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Disegno di legge n. 5626 CAMERA DEI DEPUTATI S. 3533 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ul- teriori misure urgenti per la cre- scita del Paese (Approvato dal Se- nato). N. 1. ORDINI DEL GIORNO Seduta del 13 dicembre 2012 La Camera, premesso che: l’articolo 62 decreto-legge 24 gen- naio 2012, n. 1, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (c.d. decreto liberalizzazioni) ha profon- damente modificato le modalità di ces- sione dei prodotti agricoli, tra cui rien- trano anche le produzioni florovivaistiche, di cui è leader la provincia di Catania a livello internazionale; i diversi attori della filiera non sono tutti concordi sulle linee di principio stabiliti dalla norma di cui sopra, in quanto preoccupati per la modalità di applicazione sia dei termini di contratta- zione, che di pagamento; elementi impre- scindibili nelle trattative commerciali, dove il periodo di pagamento è contem- plato nella determinazione del prezzo pat- tuito tra le parti; questa norma voleva dare maggior competitività alle imprese produttrici del settore, invece si è tradotta in misure che riducono il potere contrattuale delle stesse e allontana le prospettive del lavoro in

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Disegno di legge n. 5626

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 3533 – Conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, recante ul-teriori misure urgenti per la cre-scita del Paese (Approvato dal Se-nato).

N. 1.

ORDINI DEL GIORNO

Seduta del 13 dicembre 2012

La Camera,

premesso che:

l’articolo 62 decreto-legge 24 gen-naio 2012, n. 1, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,(c.d. decreto liberalizzazioni) ha profon-damente modificato le modalità di ces-sione dei prodotti agricoli, tra cui rien-trano anche le produzioni florovivaistiche,di cui è leader la provincia di Catania alivello internazionale;

i diversi attori della filiera nonsono tutti concordi sulle linee di principiostabiliti dalla norma di cui sopra, inquanto preoccupati per la modalità diapplicazione sia dei termini di contratta-zione, che di pagamento; elementi impre-scindibili nelle trattative commerciali,dove il periodo di pagamento è contem-plato nella determinazione del prezzo pat-tuito tra le parti;

questa norma voleva dare maggiorcompetitività alle imprese produttrici delsettore, invece si è tradotta in misure cheriducono il potere contrattuale delle stessee allontana le prospettive del lavoro in

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rete, per arrivare a fare sistema (verotraguardo delle contrattazioni, altro che60 giorni);

in un mercato sempre più globa-lizzato, con scambi di merce più facili econ un quadro politico economico in cui lenostre imprese agricole hanno costi diproduzione superiori a quelli degli altripaesi CE ed extra comunitari, imporreregole restrittive nelle contrattazioni, si-gnifica metterle fuori mercato, con il con-creto rischio di orientare gli acquirentialtrove e l’evidente difficoltà di recuperarela fetta di mercato persa;

in questi anni di crisi economicaglobale, le nostre imprese hanno lavoratocon tanta difficoltà, investendo ulterioririsorse per essere pronti alla ripresa;

in aggiunta alle difficoltà economi-che attuali si sono pure introdotte modi-fiche alle regole di mercato (più oneroseper l’acquisto nel nostro Paese rispetto aglialtri concorrenti) ed è indubbio che molticlienti si rivolgeranno altrove, dove pos-sono concordare condizioni e tempi dipagamento più lunghi;

anche gli istituti bancari non ero-gano i finanziamenti richiesti, aggravandola già critica situazione di carenza mone-taria e, senza credito aggiuntivo, diventaimpossibile rispettare i tempi di paga-mento fissati empiricamente. Tanto piùche dovrebbero essere saldati anche gliimporti debitori precedenti, la cui nonimmediata corresponsione può provocareuno squilibrio nell’esposizione bancaria,come il mancato rientro di fatture scon-tate in portafoglio di anticipo, riducendola solvibilità bancaria e l’aumento delrelativo rating;

è assurdo, ma altrettanto realistico,che in una situazione finanziaria inconsi-stente come quella che stiamo vivendo, pernon incorrere in sanzioni, i clienti sitrovano a pagare prima i nuovi acquisti,lasciando inevasi i debiti precedenti, ve-nendo così a trasformare un credito abreve, in un credito inesigibile per moltotempo;

aumentando i costi all’interno dellafiliera si riducono i margini da distribuireed essendo i prezzi dettati da regole dimercato libero mondiale e non dal propriocosto di produzione, nella ridistribuzionedegli oneri verranno aggravati sull’ele-mento più debole, come e peggio di prima,il produttore agricolo. Infatti già alla vi-gilia dell’entrata in vigore dell’articolo 62,abbiamo assistito ad una generale ridu-zione dei prezzi, anche in maniera consi-stente. Tutto ciò allontana sicuramentecon turbative e sconvolgimenti nel tradi-zionale libero mercato, le fondamentalilinee di sviluppo per uscire dalla crisinazionale e dell’Ue, anziché incentivarereti di filiera per fare sistema;

è opportuno riflettere che la nuovanormativa, ponendo nel nostro Paese re-gole meno desiderate rispetto agli altri,contrasta con la libera circolazione deiprodotti, principio basilare del trattatodell’Unione europea;

le nuove regole non tengono contodei cicli produttivi agricoli, in modo par-ticolare del settore florovivaistico e dellazootecnia, che sono comparti in cui sicomprano piantine per l’accrescimento odanimali, che dovrebbero essere pagati a 60giorni, mentre si rivendono a distanza dimolti mesi o, addirittura, anni. Con lalibera trattativa dei pagamenti concordatiin tempi lunghi, molte imprese agricolepossono proseguire nella loro attività, chealtrimenti diventerebbe difficile;

la nuova norma, inoltre, non tieneconto dello stato dei pagamenti effettuatidagli enti pubblici, che a seguito del pattodi stabilità pagano i loro fornitori a di-stanza di molti mesi o addirittura anni,pur avendo in cassa la piena disponibilità;

questo scenario è molto diffuso esta bloccando molto denaro spettante alleimprese in una situazione che indubbia-mente ha contribuito ad alimentare ilritardo dei pagamenti tra privati. Anchegli enti pubblici erano soggetti alle dispo-sizioni del decreto legislativo n. 231 del2002, con pagamenti a 60 giorni, che è

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stato disatteso interamente dalle Istitu-zioni;

lo stato di fatto è in contrasto conil principio di fondo (fissare i pagamenti abrevissime date certe) su cui si è basato illegislatore nell’emanazione dell’articolo 62,in quanto è lo Stato-Ente pubblico che daparecchi anni non rispetta questo princi-pio. Le imprese si domandano se l’articolo62 non sia anticostituzionale, sia per lalegittimità di imporre le regole di mercatolibero più restrittive in presenza di accordidel WTO orientati al mercato globalizzatoe soprattutto quando la norma è costan-temente e palesemente in contrasto alcomportamento assodato negli anni degliEnti pubblici, i quali dovrebbero darel’esempio;

il rischio evidente di perdita dellacompetitività sui mercati esteri e la ridu-zione dei prezzi è un serio problema, chese non corretta immediatamente, molteimprese saranno fuori mercato mettendo arischio tantissimi posti di lavoro ed unabuona fetta dell’economia;

l’eventuale applicazione, oriente-rebbe gli acquirenti su altri mercati esarebbe impossibile recuperarli, sia per glieffetti della globalizzazione (facilità degliscambi commerciali), che per la minorcompetitività delle nostre imprese, chedevono operare a costi di produzionesuperiore agli altri paesi CE ed extraco-munitari;

l’applicazione della normativa po-trebbe essere limitata ai prodotti alimen-tari deperibili, che hanno una durata nonsuperiore a 60 giorni, la cui permanenzanella filiera ha un percorso di pochesettimane. Comunque occorre stabilire unperiodo di pagamento più flessibile che siadeterminato dalla stessa contrattazione(es. per l’orticolo un periodo massimo di 4mesi). Comunque l’industria conserviera-agroalimentare sarebbe davanti a difficoltàobiettive, con ripercussioni contrarie allosviluppo dell’economia;

a giudizio del sottoscrittore delpresente atto e delle principali associa-

zioni di categoria, innanzitutto, dovreb-bero essere esclusi a priori, tutte le con-trattazioni con l’estero, indipendentementedal luogo di consegna della merce;

dall’ambito di applicazione dellanorma sono state escluse tutte le cessionidel pesce, nei passaggi tra imprenditoriittici. In questo comparto, probabilmente,la norma creava problemi, per cui è statoescluso a priori. In analogia dovrannoessere tolti anche gli altri comparti del-l’agricoltura dove la nuova norma si tra-duce in un boomerang per gli stessi pro-duttori, come il florovivaismo, la zootecniae tutti i prodotti non alimentari freschi;

oltre a tutto questo, l’articolo 62entra nel merito delle pratiche commer-ciali sleali, tra queste vengono sanzionatequelle in cui si applicano prezzi diversisullo stesso prodotto o la determinazionedel valore al di sotto dei costi di produ-zione. Nel settore florovivaistico, in parti-colare, si genera una parte di prodottomeno appetito sul mercato e può essereimmesso in circolazione a prezzi effetti-vamente sotto costo. Chiaramente con l’ar-ticolo 62 questa pratica diventa rischiosa,perché sanzionabile, ma il vivaista avevacompensato la perdita con il prezzo dellamerce di prima qualità;

tale percorso è in atto anche inaltri comparti, come l’ortofrutta e la flo-ricoltura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della di-sposizione di cui alla premessa, al fine diverificare l’opportunità di adottare inizia-tive normative volte a limitarne l’applica-zione ai prodotti alimentari deperibili, chehanno una durata non superiore a 60giorni, la cui permanenza nella filiera haun percorso di poche settimane, stabilendoaltresì un periodo di pagamento più fles-sibile che sia determinato dalla contratta-zione.

9/5626/1. Catanoso.

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La Camera,

premesso che:

le norme contenute nell’articolo 33del provvedimento in esame prevedono:« Al fine di assicurare la realizzazione, inuno o più degli Stati le cui acque terri-toriali confinano con gli spazi marittimiinternazionali a rischio di pirateria, indi-viduati con il decreto del Ministro delladifesa di cui all’articolo 5, comma 1, deldecreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 2agosto 2011, n. 130, di apprestamenti edispositivi info-operativi e di sicurezzaidonei a garantire il supporto e la prote-zione del personale impiegato anche nelleattività internazionali di contrasto allapirateria ed assicurare una maggior tuteladella libertà di navigazione del navigliocommerciale nazionale, in attuazione delledisposizioni di cui al citato articolo 5,l’autorizzazione di una spesa di 3,7 milionidi euro per l’anno 2012 e di 2,6 milioni dieuro annui fino all’anno 2020 »;

appare necessario introdurre dellesostanziali modifiche nella catena di co-mando cui è assoggettato il personalemilitare eventualmente imbarcato a bordodi mercantili per garantirne la sicurezza ele adeguate azioni di contrasto alla pira-teria,

impegna il Governo

ad assumere adeguate iniziative, anchenormative, al fine di garantire che l’im-piego di personale militare a bordo dimercantili, con funzioni di contrasto allapirateria, deve comunque escluderne ladipendenza gerarchico-funzionale da au-torità civili.

9/5626/2. Giacomelli, Garofani, Recchia,Mogherini Rebesani, Bosi, Rugghia.

La Camera,

premesso che:

il comma 40 dell’articolo 34 delprovvedimento in esame introduce l’ob-

bligo – senza indicarne la decorrenza –per tutti i veicoli a due o tre ruote dinuova immatricolazione e aventi cilindratasuperiore a 125 centimetri cubi, di avere lapossibilità, come dotazione opzionale adisposizione dell’acquirente, dei sistemi disicurezza e di frenata avanzati (ABS);

l’omologazione dei veicoli a due etre ruote è regolata dalla direttiva 2002/24/CEE che prevede espressamente, all’ar-ticolo 15, che gli Stati membri non pos-sano vietare l’immissione sul mercato, lavendita, la messa in circolazione e l’uso diveicoli nuovi che siano conformi alla di-rettiva stessa;

il 10 dicembre 2012 è stato appro-vato in via definitiva dal Consiglio del-l’Unione europea il Regolamento relativoall’omologazione dei veicoli a motore adue o tre ruote e dei quadricicli(COM(2010)542), che stabilisce requisitipiù rigorosi in termini di sicurezza tra cuil’installazione dei sistemi antibloccaggiodelle ruote (ABS) per i motocicli a dueruote (sottocategoria L3e), indicando chetale installazione, per i veicoli nuovi im-messi sul mercato, sarà obbligatoria apartire dal 1o gennaio 2016, mentre per iveicoli esistenti sarà obbligatoria a partiredal 1o gennaio 2017;

così come formulata, la disposi-zione di cui al comma 40 dell’articolo 34appare avere natura fortemente protezio-nistica, in quanto impedirebbe di fattol’importazione dall’estero dei veicoli a dueo tre ruote di nuova immatricolazionesenza i previsti requisiti, ponendosi inpalese contrasto con il principio dellalibera circolazione delle merci sancito da-gli articoli 28 e 29 del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dellanorma citata, anche alla luce della pros-sima entrata in vigore del regolamentorelativo all’omologazione dei veicoli a mo-tore a due o tre ruote e dei quadricicli(COM(2010)542), al fine di adottare ulte-

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riori iniziative normative volte ad unarevisione delle disposizioni di cui alcomma 40 dell’articolo 34 del provvedi-mento in esame al fine di posticiparnel’entrata in vigore al 2016, come previstodal regolamento medesimo.

9/5626/3. Formichella, Gottardo, Vignali.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 34-duodecies del provve-dimento in esame proroga di cinque anni,dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020,la scadenza delle concessioni demanialimarittime per finalità turistico-ricreative,proroga comunque non risolutiva per at-tivare investimenti e innovazioni struttu-rali;

su analoghe disposizioni – in par-ticolare il comma 2 dell’articolo 01 deldecreto-legge n. 400 del 1993, il qualefissava in sei anni la durata delle conces-sioni demaniali marittime e prevedeva illoro rinnovo automatico alla scadenza perla stessa durata – la Commissione europeaaveva avviato il 29 gennaio 2009 la pro-cedura di infrazione n. 2008/4908, succes-sivamente archiviata a seguito dell’abroga-zione della citata norma operata con l’ar-ticolo 11 della legge n. 217 del 2011 (leggecomunitaria 2010);

la Commissione aveva contestato,in particolare, la non conformità delcomma 2 dell’articolo 01 del decreto-leggen. 400 del 1993 alla direttiva 2006/123/CEsui servizi nel mercato interno – che vieta,all’articolo 12, il rinnovo automatico delleautorizzazioni nonché eventuali altri van-taggi al prestatore uscente – e all’articolo49 del Trattato sul funzionamento dell’UEche vieta le restrizioni alla libertà distabilimento dei cittadini di uno Statomembro nel territorio di un altro Statomembro;

fermi restando i rilievi formulatidalla Commissione, e l’impegno che ilGoverno deve assicurare per rendere com-

patibile la nuova proroga, occorre tuttaviatenere conto della peculiare natura delleconcessioni d’uso di beni demaniali ma-rittimi e tutelare gli interessi delle impresedel settore, apportando le appropriate mo-dificazioni alla normativa di riferimentodell’Unione europea,

impegna il Governo

ad adoperarsi, in raccordo con altri Statimembri potenzialmente interessati, affin-ché le concessioni demaniali marittimesiano sottratte espressamente all’ambito diapplicazione della direttiva 2006/123/CE eriportate al regime previsto dalla propostadi direttiva sulle concessioni, attualmenteall’esame del Parlamento europeo e delConsiglio, prevedendo le opportune dero-ghe in relazione alla durata, proroga eaggiudicazione delle medesime conces-sioni.

9/5626/4. Gottardo, Formichella, Fucci.

La Camera,

premesso che:

nel settore idrico occorre facilitarele operazioni di cooperazione soprattuttonei confronti dei Paesi in via di sviluppo(PVS) al fine del raggiungimento degliobiettivi del « Millennium goal » (i Governisi sono impegnati a dimezzare entro il2015 la percentuale di popolazione chenon ha accesso all’acqua potabile);

l’Assemblea generale dell’Organiz-zazione delle Nazioni Unite ha adottato, il28 luglio 2010, una risoluzione in cuidichiara il diritto all’acqua potabile salu-bre e pulita come diritto fondamentale peril pieno esercizio del diritto alla vita;

norme finalizzate alla cooperazioneallo sviluppo utilizzando risorse prove-nienti dalla tariffa applicata al servizioidrico sono state da tempo adottate in altriPaesi membri dell’Unione europea (adesempio in Francia con la legge n. 95 del9 febbraio 2005);

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le tariffe idriche vigenti in Italiasono fra le più basse, dal 30 per cento finoal 70 per cento in meno rispetto a quelleapplicate da altri Paesi dell’Unione euro-pea;

alla luce delle recenti forti limita-zioni negli stanziamenti per gli interventidi cooperazione una modalità di inter-vento che veda coinvolti i cittadini su unascala locale regionale può contribuire adare continuità a molte delle iniziativeavviate e ad avviarne di nuove nel settoreidrico;

la mancata risoluzione del pro-blema idrico in molti Paesi, in particolarenel continente africano, è da individuarefra le cause di possibili forti spinte mi-gratorie incontrollate, con tutti gli oneriche ne derivano, in particolare per i Paesirivieraschi del Mediterraneo come il no-stro;

la rarefazione delle risorse idrichegenera un numero crescente di tensioni edi conflitti fra le popolazioni e la nonsostenibilità è spesso legata all’uso irra-gionevole e non corretto delle risorse, inparticolare dell’acqua;

fra vent’anni il 60 per cento dellapopolazione mondiale rischia di vivere inregioni con forte penuria d’acqua, ancheper gli effetti crescentemente negativi cau-sati dal riscaldamento del pianeta, inte-ressanti maggiormente le regioni già col-pite da penuria d’acqua e le popolazionipiù povere;

recenti studi dell’Organizzazionemondiale della sanità, hanno evidenziatoche ogni dollaro speso per l’acqua e per iltrattamento delle acque reflue produce unritorno in investimenti da 3 a 34 dollari eun incremento di produttività di 8 dollari;

essendo la cooperazione uno deitemi guida di Expo Milano 2015 (« Nutrireil pianeta – energia per la vita ») ed ilsettore idrico in particolare rappresen-tando un ambito strategico di sviluppodelle relazioni di cooperazione internazio-nale allo sviluppo, l’occasione non va per-

duta anche al fine di rafforzare relazionie collaborazioni tra soggetti istituzionali eno, soprattutto con quegli Stati che par-tecipano all’esposizione universale di Mi-lano;

va conseguentemente data impor-tanza a una legislazione avanzata cheliberi risorse al fine di garantire una piùequa ed efficiente utilizzazione di un benepubblico e primario quale l’acqua su scalauniversale;

occorre pertanto valorizzare lacooperazione nel settore idrico anche tra-mite il coinvolgimento dei cittadini utentidel servizio, delle istituzioni locali e re-gionali, delle società del settore pubblichee private, nonché delle organizzazioni nongovernative,

impegna il Governo

a concordare con le Regioni, sentita l’Au-torità per l’energia elettrica e il gas, lapossibilità di applicare alla tariffa delservizio idrico una maggiorazione, noneccedente l’1 per cento, da impiegarsiesclusivamente per operazioni di carattereinternazionale, allo scopo di consentire larealizzazione di interventi riguardanti ilservizio idrico, compresi i servizi di fo-gnatura e depurazione e a garantire che lerisorse da ciò derivanti costituiscano unFondo disciplinato dalle Regioni stesse, alfine di sostenere progetti di cooperazioneallo sviluppo in campo idrico, selezionatidalle medesime Regioni di concerto con ilMinistro per la cooperazione internazio-nale e l’integrazione ed il Ministro dellosviluppo economico.

9/5626/5. Quartiani.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 34-quinquies del provve-dimento in esame istituisce un piano stra-tegico almeno quinquennale per lo svi-luppo del turismo da adottare in prima

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battuta, a cura del Governo, entro il 31dicembre 2012;

proprio la mancanza di una stra-tegia nazionale sul turismo spiega perchél’Italia, pur con il suo straordinario patri-monio culturale e paesaggistico, abbiaperso posizioni nella classifica delle na-zioni con maggiore capacità di attrazionedei turisti. Infatti nel 2011 l’Italia è risul-tata solo ventisettesima nella classificaannuale sulla competitività nel settoreviaggio e turismo stilata dal World Eco-nomic Forum;

tutto ciò rappresenta un danno graveper l’Italia, che proprio nel turismo do-vrebbe vedere il proprio « petrolio »,

impegna il Governo

a sancire, nel piano strategico per losviluppo del turismo, le precondizioni perlo sviluppo del turismo nel nostro Paese,che sono:

a) la manutenzione, la cura e laconservazione del patrimonio ambientale-paesaggistico la cui integrità è il presup-posto per la valorizzazione del nostroPaese;

b) la tutela della risorsa mare;

c) la riqualificazione e la valoriz-zazione delle coste;

a operare, sulla base delle precondi-zioni sopra elencate, per il superamento diemergenze ambientali che ad oggi sonocausa di penalizzazione per lo sviluppoturistico quali l’inquinamento del mare,causato soprattutto al Sud dal mancatofunzionamento dei depuratori, il degradodelle coste e il dissesto del territorio;

a promuovere la costituzione di di-stretti turistici nelle aree con maggioreconcentrazione di bellezze ambientali,paesaggistiche e culturali, in modo tale darealizzare dei progetti pilota che sarebberoutili soprattutto nel Mezzogiorno;

a valorizzare e riqualificare la propostascolastica per la formazione delle figureprofessionali di qualità nel settore turi-stico e a istituire scuole di formazione perle figure professionali necessarie a sup-portare la filiera del made in Italy.

9/5626/6. Cosenza.

La Camera,

premesso che:

la disposizione di cui all’articolo 8,comma 9-quater, relativo all’obbligo dipneumatici invernali, comporta maggiorioneri economici per le famiglie italiane econsistenti danni al comparto economicodelle imprese produttrici delle catene daneve;

la Camera si è trovata nell’impos-sibilità a modificare il testo in Commis-sione e in Aula a causa dell’imminentescadenza del decreto in oggetto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dellanorma richiamata in premessa al fine diadottare ulteriori iniziative normativevolte ad eliminare l’obbligatorietà di taledisposizione ovvero a rendere possibile peri consumatori di optare tra i pneumaticiinvernali e le catene da neve a bordo.

9/5626/7. Vignali.

La Camera,

premesso che:

secondo i dati di traffico 2011 pub-blicati dall’Enac i passeggeri transitati loscorso anno nel nostro Paese sono staticomplessivamente 47.946.210;

la classifica vede nelle prime 5posizioni:

1. Alitalia Gruppo Cai (Compa-gnia aerea italiana) con 25.896.582 pas-seggeri trasportati;

2. Ryanair con 22.114.392;

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3. EasyJet con 10.526.297;

4. Deutsche Lufthansa con6.447.057;

5. Meridiana con 4.323.926;

tali dati costituiscono la confermadi un’analisi ormai consolidata: il clienteoggi è cliente del vettore low cost più chedella destinazione. Si sceglie una datadestinazione perché esiste un biglietto van-taggioso e non più, come in passato,quando si decideva una destinazione e sicercava il biglietto per raggiungerla;

tutto ciò rappresenta una straordi-naria realtà per lo sviluppo del turismoitaliano, ma anche una assoluta necessitàper l’Italia di potenziare i voli low cost percrescere nell’incoming dall’estero;

il fenomeno low cost produce e staproducendo, infatti, profonde trasforma-zioni nel business model del settore. Sitratta di un nuovo approccio che mira araggiungere il cliente finale attraverso ilbuon uso del web marketing e del tradingon line;

i dati ENAC evidenziano che inItalia l’incidenza del low cost sul volumetotale dei voli rappresenta ormai quasi il50 per cento del traffico aereo nazionale;

il trasporto aereo low cost si èdiffuso in maniera consistente grazie allaliberalizzazione del trasporto aereo euro-peo, che ha avuto inizio negli anni Ottanta;

secondo le previsioni della Associa-tion of European Airlines, nel 2020 ivettori a basso costo arriveranno a dete-nere nel « vecchio continente » una quotache dovrebbe attestarsi attorno al 45 percento dell’intero mercato aereo; questimargini di crescita enormi sarebbero ga-rantiti dalle nuove politiche delle compa-gnie a low cost che mirano a conquistareulteriori fette di domanda;

il loro nuovo obiettivo, infatti, èquello di puntare sui viaggiatori d’affari,mettendo sul mercato un prodotto cheriesca a soddisfare le esigenze dei viaggia-tori business, incrementando la conve-

nienza tariffaria, ma soprattutto aumen-tando le frequenze giornaliere dei voli;

oltre a questo, le compagnie hannoil progetto di aumentare la facilità direperimento dei biglietti aerei: si aggiungaalla ormai diffusa possibilità di prenota-zione on line, l’acquisizione attraverso callcenter, Gds o agenzie di viaggio;

la fortuna e la crescita del low cost(che oggi rappresenta il 30 per cento deltraffico intraeuropeo) non costituisce exante un’interferenza con altre forme ditrasporto aereo;

il traffico aereo di tipo Hub &Spoke non risente sostanzialmente dellosviluppo del low cost, mentre la charteri-stica si concentrerà sui voli di lungo raggiodi tipo turistico;

l’introduzione di provvedimenti chepuntano a limitare l’offerta delle compa-gnie low cost rischiano di costituire undanno incalcolabile per il sistema Paeseche vedrebbe minacciato oltre il 50 percento del numero dei passeggeri traspor-tati in Italia con le conseguenti ricadute;

considerata l’esigenza di valoriz-zare il trasporto aereo low cost e quellotradizionale, si rende necessario proporreun riallineamento della fiscalità e dell’ac-cesso al trasporto aereo nazionale nonverso i parametri più alti ma verso quellimeno onerosi, mettendo anche le compa-gnie tradizionali in grado di competereanche su quel versante,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottareprovvedimenti che salvaguardino la realtàeconomica ed occupazionale generata dal-l’attività delle compagnie low cost nelnostro Paese, con particolare riferimento aquegli aeroporti nei quali sono stabilite lebasi operative e nei quali il traffico didette compagnie è attualmente attivo;

a valutare l’opportunità, compatibil-mente con le esigenze di finanza pubblica,di individuare a livello europeo le miglioricondizioni fiscali per le compagnie aeree e

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adottarle nel nostro Paese proprio conl’obiettivo di favorire lo sviluppo del traf-fico aereo e garantire condizioni di svi-luppo e occupazione su tutto il territorionazionale.

9/5626/8. Pili, Gregorio Fontana, Vella,Iannarilli, Gelmini, Tommaso Foti,Consiglio.

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame sonostate inserite misure volte a valutare lasostenibilità sul piano economico-finanzia-rio del collegamento stabile viario e fer-roviario tra Sicilia e continente. La norma,che riprende sostanzialmente il testo deldecreto-legge n. 187 del 2012, introduceun meccanismo di verifica della fattibilitàtecnico-progettuale e della sostenibilità fi-nanziaria dell’opera. In assenza delle ne-cessarie condizioni sarà possibile scioglierei rapporti di concessione, le convenzioni etutti gli atti contrattuali legati alla realiz-zazione dell’opera;

il ponte sullo Stretto di Messina èun progetto che ha visto crescere sensi-bilmente la stima del costo complessivofino a raggiungere la somma di 8,5 mi-liardi, mentre i tempi per la sua realiz-zazione sembrano dilatarsi sempre di più,essendo passati quasi dieci anni dallapresentazione del progetto preliminare,mentre la procedura di VIA è ancora inatto;

la legge di stabilità per il 2013 haassegnato una dotazione finanziaria ag-giuntiva di 250 milioni di euro al Fondoper lo sviluppo e la coesione (FSC) desti-nati all’attuazione delle misure urgenti perla ridefinizione dei rapporti contrattualicon la Società Stretto di Messina Spa. Inparticolare la relazione illustrativa dellalegge di stabilità precisa che si tratta dellepenalità contrattuali per la mancata rea-lizzazione del ponte sullo Stretto di Mes-sina;

la legge finanziaria del 2007 si erafatta interprete dell’esigenza di sbloccarele risorse finanziarie destinate al ponte perl’adeguamento del sistema infrastrutturaledi Sicilia e Calabria e aveva stabilito chele risorse relative agli impegni assunti daFintecna S.p.A. nei confronti di Stretto diMessina S.p.A., pari a 1,36 miliardi dieuro, fossero destinate a interventi ditutela dell’ambiente e difesa del suolo inSicilia e Calabria e soprattutto ad inter-venti per la realizzazione di opere infra-strutturali in Sicilia e Calabria;

desta perplessità, proprio alla lucedella crisi economica congiunturale, l’in-certezza determinata dal sostanziale rinviodi circa due anni di ogni decisione relativaal ponte e, di conseguenza, alla scelte dipolitica infrastrutturale riguardanti unaparte importante del Mezzogiorno, tenutoconto che una parte sostanziale delle ri-sorse finanziarie destinate al collegamentostabile tra Sicilia e continente era già statariallocata, con il decreto-legge n. 93 del2008, per compensare l’abolizione dell’ICI,trasformando fondi in conto capitale, de-stinati agli investimenti, in risorse di partecorrente;

la tenuta socio-economica delPaese è strettamente legata ad una ripresadurevole dell’economia nazionale; tale im-perativo diventa tanto più urgente nelMezzogiorno per il quale è urgente pro-grammare un’azione di rilancio che mettainsieme la strategia e le risorse per met-terla in atto; in particolare sui serviziessenziali e sulle infrastrutture il gap an-cora presente tra le due aree richiede unamaggiore intensità al Sud degli interventiordinari, come ha più volte sottolineato laBanca d’Italia, mentre si continua a faresistematicamente il contrario,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché in tempi brevi leresidue risorse – fatte salve quelle desti-nate agli indennizzi già previsti – sianodestinate alle opere infrastrutturali effet-tivamente prioritarie in Sicilia, in Calabriae nel Mezzogiorno, con particolare riferi-

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mento all’adeguamento dell’asse ferrovia-rio Salerno-Reggio Calabria e verso laSicilia, all’ammodernamento e alla messain sicurezza dell’asse autostradale Saler-no-Reggio Calabria, alla velocizzazionedell’asse ferroviario Catania-Palermo e alcompletamento della strada SS 106 Ionica.

