Mozioni sanità

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Il lavoro alla Regione del nostro Portavoce Stefano Zito

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MOZIONE ORDINARIA

N. 0000 - Applicazione L.R. 5/2009 art. 6 comma 1, lettera “h” con relativo potenziamento e distacco del P.O. di Augusta da quello di Lentini.

DESTINATARI:

Al Presidente della Regione, all’Assessore per la salute.

TESTO

RILEVATO che

in relazione al piano sanitario, 1377 del 2010 che prevede una nuova rimodulazione e riassetto del piano sanitario dei presidi ospedalieri delle varie provincie siciliane, nella quale l'ospedale di Augusta è parte integrante del distretto ospedaliero SR2, unitamente al presidio ospedaliero di Lentini;

CONSIDERATO che

All’interno del territorio di Augusta si trovano:la base della marina militare, con presenza di relativo arsenale militare, non dotata di una propria struttura ospedaliera per il trattamento di malati acuti e/o cronici, insediamento militare del quale è previsto un ulteriore ampliamento con un conseguente incremento sia del personale di terra che del transito di navi militari con relativi addetti di bordo, la casa circondariale di Brucoli che per motivi organizzativo – logistici conferisce i suoi pazienti, acuti e cronici, all’ospedale di Augusta,il terzo porto commerciale europeo, con annesso traffico permanente di operatori marittimi delle navi in sosta, compresa la nuova tratta Augusta-Salerno della Tirrenia,la presenza di un deposito costiero di carburanti ubicato all’interno del centro abitato che espone i residenti ad elevato rischio di incidente;

VISTO che

Visto che l’ospedale di Augusta ricade in un territorio già di per sé ad elevato rischio sismico, nel quale, peraltro, sono presenti ben 17 impianti industriali a rischio di incidente rilevante,

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compreso uno in costruzione, che costituiscono il più grande agglomerato di aziende petrolchimiche d’Europa nel triangolo Augusta-Priolo-Melilli

CONSIDERATO chenel bacino d’utenza dell’ospedale di Augusta, nel quale sono ricomprese le popolazioni dei comuni di Augusta, Melilli, Villasmundo, Priolo Gargallo, Sortino, oltreché i dipendenti difesa e portuali, secondo dati censiti e pubblicati dal registro tumori della provincia di Siracusa e da studi epidemiologici del CNR, si è registrato un sensibile incremento di tutti i tumori, sia nell’uomo che nella donna e sia nei loro valori di incidenza che di mortalità, per i quali, relativamente al solo tumore del polmone e della pleura (mesoteliomi) nell’uomo, si raggiungono picchi di oltre il 20% superiori al resto delle province siciliane,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONEE PER ESSO

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

1) A mantenere nel presidio ospedaliero di Augusta un numero di posti letto pubblici idoneo al trattamento degli acuti, con reparti e servizi di supporto adeguati, per un minimo di almeno 120 posti letto per acuti. Il potenziamento dell'ospedale di Augusta non dovrà comportare il depotenziamento di altre strutture operative nell'ambito del distretto o dell'asp8.

2) A mantenere una u.o.s. di pediatria con almeno 6-8 posti letto;

3) A completare l’attivazione dei reparti di neurologia ed oncologia, rendendoli pienamente e completamente operativi, come previsto dalla pianta organica aziendale e come ribadito nel verbale della riunione prefettizia del 14 febbraio 2012;

4) Ad attingere, così come previsto dalla L.R. 5/2009, art. 6, comma 3, per la attivazione del reparto di oncologia, a fondi assegnati dal disposto di tale legge regionale, comprensive delle somme pregresse per la mancata applicazione dello stesso disposto, specificamente di quanto previsto dall’art.6, comma 1, lett. h, da destinare all’acquisto di attrezzature, diagnostiche e terapeutiche, correlate all’attività di tale reparto;

5) Ad attivare una U.O.S. di Prevenzione Oncologica e Cardiovascolare;

6) A ripristinare, a completamento dei locali del nuovo padiglione ospedaliero, il punto nascite nell’ospedale di Augusta

(26 Dicembre 2012) Firmatari: Stefano Zito (M5S)Cancelleri Giovanni Carlo

Cappello Francesco Ciaccio Giorgio

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Ciancio Gianina Ferreri Vanessa

Foti AngelaLa Rocca Claudia

Mangiacavallo Matteo Palmeri Valentina Siragusa Salvatore

Trizzino Giampiero Troisi Sergio

Venturino Antonio Zafarana Valentina

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Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2013

(n. )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Zito, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Palmeri, Ciaccio, Ciancio, Foti, La Rocca, Cancelleri, Siragusa, Trizzino,

Tancredi, Zafarana

il 08 Agosto 2013

ISTITUZIONE SPERIMENTALE DELLA PSICOTERAPIA IN CONVENZIONE

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

La presente proposta di legge intende istituire “un Registro Sperimentale” della figura professionale dello psicoterapeuta in convenzione con il Servizio sanitario Regionale in osservanza dell’art. 32 della Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Lo scopo è andare incontro alla sofferenza mentale che, sempre più va delineandosi come area di emergenza socio-sanitaria.

Infatti, oggi, la situazione psico-sociale di tutto il territorio nazionale caratterizzata da forte disorientamento, significativo senso di non appartenenza, profondo sentimento di precarietà, isolamento e apatia, contribuisce a creare un clima comunitario al limite della patologia psico-fisica che può esprimersi attraverso comportamenti a rischio quali: abuso di alcool, gioco d’azzardo, tossicodipendenza, disturbi del comportamento alimentare, bullismo, stalking, deficit del controllo degli impulsi, violenze psico-fisiche auto e etero indotte, depressione, attacchi di panico, ecc.

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Far fronte a questi disagi individuali e sociali diventa un obbligo per il Sistema sanitario il cui scopo è garantire il ben-essere del soggetto e della collettività nell’ottica dell’integrazione e della ottimizzazione della prestazione sanitaria oltreché della razionalizzazione della spesa. In questo quadro complessivo trova spazio l’ intervento dello psicoterapeuta in convenzione che attraverso modelli e pratiche aiuta soggetti, gruppi, famiglie ad affrontare il proprio malessere e trovare possibili soluzioni ad esso.

Lo psicoterapeuta: Psicologo di comprovata professionalità, preparazione e competenza psicoterapeutica, iscritto all'Ordine degli Psicologi o Medico iscritto all’Ordine dei Medici con documentata e specifica formazione in psicoterapia, collaborerà con medici generici, con medici specialisti e con Enti socio-psico-educativi che, in presenza di una richiesta di aiuto di natura psicoterapeutica avranno l’obbligo di indirizzare la medesima verso una competenza psicoterapeutica ricoperta esclusivamente da professionisti Psicologi e Medici.

Queste due figure, ciascuna per propria competenza, avranno il compito di effettuare una diagnosi e pianificare un trattamento il cui corrispettivo economico sarà a carico del SSR, fatto salvo il pagamento di un ticket.

A supporto della necessità e validità della cura psicoterapeutica si riportano, qui di seguito, una serie di dati a carattere internazionale: L’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) sottolinea l’urgenza di proporre interventi psicoterapeutici nei programmi di politica sanitaria, facendo riferimento ai numerosi studi internazionali che ne dimostrano l’efficacia nelle più svariate condizioni di disagio psichico individuale e di gruppo.

L’APA ( Organizzazione degli psicologi americani), in un recente articolo: Resolution on the Recognition of Psychotherapy effectiveness. Approved august 2012, afferma che: La psicoterapia individuale, di gruppo, di coppia, di famiglia è una pratica atta a fornire sollievo ai sintomi, fronteggiare disturbi di personalità, migliorare la qualità della vita, promuovere il funzionamento di adattamento nel lavoro, scuola, relazioni, aumentare la probabilità di fare scelte di vita sane, offrire altri benefici stabiliti dalla collaborazione tra paziente e psicologo

I risultati della psicoterapia tendono a durare a lungo ed è improbabile che richiedano trattamenti aggiuntivi: il paziente acquisisce una serie di competenze che vengono anche utilizzate dopo la sospensione del trattamento e queste stesse competenze possono migliorare anche dopo la cessazione del trattamento.

Gli effetti prodotti dalla psicoterapia per diversi gruppi di età bambini, adulti, anziani e per molti disturbi mentali superano o sono paragonabili alle dimensioni degli effetti prodotti da molti trattamenti farmacologici, ed inoltre, senza effetti collaterali negativi come invece accade in molte terapie farmacologiche.

Diversi studi hanno mostrato che il trattamento psicoterapeutico riduce l’utilizzo del medico generale del 17% a fronte di un aumento del 12.3% in spese mediche per chi non ha un trattamento per il loro disturbo mentale.

Vi è un crescente corpo di evidenze per cui la psicoterapia riduce la disabilità, la morbilità, la mortalità, migliora il funzionamento del lavoro, diminuisce l’uso del ricovero psichiatrico, porta

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anche alla riduzione dell’uso non necessario dei servizi medici e chirurgici anche per quei pazienti con gravi malattie mentali.

In generale, è stato dimostrato un risparmio di circa il 20-30% della spesa medica generale.

Vi è una forte evidenza scientifica a sostegno dei legami tra salute mentale e fisica e un numero crescente di modelli e programmi che sostengono l’efficacia del trattamento di integrazione di psicoterapia all’interno del sistema di assistenza sanitaria di base. La Conferenza ministeriale europea di Helsinki sulla salute mentale tenutasi nel 2005 ( da cui scaturiscono tutti i Piani di Azione europei del successivo decennio ) mette in evidenza che nonostante i disturbi psichici siano responsabili di oltre il 20% della spesa sanitaria complessiva, gli investimenti sulla salute mentale in media sono solo il 5.8% delle spese statali. Sempre la stessa Conferenza dice: è necessario inserire le questioni di salute mentale nell’ambito delle attività di promozione della salute, difatti gli impegni previsti dal piano di azione europeo saranno basati sulla informazione e sulle evidenze.

In Inghilterra, il progetto, ancora incorso, Improved Access to psychological terapie (IAPT) per la cura dell’ansia e della depressione ( sintomi presenti in molti disturbi psicopatologici ) e l'eventuale associazione con la terapia farmacologica, mette in evidenza che: fino al 75% dei pazienti che si rivolgono al medico di base hanno un sintomo di somatizzazione funzionale ( dolore lombare, cefalea tensiva, sindrome dell’intestino irritabile, ecc) e che il 70-90% hanno disturbi depressivi ma si rivolgono dal medico solo per i sintomi fisici. Per il Sistema sanitario inglese, nel biennio 2008/2009 i problemi psicologici sono stati causa di una visita ogni 5 dal medico di base e di una su 4 negli ambulatori di medicina specialistica, per una spesa di circa 4 miliardi di euro per anno. Di fronte all’ampiezza del fenomeno, si stima che meno del 5% della popolazione con ansia e depressione riceve un trattamento psicoterapeutico adeguato ( a fronte dell’ampio uso di antidepressivi al quarto posto in vendita in Italia secondo il Rapporto AIFA 2011) mentre i pazienti stessi mostrano una netta preferenza per la psicoterapia rispetto ai farmaci, sia per l’efficacia sul lungo periodo che per i pesanti effetti collaterali.

Alcuni risultati della IAPT:• il 76% degli invii è stato effettuato su base volontaria dei pazienti stessi a testimonianza

dell’elevatissimo bisogno di sociale di psicoterapia per i più comuni disagi psicologici e la netta preferenza delle persone per la psicoterapia rispetto ai farmaci. Di contro solo il 16% è stato inviato dal medico di base e il 5% dagli ambulatori specialistici

• oltre il 70% dei pazienti ha ottenuto una riduzione clinicamente significativa dei punteggi alle scale di ansia e depressione all’ultima seduta rispetto all’ingresso e 45.000 sono tornati a lavoro dal periodo di malattia, di cui il 7% già dopo la prima seduta.

Per quanto concerne la spesa, lo stesso progetto mette in luce che, il costo di una psicoterapia per un paziente depresso è stimato intorno ai 1000 euro mentre per la società il guadagno è di circa 1400 euro sui costi diretti per riduzione della spesa sanitaria a cui vanno aggiunti circa 4000 euro di QALY ( Unità di misura impiegata nelle analisi costi-benefici equivalente all’aspettativa di vita di un anno in condizioni di buona salute), ossia 5800 euro complessivi, per un guadagno netto di circa 4800 euro per paziente. In questo modo i promotori del programma IAPT ripetono che il trattamento di psicoterapia non costa nulla perché si paga da sé. In Italia, studi condotti dal Prof. Solano mostrano che l’intervento dello psicologo in situazione di disagio psichico comporta un risparmio per il Sistema sanitario nazionale, solo per la spesa

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farmaceutica, di circa il 17% . Non sono ancora disponibili dati su ricoveri, visite mediche, esami strumentali.

Sempre in Italia scrive l’Ordine degli Psicologi della Lombardia circa il 20-25% della popolazione adulta ogni anno presenta una criticità psicologica tale da dovere richiedere un aiuto specialistico, solo il 10% di essa generalmente i casi più gravi, approda ai servizi psicologi e psicoterapeutici offerti dal SSN. Questa situazione è determinata dal fatto che il SSN non riesce a soddisfare le numerose richieste di intervento psicologico e psicoterapeutico per mancanza di risorse professionali e ed economiche. I Servizi territoriali trovandosi costretti a dare priorità a situazioni di gravità psichiatrica, non possono concedere spazio necessario ad altre forme di disagio e sofferenza psicologica e relazionale, si pensi alla ansia e alla depressione ma anche alle problematiche legate alle relazioni di coppia e familiari.

In Sicilia la situazione non è migliore, nel 2005 si è rilevato che il rapporto tra personale dei Csm (Centro salute mentale) e un numero standard di 100.000 abitanti è di 20 unità complessive ( psichiatri, psicologi, infermieri ass. soc. educatori, tecnici riabilitazione psichiatrica). Con i tagli alle assunzioni, registrate in questi ultimi anni si può credere che la situazione non sia migliorata. E’ facile dedurre quanto una fascia elevata di persone non abbia possibilità di accesso alla cura psicoterapeutica del SSR, con conseguente peggioramento dello stato di salute mentale e aggravio della spesa regionale in ambito sanitario e socio-assistenziale.

Sempre in Sicilia una Direttiva dell’Assessore della Salute del 26 Marzo 2013 mette in rilievo l’importanza di attivare l’intervento psicologico all’interno della rete dei servizi sanitari in quanto “ciò incide significativamente sul percorso di cura e sia in termini di capacità e di tempi di recupero che di miglioramento della qualità percepita della assistenza”.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.Diritto alla Psicoterapia in convenzione

1. L'assistenza psicoterapeutica viene introdotta nel Servizio Sanitario Regionale (SSR) in via sperimentale e per un periodo transitorio di tre anni attraverso l’istituzione del Registro Sperimentale Regionale dello psicoterapeuta in convenzione (art. 2) attivato, in prima istanza, in due provincie regionali : Palermo e Catania.

Art. 2.(Istituzione e compiti della figura professionale dello psicoterapeuta in convenzione).

1. È istituita la figura professionale sperimentale dello “Psicoterapeuta in convenzione”, in via transitoria nel ruolo sanitario alla quale appartengono i soggetti di cui all'articolo 3.

2. In caso di richiesta di assistenza psicoterapeutica avanzata da individui, famiglie, gruppi, Medici generici, Medici specialisti, Farmacie e altri Enti, i Servizi socio-sanitari della SSR, se impossibilitati ad accogliere la domanda, devono indirizzare verso uno Psicoterapeuta iscritto nell’apposito Registro Sperimentale Regionale che si occuperà di formulare la diagnosi, preventivare un trattamento specialistico, instaurare, qualora il quadro clinico-sociale lo

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richiedesse, una costante intesa con i medici invianti e/o le altre Agenzie socio-sanitarie delle Provincie in cui è stato attivato il registro. 3. Lo psicoterapeuta in convenzione provvede alla formulazione di una diagnosi, alla valutazione dell'opportunità dell'assistenza specialistica - psicoterapeutica, alla implementazione dell’intervento psicoterapeutico, alla verifica delle risultanze e alla trasmissioni delle stesse ai pazienti/famiglie, gruppi, Istituzioni di cui all’art. 2.

4. Ai fini della diagnosi di cui al comma 3 sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologici trattabili mediante psicoterapia.

5. Qualora lo psicoterapeuta in convenzione, effettuata la diagnosi, ritenga probabile una concomitanza organica si avvarrà della professionalità medica, qualora fosse necessaria la somministrazione di farmaci lo psicoterapeuta è tenuto, a rivolgersi al medico generico o al medico psichiatra in quanto lo psicologo non può essere responsabile di prescrizione e somministrazione di farmaci ma, soprattutto non ha competenza per potere effettuare diagnosi medica in generale.

6. I costi dell'assistenza psicoterapeutica, prestata dallo psicoterapeuta in convenzione in attuazione del presente articolo, sono posti a carico del SSR, fatto salvo il pagamento di un eventuale ticket da parte del paziente, il cui importo è stabilito dalle autorità competenti in funzione degli indicatori ISEE e dei quozienti familiari appositamente deliberati dai singoli Comuni della Regione Sicilia e comunque, per il triennio della sperimentazione, non potranno essere sforati i limiti finanziari imposti dal Piano di Rientro Stato-Regione in ambito sanitario. In funzione di tali limiti il rapporto fra psicoterapeuta-paziente è di 1 psicoterapeuta ogni 30.000 abitanti (1/30.000).

Art. 3.(Elenchi degli psicoterapeuti in convenzione).

1. La Regione Sicilia istituisce presso l’Assessorato della Salute il Registro sperimentale degli psicoterapeutici in convenzione, al quale potranno iscriversi i professionisti abilitati all’esercizio della professione nel territorio della Regione Sicilia e dal quale le ASP, le AO, i Comuni e gli altri Soggetti pubblici e privati potranno attingere per la sperimentazione. 2. Tale Registro sarà suddiviso per sezioni in funzione della professionalità degli iscritti, siano essi medici o psicologi.3. Possono essere iscritti nei registri di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti

requisiti: a) laurea in Psicologia clinica o dello sviluppo Vecchio ordinamento e Nuovo ordinamento b) laurea in Medicina e chirurgia c) iscrizione ai rispettivi Ordini professionali d) specializzazione in psicoterapia conseguita presso una Scuola Universitaria pubblica o privata o

avere concluso un triennio di frequenza ad una Scuola di Psicoterapia e) percorso personale certificato di trattamento psicoterapeutico individuale e/o di gruppo della

durata non inferiore a due anni f) certificata conduzione di un trattamento psicoterapeutico di gruppo e/o duale per un periodo non

inferiore a due anni e con supervisione di uno psicoterapeuta di decennale esperienza g) certificata partecipazione a seminari, attività residenziali, corsi di formazione che abbiano ad

oggetto il disagio psichico, sociale, la psicopatologia, le problematiche familiari, i trattamenti

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psicoterapeutici, le terapie non convenzionali, gli adolescenti, l’anziano, l’emigrato, la donna, ecc...

i) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSR.3. La Regione Sicilia e nello specifico l’Assessorato della Salute assicura l'accessibilità agli elenchi al Registro Sperimentale degli psicoterapeuti agli utenti che ne facessero richiesta.

Art. 4.(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica).

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicoterapeutica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti servizi del SSR.

2. Ai fini del comma 1, gli psicoterapeuti in convenzione sono tenuti a trasmettere ai competenti servizi del SSR, semestralmente, una relazione sull'attività di cura psicoterapeutica prestata.

3. I servizi competenti del SSR esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di cura psicoterapeutica.

4. La Regione Sicilia d'intesa con le aziende sanitarie locali, con gli Enti locali, con gli ordini professionali degli psicologi e dei medici chirurghi, con le associazioni scientifiche, nonché con i competenti organi del Ministero della salute, provvedono all'istituzione di un organismo indipendente con funzioni di osservatorio permanente sui dati relativi alle attività di cura psicoterapeutica.

5. prestate in attuazione dell'articolo 1. I soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 sono tenuti a collaborare allo svolgimento delle attività di documentazione e di ricerca poste in essere dall'osservatorio, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti.

Art. 5.(Clausola di salvaguardi a finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con gli stanziamenti individuati nelle risorse disponibili per la realizzazione dei Piani di Zona senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2013

(n. )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Zito, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Palmeri, Ciaccio, Ciancio, Foti, La Rocca, Cancelleri, Siragusa, Trizzino,

Tancredi, Zafarana.

Il 15 Ottobre 2013

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PSICO-SOCIO-SANITARI

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

L’obiettivo del presente DDL è il recepimento della Legge n. 328 del 2000. Siamo, infatti, di fronte

ad una carenza legislativa in materia di servizi di assistenza nella nostra regione non più accettabile,

dato che a più di 10 anni dall’entrata in vigore della predetta legge, sul territorio regionale, sono

davvero pochi i progetti promossi nell’ambito di attuazione della predetta legge.

