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MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E ALLA TRATTA IN REGIONE CAMPANIA Gruppo di lavoro del Dipartimento per le Pari Opportunità – Regione Campania PO FESR 2007-2013 - PON “Governance e Assistenza Tecnica" Elena Bonavolontà, Carla Esposito, Enza Ferrara, Loredana Gazerro

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MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E ALLA TRATTA IN REGIONE CAMPANIA

Gruppo di lavoro del Dipartimento per le Pari Opportunità – Regione Campania

PO FESR 2007-2013 - PON “Governance e Assistenza Tecnica"

Elena Bonavolontà, Carla Esposito, Enza Ferrara, Loredana Gazerro

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La violenza di genere è caratterizzata da una serie distinta di azioni fisiche, sessuali, di coercizione economica e psicologica che hanno luogo all’interno di una relazione intima attuale o passata. Si tratta di una serie di condotte che comportano nel breve e nel lungo tempo un danno sia di natura fisica sia di tipo

psicologico ed esistenziale ( A. C. Baldry, 2006).

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Indice

Premessa .................................................................................................................... 3

1. Inquadramento del fenomeno e descrizione del contesto campano ....................................................... 4

2. Le esperienze dei territori .......................................................................................................................... 9

3. Modello organizzativo per il contrasto alla violenza di genere e alla tratta in Regione Campania ........ 19

Conclusioni ................................................................................................................ 27 Normativa di riferimento ............................................................................................. 28 Bibliografia ................................................................................................................ 29 Sitografia .................................................................................................................. 30 Appendice ................................................................................................................. 31

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PREMESSA

Il presente report intende fornire all’Autorità di Gestione della Regione Campania un nuovo modello

organizzativo di governance che, attraverso il rafforzamento della rete territoriale degli enti e delle

associazioni non profit presenti sul territorio possa, in qualche modo divenire, un punto di riferimento per

la lotta alla violenza di genere e al contrasto alla tratta.

La proposta di un modello integrato e condiviso, in un momento come quello attuale, caratterizzato

dall’esiguità di risorse pubbliche ed in cui, l’emergenza sociale e la povertà divengono sempre più diffuse,

diviene indispensabile. E’ opportuno, in questa fase, individuare nuovi modelli operativi che, attraverso la

condivisione delle risorse, sia umane che finanziarie e delle esperienze già realizzate in altri contesti,

riescano a far massa critica, dando risposte concrete alle esigenze della popolazione.

Il tema della violenza di genere e del contrasto alla tratta sono purtroppo ancora oggi un’emergenza nel

nostro paese. Quotidianamente leggiamo di atti di violenza perpetrati da uomini a danno delle donne,

parliamo di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale. Ci si riferisce, ancora, allo stalking e a tutti gli

atteggiamenti che manifestano ancora oggi l’illegittimità di alcuni comportamenti violenti tra uomo e

donna, soprattutto all’interno delle mura domestiche e sono il segno evidente della manifesta volontà da

parte dell’uomo di esercitare un controllo sulle donne, ad ogni costo.

Si stima, infatti, che fino al 70% delle donne sia vittima di almeno un episodio di violenza nel corso della

vita. Un problema di grande gravità su cui i governi riescono difficilmente ad intervenire, le organizzazioni

che se ne occupano chiedono migliori programmi di prevenzione e servizi di supporto.

Ai casi di violenza di genere che coinvolgono tutte le donne, si aggiunge la tratta degli esseri umani, che nel

panorama criminale internazionale, costituisce uno degli “affari” più remunerativi della criminalità e delle

quali sono vittime numerose donne che vengono ridotte in schiavitù, sfruttate e obbligate a prostituirsi .

In questo report si accenna solo brevemente al fenomeno della violenza di genere e del contrasto alla tratta

cercando invece di fornire all’Autorità di Gestione della Regione Campania un modello condiviso da poter

implementare nel proprio territorio.

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1. Inquadramento del fenomeno e descrizione del contesto campano

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha promosso nel corso degli ultimi anni numerose iniziative

finalizzate ad estendere le conoscenze, ad oggi ancora limitate, sulle nuove forme di sfruttamento para-

schiavistico di esseri umani e di lotta alla tratta, nonché numerose iniziative di lotta alla violenza di genere.

Di seguito si elencano quelle più significative:

A. Azioni realizzate dal Dipartimento anche in campo internazionale, relativamente agli interventi in materia di violenza di genere.

• Numero Antiviolenza 1522

• Rafforzamento della Rete Nazionale Antiviolenza e del servizio telefonico 1522 a sostegno

delle donne vittime di violenza intra ed extra familiare e di stalking ha previsto la

pubblicazione sul portale del progetto della mappatura dei centri antiviolenza e dei servizi,

pubblici e privati, che costituiscono lo strumento di contatto per le donne vittime di

violenza.

B. Azioni realizzate dal Dipartimento, anche in campo internazionale, relativamente agli interventi in

materia di tratta di persone.

• Ente proponente e capofila di due progetti finanziati nell’ambito del Programma comunitario

Prevention of and fight against crime – Action Grants 2007. Azione transnazionale per il

contrasto della tratta di persone a scopo di sfruttamento lavorativo;

• Sviluppo di un Transnational Referral mechanism per le vittime di tratta tra i paesi di origine e

di destinazione (TRM-EU): realizzato in stretta collaborazione con l’ICMPD di Vienna

(International Centre for Migration Policy Develpoment) sviluppa un sistema di cooperazione

istituzionalizzato tra Paesi membri dell’Unione Europea e Paesi Terzi, al fine di garantire una

gestione organica dei casi transnazionali di tratta di persone e condividere adeguati standard

per la protezione delle vittime ed il trattamento dei dati sensibili.

