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GUIDE PRATICHE N. 30 L’ESPERTO RISPONDE Lavori in casa e bonus fiscali I quesiti sono stati pubblicati nelle pagine online del forum de L’Esperto Risponde, “Lavori in casa e bonus fiscali”. http://esperto-online.ilsole24ore.com/ lavori-casa

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GUIDE PRATICHE

N. 30

L’ESPERTO RISPONDE

Lavori in casa e bonus fiscali

I quesiti sono stati pubblicati nelle pagine online del forum de L’Esperto Risponde, “Lavori in casa e bonus fiscali”. http://esperto-online.ilsole24ore.com/lavori-casa

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Sommario

Catasto e permessi edilizi.....................................................2 Detrazione del 36% ..............................................................4 Detrazione del 55% ............................................................26 Iva agevolata ..................................................................... 38 Lavori in condominio.........................................................45

Catasto e permessi edilizi

1 | AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE CATASTALI

Domanda

Ho acquistato circa quattro anni fa una casa nella quale il precedente proprietario aveva realizzato la seguente opera, che non risulta sulla relativa mappa catastale: avendo regolarmente (con Dia) ampliato la superfice calpestabile di un portico esterno, per evitare subsidenza del terreno è stato realizzato al di sotto del piano calpestabile un muro in cemento armato, collegato ai due estremi al preesistente muro perimetrale. Si è creato così un vano interrato, della superfice di circa 7 metri quadrati, collegato tramite l'apertura di una porta alla cantina preesistente. Volendo regolarizzare la mappa, ma temendo che il manufatto

possa essere considerato una difformità non sanabile, è possibile qualificarlo come "vano tecnico"?

Risposta

Se il vano tecnico è collegato alla cantina della villetta, e quindi utilizzabile come deposito, è necessario presentare una denuncia di variazione al catasto, per aggiungere il vano alla consistenza della casa. La denuncia deve essere fatta mediante incarico a un tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili e agrari e agrotecnici. Successivamente, per regolarizzare la posizione urbanistica, mediante lo stesso tecnico, è necessario presentare al Comune una Dia in sanatoria per l'esecuzione di opere di consolidamento delle fondazioni del portico, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del Dpr

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380/2001, previo versamento della sanzione di 516 euro.

2 | CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

Domanda

Vorrei chiarimenti in merito all'acquisto di un immobile accatastato A10. Vorrei fare il cambio di destinazione d'uso in civile abitazione (A2). L'immobile si trova nel comune di Casoria (Na). L'attuale proprietario non ha mai presentato domanda di condono edilizio.

Risposta

Nel caso in esame, prima della stipula dell'atto notarile, è necessario che il venditore presenti una Dia in sanatoria al comune, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del Dpr 380/2001 previo pagamento della sanzione di 516 euro, affidando l'incarico a un tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, dotttori agronomi, periti edili ed agrari, agrotecnici diplomati e laurati. Successivamente, sempre avvalendosi dell'opera di uno dei predetti tecnici, è necessario presentare la denuncia al Catasto per classificare l'immobile come abitazione. Solo dopo queste due operazioni, è possibile stipulare l'atto notarile di acquisto dell'appartamento senza correre rischi.

3 | ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Domanda

Abito in una villetta trifamiliare, sono disabile e vorrei installare un

ascensore per non fare più le scale. Per detrarre le spese quale aliquota conviene? Devo chiedere l'autorizzazione ai vicini per l'istallazione dell'ascensore? Devo presentare un progetto al comune e quale documentazione presentare?

Risposta

E' possibile usufruire della detrazione 36%; è sufficiente informare gli altri della sua iniziativa incaricando un tecnico che elaborerà il progetto per la preventiva approvazione comunale. Prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata la comunicazione all'agenzia delle Entrate di Pescara. Per le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, inoltre, si ha diritto all'Iva agevolata al 4%.

4 | REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA

Domanda

Ho realizzato una veranda di circa 60 mq accorpata al fabbricato esistente. Posso sanarlo e, se sì, cosa dovrò fare?

Risposta

La veranda realizzazata in adiacenza ad un fabbricato esistente, per essere sanata deve in primo luogo essere regolarizzata sotto il profilo urbanistico-edilizio, con la presentazione al Comune di una Dia in sanatoria, semprechè sotto il profilo estetico ambientale sia compatibile con le norme del regolamento edilizio locale. Pertanto in primo luogo, il lettore deve dare mandato ad un tecnico abilitato alla progettazione

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(ingegnere, architetto, geometra, ecc.), per predisporre la Dia in sanatoria, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Dpr 380/2001, previo pagamento di una sanzione di euro 516. Successivamente, lo stesso tecnico dovrà essere incaricato di presentare una denuncia di variazione al Catasto,

per annettere la veranda all'unità immobiliare esistente (villetta, appartamento). Infine, sarà necessario eseguire la regolarizzazione fiscale, per la maggiore imposta dovuta per gli anni pregressi, ai fini delle imposte dirette ed eventualmente dell'Ici.

Detrazione del 36%

5 | BOX PERTINENZIALE

Domanda

L'acquisto del box pertinenziale alla prima casa consente per l'anno in corso uno sgravio fiscale?

Risposta

Sì, si applica la detrazione del 36% delle spese di realizzazione attestate dall'impresa costruttrice nei limiti massimi di 48.000 euro. Ovviamente deve trattarsi di un box di nuova costruzione ceduto da un'impresa costruttrice come pertinenziale ad abitazione.

6 | CRITERI E DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ

Domanda

Per la realizzazione di lavori interni a unità immobiliari (rifacimento bagno, impianto elettrico ed idrico), eseguite da imprese diverse e notificate precedentemente l'inizio dei lavori attraverso la Scia all'agenzia delle Entrate e al comune, è necessaria anche la comunicazione all'Asl di riferimento?

Risposta

Sì, se le ditte che eseguono i lavori sono più di una e lavorano contestualmente è necessaria, prima dell'inizio dei lavori, anche la comunicazione alla Asl territorialmente competente nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei cantieri (articolo 99 del Dlgs 81/2008, Testo unico sulla sicurezza).

7 | RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO

Domanda

Vorrei sapere se si ha diritto alla detrazione del 36% sulla parte corrispondente alla ristrutturazione del vecchio edificio, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento

Risposta

In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento la deteazione del 36% non trova applicazione. Se si tratta di demolizione e fedele ricostruzione senza aumento della volumetria la detrazione del 36% si

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applica su tutte le spese. Se trattasi di ristrutturazione con ampliamento ma senza demolizione la detrazione del 36% si applica solo per le spese di ristruttrazione da tenere debitamente distinte (fatture separate e corrispondenti bonifici di pagamento) rispetto a quelle di ampliamento (circolare agenzie Entrate 4/E del 2011).

8 | RESIDENZA DIVERSA DAL LUOGO LAVORATIVO

Domanda

Sono residente in Italia. Lavoro da 10 anni a Bruxelles dove pago le tasse. Dal dicembre 2010 in Italia sono proprietaria di una casa al momento inagibile che intendo ristrutturare nel 2011. E' possibile? E quali spese della ristrutturazione posso scaricare nella dichiarazione dei redditi a Bruxelles?

Risposta

Le agevolazioni fiscali in analisi valgono per i soggetti che dichiarano redditi in Italia. Nel caso di specie, quindi, manca la capienza per godere delle agevolazioni.

9 | AGEVOLAZIONI PER LA CHIUSURA DI UN PORTICATO GIÀ ESISTENTE

Domanda

Vorrei usufruire del piano casa per poter chiudere un porticato già esistente e mettere un portoncino blindato perché questa stanza diventerebbe l'ingresso del mio appartamento (abitazione principale). Una parete di questo

porticato, quella addossata all'abitazione, è da sanare perché ha delle risalite di umidità. In più vorremmo ricavare un'apertura per mettere in comunicazione la nuova stanza con un'altra adiacente. Questa adiacente è in comune con l'appartamento del primo piano (c'è una servitù di passaggio). Vorrei sapere se posso usufruire della detrazione del 36% per questi lavori interamente a mio carico e se posso applicare anche quella del 55 per cento. Avevo letto che l'ampliamento era per il 36% se andava a modificare la facciata della casa, e in questo caso, sì, secondo me. Di quali detrazioni avrò diritto?

Risposta

Nel caso di specie si ritiene che la chiusura completa in muratura del porticato non fruisca della detrazione del 36% né del 55% in quanto si realizza un aumento di volumetria. La detrazione Irpef del 36% (articolo 2, comma 15, legge 203/2008) e quella del 55% (articolo 1, commi 20-24 legge 244/2007), spetta per i soli interventi di recupero edilizio ed energetico che non comportino aumento di volumetria dell'abitazione (C.M. 57/E/1998). Per ciò che concerne gli interventi relativi alla copertura di terrazze o balconi, o porticati si ritiene che la detrazione del 36 % possa spettare solo se i lavori siano diretti, ad esempio, alla trasformazione degli stessi in verande non completamente chiuse lateralmente, in quanto, in tale ipotesi, non si verrebbe a realizzare un nuovo vano dell'abitazione ad

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aumento della cubatura della stessa. Alle stesse conclusioni si giunge anche con riferimento al 55% (risoluzione 4/E del 2010).

10 | CHI USUFRUISCE DELLE DETRAZIONI IN CASO DI VENDITA

Domanda

Mia madre di 92 anni ha venduto il 16 aprile 2010 l'appartamento su cui nell'anno 2009 erano stati eseguiti lavori condominiali di ristrutturazione straordinaria. Ha detratto una rata su tre nel 730/2010. Ora nel 730/2011 può detrarre 4/12 sulla seconda rata? O le rimanenti detrazioni vanno tutte a vantaggio del compratore?

Risposta

In caso di trasferimento dell'immobile che fruisce della detrazione del 36% si trasferisce anche il diritto alla detrazione per le rate residue, facendo riferimento alla data del 31 dicembre. Pertanto, se l'immobile è stato trasferito ad aprile 2010, la detrazione dal 2010 (dichiarazione 2011), per le due residue rate, compete al nuovo proprietario.

11 | RIFACIMENTO TOTALE DEL BAGNO

Domanda

Devo rifare il bagno. Devo comprare una parte dal rivenditore (vasca eccetera) che mi fattura per quanto comprato, e poi pagare a parte l'idraulico, l'elettricista e il muratore. Come devo fare?

Risposta

La sostituzione di impianti e apparecchiature così come la realizzazione di un servizio igienico rientra nella agevolazione del 36 per cento. Per poter beneficiare della detrazione è necessario effettuare la Comunicazione di inizio lavori all'agenzia delle Entrate, pagare con bonifico (da cui risultino un serie di dati specifici) e indicare la manodopera in fattura. Non potendo indicare tutti i dettagli, si rinvia a www.ilsole24ore.com/guidacasa

12 | BOX AUTO PERTINENZIALE

Domanda

La Srl che ha costruito il box nel 2009 non è in grado ad oggi di fare il rogito per motivi economici. Io ho fatto tutti gli adempimenti per la detrazione del 36% che ho portato nel 2010. Come devo comportarmi per il 2011?

Risposta

Anche se non è stato eseguito il rogito, in ogni caso è possibile anche nel 2011 portarsi in detrazione la seconda delle 10 rate in cui è stato ripartito il beneficio. Ovviamente occorre comunque che l'impresa rilasci, anche a seguito del preliminare registrato, l'attestazione sulle spese di realizzazione, mentre la comunicazioen al Centro operativo di Pescara doveva essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2010 con indicati gli estremi di registrazione del preliminare e l'indicazione della

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pertinenzialità come risultante nel preliminare medesimo.

13 | SISTEMA ANTIFURTO

Domanda

Il sistema antifurto per protezione abitazione ha delle detrazioni?

Risposta

Sì, si applica la detrazione del 36% come intervento idoneo a prevenire il compimento di atti illeciti di terzi.

14 | RISTRUTTURAZIONE DI DUE PROPRIETÀ ADIACENTI

Domanda

Posseggo due unità adiacenti, un negozio a piano terra e un appartamento parte a piano terra con giardino annesso e parte al primo piano. Siccome devo ristrutturare contestualmente entrambi, è possibile fare tutto con un'unica richiesta oppure i due immobili vanno trattati separatamente? I vincoli di spesa e di detrazione relativa si sommano o sono distinti?

Risposta

La detrazione del 36% si applica solo per gli interventi eseguiti su edifici residenziali e non anche per la ristruttrazione dei negozi. Pertanto nel caso di specie solo le spese per l'edificio residenziale fruiscono del 36% e non anche quelle per il negozio. Solo se le spese riguardano le parti comuni allora il 36% si applica anche con riferimento al negozio, ma solo se l'edificio è a prevalente destinazione

abitativa. Il negozio di per sè può fruire della detrazione del 55%, se direttamente utilizzato, per gli interventi idonei a conseguire risparmio energetico con rispetto dei requisiti di tramittanza termica previsti dalla legge.

15 | DIVISIONE DEI MILLESIMI DI SPESA

Domanda

Può l'assemblea di condomio decidere una divisione dei millesimi ad hoc in merito alla ripartizione dei millesimi per lavori condomiali su parti comuni in attesa dell'approvazione del regolamento di condominio? Su tali lavori ci sarà una richiesta di detrazione del 36 per cento.

Risposta

La ripartizione della spesa per i lavori condominiali deve rispettare la tabella millesimale. Se la tabella non è ancora stata approvata la ripartizione deve rispettare la futura tabella millesimale. L'importante è che prima della dichiarazione dei redditi in cui si intende detrarre la prima rata la tabella sia stata approvata e l'amministratore ne tenga conto per il rilascio delle attestazioni sugli importi detraibili dai singoli condomini.

16 | IMPIANTO DELL’ARIA CONDIZIONATA

Domanda

Volevo sapere se per ottenere la detrazione del 36% è sufficiente inviare la raccomandata all'ufficio delle Entrate di Pescara oppure

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bisogna anche fare una comunicazione alla Asl di competenza. Il lavoro riguarda la sola istallazione di un impianto di aria condizionata in tutte le stanze dell'appartamento.

Risposta

La comunicazione alla Asl non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza dei cantieri non prevedono l'obbligo di notifica preliminare alla Asl. Nel caso di specie, se non intervengono contestualmente più imprese, in base alle informazioni fornite, la comunicazione alla Asl non dovrebbe essere necessaria.

