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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2977 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GUIDI) CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (LUPI) CON IL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (POLETTI) CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (LORENZIN) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2977—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(POLETTI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

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CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(MARTINA)

E CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenzadell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014

Presentato il 19 marzo 2015

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presentedisegno di legge europea 2014, il Governo,nell’adempiere a quanto previsto dallalegge 24 dicembre 2012, n. 234, recantenorme generali sulla partecipazione del-l’Italia alla formazione e all’attuazionedella normativa e delle politiche del-l’Unione europea, intende compiere unulteriore sforzo per adeguare la normativaitaliana agli obblighi imposti dall’Unione.

Come è noto, già con la legge 6 agosto2013, n. 97 (legge europea 2013), e con lalegge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge euro-pea 2013-bis), è stato avviato un percorsovirtuoso finalizzato alla veloce chiusuradei casi di pre-infrazione, avviati dallaCommissione europea nel quadro del si-stema di comunicazione EU Pilot, e deicasi che hanno dato origine a procedure diinfrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea (TFUE).

Residuando ancora una parte di pre-contenzioso e contenzioso, per la quale siè riconosciuta la fondatezza delle censuredella Commissione europea, occorrequindi fare ricorso, nuovamente, allo stru-mento legislativo fornito dalla legge n. 234del 2012, al fine di porvi rimedio entro itempi ristretti dettati dall’obiettivo priori-tario del Governo di ridurre significativa-mente il numero delle procedure di infra-zione tuttora aperte nei confronti dell’Ita-

lia, in adesione alle indicazioni per ilsemestre europeo 2014.

Sinteticamente, con il provvedimento ilGoverno intende:

1) chiudere undici procedure d’infra-zione e sette casi EU Pilot;

2) dare attuazione a una direttivadell’Unione europea che scade nel 2016;

3) dare attuazione a due decisioni delParlamento europeo e del Consiglio.

Si illustrano di seguito i contenuti deldisegno di legge, predisposti secondo lamedesima struttura del Trattato su fun-zionamento dell’Unione europea, in novecapi, oltre a un capo contenente le dispo-sizioni finali.

Il capo I contiene disposizioni in ma-teria di libera circolazione delle merci.

L’articolo 1 dispone l’abrogazione dicinque decreti ministeriali che discipli-nano la commercializzazione dei ricevitoriper apparecchi televisivi nel territorio na-zionale. La norma è finalizzata alla chiu-sura del caso EU Pilot 6868/14/ENTR,nell’ambito del quale la Commissione eu-ropea ha contestato, in particolare, il fattoche il decreto ministeriale 26 marzo 1992,recante norme per l’immissione al con-sumo di ricevitori per televisione, penaliz-zasse la vendita in Italia di prodotti fab-

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bricati al di fuori dell’Unione europea edello Spazio economico europeo ma legal-mente immessi sul mercato di uno degliStati dell’Unione europea o dello Spazioeconomico europeo. Infatti, ai sensi degliarticoli 34 e 36 del TFUE e delle direttive2004/108/CE e 2006/95/CE di armonizza-zione del settore, tali prodotti vanno trat-tati alla stregua dei prodotti fabbricatinell’Unione europea o nello Spazio econo-mico europeo e devono beneficiare an-ch’essi della libera circolazione nel mer-cato interno europeo, senza necessità diessere sottoposti ad una previa omologa-zione nazionale.

Pertanto, l’articolo in esame abroga ilsuddetto decreto ministeriale e tutta lanormativa secondaria del settore relativoalla radiodiffusione in tecnica analogicache, oltre ad essere in contrasto con lanormativa armonizzata dell’Unione euro-pea, non risponde più alle mutate esigenzedel mercato, considerato il definitivo pas-saggio alla radiodiffusione terrestre in tec-nica digitale e il congruo intervallo ditempo intercorso affinché il mercato sipotesse adeguare alla non obbligatorietà diapparecchiature elettroniche aventi in do-tazione un sintonizzatore analogico.

In particolare, vengono abrogati i se-guenti decreti ministeriali emanati dal1978 al 1992 dall’allora esistente Ministerodelle poste e delle telecomunicazioni:

a) il decreto del Ministro per le postee le telecomunicazioni 6 febbraio 1978,recante norme relative all’immissione alconsumo nel territorio nazionale di rice-vitori per televisione, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978;

b) il decreto del Ministro delle postee delle telecomunicazioni 26 marzo 1992,recante revisione del decreto ministeriale6 febbraio 1978, concernente le norme perl’immissione al consumo nel territorio na-zionale di ricevitori per televisione, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17aprile 1992;

c) il decreto del Ministro delle postee delle telecomunicazioni 3 agosto 1984,recante scelta del sistema per il servizio

sperimentale di televideo, obbligo dellapresa di peritelevisione e modalità perl’immissione in commercio dei televisoriper televideo, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del31 agosto 1984;

d) il decreto del Ministro delle postee delle telecomunicazioni 3 agosto 1984,recante scelta del sistema per la trasmis-sione con suono stereofonico in televisionee disposizioni per l’immissione in com-mercio di televisori stereofonici, pubbli-cato nel supplemento ordinario alla Gaz-zetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;

e) il decreto del Ministro delle postee delle telecomunicazioni 29 marzo 1985,recante autorizzazione alla immissione sulmercato nazionale di ricevitori televisivipredisposti per la ricezione delle trasmis-sioni televisive stereofoniche, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio1985.

Il citato decreto ministeriale 6 febbraio1978 prevedeva, in generale, per chi in-tendeva immettere sul mercato ricevitoritelevisivi, l’obbligo di ottenere una certifi-cazione di rispondenza alle prescrizioniemanate a suo tempo dal Ministero delleposte e delle telecomunicazioni, le cuifunzioni sono oggi attribuite al Ministerodello sviluppo economico (ex Ministerodelle comunicazioni). Il successivo decreto26 marzo 1992 ha soppresso tale obbligonel caso dei ricevitori televisivi fabbricatinegli Stati dello Spazio economico europeoe ha sostituito per questi ricevitori lacertificazione di rispondenza rilasciata dalMinistero con semplici dichiarazioni diconformità rilasciate dal costruttore.

Dal combinato disposto di tali decretirisulta, pertanto, che per i ricevitori pertelevisione fabbricati in Paesi terzi la cer-tificazione di rispondenza continua adessere rilasciata dall’Amministrazione.Considerando l’epoca in cui sono statiemanati i citati decreti, gli stessi sonorelativi alla radiodiffusione in tecnica ana-logica senza farne espresso riferimento.

Con il decreto ministeriale del 10 set-tembre 2008 è stata fissata la data del 31dicembre 2012 come termine ultimo per la

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transizione alla tecnica digitale nel terri-torio nazionale.

Sulla questione si richiamano le deli-bere che l’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni ha emanato in merito, inparticolare la delibera n. 216/00/CONS del5 aprile 2000, recante determinazione de-gli standard dei decodificatori e norme perla ricezione dei programmi televisivi adaccesso condizionato, come integrata dalladelibera n. 155/09/CONS del 31 marzo2009 e, da ultimo, dalla delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010, e la deli-bera n. 255/11/CONS del 5 maggio 2011pubblicata nel sito web dell’Autorità indata 16 giugno 2011, recante classifica-zione dei decodificatori per la ricezionedei programmi televisivi in tecnica digitale.

Inoltre si fa presente che, al fine difavorire l’innovazione tecnologica, secondole disposizioni dell’articolo 3-quinquies,comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012,n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 2012, n. 44, a partire dal lo

gennaio 2013 non è più richiesta la pre-senza di un sintonizzatore analogico pergli apparecchi atti a ricevere servizi ra-diotelevisivi venduti dalle aziende produt-trici ai distributori di apparecchiatureelettroniche al dettaglio nel territorio na-zionale.

Il capo II contiene disposizioni in ma-teria di libera circolazione delle persone,dei servizi e dei capitali.

L’articolo 2, finalizzato alla chiusuradel caso EU Pilot 5301/13/CNCT, sostitui-sce i commi 1 e 2 dell’articolo 183 delcodice delle comunicazioni elettroniche,introducendo disposizioni volte a sempli-ficare il regime autorizzatorio per la for-nitura dei servizi di connettività a bandalarga a bordo delle navi.

In particolare, il nuovo comma 1 delcitato articolo 183 opera una netta distin-zione tra le apparecchiature necessarieper la salvaguardia della vita umana inmare e le apparecchiature facoltative in-stallate a bordo delle navi per fornireall’utenza servizi a favore dell’equipaggio edei passeggeri, come ad esempio i servizidi connettività a banda larga. Viene pre-cisato, altresì, che gli apparati facoltativi

non debbono più essere iscritti nella li-cenza di esercizio e possono essere instal-lati da qualsiasi operatore consegua un’au-torizzazione generale ai sensi dell’articolo25 del medesimo codice, superando in talmodo l’attuale regime che concentra lafornitura dei servizi commerciali e la ge-stione degli apparati di radiocomunica-zione facoltativi nelle sole Accounting Au-thorities e impone alle imprese di acqui-sire la qualifica di Accounting Authorityper poter offrire tali servizi a bordo diimbarcazioni battenti bandiera italiana.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 183regolamenta, invece, la figura delle Ac-counting Authorities, che continuano adessere responsabili di tutte le apparecchia-ture per la salvaguardia della vita umanain mare installate a bordo delle navi, comestabilito dal capo IV (Radiocomunicazioni)della Convenzione SOLAS 74/88, e succes-sive modificazioni, che nella parte a) dettanorme generali, nella parte b) gli impegnidei Paesi contraenti e nella parte c) leprescrizioni relative alle navi, nel qualesono elencati tutti gli apparati, distinti perarea di navigazione, che le navi debbonoavere a bordo per garantire la tutela e lasalvaguardia della vita umana in mare.

L’articolo 3, relativo all’assegnazione didiritti d’uso di frequenze radio analogiche,è finalizzato a chiudere il caso EU Pilot3473/12/INSO, nell’ambito del quale laCommissione europea ha rilevato che ilquadro normativo vigente in Italia, costi-tuito dalla legge n. 66 del 2001 e dal testounico dei servizi di media televisivi eradiofonici, di cui al decreto legislativon. 177 del 2005, non prevede la possibilitàdi assegnare nuove frequenze per la ra-diodiffusione in banda analogica.

Infatti, il servizio di radiodiffusionesonora in onde medie (OM) analogico amodulazione di ampiezza (AM) è statoesercitato dal concessionario del serviziopubblico mediante gli impianti registratipresso l’Unione internazionale delle tele-comunicazioni (UIT) (per la banda delleOM esiste infatti un’attribuzione all’Italiadi risorse di frequenze e di connesse areedi servizio, coordinate secondo le regolestabilite dall’UIT – Piano di radiodiffu-

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sione MF – Ginevra 1975). Negli ultimianni la società RAI-Radiotelevisione ita-liana ha iniziato a ridurre la propriapresenza nel settore, lasciando in tal modopotenzialmente libere risorse di frequenzeche potrebbero essere utilizzate dall’Italiaper essere assegnate ad altri soggetti, se-condo le regole stabilite dall’UIT e dagliaccordi internazionali stipulati in tale con-testo.

Tuttavia, il quadro normativo vigentenon prevede la possibilità di assegnarenuove frequenze per la radiodiffusione intale banda. Pertanto, si è reso necessarioprovvedere con un intervento normativoche consenta detta fattispecie e ne disci-plini le modalità, anche al fine di evitarel’avvio di una procedura di infrazione neiconfronti dell’Italia.

La norma suddetta prende atto deipresupposti degli accordi internazionaliche riservano determinate risorse frequen-ziali all’Italia nonché della concreta dispo-nibilità di parte delle stesse, in quantorilasciate dal concessionario del serviziopubblico, e delle conclusioni della consul-tazione pubblica effettuata dall’Autoritàper le garanzie nelle comunicazioni condelibera 366/13/CONS.

In particolare, con riferimento alla ci-tata delibera, sono stati considerati i se-guenti punti:

1) un percorso efficiente di sfrutta-mento della risorsa richiederebbe innan-zitutto un’attività di pianificazione chetenga conto del vincolo del coordinamentointernazionale delle frequenze e che, perlo specifico, deve fare riferimento agli attifinali della Conferenza di Ginevra 1975dell’UIT, e in secondo luogo l’adozione diun provvedimento che fissi i criteri e leprocedure di assegnazione dei relativi di-ritti d’uso;

2) un utilizzo della banda delle OMper il servizio di radiodiffusione sonora, intecnologia sia analogica sia digitale, deveessere valutato in relazione alle tipologiedi esigenze prospettate dai soggetti inte-ressati al servizio radiofonico in talibande, dando tuttavia preminenza allesoluzioni tecnologiche che consentono uno

sfruttamento più efficiente della risorsa el’introduzione di servizi innovativi;

3) gli attuali vincoli normativi cheimpediscono l’ingresso di nuovi soggettinel mercato risultano ampiamente com-prensibili se riferiti alla radiodiffusioneanalogica nella banda VHF (la banda 87,5-108 MHz), dove la situazione di oggettivacongestione delle utilizzazioni in attorende di fatto impossibile ipotizzare l’in-gresso di nuovi soggetti. Tuttavia, in casodi disponibilità di nuove risorse, comeavverrebbe se si rendesse disponibile at-traverso una pianificazione la banda delleOM, lo stesso vincolo non troverebbe giu-stificazione ma, al contrario, si ritiene chedovrebbe essere valutata l’opportunità distabilire una riserva per i soggetti nuovientranti;

4) la preminenza del servizio pub-blico nell’impiego della banda delle OMdeve essere tenuta in debito conto, armo-nizzandone le esigenze, anche in via pro-spettica, con l’eventualità di un uso dellastessa banda da parte di soggetti privati.

L’articolo 4, in materia di diritti am-ministrativi nel settore delle comunica-zioni, è finalizzato alla chiusura dellaprocedura di infrazione n. 2013/4020, nel-l’ambito della quale la Commissione eu-ropea, con parere motivato del 10 luglio2014, ha sollevato due censure.

La prima, relativa alla mancata previ-sione, nella normativa nazionale, dell’ob-bligo di pubblicazione, previsto al comma2 dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE (di seguito denominata « direttiva »),da parte delle autorità nazionali che ri-scuotono dalle imprese diritti amministra-tivi, di un « rendiconto annuo » dei costiamministrativi sostenuti e dell’importocomplessivo dei diritti amministrativi ri-scossi. A tale riguardo si rileva che lanorma nazionale di recepimento, l’articolo34 del codice delle comunicazioni elettro-niche, di cui al decreto legislativo 1o agosto2003, n. 259 (di seguito denominato « co-dice »), non contiene, effettivamente, unasimile previsione di carattere generale.

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Pertanto è necessario intervenire conun’apposita modifica legislativa, inserendonell’articolo 34 un nuovo comma (ilcomma 2-ter) che riproduca la previsionedi cui all’articolo 12, comma 2, delladirettiva recante uno specifico obbligo direndicontazione a carico del Ministero edell’Autorità.

L’occasione appare altresì propizia perchiarire definitivamente, con una normadi interpretazione autentica, quanto affer-mato dalla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea nella sentenza del 18 luglio 2013(cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e daC-254/12 a C-258/12) circa la compatibi-lità, nel rispetto dei princìpi sanciti daldiritto dell’Unione europea, del sistema dicosiddetto autofinanziamento di cui all’ar-ticolo 1, commi 65 e 66, della legge 23dicembre 2005, n. 266, con il regime deidiritti amministrativi dovuti dai soggettiautorizzati alla fornitura di reti e servizidi comunicazione elettronica, di cui all’ar-ticolo 12 della direttiva, per la coperturadei costi amministrativi sostenuti dall’Au-torità. Si propone pertanto, a tal fine,l’inserimento di un nuovo comma 2-bisnell’articolo 34 del codice.

Un intervento legislativo sull’articolo 34del codice che non esplicitasse la sussi-stenza del doppio regime nazionale inmateria di diritti amministrativi – uno afavore del Ministero e uno a favore del-l’Autorità, per la copertura delle attività dirispettiva competenza – rischierebbe diperpetuare l’ambiguità normativa, fruttodi un ormai evidente difetto originario direcepimento dell’articolo 12 della direttiva,che ha dato origine ad un oneroso con-tenzioso amministrativo tuttora pendentenonostante la giurisprudenza della Cortedi giustizia (interpellata dal tribunale am-ministrativo regionale del Lazio in viapregiudiziale).

A tale proposito appare inoltre neces-sario specificare, al comma 2 dell’articolo34 del codice, che i diritti amministrativifissati all’allegato 10 sono destinati a co-prire una sola tipologia di costi ammini-strativi: quelli connessi alle specifiche at-tività di competenza del Ministero. I dirittiamministrativi destinati alla copertura dei

costi delle altre numerose attività, elencateall’articolo 12, comma 1, della direttivaautorizzazioni, connesse all’applicazione eal controllo del regime introdotto dal qua-dro regolatorio europeo di competenzadell’Autorità, sono infatti stabiliti ai sensidel nuovo comma 2-bis dell’articolo 34 delcodice sopra proposto.

La seconda censura riguarda il man-cato rispetto, nelle misure di attuazionerelative alla fissazione dei diritti ammini-strativi dovuti al Ministero, di cui all’alle-gato 10 del codice, dei criteri di propor-zionalità e non discriminazione nell’impo-sizione dei diritti amministrativi sancitiall’articolo 12, comma 1, lettera b), delladirettiva, in quanto l’articolo 1 del citatoallegato 10 al codice applica un criteriosemi-forfetario basato sulla popolazionepotenzialmente destinataria dell’offerta.Tale censura viene affrontata, pertanto,attraverso una modifica dell’articolo 1 del-l’allegato 10 al codice, con il quale siintende, in particolare, garantire il carat-tere proporzionale e non discriminatorionell’imposizione dei diritti amministrativi,come prescritto dall’articolo 12, paragrafo1, lettera b), della direttiva, e raggiungeregli stessi obiettivi che si era posto illegislatore con la modifica introdotta dal-l’articolo 6, comma 4, del decreto-leggen. 145 del 2013, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 9 del 2014, ma inmodo più strutturale e più corretto, al finedi accelerare effettivamente lo sviluppodelle piccole e medie imprese nel settoredelle telecomunicazioni (TLC) e la digita-lizzazione delle cosiddette « aree bianche afallimento di mercato », senza l’obbligo diconseguire un titolo autorizzatorio suscala nazionale, come imposto, invece, dal-l’attuale formulazione dell’articolo 1, dopole modifiche intervenute con l’articolo 6,comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 145 del 2013.

È stato, quindi, nuovamente riformu-lato il comma 1 dell’articolo 1 dell’allegato10, graduando le fasce contributive infunzione delle dimensioni degli operatori,come richiesto dalla Commissione euro-pea, e inserendo una nuova fascia contri-butiva per i « soggetti nuovi entranti » o

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per gli operatori che forniscono reti eservizi di comunicazione elettronica chehanno una clientela limitata. Tale modi-fica, da un lato, favorirà la nascita dinuovi soggetti e, dall’altro, consentirà ilperseguimento degli obiettivi della agendadigitale, superando anche la procedura diinfrazione europea.

L’articolo 5, relativo ai servizi di mediaaudiovisivi, è finalizzato all’archiviazionedel caso EU Pilot 1890/11/INSO, nell’am-bito del quale la Commissione europea hacontestato l’erroneo recepimento della di-rettiva 2007/65/CE sui servizi di mediaaudiovisivi, posto che, con riferimento ailimiti orari per la pubblicità televisiva,l’articolo 38, comma 12, del testo unico dicui al decreto legislativo 31 luglio 2005,n. 177, come modificato dal decreto legi-slativo 15 marzo 2010, n. 44, e dal decretolegislativo correttivo 28 giugno 2012,n. 120, introduce un’eccezione aggiuntivarispetto a quelle previste dall’articolo 23,paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE,prevedendo che i brevi messaggi pubblici-tari rappresentati da anteprime di operecinematografiche di nazionalità europea diprossima programmazione non siano con-siderati ai fini del calcolo dei limiti mas-simi per la pubblicità.

Con la presente disposizione si adeguapertanto la disciplina dei trailer di operecinematografiche, contenuta nel citato te-sto unico sui servizi di media audiovisivi eradiofonici, alla previsione dettata dalladirettiva 2007/65/CE, assicurando chel’esclusione dai limiti di affollamento pub-blicitario avvenga solo nei casi in cui talifilmati non abbiano natura strettamentepubblicitaria e siano, pertanto, chiara-mente distinguibili dal resto della pro-grammazione, anche pubblicitaria.

L’articolo 6 modifica l’articolo 147,comma 3-bis, del codice della proprietàindustriale, di cui al decreto legislativo 10febbraio 2005, n. 30, relativo alle do-mande di brevetto o di marchio, al fine dieliminare la necessità che il richiedente o,se vi sia, il suo mandatario indichi o eleggaun domicilio in Italia.