La L. 328/2000 per l'assistenza sociale e sanitaria ha come intento la “realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali" ed è finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali

e socio-sanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Scopo principale della legge è l’assistenza del singolo in ogni sua forma attraverso il sostegno della

persona all’interno del proprio nucleo familiare, evitando, ove possibile, l’istituzionalizzazione del

soggetto.

Obiettivo fondamentale della 328 è il miglioramento della qualità della vita, assicurando pari

opportunità, la rimozione di qualsiasi tipo di discriminazione, la prevenzione, la riduzione e

l'eliminazione delle disabilità, del disagio personale e familiare, derivanti da difficoltà sociali e

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inadeguatezza del reddito, ma soprattutto il diritto alle prestazioni sociali, psicologiche e sanitarie.

La presente legge intende, inoltre, perseguire tali finalità seguendo dei principi cardine che

assicurino la riservatezza per gli utenti, la domiciliarità dei servizi, il sostegno alla famiglia, il

recupero dell’autonomia di soggetti disabili, la qualità del servizio erogato, la personalizzazione

delle prestazioni ecc.

Tutti i soggetti bisognosi di cure assistenziali che hanno diritto alle prestazioni contemplate dal

Sistema integrato di interventi e servizi, devono avere accesso in maniera semplice, diretta e libera a

tali prestazioni mediante uno sportello che avrà funzione di primo ascolto, accoglienza dell’utente,

consultazione e orientamento alla varietà dei servizi offerti e delle strutture accreditate.

La Regione, inoltre, mira all’integrazione di tutti quei servizi socio-sanitari e tutte le politiche che si

occupano del ben-essere delle persone e della qualità della vita mediante una cooperazione

interistituzionale.

Il disegno di legge di recepimento che proponiamo è stato concepito nel pieno rispetto di quanto

previsto dalla Legge quadro.

Per i motivi suddetti il presente disegno di legge è stato intitolato “ PRINCIPI GENERALI DEL

SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PSICO-SOCIO-SANITARI”.

Il sistema disegnato dalla L. 328, e da noi recepito, viene definito “integrato” in quanto non

sopprime o modifica i servizi già esistenti nei singoli Comuni, bensì si propone di integrarli

fornendo le prestazioni che non sono incluse nell’offerta attualmente attiva sul territorio.

Inoltre, mira a realizzare una rete di servizi che coinvolge soggetti sia del sistema pubblico che del

privato. La struttura che si vuole creare si fonda, infatti, sul coinvolgimento di tutti i livelli

istituzionali, in cui i Comuni e le ASP sono il punto focale per la realizzazione di reti di servizi che,

attraverso un’adeguata progettazione, rispondono ai bisogni del singolo cittadino individuati

attraverso la redazione del piano regionale delle politiche sociali e successivamente del piano

integrato socio-sanitario.

Ancora il suddetto disegno di legge intende attuare attività di programmazione e di organizzazione

del sistema integrato degli interventi sociali ispirandosi ai principi di sussidiarietà, cooperazione,

efficacia ed economicità, omogeneità, autonomia organizzativa e regolamentazione dei Comuni.

La Regione Siciliana costituisce il soggetto pubblico principale del Sistema Integrato di Interventi e

servizi psico-socio-sanitari e in quanto tale disciplina, in concomitanza con i Comuni, la

programmazione e il coordinamento degli interventi socio-sanitari, stabilendo le risorse,

implementando il regolamento attuativo della presente legge e garantendo la qualità dei servizi

mediante un vigile sistema di controllo. I Comuni, invece, si occuperanno di applicare la

programmazione regionale di concerto con i Comuni e le ASP. Le Aziende sanitarie provinciali

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concorrono alla redazione dei piani integrati socio-sanitari territoriali e alla loro applicazione

tramite risorse umane, finanziarie e strutturali.

Un’importante innovazione attuata con il presente disegno di legge è l’aver rimarcato il ruolo degli

organismi del Terzo settore, così come previsto nello spirito della L. 328, accanto ai soggetti

istituzionali, valorizzando la funzione del non-profit in quanto soggetto attivo nella progettazione e

nella realizzazione del sistema integrato dei servizi.

Infatti, il Terzo settore riveste il compito di trait d’union tra gli utenti e l’Ente Locale non solo in

quanto fornitore dei servizi sociali e promotore del benessere sociale, ma anche perché uno degli

scopi del sistema integrato è proprio quello della promozione della solidarietà sociale e la

valorizzazione delle iniziative che nascono dalla società civile.

Infine il DDL proposto intende promuovere il criterio della qualità nella offerta dei servizi, cosi

come previsto nella Legge quadro di riferimento.

Gli standard vengono definiti, nei suoi parametri generali, dal Piano nazionale ed al loro rispetto

sono tenuti sia gli enti pubblici che quelli privati, i quali saranno tenuti ad adeguarsi attuando i

criteri e le procedure per l’ autorizzazione e l’accreditamento definiti ed applicati dalla Regione e

dai Comuni competenti.

Per stimolare il raggiungimento di alti livelli di qualità nei servizi sociali, il DDL proposto

introduce due strumenti innovativi in cui i cittadini-utenti hanno un ruolo determinante: la carta dei

servizi, di cui si devono dotare sia gli enti pubblici che il non profit, e i titoli per l’acquisto di servizi

sociali (voucher). Attraverso tali strumenti, si riconosce ai cittadini il diritto di scelta del servizio

secondo le loro specifiche e soggettive esigenze.

In particolare i voucher sono stati concepiti al fine di dotare i cittadini di uno strumento tramite il

quale poter fruire di un servizio privato, lì dove il servizio pubblico è assente, avvalendosi di

strutture esistenti accreditate e autorizzate. Inoltre, si ritiene che l’introduzione dei suddetti "titoli"

possa essere di stimolo a una positiva competitività tra i soggetti erogatori (pubblici e privati)

spingendoli a dotarsi di strutture alternative a quelle già esistenti e limitate.

Infine, il DDL in oggetto si propone di realizzare importanti cambiamenti sia dal punto di vista

gestionale che della qualità e quantità dei servizi offerti agli anziani, disabili e minori, ponendo

l’attenzione sulle diverse problematiche esistenti sul territorio.

Per ultimo ci preme ricordare che i cittadini devono sempre essere il fulcro su cui ruota l’intera

attività parlamentare, tutti noi deputati siamo stati eletti a rappresentare la cittadinanza, tutelare i

loro bisogni, risolvere e alleviare le problematiche che la opprimono e per tale ragione si rende

necessaria e immediata l’attuazione di tale legge per dare una sana ed efficace risposta all’ormai

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dilagante disagio sociale acuito fortemente dalla crisi che quotidianamente miete vittime e che non

fa più notizia.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione della L. 328/2000, si ispira ai principi dell’OMS che definisce il ben-essere in termini fisici-psicologici e sociali, così come ai principi della Costituzione, Dichiarazione dei diritti dell’uomo, della Carta Sociale Europea e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La Regione Siciliana programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d'interventi e servizi psico-socio-sanitari per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale, prevenire, affrancare e curare le condizioni di disabilità, prendere in carico il bisogno ed il disagio individuale e familiare da un punto di vista sociale, psicologico e pedagogico, dovuto ad inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Siciliana ispira il sistema integrato dei servizi psico-socio-sanitari prioritariamente al principio di domiciliarità, in modo da favorire l'integrazione e l'inclusione sociale per costruire i Comuni solidali.

TITOLO I IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PSICO-SOCIO-SANITARI

Art. 2Principi generali

4. Il sistema integrato d'interventi e servizi psico-socio-sanitari considera la persona nella sua complessità e si avvale dei seguenti principi: a) tutela della vita umana sin dal suo inizio, così come previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194;b) ben-essere della persona e garanzia di riservatezza;c) universalità di accesso al sistema integrato dei servizi psico-socio-sanitari; d) libera scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari, per l'accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socio-assistenziale, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno;e) valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle famiglie;f) sostegno e promozione del recupero della centralità della persona e delle sue relazioni all’interno delle reti familiari e sociali, recupero dell’autonomia delle persone diversamente abili, non autosufficienti o non collaboranti;

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g) supporto alla famiglia e sua valorizzazione, quale nucleo fondamentale e primario nelle Comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona; h) estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici;i) partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione; j)sussidiarietà; l) decentramento delle politiche sociali e valorizzazione delle risorse territoriali locali;m) integrazione fra politiche sociali, economiche e di sviluppo, con gli interventi sanitari, scolastici, formativi, di prevenzione, rieducazione, cura e sicurezza dei cittadini;n) concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali nonché il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;o) garanzia della qualità degli interventi psico-socio-sanitari improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti;p) previsione di forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di interventi (e servizi sociali;)q) attivazione di forme di accompagnamento sociale e lavorativo della persona in quanto tale, volte anche a favorire una più ampia conversione e riqualificazione culturale basata su valori di civiltà e di solidarietà;r) centralità dell'integrazione sociale nelle politiche migratorie, tesa ad evitare tensioni e conflitti sociali, per assicurare le condizioni di una vita civile e ordinata;s) promozione della presenza del servizio sociale, educativo e psicologico in tutti i Comuni o loro associazioni.• La realizzazione del sistema integrato dei servizi psico-socio-sanitari per costruire Comunità

solidali s'ispira ai seguenti principi: a) omogeneità e adeguatezza del sistema alle domande e ai bisogni psico-socio-sanitari rilevati sul

territorio regionale;b) efficienza, efficacia ed economicità della spesa;c) flessibilità e personalizzazione degli interventi;d) sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d'intervento, rispetto all'impiego delle

risorse disponibili;e) integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche di settore atte a prevenire tutte le

condizioni di disagio e di esclusione sociale;f) professionalità e specificità delle prestazioni professionali certificate.

Art. 3Universalità ed esigibilità

1. Il sistema integrato di interventi e servizi psico-socio-sanitari ha carattere di universalità. In particolare esso garantisce:

a) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, con riguardo alle differenze ed anche alle pari opportunità di genere e la libertà di opzione tra le prestazioni erogabili;

b) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili.

2. Nell'ambito dei servizi erogati dal sistema integrato hanno priorità i soggetti in condizioni di povertà o con totale o parziale incapacità di provvedere alle proprie esigenze, con difficoltà di

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inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. La Regione, i Liberi consorzi dei Comuni e ed i Comuni stessi garantiscono l'esigibilità del diritto alle prestazioni che costituiscono i livelli essenziali di assistenza.

Art. 4 Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire del sistema integrato d'interventi e servizi psico-socio-sanitari:a) i cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, salvo il diritto di

rivalsa nei confronti del comune di residenza;b) i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto della normativa Enti Locali;c) gli stranieri individuati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive

modifiche residenti sul territorio regionale.2. Ai profughi, agli stranieri senza permesso di soggiorno, agli apolidi ed a coloro che

occasionalmente si trovano sul territorio della Regione sono garantite le misure di pronto intervento sociale.

3. I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art.5Integrazione socio-sanitaria (ISS)

1. La Regione Siciliana promuove, qualifica e sostiene l'integrazione socio-sanitaria; le attività sono finalizzate a soddisfare in modo integrato i bisogni dei cittadini in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita e di tutela della salute.

2. I rapporti tra i soggetti erogatori degli interventi e dei servizi psico-socio-assistenziali e le aziende erogatrici delle prestazioni sanitarie sono regolati sulla base degli atti d'indirizzo della Regione.

3. La Regione istituisce la Commissione regionale interassessoriale (Assessorato salute e politiche sociali) per l'integrazione socio-sanitaria per elaborare gli indirizzi in materia, favorire la diffusione e l'applicazione degli stessi, monitorare i processi d'integrazione in atto e i risultati conseguiti, contribuire alla programmazione finanziaria degli Assessorati della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e della salute, per quanto di propria competenza.

4. La Commissione regionale interassessoriale per l'integrazione socio-sanitaria è nominata dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli Assessori della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e della salute, ed è composta da:

a) tre rappresentanti dei settori afferenti all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione;

b) tre rappresentanti dei settori afferenti all'Assessorato della salute della Regione;

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c) due esperti esterni, con competenze specialistiche in materia di programmazione sociale e socio-sanitaria che non siano responsabili, proprietari o co-proprietari, né lo siano i coniugi né gli ascendenti o discendenti diretti, di enti privati di natura socio-assistenziale.

5. La Giunta regionale provvede a definire gli obiettivi specifici, le risorse e le modalità di funzionamento della Commissione regionale interassessoriale per l'integrazione socio-sanitaria.

6. La Commissione regionale interassessoriale per l'integrazione socio-sanitaria presenta semestralmente il lavoro svolto ai soggetti indicati all’art. 9 comma 2 lettera c) della presente legge, nonché ai comitati consultivi Aziendali istituiti con la L. R. 5/2009 in seno alle ASP, al fine di promuovere un confronto permanente con tutti i soggetti interessati e la concertazione sulle priorità d'intervento in campo socio-sanitario. Non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della Commissione Regionale Interassessoriale.

Art. 6 Livelli essenziali delle prestazioni

1. Il sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi psico- socio-sanitari fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi d'inclusione sociale: a) mantenimento a domicilio dei cittadini e sviluppo della loro persona; b) sostegno delle puerpere e dei neonati e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari a tutela dei diritti di cittadinanza dei minori e degli adulti, delle donne in difficoltà e delle situazioni di monogenitorialità; c) piena integrazione psicologica, sociale e lavorativa delle persone diversamente abili e dei pazienti non collaboranti;d) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;e) informazione e consulenza diffusa per favorire la fruizione delle opportunità di accesso ai servizi per le persone e le famiglie; f) garanzia di ogni altro intervento qualificato a carattere psico-socio-assistenziale e socio-sanitario, per quanto di competenza, al fine di garantire l'esigibilità dei diritti sociali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione; g) il servizio psico-socio-sanitario deve essere garantito da ogni Ente Locale, o tra di loro associati, dell'ambito territoriale;h) il rapporto numerico tra assistenti sociali, psicologi, pedagogisti e cittadini residenti deve essere pari nel minimo ad un assistente sociale per ogni diecimila cittadini residenti ,rapporto operatore/utenti pari ad 1/10.000;

2. Con le modalità specificate nel titolo IV, la Regione garantisce, altresì, per le aree delle responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, della maternità, delle persone anziane, del contrasto alla povertà, delle persone con disabilità, delle dipendenze, dei detenuti e internati, dell'immigrazione, della salute mentale i seguenti interventi e misure:a) misure di contrasto alla povertà;b) misure economiche per favorire lo sviluppo psicologico della persona, la vita autonoma e la permanenza al domicilio;c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari anche attraverso l'affido e l'accoglienza in strutture previste dalla normativa;d) misure per sostenere le responsabilità familiari;e) misure di sostegno alle donne e alle madri in difficoltà ed interventi di assistenza per le donne che subiscono maltrattamenti e violenze in ambito familiare ed extrafamiliare;f) interventi per l'integrazione psico-socio-sanitaria dei disabili;g) interventi di natura psico-socio-eduativi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, nonché l'accoglienza presso strutture residenziali e semiresidenziali;

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h) prestazioni psico-socio-sanitarie per soggetti dipendenti;i) informazione e consulenza psicologica, sociale ed educativa alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e l' auto-aiuto;l) l'adozione di strumenti psico-socio-sanitari volti a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a persone minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica.

3. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dello Stato, la Regione e i Comuni garantiscono le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare il rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, identificabili nelle seguenti tipologie, tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze delle diverse articolazioni territoriali: a) il servizio sociale professionale, il servizio psicologico e educativo; b) il servizio di segretariato sociale per favorire l'accesso ai servizi, mediante l'informazione e la consulenza ai cittadini; c) il servizio di pronto intervento psico-socio-sanitario per le situazioni di emergenza; d) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità psicologiche e sociali e il servizio di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari psico-socio-educative e sanitarie integrate; e) le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità psicologica e sociali; f) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario da attivarsi in ogni circoscrizione cittadina; g) il servizio di assistenza economica temporaneo, sino al reinserimento dei soggetti nella comunità civile e comunque lì dove debitamente certificato lo stato di indigenza del nucleo familiare. 4. I Comuni, nell'ambito dei rispettivi Piani integrati socio-sanitario territoriali, concorrono alla programmazione, organizzazione e gestione dei livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione socio-sanitaria di cui all'Allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 LEA, concorrendo alla relativa spesa, corrispondente alle prestazioni psico-socio-educative e alberghiere che accompagnano le prestazioni sanitarie a rilievo psico-socio-educative, con le risorse finanziarie assegnate al Piano integrato socio-sanitario territoriale e con la compartecipazione dell'utente.

Art.7Servizi psico-socio-sanitari

1. Sono classificabili servizi psico-socio-sanitari:

a) tutte le prestazioni erogate nell'ambito delle strutture soggette alla disciplina della presente legge;b) il servizio di segretariato sociale;c) lo sportello psico-socio-sanitario o d'informazione sociale;d) il servizio di pronto intervento psico-socio-sanitario;e) il servizio sociale professionale;f) le prestazioni di assistenza domiciliare;g) le ludoteche;h) il centro ludico per la prima infanzia;i) il coordinatore (tutor);j) i servizi socio-assistenziali per l'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap o pazienti disabili non collaboranti;k) il centro di ascolto e di sostegno sociale, educativo, psicologico per le famiglie e per la genitorialità comprendendo in questa accezione anche il servizio telefonico;l) i servizi di mediazione a cura dell’assistente sociale e dello psicologo;m) le comunità -familiari;

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n) l'affido minori;o) l'affido adulti;p) l'affido anziani;q) il servizio civile degli anziani;r) i servizi psico-socio-sanitari innovativi e sperimentali per la prima infanzia;s) i servizi di contrasto della povertà e della devianza;t) i servizi educativi per il tempo libero;u) gli interventi educativi di strada;v) i centri sociali polivalenti per disabili, disabili non collaboranti, minori, anziani;x) il centro antiviolenza;w) gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati.

2. I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 1 sono erogati garantendo in ogni caso:a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio;b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio con certificata esperienza nel campo;c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni offerte, in conformità della carta dei servizi come definita dalla presente legge;d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza definiti in un apposito registro degli utenti;e) l'integrazione con i servizi socio-sanitari;f) le attività integrative aperte al contesto sociale;g) l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, nonché la regolarità contributiva e previdenziale.

Art.8Definizione dei servizi psico-socio-sanitari

1. Il servizio psico-socio-sanitario regolerà, quale sportello prioritario, l'accesso ai servizi socio-assistenziali e svolgerà attività d'informazione e ascolto oltreché orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il segretariato sociale, nello specifico, può articolare l'accesso unico ai servizi definiti anche mediante sportelli sociali o di informazione sociale distribuiti sul territorio e rivolti a fornire le prime informazioni sui diritti, le opportunità e i servizi ai cittadini, nonché la prima assistenza per la predisposizione delle istanze per l'accesso alle prestazioni. Inoltre, il servizio psico-socio-sanitario si occuperà della presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo, predisporrà piani personalizzati, promuoverà l’integrazione dei servizi e delle risorse in rete, si occuperà dell’ accompagnamento e dell’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione della famiglia, ultimo aspetto che sarà prevalentemente a cura dello psicologo, eventualmente integrato dove richiesto dalla norma da una relazione medico-psichiatrica. Il servizio psico-socio-sanitario si occuperà del coordinamento di tutte le attività svolgendo uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e organizzazione della rete dei servizi sociali e socio-sanitari che deve essere garantito da professionisti iscritti all'Albo previsto dalla norma in base alla loro specializzazione. Osserverà e gestirà i fenomeni psico-sociali, erogherà prestazioni d'informazioni, consulenza e aiuto.Rispetto alla tipologia di intervento, si distingue :

a) servizio di segretariato sociale;b) gestione psico-socio-sanitario del caso (case management);

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c) osservazione e pianificazione (direzione e coordinamento) delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;d) servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale.

3. Il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale è un servizio sempre funzionante, che affronta l'emergenza e l'urgenza psico-socio-sanitaria in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi psico-sociali territoriali.

4. Il servizio di assistenza e di educativa domiciliare consiste:a) in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita;b) in prestazioni di tipo psico-socio-sanitario, anche domiciliari, per malati affetti da disturbi mentali, da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali;c) in servizi per il reinserimento dei minori a rischio di devianza.

5. Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività psico-educative, ricreative e culturali aperto a minori in età compresa fra i tre e i cinque anni e tra i sei e i dieci anni, per i quali s'intende promuovere le esperienze di gioco e ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.

6. L'affido minori è un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglie che assicura a soggetti minori in situazione di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.

7. Il centro ludico per la prima infanzia consiste in un insieme di attività psico-socio-educative-ricreative per i minori in età compresa tra i sei e i trentasei mesi, destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini. Si caratterizza come luogo di vita per i bambini capace di fornire risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie e nel rispetto delle opportunità educative, di socialità e di comunicazione per i bambini e in cui sono previsti orari ridotti di permanenza continuativa nell'arco della giornata.