9/5626/9. Iannuzzi, Mariani, Realacci,Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Espo-sito, Ginoble, Marantelli, Margiotta,Morassut, Motta, Viola.

La Camera,

premesso che:

lo scorso 4 luglio in VIII Commis-sione Ambiente e Lavori pubblici dellaCamera è stata approvata la risoluzione7-00866 che impegna il Governo a raffor-zare le politiche ambientali e a favorirel’edilizia di qualità ed energicamente effi-ciente, attraverso iniziative dirette allariqualificazione energetica del patrimonioimmobiliare, dando anche stabilità al cre-dito d’imposta del 55 per cento previstoper il miglioramento energetico ed esten-dendolo anche al consolidamento antisi-smico degli edifici;

la validità della sopraccitata misuraviene prorogata, solo per la parte relativaall’efficienza energetica, dal disegno dilegge di conversione del decreto n. 83 del2012 al 30 giugno del 2013;

l’Italia è uno dei Paesi a maggiorerischio sismico del Mediterraneo, sia perla frequenza dei terremoti che hannostoricamente interessato il suo territorio,sia per l’intensità che alcuni di essi hannoraggiunto, anche in zone, come ad esempionel recente terremoto che ha colpitol’Emilia-Romagna e aree della Lombardiae del Veneto, ritenute un tempo meno arischio; i terremoti che hanno interessatoil nostro territorio hanno causato ingenticosti in termini di perdite di vite umane edanni economici consistenti, valutati pergli ultimi quaranta anni in circa 135miliardi di euro (fonte: Dipartimento della

protezione civile), impiegati per il ripri-stino e la ricostruzione post-evento;

il sistema di agevolazione fiscaledel 55 per cento per la riqualificazioneenergetica degli edifici ha fino ad oggicertamente riscosso un grande successo.Secondo un’indagine del Cresme-Enea ilvolume complessivo di interventi al dicem-bre del 2011 è stato pari a 1.400.000interventi, 17 miliardi di euro complessividi investimento, ed ha interessato soprat-tutto piccole e medie imprese nell’ediliziae nell’indotto. Ha inoltre attivato ognianno oltre 50 mila posti di lavoro neisettori coinvolti, soprattutto piccole e me-die imprese nell’edilizia e nell’indotto:dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagliinfissi ai materiali avanzati. Si è cosìfavorita un’importante innovazione e unaspinta di tutto il comparto verso la qualità,oltreché un effetto complessivo positivo sulbilancio del nostro Paese anche in terministrettamente contabili;

il credito d’imposta del 55 percento è uno dei risultati più significatividella green economy nel nostro Paese edha al tempo stesso garantito importantirisparmi nelle emissioni di CO2, contri-buendo ad alleggerire la bolletta energe-tica delle famiglie, tenuto conto della ve-tustà e dell’arretratezza in termini di pre-stazioni energetiche di larga parte delnostro patrimonio edilizio;

tale detrazione fiscale è una dellemisure anticicliche tra le più importantitra quelle attivate negli ultimi anni, coneffetti significativi sull’occupazione e sulsettore dell’edilizia di qualità, di estremaimportanza per la ripresa economica delnostro Paese;

nell’ultimo documento di economiae finanza 2012, in sede di indicazione dellepriorità di azione per una economia eco-efficiente e per il rispetto degli impegniinternazionali assunti dall’Italia, è stataindividuata la riduzione delle emissioni digas a effetto serra; nel cosiddetto « Alle-gato Kyoto » al documento di economia efinanza (allegato VI – « Documento sullo

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stato di attuazione degli impegni per lariduzione delle emissioni di gas ad effettoserra e sui relativi indirizzi ») si leggetestualmente che « al fine di porre il Paesesu un giusto percorso emissivo rispetto agliobiettivi annuali di [riduzione delle emis-sioni di gas serra] per il periodo 2013-2020 si evidenzia la necessità di riconfer-mare e rifinanziare le azioni di cui all’al-legato 1 », fra le quali figura espressa-mente anche « l’incentivazione delrisparmio energetico negli edifici esistentiattraverso la detrazione fiscale del 55 percento »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, compatibilmentecon le esigenze di finanza pubblica, diadottare iniziative normative volte a darestabilità al credito di imposta del 55 percento per la riqualificazione energeticadegli edifici, oltre al limite del 30 giugno2013, estendendolo anche agli interventi diprevenzione antisismica nel patrimonioedilizio esistente e permettendone l’ac-cesso anche alle imprese e stabilizzandolo.

9/5626/10. Realacci, Mariani, Benamati,Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble,Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Moras-sut, Motta, Viola.

La Camera,

premesso che:

a seguito dell’ordinanza del Consi-glio di Stato dello scorso 13 novembre2012, che ha respinto l’istanza cautelare disospensiva della sentenza n. 6365/2012 delTAR del Lazio, con la quale era statorespinto il ricorso dell’Autorità Portuale diNapoli, a motivo dell’inclusione delle Au-torità portuali nell’elenco ISTAT redatto aisensi dell’articolo 1, comma 3, legge n. 196del 2009, di fatto si è ritenuto applicabileanche al personale dipendente delle Au-torità Portuali quanto previsto dall’articolo9 del decreto-legge n. 78 del 2010, ovveroil « blocco » delle retribuzioni per gli anni2011, 2012 e 2013 al pari dei dipendenti

pubblici non considerando che i dipen-denti di quegli enti sono legati all’entemedesimo da un contratto di diritto pri-vato « come nell’impresa »;

alla luce di ciò le organizzazionisindacali sottoscrittrici del CCNL dei la-voratori dei porti – FILT CGIL, FIT CISLe UILTrasporti – hanno dichiarato lo statodi agitazione e proclamato una giornata disciopero per il giorno 5 dicembre scorso;contestualmente le organizzazioni sinda-cali hanno anche chiesto al Ministro ed alVice Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, un incontro;

in risposta a quest’ultima richiestail 30 novembre 2012 gli uffici del Gabi-netto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti hanno convocato una riu-nione per il 4 dicembre al fine di esami-nare le problematiche evidenziate dalleorganizzazioni sindacali;

nel corso della riunione, durante laquale peraltro non è intervenuto nessunrappresentante del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, le organizzazioni sin-dacali, hanno espresso ampie riserve ri-guardo alla scelta di un incontro tecnicosu argomento che richiede scelte politiche.Timori condivisi anche da Assoporti chepaventa, in mancanza di soluzioni politi-che, il rischio di precipitare in qualcheterritorio al livello di problema sociale (edi ordine pubblico),

impegna il Governo

ad assumere iniziative anche normativeper tutelare i lavoratori della AutoritàPortuali che, in caso contrario, vedrebberolesi i loro diritti con il rischio del nau-fragio del modello contrattuale vigente,aprendo un vulnus nel ruolo e nell’auto-nomia delle Autorità Portuali, e compor-tando la « rottura » del clima di pacesociale, durato oltre dodici anni, di cui habeneficiato il settore portuale fin dalprimo CCNL unico, applicato tanto aidipendenti delle Autorità Portuali quantoa quelli delle imprese e terminalisti por-tuali.

9/5626/11. Tullo.

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La Camera,

premesso che:

l’articolo 8 del disegno di legge indiscussione, introduce al comma 9-quateruna nuova fattispecie tra i possibili oggettidelle ordinanze che gli enti proprietaridelle strade possono adottare ai sensidell’articolo 6, comma 4, del codice dellastrada. Si prevede infatti che l’ente pro-prietario delle strade possa prescrivere aldi fuori dei centri abitati, in previsione dimanifestazioni atmosferiche nevose di ri-levante intensità, l’utilizzo esclusivo dipneumatici invernali, qualora non sia pos-sibile garantire adeguate condizioni di si-curezza per la circolazione stradale e perl’incolumità delle persone mediante il ri-corso a soluzioni alternative;

tale disposizione prevedendo lapossibilità che sia imposto ai cittadini l’usodi un determinato dispositivo, anziché lapossibilità di scegliere tra soluzioni diversequali le catene da neve o altri dispositivipure reperibili sul mercato o già nelladisponibilità dei medesimi, risulta essereinopportuna e iniqua perché comporta unaggravio di spesa ingiustificato per milionidi automobilisti, in un periodo di gravecrisi economica e di generale incrementodi prezzi e tariffe legati alla circolazionestradale e all’uso degli autoveicoli, si pensialle tariffe autostradali, alle polizze assi-curative e al costo dei carburanti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dellanorma citata in premessa al fine di adot-tare ulteriori iniziative normative affinchésia garantita ad automobilisti e consuma-tori la possibilità di scegliere, in presenzadi manifestazioni atmosferiche nevose dirilevante intensità, tra i pneumatici inver-nali, le catene da neve e gli altri dispositiviomologati, secondo le proprie convenienzeed esigenze di utilizzazione del veicolo nel

periodo invernale, in base a parametri diproporzionalità e ragionevolezza.

9/5626/12. Meta, Lovelli, Mereu.

La Camera,

premesso che:

in Italia l’illuminazione pubblica –con 6,1 TWh/anno – rappresenta il 2,6 percento del totale dei consumi annuali dienergia elettrica del Paese (309,8 TWh) euna delle maggiori voci della spesa ener-getica dei comuni italiani;

la riqualificazione energetica degliimpianti d’illuminazione stradale dei co-muni, determina risparmi significativi econtribuisce al riequilibrio finanziario deiconti pubblici; genera inoltre vantaggi ri-levanti per l’intero sistema-paese: ridu-cendo il consumo nazionale di energiaelettrica – con effetti sulla bilancia com-merciale – ha ricadute positive sulla per-centuale di CO2 emessa in atmosfera;

il risparmio di risorse energeticheper gli enti locali non deve essere realiz-zato mediante interventi di spegnimento oaffievolimento della luce nelle ore not-turne, che potrebbero pregiudicare la si-curezza delle persone e la circolazionestradale, ma con la sostituzione degli im-pianti e dei dispositivi di illuminazione, inmodo da conseguire – con l’implementa-zione delle tecnologie più avanzate – ef-fettivi e strutturali risparmi di energia; agliinvestimenti necessari – e agli oneri fi-nanziari conseguenti – si può fare frontemediante efficienti meccanismi di ingegne-ria finanziaria, il supporto di Società diServizi Energetici (ESCO) e l’attivazionedella finanza di progetto, ripagando l’in-vestimento effettuato e remunerando ilcapitale investito in proporzione e in baseal risparmio derivante dal progetto, senzaoneri per gli enti locali e per il bilanciodello Stato;

la sostituzione tecnologica e l’effi-cientamento energetico dell’illuminazionepubblica in tutti comuni italiani apre spazi

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anche ad una maggiore qualità dell’illu-minazione e all’applicazione di smart ser-vices complementari, in particolare neiquartieri più a rischio e nelle periferiedisagiate, in modo da agevolare e renderepiù sicuri i pubblici servizi e la circola-zione stradale e rafforzare le politiche disicurezza pubblica e di contrasto allaviolenza;

è essenziale sviluppare e rafforzaretutte le iniziative che favoriscano l’incre-mento dell’efficienza degli usi finali del-l’energia con « cambiamenti tecnologici,comportamentali o economici », e con lasperimentazione, l’applicazione e la veri-fica di progetti integrati e la diffusionedelle migliori pratiche, in modo da pro-spettare modelli tecnologici, economici econtrattuali di riferimento, validati e re-plicabili sull’intero territorio nazionale;

è essenziale altresì garantire, alleamministrazioni pubbliche e agli enti lo-cali, un adeguato supporto tecnico-scien-tifico nella realizzazione di tali iniziative,da parte di soggetti competenti di conso-lidata competenza ed esperienza nell’am-bito delle nuove tecnologie, nell’energia enello sviluppo economico sostenibile, cosìcome indicato dalla legge 23 luglio 2009,n. 99;

il settore dell’illuminazione pub-blica non è solo un settore dotato di unalto potenziale di risparmio energetico maè anche una potente leva economico-fi-nanziaria: grazie alla presenza sul mercatoitaliano sia di tecnologie innovative ad altaefficienza energetica sia delle relative com-petenze tecnico-scientifiche per applicarle,consente di attivare misure immediate checontribuiscono alla crescita del Paese, allosviluppo della dotazione di infrastrutturetecnologiche, al sostegno all’apparato pro-duttivo e al miglioramento della rete edell’efficienza dei servizi pubblici locali;

occorre promuovere l’efficienzaenergetica nel settore dell’illuminazionepubblica integrando l’attività di ricerca equella di trasferimento tecnologico, inmodo da individuare soluzioni appropriate

alle problematiche applicative con un ade-guato coordinamento delle competenzetecnico/scientifiche e con l’individuazionee l’attivazione delle migliori tecnologie esi-stenti nel settore, a diretto beneficio delleamministrazioni comunali e dei loro cit-tadini, senza alcun onere aggiuntivo per glienti locali,

impegna il Governo

a ridurre e razionalizzare i consumidi energia elettrica, mediante la riqualifi-cazione energetica degli impianti e deiservizi di illuminazione pubblica e la dif-fusione degli smart services complemen-tari, sostenendo, sviluppando e dando im-pulso alle iniziative per la progettazione el’applicazione di sistemi integrati ad altaefficienza e di schemi operativi in grado direndere economica, agevole e rapida l’ado-zione di politiche di risparmio energeticonel settore dell’illuminazione pubblica;

a istituire, nell’ambito dell’Agenzia dicui all’articolo 37 della legge 23 luglio2009, n. 99, l’Osservatorio nazionale sullailluminazione pubblica per il supportotecnico-scientifico alla pubblica ammini-strazione e agli enti locali, per l’individua-zione e l’applicazione delle soluzioni tec-niche, procedurali e finanziarie più effi-cienti, la diffusione delle migliori pratichee il monitoraggio costante dell’innovazionetecnologica e delle applicazioni realizzate.

9/5626/13. Margiotta, Mariani, Realacci,Morassut, Rubinato, Benamati.

La Camera,

premesso che:

è ormai divenuta prassi comune,per alcune società direttamente parteci-pate dallo Stato, l’uso di provvedere aipropri bisogni finanziari, comprendenti ilripianamento in toto od in parte delleperdite di bilancio attraverso l’aumento dicomponenti delle bollette energetiche chegravano sui cittadini;

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in particolare si pone a titolo esem-plificativo il caso, non unico, della deliberadell’Autorità per l’energia ed il gas n. 268:« con la comunicazione del 7 giugno 2012,la Sogin (società del Governo per la ge-stione dei rifiuti radioattivi) ha trasmessoall’Autorità un aggiornamento del pianofinanziario per il 2012, ai sensi di unadelibera dell’autorità, evidenziando l’esi-genza di ulteriori erogazioni a propriofavore » cui non segue nessuna ulterioreanalisi, critica e commento, nemmeno unsemplice ammonimento a spendere meno,visti i tempi e l’Autorità sancisce al primoarticolo della delibera: « articolo 1. Dispo-sizioni alla cassa conguaglio. La cassaprovvede all’erogazione alla Sogin di 20milioni di euro entro il 15 luglio, 20milioni di euro entro il 31 luglio, e di 20milioni di euro entro il 15 settembre »;

la prassi seguita verte quindi sulprincipio, decisamente discutibile, dell’ero-gazione di cifre importanti a semplicerichiesta, nemmeno motivata, da parte disocietà dello Stato aventi forma giuridicadi Spa, senza che queste siano sottoposteall’obbligo di una attenta e oculata ge-stione, vincolandole almeno al raggiungi-mento del pareggio di bilancio, o ad unaspending review che sia sostanziale e nonmeramente formale;

è estremamente significativo il fattoche, mentre da un lato si compie l’apprez-zabile tentativo di limitare la spesa del-l’intero apparato pubblico nazionale, ra-zionalizzando la stessa e coinvolgendosempre più i cittadini nel contribuire alrisanamento del debito pubblico, vi sonosocietà di cui lo Stato è azionista dilarghissima maggioranza a cui non vienerichiesto alcun intervento sulle spese,nemmeno a fronte di bilanci disastrosi eda anni in perdita;

è quest’ultimo il caso, sempre atitolo esemplificativo, della RAI, già ri-presa duramente dalla Corte dei conti perle spese esagerate e la mancanza di azioniidonee a recuperare la grande mole dicanoni evasi, che nonostante la previstaperdita per il 2012 di circa 200 milioni e

gli introiti derivanti dalla pubblicità incostante calo, non pare voler limitare lespese e continua ad assicurare compensimilionari a presentatori, soubrettes e opi-nionisti giornalisti inviati speciali, – adesempio una nota comica che percepisce1.800.000 euro in tre anni per mezz’ora ditrasmissione settimanale – ciò nonostantesi sta in questi giorni paventando la co-pertura della perdita attraverso aumentidel canone o, peggio, attraverso l’aumentodella bolletta elettrica;

la prassi di attuare gestioni azien-dali in cui ogni spesa è possibile, anche afronte di imponenti perdite e indebita-menti, senza che vi siano responsabilità inciò, senza che si faccia nulla per porreargine a tale trend negativo, senza unaseria azione di spending review, forti del-l’intervento dello Stato azionista che coprele perdite attingendo dalle risorse deicittadini, rappresenta non solo una paleseingiustizia verso gli italiani che già stannodando tanto per far fronte al debito pub-blico, ma disincentiva l’opera stessa delGoverno intenta al risanamento e allariorganizzazione dello Stato su basi eprincipi di risparmio, di giustezza di spesae di economicità, principi che se applicatifarebbero divenire competitive questeaziende e capaci di passare da costo edebito per lo Stato a fonte di ricavi e dientrate per la collettività,

impegna il Governo

a provvedere con gli idonei atti legi-slativi nell’ambito del termine temporaledel mandato di Governo o con gli stru-menti propri dell’azionista di maggio-ranza, affinché a tali società sia impostol’obiettivo del raggiungimento del pareggiodi bilancio, del contenimento delle spese,della redditività aziendale, ponendo ancherigorosi limiti alla possibilità, per queste,di richiedere aumenti su canoni e bolletteal fine di provvedere alle proprie esigenzedi finanziamento o di copertura delleperdite, specialmente in assenza di seripiani di risparmio e di razionalizzazionedelle spese.

9/5626/14. Galli.

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La Camera,

premesso che:

il comma 16 dell’articolo 34, pre-vede l’emanazione di un decreto ministe-riale per stabilire le modalità con le qualile regioni e gli enti locali territorialmenteinteressati dalla localizzazione di nuoveinfrastrutture energetiche, o dal potenzia-mento o trasformazione di quelle esistenti,possono stipulare accordi con i soggettiproponenti le infrastrutture per indivi-duare misure di compensazione e riequi-librio ambientale, coerenti con gli obiettivigenerali di politica energetica nazionale;

il decreto è emanato dal Ministerodello sviluppo economico, di concerto conil Ministero dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza unificata, e deveessere adottato entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel decreto-legge n. 179 del 2012;

fermo restando il parere della Con-ferenza unificata propedeutico all’emana-zione del decreto ministeriale, si tratta distabilire criteri omogenei sul territorionazionale sulla base dei quali decidere lecompensazioni ambientali sul territorioregionale o su quello degli enti locali;

sia la materia energetica che quelladel governo del territorio sono materie dilegislazione concorrente e, pertanto, siritiene indispensabile che tale decreto pre-veda espressamente l’intesa della Regioneo delle Regioni interessate ai fini dellaindividuazione degli interventi compensa-tivi sul proprio territorio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delladisposizione sopra richiamata, al fine diadottare ulteriori iniziative normative conle quali si disponga che per l’adozione difuturi atti governativi in materia di defi-nizione degli accordi per le compensazioniambientali inerenti la localizzazione dinuove infrastrutture energetiche, o il po-tenziamento o trasformazione di quelleesistenti, sia prevista l’intesa preventiva

della Regione o delle Regioni interessate aifini della individuazione degli interventicompensativi sul proprio territorio.

9/5626/15. Alessandri.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 34-duodecies del decreto-legge in esame proroga di ulteriori cinqueanni e fino al 31 dicembre 2020, la sca-denza delle concessioni demaniali marit-time per finalità turistico-ricreative, giàprorogate fino al 31 dicembre 2015 dalcomma 18 dell’articolo 1 del decreto legge30 dicembre 2009, n. 194, convertito conmodificazioni dalla legge 26 febbraio 2010,n. 25;

l’articolo 13-bis del decreto-legge29 dicembre 2011, n. 216, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 febbraio2010, n. 14, ha prorogato sino al 31 di-cembre 2012 tutte le concessioni sul de-manio marittimo, lacuale e portuale, an-che se ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, che risultavano in essere al 31dicembre 2011;

tale proroga ha interessato tutte leattività commerciali rientranti negli ambitiportuali quali i cantieri navali, gli ormeggi,i locali ed i magazzini dei pescatori, ilrimessaggio di retieri, gli alaggi, i distri-butori di carburante, i trabocchi siti suiporti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottareopportune iniziative normative volte a pre-vedere un’ulteriore proroga delle conces-sioni sul demanio lacuale e portuale aduso diverso da quello turistico-ricreativo.

9/5626/16. Ciccanti.

La Camera;

premesso che:

con il decreto-legge in esame sistabilisce, all’articolo 14, comma 8, che sia

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i limiti di esposizione (20 V/m per labanda tra 3 MHz e 3 GHz) che i valori diattenzione (6 V/m, in relazione ad edificicon permanenza superiori alle quattroore) devono essere misurati a 1,5 m sulpiano di calpestio mentre, in base alleLinee Guida interministeriali applicativedel decreto ministeriale n. 381 del 1998 ein base alla successiva norma CEI 21,introdotta dalla legge n. 36 del 2001, lamisura doveva risultare da una mediadelle rilevazioni su tre altezze: 1,10 m;1,50 m; 1,90 m;

sempre all’articolo 14, comma 8,lettera b), si stabilisce che: « nel caso diesposizione a impianti che generano campielettrici, magnetici ed elettromagnetici confrequenza compresa tra 100 kHz e 300GHz, non devono essere superati i limiti diesposizione di cui alla tabella 1 dell’alle-gato B del citato decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesicome valori efficaci. Tali valori devonoessere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sulpiano di calpestio e mediati su qualsiasiintervallo di sei minuti. I valori di cui allalettera a), invece, devono essere rilevati adun’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestioe sono da intendersi come media dei valorinell’arco delle 24 ore »;

alla lettera c) si stabilisce che aifini della progressiva minimizzazione dellaesposizione ai campi elettromagnetici, ivalori di immissione dei campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici generati afrequenze comprese tra 100 kHz e 300GHz, calcolati o misurati all’aperto nellearee intensamente frequentate, non de-vono superare i valori indicati nella tabella3 dell’allegato B del citato decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 8luglio 2003, detti valori devono esseredeterminati ad un’altezza di m 1,50 sulpiano di calpestio e sono da intendersicome media dei valori nell’arco delle 24ore;

la disposizione di cui al comma 8lettera c) comporta che ai fini della pro-

gressiva minimizzazione della esposizionedei campi elettromagnetici, gli obiettivi diqualità siano innalzati attraverso la deter-minazione della media delle misure su 24ore invece che su 6 minuti, come stabilitofino ad oggi dai regolamenti, e attraversola misura a 1,5 m dal suolo invece cheattraverso una media che includa anche lemisure a 1,90 m e a 1,10 m, come stabilitofino ad oggi da una norma tecnica;

le evidenze scientifiche emersedalla ricerca epidemiologica mondiale ri-conosciute dall’Organizzazione mondialedella sanità hanno evidenziato che i campielettromagnetici non vanno sottovalutatirispetto alla salute umana ed ha inserito icampi a radiofrequenza (in particolarequelli emessi dai cellulari, ma l’agentefisico è lo stesso di tutte le sorgenti dicampi elettromagnetici oggetto del decretoministeriale) fra i possibili agenti cance-rogeni per l’uomo a causa dell’aumentodel rischio di tumori cerebrali come ilglioma (40 per cento di rischio per un usodi 30 minuti al giorno per almeno 10anni);

la Corte di Cassazione ha confer-mato la sentenza della Corte di Appello diBrescia del 22 dicembre 2009 che con-dannò l’INAIL a corrispondere ad un ma-nager la rendita per malattia professionaleprevista per l’invalidità all’80 per centolegata all’uso di cordless e cellulari permotivi professionali;

il manager aveva agito in giudiziodeducendo che, in conseguenza dell’usolavorativo protratto, per dodici anni e per5-6 ore al giorno, di telefoni cordless ecellulari all’orecchio sinistro aveva con-tratto una grave patologia tumorale (ilneurinoma del Ganglio di Gasser);

la sentenza rappresenta un decisivopasso verso il riconoscimento completo deireali rischi per la salute da esposizionealle onde elettromagnetiche;

le indicazioni fornite dal Consigliod’Europa e dalla IARC/OMS indicano leradiofrequenze come possibili cancero-geni,

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impegna il Governo

a predisporre tutti gli elementi utiliatti a condurre uno studio, anche a ca-rattere epidemiologico, con cadenza an-nuale e per i prossimi dieci anni dall’en-trata in vigore della nuova normativa, incooperazione con l’Istituto Superiore diSanità, volto a monitorare l’andamentodelle nuove installazioni in applicazionedella normativa prevista dal decreto-leggein oggetto in riferimento in particolarmodo alla salute della popolazione cheabita e lavora in prossimità dei campielettromagnetici;

a valutare con tempestività gli effettiapplicativi delle disposizioni richiamate inpremessa, al fine di adottare ulterioriiniziative normative volte a regolamentare,entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione, l’espo-sizione degli obiettivi sensibili, asili, scuole,ospedali, case di cura e di riposo, cosìcome richiamati e descritti nella sentenza7 ottobre 2003, n. 303, della Corte costi-tuzionale precisando che in corrispon-denza di tali edifici e delle aree di perti-nenza e di uso anche esterno, devonoessere comunque rispettati il valore diattenzione e l’obiettivo di qualità comedefiniti nell’articolo 3 della legge 22 feb-braio 2001, n. 36.

9/5626/17. Miotto.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, all’arti-colo 14, dispone « Interventi per la diffu-sione delle tecnologie digitali »;

nello specifico, al comma 8 si in-terviene sulla delicata materia dei limiti diesposizione, dei valori di attenzione e degliobiettivi di qualità per la protezione dellapopolazione dalle esposizioni a campi elet-trici, magnetici ed elettromagnetici gene-rati a frequenze comprese tra 100 kHz e300 GHz;

in questo senso, al comma 8, allalettera a), si prevede che: a) i valori diattenzione indicati nella tabella 2 all’alle-gato B del citato decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 8 luglio 2003 siassumono a titolo di misura di cautela perla protezione da possibili effetti anche alungo termine eventualmente connessi conle esposizioni ai campi generati alle sud-dette frequenze nei seguenti casi: 1) al-l’interno di edifici utilizzati come ambientiabitativi con permanenze continuative noninferiori a quattro ore giornaliere; 2) solonel caso di utilizzazione degli edifici comeambienti abitativi per permanenze noninferiori a quattro ore continuative gior-naliere, nelle pertinenze esterne, comedefinite nelle Linee Guida di cui allasuccessiva lettera d), quali balconi, ter-razzi e cortili (esclusi i tetti anche inpresenza di lucernai ed i lastrici solari confunzione prevalente di copertura, indipen-dentemente dalla presenza o meno dibalaustre o protezioni anti-caduta e dipavimentazione rifinita, di proprietà co-mune dei condomini);

l’esclusione dei tetti, anche quandoessi hanno pavimentazioni rifinite, e sonoquindi chiaramente destinati ad uso daparte dei condomini, rischia di sottrarre ildiritto di chi vuole utilizzare queste su-perficie a non essere sovraesposti a radia-zioni;

al medesimo articolo 8, alla letterab), si prevede che: « b) nel caso di espo-sizione a impianti che generano campielettrici, magnetici ed elettromagnetici confrequenza compresa tra 100 kHz e 300GHz, non devono essere superati i limiti diesposizione di cui alla tabella 1 dell’alle-gato B del citato decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesicome valori efficaci. Tali valori devonoessere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sulpiano di calpestio e mediati su qualsiasiintervallo di sei minuti. I valori di cui allalettera a), invece, devono essere rilevati adun’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestioe sono da intendersi come media dei valorinell’arco delle 24 ore »;

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al medesimo articolo 8, alla letterac), si prevede che: « c) ai fini della pro-gressiva minimizzazione della esposizioneai campi elettromagnetici, i valori di im-missione dei campi elettrici, magnetici edelettromagnetici generati a frequenze com-prese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati omisurati all’aperto nelle aree intensamentefrequentate, non devono superare i valoriindicati nella tabella 3 dell’allegato B delcitato decreto del Presidente del Consigliodei Ministri 8 luglio 2003, detti valoridevono essere determinati ad un’altezza dim 1,50 sul piano di calpestio e sono daintendersi come media dei valori nell’arcodelle 24 ore »;

mediare i valori nell’arco delle 24ore significa non avere un dato attendibiledell’effettiva esposizione dal momento cheil traffico della notte è notoriamentescarso mentre quello di giorno e delle oredi punta può essere elevatissimo e, diconseguenza, molto pericoloso; meglio sa-rebbe mediare la rivelazione su un inter-vallo massimo di dieci minuti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di approfon-dire il tema dell’esposizione ai campi elet-tromagnetici di tetti anche in presenza dilucernai e di lastrici solari e di valutarecon più attenzione il tema dell’intervallo dirilevazione dei dati, nei termini soprariportati, e a valutare la possibilità di unnuovo intervento normativo che vada nelladirezione indicata in premessa.

9/5626/18. Bossa, D’Incecco.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 1, comma 290 e seguentidella legge 24 dicembre 2007, n. 244, pre-vede l’applicazione del sistema della co-siddetta « accisa mobile », uno strumento adifesa del potere d’acquisto dei consuma-tori, oltre che di contenimento della di-namica inflazionistica, introdotta per at-tenuare il peso che l’andamento dei prezzi

alla pompa dei carburanti più diffusi, hasull’indice generale dei prezzi calcolatodall’Istat;

la citata norma prevede che, condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, le misure delle ali-quote di accisa sui prodotti energetici usaticome carburanti ovvero come combustibiliper riscaldamento per usi civili, debbanoessere diminuite al fine di compensare lemaggiori entrate dell’imposta sul valoreaggiunto derivanti dalle variazioni delprezzo internazionale, espresso in euro,del petrolio greggio;

la predetta disciplina è rimasta,tuttavia, inapplicata nonostante la normanon delegasse al Governo la scelta diapplicarla ma imponesse un obbligo, ed èdunque necessario introdurre delle modi-fiche atte a rendere tale normativa piùcogente, stabilendo un meccanismo auto-matico per compensare l’eventuale mag-gior gettito dell’IVA,

impegna il Governo

a introdurre nel primo provvedi-mento utile la modifica della disciplinarichiamata in premessa al fine di calmie-rare il prezzo dei carburanti per i cittadinie per le imprese.

