3)

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Disciplina legale Disciplina legale e autonomia statutariae autonomia statutaria

Norme imperativeNorme imperative

Norme dispositiveNorme dispositive

Autonomia statutaria nelle s.p.a. chiuse e Autonomia statutaria nelle s.p.a. chiuse e nelle s.p.a. apertenelle s.p.a. aperte

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RAPPORTO TRA AUTONOMIA STATUTARIA E GRADO DI APERTURA AL MERCATO

Soc. Quotate

S.p.A.

S.R.L.

0102030405060708090

100

0 1 2 3 4 5 6

AUTONOMIA STATUTARIA

AP

ER

TU

RA

AL

ME

RC

AT

O

AUTONOMIASTATUTARIA

Sistema ante riformaSistema ante riforma

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RAPPORTO TRA AUTONOMIA STATUTARIA E GRADO DI APERTURA AL MERCATO

S.p.A. chiuse

S.R.L.

Soc. Quotate

S.p.A. aperte

0102030405060708090

100

0 1 2 3 4 5 6

AUTONOMIA STATUTARIA

AP

ER

TUR

A A

L M

ER

CA

TO AUTONOMIASTATUTARIA

Sistema post riformaSistema post riforma

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LL ’’ impresa azionariaimpresa azionaria

La La struttura organizzativastruttura organizzativa: : la societla societàà come come organizzazione dellorganizzazione dell’’ attivitattivitàà di impresa (assemblea, di impresa (assemblea, sistemi di amministrazione e controllo)sistemi di amministrazione e controllo)

La La struttura finanziariastruttura finanziaria: la societ: la societàà come strumento come strumento di raccolta di risorse destinate alldi raccolta di risorse destinate all’’ attivitattivitàà dd’’ impresa impresa (investimenti, conferimenti, azioni, finanziamenti)(investimenti, conferimenti, azioni, finanziamenti)

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Capitale

Strumentipartecipativi

ed ibridi

Altri finanziamenti

La struttura finanziariadella società per azioni

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Il patrimonio socialeIl patrimonio sociale

Il Il capitale socialecapitale sociale:: valore storico (somma dei valore storico (somma dei conferimenti)conferimenti)

Il Il patrimonio socialepatrimonio sociale:: valore variabile (netto: valore valore variabile (netto: valore delle attivitdelle attivitàà della societdella societàà, detratte le passivit, detratte le passivitàà))

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Il patrimonio nettoIl patrimonio netto

La disciplina del patrimonio netto si riferisce non giLa disciplina del patrimonio netto si riferisce non giààa beni o ad altre entita beni o ad altre entitàà oggettive isolabili, ma, ad una oggettive isolabili, ma, ad una determinata determinata quantitquantitàà di valoredi valore

In particolare a quello corrispondente all'entitIn particolare a quello corrispondente all'entitàà che il che il patrimonio netto presenta al termine di ciascun patrimonio netto presenta al termine di ciascun esercizio, esercizio, coscosìì come risultante dal relativo bilanciocome risultante dal relativo bilancio: : ad un valore, quindi, il cui ammontare, dipendendo ad un valore, quindi, il cui ammontare, dipendendo dall'andamento della gestione, non risulta dall'andamento della gestione, non risulta previamente determinabilepreviamente determinabile

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Il patrimonio nettoIl patrimonio netto

Fino a quando dura la gestione, i soci, pur Fino a quando dura la gestione, i soci, pur rappresentando i destinatari ultimi del patrimonio rappresentando i destinatari ultimi del patrimonio netto, non possono appropriarsi indiscriminatamente netto, non possono appropriarsi indiscriminatamente del valore del patrimonio sociale.del valore del patrimonio sociale.

La legge sottopone ad una disciplina articolata (e La legge sottopone ad una disciplina articolata (e essenzialmente imperativa): a) la essenzialmente imperativa): a) la distribuzionedistribuzionetra i tra i soci del valore del patrimonio netto; b) lsoci del valore del patrimonio netto; b) l’’ impiegoimpiegoche di esso i soci possono fareche di esso i soci possono fare

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Il patrimonio nettoIl patrimonio netto

Le diverse regole che costituiscono la disciplina del Le diverse regole che costituiscono la disciplina del patrimonio netto risultano tra loro collegate in un patrimonio netto risultano tra loro collegate in un ordine gerarchicoordine gerarchico, in modo che ognuna di esse si , in modo che ognuna di esse si applica solo qualora le regole collocate in una applica solo qualora le regole collocate in una posizione piposizione piùù elevata abbiano trovato integrale elevata abbiano trovato integrale applicazione: solo qualora, cioapplicazione: solo qualora, cioèè, il patrimonio netto , il patrimonio netto presenti un ammontare maggiore di quello presenti un ammontare maggiore di quello disciplinato da queste ultimedisciplinato da queste ultime

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Il patrimonio netto

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Il patrimonio nettoIl patrimonio netto

La regola che, trovandosi nel gradino piLa regola che, trovandosi nel gradino piùù basso di basso di questa ideale scala gerarchica, questa ideale scala gerarchica, èè destinata ad destinata ad applicarsi, in via residuale, a tutti i valori non applicarsi, in via residuale, a tutti i valori non disciplinati dalle altre regole, disciplinati dalle altre regole, èè quella che consente quella che consente la distribuzione tra i soci dei corrispondenti valori in la distribuzione tra i soci dei corrispondenti valori in forma di utile (forma di utile (art. 2433art. 2433).).

Le altre regole (sovraordinate) rappresentano tutte Le altre regole (sovraordinate) rappresentano tutte altrettanti altrettanti vincoli alla distribuzionevincoli alla distribuzionein forma di utili in forma di utili del valore cui esse si riferisconodel valore cui esse si riferiscono

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Il capitale socialeIl capitale sociale

Il capitale nominale Il capitale nominale èè ll ’’ ammontare del ammontare del valore valore complessivo dei conferimenti complessivo dei conferimenti effettuati (o promessi) effettuati (o promessi) dai soci, al momento della costituzione della societdai soci, al momento della costituzione della societàà(o anche successivamente, in occasione di aumenti (o anche successivamente, in occasione di aumenti di capitale, mediante nuovi conferimenti).di capitale, mediante nuovi conferimenti).

Alla disciplina del Alla disciplina del capitale capitale (nominale) (nominale) èè sottoposto il sottoposto il patrimonio netto patrimonio netto fino a concorrenzafino a concorrenzadi tale valore.di tale valore.

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Il capitale socialeIl capitale sociale

Il Il contenutocontenutodella regola del capitale si della regola del capitale si risolve nel risolve nel divieto divieto per gli amministratori per gli amministratori di distribuire tra i soci la parte del di distribuire tra i soci la parte del patrimonio netto che patrimonio netto che attualmenteattualmentecorrisponde al capitale nominale corrisponde al capitale nominale (penalmente sanzionato: art. 2626).(penalmente sanzionato: art. 2626).

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Capitale e conferimentiCapitale e conferimenti

I conferimenti devono presentare, globalmente I conferimenti devono presentare, globalmente considerati, un valore effettivo almeno pari a quello considerati, un valore effettivo almeno pari a quello assegnato loro dai soci, vale a dire al capitale assegnato loro dai soci, vale a dire al capitale nominale .nominale .

Capitale minimo: Capitale minimo: centoventimila eurocentoventimila euro, per quanto , per quanto riguarda le societriguarda le societàà per azioni (art. 2327);per azioni (art. 2327);

diecimila eurodiecimila euro, per quanto riguarda le , per quanto riguarda le societsocietàà a responsabilita responsabilitàà limitata (art. 2463, comma 2, limitata (art. 2463, comma 2, n. 4).n. 4).

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Capitale e tipi di societCapitale e tipi di societàà(ammontare)(ammontare)

Diverso ambito di discrezionalitDiverso ambito di discrezionalitàà lasciato ai soci lasciato ai soci nella nella determinazione delldeterminazione dell’’ ammontareammontaredel capitale del capitale sociale:sociale:

Nelle Nelle societsocietàà di persone di persone ai soci risulta accordata ai soci risulta accordata completa libertcompleta libertàà in ordine alla fissazione di siffatto in ordine alla fissazione di siffatto ammontareammontare

Nelle Nelle societsocietàà di capitali di capitali la legge richiede che tale la legge richiede che tale ammontare raggiunga un ammontare raggiunga un importo minimoimporto minimo

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Capitale e tipi di societCapitale e tipi di societàà(modalit(modalitàà di determinazione)di determinazione)

Nelle Nelle societsocietàà di personedi persone, i soci non determinano , i soci non determinano direttamentedirettamentela la misuramisuradel capitale sociale, quanto del capitale sociale, quanto piuttosto il piuttosto il valore attribuito ai singoli conferimentivalore attribuito ai singoli conferimenti: : èè ll ’’ importo complessivo del valore dei conferimenti importo complessivo del valore dei conferimenti ad indicare, automaticamente, la misura del capitale ad indicare, automaticamente, la misura del capitale sociale. (N.B. I soci possono anche non indicare tale sociale. (N.B. I soci possono anche non indicare tale valore complessivo: in tal caso il capitale corrisponvalore complessivo: in tal caso il capitale corrispon--derderàà alla somma necessaria a conseguire lalla somma necessaria a conseguire l’’ oggetto oggetto sociale: art. 2253, 2sociale: art. 2253, 2°° co.)co.)

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Capitale e tipi di societCapitale e tipi di societàà(modalit(modalitàà di determinazione)di determinazione)

Nelle Nelle societsocietàà di capitali di capitali la misura del capitale viene la misura del capitale viene determinata dai soci, nel rispetto dei minimi di determinata dai soci, nel rispetto dei minimi di legge, in via autonoma e legge, in via autonoma e preliminarepreliminare, rispetto alla , rispetto alla indicazione del valore dei conferimenti: sarindicazione del valore dei conferimenti: saràà invece invece il valore complessivo di questi ultimi a dover il valore complessivo di questi ultimi a dover raggiungere almeno lraggiungere almeno l’’ importo (previamente importo (previamente determinato) del capitale sociale. determinato) del capitale sociale.

I soci devono indicare la misura complessiva del I soci devono indicare la misura complessiva del capitale sociale nellcapitale sociale nell’’ atto costituivo (la mancanza atto costituivo (la mancanza costituisce causa di nullitcostituisce causa di nullitàà della societdella societàà: art. 2332, : art. 2332, 11°° comma, n. 3, cod. civ.).comma, n. 3, cod. civ.).

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Capitale e tipi di societCapitale e tipi di societàà(formazione: esecuzione dei conferimenti)(formazione: esecuzione dei conferimenti)

Nelle Nelle societsocietàà di personedi personela legge la legge

((ii) non pone limiti espressi alla conferibilit) non pone limiti espressi alla conferibilitàà, con , con ll ’’ esito che tutte le entitesito che tutte le entitàà risultano in via di principio risultano in via di principio conferibili;conferibili;

((iiii ) non richiede il rispetto di alcuna modalit) non richiede il rispetto di alcuna modalitàà in in ordine alla attuazione dei conferimenti;ordine alla attuazione dei conferimenti;

((iiiiii ) assegna rilevanza, in sede di formazione del ) assegna rilevanza, in sede di formazione del capitale, unicamente al valore assegnato dai soci ai capitale, unicamente al valore assegnato dai soci ai conferimenti (prescindendo da quello che il loro conferimenti (prescindendo da quello che il loro oggetto effettivamente presenta)oggetto effettivamente presenta)

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Capitale e tipi di societCapitale e tipi di societàà(formazione: esecuzione dei conferimenti)(formazione: esecuzione dei conferimenti)

Nelle Nelle societsocietàà di capitali di capitali la legge la legge

((ii) esclude espressamente la conferibilit) esclude espressamente la conferibilitàà di opere e di opere e servizi nelle servizi nelle societsocietàà per azioniper azioni(art. 2342, 5(art. 2342, 5°° co.; v. co.; v. per s.r.l. art. 2464, 6per s.r.l. art. 2464, 6°° co.); co.);

((iiii ) impone la liberazione, all) impone la liberazione, all’’ atto della atto della sottoscrizione, di almeno parte del valore delle sottoscrizione, di almeno parte del valore delle partecipazioni, e ciopartecipazioni, e cioèè ll ’’ immediata esecuzione dei immediata esecuzione dei corrispondenti conferimenti (artt. 2342, 2corrispondenti conferimenti (artt. 2342, 2°° co. , e co. , e 2464, 42464, 4°° e 5e 5°° co.)co.)

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Capitale e tipi di societCapitale e tipi di societàà(formazione: esecuzione dei conferimenti)(formazione: esecuzione dei conferimenti)

((iiiiii ) richiede che il valore complessivo dei ) richiede che il valore complessivo dei conferimenti sia almeno pari allconferimenti sia almeno pari all’’ ammontare globale ammontare globale del capitale sociale (artt. 2346, 5del capitale sociale (artt. 2346, 5°° comma, 2464, comma, 2464, 11°° comma), e, conseguentemente comma), e, conseguentemente

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Capitale e tipi di societCapitale e tipi di societàà(formazione: esecuzione dei conferimenti)(formazione: esecuzione dei conferimenti)

((iviv) prevede un articolato procedimento di ) prevede un articolato procedimento di valutazione delle entitvalutazione delle entitàà conferite, chiamando un conferite, chiamando un esperto ad attestare che il loro valore sia esperto ad attestare che il loro valore sia ““ almeno almeno pari a quello loro attribuito dai soci ai fini della pari a quello loro attribuito dai soci ai fini della determinazione del capitale sociale e delldeterminazione del capitale sociale e dell’’ eventuale eventuale soprapprezzosoprapprezzo”” (artt. 2343, 1(artt. 2343, 1°° comma, e 2465, 1comma, e 2465, 1°°comma, cod. civ.), e disponendo inoltre, per le comma, cod. civ.), e disponendo inoltre, per le societsocietàà per azioniper azioni, un successivo controllo di tale , un successivo controllo di tale stima da parte degli amministratori, che, in presenza stima da parte degli amministratori, che, in presenza di di ““ fondati motivifondati motivi”” , dovranno procedere alla sua , dovranno procedere alla sua revisione (art. 2343, 3revisione (art. 2343, 3°° comma, cod. civ.).comma, cod. civ.).

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Conferimenti: nozioneConferimenti: nozione

Il conferimento Il conferimento èè la prestazione patrimoniale la prestazione patrimoniale promessa o eseguita dal socio al momento della sua promessa o eseguita dal socio al momento della sua adesione al contratto sociale (in sede di costituzione) adesione al contratto sociale (in sede di costituzione) o in una sua successiva modifica (aumento del o in una sua successiva modifica (aumento del capitale a pagamento). Le entitcapitale a pagamento). Le entitàà patrimoniali patrimoniali conferite dal socio vengono acquisite dalla societconferite dal socio vengono acquisite dalla societàà e e contribuiscono a formarne il patrimonio. contribuiscono a formarne il patrimonio.

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Conferimento e contratto di societConferimento e contratto di societàà

Con il contratto di societCon il contratto di societàà due o pidue o piùù persone persone conferiscono conferiscono beni o servizi per lbeni o servizi per l’’ esercizio in comune di esercizio in comune di unun’’ attivitattivitàà economica al fine di dividerne gli utili (art. economica al fine di dividerne gli utili (art. 2247)2247)

Il contratto di societIl contratto di societàà non non èè un contratto reale, neppure un contratto reale, neppure nelle ipotesi in cui la legge impone lnelle ipotesi in cui la legge impone l’’ immediata ed immediata ed integrare esecuzione dellintegrare esecuzione dell’’ obbligo di conferimento (Cass. obbligo di conferimento (Cass. 26 gennaio 1996, n. 611; Trib. Siena, 27.9.06; Trib. 26 gennaio 1996, n. 611; Trib. Siena, 27.9.06; Trib. Milano, 8.1.2009). Milano, 8.1.2009).

E v. ora sostituzione del versamento con prestazione di E v. ora sostituzione del versamento con prestazione di garanzia (non equivalente alla consegna della somma)garanzia (non equivalente alla consegna della somma)

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Conferimenti: nozioneConferimenti: nozione

Sui beni conferiti il socio non vanta alcun diritto di Sui beni conferiti il socio non vanta alcun diritto di restituzione, nrestituzione, néé durante la societdurante la societàà, n, néé al suo al suo scioglimento.scioglimento.

Fa eccezione unicamente il caso di recesso del socio Fa eccezione unicamente il caso di recesso del socio conferente, a seguito della revisione stima del conferente, a seguito della revisione stima del conferimento, ai sensi dell'art. 2343, ult. commaconferimento, ai sensi dell'art. 2343, ult. comma

Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di rimborso in Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di rimborso in ipotesi di recesso o al termine della liquidazione ha ipotesi di recesso o al termine della liquidazione ha ad oggetto una somma di danaro pari al valore dei ad oggetto una somma di danaro pari al valore dei conferimenti ( al valore nominale delle azioni conferimenti ( al valore nominale delle azioni emesse a fronte del conferiemesse a fronte del conferi--mento), e non la mento), e non la restituzione di quanto conferito, ancorchrestituzione di quanto conferito, ancorchéé sussistente sussistente allo scioglimento della societallo scioglimento della societàà..

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Conferimenti: causaConferimenti: causa

La causa tipica del conferimento consiste nell'attriLa causa tipica del conferimento consiste nell'attri --buzione di buzione di capitale di rischiocapitale di rischioa favore della societa favore della societàà, , in cambio dell'assegnazione di partecipazioni in cambio dell'assegnazione di partecipazioni azionarie a favore del socio. azionarie a favore del socio.

L'attribuzione del capitale di rischio viene L'attribuzione del capitale di rischio viene imputata imputata a capitalea capitale: il valore dei beni conferiti (o una sua : il valore dei beni conferiti (o una sua parte, come vedremo in seguito) viene sottoposto parte, come vedremo in seguito) viene sottoposto alla disciplina del capitale, mediante l'appostamento alla disciplina del capitale, mediante l'appostamento della relativa voce nel patrimonio netto, al passivo della relativa voce nel patrimonio netto, al passivo dello stato patrimoniale .dello stato patrimoniale .

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Il problema della conferibilitIl problema della conferibilit àà: : ll ’’ impostazione tradizionaleimpostazione tradizionale

ConferibilitConferibilitàà = = IdoneitIdoneitàà astrattaastrattadi una di una determinata entitdeterminata entitàà ad essere conferitaad essere conferita

Al tal fine, si Al tal fine, si èè soliti operare una selezione soliti operare una selezione sulla base di taluni criteri, i quali, a loro volta, sulla base di taluni criteri, i quali, a loro volta, sono tratti sono tratti al di fuorial di fuori della disciplina dei della disciplina dei conferimenti, e segnatamente nella disciplina conferimenti, e segnatamente nella disciplina del capitale sociale, e prima ancora nella sua del capitale sociale, e prima ancora nella sua funzione (di garanzia/produttivistica)funzione (di garanzia/produttivistica)

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ConferibilitConferibilit àà e e disciplina dei conferimentidisciplina dei conferimenti

Il problema della conferibilitIl problema della conferibilitàà dipende non gidipende non giàà dalla dalla disciplina del capitale, e dalla funzione che essa disciplina del capitale, e dalla funzione che essa èèchiamata a svolgere, ma va risolto a partire chiamata a svolgere, ma va risolto a partire dalldall’’ analisi della disciplina dei conferimenti.analisi della disciplina dei conferimenti.

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ConferibilitConferibilit àà e e valutazione dei conferimentivalutazione dei conferimenti

Oggetto del conferimento non Oggetto del conferimento non èè tanto ltanto l’’ entitentitààoggetto della prestazione, quanto piuttosto, e oggetto della prestazione, quanto piuttosto, e direttamente, direttamente, il suo il suo valorevalore, e segnatamente il suo , e segnatamente il suo valore valore in quanto imputato a capitalein quanto imputato a capitale, e cio, e cioèèsottoposto alla disciplina del capitale nominalesottoposto alla disciplina del capitale nominale

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ConferibilitConferibilit àà e e valutazione dei conferimentivalutazione dei conferimenti

La conferibilitLa conferibilitàà non non èè dunque una dunque una qualitqualitàà che alcuni che alcuni beni presentano prima di essere conferiti, nbeni presentano prima di essere conferiti, néé quindi quindi un presupposto astratto del conferimentoun presupposto astratto del conferimento

Al contrario, la conferibilitAl contrario, la conferibilitàà rappresenta rappresenta la la quantitquantitààdi di ““ valore conferibilevalore conferibile”” da ricondurre allda ricondurre all’’ oggetto oggetto della prestazionedella prestazione: la cui entit: la cui entitàà può accertarsi solo in può accertarsi solo in concreto ed allconcreto ed all’’ esito di tale vicenda, e dunque della esito di tale vicenda, e dunque della applicazione della relativa disciplinaapplicazione della relativa disciplina

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ConferibilitConferibilit àà e e valutazione dei conferimentivalutazione dei conferimenti

Il problema della conferibilitIl problema della conferibilitàà coincide con quello coincide con quello della della valutabilitvalutabilitàà: esso, dunque, si risolve : esso, dunque, si risolve integralmente nella questione dei criteri da adottare integralmente nella questione dei criteri da adottare ai fini di tale valutazioneai fini di tale valutazione

A parte i segnalati casi in cui A parte i segnalati casi in cui èè la stessa legge a la stessa legge a vietare il conferimento di determinate entitvietare il conferimento di determinate entitàà (servizi (servizi nelle societnelle societàà per azioni), di per sper azioni), di per séé altrimenti altrimenti conferibili.conferibili.

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Valutazioni dei soci e Valutazioni dei soci e valutazioni degli espertivalutazioni degli esperti

La disciplina dei conferimenti si incentra sul La disciplina dei conferimenti si incentra sul momento della momento della valutazionevalutazione, tuttavia , tuttavia

A) In taluni casi la valutazione A) In taluni casi la valutazione èè rimessa al potere rimessa al potere discrezionale, se non anche alla autonomia discrezionale, se non anche alla autonomia ““ negozialenegoziale”” dei socidei soci

B)In altri deve essere compiuta da esperti esterniB)In altri deve essere compiuta da esperti esterni

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Valutazioni dei soci e Valutazioni dei soci e valutazioni degli espertivalutazioni degli esperti

A) La legge lascia ai soci il compito di operare tale A) La legge lascia ai soci il compito di operare tale valutazione in quelle societvalutazione in quelle societàà, le societ, le societàà di persone, di persone, dove non dove non èè previsto alcun limite previsto alcun limite minimo legale di minimo legale di capitalecapitale; ;

B) La valutazione B) La valutazione èè affidata ad esperti, affidata ad esperti, configurandosi cioconfigurandosi cioèè come valutazione come valutazione ““ esternaesterna”” , , sulla base allora di criteri predeterminati, nelle sulla base allora di criteri predeterminati, nelle societsocietàà in cui viene previsto un in cui viene previsto un limite legale minimo limite legale minimo di capitaledi capitale..

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Valutazioni dei conferimenti Valutazioni dei conferimenti e limiti minimi di capitalee limiti minimi di capitale

Il capitale minimo svolge una funzione di selezione Il capitale minimo svolge una funzione di selezione dei tipi sociali: vale a circoscrivere la scelta dei tipi sociali: vale a circoscrivere la scelta dei socidei sociin ordine alla adozione della disciplina alla quale in ordine alla adozione della disciplina alla quale sottoporre il proprio investimento, e dunque a sottoporre il proprio investimento, e dunque a subordinare lsubordinare l’’ adozione di talune di tali discipline al adozione di talune di tali discipline al raggiungimento di un ammontare minimo di raggiungimento di un ammontare minimo di investimento.investimento.

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Valutazioni dei conferimenti Valutazioni dei conferimenti e limiti minimi di capitalee limiti minimi di capitale

La sottrazione ai soci del potere di valutare i La sottrazione ai soci del potere di valutare i conferimenti risulta funzionale a garantire che tale conferimenti risulta funzionale a garantire che tale precetto sia osservato non soltanto sul piano precetto sia osservato non soltanto sul piano formale, e dunque con riguardo al capitale nominale, formale, e dunque con riguardo al capitale nominale, ma anche su quello sostanziale ed effettivo.ma anche su quello sostanziale ed effettivo.

La legge richiede che i soci investano risorse di La legge richiede che i soci investano risorse di importo almeno pari a tale entitimporto almeno pari a tale entitàà, che cio, che cioèè il loro il loro investimento, e dunque il relativo rischio, raggiunga investimento, e dunque il relativo rischio, raggiunga effettivamenteeffettivamenteuna soglia corrispondente a quel una soglia corrispondente a quel vincolovincolo

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Valutazioni dei conferimenti Valutazioni dei conferimenti e limiti minimi di capitalee limiti minimi di capitale

Previsione di un Previsione di un limite minimo di capitale =limite minimo di capitale =

NecessitNecessitàà che il valore complessivo dei beni che il valore complessivo dei beni conferiti sia conferiti sia almeno parialmeno pariallall’’ ammontare dellammontare dell’’ intero intero capitale nominale (il quale allora rappresentercapitale nominale (il quale allora rappresenteràà a sua a sua volta il volta il limite minimolimite minimodel valore complessivo dei del valore complessivo dei conferimenti)conferimenti)

NecessitNecessitàà di sottrarre ai soci il potere di valutare se di sottrarre ai soci il potere di valutare se quanto da loro conferito raggiunga effettivamente la quanto da loro conferito raggiunga effettivamente la soglia prevista dalla legge, ed affidarlo ad un soglia prevista dalla legge, ed affidarlo ad un soggetto esterno.soggetto esterno.

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Valutazioni dei conferimenti Valutazioni dei conferimenti e limiti minimi di capitalee limiti minimi di capitale

LL’’ esperto non esperto non èè chiamato tanto ad indicare il chiamato tanto ad indicare il valore valore assolutoassolutodel conferimento, quanto piuttosto ad del conferimento, quanto piuttosto ad attestare che il valore del bene conferito risulta attestare che il valore del bene conferito risulta almeno parialmeno parial valore nominale delle azioni che ad al valore nominale delle azioni che ad esse si riferisconoesse si riferiscono

Tale riscontro di per sTale riscontro di per séé garantisce che il valore garantisce che il valore complessivo di tutti i beni conferiti risulti almeno complessivo di tutti i beni conferiti risulti almeno pari, e dunque non inferiore, allpari, e dunque non inferiore, all’’ ammontare ammontare complessivo del capitale nominalecomplessivo del capitale nominale

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Valutazioni dei conferimenti Valutazioni dei conferimenti e limiti minimi di capitalee limiti minimi di capitale

LL’’ esperto esperto èè chiamato non tanto a valutare il bene chiamato non tanto a valutare il bene oggetto del conferimento, quanto piuttosto ad oggetto del conferimento, quanto piuttosto ad attestare il attestare il rapportorapportoche intercorre tra tale valore e che intercorre tra tale valore e quello del valore nominale delle azioniquello del valore nominale delle azioni

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Valore per il quale il bene Valore per il quale il bene èè conferito e conferito e valore del bene conferitovalore del bene conferito

EE’’ il valore il valore per il qualeper il qualeil bene il bene èè stato conferito, non stato conferito, non anche il valore (assoluto o negoziato che sia) anche il valore (assoluto o negoziato che sia) deldelbene conferito, a rappresentare il parametro per bene conferito, a rappresentare il parametro per determinare la misura rilevante per le vicende determinare la misura rilevante per le vicende relative al singolo bene : relative al singolo bene :

eventuale evizione del bene o emersione di eventuali eventuale evizione del bene o emersione di eventuali suoi vizi; suoi vizi; per quanto in particolare riguarda le societper quanto in particolare riguarda le societàà per azioni, per azioni, conseguenze di una eventuale ridefinizione del valore del conseguenze di una eventuale ridefinizione del valore del bene in sede di controllo della valutazione degli esperti da bene in sede di controllo della valutazione degli esperti da parte degli amministratoriparte degli amministratori

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Valore di apporto e Valore di apporto e valore di conferimentovalore di conferimento

Valore di apportoValore di apporto: : valore complessivovalore complessivoper il quale per il quale esso esso èè stato conferito (indipendentemente dalla stato conferito (indipendentemente dalla disciplina alla quale tale valore risulta poi destinato, disciplina alla quale tale valore risulta poi destinato, dal fatto ciodal fatto cioèè che esso sia stato integralmente che esso sia stato integralmente imputato a capitale o meno)imputato a capitale o meno)

Valore di conferimento: Valore di conferimento: la parte del valore di la parte del valore di apporto che risulti imputata a capitale, e cioapporto che risulti imputata a capitale, e cioèèdestinata ad essere regolata dalla relativa disciplina: destinata ad essere regolata dalla relativa disciplina: un valore, questun valore, quest’’ ultimo, che allora coincide, per ultimo, che allora coincide, per definizione, con il valore nominale della definizione, con il valore nominale della corrispondente partecipazionecorrispondente partecipazione

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Valore di apporto e Valore di apporto e valore di conferimentovalore di conferimento

LL’’ esperto esperto èè chiamato a confrontare il valore del bene chiamato a confrontare il valore del bene conferitoconferito: : deve ciodeve cioèè verificare verificare

se il valore del bene conferito raggiunga o meno il se il valore del bene conferito raggiunga o meno il valore di conferimentovalore di conferimento

o, se del caso, quello di apporto: risulti almeno pari, o, se del caso, quello di apporto: risulti almeno pari, ciocioèè, al valore nominale della partecipazione, , al valore nominale della partecipazione, aumentato dellaumentato dell’’ eventuale sovrapprezzo: e, in caso eventuale sovrapprezzo: e, in caso positivo, attestare che ciò sia accadutopositivo, attestare che ciò sia accaduto

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Art. 2327 (Capitale minimo:120.000)

Art. 2342 (Conferimenti)

Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)

Art. 2343-bis (Acquisti pericolosi)

Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote)

Art. 2345 (Prestazioni accessorie)

Art. 2346, 4° co. (Assegnazione non proporzionale delle azioni)

S.p.A. S.r.l.

Art. 2463, n. 4 (Cap. minimo: 1)

Art. 2464 (Conferimenti)

Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)

Art. 2465, 2 e 3° co. (4° e 5°co.)

Art. 2466 (Mancata esecuzione dei conferimenti)

Art. 2468, 2° co. ult. parte (Determi- nazione non proporzionale delle partecipazioni)

Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l.Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l.

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Art. 2327 (Capitale minimo)

120.000 euro

Art. 2446, 2447 , 2484, n. 4 (Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale e scioglimento della società)

“Ricapitalizza o liquida”

S.p.A. S.r.l.

Art. 2463, n. 4 (Cap. minimo)

1 euro

Art. 2482-bis e 2482-ter (Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale e scioglimento della società)

“Ricapitalizza o liquida”

Capitale minimoCapitale minimo

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Art. 2342 (Conferimenti)

I. Se nell’atto costitutivonon è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

II. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2464 (Conferimenti)

III. Se nell’atto costitutivo non èstabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

IV. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel casodi costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l.Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l.

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Art. 2342 (Conferimenti)

S.p.A. S.r.l.

Art. 2464 (Conferimenti)

IV. (Segue) Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituirela polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l.Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l.

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Art. 2342 (Conferimenti)

Penultimo co.(Unipersonalitàsopravvenuta) Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2464 (Conferimenti)

Ultimo co. (Unipersonalitàsopravvenuta )Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l.Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l.

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Art. 2342 (Conferimenti)

Ult. co. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di servizi.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2464 (Conferimenti)

II. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

EntitEntitàà conferibiliconferibili

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Art. 2342 (Conferimenti)

Ult. co. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di servizi

(II Direttiva CE)

S.p.A. S.r.l.

