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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI Corso di laurea triennale in Diritto dell’Economia LE OBBLIGAZIONI BANCARIE Relatore: Prof. Paolo Bontempi Laureando: GIANFRANCO ROSSINI matricola N. 546374/DEC A.A. 2011/2012

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea triennale in Diritto dell’Economia

LE OBBLIGAZIONI BANC ARIE

Relatore: Prof. Paolo Bontempi

Laureando: GIANFRANCO ROSSINI

matricola N. 546374/DEC

A.A. 2011/2012

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S O M M A R I O

Introduzione …………………………………………………………………………... 5

CAPITOLO 1 .………………………………………………………………………... 7

L’attività bancaria …………………………………………………………………….. 7

1.1. L’esercizio dell’attività bancaria ………………………………………........... 7

1.2. Raccolta del risparmio ………………………………………………………... 8

1.3. Autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria …………………………… 10

CAPITOLO 2 ………………………………………………………………………… 13

Strumenti di raccolta del risparmio …………………………………………………... 13

2.1. Le obbligazioni bancarie ……………………………………………………... 13

2.2. Differenza con altre forme di titoli …………………………………………… 15

CAPITOLO 3 ………………………………………………………………………… 21

La vigilanza …………………………………………………………………………... 21

3.1. Gli organi della vigilanza …………………………………………………….. 21

3.2. Attività di Vigilanza ………………………………………………………….. 22

3.2.1. Emissione delle obbligazioni bancarie garantite ………………………... 25

3.2.2. Responsabilità e controlli ……………………………………………….. 29

CAPITOLO 4 ………………………………………………………………………… 33

Rischio obbligazioni e recenti provvedimenti ………………………………………... 33

4.1. Il Rischio: tipologie e approccio ……………………………………………... 33

4.1.1. Rischio Tassi ……………………………………………………………. 34

4. 1.2. Rischio Emittente ………………………………………………………. 34

4. 1.3. Rischio Cambio ………………………………………………………… 36

4. 1.4. Rischio Liquidità-Mercato ……………………………………………... 37

4. 1.5. Propensione al rischio ………………………………………………….. 38

4.2. Decreto Salva Italia …………………………………………………………... 38

CONCLUSIONI ……………………………………………………………………… 43

ALLEGATO 1: Art. 8 Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ………………….…………… 45

BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………….. 53

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INTRODUZIONE

Ho scelto di fare questa tesi sulle obbligazioni bancarie, sia per il mio

personale interesse verso questa forma di investimento, sia per il difficile

momento che stiamo attraversando attualmente in tutta Europa e anche quasi tutto

il mondo, di crisi economica, in particolare perché le stesse sono uno dei più

importanti strumenti di raccolta del risparmio tra il pubblico e il privato e non a

caso sono state oggetto del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con

modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, meglio conosciuto come

“decreto salva-Italia”.

A mio avviso rafforzare questi strumenti può essere una delle mosse

vincenti per rilanciare il mercato monetario, e non solo nel nostro Paese, ma in

tutta l’Europa, in quanto le banche riacquisterebbero fiducia nell’erogazione del

credito, permettendo ai privati di essere sostenuti negli investimenti

imprenditoriali (ma non solo), rimettendo in moto così il flusso della moneta

unica.

Il presente lavoro tratterà nel primo capitolo dell’esercizio dell’attività

bancaria in generale, per poter andare nello specifico della raccolta del risparmio

presso il pubblico, e chiudere approfondendo le condizioni per l’autorizzazione

all’esercizio.

Nel secondo capitolo invece verranno analizzate le obbligazioni bancarie,

confrontandole però con gli altri strumenti di raccolta del risparmio utilizzati dalle

banche, e quindi i Certificati di deposito ed i Buoni Fruttiferi, i Contratti Pronti

Contro Termine, i Prestiti Subordinati ed Irredimibili, ed il Deposito Bancario.

Nel Terzo Capitolo verrà affrontato un altro importante tema che tocca

l’attività delle banche, ovvero la Vigilanza. Quali sono le principali autorità

Creditizie previste dal T.U. Bancario? Quali principi generali seguono? Quali le

funzioni? Oltre a dar risposta a queste domande, approfondirò l’Attività di

Vigilanza nelle sue tre forme, ed in particolare aprirò un piccolo focus sulle

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obbligazioni bancarie garantite, cosa sono e come viene regolamentata la loro

emissione.

Infine parlando di investimenti, non si può non parlare dei rischi di chi

decide di investire il proprio risparmio, quindi il rischio tassi, il rischio liquidità, il

rischio credito ed il rischio cambio, ma soprattutto è fondamentale tenere sempre

presente la propensione al rischio dell'investitore. In questo tema, diventa allora

interessante approfondire l’articolo 8 del già citato decreto 201/2011, che ha

introdotto un’importante novità nello scenario italiano: ha dato alle banche la

possibilità di emettere obbligazioni garantite dallo Stato.

Sulla procedura di emissione e di concessione della garanzia ovviamente

vigila la Banca d'Italia, per evitare che le banche possano approfittare di questa

possibilità. Questa iniziativa è servita a rendere più sicura la provvista bancaria,

facendo sì che le banche potessero sfruttare quest’opzione per incrementare le

garanzie, il collaterale, utilizzabile nelle aste di rifinanziamento presso la BCE.

Grazie a questo intervento, sono state emesse circa 40 miliardi di nuove

obbligazioni su cui lo Stato ha concesso la propria garanzia.

In conclusione dell’elaborato un mio pensiero chiuderà questa relazione,

analizzando il risultato di questa manovra, e valutando possibili reinterpretazioni

future, che abbiano come obiettivo l’investimento nel futuro di questo paese: i

giovani.

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CAPITOLO 1

L'ATTIVITÀ BANCARIA

1.1. L'esercizio dell'Attività Bancaria

Per poter parlare di obbligazioni bancarie occorre innanzitutto definire il

concetto di Attività Bancaria. La banca viene definita nell’art.1, comma 1, lett. b)

del T.U. Bancario come l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria1.

Per comprendere cosa si intenda più specificatamente con quest’ultima

occorre far riferimento all’articolo 10 che qui di seguito riportiamo:

Articolo 10

(Attività bancaria)

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività

bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo

la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le

riserve di attività previste dalla legge.

Essenzialmente quindi l’attività bancaria consiste in un’opera di

intermediazione nella circolazione della moneta attraverso un’attività di

coordinamento tra la raccolta del risparmio (attività passiva) e l’erogazione del

credito (attività attiva).

La banca riesce ad erogare il credito utilizzando gli stessi denari ricevuti in

deposito dalla clientela, e risulta evidente da questo che tra le due attività sussiste

un collegamento funzionale necessario, evidenziata peraltro dal DPR 350/85. La

sola erogazione o la sola attività di risparmio non costituiscono attività bancaria.

Il collegamento che sussiste tra le due, rappresenta l’elemento distintivo e

tipico dell’attività bancaria, la quale è riservata esclusivamente alle banche

1«banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria. TUB “Testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia”, D.Lgs 1º settembre 1993, n. 385

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autorizzate, come specificato nel comma 1 dell’art.10 del T.U.L.B.

Il comma 3 invece consente alle banca l’esercizio di ogni altra attività

finanziaria per la quale esistono specifiche riserve di legge contenute sempre nel

T.U. bancario.

Viene quindi garantita la riserva dell’attività finanziaria, prevedendosi

inoltre sanzioni penali in caso di abusivo esercizio dell’attività bancaria (art.131.

T.U. bancario) e di abusivo esercizio dell’attività finanziaria (art.132 T.UL.B.).

L’attività bancaria inizialmente era considerata una funzione di interesse

pubblico, poi prevalse il riconoscimento della natura privatistica2 con

l’introduzione del concetto di attività d’impresa, concetto poi confermato dall’art.

10, comma 1 del T.U. bancario dall’art. 1, n. 1) della direttiva 2000/12/CE che

definisce l’ente creditizio come "impresa".

1.2. Raccolta del Risparmio

Una delle due principali attività che compongono l’attività bancarie viene

delineata negli articoli 11 e 12 del T.U. Bancario.

Il primo, in particolare, delinea il concetto di "Raccolta del Risparmio",

definendolo come acquisizione di fondi sia sottoforma di depositi sia sotto altra

forma con obbligo di rimborso da parte della banca.

Per la raccolta di risparmio presso il pubblico in particolare, l'offerta di

acquisizione di fondi deve essere rivolta a una pluralità indeterminata di soggetti3.