9/5626/19. Lulli.

La Camera,

premesso che:

le norme di istituzione dell’Agenziaper la Coesione sono state prima stralciatedal disegno di legge di stabilità e succes-sivamente riproposte dal Governo durantel’esame del presente provvedimento mabocciate dalla commissione Bilancio delSenato;

l’Agenzia aveva lo scopo principaledi ridurre il grave ritardo dell’Italia nel-l’utilizzo dei fondi europei e di superaregli attuali limiti organizzativi che hannocompromesso la promozione dello svi-

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luppo e della coesione economica, socialee territoriale, impedendo la rimozione de-gli squilibri economici che riguardano, inparticolare, il Mezzogiorno del Paese;

la mancata istituzione dell’Agenzianon deve significare l’abbandono del pro-getto di riorganizzazione dell’attuale strut-tura, il Dipartimento per lo sviluppo e lacoesione economica, che deve lavorare perobiettivi e per funzioni, non per compe-tenze ministeriali, per consentire al Paesedi rispondere alle sfide che deve affrontarenella programmazione dei fondi europei,

impegna il Governo

a rafforzare le strutture esistenti at-traverso la riorganizzazione e il potenzia-mento del Dipartimento per lo sviluppo ela coesione economica.

9/5626/20. Vico.

La Camera,

premesso che:

il Ministero delle infrastrutture edei trasporti con decreto del direttoregenerale del 6 dicembre 2010 ha istituitola Commissione tecnica per la verificadella fattibilità economica del completa-mento della SGC E 78 da Grosseto a Fano(più oltre indicata con « SGC E78 dei duemari »);

la « due mari » ha una lunghezzacomplessiva di 270 chilometri di cui km173 tra Grosseto e l’innesto con E 45 e km.97 fra l’innesto con la E 45 e Fano. Nellaparte toscana, oltre ad essere agibili alcunitratti ed altri tratti essere in fase direalizzazione, rimangono non realizzatitratti in provincia di Arezzo, al confinetosco-umbro, umbro-marchigiano ed inprovincia di Pesaro-Urbino, che richie-dono un fabbisogno finanziario, che la-sciando invariata la progettazione e gliitinerari già approvati, ammontano a circa3907 milioni di euro;

le Regioni e gli enti locali interes-sati, allo scopo di rendere fattibile l’ipotesi

di project financing per il completamentodell’opera hanno dichiarato la propria di-sponibilità ad accettare il « pedaggia-mento » dell’intera « due mari », anche neitratti già realizzati a totale carico delloStato;

l’ANAS, con il medesimo intento direndere fattibile una ipotesi di projectfinancing ha proposto una riduzione delcapitale di investimento con rinuncia ovariazione di tracciati per circa 900 mi-lioni di euro;

le Regioni e gli enti locali interes-sati hanno dichiarato la propria disponi-bilità ad approvare nuove ipotesi di trac-ciato che comportano tale riduzione deicosti;

nel settembre 2011 è stata inviataal MIT manifestazione di interesse allarealizzazione delle E78 in project financingai sensi dell’articolo 175, comma 2, deldecreto legislativo n. 163 del 2006 daparte dell’Associazione temporanea di im-presa costituita da Strabag AG (capo-gruppo), ASTALDI SpA (mandataria), CMC(mandataria);

l’Associazione ha presentato unostudio di fattibilità con allegato pianoeconomico e finanziario per il completa-mento della SGC E 78 da Grosseto a Fanoper l’importo complessivo di 3.050 milionidi euro;

l’articolo 33 del decreto-legge inesame prevede che alcune « grandi opere »potranno beneficiare di agevolazioni fiscaliper lavori da realizzare tramite projectfinancing;

il MIT ha individuato dieci opereper un totale di 15 miliardi di euro dasbloccare con il project financing agevolatofiscalmente e fra queste opere è compresala SGC E78 dei due mari;

la SGC 78 dei due mari rappre-senta l’unica strada di grande comunica-zione dell’Italia Centrale in grado di in-tercettare i quattro itinerari longitudinalicostituiti da tirrenica, autosole, SGC E45(futura autostrada Orte-Venezia) ed auto-

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strada adriatica, tale da costituire un veroe proprio land bridge La Spezia-Livorno-Ancona-Ravenna per il sistema delle co-siddette « autostrade del mare » che attra-versano il Mediterraneo,

impegna il Governo

a convocare da parte del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti la commis-sione tecnica per l’esame dello studio difattibilità e del piano economico finanzia-rio inoltrato dall’Associazione temporaneadi impresa Strabag-Astaldi-CMC.

9/5626/21. Mattesini, Nannicini, Cenni,Sani, Sereni, Verini, Giovannelli.

La Camera,

in relazione alle disposizioni di cuiall’articolo 34, comma 32,

impegna il Governo

in sede attuativa a destinare la somma di3 milioni di euro in favore della regioneAbruzzo, per provvedere al pagamentodegli indennizzi agli operatori della pescaa causa dell’inagibilità del porto-canale diPescara.

9/5626/22. Toto.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, profon-damente modificato dal Senato, risultaampiamente eterogeneo, a dispetto dellasentenza n. 22 del 2012 della Corte Co-stituzionale che prescrive il divieto diinserire nei decreti legge disposizioniestranee al contenuto proprio degli stessi;

l’articolo 34-undecies ha incorpo-rato le disposizioni dell’articolo 2 del de-creto-legge 2 novembre 2012, n. 187, re-cante: « Disposizioni urgenti per la ridefi-nizione dei rapporti contrattuali con laSocietà Stretto di Messina S.p.A. ed inmateria di trasporto pubblico locale, » sta-

bilendo al comma 1, che il Fondo per ilfinanziamento del trasporto pubblico lo-cale, anche ferroviario, sia ripartito, per ilcorrente anno 2012, sulla base del criteriostorico;

ulteriori norme del suesposto arti-colo, consentono l’utilizzo del predettoFondo per l’acquisto di veicoli adibiti almiglioramento dei servizi offerti per iltrasporto pubblico locale e per la prose-cuzione degli interventi di potenziamentodel trasporto marittimo di passeggeri nelloStretto di Messina;

le disposizioni in materia di tra-sporto pubblico locale, con particolareriferimento alla Sicilia e più specificata-mente rivolte al sistema ferroviario, ap-paiono tuttavia insufficienti e riduttive, inconsiderazione del piano aziendale di Fer-rovie dello Stato, che prevede la dismis-sione di alcuni servizi e la riduzione dellaqualità delle offerte; un ridimensiona-mento che determinerà inevitabilmenteprofonde ripercussioni negative nell’am-bito della tutela del numero di occupatidell’intera area regionale siciliana;

la politica di disimpegno da partedi Ferrovie dello Stato e l’assoluta esclu-sione dai piani di investimento della Re-gione siciliana, ed in particolare dell’areadel messinese, è confermata in manierapalese dalle evidenti inefficienze che, ora-mai a cadenza settimanale, si registranocon riduzioni delle tratte regionali, sop-pressioni delle corse, malfunzionamentodelle carrozze e aumento costante delprezzo dei biglietti;

i numerosi atti di sindacato ispet-tivo nonché gli impegni assunti dal Go-verno con l’approvazione della mozionen. 1-00816, approvata lo scorso 17 gen-naio, finalizzata a prevedere un nuovopiano industriale in accordo con Ferroviedello Stato al fine di incentivare lo svi-luppo e l’ammodernamento della rete fer-roviaria nel Meridione d’Italia e il poten-ziamento dei servizi nella tratta Nord-Sud,risultano complessivamente disattesi, inconsiderazione del persistente livello di

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inadeguatezza con cui la più importantesocietà di trasporto ferroviario italiana,interviene nei riguardi di importanti tratteferroviarie della Sicilia quali: Siracusa-Messina e Palermo-Catania-Messina, non-ché delle previsioni di riduzione delletratte previste all’interno del suddettopiano nei riguardi della Sicilia;

la rotta ferroviaria Palermo-Cata-nia-Messina risulta essere tra le dieci peg-giori tratte a livello nazionale utilizzate daipendolari e, nonostante il percorso ferro-viario sia ritenuto molto importante edindispensabile per collegare le due areemetropolitane, esso ha raggiunto livelli diinefficienza e di scarsa funzionalità, le cuicriticità rendono difficoltose le espressionirivolte alla « mobilità sostenibile »;

i recenti tagli della spesa sui tra-sferimenti, che hanno determinato gravicarenze in termini di pulizia, manuten-zioni, scorte, mancanze e hanno provocatominore affidabilità e puntualità delle corseferroviarie delle suesposte tratte, si riper-cuotono negativamente con frequenzaquotidiana, nei riguardi dei numerosi pen-dolari che fruiscono del treno per rag-giungere le rispettive destinazioni profes-sionali, di studio o altre attività program-mate;

in considerazione di quanto sue-sposto, appare evidente come il diritto allacontinuità territoriale, collocato nell’am-bito della garanzia dell’uguaglianza so-stanziale dei cittadini e della coesione dinatura economica e sociale, che si traducenella capacità di garantire un servizio ditrasporto che non penalizzi cittadini resi-denti in territori meno favoriti, risulticompletamente disatteso, in conseguenzadelle politiche aziendali del gruppo Fer-rovie dello Stato, alcune delle quali giàposte in essere, altre preannunciate,

impegna il Governo

ad intervenire in maniera urgente edefficace nei riguardi della società Ferroviedello Stato, al fine di determinare unmiglioramento complessivo dell’organizza-

zione e del livello di efficienza dei serviziper il trasporto dei passeggeri delle trattesiciliane Siracusa-Messina e Palermo-Ca-tania-Messina;

ad intervenire altresì in maniera im-mediata nei riguardi della società Treni-talia affinché riveda nel complesso l’am-bito della riorganizzazione del piano in-dustriale del prossimo triennio, nei ri-guardi delle procedure di dismissione chela medesima società intende avviare nelbreve termine, nei riguardi delle lineeferroviarie suddette ed in generale in Si-cilia;

a prevedere infine, compatibilmentecon i vincoli di finanza pubblica, misurefinanziarie volte a potenziare il sistemaferroviario siciliano, i cui evidenti ritardiinfrastrutturali e dei servizi resi nei con-fronti degli utenti, accrescono il gap d’in-tegrazione di aree come quella della Sici-lia, o del Mezzogiorno in generale, neiprogetti di rete finalizzati a modelli qua-litativi di mobilità italiana in relazione aquelli comunitari.

9/5626/23. Garofalo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 187 del 2012fissa per il ponte sullo Stretto di Messinain due anni il termine per la verificatecnica in sede CIPE del progetto defini-tivo e conferisce mandato alla societàStretto di Messina SpA per valutare se e aquali condizioni i mercati finanziari in-ternazionali siano disponibili a finanziarel’opera;

è stato previsto addirittura, conquella che ad avviso dei firmatari delpresente atto appare come una evidenteforzatura del dettato costituzionale, l’inse-rimento (all’articolo 34-decies) di un interoe diverso disegno di legge, in questo casodi conversione del decreto legge 2 novem-bre 2012, n. 187, riguardante la ridefini-zione dei rapporti contrattuali con la so-

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cietà Stretto di Messina SpA. Invece diprovvedere alla definitiva e rapida conclu-sione della vicenda progettuale riguar-dante il collegamento stabile con la Sicilia,si provvede a dilazionare per un ulterioreperiodo le verifiche tecniche sul progettodefinitivo e sulla bancabilità dell’opera,notoriamente ritenuta non sostenibile nésotto il profilo ambientale né dal punto divista economico-finanziario. Questo av-viene, tra l’altro, senza che sia assicuratala dovuta trasparenza sugli atti conven-zionali e contrattuali esistenti, sulle comu-nicazioni conseguenti, nonché in man-canza di previa verifica della coerenzadelle procedure con le norme comunitariedi settore;

in sostanza, si concedono allaStretto di Messina SpA altri due anni perverificare la finanziabilità dell’opera, dimodo che la decisione definitiva, se fare omeno il ponte, sia rinviata al prossimoGoverno, mentre nel frattempo si avvie-ranno opere per 250 milioni di euro. Èevidente come sarebbe stata necessaria edurgente, data anche la situazione di fi-nanza pubblica, la bocciatura del progettodefinitivo e non la mera proroga;

si pensava che il progetto del pontefosse un capitolo finito e fosse chiaro cheil progetto era insostenibile e irrealizza-bile, e con l’avvento del Governo Monti sipoteva auspicare che l’addio al ponte fossedavvero definitivo. Pur convenendo sulfatto che il ponte sullo Stretto di Messina(8,5 miliardi di euro di costo stimato) noncostituisce una priorità e nonostante ilfatto che già 1,6 miliardi di finanziamentia valere sui fondi FAS siano stati revocatinella seduta CIPE del 20 gennaio 2012, ilGoverno, con il decreto-legge n. 187, hascelto di non mettere la parola fine allavicenda della maxi-infrastruttura ereditatadal Governo Berlusconi;

ad oggi, dopo 9 anni, la proceduradi VIA (valutazione di impatto ambientale)è ancora in atto senza che la concessio-naria pubblica, prima, e poi il generaicontractor, Eurolink, siano riusciti a di-mostrare la sostenibilità ambientale del-

l’opera e senza che si sia mai registrato uninteresse concreto da parte di un qualsi-voglia grande investitore privato alla ban-cabilità dell’intervento;

nelle disposizioni in materia con-tenute nel provvedimento in esame, sonomolte le criticità rinvenibili, in quanto lenorme non risultano essere chiare su moltipunti che andrebbero dunque meglio pre-cisati se si vuole evitare che con il passaredel tempo lo Stato si carichi di altrigravosi oneri, oltre a quelli già sostenutiper il progetto di un’opera, come già detto,irrealizzabile tecnicamente e non sosteni-bile dal punto di vista economico-finan-ziario, sociale ed ambientale:- al comma 1dell’articolo 34-decies si dispone la stipuladell’atto aggiuntivo al contratto vigente,configurandola quale obbligo per la con-cessionaria e per il contraente generale,facendo venire meno il principio dell’ac-cordo tra le parti che sottostà alla stipuladi un atto bilaterale. Si afferma che entro60 giorni dalla stipula dell’atto aggiuntivola Stretto di Messina SpA dovrà presentareal CIPE i piani economico-finanziari aifini di un esame del progetto definitivo. Ilproblema è che non si stabilisce il termineultimo per la conclusione dell’esame, dacui però si fanno decorrere i termini disospensione e, conseguentemente, gli ef-fetti di caducazione. Ci si può chiederecome sia possibile determinare per legge lacaducazione degli effetti dei contratti;

ai sensi del comma 2, sempre dellostesso articolo, si consente al CIPE dioperare singole valutazioni anche su au-tonome parti progettuali. Tale disposizioneva letta alla luce di quanto successiva-mente disposto al comma 6, in cui sistabilisce a favore della Stretto di MessinaSpA, in caso di mancata realizzazione delponte, una autorizzazione ex-lege ad ese-guire lavori infrastrutturali ricompresi nelprogetto definitivo. Tali lavori dovrebberoessere realizzati a carico del bilancio delloStato. Ebbene, i presentatori del presenteatto ritengono che non si possa lasciareche la Stretto di Messina SpA, finanziatanegli anni in maniera massiccia con costi

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di gestione via via crescenti, continui adoperare dal momento in cui, esclusa larealizzabilità dell’opera principale, la suaragione d’essere viene meno. A ciò occorreaggiungere che la disposizione entra inconflitto con la clausola del bando di garad’appalto, che espressamente esclude ladivisione in lotti del progetto e dei lavori;

successivamente, al comma 3, siparla genericamente di esito della valuta-zione senza specificare che il concessio-nario potrà procedere alla ricerca delfinanziamento dell’opera solamente incaso di positiva valutazione in linea tec-nica del progetto definitivo da parte delCIPE. In caso di esito negativo dell’esameoperato dal CIPE, vengono meno tutti gliatti che regolano i rapporti di concessione,le convenzioni ed ogni altro rapporto con-trattuale stipulato dalla società concessio-naria, con l’effetto del riconoscimento delsolo indennizzo costituito dal pagamentodelle prestazioni progettuali contrattual-mente previste e direttamente eseguite,aumentato del 10 per cento. L’effetto sidetermina decorsi 540 giorni dal comple-tamento dell’esame del progetto in lineatecnica, per il quale però non è fissato untermine, con il rischio che tale esito ca-ducatorio non si verifichi mai;

in merito al comma 4 che disponela sospensione di tutti gli effetti dei con-tratti stipulati dalla società Stretto di Mes-sina SpA con il generai contractor e degliadeguamenti economici eventualmenteprevisti, non si può non notare una radi-cale differenza tra quanto fissato nel de-creto e quanto si afferma nella relazioneall’originario disegno di legge (Atto Senaton. 3556). Nella relazione, infatti, si leggeche i 540 giorni per l’approvazione delprogetto definitivo da parte del CIPE sicalcolano a decorrere dal 2 novembre2012, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 187; viceversa, secondo la formu-lazione del decreto-legge, i 540 giornidecorrerebbero dal completamento del-l’esame del progetto in linea tecnica, la cuidata non è fissata: il dato, quindi, rimanemobile e variabile. La differenza quindi è

notevole. Non si può fissare un terminecosì ampio che, tra l’altro, poteva appariregiustificato nel 2006 (anno della stipula-zione del primo contratto), quando ancoranon vi erano elementi per consentire alCIPE di decidere in merito all’approva-zione del progetto definitivo, ma non oggi.Per procedere all’esame al CIPE è neces-sario il completamento della procedura diVIA; ebbene, l’articolo 166 del decretolegislativo n. 163 del 2006 stabilisce chedal momento della trasmissione del pro-getto definitivo per l’approvazione delCIPE debbano passare complessivamente165 giorni. Se si considera che è passatopiù di un anno dall’inizio della proceduraintegrativa della VIA sul progetto defini-tivo, sembra francamente inaccettabilestabilire un arco temporale così lungo;

è evidente che il Governo sia già inpossesso di tutti gli elementi per valutarecome questa opera debba essere bocciatadefinitivamente e abbandonata. Le criticitàsono di tipo economico e tecnico. Siamo difronte ad una infrastruttura che ha uncosto ingiustificato di 8,5 miliardi di euro,più del doppio di quello con cui il generalcontractor Eurolink, capeggiato da Impre-gilo, ha vinto la gara (3,9 miliardi di euro).Dal punto di vista tecnico, si tratterebbe dicostruire, in una delle aree a più altoelevato rischio sismico del Mediterraneo,un ponte sospeso ad unica campata di 3,3chilometri di lunghezza, sorretto da torrialte circa 400 metri, il cui progetto defi-nitivo presenta, come già richiamato, gravicarenze tecniche;

inoltre, la realizzazione del pontesullo stretto di Messina continua a solle-vare, a livello europeo, fortissimi dubbi,come si evince dalle parole di Desirée Oen,consigliere del Commissario europeo aitrasporti, che ha definito le notizie sullarealizzazione del ponte « confuse e con-traddittorie »;

sorgono quesiti legittimi: è su unprogetto del genere che vogliamo investire?È questo il progetto che vogliamo portareavanti per altri due anni? Anni durante iquali non è detto che non si continuino a

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spendere soldi e a gettare le scarse risorsedi cui disponiamo? Tenere in piedi ilprogetto del ponte significa continuare apagare studi e costruire inutili opere dicollegamento ad un’opera che mai verràcostruita, mentre queste energie potreb-bero essere investite, in altre attività, quali,ad esempio, quelle volte alla necessità diintervenire sul fronte del dissesto idrogeo-logico;

la spesa dello Stato per il pontesullo Stretto, a parte ogni altra conside-razione, porterà a rinunciare alla realiz-zazione di opere ben più importanti eurgenti:

a) ferroviarie: dal potenziamento ecollegamento della rete tirrenica con Ta-ranto e Bari, dal potenziamento dei col-legamenti tra Catania, Messina e Palermo,all’adeguamento di linee vecchissime comela Palermo-Agrigento e la Ragusa-Catania;

b) portuali: con il rafforzamentodei collegamenti e delle strutture nellearee portuali di Messina, Palermo, Tra-pani, Catania, Villa San Giovanni, GioiaTauro e Taranto;

c) stradali: dall’adeguamento dellaStatale Jonica al completamento dei col-legamenti alla A3 in Calabria, dal com-pletamento della Palermo-Messina, al-l’adeguamento dei collegamenti tra Cata-nia, Siracusa e Gela;

la vera priorità è dunque la rea-lizzazione di un sistema infrastrutturalecentrato sul porto di Gioia Tauro e sulsistema portuale ad esso collegato: a talfine è necessario sciogliere la societàstretto di Messina e destinare le risorse adun piano straordinario di ammoderna-mento delle infrastrutture viarie calabresie siciliane,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziativevolte ad abbandonare definitivamente ilprogetto del ponte sullo Stretto di Messina,puntando invece su un sistema infrastrut-

turale articolato come richiamato in pre-messa.

9/5626/24. Monai, Messina, Borghesi, Ci-madoro.

La Camera,

premesso che:

nel 2003 si è voluto modificareradicalmente la natura della Cassa depo-siti e prestiti, trasformandola in uno stru-mento attraverso il quale portare debitopubblico al di fuori del bilancio delloStato, in una specie di nuovo ministerodelle partecipazioni statali, un veicolo at-traverso cui gestire vecchie e nuove (stra-tegiche) partecipazioni in imprese italiane.Per attuare questo disegno, c’era bisognodi « de-pubblicizzare la Cassa » portandoal suo interno soci privati in modo da nonviolare la normativa europea. Il Governodell’epoca ha avuto bisogno delle fonda-zioni bancarie, enti apparentemente pri-vati ma controllati politicamente e suiquali il Tesoro ha potere di influenzaanche perché ne esercita la supervisione.Le fondazioni sono così entrate nel capi-tale della Cassa depositi e prestiti nel 2003,acquisendone, con un miliardo di euro, il30 per cento del capitale;

per accettare l’invito del GovernoBerlusconi a contribuire alla nuova societàper azioni, le fondazioni, consce del lororuolo cruciale nel disegno del Ministrodell’economia e delle finanze dell’epoca,hanno strappato condizioni molto vantag-giose. Le azioni privilegiate in loro pos-sesso davano un rendimento garantito del3 per cento al di sopra dell’inflazione(come una obbligazione indicizzata) e at-tribuivano alle fondazioni il diritto di votonelle assemblee straordinarie e ordinarie,diritto di prelazione nell’assegnazione de-gli utili e nella ripartizione del patrimoniosociale in caso di scioglimento della so-cietà, oltre ad assegnare loro l’indicazionedel Presidente della CDP;

il patto prevedeva anche una clau-sola di recesso (a partire da gennaio 2005

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e fino al 2009, data poi prorogata a fine2012, e adesso al 15 marzo 2013) che davaalle fondazioni la possibilità di uscire dalcapitale della CDP se non fossero statepersuase dalla partecipazione venendorimborsate senza perdite significative. In-somma, si trattava di veri e propri stru-menti di debito, con remunerazioni moltoimportanti, e, nonostante questa loro na-tura, in grado di attribuire potere dicontrollo alle fondazioni;

alla sua nascita il patrimonio nettodella CDP, ammontava a 3,5 miliardi men-tre oggi vale 14,5 miliardi. Le fondazioniche hanno versato 1 miliardo e 50 milioniper sottoscrivere il loro 30 per cento diazioni privilegiate hanno riavuto tutti iloro soldi incassando in questi anni divi-dendi per 1 miliardo e 76 milioni senzamuovere un dito;

dal 2010 le azioni privilegiate dellefondazioni sono divenute convertibili inazioni ordinarie; la conversione dopo unaproroga deve avvenire entro al fine delcorrente anno. Il Tesoro da allora chiedealle fondazioni di pagare un conguaglioper la conversione, valutato fino a 5 mi-liardi, perché il valore di CDP è aumentatosenza che le fondazioni si siano presealcun rischio per gli investimenti intra-presi dalla Cassa. In effetti, le fondazionisono state sin qui obbligazionisti moltoben remunerati e in grado di influenzarela governance della Cassa. Le fondazioni,dal canto loro, sostengono di dovere unconguaglio minimo;

i commi da 3-bis a 3-decies del-l’articolo 36 del provvedimento in esame,introdotti al Senato, recano disposizioniconcernenti il futuro assetto azionario diCassa Depositi e Prestiti S.p.A. In parti-colare, le norme individuano i meccanismiper la conversione in azioni ordinarie delleazioni privilegiate in circolazione, attual-mente in possesso delle Fondazioni ban-carie e disciplinano, in alternativa, le mo-dalità di esercizio del diritto di recesso daparte degli azionisti privati;

in particolare, il comma 3-bis di-spone le modalità con le quali CDP prov-

vederà entro il 31 dicembre 2012 a de-terminare il rapporto di conversione delleazioni privilegiate in azioni ordinarie. Laconversione avverrà in particolare secondoi seguenti passaggi:

in primo luogo (lettera a) saràdeterminato il valore di CDP in due mo-menti diversi: alla data di trasformazionein società per azioni (ovvero al 12 dicem-bre 2003, secondo il combinato dispostodel richiamato decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, e del DM del 5 dicembre 2003) ealla data 31 dicembre 2012. Tale deter-minazione avverrà sulla base di periziegiurate di stima che dovranno tenereconto, tra l’altro, della presenza dellagaranzia dello Stato sulla raccolta delrisparmio postale;

successivamente (lettera b), verràcalcolato il rapporto tra il valore nominaledelle azioni privilegiate e il valore di CDPalla data del 12 dicembre 2003 (data ditrasformazione di CDP in società perazioni), come sopra determinato;

infine (lettera c) dovrà calcolarsi ilvalore riconosciuto alle azioni privilegiateai fini della conversione, come una quota– corrispondente alla predetta percentuale– del valore di CDP al 31 dicembre 2012;

ai sensi del comma 3-ter, ove ilrapporto di conversione delle azioni pri-vilegiate in azioni ordinarie come sopradeterminato non risultasse alla pari, ititolari delle azioni privilegiate potrannobeneficiare di un rapporto di conversionealla pari (nel quale il valore nominaledelle azioni privilegiate coinciderà col va-lore nominale delle azioni ordinarie) ver-sando alla CDP un conguaglio di importopari alla differenza tra il valore di unaazione ordinaria e il valore di una azioneprivilegiata;

ove i titolari delle azioni privile-giate non esercitino il diritto di recesso(comma 3-quater) entro il termine previstodal successivo comma 3-sexies, ovveronella finestra temporale compresa tra il 15

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febbraio 2013 e il 15 marzo 2013, essidovranno versare al Ministero dell’econo-mia e delle finanze, a titolo di compen-sazione, un importo forfetario pari al 50per cento dei maggiori dividendi corrispo-sti da CDP dal 12 dicembre 2003 per leazioni privilegiate per cui avviene la con-versione, rispetto a quelli che sarebberospettati per una partecipazione azionariacorrispondente alla percentuale di con-cambio delle azioni privilegiate in ordina-rie (ovvero per una partecipazione azio-naria corrispondente alla percentuale diconcambio);

si prevede che (comma 3-quin-quies) il predetto importo forfettario possaessere versato ratealmente: in una quotanon inferiore al 20 per cento entro il 1o

aprile 2013, e per la quota residua (l’80per cento o una quota inferiore) in quattrorate uguali alla data del 1o aprile deiquattro anni successivi, con applicazionedegli interessi legali;

il periodo per l’esercizio del dirittodi recesso (comma 3-sexies) decorre dal 15febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013.Le azioni privilegiate sono automatica-mente convertite in azioni ordinarie a fardata dal 1o aprile 2013;

le condizioni economiche (comma3-septies) per la conversione di cui aicommi precedenti sono riconosciute alfine di consolidare la permanenza di sociprivati nell’azionariato di CDP. Esse ope-reranno dunque solo ove i soci privati (leFondazioni bancarie) decidano di mante-nere la propria partecipazione in CDP. Diconseguenza, le norme precisano che isoggetti che esercitino il diritto di recessovedranno applicate, quanto alla determi-nazione del valore di liquidazione delleazioni privilegiate, le vigenti disposizionidello statuto della CDP. Si rammenta chel’articolo 9, comma 3 dello Statuto prevedeche, in tutti i casi di esercizio del dirittodi recesso, il valore di liquidazione delleazioni privilegiate risulta pari alla diffe-renza tra la quota del capitale sociale percui è esercitato il recesso (ovvero il valorenominale della partecipazione) e – con

riferimento agli utili degli esercizi socialichiusi sino al 31 dicembre 2008 compreso– e « l’extradividendo » percepito dalleazioni privilegiate (la differenza fra ildividendo effettivamente percepito e il« dividendo preferenziale », che in originespettava per le azioni privilegiate in baseal vecchio testo dell’articolo 30, comma 2,dello Statuto);

si prevede, inoltre (comma 3-oc-ties), che dal 1o aprile 2013 e fino alla datadi approvazione da parte dell’assembleadegli azionisti CDP del bilancio d’esercizioal 31 dicembre 2012, a ciascuna fonda-zione bancaria azionista di CDP sia con-cessa la facoltà di acquistare dal Ministerodell’economia e delle finanze, che è ob-bligato a vendere, un certo numero diazioni ordinarie di CDP; esso non puòrisultare superiore alla differenza tra ilnumero di azioni privilegiate già detenutoe il numero di azioni ordinarie ottenuto adesito della conversione. Tale facoltà diacquisto è trasferibile a titolo gratuito trale fondazioni bancarie azioniste di CDP;

la facoltà di acquisto (comma 3-no-vies) di cui al comma precedente vieneesercitata al prezzo corrispondente al va-lore di CDP al 31 dicembre 2012 (comecalcolato ai sensi delle norme in com-mento). Tale importo può essere corrispo-sto al Ministero dell’economia e delle fi-nanze in più soluzioni: una quota noninferiore al 20 per cento è versata entro il1o luglio 2013, mentre la quota residua ècorrisposta in quattro rate uguali, alladata del 1o luglio dei quattro anni suc-cessivi, con applicazione dei relativi inte-ressi legali;

le dilazioni (comma 3-decies) sonoaccordate dal Ministero dell’economia edelle finanze su richiesta dell’azionista e afronte della costituzione in pegno di azioniordinarie a favore del Ministero, fino alcompletamento dei pagamenti dovuti. Ilnumero delle azioni da costituire in pegnoè determinato sulla base degli importidovuti per i pagamenti dilazionati com-prensivi degli interessi, tenendo conto delvalore delle azioni ordinarie corrispon-dente al valore di CDP al 31 dicembre

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2012. Il pegno di azioni non implica lasospensione del diritto di voto e del dirittoagli utili, che comunque spettano allafondazione concedente garanzia. In casodi inadempimento delle obbligazioni as-sunte, il Ministero dell’economia e dellefinanze acquisisce a titolo definitivo leazioni corrispondenti all’importo del man-cato pagamento;

si consente, dunque, alle fondazionibancarie di continuare a detenere azionidella Cassa depositi e prestiti, mediante ilversamento rateale di un conguaglio risul-tante da un meccanismo vantaggioso diconversione delle azioni privilegiate in or-dinarie, con l’effetto quindi che tali sog-getti non dovranno restituire al Tesoroquota ben più onerosa degli extra divi-dendi incassati dal 2003 in poi, e potrannorisalire, negli anni successivi oltre il pre-visto 20 per cento del capitale;

in questo modo si incide con unprovvedimento legislativo su un conten-zioso amministrativo pendente davanti alConsiglio di Stato. Si tratta, fra l’altro, dinorme del tutto slegate da contingenzeparticolari e cogenti, meritevoli di un ade-guato vaglio nelle sedi proprie, anche perle notevoli implicazioni economiche e fi-nanziarie che questo provvedimento de-terminerà;

in base a questa procedura, larelazione tecnica di accompagnamento al-l’emendamento che ha disegnato la norma,segnala che la quota che le Fondazioniavevano inizialmente in cassa corrispon-deva al 16,7 per cento dell’intero capitale.E che il costo di un eventuale conguagliosarebbe di 550 milioni per salire al 20 percento; 1,4 miliardi per arrivare al 25 percento e di 2,230 miliardi per ritornareall’originario 30 per cento. I maggioridividendi distribuiti sono calcolati in 480milioni e quindi le Fondazioni dovrannorimborsare 240 milioni;

le fondazioni bancarie, azionistedegli istituti di credito che negano creditoalle PMI ed alle famiglie, continuano aricevere favori dal Governo. La norma

approvata dal Senato con il parere positivodel Governo aggira la valutazione del-l’advisor Deloitte, secondo cui le fonda-zioni bancarie, che detengono il 30 percento del capitale (azioni privilegiate)mentre il restante 70 per cento è detenutodal Ministero dell’economia, sono tenute apagare, per convertire le azioni da privi-legiate ad ordinarie, cinque miliardi dieuro;

questi miliardi farebbero davverocomodo alle finanze pubbliche, in unasituazione di così grave crisi. Viceversa siprovvede a favorire le Fondazioni mentrei cittadini comuni devono pagare fortisomme relative all’IMU. Nel frattempo perle fondazioni bancarie, la Cassa depositi eprestiti prevede perfino il versamento dicomode rate,

impegna il Governo

a presentare una relazione al Parlamento,affinché le Camere, secondo le disposizionidei rispettivi Regolamenti, possano avviareuna discussione sui risultati dell’applica-zione delle disposizioni di cui in premessa,insieme ad una proposta programmaticasul ruolo futuro della Cassa depositi eprestiti.