Art. 2464 (Conferimenti)VI. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Conferimenti dConferimenti d’’ opera nella s.r.l.opera nella s.r.l.

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“Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell’attivo non possono tuttavia essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazioni di servizi”

Seconda direttiva 77/91/CEE Seconda direttiva 77/91/CEE Art. 7Art. 7

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La riforma societaria: La riforma societaria: la legge delega n. 366/2001la legge delega n. 366/2001

Art. 4, 5 co., lett. Art. 4, 5 co., lett. aa)): prevedeva che il legislatore : prevedeva che il legislatore delegato provvedesse a delegato provvedesse a ““ dettare una disciplina dei dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire conferimenti tale da consentire ““ ::

alla societalla societàà ,,““ ll ’’ acquisizione di ogni elemento utile acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dellper il proficuo svolgimento dell’’ impresa sociale, a impresa sociale, a condizione che sia garantita lcondizione che sia garantita l’’ effettiva formazione effettiva formazione del capitale socialedel capitale sociale”” ; ;

ai soci, ai soci, ““ di regolare ldi regolare l’’ incidenza delle rispettive incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattualicontrattuali”” (= art. 3, 2(= art. 3, 2°° co., lett. co., lett. cc) per s.r.l.) per s.r.l.

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Art. 2342 (Conferimenti)

S.p.A. S.r.l.

Art. 2464 (Conferimenti)

II. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

Il decreto delegatoIl decreto delegato

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La riforma societaria La riforma societaria e le entite le entitàà conferibiliconferibili

Fermo restando il divieto di conferimento di opera e Fermo restando il divieto di conferimento di opera e di servizi, la diversitdi servizi, la diversitàà delle due norme significa che delle due norme significa che nella societnella societàà per azioni certe ipotesi di conferimenti per azioni certe ipotesi di conferimenti debbano continuare a ritenersi precluse? debbano continuare a ritenersi precluse?

Mentre nella societMentre nella societàà a responsabilita responsabilitàà limitata vi limitata vi sarebbe, per effetto dellsarebbe, per effetto dell’’ art. 2646, 2art. 2646, 2°° comma, una comma, una libertlibertàà di conferire in qualche misura pidi conferire in qualche misura piùù ampia ampia quanto ad oggetto? quanto ad oggetto?

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La riforma societaria La riforma societaria e le entite le entitàà conferibiliconferibili

LL’’ area dei conferimenti destinati alla formazione del area dei conferimenti destinati alla formazione del capitale risulta dunque delineata:capitale risulta dunque delineata:

A) dallA) dall’’ art. 2342, 5art. 2342, 5°° co (divieto di conferimenti co (divieto di conferimenti dd’’ opera e di servizi)opera e di servizi)

B) dallB) dall’’ art. 2343 (ammissibilitart. 2343 (ammissibilitàà di tutti i di tutti i conferimenti diversi dal denaro, che risultino conferimenti diversi dal denaro, che risultino suscettibili di stima, e come tali iscrivibili a bilancio suscettibili di stima, e come tali iscrivibili a bilancio per il valore risultante)per il valore risultante)

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La riforma societaria La riforma societaria e le entite le entitàà conferibiliconferibili

Problema della conferibilitProblema della conferibilitàà del del know how:know how:

B1)B1) ““ in senso strettoin senso stretto”” , caratterizzato da un apporto , caratterizzato da un apporto tecnologico o di procedure lavorative, tecnologico o di procedure lavorative,

B2)B2) ““ in senso latoin senso lato”” , caratterizzato dalla capacit, caratterizzato dalla capacitàà e e qualitqualitàà professionali del conferente (non consentito, professionali del conferente (non consentito, ovviamente, neppure sotto il profilo della ovviamente, neppure sotto il profilo della prestazione dprestazione d’’ opera).opera).

In ogni caso, problema della segretezza (e relazione di In ogni caso, problema della segretezza (e relazione di stima, allegata allstima, allegata all’’ atto costitutivo: 2343atto costitutivo: 2343--bisbis))

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Apporti non conferibili Apporti non conferibili e assegnazione non proporzionalee assegnazione non proporzionale

Art. 2346, 4Art. 2346, 4°° co. (e v. art. 2468, 2co. (e v. art. 2468, 2°°, ult. parte e , ult. parte e 2263)2263)..

““ A ciascun socio A ciascun socio èè assegnato un numero di azioni assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. del suo conferimento. LL’’ atto costitutivo può atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.prevedere una diversa assegnazione delle azioni.””

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Strumenti finanziari e Strumenti finanziari e apporti non conferibiliapporti non conferibili

Esigenza Esigenza ““ di consentire ldi consentire l’’ acquisizione alla societacquisizione alla societàà di di valori a volte di notevole rilievovalori a volte di notevole rilievo”” ((Relazione al Relazione al d.lgs. n. 6d.lgs. n. 6) e di ) e di ““ ten[er] conto anche di apporti ten[er] conto anche di apporti utilizzabili per lutilizzabili per l’’ attivitattivitàà sociale pur se non imputabili sociale pur se non imputabili di per sdi per séé a capitale, non possedendo i requisiti a capitale, non possedendo i requisiti allall’’ uopo necessariuopo necessari”” ((Relazione illustrativa Relazione illustrativa allo allo schema di disegno di legge delega predisposto dalla schema di disegno di legge delega predisposto dalla Commissione Mirone, in data 15Commissione Mirone, in data 15--22--2000). 2000).

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Strumenti finanziari e Strumenti finanziari e apporti non conferibiliapporti non conferibili

Stimolare la partecipazione di apporti dStimolare la partecipazione di apporti d’’ opera o di opera o di servizi attraverso la possibile emissione di servizi attraverso la possibile emissione di strumenti strumenti finanziari finanziari forniti di diritti patrimoniali e di forniti di diritti patrimoniali e di partecipazione, privi del voto nellpartecipazione, privi del voto nell’’ assemblea assemblea generale degli azionisti (art. 2346, 6generale degli azionisti (art. 2346, 6°° co.), ma co.), ma eventualmente dotati di tale diritto su argomenti eventualmente dotati di tale diritto su argomenti specificamente indicati, e della facoltspecificamente indicati, e della facoltàà di nomina di di nomina di un componente indipendente del consiglio di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco (art. 2351, ult. co.).un sindaco (art. 2351, ult. co.).

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Art. 2342 (Conferimenti)

III. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.

Le azioni corrispondenti a tali conferi-menti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscri-zione.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2464 (Conferimenti)

V. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254e 2255.

Le quote corrispondenti a tali conferi-menti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscri-zione.

Conferimenti in natura e di creditiConferimenti in natura e di crediti

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Art. 2343 (Stima dei conferimenti)

I. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società (…)

S.p.A. S.r.l.

Art. 2465 (Stima dei conferimenti)

I. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazionegiurata di un esperto o di una societàdi revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale.

Stima dei conferimenti in naturaStima dei conferimenti in natura

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Art. 2343 (Stima dei conferimenti)

I. contenente -la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, - l’attestazione che il loro valore èalmeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e - i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2465 (Stima dei conferimenti)

I. (segue) La relazione, che deve contenere -la descrizione dei beni o crediti conferiti, - l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e - l’attestazione che il loro valore èalmeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo.

Contenuto della relazioneContenuto della relazione

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Art. 2343 (Stima dei conferimenti)

II. L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

III. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2465 (Stima dei conferimenti)

III. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis

Stima dei conferimenti in naturaStima dei conferimenti in natura

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Art. 2343 (Stima dei conferimenti)

III (segue). Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2465 (Stima dei conferimenti)

Stima dei conferimenti in naturaStima dei conferimenti in natura

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Art. 2343 (Stima dei conferimenti)

IV. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societàdeve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento,qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2465 (Stima dei conferimenti)

Stima dei conferimenti in naturaStima dei conferimenti in natura

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Art. 2343 (Stima dei conferimenti)

IV. (segue) L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effettodell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversaripartizione tra i soci.

2346, 5° co. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere comples-sivamente inferiore all’ammontareglobale del capitale sociale

S.p.A. S.r.l.

Art. 2465 (Stima dei conferimenti)

Stima dei conferimenti in naturaStima dei conferimenti in natura

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Conferimenti in natura e di crediti e Conferimenti in natura e di crediti e aumento del capitale socialeaumento del capitale sociale

Art. 2440:Art. 2440: in presenza di aumento di capitale in presenza di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti, mediante conferimento di beni in natura o di crediti, richiama quanto disposto dal terzo e dal quinto richiama quanto disposto dal terzo e dal quinto comma dellcomma dell’’ art. 2342 e dallart. 2342 e dall’’ art. 2343.art. 2343.

Art. 2439, 1Art. 2439, 1°° co.:co.: estende anche ai sottoscrittori estende anche ai sottoscrittori delle nuove azioni ldelle nuove azioni l’’ obbligo del deposito del obbligo del deposito del ““ quartoquarto”” , oltre l, oltre l’’ eventuale eventuale intero sovrapprezzointero sovrapprezzo(sovrapprezzo in sede di costituzione?)(sovrapprezzo in sede di costituzione?)

Art. 2441, 4Art. 2441, 4°° co.co.: esclusione o limitazione del : esclusione o limitazione del diritto di opzione in ipotesi di conferimenti in natura diritto di opzione in ipotesi di conferimenti in natura (anche di crediti? Rapporto con il 5 e 6(anche di crediti? Rapporto con il 5 e 6°° co.)co.)

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Direttiva 2006/68/CEDirettiva 2006/68/CE

(1) La possibilit(1) La possibilitàà, rimessa alla determinazione degli Stati , rimessa alla determinazione degli Stati membri, di membri, di derogare alla disciplina dei conferimenti derogare alla disciplina dei conferimenti in naturain natura a determinate condizioni;a determinate condizioni;

(2) La possibilit(2) La possibilitàà, rimessa alla determinazione degli Stati , rimessa alla determinazione degli Stati membri, di agevolare lmembri, di agevolare l’’ acquisto di azioni proprieacquisto di azioni proprie;;

(3) La possibilit(3) La possibilitàà, rimessa alla determinazione degli Stati , rimessa alla determinazione degli Stati membri, di membri, di superare il divieto di assistenza superare il divieto di assistenza finanziariafinanziaria a determinate condizionia determinate condizioni

(4) L(4) L’’ obbligo di agevolare la obbligo di agevolare la riduzione volontaria del riduzione volontaria del capitale socialecapitale sociale

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Direttiva 2006/68/CEDirettiva 2006/68/CE1) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura1) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura

(i) qualora il bene oggetto del conferimento sia costituito (i) qualora il bene oggetto del conferimento sia costituito da da valori mobiliari valori mobiliari o da o da strumenti del mercato strumenti del mercato monetariomonetario, i quali siano valutati al prezzo medio , i quali siano valutati al prezzo medio ponderato di negoziazione, calcolato su un periodo da ponderato di negoziazione, calcolato su un periodo da definirsi ad opera degli Stati membri; definirsi ad opera degli Stati membri;

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Direttiva 2006/68/CEDirettiva 2006/68/CE1) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura1) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura

(ii) qualora il bene oggetto del conferimento sia costitu(ii) qualora il bene oggetto del conferimento sia costitu--ito da attivitito da attivitàà, diverse da quelle indicate al punto , diverse da quelle indicate al punto precedente, il cui precedente, il cui valore equovalore equo::

(a) sia gi(a) sia giàà stato valutato da stato valutato da ““ un esperto indipendente un esperto indipendente abilitatoabilitato”” non prima dei sei mesi precedenti lnon prima dei sei mesi precedenti l’’ effettivo effettivo conferimento, oppure conferimento, oppure

(b) sia stato definito in documenti contabili obbligatori (b) sia stato definito in documenti contabili obbligatori riferiti allriferiti all ’’ esercizio precedente e sottoposti a revisione. esercizio precedente e sottoposti a revisione.

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Direttiva 2006/68/CEDirettiva 2006/68/CE1) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura1) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura

In ogni caso In ogni caso èè richiesta una dichiarazione degli richiesta una dichiarazione degli amministratori, oggetto di pubblicitamministratori, oggetto di pubblicitàà, contenente , contenente alcune informazioni relative al conferimento e la alcune informazioni relative al conferimento e la dichiarazione che non sono occorsi fatti nuovi dichiarazione che non sono occorsi fatti nuovi rilevanti che possano modificare il valore delle attivitrilevanti che possano modificare il valore delle attivit ààalla data del conferimento;alla data del conferimento;

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Direttiva 2006/68/CEDirettiva 2006/68/CE2) Acquisto di azioni proprie2) Acquisto di azioni proprie

(i)(i) ll ’’ autorizzazione assembleare potrautorizzazione assembleare potràà avere durata avere durata quinquennale; quinquennale;

(ii)(ii) il limite massimo relativo al capitale potril limite massimo relativo al capitale potràà essere essere introdotto solo su espressa volontintrodotto solo su espressa volontàà degli Stati degli Stati membri, ed in ogni caso non potrmembri, ed in ogni caso non potràà essere inferiore al essere inferiore al 10%10%

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Direttiva 2006/68/CEDirettiva 2006/68/CE3) Assistenza finanziaria3) Assistenza finanziaria

Superamento del divieto a condizione che: Superamento del divieto a condizione che:

(i) siano rispettate condizioni di mercato eque, con (i) siano rispettate condizioni di mercato eque, con particolare riferimento al tasso di interesse, e che sia particolare riferimento al tasso di interesse, e che sia stato valutato il merito di credito del beneficiario; stato valutato il merito di credito del beneficiario;

(ii) l(ii) l ’’ operazione sia autorizzata dalloperazione sia autorizzata dall’’ assemblea, alla quale assemblea, alla quale sia stata preventivamente presentata una relazione sia stata preventivamente presentata una relazione delldell’’ organo amministrativo che ne illustri le ragioni, i organo amministrativo che ne illustri le ragioni, i rischi, le condizioni e lrischi, le condizioni e l’’ interesse per la societinteresse per la societàà; ;

(iii) l(iii) l ’’ importo complessivo dellimporto complessivo dell’’ assistenza finanziaria assistenza finanziaria concessa a terzi sia limitata agli utili distribuibili e alla concessa a terzi sia limitata agli utili distribuibili e alla riserve disponibiliriserve disponibili

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Direttiva 2006/68/CEDirettiva 2006/68/CE4) Riduzione del capitale sociale4) Riduzione del capitale sociale

Gli Stati membri dovranno prevedere una disciplina Gli Stati membri dovranno prevedere una disciplina della della riduzione del capitale socialeriduzione del capitale sociale, che consenta ai , che consenta ai creditori di rivolgersi allcreditori di rivolgersi all’’ autoritautoritàà amministrativa o amministrativa o giudiziaria per ottenere adeguate tutele a condizione giudiziaria per ottenere adeguate tutele a condizione che possano dimostrare che la riduzione del capitale che possano dimostrare che la riduzione del capitale pregiudica i loro diritti e che la societpregiudica i loro diritti e che la societàà non ha fornito non ha fornito loro adeguate garanzieloro adeguate garanzie

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Art. 23 della legge n. 34/2008Art. 23 della legge n. 34/2008(Legge comunitaria 2007)(Legge comunitaria 2007)

Il legislatore italiano ha ritenuto di avvalersi di tali Il legislatore italiano ha ritenuto di avvalersi di tali facoltfacoltàà, indicando specifici criteri di delega ed , indicando specifici criteri di delega ed indicando termini di esercizio della delega di soli 90 indicando termini di esercizio della delega di soli 90 giorni dallgiorni dall’’ entrata in vigore della legge 34/2008entrata in vigore della legge 34/2008

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D.lgs. 4 agosto 2008, n. 142D.lgs. 4 agosto 2008, n. 1421) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura1) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura

Art. 2343Art. 2343--ter ter ((Conferimento di beni in natura o crediti Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stimasenza relazione di stima))

Art. 2343Art. 2343--quater quater ((Fatti eccezionali o rilevanti che Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazioneincidono sulla valutazione))

Art. 2440Art. 2440--bis bis ((Aumento di capitale delegato liberato Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stimasenza relazione di stima))

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Art. 2343Art. 2343--ter ter Conferimento di beni in natura o crediti Conferimento di beni in natura o crediti

senza relazione di stimasenza relazione di stima

1. Nel caso di conferimento di 1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari valori mobiliari ovvero ovvero di di strumenti del mercato monetario strumenti del mercato monetario non non èè richiesta richiesta la relazione di cui allla relazione di cui all’’ articolo 2343, primo comma, se articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e delldel capitale sociale e dell’’ eventuale sovrapprezzo eventuale sovrapprezzo èèpari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o pisono stati negoziati su uno o piùù mercati regolamentati mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.nei sei mesi precedenti il conferimento.

Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo commaFuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, , non e' altresnon e' altresìì richiesta la relazione di cui all'articolo richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, 2343, primo comma, ……. .

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Art. 2343Art. 2343--ter ter

2. Non 2. Non èè altresaltresìì richiesta la relazione di cui allrichiesta la relazione di cui all’’ articolo articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e delldella determinazione del capitale sociale e dell’’ eveneven--tuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, tuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:

aa) ) al al fair valuefair value iscritto nel bilancio dell'esercizio iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il precedente quello nel quale e' effettuato il conferimentoconferimento [valore equo ricavato da un bilancio [valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno], a condizione che il approvato da non oltre un anno], a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovverovalutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero

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Art. 2343Art. 2343--ter ter

b) b) al valore al valore risultante risultante [[canc. canc. ““ equoequo”” ]] dalla dalla valutazione, valutazione, precedente di non oltre sei mesi precedente di non oltre sei mesi il conferimento e il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societdalla societàà e dai soci che esercitano individualmente e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla societo sulla societàà medesimamedesima, dotato di adeguata e , dotato di adeguata e comprovata professionalitcomprovata professionalitàà [[effettuata da un esperto effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla societindipendente da chi effettua il conferimento e dalla societàà e e dotato di adeguata e comprovata professionalitdotato di adeguata e comprovata professionalitàà]]

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Art. 2343Art. 2343--ter ter

3. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo 3. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documenivi indicate. La documen--tazione tazione èè allegata allallegata all’’ atto atto costitutivo.costitutivo.

4. 4. Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "per la definizione di "fair valuefair value" si fa riferimento ai " si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.europea.

5. L5. L’’ esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla societdei danni causati alla societàà, ai soci e ai terzi., ai soci e ai terzi.

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UnUn’’ abrogazione implicita dellabrogazione implicita dell’’ art. 2343 ?art. 2343 ?

RegolaRegola: :

Valutazione effettuata da esperto indipendente dotato di Valutazione effettuata da esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalitadeguata e comprovata professionalitàà ((ex ex art. 2343art. 2343--terter, 2, 2°° co. lett. b)co. lett. b)

EccezioneEccezione: :

Perizia dellPerizia dell’’ esperto nominato dal Tribunale (esperto nominato dal Tribunale (ex ex art. art. 2343) 2343)

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Art. 2343Art. 2343--quater quater Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazioneFatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della societgiorni dalla iscrizione della societàà, se:, se:

i) nel periodo successivo a quello di cui alli) nel periodo successivo a quello di cui all’’ articolo articolo 23432343--terter, primo comma, sono intervenuti , primo comma, sono intervenuti fatti fatti eccezionali eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari in modo tale da modificare sensibilmente il mobiliari in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data valore di tali beni alla data di iscrizione della societdi iscrizione della societàànel registro delle imprese nel registro delle imprese [[alla data effettiva del conferimentoalla data effettiva del conferimento], ], comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non strumenti non èè pipiùù liquido, ovveroliquido, ovvero

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Art. 2343Art. 2343--quater quater

ii) se, successivamente al termine dellii) se, successivamente al termine dell’’ esercizio cui si esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dellcomma dell’’ articolo 2343articolo 2343--terter, o alla data della , o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati si sono verificati fatti nuovi rilevanti fatti nuovi rilevanti tali da tali da modificare sensibilmente modificare sensibilmente il valore dei beni o dei il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della societcrediti conferiti alla data di iscrizione della societàà nel nel registro delle imprese registro delle imprese [[ il valore equo dei beni o dei crediti il valore equo dei beni o dei crediti

conferiticonferiti] .] .

Gli amministratori verificano altresGli amministratori verificano altresìì nel medesimo nel medesimo termine i termine i requisiti di professionalitrequisiti di professionalitàà ed ed indipendenza dellindipendenza dell’’ esperto esperto che ha reso la valutazione che ha reso la valutazione di cui alldi cui all’’ articolo 2343articolo 2343--terter, secondo comma, lettera b)., secondo comma, lettera b).

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Art. 2343Art. 2343--quater quater

2. Qualora 2. Qualora gli amministratori gli amministratori ritengano che siano ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalitritengano non idonei i requisiti di professionalitàà e e indipendenza dellindipendenza dell’’ esperto che ha reso la valutazione di esperto che ha reso la valutazione di cui allcui all’’ articolo 2343articolo 2343--terter, secondo comma, lettera b), , , secondo comma, lettera b), , si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23432343

[[procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso lprocedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l’’ articolo 2343.articolo 2343.]]

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Art. 2343Art. 2343--quater quater

3.Fuori dai casi di cui al secondo comma, 3.Fuori dai casi di cui al secondo comma, èè depositata per depositata per ll ’’ iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali na) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si on si èèfatto luogo alla relazione di cui allfatto luogo alla relazione di cui all’’ articolo 2343, primo articolo 2343, primo comma;comma;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e,b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e,se del se del caso, il metodo di valutazione;caso, il metodo di valutazione;

c) la c) la dichiarazione che tale valore dichiarazione che tale valore èè almeno pari a quello loro almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e delldell’’ eventuale sovrapprezzoeventuale sovrapprezzo;;

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Art. 2343Art. 2343--quater quater

d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali od) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali orilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);

e) la dichiarazione di idoneite) la dichiarazione di idoneitàà dei requisiti di professionalitdei requisiti di professionalitàà e e indipendenza dellindipendenza dell’’ esperto di cui allesperto di cui all’’ articolo 2343articolo 2343--terter, secondo , secondo comma, lettera b).comma, lettera b).

4. Fino all4. Fino all’’ iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la societe devono restare depositate presso la societàà..

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Art. 2440Art. 2440--bisbisAumento di capitale delegato liberato mediante Aumento di capitale delegato liberato mediante

conferimenti di beni in natura e di crediti conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stimasenza relazione di stima

[Abrogato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224][Abrogato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224]

[Nel caso sia attribuita agli amministratori la facolt[Nel caso sia attribuita agli amministratori la facoltàà di cui di cui allall’’ articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformitconferimento di beni in natura o crediti valutati in conformitààdelldell’’ articolo 2343articolo 2343--terter, gli amministratori, espletata la verifica di , gli amministratori, espletata la verifica di cui allcui all’’ articolo 2343articolo 2343--quaterquater, primo comma, depositano per , primo comma, depositano per ll ’’ iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione dichiarazione con i contenuti di cui allcon i contenuti di cui all’’ articolo 2343articolo 2343--quaterquater, terzo comma, , terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitadalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale]le]

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Art. 2440Art. 2440Conferimenti di beni in natura e di crediti Conferimenti di beni in natura e di crediti

(come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)(come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni iSe l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in n natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, 2342, terzo e quinto comma, e 2343. terzo e quinto comma, e 2343.

L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratoricrediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, , alla disciplina di cui agli articolo 2343alla disciplina di cui agli articolo 2343--terter e 2343e 2343--quaterquater. .

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343--terter, primo comma, rileva , primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi sensi dell'articolo 2441, sesto comma. Il conferimento e' eseguito entdell'articolo 2441, sesto comma. Il conferimento e' eseguito entro ro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualorsessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora a l'aumento sia deliberato da una societl'aumento sia deliberato da una societàà che fa ricorso al mercato che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.del capitale di rischio.

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Art. 2440Art. 2440(come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)(come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)

Qualora trovi applicazione l'articolo 2343Qualora trovi applicazione l'articolo 2343--terter, secondo comma, il , secondo comma, il conferimento e' eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entroconferimento e' eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entroil il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesbilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi i dalla data cui si riferisce la valutazione. dalla data cui si riferisce la valutazione.

La verifica prevista dall'articolo 2343La verifica prevista dall'articolo 2343--quaterquater, primo comma, e' , primo comma, e' eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberaziondata di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione e di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all'articolo di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all'articolo 23432343--quaterquater, terzo comma, e' allegata all'attestazione prevista , terzo comma, e' allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444. dall'articolo 2444.

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Art. 2440Art. 2440(come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)(come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)

Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai senQualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi si dell'articolo 2343dell'articolo 2343--terter, secondo comma, nel termine indicato al , secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o piquinto comma uno o piùù soci che rappresentino, e che soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitalerappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, , almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343; la valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all'esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai all'esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell'articolo 2343sensi dell'articolo 2343--quaterquater, secondo comma., secondo comma.

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Art. 2441, 6Art. 2441, 6°° co.co.(come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)(come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo dlimitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del el quarto comma o del quinto comma del presente articolo, quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni relazione, dalla quale devono risultare le ragioni delldell’’ esclusione o della limitazioneesclusione o della limitazione, ovvero, qualora , ovvero, qualora ll ’’ esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione dquesto e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del el prezzo di emissione. prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per almeno trenta giorni prima di quello fissato per ll ’’ assemblea.assemblea.

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Art. 2441, 6Art. 2441, 6°° co.co.(come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)(come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)

Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quIl parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto arto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunalecomma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunaleovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343--terter, terzo , terzo commacomma, devono restare depositati nella sede della societ, devono restare depositati nella sede della societààdurante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchdurante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchééquesta non abbia deliberato; i soci possono prenderne visionequesta non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione

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Art. 2443, 4Art. 2443, 4°° commacomma(introdotto dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)(introdotto dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)

Se agli amministratori e' attribuita la facoltSe agli amministratori e' attribuita la facoltàà di adottare le di adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441, 4deliberazioni di cui all'articolo 2441, 4°° co., qualora essi co., qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto ddi beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di i cui all'articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute cui all'articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 2343nell'articolo 2343--terter, il conferimento non può avere efficacia, , il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere dichiarazioni previste nelle lettere a)a), , b)b), , c)c) edede)e), di cui , di cui all'articolo 2343all'articolo 2343--quaterquater, 3, 3°° co. co.

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Art. 2443, 4Art. 2443, 4°° commacomma(introdotto dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)(introdotto dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224)

Entro detto termine uno o piEntro detto termine uno o piùù soci che rappresentano, e che soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitalerappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, , almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343.valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343.In In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazil'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione one di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo 23432343--quaterquater, terzo comma, lettera , terzo comma, lettera d)d)..

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Art. 2343-bis (Acquisto della societàda promotori, fondatori, soci e amministratori)

I. L’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordina-ria .

S.p.A. S.r.l.

Art. 2465II. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispet-tivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli ammi-nistratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479.

Acquisti pericolosiAcquisti pericolosi

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Art. 2343-bis

II. L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societàcontenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazioneche tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2465

Acquisti pericolosiAcquisti pericolosi

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Art. 2343-bis

III. La relazione deve essere depositata nella sede della societàdurante i quindici giorni che precedono l’assemblea. I soci possonoprenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto designatodal tribunale, deve essere depositato acura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2465

Acquisti pericolosiAcquisti pericolosi

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Art. 2343-bis

IV. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazionicorrenti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudizia-ria o amministrativa.V. In caso di violazione delle disposi-zioni del presente articolo gli ammini-stratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2465

III. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis.

Acquisti pericolosiAcquisti pericolosi

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Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote).

I. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corri-spettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.

S.p.A. S.r.l.

Inadempimento e socio morosoInadempimento e socio moroso

Art. 2466 (Mancata esecuzione dei conferimenti).I. Se il socio non esegue il conferi-mento nel termine prescritto, gli am-ministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.II. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azio-ne per l’esecuzione dei conferimentidovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazio-ne la quota del socio moroso.

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Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote).

I. (segue) In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.II. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimentodei maggiori danni.

S.p.A. S.r.l.

Inadempimento e socio morosoInadempimento e socio moroso

II. (segue) La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. III. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente,la quota è venduta all’incanto.Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli ammini-stratori escludono il socio, trattenen-do le somme riscosse.

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III. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

IV. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

S.p.A. S.r.l.

Inadempimento e socio morosoInadempimento e socio moroso

III. (segue) Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

IV. Il socio moroso non può parteci-pare alle decisioni dei soci.

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S.p.A. S.r.l.

Conferimenti in natura nella s.r.l.Conferimenti in natura nella s.r.l.

V. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancariaprestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilitàdel socio di sostituirle con il versamento del corrispondenteimporto di danaro.

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Art. 2345 (Prestazioni accessorie). I. Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni acces-sorie non consistenti in danaro, deter-minandone il contenuto, la durata, lemodalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di ina-dempimento.

S.p.A. S.r.l.

Cfr. art. 2464, ult. co.

Prestazioni accessorie nella s.p.a.Prestazioni accessorie nella s.p.a.

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Art. 2345 (Prestazioni accessorie).

II. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme ap-plicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

III. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

S.p.A. S.r.l.

Cfr. art. 2464, ult. co.

Prestazioni accessorie nella s.p.a.Prestazioni accessorie nella s.p.a.

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Art. 2345 (Prestazioni accessorie).

IV. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi pre-visti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

.

S.p.A. S.r.l.

Cfr. art. 2464, ult. co.

Prestazioni accessorie nella s.p.a.Prestazioni accessorie nella s.p.a.

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Apporti dei soci diversi dal conferimentoApporti dei soci diversi dal conferimento

a)a) Apporti a patrimonio: a1) Apporti a patrimonio: a1) Versamenti effettuati a Versamenti effettuati a copertura di perdite (presenti o future); copertura di perdite (presenti o future); a2)a2)Versamenti in conto aumento di capitaleVersamenti in conto aumento di capitale

b)b) Finanziamenti: b1) Finanziamenti: b1) in situazioni fisiologiche; in situazioni fisiologiche; b2) b2) in situazioni anomale (art. 2467, 2in situazioni anomale (art. 2467, 2°° co.)co.)

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Apporti dei soci diversi dal conferimentoApporti dei soci diversi dal conferimento

�� Analogia funzionale:Analogia funzionale:

Operazioni praticate soprattutto nelle societOperazioni praticate soprattutto nelle societàà mediomedio--piccole (e nei gruppi)piccole (e nei gruppi)

Mirano a sopperire allMirano a sopperire all’’ endemica sottocapitalizzazione endemica sottocapitalizzazione nominale attraverso nuova liquiditnominale attraverso nuova liquiditàà

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Apporti dei soci diversi dal conferimentoApporti dei soci diversi dal conferimento

�� DiversitDiversitàà strutturale (causale):strutturale (causale):

a)a) assimilazione al capitale sotto il profilo (non della assimilazione al capitale sotto il profilo (non della disciplina,ma) della causa delldisciplina,ma) della causa dell’’ attribuzione: non vi attribuzione: non vi èè obbligo di restituzione;obbligo di restituzione;

b)b) ll ’’ apporto sorge giapporto sorge giàà geneticamente caratterizzato da geneticamente caratterizzato da un obbligo di restituzioneun obbligo di restituzione

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Apporti a patrimonio vs. FinanziamentiApporti a patrimonio vs. Finanziamenti

�� Appostazione contabile:Appostazione contabile:

a)a) Gli Gli apporti a patrimonio apporti a patrimonio costituiscono una posta costituiscono una posta del netto patrimoniale e vanno classificati come una del netto patrimoniale e vanno classificati come una riserva (voce A, VII: riserva (voce A, VII: ««altre riserve distintamente altre riserve distintamente indicateindicate»»); );

b)b) i i finanziamenti finanziamenti costituiscono veri e propri debiti costituiscono veri e propri debiti della societdella societàà e come tali vanno rappresentati al e come tali vanno rappresentati al passivo dello stato patrimoniale (voce D, 3): passivo dello stato patrimoniale (voce D, 3): ««debiti debiti verso soci per finanziamentiverso soci per finanziamenti»»).).

