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| C | E | L | A | B | L'UNESCO e la Bioetica I TESTI FONDAMENTALI CENTER FOR ETHICS AND LAW IN BIOMEDICINE

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L'UNESCO e la Bioetica

I T E S T I F O N D A M E N TA L I

CENTER FOR ETHICS AND LAW IN BIOMEDICINE

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Prefazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani (1997) . . . . . . . . . . . . . .2

Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani (2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani (2005) . . . . . . . . . . . . . . .20

Editor-in-chief: Judit SándorExecutive editor: Enikõ Demény

Center for Ethics and Law in Biomedicine 2008

ISSN 978-963-87714-4-5

Bioethics in UNESCO: Basic textsin Croatian, Czech, Hungarian, Italian, Serbian

Design and layout: Lex-Katedra Bt

Printed in Hungary by Adu Print

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Indice

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L ' U N E S C O E L A B I O E T I C A 1

E’ la prima volta che le tre principali di-chiarazioni internazionali adottate nelcampo della bioetica e riconosciute alivello globale da un gran numero diStati sono rese disponibili in unatraduzione in lingua italiana curata daAlessandro Spina.

Delle varie agenzie specializzatedelle Nazioni Unite, l’UNESCO è quellache, già a partire dal 1970, si è occupa-ta delle questioni etiche della ricercascientifica.

Dal 1993, l’UNESCO ha dato vita ereso operativo il Comitato Internazio-nale di Bioetica (IBC), un organizzazio-ne di esperti indipendenti dai governi.

All’interno delle Nazioni Unite per illavoro svolto, dunque l’UNESCO haconquistato un ruolo di primo pianonel campo della bioetica, che ha com-portato sia la riduzione di attività paral-lele compiute da altri organi delle Na-zioni Unite, che un investimento speci-fico e una maggiore rilevanza dei lavoricompiuti nelle attività normative.

Ad oggi, sono venute alla luce tredichiarazioni internazionali che, seb-bene non abbiano un carattere vinco-lante, sono sicuramente di fondamen-tale importanza.

Riflesso di questo valore è già ilrichiamo alla famosa Dichiarazioneuniversale sui Diritti Umani contenutonel titolo della prima Dichiarazione che

affronta questioni bioetiche, la Dichia-razione Universale sul Genoma Umanoe i Diritti Umani del 1997.

Il secondo documento, la Dichiara-zione Internazionale sui Dati GeneticiUmani adottata nel 2003 è un testoche viene ormai citato frequentemen-te. Infine, nel 2005, alla 33esima Con-ferenza Generale dell’UNESCO gli Sta-ti Membri hanno adottato all’unanimitàla Dichiarazione Universale sulla Bioeti-ca e i Diritti Umani, sigillando, con unimportante riconoscimento internazio-nale di carattere giuridico, le norme ge-nerali della bioetica, in modo analogoalla Dichiarazione Universale dei DirittiUmani. Il documento si pone comeobiettivo anche quello di delimitare ilcontenuto della bioetica e di formularedei principi universali di bioetica.

Il volume italiano fa parte di una se-rie di pubblicazioni che hanno ricevutoil sostegno economico dall’UNESCO. Iltitolo del progetto approvato e risulta-to vincitore di un concorso è „Svilup-pare modelli per l’applicazione deglistrumenti di bioetica dell’UNESCO.”Numero: 375423 08 HUN.

I ricercatori del Centre for Ethics andLaw in Biomedicine della Central Euro-pean University di Budapest, insiemeai colleghi di centri di ricerca e istitutiassociati in Belgrado, Brno, Siena eZagabria hanno lavorato al progetto e

Prefazione

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Judit Sándor Marco VenturaDirector Direttore

CEU Center for Ethics Centro per il Diritto delle Biotecnologie -and Law in Biomedicine Università di Siena

hanno preparato le traduzioni dei docu-menti. Le varie esperienze, i risultatidel progetto, il valore delle norme dibioetica, così come le iniziative legisla-tive intraprese dai vari Stati sarannoinfine discusse collettivamente in unagiornata di studio conclusiva.

Speriamo, con questo lavoro gene-rosamente sostenuto dall’UNESCO, diaver contribuito alla conoscenza pubb-lica e alla diffusione delle dichiarazioni

internazionali in materia di bioetica chesi fondano su principi e valori ampia-menti accettati a livello internazionale,e ci auguriamo che esse possano las-ciare un segno nelle attività educative,nelle iniziative legislative, nello sviluppodi progetti di ricerca internazionali, nelladiffusione dei valori della bioetica e nelcampo della comparazione giuridica.

Budapest/Siena, 1 Luglio 2008

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La Conferenza Generale

Ricordando che il Preambolo dell’AttoCostitutivo dell’UNESCO invoca “i prin-cipi democratici della dignità, dell’ugua-glianza e del rispetto della personaumana” e rifiuta ogni “dogma dell’ine-guaglianza delle razze e degli uomini”,precisa che “la diffusione della cultura el’educazione di tutti per il raggiungimen-to della giustizia, della libertà e dellapace, sono elementi indispensabili perla dignità umana e comportano sacridoveri per tutte le nazioni da adempierecon spirito di reciproca assistenza”, pro-clama che “la pace deve essere stabili-ta sulla base della solidarietà intellettua-le e morale dell’umanità”, e disponeche l’Organizzazione cerca di raggiun-gere “attraverso la cooperazione dellenazioni del mondo nei settori dell’edu-cazione, della scienza e della cultura, gliscopi di pace internazionale e di pro-sperità per tutti i popoli per i quali l’or-ganizzazione delle Nazioni Unite è statacostituita e che la sua Carta proclama”,Ricordando solennemente la propriaadesione ai principi universali dei dirittidell’uomo affermati, in particolare, dallaDichiarazione universale dei diritti del-l’uomo del 10 dicembre 1948, dai duePatti internazionali delle Nazioni Uniterelativi ai diritti economici, sociali e cul-turali, e ai diritti civili e politici del 16dicembre 1966, dalla Convenzione delle

Nazioni Unite per la prevenzione e larepressione del crimine di genocidio del9 dicembre 1948, dalla Convenzioneinternazionale delle Nazioni Unite sull’e-liminazione di ogni forma di discrimina-zione razziale del 21 dicembre 1965,dalla Dichiarazione delle Nazioni Unitesui diritti del minorato mentale del 20dicembre 1971, dalla Dichiarazionedelle Nazioni Unite sui diritti delle per-sone con disabilità del 9 dicembre1975, dalla Convenzione delle NazioniUnite sull’eliminazione di ogni forma didiscriminazione nei confronti delledonne del 18 dicembre 1979, dallaDichiarazione delle Nazioni Unite suiprincipi fondamentali di giustizia relativialle vittime della criminalità e alle vitti-me di abusi di potere del 29 novembre1985, dalla Convenzione delle NazioniUnite relativa ai diritti del fanciullo del20 novembre 1989, dalle Regole delleNazioni Unite per rendere uguali le pos-sibilità delle persone con disabilità del20 dicembre 1993, dalla Convenzionesull’interdizione della realizzazione, fab-bricazione e stoccaggio delle armi bat-teriologiche (biologiche) o chimiche esulla loro distruzione del 16 dicembre1971, dalla Convenzione dell’UNESCOsulla lotta contro la discriminazione nelcampo dell’insegnamento del 14dicembre 1960, dalla Dichiarazionedell’UNESCO dei principi della coopera-zione culturale internazionale del 4

UNESCO

DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUL GENOMA UMANO E I DIRITTI UMANI (1997)

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novembre 1966, dalla Raccomanda-zione dell’UNESCO concernente la con-dizione dei ricercatori scientifici del 20novembre 1974, dalla Dichiarazionedell’UNESCO sulla razza ed i pregiudizirazziali del 27 novembre 1978, dallaConvenzione dell’OIL (n. 111) concer-nente la discriminazione in materia diimpiego e di professione del 25 giugno1958 e dalla 2 Convenzione dell’OIL (n.169) concernente i popoli indigeni e tri-bali nei paesi indipendenti del 27 giu-gno 1989,