8. Il coordinamento è un servizio che assume la responsabilità d'interventi personalizzati nell'ambito di progetti assistenziali definiti per ogni specifico caso.

9. La comunità familiare consiste nel servizio di accoglienza offerto da nuclei familiari o sul modello familiare a minori e persone temporaneamente prive di adeguati supporti familiari. E' assimilabile a tale tipologia la casa-famiglia, che si caratterizza per l'accoglienza multiutenza per età e situazione di bisogno, con una capacità limitata di accoglienza e un rapporto operatori/utenti adeguato ai casi di particolare gravità.

10. Il centro di ascolto per le famiglie offre uno spazio di accoglienza, ascolto, consulenza sociale, pedagogica, psicologica e medica se richiesta, a coppie con figli minori, a coppie e a singoli, al fine di promuovere azioni che aumentino il benessere personale, la qualità delle relazioni interpersonali, le capacità genitoriali, le capacità di auto-organizzazione e di autonomia progettuale del singolo e rispetto al nucleo in cui vive.

11. Il servizio di mediazione offre risposte specifiche alle difficoltà causate da relazioni conflittuali o da assenza di relazioni; consente la realizzazione di interventi di mediazione familiare, sociale, culturale nonché l’ascolto partecipato di natura psicologica; l’attivazione di uno spazio neutro, quale contenitore o percorso qualificato per la gestione degli incontri tra bambini e genitori, finalizzata alla ricostruzione del binomio genitore-bambino in un luogo terzo e in un tempo distinto dallo svolgersi della vita quotidiana.

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12. L'affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno psico-socio-sanitario alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.

13. L'affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale familiare supportato da una consulenza psico- socio-educativa integrata da eventuale consulenza medica.14. I centri sociali polivalenti per disabili, minori e anziani consistono in strutture aperte alla partecipazione anche non continuativa di utenti alle attività ludico-ricreative, di socializzazione, di animazione, di psicoterapia, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla socializzazione, alla organizzazione delle attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.

15. Il servizio civile degli anziani consiste nell'attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società.

16. Il servizio di telefonia consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

17. Il centro antiviolenza consiste in un insieme di servizi d'informazione, ascolto e accoglienza, a cui può rivolgersi ogni donna in momentanea difficoltà dovuta a qualsiasi forma di violenza. Il centro eroga informazioni sui presidi sanitari, psicologici e legali a supporto della donna che abbia subito violenza, svolge colloqui di accoglienza e gestisce una linea telefonica di pronto intervento, offre consulenze psico-sociali, socio-educative, legali e psicologiche, assiste la donna nella ricerca del lavoro e nel reperimento di un'adeguata sistemazione alloggiativa.

18. Gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati erogano servizi d'informazione e orientamento, assistenza legale e amministrativa, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa, tutoraggio per l'accesso ai servizi della persona immigrata e della sua famiglia, nonché svolgono la funzione di monitoraggio e osservazione dei bisogni, delle condizioni di vita e del rispetto dei diritti delle persone immigrate. Per il funzionamento degli sportelli sono impiegate figure professionali qualificate tra cui la figura del mediatore interculturale, di nazionalità italiana e di nazionalità straniera, avendo cura di rappresentare le principali aree geografiche di provenienza degli immigrati fruitori dei servizi in un comune o ambito territoriale.

Art. 9Strumenti di programmazione e coordinamento

1. Al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d’interventi e servizi psico-socio-sanitari, la Regione individua, quali strumenti funzionali alla cooperazione ed all’azione coordinata fra enti locali, la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali di cui all’articolo 25, il piano regionale delle politiche sociali di cui all’articolo 26 ed il Piano integrato socio-sanitario territoriale di cui all’articolo 27. 2. Il sistema integrato d'interventi e servizi psico-socio-sanitari si realizza attraverso i seguenti metodi: a) coordinamento dell'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e dell'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;b) cooperazione interistituzionale;

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c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie con particolare riferimento alle associazioni delle famiglie con pazienti disabili non collaboranti e degli utenti della Regione Siciliana.

Art. 10Esercizio associato di funzioni amministrative

1. I Comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l’estensione territoriale dell’ambito determinato ai sensi dell’articolo 25.

1. La gestione associata dei servizi psico-socio-sanitari è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.

2. Il Piano regionale, in presenza di particolari condizioni socio-ambientali e organizzative e per specifiche tipologie di servizi socio-assistenziali, può prevedere, su proposta dei Comuni interessati, che la gestione associata sia esercitata anche tra Comuni appartenenti a diverso distretto socio-sanitario.

3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e possono attribuire l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), avente sede legale nel territorio dell'ambito o a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 267/2000.

4. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale definiscono autonomamente le forme di gestione dei servizi previsti nel Piano integrato socio-sanitario territoriale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 72, e possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al d.lgs. 207/2001, aventi sede legale nel territorio dell'ambito, laddove presenti.

5. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine fissato nel Piano regionale, sentita la Conferenza Regione – Autonomie locali, individua, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento per gli ambiti distrettuali inadempienti.

6. Il regolamento di cui al comma 5 resta in vigore sino all'approvazione delle forme di gestione da parte dei Enti Locali.

Art. 11. Incentivazione delle forme associate

1. Il Piano regionale delle politiche sociali determina le risorse aggiuntive da destinare, quali contributi per la gestione associata, ai Comuni con minore dimensione demografica, così come individuati dallo stesso Piano, e individua le forme d'incentivazione per la gestione associata da parte degli altri Enti Locali.

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2. Al fine d'incentivare la gestione associata del sistema di servizi e interventi psico-sociali e socio-sanitari di ambito da parte dei Comuni, le forme di incentivazione tengono conto prioritariamente della capacità di spesa delle risorse assegnate all'ambito, dell'incidenza dei servizi a valenza di ambito o sovracomunali sul totale dei servizi previsti con il Piano integrato socio-sanitario territoriale, delle forme di gestione individuate per detti servizi a valenza di ambito o sovracomunale, dell'attivazione di un sistema di accesso unico alla rete dei servizi dell'ambito. Il Piano regionale delle politiche sociali può individuare ulteriori variabili di esame delle diverse esperienze territoriali per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

TITOLO III SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI

CAPO II SOGGETTI PUBBLICI

Art. 12La Regione

1. La Regione esercita con il concorso dei Comuni e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi psico-socio-sanitari e ne disciplina l’integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini. La Regione a tal fine:a) determina gli ambiti territoriali, ai sensi dell’articolo 25, per la gestione del sistema integrato;b) adotta il piano regionale delle politiche sociali, di cui all’articolo 26, che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali e socio-sanitari;c) assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dall’articolo 6;d) definisce, con regolamento di attuazione da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;e) individua i criteri per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni,assicurando una uniforme applicazione dell’indicatore socio-economico di equivalenza, rispetto al genere, stato di bisogno e condizioni sociali differenti;f) ripartisce le risorse erogate dal fondo sociale regionale secondo le modalità stabilite dall’articolo 64 e seguenti;g) contribuisce all’elaborazione dei piani per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale dei Comuni, delle istituzioni pubbliche e del terzo settore impegnato nella realizzazione del sistema integrato;h) promuove ricerche sulle dimensioni dei bisogni e dell’emarginazione e le relative cause scatenanti, nonché iniziative informative e di assistenza tecnica ai soggetti del sistema integrato di interventi sociali;i) istituisce e coordina, il sistema informativo sociale ai sensi dell’articolo 31;l) definisce, ai sensi dell’articolo 61, strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione, per verificare, in termini di efficacia e di efficienza, la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale, nonché lo stato di attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano integrato socio-sanitario territoriale;

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m) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti ai sensi degli articoli 62 e seguenti;n) promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali;o) promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziativesperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorirel’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;p) individua le azioni e gli interventi volti a migliorare la sicurezza dei cittadini;Individua, inoltre, i profili professionali e le nuove professionalità destinate a realizzare operativamente gli interventi programmati;q) emana lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali, di cui all’articolo 32;r) definisce gli indirizzi per assicurare la programmazione e la gestione integrata e la verifica dei risultati da parte dei Comuni e delle aziende sanitarie locali -ASP- dei servizi sociosanitari, ai sensi della normativa statale vigente;s) individua, con proprie direttive in materia socio-sanitaria, le prestazioni da ricondurre alle tipologie definite dalla normativa statale vigente, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, di cui all’articolo 6;t) verifica la conformità dei piani integrati socio-sanitari territoriali con il piano regionale delle politiche sociali;u) definisce le caratteristiche ed i requisiti delle figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative ai servizi ed agli interventi previsti dalla presente legge ed i requisiti minimi delle tipologie di servizi psico-socio-sanitari;v) adotta, di intesa con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori e degli altri soggetti del territorio, un sistema tariffario fisso a cadenza triennale per ogni tipologia di servizio psico-socio-sanitario e per le figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative agli interventi ed ai servizi previsti dalla presente legge.

2. La Regione partecipa, anche con l'apporto di risorse proprie, a iniziative nazionali e comunitarie rivolte a promuovere l'accoglienza, l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di persone immigrate.

3. La Regione programma e promuove, con il Piano regionale delle politiche sociali, ovvero con linee guida di indirizzo mirate, iniziative concernenti attività sociali integrate con attività culturali, diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività economiche di sostegno all'auto imprenditorialità e all'emersione del sommerso, specificamente nel lavoro di cura, interventi socio-assistenziali e sanitari, diritto alla casa, assicurando agli immigrati, oltre a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.

Art. 13Liberi consorzi di Comuni

1. I Liberi Consorzi di Comuni concorrono alla definizione del piano regionale delle politiche sociali e dei piani integrati socio-sanitari territoriali.Provvedono alla loro attuazione anche attraverso:a) la realizzazione del sistema informativo sociale nelle forme statuite dall’articolo 32;b) la collaborazione al sistema di monitoraggio dei piani integrati socio-sanitari territoriali, nelle forme previste dall’articolo 62;c) la promozione ed attuazione, d’intesa con i comuni, di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sociali del sistema integrato;d) l’istituzione di osservatori;e) la promozione e realizzazione di analisi di approfondimento, su specifici fenomeni sociali a rilevanza provinciale, in particolare sul disagio giovanile;

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f) l’elaborazione, di intesa con la Regione, dei piani per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale dei Comuni e delle istituzioni pubbliche impegnato nella realizzazione del sistema integrato.

Art. 14I comuni

1. I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASP, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l’erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.

2. Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi psico-socio-sanitari, nell’ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano regionale delle politiche sociali, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 26:a) adottano, mediante accordo di programma, il Piano integrato socio-sanitario territoriale degli interventi e servizi sociali di cui all’articolo 28 e ne garantiscono la realizzazione;b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all’articolo 16, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano integrato socio-sanitario territoriale, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;c) assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d’ambito perl’implementazione del Piano integrato psico-socio-sanitario di ciascun ambito territoriale;d) assicurano che il fondo d’ambito per l’implementazione del Piano integrato psico-socio-sanitario territoriale contenga tutti i servizi e gli interventi realizzati dagli enti associati per le finalità di cui alla presente legge;e) adottano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale con particolare riguardo: 1) ai criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati in coerenza con gli articoli 37 e ss e 59 e 60, con l’inserimento di criteri premiali per l’accesso dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile alla gestione dei servizi;2) ai criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell’accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi in coerenza con l’articolo 31, commi 1 e 2, e con l’articolo 69; 3) ai criteri e modalità di erogazione, su richiesta degli utenti, di titoli validi perl’acquisto dei servizi di cui all’art. 36 presso i soggetti accreditati in coerenza con gli articoli 59 e 60;4) alla promozione della presenza del servizio sociale professionale in ciascun comune dell’ambito territoriale;5) alla garanzia che il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti siapari, nel minimo, a un assistente sociale ogni diecimila cittadini residenti. Rapportooperatore utenti pari a 1/10.000.3. Nell’ambito dei compiti previsti ai commi 1 e 2, i comuni garantiscono il raggiungimento di obiettivi di qualità attraverso:a) il controllo e la vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, e sulle voci di spesa degli enti aggiudicatari di fondi pubblici attraverso strumenti di legalità e trasparenza;b) l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza, l’istituzione e la tenuta del RUC (registro unico cittadino) per l’accreditamento delle Cooperative e delle Associazioni non lucrative che operano nel

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terzo settore e che eserciti dei controlli accurati sul possesso dei requisiti di accreditamento così come previsto all’Art. 6 comma 2 lettera c) ed all’ art. 11 comma 3 L. 328/2000, e delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;c) l’irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti erogatori in caso di accertata inadempienza dei contenuti della carta dei servizi di cui all’articolo 33;d) il coordinamento di programmi e attività dei soggetti impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;e) la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare, in ogni ambito sono istituite le consulte di ambito per gli anziani, gli immigrati, i minori e i diversamente abili;f) l’adozione di strumenti per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa tali da garantire la verifica della gestione e l’accesso dei cittadini ad informazioni tempestive e adeguate;g) l’adozione di strumenti volti a promuovere le risorse della comunità locale e a garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi ed al controllo della loro qualità;h) la previsione di forme di incentivazione e premiali delle formazioni sociali a prevalente composizione femminile;i) la redazione di un rapporto annuale sul sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari locali secondo le indicazioni del sistema informativo sociale, di cui all’articolo 32.l) la determinazione delle zone e dei requisiti per i destinatari dei titoli per l’acquisto di servizi di cui all’art. 36;4. I comuni concorrono alla programmazione regionale nelle forme individuate dagli articoli 18, 27, e 28.5. I comuni esercitano inoltre le altre funzioni e compiti amministrativi loro conferiti da leggi statali e regionali.6. Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzate sulla base della rilevazione dei bisogni operata dai Comuni, dalle associazioni e dalle forze sociali, per conseguire un'azione territorialmente equilibrata e integrata.

7. I Comuni concorrono alla programmazione e realizzano gli interventi per le persone immigrate in modo da garantire la massima integrazione con la rete degli interventi e dei servizi sociali promossa con i piani integrati socio-sanitari territoriali, anche considerando le pari opportunità di accesso a tale rete per le persone immigrate.

8. Ogni ambito territoriale organizza, in modo integrato con la rete dei servizi d'accesso previsti nel Piano integrato socio-sanitario territoriale, un apposito servizio per gli immigrati con compiti di osservazione, informazione, assistenza legale, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa. Detto servizio deve essere organizzato in modo da estendere i suoi effetti su tutti i Comuni dell'ambito territoriale ed è prioritariamente rivolto agli immigrati vittime di discriminazioni per motivi etnici, razziali, religiosi, sessuali.

9. I Comuni dedicano alla realizzazione degli interventi e dei servizi in favore delle persone immigrate, ove si tratti di interventi specifici e dedicati rispetto alla rete dei servizi sociali, una quota di risorse finalizzate dei trasferimenti ricevuti dalla Regione secondo quanto previsto dal Piano regionale delle politiche sociali, oltre a eventuali risorse aggiuntive di provenienza comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 15Aziende sanitarie provinciali

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1. Le Aziende sanitarie provinciali assumono la denominazione di Aziende socio-sanitarie provinciali. Esse concorrono, attraverso i distretti sanitari territorialmente competenti, alla redazione dei piani integrati socio-sanitari territoriali ed organizzano le proprie risorse umane, strutturali e finanziarie al fine di erogare i servizi socio-sanitari ivi previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, i distretti sanitari concorrono altresì, attraverso i PTA e l'integrazione professionale di operatori appartenenti alle Aziende sanitarie provinciali e agli Enti Locali, all’erogazione dei servizi socio-sanitari integrati con le prestazioni sociali, con funzioni di presa in carico, valutazione multidisciplinare e formulazione del piano personalizzato di assistenza in favore di persone e famiglie con bisogni complessi.

3. Le ASP, di concerto con I Comuni, provvederanno alla erogazione dei Voucher a finalità multipla previsti dall’art. 35 della presente legge, quali titoli per l’acquisto di servizi.

Art. 16Il coordinamento istituzionale d’ambito.

1. E’ istituito il coordinamento istituzionale d’ambito, quale soggetto deputato alla funzione d’indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d’interventi e servizi socio-sanitari d’ambito.2 Il coordinamento istituzionale è composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai sindaci dei Comuni associati, in materia di integrazione socio-sanitaria, dal direttore generale della ASP di riferimento, da un Dirigente dell’Assessorato alle Politiche sociali, da un Dirigente dell’Assessorato alla Salute;3 Il coordinamento istituzionale al fine di esercitare le funzioni di cui al comma 1:a) si dota di un proprio regolamento;b) promuove l’adozione e definisce, anche attraverso l’individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l’adozione degli atti di cui all’articolo 13, commi 2 e 3;c) attribuisce, sino all’adozione di forme associative e modalità di gestione permanenti, ad uno dei Comuni associati il ruolo di comune capofila d’ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano integrato socio-sanitario territoriale;d) propone, ai Comuni associati nell’ambito territoriale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la forma associativa e la modalità di gestione permanente degli interventi e dei servizi programmati nel Piano integrato socio-sanitario territoriale, ai sensi del testo unico degli enti locali;e) istituisce l’ufficio di piano integrato socio-sanitario territoriale di cui all’articolo 29, ne regola il funzionamento ed i rapporti con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e delle forme associative e modalità di gestione scelte;f) verifica la corrispondenza dell’attività gestionale con le finalità e la programmazione del piano integrato socio-sanitario territoriale;g) approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano integrato socio-sanitario territoriale, il bilancio del piano integrato socio-sanitario territoriale.4. Il coordinamento istituzionale conserva le funzioni di cui al comma 1 e alla lettera f), comma 3, se la natura e l’ordinamento istituzionale della forma associativa lo consentono.

Art.17Osservatorio regionale delle politiche sociali

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1. E' istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Osservatorio regionale delle politiche sociali. L'Osservatorio promuove, coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi psico-socio-sanitari, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e dei Comuni, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei piano integrato socio-sanitario territoriale e la progettazione del sistema informativo dei servizi psico-socio-sanitari.

2. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale si colloca il Centro regionale di documentazione per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, dell’età adulta e della senescenza, che opera quale centro regionale di raccolta e analisi di documenti e buone pratiche sulle problematiche sociali riferite a tutta la fascia dello sviluppo. Per i minori, nello specifico, può essere articolato per macro-tematiche e, in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), provvedere a raccogliere esclusivamente i dati relativi ai minorenni e collaborare nell'elaborazione delle politiche sociali regionali in favore dei medesimi. All’interno del suddetto Osservatorio regionale viene prevista l’istituzione dell’osservatorio scolastico e dell’anagrafe minorile avente la funzione di monitorare l’obbligo formativo e l’integrazione dei soggetti diversamente abili al fine di confrontare i dati relativi agli indicatori di successo scolastico (esiti, ritardi, abbandoni ed evasioni).L’osservatorio scolastico effettua una mappatura dell’obbligo e del disagio scolastico degli alunni di ogni ordine e grado.

3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali e del Centro regionale di documentazione per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, l’età adulta e la senescenza al quale fornisce risorse e strumenti adeguati per il pieno svolgimento del programma di attività.

4. L'Osservatorio regionale delle politiche sociali si articola per aree tematiche, nella forma di articolazioni organizzative interne, con programmi di attività e risorse specifiche, e tra loro connesse e con un coordinamento unico, secondo quanto disciplinato dalla Giunta regionale.

5. La Regione, nell'ambito dell'Osservatorio delle politiche sociali, istituisce l'Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari. In particolare l'Osservatorio:a) studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, famiglia-scuola, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze familiari;b) verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti e dalle istituzioni pubbliche e private;c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione;d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema informativo coordinato;e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona.

Art. 18La consulta regionale delle autonomie locali

per la realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali

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1. E’ istituita la consulta delle autonomie locali quale organismo di rappresentanza dei Comuni in materia di politiche sociali, con compiti consultivi della Giunta regionale.

2. La consulta è composta dall’assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro o suo delegato, che la presiede, dall’assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica o suo delegato, dall’assessore regionale della salute o suo delegato, dall’assessore regionale del territorio e dell’ambiente o suo delegato, dal presidente della competente commissione consiliare regionale o suo delegato e da un rappresentante designato da ciascun coordinamento istituzionale o da un rappresentante della forma associativa o modalità di gestione scelta. 3. La consulta è convocata dall’assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dall’assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica per la predisposizione del piano regionale delle politiche sociali e di ogni atto o regolamento che costituisca adempimento della presente legge.