9/5626/25. Borghesi, Mura.

La Camera,

premesso che:

gli stabilimenti balneari e leaziende ad uso turistico-ricreativo costi-tuiscono una realtà fondamentale per ilsistema turistico nazionale, una vera epropria eccellenza dell’offerta turistico-ricettiva italiana;

l’Italia, con i suoi 7.458 chilometridi costa, si distingue per la sua specificitàin ambito europeo. Nel nostro Paese, in-fatti, vi è una larga diffusione sul demaniomarittimo di stabilimenti balneari, oggettodi concessione;

sulla base di recenti dati, nel ter-ritorio nazionale sono attualmente opera-

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tivi circa 28.000 stabilimenti balneari, chein media occupano durante la stagioneestiva non meno di 300.000 addetti, aiquali vanno aggiunti gli addetti occupatinell’indotto, ovvero dagli esercizi pubblicie dagli esercizi commerciali che vivono astretto contatto con gli stabilimenti bal-neari;

l’attività imprenditoriale di gestionedegli stabilimenti balneari nasce con ilrilascio di una concessione demaniale ma-rittima, valida per un determinato periododi tempo e gli investimenti e la continuitàoperativa dell’attività dipendono essenzial-mente dalla durata, dalle condizioni diesercizio, ovvero dai canoni concessori, edalla possibilità di rinnovo della conces-sione;

la conduzione di uno stabilimentobalneare deve essere considerata una verae propria attività imprenditoriale com-plessa, caratterizzata da rilevanti investi-menti di carattere strutturale e occupa-zionale anche finalizzati allo svolgimentodei servizi di sicurezza dei bagnanti e dimanutenzione ambientale dei tratti di co-sta di propria competenza, che rendonotali imprese sostanzialmente diverse dasemplici attività di servizio;

l’articolo 34-duodecies del decreto-legge in esame, proroga di cinque anni, dal31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, lascadenza delle concessioni demaniali ma-rittime per finalità turistico-ricreative;

la proroga al 2020, viene concessamodificando l’articolo 1, comma 18, deldecreto-legge n. 194 del 2009, il quale, inattesa della revisione della legislazionenazionale in materia, ha prorogato sino al31 dicembre 2015 le concessioni demanialimarittime che erano in essere al 30 di-cembre 2009 e la cui scadenza era fissataentro la suddetta data del 31 dicembre2015,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delledisposizioni di cui alla premessa, al fine diadottare ulteriori iniziative normative

volte a prevedere, con propria iniziativalegislativa, una proroga di 30 anni dellascadenza delle concessioni demaniali ma-rittime;

a riconoscere la specificità del settoredel turismo ricreativo balneare nazionale esulla base dell’unicità, dell’originalità edella specificità del sistema italiano, e a talfine attivarsi in ambito europeo per pre-vedere per l’Italia l’esclusione della diret-tiva servizi n. 123/2006/CE, cosiddetta di-rettiva Bolkestein, con riferimento al set-tore delle concessioni balneari.

9/5626/26. Favia.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge in esame vieneridimensionata drasticamente l’efficaciadel valore di attenzione e dell’obiettivo diqualità stabiliti dal decreto ministerialen. 381 del settembre 1998 e dal DPCMdell’8 luglio 2003 per proteggere la popo-lazione dall’esposizione ai campi elettro-magnetici in tutti i luoghi con permanenzaumana non inferiore a 4 ore giornaliere enei luoghi all’aperto intensamente fre-quentati;

i commi da 8 a 10 dell’articolo 14modificano la disciplina vigente concer-nente la protezione dalle esposizioni acampi elettrici, magnetici ed elettromagne-tici e demandano alle regioni l’irrogazionedelle sanzioni amministrative relative alsuperamento dei limiti di esposizione e deivalori di attenzione, nonché al mancatorispetto delle modalità previste per l’at-tuazione dei piani di risanamento;

il decreto « sviluppo » in esame, conil comma 8 dell’articolo 14, conferma perquanto non espressamente disciplinatonell’articolo in esame, le vigenti disposi-zioni contenute nel decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri dell’8 luglio2003, di attuazione della legge n. 36 del2001 sulla protezione dalle esposizioni acampi elettrici, magnetici ed elettromagne-

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tici ed introduce alle lettere a), b) e c)alcune disposizioni in materia di misura-zione dei valori delle frequenze. Alla let-tera d), invece, si indicano le norme tec-niche di misurazione e di rilevamentoemanate dal Comitato Elettrotecnico Ita-liano (CEI) da adottare e si demandaall’Istituto Superiore per la Protezione e laRicerca Ambientale (ISPRA) e alle agenzieper la protezione dell’ambiente regionali(ARPA) e delle province autonome diTrento e di Bolzano (APPA) l’individua-zione dei fattori di riduzione di potenza inlinee guida, da approvare con decretodirigenziale emanato dal Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare;

in particolare, si prevede di misu-rare i limiti dei campi elettromagneticinelle abitazioni, con rilevazioni della du-rata di 24 ore, invece che di sei minuti,come accade attualmente. Di conseguenza,i picchi dei valori che oggi vengono ri-scontrati in sei minuti, verranno diluiti in24 ore. Con una misurazione basata sui seiminuti di picco, gli operatori erano co-stretti, per non sforare, a tenersi molto piùbassi (circa 4 volt al metro). È evidenteche il nuovo metodo di misurazione in-trodotto dal decreto permetterà la tolle-ranza di picchi diurni, quando è maggioreil numero degli utenti attivi, fino a 18-20volt per metro, cioè fino a tre voltesuperiori a quelli attuali previsti dal de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri dell’8 luglio 2003;

sul tema si è svolto recentementeun convegno, a Roma, dal titolo « Campielettromagnetici e salute: c’è il rischio diun disastro ambientale con il decreto cre-scita? », organizzato dall’InternationalCommission for Electromagnetic Safety(ICEMS), dall’Università di Roma Tre edall’Ateneo della Tuscia, con la collabora-zione dell’Associazione malattie da intos-sicazione cronica e ambientale (AMICA).In quella sede, esperti del mondo scienti-fico hanno ribadito che « l’Italia ha unalegislazione all’avanguardia nella sicurezzadella popolazione in questo settore, ma se

passerà questo decreto rischia di retroce-dere di fatto dietro la Cina »,

impegna il Governo

a procedere ad un’attenta e sollecita ve-rifica degli effetti riguardanti la salutedella popolazione, tenendo presente l’ap-plicazione del principio di precauzione e aporre in essere ogni strumento volto amonitorare l’attuazione di questa norma,prevedendo altresì una relazione in meritoda presentare al Parlamento ogni sei mesi.

9/5626/27. Cimadoro, Piffari, Monai.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 21 del provvedimento inesame prevede « Misure per l’individua-zione ed il contrasto delle frodi assicura-tive ». Tale articolo assegna all’IVASS ilcompito di curare la prevenzione ammi-nistrativa delle frodi nel settore RC auto,con riguardo alle richieste di risarcimentoe di indennizzo e all’attivazione di sistemidi allerta preventiva contro i rischi difrode;

a tal fine l’IVASS mette in corre-lazione le banche dati gestite da entidiversi e si avvale di un archivio informa-tico integrato: i risultati delle analisi svoltesono segnalati alle imprese assicurative eall’autorità giudiziaria. È prevista una re-lazione annuale sull’attività svolta a fini diprevenzione e contrasto delle frodi;

i costi delle polizze assicurative perla copertura assicurativa dei rischi deri-vanti dalla circolazione dei veicoli a mo-tore su strada stanno subendo da anni unaserie di aumenti pressoché continui, cherendono sempre più insostenibile per icittadini adempiere all’obbligo di disporredi una copertura assicurativa per la re-sponsabilità civile per i danni derivantidalla circolazione su strada dei veicoli amotore;

tale dinamica dei prezzi delle po-lizze delle assicurazioni per la responsa-

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bilità civile auto si connette con il feno-meno, sempre più preoccupante, soprat-tutto in alcune zone del Mezzogiorno,delle frodi assicurative nel settore, cheviene addotto dalle compagnie assicurativecome giustificazione dell’incremento deicosti delle polizze;

i comportamenti fraudolenti, che siesplicano sia attraverso truffe volte adottenere indebiti risarcimenti, sia attra-verso l’elusione dell’obbligo di assicura-zione, oltre ad essere di per sé inaccetta-bili, trattandosi di un fenomeno criminale,costituiscono un elemento di grave ineffi-cienza del mercato assicurativo e unacausa di distorsione della concorrenza,determinando un aggravio per il sistemaassicurativo, che viene normalmente ad-dossato dalle compagnie ai consumatori,attraverso il meccanismo dei prezzi dellepolizze assicurative, oppure su tutti i con-tribuenti, i quali finanziano attraverso lafiscalità generale i meccanismi di risarci-mento previsti per i sinistri causati daveicoli non assicurati;

occorre dunque assumere iniziativeper sciogliere il circolo vizioso, in base alquale l’elevato numero di truffe costituiscegiustificazione per una costante lievita-zione dei costi delle polizze, a scapito deiconsumatori onesti;

a tale problematica si aggiungeinoltre l’effetto dirompente del progressivoabbandono, da parte delle compagnie as-sicurative, del mercato delle polizze RCauto in molte aree meridionali, adducendoanche in questo caso la motivazione del-l’elevato numero di sinistri fraudolenti;

tale comportamento, che si realizzasia attraverso lo smantellamento dellestrutture agenziali e di quelle dedicate allaliquidazione dei sinistri ubicate nelle areemeridionali, sia attraverso la definizione dicondizioni di polizza talmente onerose darenderne impossibile, per l’utente medio,la stipula o il rinnovo, impedisce, nei fatti,a moltissimi utenti residenti nel Mezzo-giorno di adempiere all’obbligo, impostodal legislatore a seguito di una scelta

compiuta in sede comunitaria fin dalladirettiva del 1969, di disporre di unacopertura assicurativa per poter metterein circolazione su strada i veicoli a mo-tore,

impegna il Governo

a definire misure che impediscanol’abbandono del mercato delle polizze RCauto nelle regioni del Mezzogiorno daparte delle compagnie assicurative, evi-tando che queste ultime eludano sostan-zialmente l’obbligo a contrarre che gravasu di esse in tale settore.

9/5626/28. Barbato.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge intende sostenere lacrescita economica mediante misure dirilancio dell’attività d’impresa e degli in-vestimenti al fine di accrescere la compe-titività del sistema Paese sui mercati in-ternazionali;

nel corso dell’esame del decreto alSenato sono state introdotte, mediantel’articolo 36-bis, norme di modifica del-l’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del2012, che detta disposizioni per una mag-giore trasparenza e per il riequilibrio deirapporti commerciali all’interno della fi-liera agroalimentare, per il contrasto dellepratiche commerciali sleali e sui termini dipagamento, anche mediante un efficaceapparato sanzionatorio;

in particolare l’articolo 62 del ci-tato decreto-legge n. 1 del 2012 stabilisceuna regolamentazione dei rapporti nellafiliera agroalimentare fortemente solleci-tata dal mondo agricolo e dalle stesseautorità italiane ed europee, per favorirela libera concorrenza e il corretto funzio-namento del mercato, a vantaggio anchedel consumatore; con tale disciplina siintende porre rimedio alla strutturale po-sizione di debolezza contrattuale del pro-duttore agricolo, in un mercato caratte-

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rizzato dalla deperibilità dei prodotti, daun’offerta agricola frammentata e da unadomanda sempre più polarizzata neigrandi centri di acquisto;

l’articolo 36-bis modifica in modosignificativo il primo comma del citatoarticolo 62, abrogando le disposizioni chesanzionano con la « nullità », anche rile-vata d’ufficio dal giudice, la mancanza nelcontratto degli elementi che il medesimoprimo comma rende obbligatori quali: ladurata, le quantità e le caratteristiche delprodotto venduto, il prezzo, le modalità diconsegna e di pagamento;

l’eliminazione della sanzione dellanullità per i contratti privi dei suddettirequisiti di contenuto rischia di compro-mettere l’efficacia generale della disci-plina, indebolendone il contenuto prescrit-tivo;

la regolamentazione stabilita al ci-tato articolo 62 si configura quale stru-mento di fondamentale importanza per leimprese agricole nazionali che costituite,per oltre il 90 per cento da piccole e medieimprese, vi trovano quella cornice giuri-dica necessaria alla creazione di regolecerte ed omogenee indispensabili per com-petere sul mercato in modo paritario congli altri attori della filiera;

un maggiore equilibrio fra i variattori della filiera agroalimentare rappre-senta un obiettivo da perseguire nell’otticadi sviluppo della competitività dell’interosettore e di una maggiore salvaguardia delcittadino;

in tale disciplina un ruolo centraleriveste l’apparato sanzionatorio laddove,per il non rispetto della previsioni relativeal contratto scritto, individua sanzioni pe-cuniarie rilevanti e la nullità del contratto,che può essere rilevata anche d’ufficio dalgiudice; in tal modo il legislatore ha chia-rito la rilevante incidenza che riveste lacertezza contrattuale nell’equilibrio deirapporti tra le parti che, in caso di inot-temperanza, danneggia soprattutto il for-nitore;

appare quindi necessario ripristi-nare la nullità dei contratti di cui all’ar-ticolo 62 in caso di contratti che nonindichino la durata, le quantità e le ca-ratteristiche del prodotto venduto, nonchéil prezzo, le modalità di consegna e dipagamento,

impegna il Governo

a verificare quali siano gli effetti chele modifiche introdotte dall’articolo 36-bisproducono sull’efficacia delle norme di cuiall’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del2012 relative alla regolamentazione deirapporti commerciali in materia di ces-sione di prodotti agricoli;

a proseguire le attività di verificadelle ricadute derivanti dall’applicazionedel citato articolo 62 nelle transazionicommerciali in ambito agricolo con i sog-getti interessati in modo da rendere coe-renti le implicazioni del suddetto articolo62 con le finalità di tutela dei produttoriagricoli nell’ambito dei negoziati di filiera.

9/5626/29. Zucchi, Oliverio, Brandolini,Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo,Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe(PD), Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,

premesso che:

le norme di cui all’articolo 62 deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, stabiliscono regolestringenti per i pagamenti a favore delleimprese agricole;

il Governo ha emanato il decretolegislativo 9 novembre 2012, n. 92, recante« Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre2002, n. 231, per l’integrale recepimentodella direttiva 2011/7/UE relativa alla lottacontro i ritardi di pagamento nelle tran-sazioni commerciali, a norma dell’articolo10, camma 1, della legge 11 novembre2011, n. 180 », e che tale decreto legisla-

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tivo riguarda la generalità delle aziende edella PA;

dette norme presentano contraddi-zioni che realizzano un’asimmetria nelsistema dei pagamenti con particolaredanno per le imprese fornitrici della pub-blica amministrazione o di altre imprese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle di-sposizioni sopra richiamate, al fine diverificare l’opportunità di rivedere la nor-mativa, armonizzando le diverse disposi-zioni, prevedendo anche norme che fissinoi termini intercorrenti tra la consegna deibeni o la prestazione dei servizi e lafatturazione di dette prestazioni.

9/5626/30. Saglia, Vignali.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame disponeulteriori misure urgenti per la crescita delPaese;

il comparto della produzione dienergia da bioliquidi, è condizionato dauna situazione di difficoltà, legittimata dalnotevole incremento del costo delle mate-rie prime e dall’attuale impasse econo-mica;

a tali criticità vanno ad aggiungersiquelle relative alle recenti disposizioninormative che hanno introdotto l’obbligodi certificazione di sostenibilità degli oli,attraverso le disposizioni del decreto mi-nisteriale del 23 gennaio 2012, e la dimi-nuzione del valore dei certificai verdi pereffetto delle disposizioni del decreto legi-slativo n. 28 del 2011;

a seguito dunque dell’entrata invigore delle citate disposizioni normative,sono elevati i rischi per il settore ancheper la difficoltà di raggiungimento degliobbiettivi di energia rinnovabile sanciti alivello internazionale. È compromessa lasopravvivenza stessa del settore sotto il

profilo occupazionale anche alla luce dellericadute sul versante degli investimenti esulla difficoltà di accedere al credito daparte delle imprese direttamente coinvolte;

sarebbe auspicabile procedere conil ripristino di condizioni di esercizio fat-tive per gli impianti alimentati da bioli-quidi sostenibili, alla luce della normativa,senza che vengano a generarsi impattisulla componente A3 della bolletta elet-trica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riconoscere – inappositi provvedimenti – agli impianti digenerazione di energia elettrica alimentatida bioliquidi sostenibili, un meccanismo dirimodulazione dell’incentivo all’energiaprodotta, anche prevedendo la possibilitàin capo ai titolari degli impianti stessi dioptare – qualora siano vigenti determinatecondizioni – per l’applicazione del coeffi-ciente moltiplicativo di cui al punto 7 dellatabella 2 della legge 24 dicembre 2007,n. 244 e s.m.i.

9/5626/31. Di Biagio.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previstol’abrogazione degli istituti « dell’accerta-mento della dipendenza dell’infermità dacausa di servizio, del rimborso delle spesedi degenza per causa di servizio, dell’equoindennizzo e della pensione privilegiata »,mantenendoli in deroga per alcune cate-gorie particolarmente esposte a rischioindicate con la dicitura « personale appar-tenente al comparto sicurezza, difesa, vigilidel fuoco e soccorso pubblico »;

resta escluso dalle deroghe tutto ilpersonale della polizia locale, afferente ilcomparto vigilanza degli enti locali. Sitratta di circa 65.000 unità di personale dipolizia locale, distribuite su tutto il terri-torio nazionale, le quali operano quotidia-

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namente in situazioni di potenziale espo-sizione a rischio, analogamente ai lorocolleghi afferenti i corpi di polizia di Stato,vigili del fuoco croce rossa, Arma deicarabinieri, già tutelati dalla deroga,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima, nell’ambitodelle proprie competenze, le dovute mo-difiche di natura normativa finalizzate agarantire l’inclusione, tra le deroghe delcitato articolo 6 comma 1, anche il per-sonale della polizia locale, per tutelarne idiritti e la sicurezza e garantirne l’opera-tività.

9/5626/32. Giorgio Conte, Di Biagio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame disponeulteriori misure urgenti per la crescita delPaese, rinnovando tra l’altro le compe-tenze dell’Agenzia per l’Italia digitale;

RetItalia internazionale Spa è unasocietà a partecipazione pubblica, il cuicapitale è interamente posseduto dall’or-mai disciolto Istituto nazionale per il Com-mercio Estero (ICE), e svolge compiti dianalisi di fabbisogni, progettazione, realiz-zazione e gestione di infrastrutture, servizie sistemi informativi a supporto dell’in-ternazionalizzazione e dei processi gestio-nali interni all’ICE, consentendo la lorointegrazione e interconnessione con si-stemi esterni, nonché di fornitura di as-sistenza qualificata al personale dell’ICE ealle PMI italiane, proponendo soluzionisempre all’avanguardia nel panorama ICTe ponendo la dovuta attenzione al correttoequilibrio tra costi e benefici;

il Ministero dello sviluppo econo-mico ha assegnato a retItalia internazio-nale Spa nel giugno 2011 e nell’aprile 2012il portale Made in Italy, un sistema dicommercio elettronico dei prodotti italianisul mercato internazionale e l’Internatio-nal Trade Hub – Italia, un portale spon-

sorizzato dal « Tavolo Strategico Nazionaleper la Trade Facilitation », che consentealle imprese italiane di accedere da ununico punto a tutti i processi relativiall’internazionalizzazione;

a seguito della « spending review » ilMinistero dello sviluppo economico hadato indicazione di provvedere all’aliena-zione di retItalia internazionale Spa e haposto come prerequisito una severa ri-strutturazione della Società, al fine direnderla appetibile al mercato;

in relazione alla natura « in house »di retItalia internazionale Spa e dellelimitate risorse rese disponibili alla« Agenzia per la promozione all’estero el’internazionalizzazione delle imprese ita-liane », le professionalità e lo stesso pa-trimonio informatico, in gestione a retIta-lia internazionale Spa, rischiano di andaredispersi in conseguenza dell’alienazionedella società;

sarebbe auspicabile, al fine di sal-vaguardare gli investimenti fatti, capitaliz-zare le risorse e le conoscenze professio-nali disponibili, valutare ipotesi di inte-grazione di retItalia internazionale Spanella struttura della Pubblica Amministra-zione, intese come soluzioni più economi-che e meno rischiose per l’integrità delpatrimonio informatico messo a disposi-zione della ex-ICE nel corso degli anni,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di procedere al-l’integrazione di tutto il personale a tempoindeterminato appartenente alla societàRetItalia Internazionale S.p.a. nei ruolidell’Agenzia per l’Italia digitale previa pro-cedura selettiva, finalizzata al colloca-mento del personale all’interno dell’Agen-zia.

9/5626/33. Raisi, Di Biagio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame recadisposizioni finalizzate alla crescita del

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Paese promuovendone lo sviluppo, ancheintroducendo misure di diversa naturafinalizzate a tutelare e garantire l’accessodei cittadini alle fonti di informazione;

in tema di diffusione dell’informa-zione, con particolare riferimento ai pro-dotti editoriali sussistono forti criticità inrelazione all’erogazione dei contributi perl’editoria, per la sussistenza di collega-menti tra imprese editoriali richiedenti icontributi, spesso oggetto di contestazionee di procedimenti penali;

la normativa in tema di collega-menti tra imprese editoriali, facente capoal comma 11-ter dell’articolo 3 della leggen. 250 del 1990, è stata sovente oggetto didiscrezionalità interpretativa e, fino aprima dell’entrata in vigore della leggen. 266 del 2005 (finanziaria 2006) gli ufficihanno sempre proceduto, in presenza dicollegamenti o presunti collegamenti, al-l’erogazione dei contributi ad una solaimpresa del presunto gruppo di imprese;

con la legge 23 dicembre 2005,n. 266, articolo 1 comma 574, si stabilìche, in caso di imprese collegate, tutte leimprese decadevano dal diritto di accessoai contributi;

ciò ha determinato delle evidenticriticità per le imprese editoriali coinvolte,in considerazione del carattere vitale chei contributi rivestono per l’attività di dif-fusione editoriale che costituisce un rife-rimento imprescindibile per la garanzia diun’informazione libera e plurale,

impegna il Governo

ad attivare le dovute iniziative di naturanormativa finalizzate a ripristinare, segna-tamente nel caso di imprese editoriali inmerito all’accesso ai contributi per l’edi-toria, la situazione antecedente alla leggen. 266 del 2005, affinché in caso di pre-sunti collegamenti, ipotizzabili da partedegli uffici, almeno una delle impresecoinvolte possa percepire i contributi spet-tanti.

9/5626/34. Scanderebech, Di Biagio.

La Camera,

visto il decreto-legge recante « ulte-riori misure urgenti per la crescita delpaese »;

esaminato, in particolare, l’articolo23 che modifica le disposizioni in materiadi società di mutuo soccorso introdottedalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

atteso che, in seguito alla prescri-zione di un obbligo, per dette società, disvolgere esclusivamente le attività di ca-rattere socio-sanitario individuate dallenuove norme, diverse società di mutuosoccorso attive sul territorio nazionale dadiverso tempo, e, in alcuni casi, risalentiaddirittura a fine 800, rischiano di doverrinunciare ad attività effettuate a favoredelle realtà territoriali in cui operano inquanto non riconducibili a quelle obbli-gatorie o di dover rinunciare alla formagiuridica utilizzata nel corso dei decenni;

ricordato che tali diverse attività sonostate coltivate in settori importanti comel’istruzione e la cultura o comunque, insettori qualificanti per il territorio in cuisi sono fin qui esplicate;

ritenuto opportuno procedere ad unaverifica delle conseguenze che tali dispo-sizioni possono provocare su numerosesocietà di mutuo soccorso che, grazie al-l’attività meritevole di intere generazioni,costituiscono ancora oggi un riferimentoimportante per le realtà territoriali e perla custodia della memoria storica di so-dalizi che hanno contribuito alla crescitasociale delle relative comunità e, quindidel Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dellanorma sopra richiamata, al fine di verifi-care la possibilità di assumere ogni ini-ziativa opportuna allo scopo di consentireche le società di mutuo soccorso che,prima dell’entrata in vigore delle nuovedisposizioni, svolgevano effettivamente lapropria attività in settori diversi da quelliesclusivi introdotti con la riforma dell’ar-

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ticolo 1 della legge 15 aprile 1886 n. 3818,possano proseguire in tali attività senza lanecessità di procedere a costose trasfor-mazioni degli atti costitutivi e degli statutie preservando, in tal modo, anche la loromemoria storica.

9/5626/35. Contento.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevedeimportanti innovazioni nel campo del set-tore dei trasporti, servizio di interesseeconomico generale che si configura comeelemento essenziale del diritto alla mobi-lità sancito dall’articolo 16 della Costitu-zione;

il sistema dei trasporti è il pernofondamentale per lo sviluppo economico esociale di un Paese moderno, avendo ilfine di garantire la mobilità delle personee delle merci. Per tali ragioni, il diritto allacontinuità territoriale, promosso in sedeeuropea, va inserito nell’ambito della ga-ranzia, dell’uguaglianza dei cittadini non-ché della coesione economica e sociale deinostro Paese;

le popolazioni delle isole minorisiciliane vivono una situazione di perdu-rante disagio. Oltre alle problematicheproprie del Mezzogiorno italiano, i citta-dini residenti in tali località sono costrettia subire difficoltà di trasporto e comuni-cazione che ne compromettono inevitabil-mente le sfere economiche e sociali,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,a valutare l’opportunità di attuare azioniincisive affinché la Sicilia e le sue isoleminori possano fruire a pieno del princi-pio della continuità territoriale, garan-

tendo altresì il diritto alla mobilità deicittadini siciliani.

9/5626/36. Fallica, Misiti, Miccichè, Gri-maldi, Terranova, Stagno d’Alcontres,Iapicca, Pittelli, Pugliese, Soglia.