Tenendo presenti, senza interferirenelle loro disposizioni, gli strumenti inter-nazionali che interessano le applicazionidella genetica nel campo della proprietàintellettuale e, in special modo, la Con-venzione di Berna per la protezione delleopere letterarie ed artistiche del 9 set-tembre 1886 e la Convenzione universaledell’UNESCO sul diritto d’autore del 6settembre 1952, aggiornate l’ultima voltaa Parigi il 24 luglio 1971, la Convenzionedi Parigi per la protezione della proprietàindustriale del 20 marzo 1883, aggiorna-ta l’ultima volta a Stoccolma il 14 luglio1967, il Trattato di Budapest dell’OMPIsul riconoscimento internazionale deldeposito dei microrganismi ai fini dellaprocedura in materia di brevetti del 28aprile 1977, e l’Accordo TRIPS allegatoall’accordo che istituisce l’Organizza-zione Mondiale del Commercio entrato invigore il 1° gennaio 1995,

Tenendo altresì presente la Conven-zione delle Nazioni Unite sulla diversitàbiologica del 5 giugno 1992 e sottoli-neando a questo riguardo che il ricono-scimento della diversità genetica dell’u-manità non deve dar luogo ad alcunainterpretazione di ordine sociale o poli-tico tale da rimettere in causa „l’intrin-seca dignità e...i diritti uguali ed inalie-nabili di tutti i membri della famiglia

umana”, in accordo con il Preambolodella Dichiarazione universale dei dirittidell’uomo, Ricordando le proprie risolu-zioni 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1,25 C/ 5.2, 25 C/7.3, 27 C/5.15, 28C/0.12, 28 C/2.1 e 28 C/2.2 che impe-gnano l’UNESCO a promuovere e svi-luppare la riflessione etica e le azioniconseguenti, per quanto riguarda glieffetti dei progressi scientifici e tecnicinei campi della biologia e della geneti-ca, nel quadro del rispetto dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali,

Riconoscendo che le ricerche sulgenoma umano e le loro applicazioniaprono immense prospettive di mi-glioramento della salute degli indivi-dui e dell’umanità tutta, ma sottoli-neando che esse devono allo stessotempo rispettare pienamente ladignità, la libertà ed i diritti dell’uomo,come pure il divieto di ogni forma didiscriminazione fondata sulle caratte-ristiche genetiche, Proclama i principiche seguono e adotta la presenteDichiarazione.

LA DIGNITÀ UMANAE IL GENOMA UMANO

Articolo 1

Il genoma umano sottende l’unità fon-damentale di tutti i membri della fa-miglia umana, nonchè il riconosci-mento della loro intrinseca dignità edella loro diversità. In senso simbolico,esso è patrimonio dell’umanità.

Articolo 2

(a) Ogni individuo ha diritto al rispettodella propria dignità e dei propridiritti, qualunque siano le sue carat-teristiche genetiche.

(b) Questa dignità impone di non ridur-re gli individui alle loro caratteris-

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tiche genetiche e di rispettare il ca-rattere unico di ciascuno e la suadiversità.

Articolo 3

Il genoma umano, per sua natura evo-lutivo, è soggetto a mutazioni. Racchiu-de potenzialità che si esprimono in ma-niera differente a seconda dell’am-biente naturale e sociale di ogni indi-viduo, specialmente in ragione del suostato di salute, delle condizioni di vita,dell’alimentazione e dell’educazione.

Articolo 4

Il genoma umano nel suo stato natura-le non può dar luogo a benefici di natu-ra pecuniaria.

DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE

Articolo 5

(a) Una ricerca, una cura o una diagno-si, relativa al genoma di un indivi-duo, può essere effettuata solodopo una analisi rigorosa e preli-minare dei rischi e dei vantaggi chepossono scaturire e in modoconforme a ogni altra prescrizioneprevista dalla legislazione nazio-nale.

(b) In tutti i casi sarà raccolto il consen-so preliminare, libero e informatodell’interessato. Se quest’ ultimonon è in grado di esprimerlo, il con-senso o l’autorizzazione sarannoottenuti conformemente alla legge,tenendo in conto l’interesse supe-riore dell’interessato.

(c) Il diritto di ognuno di decidere di es-sere informato o meno dei risultati diun esame genetico e delle sue con-seguenze deve essere rispettato.

(d) Nel caso delle ricerche, i protocollidi ricerca devono inoltre esseresottoposti ad una valutazione preli-minare, in conformità con le normee le direttive nazionali ed interna-zionali applicabili alla materia.

(e) Se, conformemente alla legge, unapersona non è in grado di esprimereil proprio consenso, si può effettuareuna ricerca sul suo genoma solo acondizione che questa sia funzionalead un beneficio diretto alla suasalute, fatte salve le autorizzazioni ele misure di protezione prescrittedalla legge. Una ricerca che nonapporti un beneficio diretto alla salu-te della persona può essere rea-lizzata solo eccezionalmente, con lamassima prudenza, facendo atten-zione a ridurre al minimo i rischi ed idisagi per l’interessato, e se questaricerca è effettuata nell’interessedella salute di altre persone apparte-nenti allo stesso gruppo di età o chesi trovino nelle stesse condizionigenetiche, e con la riserva che tale ri-cerca venga condotta nelle condizio-ni previste dalla legge e sia compati-bile con la protezione dei diritti in-dividuali della persona interessata.

Articolo 6

Nessuno dovrebbe essere oggetto didiscriminazioni basate sulle proprie ca-ratteristiche genetiche, che abbiano peroggetto o per effetto la lesione dei dirittiindividuali, delle libertà fondamentali edel riconoscimento della propria dignità.

Articolo 7

Deve essere protetta nelle condizionipreviste dalla legge la confidenzialitàdei dati genetici associati ad una per-sona identificabile, conservati o trattatia scopo di ricerca o per altre finalità.

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Articolo 8

Ogni individuo avrà diritto, conforme-mente al diritto internazionale o aldiritto interno, ad un equo risarcimentodel danno di cui può essere stato vit-tima la cui causa diretta e determinan-te possa essere un intervento sul pro-prio genoma.

Articolo 9

Per la salvaguardia dei diritti dell’uomoe delle libertà fondamentali, limitazioniai principi di consenso e della confi-denzialità non possono essere appor-tate che per legge, per necessità im-perative e con i limiti stabiliti del dirittointernazionale pubblico e del diritto in-ternazionale relativo ai diritti umani.

RICERCHE SUL GENOMA UMANO

Articolo 10

Nessuna ricerca concernente il geno-ma umano né le sue applicazioni, inparticolare nei campi della biologia,della genetica e della medicina, dov-rebbe prevalere sul rispetto dei dirittidell’uomo, delle libertà fondamentali edella dignità umana degli individui o, sedel caso, dei gruppi di individui.

Articolo 11

Le pratiche che sono contrarie alladignità umana, come la clonazione ascopo di riproduzione di esseri uma-ni, non dovrebbero essere consenti-te. Gli Stati e le organizzazioni interna-zionali competenti sono invitati a col-laborare al fine di identificare tali pra-tiche e a prendere, a livello nazionaleo internazionale, le misure necessarieper assicurare il rispetto dei principienunciati nella presente Dichiara-zione.

Articolo 12

(a) Ognuno deve aver accesso ai prog-ressi della biologia, della genetica edella medicina, concernenti il geno-ma umano, nel rispetto dellapropria dignità e dei propri diritti.

(b) La libertà della ricerca, che è neces-saria al progresso della conoscen-za, deriva dalla libertà di pensiero.Le applicazioni della ricerca soprat-tutto quelle nella biologia, nellagenetica e nella medicina, concer-nenti il genoma umano, devonotendere ad alleviare la sofferenza ea migliorare la salute dell’individuoe di tutta l’umanità.

CONDIZIONI D’ESERCIZIODELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Articolo 13

Le responsabilità inerenti alle attivitàdei ricercatori, in special modo il rigore,la prudenza, l’onestà intellettuale e l’in-tegrità tanto nella realizzazione dellericerche così come nella presentazionee nell’uso dei risultati, dovrebberoessere oggetto di attenzione particola-re nel quadro delle ricerche sul genomaumano, tenuto conto delle loro imp-licazioni etiche e sociali. Chi ha respon-sabilità in materia di politiche scienti-fiche, sia in ambito pubblico che inquello privato, ha particolari responsa-bilità in tal senso.