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Apporti a patrimonio vs. FinanziamentiApporti a patrimonio vs. Finanziamenti

�� Appostazione contabile:Appostazione contabile:

a)a) Gli Gli apporti a patrimonio apporti a patrimonio costituiscono un costituiscono un provento che produce riflessi sul conto economico; provento che produce riflessi sul conto economico;

b)b) I I finanziamentifinanziamenti, proprio in quanto vanno appostati , proprio in quanto vanno appostati tra i debiti della societtra i debiti della societàà finanziata, non finanziata, non costituiscono un provento e non producono riflessi costituiscono un provento e non producono riflessi sul conto economico (anche se postergati: il cessare sul conto economico (anche se postergati: il cessare degli effetti della postergazione non implica alcun degli effetti della postergazione non implica alcun ripristino di valore da indicare come onere).ripristino di valore da indicare come onere).

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Apporti a patrimonio vs. FinanziamentiApporti a patrimonio vs. Finanziamenti

�� Diversa incidenza delle perditeDiversa incidenza delle perdite::

a) a) sono destinate ad intaccare gli sono destinate ad intaccare gli apporti a patrimonio apporti a patrimonio (le corrispondenti (le corrispondenti riserveriserve), sino ad annullarli(e),), sino ad annullarli(e),

b) non possono avere alcuna influenza diretta sui b) non possono avere alcuna influenza diretta sui finanziamentifinanziamenti, il cui utilizzo al fine di un , il cui utilizzo al fine di un ripianamento delle perdite presuppone la preventiva ripianamento delle perdite presuppone la preventiva rinuncia al credito del socio finanziatore (cui rinuncia al credito del socio finanziatore (cui conseguirconseguiràà una sopravvenienza attiva che potruna sopravvenienza attiva che potrààessere imputata a capitale o a copertura delle essere imputata a capitale o a copertura delle perdite).perdite).

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Apporti a patrimonio vs. FinanziamentiApporti a patrimonio vs. Finanziamenti

�� Aumento di capitaleAumento di capitale::

a)a) la posta relativa agli la posta relativa agli apporti a patrimonio apporti a patrimonio (in (in quanto iscritta al passivo quanto iscritta al passivo idealeideale) potr) potràà essere essere imputata a capitale, nellimputata a capitale, nell’’ ambito di un operazione di ambito di un operazione di aumento che dovraumento che dovràà considerarsi gratuito. considerarsi gratuito.

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Apporti a patrimonio vs. FinanziamentiApporti a patrimonio vs. Finanziamenti

�� Aumento di capitaleAumento di capitale::

b) la posta relativa alle somme versate a titolo di b) la posta relativa alle somme versate a titolo di finanziamento finanziamento (in quanto iscritta al passivo (in quanto iscritta al passivo realereale), ), non potrnon potràà essere utilizzata se non in presenza del essere utilizzata se non in presenza del consenso dei soci creditori: ove questi abbiano consenso dei soci creditori: ove questi abbiano inteso sottoscrivere le azioni o quote di nuova inteso sottoscrivere le azioni o quote di nuova emissione, lemissione, l’’ aumento, che dovraumento, che dovràà comunque comunque considerarsi a pagamento, potrconsiderarsi a pagamento, potràà essere effettuato essere effettuato mediante compensazione del debito del socio verso mediante compensazione del debito del socio verso la societla societàà con il credito che lo stesso vanta verso la con il credito che lo stesso vanta verso la societsocietàà per il finanziamento eseguito.per il finanziamento eseguito.

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Passivo ideale A, VII

Influenza sul c. economico

Incidenza delle perdite

Utilizzabili per aumento gratuito

Apporti a patrimonio Finanziamenti

Passivo reale D, 3

Ininfluenza sul c. economico

Non incidenza perdite

Non utilizzabili per aumento gratuito

Apporti a patrimonio vs. FinanziamentiApporti a patrimonio vs. Finanziamenti

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Apporti a patrimonioApporti a patrimonio

�� Tertium genusTertium genustra conferimenti e finanziamentitra conferimenti e finanziamenti::

««NellNell’’ ordinamento societario ordinamento societario èè ammissibile ammissibile ll ’’ effettuazione (da parte dei soci) di c.d. versamenti effettuazione (da parte dei soci) di c.d. versamenti societatis causasocietatis causa–– ossia di veri e propri ossia di veri e propri conferimenti conferimenti ««a rischioa rischio»», che confluiscono nel , che confluiscono nel patrimonio sociale come componenti del netto patrimonio sociale come componenti del netto ––non imputati, o non imputati nellnon imputati, o non imputati nell’’ immediato, a immediato, a capitale, non essendo desumibile dalla disciplina capitale, non essendo desumibile dalla disciplina positiva alcun generale principio che imponga positiva alcun generale principio che imponga ll ’’ imputazione a capitale di tutti i conferimentiimputazione a capitale di tutti i conferimenti»»(Cass., 14 aprile 2006, n. 8876, in (Cass., 14 aprile 2006, n. 8876, in Foro it.Foro it., 2007, , 2007, 3217)3217)

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Apporti a patrimonioApporti a patrimonio

�� Imputazione a patrimonioImputazione a patrimonio::

««I versamenti in conto capitale non vanno imputati al I versamenti in conto capitale non vanno imputati al capitale ma al patrimoniocapitale ma al patrimonio»», in quanto , in quanto ««la volontla volontààdegli autori dei versamenti degli autori dei versamenti èè proprio quella di non proprio quella di non assoggettarli, fino a futura diversa decisione, al assoggettarli, fino a futura diversa decisione, al regime del capitaleregime del capitale»» e e ««che, rispetto a detti apporti, che, rispetto a detti apporti, sarebbe erroneo parlare di aumenti di fatto di sarebbe erroneo parlare di aumenti di fatto di capitale, in quanto nella disciplina codicistica il capitale, in quanto nella disciplina codicistica il capitale può essere costituito e aumentato solo con capitale può essere costituito e aumentato solo con procedure tipizzateprocedure tipizzate»» (Cass., 24 luglio 2007, n. (Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, 16393, iviivi , 2008, I, 2244 e in , 2008, I, 2244 e in RDSRDS, 2009, 288), 2009, 288)

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Apporti a patrimonioApporti a patrimonio

�� Insussistenza di pretese restitutorie dei sociInsussistenza di pretese restitutorie dei soci::

««Una volta che le somme in conto capitale siano Una volta che le somme in conto capitale siano confluite nel coacervo del patrimonio comune, confluite nel coacervo del patrimonio comune, èèescluso che i soci eroganti, finchescluso che i soci eroganti, finchéé dura la societdura la societàà, , possano esercitare pretese restitutoriepossano esercitare pretese restitutorie»»»» (Cass., 24 (Cass., 24 luglio 2007, n. 16393luglio 2007, n. 16393

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Finanziamenti dei sociFinanziamenti dei soci(artt. 2467)(artt. 2467)

Art. 2467 (Finanziamenti dei soci). Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società èpostergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito .

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Finanziamenti dei sociFinanziamenti dei soci(segue)(segue)

Art. 2467, 2° co.Ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualunque forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

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FINANZIAMENTO DEI SOCI (art. 2467 c.c.)

Finanziamento dei socia favore della società il rimborso è postergato rispetto alla

soddisfazione degli altri creditori

il rimborso deve essere restituito seè avvenuto nell’anno precedente ladichiarazione di fallimento

se concessi (art. 24672 c.c.):a) in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;b) in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

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Finanziamenti dei sociFinanziamenti dei soci(artt. 2467, 2497(artt. 2467, 2497--quinquiesquinquies))

Art. 2497-quinquies(Finanziamenti nell’attivitàdi direzione e coordinamento). Ai finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’art. 2467.

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FINANZIAMENTO INTRAGRUPPO (art. 2497-quinquies c.c.)

Holding Alfa

S. R. L. Gamma

S. P. A. Beta

S. P. A. Delta

?

?

2467

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Dai conferimenti alle azioniDai conferimenti alle azioni

Il conferimento Il conferimento èè la prestazione patrimoniale la prestazione patrimoniale promessa o eseguita dal socio al momento della sua promessa o eseguita dal socio al momento della sua adesione al contratto sociale (in sede di costituzione) adesione al contratto sociale (in sede di costituzione) o in una sua successiva modifica (aumento del o in una sua successiva modifica (aumento del capitale a pagamento). Le entitcapitale a pagamento). Le entitàà patrimoniali conferite patrimoniali conferite dal socio vengono acquisite dalla societdal socio vengono acquisite dalla societàà e e contribuiscono a formarne il patrimonio. Sui beni contribuiscono a formarne il patrimonio. Sui beni conferiti il socio non vanta alcun diritto di conferiti il socio non vanta alcun diritto di restituzione, nrestituzione, néé durante la societdurante la societàà, n, néé al suo al suo scioglimentoscioglimento

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Dai conferimenti alle azioniDai conferimenti alle azioni

La causa tipica del conferimento consiste nella La causa tipica del conferimento consiste nella attribuzione di attribuzione di capitale di rischiocapitale di rischioa favore della a favore della societsocietàà, in cambio dell'assegnazione di partecipazioni , in cambio dell'assegnazione di partecipazioni azionarie azionarie

L'attribuzione del capitale di rischio viene L'attribuzione del capitale di rischio viene imputata a imputata a capitalecapitale: il valore dei beni conferiti (o una sua parte) : il valore dei beni conferiti (o una sua parte) viene sottoposto alla disciplina del capitale, mediante viene sottoposto alla disciplina del capitale, mediante l'appostamento della relativa voce nel patrimonio l'appostamento della relativa voce nel patrimonio netto, al passivo delle stato patrimoniale netto, al passivo delle stato patrimoniale

Il capitale Il capitale èè poi diviso in poi diviso in azioniazioni, ciascuna delle quali , ciascuna delle quali attribuisce al socio i diritti derivanti in virtattribuisce al socio i diritti derivanti in virtùù della sua della sua partecipazione al contratto socialepartecipazione al contratto sociale

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Dai conferimenti alle azioniDai conferimenti alle azioni

I I conferimenticonferimenticontribuiscono a formare il contribuiscono a formare il patrimonio patrimonio effettivoeffettivodella societdella societàà, rappresentato nell'attivo dello , rappresentato nell'attivo dello stato patrimoniale (v. stato patrimoniale (v. §§ 35)35)

Il valore dei conferimenti viene cristallizzato nella Il valore dei conferimenti viene cristallizzato nella voce voce capitalecapitaledel patrimonio netto, che vincola una del patrimonio netto, che vincola una corrispondente parte dell'attivo (vietata la restituzione corrispondente parte dell'attivo (vietata la restituzione --distribuzione ai soci)distribuzione ai soci)

Il capitale sociale Il capitale sociale èè suddiviso in suddiviso in azioniazioni, assegnate ai , assegnate ai soci conferentisoci conferenti

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Dai conferimenti alle azioniDai conferimenti alle azioni

Le azioni incorporano altrettante Le azioni incorporano altrettante ««parti ugualiparti uguali»» del del rapporto sociale (le rapporto sociale (le partecipazioni socialipartecipazioni sociali). ).

Il Il capitale socialecapitale sociale, quale cifra astratta e , quale cifra astratta e tendenzialmente costante, ed il tendenzialmente costante, ed il numero delle azioni numero delle azioni in in cui cui èè suddiviso sono a loro volta due elementi suddiviso sono a loro volta due elementi essenziali dello statuto sociale, la cui modifica essenziali dello statuto sociale, la cui modifica èèassoggettata all'insieme di regole previste in generale assoggettata all'insieme di regole previste in generale per tutte le modifiche dello statuto delle societper tutte le modifiche dello statuto delle societàà per per azioni azioni

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LL’’ assegnazione delle azioniassegnazione delle azioni

A) La prospettiva della societA) La prospettiva della societàà: riflesso della : riflesso della formazione del capitaleformazione del capitale

B) La prospettiva del socio: riflesso della prestazione B) La prospettiva del socio: riflesso della prestazione del conferimentodel conferimento

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LL’’ assegnazione delle azioniassegnazione delle azioni

A) A) ««In nessun caso il In nessun caso il valore dei conferimenti valore dei conferimenti può può essere complessivamente inferiore all'ammontare essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del globale del capitale sociale capitale sociale »» (art. 2346, co. 5). (art. 2346, co. 5).

I soci sono invece liberi di convenire che non tutto il I soci sono invece liberi di convenire che non tutto il valore dei beni conferiti venga imputato a capitale, valore dei beni conferiti venga imputato a capitale, bensbensìì solo una sua parte. La differenza tra il valore solo una sua parte. La differenza tra il valore complessivo dei beni conferiti e la parte imputata a complessivo dei beni conferiti e la parte imputata a capitale costituisce pertanto il capitale costituisce pertanto il soprapprezzosoprapprezzopagato pagato dai soci per ottenere l'assegnazione delle azioni e dai soci per ottenere l'assegnazione delle azioni e viene imputata ad un'altra voce del patrimonio netto, viene imputata ad un'altra voce del patrimonio netto, denominata riserva da soprapprezzo denominata riserva da soprapprezzo

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LL’’ assegnazione delle azioniassegnazione delle azioni

B) Dal punto di vista dei singoli soci, l'assegnazione B) Dal punto di vista dei singoli soci, l'assegnazione delle azioni avviene in linea di principio in delle azioni avviene in linea di principio in proporzione ai conferimenti effettuati. Tuttavia, una proporzione ai conferimenti effettuati. Tuttavia, una volta rispettato il principio appena ricordato, relativo volta rispettato il principio appena ricordato, relativo all'ammontare all'ammontare complessivocomplessivodei conferimenti, nulla dei conferimenti, nulla impedisce che i soci convengano nell'atto costitutivo impedisce che i soci convengano nell'atto costitutivo una diversa assegnazione delle azioniuna diversa assegnazione delle azioni

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Art. 2346, 4° co. (Conferimenti)

V. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessiva-mente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

IV. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazionedelle azioni.

S.p.A. S.r.l.

Art. 2464 (Conferimenti)

I. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitalesociale.

Art. 2468 (Quote di partecipazione)II, ult. parte . Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazio-ni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento..

Assegnazione non proporzionaleAssegnazione non proporzionale

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Conferimenti e partecipazioni Conferimenti e partecipazioni nella s.r.l.nella s.r.l.

LL ’’ oggetto del conferimento può essere oggetto del conferimento può essere costituito da opera o servizi (2464, 6costituito da opera o servizi (2464, 6°° co.)co.)

DerogabilitDerogabilitàà del principio di del principio di proporzionalitproporzionalit àà tra conferimento e tra conferimento e partecipazione (2468, 2partecipazione (2468, 2°° co., ult. parte)co., ult. parte)

DerogabilitDerogabilitàà del principio di del principio di proporzionalitproporzionalit àà tra partecipazione e diritti tra partecipazione e diritti sociali (2468, 3sociali (2468, 3°° co.)co.)

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Conferimenti e partecipazioniConferimenti e partecipazioni(vecchia disciplina)(vecchia disciplina)

Artt. 2474, 2Artt. 2474, 2°° e 3e 3°° co., 2475, n. 5):co., 2475, n. 5):Il valore nominale della Il valore nominale della ““ quota di quota di partecipazionepartecipazione”” coincideva con coincideva con ll ’’ ammontare della ammontare della ““ quota di conferimentoquota di conferimento”” ..

EntitEntit àà del conferimento = del conferimento =

Misura della partecipazione alla societMisura della partecipazione alla societàà

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Conferimenti e partecipazioniConferimenti e partecipazioni(nuova disciplina)(nuova disciplina)

Art. 2468, 2Art. 2468, 2°°, ult. parte: , ult. parte: ““ se lse l’’ atto atto costitutivo non prevede diversamentecostitutivo non prevede diversamente”” (e v. (e v. artt. 2263, 2346, 4artt. 2263, 2346, 4°° co.)co.) ..

Da principio imperativo aDa principio imperativo aregola suppletiva (elemento naturale)regola suppletiva (elemento naturale)

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Conferimenti e partecipazioniConferimenti e partecipazioni(nuova disciplina)(nuova disciplina)

Art. 2346, 4Art. 2346, 4°° co. : co. : ““ A ciascun socio A ciascun socio èèassegnato un numero di azioni assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. superiore a quello del suo conferimento. LL’’ atto costitutivo può prevedere una atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.diversa assegnazione delle azioni.””

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Conferimenti e partecipazioniConferimenti e partecipazioninelle societnelle societàà di personedi persone

Art. 2263, 1Art. 2263, 1°° co., c.c. co., c.c. ““ Le parti Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite perdite si presumono si presumono proporzionali ai proporzionali ai conferimenticonferimenti””

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Conferimento e partecipazioniConferimento e partecipazioni

Socio A conferisce (=sottoscrive una parte Socio A conferisce (=sottoscrive una parte di capitale pari a) 200.000 e riceve una di capitale pari a) 200.000 e riceve una partecipazione pari a (o azioni per) 150.000.partecipazione pari a (o azioni per) 150.000.

Socio B conferisce (=sottoscrive una parte Socio B conferisce (=sottoscrive una parte di capitale pari a) 100.000 e riceve una di capitale pari a) 100.000 e riceve una partecipazione pari a (o azioni per) 150.000partecipazione pari a (o azioni per) 150.000

Capitale: 300.000, diviso in due quote Capitale: 300.000, diviso in due quote paritarieparitarie

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Ricostruzione ARicostruzione A

Le partecipazioni assegnate Le partecipazioni assegnate al socio Aal socio Ahanno un valore (150) hanno un valore (150) inferioreinferiore al prezzo al prezzo di emissione/sottoscrizione (e dunque al di emissione/sottoscrizione (e dunque al conferimento, pari a 200).conferimento, pari a 200).

Le partecipazioni assegnate Le partecipazioni assegnate al socio Bal socio Bhanno un valore (150) hanno un valore (150) superioresuperioreal prezzo al prezzo di emissione/sottoscrizione (e dunque al di emissione/sottoscrizione (e dunque al conferimento, pari a 100).conferimento, pari a 100).

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Ricostruzione BRicostruzione B

Il Il socio A socio A sottoscrive una partecipazione sottoscrive una partecipazione pari a 2/3 del capitale (per un valore di pari a 2/3 del capitale (per un valore di 200.000 euro) e ne riceve 1/2 (150.000).200.000 euro) e ne riceve 1/2 (150.000).

Il Il socio B socio B sottoscrive un partecipazione sottoscrive un partecipazione pari a 1/3 del capitale (per un valore di pari a 1/3 del capitale (per un valore di 100.000 euro) e ne riceve 1/2 (150.000).100.000 euro) e ne riceve 1/2 (150.000).

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Ricostruzione BRicostruzione BScansione sistematicaScansione sistematica

1) Creazione della societ1) Creazione della societàà di capitali di capitali (capitale, azioni/partecipazioni); (capitale, azioni/partecipazioni); 2) Sottoscrizione del capitale (e delle 2) Sottoscrizione del capitale (e delle relative azioni/partecipazioni); relative azioni/partecipazioni); 3) Assegnazione delle azioni/ 3) Assegnazione delle azioni/ partecipazioni, in misura non partecipazioni, in misura non proporzionale proporzionale ““ alla parte del capitale alla parte del capitale sociale sottoscrittasociale sottoscritta”” ..

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La societLa societàà per azioniper azioni

[email protected]@unifi.it

Parte IIParte II

La struttura finanziariaLa struttura finanziaria

Azioni Azioni –– Strumenti finanziari Strumenti finanziari –– ObbligazioniObbligazioni

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La nuova struttura finanziaria della S.p.a. La nuova struttura finanziaria della S.p.a. (la legge delega n. 366/2001)(la legge delega n. 366/2001)

««Obiettivo prioritario di favorire la nascita, Obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitivitla crescita e la competitivitàà delle delle imprese, anche attraverso il loro accesso imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei ai mercati interni e internazionali dei capitalicapitali»» (art. 2, comma 1, lett. (art. 2, comma 1, lett. aa))

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La nuova struttura finanziaria della S.p.a. La nuova struttura finanziaria della S.p.a. (la legge delega n. 366/2001)(la legge delega n. 366/2001)

LL’’ auspicato rafforzamento della competitivitauspicato rafforzamento della competitivitààdelle nostre societdelle nostre societàà, correlata a un pi, correlata a un piùù ampio ampio accesso ai mercati dei capitali, presupponeva accesso ai mercati dei capitali, presupponeva una radicale riscrittura delle regole che una radicale riscrittura delle regole che informano la struttura finanziaria delle imprese informano la struttura finanziaria delle imprese in forma societariain forma societaria

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Principi ispiratoriPrincipi ispiratori

Permettere ai soci di Permettere ai soci di regolare lregolare l’’ incidenza delle incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali contrattuali (art. 4, comma 5, lett. (art. 4, comma 5, lett. aa), ultima parte); ), ultima parte);

Prevedere la possibilitPrevedere la possibilitàà di emettere di emettere azioni senza azioni senza indicazione del valore nominaleindicazione del valore nominale, determinandone la , determinandone la disciplina conseguente (art. 4, comma 6, lett. disciplina conseguente (art. 4, comma 6, lett. aa););

Prevedere la possibilitPrevedere la possibilitàà, i limiti e le condizioni di , i limiti e le condizioni di emissione di emissione di strumenti finanziari strumenti finanziari non partecipativi e non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi (art. 4, comma 6, lett. amministrativi (art. 4, comma 6, lett. cc););

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Principi ispiratoriPrincipi ispiratori

Modificare la disciplina relativa allModificare la disciplina relativa all’’ emissione di emissione di obbligazioniobbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e , attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo allconsentendo all’’ autonomia statutaria di demandare la autonomia statutaria di demandare la relativa competenza allrelativa competenza all’’ organo amministrativo (art. 4, organo amministrativo (art. 4, comma 6, lett. comma 6, lett. dd););

Consentire la costituzione di Consentire la costituzione di patrimoni dedicati patrimoni dedicati a uno a uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalitmodalitàà di rendicontazione, con la possibilitdi rendicontazione, con la possibilitàà di di emettere strumenti finanziari di partecipazione a esso emettere strumenti finanziari di partecipazione a esso (art. 4, comma 4, lett. (art. 4, comma 4, lett. bb).).

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Principi ispiratoriPrincipi ispiratori

Riservare un adeguato spazio allRiservare un adeguato spazio all’’ autonomia statutaria autonomia statutaria in ordine:in ordine:

-- alle modalitalle modalitàà di esercizio del di esercizio del diritto di voto diritto di voto (art. 4, (art. 4, comma 7, lett. comma 7, lett. aa) )

-- ai ai quorumquorumcostitutivi e deliberativi dellcostitutivi e deliberativi dell’’ assemblea assemblea (art. 4 comma 7, lett. (art. 4 comma 7, lett. dd) )

Rivedere la disciplina dellRivedere la disciplina dell’’ aumento di capitaleaumento di capitale, del , del diritto di opzione e del sovrapprezzo, consentendo di diritto di opzione e del sovrapprezzo, consentendo di delegare agli amministratori anche operazioni di delegare agli amministratori anche operazioni di aumento con esclusione del diritto di opzione (art. 4, aumento con esclusione del diritto di opzione (art. 4, comma 9, lett. comma 9, lett. bb).).

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Capitale

Strumentipartecipativi

ed ibridi

Altri finanziamenti

La struttura finanziariadella società per azioni

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La s.p.a. come disciplina dellLa s.p.a. come disciplina dell’’ investimentoinvestimento

La marcata preminenza assegnata dalla La marcata preminenza assegnata dalla nuova disciplina al profilo finanziario nuova disciplina al profilo finanziario tende a far trascolorare la societtende a far trascolorare la societààazionaria da azionaria da soggetto soggetto delldell’’ impresa a impresa a disciplina strutturale del suo disciplina strutturale del suo finanziamentofinanziamento

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La s.p.a. come disciplina dellLa s.p.a. come disciplina dell’’ investimentoinvestimento

Gli azionisti vengono in considerazione non tanto Gli azionisti vengono in considerazione non tanto come coloro che partecipano alla comune attivitcome coloro che partecipano alla comune attivitààeconomica indicata quale oggetto sociale nello economica indicata quale oggetto sociale nello statuto, ma come quei statuto, ma come quei finanziatori della stessa il cui finanziatori della stessa il cui apporto soggiace a un rischio di grado piapporto soggiace a un rischio di grado piùù elevato elevato rispetto agli altri investitoririspetto agli altri investitori , caratterizzandosi per la , caratterizzandosi per la postergazione della remunerazione e per lpostergazione della remunerazione e per l’’ assunzione assunzione di primo grado del rischio di perdita derivante dallo di primo grado del rischio di perdita derivante dallo svolgimento dellsvolgimento dell’’ attivitattivitàà..

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Principi generali (tradizionali)Principi generali (tradizionali)

Il capitale sociale Il capitale sociale èè suddiviso in azionisuddiviso in azioni

Le azioni sono indivisibili e di eguale valoreLe azioni sono indivisibili e di eguale valore

Salvo diversa disposizione statutaria, le Salvo diversa disposizione statutaria, le azioni attribuiscono eguali diritti azioni attribuiscono eguali diritti patrimoniali ed amministrativipatrimoniali ed amministrativi

EE’’ ammessa la creazione di azioni fornite di ammessa la creazione di azioni fornite di diritti diversi (categorie speciali)diritti diversi (categorie speciali)

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NovitNovitàà introdotte dalla riforma:introdotte dalla riforma:due nuclei normatividue nuclei normativi

1) 1) AtipicitAtipicit àà delle categorie azionarie delle categorie azionarie (2348, 2(2348, 2°° co.)co.)

««Si possono (..) creare, con lo statuto o con Si possono (..) creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi (azioni fornite di diritti diversi (……))»»; ; ««in tal caso in tal caso la la societsocietàà, nei limiti imposti dalla legge, , nei limiti imposti dalla legge, può può liberamente determinare il contenuto delle azioni liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categoriedelle varie categorie»»

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NovitNovitàà introdotte dalla riforma:introdotte dalla riforma:due nuclei normatividue nuclei normativi

2) 2) Nuove fattispecie tipiche di azioni specialiNuove fattispecie tipiche di azioni speciali

««Rimanendo naturalmente salva la possibilitRimanendo naturalmente salva la possibilitàà di di elaborare nuove forme di categorie di azioni elaborare nuove forme di categorie di azioni rispetto a quelle girispetto a quelle giàà riconosciute dalla praticariconosciute dalla pratica»», il , il legislatore della riforma ha ritenuto legislatore della riforma ha ritenuto ««opportuno opportuno espressamente far riferimento ad alcune ipotesi espressamente far riferimento ad alcune ipotesi che, per la loro utilitche, per la loro utilitàà o per i problemi o per i problemi interpretativi cui hanno dato luogo, meritano una interpretativi cui hanno dato luogo, meritano una diretta considerazionediretta considerazione»»

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NovitNovitàà introdotte dalla riforma:introdotte dalla riforma:due nuclei normatividue nuclei normativi

1)1) + 2) =+ 2) =

LL’’ emissione di categorie speciali di azioni emissione di categorie speciali di azioni allarga i allarga i canali di finanziamento dellcanali di finanziamento dell’’ impresaimpresa, dal , dal momento che maggiore momento che maggiore èè la diversitla diversitàà dei prodotti dei prodotti finanziari che una societfinanziari che una societàà può offrire, pipuò offrire, piùù ampia ampia èèla tipologia di investitori che verso quella societla tipologia di investitori che verso quella societààpossono far affluire risorse a titolo di possono far affluire risorse a titolo di finanziamento/investimentofinanziamento/investimento

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La composizione del capitale socialeLa composizione del capitale sociale

Il capitale sociale Il capitale sociale èè suddiviso in azionisuddiviso in azioni

Le azioni sono indivisibili e di eguale valoreLe azioni sono indivisibili e di eguale valore

Salvo diversa disposizione statutaria, le Salvo diversa disposizione statutaria, le azioni attribuiscono eguali diritti azioni attribuiscono eguali diritti patrimoniali ed amministrativipatrimoniali ed amministrativi

EE’’ ammessa la creazione di azioni fornite di ammessa la creazione di azioni fornite di diritti diversi (categorie speciali)diritti diversi (categorie speciali)

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Le categorie specialiLe categorie speciali

LibertLibertàà di creazione di categorie speciali anche in sede di modifica di creazione di categorie speciali anche in sede di modifica delldell’’ atto costitutivo (principio maggioritario)atto costitutivo (principio maggioritario)

Principio di atipicitPrincipio di atipicitàà delle categorie speciali (libertdelle categorie speciali (libertàà di di conformazione del contenuto; soppressione della correlazione conformazione del contenuto; soppressione della correlazione sacrificio dei diritti amministrativi/privilegio patrimoniale)sacrificio dei diritti amministrativi/privilegio patrimoniale)

Limiti tuttora invalicabili Limiti tuttora invalicabili dalldall’’ autonomia statutaria: divieto del patto autonomia statutaria: divieto del patto leonino; limite quantitativo delle azioni a voto limitato (non oleonino; limite quantitativo delle azioni a voto limitato (non oltre la ltre la metmetàà del capitale sociale)del capitale sociale)

Legittimazione ai diritti non espressamente esclusi?Legittimazione ai diritti non espressamente esclusi?

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Partecipazione al capitale e diritto di votoPartecipazione al capitale e diritto di voto

Azionia voto pienoAzioni

a voto limitato Azioni

con diritto di votosu argomenti determinati

Azionicon diritto di voto

“condizionato”Azionisenza diritto di voto

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Partecipazione al capitale e diritto di votoPartecipazione al capitale e diritto di voto

Azionia voto plurimoAzioni

a voto pienoAzionicon diritto di voto limitato o

condizionato, Azioni

senza diritto di voto

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Partecipazione al capitale e diritti Partecipazione al capitale e diritti patrimonialipatrimoniali

AzioniordinarieAzioni con diritto

di prioritàAzioni con dirittodi preferenza

Azioni correlate

Azioni postergate

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Altre categorie speciali di azioni Altre categorie speciali di azioni ““ tipizzatetipizzate””

Azioni di risparmio Azioni riscattabiliAzioni in favoredei prestatori di lavoroAzioni di godimento

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2348 COMMA 22348 COMMA 2

Si possono tuttavia creare Si possono tuttavia creare categorie di azioni categorie di azioni fornite di diritti diversi fornite di diritti diversi con lcon l’’ atto costitutivo o atto costitutivo o con successive modificon successive modifi--cazioni di questo.cazioni di questo.

(Testo ante riforma)(Testo ante riforma)

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi diritti diversi anche per quanto anche per quanto concerne la incidenza delle perditeconcerne la incidenza delle perdite. . In In tal caso tal caso la societla societàà, nei limiti imposti , nei limiti imposti dalla legge, dalla legge, puòpuò liberamente liberamente determinare il contenuto delle azioni determinare il contenuto delle azioni delle varie categoriedelle varie categorie. .