17 | PARCELLA DELL’ARCHITETTO

Domanda

La parcella dell'architetto che ha progettato un recupero di sottotetto può godere della detrazione del 36%? Il mio architetto dice di no, in quanto si tratta di onorario di professionista.

Risposta

Le spese di progettazione dell'intervento rientrano tranquillamente nella agevolazione del 36 per cento.

18 | RIFACIMENTO COMPLETO DELLA FOGNATURA PRIVATA

Domanda

Il rifacimento completo della fognatura privata, non collegata alla

rete fognaria pubblica, dà diritto alla detrazione del 36 per cento?

Risposta

Se si tratta di fognatura privata di edificio residenziale (impianto interno alla proprietà condominiale) la detrazione si rende applicabile essendo tutti i lavori sulle parti comuni agevolati (1117 Codice Civile).

19 | AMMISSIBILITÀ DELLA DETRAZIONE PER LAMATURA PARQUET

Domanda

Si può beneficiare dello sconto fiscale per la lamatura del parquet in legno, inclusa la sostituzione di una parte dei listelli?

Risposta

No, la semplice lamatura del parquet, anche se con sostituzione di alcuni listelli, è intervento di manutenzione ordinaria per la quale non trova applicazione il 36 per cento.

20 | AVVIO DELLA PRATICA DI DETRAZIONE

Domanda

Ho registrato il compromesso e farò l'atto d'acquisto all'inizio di maggio. Posso già avviare la pratica di detrazione del 36% ed acquistare i materiali?

Risposta

Se il compromesso è stato registrato ed è espressamente prevista l'immissione in possesso, è possibile

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avviare la pratica del 36% (comunicazione preventiva all'inizio dei lavori al Centro di Pescara) e fruire del 36% per tutte le spese di ristrutturazione effettuate dopo la registrazione (acquisto materiali e servizi pagati con bonifico bancario o postale; circolare 121/E del 1998).

21 | BONIFICA DALL’AMIANTO

Domanda

Nella mia casa in condominio ho nel giardino di proprietà un box coperto con una lastra di cemento/amianto. Sicuramente potrò ottenere la detrazione del 36% sui lavori che devo fare, ma il quesito è: il box (2,50 X 2,50 - h 2,20) non risulta nella particella catastale della mia casa perché non censito all'atto della costruzione negli anni '50 e quando l'ho comprata io nel 1985 non l'ho fatta accatastare in quanto di piccole dimensioni. Posso fare la domanda per il 36%? Cosa può fare il ministero delle Finanze in questo caso? La bonifica dall'amianto è necessaria?

Risposta

La detrazione del 36%, anche per la bonifica dall'amianto, non trova applicazione in relazione a fabbricati non accatastati, anche se trattasi di fabbricati realizzati in anni '50. Pertanto, o si verifica se il box è accatastato unitariamente all'abitazione e in tal caso si può applicare la detrazione, o la detrazione non si applica in quanto manca la regolarità urbanistica dell'edificio su cui si interviene. In sostanza, occorre

provvedere alla regolarizzazione non appena gli strumenti urbanistici lo consentiranno. Attualmente non si può fruire della detrazione del 36%.

22 | COMPLETAMENTO DEL BAGNO NELLA CASA NUOVA

Domanda

Mi hanno consegnato la mia casa nuova ma non ho ancora firmato il rogito. Il secondo bagno da capitolato me lo hanno lasciato solo predisposto per i sanitari. Sulle opere per completarlo ho diritto al 36 per cento? E poi si può, contemporaneamente, applicare l'Iva al 4 per cento? Posso acquistare la merce per conto mio e poi farmela montare dall'artigiano senza perdere le agevolazioni?

Risposta

Trattandosi di lavori di completamento di unità immobiliare nuova, la detrazione del 36% non può trovare applicazione. Viceversa, può applicarsi l'Iva al 4% sui lavori di completamento sempre se il soggetto promissario acquirente acquista l'abitazione con le agevolazioni prima casa (Iva al 4% o registro al 3% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 168 euro cadauna). Se si acquistano i materiali direttamente, l'Iva è al 4% solo per i beni finiti (sanitari, rubientterie e termosifoni) mentre per le materie prime si applica l'Iva al 20 (calce, cemento e mattonelle e pavimentazioni).

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23 | IMPIANTO D'ALLARME

Domanda

Le spese per l'installazione di un impianto d'allarme domestico avvenuta nel 2011 possono godere della detrazione del 36% anche se non fanno parte di un intervento di ristrutturazione, cioè se questo impianto è l'unico intervento che viene eseguito sull'immobile?

Risposta

Sì. L'installazione dell'impianto di allarme anche se eseguito senza altri interventi fruisce della detrazione del 36% come intervento idoneo a prevenire il compimento di atti illeciti (furti), fattispecie espressamente prevista dalla legge tra gli interventi che danno diritto ai benefici fiscali.

24 | DETRAZIONI IN CASO DI FUSIONE CATASTALE

Domanda

Avendo già usufruito delle detrazioni al 36% per ristrutturazione dell'appartamento A e avendo acquistato l'anno scorso un appartamento contiguo B poi fuso catastalmente con il primo nel "nuovo" appartamento C, è possibile usufruire nuovamente della detrazione per quest'ultimo?

Risposta

Sì, se gli interventi sono successivi alla fusione. In questo caso, infatti, la detrazione non troverebbe applicazione se i lavori fossero eseguiti all'atto della fusione (ristruttruzione

con accorpamento di due unità immobiliari, circolare 121/E del 1998). Viceversa se si tratta di lavori eseguiti su abitazione precedentemente risultante da accorpamento, il 36% trova applicazione anche se prima dell'accorpamento una delle due unità immobiliairi già ha fruito del 36% per precedenti interventi di ristrutturazione.

25 | SOSTITUZIONE CALDAIA E LAVORI IDRAULICI

Domanda

Devo sostituire la caldaia a basamento con una murale. Come devo regolarmi?

Risposta

La detrazione del 36% si applica anche per gli interventi idonei a conseguire risparmio energetico che non fruiscono della detrazione del 55% per mancato raggiungimeto dei previsti limiti di trasmittanza termica. Anche la sostituzione della caldaia con una nuova, anche murale, sicuramente comporterà un miglioramento della condizione energetica e come tale le spese sostenute risultano detraibili ai fini del 36%.

26 | ACQUISTO DI DUE BOX PERTINENZIALI

Domanda

È possibile, nel caso di acquisto di immobile con due box pertinenziali, instaurare due pratiche separate col centro operativo di Pescara e porre quindi in essere due recuperi

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decennali del 36% sui due costi di costruzione? Nel caso, ad esempio, di acquisto di box pertinenziale alla prima casa e di acquisto di box pertinenziale della seconda casa (casa vacanze) mi sembra che tale possibilità sia ormai pacificamente accettata.

Risposta

Se si tratta di due box pertinenziali a due abitazioni differenti (prima casa e casa vacanze) la detrazione spetta autonomamente nei limiti delle spese di realizzazione attestate dall'impresa di costruzione cedente. Il limite dei 48.000 euro è infatti unico se si tratta di box acquistati contestualmente come pertinenziali alla stessa abitazione.

27 | RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO

Domanda

La ristrutturazione di un vecchio bagno con ampliamento dei volumi (reso possibile da un porticato) può consentire la detrazione del 36%?

Risposta

La detrazione del 36% non si applica per la parte di lavori in ampliamento (chiusura portico poi trasformato in bagno). Viceversa il 36% è possibile per il rifacimento del bagno preesistente. Pertanto occorre tener ditinte le spese di ristrutturazone del bagno (detraibili) da quelle di ampliamento (non detraibili).

28 | SIGNIFICATO DI IMMOBILE INTERAMENTE RISTRUTTURATO

Domanda

Ho acquistato da costruttore nel marzo 2010 un appartamento in immobile interamente ristrutturato, ad eccezione dei negozi al piano terra. I negozi fanno parte della stessa particella edificiale ma una p.m. diversa. Vorrei sapere se posso chiedere la detrazione del 36% anche se la ristrutturazione non ha riguardato i negozi ma tutti gli appartamenti dell'edificio, il tetto e le cantine.

Risposta

Nel caso di specie la detrazione non può trovare applicazione proprio perchè gli interventi di ristrutturazione non hanno riguardato l'intero edificio di cui i negozi sono parte integrante. La ristrutturazione integrale, infatti, comporta che l'intero edificio deve essere interessato dagli interventi di recupero.

29 | RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO E DELLA DOCCIA

Domanda

Devo sostituire l'impianto idraulico della doccia compreso miscelatore e, di conseguenza, mattonelle relative al box doccia. Di quale detrazione posso usufruire? Grazie

Risposta

Si rende applicabile la detrazione del 36% ma solo nell'ipotesi in cui venga integralmente rifatto l'intero bagno e

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l'intervento sia inquadrabile sotto il profilo urbanistico come di manutenzione straordinaria. In caso di mera manutenzione ordianria infatti la detrazione del 36% non si rende applicabile.

30 | GARAGE PREFABBRICATO

Domanda

Ho intenzione di abbattere una vecchia costruzione in disuso catalogata come officina e sostituirla con una costruzione prefabbricata con pannelli coibentati in poliuretano e adibirla a garage. Posso usufruire di qualche agevolazione fiscale?

Risposta

La detrazione del 36% si applica solo per gli interventi eseguiti su edifici residenziali, pertanto non trova applicazione al caso di specie.

31 | DETRAZIONE PER LA COSTRUZIONE DEL BOX INTERRATO

Domanda

La detrazione 36% si può usufruire anche per la costruzione di locali interrati, come box o locali cantina da realizzare sotto al giardino di una villetta?

Risposta

La detrazione è fruibile per la costruzione del solo box pertinenziale e non per altre tipologie di fabbricati. Deve essere presente un censimento autonomo dell'unità immobiliare e non un ampliamento della volumetria della abitazione.

32 | ACQUISTO DELL’APPARTAMENTO E DEL BOX AUTO

Domanda

Sto acquistanto un appartamento prima casa (abitazione principale) e relativo box di pertinenza: quali possibilità ho di avere detrazioni del 36%?

Risposta

Se si tratta di box di nuova costruzione ceduto dall'impresa costruttrice si rende applicabile la detrazione del 36% dele spese di realizzazione sostenute dall'impresa costruttrice risultanti da apposita attestazione rilasciata dall'impresa stessa. Se sono presenti pagamenti di acconti si ricorda che occorre la registrazione del preliminare.

33 | ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Domanda

Nel gennaio 2010 è stato effettuato l'acquisto prima casa come possesso giuridico, in quanto l'appartamento ancora non era completato. Per poter usufruire dell'agevolazione degli interessi passivi e dei costi sostenuti (atto, perizie eccetera) bisognava trasferire la residenza o dimora abituale entro un anno. Visto che la consegna è stata ritardata, nella dichiarazione 2011 si possono portare in detrazione solo le spese riferite ad atti e perizie, mentre gli interessi passivi, una volta trasferita la residenza nel 2011, possono essere detratti nella dichiarazione 2012?

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Risposta

Non pare possibile operare la detrazione degli interessi. Inoltre, appare necessario approfondire l'esistenza di un fabbricato che possa essere adibito a prima casa, cosa che non pare sussistere nel caso specifico.

34 | ACQUISTO DELLA PRIMA CASA E DEL BOX AUTO

Domanda

Quali agevolazioni si possono ottenere e quale prassi bisogna adottare per l'acquisto prima casa e box da una società di costruzione?

Risposta

L'acquisto della prima casa risulta agevolabile solo se la cessione è effettuata dal costruttore cha abbia realizzato sull'intero edificio lavori di recupero; in tal caso, la detrazione spetta su un importo forfetario del 25% del prezzo di acquisto. Per quanto riguarda il box già costruito, l'agevolazione spetta solo sulla quota parte del corrispettivo che corrisponde ai puri costi di costruzione, che debbono essere attestati dal venditore.

35 | IMPIANTO D’ALLARME ANTI-INTRUSIONE

Domanda

Ho recentemete rifatto completamente (centralina sensori sirena) l'impianto anti-intrusione in casa mia. Ho la possibilità di avere la detrazione del 36% suddividendo la quota in 10 anni?

Risposta

Sì, la sostituzione o nuova installazione dell'impianto di allarme di una abitazione rientra tra le spese cui si applica la detrazione del 36% (nei limiti massimi di 48.000 euro da ripartire in 10 anni in sede di dichiarazione dei redditi). Si tratta infatti di intervento diretto a prevenire atti illeciti da parte di terzi (furti) espressamente previsto tra gli interventi agevolati.

36 | INTERESSI PASSIVI

Domanda

L'agevolazione degli interessi passivi sostenuti per la ristrutturazione edilizia, è prevista solo per un immobile oppure, nel caso di proprietario di più immobili, possono essere detratti per tutti gli immobili oggetto di detrazione?

Risposta

In linea di principio la detrazione spetta per gli interessi passivi legati al mutuo per l'acquisto o la costruzione della sola prima casa. Pertanto, non sono ammissibili ipotesi di cumulo.

37 | ACQUISTO DI NUOVA ABITAZIONE

Domanda

Nel caso di acquisto di nuova abitazione da una società di costruzione, si possono ottenere le agevolazioni del 36 per cento?

Risposta

No, se si tratta di nuova abitazione la detrazione del 36% non si applica.

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Solo nell'ipotesi di di cessione di unità immobiliare abitativa facente parte di edificio integralmente ristrutturato (e non di nuova costruzione) si applica il 36% calcolato sul 25% del corrispettivo contrattuale non superiore a 48.000 euro.

38 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIALE

Domanda

L'amministratore di condominio è obbligato a fare la pratica che prevede la possibilità della detrazione del 36% sui lavori di ristrutturazione condominiale? Ci sono spese aggiuntive? E se ci sono, chi deve farsene carico?

Risposta

L'amministratore è professionalmente obbligato a iniziare la pratica 36% in quanto si tratta di adempimento che favorisce i condomini dei quali lui è il rappresentante (la giurisprudenza si è già pronunciata in tal senso). Le spese vengono ripartite tra i condomini. L'amministratore può chiedere un compenso extra per curare la pratica, ma non può addebitarlo in automatico: deve essere l'assemblea condominiale a deliberare se e quanto concedere come compenso, anche in relazione al caso concreto (complessità dei lavori, numero di condomini, eccetera).