Non costituisce invece raccolta di risparmio presso il pubblico la cosiddetta

raccolta indiretta, ovvero quella avente ad oggetto fondi investiti dal singolo

cliente e ciò per la semplice ragione che non esiste in capo alla banca alcun

2 Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, in Banca, Borsa, tit. Cred., 1987, II, 545

3 Fauceglia G., I contratti Bancari, pag.295. “La Definizione legislativa del deposito bancario

libero (ovvero non connesso ad un rapporto di conto corrente) si rinviene nell' art. 1834 c.c.: in

virtù di tale contratto la banca acquista la proprietà della somma ricevuta e si obbliga a

restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine vincolato (c.d. Deposito

vincolato) ovvero a richiesta del depositante (deposito libero) con l' osservanza del periodo di

preavviso stabilito dalle parti.”

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obbligo in proprio di restituire le somme investite (soggette al rischio di

insolvenza dell’emittente gli strumenti finanziari per il cui acquisto vengono

impiegati quei fondi).

La differenza tra raccolta indiretta e raccolta diretta consiste quindi

nell’obbligo di rimborso, non previsto nella raccolta indiretta.

La raccolta del risparmio presso il pubblico è un’attività riservata

unicamente alle banche, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste

dall'articolo 130 del T.U. bancario, assieme anche alla raccolta di fondi cosiddetti

a vista, in altre parole rimborsabili in qualsiasi momento, entro 24 ore, e senza

preavviso a semplice richiesta, così come anche ogni forma di raccolta collegata

all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata

La raccolta del risparmio tra il pubblico può essere quindi a vista oppure a

breve, medio o lungo termine.

Essa può avvenire grazie all’uso di uno di questi strumenti:

1. Obbligazioni bancarie convertibili e non convertibili ed altri strumenti

finanziari diversi dalle partecipazioni;

2. Titoli di deposito;

3. Prestiti subordinati e irredimibili.

Mentre le prime si caratterizzano per essere strumenti a medio e lungo

termine, i titoli di deposito sono invece a breve e medio termine.

L'ambito delle attività che invece non rientrano nella riserva di attività a

favore delle banche sono:

1) acquisizione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica;

2) acquisizione di fondi presso specifiche categorie in ragione di rapporti

societari o di lavoro;

3) acquisizione di fondi a seguito di trattative personalizzate con singoli

soggetti;

4) acquisizione di fondi con l’emissione e gestione di carte prepagate;

5) acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale.

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Per quanto concerne la seconda categoria di attività si tratta di attività di

raccolta che non si considera svolta presso il pubblico in quanto destinata a

categorie di soggetti preventivamente individuabili e limitati, legati all’ente che

raccoglie i fondi da particolari rapporti societari, di lavoro subordinato o di

collegamento societario all’interno di gruppi di società.

1.3. Autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria

L’esercizio dell’attività bancaria viene consentito solo alle banche dunque,

per tutelare un’attività che inevitabilmente coinvolge interessi di natura collettiva.

E' necessario quindi anche un controllo da parte dei pubblici poteri, manifestato

sin dalla fase iniziale dell’attività dell’impresa bancaria, con l’obiettivo di

autorizzare l’esercizio soggetti che rispondano a determinati requisiti di serietà,

professionalità e solidità economica.

L’autorizzazione diventa quindi conditio sine qua non per l’esercizio

dell’attività bancaria.

Dopo la verifica di una serie di requisiti previsti dall’art. 14 del TULB, da

parte del notaio rogante, per l’iscrizione della società bancaria nel registro delle

imprese, viene allegata l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia.

Le condizioni previste sono le seguenti:

Articolo 14

(Autorizzazione all'attività bancaria)

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a

responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica

(2);

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto

costitutivo e allo statuto;

d) i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 abbiano i requisiti di onorabilità

stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista

dall'articolo 19;

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e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i

requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26;

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,

stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (eliminare questi

numeri che non si capisce cosa siano).

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate

nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-bis. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza

dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l’esercizio dell’attività (4).

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non

consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è

autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al

rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e) (5). L'autorizzazione

è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

Oltre al registro delle imprese, al rilascio dell’autorizzazione avviene anche

l’iscrizione all’albo delle banche, come previsto dall’art.13 T.U.4

Il procedimento di autorizzazione è disciplinato dalle istruzioni della Banca

d’Italia 21 aprile 1999 n. 229 (Titolo I) che prevedono le seguenti fasi:

1. Domanda degli amministratori dopo la stipulazione dell’atto costitutivo e

prima di richiedere l’iscrizione al registro delle imprese.

2. Eventuale richiesta di modifiche dalla Banca d’Italia all’atto costitutivo.

3. Autorizzazione da rilasciarsi entro 90 giorni dalla domanda.

4. Una volta rilasciata l’autorizzazione la banca deve iniziare l’attività entro

un anno dal rilascio pena la decadenza della stessa.

4 Articolo 13 (Albo):

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali

delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

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Va ricordato che l’esercizio dell’attività bancaria in assenza di

autorizzazione genera una responsabilità penale come previsto dai già citati artt.

1305 e 131

6 T.U.

5 Articolo 130

(Abusiva attività di raccolta del risparmio)

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo

11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni (euro

12.911) a lire cento milioni (euro 51.645) (2) (3). 6 Articolo 131

(Abusiva attività bancaria)

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo

11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire

quattro milioni (euro 2.065) a lire venti milioni (euro 10.329) (4) (5).

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CAPITOLO 2

STRUMENTI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

2.1. Le obbligazioni bancarie

Tra gli strumenti di raccolta del risparmio tra il pubblico sicuramente più

importanti vi sono le obbligazioni bancarie7.

Le obbligazioni bancarie sono titoli di credito che possono essere a reddito

fisso o variabile, nominativi o al portatore, emessi in massa, portatori di un diritto

di credito pecuniario verso la società emittente alla restituzione di un prestito

erogato a quest’ultima, rispettando delle scadenze prestabilite, assieme al

pagamento degli interessi percepiti.

Trattandosi di titoli a medio – lungo termine, non possono avere durata

inferiore ai 18 mesi.

Trattandosi di strumenti finanziari, sono soggetti al rispetto dell’art.129 del

T.U.L.B.8 che prevede una particolare forma di controllo di competenza della

Banca d’Italia la quale può richiedere all’emittente segnalazioni periodiche,

informazioni e dati di carattere consuntivo con lo scopo di ottenere elementi

conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

Va precisato però che il suddetto articolo, in seguito alle modifiche

apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, non prevede più i

controlli preventivi della Banca d’Italia sull’emissione degli strumenti finanziari e

di conseguenza le sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanze

7 Bontempi P., Diritto bancario e finanziario, pag.252. “Va precisato che le obbligazioni bancarie

costituiscono strumenti finanziari o, secondo la terminologia utilizzata prima del T.U. sulla

finanza e del decreto EUROSIM (D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), valori mobiliari.” 8 Articolo 129 (1)

(Emissione di strumenti finanziari)

1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni

periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi

od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi

sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

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(art.143 TU bancario), mantenendo però l’applicazione di sanzioni amministrative

in caso di inosservanza delle richieste della Banca d’Italia, così come enunciato

nell’art. 144 del T.U.

Ad eccezione delle cambiali finanziarie, tutte le banche hanno la possibilità

di erogare credito in qualsiasi forma, e di conseguenza di utilizzare tutti gli

strumenti di raccolta del risparmio previsti dalla legge. Tutte le banche quindi

possono emettere obbligazioni bancarie senza alcuna limitazione quantitativa (al

contrario delle società non bancarie).

Le Istruzioni di Vigilanza contenute nella circolare della Banca D' Italia del

21 aprile 1999, n.221, disciplinano l’emissione delle obbligazioni bancarie,

prevedendo una serie di disposizioni che fissano:

1) il taglio minimo dell’emissione;

2) il contenuto, con riferimenti specifici ai dati della banca emittente, al

valore nominale di ciascuna emissione, all’ammontare totale, al modo di

pagamento e rimborso ed al saggio di interesse, oltre a varie ed eventuali

garanzie;

3) la durata superiore ai 36 mesi o comunque, se inferiore, non al di sotto

dei 24 mesi di media, con divieto di rimborso prima dei 18;

4) il divieto di rappresentare le obbligazioni emesse con titoli (obbligo di

dematerializzazione) e l’immissione delle obbligazioni emesse nel

sistema di gestione accentrata.

A seconda delle loro caratteristiche intrinseche le obbligazioni bancarie

vengono trattate diversamente.

L'articolo del 12 del T.U. bancario pone infatti una distinzione tra le

obbligazioni non convertibili ed obbligazioni convertibili in azioni della stessa

banca emittente (convertibilità diretta) o in azioni di società diverse dalla banca

emittente (convertibilità indiretta).

