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MONTEFIORE DELL’ASO 10 SETTEMBRE 2011 I PRINCIPALI ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Corso di aggiornamento Corso di aggiornamento AVIS della provincia di Ascoli AVIS della provincia di Ascoli Piceno Piceno Dott. Davide Alessandrelli 22/06/22

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MONTEFIORE DELL’ASO10 SETTEMBRE 2011

I PRINCIPALI ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI

VOLONTARIATO

Corso di aggiornamento Corso di aggiornamento AVIS della provincia di Ascoli AVIS della provincia di Ascoli

PicenoPiceno

Dott. Davide Alessandrelli 11/04/23

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I Principali aspetti gestionali legati al governo di una Odv

1) Requisiti statuari e sostanziali delle Odv;

2) Obblighi contabili e di formazione del bilancio;

3) La tenuta dei registri;

4) La gestione dei volontari: implicazioni amministrative;

5) La gestione del personale retribuito;

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I requisiti statutari delle Organizzazioni di Volontariato

FONTI NORMATIVE PRINCIPALI:

– Codice civile art. 14 e seguenti (CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni)art. 36 e seguenti (CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati)

– Legge quadro sul volontariato n. 266/91;– Leggi regionali;

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Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91

- Art. 3 - Comma 2 “Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico”- Art. 3 - Comma 3 “Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti…”

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Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 - Art. 3

1 - l’assenza di fini di lucro;2 - la democraticità della struttura;3 - l’elettività e la gratuità delle cariche associative;4 - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;5 - i criteri di ammissione e di esclusione degli

aderenti;6 - i loro obblighi e diritti;7 - l’obbligo di formazione del bilancio e le modalità

di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti;

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Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91 - Art. 5

8 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

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Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91

1 – L’assenza di fini lucro

Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione (anche in caso di scioglimento);

Obbligo di destinazione degli utili o degli avanzi di gestione alle finalità solidaristiche dell’organizzazione;

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Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91

2 – la democraticità della struttura.– Garantire il diritto di voto a tutti gli aderenti maggiori

di età, nonché il diritto di ricoprire le cariche associative (elettorato passivo ed elettorato attivo).

– Sovranità dell’Assemblea dei soci su tutti gli altri organi.

– Garantire agli aderenti la possibilità di partecipare alla vita associativa e di prestare la propria opera volontaria in attuazione degli scopi associativi;

– Uguali diritti e uguali obblighi degli aderenti (in funzione delle finalità solidaristiche dell’organizzazione e della democraticità della struttura);

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Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91

2 – la democraticità della struttura Secondo le linee guida dell’Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei registri del Volontariato:

La democraticità della struttura è da intendersi come l’obbligo di osservare e garantire all’interno dell’organizzazione di volontariato la parità di trattamento tra gli aderenti e la loro effettiva partecipazione alla vita associativa.

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Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91

3 - l’elettività e la gratuità delle cariche associative

– Le cariche associative devono essere attribuite attraverso elezione da parte dell’assemblea o di uno specifico organo a sua volta eletto dall’assemblea (es: consiglio direttivo, Collegio dei Sindaci revisori, ecc…);

– Le cariche associative non possono essere retribuite in alcun modo (neanche attraverso gettoni di presenza o rimborsi forfetari);

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Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91

4 - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

– Comma 1 art. 2 Legge 266/91 - per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

– Comma 2 art. 2 Legge 266/91 - L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

– Comma 3 art. 2 Legge 266/91 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

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Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91

5 - i criteri di ammissione e di esclusione e degli aderenti;

6 - i loro obblighi e diritti;

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Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91

5 - i criteri di ammissione e di esclusione e degli aderenti;

6 - i loro obblighi e diritti;

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Requisiti statutari previsti dalla Legge 266/91

7 - l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti;

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OBBLIGHI CONTABILI E DI FORMAZIONE

DEL BILANCIO

Corso di aggiornamento Corso di aggiornamento AVIS della provincia di AVIS della provincia di

Ascoli PicenoAscoli Piceno

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

Legge 266/91 - Art. 7

Lo statuto delle organizzazioni di volontariato devono prevedere l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

Non sono previste norme particolari in merito alle modalità di tenuta della contabilità né ai principi di redazione del Bilancio.