39 | DETRAZIONE PER BOX DI PERTINENZA

Domanda

Sono in procinto di acquistare una prima casa da un costruttore. La casa è già ultimata con annesso box anch'esso già terminato. Vorrei sapere se anche in questo caso posso avere la possibilità di usufruire della detrazione del 36% chiedendo la fattura scorporata del valore del box il giorno del rogito e inoltrare la pratica a Pescara.

Risposta

Sì, se si tratta di un box di nuova costruzione ceduto dall'impresa costruttrice come pertinenziale ad abitazione si rende applicabile la detrazione del 36 per cento. Se il corrispettivo per il box viene versato lo stesso giorno del rogito non occorre il preliminare registrato. La comunicazione al Centro operativo di Pescara deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si detrae la prima delle 10 rate annuali in cui si ripartisce il beneficio fiscale.

40 | DETRAZIONE IN EDIFICIO IN PARTE NON RESIDENZIALE

Domanda

Dovendo rifare il tetto a un alloggio (categoria A/3, rendita 658,48 euro) posto al primo piano di un edificio. Al piano terra, su una superficie molto più estesa in parte coperta da tetto piano non oggetto di interventi, vi è un'unità immobiliare in categoria

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D/7 (rendita 2616,70 euro, ex laboratorio artigianale ora non utilizzato), è possibile usufruire della detrazione del 36% visto che il tetto riguarda solo l'alloggio e visto che la spesa la sostiene interamente il proprietario dell'alloggio come privato?

Risposta

Sì, anche se l'edificio nel suo complesso non è a prevalente destinazione residenziale, la detrazione del 36% si applica quale intervento sulle parti comuni, ma nei limiti dei millesimi di proprietà riferiti all'abitazione e non all'importo delle spese sostenute (nel caso di specie interamente a carico del propietario dell'appartamento in quanto il tetto copre solo l'appartamento).

41 | POSSIBILITÀ DI DETRAZIONI IN ABITAZIONE DATA IN COMODATO.

Domanda

Devo rifare una cucina (pavimento, pareti, scarichi acqua). Tale cucina però non è nella mia abitazione principale ma in quella data in uso gratuito a mio figlio. Posso avere queste detrazioni?

Risposta

Sì, in ogni caso al detrazione del 36% si applica in favore del proprietario che sostiene direttamente le spese anche se l'abitazione è data in comodato.

42 | RIFACIMENTO DELLA FACCIATA.

Domanda

Mio suocero, classe 1926, ha eseguito dei lavori di rifacimento della facciata con sostituzione dei pavimento del balcone, per motivi di caduta di parti di cornicioni e infiltrazioni varie alla casa di proprietà. I lavori sono iniziati il 3 gennaio 2011 e conclusi 15 giorni dopo. Ha eseguito le comunicazioni previste, a Pescara e all'Asl competente, inoltre ha eseguito il pagamento con regolare bonifico bancario, dove sono stati indicati tutti i dati fiscali del committente e dell'impresa esecutrice dei lavori. Può mio suocero ottantacinquenne, usufrire della detrazione Irpef del 36%, per un periodo di tre anni, anzicché di dieci?

Risposta

Sì. La detrazione del 36% delle spese agevolate deve essere ripartita in quote costanti nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono state sostenute e nei nove periodi d'imposta successivi. Per i soggetti di età non inferiore a 75 e 80 anni la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Il requisito dell'età deve essere posseduto al 31 dicembre dell'anno nel quale si effettuano gli interventi agevolati (circolare ministeriale 5 marzo 2003, n. 15/E).

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43 | SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE

Domanda

Devo sostituire le finestre e le porte finestre di casa che sono in alluminio senza taglio termico e senza vetrocamera. Cosa devo fare?

Risposta

Gli interventi evidenziati possono dare diritto alla agevolazione del 55 per cento. Per avere la certezza, appare indispensabile richiedere all'installatore le certificazioni energetiche dei prodotti installati ed effettuare le comunicazioni del caso all'Enea. Per le spese di sostituzione delle finestre non occorre presentare l'attestato di ceritificazione energetica, posto che il conteggio del risparmio viene effettuato direttamente all'interno della domanda/comunicazione da inviare all'Enea.

44 | TETTO MASSIMO DI 48000 EURO

Domanda

Il massimale dei 48000 euro, che dal 2006 si intende per unità immobiliare, deve essere inteso che per quell'unità immobiliare io posso usufruire della detrazione del 36% solo su un importo di 48000 euro o se tale limite è riferito ad un singolo intervento sullo stesso? Ad esempio se nel 2009 ho presentato regolare domanda e ho sostenuto per un intervento 40000 euro e nel 2010 proseguo i lavori per quello stesso intervento e spendo 12000 euro e poi per altri lavori sulla stessa unità

immobiliare presento una nuova domanda e spendo altri 40000 euro cosa posso portare in detrazione? Quarantamila euro per il 2009, 8000 euro come prosecuzione nel 2010 e anche i 40000 euro spesi per il nuovo intervento?

Risposta

La limitazione alla detrazione consiste nella impossibilità di superare, per ciascun immobile, un importo complessivo dei lavori per 48.000 euro, anche se in prosecuzione da un anno con l'altro (ciò riguarda le prime due ipotesi evidenziate). Per il nuovo ed ulteriore intervento, invece, è ammissibile la detrazione con un nuovo plafond di 48.000 euro, a condizione che, nell'anno, non sia superato, per il medesimo immobile, l'importo di 48.000 euro complessivi. Appare dunque corretta la soluzione proposta.

45 | CANTINE

Domanda

Devo ristrutturare una casa composta da tre piani distinti con tre numeri catastali diversi e una cantina situata al piano seminterrato distinta come categoria C/2. Vorrei sapere se ho diritto al recupero del 36% anche su questa unità immobiliare.

Risposta

Sì, la detrazione del 36% spetta sulle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi: - di

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manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere b, c, d, Dpr 6 giugno 2001, n. 380), "effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze", senza alcun limite numerico. Per le spese di ristrutturazione sostenute dopo il 1° ottobre 2006, l'agevolazione spetta sino al limite di spesa di 48.000 euro per ogni unità immobiliare (comprensiva di pertinenze), pertanto, l'importo massimo della detrazione Irpef è pari a 17.280 euro (36% di 48.000 euro) (articolo 1, comma 121-ter, legge 23 dicembre 2005, n. 266). Il limite massimo della spesa detraibile va riferito all'abitazione e alle sue pertinenze unitariamente considerate (risoluzioni agenzia delle Entrate 4 giugno 2007, n. 124/E; 29 aprile 2008, n. 181/E). Quindi, per gli interventi iniziati dopo il 1° ottobre 2006 e riguardanti sia l'abitazione che le sue pertinenze, anche se accatastate separatamente (come in questo caso la cantina), la detrazione del 36% è riconosciuta nel limite di spesa massimo di 48.000 euro, considerando complessivamente l'abitazione e le pertinenze. La realizzazione del box pertinenziale e gli interventi sulle parti comuni condominiali sono espressamente considerati dall'articolo 1, legge 449/97, agevolazioni autonome rispetto ai lavori di recupero dell'abitazione. Per queste, quindi, si applica separatamente il limite di

spesa di 48.000 euro. Questo beneficio fiscale si aggiunge, infatti, a quello spettante per la singola abitazione (risoluzione agenzia delle Entrate 3 agosto 2007, n. 206/E). Se lo stesso soggetto è titolare di più unità immobiliari nello stesso stabile, il limite di spesa di 48.000 euro relativo alle parti comuni va "riferito ad ogni singola abitazione". Mantenendo fermo questo limite massimo per ogni appartamento, il beneficio dovrà essere suddiviso con gli altri soggetti eventualmente contitolari di ogni unità immobiliare (risoluzione agenzia delle Entrate 25 gennaio 2008, n. 19/E).

46 | COMPLETAMENTO IMMOBILE GREZZO PER PRIMA CASA

Domanda

Un privato acquista da un terzo un villino indipendente ancora grezzo ma già accatastato, per adibirlo a prima abitazione dopo averlo completato (la concessione edilizia è ancora in corso). Intende effettuare, tra gli altri, i seguenti interventi: - coibentazione pareti per miglioramento efficienza energetica; - installazione di tutti gli infissi con caratteristiche di risparmio energetico avanzato; - installazione impianto di climatizzazione/riscaldamento aria-acqua ad elevato rendimento energetico; - installazione pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica necessaria all'indipendenza energetica dell'abitazione. Si chiede se questi

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interventi possano essere agevolati con la detrazione del 36% o se taluni possano rientrare nell'agevolazione del 55%, anche se non interventi di sostituzione ma di prima installazione. Inoltre si chiede se l'eventuale applicazione dell'aliquota Iva 4% sugli acquisti destinati al completamento della prima casa sia incompatibile con la detrazione 36% o 55% e se, limitatamente agli acquisti agevolabili con la detrazione, sia obbligatorio richiedere l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento.

Risposta

Per il completamento del fabbricato di nuova costruzione non si applicano le detrazioni fiscali del 36% e del 55 per cento. L'Iva sull'acquisto dei beni finiti (infissi, serramenti, sanitari caldaia eccetera), se si tratta di completamento di prima casa, sono soggetti all'Iva con aliquota del 4% mentre le materie prime e semilavorati (cemento, pavimentazioni eccetera) sono soggetti all'Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria del 20 per cento.

47 | DETRAZIONE PER ACQUISTO DEL BOX PERTINENZIALE

Domanda

Mia figlia ha, nell'aprile 2000, acquistato un box pertinenziale all'abitazione di sua proprietà; il pagamento della quota detraibile è stato effettuato con bonifico bancario in pari data a quella del rogito notarile: non è stata inviata in precedenza la relativa comunicazione

al centro servizi di Pescara. Il box acquistato proviene da ristrutturazione effettuata dal costruttore-venditore di un'autorimessa unica esistente sotto un fabbricato in autorimessa a box, come risulta nel rogito di acquisto dove sono riportati gli estremi e casuale della Dia relativa ai lavori di trsformazione. Ritengo di poter usufruire dell'agevolazione sull'Irpef del 36%, è corretto?

Risposta

No, la detrazione del 36% non risulta applicabile. Innanzitutto perché non è stata inviata la prescritta comunicazione al Centro operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2001 (relativa al 2000). In secondo luogo perchè non si trattava di cessione di box di nuova costruzione ma a seguito di intervento di ristruttruazione.

48 | SPESE CONDOMINIALI CONTESTATE

Domanda

Nel 2006 sono terminati i lavori di straordinaria manutenzione dello stabile in cui vivo. Per questi lavori l'amministratore ha seguito tutti i passi per far fruire i condomini del beneficio del rimborso del 36%. L'importo destinato al direttore dei lavori, però, non è stato versato in quanto con lui è stata intrapresa una causa civile che il condominio ha perso. Il giudice ha condannato i condomini a versare, ognuno per i

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propri millesimi, l'importo dovuto. L'avvocato del direttore dei lavori ha riscosso le somme a partire da ottobre 2009. L'anno scorso non sono riuscito a sapere se era possibile portare in detrazione anche la parcella del direttore dei lavori (pagata con assegno). Ora c'è chi mi dice che si poteva indicare nella dichiarazione dei redditi senza grossi problemi.

Risposta

Nel caso di interventi agevolati su parti comuni, la detrazione è vincolata al fatto che il condominio abbia pagato i lavori alle imprese esecutrici ed al fatto che il condomino abbia pagato le rate delle spese condominiali di propria competenza entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale è fatta valere l'agevolazione. Nel caso specifico, pertanto, sembra che una quota potesse essere già goduta nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2009, in relazione al quale è ancora possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore, se il modello è stato presentato (sia pure senza detrazione) nei termini di legge. Diversamente, si godrà della detrazione a partire dal 2010, perdendo una quota di un decimo.

49 | ACQUISTO DELLA CALDAIA

Domanda

In questi mesi devo cambiare la caldaia del mio appartamento. Attualmente posseggo una caldaia a camera aperta di 20 anni e l'idraulico

che ho sentito per un preventivo mi ha consigliato una caldaia a camera stagna. Il preventivo si aggira su ? 1750 + Iva per la caldaia mentre ? 700 + Iva per manodopera e materiale. Vorrei avere un parere se con questi importi mi conviene fare la detrazione del 36% in 10 anni, pagare tutto subito con Iva (10% o 20%) o come ho suggerito io, pagare a rate e avere uno sconto sui prezzi e non pagare l'Iva sulla manodopera.

Risposta

Va innanzitutto rammentato che l'intervento dovrà essere fatturato a prescindere dalla detrazione, quindi in ogni caso l'Iva sarà dovuta a chi realizza il lavoro. Detto ciò, si ha diritto alla applicazione dell'aliquota Iva del 10% nel limite del bene significativo: nel caso particolare, l'Iva al 10% si applica su 1400 euro, mentre sui restanti 1050 si applica l'Iva nella misura del 20%. L'intero intervento, Iva compresa, rientra nella agevolazione del 36% se si osservano i prescritti requisiti. L'importo in gioco è limitato, ma l'attivazione della procedura dovrebbe comunque essere conveniente.

50 | INSTALLAZIONE DI GRATE IN FERRO

Domanda

L'installazione di grate in ferro anti intrusione rientra tra le opere che possono beneficiare del beneficio del 36%?

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Risposta

La guida alle agevolazioni predisposta dalla stessa agenzia delle Entrate conferma che la installazione o la sostituzione di inferriate fisse consente il godimento della agevolazione del 36%

51 | RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO

Domanda

Un contribuente esegue lavori di ristrutturazione e ampliamento. L'architetto, il tecnico responsabile, ha predisposto una relazione in cui ripartisce la spesa per i lavori comuni dividendola tra ristrutturazione dell'edificio esistente e ampliamento. E' possibile portare in detrazione la parte relativa alla ristrutturazione o essendoci anche ampliamento viene preclusa ogni agevolazine? Considerazioni analoghe valgono anche in caso di agevolazioni per il risparmio energetico?