Nel caso della convertibilità diretta si applicano le norme del codice civile

ad eccezione dell’articolo 2412 c.c. (che pone un limite all’emissione delle

obbligazioni dato dalla misura del doppio del capitale sociale, della riserva legale

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e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato), norma che

comunque di fatto non trova concreta applicazione considerato che le

obbligazioni, come già detto, costituiscono una tipica forma di tecnica di raccolta

del risparmio tra il pubblico da parte delle banche e pertanto non sono richieste

limitazioni prudenziali diverse dalle altre forme di raccolta del risparmio.

Per le obbligazioni convertibili in azioni di società diverse da quella

bancaria emittente invece (obbligazioni a convertibilità indiretta) è prevista una

disciplina derogatoria rispetto a quella del codice civile, posto che non si

applicano le disposizioni dettate dall’art. 2410 c.c. e segg. c.c. con riferimento alle

obbligazioni non convertibili.

“Si applica poi la disciplina stabilita dalla Banca d’Italia, in conformità

delle deliberazioni del CICR, per le emissioni di obbligazioni non convertibili o

convertibili in titoli di altre società o degli altri strumenti finanziari diversi dalle

partecipazioni” (art. 12, comma 5 T.U.L.B., come modificato dal D. Lgs.

37/2004).

2.2. Differenza con altre forme di titoli

I CERTIFICATI DI DEPOSITO ED I BUONI FRUTTIFERI

Una delle forme di deposito bancario simile alle obbligazioni sotto diversi

aspetti sono i Certificati di Deposito ed i Buoni Fruttiferi.

Questi documenti che prenderemo in esame sono un’altra forma di raccolta

di risparmio tra il pubblico e differenziarli tra loro non è semplice al di là del

nomen juris. Essi sono considerati anche dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca

d’Italia della circolare del 21 aprile 1999, n.299 (Titolo V, Capitolo 3).

Possiamo dire che i certificati di deposito rappresentano somme di denaro

depositate presso una banca che si obbliga a restituire in un breve o medio termine

(durata minima di 3 mesi e massima di 5 anni).

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Le caratteristiche principali che contraddistinguono allora i certificati di

deposito sono allora:

1. sono titoli nominativi o al portatore;

2. sono titoli individuali, in quanto ogni titolo rappresenta una specifica

operazione e non un’emissione di titoli in massa come le obbligazioni

bancarie;

3. sono finalizzati alla raccolta del risparmio tra il pubblico a breve o medio

termine;

4. sono emessi a flusso continuo.

Si differenziano allora dalle obbligazioni per almeno tre aspetti:

• Per la durata: mentre le obbligazioni sono titoli a medio-lungo termine, i

certificati sono a breve o medio termine.

• Per la natura individuale. Mentre le obbligazioni vengono emessi in serie

con tutte le stesse caratteristiche sottese ad un’unica operazione, i

certificati sono differenti l’uno dall’altro

• La funzione di deposito, anziché di prestito.

IL DEPOSITO BANCARIO

E' il più tradizionale strumento di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Trattasi di un contratto reale, che si perfeziona mediante la consegna della

somma e da questa consegna nasce in capo al cliente depositante il diritto di

credito alla riconsegna di una corrispondente quantità di moneta della medesima

specie (operazione passiva per la banca).

Le somme depositate possono essere restituibili a vista, cioè con la semplice

richiesta del depositante (senza o con breve preavviso), oppure a termine (i

depositi vincolati), cioè alla scadenza di un termine prefissato, in seguito ad un

preavviso.

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I primi hanno principalmente la funzione di custodia del denaro, che rimane

nell’immediata disponibilità del depositante, mentre quelli vincolati vengono più

visti come una forma di investimento.

Il deposito bancario può assumere tre forme differenti:

1. ordinario, o semplice, in cui viene rilasciata una ricevuta di cassa della

somma depositata, non avendo il depositante la possibilità né di

effettuare prelievi né di versare altre somme;

2. deposito a risparmio o fruttifero che si caratterizza per la presenza di un

libretto di deposito, un documento che la banca rilascia al momento

dell’accensione del rapporto, ove vengono annotati prelievi e versamenti;

3. deposito in conto corrente, nel quale i prelievi avvengono oltre che per

cassa, anche mediante emissione di assegni da parte del depositante, con

la conseguenza che il saldo non è documentato solo dal libretto.

Il libretto di deposito a risparmio può essere nominativo, al portatore,

nominativo pagabile al portatore e al portatore con indicazione di un nome in altro

modo contrassegnato.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, la legge 948/51 prevede

una procedura di ammortamento che mira al rilascio di un duplicato.9

IL CONTRATTO PRONTI CONTRO TERMINE

Il contratto pronti contro termine è una particolare operazione finanziaria

caratterizzata dalla vendita a pronti, la cui esecuzione, cioè la materiale consegna

dei titoli da parte del venditore e il pagamento del relativo prezzo da parte del

compratore, ha luogo immediatamente.

9 “In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di

risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di

ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di

questo dove il buono o il libretto è pagabile”. Legge 30 Luglio 1951, n.948.

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Praticamente con questa operazione la banca riceve liquidità contro la

vendita di una determinata quantità di titoli (operazione a pronti) e si impegna allo

stesso tempo col risparmiatore al riacquisto ad un prezzo e una data prestabiliti

(operazione a termine).

Solitamente i titoli sottostanti i PCT sono obbligazioni.o titoli monetari.

Il rendimento viene determinato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e

quello di riacquisto, sul quale viene applicata la ritenuta fiscale a titolo di imposta

del 20%.

La struttura è quindi quella di una doppia compravendita, in cui la funzione

è di natura finanziaria, considerato che ciò che le parti si propongono non è quella

di acquistare titoli quanto quella di dar luogo ad un’operazione finanziaria unica

che consenta all’acquirente di garantirsi la remunerazione di un capitale che va ad

investire ed al venditore e compratore a termine (la banca) di conseguire la

disponibilità di fondi da impiegare per un periodo prefissato.

Il prezzo viene fissato sulla base del valore sul mercato maggiorato del rateo

di interessi maturati fino a quel momento, calcolato capitalizzando il prezzo a

pronti a un tasso convenuto da entrambe le parti.

Questa operazione è a breve termine, avendo normalmente una durata

compresa tra minimo un mese e massimo un anno.

Per quanto riguarda la natura giuridica si tratta di un contratto atipico,

costituito da due compravendite reciproche e contrarie, tra loro funzionalmente

collegate.

PRESTITI SUBORDINATI

Previsti dall’art.12 comma 7 del T.U. Bancario10

, i prestiti subordinati

presentano la particolarità che l’obbligo di restituzione è attenuato dall’esistenza

di una clausola di postergazione in forza della quale -laddove prima della data

10 La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili

ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono

avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

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prevista per la restituzione si verifichi l’apertura di una procedura concorsuale o lo

scioglimento della società– i finanziatori hanno diritto di essere rimborsati del

prestito solamente in seguito alla soddisfazione dei creditori della società

finanziaria ed esclusivamente nei limiti od in proporzione ai singoli apporti.

La clausola di postergazione impedisce la piena applicabilità delle norme sul

mutuo in quanto impedisce di ritenere che la restituzione del prestito sia in ogni

caso dovuta e di conseguenza non permette la piena applicabilità delle norme sul

mutuo, facendo del prestito un contratto aleatorio, subordinandone la restituzione

ad un rischio che vien addossato al mutuante.

PRESTITI IRREDIMIBILI

I prestiti irredimibili si differenziano dai subordinati perché pur prevedendo

una clausola di postergazione sono caratterizzati dalle seguenti peculiari

pattuizioni:

1) possibilità di sospensione del pagamento degli interessi nel caso in cui il

soggetto finanziato venga a trovarsi in difficoltà finanziaria;

2) è prevista la possibilità da parte del sovvenuto di utilizzare l’importo del

finanziamento a copertura delle perdite, anche se non si verifichino le

condizioni per la sua messa in liquidazione o per l’apertura di una

procedura concorsuale;

3) la durata del rapporto è perpetua (per tutta la durata della società

bancaria).

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CAPITOLO 3

LA VIGILANZA

3.1. Gli organi di vigilanza

L’attività di vigilanza, che riguarda non soltanto le banche, ma anche gruppi

bancari e gli intermediari finanziari, viene improntata al rispetto di due principi

fondamentali:

a) alla “sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità

complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario

nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia” 11;

b) alla trasparenza dell’azione amministrativa, come previsto nella Legge 7

agosto 199012.