La disposizione è finalizzata alla chiu-sura della procedura d’infrazione n. 2014/

4139, allo stadio di messa in mora exarticolo 258 del TFUE, nell’ambito dellaquale la Commissione europea sostieneche l’articolo 147, comma 3-bis, del citatocodice della proprietà industriale ostacolala libera prestazione dei servizi previstadall’articolo 56 del TFUE e dall’articolo 16della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta« direttiva servizi »), nella misura in cuiimpone ai mandatari di brevetto un’ele-zione di domicilio esclusivamente in Italia.

Con la novella al comma 3-bis dell’ar-ticolo 147 del codice della proprietà in-dustriale si prevede, pertanto, per il ri-chiedente la facoltà di eleggere domicilioin uno qualunque dei Paesi dell’Unioneeuropea o nello Spazio economico euro-peo, affinché ivi possa ricevere le comu-nicazioni e notificazioni dall’Ufficio ita-liano brevetti e marchi, non ultime, quelleconnesse alla formulazione di rilievi e diprovvedimenti di rifiuto ex articolo 173 equelle relative al procedimento di opposi-zione alla registrazione di marchi previstodall’articolo 178 del medesimo codice. Perquanto riguarda i mandatari, si fa rinvio alcomma 4-bis dell’articolo 201 del codicedella proprietà industriale, il quale pre-vede che i cittadini dell’Unione europeaabilitati all’esercizio della medesima pro-fessione in un altro Stato membro possonochiedere l’iscrizione nell’albo dei consu-lenti in proprietà industriale abilitati se-condo le procedure di cui al decretolegislativo 9 novembre 2007, n. 206, senzatuttavia avere l’obbligo di eleggere domi-cilio in Italia.

Il comma 3-ter fa salva l’applicazionedell’articolo 16 del decreto-legge 29 no-vembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, che prevede l’obbligo di indicare oeleggere domicilio per le imprese e iprofessionisti, che devono anche indicareil proprio indirizzo di posta elettronicacertificata (PEC) o analogo indirizzo diposta elettronica basato su tecnologie cer-tificanti data e ora dell’invio e della rice-zione delle comunicazioni e l’integrità delcontenuto delle stesse, garantendo l’inte-roperabilità con analoghi sistemi interna-zionali, e prevede l’obbligo per il richie-

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dente (ma solo nel caso sia una impresa)o il mandatario, se vi sia, di indicarel’indirizzo di PEC, o altro sistema equi-pollente e interoperativo, ove nel codicedella proprietà industriale venga previstol’obbligo di indicare o eleggere domicilio.È altresì previsto, in via residuale, che incaso di omessa indicazione dell’indirizzodi posta elettronica da parte di qualunquesoggetto, comprese le persone fisiche, glioneri connessi alle comunicazioni a cuil’Ufficio italiano brevetti e marchi è te-nuto, a norma del codice della proprietàindustriale, rimangano a loro carico.

Tale previsione consente di superare ilrischio che la novella al comma 3-bispossa comportare nuovi o maggiori oneriper lo Stato relativamente alle spese dicorrispondenza occorrenti per interloquirecon i richiedenti che eleggano domicilio inuno Stato membro diverso dall’Italia.

Va considerato infatti che l’Ufficio ita-liano brevetti e marchi rilascia, in media,ogni anno circa 11.000 brevetti e registrapiù di 1.000 disegni e più di 50.000marchi, oltre a trattare quasi 1.500 nuoviprocedimenti di opposizione alla registra-zione di marchi, e che tali attività postu-lano, in un numero considerevole di casi,una documentata interlocuzione endo-procedimentale con le parti, nell’osser-vanza di termini procedimentali determi-nati, le cui spese per la corrispondenzacon gli interessati sono interamente acarico dello Stato sulla base del domicilioeletto in Italia.

Il comma 3-quater, i cui princìpi sonogià contenuti nell’articolo 35 del regola-mento di attuazione del codice della pro-prietà industriale, è inserito quale normaresiduale di chiusura rispetto ai commiprecedenti, prevedendo che ove manchil’indicazione o l’elezione del domicilio aisensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché intutti gli altri casi di irreperibilità, le co-municazioni e le notificazioni si eseguonomediante affissione di copia dell’atto oavviso del contenuto di esso nell’albo del-l’Ufficio italiano brevetti e marchi, con-sentendo l’ordinato svolgimento dei pro-cedimenti pendenti.

Da ultimo la lettera b) della disposi-zione proposta prevede il necessario coor-dinamento tra la novella apportata alcomma 3-bis e le disposizioni dell’articolo148, commi 2, lettera e-bis), e 4, in meritoalla ricevibilità e all’integrazione delle do-mande, attraverso la soppressione delleparole: « in Italia », ove riferite al domicilioeletto.

L’articolo 7 modifica il comma 22 del-l’articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, riguardante gli affidamenti direttidi appalti di servizi pubblici locali. L’ar-ticolo è stato elaborato al fine di risolverela procedura di infrazione n. 2012/2050,allo stadio di parere motivato ex articolo258 del TFUE, nella quale è contestata alloStato italiano la violazione del dirittodell’Unione in materia di appalti pubblicie concessioni, derivante da affidamenti diservizi di igiene urbana da parte deicomuni di Varese e Casciago a favore dellasocietà ASPEM Spa, nonché da una con-nessa disposizione legislativa in materia diaffidamento di servizi pubblici locali asocietà a partecipazione pubblica quotatein borsa o da queste controllate.

Nello specifico, la procedura di infra-zione in oggetto è fondata sulle seguentimotivazioni:

i comuni di Varese e Casciago hannoassegnato e mantengono in essere senzaalcuna procedura di gara la concessionedei servizi di igiene urbana alla societàASPEM Spa (azienda originariamente mu-nicipalizzata a partecipazione interamentepubblica, divenuta nel 2009 società con-trollata da una holding quotata in borsacon parte del capitale appartenente adazionisti privati);

l’Italia, con l’adozione dell’articolo34, comma 22, del decreto-legge n. 179 del2012, sarebbe venuta meno agli obblighiimposti dagli articoli 28, 35 e 36 delladirettiva 2004/18/CE o, nel caso di con-cessioni, dagli articoli 49 e 56 del TFUE. Ilrispetto di questi ultimi, infatti, implica unobbligo di trasparenza volto a garantire, infavore di ogni operatore economico inte-

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ressato a fornire i servizi in questione, unadeguato livello di pubblicità che consental’apertura del mercato dei servizi allaconcorrenza e il controllo sull’imparzialitàdelle procedure di aggiudicazione.

La prospettata modifica al comma 22dell’articolo 34 del decreto-legge 18 otto-bre 2012, n. 179, pertanto, consentirebbedi chiudere positivamente la procedura.

Più in dettaglio, si intende inserire leparole: « alla medesima data » dopo leparole: « a società a partecipazione pub-blica già quotate in borsa a tale data e aquelle da esse controllate ai sensi dell’ar-ticolo 2359 del codice civile » e aggiungere,alla fine del comma, il seguente periodo:« Fermo restando quanto previsto dall’ar-ticolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, e successive modificazioni,gli affidamenti diretti a società poste, suc-cessivamente al 1o ottobre 2003, sotto ilcontrollo di società quotate cessano im-prorogabilmente e senza necessità di ap-posita deliberazione dell’ente affidante il31 dicembre 2018 o alla scadenza previstanel contratto di servizio o negli altri attiche regolano il rapporto, se anteriore ».

La prima modifica chiarisce che ilcomma in discorso fa salvi gli affidamentiassentiti a società quotate prima del 1o

ottobre 2003 o da società da queste con-trollate (alla medesima data). Conseguen-temente tali affidamenti scadranno allanaturale scadenza del contratto oppurenel 2020, se nel contratto non è previstaalcuna scadenza.

La Commissione europea ha rilevato,infatti, al riguardo come la norma vigentepossa consentire di mantenere in esserefino alla scadenza (e quindi anche per unperiodo relativamente lungo) affidamentiassentiti, senza procedura ad evidenzapubblica, a società poste sotto il controllodelle società quotate in borsa al 1o ottobre2003, posteriormente a tale data. Tutto ciòponendosi in contrasto anche con la giu-risprudenza europea intervenuta dopo il2003, in base alla quale la partecipazioneanche minoritaria di un’impresa privata

nel capitale di una società, a cui partecipaanche l’amministrazione aggiudicatrice in-teressata, « esclude in ogni caso che taleamministrazione possa esercitare sulladetta società un controllo analogo a quelloche esercita sui propri servizi » (Corte digiustizia dell’Unione europea, sentenza 11gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle).

La Commissione ha rilevato altresì che,come stabilito dalla Corte di giustizia del-l’Unione europea, nel caso in cui un ap-palto sia stato attribuito senza indizione diuna gara da un’autorità pubblica ad unasocietà a capitale interamente pubblico, inquanto considerata una struttura « in-terna », il fatto che, successivamente (masempre durante il periodo di validità ditale appalto), azionisti privati siano am-messi a partecipare al capitale di dettasocietà costituisce un cambiamento di unacondizione fondamentale dell’appalto, cheimpone l’indizione di una nuova gara(principio applicabile anche alle conces-sioni di servizi).

La seconda modifica va incontro all’esi-genza di individuare un breve periodotransitorio in grado di mettere rapida-mente fine a tali affidamenti, nel caso incui la società affidataria del servizio siastata posta, dopo il 1o ottobre 2003, sottoil controllo di società quotate.

Nel caso in cui la successione traconcessionari sia avvenuta con proceduretrasparenti, resta ferma la disciplina in-trodotta dall’articolo 1, comma 609, letterab), della legge 23 dicembre 2014, n. 190(Legge di stabilità 2015), che prevede laprosecuzione della gestione del serviziofino alla scadenza prevista, previa verificadei criteri qualitativi inizialmente stabiliti.

L’articolo consentirebbe, inoltre, dichiudere positivamente anche la proce-dura d’infrazione n. 2011/4003, allo stadiodi messa in mora complementare ex arti-colo 258 del TFUE, con la quale la Com-missione europea ha contestato al Governoitaliano la mancata conformità al dirittoeuropeo degli affidamenti diretti dei ser-vizi di raccolta e smaltimento dei rifiutidisposti da numerosi comuni delle pro-vince di Reggio Emilia, Parma e Piacenzain favore della società IREN Spa, in

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quanto non giustificati alla luce delle con-dizioni stabilite dalla Corte di giustizia inmateria di in house providing. Sebbene laCommissione europea non abbia sollevatoesplicitamente le criticità relative al con-testo normativo nazionale anche nell’am-bito di questa procedura d’infrazione, icasi di affidamento irregolare ivi contestatitroverebbero una soluzione positiva con lasuddetta modifica normativa.

Il capo III reca disposizioni in materiadi giustizia e sicurezza.

L’articolo 8 introduce una modificaall’articolo 5, comma 7-ter, secondo pe-riodo, del testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, in ma-teria di permesso di soggiorno, finalizzataa rendere conforme all’articolo 6, para-grafo 2, della direttiva 2008/115/CE ladisciplina dei rimpatri di cittadini di Paesiterzi il cui soggiorno in Italia è irregolare.

Il testo vigente dell’articolo 5, comma7-ter, secondo periodo, del citato testounico prevede che l’allontanamento deisoggetti sopra indicati è sempre eseguitoverso lo Stato membro che ha rilasciato ilpermesso di soggiorno o altra autorizza-zione al soggiorno, indipendentementedalla presenza o meno di accordi o intesedi riammissione con quegli Stati membri.

La modifica in esame, invece, prevedeche il cittadino di Paese terzo in possessodi valido titolo di soggiorno rilasciato daaltro Stato membro dell’Unione europea èespulso forzatamente in quest’ultimo Statoesclusivamente in caso di intese o accordibilaterali di riammissione già operativi alladata di entrata in vigore della direttiva (13gennaio 2009), conformemente all’articolo6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE.

Alla citata modifica consegue che, inogni altra circostanza, il rimpatrio forzatodello straniero in possesso di valido titolodi soggiorno rilasciato da altro Paese del-l’Unione europea deve essere eseguito indirezione del Paese terzo di origine oprovenienza dell’interessato.

Gli Stati membri con cui l’Italia haconcluso intese o accordi bilaterali diriammissione sono i seguenti: Austria, Bul-garia, Cipro, Croazia, Estonia, Francia,Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,

Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna eUngheria.

La modifica all’articolo 5 è stata ri-chiesta dalla Commissione europea nel-l’ambito della procedura d’infrazionen. 2014/2235, allo stadio di messa in moraex articolo 258 del TFUE, ed è coerentecon la disposizione già introdotta dall’ar-ticolo 3, comma 1, lettera d), della leggeeuropea 2013-bis (legge n. 161 del 2014),con la quale è stato inserito nell’articolo13 del citato testo unico, rubricato« Espulsione amministrativa », il comma14-ter, secondo cui « In presenza di ac-cordi o intese bilaterali con altri Statimembri dell’Unione europea entrati invigore in data anteriore al 13 gennaio2009, lo straniero che si trova nelle con-dizioni di cui al comma 2 può essererinviato verso tali Stati ».

Il capo IV reca disposizioni in materiadi trasporti.

L’articolo 9 contiene talune disposizioniin materia di patente di guida, finalizzatea risolvere i profili di criticità rilevati dallaCommissione europea nell’ambito dellaprocedura di infrazione n. 2014/2116, allostadio di parere motivato ex articolo 258del TFUE, e del caso EU Pilot 7070/14/MOVE per non corretta attuazione delladirettiva 2006/126/CE, come modificatadalla successiva direttiva 2009/113/CE.

In particolare, la Commissione europea,nella procedura di infrazione n. 2014/2116, ha contestato al Governo italiano dinon aver recepito correttamente i requisitidi idoneità visiva previsti per il rilasciodella patente di guida, posto che la normadi recepimento fissa per il campo visivoverso l’alto un limite di 25 gradi, laddovela direttiva 2006/126/CE prevede invece uncampo visivo minimo verso l’alto di 30gradi.

Il comma 1, lettera a), dell’articolo inesame, pertanto, provvede ad adeguare ilcontenuto del punto A.4.2 dell’allegato IIIal decreto legislativo n. 59 del 2011, cheattualmente prevede un limite di 25 gradiper il campo visivo verso l’alto, al punto6.4 dell’allegato III alla direttiva 2006/126/CE.

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Con riferimento, poi, ai requisiti appli-cabili agli esaminatori di guida per ilrilascio della patente, la Commissione eu-ropea ha contestato il fatto che la nor-mativa italiana richieda agli esaminatori diguida per le patenti di categoria AM, A1,A2, A, B1 e B di essere titolari di patentedi categoria B da almeno tre anni, laddoveper la normativa europea è sufficiente cheun esaminatore sia titolare da almeno treanni di una patente della categoria per laquale intende esercitare la professione diesaminatore.

Il comma 1, lettera b), dell’articolo inesame adegua quindi la normativa italiana(il punto 2.1 dell’allegato IV al decretolegislativo n. 59 del 2011) al contenuto delnormativa europea [punto 2.2, lettera a),dell’allegato IV alla direttiva 2006/126/UE], prevedendo che un esaminatore diguida per la patente debba essere inpossesso di una patente della categoria perla quale intende esercitare la professionedi esaminatore.

Inoltre, la Commissione ha contestato ildivieto di trasporto di passeggeri per iminorenni titolari di patenti AM, A1 e B1,rilevando che un simile divieto, previstoesclusivamente dalla normativa nazionaleitaliana, impedisce in Italia il riconosci-mento delle medesime patenti rilasciate inaltri Stati membri in favore di conducentiminorenni, e ciò costituisce violazione del-l’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4,paragrafi 2 e 6, lettera a), della direttiva2006/126/UE.

Pertanto, al comma 2, lettera a), si èprovveduto a modificare l’articolo 115 delcodice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, preve-dendo che i sedicenni possano condurreveicoli appartenenti alle categorie AM, A1e B1 anche se trasportano un passeggeroe, di conseguenza, abrogando la disposi-zione secondo cui attualmente occorreaver compiuto il diciottesimo anno di etàper condurre veicoli cui abilita la patentedi guida delle categorie in argomento.

Inoltre, al comma 2, lettera d), si èprovveduto a modificare l’articolo 170 delcitato codice della strada, prevedendo chesui ciclomotori è consentito il trasporto di

altre persone oltre al conducente, a con-dizione che il veicolo sia omologato ancheper il trasporto del passeggero e che ilconducente abbia età superiore a sedicianni, ed è stata conseguentemente modi-ficata la previsione sanzionatoria.

Al fine di superare i rilievi sollevatidalla Commissione europea nell’ambito delcaso EU Pilot 7070/14/MOVE, relativo allapatente di guida per persone con disabi-lità, si è provveduto, al comma 2, letterab), a sopprimere, nell’articolo 116, comma4, del medesimo codice della strada, leparole: « la cui massa massima autorizzatanon superi 750 kg ». Ciò consentirà allepersone con disabilità di conseguire unapatente di guida speciale anche per con-durre veicoli trainanti un qualsiasi tipo dirimorchio.

Infine, il comma 2, lettera c), modificail dettato dell’articolo 118-bis del codicedella strada al fine di ovviare a talunierrori nella redazione della norma rilevatianche dal competente Comitato per lepatenti di guida della Commissione euro-pea. Nella formulazione attuale, infatti,l’articolo 118-bis prevede che il criteriodella « residenza normale » si applica ai« cittadini di altri Stati membri dell’Unioneeuropea o dello Spazio economico euro-peo », ma tale formulazione esclude i cit-tadini italiani. Il comma in argomento,quindi, elimina la parola: « altri », affinchéil criterio della residenza normale si ap-plichi anche ai cittadini italiani, dato cheanche l’Italia, in quanto Stato membrodell’Unione europea, è destinataria di tuttele norme della direttiva 2006/126/CE, equindi anche di quelle concernenti laresidenza normale.

L’articolo 10 modifica il decreto legi-slativo 8 luglio 2003, n. 188, recante re-cepimento delle direttive 2001/12/CE,2001/13/CE e 2001/14/CE in materia fer-roviaria (cosiddetto « Primo pacchetto fer-roviario UE ») ed è finalizzata alla chiu-sura della procedura di infrazionen. 2008/2097, allo stadio di messa in moraex articolo 260 del TFUE, relativa alla noncorretta attuazione delle direttive delPrimo pacchetto ferroviario UE, nell’am-bito della quale la Corte di giustizia del-

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l’Unione europea, con sentenza del 3 ot-tobre 2013 emessa nella causa C-369/11,ha condannato l’Italia per non aver ga-rantito al Gestore dell’infrastruttura fer-roviaria (società Rete ferroviaria italianaSpa) sufficiente indipendenza gestionale,dal momento che, ai sensi dell’articolo 17,comma 1, del richiamato decreto legisla-tivo, i canoni per l’accesso all’infrastrut-tura, seppur proposti dal Gestore stesso,acquisiscono valore legale solo con la pub-blicazione del decreto di approvazione daparte del Ministero delle infrastrutture edei trasporti.

La Commissione ha inoltre rilevato chetale modello di fissazione dei canoni im-pedisce all’organismo di regolamentazionedel settore ferroviario di esercitare il con-trollo sul sistema di imposizione dei dirittiai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, delladirettiva 2001/14/CE.

La norma proposta mira quindi a ri-definire l’attuale sistema nell’ambito delquale la determinazione del canone èattribuita in piena autonomia al Gestoredell’infrastruttura sulla base dei criteridefiniti dall’Autorità di regolazione deitrasporti, che garantisce altresì che glistessi non siano discriminatori.

In particolare, le lettere a) e b), numero2), del comma 1 sono volte a chiarire inmodo definitivo la sussistenza di unapiena autonomia decisionale del Gestorenella individuazione del canone per l’uti-lizzo dell’infrastruttura ferroviaria. In so-stanza, rispetto alle vigenti versioni del-l’articolo 11, comma 4, e dell’articolo 17,comma 2, del decreto legislativo n. 188 del2003, si esplicita che l’attività del Gestorenon è di mero « calcolo », bensì di « de-terminazione » dei canoni.

Con le modifiche proposte alla letterab), numeri 1), 3) e 5), del comma 1 sisostituisce il vigente sistema di individua-zione del canone per l’accesso all’infra-struttura ferroviaria, contestato dal Com-missione europea, con un diverso sistemasecondo il quale i criteri per la determi-nazione del canone sono definiti dall’Au-torità di regolazione dei trasporti, ai sensidell’articolo 36, comma 2, lettera b), de-creto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, e nel rispetto di talicriteri il Gestore resta libero di indivi-duare periodicamente il canone che ritienepiù opportuno, in funzione dei volumi edella qualità delle capacità richieste, non-ché in relazione alla situazione del mer-cato dei trasporti e del livello di conge-stionamento dell’infrastruttura.

Il numero 4) della lettera b) del comma1 stabilisce, inoltre, che, nelle more delladefinizione dei criteri da parte dell’Auto-rità dei trasporti, il Gestore continuerà adapplicare i criteri dettati dal decreto delMinistro dei trasporti e della navigazione21 marzo 2000.

Infine, la lettera c) del comma 1 pre-vede che, nel rispetto del diritto del-l’Unione europea, il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti e il Ministerodell’economia e delle finanze possanomaggiorare o ridurre i canoni determinatidal Gestore solo per coprire costi derivantidagli effetti ambientali causati dalla cir-colazione dei treni.