• Progetto ROBSI Romania, Agenzia Nazionale contro la tratta di persone - che ha come obiettivo

interventi mirati alla riduzione del numero di donne trafficate dalla Romania e dalla Bulgaria

verso l’Italia e la Spagna ed alla sensibilizzazione sul fenomeno della tratta a scopo di

sfruttamento sessuale

• Progetto AGIRE che ha come obiettivo interventi mirati a rafforzare la cooperazione tra

soggetti pubblici e privati in Italia, Grecia e Romania nel campo dell’identificazione e

dell’assistenza dei minori vittime e/o potenzialmente vittime di tratta.

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• Programma Tematico della Commissione Europea per la Cooperazione con i Paesi terzi nell’area

della migrazione e dell’asilo (EuropeAid/126364/C/ACT/Multi), per rafforzare la cooperazione

tra Nigeria e Italia in materia di identificazione delle vittime di tratta, perseguimento dei

trafficanti e assistenza alle vittime.

• Cooperazione e il coordinamento delle attività in materia di contrasto alla tratta di persone e

assistenza delle vittime realizzate con le risorse del Fondo Sociale Europeo, programmazione

2007-2013.

• Il Dipartimento si avvale inoltre della Commissione Interministeriale per il sostegno alle vittime

di tratta, violenza e grave sfruttamento, che rappresenta un importante organo

interistituzionale di coordinamento e controllo degli interventi.

• Coordinamento dei lavori di un Tavolo tecnico interistituzionale, costituito al fine di elaborare il

primo Piano nazionale di azione contro la tratta di esseri umani.

• Coordinamento del sistema italiano di protezione che prevede una struttura composita per

l’assistenza delle persone trafficate che si compone di tre fondamentali pilastri di azione

(emersione, identificazione e prima assistenza, inclusione sociale) ai quali sono collegati

altrettanti dispositivi di intervento:

o Numero Verde Nazionale anti-tratta (800.290.290);

o Programma di prima assistenza, ai sensi dell’art. 13 della legge 228/2003 (“Misure

contro la tratta di persone”) “Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le

vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale”;

o Programma di assistenza e integrazione sociale previsto dall’art. 18 del d.lgs. 286/98

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero”

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Secondo la triste conta delle donne uccise, la provincia di Napoli, in particolare, è la provincia in cui le

donne muoiono di più per mano degli uomini e la Campania in questo senso è l'area più violenta d'Italia:

ben 15 omicidi in un anno. (Ansa, 7 marzo 2013).

Il Consiglio Regionale della Campania ha, nel luglio scorso, approvato all’unanimità la legge regionale n. 22

del 21 Luglio 2012 “Norme per l’integrazione della rete dei servizi territoriali per l’integrazione della rete

dei servizi territoriali per l’accoglienza e l’assistenza alle vittime di violenza di genere” . Con questa legge la

Regione Campania punta all’integrazione dei servizi territoriali antiviolenza di genere, al rafforzamento dei

percorsi di assistenza e delle associazioni di volontariato, e istituisce l’Osservatorio regionale della rete

antiviolenza per promuovere campagne di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e protocolli

d’intesa. I dati raccolti verranno pubblicati sul sito della Regione ogni biennio.

In Campania non esistono dati precisi sulla violenza contro le donne e la legge servirà anche a mettere

riparo a questa mancanza.

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Ricognizione delle associazioni della Campania che si occupano di violenza di genere e contrasto alla tratta :

Di seguito si elencano le principali associazioni non profit del territorio campano che sostengono le donne vittime di violenza o di tratta:

Nome Località (Cap)

Ambiti Destinatari

Servizio di sostegno e accompagnamento delle donne vittime di abuso e violenza

Nola

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Dedalus cooperativa sociale

Napoli Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Centro Antiviolenza Filo di Arianna

Avellino

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Centro Antiviolenza "W.i.n. Women in Network"

Casagiove

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Centro Antiviolenza "W.i.n. Women in Network"

Caserta

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Centro Ascolto Antiviolenza - Aurora

Napoli

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Centro Antiviolenza Telefono Rosa

Caserta

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Centro Antiviolenza E.V.A

Maddaloni

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Centro Antiviolenza Linea Rosa

Salerno

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Onda Rosa (Associazione di volontarie)

Napoli

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Centro Antiviolenza e Antistalking Ass. di volontariato Cassandra

Benevento

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Telefono Rosa - Spazio Aspasia

Giugliano

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

Coop Sociale ARADIA

Santa Maria Capua Vetere

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

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Centro Antiviolenza Cooperativa Eva

Maddaloni

Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere

Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta

A.S.D. ASS. SPAZIO DONNA

Caserta

Orientamento territoriale, Tutela legale e promozione dei diritti, Violenza di genere, Socio assistenziale (compreso segretariato sociale), Educativo ricreativo, Psico pedagogico/psico sociale

Donne, Donne vittime di violenza/maltrattamenti/sfruttamento sessuale/tratta, Donne sole con bambino, Minori/adolescenti, Famiglie/coppie

C.I.F.CENTRO ITALIANO FEMMINILE SEZ. DI AVELLINO

Avellino

Formazione professionale (bilancio di competenze), Orientamento territoriale, Tutela legale e promozione dei diritti, Socio assistenziale (compreso segretariato sociale), Educativo ricreativo, Intercultura/mediazione culturale

Donne, Immigrati, Famiglie/coppie

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2. Le esperienze dei territori

1. Il Progetto Rete antiviolenza tra le città Urban Italia - Rafforzamento della rete antiviolenza tra le città Urban Italia”

Con il Progetto Rete antiviolenza tra le città Urban Italia il Dipartimento per le Pari Opportunità,

nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Urban Italia 1994 – 1999, finanziato con il Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ha da un lato finanziato un’iniziativa volta a monitorare l’effettiva

dimensione dei reati sessuali nell’ambito un’indagine specifica svolta su tutto il territorio nazionale su

violenza e maltrattamenti in famiglia; dall’altro l’assegnazione di risorse alle seguenti otto città italiane :

Catania, Foggia, Lecce, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Venezia.