La Camera,

premesso che:

nell’ottobre 2009: il Governo haaperto un tavolo di concertazione con lemaggiori associazioni sindacali degli ope-ratori balneari per arrivare ad una solu-zione condivisa che consentisse di chiu-dere la procedura di infrazione e chepotesse tutelare gli operatori di fronte allemodifiche legislative imposte dall’unioneEuropea;

il 30 dicembre 2009: al fine diimpedire che gli operatori balneari potes-sero essere sottoposti a procedure di evi-denza pubblica per il rinnovo delle proprieconcessioni già a partire dal 1o gennaio2010, con gravi effetti pregiudizievoli perloro e per il sistema balneare italiano, neldecreto-legge n. 194 (cosiddetto decretoMilleproroghe), è stato inserito all’articolo1, il 18o comma, il quale ha stabilito chele concessioni demaniali marittime ad usoturistico ricreativo in essere alla data del30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31dicembre 2012 avessero durata fino a taledata;

il 26 febbraio 2010: la Legge 26febbraio 2010 n. 194 di conversione delsopracitato decreto, ha cambiato l’inizialetesto del 18o comma sopracitato, introdu-cendo due modifiche: 1) ha esteso ladurata delle concessioni sopra indicate al31 dicembre 2015 e 2) ha richiamato neltesto le disposizioni di cui all’articolo 03,comma 4-bis del decreto-legge 5 ottobre1993 n. 400, convertito dalla legge 4 di-cembre 1993, n. 494, che prevede che leconcessioni demaniali marittime con fina-lità turistico ricreative possano avere du-rata superiore a sei anni e comunque nonsuperiore a venti anni;

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il 5 maggio 2010: la CommissioneEuropea, con lettera 2008/4908 C(2010)2734 del 5 maggio 2010, ha riscontrato chel’articolo 1, 18o comma, così come modi-ficato dalla legge di conversione del 26febbraio 2010 n. 25, faceva riferimentoall’articolo 03, comma 4-bis del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, che a suavolta rinvia in modo espresso all’articolo01, comma 2 del decreto-legge n. 400citato, contenente il rinnovo automaticodelle concessioni. In conseguenza di ciò,ha riaperto la procedura d’infrazione;

gennaio 2011: iniziano gli incontritra Stato e Regioni per raggiungere un’in-tesa sulle modifiche legislative da intro-durre in materia di demanio marittimoper superare i contrasti sorti con l’Unioneeuropea e permettere la chiusura dellaprocedura d’infrazione;

il 27 settembre 2011: Il ParlamentoEuropeo ha approvato una Risoluzionesull’« Europa, prima destinazione turisticamondiale – un nuovo quadro politico peril turismo europeo » (2010/2206(INI), conla quale all’articolo 56 invita la Commis-sione Europea a valutare se la direttiva2006/123/CE possa avere ripercussioni ne-gative sulle PMI di questo settore e, nelcaso, a proporre misure per attenuare taliripercussioni e garantire che le caratteri-stiche specifiche di questa categoria pro-fessionale siano prese in direttiva;

il 30 novembre 2011: il Senato haapprovato definitivamente la Legge Comu-nitaria 2010. In conseguenza di ciò l’arti-colo 11, abrogando le disposizioni in ma-teria di concessioni demaniali marittime incontrasto con i principi del Trattato Eu-ropeo, ha permesso di fatto la chiusuradella procedura d’infrazione 2008/4908 edha attribuito al Governo, ed in particolareal Ministro per gli Affari regionali, ladelega ad adottare entro quindici mesidalla data di entrata in vigore di dettalegge, un decreto legislativo avente adoggetto la revisione e il riordino dellalegislazione relativa alle concessioni dema-niali marittimi secondo i principi e i

criteri indicati nella medesima legge co-munitaria;

nel mese di ottobre 2012: i ministriGnudi e Moavero hanno presentato lelinee guida del decreto delegato di riordinodelle concessioni demaniali previsto dallaLegge Comunitaria 2010;

nei giorni successivi: si è avutanotizia che il governo spagnolo ha presen-tato un Progetto di legge teso a prolungarele concessioni demaniali senza evidenzapubblica e con parere favorevole del Com-missario europeo alla giustizia;

il 6 dicembre 2012: il Senato haapprovato il Decreto Sviluppo che prevedeuna « mini » proroga di 5 anni, che nonrisolve il problema di una transizione chedeve essere più lunga in previsione di unalegge di riordino;

le 30 mila aziende balneari rappre-sentano una eccellenza dell’offerta turi-stica italiana da tutelare per l’indubbiovalore competitivo e per la funzione dipubblico interesse (ambientale, sanitario,di sicurezza) che esse svolgono sulle nostrecoste,

impegna il Governo:

a riaprire il confronto in Europa alfine scongiurare una messa in mora o unanuova procedura d’infrazione dei tuttoincongrua vista la legge spagnola e ilparere europeo;

a ricontrattare in Europa tutta lamateria alla luce di quello che succede inSpagna;

a verificare la possibilità di ripensareil tema delle concessioni in Italia nell’am-bito della nuova direttiva europea sulleconcessioni.

9/5626/37. Pizzolante.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge recante misure ur-genti per la crescita del Paese, interviene

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all’articolo 33-octies a modificare la disci-plina della Conferenza dei servizi conriguardo al superamento dei dissensiespressi dalle regioni e province autonomenelle materie di loro competenza;

l’istituto della conferenza dei ser-vizi può costituire un valido strumento disemplificazione e di accelerazione dei pro-cedimenti amministrativi con importantiricadute positive sulla vita dei cittadini esull’attività delle aziende;

la disciplina vigente presenta carat-teri di frammentarietà dovuta al fatto cheessa è più il risultato di interventi scoor-dinati spesso contenuti, come nel casoattuale, in provvedimenti d’urgenza, che diuna normativa organica;

la denunciata disorganicità delladisciplina comporta spesso la difficoltà diricostruire quale sia l’esatta regolamenta-zione da applicare alle singole fattispecie,anche per l’intreccio con disposizioni disettore richiamate dalla stessa legge n. 241del 1990 che dovrebbe disciplinare, per lasua natura di legge sul procedimento am-ministrativo, in maniera generale ed esau-stiva gli istituti in essa contemplati,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di assumere leiniziative per una risistemazione organicadella disciplina della conferenza di serviziispirata a obbiettivi di reale semplifica-zione, concentrazione delle decisioni, va-lutando in particolare l’introduzione deldissenso costruttivo come fattispecie didissenso esprimibile in sede di conferenza.

9/5626/38. Pastore.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca mi-sure urgenti per la crescita del Paese;

all’articolo 2 il provvedimento pre-vede l’istituzione presso il Ministero del-l’interno dell’Anagrafe nazionale della po-

polazione residente (ANPR), quale base didati di interesse nazionale, che subentraall’Indice nazionale delle anagrafi (INA);

ferme restando le attribuzioni delsindaco di cui all’articolo 54, comma 3, deltesto unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, approvato con il decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, è pre-visto altresì che l’ANPR subentri alle ana-grafi della popolazione residente e deicittadini italiani residenti all’estero tenutedai comuni;

con apposito decreto deve esseredefinito un piano per il graduale subentrodell’ANPR alle citate anagrafi, da comple-tare entro il 31 dicembre 2014;

fino alla completa attuazione didetto piano, l’ANPR acquisisce automati-camente in via telematica i dati contenutinelle anagrafi tenute dai comuni per iquali non è ancora avvenuto il subentro,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delledisposizioni introdotte all’articolo 2 e l’im-patto che esse determinano presso gliuffici comunali incaricati della tenutadelle anagrafi della popolazione residenteal fine di valutare l’opportunità di assu-mere ulteriori iniziative normative volte aprevedere il mantenimento delle anagrafiin capo ai comuni in luogo della previstasostituzione da parte dell’ANPR, secondo ilpiano di subentro previsto entro il 31dicembre 2014.

9/5626/39. Fogliato.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca mi-sure urgenti per la crescita del Paese;

in particolare, con gli articoli 1 e 2il decreto intende promuovere lo sviluppodell’economia e della cultura digitali, de-finire le politiche di incentivo alla do-manda dei servizi digitali e favorire l’al-

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fabetizzazione e lo sviluppo delle compe-tenze digitali con particolare riguardo allecategorie a rischio di esclusione, nonché laricerca e l’innovazione tecnologica;

l’articolo 2-bis introdotto nel corsodell’esame del provvedimento al Senatoreca nuove regole tecniche per le basi didati cui deve provvedere l’Agenzia perl’Italia digitale per l’identificazione dei daticritici tra quelli di interesse nazionalenecessari a tale alfabetizzazione, nonchéper la definizione delle modalità di ag-giornamento, secondo standard interna-zionali di riferimento;

ciò è previsto al fine di garantire laqualità dei dati presenti nelle banche diinformazioni utili all’alfabetizzazione eallo sviluppo dei servizi digitali;

è tuttavia necessario in queste ope-razioni prevedere anche idonee misurevolte alla semplificazione delle proceduree dei sistemi informativi in modo sianogarantite la trasparenza, l’economicità,l’efficacia e l’efficienza dei servizi che sonodiretti a cittadini ed imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in successivi prov-vedimenti legislativi, di disporre tra lemodalità di aggiornamento delle basi didati cui l’Agenzia per l’Italia digitale èchiamata a provvedere, idonee misurevolte alla semplificazione delle procedureamministrative e dei sistemi informatividigitali, a servizio di cittadini ed imprese,a fini di « sburocratizzazione ».

9/5626/40. Polledri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame intervienein materia di finanza e funzionamentodegli enti locali;

l’articolo 5 reca norme relative al-l’obbligo di utilizzo della posta elettronicacertificata per le pubbliche amministra-

zioni e per le imprese individuali chepresentino domanda di prima iscrizione alregistro delle imprese o all’albo delle im-prese artigiane successivamente alla datadi entrata in vigore del presente decreto,mentre l’articolo 6 dispone in ordine allatrasmissione dei documenti per via tele-matica;

già il decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, recante il Codice dell’ammi-nistrazione digitale, ha infatti disposto chetutte le pubbliche amministrazioni sonotenute nello svolgimento dei propri com-piti ed attività ad attenersi all’utilizzo delsistema di posta elettronica certificata –PEC per ogni scambio di comunicazioneed informazione;

le misure introdotte dal Codice del-l’amministrazione digitale e dai successiviprovvedimenti che si sono susseguiti rela-tivi all’amministrazione digitale, di fatto,sono stati disattesi e rimasti inattuati daparte di moltissime pubbliche amministra-zioni;

è necessario pertanto prevedereche l’utilizzo della PEC e delle comunica-zioni digitali sostituisca ogni altra forma dicomunicazione e scambio di informazioni,al fine di facilitare anche i rapporti concittadini ed imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ogniopportuna iniziativa al fine di garantirel’osservanza delle disposizioni previste dalCodice dell’amministrazione digitale in ri-ferimento all’obbligo per le pubbliche am-ministrazioni di utilizzo del sistema diposta elettronica certificata, nonché delleprevisioni di cui alla nuova normativa intema di amministrazione aperta e acces-sibilità delle informazioni della pubblicaamministrazione, introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con mo-dificazioni dalla legge n. 134 del 2012,cosiddetto primo decreto crescita e svi-luppo, affinché le stesse trovino definitivae compiuta attuazione.

9/5626/41. Meroni.

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La Camera,

premesso che:

il provvedimento contiene disposi-zioni in materia di giustizia civile, e pre-cisamente norme finalizzate ad introdurreulteriori disposizioni di « giustizia digi-tale », affinché nei procedimenti civili lecomunicazioni e le notificazioni a curadella cancelleria siano effettuate esclusi-vamente per via telematica;

la modifica proposta, fra l’altro,prevede che l’entrata in vigore, per iprocedimenti in materia civile, sia diffe-renziata a seconda se i destinatari siano idifensori o soggetti diversi da quest’ultimi,

impegna il Governo

a riferire alla Camera entro quattro mesidall’introduzione del nuovo sistema di no-tificazione e comunicazione digitale neiprocedimenti civili avanti ai Tribunali ealle Corti di Appello, evidenziando in par-ticolare, rispetto al periodo precedente, ilrisparmio di spesa, suddiviso per Corti diAppello, conseguito a parità di procedi-menti, tra loro similari.

9/5626/42. Paolini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento contiene disposi-zioni in materia di giustizia civile, e pre-cisamente norme finalizzate ad introdurreulteriori disposizioni di « giustizia digi-tale », affinché nei procedimenti civili lecomunicazioni e le notificazioni a curadella cancelleria siano effettuate esclusi-vamente per via telematica;

tra le modifiche proposte fra l’al-tro, vi è quella che ha inciso pesantementesul diritto di copia di cui all’articolo 40 deltesto unico in materia di spese di giustizia,attraverso un aumento di ben dieci volterispetto a quello oggi previsto per gli atticomunicati o notificati in cancelleria;

la notificazione in cancelleria èregola per molti procedimenti civili inmateria di sanzioni amministrative, poi-ché, come è risaputo, la parte non neces-sita di difesa tecnica, e il cittadino moltospesso non è residente nel comune ovel’accertamento è avvenuto;

l’aumento proposto colpirebbe inprincipalità i semplici cittadini che non simuniscono di una difesa tecnica e chedetta novella legislativa risulta altresì in-coerente anche rispetto all’esercizio pienoe uguale del diritto di difesa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della di-sposizione di cui alla premessa, al fine diadottare ulteriori iniziative normativevolte a escludere dall’applicazione dell’au-mento, per gli atti comunicati o notificatiin cancelleria, di dieci volte del diritto dicopia in tutti i procedimenti civili ove laparte può stare in giudizio senza la difesatecnica.

9/5626/43. Rondini.

La Camera,

valutando positivamente gli interventiprospettati dal Governo per pianificare ilcompletamento e potenziamento della retedi comunicazione Tetra, indispensabilealle forze di polizia nazionali, che l’utiliz-zeranno per scambiarsi informazioni incondizioni di accresciuta sicurezza;

sottolineando come il sistema di pub-blica sicurezza non comprenda soltantol’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Statoe la Guardia di Finanza ma, altresì, lePolizie Provinciali e locali;

evidenziando come il progetto di in-tegrare le polizie locali e provinciali in unsistema unitario incontri tuttora ostacoliimportanti nella restrizione operata a lorodanno dell’accesso ad alcune banche dati

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del Ministero dell’Interno ritenute di im-portanza strategica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normativevolte ad allargare progressivamente allepolizie locali e provinciali l’accesso ai datisensibili stoccati presso il Ministero del-l’Interno di cui normalmente si valgono leforze dell’ordine nazionali nell’espleta-mento delle proprie funzioni e ad esten-dere loro, ove necessario, le reti di comu-nicazione protette.

9/5626/44. Volpi.

La Camera,

rilevando come l’Atto Camera 5626contempli lo stanziamento di 3,7 milioni dieuro nei 2012, ormai alla conclusione, e dialtri 2,6 milioni all’anno dal 2013 al 2020per allestire « apprestamenti e dispositiviinfo-operativi e di sicurezza idonei a ga-rantire il supporto e la protezione delpersonale impiegato anche nelle attivitàinternazionali di contrasto alla pirateriaed assicurare una maggior tutela dellalibertà di navigazione »;

esprimendo apprezzamento per lascelta di impiegare, in qualità di coperturadelle spese previste per il 2012, i fondierogati dall’Onu a titolo di rimborso per lapartecipazione delle Forze Armate italianealle operazioni di pace promosse dalleNazioni Unite;

rilevando tuttavia, come le risorseper i successivi sette anni, debbano inveceessere attinte dal fondo per le missionimilitari all’estero, che viene rifinanziato dianno in anno;

pertanto, come nel periodo 2013-2020 la copertura individuata sia al mo-mento puramente teorica – potendo ilpredetto fondo anche non essere rifinan-ziato nei prossimi anni – e la misura

delineata conseguentemente un mero au-spicio programmatico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle di-sposizioni di cui alla premessa, al fine diadottare ulteriori iniziative normativevolte a modificare alla prima occasioneutile il regime delle coperture previste, inmodo tale da garantirne la congruità amedio termine rispetto alla spesa prevista.

9/5626/45. Chiappori.

La Camera,

apprezzando la decisione del Go-verno di dare alla lotta antipirateria uncarattere di lungo periodo, prevedendostanziamenti di qui al 2020 per allestire« apprestamenti e dispositivi info-operativie di sicurezza idonei a garantire il sup-porto e la protezione del personale impie-gato anche nelle attività internazionali dicontrasto alla pirateria ed assicurare unamaggior tutela della libertà di naviga-zione »;

evidenziando la sussistenza di poten-ziali fattori di rischio, relativi in partico-lare alla possibilità che gli Stati rivieraschidei bacini interessati dal fenomeno dellapirateria maturino forme di risentimentoper la percezione di eventuali compres-sioni della loro sovranità,

impegna il Governo

a riferire periodicamente al Parlamentosull’andamento delle operazioni di contra-sto alla pirateria marittima e sull’applica-zione delle misure adottate nel quadrodell’attuazione delle disposizioni contenutenel decreto-legge in esame.

9/5626/46. Rainieri.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 34, comma 30, del prov-vedimento in esame, dispone che a decor-rere dal sessantesimo giorno dall’emana-

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zione dei decreti non regolamentari di cuiall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge2/2012, si applichi la sanzione ai casi dicommercializzazione dei sacchi per tra-sporto merci (cosiddetti shoppers) nonconformi alle prescrizioni ivi previste;

l’attuale disposizione rivede soloparzialmente la precedente versione deltesto iniziale del presente decreto, il ter-mine di cui al comma 4 veniva anticipatodi un anno, ovvero al 31 dicembre 2012,lasciando inalterata la preoccupazionedelle aziende operanti nel settore, circa uncentinaio per un totale di circa 4 miladipendenti, creando comunque notevoleinstabilità sia relativamente all’aspettoproduttivo, sia a livello occupazionale;

la Commissione considera contrariall’articolo 18 della direttiva 94/62/CE siail divieto di commercializzare sacchetti diplastica non biodegradabili imposto dallalegge 296/2006 (legge finanziaria 2007) –la cui decorrenza è stata successivamentemodificata fino al 1o gennaio 2011 daldecreto-legge 78/2009 – sia la sospensionedi tale divieto relativamente ad alcunecategorie di sacchetti di plastica con de-terminate caratteristiche introdotta dal-l’articolo 2 del decreto-legge 2/2012, comerecepito dalla legge 28/2012,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della di-sposizione di cui alla premessa al fine diadottare ulteriori iniziative normativevolte a rivedere l’attuale termine stabilitoper il divieto di commercializzazione deisacchi per trasporto merci, posticipandoulteriormente il termine ultimo al 31 di-cembre 2013.

9/5626/47. Bitonci.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 34, comma 31, del prov-vedimento in esame, individua nel Prov-veditorato interregionale alle opere pub-

bliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sarde-gna l’amministrazione competente, in re-gime ordinario, per il coordinamento delleattività di dragaggio, rimozione, tratta-mento e relativo conferimento in discaricadi sedimenti, e che la finalità di talearticolo è quella di consentire l’esecuzionedi interventi volti a rimuovere i rischi diesondazione del fiume Pescara e ristabilirele condizioni minime di agibilità e fruibi-lità del porto-canale di Pescara;

la disposizione prevede lo stanzia-mento di 3 milioni di euro per il paga-mento degli indennizzi agli operatori dellapesca del Porto canale di Pescara per ilfermo dell’attività causato dal mancatoavvio delle attività di dragaggio;

anche in altre aree del Paese, comenel Delta del Po, in provincia di Rovigo, acausa della realizzazione di alcune grandiopere come l’installazione del terminalgasiero al largo di Porto Levante, l’attivitàdi pesca ed ittiocoltura ha subito dei gravie pesanti ripercussioni, con evidenti con-traccolpi sui livelli occupazionali coinvolti,

impegna il Governo

a prevedere interventi finalizzati a soste-nere gli operatori della pesca, anche del-l’area del Delta del Po in Provincia diRovigo.

9/5626/48. Munerato.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 9-bis del provvedimentoin esame reca ulteriori novelle all’articolo68 del CAD in tema di acquisizione diprogrammi informatici da parte della pub-blica amministrazione;

in particolare, vengono inseriti iprincipi di economicità e di efficienza,tutela degli investimenti, riuso e neutralitàtecnologica che devono presiedere alla va-lutazione comparativa di tipo tecnico edeconomico volta all’acquisto di programmi

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informatici o parti di essi da parte delleamministrazioni pubbliche;

la grave crisi economica e finan-ziaria che ha colpito in questi ultimi anniil Paese ha comportato l’emanazione dinumerosi provvedimenti finalizzati ad unarevisione del livello di spesa pubblica inalcuni settori della Pubblica Amministra-zione, giunto a livelli eccessivi anche acausa di inefficienze che hanno rallentatoil progresso tecnologico ed aumentato icosti di gestione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, e ad ognilivello della Pubblica Amministrazione, inordine alla finalizzazione di interventi peril progresso tecnologico allo scopo di ri-durre i livelli della spesa pubblica.

9/5626/49. Bonino.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 29 del provvedimento inesame introduce una serie di incentivifiscali per gli anni 2013-2015, in favore dipersone fisiche e persone giuridiche cheintendono investire nel capitale sociale diimprese « start-up innovative », stabilendocome le persone fisiche potranno detrarredall’IRPEF una percentuale delle sommeinvestite nel capitale sociale delle predetteimprese, sia per gli investimenti effettuatidirettamente che per tramite di organismidi investimento collettivo del risparmio odi altre società che investono prevalente-mente in startup innovative;

la disoccupazione oggi in Italia haraggiunto livelli molto elevati, soprattuttoper due categorie sociali, ovvero i giovanie le donne la quali entrano molte volte nelmondo del lavoro solo dopo essersi dedi-cate alla crescita dei figli, e dovendoconciliare il lavoro casalingo con quelloesterno, subendo talvolta spesso pesanti

discriminazioni e una serie di disugua-glianze strutturali,

impegna il Governo

a prevedere regimi fiscali e previdenzialiagevolati per le start-up innovative cheassumono all’interno della propria forzalavoro personale femminile, al fine dicontribuire ad incrementare l’occupazionefemminile.

9/5626/50. Comaroli.

La Camera,

premesso che:

il comma 57 dell’articolo 34 delprovvedimento in esame autorizza laCONSOB ad assumere, mediante nominaper chiamata diretta e con contratto atempo determinato, non più di cinquepersone che, per i titoli professionali o diservizio posseduti, risultino idonee all’im-mediato svolgimento dei compiti di isti-tuto;

l’ammontare complessivo dellaspesa pubblica italiana ha determinato, inqueste ultimi esercizi, l’adozione di nume-rosi ed impegnativi provvedimenti, impo-nendo misure di contenimento a tutti ilivelli della Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dellanorma richiamata in premessa al fine diadottare ulteriori iniziative normativevolte a stabilire che l’assunzione di per-sonale da parte di CONSOB debba avve-nire impiegando, in via prioritaria, perso-nale già rientrante nella forza lavoro oggioccupata all’interno della medesima CON-SOB.

9/5626/51. D’Amico.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 37-bis del provvedimentoin esame prevede come possano essereindividuate « zone a burocrazia zero », ove

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viene previsto come in queste zone siapossibile individuare tipi di autorizzazioniche possono essere sostituite da semplicicomunicazioni al SUAP e l’applicazionedel silenzio assenso per i procedimentiamministrativi inerenti le iniziative pro-duttive ad eccezione di quelli di naturatributaria, di pubblica sicurezza e attinentiall’incolumità pubblica;

all’interno del medesimo provvedi-mento, viene altresì previsto come le ri-sorse stanziate per le aree ubicate nelleRegioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Si-cilia siano utilizzate dal Sindaco territo-rialmente competente per la concessionedi contributi diretti alle nuove iniziativeproduttive avviate nelle zone a burocraziazero;

la disposizione così come formulatasembra perciò prefigurare un’evidente echiara sperequazione tra i diversi territoridel Paese, avvantaggiando notevolmente leamministrazioni locali di determinatearee,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle di-sposizioni richiamate in premessa, al finedi adottare ulteriori iniziative normativevolte a uniformare l’attuale normativa ine-rente i contributi diretti ed utilizzati daiSindaci alle nuove iniziative produttiveavviate nelle zone a burocrazia zero, atutto le aree individuate come a burocra-zia zero, senza limitarle a specifiche Re-gioni.

9/5626/52. Vanalli.

La Camera,

preso atto della volontà del Go-verno di favorire la crescita dell’economiadel Paese, oggi gravemente depressa dauna crisi che colpisce sia le imprese, sia lefamiglie; le prime danneggiate soprattuttodalla crisi interna dei consumi, dalla con-

correnza delle aziende asiatiche e suda-mericane e dalla difficoltà delle banche aderogare credito; le seconde frenate dall’in-certezza sul futuro e colpite dai licenzia-menti sempre più numerosi da parte delleaziende che chiudono o che delocalizzano;

considerato che il settore delleenergie rinnovabili può costituire un im-portante volano per tutta l’economia;

considerato che ai sensi dei decretoministeriale 5 luglio 2012, il Quarto ContoEnergia si applica esclusivamente: ai « pic-coli impianti » fotovoltaici, agli impiantifotovoltaici integrati con caratteristiche in-novative e agli impianti a concentrazioneche entrano in esercizio prima del 27agosto 2012; ai « grandi impianti » iscrittiin posizione utile nei Registri e che pro-ducono la certificazione di fine lavorientro 7 mesi (o 9 mesi per gli impianti dipotenza superiore a 1 MW) dalla pubbli-cazione della relativa graduatoria; agli im-pianti realizzati sugli edifici pubblici e suaree delle Amministrazioni Pubbliche, cheentrano in esercizio entro il 31 dicembre2012;

considerata la difficoltà di moltepubbliche amministrazioni di far entrarein esercizio gli impianti entro la fine del2012,

impegna il Governo

a concedere un congruo rinvio del termineultimo per l’entrata in esercizio degli im-pianti fotovoltaici realizzati su edifici pub-blici al fine di godere delle incentivazionidel quarto conto energia.

9/5626/53. Montagnoli.

La Camera,

preso atto della volontà del Governodi favorire la crescita dell’economia delPaese, oggi gravemente depressa da unacrisi che colpisce sia le imprese, sia lefamiglie; le prime danneggiate soprattuttodalla crisi interna dei consumi, dalla con-correnza delle aziende asiatiche e suda-

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mericane e dalla difficoltà delle banche aderogare credito; le seconde frenate dall’in-certezza sul futuro e colpite dai licenzia-menti sempre più numerosi da parte delleaziende che chiudono o che delocalizzano;

considerato che con il presente de-creto il Governo non affronta i grandi nodiche affliggono il mondo imprenditoriale,primo fra tutti la difficoltà di finanzia-mento delle nostre imprese, che devonoconvivere con un sistema bancario ormaiattento solo ai propri bilanci e non alsostegno dell’economia reale;

preso atto che il fenomeno del creditcrunch è drammatico ed dati sui finan-ziamenti erogati non segnalano un’inver-sione di tendenza;

considerato che la Banca CentraleEuropea ha immesso nei mesi scorsi sulmercato ingenti somme di denaro che lebanche italiane non hanno destinato alcredito verso le imprese private, impegnatecome sono ad assolvere gli obblighi delleautorità europee in tema di capitalizza-zione;

considerato che lo Stato deve tornaread acquisire partecipazioni nel capitaledelle banche che godono di sostegno pub-blico e che godono di finanziamenti a tassiagevolati della Banca Centrale Europea,non con lo scopo di sostituire il manage-ment degli istituti di credito o di tornareal modello della banca pubblica, ma con ilsolo fine di vigilare e garantire il neces-sario flusso di credito alle imprese e allefamiglie, essenziale per garantire la ri-presa dell’economia reale,

impegna il Governo

a prevedere che lo Stato possa acquisirequote del capitale delle banche che bene-ficiano di finanziamenti a tassi agevolatida parte della Banca Centrale Europea, alfine di garantire un adeguato flusso dicredito alle famiglie ed alle imprese.

9/5626/54. Simonetti.

La Camera,

preso atto della volontà del Governodi favorire la crescita dell’economia delPaese, oggi gravemente depressa da unacrisi che colpisce sia le imprese, sia lefamiglie; le prime danneggiate soprattuttodalla crisi interna dei consumi, dalla con-correnza delle aziende asiatiche e suda-mericane e dalla difficoltà delle banche aderogare credito; le seconde frenate dall’in-certezza sul futuro e colpite dai licenzia-menti sempre più numerosi da parte delleaziende che chiudono o che delocalizzano;

considerato che con il presente de-creto il Governo non affronta i grandi nodiche affliggono il mondo imprenditoriale,primo fra tutti la difficoltà di finanzia-mento delle nostre imprese, che devonoconvivere con un sistema bancario ormaiattento solo ai propri bilanci e non alsostegno dell’economia reale;

preso atto che il fenomeno del creditcrunch è drammatico ed dati sui finan-ziamenti erogati non segnalano un’inver-sione di tendenza;

considerato che la Banca CentraleEuropea ha immesso nei mesi scorsi sulmercato ingenti somme di denaro che lebanche italiane non hanno destinato alcredito verso le imprese private, impegnatecome sono ad assolvere gli obblighi delleautorità europee in tema di capitalizza-zione;

valutato che è necessario che il Go-verno vigili sul sistema bancario affinchévenga adeguatamente sostenuto il sistemaproduttivo, in modo da finanziare la cre-scita e che intervenga, nel caso ciò nonavvenga, con il commissariamento dellebanche,

impegna il Governo

a valutare l’introduzione delle disposizioninormative necessarie per inserire tra lecause di scioglimento degli organi ammi-nistrativi e di controllo delle banche ilmancato ampliamento delle concessioni dicredito alle imprese ed ai consumatori nel

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caso le banche abbiano beneficiato dellerisorse finanziarie concesse a tasso agevo-lato dalla BCE.

9/5626/55. Fugatti.

La Camera,

preso atto della volontà del Governodi favorire la crescita dell’economia delPaese, oggi gravemente depressa da unacrisi che colpisce sia le imprese, sia lefamiglie; le prime danneggiate soprattuttodalla crisi interna dei consumi, dalla con-correnza delle aziende asiatiche e suda-mericane e dalla difficoltà delle banche aderogare credito; le seconde frenate dall’in-certezza sul futuro e colpite dai licenzia-menti sempre più numerosi da parte delleaziende che chiudono o che delocalizzano;

preso atto della volontà del Governodi incentivare la diffusione delle tecnologiedigitali nella pubblica amministrazione edi favorire l’uso degli strumenti di paga-mento elettronici;

ritenuto opportuno introdurre ulte-riori misure per limitare l’uso del denarocontante senza penalizzare i consumatoricon restrizioni esagerate o con costi digestione delle carte elettroniche;

preso atto che, per talune categorie,come tabaccai e distributori di carburanti,la diffusione delle carte di pagamentoelettroniche diminuirebbe notevolmente ilrischio di rapine, aumentando la sicurezzapersonale,

impegna il Governo

ad assicurare la gratuità, sia per il con-sumatore sia per l’esercente, delle transa-zioni regolate con carte di pagamentoelettroniche presso rivendite di carburantie di tabacchi per importi inferiori ad euro150.