La disposizione è stata introdotta insede di esame definitivo del provvedi-mento. In ogni caso è stata sottoposta alparere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanonella seduta del 19 febbraio 2015.

Il capo V reca disposizioni in materiadi fiscalità, dogane e aiuti di Stato.

L’articolo 11, concernente l’applica-zione dell’imposta sul valore aggiunto(IVA), modifica il trattamento fiscale ap-plicabile ai servizi accessori relativi allepiccole spedizioni di carattere non com-merciale e alle spedizioni di valore tra-scurabile di cui alle direttive 2006/79/CE e2009/132/CE.

La modifica normativa è finalizzataall’archiviazione della procedura di infra-zione n. 2012/2088, allo stadio di pareremotivato ex articolo 258 del TFUE, nel-l’ambito della quale la Commissione eu-ropea ha rilevato che l’articolo 9, comma1, numero 4), del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,stabilisce che i costi accessori di trasportorelativi alle importazioni di beni di valore

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modesto sono non imponibili solo se sonostati assoggettati a IVA all’atto dell’impor-tazione. La Commissione contesta che taledisposizione possa risultare in contrastocon l’articolo 144 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre2006, così come interpretata dal ComitatoIVA, che in un suo orientamento, pur nonvincolante, ha chiarito che detta norma,quando stabilisce che gli Stati membriesentano le prestazioni di servizi connessecon l’importazione di beni e il cui valoreè compreso nella base imponibile dellamedesima, non specifica che i beni im-portati devono effettivamente essere tas-sati.

Segnatamente, il tenore dell’orienta-mento è il seguente:

« Il Comitato IVA conferma che l’esen-zione IVA per le merci oggetto di piccolespedizioni di cui all’articolo 1 della diret-tiva 2006/79/CE e all’articolo 23 delladirettiva 2009/132/CE si applica anche aiservizi accessori il cui costo è compresonella base imponibile di tali beni a normadell’articolo 86, paragrafo 1, lettera b),della direttiva IVA.

Il Comitato IVA concorda che l’articolo144 della direttiva IVA si applica allafornitura di servizi accessori relativi al-l’importazione di beni oggetto di franchi-gia sulla base dell’articolo 1 della direttiva2006/79/CE e dell’articolo 23 della diret-tiva 2009/132/CE ove il valore di taliservizi sia compreso nella base imponibilea norma dell’articolo 86, paragrafo 1,lettera b), della direttiva IVA ».

Pertanto, l’articolo prevede, al comma1, che nel corpo del primo comma del-l’articolo 9 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, siainserito un nuovo comma 4-bis, che sta-bilisca la non imponibilità dei servizi ac-cessori relativi alle piccole spedizioni dicarattere non commerciale e alle spedi-zioni di valore trascurabile di cui alledirettive 2006/79/CE e 2009/132/CE delConsiglio, indipendentemente dal loro as-soggettamento all’imposta; la non imponi-bilità opererà, tuttavia, a condizione che i

corrispettivi di tali servizi accessori, daconsiderare esclusi dai limiti di valoretotale delle predette operazioni indipen-dentemente dal loro ammontare, sianocompresi nella base imponibile e, quindi,sia dimostrata la loro riferibilità alle ope-razioni medesime.

In questo contesto, con la disposizionedel comma 2 si demanda al Ministrodell’economia e delle finanze l’onere dimodificare il regolamento recante normein materia di franchigie fiscali, adottatocon il decreto del Ministro delle finanze 5dicembre 1997, n. 489, nel senso di espli-citare l’applicazione della franchigia daidiritti doganali anche per i relativi serviziaccessori e indipendentemente dal loroammontare.

L’articolo 12 disciplina la realizzazionedi un Registro nazionale degli aiuti diStato, destinato a raccogliere le informa-zioni e a consentire i necessari controlli inordine agli aiuti di Stato e agli aiuti deminimis concessi alle imprese a valere surisorse pubbliche, ivi inclusi quelli con-cessi a titolo di compensazione per iservizi di interesse economico generale.

Ai predetti fini, la norma intervienesulla pertinente disciplina contenuta nellalegge n. 234 del 2012, recante norme ge-nerali sulla partecipazione dell’Italia allaformazione e all’attuazione della norma-tiva e delle politiche dell’Unione europea,sostituendo il vigente testo dell’articolo 52,in materia di modalità di trasmissionedelle informazioni relative agli aiuti pub-blici concessi alle imprese, e recando con-seguenti modifiche all’articolo 46, dedicatoagli aiuti di Stato illegali non rimborsati.

La lettera b) del comma 1 è volta adare piena esecuzione alle disposizioni inmateria di monitoraggio, pubblicità e tra-sparenza degli aiuti di Stato, in modo dagarantire l’effettività del controllo pubblicosul rispetto del divieto di cumulo delleagevolazioni nonché la conformità agliobblighi di pubblicità e trasparenza pre-visti dalla normativa europea e nazionale,tenuto conto anche delle soluzioni deli-neate nell’ambito del processo di « moder-nizzazione degli aiuti di Stato ».

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In particolare, sul piano regolamentare,l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 1407/2013, in materia di aiuti deminimis, al fine della semplificazione delleprocedure di concessione degli aiuti, de-termina la necessità di istituire un registrocentrale che contenga informazioni com-plete su tutti gli aiuti de minimis concessidalle diverse amministrazioni pubbliche diogni livello di governo (centrali, regionali elocali).

Sotto il profilo della trasparenza, imaggiori e più penetranti obblighi, che ilnuovo quadro normativo europeo impone,comportano la realizzazione di portali ositi web informativi sugli aiuti e sui be-neficiari. La realizzazione di un portalededicato alla pubblicità delle informazionisugli aiuti è prevista, in particolare, nelnuovo regolamento generale di esenzione[regolamento (UE) n. 651/2014 della Com-missione, del 17 giugno 2014].

Analoghi obblighi sono richiamati innumerose comunicazioni adottate dallaCommissione europea per specifiche cate-gorie di aiuti (ad esempio, comunicazione2014/C 99/03 per il trasporto aereo; co-municazione C(2014) 2322 per il settoredell’ambiente e dell’energia; comunica-zione 2014/C 19/04 per il settore deicapitali di rischio; comunicazione C(2014)3282 in materia di aiuti di Stato nelsettore della ricerca, sviluppo e innova-zione; comunicazione 2013/C 209/01 inmateria di aiuti di Stato a finalità regio-nale, eccetera).

Sullo sfondo del descritto quadro nor-mativo, la norma acquista oggi carattere dinecessità alla luce degli impegni assuntidal Paese nell’ambito dell’Accordo di par-tenariato adottato dalla Commissione eu-ropea il 29 ottobre 2014. Infatti, la finan-ziabilità degli interventi della politica dicoesione per il periodo di programma-zione 2014-2020 è subordinata alla dimo-strazione della sussistenza di condizioni diefficacia fissate dai recenti regolamentidell’Unione europea per i fondi strutturalie di investimento europei. In tale prospet-tiva, la norma consente di attuare effica-cemente alcuni degli adempimenti stabilitidal legislatore europeo nell’ambito del ri-

spetto della condizionalità generale ex ante« Aiuti di Stato » [si veda l’allegato XI alregolamento (UE) n. 1303/2013, recantedisposizioni comuni sui predetti Fondi,che richiede l’esistenza di apposti dispo-sitivi in grado di garantire l’applicazioneefficace del diritto dell’Unione europea inmateria di aiuti di Stato]. La volontà diadottare una norma recante i contenuti diquella in esame è stata espressamenteindicata nella tavola 11B allegata all’Ac-cordo di partenariato, contenente la de-scrizione degli elementi per la valutazionedel soddisfacimento delle condizionalità exante generali.

In linea con i predetti obblighi e im-pegni assunti, il presente intervento pre-vede lo sviluppo degli strumenti operativiesistenti e, in particolare, della banca didati già istituita presso il Ministero dellosviluppo economico in ragione delle suecompetenze istituzionali.

L’articolo 14, comma 2, della leggen. 57 del 2001 e il relativo decreto diattuazione del Ministro delle attività pro-duttive, adottato in data 18 ottobre 2002,prevedono, infatti, un controllo sul rispettodel divieto di cumulo delle agevolazioninazionali ed europee da effettuarsi sullabase delle informazioni relative agli aiutipubblici concessi alle imprese (beneficia-rio, tipologia e ammontare delle agevola-zioni) trasmesse con cadenza trimestraledalle amministrazioni concedenti. Taliprevisioni sono confermate dal vigentetesto dell’articolo 52 della legge n. 234 del2012.

Per assicurare tali controlli, il Mini-stero dello sviluppo economico si avvale diuno specifico sistema informativo, la« Banca dati anagrafica » (BDA), la quale,assicurando la raccolta, il monitoraggio eil controllo delle informazioni provenientida tutte le amministrazioni che gestisconoaiuti alle imprese, già costituisce un veroe proprio registro nazionale, al quale ri-sultano oggi accreditati numerosi enti traamministrazioni pubbliche, soggetti o entigestori e camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura.

Tuttavia, la scarsa effettività delle di-sposizioni, che prescrivono che le ammi-

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nistrazioni concedenti inviino le informa-zioni sugli aiuti alla BDA senza alcunaprevisione di tipo sanzionatorio in caso diomissione, ha reso alquanto evanescentel’attività di controllo che si intendeva per-seguire. A ciò si aggiunge l’ampliamentodegli obblighi di controllo e pubblicitàderivanti dai recenti interventi del legisla-tore europeo, che rende necessario unaggiornamento dei flussi informativi con-sentiti dall’attuale sistema.

Per tali motivi il presente interventoprevede l’utilizzo, ai fini della realizza-zione di un effettivo « Registro nazionaledegli aiuti », del sistema già vigente, che lanorma, però, riorganizza, sviluppa e po-tenzia tecnicamente.

Con il presente intervento, infatti, l’esi-stente BDA viene:

ampliata nei contenuti, al fine diconsentire il monitoraggio e i controllinon solo delle agevolazioni in regime deminimis, ma di tutte le tipologie di aiutidi Stato, esentate dall’obbligo di notificao notificate ai sensi dell’articolo 108,paragrafo 3, del TFUE, nonché di effet-tuare le verifiche relative ai soggetti te-nuti alla restituzione degli aiuti incom-patibili illegali;

riprogettata nelle funzionalità, preve-dendosi l’interoperabilità applicativa conaltre esistenti banche di dati;

dotata di un apparato normativo san-zionatorio, a garanzia dell’adempimentodegli obblighi di utilizzo da parte deisoggetti che concedono gli aiuti oggetto delcensimento, superando i limiti applicativioggi esistenti. Sotto tale ultimo profilo, ilcomma 7 del nuovo articolo 52 recepiscela proposta – formulata dalle regioni,nell’ambito della riunione del 19 febbraio2015 della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano– di introdurre una clausola che rafforzila sanzione per il mancato utilizzo delRegistro, attraverso la conseguenza del-l’inefficacia legale dei provvedimenti diconcessione e di erogazione dell’aiuto.L’inadempimento degli obblighi di trasmis-

sione delle informazioni e di consultazionedel Registro stesso comporta la responsa-bilità patrimoniale dei soggetti responsa-bili della concessione e dell’erogazionedegli aiuti. Il comma 7, inoltre, recepiscela proposta delle regioni finalizzata arendere tracciabile l’avvenuto utilizzo delRegistro da parte dell’amministrazione chedispone la concessione e l’erogazione del-l’aiuto, affinché il mancato utilizzo delregistro possa essere oggettivamente rile-vabile tanto d’ufficio quanto dall’impresa.Dette innovazioni sono, peraltro, coerenticon le disposizioni del decreto legislativon. 33 del 2013 (riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, tra-sparenza e diffusione delle informazionida parte delle pubbliche amministrazioni)e con le conseguenze ivi previste in caso dimancata ottemperanza agli obblighi ditrasparenza e pubblicità stabiliti.

La decorrenza dei predetti effetti viene,però, distinta in due momenti, al fine dicontemperare la necessità del rispetto deivincoli europei con le esigenze connessealla funzionalità del sistema: ai sensi delcomma 6 del nuovo articolo 52, infatti, lemodalità di funzionamento del Registrosaranno stabilite da un apposito decretodel Ministro dello sviluppo economico.Decorsi sessanta giorni dall’entrata in vi-gore del predetto decreto entreranno infunzione i meccanismi sanzionatori, limi-tatamente, tuttavia, alla mancata trasmis-sione dei dati. Detto termine si stimacongruo al fine di consentire l’adozionedelle misure organizzative occorrenti daparte dei soggetti tenuti all’utilizzo delRegistro.

Sotto il diverso profilo della mancatainterrogazione del Registro per le verifichesugli aiuti già concessi, i meccanismi san-zionatori opereranno, invece, successiva-mente, quando il Registro potrà disporredi un quadro informativo generalizzatosugli aiuti di Stato. A tali fini, la normaassume, quale data di decorrenza dellesanzioni, il termine del 1o gennaio 2017, alfine di rispettare gli impegni sopra richia-mati assunti con la Commissione europeanell’iter di approvazione dell’Accordo di

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partenariato. Al di là dei descritti mecca-nismi sanzionatori, al fine di non crearesoluzioni di continuità nell’acquisizionedelle informazioni, resta fermo l’obbligotuttora vigente della trasmissione dei datialla BDA del Ministero dello sviluppoeconomico, ribadito dal comma 6, ultimoperiodo, del nuovo articolo 52.

Il comma 1, lettera a), contiene talunemodifiche all’articolo 46 della legge n. 234del 2012 conseguenti all’entrata in fun-zione del Registro, stabilendo che, a de-correre dalla predetta data del 1o gennaio2017, le verifiche previste dallo stessoarticolo a carico delle amministrazioni checoncedono aiuti (tenute ad accertare chele imprese beneficiarie non rientrino traquelle destinatarie di un ordine di recu-pero di aiuti illegali non rimborsati) sonoeffettuate attraverso il Registro stesso.

Si precisa che l’opera di riprogettazionedella vigente BDA non solo oggi si imponealla luce dell’Accordo di partenariato con-cluso con la Commissione europea, marappresenta la via più immediata e menoonerosa per assicurare la conformità agliobblighi di monitoraggio e verifica degliaiuti di Stato.

Il comma 2 precisa, infine, che leinformazioni fornite per il descritto mo-nitoraggio degli aiuti pubblici alle impresesaranno utilizzate, altresì, ai fini dellapredisposizione della Relazione annualesugli incentivi alle imprese prevista dallalegge n. 266 del 1997, aggiornando la pro-cedura per la sua presentazione al Parla-mento, in considerazione dei mutati stru-menti normativi per la contabilità pub-blica, che non contemplano più il Docu-mento di programmazione economica efinanziaria (del quale in passato la Rela-zione costituiva un allegato) e della va-lenza assunta nel tempo dalla Relazionequale strumento di rilevazione di dati evalutazione di efficacia relativo essenzial-mente a strumenti di incentivazione delleattività imprenditoriali, di competenza delMinistero dello sviluppo economico.

L’articolo 13 introduce nel capo VIII(Aiuti di Stato) della legge n. 234 del 2012un articolo concernente le modalità attra-verso le quali adempiere agli obblighi

informativi nei confronti della Commis-sione europea relativi ai Servizi di inte-resse economico generale, abrogando alcontempo l’articolo 47 della legge 4 giugno2010, n. 96, ritenuto non più in linea conle nuove regole adottate dalla Commis-sione europea nel 2011, concernenti lecompensazioni per oneri di servizio pub-blico corrisposte nei diversi settori (adesempio ospedali, assistenza sanitaria, ser-vizi per l’infanzia, accesso e reintegrazionenel mercato del lavoro, edilizia sociale,servizio idrico, servizio dei rifiuti, trasportiaerei da e per le isole, aeroporti e porti).

Tali regole, in linea con le precedenti,hanno disposto a carico degli Stati membriprecisi obblighi di relazione sulle compen-sazioni concesse. In particolare, l’articolo9 della decisione 2012/21/UE (relativa allecompensazioni esentate da previa notificaalla Commissione europea) e il punto 62della comunicazione 2012/C 8/03 (relativaalle compensazioni soggette a previa no-tifica) dispongono che gli Stati membriforniscono due distinte relazioni biennali,anziché triennali come previsto dal citatoarticolo 47.

Il nuovo articolo 45-bis della leggen. 234 del 2012 è composto da tre commi:

il comma 1 prevede che il Presidentedel Consiglio dei ministri assicura l’adem-pimento degli obblighi di monitoraggio einformazione alla Commissione europea,ivi inclusa la predisposizione di relazioniperiodiche riguardanti gli aiuti di Statosotto forma di compensazione degli obbli-ghi di servizio pubblico;

il comma 2 prevede che le Ammini-strazioni centrali di settore, in raccordocon le regioni, le province autonome diTrento e di Bolzano, le province e icomuni, redigono le relazioni sulle com-pensazioni concesse alle imprese incari-cate della gestione dei servizi di interesseeconomico generale. Tali relazioni sarannotrasmesse al Dipartimento delle politicheeuropee della Presidenza del Consiglio deiministri, ai fini della predisposizione dellarelazione periodica da inoltrare alla Com-missione europea;

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il comma 3 demanda a decreti delPresidente del Consiglio dei ministri l’in-dividuazione delle modalità attuative eprocedurali, nonché i tempi entro cui:

gli enti territoriali e locali do-vranno trasmettere alle Amministrazionicentrali competenti per settore i dati re-lativi alle compensazioni concesse alle im-prese incaricate della gestione dei servizidi interesse economico generale, distin-guendo tra compensazioni esentate e com-pensazioni soggette alla preventiva notificaalla Commissione europea;

le Amministrazioni centrali predi-sporranno le relazioni di competenza,nelle quali dovranno figurare tutte le com-pensazioni concesse a livello statale, re-gionale, provinciale e comunale previa no-tifica alla Commissione o in regime diesenzione.

Il capo VI reca disposizioni in materiadi lavoro e politica sociale.

L’articolo 14 consente di applicare lemisure per la salute e sicurezza sui luoghidi lavoro previste dal decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, anche ai cantieri tem-poranei o mobili, in cui si svolgono lavoriedili o di ingegneria civile di durata infe-riore a dieci giorni.

La disposizione viene introdotta perestinguere il caso EU Pilot 6155/14/EMPL,nell’ambito del quale la Commissione eu-ropea ha rilevato che il campo di appli-cazione della disciplina nazionale sullasalute e sulla sicurezza dei lavoratori neicantieri temporanei o mobili è inferiore aquello accordato dalla direttiva 92/57/CEE.

Infatti, l’articolo 88, comma 2, letterag-bis), del decreto legislativo n. 81 del2008, nel testo attualmente in vigore (ri-sultante dalle modifiche apportate dal de-creto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto « De-creto del fare », convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 98 del 2013), prevedeche le misure per la salute e la sicurezzapreviste dal capo I del titolo IV del pre-detto decreto legislativo non si applicano,tra l’altro, « ai lavori relativi a impiantielettrici, reti informatiche, gas, acqua, con-

dizionamento e riscaldamento, nonché aipiccoli lavori la cui durata presunta non èsuperiore a dieci uomini-giorno, finalizzatialla realizzazione o alla manutenzionedelle infrastrutture per servizi, che nonespongano i lavoratori ai rischi di cuiall’allegato XI », laddove ai sensi degliarticoli 1 e 2 della direttiva 92/57/CEEoccorre garantire le misure di sicurezza inqualunque luogo si svolgano lavori edili odi ingegneria edile.

La disposizione in esame quindiestende il campo di applicazione dellemisure per la salute e sicurezza sui luoghidi lavoro previste dal decreto legislativon. 81 del 2008, per comprendervi anche ilavori edili o di ingegneria civile che sisvolgono all’interno di cantieri temporaneio mobili.

L’articolo 15 è finalizzato alla chiusuradella procedura di infrazione n. 2014/0515, allo stadio di messa in mora exarticolo 258 del TFUE, avviata dalla Com-missione europea in data 25 novembre2014 per mancato recepimento nell’ordi-namento nazionale della direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009,concernente l’attuazione dell’accordo con-cluso dall’Associazione armatori della Co-munità europea (ECSA) e dalla Federa-zione europea dei lavoratori dei trasporti(ETF) sulla Convenzione sul lavoro marit-timo del 2006 e modifica della direttiva1999/63/CE.

Preliminarmente, va osservato che lalegge 4 giugno 2010, n. 96, recante dispo-sizioni per l’adempimento di obblighi de-rivanti dall’appartenenza dell’Italia alleComunità europee – Legge comunitaria2009, all’articolo 1, recava una delega alGoverno per l’attuazione della direttiva inquestione, che era compresa nell’allegatoB a tale legge. Il termine per l’eserciziodella delega coincideva con quello previstodalla direttiva (20 agosto 2014).

