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N. 275-1059-1832-1969-2339-2652-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 275 d’iniziativa del deputato BRESSA Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali Presentata il 15 marzo 2013 n. 1059, DINIZIATIVA DEI DEPUTATI FRACCARO, COZZOLINO, TONINELLI, DADONE, DIENI, LOMBARDI, D’AMBROSIO, CANCELLERI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BAL- DASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BE- NEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CEC- CONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DALL’OSSO, DE LOREN- ZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL’ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D’INCÀ, D’UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L’ABBATE, LIUZZI, LORE- FICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTEL- NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 7 ottobre 2014, ha deliberato di riferire in senso favorevole sul testo unificato delle proposte di legge nn. 275, 1059, 1832, 1969, 2339 e 2652. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si rimanda ai relativi stampati. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 275-1059-1832-1969-2339-2652-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 275 d’iniziativa del deputato BRESSA

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle carichedi Governo. Delega al Governo per l’emanazione di norme inmateria di conflitti di interessi di amministratori locali, dei

presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali

Presentata il 15 marzo 2013

n. 1059, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACCARO, COZZOLINO, TONINELLI, DADONE, DIENI, LOMBARDI,D’AMBROSIO, CANCELLERI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BAL-DASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BE-NEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLABIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO,BUSTO, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CEC-CONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI,CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DALL’OSSO, DE LOREN-ZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL’ORCO, DIBATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO,DI VITA, D’INCÀ, D’UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRUSONE,GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO,GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L’ABBATE, LIUZZI, LORE-FICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI,NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO,PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTEL-

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 7ottobre 2014, ha deliberato di riferire in senso favorevole sul testo unificato delle proposte di leggenn. 275, 1059, 1832, 1969, 2339 e 2652. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzataa riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si rimanda ai relativi stampati.

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LATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL,SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI,TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VIL-

LAROSA, ZOLEZZI

Disposizioni in materia di conflitti di interessi nonché delega alGoverno per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari dellecariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti

di garanzia, vigilanza e regolazione

Presentata il 27 maggio 2013

n. 1832, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIVATI, MATTIELLO, TENTORI, GIUSEPPE GUERINI,GANDOLFI, PASTORINO

Norme in materia di prevenzione dei conflitti d’interessi dei parla-mentari e dei titolari di cariche di Governo

Presentata il 21 novembre 2013

n. 1969, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TINAGLI, MAZZIOTTI DI CELSO, ANDREA ROMANO,ANTIMO CESARO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi dei titolari di carichedi Governo e dei componenti delle autorità indipendenti

Presentata il 20 gennaio 2014

n. 2339, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DADONE, COZZOLINO, NUTI, TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI,ARTINI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BRESCIA, CA-RIELLO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI,CORDA, CRIPPA, DA VILLA, DAGA, DALL’OSSO, D’AMBROSIO,DELLA VALLE, LUIGI DI MAIO, DIENI, D’INCÀ, D’UVA, FERRARESI,FICO, FRACCARO, GAGNARLI, SILVIA GIORDANO, GRILLO, CRI-

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STIAN IANNUZZI, L’ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, MARZANA, MI-CILLO, NESCI, PARENTELA, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO,SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SPESSOTTO, VACCA, SIMONE VA-

LENTE, VILLAROSA, ZOLEZZI

Disposizioni in materia di conflitti di interessi,ineleggibilità e incompatibilità parlamentari

Presentata il 30 aprile 2014

n. 2652, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTO, QUARANTA, COSTANTINO, FRATOIANNI, AIRAUDO,FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA, GIAN-CARLO GIORDANO, KRONBICHLER, MARCON, MATARRELLI, ME-LILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO,

PIRAS, PLACIDO, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI

Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplinadei conflitti di interessi

Presentata il 2 ottobre 2014

(Relatore: SISTO)

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 275 eabbinate, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi,adottato dalla I Commissione come testo base nella seduta del 2ottobre 2014, e rilevato che:

esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca,all’articolo 4, una delega legislativa al Governo per l’adeguamentodella disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e perla definizione dei compiti e delle funzioni della Commissione nazio-nale per la prevenzione dei conflitti di interessi;

la proposta di legge reca un contenuto omogeneo, riferito allamateria dei conflitti di interessi per i titolari di cariche di governo alivello statale, regionale e locale;

la materia è attualmente oggetto della legge n. 215 del 2004,recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi,nonché del decreto-legge n. 233 del 2004, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 261 del 2004, recante modificazioni alla legge 20luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.La proposta in esame non provvede all’abrogazione espressa dellepredette leggi, le quali risulterebbero pertanto abrogate implicita-mente ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale(secondo cui « le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori perdichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra lenuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regolal’intera materia già regolata dalla legge anteriore »). Al riguardo siosserva che:

a) l’articolo 13-bis, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del1988 impone al Governo di provvedere a che « ogni norma che siadiretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero astabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modifi-cate, abrogate o derogate »;

b) la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testilegislativi raccomanda che ogni atto legislativo contenga una dispo-sizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quantoincompatibili con la nuova disciplina recata e, più in generale,prescrive che siano evitate modifiche implicite o indirette alle normevigenti;

in relazione alla formulazione della norma di delegazionelegislativa, di cui all’articolo 4, il progetto di legge indica gli oggetti

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della delega (al comma 1) e talune disposizioni procedurali (al comma3), senza però indicare i relativi principi e criteri direttivi, con laconseguenza che non risulta adeguatamente circoscritta la discrezio-nalità del legislatore delegato. Ciò appare essere, fra l’altro, inviolazione della citata circolare del 2001 che prescrive di indicare iprincìpi e i criteri direttivi nelle deleghe legislative. Più specificamente:

a) il primo oggetto di delega consiste nell’ »adeguare le dispo-sizioni del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni dellapresente legge ». Soltanto qualora il legislatore intenda delegare ilGoverno ad un semplice ed automatico recepimento, nel citato testounico, delle disposizioni stabilite dal testo unificato in esame per lecariche di governo nazionali, si potrebbe fare riferimento ai princìpie criteri direttivi desumibili dal testo unificato stesso, sia pure perrelationem: in proposito, si rammenta che in riferimento al caso, adesso affine, di deleghe legislative per il riordinamento di un settorenormativo, la Corte costituzionale ha rilevato che « se l’obiettivo èquello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni,con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore,non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega ilprincipio già presente nell’ordinamento, essendo sufficiente il criteriodel riordino di una materia delimitata » (sentenze n. 53 del 2005 en. 341 del 2007) e che la Corte medesima ha ritenuto compatibile conl’articolo 76 della Costituzione anche « l’emanazione di norme cherappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un comple-tamento delle scelte espresse dal legislatore delegante » (sentenzen. 426 del 2006 e n. 341 del 2007);

b) il secondo oggetto di delega consiste nel definire « i compitie le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cuialla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all’articolo 9nei confronti degli organi di governo locali » indicandone « le moda-lità »; in questo caso, viceversa, i princìpi e criteri direttivi nonappaiono in alcun modo desumibili, neppure in via indiretta oimplicita;

sul piano della proprietà e della chiarezza della formulazione deltesto, l’articolo 5, comma 3, nel vietare ai titolari di cariche diGoverno, fra l’altro, l’esercizio di talune attività « in imprese o entiprivati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attivitàimprenditoriali », riprende – con modificazioni – una formulazionedella citata legge del 2004 che già aveva dato luogo ad alcune difficoltàapplicative in quanto, secondo la competente Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato, « alcuni divieti non risultano immediata-mente comprensibili e richiedono valutazioni non sempre agevoli peril titolare interessato: [...] ad esempio, particolari difficoltà si colleganoalla corretta individuazione, con riguardo agli enti senza scopo dilucro, delle “attività di rilievo imprenditoriale” » (Relazione semestralen. 1 del 2014); al riguardo andrebbe valutata l’opportunità di definirecon più chiarezza la fattispecie in esame,

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ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condi-zioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e ilriordinamento della legislazione vigente:

all’articolo 4 – dopo aver comunque valutato nel senso indicatoin premessa la portata della delega afferente il testo unico degli entilocali – si indichino i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovràattenersi nell’esercizio della delega, con particolare riferimento aicompiti e alle funzioni della Commissione nazionale, anche inosservanza di quanto previsto dalla circolare del 2001;

si indichino espressamente le disposizioni (menzionate inpremessa) che saranno abrogate per effetto dell’approvazione dellaproposta in esame.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all’articolo 5, comma 3, stanti le problematiche interpretativeevidenziate in premessa e già verificatesi, la Commissione di meritodovrebbe valutare se – e, se del caso, come – definire più chiaramentela fattispecie relativa alle attività imprenditoriali esercitabili da entinon aventi scopo di lucro.

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TESTO UNIFICATODELLA COMMISSIONE

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Disposizioni in materia di conflitti di in-teressi dei titolari delle cariche di Go-verno. Delega al Governo per l’adegua-mento della disciplina relativa ai tito-lari delle cariche di Governo locali.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

1. I titolari di cariche pubbliche, nel-l’esercizio delle loro funzioni, sono tenutia operare esclusivamente per la cura degliinteressi pubblici a loro affidati.