4. E’ istituito il nucleo intersettoriale di monitoraggio “Assistenza sociale, sanità, enti locali”, per il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell’attuazione del piano regionale delle politiche sociali. Il nucleo, istituito con decreto del presidente della Giunta regionale, è composto da:a) un dirigente del settore (assistenza sociale) psico-socio-sanitario con funzioni di coordinatore;b) un dirigente del settore fasce deboli;c) un dirigente del settore enti locali;d) un dirigente del settore sanità.

CAPO IIGLI ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO

Art. 19 Concorso del terzo settore

1. La Regione e i Comuni riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore e valorizzano l'apporto delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale , degli enti di patronato, delle fondazioni e delle Associazioni ONLUS attraverso azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti.

2. I soggetti del terzo settore di cui all'articolo 6, comma 2, partecipano alla programmazione e alla progettazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali. 3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, le Associazioni ONLUS, iscritte nei rispettivi registri regionali ed al RUC previsto all’art. 13 comma 3 lettera b) della presente legge, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità individuate dalla Regione con il regolamento di cui all'articolo 72 e con il Piano regionale delle politiche sociali, per valorizzare il loro apporto all'erogazione dei servizi. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, i Comuni possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, nonché con gli enti di patronato, con le fondazioni, con le Associazioni ONLUS allo scopo di valorizzarne la funzione psico- socio-educava, riconoscendo le spese per il perseguimento delle finalità statutarie, laddove le attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano integrato socio-sanitario territoriale e adeguate a integrare la rete dei servizi, che sarà

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realizzata dai soggetti pubblici e privati chiamati a gestire i servizi previsti. Gli altri soggetti di cui al comma 3 possono essere chiamati alla gestione di interventi e servizi, così come previsti nei Piani integrati socio-sanitari territoriali, mediante affidamenti, concessione di pubblici servizi, ovvero altre modalità previste e disciplinate nel regolamento regionale di cui all'articolo 63 e nei rispettivi regolamenti comunali.

5.La Regione e i Comuni assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.

6. Il regolamento regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

Art.20Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche come trasformate ai sensi della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone), e successive modificazioni, partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione, all'organizzazione e alla gestione del sistema d'interventi e servizi sociali.

Art. 21Le organizzazioni di volontariato

1. La Regione valorizza l’apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali integrati come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità, nonché nei servizi e nelle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono organizzazione complessa e nelle altre attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato. 2. La Regione, in particolare, riconosce il ruolo di affiancamento ai servizi di rete e di sperimentazione di progetti innovativi, volto a favorire il continuo adeguamento dell’offerta di servizi ai bisogni dei cittadini. A tal fine alle organizzazioni di volontariato competono anche attività di tutela, di promozione e di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale.

3. In riferimento alle finalità di cui ai commi 1 e 2, le attività di volontariato sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. A tal fine alle organizzazioni di volontariato sono riconosciute le sole spese documentate a titolo di rimborso ed è fatto loro divieto di partecipare a procedure di aggiudicazione dei servizi.

4. Le organizzazioni di volontariato, già iscritte al registro regionale del volontariato che per loro natura e tipologia di intervento sono abilitate a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali, si iscrivono alla corrispondente sezione dell’albo istituito ai sensi dell’articolo 58, ed al RUC previsto all’art. 13 comma 3 lettera b).

5. Con proprio regolamento la Regione disciplina, altresì, le modalità e le procedure per l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro regionale del volontariato, prevedendo semestrali verifiche della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, la semplificazione e la trasparenza

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delle procedure, nonché la reiscrizione dei soggetti già iscritti che hanno rinnovato la richiesta di iscrizione.

Art. 22Le associazioni di promozione sociale

1. La Regione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce il valore e la funzione sociale delle associazioni di promozione sociale e favorisce la realizzazione di specifici progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge. In particolare, la Regione sostiene il ruolo che le associazioni di promozione sociale svolgono attraverso iniziative e servizi per favorire la cultura della cittadinanza attiva e della responsabilità civile, l’aggregazione sociale e la costruzione di reti di relazioni comunitarie, opportunità interculturali di inserimento e di orientamento, servizi educativi e ricreativi.

Art. 23Le cooperative sociali

1. La Regione, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce, promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali o loro consorzi, valorizzandone il ruolo di soggetto erogatore d’interventi e servizi sociali.

2. La Regione individua le modalità per promuovere la cooperazione sociale per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Art. 24

Altri soggetti della solidarietà locale

1. La Regione e i Comuni riconoscono e agevolano il ruolo e la funzione sociale degli altri organismi o enti che operano nell’ambito delle politiche sociali, sia nella programmazione che nella organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi psico-socio-sanitario come le Associazioni ONLUS.

2. La Regione e i Comuni promuovono e valorizzano, altresì, la partecipazione dei cittadini che, in forma individuale, familiare o associativa, realizzano attività di solidarietà sociale e, in particolare, riconoscono l’apporto delle persone anziane alla costruzione di reti di solidarietà.

3. Alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari partecipano, quali soggetti pubblici, anche le aziende pubbliche per i servizi alla persona.

4. Ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, anche al fine di favorire le pari opportunità, sono promosse e incentivate le attività di servizio civile volontario in campo sociale. Con le modalità definite dalla Giunta regionale sono agevolate iniziative sperimentali che prevedono, per i giovani che scelgono di svolgere esperienze di solidarietà e di cittadinanza sociale, incentivazioni, tra le quali il riconoscimento di crediti formativi individuali a seguito di intese con l’università o con le istituzioni scolastiche e professionali.

Art. 25Altri soggetti privati

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1. Alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, concorrono, altresì, i soggetti privati a scopo di lucro operanti in attività di carattere sociale, garantendo le pari opportunità di genere nell’accesso alla gestione e all’offerta dei servizi.

2. I soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali partecipano alla realizzazione e alla gestione dei servizi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. La Regione promuove la diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa nel tessuto imprenditoriale pugliese, anche con azioni sperimentali, e definisce un sistema di incentivi che promuovano il contributo delle imprese al sostegno di iniziative di utilità sociale.

4. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività di oratorio promosse dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, sia in fase di programmazione delle priorità di inclusione sociale, sia in fase di attuazione, nell'ambito della stesura del Piano integrato socio-sanitario territoriale da parte dei Comuni, che possono stipulare convenzioni con le parrocchie e gli enti suddetti, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per lo svolgimento delle attività più tipiche degli stessi, laddove tali attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano stesso.

TITOLO III

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTOE ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PSICO-SOCIO-SANITARIE

CAPO ISTRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

Art. 26Ambiti territoriali

1. Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari. Il Comune capofila dell'ambito territoriale è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo diversa decisione della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale.

2. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati, può determinare un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali. Le modifiche nell'assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali devono intervenire entro la data di approvazione del Piano regionale delle politiche sociali e, comunque, non oltre la data di decorrenza dei termini di avvio per il lavoro di stesura del Piano integrato socio-sanitario territoriale. 3. Le modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari non modificano i confini amministrativi degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, fino alla scadenza del triennio di programmazione sociale dei Piani integrati socio-sanitari territoriali in corso alla data delle modifiche intervenute, salvo diversa decisione degli stessi Enti Locali interessati. In tal caso i Comuni dell'ambito territoriale sociale modificano gli assetti organizzativi in relazione alle intervenute variazioni degli assetti istituzionali, aggiornando anche obiettivi e contenuti del vigente Piano integrato socio-sanitario territoriale.

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Art. 27 Piano regionale delle politiche sociali

1. La Regione approva il Piano regionale triennale delle politiche sociali in armonia con gli altri piani di settore e verifica, con cadenza annuale, l’andamento della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi, con la consulta regionale, le organizzazioni sindacali le associazioni maggiormente rappresentative di tutela degli utenti e delle professioni coinvolte.

2. Il Piano regionale individua: a) i bisogni del territorio; b) le priorità degli interventi; c) il riparto delle risorse; d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi; e) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema; f) i Comuni di minore dimensione demografica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1, della presente legge, tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione;g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee d'indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l'uniformità dei servizi offerti sul territorio regionale;h) i criteri per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, alla definizione del Piano integrato socio-sanitario territoriale;i) l'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale; j) il coordinamento per l'integrazione con le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro, del reinserimento nelle attività lavorative, dello sviluppo locale, della riqualificazione urbana, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'urbanistica e delle politiche abitative; k) la quota delle risorse da riservare per l'anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, nelle more dell'azione di rivalsa e per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni; l) gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte dei Comuni; m) gli interventi di sperimentazione dei modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi, inoltre, alle esperienze sviluppate a livello europeo; n) le altre forme di interventi oltre a quelle contemplate nella presente legge; o) gli interventi di promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste; p) il programma e il finanziamento per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali; q) gli indicatori per il monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati con i Piani integrati socio-sanitari territoriali. r) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, per la verifica e la valutazione, in termini di qualità del sistema integrato, in coerenza con gli articoli 61 e seguenti;s) i criteri di riparto del fondo regionale destinato ad attuare il sistema integrato, in coerenza con gli articoli 64 e seguenti, nonché i criteri di rendicontazione da parte degli enti beneficiari;t) i criteri di riparto del fondo sociale regionale di cui all'articolo 65.

3. Ogni tre anni la Regione organizza la conferenza regionale sul Welfare quale momento di confronto pubblico sull'attuazione del sistema integrato di interventi per i servizi sociali e sociosanitari e, nel contempo, quale momento di rilevazione di bisogni per la programmazione del triennio successivo di intervento.

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Art. 28 Il piano integrato socio sanitario

1. Il piano integrato socio sanitario ha durata triennale ed è definito dai Comuni singoli, d'intesa con le Aziende sanitarie provinciali (ASP), sulla base delle indicazioni del Piano regionale e con la piena partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), che, attraverso l'accreditamento di cui agli art. 40 e seguenti concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del Piano.

2.Il piano integrato socio sanitario è adottato previa concertazione con i Comuni, le comunità montane, le aziende di pubblici servizi alla persona, i soggetti del terzo settore di cui all’articolo 18 e ss, che partecipano all’accordo di programma di cui al comma 1 attraverso la sottoscrizione di protocolli di adesione ed è comunicato alla Regione entro venti giorni dall’adozione per le verifiche di conformità di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 12.In caso di rilevata difformità, la Regione ne da comunicazione, a secondo della forma associativa prescelta, ai Comuni territorialmente competenti, al consorzio o all'unione di Comuni dell’ambito interessato entro trenta giorni dalla ricezione del Piano integrato socio-sanitario territoriale con l’indicazione delle modificazioni e delle integrazioni da apportare. Le modificazioni e le integrazioni al Piano integrato socio-sanitario territoriale devono pervenire alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di rilevata difformità. Se le richieste modificazioni e integrazioni non superano i rilievi formulati dalla Regione o nel caso di decorso del termine di trenta giorni in assenza della ricezione delle modificazioni e integrazioni al Piano integrato socio-sanitario territoriale, la Regione provvede in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta secondo la disciplina recata dall'articolo 62. 3.Il piano integrato socio sanitario territoriale adottato con accordo di programma, definisce: a) il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e provvedendo alla localizzazione dei servizi; b) gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento, nonché gli strumenti e le risorse per la loro realizzazione; c) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità; d) le modalità di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali, le procedure e gli strumenti per la rendicontazione economica del Piano integrato socio-sanitario territoriale e per il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito del Piano integrato socio-sanitario territoriale; e) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni; f) le modalità del coordinamento con gli organi periferici dell'amministrazione scolastica, penitenziaria e giudiziaria; g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti attuatori; h) le forme di collaborazione con le ASP per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria, nonché i criteri di ripartizione della spesa; i) gli interventi e i servizi socio-assistenziali per i quali appare ottimale un livello di organizzazione sovra-ambito, individuando gli enti gestori tra le istituzioni pubbliche con competenze sovracomunali e dotate di autonomia gestionale, concorrendo alla definizione progettuale degli stessi interventi e attribuendo le risorse economiche corrispondenti;j) il coordinamento per l'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita; k) le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori; l) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione e al controllo della qualità dei servizi;m) garantire il diritto alla scelta dei servizi offerti;

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n) favorire la formazione di sistemi locali di solidarietà fondati su servizi e interventi complementari e flessibili, in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio;o) favorire la predisposizione del bilancio sociale come modello di gestione e di rendicontazione in termini di quantità e qualità, in rapporto alle risorse economiche disponibili e alle scelte compiute.

4. Il piano integrato socio sanitario in caso di gestione associata, è promosso dal Sindaco del comune sede del distretto socio-sanitario ed è approvato con accordo di programma.

Art. 29Integrazione con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio

1. Al fine di favorire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, i liberi consorzi di Comuni, nella formazione dei programmi integrati di riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale, nonché di altri strumenti di programmazione del territorio, prevedono la realizzazione di strutture sociali utili alla realizzazione dei Piano integrato socio-sanitario territoriale.

2. Le strutture sociali sono realizzate in coerenza con i Piani integrati socio-sanitari territoriali, di cui all’articolo 27.

CAPO IISTRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 30L’ufficio di piano dell’ambito territoriale

1. L’ufficio di piano dell’ambito territoriale, istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera e), è struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano integrato socio-sanitario territoriale.

2. L’ufficio di piano si avvale, nei limiti fissati dal coordinamento istituzionale d’ambito, di personale distaccato, per il triennio relativo a ciascun Piano integrato socio-sanitario territoriale, dei Comuni e della ASP, e di eventuali rapporti di collaborazione assunti in caso di comprovata necessità, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e del principio di non discriminazione e di pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Le funzioni ed i compiti dell’ufficio di piano sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal coordinamento istituzionale, come previsto dall’articolo 15, comma 3.

4. La direzione dell’ufficio di piano è attribuita di norma alle figure professionali sociali di cui alla normativa regionale, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata, quali responsabili del centro di costo e del centro di responsabilità relativi al fondo d’ambito per l’implementazione del Piano integrato socio-sanitario territoriale.

Art. 31Il segretariato per la dignità e la cittadinanza sociale e la Porta Unica d’Accesso ai servizi

1. In ogni ambito territoriale è istituito ed attivato almeno un servizio di segretariato sociale per facilitare l’accesso al sistema locale dei servizi, fornire orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità, sui servizi e gli interventi presenti nell’ambito.

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2. I liberi Consorzi dei Comuni definiscono, con apposito regolamento e in conformità con gli indirizzi regionali, l’organizzazione territoriale, il funzionamento del segretariato sociale e il legame con il sistema dei servizi territoriali.

3. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’organizzazione dei servizi di segretariato sociale e di porta unica di accesso ai servizi per garantire un approccio multidisciplinare dei casi e la predisposizione di progetti personalizzati.

4. I servizi di segretariato sociale d’ambito sono coordinati da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n.84 e successivi contratti collettivi nazionali di lavoro o da figure professionali competenti nell’area psico-socio-sanitaria in possesso di titolo di laurea.

Art. 32Sistema informativo sociale

1. La Regione istituisce e coordina il sistema informativo psico-socio-sanitario attraverso prioritariamente l’adozione di tecnologie open data ed attingendo dal catalogo del riuso del software della pubblica amministrazione, anche in collaborazione con le Istituzioni Universitarie e gli Enti di Ricerca presenti sul territorio.

2. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e i modelli organizzativi del sistema di cui al comma 1 e individua procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a garantire una compiuta analisi dei bisogni psico-socio-sanitari per la formulazione del sistema di offerta e a fornire informazioni adeguate e tempestive sulla spesa, programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi psico-socio-eduacativi presenti sul territorio.

3. Il sistema mira a utilizzare correttamente le risorse e coordinare le attività con le altre politiche del territorio in raccordo con quello socio-sanitario e con ogni altro sistema informativo attivato.

4. Il sistema favorisce, altresì, la rilevazione e l’elaborazione dei dati relativi alle aree di intervento individuate dall’articolo 42, comma 3, in un’ottica di genere.

5. I Comuni associati hanno l’obbligo di raccogliere i dati relativi al sistema di offerta dei servizi territoriali ed ai bisogni rilevati del territorio e di trasmetterli, con cadenza annuale alla Giunta regionale, che redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali.

Art. 33La carta dei servizi on line

Al fine di garantire la trasparenza delle azioni dei gestori dei servizi e la tutela degli utenti, nonché la qualità dei servizi, ogni soggetto erogatore e gestore di servizi adotta e pubblica sul proprio sito internet istituzionale la Carta dei servizi in formato elettronico, ispirata ai principi fondamentali che regolano l'erogazione dei servizi pubblici a livello nazionale e comunitario. 2. I soggetti erogatori definiscono una propria Carta dei servizi che contenga almeno i seguenti elementi: a) tipologia delle prestazioni; b) tariffa per ciascuna prestazione;

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c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti; d) modalità d'informazione sui servizi; e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;g) informazione sul regolamento interno; h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.

3. L'adozione della carta costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione dell’accreditamento.

Art. 34Modalità di accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti pari opportunità di fruizione, orientamento e diritto di scelta. L'accesso ai servizi è garantito dai liberi consorzi e dai Comuni mediante i servizi di segretariato sociale, anche articolato in sportelli sociali sul territorio e il servizio sociale professionale, che concorrono alla realizzazione delle seguenti azioni:a) organizzazione della porta unica di accesso, quale rete dei punti di accesso al sistema dei servizi, con uniformità di procedure di accesso ai servizi;b) informazione continua e diffusa sull'offerta dei servizi, le condizioni di accesso e i relativi costi;c) orientamento e accompagnamento all'accesso ai servizi;d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;e) monitoraggio continuo delle domande sociali espresse e del grado di soddisfazione dell'utenza.

2. Per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, I Comuni e le ASP, per quanto di propria competenza, effettuano in modo integrato una valutazione del bisogno complessivo della persona e, quando possibile, del suo nucleo familiare, al fine di definire risposte complessive, uniche e personalizzate. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa, nonché per fruire del titolo per l'acquisto di servizi utilizzando il criterio dell’ISEE attraverso l’analisi del quoziente familiare.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, che indichi la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, le fasi di verifica del percorso di cura, i relativi costi, il soggetto responsabile della gestione del caso.

4. La Regione promuove la costituzione in ogni ambito territoriale o distretto socio-sanitario la costituzione di unità di valutazione multidimensionali, composte da professionalità diverse e in rappresentanza deI Comuni e delle ASP, al fine di consentire l'adeguata valutazione del bisogno preventivamente alla presa in carico delle persone. A tal fine la Giunta regionale predispone apposite linee guida operative e promuove appositi programmi di assistenza formativa e tecnica per le strutture e gli operatori sociali e sanitari interessati dall'attivazione delle unità di valutazione multidimensionale.

Art. 35Strutture e servizi soggetti ad autorizzazione

L'iscrizione nei registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali garantisce ai cittadini la qualità delle prestazioni.

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1. Sono soggette all'autorizzazione e al funzionamento tutte le strutture e i servizi socio-assistenziali già operanti e quelli di nuova istituzione che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;b) disabili e affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive e terminali, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia e ben-essere psicologico della persona e al sostegno della famiglia;c) anziani, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità cognitivo-emotive e di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;f) adulti con problematiche psico-sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale;g) adulti e nuclei familiari che si trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme estreme di povertà, anche temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a provvedimenti di restrizione delle libertà personali mediante regimi detentivi disposti dall'autorità giudiziaria;h) persone immigrate e loro nuclei familiari.

2. Per le strutture di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 che chiedono di erogare anche prestazioni socio-sanitarie, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti per le prestazioni sanitarie, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento di cui al comma 1 è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con specifico riferimento all'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 36 Titoli per l'acquisto di servizi. I Voucher sociali a finalità multipla.

Il Voucher Sociale a finalità multipla è uno strumento integrativo dei servizi esistenti sul territorio; è un titolo di acquisto corrispondente a un determinato valore monetario, che legittima il beneficiario, individuato daI Comuni e dall’ASP, in base a requisiti stabiliti, ad ottenere beni o servizi in strutture o aziende accreditate. Attraverso il sostegno alla rete di offerta, l’utilizzo dei voucher contribuisce alla differenziazione e ampliamento del mercato dei servizi psico-socio-sanitari (sociali), favorendo il sostegno della cura e dell’assistenza di soggetti fragili. Allo stesso tempo orienta il contributo pubblico verso impieghi “meritevoli”, per contrastare fenomeni di emarginazione e di nuove povertà. I Voucher saranno differenziati per tipologie di utenza e servizi (asili nido, scuole materne, baby-parking, baby sitting, servizi proposti nell’ambito di attività estive, pre e post scuola, centri diurni aggregativi ed educativi, sostegno a giovani autistici, cura psicologica ed altro) ed in particolare saranno rivolti a sostenere gli utenti delle zone periferiche del territorio che non usufruiscono di servizi, come verrà dettagliatamente previsto nel regolamento attuativo della presente legge.I Voucher verranno erogati solo dagli Enti accreditati ai sensi dell’art. 40 della presente legge (asili nido privati, case di cura, psicologi, psicanalisti ecc) .Gli aventi diritto richiederanno all’Ente Pubblico, che vaglierà l’esistenza dei requisiti di accesso al servizio, l’importo da accreditare per ogni prestazione e la durata del servizio, rilasciando apposita

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autorizzazione di concessione con lettera raccomandata da inviare all’Ente accreditato ed all’utente entro il termine di giorni trenta dalla data di presentazione della richiesta. L’utente fruirà del servizio esclusivamente tramite la tessera sanitaria che dovrà essere appositamente abilitata e registrerà l’effettiva erogazione della prestazione. L’Ente pubblico, previo controllo presso l’Agenzia delle Entrate, rimborserà all’Ente accreditato solo il servizio effettivamente erogato risultante dalla tessera sanitaria.L’inappropriato utilizzo da parte dei soggetti di cui alla presente Legge sarà segnalato agli organi competenti in materia per i relativi accertamenti.