In data 31 luglio 2014, il Consiglio deiministri ha approvato in via preliminareuno schema di decreto legislativo volto adattuare la direttiva. Successivamente, sulloschema di decreto sono stati acquisiti ipareri della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le

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province autonome di Trento e di Bolzano(che non ha formulato osservazioni sultesto) e delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia, con la conse-guente proroga del termine per l’eserciziodella delega al 18 novembre 2014. È statopertanto predisposto un nuovo schema didecreto legislativo, volto a recepire par-zialmente le osservazioni delle Commis-sioni parlamentari, che è stato condivisodalle amministrazioni competenti. Tutta-via, non è stato possibile pervenire all’ap-provazione del nuovo schema di decreto invia definitiva entro il predetto termine del18 novembre 2014 e pertanto la delega èdecaduta per decorso dei termini.

Il presente articolo riproduce quindi iltesto del menzionato schema di decreto,già composto di tre articoli. Nel merito, siosserva che, al fine di pervenire al com-pleto recepimento della direttiva nell’ordi-namento nazionale, si rendono sostanzial-mente necessarie due disposizioni, l’unaintesa a ridefinire la nozione di armatore,l’altra diretta ad assicurare che sianoindividuati, nel settore di riferimento, ilavori suscettibili di compromettere la sa-lute o la sicurezza dei minori. L’ordina-mento interno in materia risulta infatti,per ogni ulteriore aspetto, già conformeall’ordinamento dell’Unione europea.

Si illustrano, di seguito, le singole di-sposizioni dell’articolo in esame.

Il comma 1 novella l’articolo 2, comma1, del decreto legislativo 27 maggio 2005,n. 108, recante attuazione della direttiva1999/63/CE relativa all’accordo sull’orga-nizzazione dell’orario di lavoro della gentedi mare, concluso dall’Associazione arma-tori della Comunità europea (ECSA) edalla Federazione dei sindacati dei tra-sportatori dell’Unione europea (FST), so-stituendo integralmente la vigente letterae) con una disposizione che ricalca fedel-mente la nuova nozione di armatore in-trodotta dall’articolo 2, numero 2), capo-verso d), della direttiva 2009/13/CE, che asua volta ha sostituito la lettera d) dellaclausola 2 dell’allegato alla precedente di-rettiva 1999/63/CE.

Merita evidenziare che, pur interve-nendo sull’articolo 2 del citato decreto

legislativo n. 108 del 2005 con l’integralesostituzione della lettera e) del comma 1,il nuovo testo conferma in realtà la vigentenozione nella parte in cui specifica chearmatore è il proprietario dell’unità o naveod ogni altro organismo o persona chehanno rilevato dal proprietario la respon-sabilità per l’esercizio della nave e, diconseguenza, hanno accettato di assumersii relativi obblighi e responsabilità, va-riando il richiamo, che attualmente sirinviene effettuato in seno alla stessa, invia esemplificativa, all’imprenditore o no-leggiatore dell’unità o nave, con quello algestore o agente o noleggiatore a scafonudo. Inoltre, la nuova formulazione ag-giunge, a chiusura del testo attualmentevigente, un inciso volto a chiarire che ipredetti soggetti (i quali tutti rivestono laqualifica di « armatore ») conservano laresponsabilità per l’esercizio della nave eper l’assolvimento dei correlativi compiti eobblighi, indipendentemente dal fatto chealtri organismi o persone assolvano talunidei compiti od obblighi dell’armatore. Ladisposizione è evidentemente finalizzataad una più compiuta individuazione deisoggetti cui devono restare ascritte tutte leresponsabilità proprie dell’armatore e ascongiurare il rischio di lacune del si-stema.

Il comma 2 mira a dare attuazioneall’articolo 2, numero 3), capoverso 3,della direttiva in questione, il quale te-stualmente prevede che « L’occupazione,l’ingaggio o il lavoro dei marittimi minoridi diciotto anni sono vietati qualora illavoro possa compromettere la loro saluteo sicurezza. I tipi di lavoro sono determi-nati dalle disposizioni legislative o regola-mentari nazionali o dall’autorità compe-tente, previa consultazione delle organiz-zazioni degli armatori e dei marittimiinteressate, conformemente alle norme in-ternazionali pertinenti ».

Al predetto fine, la lettera a) delcomma in esame introduce l’articolo 5-bisnel decreto legislativo 27 luglio 1999,n. 271 (recante adeguamento della norma-tiva sulla sicurezza e salute dei lavoratorimarittimi a bordo delle navi mercantili dapesca nazionali, a norma della legge 31

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dicembre 1998, n. 485), articolo il qualedemanda ad apposito decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro della salute e conil Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, sentite le organizzazioni degli ar-matori e dei marittimi comparativamentepiù rappresentative, l’individuazione deilavori ai quali è vietato adibire i minori dianni diciotto in considerazione della loropericolosità per la salute e sicurezza diquesti ultimi.

La lettera b) introduce, altresì, nelcitato decreto legislativo n. 271 del 1999l’articolo 38-bis, il quale stabilisce chechiunque adibisce i minori ai lavori vietati,individuati con il decreto previsto dalmedesimo articolo 5-bis, è punito con lasanzione amministrativa pecuniaria daeuro 516 a euro 2.582.

La predetta sanzione è stata mutuatadall’articolo 26, comma 3, della legge 17ottobre 1967, n. 977 (recante tutela dellavoro dei bambini e degli adolescenti). Ilcitato articolo 26, comma 3, infatti, puni-sce l’inosservanza di varie disposizioni diquest’ultima legge in materia di salute esicurezza sul lavoro e di orario di lavorodei minori.

Ora, poiché le violazioni in questionevertono in una materia analoga rispettoalla violazione prevista dallo schema didecreto, si ritiene che la sanzione ammi-nistrativa in esame sia adeguata anche conriferimento a quest’ultima violazione.

Ciò posto, si evidenzia, altresì, sotto ilprofilo dell’impatto della regolamenta-zione, che destinatari dell’intervento nor-mativo sono i Ministeri delle infrastrutturee dei trasporti, del lavoro e delle politichesociali e della salute, nonché, a livello dimaggior dettaglio, le capitanerie di porto,gli armatori e i minori iscritti nel registrodella gente di mare.

Va rilevato, altresì, che l’opzione pre-scelta comporta vantaggi per i destinataridell’intervento normativo, in quanto vienepuntualmente fornita la definizione di ar-matore e sarà individuato l’elenco deilavori pericolosi o insalubri interdetti aiminori.

Con l’intervento normativo in esame,infine, anche attraverso la corretta defi-nizione di armatore, si realizza un migliorfunzionamento concorrenziale nel Paese.

Il capo VII reca disposizioni in materiadi salute pubblica e sicurezza alimentare.

L’articolo 16 traspone nell’ordinamentonazionale la direttiva 2014/64/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 15maggio 2014, che modifica la direttiva64/432/CEE relativa a problemi di poliziasanitaria in materia di scambi intracomu-nitari di animali delle specie bovina esuina, già modificata dalla direttiva 97/12/CE e recepita, in forma aggiornata, condecreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

La modifica introdotta dalla direttiva2014/64/UE, il cui termine di recepimentoè stabilito nel 18 gennaio 2016, è circo-scritta al sistema di identificazione deglianimali della specie bovina e riguarda, inparticolare, la tipologia delle informazioniminime da inserire in tutte le banche didati di ciascuno Stato membro che, nelloro insieme, costituiscono il sistema direti di sorveglianza presente nel territoriodell’Unione europea.

Il recepimento della direttiva in que-stione importa necessariamente la sostitu-zione del comma 2 dell’articolo 12 deldecreto legislativo n. 196 del 1999 in cui ècontenuto l’elenco delle informazioni ri-guardanti ogni animale della specie bo-vina, al fine di prevedere quali debbanoessere i nuovi elementi da inserire nellabanca di dati per identificare ciascunanimale appartenente alla specie in que-stione, in base alle previsioni della citatadirettiva 2014/64/UE.

Il capo VIII reca disposizioni in materiaambientale.

L’articolo 17 interviene nuovamente sulcomma 3 dell’articolo 4 della legge 11febbraio 1992, n. 157, recentemente mo-dificato dall’articolo 16, comma 1, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 116, stabilendo che l’atti-vità di cattura per l’inanellamento e per lacessione ai fini di richiamo può esseresvolta esclusivamente con mezzi, impiantio metodi di cattura che non siano vietati

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ai sensi dell’allegato IV alla direttiva 2009/147/UE (cosiddetta « direttiva uccelli »).

Tale disposizione è finalizzata allachiusura della procedura d’infrazionen. 2014/2006, attualmente allo stadio diparere motivato ex articolo 258 del TFUE,avviata dalla Commissione europea inquanto nelle regioni Lombardia, Veneto,Emilia-Romagna e Toscana la cattura disette specie di uccelli mediante l’utilizzo direti era stata autorizzata e attuata senzache fossero rispettate le condizioni dideroga previste dall’articolo 9 della diret-tiva 2009/147/UE.

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, edell’allegato IV, lettera a), della direttiva2009/147/CE, la cattura degli uccelli me-diante l’utilizzo di reti è infatti vietata.Tuttavia, in base all’articolo 9 della citatadirettiva, gli Stati membri possono dero-gare alle disposizioni dell’articolo 8, pur-ché le deroghe soddisfino tutte le condi-zioni stabilite dallo stesso articolo 9.

Al fine di sanare la procedura d’infra-zione si è da poco provveduto a modificarela normativa nazionale in materia di ri-chiami vivi (l’articolo 4 della legge n. 157del 1992) attraverso un’apposita disposi-zione inserita nel decreto-legge 24 giugno2014, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Tale modifica ha esplicitato che lacattura di uccelli da utilizzare come ri-chiami vivi è da considerarsi attività inderoga ai divieti della direttiva 2009/147/UE e, pertanto, soggetta a quantodisposto dall’articolo 19-bis della leggen. 157 del 1992. Questo articolo consente,tra l’altro, allo Stato di esercitare il poteredi annullamento per provvedimenti regio-nali ritenuti in contrasto con il dettatonormativo.

La Commissione europea ha espressoil proprio apprezzamento in merito allamodifica alla legge n. 157 del 1992, in-trodotta con il citato decreto-legge n. 91del 2014. Tuttavia, la stessa istituzione haprecisato che tale modifica non è di persé sufficiente ad archiviare la procedurain questione. A questo fine è necessarioche il Governo italiano applichi in ma-niera costante e tempestiva il sistema di

controllo dei provvedimenti regionali pre-visto dall’articolo 19-bis della legge n. 157del 1992.

Di conseguenza, il 29 ottobre 2014 ilGoverno ha diffidato, applicando il mec-canismo previsto dall’articolo 19-bis dellalegge n. 157 del 1992, le regioni Lom-bardia ed Emilia-Romagna a provvedereall’annullamento delle delibere DGRX/1985 e DGR 1232/2014, con le qualisono state nuovamente autorizzate, perl’anno 2014, la cattura, tramite reti, diuccelli da utilizzare come richiami vivi.L’annullamento è stato deliberato dalPresidente del Consiglio dei ministri indata 1o dicembre 2014.

Nondimeno, lo scorso 26 novembre laCommissione europea ha adottato un pa-rere motivato ex articolo 258 del TFUE,ritenendo che la diffida trasmessa dalGoverno non sia stata tempestiva, essendostata adottata solo alla fine del mese diottobre, ossia oltre un mese dopo l’iniziodelle attività di cattura (20 settembre2014). Inoltre, alla data del parere moti-vato i provvedimenti regionali non eranostati ancora annullati. La Commissione haaltresì precisato che non vi è alcuna pos-sibilità di autorizzare la cattura di uccellitramite reti senza che siano rispettate lecondizioni di deroga previste dalla diret-tiva 2009/147/CE (in primis dimostrarel’assenza di valide soluzioni alternative).

Il comma 1, pertanto, interviene nuo-vamente sull’articolo 4 della legge 11 feb-braio 1992, n. 157, al fine di stabilire chel’attività di cattura per l’inanellamento eper la cessione ai fini di richiamo puòessere svolta esclusivamente con mezzi,impianti o metodi di cattura che non sianovietati ai sensi dell’allegato IV alla direttiva2009/147/UE. Pertanto, la cattura di uc-celli tramite le reti, espressamente vietatadall’allegato IV, lettera a), della direttiva,non sarà più consentita.

Il comma 2, invece, abroga i commi1-bis e 1-ter dell’articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014, n. 116, con i quali sono stati pre-visti, rispettivamente, l’emanazione di undecreto del Presidente del Consiglio dei

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ministri recante i criteri di autorizzazionedei mezzi e degli impianti di cattura deirichiami vivi e la conseguente attività diadeguamento da parte delle regioni.

L’articolo 18 propone di tutelare lespecie di uccelli protetti nel territorioeuropeo mediante l’introduzione del di-vieto di commerciare in Italia esemplaridelle suddette specie di uccelli vivi nonprovenienti da allevamenti, anche esteri.

La norma è volta a chiudere il caso EUPilot 5391/13/ENVI, nell’ambito del qualela Commissione europea ha contestatoall’Italia la non conformità alla direttiva2009/147/CE (direttiva uccelli) della legge11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cuiconsente, non vietandolo espressamente, ilcommercio di esemplari di specie di uc-celli non rientranti tra la fauna selvaticaitaliana, ma comunque oggetto di tutela daparte della stessa direttiva.

L’assenza di una specifica previsione intal senso non consente al Corpo forestaledello Stato di irrogare sanzioni in caso diviolazione del predetto divieto né di se-questrare gli esemplari illegittimamentemessi in commercio.

Per ottenere la chiusura positiva delcaso EU Pilot in questione, l’articolo 16,comma 3, lettera b), del decreto-legge 24giugno 2014, n. 91, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 116, ha disposto la modifica dell’arti-colo 21, comma 1, lettere bb) e cc), dellalegge n. 157 del 1992.

Tuttavia, per un mero errore materiale,la disposizione introdotta alla lettera cc)del comma 1 risulta incoerente e inappli-cabile e la Commissione europea ha ar-chiviato il caso con l’impegno del Governodi modificare la norma nel senso oraprevisto dal presente articolo.

Si rende pertanto necessario interve-nire nuovamente sull’articolo 21 dellalegge n. 157 del 1992 al fine di precisareche il divieto di commercio riguarda gliesemplari di tutte le specie di uccellieuropei oggetto di tutela ai sensi delladirettiva 2009/147/CE e non soltanto diquelle presenti in Italia, anche se impor-tate dall’estero.

L’articolo 19 modifica la disciplina de-gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggioprevista dal decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, recante norme in materiaambientale, contestata dalla Commissioneeuropea nell’ambito della procedura d’in-frazione n. 2014/2123, allo stadio di messain mora ex articolo 258 del TFUE dal 10luglio 2014, a seguito della chiusura ne-gativa del caso EU Pilot 2113/11/ENVI.

In particolare, la modifica di cui allalettera b) è volta a superare la contesta-zione relativa al non corretto recepimentodell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva94/62/CE.

Nella citata lettera di messa in mora, laCommissione europea ha rilevato che « ladisposizione di recepimento dell’articolo 2,paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE (ar-ticolo 217, comma 2, del decreto legislativon. 152 del 2006) restringe il campo diapplicazione ai soli imballaggi immessi sulmercato nazionale e non copre anche gliimballaggi oppure i rifiuti di imballaggioprodotti in Italia, ma immessi in commer-cio al di fuori del mercato nazionale,quindi destinati all’esportazione nel-l’Unione ».

Detto articolo della direttiva prevede,infatti, che l’ambito di applicazione siestenda a « tutti gli imballaggi immessi sulmercato nella Comunità », mentre il citatoarticolo 217 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, al comma 2, stabilisce che ladisciplina sulla gestione degli imballaggi siapplica solo agli imballaggi immessi nelmercato nazionale.

Si ritiene condivisibile il rilievo dellaCommissione europea, in quanto la disci-plina relativa alla produzione degli imbal-laggi non può non applicarsi in manieraomogenea sia a quelli destinati all’immis-sione nel mercato nazionale, sia a quellidestinati all’immissione nel mercato deglialtri Stati membri.

La modifica di cui alla lettera a) è voltaa superare un ulteriore rilievo della Com-missione relativo al non corretto recepi-mento dell’articolo 2, paragrafo 1, delladirettiva 94/62/CE.

Detto articolo prevede un elenco apertodi operatori cui la disciplina si applica,

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specificato dalla clausola di chiusura: « aqualsiasi livello », che nel nostro ordina-mento è stata recepita, all’articolo 217,comma 2, con la locuzione: « a qualsiasititolo ». Tale previsione, come si legge nellacitata lettera di messa in mora dellaCommissione europea, genererebbe frain-tendimenti, dal momento che il novero deisoggetti coinvolti sembrerebbe circoscrittoe non aperto. Si ritiene condivisibile ilrilievo della Commissione europea e sipropone di modificare l’articolo come in-dicato alla lettera a).

La modifica di cui alla lettera c) è voltaa superare la contestazione di omessorecepimento dell’articolo 18 della direttiva94/62/CE, rubricato « Libertà di immis-sione sul mercato ».

Detto articolo vieta agli Stati membri diostacolare l’immissione sul mercato nelloro territorio di imballaggi conformi alledisposizioni della medesima direttiva.

La modifica di cui alla lettera d) èvolta a superare la contestazione relativaal non corretto recepimento dell’articolo3, paragrafo 1, numero 9), della direttiva94/62/CE.

Detto articolo prevede che il riciclaggioorganico possa avvenire anche medianteprocessi di biodegradazione dai quali nonderiva recupero energetico, diversamenteda quanto stabilito all’articolo 218, comma1, lettera o), del decreto legislativo n. 152del 2006. La Commissione europea, nellacitata lettera di messa in mora, ha rilevatoche tale difformità rende la disciplinaitaliana non conforme a quella europea. Siritiene condivisibile il rilievo e si proponedi modificare l’articolo come indicato allalettera d).

La modifica di cui alla lettera e) è voltaa superare la contestazione relativa al noncorretto recepimento dell’articolo 3, nu-mero 12), della direttiva 94/62/CE.

Detto articolo, nel dettare la defini-zione di « accordo volontario », prevedeche esso sia aperto a « tutti gli interlo-cutori ». Tale disposizione è stata recepitaall’articolo 218, comma 1, lettera z), deldecreto legislativo n. 152 del 2006, cheperò fa riferimento a « tutti i soggettiinteressati ». Nella citata lettera di messa

in mora, la Commissione europea haobiettato che il riferimento ai soggettiinteressati sottenderebbe l’esigenza delladimostrazione di un interesse direttonella materia, elemento non richiestodalla direttiva. Al fine di porre rimedioal rilievo sollevato dalla Commissione eritenendo che la nuova formulazione pro-posta non vada in alcun modo a cam-biare la sostanza della disciplina già vi-gente, si ritiene opportuno introdurre lamodifica prevista alla lettera c).

La modifica di cui alla lettera h) è voltaa superare la contestazione relativa al noncorretto recepimento dell’articolo 6, para-grafo 1, lettera e), della direttiva 94/62/CE.

La presente modifica è volta a rime-diare ad un mero errore materiale, con-testato dalla Commissione europea, do-vuto alla mancata trasposizione, in sededi recepimento della direttiva, di unafrase dell’articolo 6, paragrafo 1, letterae), della medesima direttiva per il restotestualmente riprodotto nell’allegato Ealla parte IV.

La modifica di cui alla lettera f) è voltaa superare la contestazione relativa al noncorretto recepimento dell’articolo 9, para-grafo 2, lettera a), della direttiva 94/62/CE.

Detto articolo introduce una presun-zione di conformità ai requisiti essenzialidella direttiva stessa, tra i quali anchequelli di cui all’allegato II (recepito nelnostro ordinamento dall’allegato F allaparte IV del decreto legislativo n. 152 del2006), per gli imballaggi che siano con-formi alle « pertinenti norme armonizzatei cui numeri di riferimento siano statipubblicati nella Gazzetta Ufficiale delleComunità europee ». Non si fa, dunque,riferimento ad una norma adottata dauno specifico organismo di normalizza-zione, come invece previsto all’articolo226, comma 3, del decreto legislativon. 152 del 2006, con la conseguenza direndere vincolante, ai fini della commer-ciabilità degli imballaggi, la conformità adetti parametri.

La previsione di cui al primo periododell’articolo 226, comma 3, del decretolegislativo n. 152 del 2006 è stata ritenutadalla Commissione europea in contrasto

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con la direttiva, in quanto eccessivamenterestrittiva e contrastante con lo spiritodella normativa europea. Al fine di porrerimedio al rilievo della Commissione eu-ropea e consentire la chiusura della pro-cedura di infrazione si ritiene quindi op-portuno modificare l’articolo 226, comma3, nei termini sopra esposti, ferme re-stando le successive previsioni di un de-creto ministeriale per l’aggiornamento deipredetti parametri e del rispetto dei re-quisiti stabiliti all’allegato F.

La modifica di cui alla lettera g) è voltaa superare la contestazione di mancatorecepimento dell’articolo 9, paragrafo 2,lettera b), della direttiva 94/62/CE.