ART. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Le disposizioni della presente leggesi applicano ai titolari di cariche diGoverno.

2. Agli effetti della presente legge, pertitolari di cariche di Governo si intendonoil Presidente del Consiglio dei ministri, iVice Presidenti del Consiglio dei ministri,i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretaridi Stato e i commissari straordinari delGoverno di cui all’articolo 11 della legge23 agosto 1988, n. 400.

3. Ai titolari di cariche di Governo dicui al comma 2 sono equiparati, ai finidella presente legge, i componenti delleAutorità indipendenti.

ART. 3.

(Organi di governo delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano disciplinano le in-compatibilità e le situazioni di conflitto diinteressi dei presidenti e dei componenti

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delle giunte regionali, uniformandosi aiprincìpi generali desumibili dalla presentelegge, nonché nel rispetto dei princìpi dicui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

ART. 4.

(Delega al Governo per l’adeguamento delladisciplina relativa ai titolari delle cariche di

governo locali).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro centottanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, suproposta del Presidente del Consiglio deiministri, di concerto con i Ministri del-l’interno e per gli affari regionali, sentitala Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, previoparere del Consiglio di Stato da rendereentro trenta giorni dal ricevimento delloschema di decreto, un decreto legislativoper adeguare le disposizioni del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, alle disposizioni della pre-sente legge. Con il medesimo decreto le-gislativo sono definiti i compiti e le fun-zioni di accertamento, vigilanza, controlloe sanzione, di cui alla presente legge,esercitati dalla Commissione di cui all’ar-ticolo 9 nei confronti degli organi di go-verno locali e ne sono indicate le modalità.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1, almeno novanta giorniprima della scadenza del termine previstoper la sua adozione, è trasmesso allaCamera dei deputati e al Senato dellaRepubblica affinché su di esso sia espressoil parere delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia, da rendere entrotrenta giorni dalla trasmissione. Il Go-verno, qualora non intenda conformarsi aipareri parlamentari, ritrasmette il testoalle Camere con le proprie osservazioni econ eventuali modificazioni e rende co-municazioni davanti a ciascuna Camera.Decorsi trenta giorni dalla data dellanuova trasmissione, il decreto legislativopuò comunque essere adottato in via de-finitiva dal Governo.

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CAPO II

INCOMPATIBILITÀ

ART. 5.

(Incompatibilità derivanti da impieghi oattività professionali).

1. Sono incompatibili con le cariche diGoverno ogni impiego pubblico e privatononché ogni carica o ufficio pubblico di-versi dal mandato parlamentare e nonderivanti dalla funzione governativa svolta.Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, irelativi rapporti si risolvono di diritto dalmomento del giuramento del titolare dicariche di Governo.

2. I dipendenti pubblici e privati cheassumono cariche di Governo sono collo-cati in aspettativa per la durata dellacarica, con decorrenza dal momento delgiuramento e comunque dall’effettiva as-sunzione della carica, senza pregiudiziodella propria posizione professionale e dicarriera. Si applicano le disposizioni con-cernenti l’aspettativa per mandato parla-mentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governonon possono esercitare, neanche per in-terposta persona né attraverso società fi-duciarie, attività imprenditoriali né svol-gere in enti di diritto pubblico, ancheeconomici, in imprese o società a totale oprevalente partecipazione pubblica, in im-prese che abbiano rapporti di concessionecon pubbliche amministrazioni, in entisoggetti al controllo pubblico, nonché inimprese o enti privati, aventi per oggettoanche non principale lo svolgimento diattività imprenditoriali, funzioni di presi-dente, amministratore, liquidatore, sin-daco o revisore, né analoghe funzioni diresponsabilità comunque denominate, ov-vero assumere, per tali enti e imprese,incarichi di consulenza e incarichi arbi-trali di qualsiasi natura. Essi cessano daipredetti incarichi e funzioni a decorreredal momento del giuramento e non pos-sono, per la durata della carica di Go-verno, percepire alcuna forma di retribu-

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zione né fruire di alcun vantaggio relativia tali incarichi o funzioni. Dal medesimomomento gli atti da essi eventualmenteadottati nell’esercizio dei predetti incarichie funzioni o comunque nello svolgimentodi attività imprenditoriali e i voti da essiespressi sono nulli.

4. I titolari delle cariche di Governoiscritti in albi o elenchi professionali nonpossono esercitare attività professionali,nemmeno in forma associata, in Italia oall’estero e sono sospesi di diritto dairelativi albi professionali per la duratadella carica di Governo; in ragione di taliattività essi possono percepire unicamenteproventi per prestazioni svolte prima del-l’assunzione della carica.