Risposta

La parte spese riferibili alla ristrutturazione dell'edificio esistente può beneficiare della detrazione del 36%, cosa che è invece preclusa nel caso di ampliamento.

52 | TITOLARE DI NUDA PROPRIETÀ

Domanda

Ho il primo e secondo piano di una casa di cui ho la nuda proprietà (mia madre ha l'usufrutto): 1) posso usufruire della detrazione 36%; 2) poiché demolisco e ricostruisco le

solette tra il piano terra e il primo piano e tra il primo e secondo piano, posso includere tutte le spese nella domanda che farò anche se il piano terra non è mio ma sopporto io le spese di ristrutturazione? 3) le fatture del geometra per Scia e direzione lavori, quelle dell'ingegnere per il calcolo del cemento armato e la sicurezza del cantiere possono essere incluse nelle spese per il recupero del 36%?

Risposta

I contribuenti che possono usufruire della detrazione Irpef del 36% devono: - essere i soggetti che hanno sostenuto le spese agevolate e queste devono restare a loro carico; - essere soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato; - possedere o detenere, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi. Rientrano in quest'ultimo requisito, il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione), l'inquilino, il comodatario e il socio di cooperative a proprietà divisa e indivisa assegnatario di un alloggio. Non possono essere agevolate le spese sostenute su abitazioni altrui, per le quali non ricorrano le suddette condizioni o per le quali non si è un familiare convivente di soggetti che hanno le suddette agevolazioni. Demolizione e fedele ricostruzione Possono essere compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia agevolabili al 36% quelli consistenti nella demolizione e nella ricostruzione

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con la stessa volumetria e sagoma preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (articolo 3, comma 1, lettera d, dpr 6 giugno 2001, n. 380). Dopo la demolizione, anche l'incentivo fiscale del 55% si può ottenere solo con la fedele ricostruzione, in quanto nelle altre ipotesi si ha una nuova costruzione e non sono agevolati "gli interventi relativi ai lavori di ampliamento" (circolare agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E). Non sono fiscalmente agevolati, quindi, i seguenti interventi previsti dai vari piani casa: - la demolizione e la ricostruzione di edifici residenziali, con sagoma e volume diversi e con l'incremento volumetrico del 35%; - la demolizione del tetto e la sua ricostruzione con l'innalzamento della sua falda, neanche se la nuova struttura opaca orizzontale (la nuova copertura) rispetta i parametri di trasmittanza termica richiesti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008. Può essere in parte agevolata al 36% o 55%, invece, la demolizione di edifici seguita dalla fedele ricostruzione e dall'aggiunta di una nuova ala. I costi sostenuti per quest'ultima non possono essere fiscalmente incentivati, ma quelli necessari per la fedele ricostruzione possono ottenere gli sconti fiscali del 36%. Addirittura, lo sconto può arrivare al 55%, se vengono rispettati i requisiti per il risparmio energetico per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, le strutture

opache verticali (pareti e cappotti isolanti), le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi e la riqualificazione energetica generale dell'edificio. Risoluzione 4 gennaio 2010, n. 4/E Con la risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4/E, è stato confermato che non si applicano le detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sul risparmio energetico, agli interventi di ampliamento, previsti in attuazione del piano casa (come già interpretato dal Sole 24 Ore del 31 agosto 2009). In particolare, "nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta, in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione". Se invece la ristrutturazione avviene "senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione". Si vedano le circolari nn. 57/E/1998, 36/E/2007 e 39/E/2010. Professionisti Sono agevolate al 36% le spese di progettazione (ad esempio, sostenute per perizie e sopralluoghi, circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E; risoluzione DRE Lombardia 3 marzo 1999, n. 76227) e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici, in base alla Legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici e alle norme UNI-CIG (Legge 6 dicembre

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1971, n. 1083), per gli impianti a metano. Sono compresi gli interventi effettuati e dotati di certificato di conformità rilasciato da soggetti abilitati (ad esempio, impianti elettrici o di distribuzione del metano), indipendentemente dalla categoria edilizia dell'intervento. Sono agevolate anche le semplici riparazioni di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante (circolare ministeriale 6 febbraio 2001, n. 13/E); Sono agevolate al 36% anche le spese "per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio", oltre che per "la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione".

53 | COMPILAZIONE DEL MODULO

Domanda

La comunicazione da inviare al Centro operativo di Pescara prevede che, "in luogo della trasmissione della documentazione prevista, i contribuenti possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Chiedo conferma del fatto che, chi intende avvalersi della suddetta facoltà, deve: - barrare lo stesso le caselle relative all'elelenco della documentazione posseduta (es. DIA, ICI, ecc.) - barrare la casella in calce al modulo con la quale dichiara di

essere in possesso della documentazione. - allega copia del documento di riconoscimento, obbligatorio in tutti i casi di autocertificazione. In sostanza si chiede conferma che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene resa con la semplice firma del modello barrando la relativa casella (è quella l'autocertificazione!) e non allegando allo stesso una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Risposta

La casella del modulo va comunque barrata, come prescritto dalla circolare 11.05.1998 n. 121/E. L'autoicertificazione, invece, va materialmente redatta ed allegata con il documento di identità.

54 | RIFACIMENTO DEL BAGNO

Domanda

Dovrei rifare il bagno di mia mamma quest'anno, c'è ancora la possibilità di detrarre il 36 %?

Risposta

La detrazione è ancora attiva per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 (vale il principio di cassa, quindi bisogna fare riferimento alla data di effettuazione del bonifico).

55 | FINESTRE ANTIFURTO

Domanda

La normativa sul 36% prevede la possibilità di godere di tale agevolazione anche per le "misure per prevenire illeciti di terzi", quali, ad

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esempio, inferriate, vetri antisfondamento. Per tali interventi l'agevolazione spetta solo se realizzata su edifici esistenti o anche su edifici in costruzione?

Risposta

Non si può applicare l'incentivo fiscale del 36% "nell'ipotesi in cui vengano realizzate nuove costruzioni, o, comunque, realizzati volumi autonomi rispetto ad una unità immobiliare principale", in quanto gli edifici agevolati devono essere già censiti al Catasto ovvero deve essere stato già richiesto l'accatastamento (circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E; risoluzione Dre Lombardia, 14 aprile 1999, n. 70837). Gli edifici in costruzione, dunque, sono esclusi.

56 | COMUNICAZIONE ALL’ASL

Domanda

E' obbligatoria la comunicazione all'Asl oltre a quella al centro Operativo di Pescara in merito all'acquisto di un box nuovo?

Risposta

La comunicazione alla Asl deve essere effettuata nei soli casi in cui sia richiesta dai regolamenti per la sicurezza sui cantieri. In questo caso non è necessaria.

57 | REGISTRAZIONE DEL COMODATO GRATUITO

Domanda

Un genitore concede in uso gratuito un appartamento che ha a

disposizione al figlio e questi vi porta la residenza. Trattandosi di madre/figlio non viene redatto un contratto in forma scritta nè viene fatta la comunicazione di cessione in questura. Oggi il figlio deve ristrutturare: appurato che debba necessariamente redigere il contratto e registrarlo, la data deve essere retroattiva da quando è residente, cioè nel 2010? Se si come fare con la comunicazione in questura che va fatta entro 48 ore? Oppure lo facciamo partire da oggi, ma poi come giustificare l'esenzione Ici e l'agevolazione Irpef di cui ha goduto il genitore nel 2010? A questo fine può essere sufficiente la residenza e l'effettivo utilizzo dell'immobile?

Risposta

Il comodato dell'immobile, se concluso in forma verbale, non deve essere registrato, in quanto non redatto in forma scritta. Non appare dunque consigliabile, oggi, stipulare una scrittura con retrodatazione, in quanto si tratterebbe di atto non veirtiero. Si può lasciare tutto così e procedere con la detrazione.

58 | DETRAZIONI SU UN NUOVO IMMOBILE

Domanda

Si possono utilizzare le detrazioni 36% e 55% sulle spese di infissi, porte blindate, eccetera, su un immobile in costruzione? Grazie Giovanni

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Risposta

No se l'immobile è in corso di costruzione la detrazione del 36% come quella del 55% non trova applicazione richiedendo entrambe che gli interventi siano eseguiti su fabbricati esistenti, cioè già ultimati prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione.

59 | IMPIANTO ELETTRICO

Domanda

Un restauro di una casa che comporta la sostituzione dell'impianto elettrico può essere oggetto di tale detrazione? Quali lavori possono comportare una detrazione del 36%? La quota da dove viene detratta?

Risposta

Anche il rifacimento dell'impianto elettrico dell'appartamento rientra tra le spese detraibili ai fini del 36%. La detrazione opera dall'Irpef annuale dovuta dal contribuente e compete sino a capienza della stessa Irpef. Se il proprietario è lavoratore dipendente si avrà il rimborso dell'Irpef trattenuta dal datore di alvoro in qualità di sostituto di imposta.

60 | RIFACIMENTO DEI BAGNI

Domanda

Vorrei rifare completamente i due bagni. Vorrei sapere se sono comprese sia le spese di acquisto dei materiali edilizi, sanitari ed anche il costo dell'istallazione degli stessi.

L'IVA è al 10% sia per il materiale che per il costo della manodopera?

Risposta

Per il rifaciemnto del bagno si applica la detrazione del 36% e non quella del 55% limitata agli interventi di risparmio energetico. L'Iva è al 10% sia per l'acquisto dei amteriali non fatturati distintamente dalla manodopera (in genere si fattura l'appalto tutto insieme e ai fini Iva non si indica il valore delal manodopera). Se invece si fatturano separatamente i beni significativi (infissi, sanitari, rubinetterie, ecc Dm 29 dicembre 1999) l'Iva è al 10% solo se viene fornita la manodoepra e solo sino a concorrenza del valore dei beni corrispondente al valore della manodopera, per la parte eccedente si applica l'Iva con l'aliquota del 20%.

61 | CHIUSURA DEL PORTICATO INTERNO

Domanda

Vorrei procedere alla chiusura di un porticato interno, ossia non è sporgente, non ha un proprio tetto, bensì è già incluso nella volumetria della mia abitazione (ha due pareti che sono i muri dell'abitazione e due lati aperti con una colonna nell'angolo) e volevo metterci un portoncino d'ingresso blindato costruendo una piccola rampa di calcestruzzo con delle mattonelle sopra invece del gradino perchè sono disabile. Ho diritto alla detrazione del 36% oppure viene inteso come ampliamento?

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Risposta

La chiusura del porticato è comunque considerato ampliamento di volumetria e come tale non fruisce della detrazione del 36%.

62 | CERTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE

Domanda

A fine marzo 2011 sono stato nominato nuovo amministratore del condominio. Nel 2010 sono state effettuate delle spese per lavori su parti comuni dopo l'invio della comunicazione a Pescara. La certificazione ai condomini delle spese pro quota pagate nel 2010 devono essere certificate da me oppure dall'amministratore che era in carica nel 2010 e che ha effettuato i bonifici?

Risposta

Deve provvedere il nuovo amministratore utilizzando la documentazione disponibile.

63 | RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO CON SERRAMENTO

Domanda

Tra le spese da sostenere, nel mio caso, c'è anche la sostituzione di un serramento. Posso includerla nella detrazione al 36%?

Risposta

Sì; se la sostituzione del serramento viene ad essere effettuata all'interno di un intervento più ampio di rifacimento integrale del bagno anche la sostituzione dell'inifisso rientra tra

le spese detraibili per il 36%. La sostituzione degli infissi tra l'altro rientra anche tra le spese detraibili per il 36% come spesa sostenuta per il conseguimento di un risparmio energetico. Laddove il serramento avesse i requisiti richiesti dalla normativa, si potrebbe applicare anche il 55%.

64 | FOGNATURA DELLA PRIMA CASA IN CAMPAGNA

Domanda

Rifacimento con opere esterne della fognatura per una prima casa situata in campagna: si applica l'Iva al 10% alle opere in muratura e all'idraulico? Per il professionista è richiesta la Dia con altre pratiche Iva al 10% e al 20%?

Risposta

Una particolare agevolazione sulla misura dell'aliquota Iva è prevista per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i restauri e i risanamenti conservativi e per le ristrutturazioni edilizie di abitazioni (articolo 3, comma 1, lettere a, b, c, d, dpr 6 giugno 2001, n. 380). Questa è a regime dal 2010 ed è stata introdotta originariamente dall'articolo 7, comma 1, lettera b), Legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale è stato prorogato varie volte. Prima di essere applicata a regime, i periodi agevolati sono stati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005 e dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2010. Le varie proroghe sono state possibili grazie alla Direttiva europea 14 febbraio 2006 n.

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2006/18/CE, che ha stabilito l'applicazione di aliquote Iva ridotte per i settori ad alta intensità di manodopera. L'agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota Iva del 10%, anziché del 20%, e riguarda "le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio", se vengono "realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata" (articolo 7, comma 1, lettera b, Legge 23 dicembre 1999, n. 488). In particolare, sono agevolate le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i restauri e i risanamenti

conservativi e le ristrutturazioni edilizie (articolo 3, comma 1, lettere a, b, c, d, dpr 6 giugno 2001, n. 380). Si applica l'aliquota Iva ordinaria del 20%, però, alle prestazioni rese da professionisti (ingegneri, architetti, geometri, ecc.), anche se inerenti all'intervento di recupero edilizio agevolato, in quanto non sono relative alla "materiale realizzazione dell'intervento, ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta" (circolare ministeriale 7 aprile 2000, n. 71/E).

Detrazione del 55%

65 | PANELLI SOLARI CON DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO

Domanda

Ho eseguito la ristrutturazione con demolizione ed ampliamento e ho installato panelli solari. La circolare 39/2010 permette la detrazione sui "singoli elementi costruttivi": si deve ripartire in quote millimesimali la spesa per i panelli?

Risposta

L'intervento si configura come nuova costruzione, quindi si ritiene non agevolabile ai fini della detrazione del 55%.

66 | BENEFICIARI DETRAZIONI 55%

Domanda

Io e mia moglie abbiamo acquistato una villetta da ristrutturare,

costituita da due unità abitative. Una rogitata a mio nome e l'altra a nome di mia moglie. In quella intestata a mia moglie verrà ad abitare mia figlia con il marito. Previo contratto di locazione in comodato ad uso gratuito, possono anche loro beneficiare delle agevolazioni del 55% per le spese da loro sostenute?