2/3

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2348 COMMA 32348 COMMA 3NUOVONUOVO

Tutte le azioni appartenenti ad Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria una medesima categoria conferiscono uguali diritticonferiscono uguali diritti..

3/3

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2350 COMMA 12350 COMMA 1Azioni privilegiateAzioni privilegiate

Ogni azione attribuisce il diritto a una Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla del patrimonio netto risultante dalla liquidazione salvi i diritti stabiliti a liquidazione salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti.a norma degli articoli precedenti.

Ogni azione attribuisce il diritto a Ogni azione attribuisce il diritto a una una parte proporzionaleparte proporzionaledegli degli utili utili netti e netti e del patrimonio netto risultante dalla del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni. favore di speciali categorie di azioni.

1/3

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Azioni privilegiateAzioni privilegiate

Attribuiscono diritti patrimoniali Attribuiscono diritti patrimoniali diversi e diversi e maggiorimaggiori

Possono essere attribuiti uno o piPossono essere attribuiti uno o piùù dei seguenti dei seguenti privilegi:privilegi:

il diritto di prioritil diritto di prioritàà nella ripartizione degli utilinella ripartizione degli utili

il diritto di preferenza nella ripartizione degli il diritto di preferenza nella ripartizione degli utiliutili

il diritto di preferenza in sede di rimborso del il diritto di preferenza in sede di rimborso del capitale al termine della liquidazione della capitale al termine della liquidazione della societsocietàà

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Azioni postergateAzioni postergate

Partecipano alle perdite soltanto per la parte Partecipano alle perdite soltanto per la parte eccedente la parte di capitale rappresentata eccedente la parte di capitale rappresentata dalle altre azionidalle altre azioni

La partecipazione alle perdite non può essere La partecipazione alle perdite non può essere totalmente esclusa (divieto del patto leonino)totalmente esclusa (divieto del patto leonino)

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Azioni correlateAzioni correlate

Fuori dai casi di cui all'articolo Fuori dai casi di cui all'articolo 24472447--bisbis, la societ, la societààpuò emettere può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attivitcorrelati ai risultati dell'attivit àà sociale in un sociale in un determinato settoredeterminato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di . Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalitle modalitàà di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonchazioni, nonchéé le eventuali condizioni e modalitle eventuali condizioni e modalitàà di di conversione in azioni di altra categoria conversione in azioni di altra categoria ((art. 2350, art. 2350, 22°° co.co.))

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Azioni correlateAzioni correlate

Non possono essere pagati dividendi ai Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della societutili risultanti dal bilancio della societàà((art. 2350, 3art. 2350, 3°° co.co.).).

3/3

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Azioni e diritto di votoAzioni e diritto di voto

Ogni azione attribuisce il diritto di votoOgni azione attribuisce il diritto di voto

((art. 2351, 1art. 2351, 1°° co.co.) )

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Corso di Diritto commerciale 2003/2004Corso di Diritto commerciale 2003/2004

Azioni a voto limitato Azioni a voto limitato (art. 2351 2(art. 2351 2°° co.)co.)

LL ’’ atto costitutivo può tuttavia atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento capitale allo scioglimento della societdella societàà abbiano diritto di abbiano diritto di voto soltanto nelle delibevoto soltanto nelle delibe--razioni previste nellrazioni previste nell’’ articolo articolo 2365. Le azioni con voto 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare limitato non possono superare la metla metàà del capitale sociale.del capitale sociale.

Salvo quanto previsto dalle leggi Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni prevedere la creazione di azioni senza diritto di votosenza diritto di voto, con diritto , con diritto didi voto limitato voto limitato a particolari a particolari argomenti, con diritto di argomenti, con diritto di voto voto subordinato subordinato al verificarsi di al verificarsi di particolari condizioni non particolari condizioni non meramente potestative. Il valore meramente potestative. Il valore di tali azioni non può di tali azioni non può complessivamente superare complessivamente superare la la metmetàà del capitale socialedel capitale sociale. .

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Il testo originarioIl testo originario

Non possono emettersi Non possono emettersi azioni a voto plurimoazioni a voto plurimo..

4/5Azioni a voto plurimo Azioni a voto plurimo

Dal vecchio al nuovo art. 2351, 4Dal vecchio al nuovo art. 2351, 4°°

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Art. 2351, comma 4Art. 2351, comma 4Testo vigenteTesto vigente

�� ““ Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni statuto può prevedere la creazione di azioni con con diritto di voto plurimodiritto di voto plurimoanche per anche per particolari argomenti o subordinato al particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere plurimo può avere fino a un massimo di tre fino a un massimo di tre votivoti””

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Ampiezza del privilegioAmpiezza del privilegio

A) Voto plurimo generale (riferito indistintamente a A) Voto plurimo generale (riferito indistintamente a tutte le tutte le materie di competenza assemblearematerie di competenza assembleare););

B) Voto plurimo selettivo, su B) Voto plurimo selettivo, su ““ particolari argomentiparticolari argomenti”” : :

b1) materie specificamente indicate (ad es. sole deliberazioni db1) materie specificamente indicate (ad es. sole deliberazioni di i autorizzazione di operazioni autorizzazione di operazioni gestoriegestorieexexart. 2364 n. 5 c.c.); art. 2364 n. 5 c.c.);

b2) materie di competenza dellb2) materie di competenza dell’’ assemblea ordinaria (oppure della assemblea ordinaria (oppure della sola straordinaria); sola straordinaria);

b3) indicazione residuale (ad es. su tutte le deliberazioni con b3) indicazione residuale (ad es. su tutte le deliberazioni con la la sola eccezione di quelle per le quali sola eccezione di quelle per le quali èè riconosciuto il diritto di riconosciuto il diritto di recesso ai soci non consenzienti). recesso ai soci non consenzienti).

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Portata delPortata del voto plurimovoto plurimo

A) Clausola che assegna alle azioni un voto doppio o triplo;A) Clausola che assegna alle azioni un voto doppio o triplo;

B) Clausola che configura il moltiplicatore del voto in misura nB) Clausola che configura il moltiplicatore del voto in misura non on unitaria ma unitaria ma decimaledecimale(ad es., 1,5 o 2,5 voti, pari rispettivamente a 3 (ad es., 1,5 o 2,5 voti, pari rispettivamente a 3 e 5 voti ogni due azioni) e, pie 5 voti ogni due azioni) e, piùù in generale, nei termini che risultino in generale, nei termini che risultino di volta in volta pidi volta in volta piùù adeguati ad individuare il punto di equilibrio in adeguati ad individuare il punto di equilibrio in concreto preferibile per le diverse componenti della compagine concreto preferibile per le diverse componenti della compagine sociale;sociale;

C) Clausola che prevede una C) Clausola che prevede una variazione del moltiplicatorevariazione del moltiplicatore: ad : ad esempio, diritto di voto triplo nelle deliberazioni di competenzesempio, diritto di voto triplo nelle deliberazioni di competenza a delldell’’ assemblea ordinaria e doppio (o anche 3 voti ogni due azioni) assemblea ordinaria e doppio (o anche 3 voti ogni due azioni) in quelle da assumersi in sede straordinaria. in quelle da assumersi in sede straordinaria.

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Azioni aAzioni a voto plurimo condizionatovoto plurimo condizionato

A) clausole che fanno scattare il voto plurimo al verificarsi diA) clausole che fanno scattare il voto plurimo al verificarsi diuna una condizione condizione sospensivasospensiva(c.d. (c.d. sunrisesunriseclausesclauses););

B) clausole che prevedono il venir meno del voto plurimo al B) clausole che prevedono il venir meno del voto plurimo al verificarsi di una verificarsi di una condizione risolutivacondizione risolutiva (c.d. (c.d. sunsetsunsetclausesclauses););

C) clausole che prevedono lC) clausole che prevedono l’’ aurora / tramonto del voto plurimo aurora / tramonto del voto plurimo in in viavia definitivadefinitiva ;;

D) clausole che prevedono lD) clausole che prevedono l’’ aurora / tramonto del voto plurimo aurora / tramonto del voto plurimo in in via temporanea o limitata a una sola assembleavia temporanea o limitata a una sola assemblea;;

E) clausola che ricollega lE) clausola che ricollega l’’ aurora / tramonto del voto plurimo ad aurora / tramonto del voto plurimo ad avvenimenti oggettiviavvenimenti oggettivi;;

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Azioni aAzioni a voto plurimo condizionatovoto plurimo condizionato

FF) clausola che ricollega l) clausola che ricollega l’’ aurora / tramonto del voto plurimo a aurora / tramonto del voto plurimo a profili soggettiviprofili soggettivi inerenti ai titolari delle azioni:inerenti ai titolari delle azioni:

f1) Aurora/possesso continuativo delle azioni per un arco temporf1) Aurora/possesso continuativo delle azioni per un arco temporale ale minimo (anche inferiore al biennio) e tramonto/cessione delle azminimo (anche inferiore al biennio) e tramonto/cessione delle azioni; ioni;

f2) Tramonto del voto plurimo relativo ad azioni offerte ai socif2) Tramonto del voto plurimo relativo ad azioni offerte ai socioriginari al trasferimento della partecipazione a soggetti non poriginari al trasferimento della partecipazione a soggetti non parenti arenti dei primi (ovvero a societdei primi (ovvero a societàà non controllanti delle o controllate dalle non controllanti delle o controllate dalle prime);prime);

f3) Tramonto del voto plurimo relativo ad azioni offerte ad f3) Tramonto del voto plurimo relativo ad azioni offerte ad amministratori e/o dipendenti alla cessazione del relativo rappoamministratori e/o dipendenti alla cessazione del relativo rapporto (di rto (di amministrazione e/o lavoro);amministrazione e/o lavoro);

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Azioni a voto plurimo e Azioni a voto plurimo e altre categorie azionariealtre categorie azionarie

Residua portata del Residua portata del limite quantitativolimite quantitativo della della metmetàà del capitaledel capitaledi di cui allcui all’’ art. 2351, comma 2, c.c.:art. 2351, comma 2, c.c.:

i) riferibiliti) riferibilit àà dello stesso alle sole azioni senza voto o a voto dello stesso alle sole azioni senza voto o a voto limitato;limitato;

ii) inapplicabilitii) inapplicabilitàà alle azioni a voto plurimo;alle azioni a voto plurimo;

iii) inapplicabilitiii) inapplicabilitàà alle azioni ordinarie alle azioni ordinarie –– o comunque o comunque (sebbene dotate di diritti speciali) (sebbene dotate di diritti speciali) ““ a voto unitarioa voto unitario”” –– che pure son che pure son destinate a subire una sostanziale limitazione della loro destinate a subire una sostanziale limitazione della loro ““ potenza di potenza di votovoto”” dal riconoscimento di una pluralitdal riconoscimento di una pluralitàà di voti a favore della di voti a favore della nuova categoria. nuova categoria.

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Azioni a voto plurimo e Azioni a voto plurimo e altre categorie azionariealtre categorie azionarie

Azioni a voto plurimo e azioni a voto depotenziato Azioni a voto plurimo e azioni a voto depotenziato (oppure scaglionato o contingentato o comunque (oppure scaglionato o contingentato o comunque limitato)limitato)

Possibile coesistenza delle categorie Possibile coesistenza delle categorie ““ opposteopposte””

Moltiplicazione dellMoltiplicazione dell’’ effetto leva.effetto leva.

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Effetto leva e controllo di dirittoEffetto leva e controllo di diritto

C = [V / (M+1)] + 1C = [V / (M+1)] + 1

C: numero di azioni necessario per il controllo di dirittoC: numero di azioni necessario per il controllo di diritto

V: azioni con diritto di voto esercitabile V: azioni con diritto di voto esercitabile

M: multiplo applicabile alle proprie azioniM: multiplo applicabile alle proprie azioni

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Effetto leva e controllo di dirittoEffetto leva e controllo di diritto

Ipotesi A: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarieIpotesi A: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarie

C = (100 / 3+1) + 1 = 25 + 1C = (100 / 3+1) + 1 = 25 + 1

Ipotesi B: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarie / Senza votoIpotesi B: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarie / Senza voto

C = (50 / 3+1) + 1 = 12,5 + 1C = (50 / 3+1) + 1 = 12,5 + 1

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Effetto leva e controllo di dirittoEffetto leva e controllo di diritto

Ipotesi A: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarieIpotesi A: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarie

152 152 voti = 78 (26 x 3) + 74voti = 78 (26 x 3) + 74

Ipotesi B: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarie / Senza votoIpotesi B: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarie / Senza voto

76 voti = 39 (13 x 3) + 37 + 076 voti = 39 (13 x 3) + 37 + 0

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Azioni a voto plurimo e Azioni a voto plurimo e successione generazionalesuccessione generazionale

Figlia/o 1Figlia/o 1

140 azioni a voto triplo140 azioni a voto triplo

Figlia/o 2, 3, 4Figlia/o 2, 3, 4

120 azioni ordinarie + 30 azioni senza voto120 azioni ordinarie + 30 azioni senza voto

Coniuge superstiteConiuge superstite

410 azioni senza voto410 azioni senza voto

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Azioni a voto plurimo e Azioni a voto plurimo e successione generazionalesuccessione generazionale

Figlia/o 1: 420 votiFiglia/o 1: 420 voti

Figlia/o 2, 3, 4: 360 voti (120 x 3 + 0 x3)Figlia/o 2, 3, 4: 360 voti (120 x 3 + 0 x3)

Coniuge superstite: 0 voti (410 x 0)Coniuge superstite: 0 voti (410 x 0)

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Azioni a voto plurimo e Azioni a voto plurimo e altre categorie azionariealtre categorie azionarie

B) Attribuzione incrociata del voto plurimo: B) Attribuzione incrociata del voto plurimo:

B1) Ai soci finanziatori azioni di categoria B, a voto B1) Ai soci finanziatori azioni di categoria B, a voto doppio sulla nomina e revoca del collegio sindacale e doppio sulla nomina e revoca del collegio sindacale e sullsull’’ approvazione di specifiche operazioni approvazione di specifiche operazioni ““ di interesse di interesse primordialeprimordiale”” exexart. 2364 n. 5 c.c.art. 2364 n. 5 c.c.

B2) Ai soci imprenditori azioni di categoria A, con voto B2) Ai soci imprenditori azioni di categoria A, con voto doppio su tutte le altre deliberazioni da assumersi in sede doppio su tutte le altre deliberazioni da assumersi in sede ordinariaordinaria

Voto ordinario per tutte nelle deliberazioni dellVoto ordinario per tutte nelle deliberazioni dell’’ assemblea assemblea straordinariastraordinaria

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Voto plurimo e diritto speciale di Voto plurimo e diritto speciale di nomina degli organi socialinomina degli organi sociali

Clausola che preveda la ripartizione tra due distinte Clausola che preveda la ripartizione tra due distinte categorie di azioni del diritto di nominare, categorie di azioni del diritto di nominare, rispettivamente, la maggioranza dellrispettivamente, la maggioranza dell’’ organo di organo di amministrazione, da un lato, e dellamministrazione, da un lato, e dell’’ organo di controllo, organo di controllo, dalldall’’ altro, sul presupposto che a ciascuna di esse sia altro, sul presupposto che a ciascuna di esse sia assegnato un voto plurimo sulle rispettive assegnato un voto plurimo sulle rispettive deliberazioni, tale da riconoscere loro la maggioranza deliberazioni, tale da riconoscere loro la maggioranza dei diritti di voto rispettivamente esercitabili. dei diritti di voto rispettivamente esercitabili.

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Le societLe societàà quotate: quotate: Clausola di maggiorazione del voto vs. Clausola di maggiorazione del voto vs.

CategoCategoria di zioni a voto plurimoria di zioni a voto plurimo

Maggiorazione del voto (minimo 2 anni).Maggiorazione del voto (minimo 2 anni).

Azioni a voto plurimo solo se emesse ante Azioni a voto plurimo solo se emesse ante quotazione.quotazione.

IncompatibilitIncompatibilitàà dei due istitutidei due istituti

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Clausola di maggiorazione del votoClausola di maggiorazione del voto

Art. 127Art. 127--quinquiesquinquies

««1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altrescaso, gli statuti possono altresìì prevedere che colui prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato. voto maggiorato.

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Clausola di maggiorazione del votoClausola di maggiorazione del voto

2. Gli statuti stabiliscono le modalit2. Gli statuti stabiliscono le modalitàà per per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La in ogni caso un apposito elenco. La ConsobConsobstabilisce con proprio regolamento le disposizioni stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.partecipazioni rilevanti.

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Clausola di maggiorazione del votoClausola di maggiorazione del voto

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o 3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in societpartecipazioni di controllo in societàà o enti che o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) diritto di voto maggiorato: a) èè conservato in caso conservato in caso di successione per causa di morte nonchdi successione per causa di morte nonchéé in caso di in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ.aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ.

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Clausola di maggiorazione del votoClausola di maggiorazione del voto

4. Il progetto di fusione o di scissione di una societ4. Il progetto di fusione o di scissione di una societàà il il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui èèattribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. 5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal 5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'art. 2348 cod. civ. azioni ai sensi dell'art. 2348 cod. civ.

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Clausola di maggiorazione del votoClausola di maggiorazione del voto

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui 6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. 7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di 7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una societdi una societàà non risultante da una fusione che non risultante da una fusione che coinvolga una societcoinvolga una societàà con azioni quotate, la relativa con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.previsto dal comma 2.

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Clausola di maggiorazione del votoClausola di maggiorazione del voto

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la 8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitaledi determinate aliquote di capitale»»..

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Azioni a voto plurimo e societAzioni a voto plurimo e societàà quotatequotate

Art. 127Art. 127--sexiessexies1. In deroga all'art. 2351, quarto comma, c.c., 1. In deroga all'art. 2351, quarto comma, c.c.,

gli statuti non possono prevedere l'emissione gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. di azioni a voto plurimo.

2. Le azioni a voto plurimo emesse 2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. loro caratteristiche e diritti.

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Azioni a voto plurimo e societAzioni a voto plurimo e societàà quotatequotate

Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le societdi azioni, le societàà che hanno emesso azioni a voto che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le societplurimo ovvero le societàà risultanti dalla fusione o risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali societdalla scissione di tali societàà possono procedere possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle gicaratteristiche e diritti di quelle giàà emesse emesse limitatamente ai casi di: a) aumento di capitale ai limitatamente ai casi di: a) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. ovvero mediante nuovi sensi dell'art. 2442 cod. civ. ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione; b) fusione o scissione. d'opzione; b) fusione o scissione.

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Azioni a voto plurimo e societAzioni a voto plurimo e societàà quotatequotate

3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non 3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni diritto di voto a favore di singole categorie di azioni nnéé ai sensi dell'art. 127ai sensi dell'art. 127--quinquiesquinquies. . 4. Ove la societ4. Ove la societàà non si avvalga della facoltnon si avvalga della facoltàà di di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, comma 2, secondo periodo, èè esclusa in ogni caso esclusa in ogni caso la necessitla necessitàà di approvazione delle deliberazioni, ai di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 2376 cod. civ., da parte sensi dell'art. 2376 cod. civ., da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimocategoria delle azioni a voto plurimo”” ..

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Introduzione delle clausole statutarie e recessoIntroduzione delle clausole statutarie e recesso

Azioni a voto plurimoAzioni a voto plurimo–– ““4. Ove la societ4. Ove la societàà non si avvalga della facoltnon si avvalga della facoltàà di emettere di emettere

nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, periodo, èè esclusa in ogni caso la necessitesclusa in ogni caso la necessitàà di di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 2376 approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 2376 cod. civ., da parte dell'assemblea speciale degli cod. civ., da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimoappartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo””..

Maggiorazione del diritto di votoMaggiorazione del diritto di voto–– ““6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene 6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene

prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civdi recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ..““

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Maggiorazione del votoMaggiorazione del voto

A) Clausole che limitano il meccanismo della maggiorazione a A) Clausole che limitano il meccanismo della maggiorazione a una sola categoria di azioniuna sola categoria di azioni(o escludano altra categoria dal (o escludano altra categoria dal beneficio in questione).beneficio in questione).

B) Clausole che B) Clausole che introducono presupposti ulterioriintroducono presupposti ulteriori oltre al oltre al possesso minimo richiesto dalla legge (o superiore).possesso minimo richiesto dalla legge (o superiore).

C) Clausole che C) Clausole che fissano la percentuale della maggiorazione in fissano la percentuale della maggiorazione in misura decimale misura decimale (ad es. 1,25 o 1,5 voti per ogni azione (ad es. 1,25 o 1,5 voti per ogni azione ““ fedelmentefedelmente”” posseduta). posseduta).

��D) Clausole che D) Clausole che attribuiscano una maggiorazione crescente attribuiscano una maggiorazione crescente proporzionale alla durata del possesso proporzionale alla durata del possesso (ad es. 1 voto aggiuntivo (ad es. 1 voto aggiuntivo ogni 3 azioni primo bienni, 1 voto aggiuntivo ogni 2 azioni primogni 3 azioni primo bienni, 1 voto aggiuntivo ogni 2 azioni primo o quinquennio, voto doppio oltre 10 anni). quinquennio, voto doppio oltre 10 anni).

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Maggiorazione del votoMaggiorazione del voto

Introduzione di presupposti ulteriori ai fini della Introduzione di presupposti ulteriori ai fini della maggiorazione, riservandola ad es. agli azionisti maggiorazione, riservandola ad es. agli azionisti (persone fisiche o giuridiche) che siano residenti o (persone fisiche o giuridiche) che siano residenti o comunque abbiano sede nellcomunque abbiano sede nell’’ Unione Europea o Unione Europea o nello Spazio Economico Europeonello Spazio Economico Europeo

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Maggiorazione del voto nelle Maggiorazione del voto nelle s.p.a. non quotates.p.a. non quotate

Premessa Premessa maiormaior: tutte le azioni possono essere a voto plurimo;: tutte le azioni possono essere a voto plurimo;

Premessa minorPremessa minor: tutte le azioni a voto plurimo possono essere : tutte le azioni a voto plurimo possono essere subordinate al verificarsi di condizioni non meramente potestatisubordinate al verificarsi di condizioni non meramente potestative ve (quale certamente sarebbe il possesso continuativo delle azioni (quale certamente sarebbe il possesso continuativo delle azioni protratto per un certo arco di tempo);protratto per un certo arco di tempo);

CorollarioCorollario: piena legittimit: piena legittimitàà di un meccanismo di maggiorazione di un meccanismo di maggiorazione fidelizzantefidelizzante

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Maggiorazione del voto nelle Maggiorazione del voto nelle s.p.a. non quotates.p.a. non quotate

Previsione statutaria di un meccanismo che, prescindendo Previsione statutaria di un meccanismo che, prescindendo dalldall’’ istituto della categoria azionaria connotata dalla istituto della categoria azionaria connotata dalla sunrisesunriseclauseclause, incida in termini assoluti ed oggettivi sul , incida in termini assoluti ed oggettivi sul calcolo dei voti, accordando la maggiorazione nel voto a calcolo dei voti, accordando la maggiorazione nel voto a tutte le azioni chetutte le azioni cherisultino appartenere continuativamente risultino appartenere continuativamente allo stesso soggetto da un certo periodo (= modello allo stesso soggetto da un certo periodo (= modello delineato per le societdelineato per le societàà quotate dal nuovo art. 127 quotate dal nuovo art. 127 quinquiesquinquiesTUFTUF) )

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Loyalty shares Loyalty shares e e Loyalty shareholdersLoyalty shareholders

Nelle spa non quotate possono essere previste statutariaNelle spa non quotate possono essere previste statutaria--mente:mente:

a) vere e proprie a) vere e proprie loyaltyloyalty sharesshares(categorie di (categorie di azioni a voto plurimo collegato alla azioni a voto plurimo collegato alla fidelitasfidelitasdei dei rispettivi titolari);rispettivi titolari);

b) regole di attribuzione di un diritto di voto b) regole di attribuzione di un diritto di voto maggiorato destinate a valere per tutti i maggiorato destinate a valere per tutti i loyaltyloyaltyshareholdersshareholders

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Maggior autonomia statutariaMaggior autonomia statutaria

1) Limite massimo della maggiorazione (3 vs. 2)1) Limite massimo della maggiorazione (3 vs. 2)

2) Limite temporale minimo del possesso: (<0 vs. 2): 2) Limite temporale minimo del possesso: (<0 vs. 2): possesso continuativo anche inferiore al biennio (annuale possesso continuativo anche inferiore al biennio (annuale o semestrale). o semestrale).

Meccanismo di Meccanismo di ““ premialitpremialitàà gradualegraduale”” : ad es. tre voti ogni : ad es. tre voti ogni due azioni continuativamente possedute per almeno un due azioni continuativamente possedute per almeno un anno; il voto doppio per ogni azione continuativamente anno; il voto doppio per ogni azione continuativamente possedute per almeno un biennio; voto triplo per ogni possedute per almeno un biennio; voto triplo per ogni azione continuativamente posseduta per almeno un azione continuativamente posseduta per almeno un quadriennio.quadriennio.

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Clausole fidelizzantiClausole fidelizzanti

Clausola Clausola ““ di fedeltdi fedeltàà prospetticaprospettica”” , che condizioni il voto plurimo , che condizioni il voto plurimo non soltanto alla circostanza che le azioni siano state possedutnon soltanto alla circostanza che le azioni siano state possedute per e per almeno un biennio, ma altresalmeno un biennio, ma altresìì che non possano essere cedute nel che non possano essere cedute nel biennio (o anche solo nellbiennio (o anche solo nell’’ anno, o ancora nel triennio) successivo anno, o ancora nel triennio) successivo alla votazione.alla votazione.

Chi volesse conservare la libertChi volesse conservare la libertàà di cedere le azioni dovrebbe di cedere le azioni dovrebbe dichiararlo prima delldichiararlo prima dell’’ assemblea, rinunciando in tal modo al voto assemblea, rinunciando in tal modo al voto plurimo; altrimenti le azioni diventerebbero incedibili; oppure plurimo; altrimenti le azioni diventerebbero incedibili; oppure la la cessione farebbe venire meno il diritto di voto (in assoluto, nocessione farebbe venire meno il diritto di voto (in assoluto, non solo n solo plurimo) o addirittura sterilizzerebbe tutti i diritti sociali plurimo) o addirittura sterilizzerebbe tutti i diritti sociali

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Trahison de la loyautTrahison de la loyautéé

Conversione delle azioni a voto plurimo in azioni a Conversione delle azioni a voto plurimo in azioni a voto ordinario, a voto limitato o senza voto:voto ordinario, a voto limitato o senza voto:

a)a)in ogni ipotesi di alienazione delle azioni;in ogni ipotesi di alienazione delle azioni;

b)b)soltanto in caso di cessione a soci che non siano a soltanto in caso di cessione a soci che non siano a loro volta loro volta ““ fedelifedeli”” ..

N.B. In ipotesi di conversione in azioni senza voto (o a voto N.B. In ipotesi di conversione in azioni senza voto (o a voto limitato) occorre prevedere appositi meccanismi diretti a limitato) occorre prevedere appositi meccanismi diretti a garantire che almeno la metgarantire che almeno la metàà delle azioni sia rappresentato da delle azioni sia rappresentato da azioni a voto unitario o plurimo.azioni a voto unitario o plurimo.

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Clausole di scaglionamento e tetto massimo Clausole di scaglionamento e tetto massimo anche nelle anche nelle s.p.a.s.p.a.aperteaperte

Art. 2351, comma 3Art. 2351, comma 3

««Lo statuto può altresLo statuto può altresìì prevedere che, in relazione prevedere che, in relazione alla quantitalla quantitàà delle azioni possedute da uno stesso delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamentimassima o disporne scaglionamenti»»..

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Clausole di tetto massimo e Clausole di tetto massimo e scaglionamentoscaglionamento(vecchio testo)(vecchio testo)

Lo statuto Lo statuto delle societdelle societàà che non fanno che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantitpuò prevedere che, in relazione alla quantitààdi azioni possedute da uno stesso soggetto, di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia il diritto di voto sia limitato ad una misura limitato ad una misura massima o massima o disporne disporne scaglionamentiscaglionamenti..

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Clausole di tetto massimo e Clausole di tetto massimo e scaglionamentoscaglionamento

(attuale art. 2351, 3(attuale art. 2351, 3°° co.)co.)

Lo statuto può altresLo statuto può altresìì prevedere che, in prevedere che, in relazione alla quantitrelazione alla quantitàà di azioni possedute di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o limitato ad una misura massima o disporne disporne scaglionamentiscaglionamenti..

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Azioni riscattabiliAzioni riscattabili(art. 2437(art. 2437--sexies)sexies)

Le disposizioni degli articoli 2437Le disposizioni degli articoli 2437--terter e 2437e 2437--quaterquater si si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di potere di riscatto da parte della societriscatto da parte della societàà o dei socio dei soci. Resta salva in tal . Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 23572357--bis.bis.

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Azioni di risparmioAzioni di risparmio(artt. 145 ss. TUF)(artt. 145 ss. TUF)

1.1. Emissione Emissione riservata alle societriservata alle societàà italiane con azioni italiane con azioni ordinarie ordinarie quotate quotate nel limite della metnel limite della metàà del capitaledel capitale

2.2. Privilegi patrimoniali Privilegi patrimoniali (art. 145, 2(art. 145, 2°° co.: rinvio allco.: rinvio all’’ atto atto costitutivo, anche per i diritti in caso di esclusione dalle costitutivo, anche per i diritti in caso di esclusione dalle negoziazioni + postergazione nelle perdite).negoziazioni + postergazione nelle perdite).

3.3. Escluso il diritto di votoEscluso il diritto di voto; esclusi dal calcolo dei quorum ; esclusi dal calcolo dei quorum assembleari e delle aliquote per lassembleari e delle aliquote per l’’ esercizio dei poteri esercizio dei poteri della minoranzadella minoranza

Spetta il diritto di opzione; diritti amministrativi Spetta il diritto di opzione; diritti amministrativi non esclusi?non esclusi?

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Azioni di risparmioAzioni di risparmio(artt. 145 ss. TUF)(artt. 145 ss. TUF)

Stabile organizzazione di gruppo:Stabile organizzazione di gruppo:

Assemblea specialeAssemblea speciale

Rappresentante comune (da informare delle Rappresentante comune (da informare delle operazioni societarie idonee ad influenzare le operazioni societarie idonee ad influenzare le quotazioni delle azioni della categoria)quotazioni delle azioni della categoria)

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Azioni con prestazioni accessorie Azioni con prestazioni accessorie (art. 2345)(art. 2345)

Obblighi Obblighi ulteriori ulteriori rispetto al conferimento rispetto al conferimento e non consistenti in e non consistenti in esborsi di danaroesborsi di danaro

Indicazione nellIndicazione nell’’ atto costitutivo del contenuto, della durata, delle atto costitutivo del contenuto, della durata, delle modalitmodalitàà e del compenso (ed eventuali sanzioni per e del compenso (ed eventuali sanzioni per ll ’’ inadempimento)inadempimento)

Obblighi modificabili solo con il consenso unanime dei soci Obblighi modificabili solo con il consenso unanime dei soci salvo diversa disposizione dellsalvo diversa disposizione dell’’ atto costitutivoatto costitutivo

Azioni nominative e trasferibili solo con il consenso degli Azioni nominative e trasferibili solo con il consenso degli amministratoriamministratori

Natura di obblighi sociali o distinto rapporto contrattuale? Natura di obblighi sociali o distinto rapporto contrattuale? (applicabilit(applicabilitàà della disciplina relativa alla prestazione tipica; della disciplina relativa alla prestazione tipica; sanzioni per lsanzioni per l’’ inadempimento)inadempimento)

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Azionariato dei dipendenti Azionariato dei dipendenti (art. 2349, 1(art. 2349, 1°° co.)co.)