CAPO III

CONFLITTO DI INTERESSI

ART. 6.

(Situazioni di conflitto di interessi).

1. La proprietà, il possesso o comunquela disponibilità nel proprio interesse onell’interesse dei soggetti di cui al comma2, anche all’estero, di patrimoni immobi-liari e mobiliari da parte di uno deisoggetti di cui all’articolo 2 sono suscetti-bili di dar luogo a conflitto di interessi neicasi previsti dalle disposizioni della pre-sente legge.

2. Sono altresì suscettibili di dar luogoa conflitto di interessi, nei casi previstidalle disposizioni della presente legge, laproprietà, il possesso o comunque la di-sponibilità nel proprio interesse o nell’in-teresse dei soggetti di cui al comma 1,anche all’estero, di patrimoni immobiliario mobiliari da parte del coniuge nonseparato o dei parenti e affini entro ilsecondo grado di uno dei soggetti di cuiall’articolo 2 ovvero da parte di personecon loro stabilmente conviventi non ascopo di lavoro domestico.

3. La Commissione di cui all’articolo 9,esaminate le dichiarazioni delle attivitàpatrimoniali rese dagli interessati ai sensi

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dell’articolo 8, effettuati i controlli e gliaccertamenti previsti dal comma 4 delmedesimo articolo, sentite per quanto dicompetenza l’Autorità garante della con-correnza e del mercato e le eventualiautorità di settore, accerta caso per casose, dati i poteri e le funzioni attribuiti aititolari di cariche di Governo, la proprietà,il possesso o la disponibilità delle attivitàpatrimoniali di cui ai commi 1 e 2 delpresente articolo siano suscettibili di de-terminare conflitti di interessi.

4. I beni mobili, nonché, se strumentalia un’attività di impresa o comunque adattività aventi scopo di lucro, i beni im-mobili, posseduti, anche per interpostapersona o per il tramite di società fidu-ciarie, dai titolari di cariche di Governo,ricadono nell’ambito di applicazione dellapresente legge solo se il loro valore com-plessivo supera 15 milioni di euro. Talelimite è incrementato ogni anno di unammontare equivalente all’aumento del-l’indice del deflatore dei prezzi del pro-dotto interno lordo. Sono comunqueesclusi i beni mobili o immobili effettiva-mente destinati alla fruizione o al godi-mento personale del titolare della carica diGoverno o dei suoi familiari, a tal fineindicati dall’interessato ai sensi dell’arti-colo 8.

5. Il possesso, anche per interpostapersona o per il tramite di società fidu-ciarie, di partecipazioni rilevanti in im-prese operanti nei settori della difesa,dell’energia, del credito, delle opere pub-bliche di preminente interesse nazionale,delle comunicazioni di rilevanza nazio-nale, dei servizi pubblici erogati in regimedi concessione o autorizzazione nonché inimprese operanti nel settore pubblicitariodetermina un conflitto di interessi allor-quando la Commissione di cui all’articolo9, sentite l’Autorità garante della concor-renza e del mercato nonché le autorità disettore eventualmente competenti, motiva-tamente attesti che l’impresa riveste unaposizione non marginale nel relativo set-tore di attività.

6. Ai fini della presente legge si inten-dono per rilevanti le partecipazioni dicontrollo o che partecipino al controllo, ai

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sensi dell’articolo 2359 del codice civile edell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,n. 287, nonché le partecipazioni superiorial 2 per cento del capitale sociale nel casodi società quotate in mercati regolamentatie al 10 per cento negli altri casi. Ai finidella presente legge sono altresì rilevantigli accordi contrattuali ovvero i vincolistatutari che consentano di esercitare ilcontrollo o la direzione e il coordinamentoanche di enti non societari.

7. Alle attività patrimoniali che, ai sensidei commi 3, 4 e 5, siano giudicate su-scettibili di determinare conflitti di inte-ressi si applicano le disposizioni degliarticoli 11 e 12.

ART. 7.

(Obbligo di astensione e sanzioni).

1. I soggetti di cui all’articolo 2 hannol’obbligo di astenersi dalla partecipazionea qualunque decisione che possa specifi-camente incidere sulla situazione patrimo-niale propria o del coniuge non legalmenteseparato o dei propri parenti o affini entroil secondo grado, o di altri soggetti a lorolegati da rapporti di interesse patrimonialeovvero di persone con loro stabilmenteconviventi non a scopo di lavoro dome-stico, recando ad essi un vantaggio eco-nomico rilevante e differenziato rispetto aquello della generalità dei destinatari delprovvedimento.