9/5626/56. Forcolin.

La Camera,

premesso che:

all’articolo 11, il comma 3, capo-verso 1-bis prevede che « le regioni e glienti locali interessati stipulino convenzionicon il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca per consentire, insituazioni particolarmente svantaggiate,l’istituzione di centri scolastici digitali col-legati funzionalmente alle istituzioni sco-lastiche di riferimento, mediante l’utilizzodi nuove tecnologie al fine di migliorare laqualità dei servizi agli studenti e di ga-rantire una maggiore socializzazione dellecomunità di scuole. »;

il comma 628 della Finanziaria2007 ha confermato quanto stabilito dallaLegge finanziaria 448/98 in merito allagratuità parziale dei libri di testo estesaanche agli studenti del primo e del se-condo anno dell’istruzione secondaria su-periore;

in particolare, in base alle sopracitate norme, le avvertenze tecniche per lacompilazione del libro di testo da utiliz-zare nella scuola dell’obbligo, nonché perl’individuazione dei criteri per la determi-nazione del prezzo massimo complessivodella dotazione libraria necessaria per cia-scun anno, da assumere quale limite al-l’interno del quale i docenti debbono ope-rare le proprie scelte si applichi anche peril primo e per il secondo anno dell’istru-zione secondaria superiore, nonché, limi-tatamente all’individuazione dei criteri perla determinazione del prezzo massimocomplessivo della dotazione libraria, aglianni successivi al secondo;

le istituzioni scolastiche, le reti discuole e le associazioni dei genitori sonoinoltre autorizzate al noleggio di libriscolastici agli studenti e ai loro genitori;

le amministrazioni interessate pos-sono, a fronte di particolari esigenze, di-sporre che il beneficio previsto dall’arti-colo 27, comma 1, della citata legge n. 448del 1998 sia utilizzato per l’assegnazione,

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anche in comodato, dei libri di testo aglialunni, in possesso dei requisiti richiestiche adempiono l’obbligo scolastico;

l’articolo 23, comma 5 del decreto-legge 95/2012 prevede che « Al fine diassicurare la prosecuzione degli interventiprevisti dall’articolo 27, comma 1, dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448, sia auto-rizzata la spesa di 103 milioni di euro adecorrere dall’anno 2013 »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di assicurare aglistudenti i contenuti digitali interattivi dicui al comma 3, capoverso 1-bis dell’arti-colo 11 del disegno di legge in titolo, cononeri a carico delle famiglie, nel rispettosia dell’articolo 27, comma 1 della Legge448/1998, sia dell’articolo 23, comma 5 deldecreto-legge n. 95/2012.

9/5626/57. Goisis.

La Camera,

premesso che:

la legge 9 gennaio 2004, n. 4 reca« Disposizioni per favorire l’accesso deisoggetti disabili agli strumenti informa-tici »;

in particolare, la predetta norma-tiva tutela e garantisce il diritto di accessoai servizi informatici e telematici dellapubblica amministrazione e ai servizi dipubblica utilità da parte delle personedisabili, in ottemperanza al principio diuguaglianza ai sensi dell’articolo 3 dellaCostituzione,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, anche attra-verso eventuali ulteriori iniziative norma-tive, di sottoporre la fornitura di copie susupporto digitale degli strumenti didatticifondamentali, accessibili agli alunni disa-bili e agli insegnanti di sostegno, di cui alcomma 2 dell’articolo 5 della legge 9gennaio 2004, n. 4, oltre che agli obblighi

di cui all’articolo 3 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblicadel 3 maggio 2006, n. 252, anche all’ob-bligo di deposito della versione digitaleaccessibile ai sensi del decreto del Ministroper le Riforme e le Innovazioni nellaPubblica amministrazione 30 aprile 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136del 12 giugno 2008;

a valutare altresì l’opportunità direndere la suddetta versione disponibileper l’acquisto dagli editori ad un prezzoinferiore rispetto a quello della versionecartacea.

9/5626/58. Grimoldi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 11 del disegno di legge intitolo modifica l’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, consentendo che laversione on line dei libri di testo contengacontenuti digitali integrativi;

il medesimo articolo, alla lettera c)comma 3-bis prevede che: « la scuola as-sicuri la disponibilità dei supporti tecno-logici necessari alla fruizione dei contenutidigitali e/o digitali integrativi, su richiestadelle famiglie e con oneri a carico dellestesse entro lo specifico limite definito conapposito decreto »;

l’articolo in parola alla lettera c)comma 3-ter prevede altresì che « la di-sponibilità dei supporti tecnologici neces-sari alla fruizione dei citati “contenutidigitali e digitali integrativi” siano messi adisposizione delle singole scuole, su richie-sta delle famiglie e con oneri a carico dellestesse entro lo specifico limite definito conil sopra citato decreto ad hoc »;

in un momento in cui anche ilsettore dell’editoria si muove con difficoltàper la crisi economica generale, l’aiutodelle tecnologie informatiche consente in-dubbiamente a questo settore di mante-nere una proposta editoriale di qualità e di

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poterla proporre ad un pubblico semprepiù vasto, compreso l’ambito scolastico;

gli e-book di ultima generazionesono la riproduzione digitale dei libristampanti, poiché contengono le stesseimmagini, didascalie, foto, impaginazione,eccetera;

dal punto di vista dei vantaggi deglie-book è particolarmente utile la funzionedi ricerca nel testo, una sorta di motore diricerca del libro, ed eventualmente lapresenza di materiale multimediale comevideo, audio, animazioni, link verso inter-net, navigazione in ipertesto eccetera;

dal punto di vista degli svantaggi, adifferenza del libro cartaceo, l’e-book ri-chiede un supporto elettronico per esserevisualizzato e letto: ciò implica « l’acquistoobbligatorio di un ebook reader »;

i relativi costi non sono probabil-mente eccessivi, ma possono risultare« particolarmente esosi » se rapportati aredditi familiari di soggetti monoreddito oincapienti,

impegna il Governo:

a) relativamente all’acquisto dei sup-porti informatici di cui all’articolo 11,lettera c) comma 3-ter, a valutare l’oppor-tunità di attribuire una quota parte dellerelative spese a carico dei risparmi con-seguenti alla riduzione dei costi di forni-tura dei libri di testo in formato cartaceo,e una seconda quota parte a carico dellefamiglie degli alunni della scuola dell’ob-bligo, stabilendo la ripartizione dei relativioneri, in base ai seguenti parametri ISEE:

« 1) al Reddito ISEE fino a 10.000euro la contribuzione delle famiglie siattesterebbe alla somma di 50 euro;

2) al Reddito ISEE da 10.001 finoa 20.000 euro, la contribuzione delle fa-miglie si attesterebbe alla somma di 100euro;

3) al Reddito ISEE oltre 20.000euro, la contribuzione delle famiglie siattesterebbe alla somma di 250 euro »;

b) a valutare altresì l’opportunità direperire le risorse adeguate a garantireagli alunni di genitori incapienti la forni-tura gratuita dei contenuti digitali e digi-tali integrativi, nonché quella relativa aisupporti tecnologici, necessari alla frui-zione dei predetti contenuti.

9/5626/59. Rivolta.

La Camera,

premesso che:

il Decreto del Presidente della Re-pubblica n. 633/1972 reca la disciplina sulvalore aggiunto;

la Tabella A, parte II, reca la listadei « Beni e servizi soggetti all’aliquota del4 per cento », contemplando al punton. 18) anche i libri;

l’articolo 11 prevede alla lettera c)commi 3-bis e 3-ter la fornitura sia dicontenuti digitali e digitali interattivi, non-ché dei supporti tecnologici, con oneri acarico delle famiglie;

in base ai dati relativi al bilanciosociale, l’INPS ha rilevato che l’attualecrisi economica ha determinato il crollodel potere d’acquisto delle famiglie, che siè ridotto del 5,2 per cento, subendo unacontrazione, graduale nel corso degli anni,con l’1,4 per cento nel 2008, il 2,5 percento nel 2009, lo 0,4 per cento nel 2010e lo 0,9 per cento lo scorso anno;

l’auspicabilità dell’adozione degli e-Book dipende molto da come vengonodistribuiti i costi relativi alla diffusione diquesto strumento informatico, poichél’esclusivo costo a carico delle famiglie,peserebbe in maniera maggiore sulle fa-miglie più svantaggiate, che non possie-dono già computer e strumenti tecnologici,producendo effetti negativi in termini diconsenso e di approvazione verso l’istitu-zione scolastica;

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i predetti e-book sono sottoposti aun regime fiscale più elevato rispetto alcitato « libro cartaceo »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di equiparare iprodotti informatici a quelli cartacei, an-che alla luce di alcune interpretazionifavorevoli in tal senso, e riscontrabili nelladirettiva europea 2009/47/CE del 9 maggio2009, in modo tale da inserire tra i sopramenzionati beni di cui al numero 18 e alnumero 35 della tabella A, parte II, alle-gata al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche ilibri scolastici fissati su supporto diversoda quello cartaceo e distribuiti attraversopiattaforma telematica.

9/5626/60. Cavallotto.

La Camera,

premesso che:

all’articolo 8 del presente provve-dimento è stato inserito, nel corso del-l’esame al Senato, il comma 9-quater, chereca modifiche al decreto legislativo 30aprile 1992, n.285 (Codice della strada)dando facoltà all’ente proprietario dellastrada di prescrivere, con ordinanza, l’uti-lizzo esclusivo di pneumatici invernali aldi fuori dei centri abitati, in previsione dimanifestazioni atmosferiche nevose di ri-levante intensità;

dall’interpretazione letterale delcomma in questione si evince che ciascunente proprietario o gestore delle stradepossa disporre l’utilizzo « esclusivo » dipneumatici invernali, obbligando nei fattigli automobilisti a dotarsi di pneumatici inalternativa alle catene, a meno che non sivogliano percorrere solo tratti di strada sucui non sia prevista tale esclusività;

l’articolo 6 del Codice della stradagià prevede che, con ordinanza, si possaprescrivere che i veicoli siano muniti ov-vero abbiano a bordo mezzi antisdruccio-levoli o pneumatici invernali idonei alla

marcia su neve o su ghiaccio e sembraquindi superflua e fuorviante la disposi-zione contenuta al comma 9-quater del-l’articolo 8 del provvedimento in esame;

si sta diffondendo un fondato al-larmismo fra gli automobilisti che temonoche le catene a bordo non siano piùsufficienti e che siano costretti a sostenereulteriori costi per dotare il proprio mezzodi pneumatici che ipoteticamente potreb-bero diventare indispensabili a seguito diun’ordinanza;

con una nota del 7 dicembre 2012il sottosegretario ai Trasporti, Guido Im-prota, ha chiarito che « l’emendamentoparlamentare approvato al Senato relativoalla circolazione di automezzi in caso dirilevanti eventi nevosi non dispone asso-lutamente alcun obbligo di utilizzo dipneumatici da neve per la circolazione(....) L’utilizzo di catene da neve e dipneumatici da neve resta equiparato ». IlSottosegretario Improta ha precisato an-che che: « La norma apporta significativenovità sul fronte della sicurezza dellacircolazione, chiarendo che, in condizionieccezionali, puntualmente individuate,l’ente proprietario di una strada o ilconcessionario autostradale possano pre-scrivere l’utilizzo delle catene oppure, nelcaso queste non siano utilizzabili, di pneu-matici »;

questa nota non fuga i dubbi re-lativi all’esclusività dell’utilizzo di pneu-matici in alternativa alle catene da neve esembra fondamentale una interpretazioneunivoca e ufficiale sull’argomento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della di-sposizione richiamata in premessa, al finedi adottare ulteriori iniziative normativevolte a specificare che la dotazione dipneumatici invernali è equivalente alladotazione di catene a bordo, chiarendocosì inequivocabilmente la disposizionecontenuta nell’articolo 8, comma 9-quaterdel presente provvedimento.

9/5626/61. Crosio, Dozzo, Fava.

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La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all’ar-ticolo 8, prevede anche delle modifiche aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,Codice della Strada, in particolare preve-dendo la facoltà di emettere un’ordinanzaper l’uso esclusivo di pneumatici da nevein caso di maltempo. Tale disposizionenon sembra certo essere considerata una« misura urgente per la crescita delpaese », portando solo un aggravio di spesee di disagi per i cittadini e per le aziendedi trasporto;

intervenendo con una modifica al-l’articolo 164 del codice della strada sipotrebbero invece agevolare numerose im-prese di trasporto, che esprimono da annila necessità di poter applicare un carrelloelevatore sul proprio mezzo, senza dovernecessariamente dover andare in altriPaesi europei come Austria, Francia, Ger-mania, Gran Bretagna, Olanda per l’omo-logazione; in Italia, con circolare del Mi-nistro dei trasporti 0982/4203/8 – A078del 1o settembre 1981, è stata autorizzata,in via sperimentale, l’applicazione di uncarrello elevatore sugli autoveicoli desti-nati al trasporto di cose, per il carico e loscarico delle merci trasportate dagli stessiautoveicoli, in conformità a quanto previ-sto dall’articolo del Codice della strada invigore al momento dell’emanazione dellacircolare ministeriale;

l’allestimento in argomento, consi-stente nella sistemazione di un carrelloelevatore sullo sbalzo posteriore di taluniveicoli è da ricondursi ad un carico tra-sportato a sbalzo;

l’articolo 164 del Codice dellastrada attualmente in vigore, dispone, inmerito alla sistemazione del carico suiveicoli, che un’eventuale sporgenza longi-tudinale posteriore del carico è ammessa,nei limiti prescritti, soltanto se trattasi dicarico indivisibile, le cui dimensioni nonne consentono la sistemazione all’internodel contenitore di carico del veicolo;

la normativa francese, (Code de laroute, articolo R312-21) non operandoalcuna distinzione tra carico divisibile ecarico indivisibile, consente evidentementel’applicazione anche di carrelli elevatoriper il carico e scarico merci, purché lasporgenza longitudinale posteriore non su-peri i limiti fissati dalla suddetta disposi-zione;

la Commissione delle comunità eu-ropee, nella « Relazione sulla Normativacomunitaria sulle macchine », ha ritenutoche il settore delle macchine costituiscauna parte importante del settore dellameccanica ed è uno dei pilastri industrialidell’economia comunitaria;

nell’ottica di un rinnovo degli au-tomezzi nelle classi ecologiche Euro 5,molte imprese italiane che necessitano diveicoli dotati di carrelli elevatori, si stannospostando nei Paesi europei dove taleomologazione è consentita,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le azioni necessarie,anche di carattere normativo, al fine diconsentire nel nostro Paese, analogamentea quanto accade in altri Paesi europei,l’omologazione degli autoveicoli attrezzaticon carrelli elevatori sullo sbalzo, cosìcome consentito dalla normativa europea.

9/5626/62. Gidoni, Desiderati.

La Camera,

valutato che le misure in esso con-tenute non sono sufficienti a contrastare lacrescente crisi dell’occupazione e del si-stema produttivo;

ricordato che i recenti dati Istat delmese di ottobre 2012 registrano dati al-larmanti sul tasso di disoccupazione gio-vanile e non, la cui crescita è dovuta allaperdita di innumerevoli posti di lavoro;

considerato, pertanto, che nel mo-mento più acuto della crisi bisognerebbe

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garantire protezione sociale e sostegno alreddito;

ritenuto quindi il momento attualenon opportuno per avviare i nuovi am-mortizzatori sociali (ASPI e Mini-AsPi) dicui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, inquanto penalizzanti in termini di durata edi importo rispetto alla normativa previ-gente,

impegna il Governo

a considerare di rinviare al 2016 l’entratain vigore della riforma degli ammortizza-tori sociali di cui all’articolo 2 della leggen. 92 del 2012 o, comunque, a sospenderefino al superamento della crisi economicadel Paese, attestata da variazioni in posi-tivo del Prodotto Interno Lordo, la sop-pressione dell’intervento della CIGS per leimprese interessate da procedure concor-suali che comportano la cessazione del-l’attività.

9/5626/63. Nicola Molteni.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate le misure in esso contenute,volte alla crescita ed allo sviluppo delPaese;

ritenuta condicio sine qua non per laripresa economica del Paese percorrere lastrada dell’occupabilità e della creazionedi nuovi posti di lavoro;

accertato che per favorire il rilanciodelle nostre imprese ed incrementare l’oc-cupazione sono assolutamente necessariinterventi di abbattimento del costo dellavoro,

impegna il Governo

ad intraprendere con urgenza, compatibil-mente con gli impegni di finanza pubblica,politiche di riduzione del cuneo fiscale.

9/5626/64. Di Vizia.

La Camera,

considerate, nel dettaglio, le disposi-zioni di cui all’articolo 25 del provvedi-mento all’esame, dirette a favorire lanuova imprenditorialità e l’occupazionegiovanile con riguardo alle imprese startup innovative;

ricordato che secondo gli ultimi datiIstat la disoccupazione ad ottobre scorso èsalita all’11,1 per cento e per i giovani(15-24 anni) al 36,5 per cento e talecrescita è dovuta in un caso su due,secondo l’istituto di statistica, a quantihanno perso la precedente occupazione,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza politiche di so-stegno dei redditi e di incentivi per l’as-sunzione dei tanti giovani disoccupati.

9/5626/65. Fabi.

La Camera,

ritenute insufficienti le misure intro-dotte al fine di promuovere lo sviluppo ela ripresa economica;

valutato che il comparto primario,componente fondamentale della crescitaeconomica, risente particolarmente dellacrisi in atto ed è in condizione di grandedifficoltà a causa dell’aumento dei costi diproduzione, della fluttuazione dei prezzi,della speculazione internazionale sullematerie prime e delle sempre più avversecondizioni climatiche;

posto che tra i settori più danneggiatia causa delle avversità atmosferiche chehanno caratterizzato l’attuale annata agra-ria, figura la filiera maidicola, in conside-razione della elevata contaminazione diaflatossine nel mais;

considerato che la situazione in cuiversano i produttori maidicoli è estrema-mente grave e che la ricerca di soluzioniche consentano di tutelare la salute deiconsumatori e il reddito dei produttori è

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quanto mai urgente e già più volta postaall’attenzione delle istituzioni competenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di posticipare, perle aziende maidicole la cui produzionerelativa all’annata agraria 2012 registrauna contaminazione da aflatossine supe-riore ai tenori massimi stabiliti dal rego-lamento CE n. 1881/2006 e dalla direttiva2002/32/CE, al 24 aprile 2013, l’entrata invigore delle disposizioni recate dall’arti-colo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012,n. 1, convertito con modificazioni dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, relative alladisciplina delle relazioni commerciali inmateria di cessioni di prodotti agricoli ealimentari.

9/5626/66. Negro.

La Camera,

ritenute insufficienti le misure intro-dotte al fine di promuovere lo sviluppo ela ripresa economica;

visto che nell’agosto 2012 il compen-dio costituente l’Arsenale di Venezia, conesclusione delle sole porzioni utilizzate dalMinistero della difesa per i suoi specificicompiti istituzionali, in ragione delle ca-ratteristiche storiche e ambientali, è statotrasferito, come disposto dall’articolo 3 deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, in proprietà al Comune diVenezia, che ne assicura l’inalienabilità,l’indivisibilità e la valorizzazione;

posto che il provvedimento in esame,all’articolo 34 comma 3, apportando so-stanziali modifiche al suddetto decreto-legge, introduce di fatto significative limi-tazioni al diritto di proprietà in capo alcomune, nella misura in cui vincola l’entemunicipale ad assicurare un regime digratuità per le porzioni utilizzate per larealizzazione del centro operativo e serviziaccessori del Sistema MOSE, nonché pergli utilizzi posti in essere dalla fondazione

« La Biennale di Venezia » e da tutti isoggetti pubblici ivi allocati purché esple-tino funzioni istituzionali;

considerato inoltre che le modificheintrodotte comportano una riduzione deitrasferimenti erariali, corrispondenti agliusi suddetti, in misura pari al 70 percento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dellanorma citata in premessa al fine di adot-tare ulteriori iniziative normative volte aripristinare il regime previsto dall’articolo3, comma 19-bis, del decreto-legge n. 95del 2012, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 135 del 2012, affinché laproprietà dell’Arsenale di Venezia sia tra-sferita a pieno titolo, e senza onere alcuno,al comune di Venezia e sia riconosciuta alConsiglio comunale l’esclusiva potestà pia-nificatoria sulla destinazione d’uso deglispazi presenti all’interno del compendio,compreso l’utilizzo delle risorse derivantidalla gestione dello stesso.

9/5626/67. Callegari, Fabi.

La Camera,

premesso che:

alla luce dei sempre maggiori pro-blemi di circolazione stradale all’internodelle aree urbane e al conseguente au-mento della domanda di trasporto pub-blico, il sistema di trasporto tranviarioappare una possibilità alternativa e soste-nibile e l’inserimento dell’impianto tran-viario in una città è spesso l’occasione peruna riqualificazione delle strade attraver-sate;

l’evoluzione tecnologica e le miglio-rate prestazioni possono rilanciare il si-stema del trasporto tramviario, ma oc-corre prevedere misure principalmente diordine economico e fiscale che possanoaccompagnare la ripresa di questo sistemadi trasporto;

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una struttura di tipo tramviario,ben delimitata, nella sede stradale, contri-buisce a una riorganizzazione e a unriordino della circolazione e contempora-neamente, grazie alla trazione elettrica,non inquina l’atmosfera;

il rumore e le vibrazioni dei vecchimodelli di veicoli del secolo scorso sonopraticamente scomparsi dalle ultime ver-sioni, per cui anche l’inquinamento acu-stico è ormai ridotto al minimo termine edè comunque inferiore a quello di unautobus;

visto che l’esercizio di una lineatramviaria, così come accade per una lineaferroviaria, è legato indissolubilmente allasua sede a guida vincolata (armamentocon binari e linea aerea di trazione),sarebbe opportuno che la contribuzioneda parte degli enti locali affidanti delservizio di gestione non fosse commisurataa quella prevista per i servizi automobili-stici, bensì a quella per i servizi ferroviari;

pertanto, compatibilmente conl’autonomia regionale in materia di tra-sporto pubblico locale, sarebbe importanteche fossero previsti due contratti di ser-vizio: uno per la gestione degli impiantifissi (armamento, linea aerea di trazione,strutture di deposito del materiale rotabilee sala di controllo operativo della linea) euno per il servizio di trasporto pubblicolocale vero e proprio, come attualmenteaccade nel settore ferroviario, e ovvia-mente anche i corrispettivi chilometriciandrebbero commisurati a questi;

in materia di agevolazioni fiscali,considerando l’esercizio di una lineatramviaria un servizio pubblico, esso do-vrebbe essere esente dal pagamento del-l’imposta regionale sulle attività produttivenel caso in cui il bilancio annuale chiudain perdita;

inoltre, i contributi di esercizio ri-cevuti dagli enti locali affidanti dovrebberoessere esenti dall’imposta sul valore ag-giunto e dall’imposta sul reddito dellesocietà;

infine, si potrebbe destinare al-meno il 50 per cento delle risorse dispo-nibili per la realizzazione e il potenzia-mento delle linee tramviarie nelle cittànon metropolitane, nonché aumentare ilcofinanziamento statale per le opere dellarete tramviaria fino all’80 per cento,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, nel rispetto deivincoli di finanza pubblica, di disporremisure che contengano le disposizioni pro-poste in premessa.

9/5626/68. Consiglio.

La Camera,

premesso che:

i dazi antidumping sono miranti ascoraggiare la pratica del dumping, cioèl’esportazione di beni ad un prezzo infe-riore rispetto a quello praticato nel paesed’origine. Con questa azione il produttoresi assicura un certo grado di penetrazionenei mercati grazie alla concorrenzialità deisuoi prezzi;

in ambito comunitario è possibileadottare specifiche misure antidumpingper contrastare il fenomeno. Negli scambitra Stati membri il dumping non ha ri-lievo, infatti, se un produttore di uno Statomembro volesse praticare delle esporta-zioni in dumping in un altro Stato mem-bro, si troverebbe esposto al rischio divedere gli stessi prodotti reimportati nelloStato membro di origine (cosiddetto effettoboomerang);

la libera circolazione delle merciall’interno dell’Unione europea in una faseiniziale era stata concepita nell’ambito delun’unione doganale tra gli Stati membricon l’abolizione dei dazi doganali, dellerestrizioni quantitative agli scambi e ditutte le altre misure di effetto equivalente,e con la fissazione di una tariffa doganalecomune nei rapporti della Comunità con ipaesi terzi. In seguito, è stato posto l’ac-cento sull’eliminazione di tutti gli ostacoli

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restanti alla libera circolazione in mododa realizzare il mercato interno, definitocome uno spazio senza frontiere interne,ove le merci circolano liberamente comeall’interno di un mercato nazionale;

il regolamento (CE) n. 1472/2006del Consiglio del 5 ottobre 2006 istituivaun dazio antidumping definitivo e dispo-neva la riscossione definitiva dei daziprovvisori istituiti sulle importazioni dialcuni tipi di calzature con tomaie di cuoiooriginarie della Repubblica popolare ci-nese e del Vietnam, dazi necessari perstabilire condizioni eque negli scambi ecostringendo gli stessi paesi a rispettarestandard internazionali;

il 31 marzo 2011 i dazi antidum-ping in questione sono giunti a scadenza ele conseguenze si sono andate a ripercuo-tere, a livello economico, sul nostro paese,ed in particolare al Nord, che ha scelto diprodurre prodotti di qualità sul proprioterritorio senza delocalizzare;

l’attuale assenza di provvedimentiantidumping penalizza ulteriormente glioperatori del settore calzaturiero, già for-temente provato dalla crisi economica inatto e che si trova anche a dover affron-tare la concorrenza di Paesi, come la Cina,che non osservano le regole di un mercatoequilibrato e leale, che usufruiscono dimanodopera a bassissimo costo e di poli-tiche di dumping a discapito dei lavoratorie dei consumatori italiani ed europei;

con la sospensione dei dazi anti-dumping non si ha più quel costo aggiun-tivo che, anche se irrisorio, comunqueaveva prodotto l’effetto di limitare l’importdelle calzature provenienti da Cina e Viet-nam,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di intervenirenelle competenti sedi comunitarie al finedi negoziare sia un ripristino dei provve-dimenti antidumping, misura risultata ef-ficace per difendere le nostre imprese e ilavoratori, sia la maggiorazione delle ali-

quote applicabili al fine di rendere leesportazioni più onerose per i suddettipaesi.

9/5626/69. Maggioni.

La Camera,

premesso che:

con la legge delega 5 maggio 2009,n. 42, sono stati definiti i principi e icriteri direttivi per l’attuazione del fede-ralismo fiscale, importante strumento perottimizzazione la spesa pubblica permet-tendo agli enti territoriali di gestirla;

il primo decreto, emanato in attua-zione dell’articolo 19 della legge delegan. 42, è stato il decreto legislativo n.85 del28 maggio 2010, il cosiddetto « federalismodemaniale » che disciplina le modalità peril trasferimento a titolo non oneroso deibeni statali del demanio marittimo, deldemanio idrico e delle miniere. Per talunibeni individuati dal decreto legislativo illegislatore regola l’attribuzione ope legis aRegioni e Province;

in base alla norma sul federalismodemaniale i beni del demanio marittimo,idrico e aeroportuale mantengono dopo iltrasferimento all’ente territoriale, la loronatura di beni demaniali e quindi riman-gono inalienabili, tranne nei casi di pas-saggio al patrimonio disponibile;

è possibile disporre il trasferimentodi tali beni dal patrimonio indisponibile aquello disponibile dello Stato;

nel nostro paese sono circa 7.375,3i chilometri di costa marina, lungo le qualiinsistono stabilimenti balneari e aziendead uso turistico-ricreativo che costitui-scono una realtà fondamentale per il si-stema turistico nazionale, una vera e pro-pria eccellenza dell’offerta turistico-ricet-tiva italiana;

le particolarità che contraddistin-guono le imprese del settore turistico-balneare sono caratterizzate oltre chedalla loro unicità a livello europeo anche

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da rilevanti investimenti in termini mate-riali e occupazionali che fanno di questeaziende una vera e propria attività im-prenditoriale complessa e che rendono taliimprese sostanzialmente diverse da sem-plici attività di servizio;

tali aziende si sono sviluppate gra-zie ai sacrifici di piccoli nuclei familiari,che sono riusciti a portare le loro strutturea livelli di grande qualità e di forte ri-chiamo per il turismo nazionale ed inter-nazionale contribuendo significativamenteal PIL turistico;

è all’esame della Commissione Eu-ropea un disegno di legge informalmenteinoltrato, nell’ottobre u.s., dalla Spagnaalla Commissione stessa all’interno delquale lo stato iberico opera un riassettoorganico del regime di proprietà pubblicasul demanio e sui meccanismi di gestionedel mercato pubblico e regola, pertanto,situazioni assimilabili, seppur solo inparte, a quella italiana;

in particolare, il disegno di leggespagnolo opera un sostanziale effettoespropriativo rispetto a precedenti situa-zioni proprietarie, ed a compensazione diciò si prevedono concessioni che tengonoconto del tipo di attività e che possonoarrivare fino a 75 anni;

la Commissaria europea VivianeReading, pur non ricadendo direttamentela questione delle concessioni nel suonovero di competenze specifiche, aveva,ancor prima del deposito ufficiale deldisegno di legge spagnolo, espresso ungradimento per la bozza dello stesso,creando pertanto una enorme disparità ditrattamento tra la posizione spagnola (pos-sibilità di deroga alla direttiva Bolkestein)e quella italiana (nessuna deroga richiestada questo governo in attuazione della leggedelega di riordino);

l’unica possibilità di rinegoziarecon la Commissione Europea la questionedelle concessioni balneari in deroga allacosiddetta direttiva Bolkestein è l’adozionedi un nuovo regime concessorio da defi-nirsi al pari del modus operandi adottato

dalla Spagna, con la Commissione europeacosì come già previsto dall’articolo 11 dellacosiddetta legge comunitaria 2009 che nonprevede, anzi esclude palesemente, il ri-corso a bandi di gara,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di esercitare conurgenza la delega ex articolo 11 dellacitata legge comunitaria 2009 escludendoin prima battuta il ricorso a qualsivogliabando di gara, così come previsto dallastessa norma di delega e così come pro-posto, con gradimento, alla CommissioneEuropea dalla Spagna, dando così la ne-cessaria stabilità al settore e certezza nelleprevisioni di introiti da concessioni.

