Modulo 1 unità 1 l'impresa in generale e l'azienda

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L’imprenditore e l’impresa Secondo l’art. 2082 è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. La definizione di impresa si desume pertanto da quella di imprenditore: l’impresa, dal punto di vista giuridico, è l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

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L’imprenditore e l’impresa

Secondo l’art. 2082 è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. La definizione di impresa si desume pertanto da quella di imprenditore: l’impresa, dal punto di vista giuridico, è l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

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Analisi della definizioneL’attività economica esercitata dall’imprenditore sarà una delle seguenti:Produzione di beni per il mercato;Produzione di servizi;Scambio di beni.Il concetto di attività economica richiede che si miri quanto meno alla copertura dei costi con i ricavi.I liberi professionisti e gli artisti non sono considerati imprenditori, a meno che si avvalgano di un organizzazione.La professionalità: l’attività deve essere abituale e continua (ma nel senso di sistematica) ancorchè non esclusiva ed eservitata in nome e per conto proprio.L’impresa presuppone l’organizzazione di mezzi e persone.Una figura particolare è l’imprenditore occulto, che esercita di fatto un’impresa nell’interesse proprio servendosi di un prestanome.

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CLASSIFICAZIONE DELL’IMPRESA

Private(Individuali/societarie)/Pubbliche Agricole(2135 CC)/Commerciali(2195 CC) Piccole(2083 CC)/Medio-Grandi

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I collaboratori dell’imprenditore

Il codice civile definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

I collaboratori subordinati vengono forniti di poteri di rappresentanza dell’imprenditore e in forza della procura ricevuta hanno il potere di compiere atti con i terzo per conto e in nome dell’imprenditore.

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L’institoreÈ institore colui che è preposto dall’imprenditore all’esercizio di un’impresa commerciale oppure di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa stessaCaratteri:La funzione direttiva: l’institore è il collaboratore più elevato dell’imprenditore, poiché sovraintende all’esercizio dell’impresaLa stabilità del rapporto (di lavoro)La generalità dei poteri che sono vastissimi. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili se non è stato a ciò espressamente autorizzatoL’institore deve far conoscere ai terzi che agisce per il preponente, altrimenti rimane personalmente obbligato.

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Il procuratoreIl procuratore è colui che, pur senza essere preposto all’esercizio dell’impresa o a una sede o a un ramo particolare di questa, ha, in base a un rapporto continuativo, il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa.

Al procuratore manca la funzione direttiva. I limiti della procura vanno iscritti nel registro delle imprese.

Il commessoIl commesso è colui che, in base a un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l’imprenditore gli atti relativi alla specie particolare di operazioni delle quali è incaricato.

Egli può compiere soltanto gli atti che rientrano nel normale svolgimento delle sue specifiche mansioni

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E’ il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa,(att. 2555).

L’azienda è lo strumento dell’attività imprenditoriale.Fanno parte dell'azienda non soltanto i beni di

proprietà dell'imprenditore, ma anche quelli sui quali egli ha un diritto di godimento.

L'AZIENDA : definizione

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Beni materiali, che comprendono i beni immobili (come gli edifici) e i beni mobili (come gli impianti, le macchine, le merci,il denaro ecc…).

Beni immateriali, che a loro volta si dividono in:– segni distintivi dell’azienda (ditta, insegna,

emblema e marchio)– Creazioni dell’ingegno, oggetto del diritto d’autore

e d’inventore.

L'AZIENDA : gli elementi

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L’avviamento può essere oggettivo, cioè dipendere da una particolare ubicazione dell’azienda

Oppure soggettivo, cioè dipendere solo dalle (buone) capacità dell’imprenditore.

L'AZIENDA : Avviamento

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Trasferimento definitivo Per atto tra vivi, mediante contratto di vendita

o di permuta o di donazione, o per successione a causa di morte.

Trasferimento temporaneo Nel caso venga ceduto il semplice

godimento, mediante affitto o concessione in usufrutto.

L'AZIENDA : il trasferimento (tipologie)

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Il contratto di trasferimento dell'azienda deve rispettare le forme.

provato per iscritto depositato per l'iscrizione nel registro delle

imprese entro 30 giorni

L'AZIENDA : il trasferimento

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Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell’azienda subentra automaticamente nei contratti stipulati dall’alienante per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale:

contratti di lavoro contratti con i fornitori e con i clienti Il contraente ceduto, tuttavia, può recedere dal

contratto entro 3 mesi

L'AZIENDA : il trasferimento

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Il trasferimento dell'azienda implica anche il trasferimento dei crediti.

Passano all'acquirente i debiti relativi all'azienda ceduta che risultano dai libri contabili obbligatori. Inoltre l’alienante non è liberato dai debiti contratti anteriormente al trasferimento se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

II divieto di concorrenza ( 5 anni). Chi aliena l’azienda deve astenersi dall’iniziare una nuova

impresa, che per l’oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

L'AZIENDA : il trasferimento

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La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'impresa. Ha la duplice funzione di individuare l’imprenditore e l’azienda.

VERITÁ: deve contenere almeno il cognome dell’imprenditore o la sua sigla.

NOVITÁ: non deve essere confondibile con ditte precedentemente adottate da imprenditori concorrenti nello stesso settore economico

LICEITÁ: non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.