2. Quando il titolare di una carica diGoverno dubiti della sussistenza dell’ob-bligo di astensione nel caso specifico, ov-vero ritenga comunque di poter essere inconflitto di interessi nell’adozione di unadecisione o nella partecipazione a unadeliberazione, è tenuto a investire imme-diatamente della questione la Commis-sione di cui all’articolo 9.

3 La Commissione deve pronunciarsi,con propria deliberazione, entro i cinquegiorni successivi al ricevimento della ri-chiesta, trascorsi i quali l’interessato puòritenersi esente da ogni obbligo di asten-sione. In pendenza del termine per ladecisione, colui che ha investito la Com-

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missione della questione è in ogni casotenuto ad astenersi.

4. Le deliberazioni con cui la Commis-sione stabilisce i casi in cui l’interessato ètenuto ad astenersi sono comunicate dallaCommissione stessa ai Presidenti delle Ca-mere e al Presidente del Consiglio deiministri perché ne informi il Consiglio deiministri.

5. L’obbligo di astensione non opera, inogni caso, nell’adozione di atti dovuti.

6. In caso di violazione del divieto dicui al comma 1, e salvo che il fattocostituisca reato, la Commissione di cuiall’articolo 9 applica al trasgressore unasanzione amministrativa pecuniaria da unminimo di 50.000 euro a un massimo diun milione e mezzo di euro.

ART. 8.

(Obblighi dichiarativi e sanzioni).

1. Entro venti giorni dall’assunzionedella carica di Governo, i soggetti di cuiall’articolo 2:

a) dichiarano alla Commissione di cuiall’articolo 9 di quali cariche o attivitàcomprese nell’elenco di cui all’articolo 5siano titolari;

b) trasmettono l’ultima dichiarazionedei redditi, nonché tutti i dati relativi aibeni e alle attività patrimoniali di cuisiano titolari o siano stati titolari nei seimesi precedenti, anche per interposta per-sona. Essi devono effettuare analoghe di-chiarazioni per ogni successiva variazionedei dati in precedenza forniti, entro ventigiorni dai fatti che l’abbiano determinata.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1sono rese anche dal coniuge non legal-mente separato e dai parenti e affini entroil secondo grado del titolare della carica diGoverno. Ove essi non consentano, il ti-tolare della carica di Governo è tenuto adichiarare alla Commissione, in formariservata, tutti gli elementi a sua cono-scenza utili all’individuazione dei loro benie attività patrimoniali.

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3. Alla dichiarazione di cui al comma 1è allegato un elenco dei beni mobili oimmobili che il titolare della carica diGoverno dichiara essere effettivamente de-stinati alla fruizione o al godimento per-sonale proprio o dei propri familiari.

4. La Commissione di cui all’articolo 9,entro i trenta giorni successivi alla sca-denza del termine di cui al comma 1,provvede agli accertamenti necessari an-che avvalendosi, ove occorra tramite ilCorpo della guardia di finanza, delle ban-che dati e dei sistemi informativi facenticapo all’anagrafe tributaria. Qualora ledichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonsiano state effettuate ovvero risultino nonveritiere o incomplete, ne informa imme-diatamente gli interessati e in ogni caso iltitolare della carica di Governo perchéprovvedano entro venti giorni all’integra-zione delle dichiarazioni stesse. Trascorsoinutilmente tale termine o permanendocomunque dichiarazioni incomplete omendaci, la Commissione:

a) procede d’ufficio all’acquisizione ditutti gli elementi giudicati utili, servendosia tal fine del Corpo della guardia difinanza e delle altre Forze di polizia delloStato;

b) procede, tenuto conto della gravitàdell’infrazione, a irrogare al titolare dellacarica di Governo e agli altri soggettiinteressati una sanzione amministrativapecuniaria di importo non inferiore allametà e non superiore al doppio del redditocomplessivo quale risultante dall’ultimadichiarazione presentata ai fini dell’impo-sta sui redditi personali;

c) informa contestualmente, per lecariche di Governo statali, il Presidentedella Repubblica, il Presidente del Consi-glio dei ministri e i Presidenti delle Ca-mere e, comunque, ove ne sussistano gliestremi, la competente procura della Re-pubblica, per le iniziative di rispettivacompetenza.

5. Allo stesso modo e con gli stessipoteri la Commissione procede allorché,anche in tempi successivi, emergano ele-

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menti che facciano presumere la necessitàdi correzioni, integrazioni o verifiche delledichiarazioni precedentemente rese.

ART. 9.

(Commissione nazionale per la prevenzionedei conflitti di interessi).