Seguendo questi due principi nel T.U. Bancario vengono previste le seguenti

Autorità Creditizie e le loro funzioni:

1) Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio)

2) Il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

3) La Banca d’Italia

Oltre a queste, sono da menzionare altre Autorità con funzioni importanti in

ambito finanziario, i cui obblighi di collaborazione sono previsti nell’art.7. Gli

organi sono i seguenti:

a) CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e La Borsa, per i

Mercati Finanziari.

b) ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse

collettivo.

c) COVIP: Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

11Art. 5 T.U. bancario

12Legge 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi

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d) UIF: Unità di Informazione Finanziaria

e) Autorià Garante della Concorrenza e del Mercato, la cui funzione è

tutelare l’assetto concorrenziale del mercato.

E' bene evidenziare che tra il CICR, il Ministro dell’Economia e delle

Finanze e la Banca d’Italia non esiste rapporto gerarchico. Ciascuna ha

competenze proprie che vengono svolte in maniera autonoma.

3.2. Attività di Vigilanza

Il Testo Unico Bancario ha introdotto delle norme che pongono delle finalità

e dei principi generali volti a guidare l’azione di Vigilanza. Le finalità in

particolare vengono ben enunciate nell’art. 5 comma 1:

a) la sana e prudente gestione delle banche e degli altri intermediari

finanziaria e quindi la tutela dei risparmiatori e dle risparmio;

b) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;

c) la competitività del sistema finanziario;

d) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.13

Lo scambio di Informazioni che sussiste tra le varie Autorità di Vigilanza

Italiane con le Autorità di Vigilanza dei Paesi dell’Unione Europea assicura queste

finalità.

Questa collaborazione tra le Autorità di Vigilanza è ulteriormente rafforzata

dal D.lgs. 30 maggio 2005, n.142 che prevede la Vigilanza Supplementare sui

Conglomerati Finanziari.

La Banca d’Italia riceve informazioni dalle Autorità Creditizie degli altri

Paesi Comunitari e, salvo divieti da parte dell’Autorità dello Stato che ha fornito

l’informazione, può trasferirle anche alle altre Autorità nazionali.

13Art.5 T.U.B.

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Una collaborazione simile esiste anche con le Autorità degli Stati

extracomunitari, purché:

a) sussistano accordi di cooperazione;

b) nello Stato extracomunitario esistano obblighi di riservatezza equivalenti

a quelli previsti dall’ordinamento italiano.

Specificatamente delle banche e dei gruppi con rilevanza della componente

bancaria o con capogruppo bancario (gruppi creditizi) si occupa il Titolo III del

T.U. bancario. Le forme di vigilanza su banche e gruppi bancari sono

fondamentalmente tre:

a) vigilanza informativa

b) vigilanza ispettiva

c) vigilanza regolamentare.

La prima (prevista negli artt. 51 e 52 del T.U.B.), prevede la trasmissione

periodica e spontanea di documenti da parte dei soggetti vigilati alla Banca

d’Italia. Le modalità ed i termini con cui queste vengono trasmesse sono ben

delineate nella circolare 229 del 21 aprile 1999.

Lo scopo principale è quello di dare alla Banca d’Italia un potere

d’intervento sull’andamento della gestione, esplicabile nell’emanazione di uno dei

provvedimenti di carattere generale o particolare previsti nell’art. 53 del T.U.

bancario in tema di vigilanza regolamentare.

Il collegio sindacale è un altro degli strumenti attraverso i quali si esplica la

vigilanza informativa.

Il controllo informativo trova attuazione grazie anche a organi di controllo

interno costituiti da personale col compito di verificare il corretto andamento della

gestione aziendale e riferire eventuali irregolarità al collegio sindacale.

Prevista dall’art. 54 del T.U. bancario, la vigilanza ispettiva consiste invece

nell’acquisizione di dati e documenti da parte della Banca d'Italia mediante

l’accesso presso i soggetti vigilati. Essendo l’iniziativa della Banca d’Italia, la

vigilanza ispettiva si differenzia da quella informativa in quanto quest’ultima

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prevede la spontanea attivazione del soggetto vigilato.

Non può essere opposto il segreto bancario in sede di ispezione, nel corso

della quale la Banca d’Italia può richiedere tutti i documenti ritenuti necessari per

l’accertamento.

Nel caso di succursali di banche italiane con sede in un paese dell’UE,

rispettando il principio dell’home country control la Banca d’Italia può:

a) richiedere all’Autorità di vigilanza del paese ospitante di effettuare

controlli;

b) eseguire controlli diretti, previa informazione all’autorità di vigilanza

del paese ospitante

c) concordare altre modalità delle verifiche.

Viceversa, nel caso delle succursali di banche comunitarie stabilite su suolo

italiano.

Per quelle extracomunitarie invece le modalità delle verifiche sono

concordate con le Autorità di controllo del paese di origine a condizione di

reciprocità.

Infine, prevista dall’art. 53 del T.U.bancario, la vigilanza regolamentare

prevede l'emanazione da parte della Banca d’Italia, in conformità alle

deliberazioni del CICR, di disposizioni attuative di queste ultime, di disposizioni

autonome di carattere generale e di disposizioni di carattere particolare.

Una importante distinzione nell’attività regolamentare svolta dalla banca

d’Italia è tra l’emanazione di provvedimenti di carattere generale e provvedimenti

di carattere particolare, destinati alle esigenze specifiche.

Gli aspetti messi a fuoco nel primo caso in particolare, sono:

a) l’adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio.

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25

3.2.1. Emissione delle obbligazioni bancarie garantite

L’amissione di questa tipologia di obbligazioni si colloga nell’ambito di una

cosiddetta operazione di “securitization” o “cartolarizzazione”.

La Securization, tradotto in Italia con “cartolarizzazione o titolarizzazione

dei crediti”, è stata recentemente disciplinata dalla legge 30 aprile 1999 n. 130

(disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti).

“Trattasi di un’operazione che mira allo smobilizzo di una serie di crediti

pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un’impresa (banca, intermediario

finanziario, o altra impresa definita originator) attraverso la loro cessione in

blocco a titolo oneroso (di regola ma non necessariamente pro soluto) a favore di

un intermediario finanziario (società per la cartolarizzazione dei crediti o special

purpose vehicle), il quale provvederà direttamente o tramite una terza società

(società emittente o special purpose company), ad emettere titoli incorporanti i

crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità

necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell’operazione.”14

I crediti ceduti verranno quindi trasformati in titoli che verranno immessi sul

mercato dei capitali e circoleranno come qualsiasi altro strumento finanziario.

Secondo l’art. 3 della legge 130/99 il soggetto cessionario dei crediti o

l’emittente, se diverso devono avere per oggetto esclusivo la realizzazione di una

o più operazioni di cartolarizzazione oltre ad essere in possesso dei requisiti degli

intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e ss. Del T.U. bancario con le

seguenti eccezioni:

a) l’oggetto sociale deve essere limitato alla realizzazione di una o più

operazioni di cartolarizzazione;

b) l’ammontare minimo del capitale sociale deve corrispondere a quello

ordinariamente previsto a seconda del tipo di società costituita e non deve

invece corrispondere a quello previsto per gli intermediari finanziari.

14 Bontempi P., Diritto bancario e finanziario, p.158

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L’ammontare complessivo dei crediti ceduti (i quali vengono a costituire un

patrimonio separato da quello del cessionario o dell’ emittente art.3 comma 2

130/99) garantisce agli investitori il rimborso del capitale ed il pagamento degli

interessi convenzionali incorporati nei titoli emessi. Conseguentemente le somme

corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva, dalla

società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi,

dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al

pagamento dei costi dell'operazione art 1 comma 1 lett b 130/99.

“I titoli così emessi costituiscono strumenti finanziari assoggettati alla

disciplina del T.U. sulla finanza (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) ed al regime

fiscale tipico delle obbligazioni (…) ma senza che ad essi si applichino le relative

disposizioni civilistiche (in primis l’ art. 2412 c.c. che limiterebbe altrimenti l’

emissione dei titoli al doppio del capitale sociale e delle riserve secondo l’ ultimo

bilancio approvato)”.“Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della

presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e

4, del testo unico bancario” che permette al cessionario di rendere la cessione

vincolante tramite pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, senza bisogno di alcuna

ulteriore formalità15.

All’operazione partecipamno (non necessariamente) anche altri soggetti,

rendendo più affidabile l’ operazione, come ad esempio società garanti della

solvibilità dei debitori ceduti, società di rating che si occupano della valutazione

dei crediti ceduti, società specializzate nel collocamento dei titoli sul mercato dei

capitali, i cosiddetti dealers.