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

– Tutte le organizzazioni di volontariato sono tenute a redigere un bilancio/rendiconto consuntivo;

– Indicazione dei termini entro i quali deve essere approvato il bilancio/rendiconto consuntivo;

– Impossibilità di sottrarre all’assemblea dei soci il compito di approvazione del bilancio;

– Non è previsto uno specifico criterio di redazione del bilancio (competenza economica, principio di cassa);

– Non è prevista una forma specifica (schema) di bilancio;

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

Le attività istituzionali di un’organizzazione di volontariato sono quelle che, previste dallo statuto, permettono di realizzare direttamente le finalità dell’ente.

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

Nel caso di svolgimento esclusivo di attività istituzionali, non vi sono particolari obblighi di tenuta della contabilità:–per le odv iscritte al registro regionale in base alle disposizioni della legge 266/91;–per le odv non iscritte al registro regionale (che sono comunque considerati Enti non commerciali) in base al comma 1 dell’art. 20, D.P.R. 600/73 che prevede l’obbligo delle scritture contabili solo per le attività commerciali eventualmente esercitate.

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

Per la redazione del Rendiconto/Bilancio consuntivo è comunque necessario tenere traccia dei movimenti contabili al fine di poterne sintetizzare i risultati.La tenuta della contabilità, seppur in assenza di obblighi particolari, può essere tenuta secondo due criteri:–criterio di cassa (partita semplice);–criterio della competenza economica (partita doppia)

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

Criterio di cassa:–Le movimentazioni contabili Vengono rilevate al momento della manifestazione monetaria (al momento dell’entrata e dell’uscita finanziaria) indipendentemente dalla competenza;–Restituisce quale “schema di bilancio” un rendiconto entrate/uscite;

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

Criterio di cassa:

Il risultato del rendiconto è un risultato finanziario

A.Risorse finanziarie di inizio periodo (al 01/01/XX)B.Entrate dell’esercizioC.Uscite dell’esercizioD.Avanzo/disavanzo finanziario (B-C)E.Risorse finanziarie di fine periodo (al 31/12/XX)

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

Criterio di cassa:

–è facilmente utilizzabile anche da personale non esperto di contabilità;–non permette di evidenziare le posizioni debitorie e creditorie dell’associazione;–non permette di evidenziare il valore dei beni ad utilità pluriennale;

E’ consigliato ad organizzazioni di volontariato di dimensioni medio/piccole

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

Il principio della competenza economica:

– le movimentazioni contabili Vengono rilevate al momento della manifestazione economica (al momento del sorgere del provento/ricavo o dell’onere/costo) indipendentemente dalla manifestazione monetaria;

– restituisce quale “schema di bilancio” due prospetti denominati “Stato Patrimoniale” e “Rendiconto Gestionale” ai quali si aggiunge un documento descrittivo denominato “Nota integrativa”

– il risultato del Rendiconto Gestionale è un risultato economico (informa circa l’incremento/decremento subito dal Patrimonio Netto dell’organizzazione nell’esercizio);

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

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Obblighi contabili e di formazione del Bilancio

Il principio della competenza economica:

– è utilizzabile solo da personale “esperto” di contabilità;

– necessita di particolari software gestionali;– permette di evidenziare le posizioni debitorie e

creditorie dell’associazione;– permette di evidenziare il valore dei beni ad utilità

pluriennale;– permette di evidenziare il valore del Patrimonio netto

associativo;

E’ consigliato ad organizzazioni di volontariato di dimensioni medio/grandi

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TENUTA DEI REGISTRI DELLE

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Corso di aggiornamento Corso di aggiornamento AVIS della provincia di AVIS della provincia di

Ascoli PicenoAscoli Piceno

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Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato

– Il mancato obbligo di tenuta della contabilità, nel caso di svolgimento esclusivo di attività istituzionali, comporta la non obbligatorietà dei registri contabili quali:

 o Libro giornale/registro di cassa;o Libro degli inventari;

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Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato

Né il codice civile, né la legge 266/91 pongono in capo alle organizzazioni di volontariato l’obbligo di tenere:

- il libro soci (libro degli aderenti);-il libro dei verbali dell’assemblea e degli altri organi sociali.