Risposta

Sì, la detrazione del 55% compete anche in favore del titolare di contratto di comodato purché lo stesso sia stato debitamente registrato e le spese siano direttamente sostenute dal comodatario (fatture a lui intestate e bonifici da lui eseguiti). Anche gli adempimenti (comunicazione all'Enea entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori) devono essere effettuati dal titolare del contratto di comodato che sostiene le spese.

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67 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Domanda

Per un intervento di riqualificazione energetica (cappotto isolante sulle facciate di un edificio con 4 appartamenti) laddove solamente due proprietari decidessero di accollarsi interamente gli oneri di realizzazione anche per le porzioni non di loro proprietà, la detrazione del 55% può essere calcolata sulle somme effettivamente erogate da essi oppure al massimo è consentita in rapporto alle corrispondenti superfici di proprietà (e cioè il 25% per ognuno dei due?)

Risposta

Se l'intervento è pagato soltanto da due condomini, questi potranno beneficiare dell'intera detrazione spettante; la delibera assembleare dovrà evidenziare tale imputazione particolare.

68 | IVA AL 10% O AL 20%

Domanda

Cambierò gli infissi della mia casa: come devo calcolare l'Iva? Al 10% o al 20%?

Risposta

Una particolare agevolazione sulla misura dell'aliquota Iva è prevista per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i restauri e i risanamenti conservativi e per le ristrutturazioni edilizie di abitazioni (articolo 3, comma 1, lettere a, b, c, d, dpr 6 giugno 2001, n. 380). Questa è a

regime dal 2010 ed è stata introdotta originariamente dall'articolo 7, comma 1, lettera b), Legge 23 dicembre 1999, n. 488L'agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota Iva del 10%, anziché del 20%, e riguarda "le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio", se vengono "realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata" (articolo 7, comma 1, lettera b, Legge 23 dicembre 1999, n. 488). In particolare, sono agevolate le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i restauri e i risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie (articolo 3, comma 1, lettere a, b, c, d, dpr 6 giugno 2001, n. 380). Vi rientra quindi anche la sostituzione di infissi. Questi però sono dei beni significativi, quindi, deve essere considerata una particolare limitazione al beneficio fiscale per questi beni. Il Dm Finanze 29 dicembre 1999, infatti, elenca tra i beni significativi anche gli infissi interni ed esterni (beni finiti per la circolare ministeriale 2 marzo 1994, n. 1/E). Per "i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni" agevolate, si applica l'aliquota Iva del 10% "fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni" (articolo 7, comma 1, lettera b, Legge 23 dicembre 1999, n. 488). Il "valore complessivo della prestazione" deve essere inteso come "l'intero corrispettivo dovuto dal committente" (circolare ministeriale 7

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aprile 2000, n. 71). Questo è comprensivo delle prestazioni (la posa in opera, la manodopera, ecc.), dei beni finiti (significativi e non), delle materie prime e semilavorate. Al "valore complessivo della prestazione" va sottratto solo il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito della prestazione medesima e si ottiene "il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo" è applicabile l'aliquota Iva del 10%. Sul valore eccedente del bene significativo, va utilizzata l'aliquota ordinaria del 20%. Ad esempio, se la manodopera è 100 euro e gli infissi valgono 300 euro, l'Iva sarà al 10% su 200 euro (100 + 100) e al 20% sugli altri 200 euro (300 - 100).

69 | RATEIZZAZIONE DELLA SPESA

Domanda

La ditta che svolgerà il lavoro di sostituzione degli infissi mi ha proposto di rateizzare l'importo a 60 rate con pagamento tramite bonifico. La richiesta di detrazione del 55% è compatibile con tale modalità di pagamento?

Risposta

La detrazione del 55% si applica in base al principio di cassa. Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi 2012 (redditi 2011) potranno essere detratte, in 10 rate annuali, tutte le spese pagate con bonifico nel 2011. Le rate pagate dopo il 2011 non rileveranno ai fini del 55%, salvo proroga dei benefici fiscali, tenuto

conto che attualmente il 31 dicembre 2011 scadono i termini di applicazione dei benefici fiscali. Viceversa, nessun problema se il pagamento avviene tramite finanziaria che paga direttamente gli infissi con bonifco a nome dell'acquirente che rimborserà la finanziaria in 60 rate.

70 | FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Domanda

La detrazione del 55% spetta solo al proprietario dell'immobile o può essere estesa ai membri della famiglia (figli percettori di reddito) residenti nel nucleo familiare e cointestatari del conto bancario da cui vengono effettuati i bonifici? Per chiarire: marito e moglie hanno residenze diverse; viene restaurato l'immobile intestato alla moglie, mentre marito e figlia risiedono altrove. Chi può detrarre?

Risposta

La detrazione del 55%, nell'ipotesi di intervento su edificio residenziale, compete anche ai familiari conviventi con il proprietario (parenti sino al terzo grado e affini sino al secondo). Pertanto un figlio convivente che sostiene le spese (fatture a lui intestate e bonifici eseguiti dallo stesso anche su conto cointestato) ha diritto alla detrazione del 55 per cento. Se il figlio non risulta convivente con la madre, la detrazione non trova applicazione.

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71 | DETRAZIONE DEL 55 % PER LAVORI IN ECONOMIA

Domanda

Vorrei sapere se per lavori in economia per l'installazione di un condizionatore d'aria con pompa di calore in sostituzione del precedente ormai obsoleto (anno di installazione 1991), è possibile avere la detrazione del 55 per cento. Inoltre, vorrei sapere se una persona disabile al 100% (disabilità motoria) può fruire dell'Iva agevolata al 4 per cento. Visto che il condizionatore d'aria deve essere installato nella prima casa accatastata A/3, chiedo anche se si può fruire dell'Iva al 4 per cento. Per poter fruire sia della detrazione del 55% che eventualmente dell'Iva agevolata, cosa devo fare?

Risposta

Trattandosi di sostituzione del medesimo impianto, purtroppo non è fruibile l'agevolazione del 55 per cento. Il fatto che l'impianto sia installato presso la prima casa non legittima l'applicazione dell'Iva al 4%, per il fatto che la medesima si applica solo in fase di costruzione o completamento.

72 | RIFACIMENTO DEL TETTO

Domanda

Devo rifare il tetto. Esistono detrazioni nel caso di installazione dei pannelli solari?

Risposta

Sì, per l'installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria si rende applicabile la detrazione del 55%. Per tale intervento la scheda informativa da inviare al'Enea entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori deve essere redatta dal soggetto beneficiario della detrazione, in base allo schema di cui all'allegato F del D.M. 19 febbraio 2007, che contiene i dati relativi al soggetto che ha sostenuto le spese, quelli identificativi della struttura oggetto dell'intervento, i parametri per l'identificazione della tipologia di intervento eseguito, le caratteristiche del pannello solare termico installato ed il costo sostenuto per l'intervento.

73 | SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Domanda

Sto ristrutturando una casa (accatastata e con regolare ICI pagata) riscaldata da un camino con circolazione forzata dell'aria calda e da stufe elettriche per una potenza nominale di 15 KW. Detto impianto verrà sostituito da una caldaia a condensazione e termosifoni con valvole termostatiche. Posso usufruire del 55%?

Risposta

L'intervento è agevolabile alla condizione che l'impianto termico attuale sia costituito da apparecchi fissi con potenza nominale complessiva uguale o superiore a 15 kW.

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74 | RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO ENERGETICO

Domanda

Sto pianificando una ristrutturazione a un mio immobile e, trattandosi di lavori che miglioreranno la qualità di risparmio energetico della struttura, gradirei sapere se l'accesso alle detrazione del 55% sulle spese effettuate sono previste anche per immobili non prima casa. Inoltre gradirei sapere se la detrazione del 55% relativa alle spese per il risparmio energetico è cumulabile con quella del 36% relativa alle ristrutturazioni, sempre del medesimo immobile.

Risposta

Non è richiesto che l'intervento sia realizzato su immobili destinati a prima casa. Per il medesimo intervento non è cumulabile il beneficio del 55% con quello del 36%, ove lo stesso possa ricadere in entrambe le agevolazioni. Si sceglierà quella più conveniente. Se sono invece realizzati interventi autonomi, ciascuno può beneficiare della propria detrazione.

75 | PANNELLI SOLARI

Domanda

Ho una villetta e vorrei installare i pannelli solari oltre che coibentare il tetto. Usufruirò del 55% anche sul costo dei pannelli solari oltre che sui lavori necessari per installarli?

Risposta

Nel rispetto dei necessari requisiti tecnici per interventi ai sensi del comma 346 della legge Finanziaria 296/2006, la risposta è affermativa.

76 | DEMOLIZIONE E TRASFORMAZIONE

Domanda

Ho acquistato un fabricato di classe C2 riscaldato con una stufa a legna. E' mia intenzione demolirlo e costruire la mia abitazione principale. Posso usufruire dell'agevolazione del 55%?

Risposta

La risposta è negativa. per fruire della detrazione del 55% occorre la preesistenza nell'edificio di un impianto di riscaldamento e non è sufficiente il riscaldamento con una stufa a legno. Inoltre l'intervento di demolizione e ricostruzione consente l'applciazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica ma solo se si tratta di demolizione e fedele ricostruzione nel rispetto della preesistente sagoma e volumetria, cosa che probabilmente non avviene nel caso di specie.

77 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Domanda

Sono possibili interventi per eliminare le barriere architettoniche in costanza di legge 104 (IVA agevolata al 4%), senza la presentazione della Dia, per

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interventi interni all'abitazione (eliminazione gradino di accesso al soggiorno) e coibentazione dell'unico muro esterno con sostituzione di serramenti con tipologia ad alto coefficiente di risparmio energetico? Quali domande è necessario presentare in comune? Serve la comunicazione all'Agenzia delle Entrate o basta l'inserimento dei dati nel sito dell'ENEA?

Risposta

Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non si rende applicabile al detrazione del 55% (risparmio energetico) ma quella del 36%. Prima dell'inizio dei lavori occorre inviare al Centro operativo di Pescara la prescritta comunicazione e pagare le spese con bonifco bancario o postale. Ai sensi del n.41-ter della Tabella Parte II del DPR 633/72 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (legge 104) si applica l'IVA con l'aliquota del 4%. L'intervento descritto necessita di una dia o una scia a seconda di quanto prevede il regolamento edilizio comunale.

78 | NUOVA COSTRUZIONE DI UNA SECONDA CASA NON DI LUSSO

Domanda

E' possibile usufruire della detrazione del 55% su una nuova costruzione (seconda casa e non di lusso)?

Risposta

No. La detrazione del 55% si applica solo per gli interventi di

riqualificazione energetica eseguiti su edifici esistenti e non per la costruzione ex novo di abitazione.

79 | RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

Domanda

Devo iniziare i lavori di ristrutturazione prima casa nel centro storico del mio paese e ho intenzione di mettere gli infissi e i pannelli fotovoltaici sul tetto. A quale agevolazioni vado incontro e a che percentuale per la dichiarazione dei redditi del 2012?

Risposta

Per la sostituzione degli infissi si applica la detrazione del 55% a condizione che si conseguano i requisiti di trasmittanza termica previsti da DM 11 MARZO 2008 All. B e i bonifici di pagamento vengano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 (salvo proroghe). Per i pannelli fotovoltaici non si applicano agevoalzioni fiscali (ma eventualmente il conto energia), per i lavori edili di ristruttruazione edilizia si rende applicabile la detrazione del 36%. Ovviamente occorre rispettare tutti gli adempimenti di legge sia per il 55% che per il 36%.

80 | CAMBIO DEGLI SCURI DOPO I VETRI

Domanda

Nel novembre 2008 ho fatto installare alla nostra vecchia casa infissi per risparmio energetico. Nella

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struttura delle finestre sono previste anche persiane che non sono state realizzate insieme alle finestre per via del raddoppio del prezzo. Oggi vorrei completare detto lavoro. Posso sempre usufruire del suddetto bonus e per gli stessi anni di detrazione in vigore nel 2008? Se sì, devo seguire lo stesso iter del 2008?

Risposta

L'installazione degli elementi oscuranti è agevolabile solo se contestuale alla sostituzione degli infissi. Pertanto non si ritiene agevolabile l'intervento ipotizzato.

81 | EDIFICIO DEMOLITO

Domanda

Ho acquistato una struttura di una casa in ristrutturazione che è stata demolita e per la quale è rimasta solo la struttura in cemento armato. Ho diritto a qualche detrazione per il completamento?

Risposta

La risoluzione dell'agenzia delle Entrate 12 agosto 2009 n. 215 ha chiarito che la detrazione spetta anche per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, classificati nella categoria catastale F2 ("unità collabente"), a condizione che l'immobile possa essere considerato come edificio esistente e non di nuova costruzione. Naturalmente, bisognerà raggiungere le prestazioni energetiche

previste dalla normativa sul 55 per cento.

82 | CUMULO DELLE DETRAZIONI

Domanda

Nell'ambito delle categorie di lavori che beneficiano del 55% di detrazione fiscale è possibile godere di ogni singola categoria sfruttando i massimali di ogni categoria se i lavori eseguiti fossero un tutt'uno, in altri termini nell'ambito di un singolo intervento edilizio posso beneficiare dei benefici concessi per ogni singola categoria, ad es. sia per l'impianto di riscaldamento che per i lavori di risparmio energetico sugli infissi o sull'involucro?

Risposta

L'agevolazione del 36% e quella del 55% non sono tra loro comulabili qualora riguardino interventi unitari che sono ricompresi sia nell'una che nell'altra agevolazione. Diversamente, per interventi tra loro distinti ed autonomi è possibile, per ciascuno dei essi, scegliere l'una o l'altra.

83 | STUFA A LEGNA

Domanda

E' agevolabile l'installazione di una stufa a legna ad alto rendimento all'interno di un edificio abitativo?

Risposta

L'intervento è agevolabile solo alle condizioni previste dalla Faq 42 ENEA, reperibile all'indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it

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/faq.pdf, e se assolve completamente alla climatizzazione invernale dell'immobile, senza costituire integrazione ad un impianto termico già esistente.