ORIGINARIA e DERIVATA (acquisita)L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo.

La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda, ma è possibile il contrario.La legge impone:

società soggette a iscrizione la ragione sociale delle società di persone.

Ia denominazione sociale delle società di capitale.

L'AZIENDA : i segni distintivi

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L'insegna è il segno distintivo dei locali nei quali si esercita l’impresa.Può essere:Denominativa, cioè costituita dalla ditta;Figurativa, cioè costituita da una figura simbolica in modo da attirare l’attenzione del pubblico;Mista, cioè sia denominativa che figurativasull'insegna l'imprenditore ha un diritto all'uso esclusivo nel caso presenti il requisito dell’originalità, cioè non abbia carattere generico.L‘emblema è il segno distintivo di singoli elementi dell’azienda.

L'AZIENDA : i segni distintivi

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II marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa.

L'AZIENDA : i segni distintivi

marchi di fabbrica apposti dal produttore marchi di commercio apposti dal rivenditori (ma non

possono sopprimere quello del produttore) marchi di servizio per attività di servizi individuale (quando è usato da una singola impresa) collettivo (quando è usato da più imprenditori, riuniti in

un'associazione costituita al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di un determinato prodotto o servizio: tali sono, per esempio, i marchi "pura lana vergine" o "vero cuoio").

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L'AZIENDA : i segni distintivi

Pena la sua nullità Il MARCHIO, requisiti Liceità ( buon costume ) Originalità (NO denominazioni generiche) Veridicità: non possono essere oggetto di registrazione i

segni idonei ad ingannare il pubblico. Novità: possono costituire oggetto di registrazione come

marchio d’impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente.

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L'AZIENDA : i segni distintivi

Il marchio può essere trasferito( anche separatamente dall’azienda)

Il diritto di marchio si perde anche per: Non uso per un periodo ininterrotto di 5 anni Volgarizzazione ( talmente noto e diffuso che individua una categoria di

prodotti)

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I marchi Registrazione (a tutela del marchio )• presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, validità

10 anni• l'Organizzazione mondiale della proprietà

intellettuale di Ginevra Preuso ( per la prima volta ) • Territoriale e onere della prova

L'AZIENDA : i segni distintivi

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I marchi non registrato • se il marchio non registrato ha acquistato una

notorietà nazionale, egli ha un diritto all'uso esclusivo di questo marchio e può impedire che altri successivamente lo registri acquisendo così il diritto al suo uso esclusivo.

• se il marchio non registrato ha acquistato una notorietà locale, tutela solo nel preuso

L'AZIENDA : i segni distintivi

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Cenni sulla disciplina della concorrenza

Il codice civile:Dispone che la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale.Consente gli accordi privati di limitazione della concorrenza ma a determinati requisiti.Sono inoltre da osservare le norme comunitarie relative al divieto di concorrenza sleale e all’abuso di posizione dominante da parte delle imprese all’interno del mercato comune.

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Concorrenza slealeÈ concorrenza sleale ogni attività posta in essere da un imprenditore la quale determini, attraverso la violazione dei principi della correttezza professionale, un artificioso perturbamento del mercato, con possibilità di danno per gli imprenditori concorrenti.Si concreta in una delle seguenti forme:Imitazione di nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri;Imitazione servile di prodotti o comunque altri atti idonei a creare confusione con i prodotti dei concorrentiDenigrazione sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito.Altri mezzi quali ad esempio lo spionaggio commerciale, sottrazione di segreti di fabbricazione, accaparramento di personale tecnico dipendente da imprenditori concorrenti e così via.

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L'AZIENDA : Tutela dei segni distintivi

La sentenza che accerta il compimento degli atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione (azione inibitoria) e detta gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti (azione di rimozione)

Se gli atti di concorrenza sono compiuti con dolo o colpa, l’autore è tenuto al risarcimento del danno

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Tutela della concorrenza e del mercatoLa legge antitrust vieta:Le intese restrittive della libertà di concorrenza, cioè tutti quegli accordi, pratiche concordate, deliberazioni che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato.L’abuso da parte di una o più imprese di posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.Le operazioni di concentrazione di imprese che risultino restrittive della concorrenza, in quanto comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante così da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

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L'AZIENDA : i segni distintivi

Le opere dell’ingegno di carattere CREATIVO ( diritto d’autore ) scienze,

letteratura, arti, INVENZIONI INDUSTRIALI ETECNOLOGICHE ( diritto di brevetto )

proprietà industriale che crea sia la paternità dell’opera ( diritto morale ) sia di utilizzarla economicamente ( diritto patrimoniale )

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L'AZIENDA : DIRITTO D’AUTORE

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L'AZIENDA : DIRITTO D’INVENTORE

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L'AZIENDA : REQUISITI

Industrialità: attitudine allo sfruttamento nel processo produttivo

Novità ( non è brevettabile il know how ) Liceità ( non contraria al buon costume ) Originale quando implica un’attività inventiva, cioè

non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, per una persona esperta nel ramo

TUTELA nazionale Comunitaria Internazionale

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Modelli di utilità e disegni ornamentali

Con il termine piccola privativa viene indicata la tutela che la legge accorda a quelle minori invenzioni che, innestandosi su una soluzione tecnica preesistente, vi apportano dei miglioramenti.