Articolo 14

Gli Stati devono adottare le misureappropriate per promuovere le condi-zioni intellettuali e materiali più favo-revoli al libero esercizio delle attivitàdi ricerca sul genoma umano e perprendere in considerazione le impli-cazioni etiche, giuridiche, sociali ed

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economiche di queste ricerche, nelquadro dei principi previsti dallapresente Dichiarazione.

Articolo 15

Gli Stati devono adottare le misure ap-propriate per determinare il quadro dellibero esercizio delle attività di ricerca sulgenoma umano nel rispetto dei principiprevisti dalla presente Dichiarazione, alfine di garantire il rispetto dei dirittidell’uomo, delle libertà fondamentali edella dignità umana e la protezione dellasalute pubblica. Dovrebbero altresì as-sicurarsi che i risultati di tali ricerche nonsiano utilizzati i risultati di tali ricerchenon siano utilizzati per fini non pacifici.

Articolo 16

Gli Stati riconosceranno l’interesse apromuovere, ai vari livelli appropriati, lacreazione di comitati etici indipendenti,multidisciplinari e pluralisti, incaricati divalutare le questioni etiche, giuridiche esociali sollevate dalle ricerche sul ge-noma umano e dalle loro applicazioni.

SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONEINTERNAZIONALE

Articolo 17

Gli Stati dovrebbero rispettare e pro-muovere una solidarietà attiva neiconfronti degli individui, delle famiglieo delle popolazioni particolarmentevulnerabili alle malattie o ad altredisabilità di natura genetica o colpiti daqueste.

Dovrebbero promuovere inter alia lericerche destinate ad identificare, aprevenire e a curare le malattie di natu-ra genetica o quelle influenzate dallagenetica, in particolare le malattie rarecosì come le malattie endemiche che

colpiscono una parte importante dellapopolazione mondiale.

Articolo 18

Gli Stati dovrebbero fare tutto il possibi-le, nel rispetto dei principi previsti dallapresente Dichiarazione, per continuare apromuovere la diffusione internazionaledella conoscenza scientifica sul genomaumano, sulla diversità umana e sullericerche in genetica e, a questo riguardo,favorire la cooperazione scientifica eculturale, in special modo tra paesiindustrializzati e paesi in via di sviluppo.

Articolo 19

(a) Nel quadro della cooperazione in-ternazionale con i paesi in via disviluppo, gli Stati devono attivarsiper promuovere misure atte a:(i) valutare i rischi ed i vantaggi

collegati alle ricerche sul genomaumano e prevenirne gli abusi;

(ii) estendere e rafforzare la ca-pacità dei paesi in via di sviluppodi condurre ricerche nel campodella biologia e della geneticadell’uomo, tenuto conto dei loroproblemi specifici;

(iii) permettere ai paesi in via disviluppo di trarre beneficio daiprogressi della ricerca scienti-fica e tecnologica, così che l’uti-lizzo per il progresso economicoe sociale possa andare a van-taggio di tutti;

iv) favorire il libero scambio delleconoscenze e delle informazioniscientifiche, nei campi dellabiologia, della genetica e dellamedicina.

(b) Le organizzazioni internazionalicompetenti dovrebbero sostenere epromuovere le iniziative prese dagliStati a tali scopi.

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PROMOZIONE DEI PRINCIPI DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 20

Gli Stati dovrebbero adottare le misu-re appropriate per promuovere i prin-cipi enunciati nella Dichiarazione,attraverso l’educazione e i mezzi per-tinenti, in special modo realizzandoricerche e formazione in campi inter-disciplinari e attraverso la promozionedell’educazione alla bioetica a tutti ilivelli, in particolare per i vari respon-sabili delle politiche scientifiche.

Articolo 21

Gli Stati dovrebbero adottare lemisure appropriate per incoraggiarealtre forme di ricerca, formazione ediffusione dell’informazione che sianofunzionali alla presa di coscienza delleresponsabilità della società e di cia-scuno dei suoi membri di fronte aiproblemi fondamentali, riguardo alladifesa della dignità umana, che la ri-cerca nei campi della biologia, dellagenetica e della medicina, come purele applicazioni che ne derivano,possono sollevare.

Essi dovrebbero favorire un’ampia eaperta discussione a livello internazio-nale, assicurando la libera espressionedelle diverse correnti di pensiero socio-culturali, religiose e filosofiche.

APPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 22

Gli Stati dovrebbero sforzarsi di garanti-re i principi enunciati nella presenteDichiarazione e favorirne l’applicazionecon tutte le misure adeguate.

Articolo 23

Gli Stati dovrebbero adottare le misureadeguate per promuovere, attraversol’educazione, la formazione e la diffu-sione dell’informazione, il rispetto deiprincipi qui sopra enunciati e favorire illoro riconoscimento e la loro applica-zione effettiva. Gli Stati dovrebberoanche incoraggiare gli scambi tracomitati etici indipendenti, non appenavengono istituiti, e la loro messa in rete,al fine di favorirne la cooperazione.

Articolo 24

Il Comitato Internazionale di Bioeticadell’UNESCO dovrebbe contribuire alladiffusione dei principi enunciati nellapresente Dichiarazione e all’approfondi-mento delle questioni poste dalla loroapplicazione e dall’evoluzione delletecniche in oggetto. Dovrebbe organiz-zare ogni consultazione utile con le partiinteressate, come per esempio con igruppi vulnerabili. Seguendo le proce-dure statutarie dell’UNESCO, dovrebbeformulare raccomandazioni indirizzatealla Conferenza Generale e pareri riguar-danti il successivo controllo dell’app-licazione della Dichiarazione, in partico-lare per quanto riguarda l’identificazionedelle pratiche che potrebbero esserecontrarie alla dignità umana, come gliinterventi sulle cellule germinali.

Articolo 25

Nessuna disposizione della presenteDichiarazione può essere interpretatada parte di uno Stato, un gruppo o indi-viduo quale possibile giustificazioneper intraprendere un’attività o compiereun atto contrario ai diritti dell’uomo ealle libertà fondamentali, compresi iprincipi enunciati nella presente Dichia-razione.

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UNESCO

DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE SUI DATI GENETICI UMANI (2003)

La Conferenza Generale

Richiamando la Dichiarazione universa-le dei Diritti Umani del 10 Dicembre1948, i due Patti internazionali delleNazioni Unite sui Diritti Economici,Sociali e Culturali e sui Diritti Politici eCivili del 16 Dicembre 1966, la Conven-zione internazionale sull’eliminazioneogni forma di discriminazione razzialedelle Nazioni Unite del 21 Dicembre1965, la Convenzione internazionale sul-l’eliminazione di tutte le forme di discri-minazione razziale nei confronti delleDonne delle Nazioni Unite del 18Dicembre 1979, la Convenzione delleNazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia del20 Novembre 1989, la Risoluzione delConsiglio Economico e Sociale delleNazioni Unite 2001/39 del 26 luglio2001 sulla privacy delle informazionigenetiche e la Risoluzione 2003/232 del22 luglio 2003 sulla privacy delle infor-mazioni genetiche e non discriminazio-ne, la Convenzione dell’OIL n. 111 ri-guardante la discriminazione in materiadi impiego e di professione del 25 giu-gno 1958, la Dichiarazione universaledell’UNESCO sulla diversità culturaledel 2 novembre 2001, l’Accordo TRIPSallegato all’Accordo che istituisce l’Or-ganizzazione Mondiale del Commercio,entrato in vigore il 1 gennaio 1995, la Di-chiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS

e la Salute Pubblica del 14 Novembre2001 e altri strumenti internazionali per-tinenti adottati dalle Nazioni Unite edalle agenzie specializzate delle NazioniUnite.