9/5626/70. Pini.

La Camera,

premesso che:

si apprende la notizia che il Mini-stro per lo Sviluppo economico stia pen-sando ad un probabile aumento di un euroe cinquanta centesimi del canone Rai peril 2013, attualmente pari a 112 euro. Nel2012 il canone era stato aumentato pro-prio di un euro e mezzo;

secondo quanto dichiarato dai ver-tici dell’azienda, che vogliono puntare alpareggio, l’aumento sarebbe fondamentaleperché porterebbe 20-25 milioni di euro inpiù sulle entrate di un esercizio, il 2013,che rischia un ennesimo calo della pub-blicità sul già tragico 2012 (730-750 mi-lioni per la Rai, nonostante Olimpiadi edEuropei di calcio);

il pagamento del canone di abbo-namento, istituito con il Regio decreton. 246 del 1938 quando ancora non esi-steva la TV, è dovuto per la semplicedetenzione di uno o più apparecchi atti oadattabili alla ricezione delle diffusionitelevisive, indipendentemente dai pro-grammi ricevuti, a seguito di una sentenzadella Corte costituzionale del 2002 che hariconosciuto la sua natura sostanziale

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d’imposta per cui la legittimità dell’impo-sizione è fondata sul presupposto dellacapacità contributiva e non sulla possibi-lità dell’utente di usufruire del serviziopubblico radiotelevisivo al cui finanzia-mento il canone è destinato;

l’emittente pubblica si avvale deiproventi derivanti dal canone, pari a circa1,6 miliardi di euro l’anno, per coprire icosti derivanti dall’esecuzione degli obbli-ghi ad essa imposti per legge, ai quali vaaggiunto un ulteriore miliardo di euroderivante dalla pubblicità, i cui proventi,per legge, assumono il valore di fonteaccessoria;

il 19 aprile 2012 è stato accolto unordine del giorno (9/5109-A-R/70) presen-tato al decreto-legge n. 16 del 2012 inmateria di semplificazioni tributarie con ilquale si impegnava il Governo a valutarel’opportunità di abolire il canone di ab-bonamento alla televisione nonché la re-lativa tassa di concessione governativa de-finendo una forma alternativa di finanzia-mento del servizio pubblico radiotelevisivosecondo criteri di equità, efficacia ed ap-propriatezza oppure, in alternativa, a farsi che i proventi derivanti dal versamentodel canone siano versati per il 90 percento alle regioni, in conformità a quantostabilito dalla legge n. 42 del 2009 inmateria di federalismo fiscale e ripartititra le emittenti locali in base al regola-mento che sarà emanato dal Ministro dellosviluppo economico entro 6 mesi dalladata di entrata in vigore delle legge diconversione del decreto-legge,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di intraprendentetutte le opportune iniziative volte a dareseguito all’ordine del giorno n. 9/5109-A-R/70 ed emanare il regolamento per ri-partire il canone RAI tra le emittentilocali.

9/5626/71. Caparini.

La Camera,

premesso che:

il presente decreto-legge, tra le al-tre cose, reca alcune misure in favore dellatutela dei prodotti agricoli;

negli ultimi anni le pratiche ingan-nevoli nel commercio dei prodotti agricolied alimentari sono aumentate, rendendonecessaria l’istituzione di un sistema dietichettatura a tutela delle produzioni ita-liane;

il giro di affari della contraffazionealimentare è stimato in 1,1 miliardi dieuro solo in Italia;

sappiamo di pratiche ingannevolicompiute a danno di alcuni prodotti tipicidella filiera agricola e alimentare italiana,come dei pomodori San Marzano coltivatiin Cina, del vino fatto con le bustine e deiprosciutti di Parma prodotti nell’Est eu-ropeo;

per i prodotti agricoli e alimentarivi è poi il pericolo di vedere spesso leconfezioni manomesse con gravi ripercus-sioni sulla sicurezza degli alimenti e sullasalute dei consumatori;

al fine di contrastare le praticheingannevoli nel commercio di prodottiagricoli ed alimentari a denominazione diorigine protetta e a indicazioni geograficaprotetta sono stati adottati strumenti diintegrazione dell’etichettatura dei prodottiagricoli con sistemi di sicurezza degli im-ballaggi;

tali sistemi di sicurezza, se purefficaci, potrebbero generare per i produt-tori agricoli degli oneri che in questomomento risultano insostenibili, anche acausa dei continui danni economici e diimmagine che gli stessi produttori quoti-dianamente subiscono dalla contraffazionedei loro prodotti;

l’introduzione di tali sistemi di si-curezza degli imballaggi generando nuovioneri a carico dei produttori, comporta il

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rischio di far perdere competitività alleimprese che operano nel settore agricolo ealimentare,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative perrendere facoltativa l’integrazione dell’eti-chettatura dei prodotti agricoli e alimen-tari con i sistemi di sicurezza degli im-ballaggi evitando che si generino ulteriorie nuovi oneri a carico dei produttori cheoperano nel settore agricolo e alimentare.

9/5626/72. Fava, Crosio, Fugatti.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 34,comma 40, prevedel’obbligo di dotazione opzionale a dispo-sizione dell’acquirente di ABS su tutti iveicoli di nuova immatricolazione a due otre ruote e di cilindrata pari o superiorea 125cc;

la norma risulta in contrasto con ladirettiva europea 2002/24/CE del 18marzo 2002 relativa all’omologazione co-munitaria di ciclomotori, motocicli, triciclie quadricicli, recepita in Italia con speci-fico decreto del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, emanato in data 31gennaio 2003;

la citata normativa specifica, all’ar-ticolo 15, che « Gli Stati membri nonpossono vietare l’immissione sul mercato,la vendita, la messa in circolazione e l’usodi veicoli nuovi conformi alla presentedirettiva ». Dal momento che la direttivan. 2002/24/CE non prevede alcun obbligodi ABS la norma in questione ha l’effettodi impedire in Italia l’immatricolazione diveicoli conformi con la legislazione euro-pea;

la norma è poi in contrasto con il« Regolamento su omologazione e sorve-glianza del mercato dei veicoli a due e treruote e dei quadricicli », approvato lo

scorso 20 novembre dal Parlamento Eu-ropeo;

tale regolamento, tra l’altro, pre-vede proprio l’installazione obbligatoriadell’ABS su tutti i motocicli e gli scooter dicilindrata superiore a 125 cc, mentre suiveicoli di cilindrata da 51 a 125 cc do-vranno essere installati in alternatival’ABS o altri sistemi di frenatura avanzata,come il Combined Brake System (CBS);

l’obbligo decorre dal 1o gennaio2016 per le nuove omologazioni e dal 2017per le nuove immatricolazioni. Queste datesono state concertate, a seguito di unapprofondito dibattito tra le istituzionieuropee e l’industria, per consentire aicostruttori di adeguare i processi produt-tivi all’introduzione delle nuove disposi-zioni;

a decorrere dall’entrata in vigoredella norma di cui all’articolo 34, comma40, tutti i motocicli che verranno imma-tricolati diventeranno illegali, stante l’evi-dente impossibilità dei costruttori diadempiere per tempo alle prescrizioni inessa contenute,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dellanorma citata al fine di adottare tempesti-vamente gli opportuni provvedimenti af-finché la norma di cui all’articolo 34,comma 40, del presente decreto-legge siaresa compatibile con la direttiva europea2002/24/Ce in materia di omologazionecomunitaria di ciclomotori, motocicli, tri-cicli e quadricicli, e segnatamente con ilregolamento europeo relativo all’omologa-zione dei veicoli a motore a due o treruote, approvato dal Consiglio dell’UE indata 10 dicembre 2012.

9/5626/73. Bragantini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame introducealcune misure di semplificazione dei pro-

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cedimenti amministrativi inerenti l’avvio diiniziative produttive sul territorio nazio-nale;

l’articolo 37-bis, prevede in parti-colare specifiche iniziative di sviluppodelle zone a burocrazia zero;

l’eccesso degli oneri burocratici èuna delle principali cause dello svantaggiocompetitivo dell’Italia rispetto agli altriPaesi europei. Il peso della burocrazia siquantifica in un costo annuo per le im-prese di circa 26 miliardi di euro, pari acirca 1,5 punti di Pil;

in Italia, il processo di snellimentodella burocrazia è in atto da tempo, mal’insuccesso delle iniziative fino ad oggiadottate per una reale semplificazionedelle attività di impresa dipende dal fattoche tali iniziative si scontrano con appa-rato amministrativo ancora troppo ineffi-ciente;

la legge di stabilità 12 novembre2011, n. 183, ha introdotto specifiche di-sposizioni per la riduzione degli oneri am-ministrativi, applicando, in via sperimen-tale e fino 31 dicembre 2013, la disciplinadelle zone a burocrazia zero su tutto ilterritorio nazionale. Questa iniziativa nonrisulta ancora essere del tutto avviata;

le riforme del sistema burocraticodel Paese scontano infatti incredibili ri-tardi di attuazione, costringendoci a spen-dere circa quattro volte tanto rispetto aglialtri Paesi dell’Unione europea per avviareun impresa;

l’attuale situazione economica ri-chiede scelte che abbiano come primoobiettivo quello di restituire maggiore com-petitività al Paese, puntando prima di tuttoa rimuovere gli ostacoli che impedisconol’esercizio dell’attività produttiva; in talsenso la riforma della burocrazia dovrebberappresentare una priorità per il Paese,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di nominare ap-positi commissari ad acta, d’intesa con le

regioni, per dare concreta attuazione allezone a burocrazia zero, ove tale riformanon sia stata ancora avviata, e ad adottarenell’immediato i provvedimenti necessariper rendere permanenti le agevolazioniamministrative e fiscali riconosciute allenuove iniziative produttive ubicate nellemedesime zone a burocrazia zero.

9/5626/74. Dal Lago.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 34, comma 30, nel testooriginario del Governo, anticipava di unanno l’entrata in vigore del regime san-zionatorio per l’utilizzo dei sacchi di pla-stica;

non risulta che il Ministero del-l’ambiente di concerto con il Ministrodello sviluppo economico abbiano ancoraemanato i decreti ministeriali che dovreb-bero stabilire i requisiti dei sacchetti riu-tilizzabili (prodotti anche con plastica ri-ciclata) e pertanto non si comprendeval’opportunità dell’anticipazione dell’en-trata in vigore delle sanzioni poiché, in-direttamente, ciò obbligava l’entrata invigore assoluta della tipologia dei sacchetticompostabili, come stabiliti dal Ministrodell’ambiente nella norma vigente del de-creto-legge n. 2 del 2012;

durante l’esame al Senato del de-creto-legge, il testo è stato modificato,fissando la data dell’entrata in vigore delregime sanzionatorio al sessantesimogiorno dall’emanazione dei decreti di na-tura non regolamentare da parte del Mi-nistro dell’ambiente;

tali decreti dovrebbero essere ema-nati entro il 31 dicembre 2012, comeprevisto dal testo del decreto-legge n. 2 del2012, e hanno la possibilità di individuarele ulteriori caratteristiche tecniche dei sac-chi e prevedere forme di promozione dellariconversione degli impianti esistenti;

attualmente possono essere com-mercializzati solo sacchetti monouso com-

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postabili, realizzati con polimeri conformialla norma UNI EN 13432:2002, oppuresacchetti riutilizzabili, realizzati con altripolimeri, che abbiano maniglia esterna espessore superiore a 200 micron, se de-stinati all’uso alimentare, e 100 micron sedestinati ad altri usi, nonché sacchettiriutilizzabili realizzati con altri polimeriche abbiano maniglia interna e spessoresuperiore ai 100 micron, se destinati al-l’uso alimentare, e 60 micron se destinatiagli altri usi;

la posticipazione del termine perl’entrata in vigore del regime sanzionato-rio, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre2013, era stata prevista durante l’esameparlamentare del decreto-legge n. 2 del2012, allo scopo di consentire alle impresedel settore di convertire i propri impiantidella produzione dei sacchetti di plasticaalla nuova normativa;

sulle limitazioni nella commercia-bilità dei sacchetti di plastica pende uninizio di procedura d’infrazione da partedella Commissione UE, per mancato ri-spetto delle direttive sugli imballaggi, la-sciando intendere che l’Italia debba per-mettere l’utilizzo anche di altri polimeribiodegradabili e non solo di quelli com-postabili. Inoltre c’è anche una mancatacomunicazione delle norme tecniche suglispessori alla Commissione UE;

si tratta di obblighi del Governoche si teme non potrebbero essere evasiprima della fine dell’anno, visto che sitratta di comunicazioni che dovevano es-sere inviate ancor prima della emanazionesia del decreto-legge n. 2 del 2012 sia dellafinanziaria 2007, che per la prima volta haprevisto un programma sperimentale alivello nazionale per la progressiva ridu-zione della commercializzazione di sacchiper l’asporto delle merci,

impegna il Governo

nella prossima emanazione dei decretiinterministeriali sulla commercializza-zione dei sacchi di plastica per l’asportodelle merci, a tener conto delle esigenze

delle imprese del settore per convertire ipropri impianti della produzione dei sac-chetti di plastica alla nuova normativa e apermettere la commercializzazione di sac-chi biodegradabili e non solo compostabiliper l’asporto delle merci, secondo i criterifissati dalla normativa dell’Unione europeae dalle norme tecniche approvate a livellodi Unione europea.

9/5626/75. Lanzarin, Dussin, Togni.

La Camera,

premesso che:

nelle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE dell’Unione Europea in materia diappalti, è presente un principio comuni-tario sulla base del quale « un’amministra-zione aggiudicatrice può utilizzare criterivolti a soddisfare esigenze sociali, soddi-sfacenti, in particolare bisogni – definitinelle specifiche dell’appalto – propri dicategorie di popolazione particolarmentesvantaggiate a cui appartengono i benefi-ciari/utilizzatori dei lavori, forniture e ser-vizi oggetto dell’appalto. »;

nel nostro Paese esistono situazionidi estremo disagio, come quelle vissutedalle popolazioni colpite dagli ultimieventi sismici del maggio scorso, e altresituazioni ove l’economia ha sentito duricolpi, come quelle dei comuni della Re-gione Veneto colpiti dalle eccezionali av-versità atmosferiche verificatesi tra il 31ottobre ed il 2 novembre 2010;

inoltre, nel caso del terremoto dimaggio scorso, nonostante le white listobbligatorie istituite ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, si riscontrano ancoraproblemi di infiltrazione mafiosa negliappalti;

occorre usufruirne del sopraccitatoprincipio comunitario assegnando prioritàalle imprese locali per la ricostruzioneposterremoto, tenendo conto che la popo-lazione estremamente disagiata da cala-mità naturali non potrebbe assolutamentesopportare ulteriori disagi a causa degli

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interessi della criminalità organizzata adinfiltrarsi negli appalti,

impegna il Governo

ai fini dell’affidamento degli appalti pub-blici relativi agli interventi per la ricostru-zione e la ripresa economica dei territoricolpiti da calamità naturali, a promuoverel’applicazione del sopraccitato principiodelle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE daparte delle stazioni appaltanti, invitando lestesse ad indicare nei bandi e negli invitia presentare le offerte per l’aggiudicazionedi lavori, servizi o forniture l’assegnazionedi priorità per le ditte locali operanti nelterritorio interessato dalle calamità da uncongruo numero di anni.

9/5626/76. Dussin, Lanzarin, Togni.

La Camera,

premesso che:

il settore del riciclo e della resti-tuzione degli imballaggi e dei loro rifiutinecessita di una effettiva apertura al mer-cato;

in più occasioni, sia il Presidentedel Consiglio dei ministri, Prof. Monti,quando era Commissario dell’Unione Eu-ropea alla concorrenza, e sia l’Antitrusthanno posto al nostro Legislatore richiestedi maggiore concorrenza nel settore degliimballaggi;

obiettivi di liberalizzazione ha piùvolte annunciato il Governo, tuttavia ildecreto-legge in esame nulla contiene peril settore degli imballaggi;

la formulazione attuale della nor-mativa italiana, come introdotta dal Go-verno e contenuta nell’articolo 26 del de-creto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, che ha modificatol’articolo 221, comma 3, lettera a), deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(Codice dell’ambiente), riproduce pedisse-

quamente la norma più volte contestata inpassato;

tale norma è anticoncorrenzialeper i produttori permettendo a loro dipoter gestire solo i « propri » rifiuti diimballaggio, limitandosi ad ampliare lemodalità soggettive di operatività deglistessi produttori, nel senso di esplicitareche lo possono fare anche in maniera« collettiva »; peraltro tale possibilità nonera esclusa neanche dai testi precedentidel Codice dell’ambiente;

occorre procedere ad una effettivaliberalizzazione del settore della gestionedei rifiuti di imballaggio, dando la possi-bilità ai produttori di gestire tutti i rifiutidi imballaggio secondo il principio di re-ciprocità su tutto il territorio nazionale,come avviene per il sistema dei consorzi difiliera del CONAI,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative perun’effettiva liberalizzazione del settoredella gestione dei rifiuti di imballaggio.

9/5626/77. Laura Molteni, Lanzarin,Dussin.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 18 del provvedimento inesame reca modifiche alla legge 27 gennaio2012, n. 3, sulla composizione delle crisida sovraindebitamento dei piccoli impren-ditori e dei consumatori;

l’indebitamento delle famiglie ita-liane è aumentato considerevolmente siain termini assoluti sia in rapporto alreddito. Ciò desta forte preoccupazione inriferimento alla sua sostenibilità ed alleimplicazioni che ne derivano per la sta-bilità del sistema finanziario complessivo,

impegna il Governo

a promuovere idonee campagne informa-tive mirate alla promozione ed alla diffu-

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sione degli strumenti previsti dal citatoarticolo volti a fronteggiare crisi di so-vraindebitamento, con particolare riferi-mento ai nuclei familiari e ai consumatori.

9/5626/78. Buonanno.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 16 del provvedimento inesame interviene sulle disposizioni in ma-teria di comunicazioni e notificazioni pervia telematica, al fine di realizzare unasostanziale semplificazione delle modalitàdelle comunicazioni e delle notificazioni eun significativo snellimento dei tempi dellagiustizia;

forte dell’esperienza condotta negliultimi tre anni da alcuni importanti tri-bunali sulla scorta dell’articolo 51 deldecreto-legge n. 112 del 2008, il decretopone l’utilizzo della posta elettronica cer-tificata al centro del dialogo tra ufficigiudiziari, avvocati, professionisti, citta-dini, imprese e Pa con l’obiettivo non solodi recuperare risorse economiche eumane, ma anche di eliminare le disfun-zioni del tradizionale sistema di comuni-cazioni previsto dal Codice di proceduracivile,

impegna il Governo

a monitorare la reale diffusione sull’interoterritorio nazionale di prassi virtuose uti-lizzate da importanti sedi giudiziarie, inprimis il Tribunale di Torino, al fine diadottare misure per la rapida definizionedell’arretrato civile, previa redazione diprotocolli, concordati tra magistratura, av-vocatura e rappresentanze del personaledi Cancelleria.

9/5626/79. Allasia.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 18 del provvedimento inesame reca modifiche alla legge 27 gennaio2012, n. 3, sulla composizione delle crisida sovraindebitamento, la quale ha, tra lealtre cose, introdotto misure in materia diusura;

si registra nel nostro Paese ilpreoccupante fenomeno della tendenzialecrescita delle denunce per estorsione. Ne-gli ultimi 5 anni, infatti, le persone de-nunciate per tale reato in Italia sonoaumentate del 30 per cento. Nel contrastoalla piaga dell’usura è fondamentale ilruolo degli istituti di credito nel sostenereil cliente vittima dell’estorsione nonché nelfavorire l’accesso al credito degli impren-ditori e delle famiglie a rischio usura,

impegna il Governo

a valutare idonee iniziative volte ad am-pliare l’area territoriale di applicazione delFondo di prevenzione per le vittime diusura al fine di evitare che le persone, lefamiglie e le imprese che abbiano subitoatti intimidatori o richieste di tipo usura-rio siano soggette a richieste di immediatorientro dall’esposizione debitoria da partedegli istituti di credito.

9/5626/80. Molgora.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 16, sancisce l’obbligo perle cancellerie di eseguire le comunicazionie notificazioni previste dalla legge o im-poste dal giudice via Pec a tutti i soggettiche abbiano reso disponibile il loro indi-rizzo in elenchi consultabili dal ministerodella Giustizia;

ricordato che l’obbligo scatta dasubito per gli uffici già autorizzati, mentreper i soggetti non obbligati a munirsi di unindirizzo Pec – nel caso in cui esso non èdisponibile in pubblici elenchi – le comu-

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nicazioni e notificazioni verranno effet-tuate in forma tradizionale, salva la pre-visione, per la prima volta, della possibilitàper le parti di eleggere un vero e proprio« domicilio elettronico »;

considerato che tutte le notifica-zioni di cancelleria via Pec saranno ese-guite direttamente dal cancelliere, che do-vrà rivolgersi all’ufficiale giudiziario sol-tanto ove non sia possibile procedere allanotificazione mediante deposito dell’attoin cancelleria o quando la parte non abbiaeletto un domicilio elettronico,

impegna il Governo

a voler riferire al Parlamento in termini direcupero di risorse umane e materialiconseguenti al superamento dell’obbligoper le cancellerie di rivolgersi agli ufficialigiudiziari per eseguire le notificazioni.

9/5626/81. Isidori.

La Camera,

premesso che:

il decreto Ministeriale 23 marzo2011 ha previsto che i corsi per il conse-guimento del certificato di idoneità per laguida dei ciclomotori possano essere svoltipresso le scuole (a titolo gratuito), ovveropresso le autoscuole (a titolo oneroso);

negli anni passati è stata condottaall’interno delle scuole una specifica atti-vità per l’organizzazione dei corsi da partedel personale della polizia locale per ilconseguimento del certificato di idoneitàalla guida del ciclomotore ed ha riscossomolto successo fra i ragazzi e fra lefamiglie che hanno potuto usufruire diquesto servizio;

le disposizioni previste al Decretolegislativo 18 aprile 2011, n. 59, recanteAttuazione delle direttive 2006/126/CE e2009/113/CE concernenti la patente diguida, intervengono sulle modalità di con-seguimento e sulla validità del certificatodi idoneità alla guida, prevedendo l’obbli-

gatorietà di una patente ai fini della guidadi un ciclomotore;

dal 19 gennaio 2013 i corsi tenutifinora nelle scuole ed equiparati a quellidelle autoscuole non avranno più validitàai fini del conseguimento della licenza dicondurre ciclomotori e i ragazzi sarannoquindi costretti a rivolgersi esclusivamentealle autoscuole (a pagamento),

impegna il Governo

ad intervenire con gli appositi strumentinormativi affinché possano essere tuttoraistituiti presso le scuole i corsi teoricitenuti da parte della polizia locale per ilconseguimento della patente necessariaalla guida dei ciclomotori, di cui al decretolegislativo 18 aprile 2011, n. 59, equipa-randoli ai corsi teorici tenuti presso leautoscuole autorizzate.

9/5626/82. Desiderati.

La Camera,

premesso che:

la « manifestazione a premio » è unqualsiasi concorso od operazione rivolta alpubblico consistente nella promessa dipremi ed avente lo scopo di promuovereper fini commerciali la conoscenza diprodotti, marchi o servizi;

per le « manifestazioni a premio »sono previste sanzioni disciplinate dall’ar-ticolo 124 del regio decreto-legge 19 otto-bre 1938, n. 1933, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973,così come modificato dall’articolo 19,comma 5, lettera c), della legge 27 dicem-bre 1997, n. 449, come in ultimo modifi-cato dall’articolo 12, comma 1, lettera o),del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,convertito, con modificazioni, dalla legge24 giugno 2009, n. 77;

l’articolo 12, comma 1, lettera o),del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39recita « (...) Conseguentemente in caso diconcorsi ed operazioni a premio di cui è

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vietato lo svolgimento si applica la san-zione amministrativa da euro cinquanta-mila a euro cinquecentomila. (...) »;

l’applicazione di sanzioni ammini-strative elevatissime, a fronte di violazionidella normativa inerente manifestazioni apremio senza fini di lucro e/o con premicostituiti da piccole somme (poche mi-gliaia di euro), sono di fatto sproporzio-nate rispetto alla multa richiesta dal Mi-nistero dello sviluppo economico;

tali inique sanzioni sono di fattonon sopportabili economicamente da qual-siasi privato cittadino o azienda, soprat-tutto in questo attuale contesto di gravecrisi,

impegna il Governo

a valutare il riordino della normativa inmateria di « manifestazioni a premio », inmodo da rendere conforme e proporzio-nata l’applicazione della sanzione ammi-nistrativa al merito della relativa viola-zione.

9/5626/83. Stucchi.

La Camera,

esaminato l’A.C. 5626, recante ulte-riori misure urgenti per la crescita delPaese,

premesso che:

all’articolo 8 del presente provve-dimento è stato inserito, nel corso del-l’esame al Senato, il comma 9-quater, chereca modifiche al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)dando facoltà all’ente proprietario dellastrada di prescrivere, con ordinanza, l’uti-lizzo esclusivo di pneumatici invernali aldi fuori dei centri abitati, in previsione dimanifestazioni atmosferiche nevose di ri-levante intensità;

le grandi case costruttrici di pneu-matici hanno diversificato negli ultimianni le proprie linee di prodotto, inse-rendo a listino vari modelli di coperture

adatte alle basse temperature, dedicate siaalle automobili utilitarie che alle autovet-ture sportive, oltre che ai Suv;

la produzione di pneumatici permotocicli non è probabilmente stata valu-tata come un buon investimento, tanto chesono di difficile se non impossibile repe-ribilità;

questo comporta che in caso diordinanza da parte dell’ente proprietario ogestore della strada di obbligo di utilizzoesclusivo di pneumatici invernali, cosìcome previsto dall’articolo 8 del presenteprovvedimento, i motocicli non hanno lapossibilità di circolare. L’utilizzo esclusivosi trasforma quindi, nei fatti, in un divietoalla circolazione per i motocicli,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della di-sposizione in esame al fine di mettere inatto ogni azione necessaria, anche di ca-rattere legislativo, per specificare che lacategoria dei motocicli si ritiene esclusadalle disposizioni di cui all’articolo 8,comma 9-quater, introdotta dal presenteprovvedimento.

9/5626/84. Torazzi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame con-tiene, all’articolo 14, « Interventi per ladiffusione delle tecnologie digitali », dispo-sizioni destinate ad allentare i vincolilegislativi sui limiti di esposizione ai campielettromagnetici previsti nel Decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri – 8luglio 2003 « Fissazione dei limiti di espo-sizione, dei valori di attenzione e degliobiettivi di qualità per la protezione dellapopolazione dalle esposizioni a campi elet-trici, magnetici ed elettromagnetici gene-rati a frequenze comprese tra 100 kHz e300 GHz »;

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le motivazioni esposte nel testosono legate alla dichiarata necessità diimplementare le infrastrutture di teleco-municazione per la distribuzione dellabanda larga ed i servizi di telefonia mobiledella cosiddetta « quarta generazione », alfine di favorire, tramite una più capillareed intensa presenza di segnale irradiato,l’accesso in mobilità al mondo delle in-formazioni e dell’intrattenimento, ovun-que, l’accesso ad internet per tutta lapopolazione, l’accesso, per la popolazionee le imprese già informatizzate, con velo-cità di trasferimento-dati superiore;

tali interventi non introducono ele-menti di novità in termini di innovazionedei servizi, ma si configurano come con-correnti ed alternativi al servizio già esi-stente ed attualmente fruibile che utilizzala fibra ottica, una tecnologia decisamentenon impattante né nociva per la salute eper l’ambiente;

la diffusione di nuove tecnologienel campo della comunicazione elettronicadigitale non dovrebbe ledere il principio dicautela a tutela della salute di cittadine ecittadini, mentre le modifiche previste dalprovvedimento in esame, intervengonomodificando le modalità di misurazionedei campi elettromagnetici e disponendoche i valori di campo si intendano riferitinon più ad intervalli di 6 min., comeprevisto nella normativa CEI 211-10, maad una media di 24 h;

questo sistema di misurazione por-terà ad una sottovalutazione dei valoririscontrati in quanto, pur mantenendo illimite di 6 volt per metro, i picchi attual-mente rilevati in 6 minuti saranno diluitinelle 24 ore; ciò significa che le areecosiddette sensibili, perché ritenute ad altafrequentazione, potranno subire durante ipicchi diurni una esposizione ai campielettromagnetici doppia o tripla rispetto aivalori di attenzione ed agli obiettivi diqualità indicati attualmente dal decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 8luglio 2003;

il provvedimento prefigura il ri-schio di un allentamento dei procedimenti

amministrativi finalizzati alle verifichepreventive ed ai controlli di carattere sa-nitario in materia di elettrosmog, che vaad incidere sulla piena applicabilità delprincipio di precauzione di cui all’articolo174 paragrafo 2 del trattato istitutivo del-l’Unione europea e recepito dalla LeggeQuadro 36/2001,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delledisposizioni legislative introdotte dal pre-sente provvedimento in materia di misu-razione dei campi elettromagnetici, al finedi rivederne il contenuto sulla base dellapiena applicazione del principio di pre-cauzione raccomandato dall’Unione euro-pea e dalla Legge Quadro 36/2001, ancheal fine di rafforzare il sistema dei controllia garanzia della salute umana;

a promuovere la creazione e l’imple-mentazione di reti via cavo in fibra otticache, ad oggi, rappresentano l’unica tecno-logia per la trasmissione di voci e datiefficiente e atto stesso tempo priva dicontroindicazioni per la salute umana.