Art. 37

Autorizzazione

1. Le strutture e i servizi socio-assistenziali sono autorizzati dalla Regione in conformità delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 72.

2. Il provvedimento di autorizzazione individua la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata.

3. Le modifiche agli elementi a base del provvedimento di autorizzazione, gli ampliamenti e le trasformazioni delle strutture determinano la decadenza dell'autorizzazione.

4. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale, i Comuni rilasciano autorizzazione provvisoria sulla base dei requisiti minimi di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e, in quanto compatibili, alle disposizioni regionali vigenti in materia di standard strutturali e assistenziali e di procedimenti autorizzativi.

5. I servizi e le strutture socio-assistenziali per minori e per anziani iscritte rispettivamente all'Albo e che operano nel settore, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di autorizzazione provvisoria, la mantengono fino alla approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 72 della presente legge. Tali strutture devono provvedere all'adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.

6. I Comuni dispongono per la provvisoria autorizzazione entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale l'autorizzazione provvisoria s'intende concessa.

7. I servizi e le strutture socio-assistenziali per le quali non era prescritta l'autorizzazione regionale, operanti alla data di entrata in vigore della l. 328/2000, su richiesta di parte sono provvisoriamente autorizzate daI Comuni che dispongono contestualmente il termine entro cui deve provvedersi all'adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento.

8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione all'entità e all'impegno finanziario richiesto, non può essere superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 72.

9. Decorso il termine di validità dell'autorizzazione provvisoria, in assenza di adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento regionale, la stessa decade automaticamente.

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10. Per le strutture a residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale destinata a persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo psicologico, educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria. e per la residenza protetta o residenza sanitaria assistita a bassa e media intensità assistenziale è struttura residenziale, a prevalente accoglienza alberghiera e a integrazione socio-sanitaria, destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con limitazioni fisiche e/o psichiche non in grado di condurre una vita autonoma, ma che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, per tali tipologie di strutture, la verifica di compatibilità prescritta dall'articolo 8 ter del comma 3 del d.lgs. n. 502/1992 è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della famiglia, dei servizi sociali e del lavoro, in relazione agli obiettivi del Piano regionale delle politiche sociali e del Piano regionale socio-sanitario.

11. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione dalla tossicodipendenza.

Art. 38Requisiti minimi per l'autorizzazione

1. Le strutture soggette ad autorizzazione, oltre a rispettare i requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, devono possedere i requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 72.2. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale si applicano i requisiti previsti dalla presente legge, dal d.m. per la solidarietà sociale 308/2001 e in quanto compatibili.

Art. 39Permanenza dei requisiti di autorizzazione

1. La permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi della presente legge è garantita dai titolari delle strutture e dei servizi socio-assistenziali a mezzo di autocertificazione da presentare con cadenza annuale all’Ente Locale che ha rilasciato l'autorizzazione e che è competente per la vigilanza sulle strutture autorizzate. La Regione, in accordo e in collaborazione con i Comuni, svolge azioni periodiche di verifica e controllo, anche con visite ispettive in loco da realizzare a campione, per le quali può avvalersi di organismi di controllo, da individuare secondo i criteri definiti nel decreto di attuazione.

2. La Regione riconosce la certificazione di qualità conseguita e rinnovata periodicamente dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali quale strumento essenziale per la crescita delle organizzazioni e il mantenimento della qualità dei servizi e la pone tra i criteri preferenziali per la valutazione delle proposte nelle procedure di affidamento dei servizi, secondo quanto successivamente disciplinato dal regolamento.

3. I requisiti e le modalità d'iscrizione all'Albo degli organismi di controllo, la validità e le caratteristiche dei controlli sono definiti dal regolamento regionale, che deve stabilire:

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a) i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;b) gli indici oggettivi di qualità;c) i casi che determinano la cancellazione dall'Albo degli organismi di controllo;d) la periodicità della certificazione.

Art. 40Registri

1. Presso l’Assessorato della famiglia, dei servizi sociali e del lavoro della Regione sono istituiti i seguenti registri regionali articolati per aree territoriali:a) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori;b) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili e disabili non collaboranti;c) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani;d) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate alle persone con problematiche psico-sociali;e) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli adulti con problematiche sociali.

2. I registri, in forma elettronica, contengono in ordine cronologico d'iscrizione la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione al funzionamento e l'iscrizione al registro, la natura pubblica o privata.

3. I Comuni, entro quindici giorni dall'adozione, trasmettono all'Assessorato regionale ai servizi sociali, ai fini dell'esercizio delle competenze regionali, i provvedimenti concernenti le autorizzazioni al funzionamento, le relative modifiche e le revoche previste dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 72.

4. L’Assessore o un suo delegato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento dell’Ente Locale, dispone, in conformità del regolamento regionale, l'iscrizione, le modifiche e le revoche nei rispettivi registri.

5. Nel caso di non conformità del provvedimento alle disposizioni vigenti, l’Assessore o un suo delegato, con motivato atto di diniego, restituisce il provvedimento all’Ente Locale.

6. L'iscrizione nel registro determina la legittimità all'esercizio delle attività delle strutture e dei servizi autorizzati e comporta l'obbligo per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d'iscrizione nei registri regionali.

7. Con provvedimento dell’Assessore o un suo delegato, è disposta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, delle strutture iscritte nei registri e negli albi regionali di cui alla presente legge.

8. Sono fatte salve le iscrizioni ai registri istituzioni che si intendono valide ed efficaci ai sensi del presente articolo, con i relativi progressivi numerici. La numerazione dei nuovi servizi e delle nuove strutture da iscrivere ai registri progredirà da questi ultimi.

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Art. 41Accreditamento

1.La finalità dell’accreditamento è assicurare un elevato standard qualitativo dei servizi socio-assistenziali e delle strutture e regolare i rapporti tra committenti pubblici e soggetti produttori, attraverso contratti di servizio.

2. E’compito del Comune provvedere all’autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi socio-assitenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f ) e 9, comma 1, lettera c ); 3.I Comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c ), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'art. 8, comma 3, lettera n ).

4. Gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali a condizione che le strutture ed i servizi risultino accreditati.

5. L'accreditamento, in particolare, è condizione essenziale per i soggetti erogatori per:a) instaurare rapporti economici al fine dell'erogazione delle prestazioni a carico degli enti pubblici;b) partecipare all'istruttoria pubblica;c) partecipare all'attuazione dei Piani integrati socio-sanitari territoriali.

6. Il regolamento determina i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi disciplinati dalla presente legge, le procedure per la costituzione dell'elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei Comuni.

7. L'accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e riguarda i servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati esclusivamente in misura non superiore al 30% dei servizi totali accreditati

Art. 42Affidamento dei servizi

1. Gli enti pubblici affidano i servizi previsti dalla presente legge con procedure di evidenza pubblica, procedura negoziata o gara ad evidenza pubblica con enti accreditati ai sensi dell’art. 41, secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte, valorizzando prioritariamente l'apporto progettuale e gli elementi di conoscenza del territorio in cui tali soggetti operano, nonché fissando un prezzo base che sia compatibile con l'applicazione dei contratti collettivi per determinare la remunerazione delle risorse umane impiegate.

2. Il regolamento fissa:a) i requisiti generali per la partecipazione;b) i criteri per la valutazione della qualità dell'offerta secondo il metodo della proposta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, attribuendo al fattore prezzo un punteggio non superiore al 40 per cento del punteggio complessivo;

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c) l'obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di comparto e dagli accordi firmati dalle principali centrali cooperative giuridicamente riconosciute e dalle norme di previdenza e assistenza;c-bis) l’obbligo dell’impiego di figure professionali formate e di comprovata esperienza specifica, con formazione universitaria, con diploma di specializzazione ed iscritti agli albi delle professioni dove previsto dalla normativa;d) l'obbligo del rispetto delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti per l'affidamento dei servizi pubblici;e) le forme e le modalità per la verifica periodica degli adempimenti contrattuali e per i provvedimenti da adottare in caso d'inadempimento, da parte dei gestori ovvero dei soggetti committenti.f) i criteri di valutazione della qualità organizzativa, della qualità del servizio offerto, della capacità economico finanziaria dell’Ente aggiudicatario, g) l’obbligatorietà di esibizione dei carichi pendenti del rappresentante legale dell’ente aggiudicatario, h) utilizzo del modulo dell’offerta economica (dettagliata), esperienze maturate nel settore, sanzioni per disservizio e utilizzo della rendicontazione della spesa. Oltre alla prestazione di una adeguata cauzione a seguito dell’aggiudicazione che sia proporzionata all’importo del bando è fatto obbligo all’ente aggiudicatario di fondi pubblici di rendicontare in modo analitico le voci di spesa sostenute, attraverso strumenti di trasparenza e legalità, con il controllo dell’Assessorato regionale competente per materia.E’ fatto altresì obbligo all’ente fornire, in fase di aggiudicazione, il rendiconto finanziario (bilancio) consuntivo dei due anni precedenti la richiesta di accreditamento nonché un bilancio di previsione dell’anno in corso.Il regolamento dovrà prevedere che a tali Enti venga applicato il regime della Contabilità Economica per Centri di Costo prevista per tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e potranno essere sottoposti a vigilanza da parte del competente Assessorato alla Salute.

TITOLO IVGLI AMBITI DI INTERVENTO

Art. 43Le aree di intervento

1. Gli interventi e i servizi, promossi e garantiti dai Comuni, sono rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini. Costituiscono parte di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e rispondono ai bisogni delle singole persone anche attraverso progetti individualizzati e metodologie integrate psico-socio-educative (unitarie) di ascolto e di presa in carico.

2. Sono considerate aree di intervento, in particolare, quelle relative a:a) responsabilità familiari;b) donne in difficoltà;c) diritti dei minori;d) persone anziane;e) contrasto alle povertà;f) persone con disabilità (con particolare priorità alle persone con disabilità gravi ed ai pazienti disabili non collaboranti);g) dipendenze;h) detenuti, internati, persone prive della libertà personale;i) immigrati;l) salute mentale;

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m) sostegno alla maternità.

3. La Regione istituisce per ciascuna area d’intervento appositi organismi di consultazione, rappresentativi delle formazioni sociali e dei soggetti del terzo settore.

Art. 44Interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie

e per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

1. La regione Siciliana promuove politiche per il sostegno alle responsabilità familiari e per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza . A tal fine individua, prioritariamente, i seguenti interventi:a) sostenere le famiglie nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto, di cooperazione e di associazionismo;b) sostegno psicologico alle famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;c) promuovere misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, riservando particolare attenzione alle famiglie multi problematiche;d) sostenere le famiglie attraverso politiche abitative e di promozione della natalità, dell’affidamento e dell’adozione;e) tutelare i bambini e le bambine nel campo educativo, formativo, lavorativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e alle loro famiglie;f) promuovere e attivare collaborazioni educative tra realtà scolastiche ed extrascolastiche per prevenire il disagio adolescenziale e l’abbandono del sistema formativo con particolare attenzione ai minori dell’area penale;g) contrastare ogni abuso, maltrattamento e violenza sui minori;h) promuovere servizi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 45Interventi per il sostegno alle donne in difficoltà

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati alle donne in difficoltà, al fine di:a) favorire e migliorare l’accesso e la partecipazione nel mondo del lavoro delle donne in situazione di disagio;b) sostenere le donne che partoriscono in povertà o in solitudine;c) aiutare le donne che subiscono violenza psicologica e fisica;d) tutelare le donne costrette a prostituirsi o ridotte in schiavitù;e) favorire percorsi psicologici all’interno della scuola dell’obbligo in cui le ragazze possano sperimentarsi come persone con propri desideri e propensioni.

Art. 46Politiche di contrasto alle dipendenze e di promozione dell’agio e dell’autonomia delle persone

1. La regione Siciliana promuove politiche per la prevenzione ed il recupero delle persone con problemi di dipendenza favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le azioni previste consistono, in particolare, in interventi per:a) la prevenzione e la promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo, formativo e sociale delle persone con problemi di dipendenza;b) la realizzazione di servizi di pre-accoglienza, accoglienza, e di forme di aiuto come la psicoterapia o l’ auto-mutuo-aiuto;

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c) l’assistenza domiciliare integrata per situazioni cronicizzate per le quali risulta necessario un accompagnamento permanente;d) la diffusione sul territorio di servizi socio-sanitari di primo intervento, come i centri di ascolto, le unità di strada, i servizi a bassa soglia, ed i servizi di consulenza e di orientamento;e) la realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle dipendenze al fine soprattutto di diffondere la consapevolezza delle nocività delle sostanze stupefacenti, con programmi specifici nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con il garante dei detenuti per agevolare il reinserimento sociale.

Art. 47Le politiche per le persone anziane

1. La Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all’interno delle famiglie e della società e promuove un sistema di interventi e servizi tesi a privilegiare la domiciliarità e la vita di relazione nella Enti Località locale. A tal fine, in particolare, favorisce:a) l’attivazione di reti e servizi validi a garantire in maniera omogenea, sul territorio regionale, la domiciliarità e l’adeguamento, se necessario, della struttura abitativa;b) la realizzazione di servizi mirati a mantenere l’autonomia delle persone anziane, anche attraverso un costante monitoraggio delle loro condizioni;c) la definizione di interventi di sostegno, anche economico, alle famiglie impegnatenell’assistenza diretta di un congiunto anziano non autosufficiente;d) l’offerta di sistemi tecnologici, tra i quali il telesoccorso e la teleassistenza, in grado di collegare la persona anziana a centri di pronto intervento e di agevolarne la vita quotidiana;e) l’affidamento e l’accoglienza, anche solo notturna, delle persone anziane presso famiglie che garantiscono loro il mantenimento delle normali abitudini di vita;f) la creazione di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, laboratori e in ogni caso idonei a favorire scambi di relazioni, anche intergenerazionali;g) l’intesa tra enti locali e imprese per valorizzarne le competenze e le esperienze;h) l’impiego di artigiani anziani nella formazione dei giovani anche allo scopo di conservare e tramandare mestieri pregevoli attualmente a rischio estinzione;i) l’incentivazione delle attività di volontariato e di reciprocità, nonché dell’assunzione di ruoli attivi di utilità sociale da parte delle persone anziane;l) la realizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali a favore di anziani bisognevoli di prestazioni e trattamenti continui non erogabili a domicilio;m) gruppi di consapevolezza in cui gli anziani possano ritrovarsi per migliorare la qualità delle loro relazioni ed eventualmente contenere il disagio psicologico;n) la continuità e l’integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie erogate.

Art. 48Le politiche per le persone con disabilità

1.La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, promuovere gruppi terapeutici e spazi in cui il disabile può prendere consapevolezza della propria disabilità ma anche delle sue potenzialità: a) rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano o ostacolano il pieno godimento dei diritti e l’inclusione sociale;b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all’inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita relazionale, all’accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interindipendente;

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c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disabilità gravi nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto e misure alternative al ricovero in istituti educativo-assistenziali;d) realizzare una rete di servizi alla persona che rimuovono ostacoli, barriere e condizioni di svantaggio sociale sulla base di una personalizzazione dell’offerta rispondente ai bisogni dei beneficiari.

Art. 49Le politiche di contrasto alle povertà

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare sostegno economico e interventi a persone che versano in situazioni di povertà. Essi rispondono alla finalità di:a) contrastare le situazioni nelle quali l’assenza o la carenza di reddito determina esclusione sociale e favorire percorsi di emancipazione volti a contrastare la cultura dell’assistenzialismo;b) favorire l’accesso al lavoro attraverso piani individuali di inserimento lavorativo e di inclusione sociale;c) promuovere reti di solidarietà e mutuo-aiuto, in collaborazione col terzo settore;d) coordinare i diversi attori sociali che operano nel settore per accompagnare le persone più fragili e contrastare fenomeni di povertà estrema.

2. La Regione promuove l’integrazione degli interventi con il sistema territoriale di servizi e interventi sociali.

3.La Regione promuove, altresì, interventi in favore dei senza fissa dimora volti a favorirne l’accoglienza e l’inserimento sociale.

4. Le misure di inserimento sono immediatamente revocate se il beneficiario ha ottenuto fraudolentemente le erogazioni ovvero si è reso responsabile della commissione di delitti.

Art. 50Le politiche per persone detenute, internate e prive della libertà personale

1. La Regione, in accordo con il Ministero della giustizia, nelle sue diverse articolazioni, con i Comuni e con i soggetti interessati promuove iniziative a favore della popolazione adulta detenuta, internata e priva di libertà personale attraverso l’attuazione di trattamenti individuali e di gruppo per favorire la consapevolezza delle proprie scelte di vita e dei comportamenti correlati sulla base dei seguenti criteri:

a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti;b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali, ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie;c) promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reato;d) promozione di progetti mirati a rispondere a progetti specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati non Enti Localitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso.

Art. 51Le politiche per gli immigrati

Page 47: Mozioni sanità

1. La Regione sostiene azioni mirate a favorire l’inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela. A tal fine promuove e favorisce misure volte a:a) istituire servizi di accoglienza, di informazione, mediazione culturale, consulenza psicologica;b) realizzare interventi di sostegno all’inserimento lavorativo e abitativo;c) tutelare i diritti di cittadinanza e attuare l’integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze discriminatorie e la garanzia di una ordinata convivenza.

Art. 52Interventi per il sostegno alle persone con disagio psichico

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati alle persone con disagio psichico, al fine di:a) rimuovere ogni forma di stigma che limita o ostacola il pieno godimento dei diritti e l’inclusione sociale, garantendo un percorso di cura psicoterapeutica associata a seconda della necessità ad un trattamento farmacologico;b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all’inserimento nel tessuto produttivo e nei normali circuiti di vita relazionale, di accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma;c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disagio psichico epromuovere forme aiuto psicologico.

TITOLO V

L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Art. 53Strumenti e metodi per la realizzazione del sistema

1. Il sistema d'interventi e servizi psico-socio-sanitari è definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani integrati socio-sanitari territoriali, garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi psico-socio-sanitari a rete secondo gli ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla Regione. 2. Il sistema integrato d'interventi e servizi psico-socio-sanitari previsto all’art. 5 della presente legge, si realizza attraverso i seguenti metodi:a) programmazione e coordinamento dell'integrazione tra i servizi psico-socio-sanitari e i servizi sanitari e dell'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita; b) cooperazione interistituzionale; c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Siciliana;d) ripartizione del territorio in ambiti territoriali di cui all’art. 25.

Art. 54Coordinamento regionale permanente per la programmazione socio-sanitaria

Page 48: Mozioni sanità

1. Al fine di garantire l’efficiente gestione del capitolo di spesa compartecipata di cui all’articolo 52, comma 3, ed allo scopo di promuovere, sostenere, armonizzare le politiche regionali quale strategia idonea ad offrire risposte unitarie a bisogni complessi, è istituito entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge presso la presidenza della Giunta regionale la consulta regionale delle autonomie locali di cui all’art. 17 della presente legge.

2. La consulta, fermo restante le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia ed in raccordo funzionale con queste ultime, ha inoltre il compito di:a) correlare le programmazioni in materia socio-sanitarie individuate dagli assessorati alla sanità, alle politiche sociali ed ai Comuni;b) emanare indirizzi operativi unitari ai Comuni ed alle aziende sanitarie locali per la redazione, presentazione ed attuazione del piano integrato socio-sanitario territoriale;c) svolgere funzioni di concertazione, sostegno e vigilanza;d) trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno relazione sulle attività socio-sanitarie in regione Sicilia.

Art. 55Integrazione istituzionale

1. Al fine di realizzare un’offerta di interventi e servizi socio-sanitari a garanzia di livelli uniformi ed essenziali di assistenza, che risulta integrata ed efficace in relazione ai bisogni complessi dei cittadini, i liberi Consorzi di Comuni territoriali e le ASP di riferimento, raccordano, attraverso opportuni tavoli di concertazione e la sottoscrizione di relativi protocolli d’intesa, i rispettivi atti programmatori: Piani integrati socio-sanitari territoriali, programmi delle attività territoriali e piani attuativi locali.