84 | SOSTITUZIONE DELLA PORTA DI UN APPARTAMENTO IN CONDOMINIO

Domanda

Devo sostituire la porta d'ingresso del mio appartamento in quanto non blindata, molto vecchia e con dispersione termica per il soggiorno su cui apre. La spesa per la nuova porta blindata può beneficiare della detrazione del 55%?

Risposta

La risposta è affermativa alle condizioni previste dalla faq 33 ENEA all'indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf.

85 | RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE CONDOMINIALE

Domanda

Nel condominio in cui abito, tutti i condomini sono già passati dal riscaldamento centralizzato a quello autonomo. Ora anch'io vorrei adeguarmi (visto i costi per scaldarsi elettricamente) e volevo sapere se per aver diritto alla detrazione del 55% è sufficiente installare una caldaia a condensazione e inserire le valvole termostatiche su tutti i radiatori, senza necessità di far fare da un perito la dichiarazione di risparmio energetico dell'intero condominio.

L'immobile è situato nella provincia di Venezia.

Risposta

Qualora l'impianto termico dell'immobile non sia più di tipo centralizzato e tutti abbiano provveduto a dotarsi di un impianto autonomo, riteniamo agevolabile l'intervento se il vecchio impianto risponde ai requisiti di cui alla faq 37 ENEA (v. http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf). Si precisa che nel caso di interventi come quello descritto, non si ritiene agevolabile la trasformazione di un impianto centralizzato in più impianti autonomi.

86 | RIFACIMENTO DEL TETTO

Domanda

Quali delle spese relative al rifacimento del tetto rientrano nel 55%? Solo il materiale isolante o anche i legni e la manodopera?

Risposta

Tutte le spese sostenute inerenti la coibentazione del tetto, ivi compresa la manodopera e il materiale isolante e il legno, rientrano tra le spese detraibili ai fini del 55% sempre a condizione che ci sia il conseguimento dei valori di trasmittanza termica previsti nel Decreto 11 marzo 2008 e che i pagamenti siano effetuati con bonifico a fronte di fatture conteneti l'indicazione del costo della manodopera

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87 | RISCHIO DI INCAPIENZA

Domanda

Devo sostituire gli infissi - finestre e persiane - della mia casa che è una singola unità immobiliare. Vorrei sapere se le eventuali detrazioni del 55% o del 36% danno luogo a credito di imposta. Nel caso specifico incrementano il credito di imposta richiesto e determinato da spese mediche, spese di istruzione e quant'altro previsto nel Quadro E del Modello 730?

Risposta

I benefici in questione, per essere goduti, richiedono la presenza nella dichiarazione dei redditi o modello 730 di una imposta Irpef da abbattere, al pari delle spese mediche citate nel quesito. Pertanto, prima di procedere alla scelta, sarà opportuno effettuare una simulazione dei conteggi, così da evitare eventuali problemi di incapienza.

88 | PORTONCINO E FINESTRE

Domanda

Ho appena trasmesso all'Enea i dati dei lavori conclusi a gennaio di quest'anno, aventi ad oggetto la sostituzione di infissi nel mio appartamento. Vorrei sostituire anche il portone d'ingresso dell'appartamento, che si affaccia sul pianerottolo, e vorrei sapere se è possibile beneficiare anche di questa seconda detrazione, constestualmente alla prima.

Risposta

Come riporta il comma 3 dell'articolo 2 del Dm 19 febbraio 2007, nel caso in cui sullo stesso immobile, dal 2007 in poi, siano stati eseguiti più interventi chiedendo l'agevolazione fiscale ai sensi del medesimo comma (nel suo caso, il comma 345 della legge finanziaria), "ai fini del computo del limite massimo di detrazione (nel suo caso 60.000 euro riferiti all'unità immobiliare oggetto d'intervento), si deve tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti". Fatta salva questa precisazione, la risposta è affermativa.

89 | CAMBIO DI INFISSI GIÀ CON DOPPI VETRI

Domanda

La mia abitazione è dotata di finestre con doppi telai, vorrei disinstallarli e sostituirli con un telaio unico a triplo vetro è prevista la detrazione del 55%?

Risposta

Le detrazione è certamente possibile. Ovviamente vanno rispettate le caratteristiche tecniche di trasmittanza previste per i nuovi infissi e variabili a seconda della sua zona climatica. Si può fare riferimento alla Faq 31 ENEA sul sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf.

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90 | MANCATA COMUNICAZIONE PER LAVORI TRA 2010 E 2011

Domanda

Se la comunicazione all'agenzia delle Entrate viene effettuata in ritardo (esempio 30 aprile 2011) si perde il diritto alla detrazione del 55%?

Risposta

La circolare delle Entrate 23 aprile 2010 n. 21 (§ 3.5) ha chiarito che l'omessa o tardiva comunicazione delle spese sostenute negli anni precedenti: . non comporta la decadenza dalla detrazione del 55%; . comporta l'applicazione della sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del Dlgs 471/97, prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

91 | PITTURAZIONE ESTERNA

Domanda

Rientrano i lavori di "pitturazione" esterna con finalità di maggiore isolamento termico e per evitare infiltrazioni di acqua piovana che crea umido in casa con necessità di maggiore utilizzo del riscaldamento per limitare i danni?

Risposta

L'agevoalzione del 55% (articolo 1, comma 345, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) è prevista solo per le spese documentate relative ad interventi riguardanti "strutture opache verticali" (pareti e cappotti isolanti), che rispettano i parametri di

trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010 (articolo 1, comma 3, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007).

92 | RIFACIMENTO BAGNI

Domanda

Possiedo una seconda casa e vorrei rifare i due bagni completamente: impianto idraulico, sanitari, pavimento e rivestimento murale. Rientra tutto nel bonus oppure l'acquisto dei materiali ed i costi di installazione fruiscono di due trattamenti diversi sia di Iva che di rimborso?

Risposta

Se si tratta di rifacimento integrale del bagno e i lavori sono eseguiti chiavi in mano da impresa che fattura l'intero appalto senza distinzione dei beni, si applica l'Iva con aliquota del 10% e la detrazione del 36% a condizione che i pagamenti vengano effettuati con bonifico e le fatture contengano, ai fini del 36%, l'indicazione del costo della manodopera. Viceversa si applica il 36% ma l'Iva sull'acquisto dei beni è al 10% solo se viene comunque fornita dal rivenditore la manodopera per l'installazione.

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93 | AMMISSIBLITÀ DI LAVORI EDILI

Domanda

Sto effettuando dei lavori di ristrutturazione della mia abitazione con relativa concessione edilizia rilasciata dal comune. Tra i vari lavori da eseguire ci sono la predisposizione di pannelli solari, una caldaia a condensazione e riscaldamento a paviemento che godono della detrazione del 55%: volevo sapere se i lavori edili relativi a tali opere possono avere la detrazione del 55% e del 36%?

Risposta

Se gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sono diretti anche al conseguimento del risparmio energetico, il contribuente deve scegliere se utilizzare la detrazione del 36% o quella del 55%, in quanto le due agevolazioni non sono cumulabili per lo stesso intervento (risoluzione agenzia delle Entrate 5 luglio 2007, n. 152/E). In uno stesso edificio, infatti, spese diverse possono essere detratte al 36% o al 55% in base alle loro specifiche caratteristiche. Ad esempio, i costi per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o quelli per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con un impianto dotato di caldaia a condensazione possono essere detratti al 55%, mentre le altre spese di ristrutturazione che non riguardano il risparmio energetico, come, ad esempio, la sostituzione del

bagno o della canna fumaria, vanno detratte al 36%. Ma se la stessa spesa riguarda sia interventi agevolabili al 36% che il risparmio energetico, come nel caso ad esempio dell'installazione di cappotti isolanti, si deve optare per una delle due agevolazioni.

94 | COSTRUZIONE TETTOIA SOPRA PORTA D'INGRESSO

Domanda

Nell'ampliamento e recupero edilizio di alcune parti esterne rovinate dall'umidità e dal salso, vorrei cambiare gli infissi perchè hanno un semplice vetro di 3 mm e sono pieni di spifferi. Sopra al portoncino di ingresso per proteggerci dagli agenti atmosferici vorrei costruire una piccola sporgenza di 80 cm in muratura e come finitura lamiera coinbentata invece di tegole. Ho diritto al 55% anche per il piccolo tetto in muratura sopra al portoncino d'ingresso?

Risposta

Se si tratta di lavori di ampliamento, la detrazione del 55% non sio rende applicabile. Se contestualmente vengono eseguiti lavori di riqualifciazione energetica sulla parte esistente dell'edificio il 55% si applcia mantenendo separate le fatture e i bonifici per tali lavori rispetto a quelli di ampliamento non detraibili.

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95 | RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DEL CONDOMINIO

Domanda

Quali sono le detrazioni possibili in caso di ristrutturazione del tetto di un condominio?

Risposta

Se i lavori di rifacimento del tetto condominiale comportano il conseguimento dei valori di tramittanza termica di cui al Decreto 11 marzo 2008 (risparmio energetico) si applica la detrazione del 55% altrimenti comunque si applica la detrazione del 36%.

96 | ACQUISTO DI UNA STUFA A PELLETT

Domanda

Ho intenzione di acquistare una stufa a pellett per riscaldare il soggiorno invece della vecchia stufa a legna ormai consumata. Per l'acquisto della stufa a pellett soltanto, ho diritto alla detrazione del 55%? Oppure tale acquisto deve essere inserito in un progetto di ristrutturazione o recupero edilizio dell'abitazione?

Risposta

La detrazione del 55% si applica per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nell'ipotesi di impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; ovvero di impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a

bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Ne consegue quindi che non risulta possibile fruire della detrazione del 55% relativa all'installazione di una stufa a pellets, e della relativa canna fumaria, ferma restando la possibilità, per il contribuente, di beneficiare dell'agevolazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico, a condizione che, in condizione di regime, si raggiunga un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70% (DM 15 febbraio 1992). Ovviamente se la stufa a pellet è inserita all'interno di un progetto di riqualificazioen energetica con raggiungimento dei requisiti di tramittanza termica o di fabbisogno di energia primaria allora si rende applcabile il 55% anche per la stufa a pellet; non pare però questo il caso.

97 | SOSTITUZIONE DI INFISSI

Domanda

Su un immobile di nuova costruzione è stata presentata domanda di accatastamento. Poiché sono stati utilizzati in sede di costruzione infissi di seconda mano si chiede se si può procedere entro il 31 dicembre 2011 alla loro sostituzione beneficiando della detrazione del 55%.

Risposta

Gli interventi per il risparmio energetico possono essere agevolati solo se sono effettuati su edifici esistenti e non su quelli di nuova

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costruzione. La norma che ha istituito questo beneficio fiscale del 55%, la Finanziaria 2007, aveva previsto questo requisito solo per le strutture opache verticali e orizzontali, le finestre comprensive di infissi e per la generica riqualificazione energetica. L'articolo 2, comma 1, decreto ministeriale 19 febbraio 2007, invece, ha esteso questa condizione anche ai pannelli solari e agli impianti di climatizzazione invernale. La prova della esistenza dell'edificio è data dall'iscrizione dello stesso in catasto o dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Ici, se dovuta (circolare agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 2).

Devono, quindi, sussistere entrambe queste due circostanze.

98 | RISTRUTTURAZIONI DEL BAGNO.

Domanda

Sono un lavoratore dipendente, vorrei sapere se per una ristrutturazione parziale del bagno ho diritto alla detraibilità al 55%.

Risposta

No. ça detrazione del 55% si applica solo per gli interventi che producono un risparmio energetico. Il parziale rifacimetno del bagno potrebbe fruire del 36% ma solo se si inteviene sull'impianto idraulico rifacendo anche le tubature.

Iva agevolata

99 | IVA PER LA COSTRUZIONE DI BOX E MUTUO

Domanda

Devo costruire un box che sarà pertinenza di un'abitazione divenuta principale dal maggio 2010. La ristrutturazione dell'abitazione ricevuta per donazione è avvenuta nel 2003 ma non era prima casa. Ora posso usufruire dell'Iva al 4% sul box che poi diventerà pertinenza? Inoltre, nel 2003 è stato contratto un mutuo per la ristrutturazione e solo nel 2010 è stata trasferita la residenza in tale abitazione. A riguardo degli interessi passivi sul mutuo possono usufruire ora della detrazione del 19% in dichiarazione (solo quelli a partire

dalla data di trasferimento della residenza ovviamente)?

Risposta

E' applicabile l'aliquota Iva ridotta del 4% se si tratta di prima pertinenza della prima casa. Per quanto attiene agli interessi passivi del mutuo finalizzato alla ristrutturazione, non è ammessa la detrazione.

100 | LAVORI PER LA PRIMA CASA

Domanda

Come funziona l'Iva sugli infissi per la prima casa? E nel caso di ristrutturazione?

Risposta

Per l'acquisto di infissi destinati alla costruzione della prima casa si applica

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l'Iva agevolata del 4 per cento. Nel caso di ristrutturazione, si rende applicabile l'aliquota Iva del 10%, con la limitazione dei beni significativi, in forza della quale la riduzione si applica nei limiti della differenza tra il valore totale della prestazione e il valore degli stessi beni, aumentata della parte di valore dei beni corrispondente a tale differenza.

101 | SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, DIA E IVA AL 10%

Domanda

Ho appena sostituito i miei vecchi serramenti con moderni vetrocamera a bassa conduzione termica, intervento che non necessita della DIA. Posso chiedere l'Iva agevolata al 10% al falegname che me le ha anche installate? Su manodopera e serramenti? Lui mi dice che il suo commercialista ha bisogno del numero della DIA per l'Iva al 10%, numero che io ovviamente non ho.