In caso di fallimento di uno dei soggetti partecipanti ad un’ operazione di

cartolarizzazione è previsto un trattamento di favore, grazie all’ introduzione di

limitazioni all’ esercizio delle azioni revocatorie, come indicato nel comma 4 dell’

art.4 della legge 130/99.

15 Art.4, Legge 30 Aprile 1999, n.130, Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 Maggio 1999.

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E’ importante poi ricordare che il D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito con

modifiche nella legge 15 maggio 2005, n.80 introduce la possibilità di

cartolarizzare crediti ipotecari, fondiari, crediti verso le Pubbliche

Amministrazioni e titoli derivanti da un’operazione di cartolarizzazione

riguardanti i predetti crediti (artt. 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n.130).

“Le norme introdotte prevedono sostanzialmente che i crediti ed i titoli

appena indicati possano essere ceduti da banche a favore di società che abbiano

per oggetto esclusivo l’ acquisto dei medesimi assets, anche mediante assunzione

di finanziamenti erogati o garantiti dalle stesse banche cedenti.”

Anche in Italia quindi, viene disciplinata l’ emissione delle obbligazioni

bancarie garantite, introducendo i cosiddetti covered bond.

Questi costituiscono titoli obbligazionari emessi dalla stessa banca cedente

(diversamente da una normale operazione di cartolarizzazione), “il cui rimborso è

garantito agli investitori dal portafoglio di crediti o titoli ceduti (costituenti un

patrimonio separato) e dalla stessa banca cedente che in questo caso funge da

emittente ed assume quindi le obbligazioni conseguenti all’ emissione”.

Essendo garantiti sia dalla banca che dal portafoglio di crediti o titoli ceduti,

i covered bond possono beneficiare di rating elevati, rendendoli degli ottimi

strumenti di raccolta del risparmio per la banca.16

L'emissione delle obbligazioni bancarie garantite, viene permessa solo ai

gruppi bancari con determinati requisiti:

— un patrimonio di vigilanza consolidato17 non inferiore a 500 milioni di

euro;

— un coefficiente patrimoniale complessivo a livello consolidato non

inferiore al 9%.

Se le banche cedenti non appartengono allo stesso gruppo della banca

emittente i requisiti devono essere comunque posseduti anche se riferiti,

16 http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/leg130.htm

17Cfr. Titolo I, Cap. 2, delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” contenute

nella Circolare della banca d’Italia n. 263 del 31 Gennaio 2012.

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rispettivamente, al patrimonio di vigilanza e al coefficiente patrimoniale

complessivo individuali.

Esistono dei limiti alla cessione degli attivi idonei, previsti in funzione del

coefficiente patrimoniale complessivo e del Tier 1 ratio18 a livello consolidato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE LIMITI ALLA CESSIONE

Fascia "A" coeff. pat. compl. ≥ 11%

e Tier 1 ratio ≥ 7%

Nessun limite

Fascia "B" coeff. pat. Compl. ≥ 10%; <11%

e Tier 1 ratio ≥ 6,5%

cessione consentita fino al 60%

degli attivi idonei

Fascia "C" coeff. pat. compl. ≥ 9% < 10%

e Tier 1 ratio ≥ 6%

cessione consentita fino al 25%

degli attivi idonei

L’integrazione delle attività cedute, successivamente alla cessione iniziale,

avviene mediante la cessione di ulteriori attivi idonei o mediante attivi idonei

integrativi. L’integrazione è consentita anche oltre i limiti alla cessione riportati

nella tabella precedentemente illustrata.

La sostituzione di attivi idonei, inclusi nel patrimonio separato della banca

cessionaria, con attivi della stessa specie originati dalla banca cedente è consentita

a patto però che tale facoltà prevista espressamente nel programma e nel prospetto

di emissione, che in tal caso individuano i casi in cui la sostituzione è ammessa,

assicurano un’adeguata informativa al mercato, se del caso prevedono congrui

limiti quantitativi alla sostituzione.

"I contratti stipulati dalle banche in relazione all’emissione di obbligazioni

garantite e i documenti informativi che accompagnano le stesse obbligazioni

danno espressamente atto che l’integrazione degli attivi ceduti non è consentita

fuori dei casi stabiliti dalle presenti disposizioni." 19

18 “Tier 1 ratio”, il rapporto tra il patrimonio di base e il requisito patrimoniale complessivo della

banca o del gruppo bancario moltiplicato per 12,5. 19

Banca d’Italia, Vigilanza bancaria e finanziaria, Disciplina delle obbligazioni bancarie

garantite, luglio 2011, modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia di disciplina delle

obbligazioni bancarie garantite, da introdurre in attuazione della direttiva 2010/76/CE del 24

novembre 2010.

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29

3.2.2. Responsabilità e Controlli

La banca cedente, a supporto delle deliberazioni riguardanti la cessione di

attivi, sia nella fase iniziale che nella successiva integrazione, è tenuta a richiedere

a una società di revisione, un’attestazione che certifichi che i criteri di valutazione

applicati nella determinazione del prezzo di cessione sono conformi a quelli che la

banca stessa deve osservare nella redazione del bilancio d’esercizio.

Se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato,

sul quale è stato dato un giudizio senza rilievi da parte della società di revisione,

l’attestazione non è richiesta, così come neanche nel caso eventuali scostamenti

tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di cessione dipendono unicamente

dalla dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non si connettano in nessun modo a

variazione qualitative degli attivi e/o del merito di credito dei debitori ceduti.

Le strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi della banca o del

gruppo bancario emittente, controllate a loro volta dall’organo di gestione,

verificano con periodicità almeno semestrale e per ogni singola operazione:

• l’adeguatezza e l’effettività della copertura dei rischi offerta dai contratti

derivati, stipulati eventualmente in relazione all’operazione;

• il rispetto dei limiti alla cessione e delle modalità di integrazione;

• il rispetto del rapporto massimo tra le obbligazioni garantite emesse e gli

attivi ceduti a garanzia;

• l’integrità e la qualità degli attivi ceduti delle obbligazioni. In particolare

la stima del valore di mercato degli immobili, residenziali e non

residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti fondiari e

ipotecari ceduti, deve essere effettuata secondo le modalità e con la

frequenza previste dalla normativa sulla determinazione dei requisiti

patrimoniali a fronte dei rischi di credito.

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30

E' un soggetto esterno incaricato dalla banca emittente (asset monitor) a

effettuare i controlli sull’integrità della garanzia e sulla regolarità dell’operazione

in favore degli investitori.

L’asset monitor deve essere una società di revisione avente la

professionalità necessaria e soprattutto deve essere indipendente dalla banca che

assegna l’incarico e dagli altri soggetti partecipanti.

Per prevenire possibili duplicazioni dei controlli, si possono configurare i

contenuti e le modalità di monitoring come una verifica sui controlli effettuati

dalla banca emittente da parte della società di revisione, secondo modalità definite

contrattualmente.

L’attività di controllo dell’Asset Monitor, nell’ambito delle proprie

responsabilità (verifiche sull’integrità della garanzia e sulla regolarità delle

operazioni), dovrà rispondere a criteri di proporzionalità, estendendo l’area delle

verifiche e intensificandone la frequenza in presenza di situazioni di mercato o

relative all’emittente suscettibili di incidere sulla regolarità dell’operazione o sulla

protezione degli investitori.

Verifiche dirette a campione dovranno essere comunque effettuate,

proporzionate ai rischi e alle caratteristiche dell’operazione.

L’asset monitor dovrà riportare i controlli effettuati e i relativi risultati in

un’apposita relazione annuale, destinata anche all’organo con funzione di

controllo della banca che ha conferito l’incarico, rispettando gli obblighi posti

dagli artt. 52 e 61, comma 5, del T.U. bancario in capo ai soggetti che svolgono

funzioni di controllo.

Almeno ogni 12 mesi, la funzione di revisione interna della banca o del

gruppo bancario emittente svolge una verifica completa dei controlli effettuati,

usufruendo anche delle informazioni e dei risultati ricevuti dall’asset monitor.

Gli organi aziendali dovranno venire a conoscenza dei risultati di queste

verifiche.

"In materia di flussi informativi, i soggetti partecipanti alle operazioni

devono assumere impegni contrattuali tali da permettere alla banca emittente e

alla banca cedente – ed eventualmente al diverso soggetto incaricato del

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31

servicing degli attivi ceduti – di disporre delle informazioni sulla titolarità e

sull’andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei controlli

previsti nel presente paragrafo, nonché per l’adempimento degli obblighi

segnaletici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio

di centralizzazione dei rischi creditizi (Centrale dei rischi)."20

20 Ibidem.

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CAPITOLO 4

RISCHI DELLE OBBLIGAZIONI

E RECENTI PROVVEDIMENTI

4.1. Il rischio: tipologie e approccio

Partendo dal presupposto che non esista un investimento che non comporti

alcun rischio, anche le obbligazioni, siano esse governative o societarie, seppur in

misura più contenuta, hanno una componente aleatoria.