2. Gli atti programmatori di cui al comma 1 devono prevedere elementi di coincidenza nella progettazione degli interventi socio-sanitari e le relative modalità di realizzazione ritenute più efficaci in relazione al territorio, basate sulla cogestione del sistema di offerta dei servizi da parte dei Comuni e dei distretti sanitari.

3. La coincidenza degli atti programmatori, per gli aspetti socio-sanitari, è garantita da:a) l’acquisizione da parte dei distretti sanitari del parere dei sindaci sulla programmazione sanitaria e della intesa dei sindaci sulla programmazione socio-sanitaria, entrambe incluse nei programmi delle attività territoriali;b) la sottoscrizione del direttore generale dell’ASP dell’accordo di programma di cui agli articoli 13 e 27, per l’approvazione della programmazione prevista nel piano di zona;c) l’accordo di programma deve rappresentare la corretta imputazione dei fondi dei due comparti, sanitario e psico-socio-sanitario, definendo in modo chiaro le quote di responsabilità di ogni ente.

Art. 56Contenuti degli atti di programmazione integrata

1. I programmi delle attività territoriali dei distretti sanitari, recepiti nel piano attuativo locale della azienda sanitaria locale, devono coincidere con la programmazione socio-sanitaria a livello di ambito territoriale contenuta nel Piano integrato socio-sanitario territoriale.

2. I necessari elementi di coincidenza tra il Piano integrato socio-sanitario territoriale ed i programmi delle attività territoriali vertono prioritariamente sui seguenti punti:

Page 49: Mozioni sanità

a) ricostruzione del sistema di offerta degli interventi e servizi socio-sanitari già esistente;b) regolamentazione dell’offerta ed individuazione delle modalità di gestione;c) regolamentazione dell’accesso, della presa in carico degli utenti e dell’erogazione dei servizi;d) definizione del finanziamento ed attribuzione delle quote di ripartizione della spesa fra Enti Locali, azienda sanitaria locale ed utenti.

Art. 57Integrazione organizzativa, gestionale e professionale

1. La ricostruzione del sistema di offerta è finalizzata a verificarne l’adeguatezza rispetto ai bisogni della popolazione e ad implementare la qualità dei servizi e degli interventi già in atto, rafforzando la componente sociale ed ottimizzando la distribuzione sul territorio.

2. La regolamentazione dell’offerta e l’ individuazione delle modalità di gestione si attuano in coerenza con gli articoli 13 e 14 e 15 e con gli articoli 59 e 60.

3. Il regolamento per l’accesso e per l’erogazione dei servizi socio-sanitari costituisce allegato al piano sociale di zona e deve necessariamente comprendere i seguenti elementi:a) istituzione della Porta Unica di Accesso, intesa quale funzione esercitata sia dal segretariato sociale per i Comuni sia dai distretti sanitari per le ASP, con compiti d’informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari e sociosanitari);b) costituzione della unità di valutazione integrata, composta da personale dei Comuni e della ASP, con compiti di valutazione e diagnosi dei singoli casi e di definizione di un progetto personalizzato;c) definizione dei criteri per l’individuazione, tra il personale dei Comuni e della ASP, di un responsabile della presa in carica per ogni utente dei servizi socio-sanitari.

Art. 58Integrazione finanziaria

1. La programmazione delle risorse finanziarie destinate ad attuare gli interventi e i servizi sociosanitari integrati comporta una programmazione finanziaria congiunta fra Comuni singoli e associati ed ASP, in coerenza con l’articolo 5, comma 3, sulla base del costo delle singole prestazioni socio-sanitarie afferenti gli interventi e servizi previsti dagli atti programmatori di cui all’articolo 56.

2. Al fine di realizzare una programmazione finanziaria congiunta, i Comuni territorialmente competenti ed ASP di riferimento procedono alla analisi delle prestazioni, degli interventi e delle spese in precedenza sostenute da ciascuna delle parti, per verificarne l’utilità in termini di costi benefici ed individuare le soluzioni alternative più adeguate per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e assicurare l’efficacia e la qualità del sistema di offerta, nonché la capacità finanziaria.

3. Per realizzare un’efficace gestione finanziaria, i Comuni territorialmente competenti e l’ASP adottano la normativa prevista per le aziende ospedaliere del SSR, individuano forme comuni rendicontazione per ciascuna delle prestazioni e degli interventi sociosanitari programmati specificando per le singole istituzioni - Enti Locali associati ed ASP - le rispettive quote di compartecipazione per l’attuazione dei livelli essenziali assistenziali socio-sanitari.

TITOLO VI

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QUALITÀ E REGOLAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI PSICO-SOCIO-SANITARI

Art. 59Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi

1. E’ istituito l’albo dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Con il regolamento di attuazione la Regione definisce:a) le procedure ed i requisiti per l’iscrizione all’albo creando apposite sezioni per settori, tipologie di intervento, forma giuridica dei soggetti, ivi comprese le procedure di iscrizione delle strutture e dei soggetti che provvedono all’offerta e alla gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato autorizzati o accreditati dai Comuni ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera b);b) gli adempimenti periodicamente previsti e le sanzioni in caso di loro inosservanza ivi compresa la cancellazione, le modalità di accertamento del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste per l’iscrizione all’albo, e in particolare, le procedure di cancellazione dei soggetti erogatori dei servizi nei casi di accertata, grave e reiterata violazione della carta dei servizi.

Art. 60Affidamento dei servizi

1. I Comuni territorialmente competenti provvedono alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge, garantendone la continuità, attraverso l’affidamento diretto della loro gestione ai sensi dell’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dall’articolo 14 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Gli enti strumentali e le società di capitali di cui all’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267/00, che procedono ai sensi della normativa vigente all’affidamento dei servizi attraverso procedure ad evidenza pubblica, adottano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e con le modalità ed alle condizioni prescritte agli art. 41 e 42 della presente legge.

Art. 61Consulta del terzo settore

1. E’ istituita la consulta regionale del terzo settore quale organo di consultazione della Regione.Essa è convocata dall’assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per la predisposizione di ogni atto o regolamento che costituisce adempimento della presente legge.

2. Il presidente della Giunta regionale, non prima di centocinquanta giorni e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme che disciplinano le procedure ed i requisiti per l’iscrizione all’albo, di cui all’articolo 59, convoca i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte all’albo nella sezione terzo settore, per l’elezione dei componenti della consulta. Questi, in numero massimo di quindici, sono scelti in modo da rappresentare le varie tipologie associative e da coprire tutti i settori di intervento. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni.

3. La consulta disciplina la propria organizzazione e funzionamento con proprio regolamento che entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.

Page 51: Mozioni sanità

4. I componenti della consulta restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Art. 62Valutazione e monitoraggio

1. La Giunta regionale, nel piano regionale delle politiche sociali, individua ed adotta: standard e sistemi di valutazione inerenti i risultati annualmente raggiunti, l’efficacia dei percorsi metodologici attuati, i livelli di soddisfazione, di efficienza e di risposta dei servizi ed interventi rispetto alla domanda sociale espressa, l’impatto del sistema di servizi sulla popolazione femminile, i livelli di coinvolgimento delle formazioni intermedie e dei cittadini nonché dei soggetti di cui all’articolo 10.

2. La Giunta regionale, con cadenza triennale, tenuto conto dei rapporti annuali, di cui all’articolo 32, comma 6, presenta una relazione al Consiglio regionale sulle seguenti materie:a) stato di attuazione degli obiettivi e delle priorità assunte;b) ruoli, responsabilità e funzioni dei soggetti territoriali, pubblici, privati e del terzo settore;c) diffusione e modalità della partecipazione attiva dei destinatari;d) risorse finanziarie destinate.

3. In coerenza con il principio del decentramento e della responsabilizzazione delle autonomie locali territoriali, i Comuni associati, col supporto delle province, assicurano, nell’ambito dei Piani integrati socio-sanitari territoriali, forme costanti e continuative di monitoraggio, verifica e controllo delle prestazioni e dei servizi, anche con l’interazione e la collaborazione delle forze sociali e con la partecipazione dei cittadini, al fine di adeguare ed elevare i livelli delle prestazioni, degli interventi e dei servizi sociali.4. I Comuni, d’intesa con le ASP ed altri soggetti del partenariato locale, possono, nell’ambito del Piano integrato socio-sanitario territoriale, costituire apposite forme stabili di controllo sulla qualità e la finalizzazione delle prestazioni.

TITOLO VII

STRUMENTI DI GARANZIA E DI CONTROLLODEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PSICO-SOCIO-

SANITARI

Art. 63Vigilanza e poteri sostitutivi

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni e delle aziende pubbliche dei servizi alla persona, in presenza di accertata e persistente inattività nell’esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti psico-socio-sanitari.

2. L’esercizio del potere sostitutivo riguarda i Comuni che non hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 28 e i Comuni che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori.

3. La Giunta regionale, constatata l’inottemperanza da parte dell’ente locale, assegna un termine per provvedere, di norma, non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere ridotto per motivi di urgenza.

Page 52: Mozioni sanità

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del presidente, previa delibera della Giunta, interviene,sentito l’ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

5. Dell’esercizio del potere sostitutivo è data comunicazione alla consulta delle autonomie locali.

Art. 64Istituzione dell’ufficio di tutela degli utenti

1. Presso ciascun ambito territoriale è istituito l’ufficio di tutela degli utenti con il compito di sollecitare, a seguito di reclamo dell’utente, il rispetto, da parte degli erogatori delle prestazioni, della carta dei servizi sociali in precedenza adottata e sottoscritta.

2. Il reclamo è presentato per iscritto e inserito in un apposito registro dei reclami. L’ufficio di tutela risponde all’utente nel termine di trenta giorni (L. 241/90) dalla ricezione del reclamo.

3. L’ufficio di tutela degli utenti, entro cinque giorni dalla ricezione del reclamo, trasmette al comune associato competente per territorio l’avvenuto reclamo per l’adozione dei necessari provvedimenti.

4. L’ufficio di tutela degli utenti è composto, al fine di assicurarne l’indipendenza nei confronti degli enti erogatori, da tre componenti scelti tra persone di alta e riconosciuta professionalità, nominati dalla Giunta regionale sentito il coordinamento istituzionale dell’ambito. Il funzionamento e l’esercizio delle sue attività sono disciplinati dal regolamento di attuazione.

TITOLO VIII

RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI

Art. 65Fonti di finanziamento del sistema integrato di interventi e

servizi PSICO-SOCIO-SANITARI

Il sistema integrato degli interventi e psico-socio-sanitari si realizza con il concorso delle risorse all’uopo destinate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni. La Regione provvede ad assegnare ai Comuni singoli e/o associati la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali ed il Fondo sociale regionale previsto all’art. 65.

1. Al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali concorrono:a) risorse statali;b) risorse regionali;c) risorse del sistema delle autonomie locali;d) risorse provenienti da organismi dell’Unione europea anche in funzione di obiettivi di sviluppo e coesione delle aree a lenta crescita;e) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

Art. 66Istituzione del fondo sociale regionale per l’attuazione del sistema integrato

Page 53: Mozioni sanità

1. La Regione istituisce un fondo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi psico-socio-sanitari denominato fondo sociale regionale. Il fondo sociale regionale è costituito da:a) risorse provenienti dallo Statob) risorse stanziate dalla Regione.c) risorse derivanti dagli organismi dell’Unione europea.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione dei Piani integrati socio-sanitari territoriali dei diversi ambiti territoriali, ad eccezione di quelle destinate dalla programmazione regionale all’attuazione delle azioni a regia regionale.

3. L’entità dello stanziamento regionale è determinata con la legge di bilancio annuale. Al fine di consentire un’adeguata programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, il bilancio pluriennale determina gli stanziamenti previsti per il fondo sociale regionale.

4. L’entità del fondo garantisce comunque la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale.

5. Il fondo sociale regionale è finanziato con tutte le risorse a qualunque titolo destinate dal bilancio regionale ai Comuni per le politiche sociali e socio-sanitarie.6. Il Fondo sociale regionale per i servizi socio-assistenziali, è ripartito tra i Comuni con le modalità e le priorità definite dal Piano regionale delle politiche sociali, quale concorso regionale alla realizzazione del sistema integrato socio-assistenziale. Il Fondo sociale regionale per i servizi socio-assistenziali spettante ai Comuni territorialmente competenti viene ripartito sulla base dei parametri individuati nello stesso Piano regionale delle politiche sociali.

8. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla L. 328/2000, attribuite alla Regione confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate strettamente per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano regionale delle politiche sociali.

9. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della riforma prevista dalla L. 328/2000, ivi comprese le attività di comunicazione sociale, è posta a disposizione del Settore Sistema Integrato dei servizi sociali e del Settore Programmazione Sociale e integrazione socio-sanitaria della Regione, una quota non superiore al 3 per cento delle risorse assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali e una quota non superiore al 3 per cento delle risorse del Fondo sociale regionale per i servizi socio-assistenziali, di cui al comma 7 (per permettere l’impianto amministrativo sul territorio, ad esempio l’istituzione di commissioni, ed evitare la distrazione dei fondi dedicati alle politiche sociali per la gestione amministrativa).

10. I Comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui al comma 9 una percentuale non superiore al 2 per cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 7 e 8.

Art. 67Finalità del fondo sociale regionale

1. Il fondo sociale regionale è finalizzato a:a) sostenere le azioni regionali di sistema, comprese le iniziative di promozione evalorizzazione del volontariato per la costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

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b) trasferire finanziamenti ai Comuni associati destinati a garantire l’erogazione delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sociale;c) distribuire contributi ai Comuni associati con criteri di premialità che saranno successivamente determinati e stabiliti da apposito regolamento regionale;d) promuovere l’integrazione socio-sanitaria.

2. A partire dal bilancio regionale di previsione per il 2014 è istituito un fondo per le spese di investimento, destinato a concorrere alla realizzazione, ristrutturazione o acquisto di strutture sociali o socio-sanitarie, mediante contributi in conto capitale, in coerenza con la programmazione regionale o dei Piani integrati socio-sanitari territoriali. L’entità di tale fondo è stabilito annualmente con legge di bilancio.

3. La Regione determina, all’interno del piano regionale, le modalità e i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 68Risorse del sistema delle autonomie locali

1. I Comuni territorialmente competenti contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi psico-socio-sanitari secondo modalità che sono determinate dal piano regionale delle politiche sociali.

2. La Regione nell’ambito del piano regionale delle politiche sociali determina i criteri specifici in base ai quali è distribuita ai Comuni associati la quota del fondo sociale regionale.

3. I criteri di cui al comma 2 attribuiscono particolare rilevanza al raggiungimento di elevati standard di qualità e allo sforzo finanziario proprio dei Comuni.

Art. 69Compartecipazione al costo

1. I Comuni territorialmente competenti garantiscono l’accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia.

2. Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni si attengono alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ed ai contenuti del Piano integrato socio-sanitario territoriale.

Art. 70Altre risorse

1. Al fine di consentire una migliore qualità dei servizi previsti dalla presente legge, la Regione favorisce le azioni dei Comuni e degli altri soggetti del sistema integrato d’interventi e servizi volte al reperimento di altre risorse per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

2. La Regione valorizza le iniziative di finanza etica volte a favorire una migliore gestione finanziaria degli interventi e servizi previsti dalla presente legge.

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TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 71Iscrizione al registro regionale del volontariato

1. Sino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione, l’iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato è disciplinata dall’articolo 14 della L.r. Sicilia n. 22/1994 e successive modificazioni.

Art. 72Assistenza diretta di tipo residenziale

1. Nelle strutture residenziali il comune provvede all’assistenza diretta di tipo residenziale per persone anziane ultra sessantacinquenni che ne fanno richiesta.

2. I Comuni territorialmente competenti determinano autonomamente, secondo i criteri fissati in apposito regolamento e conformemente alla normativa vigente circa l’accesso agevolato a prestazioni psico-socio-sanitarie, le condizioni per l’ammissione e le modalità di partecipazione economica dell’anziano ospitato ai costi della gestione.

3. I Comuni territorialmente competenti possono programmare l’attivazione di altri servizi psico-socio-sanitari entro gli immobili che ospitano i servizi residenziali, ad integrazione dei servizi residenziali stessi e secondo la normativa vigente in materia socio-assistenziale.

4. Il regolamento di cui al comma 2 prevede le modalità per garantire ai cittadini dell’ambito territoriale di appartenenza del comune titolare la priorità d’accesso al servizio.

5. I Comuni territorialmente competenti, in funzione e nel rispetto del patto di stabilità Stato Regione e secondo i vincoli di bilancio, provvederanno ad adeguare l’organico alle norme statali e regionali in materia di servizi socio-assistenziali e secondo le esigenze organizzative e funzionali delle strutture. Lì dove necessario si ricorrerà a forme di distacco o mobilità da altre pubbliche amministrazioni della Regione Sicilia.

6. I Comuni territorialmente competenti provvederanno a rendicontare annualmente le spese e a relazionare sull’andamento delle attività svolte, con particolare riferimento alle modalità organizzative e funzionali dei servizi e provvederanno a trasmettere alla regione Siciliana i regolamenti adottati per il funzionamento del servizio.

8. I Comuni assicureranno gli interventi di manutenzione anche straordinaria dell’immobile, anche al fine degli adeguamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di servizi socio-assistenziali, di sicurezza degli impianti e di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.

Art. 73

Page 56: Mozioni sanità

Regolamento

1. La Giunta regionale approva il regolamento regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e previa concertazione con le organizzazioni sindacali e con le principali rappresentanze dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c). 2. Nelle more dell'approvazione del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 74Disposizioni finanziarie

1. Per il corrente anno le prestazioni, previste dalla presente legge, sono erogabili nei limiti delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

2. Per gli anni 2014, 2015, 2016, l’importo delle risorse regionali da far confluire nel fondo sociale regionale è fissato con legge di bilancio e deve essere commisurato ad assicurare nel 2016, alle risorse dello Stato ed a quelle derivanti dagli organismi dell’Unione europea, l’erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge.

Art. 75Comunicazione dell’esercizio dei poteri sostitutivi

1. Sino all’istituzione della consulta delle autonomie locali, dell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 63, è data dai Comuni alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Sicilia, istituita ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6 e successive modifiche.

Art. 76Vigilanza

1. La Regione Siciliana è garante del pieno rispetto dell’attuazione della presente legge. I Liberi consorzi di Comuni territorialmente competenti esercitano l'attività di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge avvalendosi, per gli aspetti di natura sanitaria, dei servizi dell'ASP competente per territorio in conformità con quanto verrà stabilito dal regolamento della presente legge.

Art. 77 Verifica e potere sostitutivo

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge, verrà stabilita l'attività di verifica regionale e rendicontazione per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio, definendo termini e modalità di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali, nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e della regolarità contributiva e previdenziale.

Page 57: Mozioni sanità

2. Il regolamento regionale, nell'ambito dell'attività di verifica regionale, stabilisce i criteri per l'individuazione degli organismi di controllo di cui la Regione può avvalersi.

3. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di esercizio del potere sostituivo della Regione nei casi d'inosservanza della presente legge da parte dei Comuni prevedendo, in ogni caso e salvo casi urgenti, il preavviso e la fissazione del termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui le amministrazioni comunali devono provvedere.

Art. 78Sanzioni

1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o eroghi un servizio di cui all'articolo 8 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o eserciti abusivamente le professioni certificate dalla presente legge, ovvero senza averne dato comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 20 mila a euro 50 mila. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura psico-socio-sanitaria o l'erogazione di un servizio di cui all'articolo 8, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del Comune territorialmente competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.

2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, viene diffidato dal Comune a rientrare nei limiti entro un termine fissato; qualora detta infrazione viene rilevata una seconda volta, il soggetto gestore è punito con la sanzione amministrativa di euro 5 mila per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

3. L'inosservanza dell'obbligo di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d'iscrizione nei registri regionali, prescritto dal comma 6 dell'articolo 41, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 mila 500 e, in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

4. Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.

5. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attività autorizzata deve essere preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso d'inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro mille ad euro 3 mila.

6. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi, sono di competenza dei Comuni territorialmente competenti.

7. L'introito dei proventi è esclusivamente destinato a rifinanziare le politiche psico-socio-sanitarie, con l'apertura di apposito capitolo.

Page 58: Mozioni sanità

8. Chiunque non ottemperi puntualmente agli obblighi contrattuali, siano essi enti pubblici o privati affidatari di servizi sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista al superiore comma 3 per ciascun inadempimento.