In caso di assegnazione straordinaria In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla societdipendenti dalla societàà possono possono essere emesse, per un essere emesse, per un ammontare corrispondente agli ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare azioni da assegnare individualmente ai prestatori di individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.spettanti agli azionisti.

Se lo statuto lo prevede, l'assemblea Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro lavoro dipendenti dalla societdipendenti dalla societàà o da o da societsocietàà controllate mediante controllate mediante l'emissione, per un ammontare l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di speciali categorie di azioni da azioni da assegnare individualmente ai assegnare individualmente ai prestatori di lavoroprestatori di lavoro , con norme , con norme particolari riguardo alla forma, al modo particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura essere aumentato in misura corrispondente. corrispondente.

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Azionariato dei dipendenti Azionariato dei dipendenti

Favor legislativo per lFavor legislativo per l’’ azionariato dei dipendenti (2349, 2358 azionariato dei dipendenti (2349, 2358 co.3, 2441 co.8).co.3, 2441 co.8).

Assegnazione individuale Assegnazione individuale gratuitagratuita (per il dipendente) di azioni (per il dipendente) di azioni ex 2349 emesse a seguito di aumento di capitaleex 2349 emesse a seguito di aumento di capitale, , coperto coperto mediante la destinazione straordinaria degli utili di esercizio;mediante la destinazione straordinaria degli utili di esercizio;possibilitpossibilitàà di stabilire norme particolari riguardo alla di stabilire norme particolari riguardo alla formaforma, al , al modo di trasferimento modo di trasferimento e ai e ai dirittidiritti spettanti (categoria speciale)spettanti (categoria speciale)

Altri canali: piano di Altri canali: piano di stock optionsstock options; ; management buy outmanagement buy out; ; azionariato collettivo (fondi pensione)azionariato collettivo (fondi pensione)

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Azioni di godimento Azioni di godimento (art. 2353)(art. 2353)

Emissione in sede di Emissione in sede di riduzione reale riduzione reale del capitale sociale in favore del capitale sociale in favore dei soli azionisti rimborsatidei soli azionisti rimborsati

Funzione: preservare un diritto di partecipazione sul Funzione: preservare un diritto di partecipazione sul patrimonio patrimonio sociale sociale (mancato recupero integrale del valore in sede di rimborso)(mancato recupero integrale del valore in sede di rimborso)

Diritti patrimoniali: partecipano Diritti patrimoniali: partecipano agli utili (agli utili (previo pagamento di un previo pagamento di un dividendo pari alldividendo pari all’’ interesse legale a favore delle azioni non interesse legale a favore delle azioni non rimborsate in sede di riparto degli utili) e al riparto del resirimborsate in sede di riparto degli utili) e al riparto del residuo in duo in sede di liquidazione (previo rimborso del capitale alle altre azsede di liquidazione (previo rimborso del capitale alle altre azioni)ioni)

Diritto di voto Diritto di voto esclusoescluso(salva diversa disposizione dell(salva diversa disposizione dell’’ atto atto costitutivo); riconoscibili gli ulteriori diritti amministrativicostitutivo); riconoscibili gli ulteriori diritti amministrativi (non (non strumentali al voto)strumentali al voto)

Anche se condizionati alla titolaritAnche se condizionati alla titolaritàà di undi un’’ aliquota del aliquota del capitale sociale ?capitale sociale ?

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Strumenti partecipativi ed ibridiStrumenti partecipativi ed ibridi

Strumenticon diritto di votoStrumenti con diritti

amministrativi(diversi dal voto)Partecipazioni

a patrimoni destinatiPrestiti

postergati

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Strumenti finanziari Strumenti finanziari (art. 2346, 6(art. 2346, 6°° co.)co.)

Resta salva la possibilitResta salva la possibilitàà che la societche la societàà, a seguito , a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativiamministrativi , , escluso il voto nell'assemblea escluso il voto nell'assemblea generale degli azionistigenerale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne . In tal caso lo statuto ne disciplina le modalitdisciplina le modalitàà e condizioni di emissione, i e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.legge di circolazione.

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Strumenti finanziari per dipendentiStrumenti finanziari per dipendenti(art. 2349, ult. co.)(art. 2349, ult. co.)

L'assemblea straordinaria può altresL'assemblea straordinaria può altresìì deliberare l'assegnazione ai deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della societprestatori di lavoro dipendenti della societàà o di societo di societààcontrollate di controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativiamministrativi , , escluso il voto nell'assemblea generale degli escluso il voto nell'assemblea generale degli azionistiazionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari . In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alriguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla la possibilitpossibilitàà di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto. o riscatto.

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Strumenti finanziari e Strumenti finanziari e diritto di voto diritto di voto (art. 2351, (art. 2351, ultult. . coco.) .)

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 23462346, sesto comma, , sesto comma, e e 23492349, secondo comma, possono essere , secondo comma, possono essere dotati del diritto di dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati voto su argomenti specificamente indicati e in particolare e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalitpuò essere ad essi riservata, secondo modalitàà stabilite dallo stabilite dallo statuto, la statuto, la nomina di un componente indipendente del nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindacoo di un sindaco. Alle persone cos. Alle persone cosìì nominate si applicano le nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.cui partecipano.

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Strumenti finanziari e Strumenti finanziari e diritti di partecipazionediritti di partecipazione

I titolari di strumenti finanziari partecipativi, al pari I titolari di strumenti finanziari partecipativi, al pari degli azionisti, traggono la propria posizione degli azionisti, traggono la propria posizione soggettiva direttamente dal contratto sociale, al soggettiva direttamente dal contratto sociale, al quale in qualche modo (com)quale in qualche modo (com)partecipanopartecipano..

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Strumenti finanziari partecipativi:Strumenti finanziari partecipativi:tra tra genusgenuse e speciesspecies

““ Delle azioni e Delle azioni e degli altri degli altri strumenti partecipativistrumenti partecipativi””

Il nuovo diritto societario prevede due Il nuovo diritto societario prevede due diverse forme di diverse forme di partecipazionepartecipazioneal contratto di societal contratto di societàà per azioni, per azioni, classificabili in un unico classificabili in un unico genusgenusdefinito definito ““ strumenti strumenti finanziari partecipativifinanziari partecipativi”” , rispetto al quale vengono , rispetto al quale vengono previsti e disciplinati due previsti e disciplinati due speciesspecies: :

a)a) quella principale ed imprescindibile, consistente quella principale ed imprescindibile, consistente nelle nelle azioniazioni

b)b) quella residuale ed eventuale, rappresentata dagli quella residuale ed eventuale, rappresentata dagli ““ altrialtri”” strumenti finanziari partecipativi di cui strumenti finanziari partecipativi di cui allall’’ art. 2346, 6art. 2346, 6°° co.co.

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Strumenti finanziari e Strumenti finanziari e diritti di partecipazionediritti di partecipazione

AllAll ’’ autonomia statutaria autonomia statutaria èè lasciata la facoltlasciata la facoltàà di di ““ riempireriempire”” il contenuto di tali strumenti finanziari il contenuto di tali strumenti finanziari facendo ricorso allfacendo ricorso all’’ intero armamentario dei diritti intero armamentario dei diritti spettanti agli azionistispettanti agli azionisti, con la sola (espressa) , con la sola (espressa) eccezione del voto nelleccezione del voto nell’’ assemblea generale degli assemblea generale degli azionisti ?azionisti ?

““ Gli strumenti finanziari in questione possono Gli strumenti finanziari in questione possono conferire conferire tutti i diritti partecipativitutti i diritti partecipativi escluso quello escluso quello del diritto di voto nelldel diritto di voto nell’’ assemblea generale degli assemblea generale degli azionistiazionisti”” ((Relazione al d.lgs. n. 6/2003)Relazione al d.lgs. n. 6/2003)

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Strumenti finanziari e Strumenti finanziari e diritti di partecipazionediritti di partecipazione

Gli strumenti finanziari possono essere dotati Gli strumenti finanziari possono essere dotati ““ di diritti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nellescluso il voto nell’’ assemblea generale degli assemblea generale degli azionistiazionisti”” (art. 2346, 6(art. 2346, 6°° co.). co.).

““ Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specialmente dotati del diritto di voto su argomenti specialmente indicatiindicati”” (art. 2351, comma 5)(art. 2351, comma 5)

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Strumenti finanziari e Strumenti finanziari e diritto di votodiritto di voto

Agli strumenti finanziari partecipativi può essere Agli strumenti finanziari partecipativi può essere riservata, riservata, ““ secondo modalitsecondo modalitàà stabilite dallo statuto, stabilite dallo statuto, la la nomina di un componente indipendentenomina di un componente indipendentedel del consiglio di amministrazione o del consiglio di consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindacosorveglianza o di un sindaco”” (art. 2351, 5(art. 2351, 5°° co.)co.)

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Strumenti finanziari e diritto di votoStrumenti finanziari e diritto di voto

i)i) Non può essere attribuito, in nessun caso, il diritto Non può essere attribuito, in nessun caso, il diritto di voto nelldi voto nell’’ assemblea assemblea in concorso con gli in concorso con gli azionistiazionisti, in alcuna materia di competenza , in alcuna materia di competenza delldell’’ assemblea ordinaria o straordinaria;assemblea ordinaria o straordinaria;

ii)ii) Può essere attribuito il diritto di voto, Può essere attribuito il diritto di voto, nella loro nella loro assemblea specialeassemblea speciale, in ordine ad una pluralit, in ordine ad una pluralitàà di di materie, ivi inclusa la designazione di un materie, ivi inclusa la designazione di un amministratore indipendente;amministratore indipendente;

iii)iii) EE’’ richiesto richiesto dalla legge dalla legge il loro voto nellil loro voto nell’’ assemblea assemblea speciale per lspeciale per l’’ approvazione delle deliberazioni che approvazione delle deliberazioni che determinino un pregiudizio agli strumenti finanziari determinino un pregiudizio agli strumenti finanziari (art. 2376)(art. 2376)

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Strumenti finanziari e diritto di votoStrumenti finanziari e diritto di voto

Il diritto di voto eventualmente spettante agli strumenti Il diritto di voto eventualmente spettante agli strumenti finanziari partecipativi finanziari partecipativi non non èè comunque comunque qualificabile come diritto di voto in senso proprioqualificabile come diritto di voto in senso proprio

Non hanno diritto di partecipare allNon hanno diritto di partecipare all’’ assise assembleare assise assembleare (salvo espresso riconoscimento statutario, in deroga (salvo espresso riconoscimento statutario, in deroga allall’’ art. 2370, 1art. 2370, 1°° co.)co.)

E v. E v. quorum quorum assembleari (assembleari (““ capitale socialecapitale sociale”” : artt. 2368, : artt. 2368, 2369)2369)

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LL’’ assemblea speciale assemblea speciale delle azioni di categoria e delle azioni di categoria e

degli strumenti finanziari partecipatividegli strumenti finanziari partecipativi

Art. 2376 Art. 2376

““ Se esistono diverse categorie di azioni Se esistono diverse categorie di azioni o o strumenti finanziari che conferiscono diritti strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, amministrativi, le deliberazioni le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esseuna di esse, devono essere approvate anche , devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessataalla categoria interessata””

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LL’’ assemblea speciale assemblea speciale b) Competenze statutarieb) Competenze statutarie

1) Ulteriori deliberazioni a tutela degli 1) Ulteriori deliberazioni a tutela degli interessi di categoria (nomina del interessi di categoria (nomina del rappresentante comune degli azionisti di rappresentante comune degli azionisti di risparmio, costituzione di un fondo comune)risparmio, costituzione di un fondo comune)

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LL’’ assemblea speciale assemblea speciale degli strumenti finanziari partecipatividegli strumenti finanziari partecipativi

2) Esercizio collettivo di diritti 2) Esercizio collettivo di diritti amministrativi amministrativi ““ socialisociali”” ((nonnonattribuiti attribuiti ai ai singoli singoli titolari di strumenti finanziari titolari di strumenti finanziari partecipativi) :partecipativi) :

2.1) Legittimazione ad impugnare le 2.1) Legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari o consiliari deliberazioni assembleari o consiliari (direttamente lesive); diritto di fare denunzie (direttamente lesive); diritto di fare denunzie exexartt. 2408 e 2409, etc.; diritto di visionare artt. 2408 e 2409, etc.; diritto di visionare i libri sociali di cui alli libri sociali di cui all’’ art. 2421art. 2421

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2.2) 2.2) ““ Nomina di un componente Nomina di un componente indipendente del consiglio di indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindacosorveglianza o di un sindaco”” (art. 2351, ult. (art. 2351, ult. co.)co.)

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Diritti di Diritti di ““ voto/vetovoto/veto””

2.3) Diritto di votare, in modo vincolante per 2.3) Diritto di votare, in modo vincolante per la societla societàà, su, sualtre altre materie materie

2.3.1) di competenza dell2.3.1) di competenza dell’’ assemblea assemblea ordinaria o straordinaria ?ordinaria o straordinaria ?

2.3.2) su 2.3.2) su ““ argomentiargomenti”” di natura gestoria di di natura gestoria di competenza degli amministratori?competenza degli amministratori?

Compatibile con la fissazione in termini Compatibile con la fissazione in termini inderogabili delle competenze degli organi inderogabili delle competenze degli organi sociali (artt. 2364 e ss. e 2380sociali (artt. 2364 e ss. e 2380--bisbis))

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Limiti ai diritti di Limiti ai diritti di ““ voto/vetovoto/veto””

Inammissibili clausole che richiedano la deliberazione Inammissibili clausole che richiedano la deliberazione delldell’’ assemblea speciale degli strumenti finanziari assemblea speciale degli strumenti finanziari partecipativi per rendere efficaci o comunque partecipativi per rendere efficaci o comunque eseguibili: eseguibili:

(i)(i) deliberazioni assembleari di approvazione del deliberazioni assembleari di approvazione del bilanciobilancioe di nomina e revoca delle e di nomina e revoca delle cariche socialicariche sociali(art. 2369, (art. 2369, 44°° co.);co.);

(ii)(ii) decisioni di natura decisioni di natura gestoriagestoriao comunque di competenza o comunque di competenza degli amministratori (art. 2380degli amministratori (art. 2380--bisbis););

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Limiti ai diritti di Limiti ai diritti di ““ voto/vetovoto/veto””

Ammissibile:Ammissibile:

(i)(i) LL’’ approvazione dellapprovazione dell’’ assemblea speciale degli strumenti assemblea speciale degli strumenti finanziari come condizione di efficacia della finanziari come condizione di efficacia della autorizzazione al compimento di atti amministrativi autorizzazione al compimento di atti amministrativi assunta dallassunta dall’’ assemblea ex art. 2364, 1assemblea ex art. 2364, 1°° co., n. 5co., n. 5

(ii)(ii) La diretta autorizzazione dellLa diretta autorizzazione dell’’ assemblea speciale degli assemblea speciale degli strumenti finanziari al compimento di atti amministrumenti finanziari al compimento di atti ammini--strativi (mera autorizzazione non vincolante: e v. strativi (mera autorizzazione non vincolante: e v. infrainfra, , per categorie di azioni a voto determinante)per categorie di azioni a voto determinante)

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Limiti ai diritti di Limiti ai diritti di ““ voto/vetovoto/veto””

In ogni caso, In ogni caso, ““ su argomenti su argomenti specificamentespecificamenteindicatiindicati”” : il : il diritto di voto degli strumenti finanziari partecipativi diritto di voto degli strumenti finanziari partecipativi devdev’’ essere selettivamente riferito a singole materie e essere selettivamente riferito a singole materie e non può estendersi nella sostanza alla totalitnon può estendersi nella sostanza alla totalitàà o quasi o quasi delle competenze assemblearidelle competenze assembleari

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Azioni a diritto di voto determinanteAzioni a diritto di voto determinante

Per la legittimitPer la legittimitàà di una clausola statutaria che di una clausola statutaria che attribuisca ad una categoria di azioni attribuisca ad una categoria di azioni ““ il diritto di il diritto di subordinare (..) al voto favorevole di tutte o parte subordinare (..) al voto favorevole di tutte o parte delle azioni della speciale categoria, ldelle azioni della speciale categoria, l’’ approvazione approvazione di una o pidi una o piùù deliberazioni assemblearideliberazioni assembleari”” , v. , v. Massima Massima n. 73 del Consiglio notarile di Milano n. 73 del Consiglio notarile di Milano (innalzamento dei quozienti)(innalzamento dei quozienti)

Va però esclusa la possibilitVa però esclusa la possibilitàà del voto determinante del voto determinante nella s.p.a. nella s.p.a. ««per le deliberazioni di approvazione per le deliberazioni di approvazione del bilancio e di nomina e di revoca delle cariche del bilancio e di nomina e di revoca delle cariche sociali, ai sensi dellsociali, ai sensi dell’’ art. 2369, comma 4 , c.c.art. 2369, comma 4 , c.c.»»

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Azioni con potere di autorizzazioneAzioni con potere di autorizzazione

LegittimitLegittimitàà della previsione statutaria che della previsione statutaria che attribuisca attribuisca ««solo ad una parte delle azioni il solo ad una parte delle azioni il compito di decidere, a maggioranza, compito di decidere, a maggioranza, sullsull’’ autorizzazione di un atto gestorioautorizzazione di un atto gestorio»» exexart. 2364, art. 2364, primo comma, n. 5, c.c.primo comma, n. 5, c.c.

ApplicabilitApplicabilitàà in tal caso del limite della metin tal caso del limite della metàà del del capitale, di cui allcapitale, di cui all’’ art. 2351, comma 2art. 2351, comma 2°°, c.c.? , c.c.?

Si tratta di unSi tratta di un’’ attribuzione che viene attribuzione che viene aggiunta aggiunta ad ad alcune azioni: pur dando luogo ad un voto in alcune azioni: pur dando luogo ad un voto in assemblea, non rende le restanti azioni quali azioni assemblea, non rende le restanti azioni quali azioni a voto non pieno (e v. strumenti finanziari a voto non pieno (e v. strumenti finanziari exex2351, 2351, ult. co.).ult. co.).

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Azioni con diritto di nominaAzioni con diritto di nomina

Categoria di azioni dotata del diritto di nominare un Categoria di azioni dotata del diritto di nominare un certo numero e comunque una percentuale non certo numero e comunque una percentuale non maggioritaria degli amministratori e/o dei maggioritaria degli amministratori e/o dei componenti del consiglio di sorveglianza (e v. componenti del consiglio di sorveglianza (e v. ancora lancora l’’ art. 2351, quinto comma, c.c.)art. 2351, quinto comma, c.c.)

NullitNullit àà clausola che attribuisca:clausola che attribuisca:

-- il diritto di nomina degli amministratori delegati il diritto di nomina degli amministratori delegati

-- il diritto di nominare gli amministratori tra i quali il il diritto di nominare gli amministratori tra i quali il c.d.a. eleggerc.d.a. eleggeràà i delegati (v. invece art. 2468, 3i delegati (v. invece art. 2468, 3°°co.)co.)

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Strumenti finanziari Strumenti finanziari e altri diritti di partecipazionee altri diritti di partecipazione

Diritto di ricevere le convocazioni delle assemblee, Diritto di ricevere le convocazioni delle assemblee, (se prevista raccomandata o altri mezzi di (se prevista raccomandata o altri mezzi di comunicazione comunicazione exexart. 2366, comma 3)art. 2366, comma 3)

Di richiedere la convocazione dellDi richiedere la convocazione dell’’ assemblea (art. assemblea (art. 2367)2367)

Di intervenire in assemblea senza voto (art. 2370)Di intervenire in assemblea senza voto (art. 2370)

Di impugnare le deliberazioni assembleari Di impugnare le deliberazioni assembleari annullabili (art. 2377, 3annullabili (art. 2377, 3°° co.)co.)

Di impugnare le deliberazioni consiliari annullabili Di impugnare le deliberazioni consiliari annullabili (art. 2388, 4(art. 2388, 4°° co.)co.)

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Strumenti finanziari e altri diritti di Strumenti finanziari e altri diritti di partecipazionepartecipazione

Legittimazione ad esercitare lLegittimazione ad esercitare l’’ azione sociale di azione sociale di responsabilitresponsabilitàà verso gli amministratori (art. 2393verso gli amministratori (art. 2393--bisbis) e verso i sindaci (art. 2407)) e verso i sindaci (art. 2407)

alla denunzia di fatti censurabili al collegio alla denunzia di fatti censurabili al collegio sindacale (art. 2408, 1sindacale (art. 2408, 1°° co.), con eventuale diritto co.), con eventuale diritto di pretendere che il collegio indaghi senza ritardo di pretendere che il collegio indaghi senza ritardo sui fatti denunziati (art. 2408, 2sui fatti denunziati (art. 2408, 2°° co.)co.)

alla denunzia di gravi irregolaritalla denunzia di gravi irregolaritàà al tribunale (art. al tribunale (art. 2409)2409)

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Diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne Diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copie (art. 2422)copie (art. 2422)

Di prendere visione del bilancio e delle relative Di prendere visione del bilancio e delle relative relazioni prima dellrelazioni prima dell’’ assemblea (art. 2429),assemblea (art. 2429),

Di prendere visione delle relazioni e dei pareri in Di prendere visione delle relazioni e dei pareri in caso di aumento di capitale con esclusione del caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441, 6diritto di opzione (art. 2441, 6°° co.), co.),

Di prendere visione della situazione patrimoniale Di prendere visione della situazione patrimoniale depositata ai sensi delldepositata ai sensi dell’’ art. 2446 art. 2446

Di prendere visione del progetto di del progetto di Di prendere visione del progetto di del progetto di fusione o di scissione e dei documenti previsti dalla fusione o di scissione e dei documenti previsti dalla legge (artt. 2501legge (artt. 2501--terter e ss.)e ss.)

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Strumenti finanziari e diritto di opzioneStrumenti finanziari e diritto di opzione

Art. 29, 4Art. 29, 4°° co. Seconda direttiva (77/91/CEE):co. Seconda direttiva (77/91/CEE):

““ Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statutodallo statutoo dallo dall’’ atto costitutivo. Latto costitutivo. L’’ esclusione o esclusione o la limitazione possono tuttavia essere decise la limitazione possono tuttavia essere decise dalldall’’ assembleaassemblea”” (la norma non ha subito (la norma non ha subito modificazioni dal successivo emendamento modificazioni dal successivo emendamento apportato dalla Direttiva 2006/68/CE del 6 apportato dalla Direttiva 2006/68/CE del 6 settembre 2006).settembre 2006).

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Limiti esplicitiLimiti espliciti

Il diritto di opzione Il diritto di opzione èè rimasto lrimasto l’’ unico diritto unico diritto sociale sociale che:che:

a)a) può essere attribuito può essere attribuito solo agli azionistisolo agli azionistiee

b)b) non può mai mancarenon può mai mancarenel contenuto delle nel contenuto delle azioni.azioni.

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Azioni Azioni riscattanderiscattandee a recesso agevolato e a recesso agevolato (o libero)(o libero)

Categoria di azioni caratterizzata da una clausola Categoria di azioni caratterizzata da una clausola c.d. di c.d. di ““ putput”” (variamente costruita) e non di (variamente costruita) e non di ““ callcall””

Lecita Lecita ex ex art. 2348, 2art. 2348, 2°° co.co.

InapplicabilitInapplicabilitàà delle regole sulla determinazione del delle regole sulla determinazione del prezzo secondo i criteri dettati in tema di recesso, di prezzo secondo i criteri dettati in tema di recesso, di cui allcui all’’ art. 2437art. 2437--sexies sexies (diritto potestativo ad (diritto potestativo ad imporre il riscatto, non soggezione)imporre il riscatto, non soggezione)

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Violazione del patto leonino e Violazione del patto leonino e deviazione dalla causa societariadeviazione dalla causa societaria

ValiditValiditàà della clausola che prevedesse un valore di della clausola che prevedesse un valore di rimborso (o un prezzo di riscatto) pari al rimborso (o un prezzo di riscatto) pari al ““ valore valore reale della quota al momento dello scioglimento del reale della quota al momento dello scioglimento del rapporto, diminuito degli utili percepiti rapporto, diminuito degli utili percepiti durante durante societate societate fino al momento del riscatto o recessofino al momento del riscatto o recesso””

LL’’ esclusione dagli utili in questo caso sarebbe infatti esclusione dagli utili in questo caso sarebbe infatti volontaria e non imposta (criterio valido in quanto volontaria e non imposta (criterio valido in quanto riferito ad azioni riscattande, nullo per le azioni riferito ad azioni riscattande, nullo per le azioni riscattabili)riscattabili)

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Azioni incorporanti un diritto unilaterale a Azioni incorporanti un diritto unilaterale a sciogliersi incondizionatamente sciogliersi incondizionatamente

dal vincolo socialedal vincolo sociale

CompatibilitCompatibilitàà delldell’’ investimento a tempo con la investimento a tempo con la fattispecie societaria. fattispecie societaria.

Confini di legittimitConfini di legittimitàà??

a) Condizioni di esercizio dei diritti di riscatto (o a) Condizioni di esercizio dei diritti di riscatto (o recesso)recesso)

b) Determinazione del prezzo di rimborsob) Determinazione del prezzo di rimborso

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Azioni incorporanti un diritto unilaterale a Azioni incorporanti un diritto unilaterale a sciogliersi incondizionatamente sciogliersi incondizionatamente

dal vincolo socialedal vincolo sociale

A) Condizioni di esercizio dei diritti di riscatto (o A) Condizioni di esercizio dei diritti di riscatto (o recesso): legittimitrecesso): legittimitàà del recesso del recesso ad nutum ad nutum ??

B) Determinazione del prezzo di rimborso:B) Determinazione del prezzo di rimborso:

B1) Il B1) Il fair value fair value èè criterio vincolante anche per le criterio vincolante anche per le ipotesi di recesso convenzionale? ipotesi di recesso convenzionale?

B2) Predeterminazione di un prezzo fisso e patto B2) Predeterminazione di un prezzo fisso e patto leoninoleonino

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Predeterminazione di un prezzo Predeterminazione di un prezzo fisso e patto leoninofisso e patto leonino

1) Determinazione di un prezzo fisso 1) Determinazione di un prezzo fisso inferiore inferiore al al valore nominale o al prezzo di sottoscrizione: valore nominale o al prezzo di sottoscrizione: sempre compatibilesempre compatibile

2) Determinazione di un prezzo fisso 2) Determinazione di un prezzo fisso uguale o uguale o superiore superiore al valore nominale o al prezzo di al valore nominale o al prezzo di sottoscrizione: sottoscrizione:

2A) Se il rimborso 2A) Se il rimborso èè a carico della societa carico della societàà

2B) Se il rimborso 2B) Se il rimborso èè esclusivamente a carico degli esclusivamente a carico degli altri soci o di terzialtri soci o di terzi

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Predeterminazione di un prezzo Predeterminazione di un prezzo fisso e patto leoninofisso e patto leonino

2A) Se il rimborso 2A) Se il rimborso èè a carico della societa carico della societàà::

Il prezzo di riscatto (o il valore del rimborso) in tanto Il prezzo di riscatto (o il valore del rimborso) in tanto possono essere pagati in quanto la societpossono essere pagati in quanto la societàà possa possa attingere al patrimonio netto (se riscatto, attingere al patrimonio netto (se riscatto, disponibile ex art. 2357)disponibile ex art. 2357)

Anche se il valore del rimborso risulta superiore al Anche se il valore del rimborso risulta superiore al valore reale, la clausola del prezzo fisso non valore reale, la clausola del prezzo fisso non determina criterio determina criterio di esonero di esonero dalla partecipazione dalla partecipazione alle perdite, ma criterio di ripartizione non alle perdite, ma criterio di ripartizione non proporzionale dei diritti patrimoniali in sede di proporzionale dei diritti patrimoniali in sede di liquidazione della quota.liquidazione della quota.

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Predeterminazione di un prezzo Predeterminazione di un prezzo fisso e patto leoninofisso e patto leonino

Nuovo art. 2357 (d.lgs. 4.8.08, n. 142): permette di Nuovo art. 2357 (d.lgs. 4.8.08, n. 142): permette di superare il 10% nelle societsuperare il 10% nelle societàà chiuse.chiuse.

Permette di estendere la clausola di rimborso a carico Permette di estendere la clausola di rimborso a carico della societdella societàà anche per partecipazioni rilevanti (e anche per partecipazioni rilevanti (e finanche di maggioranza)finanche di maggioranza)

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Azioni Azioni riscattanderiscattandee a recesso agevolato e a recesso agevolato (o libero)(o libero)

Per il recesso Per il recesso ad nutumad nutum, la legge richiede , la legge richiede comunque allcomunque all’’ atto costitutivo di indicare un termine atto costitutivo di indicare un termine a partire dal quale lo stesso possa essere esercitatoa partire dal quale lo stesso possa essere esercitato

Necessario scarto temporale tra la fase Necessario scarto temporale tra la fase delldell’’ investimento e quella del disinvestimentoinvestimento e quella del disinvestimento

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Violazione del patto leonino e Violazione del patto leonino e deviazione dalla causa societariadeviazione dalla causa societaria

NullitNullit àà della clausola che attribuisca ad una categoria il della clausola che attribuisca ad una categoria il diritto di diritto di putput,, ponendo a carico degli altri soci ponendo a carico degli altri soci ll ’’ obbligo di acquistare le azioni ad un prezzo che obbligo di acquistare le azioni ad un prezzo che garantisca a priori il valore dellgarantisca a priori il valore dell’’ investimento investimento iniziale e/o il rendimento del medesimo.iniziale e/o il rendimento del medesimo.

((““ Il corrispettivo del riacquisto dovrIl corrispettivo del riacquisto dovràà essere pari alla essere pari alla somma versata dal socio per la liberazione delle somma versata dal socio per la liberazione delle azioni cedende, maggiorata degli interessi composti azioni cedende, maggiorata degli interessi composti in ragione din ragione d’’ anno al tasso indicato, anche se anno al tasso indicato, anche se frattanto fossero intervenute riduzioni di capitale frattanto fossero intervenute riduzioni di capitale per perdite o aumenti di capitale gratuitiper perdite o aumenti di capitale gratuiti”” ))

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Predeterminazione di un prezzo Predeterminazione di un prezzo fisso e patto leoninofisso e patto leonino

2B) Se il rimborso 2B) Se il rimborso èè esclusivamente a carico degli altri esclusivamente a carico degli altri soci o di terzi, violazione del patto leonino, salvo soci o di terzi, violazione del patto leonino, salvo che :che :

a) Il riscatto sia condizionato alla situazione a) Il riscatto sia condizionato alla situazione patrimoniale della societpatrimoniale della societàà (ad es., ad un patrimonio (ad es., ad un patrimonio netto superiore al capitale sociale o anche pari ad netto superiore al capitale sociale o anche pari ad almeno i due terzi del capitale)almeno i due terzi del capitale)

b) Ridefinizione correttiva del prezzo in relazione alla b) Ridefinizione correttiva del prezzo in relazione alla situazione patrimoniale della societsituazione patrimoniale della societàà (prezzo di (prezzo di sottoscrizione + remunerazione se utili sottoscrizione + remunerazione se utili –– riduzione riduzione se perdite) se perdite)

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Strumenti finanziari riscattabiliStrumenti finanziari riscattabili

aa) Non sottoposti ai limiti di cui all) Non sottoposti ai limiti di cui all’’ art. 2437art. 2437--terter

bb) Trascinabili nel ) Trascinabili nel bring alongbring along

cc) Anche strumenti finanziari riscattandi a ) Anche strumenti finanziari riscattandi a prezzo predeterminato: sia da parte della prezzo predeterminato: sia da parte della societsocietàà, sia da parte dei soci (senza limite del , sia da parte dei soci (senza limite del divieto del patto leonino)divieto del patto leonino)

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Strumenti finanziari riscattabili e condizioni del Strumenti finanziari riscattabili e condizioni del riscattoriscatto

aa) Strumenti incondizionatamente riscattabili) Strumenti incondizionatamente riscattabili

bb) Strumenti riscattabili in ipotesi di violazione ) Strumenti riscattabili in ipotesi di violazione di obblighi statutaridi obblighi statutari

cc) Strumenti riscattabili in ipotesi di violazione ) Strumenti riscattabili in ipotesi di violazione di obblighi contemplati in patto parasocialedi obblighi contemplati in patto parasociale

dd) Strumenti riscattabili in ipotesi di mancato ) Strumenti riscattabili in ipotesi di mancato rinnovo del patto parasociale (o di recesso dallo rinnovo del patto parasociale (o di recesso dallo stesso, se a tempo indeterminato) ?stesso, se a tempo indeterminato) ?