Come abbiamo già visto, poiché le obbligazioni sono una forma di

finanziamento ad una società, nel nostro caso una banca, quest’ultima diviene

debitrice di un capitale da restituire con un tasso di interesse entro un limite

temporale stabilito. Il sottoscrittore dell’obbligazione diviene quindi finanziatore

di una strategia aziendale, esponendosi a rischi particolari, commisurati alla parte

di debito finanziata, che possono essere ricondotti a quattro tipi.

Due possono essere definiti primari, perché caratterizzanti ogni emissione

obbligazionaria, mentre due sono secondari, perché si riferiscono ad elementi

concernenti solo alcuni strumenti obbligazionari.

Schematizzando dunque:

Rischi Primari:

o Rischio Tassi

o Rischio Emittente

Rischi Secondari

o Rischio Liquidità

o Rischio Cambio

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4. 1.1. Rischio Tassi

Le quotazioni dei titoli obbligazionari caratterizzati dalla presenza di una

cedola con tasso fisso, sono determinate dalle attese sul futuro dei tassi che

agiscono in misura molto marginale invece sulle quotazioni dei titoli a tasso

variabile. Il diverso comportamento è dovuto al rendimento che ciascuno

strumento offre agli investitori a seconda delle condizioni di mercato. Tale

rendimento deriva dal rapporto tra il prezzo di mercato e i flussi di cassa proposti

dai prestiti, a seconda delle loro caratteristiche intrinseche.

Con la presenza di una cedola fissa per tutta la vita dell’obbligazione e

avendo flussi di cassa costanti, il rendimento offerto dalla stessa sarà tanto

maggiore quanto maggiore sarà la differenza tra flussi di cassa e prezzi di mercato

(con livelli bassi). Nel caso ci si aspetti tassi di interesse in aumento, con flussi di

cassa costanti sarà necessario adeguare il rendimento dei titoli a cedola fissa

presenti sul mercato diminuendone il prezzo per aumentare il differenziale tra lo

stesso e i flussi di cassa. Nel caso in cui i tassi di interesse tenderanno a diminuire

il differenziale tra flussi di cassa e prezzo di mercato dovrà ridursi, questo accadrà

solo all’aumentare dei prezzi di mercato.

Le oscillazioni dei tassi sono causati principalmente dalle attese sul futuro

dell’economia che influiscono a loro volta sull’andamento dell’inflazione.

4. 1.2. Rischio Emittente

Il rischio emittente è riferito alla solvibilità dei debitori ed è dato da una

valutazione effettuata dalle agenzie di rating.

Il valore attribuito può subire variazioni durante la vita del prestito sia

positivamente che negativamente ed è espresso utilizzando le prime quattro lettere

dell’alfabeto.

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Il grado di affidabilità è diviso in due gruppi a cui corrispondono diverse

propensioni al rischio:

Investment Grade: viene assegnato questo rating ai debitori considerati

più affidabili (Classe AAA/AA/A/BBB)

Non Investment Grade: Debitori con basso grado di affidabilità.

(BB/B/CCC)

È possibile fare un’ulteriore suddivisione in base alle tempistiche degli

strumenti finanziari utilizzati (a lungo o a breve termine), anche se il maggior

metro decisionale rimane la valutazione espressa dal rating, dato che la maggior

parte degli investimenti vengono effettuati a lungo termine.

A questo punto è importante fare una differenziazione della quota di

mercato, a carico degli emittenti, perché minore è il grado di affidabilità loro

assegnato, e maggiore dovrà essere il rendimento offerto agli investitori. Per gli

emittenti con alto rating vale esattamente l’opposto.

Guardando la cosa da un punto di vista prettamente operativo, le quotazioni

degli strumenti obbligazionari risentono del rating loro assegnato sia nel momento

del collocamento dei titoli nel mercato (fase di mercato primario) sia, e

soprattutto, in fase di mercato secondario, quando cioè si scambiano i titoli già

emessi. È in questo momento che si riscontrano i movimenti più interessanti a

livello di quotazioni delle obbligazioni.

Come detto precedentemente il grado di affidabilità (rating) può subire

variazioni durante la vita del prestito per svariate cause.

Le caratteristiche societarie che vengono maggiormente considerate durante

il processo di valutazione sono fondamentalmente due: il livello

dell’indebitamento globale e le prospettive di crescita dell’azienda.

Nel caso in cui l’indebitamento salga e peggiorino le prospettive, è

inevitabile che il grado di affidabilità venga riesaminato e, in questo caso, ridotto.

Diminuendo l’affidabilità del debitore è inevitabile che anche il costo della sua

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36

raccolta per le nuove emissioni ed il rendimento dei suoi prestiti già presenti sul

mercato secondario aumentino. L’aumento dei rendimenti è dovuto ad una

diminuzione, anche minima, dei prezzi dei titoli quotati.

4.1.3. Rischio Cambio

I rendimenti elevati, pur in caso vi sia una fase di tassi modesti, possono

essere offerti sia da debitori a basso rating che da strumenti denominati in monete

diverse dall’euro (è possibile che Paesi definiti emergenti decidano di collocare

emissioni sul mercato utilizzando la propria moneta come base

dell’indebitamento). È quindi necessario fare una distinzione in base alla valuta

utilizzata per l’indebitamento:

1. il costo per l’emissione dei titoli obbligazionari, nel caso di paesi

emergenti che facciano uso di moneta diversa dalla propria (moneta

forte), scende sensibilemente perché tende ad appiattirsi sui rendimenti di

mercato;

2. nel caso in cui questi invece facciano uso della propria moneta il grado di

affidabilità, generalmente modesto, non trova supporto nella presenza di

una moneta forte e questo porta ad un aumento sensibile del costo a

carico del debitore che può portare a raddoppiare o triplicare il livello dei

rendimenti offerti rispetto a quello offerto da strumenti finanziari

denominati nelle valute forti.

In entrambi i casi la redditività, e quindi anche il rischio dell’investimento,

non dipendono tanto dalle variazioni dei prezzi degli strumenti utilizzati, quanto

dalle oscillazioni dei rapporti di cambio, per questo motivo l’assunzione del

rischio cambio, nel secondo caso, è generalizzata e non dipende dal tipo di moneta

utilizzata.

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37

Le variazioni dei rapporti di cambio possono assumere valori assai elevati e

causare effetti diversi in base al tipo di moneta usata per l’indebitamento: se la

variazione è favorevole al sottoscrittore, allora la redditività tenderà ad umentare,

anche a fronte di un eventuali cadute dei prezzi dei titoli obbligazionari; viceversa

la redditività potrebbe risentirne venendo ridotta o annullata, fino a divenire

negativa, laddove l’andamento del cambio della moneta in cui sono emesse le

obbligazioni sottoscritte si sfavorevole all’investitore.

4.1.4. Rischio Liquidità-Mercato

Questo rischio è provocato dal valore nominale dei titoli obbligazionari

collocati sul mercato e generalemente viene recepito poco dagli investitori. Ciò

che condiziona i debitori societari nel momento in cui emettono i propri prestiti

sono principalemente due: i limiti all’indebitamento complessivo, dettati dalle

leggi vigenti e da una sana amministrazione della società e la notorietà presso il

pubblico degli investitori.

Solitamente i titoli collocati riguardano grandi importi, ma questo non

impedisce il collocamento di prestiti per importi modesti.

L’investitore, però, deve aver presente che questa tipologia di strumento

rischia di avere un mercato secondario molto limitato perché non richiama

l’interesse degli operatori. L’investitore rischia d’immettere in portafoglio

un’immobilizzazione finanziaria, strumento che non sarebbe in grado di trovare

compratori sul mercato in caso di problemi. L’esistenza di un mercato secondario

sottile presenta un pericolo per l’investitore che potrebbe essere costretto a

liquidare il prodotto finanziario acquistando a condizioni non favorevoli, a

prescindere dall’andamento degli stessi.

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38

La rischiosità che deriva all’investitore, quando opta per emissioni collocate

per importi modesti, è tutt’altro che trascurabile, dal momento che potrebbe

trovarsi in serie difficoltà qualora decidesse di recedere dall’investimento

effettuato prima della scadenza dello strumento finanziario immesso in

portafoglio.

4.1.5. Propensione al rischio dell’investitore

La propensione al rischio è la capacità di un investitore di assumersi i rischi

legati all’andamento dei prezzi dei titoli di Stato o obbligazionari.