Nel 2001, il DPO ha previsto l’estensione della Rete antiviolenza - avviata nel 1998 in 8 città italiane con un

finanziamento del PIC Urban - a 18 nuove città : Genova, Trieste, Carrara, Pescara, Torino, Milano, Salerno,

Cosenza, Bari, Siracusa, Catanzaro, Caserta, Misterbianco, Crotone, Taranto, Mola di Bari, Cagliari, Brindisi.

L’obiettivo prioritario è stato quello di acquisire conoscenze sulla percezione e sulla dimensione della

violenza contro le donne, di verificare il grado di sicurezza avvertito dalla popolazione in zone considerate

“socialmente problematiche” e di valutare gli stereotipi associati al fenomeno.

2. Progetto Arianna

Il progetto Arianna è l’iniziativa che il Dipartimento per le Pari Opportunità ha attivato, a partire dal 2006,

per sostenere l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle

donne. Con questa iniziativa il DPO ha inteso realizzare una "Rete Nazionale Antiviolenza" sostenuta da un

numero telefonico di pubblica utilità 1522, un servizio pubblico che si pone l’obiettivo di fornire ascolto e

sostegno alle donne vittime di violenza. Il servizio del 1522 è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno

ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con

un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le donne vittime di

violenza, possono usufruire di informazioni utili e di un primo orientamento verso i servizi socio sanitari

pubblici e privati presenti a livello locale.

Attualmente i territori pilota sono le città di Bologna, Palermo, Napoli, Venezia, Pescara, Prato, Cosenza,

Isernia, Trieste, Ravenna, Nuoro, Potenza, Aosta, Torino, Latina, Agrigento, e le province di Genova,

Ancona, Bari, Catania, Caserta e la Provincia Autonoma di Bolzano, ovvero sono le aree territoriali, Comuni

o province, con le quali il DPO stipula un Protocollo d'intesa al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione

e contrasto alla violenza di genere, promuovendo la costituzione o il rafforzamento di reti locali atte a

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contrastare gli episodi di violenza sulle donne e facilitando l'integrazione del servizio nazionale 1522 con le

strutture socio-sanitarie presenti in ambito territoriale.

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3. Progetto Oltre la strada

Il progetto Oltre la strada della Regione Emilia Romagna è stato finanziato nell’ambito del fondo nazionale

lotta alla tratta del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto "Oltre la strada", attivo dal 1996 e coordinato dalla Regione, è rivolto alle vittime di grave

sfruttamento, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani, attraverso interventi realizzati dagli enti locali.

Dal 1999 al 2011 sono stati trattati 3.566 casi, ottenuti 3.500 permessi di soggiorno, 191 rimpatri e

realizzati 7.263 interventi di reinserimento socio-lavorativo (di cui: 2.883 inserimenti lavorativi, 635 borse

lavoro, 643 corsi di formazione professionale, 2.003 corsi di alfabetizzazione, 1.099 percorsi di

orientamento al lavoro).

Il progetto prevede:

I programmi individualizzati di prima assistenza (art. 13 Legge 228/2003);

i programmi di protezione sociale (art. 18 D. Lgs. 286/98)

I primi possono avere durata massima di 3 mesi, e costituiscono la base del percorso di fuoriuscita dalla

situazione di sfruttamento. In questo primo periodo vengono approntate le immediate misure di

accoglienza e di assistenza sanitaria. Successivamente il percorso può proseguire con il passaggio alle forme

di tutela previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 286/98, cioè ai programmi di protezione sociale che

durano mediamente tra i 18 ei 24 mesi, e si conclude con la richiesta di conversione del titolo di soggiorno

da motivi umanitari a motivi di lavoro. Vengono realizzate azioni di protezione e integrazione come

l’accoglienza abitativa, l’assistenza sanitaria, psicologica, legale nonché specifiche attività mirate

all'inserimento socio-lavorativo come corsi di formazione professionale, di alfabetizzazione linguistica,

borse-lavoro e tirocini lavorativi.

L’obiettivo degli interventi è quello di far raggiungere la piena autonomia sia dal punto di vista materiale

che psicologico alle persone (soprattutto donne vittime di sfruttamento sessuale) che decidono di sottrarsi

ai circuiti criminali.

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4. Progetto L.I.R.A. eLaborare Insieme peRcorsi Antiviolenza

Il progetto L.I.R.A. (eLaborare, Insieme, peRcorsi, Antiviolenza), realizzato con il contributo del

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e promosso dal Centro

Donna/Centro Antiviolenza del Comune di Venezia in collaborazione con la Cooperativa Sociale Iside è

fortemente impegnato nel reperimento di risorse e di strumenti per il Centro Antiviolenza a sostegno delle

donne. Il progetto prevede le seguenti attività:

Atelier di Arteterapia: Uno spazio nuovo di sostegno psicologico individuale e di gruppo che utilizza il

linguaggio e gli strumenti dell'arte per trovare nuove modalità per conoscersi e comunicarsi.

Gruppo di Auto-Aiuto: Percorso per rileggere la propria storia da una prospettiva diversa, condividendo

esperienze ed arricchendosi di quelle altrui, per sentirsi meno sole.

Incontri Legali: Un percorso finalizzato ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle donne, e ad

avere maggiori strumenti per difendersi.

Corso di Difesa Personale: Percorso per imparare la difesa attraverso la conoscenza delle potenzialità e dei

limiti del proprio corpo e della propria mente, incrementando efficacia ed autostima.

Orientamento al Lavoro: Incontri di gruppo che offrono alle donne strumenti utili per una riqualificazione

personale e professionale.

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5. R.I.I.T.A. FoRmazione AntI-VIolenza OperaTori SAnitari

Il progetto R.I.I.T.A. (FoRmazione AntI-VIolenza OperaTori SAnitari), finanziato dal Dipartimento per le Pari

Opportunità intende porre le basi per la strutturazione di una Rete di Servizi competenti in azioni di

contrasto alla violenza di genere e allo stalking. L’obiettivo è di rafforzare le competenze degli operatori,

divenendo così in grado di sostenere le donne che subiscono violenza, ponendo le basi per una cultura

anti-violenta. In tale contesto il progetto RIITA si struttura su diversi livelli, ognuno dei quali concorre

all'unico obiettivo di avviare un percorso di empowerment contro la violenza di genere e lo stalking.