1. È istituita la Commissione nazionaleper la prevenzione dei conflitti di interessi,di seguito denominata « Commissione ». LaCommissione opera in piena autonomia econ indipendenza di giudizio e di valuta-zione.

2. La Commissione è organo collegialecostituito da cinque componenti nominatial Presidente della Repubblica, che li sce-glie, sentiti i Presidenti della Camera deideputati e del Senato della Repubblica, trapersone di notoria e indiscussa capacità eindipendenza.

3. I componenti della Commissionesono nominati per cinque anni con inca-rico non rinnovabile. Essi restano comun-que in carica fino alla nomina dei rispet-tivi successori.

4. I componenti della Commissioneesercitano le loro funzioni a titolo gra-tuito.

5. La Commissione si avvale delle strut-ture e degli uffici dell’Autorità garantedella concorrenza e del mercato di cuiall’articolo 9 della legge 20 luglio 2004,n. 215, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione vigila sull’applica-zione delle disposizioni della presentelegge e sul rispetto degli adempimenti edei divieti da essa previsti, applica lerelative sanzioni o ne promuove l’applica-zione ed esercita tutte le altre funzioni epoteri previsti dalla presente legge, nei casidi conflitti di interessi relativi ai membridei Governi nazionale e regionali e delleAutorità indipendenti.

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2. La Commissione può approvare di-sposizioni, istruzioni o direttive per l’ap-plicazione delle norme della presentelegge. Essa può inoltre adottare, anche surichiesta degli interessati, pareri sull’inter-pretazione e sull’applicazione delle normestesse e pubblica un rapporto annualesull’attuazione delle disposizioni della pre-sente legge e sulla propria attività.

ART. 11.

(Procedimento per la prevenzionedel conflitto di interessi).

1. Qualora le situazioni patrimoniali dicui all’articolo 6 siano suscettibili di de-terminare conflitti di interessi, la Commis-sione, sentite, se del caso, l’Autorità ga-rante della concorrenza e del mercato, laCommissione nazionale per le società e laborsa e le competenti autorità di settore,sottopone agli interessati, entro il terminedi tre mesi dall’assunzione della carica diGoverno, una proposta di applicazione diuna o più delle misure di cui all’articolo12. Entro i successivi trenta giorni, isoggetti di cui all’articolo 1 possono sot-toporre alla Commissione osservazioni erilievi o proporre misure alternative. LaCommissione esamina le osservazioni e lecontroproposte e, qualora le ritenga co-munque idonee a prevenire i conflitti diinteressi, le accoglie, anche con eventualiintegrazioni e modifiche assentite dagliinteressati. Essa adotta in ogni caso ladecisione definitiva, con provvedimentomotivato, entro il termine di quattro mesidalla data dell’assunzione della carica diGoverno.

2. In ogni caso, a decorrere dalla datadella proposta di cui al comma 1, primoperiodo, l’esercizio dei diritti di voto con-nessi alle partecipazioni, azioni o quoteche, direttamente o indirettamente e an-che per interposta persona o attraversosocietà fiduciarie, siano riferibili alle si-tuazioni patrimoniali di cui all’articolo 6 èsospeso fino all’applicazione delle misuredi cui all’articolo 12, salvo che la Com-missione non disponga diversamente. Nei

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sessanta giorni successivi le assembleedelle società, nelle quali i soggetti, di cuiagli articoli 2 e 6, comma 2, possiedonopartecipazioni rilevanti, ai sensi dell’arti-colo 6, sono convocate per deliberare sullaconferma o sulla sostituzione dei relativiamministratori. Ove l’assemblea non siaconvocata entro il predetto termine, iltribunale, su ricorso della Commissione,ordina con decreto la convocazione del-l’assemblea, designando la persona chedeve presiederla.

ART. 12.

(Misure tipiche per la prevenzionedel conflitto di interessi).

1. La Commissione previene i conflittidi interessi rendendo progressivamentenon conoscibile, da parte del titolare dellecariche di Governo e dei soggetti di cuiall’articolo 6, comma 2, la composizioneattuale del rispettivo patrimonio, rilevanteai sensi dell’articolo 6, e può disporre chei beni di cui al medesimo articolo 6 equelli provenienti dalle operazioni di cuial comma 10 del presente articolo sianoaffidati, entro il termine da essa stabilito,a una gestione fiduciaria disciplinata dalledisposizioni del presente articolo.