9. Nel caso di ritardo nei pagamenti delle fatture ricevute, da parte dei soggetti appaltanti, ai sensi della Dir. 2011/7/UE recepita in Italia dal DLgs. 192/2012 che prevede il pagamento delle fatture entro giorni 30 dalla loro presentazione all’incasso, si prevede, oltre al pagamento degli interessi moratori dovuti, anche l’applicazione della sanzione di € 500,00 per ciascun mese di ritardo.

Art. 79Abrogazioni

1. Si intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti, disciplinanti la presente materia, in contrasto con la presente legge.

Art. 80

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con gli stanziamenti individuati dall'assessorato alla salute.

Art. 81

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2013

(n. )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Zito, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Palmeri, Ciaccio, Ciancio, Foti, La Rocca, Cancelleri, Siragusa, Trizzino,

Tancredi, Zafarana

il 17 Dicembre 2013

Modifiche dell’ar. 11, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 12, comma 1, della L.R. 14 aprile 2009, n. 5. Abolizione delle cariche di Coordinatore Sanitario e di Coordinatore Amministrativo.

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli Colleghi,

La legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 prevede agli articoli 11 e 12 che le aziende sanitarie provinciali erogano l'attività ospedaliera e l'attività territoriale rispettivamente attraverso i distretti ospedalieri ed i distretti sanitari.

Il comma 4 dell'articolo 11 citato prevede che ai distretti ospedalieri sono preposti un coordinatore sanitario ed un coordinatore amministrativo, con i poteri e le funzioni specificate nei successivi commi 5 e 6.

Il comma l dell' articolo 12 prevede, poi, la preposizione all'Area territoriale dell' ASP, nella quale rientrano i distretti sanitari della stessa, di un coordinatore sanitario ed un coordinatore amministrativo.

Tali figure, che nella fase iniziale della riforma del Sistema Sanitario Regionale ( legge regionale n. 5 del 2009) trovavano la loro giustificazione nella necessità di dare concreta attuazione ai nuovi modelli organizzativi, risultano oggi non rispondenti a reali esigenze funzionali del sistema sanitario; peraltro, le competenze loro attribuite possono risultare sovrapponibili o comunque interferire con quelle del direttore del distretto, ovvero, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell' ASP.

Page 60: Mozioni sanità

Per quanto sopra, si propone l'abrogazione delle figure del coordinatore sanitario e del coordinatore amministrativo, previste per i distretti ospedalieri e sanitari rispettivamente dall'articolo 11, commi 4, 5 e 6, e dall'articolo 12, comma l, del1a legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

La presente iniziativa, volta a semplificare e razionalizzare l'organizzazione dei distretti ospedalieri ed sanitari, costituisce altresì misura di contenimento della spesa pubblica, correlata al venir meno dell'indennità di funzione prevista per gli incarichi di coordinatore in argomento.

Le somme derivanti dall'eliminazione delle cariche dei coordinatori sanitari e amministrativi sono destinate al finanziamento di progetti per le attività sportive dei bambini disabili o autistici.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Modifiche dell’art. 11, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 12, comma 1, della L.R. 14 aprile 2009, n. 5. Abolizione delle cariche di Coordinatore Sanitario e di Coordinatore Amministrativo.

Art. 01 Principi fondamentali.

I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, sono abrogati.

Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è sostituito dal seguente:

“L’attività territoriale, coordinata dalla direzione aziendale, è erogata attraverso i distretti sanitari

dell’Azienda sanitaria provinciale”.

5. Le somme derivanti dall'eliminazione delle cariche dei coordinatori sanitari e amministrativi

sono destinate al finanziamento di progetti per le attività sportive dei bambini disabili o autistici.

Art. 2Decadenza dalla carica di coordinatore sanitario e amministrativo

1. I coordinatori sanitari e amministrativi previsti dall'articolo 11, commi 4, 5 e 6, e

dall'articolo 12, comma l, del1a legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, decadranno automaticamente

dalla carica e dal diritto alla corresponsione dell'indennità ad essa collegata a far data dal giorno

successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 3Norma finale

Page 61: Mozioni sanità

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà

in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione.

Page 62: Mozioni sanità

MOZIONE ORDINARIA

N. 0000 - Iniziative per l’apertura dei reparti di rianimazione del P.O. di Lentini (Sr) e del P.O. di Avola (Sr)

DESTINATARI:

All’Assessore per la Salute.

TESTO

Visto che:

con i decreti assessoriali n. 753 e n. 1377 del 25 maggio 2010 dell'Assessorato Salute viene prevista, fra l'altro, l'istituzione del reparto di rianimazione con 4+1 posti letto presso l'ospedale civile di Lentini (Sr) l'istituzione del reparto di rianimazione con 4 posti letto più uno presso l'ospedale civile di Avola (Sr);

la mancata attivazione del reparto mette a serio rischio il raggiungimento degli obiettivi minimi fissati per la struttura e, soprattutto, mette a serio rischio la salute dei ricoverati;

Considerato che:

a tutt'oggi, nonostante siano state acquistate le attrezzature necessarie alla funzionalità del reparto, lo stesso non è stato reso ancora operativo per mancanza di personale sanitario e parasanitario;

nella medesima situazione versa l’ospedale di Avola il cui reparto già completo è sprovvisto di personale qualificato;

l'ASP 8 di Siracusa è tutt’oggi costretta a sostenere ingenti costi per consentire ai cittadini della provincia di Siracusa di scegliere strutture sanitarie private o di altre province fornite del reparto di rianimazione.

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONEe per esso

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Ad avviare urgentemente tutte le procedure atte a rendere operativo il reparto di rianimazione previsto presso l’ospedale civile di Lentini e l'Ospedale di Avola entro la fine dell’anno 2013.

Ad avviare urgentemente tutte le procedure necessarie affinché l’Ospedale civile di Lentini e l’Ospedale di Avola possano dotarsi del personale sanitario e parasanitario necessario a rendere operativo il reparto di rianimazione.

Page 63: Mozioni sanità

A sollecitare e richiedere spiegazioni al direttore generale dell’ASP 8 di Siracusa sulle motivazioni che hanno determinato questo irragionevole ritardo per la messa in funzione di un così importante reparto.

(18 Settembre 2013) Firmatari: Stefano Zito (M5S)Cancelleri Giovanni Carlo

Cappello Francesco Ciaccio Giorgio Ciancio Gianina Ferreri Vanessa

Foti AngelaLa Rocca Claudia

Mangiacavallo Matteo Palmeri Valentina Siragusa Salvatore

Trizzino Giampiero Tancredi Sergio

Zafarana Valentina

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MOZIONE ORDINARIA

N. 0000 - Istituzione di una commissione speciale d'inchiesta sulla spesa sanitaria e farmaceutica, sulla malasanità e sulle presunte nomine facili.

DESTINATARI:

Al Presidente della Regione, all'Assessore per la Salute.

PREMESSO

- che lo scorso 2 luglio la Giunta regionale ha emesso una delibera immediatamente esecutiva con la quale si autorizzava l'incremento di posti letto privati per acuti, subordinando l'incremento di tali posti letto all'avvenuta nuova realizzazione della struttura Humanitas, nell'ambito di un progetto di investimento di 80 milioni di Euro;

- che, sulla scia di tale delibera, il 5 settembre l'Assessorato alla Salute stipulava un contratto con la clinica Humanitas, il tutto pare in totale sprezzo della normativa nazionale che vieta il finanziamento di nuovi posti letto per acuti in favore di strutture private;

CONSIDERATO

- che la vicenda, sottoposta alla Commissione sanità dell'Ars, ha sollevato non poche perplessità, tanto che il Presidente della VI Commissione ha chiesto ulteriori informazioni e chiarimenti prima di procedere all'esecuzione della delibera e del relativo contratto;

- che, alla luce dello scandalo scoppiato, la Giunta regionale ha immediatamente provveduto a revocare la delibera, giustificando tale gesto con la tesi che questa non era comunque immediatamente esecutiva bensì subordinata ai provvedimenti ministeriali;

- che, alla luce della confusione generata, la società Humanitas, che aveva già avviato i lavori di realizzazione della nuova struttura presso Misterbianco, in Catania, ha reso noto di voler procedere contro la Regione Sicilia per aver subito grave danno dalla revoca del provvedimento di autorizzazione, il tutto a detrimento dei contribuenti Siciliani nel caso di condanna;

PREMESSO

- che la decennale problematica della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), nonostante più volte trattata in Commissione Sanità e nella Decretazione Assessoriale, non ha mai trovato una soluzione adeguata a tutelare la salute della donna e della coppia nel proprio progetto genitoriale;

- che le scelte fatte in precedenza in questo ambito sanitario sono assolutamente penalizzanti e restrittive per le coppie Siciliane al contrario che in altre Regioni;

- che sussiste la necessità di apportare modifiche alle norme di riferimento e che ogni lentezza al processo di cambiamento da parte dell'attuale Assessorato è ingiustificabile;

Page 65: Mozioni sanità

- che in base al Piano della Salute (2011-2013) risulta come il 39% delle coppie Siciliane in trattamento per la PMA eseguano questi trattamenti fuori regione. In particolare, le coppie Siciliane si spostano in altre regioni in quanto usufruiscono delle terapie per la Riproduzione Assistita offerte dal Sistema Sanitario Pubblico o Convenzionato pagando un semplice ticket, mentre il resto del trattamento viene rimborsato dalla Regione Sicilia in mobilità passiva: si rimborsa fino ad oltre € 5.000,00 per singolo intervento (vedi Lombardia). Contemporaneamente, dei circa 3000 interventi di PMA annui eseguiti nella nostra Regione, solo il 15,5% viene eseguito in centri pubblici, mentre il restante 84,5% nel settore privato, interamente a spese del paziente;

- che il 26 ottobre 2012 è intervenuto, nel merito, un Decreto Assessoriale a firma dell'assessore Russo, il quale ha imposto un aumento dei costi della PMA in Sicilia, in uguale misura, sia nel pubblico che nel privato, a fronte di una assistenza alle coppie, mentre nelle regioni del nord tale assistenza è quasi completamente gratuita. In realtà, i trattamenti vengono pagati dalla Regione Sicilia, che riconosce alle altre Regioni pagamenti per codici di DRG che pare siano impropri, in quanto non indicano la PMA. Si ha l'impressione di voler spingere le coppie siciliane a farsi curare in altre regioni;

- che i farmaci necessari per queste terapie vengono prescritti solo attraverso la NOTA AIFA 74 e, quindi, con un piano terapeutico che viene presentato per autorizzazione all'autorità sanitaria di residenza della paziente;

- che con la prescrizione farmacologica in extraregione e successivo riconoscimento dell'Autorità Territoriale si accetta il costo di questi farmaci provvisti della NOTA AIFA a garanzia di appropriatezza prescrittiva, mentre, in realtà, sono stati prescritti per interventi con codici di DRG impropri, che non indicano la procreazione medicalmente assistita o quanto meno la indicano impropriamente: abbiamo una prima anomalia nel DRG di intervento improprio, a cui associamo una seconda anomalia nella prescrizione di un piano terapeutico inappropriato.

VISTO

- che, per ciò che attiene il settore farmaceutico, è emerso in Commissione Sanità che la Sicilia risulta essere una regione la cui spesa farmaceutica supera del 16% il tetto consentito di 200 milioni;

- che alcune testate giornalistiche online si sono interessate a questa vicenda rilevando oltremodo insostenibile per le casse della Regione, oltre a fare emergere ipotesi di reati gravissimi, tali da poter fare astrattamente ipotizzare l'esistenza di una vera e propria rete, un'associazione a delinquere, costituita per organizzare il traffico illecito dei farmaci, per lucrare sull'affare dei farmaci cosiddetti biologici e sul riciclaggio di farmaci che non dovrebbero trovarsi nelle farmacie;

- che, tra le scoperte più sconvolgenti effettuate dalla polizia, una inquieta particolarmente: molti farmaci presenterebbero un fustello sovrapposto artatamente, sollevato il quale si legge "vietata la vendita", ovvero sono farmaci che possono essere somministrati solo in ambiente ospedaliero e che proverrebbero dalle farmacie ospedaliere. Un affare milionario, particolarmente odioso perché tocca il bene supremo della salute dei cittadini e che si inserisce nella palude della sanità siciliana, consegnata ad un manipolo di malfattori protetto dalla politica.

- che si tratta di un giro d'affari che metterebbe insieme case farmaceutiche, medici, funzionari pubblici, responsabili del dipartimento del farmaco, depositari farmaceutici, farmacisti privati e farmacisti ospedalieri su cui indagava, tra l'altro, il vice-questore Adriana Muliere e i suoi agenti

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con certosina attenzione, con verifiche e riscontri durati mesi, sempre scoprendo fatti nuovi, sempre salendo più in alto nella qualità degli indagati fino a che, improvvisamente, la Muliere viene trasferita e rimossa dal suo incarico. Motivo? Offriva ricovero ad alcuni cani randagi che disturbavano il quartiere;

- che persino nella seduta della Commissione Sanità del 17 Ottobre n. 55 lo stesso Assessore alla Salute Lucia Borsellino ha riconosciuto la sussistenza di una spesa farmaceutica eccessiva, mentre i dati della spesa procapite dimostrano che occorre intervenire più incisivamente, in maniera più decisa, sull'appropriatezza prescrittiva. L'Assessorato ha verificato, infatti, che i farmaci più diffusi sono quelli relativi a patologie croniche, al diabete, all'osteoporosi, all'ipercolesterolemia e altre patologie che alimentano le prescrizioni in eccesso.

VISTO

- che con D.L. 6 luglio 2012 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), in GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141, alla lettera c) del comma 12 dell'art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica) si legge: “La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici (per una quota non inferiore al 50 per cento) del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse”;

- che, probabilmente, alcuni commissari straordinari hanno continuato a dare incarichi tramite il disposto dell'art. 18 del CCNL, ovvero a disporre nuove assunzioni, pare senza avvalersi delle stesse prescrizioni inserite nel CCNL;

- che da una serie di visite nei vari ospedali della regione siciliana è emersa, a seguito della segnalazione di alcuni dirigenti, una carenza di personale Medico ed Infermieristico. Sembrerebbe esservi un'alta incidenza di amministrativi (12-13% in Sicilia con picchi del 18% in alcune province) rispetto alle prescrizioni nazionali (7%), e molti infermieri e medici sono distolti a compiti amministrativi o nel territorio con carichi di lavoro meno gravosi rispetto a chi sta nei reparti ed avendo uguale retribuzione.

PREMESSO

- che sono in corso le selezioni per la nomina dei futuri Direttori generali delle ASL, ASP, IRCSS, e Aziende Miste Ospedali-Università della nostra Regione;

- che si auspica una selezione meritocratica, basata su criteri oggettivi ed improntata a procedure trasparenti, così da individuare, tra i soggetti inseriti negli elenchi dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale, i migliori professionisti in grado di soddisfare le reali esigenze di salute provenienti dal territorio;

CONSIDERATO

- che dopo decenni di governo sanitario aziendale poco oculato, dettato più dalle necessità dei partiti al governo che dalle esigenze della utenza e con spese incontrollate utili forse alla creazione di voti di scambio o al malaffare, i risultati sono sotto gli occhi di tutti;- che secondo il principio meritocratico, senza favorire quel partito o quel deputato, il fine è di scegliere all'interno della lista dei 70 candidati ammessi ai colloqui orali e dei circa 120 già ammessi di diritto in base al curriculum;7)

Page 67: Mozioni sanità

1. - che il Governatore Rosario Crocetta e la sua Giunta potrebbero anche accantonare l'elenco della c.d. “short list”, scegliendo tra i nomi della lista allargata, con decisione formalmente ossequiosa di una norma che potrebbe essere votata o emanata, ma moralmente inaccettabile e non meritocratica;2.3. -che, come noto, secondo quanto emerso in diversi articoli di stampa, molti degli aspiranti Direttori generali non hanno superato i quiz di ragionamento logico predisposti dalla Commissione esaminatrice, tra cui gli attuali commissari straordinari di alcune delle Asp Siciliane; negli elenchi dei partecipanti pare vi siano ex manager, peraltro "bocciati" dall'Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi regionali), commissari straordinari probabilmente "vicini" ai vertici regionali o ai partiti che oggi governano, o financo candidati non eletti o altri soggetti legati da rapporti di parentela con gli stessi deputati regionali;4.5. - che alcuni di questi, chi più e chi meno, negli ultimi vent'anni, hanno "governato" la sanità in Sicilia con risultati economicamente e moralmente deludenti tanto da causarne, forse, l'odierno sfascio;6.7. - che sarebbe pertanto auspicabile, al chiaro fine di dare una concreta svolta alla convinzione popolare che le nomine siano legate esclusivamente a criteri che esulano completamente da concetti di meritocrazia, procedere alle stesse con degli ulteriori vincoli di moralità, quali ad esempio il non essere stati personalmente candidati ad alcuna competizione elettorale di qualunque tipo negli ultimi 10 anni precedenti la nomina;8.

VISTO9.10. - da un articolo del “Giornale di Sicilia” del 18-01-'14 si legge: <<Crocetta ha affidato il nuovo corso della Seus ad Angelo Aliquò, uno dei manager che apprezza di più ma che non ha superato il concorso bandito dall’assessore Lucia Borsellino per selezionare i nuovi vertici della sanità pubblica. Aliquò, attuale commissario straordinario dell’Asp di Ragusa e braccio destro di Massimo Russo nella passata legislatura, succede a Giorgio Maria Vinciguerra, il cui contratto è scaduto. Giovedì invece l’ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù aveva dato lo stesso incarico a Vittorio Virgilio, commissario uscente alla Asp di Caltanissetta, anche lui bocciato al termine del maxi concorso bandito...Nella stessa logica va letta la revoca dell’incarico a Salvatore Roberto Messina, ormai ex commissario dell’Asp di Agrigento, e promotore di un ricorso al Tar contro il concorso per manager che, a giugno, potrebbe rimettere tutte le nomine in discussione. Per l’assessore Lucia Borsellino «con lui si è rotto il rapporto di fiducia». L’assessore e il presidente hanno motivato la revoca anche per via «del persistere di gravi criticità gestionali sia sotto il profilo dell’assistenza sanitaria che per taluni aspetti relativi all’approvvigionamento di beni e servizi, in gran parte non osservati le normative in materia di certificazione antimafia>>.

Che alcune delle dinamiche dell'articolo non sembrano chiare soprattutto perchè alcuni commissari straordinari, che non avevano superato il test per il concorso di DG, li ritroviamo designati in cariche manageriali in altre strutture sotto il controllo dell'assessorato alla Salute.

11.IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per essoL'ASSESSORE PER LA SALUTE

ad istituire una Commissione speciale d'inchiesta sulla Spesa sanitaria e farmaceutica, sulla Malasanità e sulle presunte nomine facili, al fine di porre luce sulle due intricate vicende che

Page 68: Mozioni sanità

colpiscono la Regione Siciliana, al fine di accertare in modo rigoroso e puntuale se ed in capo a chi sussistano delle responsabilità, ed avviare in contemporanea un processo di c.d. “best practices” per inserire la Regione in un percorso di crescita e sviluppo sanitario efficiente e liberala, una volta per tutte, dalle varie opacità che troppo spesso la ricoprono.

12.(30 gennaio 2014) Firmatari: Stefano Zito (M5S)

Cancelleri Giovanni Carlo Cappello Francesco

Ciaccio Giorgio Ciancio Gianina Ferreri Vanessa

Foti AngelaLa Rocca Claudia

Mangiacavallo Matteo Palmeri Valentina Siragusa Salvatore

Trizzino Giampiero Tancredi Sergio

Zafarana Valentina

Page 69: Mozioni sanità

MOZIONE ORDINARIA

N.0000 – Chiarimenti sulle inadempienze della regione riguardanti i fattori ambientali e la loro incidenza sull’aumento della percentuale di malati di leucemia e tumori nel territorio di Siracusa. Istituzione di una Commissione speciale di indagine e di studio.