Risposta

Una particolare agevolazione sulla misura dell'aliquota Iva è prevista per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i restauri e i risanamenti conservativi e per le ristrutturazioni edilizie di abitazioni (articolo 3, comma 1, lettere a, b, c, d, dpr 6 giugno 2001, n. 380). Questa è a regime dal 2010 ed è stata introdotta originariamente dall'articolo 7, comma 1, lettera b), Legge 23 dicembre 1999, n. 488. L'agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota Iva del 10%, anziché del 20%, e riguarda "le

prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio", se vengono "realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata" (articolo 7, comma 1, lettera b, Legge 23 dicembre 1999, n. 488). In particolare, sono agevolate le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i restauri e i risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie (articolo 3, comma 1, lettere a, b, c, d, dpr 6 giugno 2001, n. 380). Ai fini dell'applicazione dei benefici Iva, è opportuno che le imprese o gli artigiani che effettuano le prestazioni, ottengano dal committente la dichiarazione scritta di responsabilità del committente relativa alla sussistenza dei requisiti per l'utilizzo dell'agevolazione, in quanto la responsabilità nei confronti del Fisco ricade su di loro. Nel caso specifico, il riferimento alla Dia non è strettamente indispensabile.

102 | RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE

Domanda

Vorrei sapere se le opere di muratura sono soggette a Iva al 10% anche nel caso in cui io, titolare dell'abitazione, acquisto direttamente i materiali e l'impresa di costruzione esegue i lavori. Se non fosse così, vorrei sapere nel caso di ristrutturazione se ci sono situazioni (impianti elettrici, idraulici, rifacimento bagno) dove per avere l'Iva al 10% posso comunque acquistare direttamente i materiali e l'impresa eseguire i lavori sempre con aliquota al 10 per cento.

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Risposta

Sono soggette ad aliquota ridotta del 10% le prestazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, come qualificati dalla vigente normativa, se effettuate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel caso di opere che riguardino i beni significativi (ascensori, infissi, caldaie, citofoni, condizionamento, sanitari e rubinetterie), l'aliquota Iva si applica nel limite della differenza tra il valore totale della prestazione ed il valore dei beni stessi, aumentata della parte di valore dei beni corrispondente alla differenza. Per l'acquisto diretto delle materie prime e semilavorate quali materiali inerti, cemento, laterizi, mattoni, si applica invece l'Iva del 20 per cento.

103 | AGEVOLAZIONI SULLA PRIMA CASA NON DI LUSSO

Domanda

Siamo due coniugi in comunione dei beni, siamo in procinto di costruire un fabbricato per residenza e deposito attrezzi agricoli sito in un terreno agricolo di nostra proprietà. Io (marito) sono già proprietario di una casa (di residenza) acquisita prima del matrimonio, mentre mia moglie non possiede immobili oltre il terreno sopra citato. Vorrei sapere se abbiamo diritto all'agevolazione fiscale Iva ridotta nelle spese da sostenere per i materiali e i lavori di costruzione. Siccome il terreno su cui

costruire la casa è situato nello stesso comune della casa in cui viviamo, e che la nuova costruzione sarà adibita a nuova residenza avente caratteristiche non di lusso, riteniamo di avere diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa Iva al 4%. E pertanto ritieniamo di adottare l'agevolazione Iva 4% unicamente per la moglie nella misura del 50% e dell'Iva 10% nel restante 50%.

Risposta

Effettivamente nel caso di specie le agevolazioni per la costruzione della prima casa (Ivaal 4% ai sensi del n.39, Tabella A, Parte II DPR 633/72) si applicano solo con riferimento al 50% di proprietà della moglie, menmtre il restante 50% dell'appalto fatturato al marito è soggetto all'aliquota IVA del 10%

104 | NUOVA COSTRUZIONE DI UNA SECONDA CASA

Domanda

L'Iva applicata a una nuova costruzione (non di lusso e seconda casa) è del 10%, 20% o altro?

Risposta

Di applica l'aliquota del 10% se il fabbricato non è considerato di lusso.

105 | IVA AL 4% PER LA PRIMA CASA

Domanda

Volevo dei chiarimenti su quando e per cosa è applicabile l'iva al 4% nel caso di acquisti per la prima casa. Ho trovato dei riferimenti secondo i quali

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sembra possibile l'applicazione dell'Iva al 4% anche per la fornitura di alcune parti dell'arredamento (come la cucina o il box doccia) purchè questi siano installati presso una "prima casa". Nei casi ove questo fosse possibile, come faccio per farmi effettivamente fatturare al 4% dal rivenditore.

Risposta

E' possibile ottenere l'applicazione dell'IVA al 4% per l'acquisto di beni finiti destinati alla costruzione di fabbricati "Tupini" (legge 408/49). i beni, tuttavia, devono essere incorporati nel fabbricato e conservare la loro individualità (non vale per le materie prime, a titolo di esempio: sanitari, infissi, termosifoni, caminetti, ecc.). Per ottenere l'agevolazione è necessario rilasciare apposita dichiarazione al venditore al dettaglio.

106 | SOSTITUZIONE DEI CANALI PLUVIALI

Domanda

E' applicabile l'IVA agevolata 10% sui lavori di sostituzione dei canali pluviali condominiali?

Risposta

La riduzione della aliquota del 10% si applica sulle prestazioni di recupero di cui all'art. 31, lettere a) b) c) d) della legge 05 agosto 1978, realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Dalle informazioni fornite, sembra che l'intervento descritto rientri nella casistica.

107 | IVA AGEVOLATA AL 10% PER LE SECONDE CASE

Domanda

L'Iva agevolata al 10% è valida anche per le ristrutturazioni di bagni , opere murarie e tinteggiature locali (36%) delle seconde case o solamente per le prime con dimora abituale.

Risposta

L'aliquota agevolata si applica agli interventi di recupero edilizio, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, a prescindere dal fatto che ricorra il requisito della prima casa.

108 | AGEVOLAZIONI PER DISABILI

Domanda

Mio figlio residente a Firenze sta acquistando un immobile in questa città, in comproprietà con la sorella, disabile motoria che lavora e vive a Salerno. La finalità è legata al fatto che spesso si va a Firenze e l'immobile ha bisogno di alcuni adeguamenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche (porta del bagno e servizi igienici, altrimenti inutilizzabili). Si ha diritto alle agevolazioni fiscali, sia nell'acquisto che nella ristrutturazione?

Risposta

Non sembra ricorrano i requisiti per le agevolazioni prima casa, anche se non è descritta la situazione della sorella. Per quanto attiene alle opere programmate, l'eliminazione delle

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barriere architettoniche rientra nella agevolazione del 36%. Ai fini Iva, è prevista l'applicazione dell'aliquota del 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione di barriere architettoniche, a prescindere dalla qulificazione dell'intervento.

109 | DIRITTO ALL’IVA AGEVOLATA AL 10%

Domanda

Dovendo rifare il tetto a un alloggio (categoria A/3 rendita 658,48) posto al primo piano di un edificio, sovrastante una unità D/7 (ex laboratorio artigianale ora non utilizzato), è applicabile l'Iva al 10%, visto che la spesa la sostiene interamente il proprietario dell'alloggio come privato? Preciso che le due unità sono intestate allo stesso proprietario.

Risposta

Il rifacimento del tetto di un edifico a prevalente destinazione non residenziale (come sembra supporsi nel caso di specie), è soggetto all'aliquota Iva del 20% anche per la parte riferibile all'unità immobilaire a destinazione abitativa (circolare 71/E del 2000).

110 | ACQUISTO DELLA CABINA DOCCIA

Domanda

Ho già una fattura di 1.000 euro per mano d'opera, pagata con bonifico, per la ristrutturazione dell'impianto idrico di un bagno. Posso acquistare una cabina doccia di 600 euro, con Iva al 10%?

Risposta

Se l'acquisto della cabina doccia è contestuale o conseguente il rifacimento integrale del bagno, è possibile detrarre al 36% anche tali spese. In sostanza l'acquisto della cabina doccia risulta detraibile solo se effettuato nell'ambito di un intervento di rifacimento integrale del bagno. L'Iva è al 10% come bene significativo solo se la cabina è acquistata con fornitura contestuale della manodopera.

111 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU UNA STRUTTURA METALLICA

Domanda

Devo posizionare l'impianto fotovoltaico su una struttura metallica da ancorare su un muro in cemento armato annesso all'abitazione principale (prima casa). La lavorazione della struttura metallica mi verrà fatta da una carpenteria e il montaggio sarà effettuato da me. Posso chiedere l'applicazione dell'Iva agevolata al 4 o 10% alla carpenteria che mi produrrà l'intera struttura?

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Risposta

Trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria, l'Iva sulla realizzazione della struttura metallica sul tetto dell'abitazione è sicuramente applicabile con aliquota del 10% (e non del 4%).

112 | FORMAT DI FATTURA

Domanda

Quali sono i dati obbligatori che l'impresa deve indicare in merito ai costi della mano d'opera utilizzta. E' obbligatorio? Può farlo nella fattura conclusiva o deve farlo per ogni fattura di acconto?

Risposta

Ai fini dell'applicazione dell'Iva al 10% sugli interventi di manutenzione degli edifici residenziali è obbligatorio l'inserimento del costo della manodopera solamente in presenza dei beni significativi (Dm 29 dicembre 1999, quali ascensori, sanitari , infissi, rubinetteria). Infatti intal caso l'IVA al 10% si applica solo in presenza di acquisto di tali beni con contestuale fornitura di manodopera e solo fino a concorrenza del valore della manodopera. Per la parte del valore di tali beni che supera il valore della manodopera si applica L'Iva con aliquota ordianria del 20%. per valore della manodopera si intende la parte del corrispettivo contrattuale riferito alla lavorazione ivi compreso il ricarico dell'impresa sulle medesime lavorazioni.

113 | DETRAZIONI

Domanda

Devo realizzare una pavimemtazione esterna ad una abitazione molto onerosa (prima casa). Posso avere qualche detrazione o agevolazione Iva?

Risposta

La sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione è un intervento di manutenzione ordinaria, in basea alla circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E, quindi, si può richiedere l'applicazione dell'Iva al 10% prevista per i "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata", prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Si può applicare l'Iva al 10%, infatti, sulle "prestazioni" di servizi, relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie, a restauri e risanamenti conservativi e a ristrutturazioni edilizie di "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata", dipendenti da contratti di appalto, di prestazione d'opera, di fornitura con posa in opera o di altri accordi negoziali, comprensive dei beni finiti (con limitazioni per i beni significativi) e delle materie prime e semilavorate (articolo 7, comma 1, lettera b, Legge 23 dicembre 1999, n. 488).

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114 | SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI IN MANUTENZIONE ORDINARIA

Domanda

Devo sostituire gli avvogibili e i cassettoni della mia casa. Rientrano come manutenzione ordinaria entrambi nell'agevolazione del 36%, e godono entrambi dell'IVA agevolata del 10%. Il mio rivenditore sostiene che l'IVA da applicare sia del 20%.

Risposta

La sostituzione degli avvolgibili e dei cassettoni in genere è manutenzione ordinaria cui non si applica la detrazione del 36%. L'IVA è al 10% ma solo se viene contestualemte fornita e fatturata anche la manodopera e solo sino a concorrenza del valore della stessa manodopera, mentre per la parte eccedente del valore dei materiali si applcia l'IVA con aliquota del 20%. In caso di acquisto di beni senza manodopera contestuale si applica l'IVA con aliquota del 20%.

115 | AMPLIAMENTO

Domanda

Ho effettuato un ampliamento in zona rurale (nelle Marche) di una unità abitativa. L'Iva da applicare è al 20% o al 10%?

Risposta

Per le prestazioni di servizi dirette alla costruzione di fabbricati (abitativi e non), la misura delle aliquote Iva applicabili (4%, 10% o 20%) varia a seconda dei soggetti e/o degli immobili a cui sono destinate le

prestazioni eseguite. Come per l'acquisto di beni finiti, anche per le prestazioni di servizi è possibile applicare le aliquote Iva agevolate (4%, 10%), solo se il committente rilascia una dichiarazione, attestante la loro destinazione al realizzo di opere o interventi agevolati. Sono imponibili Iva, con aliquota del 4% (voce n. 39, Parte II, Tabella A, allegata al dpr 633/72), le "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati" con le caratteristiche cosiddette Tupini (Legge 2 luglio 1949, n. 408), effettuate nei confronti: - "di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa", ovvero; - "di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate" per l'agevolazione per l'acquisto della prima casa (casa di abitazione non di lusso, residenza, mancanza vecchi benefici prima casa, ecc.). Si applica l'aliquota Iva del 4%, quindi, se il committente dei lavori è un'impresa di costruzione. Viene considerata tale qualsiasi impresa che "realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita", anche occasionalmente o tramite concessione dei lavori, in tutto o in parte, in appalto ad altre imprese (circolare agenzia delle Entrate 4 agosto 2006, n. 27/E; circolare ministeriale 11 luglio 1996, n. 182/E). Sono imponibili Iva, con aliquota del 4% (voce n. 39, Parte II, Tabella A, allegata al dpr 633/72), anche le "prestazioni di servizi dipendenti da

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contratti di appalto" relativi alla realizzazione delle "costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse" (voce n. 21 bis, Parte II, Tabella A, allegata al dpr 633/72) e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. L'applicazione dell'Iva ridotta al 4% per le prestazioni di servizi relative alle costruzioni rurali è limitata agli edifici destinati all'abitazione dei soggetti coinvolti nell'attività agricola, la quale può essere anche costituita dall'allevamento del bestiame. L'agevolazione non è applicabile, quindi, agli edifici destinati ad allevamento del bestiame o altre attività connesse (sentenza Corte di Cassazione 21 settembre 2007, n. 22126). L'aliquota Iva è del 10% (voce n. 127 quaterdecies, Parte III, Tabella A, allegata al dpr 633/72), invece, per le "prestazioni di servizi dipendenti da

contratti di appalto" relative: - alla costruzione di case di abitazione non di lusso (decreto Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969), per le quali non spetta l'agevolazione prima casa; - alla costruzione di "fabbricati o porzioni di fabbricato" (abitazioni, uffici e negozi) con le caratteristiche della Legge Tupini (Legge 2 luglio 1949, n. 408); - alla realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere c, d, f, dpr 6 giugno 2001, n. 380). Per esclusione, al di fuori delle precedenti ipotesi, l'aliquota Iva applicabile alle prestazioni di servizi dirette alla costruzione di fabbricati (abitativi e non) è sempre del 20%. E' il caso, ad esempio, delle prestazioni dipendenti da un contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato senza i requisiti Tupini, indipendentemente dal fatto che siano effettuate nei confronti di imprese costruttrici o di privati con gli altri requisiti prima casa.