1. Il Percorso formativo per il proprio personale sanitario con particolare attenzione a quello dei reparti di

pronto soccorso. L'obiettivo di tale percorso è di approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza

di genere e fornire gli strumenti per affrontare, accogliere ed indirizzare la domanda di aiuto delle donne

che si rivolgono alle strutture sanitarie. A tal fine il percorso vedrà, attraverso i contributi dei partecipanti,

la creazione condivisa di una procedura operativa che potrà divenire prassi all'interno dei reparti

ospedalieri e dei servizi territoriali aziendali.

2. La Ricerca Parallelamente al corso di formazione è stata realizzata una ricerca, in collaborazione con

l'Università degli Studi di Padova ed il CIRSPG (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Studi sulle Politiche

di Genere). Lo scopo è quello di indagare la percezione della violenza di genere e del fenomeno dello

stalking tra i partecipanti al progetto, ovvero i professionisti già attivi all'interno delle due Ulss.

3. Il Convegno per presentare l'intero percorso, la proposta relativa alla procedura che potrebbe essere

attivata per le due Ulss, ed i risultati della ricerca.

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6. EMPOWER_Empowerment of woman environment research Programma Daphne III

Con il Progetto Empower, finanziato dal Programma Daphne III della Commissione Europea, è stata

realizzata una ricerca-azione che ha introdotto la psicodrammatica, quale metodologia di intervento

psico-educativo validata. L'impostazione e l'efficacia di tale metodologia è stata poi contemporaneamente

diffusa e verificata, attraverso la formazione di soggetti, appartenenti ad altre realtà europee. La

cooperativa Iside, esperta nelle pratiche di contrasto alla violenza di genere, si è occupata del percorso di

formazione e della conduzione dei gruppi. A questa iniziativa hanno partecipato: Dipartimento di Psicologia

Applicata dell'Università di Padova, Cooperativa Sociale Iside, Sportello Donna del Comune di Rovigo,

Aipsim, Bulgaria_Bulgarian Society for psychodrama and group therapy, Nadja Foundation;

Romania_Romanian association of psichodrama, Home of hope; Portogallo_Sociedade portuguesa de

psicodrama; Umar Austria_University of Klagenfurt, Austria.

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7. DUG Diritti Umani di Genere

II Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finanziato il Progetto

DUG, Rete integrata di servizi ed iniziative per i diritti umani di genere. Il progetto che si rivolge ai soggetti

istituzionali e non, che incontrano situazioni di violenza di genere, è strutturato in tre linee d'azione per

operatori/trici dei servizi antiviolenza, socio-sanitari,educativi, giuridici,delle forze dell'ordine e della

sicurezza, in ambito pubblico e del privato sociale. Le attività riguardano:

1. la creazione ed implementazione della Rete Regionale attraverso incontri nei singoli territori per la

formazione di una Rete Territoriale dei servizi orientati al contrasto alla violenza di genere;

2. la creazione di un Osservatorio Regionale indicato per la gestione ed elaborazione di una banca dati

provenienti dai servizi delle Reti Territoriali, con il compito di definire indicatori e raccogliere dati su:

contesto culturale, risposte dei servizi territoriali, modalità e percorsi di accoglienza, consolidamento e

innovazione delle pratiche;

3.Percorso Seminariale Itinerante realizzato nelle diverse città partners del progetto volto alla

sensibilizzazione degli operatori verso una cultura dell'antiviolenza e verso una maggiore consapevolezza

dei diritti umani di genere.

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8. Il Centro ascolto ed accoglienza La Nara

Gestito dalla Alice Cooperativa sociale s.c.a.r.l. in convenzione con il Comune di Prato, Provincia di Prato e i

Comuni dell'area pratese, il centro è il luogo in cui ogni donna in momentanea difficoltà può trovare

ascolto e confronto con altre donne attraverso colloqui telefonici e personali. Il Centro fornisce

informazioni sui servizi esistenti a Prato ed in altre città italiane oltre a dare informazioni di tipo legale e a

sostenere la donna nel caso in cui debba ricorrere al Pronto Soccorso o alle Forze dell'ordine. Il Centro "La

Nara" ha una segreteria telefonica che funziona 24 ore su 24. E' un servizio gratuito. Il centro "La Nara"

dispone anche di una "Casa rifugio", dove vengono ospitate temporaneamente (3 mesi rinnovabili a 6)

donne ed eventuali figli minorenni che hanno problemi di violenza e si trovano in pericolo di vita.

9. Sportello Aurora : Progetto antiviolenza per donne e minori

Le persone e i nuclei familiari che si trovano a vivere situazioni di maltrattamento, violenza fisica e sessuale,

conflittualità di coppia, possono rivolgersi ad un’equipe composta da psicologi, consulenti familiari e legali

che ascoltano, sostengono e progettano i diversi interventi che riguardano:

• ASCOLTO per uscire dall'isolamento

• SOSTEGNO per portare avanti le tue scelte coraggiose

• ACCOGLIENZA presso la nostra casa per periodi di tempo concordati

• PROGETTAZIONE per pensare e trovare insieme possibili vie di uscita

• SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE,FORMAZIONE per contribuire a costituire una cultura della

non violenza

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10. Associazione Penelope - Progetto Fragile

Il Progetto Fragile, realizzato con il finanziamento dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche

sociali e delle autonomie locali mette a disposizione delle vittime di violenza i seguenti servizi:

Creazione di tre sportelli informativi di segretariato sociale per donne vittime di violenza con

particolare attenzione alle donne extracomunitarie vittime di tratta;

Fornire ascolto telefonico alle vittime di violenza tramite il numero verde regionale gratuito.