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Introduzione di azioni di categoria Introduzione di azioni di categoria e di strumenti finanziari e di strumenti finanziari

Principio maggioritario Principio maggioritario

Quozienti ordinari (per azioni rafforzati soltanto Quozienti ordinari (per azioni rafforzati soltanto per lper l’’ emissione di azioni non a voto pieno di emissione di azioni non a voto pieno di cui allcui all’’ art. 2351, 2art. 2351, 2°° co.: 1/3 capitale sociale co.: 1/3 capitale sociale anche in seconda convocazione: 2369, 5anche in seconda convocazione: 2369, 5°°

co)co)

Favor legislativo (legge delega)Favor legislativo (legge delega)

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Introduzione di categorie di azioni (eIntroduzione di categorie di azioni (estrumenti finanziari) e diritto di recessostrumenti finanziari) e diritto di recesso

LL’’ art. 2437, primo comma, lettera art. 2437, primo comma, lettera gg) ) riconosce il diritto di recesso ai soci che non riconosce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla deliberazione hanno concorso alla deliberazione riguardante riguardante ««le modificazioni le modificazioni dello statuto dello statuto concernenti i diritti di voto o di concernenti i diritti di voto o di partecipazionepartecipazione»»..

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Portata dellPortata dell’’ art. 2437, 1art. 2437, 1°° co., lett. g)co., lett. g)

Per le delibere che abbiano come oggetto diretto Per le delibere che abbiano come oggetto diretto la modifica dei diritti (patrimoniali e/o la modifica dei diritti (patrimoniali e/o amministrativi) dei diritti delle categorie di amministrativi) dei diritti delle categorie di azioni?azioni?

I portatori di azioni speciali vengono a godere di I portatori di azioni speciali vengono a godere di un diritto individuale di recesso che si un diritto individuale di recesso che si accompagna alla tutela collettiva data dal accompagna alla tutela collettiva data dal meccanismo della delibera di assemblea di meccanismo della delibera di assemblea di categoria prevista dallcategoria prevista dall’’ art. 2376 ?art. 2376 ?

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Portata dellPortata dell’’ art. 2437, 1art. 2437, 1°° co., lett. g)co., lett. g)

Anche in caso di modifica statutaria che preveda Anche in caso di modifica statutaria che preveda una nuova categoria speciale di azioni e che una nuova categoria speciale di azioni e che –– pur non modificando direttamente i diritti pur non modificando direttamente i diritti speciali di una categoria preesistente speciali di una categoria preesistente ––incida, inevitabilmente, sui incida, inevitabilmente, sui ““ diritti di voto e diritti di voto e di partecipazionedi partecipazione”” delle azioni preesistenti?delle azioni preesistenti?

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Portata dellPortata dell’’ art. 2437, 1art. 2437, 1°° co., lett. g)co., lett. g)

Anche in caso di emissione Anche in caso di emissione di strumenti di strumenti finanziari finanziari o di obbligazioni che possono o di obbligazioni che possono determinare una compressione dei diritti determinare una compressione dei diritti degli azionisti di partecipare al risultato degli azionisti di partecipare al risultato economico della societeconomico della societàà (e, nel caso di (e, nel caso di strumenti finanziari, una riduzione del potere strumenti finanziari, una riduzione del potere di influire sulle decisioni assembleari)?di influire sulle decisioni assembleari)?

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Portata dellPortata dell’’ art. 2437, 1art. 2437, 1°° co., lett. g)co., lett. g)

LL’’ incertezza sulla norma incertezza sulla norma èè destinata a produrre destinata a produrre rilevanti conseguenze sul piano operativo e a rilevanti conseguenze sul piano operativo e a sollevare un notevole contenzioso.sollevare un notevole contenzioso.

La preventiva qualificazione della delibera La preventiva qualificazione della delibera come legittimante il recesso come legittimante il recesso èè il presupposto il presupposto delldell’’ obbligo degli amministratori di obbligo degli amministratori di determinare e far conoscere ai soci il valore determinare e far conoscere ai soci il valore di liquidazione delle azioni nei 15 gg di liquidazione delle azioni nei 15 gg antecedenti lantecedenti l’’ assembleaassemblea

(Trib. Milano, 30 aprile 2008, Caso Fincaf)(Trib. Milano, 30 aprile 2008, Caso Fincaf)

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Per una interpretazione restrittivaPer una interpretazione restrittiva

La necessitLa necessitàà di valutare le conseguenze di valutare le conseguenze economiche del recesso potrebbe indurre la economiche del recesso potrebbe indurre la maggioranza a rinunciare allmaggioranza a rinunciare all’’ adozione della adozione della delibera o a ricercare un compromesso con il delibera o a ricercare un compromesso con il socio dissenziente (potere di veto/ricatto).socio dissenziente (potere di veto/ricatto).

Contrasto con i principi generali dettati dalla Contrasto con i principi generali dettati dalla legge delega: obiettivo primario di favorire legge delega: obiettivo primario di favorire la crescita, lla crescita, l’’ efficienza e la competitivitefficienza e la competitivitààdelle impresedelle imprese

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Per una interpretazione restrittivaPer una interpretazione restrittiva

LL’’ ampliamento delle cause legali di ampliamento delle cause legali di recesso recesso èè ispirato alla finalitispirato alla finalitàà di di superare i poteri di veto degli azionistisuperare i poteri di veto degli azionisti

(revoca liquidazione, introduzione limiti alla (revoca liquidazione, introduzione limiti alla circolazione)circolazione)

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Per una interpretazione restrittivaPer una interpretazione restrittiva

Il rimedio del recesso Il rimedio del recesso èè riconosciuto in funzione riconosciuto in funzione sostitutiva rispetto alla compressione del sostitutiva rispetto alla compressione del potere del singolo socio di condizionare con potere del singolo socio di condizionare con il proprio voto lil proprio voto l’’ adozione di deliberazioni adozione di deliberazioni che possano pregiudicare il suo interesse che possano pregiudicare il suo interesse individuale.individuale.

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La fattispecie di cui alla lett. g) va pertanto La fattispecie di cui alla lett. g) va pertanto selettivamente riferita a quelle selettivamente riferita a quelle sole sole deliberazioni che hanno direttamente ad deliberazioni che hanno direttamente ad oggetto la modificazione dei diritti di voto oggetto la modificazione dei diritti di voto o di partecipazione dei soci o di partecipazione dei soci e per la cui e per la cui adozione , prima della riforma (e del adozione , prima della riforma (e del riconoscimento del diritto di recesso di cui riconoscimento del diritto di recesso di cui alla norma in esame) si poteva dubitare alla norma in esame) si poteva dubitare delldell’’ applicazione del principio maggioritarioapplicazione del principio maggioritario

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Delibere aventi ad oggetto:Delibere aventi ad oggetto:a) introduzione clausola di tetto massimo o a) introduzione clausola di tetto massimo o di voto scalare;di voto scalare;

b) elevazione delle aliquote di capitale b) elevazione delle aliquote di capitale legittimanti (ad es., per llegittimanti (ad es., per l’’ esercizio esercizio delldell’’ azioni di responsabilitazioni di responsabilitàà ex ex art. 2393art. 2393--bisbis))

c) soppressione della clausola di dividendo c) soppressione della clausola di dividendo garantito?garantito?

d) introduzione del sistema dualistico?d) introduzione del sistema dualistico?

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In definitiva, la riforma estende (e non limita) In definitiva, la riforma estende (e non limita) le possibilitle possibilitàà della societdella societàà di ridefinire la di ridefinire la propria struttura finanziaria, anche incidendo propria struttura finanziaria, anche incidendo sulle situazioni soggettive dei soci sulle situazioni soggettive dei soci

Si rafforza lSi rafforza l ’’ exit exit per abbassare la per abbassare la voicevoice

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Patrimoni e finanziamenti destinati Patrimoni e finanziamenti destinati (artt. 2447(artt. 2447--bis ss.)bis ss.)

La societLa societàà può:può:a) costituire uno o pia) costituire uno o piùù patrimoni patrimoni ciascuno dei quali ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

b) convenire che nel contratto relativo al b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

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Patrimoni e finanziamenti destinati: Patrimoni e finanziamenti destinati: limite quantitativo limite quantitativo (art. 2447(art. 2447--bis, 2bis, 2°°

co.)co.)

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al complessivamente superiore al dieci per cento del dieci per cento del patrimonio netto patrimonio netto della societdella societàà e non possono e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attivitattinenti ad attivitàà riservate in base alle leggi speciali.riservate in base alle leggi speciali.

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Patrimoni destinati: costituzione Patrimoni destinati: costituzione (artt. 2447(artt. 2447--terter))

La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447dell'articolo 2447--bis destina un patrimonio ad uno specifico affare bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:deve indicare:a) a) l'affare l'affare al quale al quale èè destinato il patrimonio;destinato il patrimonio;b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;c) il c) il piano economicopiano economico--finanziario da cui risulti la congruitfinanziario da cui risulti la congruit àà del del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affarepatrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalit, le modalitàà e le e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende persregole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e eguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;le eventuali garanzie offerte ai terzi;d) gli eventuali apporti di terzi, le modalitd) gli eventuali apporti di terzi, le modalitàà di controllo sulla di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;

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e) la possibilite) la possibilitàà di emettere di emettere strumenti finanziari di partecipazione strumenti finanziari di partecipazione all'affareall'affare , con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;

f) la nomina di una societf) la nomina di una societàà di revisione per il controllo contabile di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la societsull'andamento dell'affare, quando la societàà non non èè gigiàà assoggettata assoggettata

alla revisione contabile da parte di una societalla revisione contabile da parte di una societàà di revisionedi revisione ed ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura remette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ilevante ed offerti ad investitori non professionali;ed offerti ad investitori non professionali;

g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

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Strumenti finanziari Strumenti finanziari di partecipazione alldi partecipazione all’’ affare affare (art. 2447(art. 2447--octies octies ))

Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla letterPer ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del a e) del primo comma dell'articolo 2447primo comma dell'articolo 2447--terter l'l'assemblea dei possessori assemblea dei possessori delibera:delibera:1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilitandamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilitàà nei nei loro confronti;loro confronti;

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2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla t2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela utela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari edei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari esul sul rendiconto relativo;rendiconto relativo;

3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti fi3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;nanziari;

4) sulle controversie con la societ4) sulle controversie con la societàà e sulle relative transazioni e e sulle relative transazioni e rinunce;rinunce;

5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di di strumenti finanziari. strumenti finanziari.

2/2Strumenti finanziari Strumenti finanziari di partecipazione alldi partecipazione all’’ affare affare (art. 2447(art. 2447--octies octies ))

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Altri finanziamenti mediante emissione Altri finanziamenti mediante emissione di strumenti finanziaridi strumenti finanziari

Titoli di debitosottoscritti da investitori istituzionali

Appello diretto al mercato dei capitali(obbligazioni e altri titoli di debito)

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Emissione di obbligazioni: la competenzaEmissione di obbligazioni: la competenza(art. 2410)(art. 2410)

1. Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.

2. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

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Emissione di obbligazioni convertibiliEmissione di obbligazioni convertibili(art. 2420(art. 2420--bisbis))

L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essereadottata se il capitale sociale non sia statointeramente versato.

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A)A) Azioni Azioni gigiàà in portafoglio in portafoglio della societdella societàà: consentito al : consentito al consiglio di consiglio di amministrazione amministrazione di deliberare l'emissione dei titoli, salva però la di deliberare l'emissione dei titoli, salva però la necessaria autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai fini del pnecessaria autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai fini del potere otere di disporre delle azioni proprie (art. 2357di disporre delle azioni proprie (art. 2357--terter). ).

B)B) Azioni Azioni offerte in sottoscrizioneofferte in sottoscrizione: occorre provvedere alla loro : occorre provvedere alla loro emissione, la delibera di emissione delle obbligazioni dovrebbe emissione, la delibera di emissione delle obbligazioni dovrebbe restare di competenza dell'assemblea straordinaria, dovendosi restare di competenza dell'assemblea straordinaria, dovendosi procedere, a maggior tutela dei portatori del procedere, a maggior tutela dei portatori del warrantwarrant, a una , a una decisione decisione dell'assemblea dell'assemblea che impegni i soci all'aumento di capitale a che impegni i soci all'aumento di capitale a servizio.servizio.

Obbligazioni con Obbligazioni con warrantwarrant(diritto di sottoscrivere o acquistare azioni (diritto di sottoscrivere o acquistare azioni

della stessa emittente) della stessa emittente)

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Il diritto degli obbligazionisti Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale alla restituzione del capitale ed agli ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato subordinato alla alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della societsoddisfazione dei diritti di altri creditori della societàà..

I tempi e l'entitI tempi e l'entitàà del pagamento del pagamento degli interessi degli interessi possono variare in possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della societeconomico della societàà..

La disciplina del presente capo si applica inoltre agli strumentLa disciplina del presente capo si applica inoltre agli strumenti i finanziari, comunque denominati, che condizionano finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entiti tempi e l'entitààdel rimborso del capitale del rimborso del capitale all'andamento economico della societall'andamento economico della societàà..

Le obbligazioni: il contenuto Le obbligazioni: il contenuto (art. 2411)(art. 2411)

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2410 CO. 1 2412 CO. 12410 CO. 1 2412 CO. 1

La societLa societàà può emettere può emettere obbligazioni al portatore o obbligazioni al portatore o nominative per somma non nominative per somma non eccedente il capitale versato ed eccedente il capitale versato ed esistente secondo lesistente secondo l’’ ultimo ultimo bilancio approvato.bilancio approvato.

La societLa societàà può emettere può emettere obbligazioni al portatore o obbligazioni al portatore o nominative per somma nominative per somma complessivamente non eccomplessivamente non ec--cedente il cedente il doppio del capitale doppio del capitale sociale, della riserva legale e sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.rispetto del suddetto limite.

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2410 COMMA 2 2412 COMMA 32410 COMMA 2 2412 COMMA 3

Tale somma può essere superata:Tale somma può essere superata:

1)quando le obbligazioni sono 1)quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili garantite da ipoteca su immobili di proprietdi proprietàà sociale, sino a due sociale, sino a due terzi del valore di questi;terzi del valore di questi;

Il limite di cui al primo comma può essere Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di sottoscrizione da parte di investitori investitori professionali soggetti a vigilanza professionali soggetti a vigilanza prudenziale prudenziale a norma delle leggi speciali. a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce obbligazioni, chi le trasferisce risponde risponde della solvenza della societdella solvenza della societàà nei confronti nei confronti degli acquirenti che non siano investitori degli acquirenti che non siano investitori professionali.professionali.

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Art. 2412, 4Art. 2412, 4°° co.co.

Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da obbligazioni effettuata da societsocietàà con azioni quotate con azioni quotate in mercati in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate negli steregolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate negli stessi o in ssi o in altri mercati regolamentati.altri mercati regolamentati.

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Pegno di azioni (art. 2352)Pegno di azioni (art. 2352)

Disciplinare gli effetti societari prodotti dalla costituzione Disciplinare gli effetti societari prodotti dalla costituzione del vincolo rispetto ad alcune prerogative connesse alla del vincolo rispetto ad alcune prerogative connesse alla partecipazione socialepartecipazione sociale

Diritto di voto (1Diritto di voto (1°° comma)comma)

Diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale a pagamentDiritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale a pagamento (2o (2°° comma)comma)

Estensione del pegno alle azioni attribuite in ipotesi di aumentEstensione del pegno alle azioni attribuite in ipotesi di aumento gratuito del o gratuito del capitale (3capitale (3°° comma)comma)

Altri diritti amministrativi (6Altri diritti amministrativi (6°° comma)comma)

Obbligo del socio di provvedere al versamento delle percentuali Obbligo del socio di provvedere al versamento delle percentuali ancora dovute ancora dovute in ipotesi di pegno su azioni non interamente liberate (4in ipotesi di pegno su azioni non interamente liberate (4°° co.)co.)

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Diritto di voto (art. 2352, 1Diritto di voto (art. 2352, 1°° comma)comma)

Nel caso di Nel caso di pegno pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, spetta, salvo convenzione contraria, al creditore al creditore pignoratizio pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto azioni il diritto di voto èè esercitato dal custode. esercitato dal custode.

Regola legale: spettanza al creditore pignoratizioRegola legale: spettanza al creditore pignoratizio

Salvo convenzione contraria (nel titolo costitutivo del Salvo convenzione contraria (nel titolo costitutivo del pegno)pegno)

Regolamentazione statutaria della fattispecie (rinvio)Regolamentazione statutaria della fattispecie (rinvio)

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Diritto di voto (Diritto di voto (seguesegue))

A) Spettanza al creditore pignoratizio: limiti allA) Spettanza al creditore pignoratizio: limiti all’’ esercizio esercizio del diritto di voto (es. scioglimento)del diritto di voto (es. scioglimento)

B) Spettanza al socio: limiti allB) Spettanza al socio: limiti all’’ esercizio del diritto di voto esercizio del diritto di voto

Diritto di intervento: art. 2370, 1Diritto di intervento: art. 2370, 1°° comma (diversa comma (diversa disciplina statutaria)disciplina statutaria)

Disciplina convenzionale contraria (oggetto delle Disciplina convenzionale contraria (oggetto delle deliberazioni; preventiva consultazione; interferenza deliberazioni; preventiva consultazione; interferenza disciplina patti parasociali)disciplina patti parasociali)

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Altri diritti amministrativi Altri diritti amministrativi (art. 2352, 6(art. 2352, 6°° comma)comma)

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo previsti nel presente articolo spettano, spettano, nel caso di pegno nel caso di pegno o o di usufrutto, di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio sia al socio sia al creditore pignoratizio o o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode custode

Regola legale: spettanza congiuntaRegola legale: spettanza congiunta

Salvo convenzione contraria (nel titolo costitutivo del Salvo convenzione contraria (nel titolo costitutivo del pegno)pegno)

Deroghe statutarieDeroghe statutarie

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Altri diritti amministrativi Altri diritti amministrativi Diritti connessi allDiritti connessi all’’ esercizio del diritto di votoesercizio del diritto di voto

Diritto di intervenire in assemblea (art. 2370 c.c.) Diritto di intervenire in assemblea (art. 2370 c.c.) Diritto di richiedere la convocazione Diritto di richiedere la convocazione delldell’’ assemblea (art. 2367 c.c.)assemblea (art. 2367 c.c.)Diritto di integrare lDiritto di integrare l’’ ordine del giorno (126 TUIF)ordine del giorno (126 TUIF)Diritto di ottenere il rinvio dellDiritto di ottenere il rinvio dell’’ assemblea (art. assemblea (art. 2374 c.c.)2374 c.c.)Diritto di impugnare le deliberazioni assembleari Diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide (art. 2377 c.c.) invalide (art. 2377 c.c.) Diritto di ottenere copia della documentazione Diritto di ottenere copia della documentazione assembleare (130 TUIF)assembleare (130 TUIF)

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Altri diritti amministrativi Altri diritti amministrativi Diritti relativi al controllo della gestione socialeDiritti relativi al controllo della gestione sociale

Diritto di impugnare le deliberazioni consiliari Diritto di impugnare le deliberazioni consiliari lesive dei diritti dei soci (art. 2388 c.c.)lesive dei diritti dei soci (art. 2388 c.c.)Azione sociale di responsabilitAzione sociale di responsabilitàà nei confronti degli nei confronti degli amministratori (art. 2393amministratori (art. 2393--bisbis c.c.)c.c.)Denuncia di fatti censurabili al collegio sindacale Denuncia di fatti censurabili al collegio sindacale (art. 2408 c.c.)(art. 2408 c.c.)Denuncia di gravi irregolaritDenuncia di gravi irregolaritàà al tribunale (art. 2409 al tribunale (art. 2409 c.c.)c.c.)Diritto di consultare i libri sociali richiamati Diritto di consultare i libri sociali richiamati dalldall’’ art. 2422 c.c.art. 2422 c.c.

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Altri diritti amministrativi Altri diritti amministrativi Impugnativa deliberazioniImpugnativa deliberazioni

Impugnazione, da parte del socio, della delibera Impugnazione, da parte del socio, della delibera eventualmente adottata con il voto favorevole del eventualmente adottata con il voto favorevole del creditore pignoratizio (e viceversa). creditore pignoratizio (e viceversa). Duplice impugnazione della medesima delibera (Duplice impugnazione della medesima delibera (exexart. 2377 c.c.) per il medesimo vizio: art. 2377 c.c.) per il medesimo vizio: aa) l) l’’ azione di azione di uno dei due soggetti legislativamente legittimati uno dei due soggetti legislativamente legittimati dovrebbe escludere quella delldovrebbe escludere quella dell’’ altro; altro; bb) le azioni ) le azioni che siano state disgiuntamente promosse che siano state disgiuntamente promosse dovrebbero essere riunite e congiuntamente istruite dovrebbero essere riunite e congiuntamente istruite ai sensi dellai sensi dell’’ art. 273 c.p.c. art. 273 c.p.c.

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Altri diritti amministrativi Altri diritti amministrativi Diritto di recessoDiritto di recesso

In contrasto rispetto al divieto di quegli usi della In contrasto rispetto al divieto di quegli usi della cosa che non siano necessari alla conservazione cosa che non siano necessari alla conservazione della stessa (art. 2792, 1della stessa (art. 2792, 1°° co., c.c..co., c.c..Cass. 10144/2002: il dir. di recesso si configura Cass. 10144/2002: il dir. di recesso si configura ““ come un atto di disposizione in ordine alla come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria, di esclusiva spettanza del partecipazione societaria, di esclusiva spettanza del socio, essendo la tutela del creditore pignoratizio socio, essendo la tutela del creditore pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente ai deliberati mutamenti delle azioni conseguente ai deliberati mutamenti societari [di cui allsocietari [di cui all’’ art. 2437 c.c.], allart. 2437 c.c.], all’’ istituto della istituto della vendita anticipata vendita anticipata exexart. 2795 c.c.art. 2795 c.c.””

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Altri diritti amministrativi Altri diritti amministrativi Diritto di recessoDiritto di recesso

Dal riconoscimento Dal riconoscimento aa) del diritto di recedere ) del diritto di recedere esclusivamente in capo al esclusivamente in capo al socio socio e e bb) del diritto di ) del diritto di voto esclusivamente in capo al voto esclusivamente in capo al creditorecreditore, derivano , derivano delicati problemi di coordinamento tra ldelicati problemi di coordinamento tra l’’ art. 2352 e art. 2352 e ll ’’ art. 2437 c.c.: questart. 2437 c.c.: quest’’ ultima disposizione riconosce ultima disposizione riconosce il diritto di recesso solo ai il diritto di recesso solo ai ““ soci che non hanno soci che non hanno concorso alle deliberazioniconcorso alle deliberazioni”” (determinanti (determinanti ll ’’ insorgenza del diritto di recedere dalla societinsorgenza del diritto di recedere dalla societàà). ).

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Diritto di pegno e art. 2355Diritto di pegno e art. 2355--bisbis

InapplicabilitInapplicabilitàà delldell’’ art. 2355art. 2355--bis ai limiti statutari bis ai limiti statutari alla costituzione di pegno su azioni: alla costituzione di pegno su azioni: –– -- la clausola che vieti di dare in pegno le azioni la clausola che vieti di dare in pegno le azioni

non soggiace al limite temporale (5 anni) di cui non soggiace al limite temporale (5 anni) di cui al 1al 1°° comma; comma;

–– -- la clausola che subordini al mero gradimento di la clausola che subordini al mero gradimento di soci o organi sociali la costituzione in pegno (o soci o organi sociali la costituzione in pegno (o ll ’’ attribuzione dei diritti amministrativi al attribuzione dei diritti amministrativi al creditore pignoratizio) non richiede la creditore pignoratizio) non richiede la contestuale previsione dei correttivi di cui al 2contestuale previsione dei correttivi di cui al 2°°comma.comma.

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Diritto di pegno e art. 2355Diritto di pegno e art. 2355--bisbis

InapplicabilitInapplicabilitàà dei limiti statutari al trasferimento, dei limiti statutari al trasferimento, se non espressamente estesi alla costituzione di se non espressamente estesi alla costituzione di pegno.pegno.

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Diritto di pegno e operazioni sul capitale sociale: Diritto di pegno e operazioni sul capitale sociale: aumento gratuito (art. 2352, 3aumento gratuito (art. 2352, 3°° co.)co.)

Aumento gratuito del capitale mediante imputazione a capitale deAumento gratuito del capitale mediante imputazione a capitale delle lle riserve e degli altri fondi disponibili iscritti in bilancio e ariserve e degli altri fondi disponibili iscritti in bilancio e attribuzioni di ttribuzioni di nuove azioni (nel caso di aumento del valore nominale nuove azioni (nel caso di aumento del valore nominale exexart. 2442, 3art. 2442, 3°°co. c.c., lco. c.c., l’’ oggetto del vincolo oggetto del vincolo èè formalmente immutato)formalmente immutato)

1) Spettanza del diritto di opzione al socio1) Spettanza del diritto di opzione al socio

2) Automatica estensione del vincolo alle azioni di nuova emissi2) Automatica estensione del vincolo alle azioni di nuova emissione one assegnate gratuitamente ai soci (art. 2352, 3assegnate gratuitamente ai soci (art. 2352, 3°° co.)co.)DupliceDuplice ratioratio: : a) si assiste a una a) si assiste a una pura pura ““ espansione nominaleespansione nominale”” del capitale nei confronti del capitale nei confronti di un patrimonio il cui valore economico a seguito delldi un patrimonio il cui valore economico a seguito dell’’ operazione resta operazione resta immutatoimmutato(Asquini); (Asquini); b)b) unun’’ eventuale attribuzione, in piena proprieteventuale attribuzione, in piena proprietàà delle azioni gratuite al delle azioni gratuite al socio si tradurrebbe inevitabilmente in una riduzione ingiustifisocio si tradurrebbe inevitabilmente in una riduzione ingiustificata della cata della garanzia del creditore, in quanto le azioni gravate da pegno a sgaranzia del creditore, in quanto le azioni gravate da pegno a suo uo vantaggio verrebbero a rappresentare una porzione proporzionalmevantaggio verrebbero a rappresentare una porzione proporzionalmente nte minore del patrimonio sociale.minore del patrimonio sociale.

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Diritto di pegno e operazioni sul capitale sociale: Diritto di pegno e operazioni sul capitale sociale: aumento gratuito (aumento gratuito (seguesegue))

Le azioni di nuova emissione assegnate gratuitamente ai Le azioni di nuova emissione assegnate gratuitamente ai soci ex art. 2442 sono qualificabili come frutti delle azioni soci ex art. 2442 sono qualificabili come frutti delle azioni originarie ?originarie ?

a) Sa) Sìì, se sono stati imputati a capitale di utili distribuibili e , se sono stati imputati a capitale di utili distribuibili e riserve disponibili (= utili, frutti civili o naturali); riserve disponibili (= utili, frutti civili o naturali);

b)b) Se riserve indisponibili, piSe riserve indisponibili, piùù dubbiodubbio

N.B. Se frutti, la data di costituzione rimane quella N.B. Se frutti, la data di costituzione rimane quella originaria (anche ai fini delle eventuali revocatorie).originaria (anche ai fini delle eventuali revocatorie).

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Diritto di pegno e aumento del capitaleDiritto di pegno e aumento del capitalea pagamento (art. 2352, 2a pagamento (art. 2352, 2°° co.)co.)

““ Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentatiregolamentati””1) Spettanza del diritto di opzione al socio1) Spettanza del diritto di opzione al socio2) Attribuzione al socio delle azioni di nuova emissione2) Attribuzione al socio delle azioni di nuova emissione3) Estensione del vincolo alle azioni optate (o sul ricavato 3) Estensione del vincolo alle azioni optate (o sul ricavato della cessione del diritto di opzione) ?della cessione del diritto di opzione) ?In assenza di adeguato sovrapprezzo, rischio di una riduzione deIn assenza di adeguato sovrapprezzo, rischio di una riduzione della garanzia del creditore, lla garanzia del creditore, in quanto le azioni gravate da pegno a suo vantaggio verrebbero in quanto le azioni gravate da pegno a suo vantaggio verrebbero a rappresentare una a rappresentare una porzione proporzionalmente minore del patrimonio sociale.porzione proporzionalmente minore del patrimonio sociale.

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Pegno e azioni di nuova emissionePegno e azioni di nuova emissione

A) La garanzia non si estende alle azioni optate nA) La garanzia non si estende alle azioni optate néé al ricavato della al ricavato della cessione del diritto di opzione): cessione del diritto di opzione): Assimilazione del diritto dAssimilazione del diritto d’’ opzione allopzione all’’ utilitutilit àà aleatoria prodotta dal titolo, per la quale aleatoria prodotta dal titolo, per la quale ––diversamente dalldiversamente dall’’ usufrutto (art. 1998, 1usufrutto (art. 1998, 1°° comma c.c.) comma c.c.) –– èè espressamente esclusa espressamente esclusa ll ’’ estensione della garanzia (art. 1998, 3estensione della garanzia (art. 1998, 3°° comma c.c.) (G. Ferri)comma c.c.) (G. Ferri)

B) La garanzia si estende al ricavato della cessione del dirittoB) La garanzia si estende al ricavato della cessione del diritto di di opzione, ma non alle azioni optateopzione, ma non alle azioni optateLL’’ estensione al ricavato della vendita del diritto destensione al ricavato della vendita del diritto d’’ opzione si fonda su unopzione si fonda su un’’ applicazione in applicazione in via analogica dellvia analogica dell’’ art. 1998 c.c.. Lart. 1998 c.c.. L’’ estensione del vincolo alle azioni optate estensione del vincolo alle azioni optate èè invece invece esclusa, sulla base del rilievo che le stesse pervengono al sociesclusa, sulla base del rilievo che le stesse pervengono al socio debitore per effetto di un o debitore per effetto di un acquisto a titolo oneroso (Bigiavi).acquisto a titolo oneroso (Bigiavi).