Ogni investitore è indotto, in modo diverso, ad assumersi un certo livello di

rischio in campo finanziario: c’è chi preferisce rimanere in zona sicura,

assumendo quindi richi minori a discapito di minori rendimenti finanziari perché

interessato ad azioni improntate sulla sicurezza e su criteri di prudenza atti allo

scopo di tutelarlo, ancor prima dell’intervento della normativa; e chi invece è

conscio della rischiosità di un’azione finanziaria che svolge e che si assume la

responsabilità di incorrere in perdite in conto capitale, pur utilizzando strumenti

obbligazionari, per ricevere un riscontro monetario maggiore alla liquidazione dei

titoli obbligazionari del portafoglio.

4.2. Decreto Salva Italia

Il 6 dicembre 2011, il Governo ha emanato un importante decreto, il Decreto

Legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22

dicembre 2011, n. 214 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il

consolidamento dei conti pubblici, per cercare di risollevare la difficile situazione

economica nella quale si ritrova immerso lo Stato Italiano, intitolato "Disposizioni

urgenti per la crescita, l’equità’ e il consolidamento dei conti", meglio conosciuto

come "Decreto Salva Italia".

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39

Il testo, articolato in 50 articoli, prevede una serie di interventi da adottare

per risanare il bilancio pubblico, di cui uno in particolare volge l’attenzione alle

banche e allo strumento di raccolta del risparmio di nostro interesse: le

obbligazioni.

L’entità della manovra corrisponde a 24 miliardi di euro. Comprensiva dei

risparmi destinati alla crescita ammonta a 30 miliardi di euro di cui 20 netti così

divisi: 12-13 miliardi di tagli alla spesa pubblica e 17-18 di nuove tasse. Di questi

soldi, 20 miliardi serviranno per ridurre il deficit e 10 saranno utilizzati per

finanziare interventi per crescita ed equità. Le entrate attese dalle misure sulla

casa sono pari a 11 miliardi di euro. L’entità delle misure della delega fiscale è di

12 miliardi di euro.

Verso la fine del 2011 purtroppo le previsioni di crescita economica erano

più basse del previsto e i tassi di interesse che i mercati chiedevano per

rifinanziare il debito italiano non accennavano a diminuire. Di conseguenza, per

raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013, il nuovo Governo ha dovuto invertire

questa tendenza, ovvero ha dovuto fare in modo che vi fossero più entrate fiscali e

meno spese con l’introduzione di una nuova manovra finanziaria.

Il fine di questa operazione è il raggiungimento del pareggio di bilancio

entro la fine del 2014, intervenendo per il 75% sull’aumento delle entrate, mentre

per il restante 25% sui tagli alle spese pubbliche.

L' aumento delle entrate in particolare prevedeva 25,8 miliardi di euro di

cui:

– Imposta Sostitutiva; Tares: 12%

– Tassazione Strumenti finanziari e Beni Esteri: 5%

– Tassazione Beni Di Lusso: 2%

– Accise; Tabacchi: 22%

– Addizionale Regionale IRPEF RSO: 9%

– IMU e Rivalutazione Fabbricati: 44%

– Contributo Solidarietà Pensioni e Aumento Contributi Previdenziali

Autonomi: 6%

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I tagli alla spesa invece hanno una dimensione di 9 miliardi di euro così

divisi:

– riduzione costi della politica e dell’authority: 1%

– riduzione trasferimenti amministrazioni locali: 30,8%

– deindicizzazione pensioni e altre misure: 66,6%

– atre Spese: 1,5%

Gli interventi più corposi riguardano la riduzione dei trasferimenti ai

Comuni, alle Regioni e alle Province, ma anche una corposa riduzione delle

pensioni, attraverso un blocco dell’indicizzazione dell’inflazione per due anni per

le pensioni medio/alte. Inoltre ingenti risparmi negli anni a venire arriveranno

dall’aumento dell’età pensionabile, in particolare per le donne e dal passaggio al

sistema contributivo per tutti.

Una cifra simile, ovvero sempre 9,8 miliardi di euro, in questa riforma

riguarda i tagli alle tasse. Sono previsti degli incentivi per le imprese, denominati

ACE (Allowances for Corporate Equity), che sono delle deduzioni per quelle

imprese che scelgono di investire capitali propri e non a prestito. Vi sono poi degli

incentivi fiscali per quelle che decidono di assumere a tempo indeterminato donne

e giovani sotto i 35 anni. Inoltre viene introdotta la deducibilità dell’IRAP dalle

imposte dirette (IRPEF e IRES), riducendo così il costo del lavoro per le imprese.

Per quanto riguarda le maggiori spese vengono stanziati circa 3,6 miliardi di

euro così divisi:

– 22% per il trasporto pubblico locale

– 43% Incentivi per lo sviluppo (aiuto alle esportazioni, fondo di garanzia

per le piccole medie imprese e fondi regionali per lo sviluppo);

– 29% Diminuzione delle imposte degli autotrasportatori per compensare

l’aumento delle accise sui carburanti

Infine di rilevante importanza sono le misure adottate dal Governo nella

lotta all’Evasione Fiscale e il rilancio della concorrenza grazie alle

liberalizzazioni.

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Viene ad esempio imposto il limite massimo dei 1000 euro per il pagamento

in contanti e viene incentivata la collaborazione tra le Banche e l’Agenzia delle

Entrate per condividere i dati dei Conti Correnti per quanto riguarda la lotta

all’evasione fiscale mentre per le liberalizzazioni viene data la possibilità di

vendere alcuni farmaci senza ricetta anche nelle parafarmacie, vengono

liberalizzati gli orari e i giorni di attività degli esercizi commerciali, e vengono

amplificati i poteri dell’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e del

Mercato). Ciò che più si avvicina al tema di nostro interesse è l’articolo 8.

Le banche potranno infatti avere la garanzia dello Stato sulle loro

obbligazioni. “Il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, e'

autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche

italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio

2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della

legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in

vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale

proroga del predetto termine in conformita' alla normativa europea in materia.”21

E' una delle novità, tra le più gradite dai mercati finanziari, del decreto

salva-Italia varato dal governo Monti.

Con il pagamento di una commissione fissa le banche potranno assicurare

una garanzia aggiuntiva alle proprie emissioni, che potranno così essere usate

come collaterale presso la Banca centrale europea per accedere ai finanziamenti

sperando così di centrare l'obiettivo generale dell'intervento: fornire quelle

garanzie necessarie a ripristinare le capacità di finanziamento a medio-lungo

termine delle banche.

La garanzia concessa alle banche persegue tre obiettivi, ovvero: la ripresa

della fiducia sul mercato obbligazionario, la possibilità per le banche di accedere

alla liquidità della Bce e contrastare gli effetti derivanti dal cosiddetto “credit

crunch”, derivante dal prosciugamento delle risorse da parte degli istituti.

21 Art.8 comma 1, Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22

dicembre 2011, n. 214

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42

La misura era prevista con effetto immediato e fino al 30 giugno 2012. Fino

a tale data il ministero dell'Economia era autorizzato a concedere la garanzia

statale sulle passività delle banche con scadenza da tre mesi a cinque anni, oppure

dall'1 gennaio 2012 sulle emissioni a sette anni. I titoli dovranno fare parte di

emissioni effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto. L'ammontare della

garanzia per ogni singola banca non potrà eccedere il patrimonio di vigilanza,

mentre la commissione che verrà pagata per avere accesso alla garanzia sarà pari

mediamente all'1%.

Per avere accesso alle garanzie, le banche sono tenute a superare una

valutazione da parte della Banca d'Italia che verificherà la presenza di coefficienti

patrimoniali non inferiori a quelli obbligatori e una capacità reddituale che

consenta di fare fronte alle passività garantite dallo Stato.

Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta

l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte in

particolare sulla base dei seguenti criteri22:

a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di

vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;

b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli

oneri delle passività garantite.

Tale garanzia riguarda sia il capitale che gli interessi ed è riservata

esclusivamente agli strumenti in euro a tasso fisso “semplici”, ossia non deve

trattarsi di titoli strutturati o prodotti complessi e non devono incorporare una

componente derivata.

E' importante poi sottolineare che la garanzia non riguarderà tutte le banche,

ma solo quelle che risulteranno essere in regola sul fronte del patrimonio e della

redditività. Gli istituti bancari interessati, quindi, saranno tenuti a presentare

apposita richiesta alla Banca d’Italia e al dipartimento del Tesoro per accedere a

tale garanzia, i quali valuteranno la sussistenza dei requisiti prescritti.