Fornire consulenza legale gratuita;

Garantire un allontanamento immediato dalla fonte di violenza tramite la casa di fuga e la messa

in rete delle strutture di accoglienza già attivate dall’Associazione Penelope e dall’Associazione

Casa dei Giovani per un allontanamento immediato dalla fonte di violenza;

Creazione di una rete di servizi pubblici e privati (AUSL, consultori, associazioni) rivolta al

contrasto della violenza alle donne a livello regionale con la strutturazione di incontri periodici

per l’aggiornamento dei dati;

Creazione di una rete regionale sulla tratta a scopo di sfruttamento sessuale per un monitoraggio

del fenomeno in Sicilia.

Promozione di inserimenti lavorativi tramite tirocini formativi ex art. 18 Legge 196/97 con

erogazione di borse lavoro per favorire il reinserimento lavorativo delle vittime di violenza e

promuovere percorsi di vita indipendente;

Promuovere attività di sensibilizzazione dei territori con il coinvolgimento delle istituzioni, quindi

AUSL, servizi sociali territoriali, associazioni di volontariato, scuole, famiglie e comunità religiose

al tema della violenza sulle donne.

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11. UNA – Umbria Network Antiviolenza

Il progetto UNA – Umbria Network Antiviolenza del Comune di Perugia è finanziato dal Dipartimento per le

Pari Opportunità e cofinanziato da Regione Umbria, Provincie di Perugia e Terni, Comuni di Perugia, Terni,

Amelia, Assisi, Foligno, Gubbio, Narni e Spoleto. Fanno parte del partenariato anche il Centro per le Pari

Opportunità, le Aziende Ospedaliere e le Ausl della regione, oltre a 9 organizzazioni del Terzo Settore. Le

azioni previste dall’iniziativa sono:

l’ampliamento del telefono donna affinchè possa garantire risposta alle chiamate 24 ore su 24 il potenziamento, o realizzazione, delle strutture residenziali protette nei Comuni di Perugia, Terni e

Foligno; l’attivazione di 5 nuovi punti di ascolto in diverse zone della regione; la strutturazione di 4 equipe multidisciplinari che sul territorio favoriscano una prima risposta

strutturata ed un protocollo comune di intervento; la costituzione di un Osservatorio Regionale che monitori e valuti i fenomeni e gli interventi relativi

alle diverse forme di violenza di genere.

12. Bellizzi : linea telefonica antiviolenza

Nel Comune di Bellizzi è stata di recente attivata una “Linea telefonica antiviolenza”. Il Centro di ascolto,

aperto dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i venerdì, servirà alle donne in difficoltà per le violenze sulle

donne fisiche, psicologiche e morali. L’ascolto e la richiesta d’aiuto vengono effettuati attraverso la linea

telefonica ed i colloqui con le operatrici, garantendo ad ogni donna riservatezza e anonimato.

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3. Modello organizzativo per il contrasto alla violenza di genere e alla tratta in Regione Campania

“un nuovo stile di governo, distinto dal modello del controllo gerarchico e caratterizzato da un maggior grado di

cooperazione e dall’interazione tra lo stato e attori non statuali all’interno di reti decisionali miste pubblico/private” (Mayntz, 1999: 3)

Negli ultimi anni si va sempre più affermando la necessità di rivedere i modelli di governance vigenti, in

quanto l’attuale sistema organizzativo ha evidenziato un palese disallineamento tra l’assetto istituzionale e

quello reale. Da un lato, ci si trova in presenza di un modello di Stato, in parte ancorato ad una forma

centralizzata, dall’altra il mondo economico e sociale che va sempre di più a modellarsi su esigenze

specifiche, in cui le fasce deboli della popolazione rischiano di essere sempre più al margine. Per perseguire

la reale uguaglianza dei cittadini, diviene indispensabile il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli

stakeholders coinvolti nel processo, ognuno infatti partecipa in quanto portatore del proprio interesse e

contribuisce allo sviluppo, diventando una variabile indipendente che può generare dei cambiamenti.

A partire da questa nuova consapevolezza, le amministrazioni pubbliche, in particolare, hanno danno vita a

processi partecipativi in diversi settori che vanno dalla pianificazione territoriale, al welfare, al settore del

credito, ecc. I cittadini così, non sono più destinatari passivi degli interventi pubblici o delle scelte di

indirizzo politico dell’amministrazione ma, piuttosto, la loro partecipazione alle scelte pubbliche diviene

una risorsa strategica per il processo decisionale.

In questo nuovo scenario che va delineandosi, diviene fondamentale individuare approcci innovativi,

metodologie e nuovi modelli di governance che vadano a strutturare forme di collaborazione attualmente

di tipo spontaneo tra i settori non profit e Pubblica Amministrazione.

La metodologia che si propone in questo report intende definire nuovi assetti organizzativi e operativi

efficaci per l’individuazione di un modello organizzativo di riferimento condiviso e di collaborazione tra

soggetti del mondo Non Profit e Pubblica Amministrazione nel territorio campano, a partire dalla

capitalizzazione delle esperienze già realizzate in altri contesti e con altri attori territoriali.

La società civile, oggi, chiede al mondo del non profit e a quello della Pubblica Amministrazione di

avvicinarsi e dialogare meglio di quanto non abbiano fatto finora, per favorire il benessere sociale

attraverso la soluzione di problemi specifici. La domanda di impegno sociale e di cultura della solidarietà si

diffonde in strati sempre più ampi e diversificati della comunità e per raggiungere il risultato atteso e

desiderato è necessario formalizzare le collaborazioni, rendere cioè prassi consolidata ciò che avviene in

maniera occasionale e discontinua.

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Anche nel caso di servizi di welfare legati al contrasto alla violenza di genere e alla tratta, può essere

adottata una metodologia innovativa che porti all’identificazione di un vero e proprio modello di

riferimento nella collaborazione tra Non Profit e Pubblica Amministrazione.

Il primo passo, per la definizione di un modello di governance, è il riconoscimento, attraverso l’attività di

mappatura dei soggetti e delle coalizioni di attori attivi sul territorio, anche in forma embrionale e non

strutturata.