Richiamando più in particolare laDichiarazione universale sul GenomaUmano e i Diritti Umani che è stataadottata all’unanimità e per acclamazio-ne l’11 novembre 1997 e che è stataavallata dall’Assemblea Generale delleNazioni Unite il 9 dicembre 1998 e leRaccomandazioni per l’applicazionedella Dichiarazione Universale sulGenoma Umano e i Diritti Umani chesono state avallata il 16 novembre 1999con la Risoluzione 23 30/C,

Salutando con favore l’ampio inte-ressamento pubblico mondiale verso laDichiarazione Universale sul GenomaUmano e i Diritti Umani, il forte soste-gno che ha ricevuto dalla comunità in-ternazionale e il suo impatto negli StatiMembri, in particolare come punto diriferimento per misure normative, rego-lamenti, norme etiche, codici di con-dotta e raccomandazioni,

Tenendo a mente gli strumentiinternazionali e regionali, le leggi nazio-nali, i regolamenti e le norme eticherelative alla protezione dei diritti umanie delle libertà fondamentali e al rispet-to per la dignità umana in relazione allaacquisizione, trattamento, uso e con-

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servazione dei dati scientifici, e dei datimedici e personali,

Riconoscendo che le informazionigenetiche fanno parte di tutta unagamma di dati medici e che il contenu-to di qualsiasi dato medico, inclusoquelli genetici e proteomici, è forte-mente collegato al contesto e dipen-dente da circostanze particolari,

Riconoscendo anche che i datiumani genetici hanno uno status spe-ciale a causa della loro natura sensibilepoiché possono indicare predisposizio-ni genetiche degli individui e che que-sta capacità predittiva può essere mag-giore di quella che si può immaginareal momento della raccolta; che essipossono avere ricadute importanti chepersistono per generazioni su gli altrimembri della famiglia, inclusa la dis-cendenza, e in alcuni casi per tutto ilgruppo; che essi possono conteneredelle informazioni la cui importanzanon è necessariamente conosciuta almomento della raccolta dei materialibiologici; e che i dati possono avere unvalore culturale per le persone e per igruppi,

Sottolineando che si dovrebbeapplicare lo stesso livello di riservatez-za a tutti i dati medici, inclusi i datigenetici e proteomici, a prescinderedal loro apparente contenuto,

Considerando l’importanza crescen-te dei dati genetici in ambito economi-co e commerciale

Avendo presente i bisogni particola-ri e la vulnerabilità dei paesi in via di svi-luppo e il bisogno di rafforzare la coo-perazione internazionale nel capo dellagenetica umana,

Considerando che la raccolta, iltrattamento, l’uso e la conservazionedei dati genetici umani hanno un’im-portanza fondamentale per il progres-

so delle scienze della vita e della medi-cina, per le applicazioni e per l’uso chequesti dati possono avere per fini nonsanitari,

Considerando anche che il cre-scente volume di dati personali raccoltirende sempre più difficile la reale dis-sociazione dei dati stessi dalla personainteressata,

Conscia che la raccolta, il tratta-mento, l’uso e la conservazione dei datigenetici umani hanno potenziali rischiper l’esercizio e l’osservanza dei dirittiumani e delle libertà fondamentali e ilrispetto per la dignità umana,

Considerando che gli interessi e ilbenessere di una persona deve averepriorità sui diritti e gli interessi dellasocietà e della ricerca,

Riaffermando i principi stabiliti nellaDichiarazione Universale sul GenomaUmano e i Diritti Umani e i principi diuguaglianza, giustizia, solidarietà eresponsabilità così come il rispettodella dignità umana, i diritti umani, e lelibertà fondamentali, in particolare lalibertà di pensiero e di espressione,inclusa la libertà di ricerca, e la riserva-tezza e la protezione della persona, chedeve sottendere alla raccolta, al tratta-mento, all’ uso e alla conservazione deidati genetici umani,

Proclama i seguenti principi e adot-ta la presente Dichiarazione.

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e obiettivi

(a) Le finalità di questa dichiarazionesono: assicurare il rispetto per ladignità umana e la protezione deidiritti umani e delle libertà fonda-mentali nella raccolta, trattamento,uso e conservazione dei dati geneti-

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ci e proteomici umani, e dei mate-riali biologici da cui possono deriva-re, a cui si riferisce di seguito come„materiali biologici”, in accordo congli imperativi di uguaglianza, gius-tizia, solidarietà, dando allo stessotempo la giusta considerazione allalibertà di pensiero e di espressione,inclusa la libertà di ricerca; stabilirei principi che dovrebbero guidare gliStati nella redazione dei loro testilegislativi e delle politiche relative atali questioni; formare la base perraccomandazioni relativamente allebuone pratiche in questo campoper le istituzioni e gli individuiinteressati.

(b) Qualsiasi raccolta, trattamento, usoe conservazione dei dati genetici eproteomici umani, e dei materialibiologici deve essere conforme alledisposizioni del diritto internazio-nale relativo ai diritti umani.

(c) Le disposizioni di questa Dichiarazio-ne si applicano alla raccolta, tratta-mento, uso e conservazione dei datigenetici e proteomici umani e deimateriali biologici ad eccezione deicasi di investigazioni e di procedi-menti penali e negli esami di ricono-scimento della paternità che sonoregolati dalle leggi nazionali in con-formità con il diritto internazionale re-lativo ai diritti umani.

Articolo 2 – Definizioni

Agli scopi di questa Dichiarazione, i ter-mini utilizzati hanno il seguente signifi-cato:

Dati genetici umani: Informazionisulle caratteristiche ereditarie degliindividui ottenute dall’analisi degli acidinucleici o da altre analisi scientifiche;

Dati proteomici umani: Informazioniriguardanti le proteine di un individuo

inclusa la loro espressione, modifica-zione e interazione;

Consenso: Qualsiasi accordo speci-fico, liberamente dato ed espresso daun individuo affinché i suoi dati geneti-ci siano raccolti, trattati, utilizzati e con-servati;

Materiali biologici: Qualsiasi formadi materiale biologico (per esempiosangue, pelle e cellule ossee o plasma)in cui sono presenti acidi nucleici e checontiene l’identità genetica di un indivi-duo;

Studi genetici sulle popolazioni:Uno studio che mira a comprendere lanatura e l’estensione della variazionegenetica all’interno di una popolazioneo degli individui all’interno di un gruppoo in individui che appartengono a diver-si gruppi;

Studi genetici del comportamento:Uno studio che mira a stabilire possibi-li connessioni tra le caratteristichegenetiche e il comportamento;

Procedura invasiva: Metodo diacquisizione di materiali biologici cheimplica un’intrusione nel corpo umano,come ad esempio ottenere sangue uti-lizzando una siringa;

Procedura non invasiva: Metodo diacquisizione di materiali biologici chenon implica una intrusione nel corpoumano come uno striscio orale;

Dati collegabili ad una persona indi-viduabile: Dati che contengono infor-mazioni, come il nome, la data di nasci-ta, l’indirizzo per cui la persona da cuiquesti dati sono raccolti può essereindividuata;

Dati non collegabili ad una personaindividuabile: Dati che non sono colle-gati ad una persona individuabile, attra-verso la sostituzione o la separazionecon un codice di tutte le informazioniche possono identificare la persona;

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Dati irrimediabilmente dissociati dauna persona individuabile: Dati chenon possono essere collegati con unapersona identificabile attraverso ladistruzione del collegamento a qualsia-si informazione sulla persona che hafornito il materiale;

Test genetico: Una procedura perindividuare la presenza o l’assenza o lamodificazione di un gene o di un cro-mosoma che includa le prove indiretteper individuare un prodotto genetico oaltro metabolita che sia indicativo prin-cipalmente di una variazione geneticadeterminata;

Screening genetico: Un test su lar-ga scala, sistematico, offerto in unprogramma per una popolazione o sot-togruppo della stessa diretto a indivi-duare le caratteristiche genetiche inindividui asintomatici;

Counselling genetico: Una procedu-ra per mostrare le possibili implicazionidei risultati dei test o degli screeninggenetici, i suoi vantaggi e rischi e,quando sia opportuno, per aiutare l’in-dividuo nella gestione futura delle con-seguenze. Esso ha luogo prima e dopoil test o lo screening genetico;

Confronto incrociato: L’attività dimettere insieme le informazioni riguar-danti un individuo o un gruppo, conte-nute in varie raccolte di dati istituite perragioni diverse;

Articolo 3 – Identità di una persona

Ogni individuo ha un’identità geneticaparticolare. Tuttavia, l’identità di unapersona non dovrebbe essere ridottaalle sole caratteristiche genetiche,poiché su di essa influiscono comples-si fattori, ambientali e culturali e legamiemotivi, sociali, spirituali con altrepersone e implica una dimensione dilibertà.