DESTINATARI:

Al Presidente della Regione, all’Assessore per la Salute, all’Assessore per il Territorio e l’Ambiente, all’Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

TESTO

PREMESSO CHE:

In tutto il mondo l'incidenza della leucemia nelle sue varie espressioni cliniche è in continuo aumento. L'Italia, tra l'altro, nell'ambito dei paesi occidentali, vanta il poco invidiabile primo posto nell'incidenza della malattia con 10-12 nuovi casi all'anno ogni 100.000 abitanti;

dall’Atlante delle mortalità per tumori e per patologie croniche degenerative in provincia di Siracusa istituito nel 1995 a cura del Registro Territoriale di Patologia dell’ASL 8 di Siracusa sotto l’egida della Provincia Regionale di Siracusa e dell’Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Catania si ricava un dato a dir poco inquietante, dal quale emerge un tasso elevatissimo di mortalità per leucemia a Lentini più che in ogni parte d’Italia;

nel Registro Territoriale di Patologia dell’ASL 8 di Siracusa – II vol. Aggiornamento triennio 2000-2002 – a cura di A. Madeddu, L. Contrino, F. Tisano, S. Sciacca si legge che “In provincia di Siracusa si è osservato, negli ultimi anni, un aumento della mortalità per leucemia nel sesso maschile ed un andamento stazionario in quello femminile. Rispetto al quinquennio 95-99, estendendo l’osservazione ad 8 anni (95-2002) i TSI (Tassi Standardizzati sulla popolazione Italiana) provinciali si attestano intorno a quelli regionali e nazionali, ad eccezione del Distretto di Lentini dove si osservano TSI di gran lunga maggiori rispetto a quelli nazionali e regionali e RSM (Rapporto Standardizzato di Mortalità) dotati di significativa statistica in entrambi i sessi. [ ] Nell’ultimo triennio (99-2002) si è osservato un forte trend in crescita a Lentini tra i maschi.[ ]”.Questo dato, per quanto ci è dato sapere, nell’ultimo periodo di osservazione (2003-2004) non solo si è consolidato, ma è cresciuto e sembra ineluttabilmente destinato a crescere ancora;

nel Marzo del 1991, il drammatico fenomeno aveva spinto alcuni cittadini di Lentini a dar vita all’Associazione “Manuela-Michele per bambini leucemici” , che accoglie – per la maggior parte - genitori di bambini morti per leucemia, con lo scopo di stimolare gli organi competenti all’avvio di una indagine conoscitiva sulle cause del fenomeno stesso;

nell’ottobre del 1994, il Ministero della Sanità e dell’Ambiente era stato interessato dall’On. Puccio Forestiere con una interpellanza parlamentare che denunciava la forte crescita delle mortalità per patologie tumorali nella zona nord della provincia di Siracusa e, in particolare, di quelle per leucemia nella zona del triangolo Lentini – Carlentini – Francofonte;

Page 70: Mozioni sanità

negli anni successivi, anche diversi organi di stampa nazionali e locali si sono occupati del problema, cercando di mantenere viva l’attenzione sul singolare e nefasto fenomeno; in particolare della problematica relativa alla C.da Bommiscuro, Comune di Noto (SR) si è già occupata, in sede nazionale, la collega Maria Marzana (M5S), con un’interrogazione a risposta orale in commissione, richiamando l’attenzione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro della Salute su una discarica dove sarebbero stati sversati, ed illecitamente interrati, rifiuti speciali altamente tossici e nocivi per la salute pubblica, opportunamente declassati in rifiuti ordinari, provenienti anche dalla zona industriale del petrolchimico di Priolo-Melilli-Augusta;

lo scrivente si è più volte occupato delle vicende oggetto dell’interrogazione, anche attraverso numerose richieste di accesso agli atti presentate all’ASP di Siracusa, tra le quali si chiedeva di conoscere “il numero dei codici 048 attivi in provincia di Siracusa dal 1990 al 2012” , ma ad oggi è stato fornito solo un file excel con il numero di persone esentate dal pagamento del ticket sanitario perché malate di tumore. Tale file non consente di fare alcun raffronto tra gli anni presi in esame dallo scrivente poiché contiene dati che vanno dal 2006 al 2013 e, pertanto, si è ancora in attesa di alcuni chiarimenti in materia.

CONSIDERATO CHE :

- tra i principali fattori di rischio in ordine all’insorgenza di leucemie e tumori, oltre l’ereditarietà, le anomalie congenite e l’attacco di virus erpetici rientrano anche l’esposizione a raggi x o altre forme di radiazioni (come possono confermare gli esiti tragici della bomba atomica in Giappone e del disastro di Chernobyl, che hanno confermato la responsabilità delle radiazioni nucleari nell'insorgenza delle leucemie) e gli irritanti chimici, per cui pare che la presenza di sostanze inquinanti nell'aria, per esempio il benzene, altri idrocarburi e i pesticidi, appaiono oggi una causa determinante dell'aumento dei casi di leucemia;

- l’associazione lentinese “Manuela-Michele per bambini leucemici”, nell’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Siracusa nel gennaio 2006, ritiene che: “L’ereditarietà, le anomalie congenite o l’attacco di virus erpetici o di retrovirus (peraltro non individuate come cause della morte di alcuno dei nostri congiunti), come fattore di rischio, non si conciliano affatto con la “concentrazione” dei numerosissimi casi di leucemia proprio nella nostra zona: piuttosto, si registrerebbe un dato statistico, pressoché omogeneo, su tutto il territorio nazionale.

A sostegno di tale tesi potrebbero assumere rilevanza due episodi accaduti a Lentini negli anni ottanta, che si riportano brevemente per completare il quadro espositivo:

- il 12.7.1984, precipitò un aereo americano, un quadrigetto C141B “Starlifter” dell’US Air Force che si schiantò in C.da Sabuci-S.Demetrio, alle porte di Lentini, dopo essersi levato in volo da Sigonella diretto a Nairobi in Kenia e nell’impatto morirono 9 militari americani.Gli americani giunsero sul posto qualche minuto dopo lo schianto ed ostacolarono militarmente l’intervento dei mezzi di soccorso locali e fu sottratta l’indagine alle Autorità italiane.Le autorità USA mantennero il massimo riserbo sul carico trasportato dal velivolo ma alcuni organi di stampa ipotizzarono la presenza a bordo di armi nucleari.La zona dove precipitò l’aereo americano venne transennata e, per almeno una quarantina di giorni, la SS 194 che collega Catania a Ragusa, fu interdetta al traffico veicolare;

Page 71: Mozioni sanità

- nel giugno 1985 un altro aereo dell’aviazione americana, in volo verso la base di Sigonella, si schiantò sul suolo di Lentini e i militari che si trovavano a bordo persero la vita. L’area rimase invalicabile, per diversi mesi, fino a quando tutti i pezzi del velivolo precipitato non furono raccolti. Identico protocollo, come si vede, adottato in occasione dell’incidente avvenuto nel Luglio del 1984;

- nello stesso esposto presentato dall’associazione“Manuela-Michele per bambini leucemici alla Procura della Repubblica nel 2006, inoltre, sono state allegate alcune testimonianze che relazionavano sull’accaduto, tra cui quella di un testimone che raccontava di essere stato strattonato da un militare americano perché era riuscito a scattare qualche foto appena qualche secondo dopo l’assordante boato. Lo stesso ricordava che:” da un automezzo dei pompieri, forse per il forte calore che emanavano i resti del velivolo, esplose un serbatoio contenente una sostanza schiumosa investendo un po’ tutti quelli che erano accorsi. ... La zona venne circondata dai militari americani che impedirono l’accesso a chiunque, anche ai Carabinieri, agli Agenti di Polizia ed ai Pompieri che intervennero circa un quarto d’ora dopo l’incidente…”;

- ancora, J. W. Gofman, autore del libro “Radiation and human health”, il quale ha svolto un’indagine sugli effetti della radioattività in Groenlandia scrive: “…Il 21.1.1968 un bombardiere B-62 americano che trasportava quattro bombe H cadeva sul ghiaccio della Groenlandia disintegrandosi e spargendo rottami radioattivi su un’area vastissima di terra e di mare. Subito dopo vennero organizzati i lavori per eliminare i frammenti radioattivi dal suolo e dal ghiaccio e a questi lavori parteciparono centinaia di operai dalla Danimarca e dalla Groenlandia, spesso con la sola protezione di un paio di guanti. […] da allora la Groenlandia è diventata un posto malsano. Già l’anno successivo la mortalità era raddoppiata, e quando sono arrivati i tumori si è formata un’associazione fra gli operai che parteciparono ai lavori. La malattia che ha colpito di più in Groenlandia è la leucemia, che normalmente si associa al plutonio. [… ] Anche in Italia c’è poco da stare allegri. Non si sa, per esempio, che effetto avrà sul sistema immunitario dei siciliani di Lentini la radioattività delle scorie nucleari nascoste dagli americani nel suolo.”

- Inoltre, ne “La MEGA SIGONELLA Militarizzazioni, mafie e conflitti. di Antonio Mazzeo. Giugno 2004 – tratto da: “terrelibere.org” file://Documenti/terrelibere_org Con riferimento espresso a: J. Handler, W. Arkin, Nuclear Warships and Naval Nuclear Weapons: a complete inventory, neptune papers n.2, Washington, 1988, pag.19 si legge: <<Da quando è nata, la Base Militare di Sigonella ricopre un ruolo fondamentale nello stoccaggio e nella manutenzione di testate e munizioni delle unità della VI flotta ed i reparti del’aviazione USA e NATO. Nella base opera, infatti, il “Weapons Department” con militari che movimentano annualmente armi per 80 milioni di libbre (una libbra corrisponde a circa 450 grammi). L’infrastruttura è classificata dai vertici militari statunitensi quale “Special Ammunitions Depot” (Deposito di munizioni speciali), in quanto è a Sigonella che viene effettuato lo stoccaggio delle bombe nucleari del tipo B57 utilizzate per la guerra antisottomarino… Il numero delle testate nucleari ospitate a Sigonella cresce in particolari periodi di esercitazioni o di crisi internazionale, quando la base aeronavale funziona da centro di manutenzione per le armi nucleari destinate alle unità navali della VI flotta ed ai velivoli aerei imbarcati. Periodicamente vengono dislocate a Sigonella anche le testate nucleari del tipo B-43, B-61 e B-83 con potenza distruttiva variabile da 1 Kiloton a 1,45 Megaton, in dotazione ai caccia dell’US Air-Force operativi nelle basi tedesche e britanniche e presso la base aerea di Aviano (PN) e che vengono periodicamente trasferiti nel Mediterraneo.>>

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- Sembrerebbe inoltre che la base di Sigonella smaltisca i rifiuti prodotti nel complesso militare proprio nel territorio di Lentini, in C.da Armicci, area nella quale confluirebbero anche i rifiuti prodotti dai comuni di Lentini, Carlentini, Francofonte ed Augusta;

RILEVATO CHE:

- nel Giugno del 1988, nel territorio di Lentini, furono scoperte numerose discariche abusive in C.da Biviere (presso le cave di tufo dismesse), in C.da Serravalle, in c.da Scalpello-Armicci e in c.da Nasche di Zanne;

- il 13.6.1988 i CC di Lentini segnalarono alla competente Autorità Giudiziaria (l’ex Pretura Circondariale di Lentini) il rinvenimento in C.da Scalpello-Armicci di Lentini di un TIR e di due containers stracolmi di rifiuti c.d. “speciali” (rifiuti ospedalieri).

- Un reporter e corrispondente di alcune testate giornalistiche raccontava di essere intervenuto sui luoghi immediatamente dopo i carabinieri e di aver visto “…sul posto alcuni tecnici che rilevarono, con i contatori “geiger”, la presenza di un alto tasso di radioattività[…] che ai piedi della discarica vi era una porcilaia dove un considerevole numero di suini pasturava fra i rifiuti (ne ho visto uno che ingurgitava una matassa di tubicini di plastica). In quei pressi notai anche alcune carcasse di suini. Successivamente i contenitori furono svuotati del loro carico ed i lavori andarono avanti per alcuni giorni anche di notte[…] L’odore era acre e nauseabondo. Pacchi di colore bianco e giallo ricolmi di viscere umane, di flebo (ricollegai alle flebo quella matassa di tubi di plastica che il giorno prima avevo visto essere il pasto di uno dei grossi suini che pasturavano nella discarica), di lastre radiografiche. Moltissimi pacchi recavano la scritta “Rifiuti ospedalieri trattati”, altri “Halipac – Rifiuti speciali”, altri erano anonimi.[…] gli operatori indossavano costantemente tuta bianca, guanti e stivali e, prima dell’avvicendamento con altri operatori, sostavano su un’area di “decontaminazione” per essere irrorati da altri colleghi con una sostanza spruzzata con delle pompe.”L’operatore, inoltre, racconta di essersi intrattenuto più volte a parlare con alcuni degli operai delle discariche abusive, i quali riferivano che “ il loro era un lavoro altamente rischioso per il pericolo di venire contaminati da sostanze radioattive sicuramente contenute in quei pacchi..”

La Magistratura, per quello che risulta dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Lentini, avviò diversi procedimenti: 8) Quello iscritto al n.1716/1988 “Atti relativi al rinvenimento di due containers contenenti

rifiuti speciali ospedalieri in C.da Scapelllo-Armicci” (Segnalazione dei CC di Lentini prot. n.166 del 13.6.1988);

9) Quello iscritto al n.1718/88 “Atti relativi al sequestro di due discariche abusive in C.da Serravalle” (Prot. n.14519 del 25.6.1988 dei CC di Lentini);

10) Quello iscritto al n.1894/88 “Atti relativi alla segnalazione dell’Uff. Sanitario del Comune di Lentini relativa alla discarica abusiva sita in C.da Nasche di Zanne” (Prot. USL 28 n.494 del 24.6.1988.)

L’esito dei predetti procedimenti, e di altri eventualmente aperti dalla Procura di Siracusa (a cui i predetti fascicoli furono trasmessi, per competenza, nell’Ottobre del 1989), non ci è noto. E’ noto, invece, anche alle Forze dell’Ordine operanti (CC, VV.UU., Vigili Sanitari) che nelle discariche scoperte nelle C.da Scalpello-Armicci, Serravalle, Nasche di Zanne, venivano, da chissà quanto tempo, stoccati abusivamente rifiuti ospedalieri provenienti da diverse USL del Nord Italia: tonnellate di scatole di cartone contenenti viscere ed organi umani, flebo, siringhe, buste di plastica dalle quale fuoriuscivano liquami maleodoranti, cartelle cliniche, lastre radiografiche e chissà quant’altre specie di rifiuti delle sale operatorie e dei reparti di radiodiagnostica.

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I mass media tennero viva l’attenzione su quella che molti considerarono una vera e propria “vergogna italiana” ma, nel giro di poche settimane, sulla vicenda calò una coltre di silenzio.

- Nel passato, anche recente, la DIA di Catania ha avviato numerose indagini allo scopo di accertare e reprimere reati di natura ecologica, quali quelli attinenti alle discariche abusive, ed in più di un caso sono stati accertati forti interessi della mafia;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- da un articolo della testata giornalistica on line resapubblica.it del 9/01/2014 si legge:

“Da più di una decina d’anni il numero di malati di tumore è aumentato in maniera impressionante in paese”. Il paese in questione è Palazzolo Acreide, Comune di meno di 10.000 abitanti, in provincia di Siracusa.“Ma com’è possibile? Palazzolo è distante dalle industrie petrolchimiche della provincia e ha sempre vissuto dell’economia prodotta dalle sue aziende agricole…”. Voci di popolo affermano che “Tanti anni fa, nei terreni intorno al paese, sarebbero stati intombati dei fusti”, contenenti materiali non meglio specificati.

- Nel giugno del 2011, 111 palazzolesi firmavano una denuncia, consegnata nel luglio del 2011 nelle mani del sostituto procuratore Maurizio Musco, nella quale si segnalavano alcuni episodi ritenuti collegati al manifestarsi di patologie gravi quali leucemia, cancro ai polmoni, cancro al fegato, patologie che continuano ad essere in costante aumento. In tale esposto si legge:

“ in contrada Pianette, circa tre anni addietro, furono notati dei camion che, di notte, depositavano del materiale, non meglio identificato, nella cava di proprietà degli eredi Judica. Tali episodi furono denunciati all’amministrazione comunale di allora, che tacitò la faccenda, affermando che si trattava di inerti e che non vi fosse alcun motivo per allarmarsi. Ma gli abitanti della contrada, che allora denunciarono tale fatto, si preoccuparono, perché la cava insiste sulla stessa area della sorgente che serve loro da approvvigionamento idrico per gli allevamenti e le colture.

In contrada San Marco si sarebbe verificata la stessa situazione, con deposito e interramento di materiale non meglio specificato.

Nel quartiere San Paolo, proprio nel centro abitato di Palazzolo, alcuni cittadini si sono rivolti ai vigili urbani per segnalare l’improvvisa comparsa di alcune discariche nelle quali, per analogia, si pensa vi siano rifiuti pericolosi.”

I 111 firmatari della denuncia, che avevano concluso il loro esposto con la formula “I sottoscriventi la presente chiedono di essere informati in caso di archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 408 comma 2 c.p.p.”, ad oggi non hanno ancora ricevuto alcuna “informazione” dalla Procura.

CONSIDERATO PERTANTO CHE:

- tutto ciò farebbe ritenere verosimile la concreta possibilità che il territorio di Lentini, si trovi, da lunghissimo tempo, notevolmente esposto agli effetti diretti della radioattività;

- anche il territorio del Comune di Noto (C.da Bommiscuro) non è certo estraneo all’emergenza relativa alle pericolose conseguenze derivanti dalle discariche dismesse, a causa della grande quantità di rifiuti convogliati nel corso degli anni, spesso in assenza di adeguata protezione e controllo;

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- le indagini e i relativi procedimenti penali avrebbero dovuto portare ad immediati interventi di messa in sicurezza, in vista dell’approvazione di un piano di caratterizzazione e bonifica, invece, ad oggi, il sito, rinominato « discarica dei veleni», non risulta ancora bonificato, nonostante l'area in questione figurerebbe nel piano regionale bonifiche redatto dall’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia, con alta priorità di intervento;

- la legge 9 dicembre 1998, n. 426, «Nuovi interventi in campo ambientale», all'articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche in caso di loro dismissione;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 250, è molto chiaro nello stabilire che: “Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi [...] sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate [...]. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio”;- se e in che misura i territori oggetto dell’interrogazione siano mai stati oggetto di adeguate bonifiche;

- è sempre più radicata nello scrivente la consapevolezza che molte delle malattie che hanno colpito e colpiscono soprattutto i bambini e gli adolescenti, non solo nel lembo di terra nello specifico oggetto dell’attenzione dello scrivente, siano inevitabilmente legate alla qualità dell’aria e all’ambiente che ci circonda, per non parlare del rischio sanitario connesso alla contaminazione dell’area marina ed al consumo alimentare dei pesci.È pertanto quantomeno doveroso, se non indispensabile accertare e reprimere condotte che potrebbero essere in qualche modo connesse con il fenomeno dello sconsiderato aumento di casi di leucemia e tumori, soprattutto infantili, che si registra nel territorio di Lentini, Noto e paesi limitrofi da almeno un ventennio.

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

- A promuovere, d'intesa con gli enti territoriali competenti, linee guida, per Arpa, aziende sanitarie locali ed enti locali, per una continua ed effettiva sorveglianza e monitoraggio del territorio;

- ad intraprendere le iniziative che ritengano più opportune al fine sensibilizzare la popolazione, a cominciare dalle scuole dell’obbligo, sulla corretta gestione dei rifiuti e sui danni provocati alla salute pubblica dalla contaminazione del suolo, dell’aria e delle aree marine;

- in riferimento al decreto ministeriale n.101/2003, a trasmettere, laddove non avesse ancora provveduto, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio i dati relativi alla mappatura e agli interventi di bonifica da effettuare nelle zone regionali interessate, nello specifico, dalla presenza di amianto;

- ad utilizzare, laddove non si sia ancora provveduto, i finanziamenti pubblici previsti dallo stesso decreto ministeriale;

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- a creare - in ossequio agli artt. 26 e ss. del regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana - una Commissione speciale di indagine e di studio finalizzata a monitorare i territori interessati dalla continua crescita della mortalità per leucemie e tumori.

La Commissione verifica altresì il divulgarsi del fenomeno nelle varie forme ed aspetti, anche avvalendosi di consulenze esterne di esperti nel settore con i quali organizzerà sopralluoghi per l'analisi sulla qualità dell'aria ed il prelevamento di campioni di terra, acqua ed analisi degli alimenti coltivati nelle zone interessate dei territori di Lentini, Palazzolo Acreide, Noto, Rosolini e territori della provincia di Siracusa, al fine di uno studio più approfondito delle problematiche in questione.

Iniziare uno studio epidemiologico serio con uno screening approfondito su un campione di popolazione delle città con alte incidenze tumorali

La Commissione individua gli strumenti legislativi, già presenti nell’ordinamento giuridico regionale ma inoperativi, predisponendo le misure idonee affinché vengano compiutamente attivati e si impegna a porre in essere nuove norme, qualora sia necessario.

La Commissione, altresì, collabora con il governo ed i relativi assessorati al fine di individuare le strategie e i programmi per individuare e sopprimere condotte che siano inevitabilmente legate allo sconsiderato aumento dei casi di leucemie e tumori nei territori in esame.

La partecipazione alla commissione da parte di qualsiasi soggetto è da ritenersi a titolo gratuito o di semplice rimborso spese.

(Palermo 10-04-2014) Firmatari: Stefano Zito (M5S)Cancelleri Giovanni Carlo

Cappello Francesco Ciaccio Giorgio Ciancio Gianina Ferreri Vanessa

Foti AngelaLa Rocca Claudia

Mangiacavallo Matteo Palmeri Valentina Siragusa Salvatore

Trizzino Giampiero Tancredi Sergio

Zafarana Valentina