GLI STAKEHOLDERS

I principali attori coinvolti nel processo sono di seguito elencati. Per quanto concerne invece la ricognizione

delle principali associazioni del non profit che si occupano di sostegno alle donne vittime di violenza e di

contrasto alla tratta, è già realizzata nel paragrafo precedente: Ricognizione delle associazioni della

Campania che si occupano di violenza di genere e contrasto alla tratta.

Regione

Enti locali

Asl Forze dell'Ordine

Associazioni non profit

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GLI INTERESSI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI GOVERNANCE

Prima di procedere alla definizione di un’ipotesi di massima di un modello di governance strutturato tra

non profit e pubblica amministrazione, è opportuno comprendere quale sia il valore aggiunto che, una

collaborazione strutturata, possa apportare ad ogni attore coinvolto nel processo. Rispondere a questo

quesito aiuta a trovare gli ingredienti necessari per la definizione di una partnership tra non profit e PA

che contribuisce alla messa a punto di un nuovo modello di governance.

Perché un’associazione NON PROFIT può avere interesse a collaborare in maniera continuativa con la PA?

Qual è l’utilità per la Pubblica Amministrazione ?

• Maggiori opportunità per il perseguimento della causa.

• Contaminazione con modelli organizzativi più moderni ed efficienti.

• Miglioramento dei rapporti con gli attori del territorio.

• Sviluppo dello spirito di appartenenza. • Attrazione delle migliori risorse umane.

NON PROFIT

• Miglioramento dell’efficienza dei servizi

erogati • Potenziamento e miglioramento della rete

degli attori del territorio • Rafforzamento della governance e della

collaborazione con i soggetti del non profit

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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Quali sono gli aspetti da verificare prima di avviare una partnership?

• Valutare che la mission, la vision e i valori dell’associazione siano coerenti e complementari rispetto a quelli dell’organizzazione pubblica

• Deve avere chiare le modalità di coinvolgimento dell’impresa con cui potrebbe relazionarsi.

Non profit

• Valutare l’affidabilità dei propri partners. • Perseguire obiettivi condivisi dalla popolazione

Pubblica Amministrazione

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Dalle buone pratiche esaminate è possibile trarre alcuni suggerimenti per la definizione di un modello di

governance innovativo

La capacità di coinvolgimento e interconnessione delle organizzazioni non profit e della pubblica

amministrazione deve basarsi non solo sull’apertura dei propri sistemi organizzativi e di governance ma

anche attraverso la creazione di sistemi di relazioni interorganizzativi su base territoriale capaci di

includere gli interessi e le aspettative di tutti gli attori del territorio, creando opportunità di avvicinamento

anche per quei soggetti apparentemente distanti per valori e cultura.

Alla base della rete relazionale e collaborativa che si va a modellizzare la consapevolezza che il mondo in cui ci

muoviamo è articolato e in continua evoluzione e che, pertanto, alla base della pianificazione di un processo di

sviluppo o semplicemente della progettazione di un intervento, sia necessario adottare una metodologia

innovativa che consideri tutte le variabili in gioco per far sì che il risultato finale risponda al meglio al bisogno -

desiderio da soddisfare.

Per far ciò è possibile procedere alla definizione di alcuni passaggi essenziali che sono riportati nello schema che

segue. Le fasi rappresentate raccontano di un percorso “consigliato” per l’avvio di un processo di collaborazione

Riconoscersi in obiettivi comuni

Costruire luoghi di scambio

Sviluppare professionalità complesse

Favorire l’innovazione in ambito finanziario per il reperimento di risorse

Sperimentare forme ibride di impresa sociale

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strutturata per la definizione di un nuovo modello di governance. Tale iter può essere approfondito, analizzato e

rimodulato inserendo elementi nuovi in funzione delle peculiarità specifiche di ogni servizio che si intende

erogare e dalla tipologia di soggetto che viene coinvolto nel processo.

Nella fase della conoscenza è opportuno effettuare le seguenti attività:

• Analisi dei fabbisogni del territorio e/o della comunità • Analisi delle iniziative/interventi di sviluppo locale e programmazione negoziata in corso • Analisi dell’offerta di servizi socio-assistenziali

La fase dell’Analisi interna ed esterna riguarda invece

• Analisi delle strutture sia del settore pubblico che del privato coinvolte nel processo.

La progettazione delle attività deve riguardare:

• Raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori ad azioni/interventi socio-assistenziali

• Progettazione operativa sulla base delle proposte progettuali ritenute idonee in base alle strategie/priorità

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La fase della Realizzazione:

• Attuazione delle azioni • Strutturazione del sistema di analisi, monitoraggio e valutazione degli interventi • Analisi e valutazione degli interventi • Presentazione dei risultati

Gestione

• Gestione delle attività • Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati

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MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E PER LA LOTTA ALLA

TRATTA

Per contrastare il fenomeno della violenza di genere e del contrasto alla tratta, come è noto, si rende

necessario un intervento congiunto di diversi attori: enti locali, questure, forze di polizia, magistratura,

enti del terzo settore, servizi sociali pubblici e privati, strutture sanitarie, associazioni di categoria.

Come ribadito anche in precedenza, i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel processo devono

muoversi in sinergia con gli altri, secondo un circuito di coordinazione e collaborazione continua,

consapevole delle rispettive esigenze e difficoltà.

Per questo, il tema della definizione di forme di collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali

rappresenta il punto cruciale degli interventi contro la violenza di genere e la tratta di esseri umani. La

proposta, che qui viene delineata pertanto, si basa sulla necessità di intervenire con un'azione

congiunta tra le istituzioni e gli organismi più coinvolti in Campania che porti alla costituzione di una

Cabina di Regia

, coordinata dalla Regione Campania ma che sia fortemente radicata sul territorio.

Regione Campania

Associazioni non profit

Forze dell'Ordine

Consigliera di parità

Centri per l'impiego

Caritas

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CONCLUSIONI

I temi affrontati, seppur in maniera sintetica in questo studio, mettono in luce quanto si debba ancora

lavorare nel nostro paese a favore della parità di genere e della lotta alle discriminazioni di ogni tipo.