Detto articolo prevede una presunzionedi conformità ai requisiti essenziali delladirettiva stessa, tra i quali anche quelli dicui all’allegato II (recepito nel nostro or-dinamento dall’allegato F alla parte IV deldecreto legislativo n. 152 del 2006), per gliimballaggi che siano conformi alle « per-tinenti norme nazionali di cui al paragrafo3 », qualora, con riferimento ai settori cuisi riferiscono, non esistano le norme ar-monizzate menzionate alla precedente let-tera a). Il richiamato paragrafo 3 prevede,inoltre, che gli Stati membri comunichinoalla Commissione i testi delle norme na-zionali di cui al paragrafo 2, lettera b), checonsiderano conformi ai requisiti di cui almedesimo articolo 9. La Commissione co-munica immediatamente tali testi agli altriStati membri. Gli Stati membri pubblicanoi riferimenti di queste norme. La Com-missione ne cura la pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

La Commissione europea ha ritenutoche tale disposizione non sia stata recepitanel nostro ordinamento giuridico.

Al fine di porre rimedio al rilievo dellaCommissione europea, si è provveduto amodificare conseguentemente l’articolo226, comma 3, del decreto legislativon. 152 del 2006, mantenendo ferma laprevisione di un decreto ministeriale perl’aggiornamento dei predetti parametri e,fino all’adozione del predetto decreto, l’ap-plicazione dei requisiti stabiliti nell’alle-gato F alla parte IV del citato decreton. 152 del 2006.

Il capo IX reca altre disposizioni inmateria di protezione civile.

L’articolo 20 attua la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 17 dicembre 2013, concer-nente il meccanismo unionale di protezionecivile, la quale, al fine di rafforzare la coo-perazione tra l’Unione e gli Stati membrinel settore della protezione civile, ha ag-giornato e codificato la modalità di rispostaalle emergenze di protezione civile a livellodi Unione, articolandola in un Centro dicoordinamento della risposta alle emer-genze (ERCC) e organizzando la Capacitàeuropea di risposta emergenziale (EERC)imperniandola su un nucleo volontario dimezzi e attrezzature dei quali gli Statimembri offrono la disponibilità e da gruppidi esperti qualificati e specificamente for-mati, collegati mediante un sistema comunedi comunicazione e di informazione in casodi emergenza (CECIS).

In particolare, il comma 1 è finalizzatoad assicurare la partecipazione dell’Italiaall’organizzazione della Capacità europeadi risposta emergenziale (EERC), previstadall’articolo 11 della citata decisionen. 1313/2013/UE. Tale partecipazione siconcreterà nel mettere a disposizione del-l’Unione i moduli pre-organizzati, i mezzi,le attrezzature e gli esperti di cui si avvaleil Dipartimento della protezione civiledella Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 prevede che, a seguito diuna richiesta di assistenza tramite l’EERC,il Capo del Dipartimento della protezionecivile della Presidenza del Consiglio deiministri, valutata l’assenza degli elementiostativi di cui al comma 7 dell’articolo 11della decisione n. 1313/2013/UE (emer-genze nazionali, cause di forza maggiore, oaltri motivi gravi che impediscono ad unoStato membro di fornire il proprio con-tributo), invii i mezzi di risposta richiesti,tra quelli che l’Italia avrà segnalato nel-l’ambito del sistema sopra descritto. Talirisorse, ovviamente, rimangono comunquee sempre a disposizione per le necessitànazionali, che anche nel disegno europeomantengono la priorità: si prevede, infattiche, in caso di sopraggiunte gravi esigenze,le risorse eventualmente inviate o rese

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disponibili possano essere ritirate, comeprevisto dal comma 8 della medesimadecisione. Dal momento che i tempi dirisposta sono necessariamente brevi e chegli interventi di cui trattasi, articolati neirichiamati moduli operativi, si configuranocome azioni di circoscritto impatto, ladisposizione stabilisce che il Capo delDipartimento provveda informandone pre-ventivamente il Presidente del Consigliodei ministri, disponendo in seguito leazioni volte ad assicurare i soccorsi con lanecessaria tempestività.

Il comma 3, al fine di assicurare lapartecipazione italiana all’EERC in unamodalità coerente con la caratteristicasistemica del Servizio nazionale della pro-tezione civile, istituito ai sensi della legge24 febbraio 1992, n. 225, autorizza il Di-partimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei ministri aintraprendere ogni utile iniziativa finaliz-zata ad attivare le misure rientranti nellacapacità europea di risposta emergenzialeanche stipulando apposite convenzioni eaccordi con amministrazioni e organizza-zioni. In tale contesto, il Dipartimentodella protezione civile si potrà avvalereanche dei benefìci in favore degli Statimembri che partecipano all’EERC previstidalla decisione (come, tra l’altro, il rim-borso dei costi di trasporto fino all’85 percento).

La disposizione proposta non comportanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

L’ultimo capo è dedicato alle disposi-zioni finali.

L’articolo 21 contiene la clausola diinvarianza finanziaria delle disposizioniinserite nel disegno di legge.

Sullo schema di disegno di legge è statoacquisito, in data 19 febbraio 2015 ilparere, favorevole con due condizioni,della Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano in ses-sione europea, ai sensi dell’articolo 5,comma 1, lettera b), del decreto legislativon. 281 del 1997, come sostituito dall’arti-colo 29, comma 6, della legge n. 234 del2012.

Con la prima condizione, le regionihanno proposto di inserire nell’articolo 12,relativo al Registro nazionale degli aiuti diStato, la cosiddetta « condizione legale diefficacia », che impedisce alle amministra-zioni di procedere alla concessione o al-l’erogazione di aiuti senza il previo utilizzodel Registro.

Le regioni ritengono, infatti, che unasimile misura rappresenti una garanziaper le imprese, rafforzi il meccanismosanzionatorio per il mancato utilizzo delRegistro e sia coerente con l’articolo 26 deldecreto legislativo n. 33 del 2013, recanteobblighi di pubblicazione degli atti diconcessione di sovvenzioni, contributi, sus-sidi e attribuzione di vantaggi economici apersone fisiche ed enti pubblici e privati.

Tale condizione è stata accolta dalGoverno e il testo conseguentemente mo-dificato, anche in considerazione del fattoche, nell’Accordo di partenariato conclusocon la Commissione europea per l’eroga-zione dei fondi strutturali 2014-2020 (pa-gina 585), l’Italia si è impegnata a raffor-zare il meccanismo che sanziona la con-cessione e l’erogazione di aiuti mediante laprevisione di un registro nazionale degliaiuti e l’introduzione della suddetta con-dizione legale di efficacia.

La seconda condizione proposta dalleregioni ha riguardato la richiesta di inse-rire nel disegno di legge un articolo ag-giuntivo che « modifichi l’articolo 48 dellaLegge n. 234/2012, riguardante le proce-dure di recupero degli aiuti di Stato ille-gali, nel senso di attribuire efficacia dititolo esecutivo non soltanto ai decretiministeriali con i quali le amministrazionicentrali provvedono a dare esecuzione alledecisioni della Commissione europea cheordinano il recupero di aiuti di Stato, maanche agli atti emanati dagli enti diversidallo Stato, che altrimenti oggi si trovanoprivi di titolo esecutivo per recuperare gliaiuti illegittimamente concessi ».

Tale condizione non è stata accolta dalGoverno, poiché l’articolo 48, comma 3,della legge n. 234 del 2012, la cui ratio èquella di garantire massima tempestivitànelle attività di recupero degli aiuti illegalianche quando l’ente competente per il

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recupero non è un’amministrazione cen-trale, già oggi, in forza del rinvio internofra i commi, non può avere altra inter-pretazione che quella volta ad attribuire aiprovvedimenti di recupero adottati daglienti territoriali le medesime caratteristichedei provvedimenti di recupero adottatidalle amministrazioni centrali, compresaquindi l’efficacia di titolo esecutivo.

Pertanto, considerato che il comma 3dell’articolo 48 si riferisce ai casi in cuil’ente competente per il recupero non èun’amministrazione centrale, e che ilcomma 3 richiama i provvedimenti esecu-tivi del comma 2 del medesimo articolo 48,

ne deriva che il provvedimento degli entiterritoriali costituisce anch’esso titolo ese-cutivo nei confronti degli obbligati allarestituzione degli aiuti.

Riguardo all’illustrazione dell’impattoregolatorio, si segnala che la necessitàdelle varie disposizioni normative propo-ste, con i relativi effetti, è indicata ana-liticamente nella sopra esposta illustra-zione e che le opzioni regolatorie con-tenute nelle singole disposizioni sono ne-cessitate dall’adempimento di obblighieuropei emersi, per la maggior parte deicasi, nell’ambito di procedure di infra-zione e di pre-infrazione.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni).

L’articolo 1 del disegno di legge dispone l’abrogazione di cinquedecreti ministeriali che disciplinano la commercializzazione dei rice-vitori per apparecchi televisivi nel territorio nazionale.

L’esigenza di abrogare tale disciplina nasce dall’introduzione dellenuove tecnologie sul mercato dei ricevitori per televisione, dalcompletamento al 1o gennaio 2013 del passaggio alla radiodiffusioneterrestre in tecnica digitale e dalla recente normativa di settore, giàrichiamata nella relazione illustrativa.

Le innovazioni introdotte rendono necessario un aggiornamento eun riordino dello specifico quadro normativo e la conseguenteabrogazione dei cinque decreti emanati in tempi in cui era presentela tecnica analogica.

In particolare, l’abrogazione del decreto 26 marzo 1992 e delprecedente decreto 6 febbraio 1978 rende possibile la libera circo-lazione dei ricevitori televisivi sul mercato ed elimina una situazionedi incertezza per gli operatori, sollevati dall’obbligo di richiedere unacertificazione di conformità dei prodotti prevista per i ricevitorianalogici, non più utilizzati.

Il rilascio delle certificazioni di rispondenza dei ricevitori ana-logici dei televisori immessi sul mercato nazionale avviene con le spesea carico del soggetto terzo. In sostanza, il soggetto, per poter ottenerela certificazione e immettere sul mercato interno l’apparecchiotelevisivo deve versare le spese così dette in conto terzi per le verifichetecniche espletate dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delletecnologie dell’informazione (ISCTI) del Ministero dello sviluppoeconomico, sul conto corrente n. 71935720 oppure a mezzo dibonifico bancario.

Per la procedura di certificazione era prevista una tariffa acopertura dei costi. Pertanto non ci sarà più l’introito della tariffaunitamente al fatto che non sarà più espletata l’attività di cui sopra.Dunque non si ascrivono effetti relativi ai saldi di finanza pubblica.

Con l’articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stataprevista la mera possibilità di inserire dal 2013 sintonizzatori ana-logici nei televisori: pertanto l’attività di omologazione degli stessi ècomunque destinata ad esaurirsi, anche per il contestuale obbligo, adecorrere dal 2015, di inserire nei ricevitori televisivi non solo ilsintonizzatore per lo standard digitale DVBT, ma anche la suaevoluzione DVBT2. Pertanto dal medesimo anno la presenza ditelevisori dotati ai sintonizzatore analogico sarà da considerarsimeramente residuale.

L’articolo 2, volto a semplificare il regime autorizzatorio per lafornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi,non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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I soggetti che intendono installare a bordo delle navi apparec-chiature che non rientrano fra quelle dedicate alla salvaguardia dellavita umana in mare devono conseguire un’autorizzazione generale aisensi dell’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, dicui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e versare quantoprevisto per i diritti amministrativi di cui all’allegato 10, articolo 1,comma 1, lettera d), dello stesso codice, determinando quindi pre-sumibilmente un maggior introito nelle casse dello Stato, non quan-tificabile ex ante.

L’articolo 3, relativo all’assegnazione di nuove frequenze per laradiodiffusione in banda analogica, non comporta nuovi o maggiorioneri per il bilancio dello Stato. Al contrario, l’assegnazione di dirittid’uso sulle frequenze in onde medie implicherebbe nuove entrate atitolo di diritti amministrativi e di contributi ai sensi degli articoli 34e 35 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decretolegislativo 1o agosto 2003, n. 259.

L’articolo 4 sancisce l’obbligo di pubblicazione di un rendicontoannuo dei costi amministrativi sostenuti dal Ministero dello sviluppoeconomico e dei diritti amministrativi riscossi a norma dell’articolo 34del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legisla-tivo 1o agosto 2003, n. 259, in attuazione di quanto previsto alparagrafo 2 dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE.

La novella all’articolo 34 introduce una disposizione di caratteregenerale che, nel rispetto dei princìpi di contabilità pubblica, stabilisceun obbligo di rendicontazione su specifiche entrate erariali acquisiteal bilancio generale dello Stato: nel caso specifico si tratta delleentrate dell’articolo 18 del capitolo di entrata 2569 del bilanciogenerale dello Stato e dei costi correlati ad un sottoprodotto delleattività del centro di costo Direzione generale per i servizi dicomunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero dello svi-luppo economico, senza alcun onere per la finanza pubblica in quantonon vengono modificati gli importi dei diritti amministrativi.

Il comma 2-bis, introdotto con la lettera a), numero 2), si limitaa prevedere che per la copertura dei costi amministrativi sostenuti perle attività di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comuni-cazioni (AGCOM) la misura dei diritti amministrativi resta quellaprevista dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, basata sui ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggettodell’autorizzazione generale. La disposizione, pertanto, non comportanuovi oneri a carico dei soggetti autorizzati, né nuovi oneri a caricodella finanza pubblica.

Le modifiche apportate con la lettera b) all’allegato 10 del codicedovrebbero assicurare maggiori entrate rispetto alla versione attualedell’allegato 10, a numero di soggetti autorizzati invariato.

Al riguardo giova, infatti, tenere presente che l’attuale regimecontributivo agevolato – previsto dall’allegato 10, come modificato daldecreto-legge n. 145 del 2013 – in favore di imprese che offronoservizi sull’intero territorio nazionale o su una porzione di territoriocon popolazione superiore a 10 milioni di abitanti, sebbene abbiaportato alla nascita di 15 nuovi operatori, ha comportato per lo Statominori entrate rispetto a quelle attese. A fronte di un potenzialeintroito di circa 1,8 milioni di euro su base nazionale sono, infatti,

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stati introitati soltanto 4.500 euro, senza che, tuttavia, tali operatorisi siano dimostrati in grado di operare a livello nazionale comeprescritto dalla legge.

Con le modifiche proposte all’allegato 10, si conta invece diritornare agli introiti dell’anno 2013, ricavando entrate, a coperturadelle spese a carico del Ministero dello sviluppo economico, sia dallapresentazione di nuove istanza sia dal riequilibrio del regime con-tributivo di cui hanno goduto i grandi operatori nel 2014. Talimaggiori entrate, in particolare, deriveranno dai contributi chesaranno richiesti alla luce delle modifiche proposte alle società giàtitolari di autorizzazione generale in data antecedente al 31 dicembre2014 e, considerando i numeri degli attuali soggetti autorizzati a livellonazionale che nell’anno 2014 hanno godono di un regime agevolato,si stima un maggiore introito pari ad un milione di euro.

L’articolo 5, relativo ai servizi media audiovisivi, non comportanuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, essendo la normariferita al mercato privato.

L’articolo 6, relativo all’elezione di domicilio per le domande dibrevetto e di marchio, non comporta nuovi o maggiori oneri per loStato, poiché sono previste modalità elettroniche di comunicazione tral’Ufficio italiano brevetti e marchi e l’interessato, rimanendo a caricodi quest’ultimo ogni onere in caso di adozione di modalità dicomunicazioni diverse.

L’articolo 7 relativo agli appalti di servizi pubblici locali noncomporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, poiché hacarattere ordinamentale.

L’articolo 8 specifica che il rimpatrio forzato dello straniero, il cuisoggiorno è irregolare in Italia, verso altro Stato membro dell’Unioneche ha rilasciato un valido titolo di soggiorno e non verso il Paeseterzo di origine o provenienza dell’interessato è possibile solo in casodi intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla datadi entrata in vigore della direttiva. Tale disposizione non influisce sulnumero di espulsioni da eseguire ed è attuata dal Ministero dell’in-terno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneriper il bilancio dello Stato.

Con l’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 ottobre 2014,n. 161 - legge europea 2013-bis, è stato modificato l’articolo 5, comma7-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, cheprevedeva l’espulsione amministrativa verso lo Stato terzo di originedello straniero irregolare in Italia ma in possesso di valido titolo disoggiorno rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea.

In particolare, la nuova formulazione della citata disposizione,entrata in vigore lo scorso 25 novembre, ha stabilito che l’allonta-namento dello straniero irregolare in Italia ma in possesso di validotitolo di soggiorno rilasciato da altro Stato dell’Unione europea èeseguito verso quest’ultimo Stato e non verso il Paese di origine.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che la disposizione entratain vigore il 25 novembre scorso non ha ancora dispiegato i proprieffetti.

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Rispetto alla formulazione previgente al 25 novembre scorso, lamodifica proposta con la presente legge non comporta oneri aggiuntivise si considera che nel predetto regime normativo la regola eral’allontanamento verso il Paese extraeuropeo di origine.

Alla luce di quanto sopra, l’imputazione degli oneri connessi a taliallontanamenti continua a gravare sul capitolo di spesa 2624 pg 22relativo a « Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti perragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri aseguito di provvedimento di espulsione o respingimento, ovvero perl’allontanamento dal territorio dello Stato di cittadini appartenenti auno Stato membro dell’Unione europea. Spese per l’allontanamentodal territorio nazionale a seguito di accordi e convenzioni interna-zionali ».

L’articolo 9, recante disposizioni di carattere ordinamentale inmateria di patente di guida, non comporta nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.

L’articolo 10, che affida all’Autorità di regolazione dei trasporti lafunzione di determinare i criteri per la definizione da parte delGestore dei canoni d’accesso all’infrastruttura ferroviaria, non com-porta oneri, in quanto la detta Autorità provvederà agli adempimentiprevisti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 11, riguardante l’imposta sul valore aggiunto (IVA)applicabile alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e allespedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE e2009/132/CE, estende l’attuale franchigia IVA all’importazione sullesuddette spedizioni, anche alle relative spese accessorie, a prescinderedal loro ammontare.

Al riguardo, alla luce dei dati forniti dall’Agenzia delle dogane edei monopoli, la quasi totalità dell’ammontare dell’IVA riscossa derivada operazioni di importazione effettuate da soggetti intermedi, mentrele operazioni fatte da soggetti privati sono di non rilevante ammon-tare.

La relativa perdita di gettito è quindi di trascurabile entità.L’articolo 12 disciplina la realizzazione di un « Registro nazionale

degli aiuti », destinato a raccogliere le informazioni e a consentire inecessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimisconcessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelliconcessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economicogenerale.

Ai predetti fini, la norma interviene sulla pertinente disciplinacontenuta nella legge n. 234 del 2012, recante norme generali sullapartecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della nor-mativa e delle politiche dell’Unione europea, sostituendo il vigentetesto dell’articolo 52, in materia di modalità di trasmissione delleinformazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese erecando conseguenti modifiche all’articolo 46, dedicato agli aiuti diStato illegali non rimborsati.

L’istituzione del Registro, volta a dare piena esecuzione allenorme europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità etrasparenza degli aiuti di Stato e indicata tra gli impegni assunti insede di Accordo di partenariato con la Commissione europea, adottato

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in data 29 ottobre 2014, è realizzata prevedendo lo sviluppo deglistrumenti operativi esistenti e, in particolare, della Banca datianagrafica (BDA), già istituita presso il Ministero dello sviluppoeconomico per effetto dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo2001, n. 57.

La BDA, assicurando la raccolta, il monitoraggio e il controllodelle informazioni provenienti da tutte le amministrazioni che gesti-scono aiuti alle imprese, tenuti alla trasmissione delle informazionicon cadenza trimestrale, già costituisce un registro nazionale, al qualerisultano oggi accreditati numerosi enti tra amministrazioni pubbli-che, soggetti o enti gestori e camere di commercio.

Tuttavia, la scarsa effettività delle disposizioni, in assenza di unaprevisione di tipo sanzionatorio in caso di omessa trasmissione delleinformazioni alla BDA, e l’ampliamento degli obblighi di controllo epubblicità derivanti dai recenti interventi del legislatore europeorendono necessario un aggiornamento dei flussi informativi consentitidall’attuale sistema. A tal fine la BDA viene:

ampliata nei contenuti, al fine di consentire il monitoraggio ei controlli non solo delle agevolazioni in regime de minimis, ma ditutte le tipologie di aiuti di Stato, esentate dall’obbligo di notifica onotificate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, nonché dieffettuare le verifiche relative ai soggetti tenuti alla restituzione degliaiuti incompatibili illegali;

riprogettata per prevedere, tra l’altro, l’interoperabilità appli-cativa con altre banche dati esistenti;

dotata di un apparato normativo sanzionatorio, a garanziadell’adempimento degli obblighi di utilizzo da parte dei soggetti checoncedono gli aiuti oggetto del censimento, superando i limiti appli-cativi oggi esistenti. Sotto tale ultimo profilo, in coerenza anche conle disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013, il comma 7 delnuovo articolo 52 prevede che l’utilizzo del Registro divenga condi-zione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono la conces-sione o l’erogazione dell’aiuto, oltre ai profili di responsabilitàpatrimoniale in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delleinformazioni e di consultazione del Registro stesso.