2. L’affidamento in gestione dei beni dicui al comma 1 ha luogo mediante lasottoscrizione di un contratto di gestionecon un soggetto, di seguito denominato« gestore », scelto con determinazioneadottata dalla Commissione, sentiti gli in-teressati e, ove essa lo ritenga opportuno,il presidente della Commissione nazionaleper le società e la borsa e il Governatoredella Banca d’Italia. I gestori sono sceltitra banche, società di gestione del rispar-mio e società di intermediazione mobi-liare. Il mandato al gestore comprende ilpotere di alienazione dei beni immobiliarie mobiliari affidati in gestione. Il contrattodi gestione prevede espressamente chequalunque comunicazione relativa alla ge-stione, ancorché ammessa dalle disposi-zioni della presente legge, avvenga informa scritta e per il tramite della Com-

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missione. Non sono ammessi altri rapportitra il gestore e il titolare della carica diGoverno o i soggetti di cui all’articolo 6,comma 2. Il contratto di gestione non puòcontenere clausole incompatibili con ledisposizioni della presente legge ed è, a talfine, sottoposto all’approvazione dellaCommissione.

3. Al patrimonio affidato al gestore siapplica l’articolo 22 del testo unico delledisposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, e successive modifi-cazioni. In caso di cessazione dalla caricaper qualsiasi ragione, il titolare della ca-rica di Governo e i soggetti di cui all’ar-ticolo 6, comma 2, della presente leggeriacquistano di diritto la gestione del pa-trimonio, salvo diverso accordo tra leparti.

4. I creditori dei soggetti di cui agliarticoli 2 e 6, comma 2, possono far valerei propri diritti su tutto il patrimonio deglistessi, ivi compresi i beni affidati in ge-stione ai sensi dei commi da 1 a 3 delpresente articolo. I predetti soggetti pos-sono richiedere al gestore, per il tramitedella Commissione, di provvedere al-l’adempimento di tali obbligazioni. In talcaso, il gestore dispone il trasferimento,previa, se necessaria, liquidazione ancheparziale del patrimonio affidato in ge-stione, di somme di denaro in misurasufficiente a soddisfare i crediti. I soggettidi cui agli articoli 2 e 6, comma 2, possonoaltresì comunicare al gestore, per il tra-mite della Commissione, che intendonoopporsi al credito e possono a tale scopofornire le indicazioni e le informazioninecessarie a proporre le eccezioni e leazioni a tutela del patrimonio.

5. Il gestore assicura il conseguimentodelle finalità di cui al comma 1 e operaper la valorizzazione del patrimonio affi-dato in gestione disponendo a tal fine deibeni che lo compongono. I soggetti di cuiagli articoli 2 e 6, comma 2, non possonochiedere o ricevere dal gestore informa-zioni concernenti l’attività di gestione. Essihanno diritto di conoscere, per il tramitedella Commissione, ogni novanta giorni, ilvalore complessivo del patrimonio ammi-

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nistrato, nonché di ricevere ogni semestre,su richiesta, una quota del rendimentodella gestione, nella misura determinatadal contratto di gestione. Ove ritenganonon soddisfacente il risultato complessivodella gestione, quale risultante dai reso-conti periodici, essi possono richiedere lasostituzione del gestore alla Commissione,che può provvedervi nei modi previsti dalcomma 2.

6. Il gestore deve essere dotato diorganizzazione adeguata al fine di garan-tire il conseguimento degli obiettivi di cuial comma 5 e la riservatezza delle infor-mazioni concernenti l’attività di gestione.

7. Il gestore è tenuto ad amministrareil patrimonio conferitogli con la diligenzarichiesta dalla natura dell’incarico e dallesue specifiche competenze, apprestandoaltresì a tal fine, salvo diverso accordo trale parti, idonee garanzie assicurative. En-tro trenta giorni dalla data di cessazionedalla carica, il gestore presenta al titolaredella carica di Governo un dettagliatorendiconto contabile della gestione.

8. Il gestore non può in alcun modocomunicare al titolare della carica di Go-verno o ai soggetti di cui all’articolo 6,comma 2, neanche per interposta persona,la natura e l’entità dei singoli investimenti edisinvestimenti, né consultarlo in ordinealla gestione. Qualora il gestore venga menoagli obblighi di cui al presente comma, laCommissione applica nei suoi confrontiuna sanzione amministrativa pecuniariapari, nel minimo, al 5 per cento del patri-monio gestito e, nel massimo, al 10 percento del medesimo.

9. La Commissione vigila sull’osservanza,nella gestione del patrimonio, dei princìpi edei criteri stabiliti dalla presente legge, non-ché sull’effettiva separazione della gestione.