Lavori in condominio

116 | LAVORI IN PALAZZINA DI PROPRIETÀ.

Domanda

Dovrei fare dei lavori di riparazione e parziale sostituzione della grondaia che serve il tetto del mio palazzo. Costituito da 5 appartamenti e 3 negozi al piano terra, il palazzo è

interamente di mia proprietà, 2 appartamenti sono in comodato ai mie figli, uno è in affitto, uno è la mia abitazione, uno è temporaneamente sfitto. Il condominio non è stato costituito perché sono unico proprietario, ma sono state comunque redatte le tabelle millesimali. Come devo istruire la pratica del 36% per il lavoro sopra

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descritto? In oltre, sò che ogni unità immobiliare ha un tetto massimo per usufruire del bonus fiscale, (tetto stabilito per bonus 36% distinto dal tetto stabilito per bonus 55%), avendo già usufruito in parte del bonus fiscale, nel passato, come si distribuisce il bonus inerente ai lavori su citati per ogni singola unità? Intuitivamente penserei di usare la tabella millesimale, dividendo la spesa secondo i millesimi di ogni singola unità, sbaglio? Quale documento (fiscalmente valido) devo produrre per dichiarare la suddivisione della spesa per singola unità immobiliare? Grazie

Risposta

In linea di massima la fattispecie non rientra nelle ipotesi che consentono il beneficio fiscale in quanto soltanto per gli interventi condominiali è prevista la detrazione riferita a spese ordinarie (e il palazzo in questione, essendo tutto di un unico proprietario, non costituisce un condominio in senso proprio). Inoltre, gli interventi previsti alla grondaia non sono considerati straordinari, anche se può sembrare strano.

117 | REGIME PER UNA IMPRESA DI COSTRUZIONI

Domanda

Una società di costruzioni edili è proprietaria di tre appartamenti e alcuni box costruiti dalla stessa, in attesa di essere venduti (beni merce). Il condominio effettua dei lavori di ristrutturazione della facciata,

tramite una impresa esterna. Possono i soci usufruire della detrazione del 36% oppure l'impresa che ha effettuato i lavori deve fatturare direttamente alla società la quota a carico della stessa, calcolata in millesimi, con aliquota Iva 10% senza poter i soci usufruire della detrazione?

Risposta

L'impresa di costruzioni non può fruire direttamente del 36% con riferimento ai beni merce (immobili) costruiti per la vendita. Se vengono eseguiti lavori sulle parti condominiali del fabbricato in cui sono siti i beni merce l'impresa non può comunque fruire del 36%, che si applica solo per i beni posseduti da persone fisiche non esercenti attività commerciali o anche per le società di persone, ma solo per i fabbricati diversi dagli immobili strumentali e da quelli merce.

118 | ASCENSORE

Domanda

Nel mio palazzo non c'è l'ascensore: se l'assemblea votasse per la costruzione si potrebbe beneficiare di una detrazione? E in quel caso le spese verrebbero ripartite in base ai millesimi o anche in base al piano presso cui si trova l'abitazione?

Risposta

L'intervento rientra tra quelli che possono beneficiare della detrazione 36%. Trattandosi di nuova installazione la giurisirudenza si è espressa per un riparto sulla base del

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millesimi in quanto la realizzazione determina un aumento del valore delle unità immobiliari.

119 | AZIONI DA INTRAPRENDERE CONTRO L'AMMINISTRATORE

Domanda

L'assemblea condominiale, a maggioranza (contrario anche il sottoscritto), ha deciso di destinare a posti auto due aree esterne (su una presente piante e giardino). L'amministratore non ha presentato istanza all'ufficio di Pescara: su mia richiesta avendo esposto nella bacheca condominiale la Dia etc. non avendo riscontrato la prescritta domanda ne ho chiesto copia con raccomandata. L'amministratore mi ha risposto che non era un diritto allegando alla risposta copia "Agenzia Informa". Nel frattempo i lavori sono iniziati, cosa posso fare per far valere i miei diritti.

Risposta

la realizzazione dei posti auto nell'area condominiale è soggetta ad autorizzazione condominiale (delibera assembleare e verbale dell'assemblea). I condomini devono dare mandato all'amministratore di effettuare tutti gli adempimenti per accedere ai benefici. Se tali adempimenti, compresa la comuinicazione a Pescara non sono stati effetuati la detrazione non può trovare applicazione con evebntuale azioni di risarcimento nei confronti dell'amministratore.

120 | RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Domanda

Vivo in un condominio con dei villini a schiera. Il mio terrazzo si trova esattamente sulla camera da pranzo del mio vicino sottostante. Essendoci delle infiltrazioni d'acqua e dovendo ristrutturare il terrazzo vorrei sapere in che misura il mio vicino deve contribuire alle spese.

Risposta

Se non vi sono altre unità immobiliari coperte dal suo terrazzo la spesa va ripartita secondo l'articolo 1125 del codice civile al 50% tra i due proprietari secondo le due funzioni del terrazzo, copertura ed utilizzo diretto per chi vi accede.

121 | CHI DEVE RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE

Domanda

In previsione della dichiarazione dei redditi 2010 e poter mettere in detrazione (36%) i lavori di manutenzione straordinaria, ho chiesto all'amministratore del mio condominio di farmi avere la certificazione di quanto ho versato. Questa la risposta ricevuta: "La certificazione ha un costo amministrativo di 10 euro. In più occasioni ha avuto modo di contestarne l'addebito. Pertanto voglia procedere in autonomia a ricavare l'importo da dedurre, avendo peraltro già a disposizione rendiconti e giustificativi: non le serve altro anche in caso di verifica

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dall'agenzia delle Entrate". E' corretta la risposta? In caso contrario cosa devo fare?

Risposta

Il comportamento dell'amministratore non è corretto ed il compenso specifico è giustificato solo se approvato in precedenza dall'assemblea. L'amministrazione, dunque, va richiamato al rispetto dei propri doveri. Peraltro, se ha già trasmesso in copia fatture il cui importo è stato bonificato nell'anno 2010 è comunque possibile conoscere l'importo da detrarre in dichiarazione.

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Indice dei quesiti

1 | AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE CATASTALI ...................................................................2 2 | CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO......................3 3 | ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.....................................................3 4 | REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA......................3 5 | BOX PERTINENZIALE .............................................4 6 | CRITERI E DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ............................................................4 7 | RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO ...........................................................4 8 | RESIDENZA DIVERSA DAL LUOGO LAVORATIVO................................................................5 9 | AGEVOLAZIONI PER LA CHIUSURA DI UN PORTICATO GIÀ ESISTENTE .......................................5 10 | CHI USUFRUISCE DELLE DETRAZIONI IN CASO DI VENDITA.......................................................6 11 | RIFACIMENTO TOTALE DEL BAGNO .................6 12 | BOX AUTO PERTINENZIALE ................................6 13 | SISTEMA ANTIFURTO ..........................................7 14 | RISTRUTTURAZIONE DI DUE PROPRIETÀ ADIACENTI ...................................................................7 15 | DIVISIONE DEI MILLESIMI DI SPESA..................7 16 | IMPIANTO DELL’ARIA CONDIZIONATA.............7 17 | PARCELLA DELL’ARCHITETTO ............................8 18 | RIFACIMENTO COMPLETO DELLA FOGNATURA PRIVATA ................................................8 19 | AMMISSIBILITÀ DELLA DETRAZIONE PER LAMATURA PARQUET.................................................8 20 | AVVIO DELLA PRATICA DI DETRAZIONE ...........8 21 | BONIFICA DALL’AMIANTO .................................9 22 | COMPLETAMENTO DEL BAGNO NELLA CASA NUOVA...............................................................9 23 | IMPIANTO D'ALLARME .....................................10 24 | DETRAZIONI IN CASO DI FUSIONE CATASTALE ................................................................10

25 | SOSTITUZIONE CALDAIA E LAVORI IDRAULICI ..................................................................10 26 | ACQUISTO DI DUE BOX PERTINENZIALI .........10 27 | RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO....................11 28 | SIGNIFICATO DI IMMOBILE INTERAMENTE RISTRUTTURATO.............................11 29 | RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO E DELLA DOCCIA..........................................................11 30 | GARAGE PREFABBRICATO ................................12 31 | DETRAZIONE PER LA COSTRUZIONE DEL BOX INTERRATO........................................................12 32 | ACQUISTO DELL’APPARTAMENTO E DEL BOX AUTO .................................................................12 33 | ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.......................12 34 | ACQUISTO DELLA PRIMA CASA E DEL BOX AUTO .................................................................13 35 | IMPIANTO D’ALLARME ANTI-INTRUSIONE.....13 36 | INTERESSI PASSIVI.............................................13 37 | ACQUISTO DI NUOVA ABITAZIONE ................13 38 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CONDOMINIALE .......................................................14 39 | DETRAZIONE PER BOX DI PERTINENZA ..........14 40 | DETRAZIONE IN EDIFICIO IN PARTE NON RESIDENZIALE ...........................................................14 41 | POSSIBILITÀ DI DETRAZIONI IN ABITAZIONE DATA IN COMODATO. .......................15 42 | RIFACIMENTO DELLA FACCIATA. ....................15 43 | SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE .....................16 44 | TETTO MASSIMO DI 48000 EURO ...................16 45 | CANTINE.............................................................16 46 | COMPLETAMENTO IMMOBILE GREZZO PER PRIMA CASA.......................................................17 47 | DETRAZIONE PER ACQUISTO DEL BOX PERTINENZIALE .........................................................18 48 | SPESE CONDOMINIALI CONTESTATE .............18 49 | ACQUISTO DELLA CALDAIA .............................19 50 | INSTALLAZIONE DI GRATE IN FERRO..............19

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51 | RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO...........20 52 | TITOLARE DI NUDA PROPRIETÀ.......................20 53 | COMPILAZIONE DEL MODULO........................22 54 | RIFACIMENTO DEL BAGNO..............................22 55 | FINESTRE ANTIFURTO.......................................22 56 | COMUNICAZIONE ALL’ASL...............................23 57 | REGISTRAZIONE DEL COMODATO GRATUITO..................................................................23 58 | DETRAZIONI SU UN NUOVO IMMOBILE.........23 59 | IMPIANTO ELETTRICO.......................................24 60 | RIFACIMENTO DEI BAGNI.................................24 61 | CHIUSURA DEL PORTICATO INTERNO............24 62 | CERTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE.....25 63 | RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO CON SERRAMENTO............................................................25 64 | FOGNATURA DELLA PRIMA CASA IN CAMPAGNA ...............................................................25 65 | PANELLI SOLARI CON DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO .........................................................26 66 | BENEFICIARI DETRAZIONI 55%........................26 67 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ....................27 68 | IVA AL 10% O AL 20% ......................................27 69 | RATEIZZAZIONE DELLA SPESA .........................28 70 | FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALLA DETRAZIONE..............................................................28 71 | DETRAZIONE DEL 55 % PER LAVORI IN ECONOMIA ................................................................29 72 | RIFACIMENTO DEL TETTO ................................29 73 | SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO .....................................................29 74 | RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO ENERGETICO .............................30 75 | PANNELLI SOLARI..............................................30 76 | DEMOLIZIONE E TRASFORMAZIONE...............30 77 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE...................................................30 78 | NUOVA COSTRUZIONE DI UNA SECONDA CASA NON DI LUSSO ...............................................31 79 | RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA.......31 80 | CAMBIO DEGLI SCURI DOPO I VETRI ..............31 81 | EDIFICIO DEMOLITO .........................................32 82 | CUMULO DELLE DETRAZIONI ..........................32 83 | STUFA A LEGNA.................................................32

84 | SOSTITUZIONE DELLA PORTA DI UN APPARTAMENTO IN CONDOMINIO........................33 85 | RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE CONDOMINIALE .......................................................33 86 | RIFACIMENTO DEL TETTO................................33 87 | RISCHIO DI INCAPIENZA...................................34 88 | PORTONCINO E FINESTRE................................34 89 | CAMBIO DI INFISSI GIÀ CON DOPPI VETRI ....34 90 | MANCATA COMUNICAZIONE PER LAVORI TRA 2010 E 2011.......................................................35 91 | PITTURAZIONE ESTERNA..................................35 92 | RIFACIMENTO BAGNI........................................35 93 | AMMISSIBLITÀ DI LAVORI EDILI ......................36 94 | COSTRUZIONE TETTOIA SOPRA PORTA D'INGRESSO ..............................................................36 95 | RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DEL CONDOMINIO...........................................................37 96 | ACQUISTO DI UNA STUFA A PELLETT.............37 97 | SOSTITUZIONE DI INFISSI.................................37 98 | RISTRUTTURAZIONI DEL BAGNO. ...................38 99 | IVA PER LA COSTRUZIONE DI BOX E MUTUO ......................................................................38 100 | LAVORI PER LA PRIMA CASA..........................38 101 | SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, DIA E IVA AL 10%................................................................39 102 | RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE...............................................................39 103 | AGEVOLAZIONI SULLA PRIMA CASA NON DI LUSSO..........................................................40 104 | NUOVA COSTRUZIONE DI UNA SECONDA CASA ........................................................40 105 | IVA AL 4% PER LA PRIMA CASA.....................40 106 | SOSTITUZIONE DEI CANALI PLUVIALI...........41 107 | IVA AGEVOLATA AL 10% PER LE SECONDE CASE.........................................................41 108 | AGEVOLAZIONI PER DISABILI ........................41 109 | DIRITTO ALL’IVA AGEVOLATA AL 10% .........42 110 | ACQUISTO DELLA CABINA DOCCIA..............42 111 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU UNA STRUTTURA METALLICA...........................................42 112 | FORMAT DI FATTURA .....................................43 113 | DETRAZIONI.....................................................43

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114 | SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI IN MANUTENZIONE ORDINARIA..................................44 115 | AMPLIAMENTO................................................44 116 | LAVORI IN PALAZZINA DI PROPRIETÀ...........45 117 | REGIME PER UNA IMPRESA DI COSTRUZIONI............................................................46

118 | ASCENSORE .....................................................46 119 | AZIONI DA INTRAPRENDERE CONTRO L'AMMINISTRATORE.................................................47 120 | RIPARTIZIONE DELLE SPESE...........................47 121 | CHI DEVE RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE .......................................................47