La necessaria conseguente opera di reingegnerizzazione dellavigente BDA (che rappresenta la via più immediata e meno onerosaper assicurare la conformità agli obblighi di monitoraggio e verificadegli aiuti di Stato) non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilanciodello Stato.

Agli oneri derivanti dall’istituzione del nuovo sistema si faràfronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente.

Per la necessaria conseguente opera di riprogettazione dellavigente BDA (che rappresenta la via più immediata e meno onerosaper assicurare la conformità agli obblighi di monitoraggio e verifica

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degli aiuti di Stato), è previsto un costo complessivo di 2 milioni dieuro, quantificati annualmente come da tabella seguente (Tabella 1).

Tabella 1 – Costi per annualità

2015 2016 2017 Totale

Progettazione e realizzazionedella piattaforma (1) € 500.000,00 € 750.000,00 € 250.000,00 € 1.500.000,00

Infrastrutture ed esercizio (2) € 100.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00

Totale € 600.000,00 € 950.000,00 € 450.000,00 € 2.000.000,00

Per la realizzazione del Registro si procederà tramite gare perl’acquisizione dei servizi professionali di analisi, progettazione, svi-luppo e manutenzione e tramite gare e accordi con altri soggettipubblici (Infocamere, Registri agricoltura e pesca e sistemi regionali)per la messa a punto ed esercizio dell’infrastruttura e per l’intero-perabilità con altre banche dati.

La copertura dei predetti oneri è assicurata dalle residue risorsedestinate all’assistenza tecnica del PON Ricerca e competitività2007-2013, nonché del Piano di azione Coesione che ne rappresentala prosecuzione.

Il predetto PON, infatti, individua un importo, pari a 800.000euro, per la realizzazione della BDA, dal quale residuano risorse paria 600.000 euro, utilizzabili nel 2015. Per il 2016 e 2017, i restantioneri, pari a complessivi 1,4 milioni di euro, sono posti a carico dellaquota destinata all’assistenza tecnica del Piano di azione Coesione, chepresenta adeguate disponibilità.

La Tabella 2 offre un riepilogo delle fonti di copertura finanziaria.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Copertura finanziaria 2015 2016 2017 Totale

PON – Asse III Assistenzatecnica € 600.000,00 € 600.000,00

PACProgramma: PAC MISE –DGIAI – Imprese, domandapubblica e promozione –2012MISE1PAC22Linea di azione: Assistenzatecnica – 20004Intervento: Assistenza tecnica– 79001

€ 950.000,00 € 450.000,00 € 1.400.000,00

Totale € 600.000,00 € 950.000,00 € 450.000,00 € 2.000.000,00

La copertura è, quindi, assicurata da convenzioni di assistenzatecnica già stipulate dal Ministero dello sviluppo economico con

(1) Costi derivanti dalle attività di progettazione e realizzazione del Registro,comprese attività di Analisi e progettazione della piattaforma, sviluppo software,manutenzione evolutiva ed adeguativa della BDA.

(2) Costi per la messa a punto dell’infrastruttura e per l’esercizio, compresi servizidi hosting, hardware e software, servizi di interoperabilità con altri registri e BancheDati Nazionali e regionali.

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l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa (Invitalia) S.p.A., afferenti ai programmi del PON e del PACindicati in tabella.

L’articolo 13 relativo agli obblighi informativi nei confronti dellaCommissione europea in ordine ai servizi di interesse economicogenerale, non comporta oneri aggiuntivi, in quanto la norma specificaquanto già previsto a legislazione vigente, rivestendo dunque carattereordinamentale.

L’articolo 14, relativo alle misure di salute e sicurezza applicabiliai cantieri temporanei o mobili, non comporta nuovi o maggiori oneriper il bilancio dello Stato, in quanto è una norma rivolta al settoreprivato.

L’articolo 15, finalizzato al recepimento della direttiva 2009/13/CEdel Consiglio, del 16 febbraio 2009, concernente l’attuazione dell’ac-cordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea(ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica delladirettiva 1999/63/CE, consta di disposizioni a carattere ordinamentaleche non comportano, pertanto, effetti finanziari.

Il comma 1 ridefinisce, infatti, la vigente nozione di armatoreconformemente alle indicazioni che si traggono dall’articolo 2, numero2), della direttiva, limitando i suoi effetti al versante della individua-zione dei soggetti ai quali debbono restare ascritte le responsabilitàproprie di tale figura.

Il comma 2, lettera a), nel demandare ad apposito decreto delMinistero del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione dei lavoriai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto in considerazionedella pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi, stabilisce acarico delle menzionate amministrazioni un nuovo compito integral-mente riconducibile nell’ambito delle funzioni istituzionali e destinatoad essere assolto con le risorse allo stato disponibili.

Il comma 2, lettera b), stabilisce che chiunque adibisce i minoriai lavori vietati, individuati con il summenzionato decreto intermi-nisteriale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro516 a euro 2.582.

A tale riguardo, si precisa che in base all’articolo 41 del decretolegislativo 27 luglio 1999, n. 271 (recante « Adeguamento della nor-mativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo dellenavi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre1998, n. 485 »), all’accertamento delle violazioni delle disposizionicontenute nel medesimo decreto legislativo e all’applicazione dellesanzioni amministrative provvede l’Autorità marittima. Pertanto, lanuova sanzione introdotta dal comma in esame rientra nei normalicompiti di vigilanza della predetta Autorità, già previsti a legislazionevigente.

L’articolo 16, concernente la trasposizione nell’ordinamento na-zionale della direttiva 2014/64/UE relativa a problemi di poliziasanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle speciebovina, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsticon le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-

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zione vigente, poiché la norma concerne l’inserimento di nuovi datiall’interno di banche dati e formulari già esistenti.

L’articolo 17, relativo alla cattura dei richiami vivi, non comportanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’Istitutosuperiore per la ricerca e la protezione ambientale provvederà con lerisorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazionevigente.

L’articolo 18, relativo al divieto di commercializzazione degliuccelli protetti a livello europeo, non comporta nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica, trattandosi di norma di naturaordinamentale.

L’articolo 19 modifica la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti diimballaggio prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 senzacomportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 20, concernente la partecipazione del Governo italianoal meccanismo unionale di protezione civile, non comporta nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che, oltre alrichiamato contributo europeo, prevede l’eventuale attivazione dellerisorse nazionali nell’ambito delle disponibilità di bilancio a tal finestanziate per l’ordinario funzionamento della risposta alle emergenze.Agli oneri connessi alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo inrassegna si provvede, nel limite massimo di 200.000 euro annui, avalere sul capitolo 742 – « Spese relative alle ricorrenti emergenze »del bilancio del Dipartimento della protezione civile presso la Presi-denza del Consiglio dei ministri. Tale limite di spesa di 200.000 euroannui, da intendersi come limite massimo di natura autorizzativa, avalere sulle risorse ordinarie stanziate per il funzionamento delDipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio deiministri, è stato determinato in considerazione della richiamatanatura circoscritta dei concorsi eventualmente attivabili.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di Governo.

L’intervento normativo ha come obiettivo quello di adeguarel’ordinamento nazionale al diritto dell’Unione europea, conforme-mente a quanto prescritto dall’articolo 29 della legge 24 dicembre2012, n. 234, nei casi per i quali la Commissione europea ha datoavvio nei confronti dello Stato italiano a casi di pre-infrazione, nelquadro di sistemi EU Pilot, nonché a procedure di infrazione.

La necessità di provvedere deriva non solo dalla pendenza di 11procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano acausa del non corretto recepimento della normativa europea nell’or-dinamento nazionale, ma anche dalla necessità di prevenire l’avvio di7 procedure di infrazione già preannunciate dalla Commissioneeuropea nell’ambito del sistema EU Pilot, nonché dalla necessità didare attuazione diretta ad una direttiva in scadenza nel 2016 e a duedecisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

In tal modo s’intende evitare la possibile irrogazione di sanzionipecuniarie nei confronti dello Stato italiano e l’incertezza normativache deriva dalla vigenza di una legislazione contrastante con il dirittodell’Unione.

L’intervento normativo prevede altresì modifiche alla legge n. 234del 2012, finalizzate a rendere più celeri ed efficienti gli adempimentidi obblighi previsti dall’ordinamento europeo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’intervento normativo in esame s’inquadra all’interno deglistrumenti previsti per consentire l’adeguamento dell’ordinamentonazionale all’ordinamento dell’Unione europea, in esecuzione dell’ob-bligo posto dall’articolo 117 Costituzione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge in esame modifica e integra talune disposizionidi livello primario vigenti al fine di adeguarne i contenuti al dirittodell’Unione europea, intervenendo, in particolare, nei seguenti settori:

libera circolazione delle merci;

libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali;

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trasporti;

fiscalità e dogane;

aiuti di Stato;

salute pubblica e sicurezza alimentare;

lavoro e politica sociale;

ambiente;

protezione civile.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-nali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle normecostituzionali, sia in relazione all’adempimento degli obblighi derivantidall’ordinamento dell’Unione europea sia in relazione al riparto dicompetenza legislativa tra lo Stato e le regioni.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Le disposizioni contenute nei seguenti articoli sono compatibilicon il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni, dicui all’articolo 117 della Costituzione.

L’articolo 1 relativo alla commercializzazione di apparecchiaturetelevisive è compatibile in quanto la norma è predisposta a tutela dellaconcorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensidell’articolo 117, secondo comma 2, lettera e), della Costituzione.

L’articolo 2 relativo agli impianti ed esercizi di stazioni radioe-lettriche a bordo di navi è compatibile in quanto la norma èpredisposta a tutela della concorrenza, materia di competenza esclu-siva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e),della Costituzione.

L’articolo 3, relativo all’assegnazione dei servizi di radiodiffusionesonora in onde medie a modulazione di ampiezza è compatibile inquanto la norma è predisposta a tutela della concorrenza, materia dicompetenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera e), della Costituzione.

L’articolo 4, recante disposizioni relative ai costi amministrativi acarico dei fornitori di servizi di comunicazioni, è compatibile inquanto la normativa della concorrenza è di competenza esclusiva delloStato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), dellaCostituzione.

L’articolo 5, relativo ai servizi di media audiovisivi, è compatibilein quanto garantisce una disciplina uniforme della materia a livellonazionale.

L’articolo 6, relativo al domicilio degli agenti di brevetto, ècompatibile in quanto la normativa della concorrenza è di competenza

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esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, letterae), della Costituzione.

L’articolo 7, relativo agli affidamenti di servizi pubblici locali, ècompatibile in quanto la normativa della concorrenza è di competenzaesclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, letterae), della Costituzione.

L’articolo 8, recante disposizioni in materia di rimpatri, ècompatibile in quanto l’immigrazione è materia di competenzaesclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, letterab), della Costituzione.

L’articolo 9, recante disposizioni concernenti la patente di guida,è compatibile in quanto trattasi di norme in materia di ordinepubblico e sicurezza di competenza esclusiva dello Stato ai sensidell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

L’articolo 10, relativo all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, ècompatibile con il riparto di competenze tra lo Stato e le regioniprevisto dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materiadi « grandi reti di trasporto », in quanto l’articolo attiene alladeterminazione dei princìpi fondamentali della materia riservati allalegislazione dello Stato.

L’articolo 11, relativo al regime dell’IVA applicabile alle spedizionidi valore modesto, è compatibile con il riparto di competenzaconcorrente tra lo Stato e le regioni sul coordinamento della finanzapubblica e del sistema tributario, ai sensi dell’articolo 117, terzocomma, della Costituzione.

L’articolo 12, relativo al registro degli aiuti di Stato, è compatibilein quanto la norma è predisposta a tutela della concorrenza, materiadi competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera e), della Costituzione.

L’articolo 13 relativo agli obblighi di monitoraggio e relazione suiServizi di interesse economico generale è compatibile in quanto lanorma è predisposta a tutela dei rapporti dello Stato con l’Unioneeuropea, materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensidell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

L’articolo 14 riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori neicantieri temporanei o mobili, è compatibile in quanto garantisce unadisciplina uniforme della materia a livello nazionale.

L’articolo 15, recante norme di recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, è compatibile in quanto garantisce unadisciplina uniforme della materia a livello nazionale.

L’articolo 16, relativo al sistema di identificazione degli animalidella specie bovina è compatibile in quanto la norma riguarda latipologia delle informazioni minime da inserire in una banca di datinazionale finalizzata a realizzare un coordinamento informatico deidati provenienti dall’amministrazione statale, regionale e locale, ma-teria questa di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

L’articolo 17 interviene sulla disciplina della cattura dei richiamivivi, materia ambientale di competenza esclusiva dello Stato, ai sensidell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

L’articolo 18 relativo al divieto di commercializzazione degliuccelli protetti in tutto il territorio europeo, introduce una norma a

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tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato, aisensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

L’articolo 19, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, contieneanch’esso norme in materia ambientale, legislazione di competenzaesclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, letteras), della Costituzione.

L’articolo 20 concernente la partecipazione italiana al meccani-smo unionale di protezione civile, è compatibile in quanto disciplinacompiti e funzioni di strutture nazionali di protezione civile.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Le norme contenute nel provvedimento non impattano con iprincìpi richiamati dall’articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

Nel presente disegno di legge non sono contenute norme dirilegificazione o di delegificazione.

All’articolo 2 è previsto un regime autorizzatorio semplificato perla fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo dellenavi. Viene precisato, infatti, che a bordo delle navi i servizi diconnettività a banda larga non debbono più essere iscritti nella licenzadi esercizio e possono essere installati da qualsiasi operatore conseguaun’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 25 del codice dellecomunicazioni, superando in tal modo l’attuale regime che concentrala fornitura dei servizi commerciali e la gestione degli apparati diradiocomunicazione facoltativi in capo unicamente alle AccountingAuthorities e che impone alle imprese di acquisire la qualifica diAccounting Authority per poter offrire tali servizi a bordo di imbar-cazioni battenti bandiera italiana.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non sussistono progetti di legge, attualmente all’esame del Par-lamento, vertenti su materie analoghe.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull’oggetto delpresente disegno di legge.

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PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

Il provvedimento è finalizzato all’adeguamento dell’ordinamentonazionale a quello dell’Unione europea.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Di seguito si elencano le procedure d’infrazione e i casi EU Pilotche il presente disegno di legge è volto a risolvere:

Art. Rubrica Infrazione o pre-infrazione

1Disposizioni relative alla commercializ-zazione di apparecchiature televisive in

ItaliaCaso EU Pilot 6868/14/ENTR

2

Modifiche al codice delle comunicazionielettroniche in materia di impianti edesercizio di stazioni radioelettriche a

bordo di navi

Caso EU Pilot 5301/13/CNCT

3 Servizio di radiodiffusione sonora inonde medie a modulazione di ampiezza Caso EU Pilot 3473/12/INSO

4 Modifiche all’articolo 34 del codice co-municazioni elettroniche Procedura di infrazione 2013/4020

5 Disposizioni relative ai servizi di mediaaudiovisivi Caso EU Pilot 1890/11/INSO

6 Disposizioni concernenti la libera presta-zione di servizi degli agenti di brevetto Procedura di infrazione 2014/4139

7 Norme in materia di affidamento deiservizi pubblici locali

Procedura di infrazione 2011/4003e

Procedura di infrazione 2012/2050

8 Disposizioni in materia di immigrazionee rimpatri Procedura di infrazione 2014/2235

9 Disposizioni concernentila patente di guida

Procedura di infrazione 2014/2116e

Caso Eu Pilot 7070/14/MOVE

10 Disposizioni concernenti l’accessoall’infrastruttura ferroviaria

Procedura di infrazione 2008/2097allo stadio di messa in mora ex articolo260 TFUE per inottemperanza della sen-tenza di condanna dalla Corte di Giu-stizia dell’Unione europea del 3 ottobre

2013 emessa nella causa C-369/11

11 Modifiche alla disciplina IVA di taluneimportazioni di merci di valore modesto Procedura di infrazione 2012/2088

14Disposizioni in materia di salute e sicu-rezza dei lavoratori nei cantieri tempo-

ranei o mobiliCaso EU Pilot 6155/14/EMPL

15Disposizioni di attuazione della direttiva2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio

2009, sul lavoro marittimoProcedura di infrazione 2014/0515

17

Disposizioni relative alla cattura di ri-chiami vivi. Modifiche alla legge 11 feb-braio 1992, n. 157, recante norme per laprotezione della fauna selvatica omeo-

terma e per il prelievo venatorio

Procedura d’infrazione 2014/2006

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Art. Rubrica Infrazione o pre-infrazione

18Divieto di commercializzazione di speciedi uccelli viventi naturalmente allo stato

selvatico nel territorio europeoCaso EU-Pilot 5391/13/ENVI

19Disposizioni finalizzate al corretto rece-pimento della direttiva 94/62/CE sugli

imballaggi e rifiuti di imballaggioProcedura di infrazione 2014/2123

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi inter-nazionali.

Il provvedimento non impatta con obblighi internazionali.L’articolo 2, comma 2, prevede che, per determinate classi di navi,

l’impianto e l’esercizio anche contabile dei soli apparati di radioco-municazioni obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vitaumana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale inmateria di sicurezza e navigazione, è affidato ad imprese titolari diapposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero dello svi-luppo economico, sentito il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento ditale servizio.

L’articolo 3 prevede che, nel rispetto delle risorse di frequenze edelle connesse aree di servizio attribuite all’Italia e coordinate secondole regole stabilite dall’Unione internazionale per le telecomunicazioni(UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le diffusionisonore effettuate in onde medie possano essere realizzate anche dasoggetti nuovi entranti.

L’articolo 8 dispone che gli stranieri titolari di valido permesso disoggiorno rilasciato da un altro Stato membro, se vengono in Italiain posizione irregolare, devono essere rinviati in quello Stato membrosolo in presenza di un accordo o di un’intesa bilaterale, entrati invigore in data anteriore al 13 gennaio 2009. In ogni altro caso, devonoessere rimpatriati nel Paese di origine o di provenienza.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Non pendono, al momento, innanzi alla Corte di giustizia del-l’Unione europea giudizi inerenti alle materie trattate dal disegno dilegge in esame.

Le disposizioni dell’articolo 8, relative al rimpatrio di stranierititolari di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato daun altro Stato dell’Unione europea, mirano all’adeguamento al con-tenuto della sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea del 6 dicembre 2012 (C-430/11).

Le disposizioni dell’articolo 10, relative all’accesso all’infrastrut-tura ferroviaria, ottemperano alla sentenza della Corte di giustiziadell’Unione europea del 3 ottobre 2013, emessa nella causa C-369/11,che ha condannato l’Italia per non aver garantito al Gestore dell’in-frastruttura ferroviaria (RFI) sufficiente indipendenza gestionale, dal

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momento che, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativon. 188 del 2003, i canoni per l’accesso all’infrastruttura, seppurproposti dal Gestore stesso, acquisiscono valore legale solo con lapubblicazione del decreto di approvazione da parte del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea deidiritti dell’uomo in ordine alle materie oggetto delle disposizionicontenute nel disegno di legge.

L’articolo 7, relativo agli affidamenti di servizi pubblici locali,riguarda una materia che è stata oggetto di copiosa giurisprudenza daparte della Corte di giustizia dell’Unione europea. Si segnala di seguitola giurisprudenza più rilevante, ripresa anche nel parere motivatodella procedura di infrazione 2012/2050.

Nella sentenza Teleaustria, in causa C-324/98, la Corte di giustiziaha affermato che, sebbene le concessioni di servizi siano escluse dalcampo di applicazione della direttiva 2004/18/CE, l’affidamento delleconcessioni di servizi deve comunque avvenire nel rispetto delle normee dei principi contenuti nel Trattato, e segnatamente degli articoli 49e 56 del TFUE.

Ciò implica un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire,in favore di ogni operatore economico potenzialmente interessato afornire i servizi in questione, un adeguato livello di pubblicità checonsenta l’apertura del mercato dei servizi alla concorrenza nonchéil controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Secondo la Corte, inoltre, nel caso in cui un appalto sia statoattribuito senza indizione di una gara ad una società a capitaleinteramente pubblico considerata una struttura « interna » all’autoritàpubblica concedente, il fatto che, successivamente, ma sempre duranteil periodo di validità di tale appalto, azionisti privati siano ammessia partecipare al capitale di detta società costituisce « un cambiamentodi una condizione fondamentale dell’appalto » che necessita di « un’in-dizione di gara » (sentenza 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea Srl,punto 53).

Infatti, la partecipazione anche minoritaria, di un’impresa privatanel capitale di una società a cui partecipa anche l’amministrazioneaggiudicatrice interessata « esclude in ogni caso che tale amministra-zione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quelloche essa esercita sui propri servizi » (sentenza 11 gennaio 2005, causaC-26/03, Stadt Halle, punto 49; sentenza 11 maggio 2006, causaC-340/04, Carbotermo, punto 37; sentenza 10 settembre 2009, causaC-573/07, Sea Srl, punto 46).