Articolo 4 - Specificità

I dati genetici hanno uno status specia-le perché:

possono indicare predisposizionigenetiche riguardante gli individui;

possono avere un significativoimpatto che persiste per generazionisulla famiglia, inclusa la discendenza, ein alcuni casi sull’intero gruppo cui lapersona appartiene;

possono contenere informazioni ilcui valore non è necessariamente co-nosciuto al momento della raccolta deimateriali biologici.

possono essere importanti dalpunto di vista culturale per le persone eper i gruppi.

Dovrebbe accordarsi una conside-razione particolare alla sensibilità deidati umani genetici e si dovrebbegarantire un livello adeguato di prote-zione per questi dati e per i materialibiologici.

Articolo 5 - Scopi

I dati genetici e proteomici umani pos-sono essere raccolti, trattati, utilizzati ecollezionati solo per i seguenti scopi :(i) diagnosi e assistenza sanitaria, in-

cluso lo screening e i test geneticipredittivi;

(ii) ricerca medica e scientifica, inclusoepidemiologica, specialmente perstudi genetici su una popolazione,così come studi antropologici e ar-cheologici, cui ci si riferisce collet-tivamente come “ricerca medica escientifica”;

(iii) medicina legale e civile, procedi-menti penali e altri procedimentigiudiziari, nel rispetto delle disposi-zioni dell’articolo 1 paragrafo c) ;

(iv) qualsiasi altro scopo conforme allaDichiarazione universale sul Geno-ma Umano e i Diritti Umani e il di-

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ritto internazionale relativo ai dirittiumani.

Articolo 6 - Procedure

(a) E’ un imperativo etico che i dati ge-netici e proteomici umani siano rac-colti, trattati, utilizzati e conservatisecondo procedure trasparenti edeticamente accettabili. Gli Stati dov-rebbero attivarsi per coinvolgere lasocietà civile nel procedimentodecisionale riguardante le politichegenerali di raccolta, trattamento,utilizzo e conservazione dei dati ge-netici e delle proteine dell’uomo e lavalutazione della loro gestione, inparticolar modo quando si tratti distudi genetici sulla popolazione.Questo processo decisionale, chepuò beneficiare delle esperienzecompiute a livello internazionale,dovrebbe assicurare la libera espres-sione dei diversi punti di vista.

(b) Dovrebbero essere promossi e isti-tuiti comitati etici indipendenti, mul-tidisciplinari e pluralisti a livello na-zionale, regionale, locale e della sin-gola istituzione, secondo quantoprevisto dall’articolo 16 della Dichia-razione Universale sul GenomaUmano e i Diritti Umani. Ove siapossibile, i comitati etici a livello na-zionale dovrebbero essere consul-tati relativamente all’istituzione dinorme tecniche, regolamenti, e rac-comandazioni per la raccolta, il trat-tamento, l’uso e la conservazionedei dati genetici e delle proteineumani e dei materiali biologici. Essi dovrebbero anche essere con-sultati su questioni che non sonodisciplinate da leggi nazionali. Icomitati etici a livello locale o dellasingola istituzione dovrebbero es-sere consultati relativamente

all’applicazione di queste norme aispecifici progetti di ricerca.

(c) Quando la raccolta, il trattamento,l’uso e la conservazione di dati ge-netici e proteomici umani o di mate-riali biologici è condotta in due o piùStati, i comitati etici degli Stati coin-volti, ove possibile, dovrebbero es-sere consultati e l’esame dellequestioni dovrebbe essere svolto allivello adeguato secondo i principienunciati in questa Dichiarazione ein base alle norme etiche e giuri-diche adottate dagli Stati coinvolti.

(d) E’ un imperativo etico che informa-zioni chiare, imparziali, sufficienti eadeguate siano fornite alla personadi cui si richiede il consenso infor-mato, espresso libero e preventivo.Queste informazioni devono, oltre afornire altri dettagli necessari, spe-cificare le finalità per cui i dati gene-tici e proteomici umani sono rac-colti dai materiali biologici e sonoutilizzati e conservati. Queste infor-mazioni dovrebbero indicare, senecessario, i rischi e le conse-guenze. Queste informazioni dov-rebbero anche indicare che lapersona interessata può revocare ilsuo consenso, senza costrizione, eche la revoca non implica nessuntipo di sanzione o effetto negativoper la persona interessata.

Articolo 7 – Non discriminazionee non stigmatizzazione

(a) Dovrebbe essere fatto tutto ilpossibile per assicurare che i datigenetici e proteomici umani nonsiano utilizzati per fini discriminato-ri, in modo che abbiano l’effetto di-retto o la conseguenza di violare idiritti umani, le libertà fondamentalio la dignità umana di un individuo o

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per finalità che portino alla stigma-tizzazione di un individuo, di unafamiglia, di un gruppo o delle co-munità.

(b) A tal proposito, si deve prestare ladovuta attenzione ai risultati deglistudi genetici compiuti sulle popo-lazioni e gli studi genetici di com-portamento e alle loro interpreta-zioni.

B. RACCOLTA

Articolo 8 - Consenso

(a) Per raccogliere dati genetici e pro-teomici umani o materiali biologici,sia invasivo o meno il procedimentoutilizzato, e per il seguente tratta-mento, uso e conservazione, com-piuti sia da istituzioni pubbliche oprivate deve essere ottenuto unconsenso libero, preventivo, infor-mato ed espresso, libero da incen-tivi di natura economica o di pro-fitto. Limitazioni a questo principiosi potrebbero prevedere solo perragioni imperative attraverso legginazionali che siano in accordo con ildiritto internazionale relativo aidiritti umani.

(b) Quando, in conformità con la leggenazionale, una persona non sia ingrado di fornire il consenso infor-mato, si deve ottenere un’autoriz-zazione dal rappresentante legalesecondo le disposizioni della leggenazionale. Il rappresentante legaledovrebbe prendere in considerazio-ne l’interesse superiore della perso-na coinvolta.

(c) Un adulto incapace di fornire il con-senso dovrebbe essere coinvoltonel maggior modo possibile nelleprocedure di autorizzazione. L’opi-

nione del minore dovrebbe esserepresa in considerazione comefattore il cui carattere determinanteaumenta in ragione dell’età e delgrado di maturità.

(d) Nella diagnosi e nell’assistenza sa-nitaria, i test e screening geneticidegli adulti e dei minori che nonsono in grado di fornire il consensosaranno di regola eticamenteaccettabili solo quando essi hannoimportanti conseguenze per lasalute della persona interessata eavendo riguardo al suo interessesuperiore.

Articolo 9 – Revoca del consenso

(a) Quando dati genetici o proteomiciumani o materiali biologici sonoraccolti per finalità mediche e diricerca scientifica, il consenso puòessere revocato dalla persona in-teressata a meno che tali dati sianoirrevocabilmente dissociati da unapersona identificabile. In conformitàcon quant stabilito nell’articolo 6paragrafo d), la revoca del consen-so non deve comportare sanzioni oaltri effetti negativi per la personainteressata.

(b) Quando una persona revoca il con-senso, i dati genetici, delle pro-teine e i materiali biologici dellapersona interessata non dovreb-bero essere più utilizzati a menoche essi non siano irrimediabil-mente dissociati dalla personainteressata.

(c) Se non sono irrevocabilmente dis-sociati, i dati e i materiali biologicidovrebbero essere trattati secondoi desideri della persona. Quandonon sia possibile determinare idesideri della persona, o quandoquesti non siano praticabili o sicuri,

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i dati e i materiali biologici dovreb-bero essere irrimediabilmente dis-sociati o distrutti.

Articolo 10 - Il diritto di essereinformati o non informati dei risultatidella ricerca

Quando dati genetici e proteomiciumani o materiali biologici sono raccol-ti per finalità mediche o di ricercascientifica, le informazioni fornite almomento del consenso dovrebberoindicare che la persona interessata ha ildiritto di decidere se essere informatao non essere informata dei risultati.Questa regola non si applica alla ri-cerca su dati irrimediabilmente disso-ciati da persone identificabili o a datiche non portano a risultati univociriguardo alle persone che hannopartecipato all’esperimento di ricerca.Ove ciò risulti appropriato, il diritto dinon essere informati dovrebbe esten-dersi a parenti identificabili che pos-sono risentire delle conseguenze.