C) il diritto di pegno si estende ad una parte delle azioni optaC) il diritto di pegno si estende ad una parte delle azioni optate, ovvero, te, ovvero, a scelta delle parti, a tutti i titoli sottoscritti, ma a scelta delle parti, a tutti i titoli sottoscritti, ma pro quotapro quota, in misura , in misura ciocioèè pari al pari al ““ plusvalore del patrimonio sociale rispetto al capitale plusvalore del patrimonio sociale rispetto al capitale aumentatoaumentato””Conservazione del valore economico della partecipazione oggetto Conservazione del valore economico della partecipazione oggetto di pegno, che potrebbe di pegno, che potrebbe subire una sensibile riduzione in ipotesi di aumento senza (o cosubire una sensibile riduzione in ipotesi di aumento senza (o con inadeguato) n inadeguato) sovrapprezzo (Asquini).sovrapprezzo (Asquini).

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Pegno e azioni di nuova emissionePegno e azioni di nuova emissione

Tesi oggi prevalente:Tesi oggi prevalente:B) La garanzia si estende al ricavato della cessione del dirittoB) La garanzia si estende al ricavato della cessione del diritto di opzione di opzione (ma non alle azioni optate)(ma non alle azioni optate)A differenza dellA differenza dell’’ esercizio del diritto di opzione esercizio del diritto di opzione –– che ha una valenza eminentemente che ha una valenza eminentemente organizzativa organizzativa –– la vendita rappresenta una vicenda estranea allla vendita rappresenta una vicenda estranea all’’ organizzazione societaria, organizzazione societaria, attraverso la quale si trasferisce ad altri, attraverso la quale si trasferisce ad altri, ““ realizzandolarealizzandola”” , una facolt, una facoltàà compresa nella compresa nella partecipazione azionaria gravata dal vincolo: lpartecipazione azionaria gravata dal vincolo: l’’ estensione della garanzia estensione della garanzia èè pertanto pertanto inevitabile, in analogia con quanto previsto dallinevitabile, in analogia con quanto previsto dall’’ art. 2803 c.c., assistendosi a una sorta di art. 2803 c.c., assistendosi a una sorta di ““ conversioneconversione”” automatica dellautomatica dell’’ oggetto del diritto reale limitato, che avverrebbe oggetto del diritto reale limitato, che avverrebbe indipendentemente dalla volontindipendentemente dalla volontàà del creditore (Angelici) del creditore (Angelici) Opportuna (e frequente) previsione nel titolo costitutivo del peOpportuna (e frequente) previsione nel titolo costitutivo del pegnognoAl fine di evitare lAl fine di evitare l ’’ annacquamento patrimoniale delle azioni sottoposte al vincolo e annacquamento patrimoniale delle azioni sottoposte al vincolo e la la correlativa insufficienza della garanzia, il creditore potrebbe correlativa insufficienza della garanzia, il creditore potrebbe pur sempre valersi pur sempre valersi degli strumenti generali, predisposti dalldegli strumenti generali, predisposti dall’’ ordinamento giuridico, nel caso di ordinamento giuridico, nel caso di deterioramento della deterioramento della ““ cosa data in pegnocosa data in pegno”” (art. 2795 c.c., in combinato disposto con (art. 2795 c.c., in combinato disposto con ll ’’ art. 2743 c.c.) art. 2743 c.c.)

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Pegno e azioni di nuova emissione (disciplina Pegno e azioni di nuova emissione (disciplina convenzionale)convenzionale)

Sistematica previsione della estensione della garanzia azioni Sistematica previsione della estensione della garanzia azioni di nuova emissione.di nuova emissione.RatioRatio: non si può far dipendere dalla scelta del socio la tutela del : non si può far dipendere dalla scelta del socio la tutela del creditore, che creditore, che subirebbe una riduzione della consistenza patrimoniale della garsubirebbe una riduzione della consistenza patrimoniale della garanzia, tanto pianzia, tanto piùùsensibile quanto maggiore sensibile quanto maggiore èè la differenza tra il valore reale e il valore di la differenza tra il valore reale e il valore di emissione delle azioni attribuite al socio libere da pegno.emissione delle azioni attribuite al socio libere da pegno.

In materia di fusione, alcune operazioni si potrebbero realizzarIn materia di fusione, alcune operazioni si potrebbero realizzare nolente il e nolente il creditore pignoratizio (in coerenza al principio desumibile dallcreditore pignoratizio (in coerenza al principio desumibile dall’’ art. 2352, 2art. 2352, 2°°co.).co.).

Problema di raccordo con le norme in tema di pegno (e fideiussioProblema di raccordo con le norme in tema di pegno (e fideiussione) c.d. ne) c.d. ““ omnibusomnibus”” ..

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Pegno e azioni di nuova emissionePegno e azioni di nuova emissione

N.B. Applicazione della soluzione in tutti i casi di N.B. Applicazione della soluzione in tutti i casi di attribuzione al socio di una porzione del patrimonio sociale:attribuzione al socio di una porzione del patrimonio sociale:1) 1) Liquidazione della societLiquidazione della societàà, quando, in presenza di un residuo patrimoniale , quando, in presenza di un residuo patrimoniale attivo distribuibile ai soci, dopo lattivo distribuibile ai soci, dopo l’’ avvenuto pagamento dei creditori, o dopo che avvenuto pagamento dei creditori, o dopo che siano state accantonate le somme in denaro necessarie per pagarlsiano state accantonate le somme in denaro necessarie per pagarli, ne venisse i, ne venisse attribuita attribuita –– in denaro o in natura in denaro o in natura –– una parte al socio (anche se beni insuscettibili una parte al socio (anche se beni insuscettibili di pegno, es. immobili: assegnazione al creditore o vendita dei di pegno, es. immobili: assegnazione al creditore o vendita dei beni assegnati, se beni assegnati, se il credito il credito èè scaduto) scaduto) 1) 1) Riduzione volontaria del capitale (2445): Riduzione volontaria del capitale (2445): estensione del vincolo estensione del vincolo pignoratizio alla parte del patrimonio rimborsata pignoratizio alla parte del patrimonio rimborsata –– in denaro o in natura in denaro o in natura –– al al socio debitore, a fronte dellsocio debitore, a fronte dell’’ annullamento delle sue azioni o della diminuzione annullamento delle sue azioni o della diminuzione del loro valore nominale, con la conseguente applicazione delldel loro valore nominale, con la conseguente applicazione dell’’ art. 2803 c.c. art. 2803 c.c.

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Pegno e riduzione del capitale per perditePegno e riduzione del capitale per perdite

Art. 2447:Art. 2447:

1) 1) Scioglimento della societScioglimento della societàà: il creditore pignoratizio avrebbe diritto di soddisfarsi : il creditore pignoratizio avrebbe diritto di soddisfarsi sullsull’’ eventuale quota di liquidazione spettante al socio debitore, le eventuale quota di liquidazione spettante al socio debitore, le cui azioni sono cui azioni sono costituite in pegno costituite in pegno

2) 2) Ricostituzione del capitale: Ricostituzione del capitale: v. aumento a titolo oneroso (spettanza al socio del diritto v. aumento a titolo oneroso (spettanza al socio del diritto di opzione e delle azioni optate, non estensione del vincolo)di opzione e delle azioni optate, non estensione del vincolo)

3) 3) Trasformazione: Trasformazione: il pegno precedentemente esistente, si trasferisce proporzionalmil pegno precedentemente esistente, si trasferisce proporzionalmente ente sulla quota sociale rappresentativa della partecipazione del socsulla quota sociale rappresentativa della partecipazione del socio debitore nella io debitore nella ““ nuovanuova””societsocietààN.B.: Se per effetto della trasformazione il socio, che avesse dN.B.: Se per effetto della trasformazione il socio, che avesse dato in pegno le proprie ato in pegno le proprie azioni, assumesse responsabilitazioni, assumesse responsabilitàà illimitata sarebbe necessario, al fine dellillimitata sarebbe necessario, al fine dell’’ assunzione della assunzione della relativa delibera di trasformazione, il consenso del socio debitrelativa delibera di trasformazione, il consenso del socio debitore, oltre che quello del ore, oltre che quello del creditore pignoratizio (art. 2500creditore pignoratizio (art. 2500--sexiessexies, 1, 1°° comma c.c.: comma c.c.: ““ èè comunque richiesto il comunque richiesto il consenso del soci che con la trasformazione assumono responsabilconsenso del soci che con la trasformazione assumono responsabilititàà illimitataillimitata”” ).).

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Il trasferimento delle azioniIl trasferimento delle azioni

Disciplina legaleDisciplina legale

Limiti statutariLimiti statutari

Patti parasocialiPatti parasociali

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Il principio di libera trasferibilitIl principio di libera trasferibilitàà delle azionidelle azioni

Favorire l'investimento azionario: la possibilitFavorire l'investimento azionario: la possibilitàà di di vendere le proprie azioni liberamente, a chiunque vendere le proprie azioni liberamente, a chiunque ed in qualsiasi momento, facilita lo smobilizzo ed in qualsiasi momento, facilita lo smobilizzo dell'investimento, rende possibile la formazione di dell'investimento, rende possibile la formazione di un mercato per il loro acquisto e pertanto un mercato per il loro acquisto e pertanto contribuisce ad incrementare l'afflusso di capitali di contribuisce ad incrementare l'afflusso di capitali di rischio alle societrischio alle societàà per azioni. per azioni.

Nei regolamenti dei mercati azionari la libera Nei regolamenti dei mercati azionari la libera trasferibilittrasferibilitàà delle azioni delle azioni èè espressamente richiesta, espressamente richiesta, tra i requisiti all'ammissione delle azioni alla tra i requisiti all'ammissione delle azioni alla negoziazione in borsa (e v. art. 123 T.U.F.)negoziazione in borsa (e v. art. 123 T.U.F.)

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Limiti legali alla trasferibilitLimiti legali alla trasferibilitàà delle azionidelle azioni

Azioni liberate con conferimenti di beni in natura o Azioni liberate con conferimenti di beni in natura o di crediti (fino a che non sia stata effettuata la di crediti (fino a che non sia stata effettuata la verifica della stima a cura dell'organo verifica della stima a cura dell'organo amministrativo: art. 2343, comma 3)amministrativo: art. 2343, comma 3)

Azioni con prestazioni accessorie (Azioni con prestazioni accessorie («« non sono non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori trasferibili senza il consenso degli amministratori »»: : art. 2345, comma 2)art. 2345, comma 2)

Disciplina speciale (o oneri per benefici fiscali)Disciplina speciale (o oneri per benefici fiscali)

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Limiti convenzionali : patti parasocialiLimiti convenzionali : patti parasociali

Efficacia circoscritta agli aderenti al patto: non può Efficacia circoscritta agli aderenti al patto: non può essere estesa ai terzi che, eventualmente, essere estesa ai terzi che, eventualmente, acquisiscano azioni in violazione del limite acquisiscano azioni in violazione del limite convenzionale (c.d. efficacia obbligatoria o relativa convenzionale (c.d. efficacia obbligatoria o relativa o o inter partesinter partesdel patto parasociale). del patto parasociale).

Invalido il divieto di alienazione se non Invalido il divieto di alienazione se non èè contenuto contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti (art. ad un apprezzabile interesse di una delle parti (art. 1379 )1379 )

Art. 122, 123 TUFArt. 122, 123 TUF

Art. 2341Art. 2341--bisbis e e ter ter c.c.c.c.

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Patti parasocialiPatti parasociali

Tre differenti disciplineTre differenti discipline

1.1. S.p.a. quotate (artt. 122 e 123 T.U.F.)S.p.a. quotate (artt. 122 e 123 T.U.F.)

2.2. S.p.a. S.p.a. ““ aperteaperte”” non quotate: che fanno ricorso al non quotate: che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (artt. mercato dei capitali di rischio (artt. 23412341--bisbis e e 23412341--terter c.c.)c.c.)

3.3. SocietSocietàà ““ chiusechiuse”” : che non fanno ricorso al mercato : che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (art. 2341dei capitali di rischio (art. 2341--bisbis c.c.)c.c.)

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Sindacati di bloccoSindacati di blocco

Patti parasociali tendenti a limitare la libera Patti parasociali tendenti a limitare la libera circolazione dei titoli azionari al fine di stabilizzare circolazione dei titoli azionari al fine di stabilizzare gli assetti proprietari, erigendo una barriera o un gli assetti proprietari, erigendo una barriera o un filtro allfiltro all ’’ ingresso di estranei nella societingresso di estranei nella societàà o nel o nel gruppo di controllo della stessagruppo di controllo della stessa

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Sindacati di votoSindacati di voto

Patti parasociali con i quali alcuni soci, al fine di Patti parasociali con i quali alcuni soci, al fine di reciprocamente valorizzare le rispettive reciprocamente valorizzare le rispettive partecipazioni azionarie, assumono lpartecipazioni azionarie, assumono l’’ obbligazione di obbligazione di esercitare il diritto di voto in assemblea secondo esercitare il diritto di voto in assemblea secondo modalitmodalitàà preventivamente concordate (v.preventivamente concordate (v.infrainfra))

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Patti parasociali: efficacia obbligatoriaPatti parasociali: efficacia obbligatoria

A differenza delle clausole statutarie, dotate di A differenza delle clausole statutarie, dotate di efficacia efficacia ““ realereale”” (cio(cioèè vincolanti per tutti i soci, presenti vincolanti per tutti i soci, presenti e futuri), gli accordi parasociali hanno mera efficacia e futuri), gli accordi parasociali hanno mera efficacia ““ obbligatoriaobbligatoria”” ::

1) Obbligo di risarcimento dei danni gravante 1) Obbligo di risarcimento dei danni gravante sullsull’’ inadempiente nei confronti degli altri aderenti inadempiente nei confronti degli altri aderenti allall’’ accordo. accordo.

2) Validit2) Validitàà degli atti in violazione del patto (ad esempio, degli atti in violazione del patto (ad esempio, la cessione delle proprie partecipazioni sociali in la cessione delle proprie partecipazioni sociali in violazione di un sindacato di blocco o lviolazione di un sindacato di blocco o l’’ esercizio del esercizio del diritto di voto in assemblea difformemente da un diritto di voto in assemblea difformemente da un sindacato di voto)sindacato di voto)

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Limiti alla circolazione delle azioniLimiti alla circolazione delle azioniart. 2355art. 2355--bisbis

1. Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

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Limiti alla circolazione delle azioniLimiti alla circolazione delle azioni

2. Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante; resta ferma l’applicazione dell’articolo 2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall’articolo 2437-ter.

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Limiti alla circolazione delle azioniLimiti alla circolazione delle azioni

3. La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

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Limiti alla circolazione delle azioniLimiti alla circolazione delle azioni

4. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo

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Efficacia reale dei limiti statutariEfficacia reale dei limiti statutari

Gli effetti della clausola statutaria limitativa della Gli effetti della clausola statutaria limitativa della trasferibilittrasferibilitàà si estendono anche ai terzi (c.d. si estendono anche ai terzi (c.d. efficacia reale o assoluta o efficacia reale o assoluta o erga omneserga omnesdella della clausola statutaria), anche alla luce della clausola statutaria), anche alla luce della circostanza che essa circostanza che essa èè oggetto di pubblicitoggetto di pubblicitàà legale legale mediante iscrizione nel registro delle imprese ed mediante iscrizione nel registro delle imprese ed èèaltresaltresìì riportata sui singoli certificati azionaririportata sui singoli certificati azionari

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Efficacia reale dei limiti statutariEfficacia reale dei limiti statutari

Il patto limitativo entra a far parte del contratto Il patto limitativo entra a far parte del contratto sociale, diviene sociale, diviene ““ legge di funzionamentolegge di funzionamento”” delldell’’ ente.ente.

La legge, pertanto, al fine di non snaturare le La legge, pertanto, al fine di non snaturare le caratteristiche tipologiche della societcaratteristiche tipologiche della societàà per azioni, per azioni, delimita i confini oltre i quali l'autonomia statutaria delimita i confini oltre i quali l'autonomia statutaria non può spingersi nel limitare con efficacia reale la non può spingersi nel limitare con efficacia reale la circolazione delle azionicircolazione delle azioni

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I vincoli allI vincoli all’’ autonomia statutariaautonomia statutaria(i (i ““ limiti alle limitazionilimiti alle limitazioni”” ))

((ii) Limite temporale al ) Limite temporale al divieto assoluto di divieto assoluto di alienazionealienazionedelle azioni: non superiore ai delle azioni: non superiore ai cinque annicinque annidal momento della costituzione dal momento della costituzione o dal momento in cui viene introdotto il o dal momento in cui viene introdotto il divieto.divieto.

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I vincoli allI vincoli all’’ autonomia statutariaautonomia statutaria(i (i ““ limiti alle limitazionilimiti alle limitazioni”” ))

((iiii ) Condizioni di efficacia delle clausole di ) Condizioni di efficacia delle clausole di mero gradimentomero gradimento: :

((ii1ii1) ) obbligo di acquistoobbligo di acquistoa carico della a carico della societsocietàà o degli altri soci, oppure o degli altri soci, oppure

((ii2ii2) il ) il diritto di recessodiritto di recessodell'alienantedell'alienante

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I vincoli allI vincoli all’’ autonomia statutariaautonomia statutaria(i (i ““ limiti alle limitazionilimiti alle limitazioni”” ))

((iiiiii ) Condizione di efficacia di ) Condizione di efficacia di tutte le clausole che tutte le clausole che sottopongono a particolari condizioni il sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di mortetrasferimento a causa di morte::

((ii1ii1) ) obbligo di acquistoobbligo di acquistoa carico della societa carico della societàà o o degli altri soci, oppure degli altri soci, oppure

((ii2ii2) il ) il diritto di recessodiritto di recessodell'alienantedell'alienante

Salvo che sia previsto il gradimento (agli eredi o Salvo che sia previsto il gradimento (agli eredi o legatari) e questo sia concessolegatari) e questo sia concesso

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Clausole incondizionatamente valide:Clausole incondizionatamente valide:prelazione prelazione interinter vivosvivos

Clausola di prelazioneClausola di prelazione: il socio che intende alienare : il socio che intende alienare le azioni deve preventivamente offrirle, alle le azioni deve preventivamente offrirle, alle medesime condizioni, agli altri soci, in proporzione medesime condizioni, agli altri soci, in proporzione alle azioni da essi possedute alle azioni da essi possedute

Nella pratica un numero infinito di varianti ed Nella pratica un numero infinito di varianti ed aggiunte. aggiunte.

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Clausole incondizionatamente valideClausole incondizionatamente valideprelazione prelazione ““ impropriaimpropria””

Clausola di prelazione impropriaClausola di prelazione impropria: attribuisce il : attribuisce il diritto agli altri soci di acquistare le azioni del socio diritto agli altri soci di acquistare le azioni del socio alienante non gialienante non giàà al prezzo offerto dal terzo al prezzo offerto dal terzo acquirente, bensacquirente, bensìì ad un prezzo determinato sulla ad un prezzo determinato sulla base di particolari criteri oggettivi oppure da un base di particolari criteri oggettivi oppure da un arbitratore all'uopo nominatoarbitratore all'uopo nominato

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Clausole incondizionatamente valideClausole incondizionatamente validegradimento gradimento ““ non meronon mero””

LL’’ efficacia del trasferimento delle azioni efficacia del trasferimento delle azioni èèsubordinata al gradimento di un organo sociale, che subordinata al gradimento di un organo sociale, che dovrdovràà però rilasciarlo al riscontro della sussistenza però rilasciarlo al riscontro della sussistenza di requisiti (o in base a criteri) preventivamente di requisiti (o in base a criteri) preventivamente indicati dallo statuto, con conseguente obbligo di indicati dallo statuto, con conseguente obbligo di motivazione dell'eventuale diniegomotivazione dell'eventuale diniego

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Clausole incondizionatamente valideClausole incondizionatamente valideClausole di tetto massimoClausole di tetto massimo

Clausola che impedisce, rendendoli inefficaci nei Clausola che impedisce, rendendoli inefficaci nei confronti della societconfronti della societàà, i trasferimenti di azioni che , i trasferimenti di azioni che comportano, in capo all'acquirente, il superamento comportano, in capo all'acquirente, il superamento di una percentuale prestabilita dallo statuto. di una percentuale prestabilita dallo statuto.

Rappresenta un limite alla circolazione? Rappresenta un limite alla circolazione?

Incide piIncide piùù sulla posizione dell'acquirente che su sulla posizione dell'acquirente che su quella dell'alienantequella dell'alienante

Anche nelle Anche nelle s.p.a.s.p.a.““ aperteaperte”” (azioni a voto massimo)(azioni a voto massimo)

Ma v. Ma v. PassivityPassivityRuleRule/ Sterilizzazione (art. 104/ Sterilizzazione (art. 104--bis: bis: optopt--inin))

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Clausole di riscattoClausole di riscattoazioni riscattabili e azioni riscattabili e riscattanderiscattande

La previsione statutaria del La previsione statutaria del riscattoriscattodelle azioni delle azioni èèlegittima, purchlegittima, purchéé il prezzo di riscatto sia il prezzo di riscatto sia determinato ai sensi dell'art. 2437determinato ai sensi dell'art. 2437--ter ter (art. 2437(art. 2437--sexiessexies))

Azioni soggette allAzioni soggette all’’ altrui diritto di riscatto (o altrui diritto di riscatto (o obblighi di covendita: v. ora Trib. Milano, obblighi di covendita: v. ora Trib. Milano, 8.1.2008)8.1.2008)

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Introduzione e soppressione dei limiti statutariIntroduzione e soppressione dei limiti statutari

LL’’ art. 2437, comma 2, lett. b)attribuisce (salva art. 2437, comma 2, lett. b)attribuisce (salva diversa disposizione dello statuto) il diritto di diversa disposizione dello statuto) il diritto di recesso a favore dei soci che non hanno concorso recesso a favore dei soci che non hanno concorso allall’’ approvazione di deliberazioni che hanno approvazione di deliberazioni che hanno introdotto o rimosso introdotto o rimosso ““ vincoli alla circolazione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionarititoli azionari”” ..

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Introduzione e soppressione dei limiti statutariIntroduzione e soppressione dei limiti statutari

Le clausole statutarie limitative della circolazione Le clausole statutarie limitative della circolazione delle azioni possono essere previste sin dall'origine delle azioni possono essere previste sin dall'origine dall'atto costitutivo, cosdall'atto costitutivo, cosìì come possono essere come possono essere successivamente introdotte nello statuto, o rimosse, successivamente introdotte nello statuto, o rimosse, con una deliberazione dell'assemblea straordinaria, con una deliberazione dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze normalmente richieste assunta con le maggioranze normalmente richieste per le modificazioni statutarie. per le modificazioni statutarie.

ÈÈ possibile possibile —— ma non necessario ma non necessario —— che lo statuto che lo statuto preveda in tali casi il diritto di recesso per i soci che preveda in tali casi il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle relativa non hanno concorso all'approvazione delle relativa deliberazione assembleare.deliberazione assembleare.

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Efficacia reale dei limiti statutariEfficacia reale dei limiti statutari

Gli effetti della clausola statutaria limitativa della Gli effetti della clausola statutaria limitativa della trasferibilittrasferibilitàà si estendono anche ai terzi (c.d. si estendono anche ai terzi (c.d. efficacia reale o assoluta o efficacia reale o assoluta o erga omneserga omnesdella della clausola statutaria), anche alla luce della clausola statutaria), anche alla luce della circostanza che essa circostanza che essa èè oggetto di pubblicitoggetto di pubblicitàà legale legale mediante iscrizione nel registro delle imprese ed mediante iscrizione nel registro delle imprese ed èèaltresaltresìì riportata sui singoli certificati azionaririportata sui singoli certificati azionari

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Efficacia reale dei limiti statutariEfficacia reale dei limiti statutari

Gli effetti della clausola statutaria limitativa della Gli effetti della clausola statutaria limitativa della trasferibilittrasferibilitàà si estendono anche ai terzi (c.d. si estendono anche ai terzi (c.d. efficacia reale o assoluta o efficacia reale o assoluta o erga omneserga omnesdella della clausola statutaria), anche alla luce della clausola statutaria), anche alla luce della circostanza che essa circostanza che essa èè oggetto di pubblicitoggetto di pubblicitàà legale legale mediante iscrizione nel registro delle imprese ed mediante iscrizione nel registro delle imprese ed èèaltresaltresìì riportata sui singoli certificati azionaririportata sui singoli certificati azionari

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Operazioni sulle azioniOperazioni sulle azioni

Limiti allLimiti all ’’ acquisto di partecipazioni in altre acquisto di partecipazioni in altre societsocietàà

Limiti allLimiti all ’’ acquisto di azioni in societacquisto di azioni in societààcontrollanticontrollanti

Operazioni sulle proprie azioni Operazioni sulle proprie azioni

Assistenza finanziariaAssistenza finanziaria

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Limiti allLimiti all ’’ acquisto di acquisto di partecipazioni in altre societpartecipazioni in altre societàà

Divieto Divieto di assunzione di partecipazioni in societdi assunzione di partecipazioni in societàà (o in (o in altre altre ««impreseimprese»», indipendentemente dalla forma , indipendentemente dalla forma giuridica da esse rivestita) tali da determinare una giuridica da esse rivestita) tali da determinare una modificazione sostanziale dellmodificazione sostanziale dell’’ oggetto sociale oggetto sociale (art. (art. 2361 , 12361 , 1°° co.).co.).

Limiti Limiti allall’’ assunzione di partecipazioni in societassunzione di partecipazioni in societàà (o in (o in altre altre ««impreseimprese»») comportante una ) comportante una responsabilitresponsabilitààillimitata per le obbligazioni illimitata per le obbligazioni delle medesime (art. 2361 , delle medesime (art. 2361 , 22°° co.: preventiva approvazione assemblea ordinaria)co.: preventiva approvazione assemblea ordinaria)

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Limiti agli incroci azionariLimiti agli incroci azionari

Per tutte le societPer tutte le societàà: limite all: limite all’’ acquisto di azioni della acquisto di azioni della societsocietàà controllante da parte delle societcontrollante da parte delle societàà da questa da questa controllate (art. 2359 ss.): v. azioni proprie (20% per spa controllate (art. 2359 ss.): v. azioni proprie (20% per spa aperte)aperte)

Per le societPer le societàà quotatequotate: disciplina speciale delle : disciplina speciale delle partecipazioni reciproche (art. 121 T.u.f.)partecipazioni reciproche (art. 121 T.u.f.)

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SocietSocietàà quotate e partecipazioni reciproche quotate e partecipazioni reciproche

Partecipazioni Partecipazioni in in s.p.a quotata s.p.a quotata

2%2%

Partecipazione Partecipazione di di s.p.a. quotata in s.p.a s.p.a. quotata in s.p.a non non quotataquotata

10% 10%

LLa societa societàà che ha superato il limite successivamente non che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedentiquote eccedenti”” tale limite tale limite ““ e deve alienarle entro e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limitedodici mesi dalla data in cui ha superato il limite””stessostesso

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Le partecipazioni reciproche Le partecipazioni reciproche (art. 121)(art. 121)

La societLa societàà che ha superato il limite che ha superato il limite successivamente:successivamente:

1)1) non può esercitare il diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle inerente alle azioni o quote eccedentiazioni o quote eccedenti

2)2) deve alienarle deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limitesuperato il limite

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Le partecipazioni reciproche Le partecipazioni reciproche (art. 121)(art. 121)

In caso di In caso di mancata alienazione mancata alienazione entro il termine previsto, entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende la sospensione del diritto di voto si estende all'intera all'intera partecipazionepartecipazione, cio, cioèè anche alle azioni o quote anche alle azioni o quote rientranti nel limite. rientranti nel limite.

Se non Se non èè possibile accertare quale delle due societpossibile accertare quale delle due societàà abbia abbia superato il limite successivamente, la sospensione superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano applicano ad entrambead entrambe, salvo loro diverso accordo, salvo loro diverso accordo

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Partecipazioni reciproche e gruppiPartecipazioni reciproche e gruppi(art. 121)(art. 121)

Rilevanza degli Rilevanza degli ““ incroci di gruppoincroci di gruppo”” : :

““ Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale di una societdue per cento del capitale di una societàà con azioni con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una societtale limite in una societàà con azioni quotate con azioni quotate controllata dal primocontrollata dal primo”” . .

(implica solo la sospensione del diritto di voto (implica solo la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso )inerente alle azioni eccedenti il limite stesso )

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Violazione dei limiti Violazione dei limiti alle partecipazioni reciproche alle partecipazioni reciproche

A)A) In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto, le deliberazioni assembleari sono voto, le deliberazioni assembleari sono impugnabili impugnabili exexart. 2377 c.c. (lart. 2377 c.c. (l’’ impugnazione può essere impugnazione può essere proposta anche dalla Consob) se, senza il voto di proposta anche dalla Consob) se, senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza

B)B) La violazione del divieto di acquisto di La violazione del divieto di acquisto di partecipazioni reciproche oltre i limiti partecipazioni reciproche oltre i limiti èè punita con punita con una una sanzione amministrativa sanzione amministrativa pecuniaria (art. 193, pecuniaria (art. 193, 22°° co.)co.)

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Innalzamento del limite al 5%Innalzamento del limite al 5%

Il limite del 2% agli Il limite del 2% agli ““ incroci azionariincroci azionari”” in societin societàà con con azioni quotate può essere azioni quotate può essere elevato al 5% elevato al 5% a condizione a condizione che il superamento del due per cento da parte di enche il superamento del due per cento da parte di en--trambe le societtrambe le societàà abbia luogo a seguito di un abbia luogo a seguito di un accordo accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle societdelle societàà interessate.interessate.

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Nozione di controllo (art. 2359)Nozione di controllo (art. 2359)

Controllo azionarioControllo azionario::

1)1) disponga della maggioranza dei voti esercitabili disponga della maggioranza dei voti esercitabili nellnell’’ assemblea ordinaria di essa (controllo di diritto) oassemblea ordinaria di essa (controllo di diritto) o

2)2) disponga di voti sufficienti per esercitarvi undisponga di voti sufficienti per esercitarvi un’’ influenza influenza dominante (controllo di fatto) dominante (controllo di fatto)

Per lPer l’’ applicazione del n. 1 e del n. 2 applicazione del n. 1 e del n. 2 ««si computano anche i voti si computano anche i voti spettanti a societspettanti a societàà controllate, a societcontrollate, a societàà fiduciarie e a persona fiduciarie e a persona interpostainterposta»»

Controllo non azionarioControllo non azionario

3) per particolari 3) per particolari vincoli contrattuali vincoli contrattuali tali da porre altra tali da porre altra societsocietàà sotto lsotto l’’ influenza dominante di uninfluenza dominante di un’’ altra societaltra societàà. .

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Limiti agli acquisti di azioni della Limiti agli acquisti di azioni della controllata (art. 2359controllata (art. 2359--bisbis ss.)ss.)

Sostanziale equiparazione alle azioni proprie (indiretto Sostanziale equiparazione alle azioni proprie (indiretto acquisto di azioni proprie per tramite di controllate): acquisto di azioni proprie per tramite di controllate):

I) Quanto ai I) Quanto ai presuppostipresupposti::a)a) LL’’ acquisto può essere fatto soltanto nei limiti degli utili acquisto può essere fatto soltanto nei limiti degli utili

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dalldistribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’’ ultimo ultimo bilancio regolarmente approvato della societbilancio regolarmente approvato della societàà controllata;controllata;

b)b) Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate;Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate;

c)c) LL’’ operazione deve essere autorizzata dalloperazione deve essere autorizzata dall’’ assemblea ordinaria assemblea ordinaria della controllata con delibera contenente le stesse della controllata con delibera contenente le stesse specificazioni richieste per lspecificazioni richieste per l’’ acquisto di azioni proprie acquisto di azioni proprie (anche (anche della controllante?)della controllante?)