9/5626/85. Mariani, Braga, Bratti, Motta,Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Gi-noble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta,Morassut, Viola.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, recante Misureurgenti per la crescita del Paese, ha ap-portato talune modifiche alla recente leggedi riforma del mercato del lavoro (legge 28giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materiadi riforma del mercato del lavoro in unaprospettiva di crescita);

in particolare, l’articolo 46-bis,comma 1, lettera h), del decreto-leggen. 83 citato, nel modificare l’articolo 2,comma 70, della legge di riforma delmercato del lavoro, ha conseguentemente

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disposto la modifica dell’articolo 3, comma1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ru-bricato Intervento straordinario di inte-grazione salariale e procedure concorsuali;

di fatto, se originariamente la citatalegge n. 92 proponeva l’abrogazione toutcourt, a partire dal 2016, delle disposizioniche riconoscono l’erogazione della CIGSalle aziende sottoposte a procedure con-corsuali, nonché nei casi di aziende sot-toposte a sequestro o confisca (articolo 3della legge 23 luglio 1991, n. 223), succes-sivamente è stato ragionevolmente intro-dotto anche il principio secondo cui l’ero-gazione della CIGS è subordinata allaverifica delle « prospettive di continua-zione o di ripresa dell’attività e di salva-guardia, anche parziale, dei livelli di oc-cupazione, da valutare in base a parametrioggettivi definiti con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali »;

pertanto, dal 12 agosto 2012 sino al31 dicembre 2015, la nuova disciplinasubordina il riconoscimento CIGS di cuiall’articolo 3, comma 1 della legge n. 223summenzionata, a certe condizioni occu-pazionali declinate secondo criteri da va-lutare in base a parametri definiti con attoamministrativo da parte del Ministero dellavoro e delle politiche sociali;

ad oggi, non risulta ancora ema-nato il decreto attuativo citato e, di con-seguenza, si determina una condizione diincertezza del diritto, con l’effetto pro-dotto di rendere potenzialmente inappli-cabile la norma richiamata;

tale situazione sta producendo ri-cadute drammatiche per migliaia di lavo-ratori, in quanto in assenza dei criteriattuativi gli organi delle curatele operanosecondo un principio di precauzione, nonpresentando domande di accesso alla CIGSsenza avere elementi circa la possibilità omeno di accoglimento;

considerato che:

la crisi economica e finanziariainternazionale che ormai da più di dueanni investe pesantemente l’economia na-

zionale si sta riflettendo su tutto il terri-torio nazionale, facendo sempre maggior-mente registrare forti difficoltà nel settoreproduttivo, significativi e preoccupanti in-crementi del tasso di disoccupazione econseguenti ricadute sul livello dei redditida lavoro delle famiglie;

un sistema di ammortizzatori so-ciali flessibile ed inclusivo è condizioneessenziale per il buon funzionamento delmercato del lavoro e la gestione dei pro-cessi di transizione e riorganizzazione pro-duttiva, sempre più frequenti a causa dellacrisi ancora in corso,

impegna il Governo:

a garantire in tempi certi e rapidil’emanazione del decreto attuativo di cuiall’articolo 3, comma 1, della legge 23luglio 1991, n. 223, come modificato dal-l’articolo 2, comma 70, della legge 28giugno 2012, n. 92, e successive modifichee integrazioni;

a valutare e conseguentemente adot-tare i provvedimenti amministrativi affin-ché, in attesa dell’emanazione del decretoattuativo sopra citato, l’esame delle do-mande di accesso alla CIGS da parte diaziende sottoposte a procedure concor-suali, nonché nei casi di aziende sottopostea sequestro o confisca (articolo 3 dellalegge 23 luglio 1991, n. 223), sia effettuatosecondo i criteri precedentemente in vi-gore.

9/5626/86. Braga, Bellanova, Damiano,Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini,Schirru, Boccuzzi, Berretta, Bobba,Madia, Miglioli, Rampi, Santagata.

La Camera,

premesso che:

retItalia internazionale SpA è laSocietà in house dell’ex ICE (Istituto na-zionale per il Commercio Estero), per laquale da più di trenta anni eroga servizi diInformation Technology;

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retItalia internazionale svolge ser-vizi, sviluppa sistemi informatici e gestisceinfrastrutture, a supporto dell’internazio-nalizzazione e dei processi gestionali in-terni all’ICE, nonché fornisce assistenzaqualificata al personale dell’ICE e alle PMIitaliane;

a seguito della « Spending review »il Ministero dello Sviluppo economico, cheha in carico l’attuale gestione transitoriadell’ex-ICE, ha dato indicazione di prov-vedere all’alienazione di retItalia interna-zionale previa una severa ristrutturazionedella Società, con perdita nell’immediatodel posto di lavoro per circa metà delpersonale e assoluta incertezza sul pros-simo futuro per l’altra metà;

nei primi mesi del 2013 tutta laSocietà potrebbe rischiare il fallimento;

anche in virtù del know-how rico-nosciuto al personale di retItalia interna-zionale, il Ministero dello sviluppo econo-mico ha assegnato alla Società nel giugno2011 e nell’aprile 2012 due progetti stra-tegici: il portale Made in Italy, sistema dicommercio elettronico dei prodotti italianisul mercato internazionale, e l’Internatio-nal Trade Hub – Italia, un portale spon-sorizzato dal « Tavolo Strategico Nazionaleper la Trade Facilitation », che consentealle Imprese italiane di accedere da ununico punto a tutti i processi relativiall’internazionalizzazione;

grazie alle competenze del perso-nale, retItalia internazionale è stata ingrado di offrire servizi qualificati, in unampio spettro di aree tematiche che pos-sono fattivamente contribuire alla realiz-zazione dei piani dell’Agenda digitale;

la soluzione ottimale sarebbequella di integrare il personale di retItaliainternazionale nella struttura della Pub-blica Amministrazione, eventualmente al-l’interno dell’Agenzia per l’Italia digitale, ola stessa Agenzia ICE, o di una altrastruttura trasversale rispetto alla Pubblicaamministrazione, evitando di affidare aSoggetti privati servizi strategici per le

PMI, per il Sistema Paese, per lo sviluppoeconomico,

impegna il Governo

ad adoperarsi per salvaguardare il posto dilavoro di circa 70 persone e gli investi-menti fatti finora, per capitalizzare leconoscenze professionali specializzate,nonché per consentire un risparmio eco-nomico, in particolare un risparmio im-mediato dell’IVA che l’Ente paga per iservizi forniti.

9/5626/87. Siragusa.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in oggetto si pro-pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo e lacompetitività del Paese, mediante il rilan-cio della crescita in diversi settori produt-tivi, nel rispetto degli impegni assunti insede europea;

la Commissione lavoro, esprimendoparere favorevole relativamente ai profilidi sua più immediata competenza – anchetenuto conto dell’esigenza di agevolare unarapida approvazione del provvedimento daparte della Camera, in presenza di marginitemporali molto ristretti per la sua defi-nitiva conversione in legge – ha però postoalcune condizioni;

tra le misure introdotte dalla pre-sente legge ve ne sono, infatti, alcune,contenute nell’articolo 34, comma 54, chemodificando la legge di riforma del mer-cato del lavoro (legge n. 92/2012) ap-paiono particolarmente critiche e non con-divisibili, soprattutto per quanto concernel’ipotesi di derogare alla norma che attri-buisce ai lavoratori posti in mobilità undiritto di precedenza nel caso di assun-zioni presso la stessa azienda,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle di-sposizioni richiamate in premessa, al fine

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di, eventualmente anche nel corso del-l’esame della legge di stabilità, rivederne ilcontenuto in coerenza con quanto propo-sto nel parere espresso dalla Commissionelavoro della Camera dei deputati.

9/5626/88. Damiano, Bellanova, Boc-cuzzi, Bobba, Berretta, Codurelli, Gatti,Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli,Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 11 del provvedimento inesame, e in particolare la lettera a) delcomma 1, dispone che a decorrere dall’a.s.2014/2015, il collegio dei docenti adottiesclusivamente libri nella versione digitaleo mista, progressivamente a partire dalleclassi prima e quarta della scuola prima-ria, dalla prima classe della scuola secon-daria di primo grado e dalla prima e terzaclasse della scuola secondaria di secondogrado;

il passaggio dal libro cartaceo allaversione digitale è vincolato ad un pro-cesso di informatizzazione che nelle nostrescuole non esiste;

la transizione dal cartaceo al digi-tale richiede tempo per aggiornare le mo-dalità, la strumentazione e i contenuti.Sarebbe una grave sottovalutazione infattipensare che il libro multimediale sia unapura trasposizione di quello cartaceo. L’in-novazione di processo e di prodotto im-pegnerà l’impresa editoriale in modo ine-dito, e inoltre con un considerevole aggra-vio dell’iva, che passerà dal 4 per centoattuale al 21 per cento nel sistema digitale;

appare opportuna una proroga al-meno fino al 2014 dell’adozione del librocartaceo, in modo da consentire alle im-prese di provvedere all’innovazione, ondeevitare situazioni di crisi che porterebbero,di fatto, al rischio di nuovi monopoli nelcampo dell’editoria scolastica;

la transizione dal cartaceo al digi-tale, che deve comunque realizzarsi in

modo graduale e nel rispetto dei percorsipedagogici, porta con sé problemi di or-dine didattico e pedagogico che richiedonosperimentazione e verifiche nel tempo;

è evidente la problematicità del-l’utilizzo del tablet legata alla ridetermi-nazione di un nuovo paradigma che ne-cessita anche di una imprescindibile operadi aggiornamento e di riqualificazione delcorpo docente;

soprattutto nella scuola primarialaddove sarebbe auspicabile che i bambinisi misurassero innanzitutto con i livelliprimari di apprendimento, mentre è pos-sibile un utilizzo della strumentazione in-formatica, seppure in un sistema misto,negli ordinamenti secondari di primo esecondo grado;

lo scorso ottobre il Miur ha siglatocon dodici Regioni (Abruzzo, Basilicata,Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Pie-monte, Toscana e Umbria) un accordo peril potenziamento del Piano nazionale sullascuola digitale – Classi 2.0, con l’obiettivodi dare la possibilità a studenti ed inse-gnanti di « imparare ed insegnare conl’innovazione digitale »,

impegna il Governo:

a valutare, alla luce delle considera-zioni esposte in premessa, gli effetti ap-plicativi delle disposizioni richiamate, alfine di stabilire una proroga dei tempi perl’applicazione della norma riferita all’ado-zione dei testi scolastici in formato digi-tale;

ad insediare un tavolo di confrontocon i soggetti dell’editoria scolastica per ilgoverno della transizione al digitale deilibri di testo;

a sperimentare l’adozione mista deilibri di testo, in formato cartaceo e digitalelimitatamente agli ordinamenti scolasticisecondari di primo e secondo grado ecomunque esclusivamente negli istitutiscolastici selezionati a partecipare al pianoScuola digitale – Classi 2.0, siglato dal

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Governo e finalizzato al potenziamentodigitale;

a riferire al Parlamento gli esiti dellasperimentazione;

a distinguere nei tetti di spesa le vocirelative all’affitto di strumentazioni digitalida quelle per l’acquisto dei contenuti ade-guando conseguentemente gli stessi tetti.

9/5626/89. De Biasi, Siragusa, Coscia,Levi, Ghizzoni, De Pasquale, Bachelet,De Torre, Pes, Tocci, Mazzarella, An-tonino Russo, Rossa, Lolli.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 11, commi da 4-bis a4-septies, del provvedimento in esame, recauna disciplina finalizzata alla predisposi-zione e all’approvazione di appositi pianitriennali di interventi di edilizia scolastica,nonché dei relativi finanziamenti;

per le suddette finalità, il comma4-sexies prevede l’istituzione, a decorreredall’esercizio finanziario 2013, di unFondo unico per l’edilizia scolastica nellostato di previsione del MIUR;

si ritiene importante prevedere chele risorse iscritte nel medesimo Fondo, peril finanziamento degli interventi compresinei piani, siano assegnate direttamenteall’ente locale proprietario degli edificiscolastici anche sulla base di una dichia-razione di congruità formulata da cia-scuna regione e provincia autonoma ter-ritorialmente competente,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ulte-riori iniziative affinché le risorse iscrittenel fondo di cui all’articolo 11, comma4-sexies siano assegnate direttamente al-l’ente locale proprietario degli edifici sco-lastici anche sulla base di una dichiara-zione di congruità formulata da ciascuna

regione e provincia autonoma territorial-mente competente.

9/5626/90. Coscia, De Pasquale, De Biasi,Siragusa, Levi, Ghizzoni, Bachelet, DeTorre, Pes, Tocci, Mazzarella, AntoninoRusso, Rossa, Lolli.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 11, commi da 4-bis a4-septies, del provvedimento in esame, re-cano una disciplina finalizzata alla predi-sposizione e all’approvazione di appositipiani triennali di interventi di ediliziascolastica, nonché dei relativi finanzia-menti;

il tema della messa in sicurezzadegli edifici scolastici deve rappresentareuna delle priorità degli investimenti pub-blici, al fine di assicurare condizioni diintegrale sicurezza e salubrità per gli stu-denti e per il personale scolastico;

la situazione degli edifici scolasticidel nostro Paese è ben lungi dal conse-guimento di detto obiettivo e le misurecontenute nel provvedimento in esamerappresentano solo un parziale contributo;

occorre uno sforzo straordinario ditutti i soggetti pubblici proprietari degliimmobili destinati ad attività scolasticheaffinché gli studenti, le famiglie e i lavo-ratori della scuola possano vivere la realtàscolastica in serenità e senza rischi per laloro incolumità;

solo per citare alcuni esempi: qual-che mese fa a pochi giorni dall’iniziodell’anno scolastico a Firenze crolla ilcontro fitto del secondo piano del liceoGalileo e oggi, a Ciampino, crolla il solaiodi una scuola materna nel quale sonorimaste ferite una bambina e l’insegnante;

appaiono necessarie ed urgenti mi-sure volte a facilitare il compito degli enti

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locali nell’impegno di miglioramento strut-turale degli edifici scolastici di loro pro-prietà,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporremisure volte a consentire la deroga alladisciplina del patto di stabilità internofinalizzate a non contemplare nei bilancicomunali l’utilizzo di risorse comunitarie,statali o regionali per interventi di messain sicurezza ed adeguamento a normadegli edifici scolastici e per la costruzionedi nuovi edifici.

9/5626/91. De Pasquale.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 179 del 2012,recante « Ulteriori misure urgenti per lacrescita del Paese », modificato dal Senatoin prima lettura, contiene una serie dinorme eterogenee, che coinvolgono com-plessivamente temi di fondamentale inte-resse per la crescita del Paese;

il provvedimento d’urgenza in par-ticolare, prevede attraverso i commi 1 e 2dell’articolo 24, alcune modifiche al Testounico delle disposizioni in materia di in-termediazione finanziaria al fine di rece-pire le innovazioni apportate dal Regola-mento n. 236/2012 del Parlamento euro-peo e del Consiglio in materia di venditeallo scoperto di strumenti finanziari e dicontratti derivati;

per effetto delle suesposte norme,s’individuano il Ministero dell’economia edelle finanze, la Banca d’Italia e la Consobquali autorità competenti all’espletamentodelle funzioni ed allo svolgimento dei com-piti previsti dal regolamento, in base allerispettive competenze, stabilendo inoltrenorme rivolte all’assetto sanzionatorio, inparticolare per quanto concerne gli obbli-ghi relativi alle vendite allo scoperto e alcredit default swap;

risulta evidente come i contrattiderivati, rappresentino degli strumenti difinanza speculativa altamente pericolosi edannosi per i sottoscrittori, anche istitu-zionali, i cui livelli di rischiosità tendonoa minacciare addirittura i debiti sovrani equelli legati al mercato delle imprese pri-vate;

un rapporto della Banca dei rego-lamenti internazionali dello scorso maggio,sintetizzando le nuove statistiche legate adun monitoraggio effettuato, ha rilevato cheil valore complessivo di strumenti derivatiin circolazione nel mondo è stimato in 650mila miliardi di dollari;

il citato valore di contratti di de-rivati nei cosiddetti over the counter, ov-vero di negoziazione sui mercati non re-golamentati, incide notevolmente sull’eco-nomia reale e sulle scelte strategiche fi-nanziarie ed economiche dei Paesi;

nel corso dell’indagine conoscitivadella 6a Commissione permanente (Fi-nanze e tesoro) del Senato sull’utilizzo e ladiffusione degli strumenti di finanza de-rivata e delle cartolarizzazioni nelle pub-bliche amministrazioni è emerso che iderivati degli enti locali ammontano a 30miliardi di euro;

appare evidente come la sottoscri-zione e la negoziazione di tali contratti difinanza derivata, costituisce fonte dipreoccupazione e di rischi per l’economianon solo italiana, i cui scandali finanziarie bancari hanno provocato enormi dissestifinanziari anche nell’ambito degli enti lo-cali evidenziando la scarsa trasparenza ditali strumenti finanziari;

le sanzioni amministrative pecunia-rie previste dal provvedimento in esame,appaiono nel complesso insufficienti afronteggiare la pericolosità dei contrattiderivati, il cui livello di penetrazione coin-volge operazioni finanziarie a livello in-ternazionale in grado di determinare spe-culazioni sui debiti sovrani,

impegna il Governo

ad avviare iniziative in sede europea emondiale, volte a determinare restrizioni

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sui credit default swap sovrani ed evitare ilrischio che il mercato dei derivati nego-ziati al di fuori dei mercati regolamentatipossa incidere negativamente sul mecca-nismo di calcolo dello spread ovvero idifferenziale dei tassi d’interesse dei titoliitaliani con quelli tedeschi, con ulterioriconseguenze negative per l’economia realee produttiva dei Paesi ad alto debitopubblico come l’Italia.

9/5626/92. Lazzari.

La Camera,

premesso che:

la condotta tenuta da alcune so-cietà multinazionali nel settore del com-mercio elettronico, e non solo, le quali,pur operando in Italia, riescono a trasfe-rire i propri profitti verso paesi a bassafiscalità, riveste particolare attuale e og-gettivo interesse per le istituzioni e lacomunità italiane;

in particolare, la società multina-zionale Google è stata oggetto di un re-cente atto di sindacato ispettivo a firmadel proponente, nella forma di una inter-rogazione a risposta immediata nella VICommissione Finanze della Camera deiDeputati, n. 5-08526, cui il Governo harisposto in termini tali da avvalorare l’ur-genza e l’importanza di azioni concreteconseguenti ai fatti ivi rappresentati;

nella risposta fornita dal Governoall’atto di sindacato ispettivo menzionato èpossibile leggere come l’Agenzia delle En-trate evidenzia la difficoltà di aggredire,attraverso le logiche tradizionali del con-trollo, le condotte, specie sotto il profilocontabile e fiscale, delle società multina-zionali. « Pertanto, al fine di contrastareefficacemente fenomeni di pianificazionefiscale aggressiva aventi scala transnazio-nale, l’Agenzia delle Entrate sta proce-dendo, in base ad un primo screening dellerisultanze dell’attività di tutoraggio deigrandi contribuenti, a una selezione diposizioni che possano dare luogo ad unamirata attività di controllo fiscale nei

confronti dei gruppi multinazionali attivinel settore dell’elettronica e dell’e-com-merce e le cui strategie fiscali sono oggettodi attenzione da parte dell’opinione pub-blica italiana e internazionale »;

si dà atto di quanto rappresentatodal Dipartimento delle Finanze del Mini-stero dell’Economia e delle Finanze nel-l’ambito della già citata risposta all’atto disindacato ispettivo, e cioè che l’Italia, nellesedi multilaterali, si stia impegnando neilavori trasversali in materia di erosionedelle basi imponibili e spostamento arti-ficioso degli utili verso giurisdizioni mag-giormente attraenti dal punto di vistafiscale. In particolare, in sede OCSE, nelsettore delle imposte dirette, specie per ciòche attiene ai lavori relativi al Modello diConvenzione contro le doppie imposizioniè in fase di elaborazione un documentosulla stabile organizzazione;

il Governo italiano dovrebbe porsiin prima linea nella risoluzione delle pro-blematiche evidenziare in sede europea einternazionale e svolgere un’azione piùdeterminata anche e soprattutto in Italia.La timida azione finora intrapresa neiconfronti delle multinazionali operanti inItalia stride rispetto alla volontà e allaferma determinazione, più volte dichiarataanche pubblicamente dall’Esecutivo, dicontrastare l’evasione e l’elusione fiscaleda parte di persone fisiche, professionistie società attivi sui territorio italiano;

l’azione di contrasto dell’evasione,che costituisce uno dei principi cardine cuiil Governo dichiaratamente si ispira, devepertanto tradursi in iniziative e interventiconcreti ancora più forti e urgenti neiconfronti delle società multinazionali, an-che per evitare che le società italianeoperanti nel settore siano assoggettate aun’imposizione più sfavorevole rispettoalle concorrenti estere e incentivino ancheper questa ragione la delocalizzazionedelle loro attività, in quanto poste in unacondizione di svantaggio competitivo neiconfronti di quei soggetti che, invece, gra-zie a rilevanti e indebiti risparmi di im-posta, ottenuti mediante forme di elusione

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o evasione fiscale, possono porre in esserepolitiche commerciali molto aggressive;

considerato che è necessario e ur-gente che il Governo adegui la normativaitaliana, introducendo le nozioni di simu-lazione e di elusione fraudolenta,

impegna il Governo

ad introdurre, nell’ambito della normativanazionale, gli istituti della simulazione edella elusione fraudolenta.

9/5626/93. Graziano.

La Camera,

premesso che:

il decreto di conversione recante« Ulteriori misure urgenti per la crescitadel Paese, trasmesso dal Senato il 6 di-cembre 2012, contiene numerose disposi-zioni in materia di attuazione dell’Agendadigitale italiana, di promozione della do-tazione infrastrutturale italiana, di soste-gno all’apparato produttivo nonché in ma-teria di servizi pubblici locali »;

nell’ambito delle articolate disposi-zioni l’articolo 36, comma 8-bis, assoggettai produttori agricoli esonerati dalla dichia-razione IVA all’obbligo di comunicazioneall’amministrazione finanziaria delle ope-razioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto« spesometro »);

le norma in esame fa riferimentoalla rintracciabilità dei prodotti agricoli ealimentari prevista dall’articolo 18 del re-golamento comunitario n. 178/2002 sullasicurezza alimentare;

nell’ambito delle disposizioni indi-cate dal provvedimento in esame, risultanoevidenti la mancanza di adeguate normevolte a sostenere il comparto agricolo, ilcui fatturato nel terzo trimestre di que-st’anno, è crollato per effetto dell’IMU, deicosti record e dei prezzi sui campi nonremunerativi, oltre agli effetti disastrosidel maltempo;

occorrono in definitiva urgenti ini-ziative, in grado di supportare un com-parto essenziale per l’economia nazionalee che contribuisce in modo rilevante allaproduzione interna lorda,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti urgenti ingrado di consentire politiche di sviluppo edi maggiore competitività per il compartoagricolo.

9/5626/94. Nastri.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2 istituisce l’anagrafe na-zionale della popolazione residente(ANPR) che subentrando all’INA (IndiceNazionale delle Anagrafi) e all’AIRE (Ana-grafe della popolazione italiana residenteall’estero) prevede l’unificazione inun’unica anagrafe dell’attuale sistema ana-grafico strutturato in quattro partizioni;

il subentro avverrà secondo unpiano da completare entro il 31 dicembre2014 da definirsi con decreto attuativo;

durante il dibattito in Senato sonoemerse preoccupazioni circa l’effettivofunzionamento del registro AIRE in se-guito alla transizione al nuovo sistemaunificato. Tali preoccupazioni sono ancorpiù fondate vista l’imminente cadenzaelettorale in cui i cittadini aventi diritto alvoto all’estero sono coloro che risultanoiscritti al sistema Aire;

è necessario che la nuova bancadati garantisca la stessa funzionalità svoltadall’Aire in modo che si evitino disguidinell’individuazione dei cittadini italiani re-sidenti all’estero titolari del diritto di voto;

la Commissione Affari esteri dellaCamera dei Deputati, in sede di parere, haespresso l’osservazione di esplicitare, insede attuativa, che « sia garantita la pienaoperatività del vigente sistema anagrafico,

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basato sull’Aire » nella prospettiva del-l’esercizio del voto all’estero;

la Commissione Affari esteri delSenato, in sede di parere al presenteprovvedimento, ha rilevato « che in sede dipredisposizione degli adempimenti attua-tivi ... va garantita e migliorata la correttaoperatività del sistema anagrafico basatosull’AIRE; ciò al fine di permettere il pienoe regolare esercizio del diritto di voto deicittadini italiani residenti all’estero,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di intraprenderequalsivoglia iniziativa occorrente a garan-tire la piena operatività del vigente sistemaanagrafico Aire in modo che vi possaessere un regolare svolgimento delle ele-zioni all’estero.

9/5626/95. Narducci, Bucchino, GianniFarina, Garavini, Porta, Fedi.

La Camera,

visto l’articolo 1, comma 18 dellalegge 26 febbraio 2010 n. 25;

visto l’articolo 34-duodecies del prov-vedimento in discussione,

considerata la specificità dell’attivitàportuali e la necessità di garantire lacompetitività dei porti italiani e lo svi-luppo dell’economia marittima,

impegna il Governo

a ribadire che, anche nel procedimento direvisione del quadro normativo di rilasciodelle concessioni di beni demaniali di cuiall’articolo 1 comma 18 della legge n. 25in premessa, alle concessioni ricadenti nel-l’ambito delle rispettive circoscrizioni ter-ritoriali delle Autorità Portuali di cui allalegge 28 gennaio 1994 n. 84, non si applicala proroga dei termini di cui agli articoli1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del2009 e 34-duodecies del provvedimento indiscussione, così come altresì previsto dal-l’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge

5 ottobre 1993, n. 400, convertito conmodificazioni dalla legge 1993, n. 494.

9/5626/96. Forcieri, Tullo.

La Camera,

premesso che:

la Legge 8 aprile 1983 n. 113 « Au-torizzazione a cedere al Comune di Praiaa Mare il compendio demaniale marittimoricadente nel Comune suddetto posto sottola Strada Statale n. 18 e compreso fra ilComune di Tortora e il torrente Fluzzi diPraia a Mare » stabiliva all’articolo 1 che« in deroga all’articolo 12 della Legge 24dicembre 1908 n. 783, e successive modi-ficazioni, è autorizzata la vendita a trat-tativa privata a favore del Comune diPraia a Mare del compendio demanialemarittimo, da trasferirsi al patrimoniodello stato con decreto del Ministro dellaMarina Mercantile di concerto con il Mi-nistro delle Finanze, ricadente nel Comunesuddetto, riportato in catasto ai fogli 29,41 e 52, esteso 18 ettari circa e delimitato:a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, aest dalla via F. Giugni e dalla linea didelimitazione del demanio marittimo finoal cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fossoFortino, a ovest dalla rimanente parte deldemanio marittimo »;

a seguito dello sviluppo urbanisticoche ha interessato il Comune di Praia aMare negli anni 50, quando fu interessatodall’insediamento di due grosse realtà in-dustriali del settore tessile che, per effettodell’indotto produttivo consequenziale, de-terminarono un aumento della popola-zione residente, si decise, sin dai primianni 60, anche a causa della particolareorografia di questo Comune, di utilizzareper necessità un’ampia fascia di aree de-maniali ormai inutilizzate per gli usi ma-rittimi ai fini della costruzione di edificipubblici e privati, strade, sottoservizi,piazze e giardini;

la legge sopra citata andava nelladirezione di favorire le richieste di clas-sifica delle aree occupate e della loro

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successiva vendita a coloro che, regolar-mente autorizzati, avevano nel corso deglianni su di esse realizzati insediamenticivili e pubblici costituenti parte integrantedi un centro ormai del tutto urbanizzato;

problemi evidenti permangono perun’altra area sempre del Comune di Praiaa Mare di circa 147.000 mq che, nono-stante abbia perso definitivamente il ca-rattere della demanialità, non è stato pos-sibile assoggettare agli stessi similari be-nefici della Legge 113/1983;

l’area in questione confina a nordcon proprietà privata (ex patrimonio pub-blico dello Stato; Ramo marina, area sde-manializzata con la Legge 113/1983); a sudcon bene patrimoniale disponibile delloStato in uso al Comune di Praia a Mare;a est con proprietà private; a ovest conpatrimonio pubblico dello Stato (arenile)ed è caratterizzata dalla presenza, ormaiultratrentennale, di opere pubbliche, operedi urbanizzazione primarie e secondarie,fabbricati residenziali;

tale situazione provoca un’evidentedisparità tra due aree dello stesso Comuneche presentano un’identica natura orogra-fica ed insediativa, una stessa storia disviluppo urbanistico ma una diverso ap-proccio alla risoluzione del problema;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di porre in essereidonee iniziative atte a ripristinare unaparità di trattamento rispetto alle condi-zioni precedentemente citate ed a garan-tire anche per l’area tutt’ora demaniale,caratterizzata dalla presenza di operepubbliche e private, l’attivazione di pro-cedure utili a favorirne la sdemanializza-zione e la loro necessaria valorizzazioneanche da parte dei privati e del Comune.

9/5626/97. Dima.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 29 del decreto 83/2012prevede, per le iniziative agevolate a valeresugli strumenti di cui all’articolo 2, comma23, lettera d) e f) della Legge 23.12.1996n. 662, di non procedere a revoca delleagevolazioni, sia nel caso di mancato rag-giungimento degli obiettivi occupazionaliprevisti per l’esercizio a regime, sia nelcaso di mancato rispetto degli indicatorieventualmente previsti;

preso atto che la norma, così comeespressa, potrebbe creare disuguaglianzetra le aziende che hanno presentatoistanza;

per non creare discriminazione trale aziende di cui all’articolo 29, punto 7,del decreto 83/2012, che non hanno rag-giunto gli obiettivi indicati ed altre che,pur commettendo infrazioni procedurali oformali, hanno raggiunto gli obiettivi in-dicati;

per non penalizzare queste ultimemandandole a revoca e rischiando il lorotracollo, che produrrebbe, in moltissimicasi, la chiusura delle aziende con gravedanno all’occupazione e all’erario;

per evitare che la chiusura delleaziende porti, altresì, pesanti oneri allecasse dello Stato, in termini di ammortiz-zatori occupazionali, senza peraltro recu-perare le somme richieste,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità affinché la normacitata in premessa sia estesa anche alleaziende che nell’iter della pratica di age-volazione hanno commesso errori proce-durali o formali raggiungendo comunquegli obiettivi previsti nella domanda e at-tualmente pienamente a regime e funzio-nanti.

9/5626/98. De Camillis.

€ 4,40 *16ORD0003080**16ORD0003080*

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