Articolo 11- Counselling genetico

E’ un imperativo etico che quando siprende in considerazione un test gene-tico che può avere conseguenzesignificative per la salute di una perso-na, sia reso disponibile nelle modalitàappropriate un counselling genetico. Ilcounselling genetico dovrebbe averefinalità non direttive, essere adattatoculturalmente e coerente con l’inte-resse superiore della persona interes-sata.

Articolo 12- Raccolta di materialebiologico per medicina legale o inprocessi civili, penali o altriprocedimenti giudiziari

Quando dati genetici o proteomiciumani sono raccolti per ragioni di

medicina legale o in processi civili openali o altri procedimenti giudiziari,incluse le azioni di riconoscimentodella paternità, la raccolta di materialibiologici, in vivo o post mortem,dovrebbe avvenire solo in conformitàcon il diritto internazionale relativo aidiritti umani.

C. TRATTAMENTO

Articolo 13- Accesso

Nessuno dovrebbe essere privatodell’accesso ai propri dati genetici oproteomici a meno che questi dati nonsiano irrimediabilmente dissociati dallapersona come fonte identificabile o ameno che la legge nazionale limiti taleaccesso nell’interesse della sanitàpubblica, dell’ordine pubblico o dellasicurezza nazionale.

Articolo 14- Riservatezza e segretezza

(a) Gli Stati dovrebbero attivarsi perproteggere la riservatezza degliindividui e la segretezza dei dati ge-netici umani associati a una per-sona, a una famiglia o, dove appro-priato, a un gruppo identificabile inbase a leggi nazionali che sianoconformi al diritto internazionalerelativo ai diritti umani.

(b) I dati genetici e proteomici umani ei materiali biologici associati a unapersona identificabile non dovreb-bero essere resi noti o accessibili aterzi, in particolare ai datori di lavo-ro, alle compagnie assicurative,alle istituzioni educative e alla fa-miglia, fatta eccezione per impor-tanti ragioni di interesse pubblicoin situazioni espressamente stabi-lite dalla legge nazionale conformecon il diritto internazionale relativo

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ai diritti umani o quando è statoottenuto il consenso libero preven-tivo informato e espresso dellapersona interessata, sempre chetale consenso sia conforme alledisposizioni della legge nazionali eal diritto internazionale relativo aidiritti umani. La riservatezza di unindividuo che partecipa in unostudio basato sui dati genetici odelle proteine umani o altro mate-riale biologico deve essere protet-ta e i dati dovrebbero avere un ca-rattere di segretezza.

(c) Come regola generale, i dati geneti-ci o proteomici umani e altri mate-riali biologici raccolti ai fini di ricercascientifica o sperimentazione medi-ca non dovrebbero essere associatiad una persona identificabile. An-che quando questi dati o altri mate-riali biologici sono dissociati da unapersona identificabile, si devonoprendere le precauzioni necessarieper assicurare la sicurezza dei dati edei materiali biologici.

(d) I dati genetici o proteomici umani ealtri materiali biologici raccolti ai finidi ricerca scientifica o di sperimenta-zione medica possono rimanere as-sociati ad una persona identificabilesolo se ciò sia necessario a portareavanti la ricerca e a condizione che lariservatezza dell’individuo e la segre-tezza dei dati o dei materiali biologiciinteressati siano protette in confor-mità della legge nazionale

(e) I dati genetici e proteomici umaninon dovrebbero essere conservatiin modo da consentire l’identifica-zione del soggetto cui corrispon-dono oltre il tempo che è necessa-rio per raggiungere gli scopi per cuisono stati raccolti e successiva-mente trattati.

Articolo 15 – Accuratezza, affidabilità,qualità e sicurezza

Le persone e le entità responsabili deltrattamento dei dati genetici e pro-teomici umani e dei materiali biologicidovrebbero prendere le misure neces-sarie per assicurare l’accuratezza,l’affidabilità, la qualità e la sicurezza diquesti dati e del trattamento dei mate-riali biologici. Dovrebbero altresì di-mostrare rigore, cautela, onestà e in-tegrità nel trattamento e nell’interpre-tazione dei dati genetici e proteomiciumani e di altri materiali biologici, inconsiderazione delle implicazioni eti-che, giuridiche e sociali.

D. USO

Articolo 16 – Cambio di finalità

(a) I dati genetici e proteomici umani ei materiali biologici raccolti per unadelle finalità individuate nell’art. 5non dovrebbero essere utilizzati peruna finalità diversa che sia incom-patibile con il consenso originale, ameno che il consenso libero, pre-ventivo, espresso e informato dellapersona interessata sia ottenuto inconformità con le disposizionidell’articolo 8 paragrafo a) o a menoche il diritti interno disponga chel’uso proposto risponda a motivi im-portanti di interesse pubblico e siacompatibile con il diritto interna-zionale relativo ai diritti umani. Se lapersona interessata non ha la cap-acità di fornire il consenso, ledisposizioni dell’articolo 8 paragrafob) e c) dovrebbero trovare applica-zione mutatis mutandis.

(b) Quando un consenso libero preven-tivo espresso e informato non puòessere ottenuto o nel caso di dati

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irrimediabilmente dissociati da unapersona identificabile, i dati geneticiumani possono essere utilizzati inconformità con le disposizioni dellalegge nazionale e seguendo leprocedure di consultazione stabilitedall’articolo 6 paragrafo b).

Articolo 17 - Materiali biologiciconservati

(a) I materiali biologici conservati perfinalità diverse da quelle previstedall’articolo 5 possono essere utiliz-zati per produrre dati genetici e pro-teomici umani con il consenso li-bero, preventivo, informato ed esp-resso della persona interessata.Tuttavia la legge nazionale può dis-porre che se questi dati rivestonoun’importanza particolare per fina-lità scientifiche e di ricerca, peresempio per studi epidemiologici, oper finalità di sanità pubblica, pos-sono essere utilizzati per queste fi-nalità, seguendo le procedure diconsultazione stabilite dall’articolo6 paragrafo b)

(b) Le disposizioni dell’articolo 12 de-vono applicarsi mutatis mutandis aimateriali biologici conservati utiliz-zati per produrre dati genetici per gliscopi della medicina legale.

Articolo 18 – Circolazionee cooperazione internazionale

(a) Gli Stati dovrebbero regolare, inconformità con le loro leggi nazio-nali e i trattati internazionali, la cir-colazione transnazionale dei datigenetici e proteomici umani e deimateriali biologici così da svilup-pare la cooperazione internazionalemedica e scientifica e garantire unaccesso equo a tali dati. Tale siste-ma dovrebbe cercare di assicurare

che la parte che riceve tali dati deb-ba fornire una protezione adeguatain conformità con i principi stabilitiin questa Dichiarazione.

(b) Gli Stati dovrebbero compiere ognisforzo, prestando la necessaria eadeguata attenzione per i principistabiliti in questa Dichiarazione, alfine di continuare a promuovere ladiffusione internazionale delleconoscenze scientifiche riguardantii dati genetici e proteomici umani e,a tal proposito, dovrebbero pro-muovere la cooperazione scientificae culturale, in particolare tra paesiindustrializzati e quelli in via di svi-luppo.

(c) I ricercatori dovrebbero attivarsi peristituire delle relazioni di coopera-zione, basate sul rispetto reciprocorelativamente alle questioni scienti-fiche ed etiche e, soggetti alle di-sposizioni dell’articolo 14, dovreb-bero incoraggiare la libera circola-zione dei dati genetici e delle pro-teine umani in modo da promuo-vere la condivisione delle cono-scenze scientifiche, a con-dizioneche siano rispettati i principi stabilitiin questa Dichiarazione dalle partiinteressate. A tal fine, essi dovreb-bero anche pubblicare i risultatidelle loro ricerche in tempo utile.