10. Quando le attività patrimoniali con-cernono la proprietà di beni immobili noncompresi nell’elenco di cui all’articolo 8,comma 3, ovvero concernono la proprietào il controllo di un’impresa o la proprietào il possesso di partecipazioni rilevanti aisensi dell’articolo 6, comma 6, la Commis-sione può disporre, qualora non vi sianoaltre misure possibili per evitare il con-flitto di interessi, che i soggetti di cui

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agli articoli 2 e 6, comma 2, procedanoalla loro vendita, con il successivo affida-mento alla gestione fiduciaria del ricavato,al netto delle relative spese. In tal caso, laCommissione fissa il termine massimo en-tro il quale la vendita deve essere com-pletata. Entro il predetto termine, il tito-lare della carica di Governo può tuttaviacomunicare alla Commissione che egli o ildiverso soggetto titolare del patrimonionon intende procedere alla vendita. In talcaso, ove il titolare della carica di Governonon opti per le dimissioni dall’incarico,questi o il titolare del patrimonio possonoconferire un mandato irrevocabile a ven-dere le attività interessate a favore dellaCommissione o del gestore di cui alcomma 2, se già nominato. Ove il mandatosia stato conferito alla Commissione, que-st’ultima provvede senza indugio tramitepubblico incanto, offerta pubblica di ven-dita o altre modalità idonee ad assicurareil buon risultato della vendita. Se entro iltermine l’interessato non ha procedutoalla vendita né ha conferito mandato avendere alla Commissione o al gestore, siintende che il titolare della carica diGoverno abbia optato per le dimissionidalla carica di Governo e la vendita nonha luogo. La Commissione ne dà in talcaso comunicazione, per ogni effetto dilegge, ai soggetti di cui all’articolo 8,comma 4, lettera c).

11. Sono esclusi dall’applicazione delpresente articolo, previa verifica dellaCommissione, i beni comunque destinatialla fruizione e al godimento personale deltitolare della carica di Governo e dei suoifamiliari, indicati nell’elenco allegato alladichiarazione ai sensi dell’articolo 8,comma 3.

ART. 13.

(Regime fiscale).

1. Alle plusvalenze realizzate attraversoeventuali operazioni di dismissione deivalori mobiliari posseduti dai titolari dicariche di Governo eseguite dall’interes-sato o dal gestore in attuazione dellapresente legge si applicano in ogni caso lealiquote di imposta relative alle parteci-

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pazioni non qualificate detenute da per-sone fisiche.

2. L’eventuale trasferimento in gestionefiduciaria di attività economiche ai sensidella presente legge e la loro successivarestituzione all’interessato non costitui-scono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulatiai fini del trasferimento al gestore e dellasuccessiva restituzione all’interessato sonoesenti da ogni imposta diretta o indiretta.I proventi derivanti dal patrimonio trasfe-rito sono imputati al titolare del patrimo-nio, secondo quanto previsto dalle normerelative alla categoria nella quale rien-trano. Il gestore applica le ritenute e leimposte sostitutive dovute.

ART. 14.

(Procedure istruttorie e tutela giurisdizio-nale per gli atti della Commissione).

1. La Commissione, per l’espletamentodelle funzioni a essa attribuite dalla pre-sente legge, può chiedere a qualsiasi or-gano della pubblica amministrazione e aogni altro soggetto pubblico o società pri-vata, nei limiti di competenza consentitidall’ordinamento, i dati e le notizie con-cernenti la materia disciplinata dalla leggestessa.

2. Per l’espletamento delle indagini,delle verifiche e degli accertamenti cheritenga opportuni, la Commissione puòavvalersi della collaborazione di ammini-strazioni ed enti pubblici. La Commissionesi avvale del patrocinio dell’Avvocaturadello Stato.

3. Con uno o più regolamenti emanatiai sensi dell’articolo 17, comma 1, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sentita laCommissione, sono stabilite le disposizioniche garantiscono ai titolari delle cariche diGoverno, ai soggetti di cui all’articolo 6,comma 2, e ai gestori di volta in voltainteressati la piena conoscenza degli attiistruttori, il contraddittorio e la verbaliz-zazione nei procedimenti di accertamentoe di applicazione di eventuali sanzioni.

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4. Ogni provvedimento adottato dallaCommissione in applicazione della pre-sente legge deve essere motivato.

5. I ricorsi e le impugnazioni avverso gliatti di accertamento e i provvedimentiadottati dalla Commissione ai sensi dellapresente legge sono attribuiti alla giurisdi-zione esclusiva del giudice ordinario.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relati-vamente al decorso dei termini proces-suali, il decorso degli altri termini previstidalla presente legge è sospeso di diritto dal1o al 31 agosto di ciascun anno e riprendea decorrere dalla fine del periodo disospensione.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigoredecorsi centoventi giorni dalla data dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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