Da qui la necessità di mettere in evidenza che l’articolo 34,comma 22, del decreto-legge n. 179 del 2012 non si applica soltantoagli affidamenti assentiti prima del 1o ottobre 2003 a società quotatein borsa a quella data, vale a dire in un momento nel quale nonesisteva ancora la giurisprudenza in base alla quale la partecipazione,

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anche minoritaria, di privati nel capitale di una società impedisce inogni caso l’esistenza del controllo analogo (sentenza 11 gennaio 2005,causa C-26/03, Stadt Halle), bensì si applica anche ad affidamentiassentiti a società poste, anche posteriormente alla giurisprudenza inquestione, sotto il controllo di altre società quotate in borsa al 1o

ottobre 2003.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

Non sono emerse indicazioni sulle linee prevalenti della regola-mentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membridell’Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-NALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte daltesto, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L’articolo 12 definisce « Registro nazionale degli aiuti » lo stru-mento destinato a raccogliere le informazioni e a consentire inecessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimisconcessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelliconcessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economicogenerale.

L’articolo 15, relativo al recepimento della direttiva 2009/13/CE,introduce nell’ordinamento nazionale la nuova definizione di arma-tore prevista dall’articolo 2, numero 2), capoverso d), della direttiva2009/13/CE, che a sua volta ha sostituito la lettera d) della clausola2 dell’allegato alla precedente direttiva 1999/63/CE.

La nuova definizione conferma in realtà la vigente nozione diarmatore prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decretolegislativo n. 108 del 2005 nella parte in cui specifica che armatoreè il proprietario dell’unità o nave od ogni altro organismo o la personache abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l’eserciziodella nave e, di conseguenza, abbia accettato di assumersi i relativiobblighi e responsabilità, variando il richiamo, che attualmente sirinviene effettuato in seno alla stessa, in via esemplificativa, all’im-prenditore o noleggiatore dell’unità o nave, con quello al gestore oagente o noleggiatore a scafo nudo. Inoltre, la nuova formulazioneaggiunge, a chiusura del testo attualmente vigente, un inciso volto achiarire che i predetti soggetti (i quali tutti rivestono la qualifica di« armatore ») conservano la responsabilità per l’esercizio della nave eper l’assolvimento dei correlativi compiti e obblighi, indipendente-mente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni deicompiti o obblighi dell’armatore. La disposizione è evidentemente

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finalizzata ad una più compiuta individuazione dei soggetti in capo aiquali devono restare ascritte tutte le responsabilità proprie dell’ar-matore e a scongiurare il rischio di lacune del sistema.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel disegnodi legge: risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente deitesti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modi-ficazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per la maggior partedelle disposizioni del disegno di legge, considerata la necessità di nonalterare testi base che disciplinano la materia.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni delpresente disegno di legge.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effettoretroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate odi interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativavigente.

Nello schema di disegno di legge non sussistono disposizionidell’atto normativo aventi effetto retroattivo, né disposizioni deroga-torie rispetto alla normativa vigente.

L’articolo 4, alla lettera a), numero 2), capoverso 2-bis, introduceuna norma di interpretazione autentica circa la compatibilità delsistema di cosiddetto « autofinanziamento » di cui all’articolo 1, commi65 e 66, della legge n. 266 del 2005, per la copertura dei costiamministrativi sostenuti dall’Autorità, con il regime europeo, previstodall’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, relativo ai diritti ammini-strativi dovuti dai soggetti autorizzati alla fornitura di reti e servizidi comunicazione elettronica.

L’articolo 7, relativo alle scadenze degli affidamenti diretti diservizi pubblici locali, contiene una norma di interpretazione auten-tica sul significato da dare alla data del 1o ottobre 2003 prevista dalcomma 22 dell’articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Il periodo precedente al 1o ottobre 2003, come illustrato nelprecedente punto, costituisce il periodo nel quale non esisteva ancora

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la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in basealla quale la partecipazione, anche minoritaria, di privati nel capitaledi una società impedisce in ogni caso l’esistenza del controllo analogo(sentenza 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle).

L’articolo, volto a garantire la continuità dei contratti di serviziopubblico fino alla loro naturale scadenza o fino al 2020 in mancanzadi scadenza prevista dal contratto, per gli affidamenti assentiti alladata del 1o ottobre 2003, chiarisce che il 1o ottobre 2003 non èsoltanto la data entro la quale deve essere stato affidato un serviziopubblico ad una società in house o la data entro la quale deve esserestata quotata in borsa la società privata che abbia successivamenteacquisito partecipazioni nella società pubblica affidataria diretta delservizio, ma è anche la data entro la quale la società pubblicaaffidataria del servizio deve essere stata sottoposta al controllo di unasocietà quotata in borsa, attraverso operazioni di fusione o incorpo-razione con altre società private.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto,anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge n. 157 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – 2o

semestre) ha conferito delega al Governo per il recepimento, entro ilprossimo 16 aprile 2015, della direttiva di rifusione 2012/34/UE, cheistituisce uno spazio ferroviario unico. Le disposizioni dell’articolo 10,in materia di accesso all’infrastruttura ferroviaria, se non sarannoapprovate prima di quella data, confluiranno nello schema di decretolegislativo di recepimento di tale direttiva.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Atti attuativi del presente disegno di legge sono previsti daiseguenti articoli:

l’articolo 11 comma 2, relativo alle franchigie doganali appli-cabili alle merci importate di valore modesto, prevede l’adozione diun decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, conil quale apportare modifiche al regolamento recante norme in temadi franchigie fiscali adottato con il decreto del Ministro delle finanzedel 5 dicembre 1997, n. 489, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15del 20 gennaio 1998, stabilendo che, nel caso di applicazione dellafranchigia alle piccole spedizioni a carattere non commerciale e allespedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE e2009/132/CE, sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anchei relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare. Iltermine entro quale dovrà essere adottato questo decreto ministerialenon è previsto;

l’articolo 10, relativo all’accesso all’infrastruttura ferroviaria,prevede, alla lettera c) del comma 1, che con decreto dei Ministri delle

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infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze i canonideterminati dal Gestore dell’infrastruttura ferroviaria possano esseremaggiorati o ridotti soltanto per coprire costi derivanti dagli effettiambientali causati dalla circolazione dei treni;

l’articolo 12, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato,alla lettera b), capoverso ART. 52, comma 6, prevede l’adozione di undecreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con iMinistri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricolealimentari e forestali, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un termine congruo(centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del novellato articolo)per la disciplina del funzionamento del Registro, con la definizionedelle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo deidati e delle informazioni relative agli aiuti, inclusi i criteri perl’eventuale interoperabilità con le banche dati esistenti in materia diagevolazioni pubbliche alle imprese;

l’articolo 15, relativo al recepimento della direttiva 2009/13/CEsul lavoro marittimo, al comma 2 prevede l’adozione di un decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concertocon il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresen-tative degli armatori e dei marittimi interessate, per individuare ilavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto inconsiderazione della pericolosità per la salute e la sicurezza deglistessi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedi-mento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Isti-tuto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, concorrelata indicazione nella relazione economico-finanziaria dellasostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell’intervento normativo in argomentosono stati utilizzati, nei diversi settori d’intervento, dati e riferimentistatistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.

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DISEGNO DI LEGGE__

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERACIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ART. 1.

(Abrogazione di disposizioni relative allacommercializzazione di apparecchiature te-levisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/

ENTR).

1. Sono abrogate le seguenti disposi-zioni relative alla commercializzazione diapparecchiature televisive:

a) il decreto del Ministro per le postee le telecomunicazioni 6 febbraio 1978,recante « Norme relative all’immissione alconsumo nel territorio nazionale di rice-vitori per televisione », pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio1978;

b) il decreto del Ministro delle postee delle telecomunicazioni 26 marzo 1992,recante « Revisione del decreto ministe-riale 6 febbraio 1978, concernente lenorme per l’immissione al consumo nelterritorio nazionale di ricevitori per tele-visione », pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 91 del 17 aprile 1992;

c) il decreto del Ministro delle postee delle telecomunicazioni 3 agosto 1984,recante « Scelta del sistema per il serviziosperimentale di televideo, obbligo dellapresa di peritelevisione e modalità perl’immissione in commercio dei televisoriper televideo », pubblicato nel supple-mento ordinario della Gazzetta Ufficialen. 240 del 31 agosto 1984;

d) il decreto del Ministro delle postee delle telecomunicazioni 3 agosto 1984,recante « Scelta del sistema per la trasmis-sione con suono stereofonico in televisionee disposizioni per l’immissione in com-

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mercio di televisori stereofonici », pubbli-cato nel supplemento ordinario alla Gaz-zetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;

e) il decreto del Ministro delle postee delle telecomunicazioni 29 marzo 1985,recante « Autorizzazione alla immissionesul mercato nazionale di ricevitori televi-sivi predisposti per la ricezione delle tra-smissioni televisive stereofoniche », pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2maggio 1985.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERACIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI

SERVIZI E DEI CAPITALI

ART. 2.

(Modifiche al codice delle comunicazionielettroniche in materia di impianti ed eser-cizio di stazioni radioelettriche a bordo di

navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT).

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 183 delcodice delle comunicazioni elettroniche, dicui al decreto legislativo 1o agosto 2003,n. 259, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per le stazioni radioelettriche abordo delle navi è rilasciata dal Ministerol’autorizzazione all’esercizio, previo esitofavorevole del collaudo di cui all’articolo176. Tutti gli apparati di radiocomunica-zione o di ausilio alle radiocomunicazionidi natura obbligatoria e facoltativa, stret-tamente legati alla sicurezza della vitaumana in mare, devono essere elencatinella licenza di esercizio di cui all’articolo160. Soltanto gli apparati facoltativi legatiai servizi che vanno ad interfacciarsi conuna rete pubblica non devono essere elen-cati nella licenza. L’offerta di un serviziodi comunicazione elettronica al pubblicoper mezzo di apparati facoltativi chevanno ad interfacciarsi con una rete pub-blica è soggetta al conseguimento di un’au-torizzazione generale per servizi di comu-nicazione elettronica.

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2. Per determinate classi di navi, l’im-pianto e l’esercizio, anche contabile, deisoli apparati di radiocomunicazione obbli-gatori e facoltativi per la salvaguardiadella vita umana in mare, previsti dallanormativa internazionale e nazionale inmateria di sicurezza e navigazione, è af-fidato a imprese titolari di apposita auto-rizzazione generale, rilasciata dal Mini-stero, sentito il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, nella quale sonodefiniti i requisiti per l’espletamento ditale servizio ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di servizi di radio-diffusione sonora in onde medie a modu-lazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/

12/INSO).

1. Dopo l’articolo 24 del testo unico deiservizi di media audiovisivi e radiofonici,di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,n. 177, è inserito il seguente:

« ART. 24-bis. – (Assegnazione dei dirittid’uso per le trasmissioni di radiodiffusionesonora). – 1. Nel rispetto delle risorse difrequenze e delle connesse aree di servizioattribuite all’Italia e coordinate secondo leregole stabilite dall’Unione internazionaledelle telecomunicazioni (UIT) in base alPiano di radiodiffusione - Ginevra 1975, lefrequenze radio in onde medie a modula-zione di ampiezza (AM) possono essere as-segnate dal Ministero per le trasmissioni diradiodiffusione sonora, compatibilmentecon gli obblighi del servizio pubblico di cuial presente decreto e con i relativi piani disviluppo, anche a soggetti nuovi entranti,previa individuazione dei criteri e delle mo-dalità di assegnazione da parte dell’Auto-rità per le garanzie nelle comunicazioni,tenuto conto dei princìpi di cui agli articoli27, comma 5, e 29, comma 3 del codice dellecomunicazioni elettroniche, di cui al de-creto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, esuccessive modificazioni, e in modo da con-sentire un uso efficiente dello spettro ra-dioelettrico, anche promuovendo l’innova-zione tecnologica ».

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ART. 4.

(Disposizioni relative ai costi amministra-tivi a carico dei fornitori di servizi dicomunicazioni elettroniche. Procedura di

infrazione n. 2013/4020).

1. Al codice delle comunicazioni elet-troniche, di cui al decreto legislativo 1o

agosto 2003, n. 259, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 34:

1) il comma 2 è sostituito dalseguente:

« 2. Per la copertura dei costi ammini-strativi sostenuti per le attività di compe-tenza del Ministero, la misura dei dirittiamministrativi di cui al comma 1 è indi-viduata nell’allegato n. 10 »;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti iseguenti:

« 2-bis. Per la copertura dei costi am-ministrativi sostenuti per le attività dicompetenza dell’Autorità, la misura deidiritti amministrativi di cui al comma 1 èdeterminata ai sensi dell’articolo 1, commi65 e 66, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, sulla base dei ricavi maturati dalleimprese nelle attività oggetto dell’autoriz-zazione generale.

2-ter. Il Ministero, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze, el’Autorità pubblicano annualmente i costiamministrativi sostenuti per le attività dicui al comma 1 e l’importo complessivodei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente,dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventualidifferenze tra l’importo totale dei diritti ei costi amministrativi, vengono apportateopportune rettifiche »;

b) all’allegato n. 10, il comma 1 del-l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare la coperturadegli oneri di cui al comma 1 dell’articolo34 del Codice, le imprese titolari di auto-rizzazione generale per l’installazione e lafornitura di reti pubbliche di comunica-zioni, comprese quelle basate sull’impiego

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di radiofrequenze, le imprese titolari diautorizzazione generale per l’offerta delservizio telefonico accessibile al pubblico,con esclusione di quello offerto in luoghipresidiati mediante apparecchiature ter-minali o attraverso l’emissione di cartetelefoniche, sono tenute al pagamento diun contributo annuo, compreso l’anno dalquale decorre l’autorizzazione generale.Tale contributo, che per gli anni successivia quello del conseguimento dell’autorizza-zione deve essere versato entro il 31gennaio di ciascun anno, anche nel caso dirinuncia qualora inviata in data successivaal 31 dicembre dell’anno precedente, èdeterminato nei seguenti importi:

a) nel caso di fornitura di retipubbliche di comunicazioni:

1) sull’intero territorio nazionale:127.000 euro;

2) su un territorio avente più di1 milione e fino a 10 milioni di abitanti:64.000 euro;

3) su un territorio avente più di200.000 e fino a 1 milione di abitanti:32.000 euro;

4) su un territorio avente fino a200.000 abitanti: 17.000 euro;

5) per le imprese che operanocon proprie infrastrutture di terminazioneed erogano il servizio a utenti finali innumero pari o inferiore a 50.000: 500 euroogni mille utenti. Il numero degli utenti ècalcolato sul quantitativo delle linee atti-vate a ciascun utente finale;

b) nel caso di fornitura di serviziotelefonico accessibile al pubblico:

1) sull’intero territorio nazionale:75.500 euro;

2) su un territorio avente più di1 milione e fino a 10 milioni di abitanti:32.000 euro;

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3) su un territorio avente più di200.000 e fino a 1 milione di abitanti:12.500 euro;

4) su un territorio avente fino a200.000 abitanti: 6.400 euro;

5) per le imprese che operanocon proprie infrastrutture di terminazioneed erogano il servizio a utenti finali innumero pari o inferiore a 50.000: 300 euroogni mille utenti. Il numero degli utenti ècalcolato sul quantitativo delle risorse dinumerazione attivate a ciascun utente fi-nale;

c) nel caso di fornitura del serviziodi comunicazioni mobili e personali, ilcontributo è pari a 75.500 euro, fatto salvoil caso in cui il contributo sia stato de-terminato in una procedura di selezionecompetitiva o comparativa;

d) nel caso di fornitura, anche con-giuntamente, di servizi di rete o di comu-nicazione elettronica via satellite:

1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;

2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;

3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro ».

ART. 5.

(Disposizioni relative ai servizi di mediaaudiovisivi. Corretto recepimento della di-rettiva 89/552/CEE, come modificata dalladirettiva 2007/65/CE e codificata dalla di-rettiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/

11/INSO).

1. All’articolo 38, comma 12, del testounico di cui al decreto legislativo 31 luglio2005, n. 177, e successive modificazioni,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , a condizione che abbiano autonomacollocazione nella programmazione e chenon siano inseriti all’interno di un’inter-ruzione pubblicitaria ».

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ART. 6.

(Disposizioni concernenti la libera presta-zione di servizi degli agenti di brevetto.

Procedura di infrazione n. 2014/4139).

1. All’articolo 147 del codice della pro-prietà industriale, di cui al decreto legi-slativo 10 febbraio 2005, n. 30, e succes-sive modificazioni, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dalseguente:

« 3-bis. In ciascuna domanda il richie-dente deve indicare o eleggere domicilio inuno Stato membro dell’Unione europea odello Spazio economico europeo per rice-vervi tutte le comunicazioni e notificazionida farsi a norma del presente codice.Qualora il richiedente si avvalga delleprestazioni di un mandatario, si applicanole disposizioni dell’articolo 201 »;

b) dopo il comma 3-bis sono aggiuntii seguenti:

« 3-ter. Salvo quanto previsto dall’arti-colo 16 del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, esuccessive modificazioni, nei casi in cui ledisposizioni del presente codice prevedonol’obbligo di indicare o eleggere domicilio,le imprese, i professionisti o i loro man-datari, se vi siano, devono anche indicareil proprio indirizzo di posta elettronicacertificata o analogo indirizzo di postaelettronica basato su tecnologie che certi-fichino la data e l’ora dell’invio e dellaricezione delle comunicazioni e l’integritàdel contenuto delle stesse, garantendo l’in-teroperabilità con analoghi sistemi inter-nazionali. Gli oneri delle comunicazioni acui l’Ufficio italiano brevetti e marchi ètenuto a norma del presente codice sonoa carico dell’interessato, anche se personafisica, qualora sia stata omessa l’indica-zione dell’indirizzo di posta elettronicacertificata o di analoga modalità di comu-nicazione.

3-quater. Ove manchi l’indicazione ol’elezione del domicilio ai sensi dei commi3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi

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di irreperibilità, le comunicazioni e lenotificazioni sono eseguite mediante affis-sione di copia dell’atto o di avviso delcontenuto di esso nell’albo dell’Ufficio ita-liano brevetti e marchi ».

2. All’articolo 148 del codice di cui aldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,e successive modificazioni, al comma 2,lettera e-bis), e al comma 4, le parole: « inItalia » sono soppresse.

ART. 7.

(Disposizioni in materia di affidamento diservizi pubblici locali. Procedure di infra-

zione n. 2012/2050 e 2011/4003).

1. Il comma 22 dell’articolo 34 deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, è sostituito dalseguente:

« 22. Gli affidamenti diretti, assentitialla data del 1o ottobre 2003 a società apartecipazione pubblica già quotate in unmercato regolamentato a tale data e asocietà da esse controllate ai sensi dell’ar-ticolo 2359 del codice civile alla medesimadata, cessano alla scadenza prevista nelcontratto di servizio o negli altri atti cheregolano il rapporto; gli affidamenti chenon prevedono una data di scadenza ces-sano, improrogabilmente e senza necessitàdi apposita deliberazione dell’ente affi-dante, il 31 dicembre 2020. Fermo re-stando quanto previsto dall’articolo 3-bis,comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto2011, n. 138, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148, e successive modificazioni, gli af-fidamenti diretti a società poste, successi-vamente al 1o ottobre 2003, sotto il con-trollo di società quotate cessano, impro-rogabilmente e senza necessità di appositadeliberazione dell’ente affidante, il 31 di-cembre 2018 o alla scadenza prevista nelcontratto di servizio o negli altri atti cheregolano il rapporto, se anteriore ».

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CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIADI GIUSTIZIA E SICUREZZA

ART. 8.

(Disposizioni in materia di immigrazione edi rimpatri. Procedura di infrazione

n. 2014/2235).

1. All’articolo 5, comma 7-ter, secondoperiodo, del testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazionee norme sulla condizione dello straniero,di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, le parole: « L’allontanamento èeseguito » sono sostituite dalle seguenti:« In presenza di accordi o intese bilateralicon altri Stati membri dell’Unione europeaentrati in vigore in data anteriore al 13gennaio 2009, l’allontanamento è ese-guito ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIADI TRASPORTI

ART. 9.

(Disposizioni concernenti la patente diguida. Procedura di infrazione n. 2014/

2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE).

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011,n. 59, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’allegato III, paragrafo A, puntoA.4.2, le parole: « di 25 gradi verso l’alto »sono sostituite dalle seguenti: « di 30 gradiverso l’alto »;

b) all’allegato IV, paragrafo 2, punto2.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) deve essere titolare di unapatente di guida corrispondente da almenotre anni ».