Come emerge anche dallo studio: “La violenza sulle donne: il sostegno alle vittime” (EIGE) i servizi di

assistenza attuali non soddisfano le esigenze delle donne vittime di violenza. I servizi specializzati sono

insufficienti e distribuiti in modo frammentario in alcuni Stati Membri e il loro finanziamento non è

adeguato. Inoltre, la formazione per i professionisti che lavorano con le vittime di violenza non è ancora

obbligatoria, sistematica né sensibile alle specificità di genere .

I risultati di questa ricerca sono in linea con le indicazioni della Commissione che invita a focalizzarsi sui

diritti delle vittime, come anche affermato all’interno della Strategia della Commissione europea per la

parità tra donne e uomini 2010-2015 e della Direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti,

assistenza e protezione delle vittime di reato, di recente adozione.

Per perseguire questi obiettivi è necessario però individuare nuovi modelli organizzativi in cui la pubblica

amministrazione affianchi in maniera sempre più decisiva le associazioni del non profit.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, art. 18, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta legge"Bossi-Fini")

• Legge 11 agosto 2003, n.228, "Misure contro la tratta di persone", artt.12 e 13 • Legge 20 febbraio 1958, n. 75, "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro

lo sfruttamento della prostituzione altrui" • Codice penale:

art. 600 (Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù)

art. 601 (Tratta di persone)

art. 602 (Acquisto o alienazione di schiavi)

art. 604 (Fatto commesso all'estero)

• Legge Regionale n. 22 del 21 Luglio 2012 - “NORME PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER L’ACCOGLIENZA E L’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)”

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BIBLIOGRAFIA

Hirigoyen M.F. (2000), Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro, Torino, Einaudi.

De Zulueta F. (1993), Dal dolore alla violenza. Le origini traumatiche dell’aggressività, Raffaello Cortina Editore.

Baldry A.C. (2006), Dai maltrattamenti all’omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio, FrancoAngeli Editore.

Andrea Morniroli , VITE CLANDESTINE Frammenti, racconti ed altro sulla prostituzione e la tratta di esseri umani in provincia di Napoli, Cooperativa sociale Dedalus

I punti focali dell’analisi sulla governante delle regioni aderenti al :Progetto sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governance e piani nazionali, regionali e piani di zona nell’ambito delle politiche di inclusione sociale

L’azione di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani. Le linee del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Raffaele Grassi

La violenza sulle donne: il sostegno alle vittime” (EIGE)

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SITOGRAFIA

http://www.isidecoop.com/iside-violenza-di-genere/violenza-genere.html

http://www.provincia.ct-egov.it/reteantiviolenza/risorse/asso_penelope.asp

http://www.comune.sassari.it/servizi/sociale/sportello_aurora.htm

http://www.borgorete.it/servizi/progetti/una-umbria-network-antiviolenza

http://www.isidecoop.com/i-progetti-della-cooperativa-iside/antiviolenza-donna-1522.html

http://www.acavpr.it/OLD/progetto_emilia_testo.htm

http://www.comune.ra.it/Ravenna-Donna/1522-Numero-antiviolenza

http://empower-daphne.psy.unipd.it/index.php?p=1

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/daphne-programme/index_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm

http://www.solideadonne.org/mappa_servizi/index.php?provincia=0&localita=0&nome=&tsv[]=1&tsv[]=2&tsv[]=3&tsv[]=4&tsv[]=5&tsv[]=6&tsv[]=7&tsv[]=9&tsv[]=10&tsv[]=11&tsv[]=12&tsv[]=13&tsv[]=15&amb[]=4&amb[]=5&dst[]=1&dst[]=2&sbmt=Cercare&regione=campania

www.osservatorionazioanletratta.it

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APPENDICE

ART. 1. (Modifica dell'articolo 600 del codice penale).

Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

ART. 2. (Modifica dell'articolo 601 del codice penale).

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

ART. 3. (Modifica dell'articolo 602 del codice penale).

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

ART. 4. (Modifica all'articolo 416 del codice penale).

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

ART. 5. (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale).

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1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"ART. 25-quinquies. - (Delitti contro la personalità individuale). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

ART. 6. (Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601 e 602" sono soppresse;

b) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601, 602,";

c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente: "600," e dopo la parola: "601," la seguente: "602,".

ART. 7. (Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,".

ART. 8. (Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75".

2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

ART. 9. (Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni).

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1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

ART. 10. (Attività sotto copertura).

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

2. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

ART. 11. (Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia).

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".

ART. 12. (Fondo per le misure anti-tratta).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.

4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle somme stanziate dall'articolo 18".

5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

ART. 13. (Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

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3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14. (Misure per la prevenzione).

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 15. (Norme di coordinamento).

1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".

2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,".

3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli articoli 600, 601 e 602,".

4. All'articolo 600-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

5. L'articolo 600-septies del codice penale è sostituito dal seguente:

"ART. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive".

6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

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10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

ART. 16. (Disposizioni transitorie).

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

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“NORME PER L’INTEGRAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER L’ACCOGLIENZA E L’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)”

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 21 LUGLIO 2012

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Campania, in attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1350/2007, riconosce che ogni forma di persecuzione rivolta al genere femminile che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o di qualunque tipo dirette a provocare sofferenza alla donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata che nella pubblica, rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica e psichica e costituisce una minaccia per la salute e la sicurezza.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto e dei principi dell'articolo 1, disciplina gli interventi previsti dall'articolo 29 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), promuovendo l'integrazione della rete dei servizi sociali e ospedalieri per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza di genere.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove politiche specifiche attraverso gli strumenti di programmazione sociale e sanitaria.

Art. 3

(Integrazione servizi territoriali antiviolenza di genere)

1. Ai fini dell'integrazione delle strutture e delle attività per la prevenzione, l'assistenza e il contrasto della violenza di genere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della giunta regionale, d'intesa con l'assessore alla sanità e alle politiche sociali, individua il Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali.