Articolo 19 – Condivisione di benefici

(a) I benefici che risultano dall’uso deidati genetici e proteomici umani odai materiali biologici raccolti perfinalità di ricerca medica e scientifi-ca dovrebbero essere condivisicon la società civile e con la co-munità internazionale, in confor-mità con le leggi nazionali, con lepolitiche interne e con gli accordiinternazionali. I benefici che deriva-

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no dall’applicazione di questo prin-cipio potranno avere le seguentiforme:– assistenza speciale alle persone e

ai gruppi che hanno preso partealla ricerca;

– accesso alle cure mediche;– nuovi mezzi diagnostici, strutture

per nuovi trattamenti sanitari o me-dicinali che sono stati resi possibiligrazie alla ricerca effettuata;

– sostegno per i servizi sanitari;– strutture e servizi per rafforzare la

capacità di far ricerca;– sviluppo e rafforzamento della ca-

pacità per i paesi in via di sviluppodi raccogliere e trattare i dati gene-tici umani, prendendo in considera-zione i loro specifici problemi;

– qualsiasi altra forma compatibilecon i principi stabiliti in questaDichiarazione.

(b) Il diritto interno e gli accordi inter-nazionali potranno porre limitazionia tali disposizioni.

E. CONSERVAZIONE

Articolo 20 – Sistema di controlloe gestione

Gli Stati potranno contemplare la possi-bilità di istituire un sistema per ilcontrollo e la gestione dei dati genetici eproteomici umani e altri materialibiologici che si basi sui principi diindipendenza, multidisciplinarietà, plura-lismo e trasparenza e sugli altri principistabiliti da questa Dichiarazione. Questosistema potrà altresì ordinare la natura ele finalità della conservazione di tali dati.

Articolo 21 - Distruzione

(a) Le disposizioni dell’articolo 9 siapplicano mutatis mutandis nel

caso dei dati genetici e proteomiciumani e di altri materiali biologiciconservati.

(b) I dati genetici e proteomici umani ealtri materiali biologici raccolti dapersona indagata nel corso di unprocedimento penale dovrebberoessere distrutti quando non sonopiù necessari, a meno che non siaaltrimenti disposto dal diritto in-terno in conformità con il dirittointernazionale relativo ai dirittiumani.

(c) I dati genetici e delle proteine umanie altri materiali biologici dovrebberoessere disponibili per finalità dimedicina legale e per i procedimenticivili solo per il tempo necessario perquesti procedimenti, a meno chenon sia altrimenti disposto dal dirittointerno in conformità con il dirittointernazionale relativo ai diritti umani.

Articolo 22 – Confronto incrociato

Il consenso dovrebbe essere essenzia-le per il confronto incrociato di dati ge-netici e delle proteine umani o altri ma-teriali biologici conservati per finalitàdiagnostiche e di assistenza sanitaria eper finalità di ricerca scientifica emedica, a meno che non sia altrimentidisposto dal diritto interno per ragioniimperative e in conformità con il dirittointernazionale relativo ai diritti umani.

F. PROMOZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 23 - Applicazione

(a) Gli Stati dovrebbero adottare tuttele misure adeguate, sia legislative,che amministrative o di altro carat-tere, per rendere effettivi i principistabiliti in questa Dichiarazione inconformità con il diritto internazio-

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nale relativo ai diritti umani. Questemisure dovrebbero essere soste-nute attraverso attività nelle sferedell’educazione, della formazione edell’informazione pubblica.

(b) Nel quadro della cooperazione inter-nazionale, gli Stati dovrebbero ten-tare di concludere trattati multilate-rali e bilaterali, che mettano i paesiin via di sviluppo in grado di cos-truire la loro capacità di parteciparenella produzione e nella condivi-sione delle conoscenze scientificheriguardanti i dati genetici umani e lerelative competenze tecniche.

Articolo 24 - Educazione, formazionee informazione di natura etica

Al fine di promuovere i principi stabiliti inquesta Dichiarazione, gli Stati dovreb-bero impegnarsi a favorire tutte le formedi educazione e di formazione etica atutti i livelli e a promuovere programmi diinformazione e di diffusione dei dati ge-netici umani. Queste azioni dovrebberoessere rivolte a specifici destinatari, inparticolare ricercatori e membri deicomitati etici, o essere indirizzate al pub-blico. A tal riguardo, gli Stati dovrebberoincoraggiare la partecipazione di orga-nizzazioni intergovernative internazionalie regionali e organizzazioni non gover-native internazionali, regionali e nazionaliin questo processo.

Articolo 25 – Ruolo del ComitatoInternazionale di Bioetica (IBC) e delComitato intergovernativo di Bioetica(IGBC)

Il Comitato Internazionale di Bioeticadell’UNESCO (IBC) e il Comitato Inter-

governativo di Bioetica (IGBC) dovreb-bero contribuire all’applicazione diquesta Dichiarazione e alla diffusionedei principi ivi stabiliti. Su una base dicollaborazione, i due Comitati dovreb-bero essere responsabili di controllaree giudicare la sua applicazione, sullabase inter alia delle esperienze raccoltee presentate dagli Stati. I due Comitatidovrebbero essere responsabili inparticolare della formulazione di parerio di opinioni che possano conferiremaggiore efficacia a questa Dichiara-zione.

Essi dovrebbero formulare racco-mandazioni alla Conferenza Generalesecondo le regole dell’UNESCO.

Articolo 26 – Azioni successivedell’UNESCO

L’UNESCO adotterà misure adeguateper far seguito a questa Dichiarazionein modo da promuovere il progressodelle scienze della vita e delle loroapplicazioni attraverso le tecnologie,fondato sul rispetto della dignità umanae l’esercizio e l’osservanza dei dirittiumani e delle libertà fondamentali.

Articolo 27 - Rifiuto degli atti contrariai diritti umani, alle libertàfondamentali e alla dignità umana

Nessuna disposizione in questa Di-chiarazione può essere interpretata inmodo da fornire giustificazione a unoStato, ad un gruppo, o ad una indivi-duo per compiere atti contrari ai dirittiumani, alle libertà fondamentali e alladignità umana, incluso in particolare iprincipi stabiliti in questa Dichiara-zione.

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La Conferenza Generale

Conscia della singolare capacità degliesseri umani di riflettere sulla propriaesistenza e sull’ambiente in cui vivono,di percepire l’ingiustizia, di evitare ilpericolo, di assumersi responsabilità,di cercare la collaborazione e di most-rare un senso morale che dà espressio-ne ai principi etici,

Riflettendo sui rapidi sviluppi dellascienza e della tecnologia, che influenza-no sempre di più la nostra comprensionedella vita e la vita stessa, e suscitano ilbisogno di una risposta globale alle impli-cazioni etiche di questi sviluppi,

Riconoscendo che le questioni eti-che sollevate dal rapido progresso dellascienza e delle applicazioni tecnologi-che devono essere esaminate non solocon il doveroso rispetto per la dignitàdell’uomo ma anche con il rispetto uni-versale e l’osservanza dei diritti umani edelle libertà fondamentali,

Ritenendo che è necessario eopportuno che la comunità internazio-nale stabilisca principi universali cheservano da fondamento per una rispo-sta dell’umanità ai dilemmi e alle con-troversie sempre più frequenti che lascienza e la tecnologia pongono per ilgenere umano e per l’ambiente,

Richiamando la Dichiarazione univer-sale dei Diritti Umani del 10 Dicembre

1948, la Dichiarazione Universale sul Ge-noma Umano e i Diritti Umani adottatadalla Conferenza Generale dell’UNESCOl’11 Novembre 1997 e la Dichiarazioneinternazionale sui Dati Genetici Umaniadottata dalla Conferenza Generaledell’UNESCO il 16 Ottobre 2003,

Richiamando i due Patti internazio-nali delle Nazioni Unite sui DirittiEconomici, Sociali e Culturali e sui DirittiPolitici e Civili del 16 Dicembre 1966, laConvenzione internazionale sull’elimina-zione ogni forma di discriminazione raz-ziale delle Nazioni Unite del 21 Dicemb-re 1965, la Convenzione internazionalesull’eliminazione di tutte le forme didiscriminazione razziale nei confrontidelle Donne delle Nazioni Unite del 18Dicembre 1979, la Convenzione delleNazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia del20 Novembre 1989, la Convenzionedelle Nazioni Unite sulla Biodiversità del5 Giugno 1992, le Regole per rendereuguali le opportunità per le persone condisabilità adottata dalla AssembleaGenerale delle Nazioni Unite nel 1993, laRaccomandazione dell’UNESCO sulloStatus dei Ricercatori Scientifici del 20Novembre 1974, la Dichiarazionedell’UNESCO sulla Razza e il PregiudizioRazziale del 27 Novembre 1978, la Di-chiarazione dell’UNESCO sulle Respon-sabilità delle Presenti Generazioni versole Generazioni Future del 12 Novembre