22 Art.8 comma 23, Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22

dicembre 2011, n. 214

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CONCLUSIONI

Come già accennato nell'introduzione, con l’articolo 8 del decreto Salva

Italia del 6 dicembre 2011, il presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti ha

permesso alle banche di potenziare un eccezionale strumento di raccolta del

risparmio già in loro possesso, ma questo purtroppo è stato valido per soli 7 mesi

circa e più precisamente fino al 30 giugno del 2012. Questa secondo me è stata

una boccata d’ossigeno per le società bancarie ma penso non sia sufficiente, anche

se ritengo comunque che una linea d’azione che veda come protagonisti gli

strumenti di raccolta del risparmio, sia la giusta direzione in cui muoversi, ed

aprirebbe un capitolo molto importante per la situazione economica italiana.

Come analizzato, la raccolta del risparmio è di vitale importanza per le

banche, e tutte quelle società erogatrici di credito, senza le quali sarebbe

impossibile pensare ad un futuro di crescita e sviluppo. Le obbligazioni come già

visto non sono le uniche risorse, e poter svilupparne o crearne ex-novo altre

rafforzerebbe il mercato bancario. Contratti pronti contro termine, certificati di

deposito e buoni fruttiferi, i prestiti subordinati ed irredimibili ed i depositi

bancari sono strumenti già presenti, che al momento della loro nascita potevano

sicuramente soddisfare le esigenze finanziarie di qualche anno fa, ma che ai fini

della ripresa economica, necessaria più che mai nel contesto odierno, necessitano

di una rivisitazione ed eventualmente di un restauro esattamente come avvenuto

con le obbligazioni.

Ovviamente eventuali interventi necessitano studi a livello Europeo che non

guardino tanto l’assetto politico, quanto invece quello economico, e nel momento

dell'attuazione siano continuamente monitorati dalle Autorità di Vigilanza.

A fronte di questi ragionamenti, sarebbe allora interessante, a mio modesto

avviso, se lo Stato provasse a concedere la sua garanzia non solo sulle

obbligazioni bancarie, ma anche sull'erogazione del credito, e più

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specificatamente ai mutui, in particolare a quelli richiesti da giovani e da famiglie

per l’acquisto di abitazioni o per sviluppare piccole-medio imprese, che le banche

poi potrebbero cartolarizzare per rifinanziarsi presso la BCE.

La garanzia dello Stato potrebbe quindi essere concessa non tanto sui singoli

mutui erogati alla clientela, quanto piuttosto sulle obbligazioni bancarie emesse

cartolarizzando quei mutui, le quali, munite della garanzia dello Stato, sarebbero

appetibili presso il mercato (meglio ancora se si trattasse di obbligazioni bancarie

garantite, secondo il funzionamento che abbiamo visto al Capitolo 3).

Un simile modo di operare potrebbe forse agevolare l’accesso al credito non

solo a favore dei giovani (che avrebbero più facilmente possibilità di finanziarsi,

sgravando i genitori dalla fideiussione e liberando così ulteriori risorse), ma anche

a favore delle piccole e medie imprese (spesso costtuite sempre da giovani) che

oggi normalmente non sono in grado di reperire la disponibilità finanziaria

necessaria per avviare l’attività o compiere nuovi investimenti.

Il futuro ritengo sia nei giovani che un domani costruiranno e governeranno

questo paese, e dare loro gli strumenti per poter assumere questo compito, è un

obbligo a cui lo Stato e le banche non possono e non devono sottrarsi.

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ALLEGATO 1

Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22

dicembre 2011, n. 214. Titolo II, Rafforzamento del sistema finanziario nazionale

e internazionale.

Art. 8

Misure per la stabilita' del sistema creditizio

1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744

concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno

alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze,

fino al 30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita'

delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1

gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della

legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del

presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto

termine in conformita' alla normativa europea in materia.

2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' effettuata sulla base della

valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della

banca richiedente e della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.

3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata, irrevocabile e a

prima richiesta.

4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara' elencata nell'allegato allo stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31

dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro

annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita

contabilita' speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle

suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 26,

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unita' di

voto parlamentare 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze.

5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi

sede legale in Italia.

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6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 e' limitata a quanto

strettamente necessario per ripristinare la capacita' di finanziamento a medio-lungo

termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia

sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle

finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di

mantenere in vigore l'operativita' di cui al comma 1 e l'esigenza di eventuali modifiche

operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le

eventuali necessita' di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata

in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono

notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla

base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un

rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle

emissioni garantite e non garantite delle banche.

7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono

svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire

indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni

commerciali rivolte al pubblico.

8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il Ministero

dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, puo' escludere la

banca interessata dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le

operazioni gia' in essere. Di tale esclusione e' data comunicazione alla Commissione

europea.

9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al

presente articolo non puo' eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il

patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei

suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il

Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.

10. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito

emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche

nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua

non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni, a partire dal 1°

gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.

7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;

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b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

c) sono a tasso fisso;

d) sono denominati in euro;

e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso delcapitale e nel

pagamento degli interessi;

f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una

componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute

nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n.

229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);

11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.

12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passivita'

computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di

Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre

2006, Titolo I, Capitolo 2).

13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10 emessi dalle

banche con durata superiore ai 3 anni sui quali puo' essere prestata la garanzia di cui al

comma 1, non puo' eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo

Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.

14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al

comma 1 effettuate a partire dal 1° gennaio 2012, sono cosi' determinati:

a) per passivita' con durata originaria di almeno 12 mesi, e' applicata una

commissione pari alla somma dei seguenti elementi: (i) una commissione di

base di 0,40 punti percentuali; e (ii) una commissione basata sul rischio

eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio

composta come segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui

contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o

alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di

emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior

Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto

fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati

Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS

senior a 5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.

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b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile

1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), e'

computata per la meta';

c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi, e' applicata una

commissione pari alla somma dei seguenti elementi: (i) una commissione di

base di 0,50 punti percentuali; e (ii) una commissione basata sul rischio

eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito

senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso

di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per

banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.

15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non

sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della

lettera a) del comma 14 e' calcolata nel modo seguente:

a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ECAI riconosciute: la mediana

degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il

mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un

campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in

paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito

senior unsecured;

b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS

registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito

dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e

appartenenti alla piu' bassa categoria di rating disponibile.

16. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo

della commissione e' quello piu' elevato.

17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della

concessione della garanzia.

18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle

passivita' emesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il

31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle

Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate

dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010.

19. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli

emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate

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trimestrali posticipate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono

trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento

del Tesoro.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' variare i

criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformita' delle

Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le

variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.

21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate

dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del

Tesoro con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.

22. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca

d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di

liquidita', anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di

essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia' stata ammessa o per le quali

abbia gia' fatto richiesta di ammissione.

23. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza

patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base

dei seguenti criteri:

a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza

disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;

b) la capacita' reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle

passivita' garantite.

24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di

norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le valutazioni di cui al comma

23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:

a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di

liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua

patrimonializzazione;

b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo

livello;

c) l'ammontare della garanzia;

d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.

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25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del

Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della

comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal

fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell'andamento del

mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza

dell'operazione, nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore. Il

Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca

d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.

26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta

richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca

d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le

obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La

richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passivita'

garantita, salvo casi di motivata urgenza.

27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca

d'Italia, l'ammissibilita' della richiesta, autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno

antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento

con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d'Italia effettua

il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso

collettivo. Il pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni.

28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca e' tenuta a

rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale

fino al giorno del rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare un piano di

ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25

ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla

Commissione europea entro e non oltre sei mesi.

29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del Testo unico bancario, sia

stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente

articolo, il provvedimento e' trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.

30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidita', la

Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite

mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e

dei terzi all'atto della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2,

comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli

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articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto

legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non

e' richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime

operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della

Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.

31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti

dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review)

per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale

delle passivita' garantite ecceda sia il 5 per cento delle passivita' totali della banca sia

l'ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e la capacita' di

raccolta della banca interessata, e' redatto in conformita' dei criteri stabiliti dalla

Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed e' comunicato alla

Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.

32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti

dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a

ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della

commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.

33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri,

condizioni e modalita' di attuazione del presente articolo.

34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro

dell'Economia e delle Finanze puo' rilasciare, fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale

su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle

succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (emergency

liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito delle risorse e con le

modalita' di cui al comma 4 del presente articolo.

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BIBLIOGRAFIA

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Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 1987, in Banca, Borsa, tit. Cred., 1987, II,

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settembre 1993, n. 385 (aggiornato a Febbraio 2007).