Marco Tullio Giordano, La Tutela dell'Identità Digitale e la Reputazione Online, Part 3 - Seminario...

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Identità Digitale e Reputazione Online – Pt. 3 Università degli Studi di Milano Bicocca – A.A. 2010-2011 Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra di Informatica Giuridica Prof. Andrea Rossetti Avv. Marco Tullio Giordano – 15.04.2011 Di ciò che posso essere io per me, non solo non potete saper nulla voi, ma nulla neppure io stesso(L. Pirandello)

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Marco Tullio Giordano, La Tutela dell'Identità Digitale e la Reputazione Online, Part 3 - Seminario Informatica Giuridica 2011 - Bicocca

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Identità Digitale e Reputazione Online – Pt. 3Università degli Studi di Milano Bicocca – A.A. 2010-2011Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra di Informatica GiuridicaProf. Andrea Rossetti

Avv. Marco Tullio Giordano – 15.04.2011

“Di ciò che posso essere io per me, non solo non potete saper nulla voi, ma nulla neppure io stesso” (L. Pirandello)

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Sommario

1. Il concetto giuridico di Identità

2. L’Identità Digitale

3. La tutela dell’Identità Digitale

4. La Reputazione Online

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Nuove minacce

Oggi che i nostri dati personali non sono custoditi più esclusivamente nei nostri portadocumenti e la nostra identità si riversa con facilità sulla Rete, una serie di nuovi pericoli incombono sulla nostra persona.

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Il pericolo corre sul cavo

Phishing

Spamming

Botnet e pc zombie

Social engineering

Likejacking

I nostri dati, personali ed identificativi, sono il bottino..

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Reati ipotizzabili

Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

Diffamazione (art. 595 comma III c.p.)

Truffa (art. 640 c.p.)

Trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lvo 196/2003)

Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)

……

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Ripetiamoci: le finalità..

Essere altro da sé

Procurarsi un indebito vantaggio

Causare un danno ingiusto

Utilizzare l’identità altrui per commettere ulteriori reati

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Inquadramento giuridico

Assenza di una previsione specifica

Assenza di una previsione aggravata

Ricorso all’analogia

Interpretazioni della giurisprudenza

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Art. 494 c.p.Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un

vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in

errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui

persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un

falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce

effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un

altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione

fino a un anno.

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Oggetto giuridico

Tutti quei comportamenti in grado di offendere la

pubblica fede ad esempio alterando i dati

identificativi di un soggetto o le proprie qualità con

quelli corrispondenti ad un altro (nome o titoli di

studio). I termini vantaggio e danno vanno intesi in

modo ampio tanto da ricomprendere una utilità morale,

economica od anche sessuale.

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Elemento oggettivo

Induzione in errore che però deve fondarsi su una

condotta attiva e non omissiva. Per questo motivo la

giurisprudenza non considera rilevante una situazione

dipesa dal fatto di altri. Non è necessario nemmeno

che sia raggiunto il vantaggio od il danno poiché il

reato si consuma appena indotto l’errore.

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Interpretazione della giurisprudenza

Sentenza n. 46674/2007 della Corte di Cassazione

Riconosciuto colpevole un soggetto che aveva aperto un account di posta elettronica utilizzando i dati di altra persona esistente e mediante questo aveva allacciato rapporti in rete con altri utenti.

Una simile condotta, a parere della Corte, ben integra la fattispecie prevista dall’art. 494 del codice penale in quanto viene pregiudicato il bene tutelato dalla norma.

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Specificazioni (1)

“Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto

nell’art. 494 c.p., è l’interesse riguardante la pubblica fede, in

quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera

essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi

sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la

ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore

ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e

non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del

diritto al nome”.

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Specificazioni (2)

La Corte ha valutato tutti presupposti previsti dall’art. 494

codice penale. Infatti il fine primo e ultimo dell’imputato è

stato quello di recare ad altri (il vero titolare delle generalità)

un danno inducendo taluno in errore (gli utenti della rete).

Inoltre ha sostituito illegittimamente la sua persona a

quella di altri, tant’è che gli altri utenti credevano di

interloquire con la vera titolare di quei dati e non anche con

un soggetto diverso, peraltro di sesso opposto, nascosto dietro

la “falsa identità”.

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Specificazioni (3)

Infine la Corte si è soffermata sul danno arrecato previsto

dalla norma che ha individuato: “nella subdola inclusione

della persona offesa in una corrispondenza idonea a

ledere l’immagine o la dignità della XXXX”, infatti a

seguito dell’iniziativa assunta dall’imputato, la stessa

parte offesa ha ricevuto telefonate da uomini che le

chiedevano incontri a scopo sessuale.

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Può bastare?

L’analogia con la sostituzione di persona reggerà?

L’unico bene giuridico da tutelare è la fede pubblica?

Cosa accade se non vi sono danno o ingiusto vantaggio?

Manca tutela al riconosciuto “Diritto della personalità”

Serve normativa ad hoc

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Intanto, nel mondo..

Qualche dato statistico QUI

Department of Homeland Security (DHS)

Deter, Detect, Defend (FTC)

Nel 2010, National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace (NSTIC)

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In California..

Da Gennaio, è in vigore la legge SB 1411

“Impersonificazione” punita con la detenzione fino a 1 anno e multa fino a 1000 dollari

I dubbi della E.F.F. (Gli Yes Men e il diritto di satira)

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TestoOgni persona che consapevolmente e senza il consenso

credibile di un’altra persona impersona la stessa attraverso un sito Internet o altri mezzi elettronici a fini di danneggiare, intimare, minacciare, frodare è colpevole di un reato punibile

Una rappresentazione è credibile solo nel caso in cui l’imputato è stato o è la persona che ha rappresentato

Ai fini della presente sezione, “mezzi elettronici” comprende  sia l’apertura di un account di posta elettronica, sia di un account o profilo su un social nework

La violazione è punibile con una multa non superiore a mille di dollari ($ 1.000), o con la reclusione in un carcere della Contea non superiore ad un anno

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In Europa..

Progetto PRIME

Progetto STORK

Progetto ABC4Trust