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Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato

L’unico registro obbligatorio per le

organizzazioni di volontariato è il libro

dei volontari nel quale vanno riportati i

nominativi delle persone che prestano

attività di volontariato.

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Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato

Legge 266/91 - Art. 4

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

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Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato

Nella pratica non tutti gli aderenti di un’organizzazione di volontariato prestano la propria opera personale spontanea e gratuita di cui all’art. 2 della legge 266/91 (attività di volontariato).

Non tutti gli aderenti dell’organizzazione si possono considerare volontari dell’associazione.

Nel libro dei volontari di cui all’art. 3 del Decreto 14/02/1992 devono essere riportati i nominativi di coloro che prestano attività di volontariato.

Il libro degli aderenti (libro soci) e il libro volontari potrebbero non coincidere.Dott. Davide Alessandrelli 11/04/23

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Tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato

Nel caso di organizzazioni di volontariato che hanno in forza personale dipendente e/o parasubordinato sussiste l’obbligo di tenere ulteriori libri/registri: Libro unico del Lavoro e Libro infortuni. Dott. Davide Alessandrelli 11/04/23

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LA GESTIONE DEI VOLONTARI:

IMPLICAZIONI AMMINISTRATIVE

Corso di aggiornamento Corso di aggiornamento AVIS della provincia di AVIS della provincia di

Ascoli PicenoAscoli Piceno

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La gestione dei volontari: implicazioni amministrative

La stipula di polizze assicurative

• Infortunio – per incidenti che potrebbero occorrere al volontario durante l’espletamento dell’attività di volontariato;

• Malattia – che il volontario potrebbe contrarre a causa dell’espletamento dell’attività di volontariato;

• Responsabilità civile – relativa a danni che il volontario (o altro soggetto che agisce per conto dell’associazione) potrebbe cagionare a terzi (cose animali e/o persone).

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La gestione dei volontari: implicazioni amministrative

La tenuta del registro dei volontari• Il registro, prima di essere posto in uso,

deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

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La gestione dei volontari: implicazioni amministrative

La tenuta del registro dei volontari

• Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

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La gestione dei volontari: implicazioni amministrative

La tenuta del registro dei volontari

• Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

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La gestione dei volontari: implicazioni amministrative

La tenuta del registro dei volontari

• I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

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La gestione dei volontari: implicazioni amministrative

La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai volontari:

• Sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute dal Volontario

– E’ ammissibile il rimborso delle spese documentate (a piè di lista);

– Impossibilità di riconoscere rimborsi forfetari;– Impossibilità di riconoscere gettoni di presenza per

ricoprire cariche associative;

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La gestione dei volontari: implicazioni amministrative

La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai volontari:

•  Entro limiti preventivamente fissati dall’organizzazione

– Delibera da parte dell’assemblea o dell’organo direttivo;

– Approvazione di un apposito regolamento che disciplina il tipo di spesa ammissibile a rimborso, i limiti economici e le modalità di riconoscimento del rimborso spese

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La gestione dei volontari: implicazioni amministrative

La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai volontari:

•Per i rimborsi spese chilometrici (utilizzo dell’auto propria) è possibile fissare un indennità chilometrica che non superi i limiti di imponibilità fiscale previsti dalle tabelle ACI;

•A differenza della disciplina dei rimborsi spese prevista per i dipendenti (e assimilati) può essere riconosciuto al volontario il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di volontariato anche all’interno del proprio comune di residenza.

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La gestione dei volontari: implicazioni amministrative

La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai volontari:•Se vengono rispettati tutti i requisiti sopra elencati i rimborsi spese riconosciuti non costituiscono reddito per il volontario pertanto:•Sotto il profilo fiscale: non sono soggetti a ritenuta d’acconto (ai fini IRPEF);•Sotto il profilo giuridico: non si configurano quali compensi nel rispetto del disposto dell’art. 2 della legge 266/91.