2. Il Centro regionale ha il compito di sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate all'ottimizzazione degli interventi di presa in carico delle donne vittime della violenza di genere e a creare rapporti di cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio.

3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, sono confermate in capo al Presidio ospedaliero San Paolo, unitamente alla Unità operativa complessa di psicologia clinica del distretto 26, dell'Azienda sanitaria locale NA1, le funzioni di Centro regionale di coordinamento della rete dei servizi territoriali antiviolenza di genere.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità della donna vittima della violenza di genere, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, stabilisce con regolamento, in osservanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali, i criteri in materia di utilizzo dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica.

5. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

6. Al responsabile e ai referenti del Centro di coordinamento non è attribuito alcun tipo di compenso, rimborso o indennità di natura equivalente.

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Art. 4

(Osservatorio regionale della rete antiviolenza)

1. Con decreto del Presidente della giunta regionale è istituito, presso la struttura amministrativa regionale competente, l'Osservatorio regionale della rete antiviolenza, di seguito denominato

Osservatorio.

2. L'Osservatorio realizza il monitoraggio, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati delle strutture di cui alla legge regionale 2/2011 e di cui all'articolo 3 sul fenomeno della violenza di genere, per costruire una sinergia tra i soggetti coinvolti in modo da sviluppare e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate sul territorio.

3. L'Osservatorio supporta:

a) l'assessorato regionale alla sanità e alle politiche sociali a sviluppare procedure e linee guida operative condivise per la tutela della salute e per il contrasto alla violenza di genere;

b) l'assessorato regionale alla sanità a sviluppare programmi di formazione per tutti gli operatori sanitari, inclusi i medici di base;

c) l'assessorato regionale alla sanità a definire linee guida e protocolli sanitari per la prevenzione, la cura e la diagnosi precoce.

4. L'Osservatorio provvede:

a) allo sviluppo di campagne di informazione sugli esiti della violenza sulla salute della donna vittima della violenza;

b) allo sviluppo di programmi di sensibilizzazione di contrasto alla violenza di genere;

c) allo sviluppo di sistemi di monitoraggio del fenomeno e di raccolta dei dati sugli effetti della violenza per l'istituzione di una banca dati informatizzata;

d) all'attivazione di protocolli d'intesa, in tema di contrasto alla violenza di genere, tra le istituzioni del territorio, distretti scolastici, nonché con le associazioni di donne impegnate al sostegno delle vittime.

5. L'Osservatorio ogni biennio pubblica, sul sito della Regione, i dati raccolti a fini statistici.

Art. 5

(Composizione Osservatorio regionale della rete antiviolenza)

1. L'Osservatorio è costituito:

a) dal Presidente della giunta regionale, o suo delegato;

b) dall'Assessore regionale alle attività sociali o suo delegato;

c) dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, o suo delegato;

d) dal Presidente della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;

e) dal Presidente della Consulta regionale femminile, o suo delegato;

f) dai Direttori generali delle ASL e delle Aziende ospedaliere, o loro delegati;

g) dal responsabile del Centro di coordinamento di cui all'articolo 3;

h) da sei esperti, di comprovata esperienza, scelti tra ginecologhe, psicologhe, sociologhe e assistenti sociali, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

i) da cinque rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato femminile istituzionalmente finalizzate alla protezione e al sostegno delle donne vittime della violenza di genere, operanti sul territorio regionale, in rappresentanza delle cinque province.

2. L'Osservatorio si dota di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza dei componenti, dura in carica cinque anni e, comunque, non oltre la durata dell'intera legislatura. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della struttura amministrativa regionale competente.

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3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della giunta regionale, sentito l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale e le associazioni di cui al comma 1, lettera i), nomina i componenti dell'Osservatorio. Svolge le funzioni di Presidente dell'Osservatorio il componente di cui al medesimo comma 1, lettera g).

4. La partecipazione dei componenti e degli esperti, è a titolo onorifico e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. L’Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni biennio alla Commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali, dal Centro di coordinamento e dall’Osservatorio.

Art. 7

(Risorse finanziarie)

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)

1. Il comma 10 dell’articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012–2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012) è abrogato e rivive l’articolo 5 bis (Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale) della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale).

Art. 9

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all’articolo 1. Comma 1.

Decisione 23 ottobre 2007, n. 1350/2007/CE: “Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)”.

Note all’articolo 2. Comma 1.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”.

Articolo 5: “Valore della differenza di genere.”.

“1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità umana.

2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attività di cura; assicura le azioni di promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse.

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3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.”.

Articolo 1: “Principi fondamentali.”.

“1. La Campania è Regione autonoma nell'unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione europea e del presente Statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, del presente Statuto e dell'ordinamento comunitario ed internazionale.

2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini. Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformità al principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.

3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale.

4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati nel mondo.

5. La Regione, crogiolo delle antiche civiltà italica, etrusca, greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua cultura.”.

Articolo 29: “Interventi per il sostegno alle donne in difficoltà.”.

“1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati alle donne in difficoltà, al fine di:

a) favorire e migliorare l'accesso e la partecipazione nel mondo del lavoro delle donne in situazione di disagio;

b) sostenere le donne che partoriscono in povertà o in solitudine, secondo le previsioni contenute nell'articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24;

c) aiutare le donne che subiscono violenza psicologica e fisica;

d) tutelare le donne costrette a prostituirsi o ridotte in schiavitù.”.

Note all’articolo 4. Comma 2.

Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 2: “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.”.

Note all’articolo 8. Comma 1.

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).”.

Articolo 44: “Ulteriori disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario”. Comma 10: “10. L'articolo 5-bis della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è abrogato.”.

Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28: “Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale.”.

Articolo5-bis: “Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale”. “Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale al reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla legge di rimodulazione delle rispettive aliquote è destinato al finanziamento di programmi di ripiano di eventuali disavanzi di gestione prodotti dal sistema sanitario regionale da attuarsi anche attraverso le modalità e gli strumenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003.”.