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2. Al codice della strada, di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 115:

1) la lettera b) del comma 1 èsostituita dalla seguente:

« b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente diguida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente diguida della categoria A1;

3) veicoli cui abilita la patente diguida della categoria B1 »;

2) alla lettera c) del comma 1, ilnumero 1) è abrogato;

3) il comma 4 è abrogato;

b) all’articolo 116, comma 4, primoperiodo, le parole: « la cui massa massimaautorizzata non superi 750 kg » sono sop-presse;

c) all’articolo 118-bis, il comma 1 èsostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del rilascio di una patente diguida o di una delle abilitazioni profes-sionali di cui all’articolo 116, nonché del-l’applicazione delle disposizioni di cui al-l’articolo 126, per residenza si intende laresidenza normale in Italia di cittadini diStati membri dell’Unione europea o delloSpazio economico europeo »;

d) all’articolo 170:

1) il comma 2 è sostituito dalseguente:

« 2. Sui ciclomotori è vietato il tra-sporto di altre persone oltre al condu-cente, salvo che il posto per il passeggerosia espressamente indicato nel certificatodi circolazione e che il conducente abbiaetà superiore a sedici anni »;

2) al comma 7, le parole: « daconducente minorenne » sono sostituitedalle seguenti: « da conducente minore disedici anni ».

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ART. 10.

(Disposizioni concernenti l’accesso all’infra-struttura ferroviaria. Procedura di infra-

zione n. 2008/2097).

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003,n. 188, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, comma 4, le parole:« al calcolo » sono sostituite dalle seguenti:« alla determinazione »;

b) all’articolo 17:

1) il comma 1 è sostituito dalseguente:

« 1. Ai fini dell’accesso e dell’utilizzoequo e non discriminatorio dell’infrastrut-tura ferroviaria da parte delle associazioniinternazionali di imprese ferroviarie edelle imprese ferroviarie, l’Autorità di re-golazione dei trasporti, di cui all’articolo37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, e succes-sive modificazioni, definisce i criteri per ladeterminazione del canone per l’utilizzodell’infrastruttura ferroviaria da parte delgestore della rete e dei corrispettivi deiservizi di cui all’articolo 20 »;

2) al comma 2, la parola: « calcola »è sostituita dalla seguente: « determina »;

3) al comma 9, le parole: « In sededi applicazione del decreto di cui alcomma 1, il gestore dell’infrastruttura fer-roviaria può, sulla base dei princìpi sta-biliti dal Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, » sono sostituite dalle seguenti:« In sede di applicazione di quanto dispo-sto al comma 1, il gestore dell’infrastrut-tura ferroviaria può, sulla base dei criteristabiliti dall’Autorità di regolazione deitrasporti, »;

4) il comma 10 è sostituito dalseguente:

« 10. Nelle more della definizione deicriteri di cui al comma 1 e della conse-guente determinazione dei canoni da parte

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del gestore dell’infrastruttura, i canoni diutilizzo dell’infrastruttura ferroviaria con-tinuano ad essere determinati sulla basedei criteri stabiliti dal decreto del Ministrodei trasporti e della navigazione 21 marzo2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 94 del 21 aprile 2000, e successivemodificazioni »;

5) il comma 11 è abrogato;

c) all’articolo 18, comma 1, le parole:« con decreto adottato ai sensi dell’articolo17, comma 1 » sono sostituite dalle se-guenti: « con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze ».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCA-LITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

ART. 11.

(Modifiche alla disciplina dell’imposta sulvalore aggiunto relativa a talune importa-zioni di merci di valore modesto. Procedura

di infrazione n. 2012/2088).

1. All’articolo 9, primo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modifi-cazioni, dopo il numero 4) è inserito ilseguente:

« 4-bis) i servizi accessori relativi allepiccole spedizioni di carattere non com-merciale e alle spedizioni di valore tra-scurabile di cui alle direttive 2006/79/CEdel Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009,sempreché i corrispettivi dei servizi acces-sori abbiano concorso alla formazionedella base imponibile ai sensi dell’articolo69 del presente decreto e ancorché lamedesima non sia stata assoggettata al-l’imposta ».

2. Con regolamento adottato con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, sonoapportate modifiche al regolamento re-

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cante norme in tema di franchigie fiscali,di cui al decreto del Ministro delle finanze5 dicembre 1997, n. 489, con le quali sistabilisce che, nel caso di applicazionedella franchigia alle piccole spedizioni dicarattere non commerciale e alle spedi-zioni di valore trascurabile di cui alledirettive 2006/79/CE del Consiglio, del 5ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio,del 19 ottobre 2009, sono ammessi allafranchigia dai diritti doganali anche irelativi servizi accessori indipendente-mente dal loro ammontare.

ART. 12.

(Disposizioni relative alla gestione e almonitoraggio degli aiuti pubblici alle im-

prese).

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 46 sono apportate leseguenti modificazioni:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « A decorrere dal 1o

gennaio 2017, la predetta verifica è effet-tuata attraverso l’accesso al Registro na-zionale degli aiuti di Stato di cui all’arti-colo 52. »;

2) il comma 4 è abrogato a decor-rere dal 1o gennaio 2017;

b) l’articolo 52 è sostituito dal se-guente:

« ART. 52. – (Registro nazionale degliaiuti di Stato). – 1. Al fine di garantire ilrispetto dei divieti di cumulo e degli ob-blighi di trasparenza e di pubblicità pre-visti dalla normativa europea e nazionalein materia di aiuti di Stato, i soggettipubblici o privati che concedono ovverogestiscono i predetti aiuti trasmettono lerelative informazioni alla banca dati isti-tuita presso il Ministero dello sviluppoeconomico ai sensi dell’articolo 14, comma2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, cheassume la denominazione di “Registro na-zionale degli aiuti di Stato”.

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2. Il Registro di cui al comma 1 con-tiene, in particolare, le informazioni con-cernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all’articolo107 del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea, ivi compresi gli aiuti inesenzione dalla notifica;

b) gli aiuti de minimis come definitidal regolamento (CE) n. 1998/2006 dellaCommissione, del 15 dicembre 2006, e dalregolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-missione, del 18 dicembre 2013, nonchédalle disposizioni dell’Unione europea chesaranno successivamente adottate nellamedesima materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di com-pensazione per i servizi di interesse eco-nomico generale, ivi compresi gli aiuti deminimis ai sensi del regolamento (UE)n. 360/2012 della Commissione, del 25aprile 2012;

d) l’elenco dei soggetti tenuti allarestituzione degli aiuti incompatibili deiquali la Commissione europea abbia or-dinato il recupero ai sensi dell’articolo 14del regolamento (CE) n. 659/1999 del Con-siglio, del 22 marzo 1999.

3. I soggetti di cui al comma 1 sonotenuti ad avvalersi del Registro di cui almedesimo comma 1 al fine di espletare leverifiche propedeutiche alla concessione oall’erogazione degli aiuti di Stato e degliaiuti de minimis, comprese quelle relativeal rispetto dei massimali di aiuto stabilitidalle norme europee e dei divieti di cuiall’articolo 46 della presente legge, nonchéal fine di consentire il costante aggiorna-mento dei dati relativi ai medesimi aiutianche attraverso l’inserimento delle infor-mazioni relative alle vicende modificativedegli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti dicui al comma 2, lettere a), b) e c), sonoconservate e rese accessibili senza restri-zioni, fatte salve le esigenze di tutela delsegreto industriale, per dieci anni dalladata di concessione dell’aiuto, salvi imaggiori termini connessi all’esistenza dicontenziosi o di procedimenti di altra

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natura; le informazioni relative agli aiutidi cui al comma 2, lettera d), sonoconservate e rese accessibili, senza re-strizioni, fino alla data dell’effettiva re-stituzione dell’aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazionirelative agli aiuti di Stato nei settori agri-colo e forestale, ivi compresi gli aiuti nellezone rurali, e della pesca e acquacolturacontinua a essere disciplinato dalla nor-mativa europea di riferimento ed è assi-curato attraverso la piena integrazione einteroperabilità del Registro di cui alcomma 1 con i registri già esistenti per isettori dell’agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con de-creto del Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con i Ministri dell’eco-nomia e delle finanze e delle politicheagricole alimentari e forestali, ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, entro quattro mesidalla data di entrata in vigore del presentearticolo, sentita la Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, è adottata la disciplina per ilfunzionamento del Registro di cui alcomma 1 del presente articolo, con ladefinizione delle modalità operative per laraccolta, la gestione e il controllo dei datie delle informazioni relativi agli aiuti dicui al comma 2, compresi i criteri perl’eventuale interoperabilità con le banchedi dati esistenti in materia di agevolazionipubbliche alle imprese. Il predetto rego-lamento individua altresì, in conformitàcon le pertinenti norme europee in mate-ria di aiuti di Stato, i contenuti specificidegli obblighi ai fini dei controlli di cui alcomma 3, nonché la data a decorrere dallaquale il controllo relativo agli aiuti deminimis di cui al comma 2 già concessiavviene esclusivamente tramite il mede-simo Registro, nel rispetto dei terministabiliti dall’articolo 6, paragrafo 2, delcitato regolamento (UE) n. 1407/2013.Fino alla data di entrata in vigore delregolamento di cui al primo periodo, siapplicano le modalità di trasmissione delleinformazioni relative agli aiuti alle im-

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prese, stabilite ai sensi dell’articolo 14,comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

7. Decorsi sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del regolamento di cuial comma 6, la trasmissione delle infor-mazioni al Registro di cui al comma 1 e,a decorrere dal 1o gennaio 2017, l’adem-pimento degli obblighi di interrogazionedel Registro medesimo costituiscono con-dizione legale di efficacia dei provvedi-menti che dispongono concessioni ed ero-gazioni degli aiuti di cui al comma 2. Iprovvedimenti di concessione e di eroga-zione di detti aiuti indicano espressa-mente l’avvenuto inserimento delle infor-mazioni nel Registro e l’avvenuta inter-rogazione dello stesso. L’inadempimentodegli obblighi di cui ai commi 1 e 3nonché al secondo periodo del presentecomma è rilevato, anche d’ufficio, daisoggetti di cui al comma 1 e comporta laresponsabilità patrimoniale del responsa-bile della concessione o dell’erogazionedegli aiuti. L’inadempimento è rilevabileanche dall’impresa beneficiaria ai fini delrisarcimento del danno ».

2. Le informazioni contenute nel Regi-stro di cui all’articolo 52 della legge 24dicembre 2012, n. 234, come sostituito dalcomma 1 del presente articolo, sono uti-lizzate anche ai fini della relazione di cuiall’articolo 1 della legge 7 agosto 1997,n. 266, che, a decorrere dall’anno 2015, èpredisposta dal Ministero dello sviluppoeconomico e trasmessa alle Camere entroil 30 settembre di ciascun anno, al fine diillustrare le caratteristiche e l’andamento,nell’anno precedente, dei diversi provvedi-menti di sostegno alle attività economichee produttive, per una valutazione dei prov-vedimenti in questione e per fornire, informa articolata, elementi di monitoraggio.Il Ministero dello sviluppo economico in-dividua con proprio provvedimento le ul-teriori informazioni utili alla predisposi-zione della relazione di cui al presentecomma, che devono essere inserite nelRegistro dai soggetti pubblici o privati checoncedono o gestiscono agevolazioni pub-bliche alle imprese.

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ART. 13.

(Obblighi di monitoraggio e relazione con-cernenti i Servizi di interesse economico

generale).

1. Dopo l’articolo 45 della legge 24dicembre 2012, n. 234, è inserito il se-guente:

« ART. 45-bis. – (Obblighi di monitorag-gio e relazione concernenti i servizi diinteresse economico generale). – 1. Il Pre-sidente del Consiglio dei ministri assicural’adempimento degli obblighi di monito-raggio e informazione alla Commissioneeuropea derivanti da disposizioni del-l’Unione europea in materia di servizi diinteresse economico generale, ivi compresala predisposizione di relazioni periodicheriguardanti gli aiuti di Stato sotto forma dicompensazione degli obblighi di serviziopubblico.

2. Le regioni, le province autonome diTrento e di Bolzano, le province e icomuni sono tenuti a fornire i dati relativialle compensazioni concesse alle impreseincaricate della gestione dei servizi diinteresse economico generale alle ammi-nistrazioni centrali di settore, che redi-gono le relazioni di rispettiva competenzasulla base dei predetti dati. Le relazionisono trasmesse al Dipartimento delle po-litiche europee della Presidenza del Con-siglio dei ministri entro i termini fissati daldecreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al comma 3, ai fini dellapredisposizione della relazione di cui alcomma 1 da presentare alla Commissioneeuropea.

3. Con uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore del presente articolo, sono sta-bilite le modalità per l’attuazione deicommi 1 e 2 ».

2. L’articolo 47 della legge 4 giugno2010, n. 96, è abrogato.

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CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVOROE DI POLITICA SOCIALE

ART. 14.

(Disposizioni in materia di salute e sicu-rezza dei lavoratori nei cantieri temporaneio mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL).

1. La lettera g-bis) del comma 2 del-l’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81, e successive modificazioni, èsostituita dalla seguente:

« g-bis) ai lavori relativi a impiantielettrici, reti informatiche, gas, acqua, con-dizionamento e riscaldamento che noncomportino lavori edili o di ingegneriacivile di cui all’allegato X ».

ART. 15.

(Disposizioni di attuazione della direttiva2009/13/CE sul lavoro marittimo. Proce-

dura di infrazione n. 2014/0515).

1. La lettera e) del comma 1 dell’arti-colo 2 del decreto legislativo 27 maggio2005, n. 108, è sostituita dalla seguente:

« e) “armatore”: il proprietario del-l’unità o della nave e ogni altro organismoo persona, quali il gestore, l’agente o ilnoleggiatore a scafo nudo, che abbia rile-vato dal proprietario la responsabilità perl’esercizio della nave impegnandosi ad as-solvere i correlativi compiti e obblighi,indipendentemente dal fatto che altri or-ganismi o persone assolvano taluni deicompiti o obblighi dell’armatore ».

2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999,n. 271, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) dopo l’articolo 5 è inserito il se-guente:

« ART. 5-bis. – (Lavori vietati ai minori).– 1. Con decreto del Ministro del lavoro e

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delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro della salute e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sentite leorganizzazioni comparativamente più rap-presentative degli armatori e dei marittimiinteressate, sono individuati i lavori aiquali è vietato adibire i minori di annidiciotto in considerazione della pericolo-sità per la salute e la sicurezza deglistessi »;

b) dopo l’articolo 38 è inserito ilseguente:

« ART. 38-bis. – (Sanzioni per l’adibi-zione dei minori ai lavori vietati). – 1.Chiunque adibisce i minori ai lavori vie-tati, individuati con il decreto previstodall’articolo 5-bis, è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 516 aeuro 2.582 ».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTEPUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE

ART. 16.

(Disposizioni relative al sistema di identi-ficazione degli animali della specie bovina.Attuazione della direttiva 2014/64/UE, chemodifica la direttiva 64/432/CEE perquanto concerne le basi di dati informa-tizzate che fanno parte delle reti di sorve-

glianza degli Stati membri).

1. Il comma 2 dell’articolo 12 deldecreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,è sostituito dal seguente:

« 2. Per ciascun animale appartenentealla specie bovina sono indicati:

a) il codice o i codici di identifica-zione unici per i casi di cui all’articolo 4,paragrafo 1, all’articolo 4-ter, all’articolo4-quater, paragrafo 1, e all’articolo 4-quin-quies del regolamento (CE) n. 1760/2000del Parlamento europeo e del Consiglio,del 17 luglio 2000, e successive modifica-zioni;

b) la data di nascita;

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c) il sesso;

d) la razza o il mantello;

e) il codice di identificazione dellamadre o, nel caso di un animale importatoda un Paese terzo, il codice unico diidentificazione del mezzo di identifica-zione individuale assegnato all’animaledallo Stato membro di destinazione anorma del citato regolamento (CE)n. 1760/2000;

f) il numero di identificazione del-l’azienda di nascita;

g) i numeri di identificazione di tuttele aziende in cui l’animale è stato custo-dito e le date di ciascun cambiamento diazienda;

h) la data del decesso o della macel-lazione;

i) il tipo di mezzo di identificazioneelettronica, se applicato all’animale ».

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIAAMBIENTALE

ART. 17.

(Disposizioni relative alla cattura di ri-chiami vivi. Procedura di infrazione

n. 2014/2006).

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dalseguente:

« 3. L’attività di cattura per l’inanella-mento e per la cessione ai fini di richiamopuò essere svolta esclusivamente conmezzi, impianti o metodi di cattura chenon sono vietati ai sensi dell’allegato IValla direttiva 2009/147/CE da impiantidella cui autorizzazione siano titolari leprovince e che siano gestiti da personalequalificato e valutato idoneo dall’Istitutosuperiore per la protezione e la ricercaambientale. L’autorizzazione alla gestionedi tali impianti è concessa dalle regioni suparere dell’Istituto superiore per la pro-

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tezione e la ricerca ambientale, il qualesvolge altresì compiti di controllo e dicertificazione dell’attività svolta dagli im-pianti stessi e ne determina il periodo diattività ».

2. I commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 16del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.

ART. 18.

(Divieto di commercio di specie di uccelliviventi naturalmente allo stato selvatico nelterritorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/

ENVI).

1. La lettera cc) del comma 1 dell’ar-ticolo 21 della legge 11 febbraio 1992,n. 157, e successive modificazioni, è sosti-tuita dalla seguente:

« cc) il commercio di esemplari vivi,non provenienti da allevamenti, di speciedi uccelli viventi naturalmente allo statoselvatico nel territorio europeo degli Statimembri dell’Unione europea, anche se im-portati dall’estero ».

ART. 19.

(Disposizioni finalizzate al corretto recepi-mento della direttiva 94/62/CE sugli im-ballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura

di infrazione n. 2014/2123).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 217, comma 2, le pa-role: « a qualsiasi titolo » sono sostituitedalle seguenti: « o da qualunque altrosoggetto che produce o utilizza imballaggio rifiuti di imballaggio »;

b) all’articolo 217, dopo il comma 2è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presentetitolo relative alle modalità di progetta-zione e di produzione degli imballaggi si

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applicano a tutti gli imballaggi immessi sulmercato dell’Unione europea »;

c) all’articolo 217, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

« 3-bis. È garantita l’immissione sulmercato nazionale degli imballaggi con-formi alle previsioni del presente titolo ead ogni altra disposizione normativa adot-tata nel rispetto di quanto previsto dalladirettiva 94/62/CE »;

d) all’articolo 218, comma 1, letterao), le parole: « biogas con recupero ener-getico » sono sostituite dalla seguente:« metano »;

e) all’articolo 218, comma 1, letteraz), le parole: « soggetti interessati » sonosostituite dalla seguente: « soggetti »;

f) all’articolo 226, comma 3, il primoperiodo è sostituito dal seguente: « I requi-siti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all’allegato F allaparte IV si presumono soddisfatti quandogli imballaggi sono conformi alle pertinentinorme armonizzate, i cui numeri di riferi-mento siano stati pubblicati nella GazzettaUfficiale dell’Unione europea, o alle normenazionali che abbiano recepito tali normearmonizzate e, in mancanza di queste, aglistandard europei fissati dal Comitato euro-peo di normalizzazione. »;

g) all’articolo 226, comma 3, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: « Inmancanza delle norme armonizzate, i re-quisiti essenziali stabiliti nella direttiva94/62/CE nonché quelli di cui all’allegatoF alla parte IV si presumono soddisfattiquando gli imballaggi sono conformi allepertinenti norme nazionali, adottate aisensi del paragrafo 3 dell’articolo 9 delladirettiva 94/62/CE. »;

h) all’allegato E alla parte IV, al nu-mero 1), dopo le parole: « e fino all’80% inpeso dei rifiuti di imballaggio » sono inse-rite le seguenti: « ; entro il 31 dicembre2008 saranno raggiunti i seguenti obiettiviminimi di riciclaggio per i ».

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CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIADI PROTEZIONE CIVILE

ART. 20.

(Capacità europea di risposta emergenziale).

1. In attuazione della decisionen. 1313/2013/UE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 17 dicembre 2013, suun meccanismo unionale di protezionecivile, al fine di concorrere al funziona-mento del meccanismo medesimo, deno-minato Capacità europea di risposta emer-genziale (EERC), istituito ai sensi dell’ar-ticolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE, è autorizzato l’impiego dimoduli, di mezzi, di attrezzature e diesperti qualificati, all’uopo specificamenteformati.

2. A seguito di richiesta di assistenzainoltrata tramite il Centro di coordina-mento europeo della risposta alle emer-genze (ERCC), il Capo del Dipartimentodella protezione civile della Presidenza delConsiglio dei ministri, valutata l’assenza dielementi ostativi di cui al paragrafo 7dell’articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e ferma restando la possibilità diritirare tali mezzi nel caso in cui ricorranoi gravi motivi di cui al paragrafo 8 delmedesimo articolo, è autorizzato ad atti-vare e coordinare le risorse di cui alcomma 1 del presente articolo, previainformativa al Presidente del Consiglio deiministri.

3. Al fine della partecipazione dell’Ita-lia alle attività di cui ai commi 1 e 2, ilDipartimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei ministri èautorizzato a intraprendere ogni utileiniziativa finalizzata ad attivare le misurerientranti nell’EERC anche stipulando ap-positi accordi e convenzioni con ammi-nistrazioni e organizzazioni, avvalendosianche delle risorse finanziarie previstedalla decisione n. 1313/2013/UE.

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CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedonoagli adempimenti previsti dalla presentelegge con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati — 2977

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PAGINA BIANCA

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€ 4,60 *17PDL0029690**17PDL0029690*