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LA GESTIONE DEL PERSONALE RETRIBUITO: IMPLICAZIONI AMMINISTRATIVE E FISCALI

Corso di aggiornamento Corso di aggiornamento AVIS della provincia di AVIS della provincia di

Ascoli PicenoAscoli Piceno

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La gestione del personale retribuito: implicazioni amministrative e fiscali

Art. 3 legge 266/91

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.

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La gestione del personale retribuito: implicazioni amministrative e fiscali

Le principali forme di contratti di lavoro:

• Lavoro autonomo (libero professionista o prestatore occasionale);

• Lavoro parasubordinato (Co.Co.Pro);

• Lavoro subordinato (lavoratore dipendente);

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La gestione del personale retribuito: implicazioni amministrative e fiscali

Art. 3 legge 266/91

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.

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La gestione del personale retribuito: implicazioni amministrative e fiscali

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La gestione del personale retribuito: implicazioni amministrative e fiscali

Il lavoro parasubordinato

• Questa tipologia di lavoro si colloca in una posizione intermedia tra il lavoro subordinato (lavoro dipendente) e il lavoro autonomo, mantenendo tratti e caratteristiche comuni ad entrambe le tipologie.

• La disciplina del lavoro parasubordinato non è rinvenibile nel codice civile (come nel caso del lavoro autonomo), ma da una serie di leggi specifiche (D. Lgs n. 276/2003);

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Il lavoro autonomo:

Le prestazioni di lavoro autonomo effettuate da liberi professionisti (articolo 2229 e seguenti del c.c. – Delle professioni intellettuali) che svolgono in maniera abituale l’attività oggetto della prestazione (es. avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc...);

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Il lavoro autonomo:• Le prestazioni rese in regime di attività professionale

sono generalmente soggette ad IVA;• Il professionista può addebitare al committente il

contributo previdenziale calcolato in percentuale sul compenso lordo (generalmente 2 o 4% a seconda della cassa previdenziale di appartenenza);

• L’associazione dovrà inoltre operare una ritenuta a titolo di acconto pari al 20%, con obbligo di versamento all’erario tramite modello F24 (per via telematica se l’associazione è in possesso di partita IVA), entro il giorno 16 del mese successivo alla data di pagamento del professionista.

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Il lavoro autonomo:Le prestazioni di lavoro autonomo effettuate da liberi professionisti (articolo 2229 e seguenti del c.c. – Delle professioni intellettuali)Schema di fattura:Prestazione professionale(+) Contributo previdenziale (2 o 4%)(=) Totale Imponibile IVA(+) IVA 20%Totale Fattura (costo della prestazione per le odv – Iva indetraibile)(-) Ritenuta d’acconto 20%(=) Netto a pagare al professionista

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le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti che non svolgono abitualmente l’attività oggetto della prestazione.

–Il ricorso a tale tipologia di prestazione è consentita solo per attività episodiche e specifiche, pertanto il requisito dell’occasionalità viene rispettato nel caso in cui l’attività lavorativa sia circoscritta, non continuativa, non ripetuta nel tempo e vi sia una mancanza di coordinamento con l’attività del committente ed un mancato inserimento funzionale del prestatore nell’organizzazione aziendale;

–La prestazione occasionale non è soggetta ad IVA;

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– L’associazione committente dovrà operare una ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo riconosciuto al lavoratore da versarsi all’erario con le stesse modalità previste per i liberi professionisti.

– Qualora i redditi da prestazioni occasionali del lavoratore abbiano superato, nel corso dell’anno e anche con più committenti, i 5000 euro lordi, sussiste l’obbligo (per il prestatore) di iscrizione alla gestione separata INPS e le somme percepite in eccesso rispetto al limite suddetto dovranno essere assoggettate a contribuzione.