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Limiti agli acquisti di azioni della Limiti agli acquisti di azioni della controllata (art. 2359controllata (art. 2359--bisbis ss.)ss.)

II) Quanto al II) Quanto al limite quantitativo (ora per sole s.p.a. aperte):limite quantitativo (ora per sole s.p.a. aperte):

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della societquinta parte del capitale della societàà controllante controllante qualora questa sia una societqualora questa sia una societàà che faccia ricorso al che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima societfine delle azioni possedute dalla medesima societààcontrollante o dalle societcontrollante o dalle societàà da essa controllate (d.lgs. n. da essa controllate (d.lgs. n. 224/2010).224/2010).

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Limiti agli acquisti di azioni della Limiti agli acquisti di azioni della controllata (art. 2359controllata (art. 2359--bisbis ss.)ss.)

III) Quanto alla III) Quanto alla Disciplina delle azioni in portafoglio:Disciplina delle azioni in portafoglio:

a)a) la societla societàà controllata non può esercitare il diritto di voto controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della societnelle assemblee della societàà controllante;controllante;

b)b) deve essere costituita, a fronte delldeve essere costituita, a fronte dell’’ acquisto (e conservata acquisto (e conservata sino a che le azioni o quote non siano trasferite), una riserva sino a che le azioni o quote non siano trasferite), una riserva indisponibile;indisponibile;

c)c) le azioni o quote in esubero devono essere alienate entro un le azioni o quote in esubero devono essere alienate entro un anno, secondo modalitanno, secondo modalitàà da determinarsi dallda determinarsi dall’’ assemblea e, in assemblea e, in mancanza, essere annullatemancanza, essere annullate

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Divieti assoluti (art. 2359Divieti assoluti (art. 2359--5 5 e 2360)e 2360)

a)a) In nessun caso la societIn nessun caso la societàà controllata può controllata può sottoscrivere sottoscrivere azioni o azioni o quote della societquote della societàà controllante, pena la loro intestazione ai suoi controllante, pena la loro intestazione ai suoi amministratori o a chi le ha sottoscritte (art. 2359 amministratori o a chi le ha sottoscritte (art. 2359 quinquiesquinquies) ; ) ;

b)b) In nessun caso due societIn nessun caso due societàà (anche non legate da rapporti di (anche non legate da rapporti di controllo) possono costituire o aumentare il capitale controllo) possono costituire o aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni anche se per mediante sottoscrizione reciproca di azioni anche se per interposto ente o persona. (X versa 100 mila euro per interposto ente o persona. (X versa 100 mila euro per sottoscrivere lsottoscrivere l’’ aumento di capitale da 200 a 300 mila di Y aumento di capitale da 200 a 300 mila di Y --Y versa 100 mila euro per sottoscrivere lY versa 100 mila euro per sottoscrivere l’’ aumento di aumento di capitale da 200 a 300 mila di X = Lcapitale da 200 a 300 mila di X = L’’ aumento complessivo aumento complessivo di capitale delle due societdi capitale delle due societàà èè di 200 mila euro, ma la di 200 mila euro, ma la somma realmente impegnata somma realmente impegnata èè di 100 mila)di 100 mila)

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Incroci azionari: criticitIncroci azionari: criticitàà

a)a) Annacquamenti di capitale determinati dalla presenza di carta Annacquamenti di capitale determinati dalla presenza di carta contro carta nei patrimoni delle due societcontro carta nei patrimoni delle due societàà tra cui essa intercorre tra cui essa intercorre (X investe il proprio capitale in azioni di Y, che trovano in tu(X investe il proprio capitale in azioni di Y, che trovano in tutto o tto o in parte il loro corrispondente patrimoniale nelle azioni di X in parte il loro corrispondente patrimoniale nelle azioni di X possedute da Y); possedute da Y);

b)b) Gioco pendolare delle perdite, che se intaccano il capitale di uGioco pendolare delle perdite, che se intaccano il capitale di una na delle societdelle societàà X e Y tra le quali cX e Y tra le quali c’’ èè incrocio azionario rimbalzano incrocio azionario rimbalzano dalla societdalla societàà X, che ha subito la perdita, alla societX, che ha subito la perdita, alla societàà Y in quanto Y in quanto partecipante al capitale di X e poi nuovamente da Y a X in partecipante al capitale di X e poi nuovamente da Y a X in proporzione alla quota di azioni Y possedute da X e cosproporzione alla quota di azioni Y possedute da X e cosìì via, in via, in misura decrescente, dallmisura decrescente, dall’’ una alluna all’’ altra societaltra societàà; ;

c)c) Attribuzione agli amministratori della societAttribuzione agli amministratori della societàà pipiùù forte di una forte di una riserva aggiuntiva di voti e quindi di strumenti supplementari driserva aggiuntiva di voti e quindi di strumenti supplementari di i poterepotere

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Acquisto di azioni proprie (art. 2357 ss.) Acquisto di azioni proprie (art. 2357 ss.) PresuppostiPresupposti

a)a) LL’’ acquisto può essere fatto soltanto nei limiti degli acquisto può essere fatto soltanto nei limiti degli utili utili distribuibili e delle riserve disponibili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dallrisultanti dall’’ ultimo ultimo bilancio regolarmente approvato;bilancio regolarmente approvato;

b)b) Possono essere acquistate solo Possono essere acquistate solo azioni interamente liberateazioni interamente liberate;;

c)c) LL’’ operazione deve essere operazione deve essere autorizzata dallautorizzata dall’’ assemblea assemblea ordinaria con delibera che deve fissarne le modalitordinaria con delibera che deve fissarne le modalitàà, indicando , indicando in particolare: in particolare:

-- numero massimo di azioni da acquistare;numero massimo di azioni da acquistare;

-- durata (non superiore a diciotto mesi) durata (non superiore a diciotto mesi)

-- prezzo minimo e massimoprezzo minimo e massimo

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Limite quantitativoLimite quantitativo

Per sole Per sole s.p.a.s.p.a.aperte:aperte:

Qualora questa la societQualora questa la societàà faccia ricorso al mercato del capitale di faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni proprie non può rischio, il valore nominale delle azioni proprie non può eccedere la eccedere la quinta parte del capitalequinta parte del capitale, tenendosi conto a tal , tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da societfine anche delle azioni possedute da societàà controllatecontrollate

N.B. Casi speciali di deroga per acquisti N.B. Casi speciali di deroga per acquisti ““ involontariinvolontari””

Le azioni o quote in esubero devono essere alienate entro un annLe azioni o quote in esubero devono essere alienate entro un anno, o, secondo modalitsecondo modalitàà da determinarsi dallda determinarsi dall’’ assemblea e, in assemblea e, in mancanza, essere annullatemancanza, essere annullate

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Disciplina delle azioni proprieDisciplina delle azioni proprie

a)a) SterilizzazioneSterilizzazionedel diritto didel diritto divotovoto

b)b) Proporzionale attribuzione alle altre azioni del diritto di Proporzionale attribuzione alle altre azioni del diritto di opzioneopzionee del diritto e del diritto agli utiliagli utili

c)c) Imposta costituzione al passivo di una Imposta costituzione al passivo di una riserva indisponibile riserva indisponibile (che va conservata sino a che le azioni non siano trasferite)(che va conservata sino a che le azioni non siano trasferite)

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Sospensione del voto e quorum assembleariSospensione del voto e quorum assembleari

S.p.a. chiuseS.p.a. chiuse::

le azioni proprie vanno computate ai fini del calcolo sia del le azioni proprie vanno computate ai fini del calcolo sia del quorumquorumcostitutivo, sia del costitutivo, sia del quorum quorum deliberativo (si deliberativo (si considerano considerano ““ presenti, ma astenutepresenti, ma astenute”” ).).

S.p.a. aperteS.p.a. aperte::

le azioni proprie vanno computate ai fini del calcolo del le azioni proprie vanno computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo, ma non del quorum costitutivo, ma non del quorum quorum deliberativo (per il deliberativo (per il quale si calcolano soltanto le azioni che possono votare e non quale si calcolano soltanto le azioni che possono votare e non quelle per le quali il voto quelle per le quali il voto èè sospeso, in base alla regola sospeso, in base alla regola generale dettata dallgenerale dettata dall’’ art. 2368, co.3).art. 2368, co.3).

Per quale ragione?Per quale ragione?

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Autorizzazione alla rivendita eAutorizzazione alla rivendita etrading trading di azioni proprie (art. 2359di azioni proprie (art. 2359--bisbis ss.)ss.)

a)a) Gli amministratori non possono disporre delle azioni Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, se non previa autorizzazione acquistate, se non previa autorizzazione delldell’’ assemblea che assemblea che deve stabilirne le modalitdeve stabilirne le modalitàà. .

b)b) Il Il trading trading èè consentito se vi sia consentito se vi sia «« a monte a monte »» una copertura una copertura assembleare, che fissi le modalitassembleare, che fissi le modalitàà delle operazioni, delle operazioni, indicando il numero delle azioni da rivendere (o indicando il numero delle azioni da rivendere (o riacquistare), la durata (sempre non superiore a 18 mesi), riacquistare), la durata (sempre non superiore a 18 mesi), corrispettivo minimo e massimo.corrispettivo minimo e massimo.

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Divieto di autosottoscrizione Divieto di autosottoscrizione (art. 2357(art. 2357--44))

Divieto di Divieto di autosottoscrizione autosottoscrizione delle azioni proprie emesse in delle azioni proprie emesse in sede di costituzione o aumento del capitale (art. 2357 sede di costituzione o aumento del capitale (art. 2357 quater)quater)

Riforma 2003: Riforma 2003: possibile autorizzazione assembleare per esercitare possibile autorizzazione assembleare per esercitare il diritto di opzione: compatibile con art. 18, 1il diritto di opzione: compatibile con art. 18, 1°° par. II par. II Direttiva? PossibilitDirettiva? Possibilitàà ora abrogata dal d.lgs. n. 224/2010); ora abrogata dal d.lgs. n. 224/2010);

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Il divieto di assistenza finanziariaIl divieto di assistenza finanziariadopo la Direttiva 2006/68/CEdopo la Direttiva 2006/68/CE

Superamento del divieto a condizione che: Superamento del divieto a condizione che:

(i) siano rispettate condizioni di mercato eque, con (i) siano rispettate condizioni di mercato eque, con particolare riferimento al tasso di interesse, e che sia particolare riferimento al tasso di interesse, e che sia stato valutato il merito di credito del beneficiario; stato valutato il merito di credito del beneficiario;

(ii) l(ii) l ’’ operazione sia autorizzata dalloperazione sia autorizzata dall’’ assemblea, alla quale assemblea, alla quale sia stata preventivamente presentata una relazione sia stata preventivamente presentata una relazione delldell’’ organo amministrativo che ne illustri le ragioni, i organo amministrativo che ne illustri le ragioni, i rischi, le condizioni e lrischi, le condizioni e l’’ interesse per la societinteresse per la societàà; ;

(iii) l(iii) l ’’ importo complessivo dellimporto complessivo dell’’ assistenza finanziaria assistenza finanziaria concessa a terzi sia limitata agli utili distribuibili e alla concessa a terzi sia limitata agli utili distribuibili e alla riserve disponibiliriserve disponibili

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Assistenza finanziaria (art. 2358)Assistenza finanziaria (art. 2358)

La concessione di assistenza finanziaria (effettuata per La concessione di assistenza finanziaria (effettuata per favorire lfavorire l’’ acquisto di azioni della societacquisto di azioni della societàà o per agevolare o per agevolare la sottoscrizione di nuove azioni emesse a fronte di un la sottoscrizione di nuove azioni emesse a fronte di un aumento del capitale) viene regolata sul modello aumento del capitale) viene regolata sul modello delldell’’ acquisto di azioni proprie.acquisto di azioni proprie.

Identici presupposti patrimoniali (plusvalenze Identici presupposti patrimoniali (plusvalenze disponibili), madisponibili), ma

Procedura peculiare Procedura peculiare (Relazione(Relazionedegli amministratori)degli amministratori)

Autorizzazione assemblea Autorizzazione assemblea straordinariastraordinaria

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La relazione degli amministratoriLa relazione degli amministratori

Deve illustrare:Deve illustrare:

-- I termini dellI termini dell’’ operazioneoperazione

-- La sua giustificazione economicoLa sua giustificazione economico--aziendaleaziendale

-- Il suo impatto sulla liquiditIl suo impatto sulla liquiditàà e solvibilite solvibilitàà della societdella societàà

Deve attestare che lDeve attestare che l’’ operazione operazione ««ha luogo a condizioni ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamentorimborso del finanziamento»»..

Deve restare Deve restare ««depositata presso la sede sociale durante i depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono ltrenta giorni che precedono l’’ assembleaassemblea»»

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LL ’’ autorizzazione dellautorizzazione dell’’ assemblea (straordinaria)assemblea (straordinaria)e i limiti quantitativi alle i limiti quantitativi all ’’ assistenza finanziariaassistenza finanziaria

Autorizzazione (o diniego di autorizzazione) Autorizzazione (o diniego di autorizzazione) allall’’ operazione, come descritta nella relazioneoperazione, come descritta nella relazione

Le somme impiegate per lLe somme impiegate per l’’ erogazione di prestiti e/o erogazione di prestiti e/o ll ’’ ammontare delle garanzie fornite non possono ammontare delle garanzie fornite non possono superare lsuperare l ’’ importo complessivo importo complessivo ««degli utili degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dalldall’’ ultimo bilancio regolarmente approvatoultimo bilancio regolarmente approvato»» (tal fine (tal fine si deve tenere conto si deve tenere conto ««anche dellanche dell’’ eventuale acquisto di eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dellproprie azioni ai sensi dell’’ art. 2357art. 2357»»).).

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Casi specialiCasi speciali

1) Se beneficiari dell1) Se beneficiari dell’’ assistenza finanziaria siano assistenza finanziaria siano ««singoli amministratorisingoli amministratori »» della societdella societàà o della o della controllante o la stessa controllante ovvero terzi che controllante o la stessa controllante ovvero terzi che agiscono in nome proprio ma per conto dei predetti agiscono in nome proprio ma per conto dei predetti soggetti: la relazione degli amministratori deve altressoggetti: la relazione degli amministratori deve altresììattestare attestare ««che lche l ’’ operazioneoperazione realizza al meglio realizza al meglio ll ’’ interesse della societinteresse della societàà»» (art. 2358, 5(art. 2358, 5°° co.).co.).

2) 2) ««Resta salvo quanto previsto dagli artt. 2391Resta salvo quanto previsto dagli artt. 2391--bisbis e e 25012501--bisbis»» qualora lqualora l’’ assistenza finanziaria configuri assistenza finanziaria configuri una operazione con parti correlate oppure sia una operazione con parti correlate oppure sia strumentale ad una fusione con indebitamento.strumentale ad una fusione con indebitamento.

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Tipologie di operazioniTipologie di operazioni

Fusione

Leveraged buy-out

Trasformazione

Spin offdi rami di azienda

Scissione

Patti parasociali e Clausole statutarie

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LBOLBO

Operazione finanziaria a mezzo della quale una società, nella maggior parte dei casi appositamente costituita dai promotori dell’operazione (c.d. societànewco), acquista il controllo di un’altra società (c.d. societàtarget) ricorrendo a tal fine ad un indebita-mento sostanzialmente garantito dal patrimo-nio della target e dalla sua capacità di generare flussi finanziari.

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LBOLBOAssetto societario / Categorie di azioniAssetto societario / Categorie di azioni

L’assetto societario del LBO può essere strutturato su più livelli, con la costituzione di una struttura piramidale, per riflettere le posizioni delle diverse categorie di azionisti coinvolti: LBO sponsor (azionista di controllo), altri azionisti,management, creditori in favore dei quali siano emesse componenti di equity(equity sweetener, in forma di warrant e/o obbligazioni convertibili).

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LBOLBOe struttura del debitoe struttura del debito

Articolazione dei debiti in categorie differenziate per profilo di rischio e rendimento:

i) debito revolving(tra cui anticipi su crediti);

ii) debiti seniore garantiti (secured), a loro volta distinti in tranchescon diversi ordini di garanzia;

iii) debiti junior (prestiti non garantiti o subordinati e obbligazioni ad alto rendimento, high-yieldbonds);

iv) debito mezzanino (convertibile)

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LBOLBOe struttura finanziaria della targete struttura finanziaria della target

L’acquisizione LBO prevede un ammontare di debito collegato al valore delle attivitàoperative (Enterprise Value) e al reddito operativo (EBIT o EBITDA -Earnings BeforeInterest Taxes Depreciation Amortization) dell’entità acquisita.

La società target ‘ideale’ opera in settori maturi e limitatamente ciclici, vanta una posizione di leadership difendibile, manifesta flussi di cassa stabili e ha accumulato un basso livello di debito finanziario.

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MLBO: La struttura finanziaria della targetMLBO: La struttura finanziaria della target

Il successo dell’operazione dipende dalle caratteristiche finanziarie della società target:

Flussi di cassa storici e futuri stabili e previsioni di crescita costante degli utili, così da garantire liquiditàsufficienti per accollarsi il risanamento del debito;

Basso livello di indebitamento, in modo che la societàpost-fusione non risulti eccessivamente indebitata;

Presenza di attività cedibili o scorporabili sottovalutate rispetto al loro valore di mercato che siano, se necessario, alienabili al fine di ripagare il debito.

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MLBOMLBO

L’operazione si conclude mediante la fusione per incorporazione della target nella newco; oppure, viceversa, della newco nella target

La disciplina del Merger Leveraged Buy-Out (“MLBO ”) è contenuta nell’art. 2501-bis c.c.

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MLBO: art. 2501MLBO: art. 2501--bis c.c.bis c.c.

Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto di fusionedi cui all’articolo 2501-terdeve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della societàrisultante dalla fusione.

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MLBO: art. 2501MLBO: art. 2501--bis c.c.bis c.c.

La relazione di cui all’articolo 2501-quinquiesdeve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all’articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

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MLBO: art. 2501MLBO: art. 2501--bis c.c.bis c.c.

Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.

Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.

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MLBO: Le fasi della proceduraMLBO: Le fasi della procedura

Fase propedeutica

i) Gli investitori (finanziari, istituzionali e/o industriali) individuano una società target;

ii) studio della miglior struttura economico-finanziaria dell’operazione di acquisto da parte della banca di investimenti;

iii) elaborazione da parte degli advisor finanziari di una preliminare struttura dell’operazione;

iv) svolgimento da parte della società acquirente di una due diligence della target;

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MLBO: Le fasi della proceduraMLBO: Le fasi della procedura

Fase propedeutica (segue)

v) costituzioneda parte dei soggetti interessati all’acquisto di una newco: normalmente è una scatola vuota, priva di assets propri e con un capitale sociale modesto e largamente inferiore al prezzo di vendita della target;

vi) assunzione da parte della newco dei finanziamenti necessari all’acquisto della target.

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MLBO: Le fasi della proceduraMLBO: Le fasi della procedura

Acquisto delle azioni della target

Costituzione delle garanzie

Contestualmente all’acquisizione o subito dopo il prestito viene garantito da pegno sulle azioni della target ed, eventualmente, anche da pegno sulle azioni della newco.

Fusione per incorporazione della newco nella target

Restituzione del finanziamento ottenuto

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MLBO: Assetti proprietariMLBO: Assetti proprietari

I soci si distinguono tra:

(i) soci che cedono le proprie azioni in occasione dell’acquisizione, che escono dalla compagine sociale e dunque non partecipano alla fusione, il cui interesse quindi èdunque di massimizzare il valore della propria partecipazione;

(ii) soci che non cedono le proprie partecipazioni e si trovano successivamente coinvolti nella fusione: devono comprendere quali siano le condizioni alle quali avviene la fusione e in particolare quale sarà il rapporto di cambio. Questi soci devono essere ragionevolmente informati sulle prospettive della società risultante dalla fusione in ordine alla possibilitàdi ripagare il debito.

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MLBO: Obblighi di informativaMLBO: Obblighi di informativa

Progetto di fusione:

Deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione ed il rapporto di cambio delle azioni. Viene depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

I dati contenuti nel progetto servono:

(i) ai soci che dovranno deliberare in merito alla medesima ed avere ogni informazione utile per poter decidere con cognizione di causa e

(ii)ai creditori che possono proporre opposizione.

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MLBO: Obblighi di informativaMLBO: Obblighi di informativa

Relazione degli amministratori:

(i)illustrare le ragioni che giustificano l’operazione(quindi non solo la fusione ma anche l’acquisizione che precede la fusione e l’indebitamento che precede l’acquisizione);

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MLBO: Obblighi di informativaMLBO: Obblighi di informativa

ii) contenere un piano economico e finanziario con indicazione delle fonti delle risorse finanziarie (questo piano ha un ruolo centrale atteso che il rischio principale di un’acquisizione di questo genere è l’incapacità della societàrisultante dalla fusione di pagare il debito contratto. Il piano deve abbracciare un arco temporale sufficientemente ampio e deve essere legato alla durata del finanziamento);

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MLBO: Obblighi di informativaMLBO: Obblighi di informativa

iii) descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere (ossia le ragioni di tipo industriale-commerciale che giustificano l’operazione ad esempio riduzione dei costi, creazione di economie di scala, aumento della redditività)

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MLBO: Obblighi di informativaMLBO: Obblighi di informativa

Relazione della società di revisionedella società target o acquirente:

Richiesta nel caso in cui all’operazione partecipi una societàquotata o che ricorra al mercato del capitale di rischio che deve fornire un riscontro contabile delle risorse finanziarie indicate nel progetto di fusione

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Elementi MLBOElementi MLBO

Elementi coessenziali alla fattispecie delineata dall’art. 2501-bis:

a)che vi sia stato un acquisto del controllo;

b)che l’acquisto del controllo sia avvenuto utilizzando lo strumento del debito (“indebitamento”).

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MLBO e MLBO e ““ indebitamentoindebitamento””

Indebitamento (2501-bis) / Finanziamenti in qualunque forma effettuati (art. 2467)

Non si applica in ipotesi di dotazione di mezzi propri della società, come i conferimenti a capitale o sopraprezzo, i versamenti a fondo perduto e in genere gli apporti che non sono soggetti a vincolo di restituzione e che non debbono essere registrati tra le voci del c.d. passivo «reale» del bilancio”.

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MLBO e MLBO e ““ indebitamentoindebitamento””

Sono invece ricompresi:

i)prestiti obbligazionari destinati all’acquisizione;

ii)debiti derivanti dalla dilazione di pagamento eventualmente pattuita in sede di acquisizione delle partecipazioni;

iii) finanziamenti soci

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Indebitamento e acquisizione del controlloIndebitamento e acquisizione del controllo

Applicabile ai debiti “anomali” rispetto alla normale attività d’impresa che siano di fatto stati contratti per procedere all’acquisizione o da essa direttamente discendenti

Non applicabile alla fusione tra società già fortemente indebitate per motivi “imprenditoriali” o comunque diversi dal nesso con l’acquisizione della partecipazione di controllo nella target.

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MLBO e MLBO e ““ indebitamentoindebitamento””

I finanziamenti devono essere ancora in essere al momento della fusione” e “non ha alcun rilievo quanto tempo sia passato fra l’assunzione del finanziamento, l’acquisto del controllo e la fusione”.

Il finanziamento non deve necessariamente coprire l’intero prezzo di acquisto, né una determinata percentuale minima dello stesso o una determinata soglia

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Indebitamento e acquisizione del controlloIndebitamento e acquisizione del controllo

La proposizione subordinata «per acquisire il controllo dell’altra» dà rilievo alla finalità dell’assunzione del debito.

Il participio passato del verbo «contrarre» sembra escludere la rilevanza dei debiti preesistenti alla decisione della società di investire nell’acquisto del controllo” (M. S. Spolidoro).

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Indebitamento e acquisizione del controlloIndebitamento e acquisizione del controllo

1) Finalizzazione del debito all’acquisizione del controllo;

2) Rapporto di causalità tra fusione e finalizzazione del patrimonio della societàacquisita a garanzia o a fonte di rimborso del debito.

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MLBO e assistenza finanziaria:MLBO e assistenza finanziaria:art. 2501art. 2501--bis bis vs.vs.art. 2358 ?art. 2358 ?

Il nuovo art. 2358 c.c. (introdotto nel 2008), che legittima l’assistenza finanziaria nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, richiede l’approvazione dell’assemblea straordinaria e l’assolvimento di una serie di obblighi informativi molto analitici, dispone che “resta salvo” l’art. 2501-bisc.c.

La disciplina dell’art. 2501-bisc.c. va applicata in modo concorrente con la disciplina dell’art. 2358?

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MLBO e assistenza finanziaria:MLBO e assistenza finanziaria:art. 2501art. 2501--bis bis vs.vs.art. 2358 ?art. 2358 ?

Tesi più rigorosa: dal punto di vista sostanziale la fusione si configurerebbe comunque come una fattispecie di assistenza finanziaria, determinando l’accollo da parte della società del debito contratto per l’acquisizione ad opera di un terzo delle sue azioni (Demuro, Cerrato).

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MLBO e assistenza finanziaria:MLBO e assistenza finanziaria:art. 2501art. 2501--bis bis vs.vs.art. 2358 ?art. 2358 ?

Avverbi «direttamente o indirettamente» inseriti dal d.lgs. n. 142/2008 nella riformulazione del divieto di assistenza finanziaria di cui al nuovo primo comma dell’art. 2358 ?

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MLBO e assistenza finanziaria:MLBO e assistenza finanziaria:art. 2501art. 2501--bis bis vs.vs.art. 2358 ?art. 2358 ?

Tesi prevalente: la fusione a seguito di acquisizione mediante indebitamento, in quanto assoggettata alla disciplina speciale dell’art. 2501-bisc.c., non incontra i limiti e non è di per sé sottoposta alle procedure di cui all’art. 2358 c.c. (Spolidoro, Abriani, Morano, Cacchi Pessani).

La previsione dell’apparato documentale e procedimentale di cui all’art. 2501-bisc.c. vale a disapplicare l’art. 2358 c.c. ?

L’art. 2501-bisc.c. (che viene “fatta salva”) disciplina autonomamente l’operazione di fusione.

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MLBO e assistenza finanziaria:MLBO e assistenza finanziaria:art. 2501art. 2501--bis bis vs.vs.art. 2358 ?art. 2358 ?

L’inciso contenuto nell’attuale formulazione dell’art. 2358 c.c., laddove fa salva l’applicazione delle procedure “aggravate” di cui agli artt. 2501-bis e 2381-bis deve interpretarsi «nel senso che qualora l’assistenza finanziariaconfiguri una operazione con parti correlate oppure sia strumentale ad una fusione con indebitamento, il mero rispetto delle regole dettate dal nuovo art. 2358 non è di per sé solo sufficiente a garantire la legittimitàdell’operazione, dovendosi altresì osservare, rispettivamente, la disciplina delle operazioni con parti correlate (art. 2391-bis) o della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis c.c). Tale applicazione congiunta sarà peraltro necessaria soltanto nelle ipotesi in cui sussistano in concreto i requisiti previsti da ciascuna di queste disposizioni».

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MLBO e assistenza finanziaria:MLBO e assistenza finanziaria:art. 2501art. 2501--bis bis vs.vs.art. 2358 ?art. 2358 ?

«Non potrebbe invece condividersi una diversa e piùrigorosa interpretazione, che (…) postuli una generale sussunzione delle operazioni di merger leveraged buy outall’interno della sfera applicativa del divieto di assistenza finanziaria», posto che «tale irrigidimento interpretativo, oltre a non trovare alcun supporto nei lavori preparatori, risulterebbe in palese contrasto con la ratio ispiratrice dell’intervento comunitario dichiaratamente diretto a incoraggiare un mercato delle partecipazioni che agevoli il ricambio degli assetti proprietari» (Abriani, Le azioni, in Trattato di diritto commercialediretto da Cottino)

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MLBO e assistenza finanziaria:MLBO e assistenza finanziaria:art. 2501art. 2501--bis bis vs.vs.art. 2358 ?art. 2358 ?

Quinto Considerandodella Direttiva 2006/68

Riafferma la necessità di tutelare gli interessi degli azionisti e dei terzi, ma al contempo giustifica l’introduzione della facoltàper gli Stati membri di superare l’assolutezza del divieto di assistenza finanziaria – di cui all’originaria II Direttiva –proprio alla luce dell’esigenza di «rafforzare la flessibilitàcon riguardo ai cambiamenti della struttura proprietaria».

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MLBO e assistenza finanziaria:MLBO e assistenza finanziaria:art. 2501art. 2501--bis bis vs.vs.art. 2358 ?art. 2358 ?

L’art. 2358 c.c. è dettato in tema di s.p.a.

In caso di s.r.l., si dovrebbe anche, secondo la tesi più rigorosa, estendere l’art. 2474 c.c.?

Sostanziale irrealizzabilità di merger lbosu s.r.l.?

N.B. Tali fusioni erano ritenute pienamente ammissibili dall’opinione prevalente dopo il 2003 sulla base del disposto dell’art. 2501-bisc.c. e sono oggi permesse nella maggior parte dei paesi europei (la seconda direttiva non riguarda, come noto, tale tipo societario).

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MLBO e assistenza finanziaria:MLBO e assistenza finanziaria:art. 2501art. 2501--bis bis vs.vs.art. 2358 ?art. 2358 ?

Se l’operazione si realizza nell’ambito dell’attivitàdirezione e coordinamento esercitata dalla societàcontrollante (indebitata per l’acquisizione) nei confronti della società target controllata, trovano comunque applicazione gli artt. 2497 ss. c.c., a maggior tutela dei soci e dei terzi coinvolti dall’operazione di fusione

Sono inoltre applicabili:

a) per i soci, gli artt. 2373 e 2391-bisc.c.;

b) per i creditori, gli artt. 2503 s. c.c.

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MLBO e incremento del controlloMLBO e incremento del controllo

Qualora una società abbia contratto debiti per acquisire una partecipazione non di controllo in altra società, ovvero per incrementare una preesistente partecipazione già qualificabile come di controllo, la successiva fusione tra dette società richiede l’osservanza delle regole procedimentali ed informative dettate dall’art. 2501-bis c.c.?

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MLBO e incremento del controlloMLBO e incremento del controllo

L’art. 2501-bis c.c. si applica:

a)a tutte le “fusioni a seguito di acquisizione di partecipazioni con indebitamento” oppure

b)alle sole “fusioni a seguito di acquisizione del controllo con indebitamento ?

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MLBO e incremento del controlloMLBO e incremento del controllo

L’ambito di applicazione dell’art. 2501-bisc.c. èdelineato dal primo comma della disposizione:

«nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo».

«La legge parla solo dell’acquisto del controllo, il che presuppone che il controllo prima non ci sia» (M.S. Spolidoro)

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Orientamento n. 22/2010Orientamento n. 22/2010Commissione Notariato FirenzeCommissione Notariato Firenze

In linea di principio si deve “ritenere che lo spettro applicativo della disposizione sia insuscettibile di estensione tanto all’acquisto di una partecipazione che non permetta di conseguire il controllo della societàpartecipante alla futura fusione, quanto all’incremento di una preesistente partecipazione di controllo, già in essa precedentemente detenuta”.