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Tipologia

Limiti previsti per

l'instaurazione del rapporto

Assoggettamento

ad IVA

Ritenuta d'acconto Contributi INPS

Lavoro autonomo reso da liberi professionisti

Nessun limite SI sì - 20% NO

Prestazioni di lavoro autonomo

occasionale

Attività occasionali,

circoscritte e non continuative nel

tempo

NO sì - 20%

NO nel caso in cui il lavoratore non abbia superato nell'anno i 5000

euro. SI nel caso in cui il

lavoratore abbia superato nell'anno i

5000 euro anche con più

committenti. Dott. Davide Alessandrelli 11/04/23

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Il Lavoro parasubordinato:Elementi caratterizzanti il lavoro parasubordinato

–l’obbligo di ricondurre la prestazione lavorativa a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente (contratti di lavoro a progetto);

–prestazione personale resa in autonomia, con continuità nel tempo, in presenza di coordinamento da parte del committente (OdV), ma in assenza del vincolo di subordinazione (escludendo la possibilità di collocarlo in maniera generica all’interno della struttura dell’organizzazione);

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– il coordinamento nei confronti del lavoratore, inteso come collegamento e sincronizzazione con le attività e la struttura del committente, pur mantenendo il collaboratore una sostanziale autonomia organizzativa nello svolgimento dei propri compiti in funzione del risultato;

– continuità della prestazione lavorativa che, pertanto, non è soggetta a vincoli di occasionalità o straordinarietà, ma si svolge in un periodo protratto nel tempo. Il contratto non può avere durata illimitata (a tempo indeterminato), la scadenza può essere determinata o determinabile.

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– continuità della prestazione lavorativa che, pertanto, non è soggetta a vincoli di occasionalità o straordinarietà, ma si svolge in un periodo protratto nel tempo. Il contratto non può avere durata illimitata (a tempo indeterminato), la scadenza può essere determinata o determinabile.

– compenso pattuito proporzionato al lavoro eseguito e ricollegabile a compensi che normalmente sono corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Il compenso può essere determinato o determinabile.

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Il Lavoro parasubordinato - Profilo fiscaleI redditi da lavoro parasubordinato sono

assimilati a quelli da lavoro dipendente:• non è sufficiente operare una ritenuta a

titolo d’acconto al momento dell’erogazione del compenso;

• il committente sarà chiamato a generare periodicamente dei cedolini paga applicando le medesime aliquote fiscali ed agevolazioni previste per i lavoratori subordinati;

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Il Lavoro parasubordinato – Contributi previdenziali

Il collaboratore a progetto è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata INPS, istituita dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nella quale verranno versati i contributi relativi alle proprie prestazioni lavorative.

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Il Lavoro parasubordinato – Contributi previdenziali

– Il costo dei contributi sono per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore

Attualmente le aliquote contributive per i collaboratori a progetto sono le seguenti:• 26,72% per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale (cioè

per i lavoratori che non hanno altri contratti di lavoro o hanno solo altri rapporti di lavoro parasubordinato);

• 17% per i collaboratori con altra copertura previdenziale (artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti, pensionati, ecc..)

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Il Lavoro parasubordinato - Contributi assicurativi– Il collaboratore a progetto dovrà essere

obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni;

– Il costo premio assicurativo, da versare all’INAIL è per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore;

– l’aliquota da applicare per il calcolo del premio varia, a seconda del rischio cui il collaboratore è sottoposto, dal 5 per mille al 5 per cento.

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Base imponibile Aliquota Quota a carico

Committente

Quota a carico

collaboratore

Contributi INPS Compenso lordo erogato

26,72% per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale

2/3 1/3 17% per i collaboratori con altra copertura previdenziale

Contributi INAIL

Compenso lordo erogato se la retribuzione media mensile è compresa tra i valori minimi e massimi previsti dalla legge. Altrimenti la base imponibile di riferimento è data dai minimali o massimali.

Percentuale Inail di riferimento del committente se il collaboratore è funzionalmente inquadrato nell'attività, altrimenti occorre fare riferimento alla tariffa relativa all'attività effettivamente svolta.

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