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UNESCO

DICHIARAZIONE UNIVERSALE SULLA BIOETICA E I DIRITTI UMANI (2005)

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1997, la Dichiarazione universaledell’UNESCO sulla Diversità Culturaledel 2 Novembre 2001, la Convenzionedell’OIL n.169 riguardante le popolazioniindigene e tribali in stati indipendentidel 27 Giugno 1989, il Trattato Interna-zionale sulle Risorse Genetiche dellePiante per gli Alimenti e l’Agricolturache è stato adottato dalla Conferenzadella FAO il 3 Novembre 2001 ed entra-to in vigore il 29 Giugno 2004, l’AccordoTRIPS allegato all’Accordo di Marrakechche istituisce l’Organizzazione Mondialedel Commercio, che è entrato in vigoreil 1 Gennaio 1995, la Dichiarazione diDoha sull’Accordo TRIPS e la SalutePubblica del 14 Novembre 2001 e altristrumenti internazionali pertinenti adot-tati dalle Nazioni Unite e dalle agenziespecializzate delle Nazioni Unite, ed inparticolare della FAO e del WHO.

Richiamando anche gli strumentiinternazionali e regionali nel campo del-la bioetica, inclusa la Convenzione perla Protezione dei Diritti Umani e dellaDignità dell’Uomo con riguardo alleApplicazioni della Biologia e della Me-dicina: Convenzione sui Diritti Umani eBiomedicina del Consiglio d’Europa,che è stata adottata nel 1997 ed èentrata in vigore nel 1999, insieme coni suoi Protocolli Aggiuntivi, così comele leggi nazionali e le disposizioni rego-lamentari nel campo della Bioetica e iCodici di condotta e le Linee guidainternazionali e regionali e altri testi atti-nenti alla bioetica, come la Dichiarazio-ne di Helsinki della Associazione Mon-diale dei Medici sui Principi Etici per laRicerca Medica che coinvolge soggettiumani, adottata nel 1964 e modificatanel 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 e leLinee guida etiche internazionali per laricerca biomedica che coinvolge sog-getti umani del Consiglio per le Orga-

nizzazioni Internazionali delle ScienzeMediche, adottate nel 1982 e modifica-te nel 1993 e nel 2002,

Riconoscendo che questa Dichiara-zione deve essere intesa in accordocon il diritto internazionale e nazionaleche si conforma al diritto internazionalerelativo ai diritti umani,

Richiamando l’Atto Costitutivodell’UNESCO adottato il 16 Novembre1945,

Considerando che è compitodell’UNESCO identificare i principi uni-versali che si fondando su valori eticicondivisi per guidare lo sviluppo scienti-fico e tecnologico e le trasformazionisociali al fine di identificare le sfideemergenti della scienza e della tecnolo-gia, prendendo in considerazione laresponsabilità della presente generazio-ne verso le generazioni future, e che lequestioni di bioetica, che hanno ne-cessariamente una dimensione inter-nazionale, devono essere affrontate uni-tariamente e sulla base dei principi giàaffermati nella Dichiarazione universalesul Genoma Umano e i Diritti Umani e laDichiarazione internazionale sui DatiGenetici Umani e prendendo in conside-razione non solo il contesto scientificoattuale ma anche i futuri sviluppi,

Consapevole che gli esseri umanisono parte integrante della biosfera eche hanno un importante responsabi-lità di protezione degli uni verso gli altrie di protezione di altre forme di vita, inparticolare degli animali,

Riconoscendo che gli sviluppi scien-tifici e tecnologici, grazie alla libertà dellascienza e della ricerca, sono stati e pos-sono essere di grande beneficio per l’u-manità nell’aumentare inter alia l’aspetta-tiva di vita, e nel migliorare la qualità dellavita, e sottolineando che questi sviluppidevono sempre cercare di promuovere il

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benessere degli individui, delle famiglie,dei gruppi o delle comunità e dell’uma-nità nel suo insieme nel riconoscimentodella dignità dell’uomo e il rispetto uni-versale e l’osservanza per i diritti umani ele libertà fondamentali,

Riconoscendo che la salute nondipende solo dagli sviluppi della ricercascientifica e tecnologica ma anche daaltri fattori culturali e socio-psicologici,

Riconoscendo anche che le decisio-ni che riguardano questioni etiche inmedicina, nelle scienze della vita enelle tecnologie associate può avereun impatto sugli individui, sulle fami-glie, sui gruppi o sulle comunità e sul-l’umanità nel suo insieme,

Tenendo a mente che la diversitàculturale, intesa come una risorsa discambio, innovazione, creatività ènecessaria all’umanità e, in questosenso, è patrimonio comune dell’uma-nità, ma sottolineando che non si puòfare appello ad essa per violare i dirittiumani e le libertà fondamentali,

Tenendo a mente anche che l’iden-tità di un individuo comprende unadimensione biologica, psicologica,sociale, culturale e spirituale,

Riconoscendo che l’attività scientifi-ca e tecnologica che non è guidata daprincipi etici ha avuto ripercussioni par-ticolari sulle comunità indigene e locali,

Convinta che la sensibilità morale ela riflessione etica debbano essereparte integrante del processo di svilup-po scientifico e tecnologico e che labioetica debba assumere un ruolo pre-dominante nelle scelte che si devonofare riguardo alle questioni che nasco-no da questi sviluppi,

Considerando la desiderabilità disviluppare nuovi approcci alla respon-sabilità sociale per assicurare che ilprogresso della scienza e della tecnolo-

gia contribuisca alla giustizia, all’equità,e all’interesse dell’umanità,

Riconoscendo che un modo impor-tante per valutare le realtà sociali e rag-giungere maggiore equità è di prestareattenzione alla situazione delle donne,

Sottolineando il bisogno di rafforza-re la cooperazione internazionale nelcampo della bioetica, tenendo in parti-colare considerazione i bisogni deipaesi in via di sviluppo, delle comunitàindigene e delle popolazioni vulnerabili,

Considerando che tutti gli essereumani, senza distinzione, devono bene-ficiare delle stesse elevate norme eti-che nella ricerca medica e in quelladelle scienze della vita,

Proclama i seguenti principi e adot-ta la presente Dichiarazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

Questa dichiarazione affronta questionietiche in materia di medicina, scienzedella vita e delle relative tecnologie chevengono ad applicarsi agli esseri umani,prendendo in considerazione le loro di-mensioni sociali, giuridiche e ambientali.

Questa dichiarazione è rivolta agliStati. Ove compatibile e rilevante, essafornisce indirizzi alle decisioni e allepratiche degli individui, dei gruppi,delle comunità, delle istituzioni e delleimprese, pubbliche e private.

Articolo 2 – Obiettivi

Gli obiettivi della dichiarazione sono iseguenti:

Fornire un quadro generale di prin-cipi e procedure per assistere gli Statinella predisposizione di leggi, dellepolitiche e di altri strumenti nell’ambitodella bioetica.

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Guidare le azioni degli individui, deigruppi, delle comunità, delle istituzionie delle imprese, pubbliche e private.

Promuovere il rispetto per la dignitàumana e la protezione dei diritti umaniattraverso il rispetto della vita di ogniessere umano, e le libertà fondamenta-li, in coerenza con il diritto internaziona-le relativo ai diritti umani.

Riconoscere l’importanza della li-bertà della ricerca scientifica e i benefi-ci che derivano dal progresso scientifi-co e dallo sviluppo tecnologico, sottoli-neando allo stesso tempo la necessitàche la ricerca e i suoi risultati avvenga-no all’interno del quadro dei principietici riconosciuti in questa dichiarazio-ne e rispettino la dignità umana, i dirittiumani e le libertà fondamentali.

Incoraggiare un dialogo multidisci-plinare e pluralista sulle questioni dibioetica tra tutti i portatori di interessee nella società civile in generale.

Promuovere un equo accesso aglisviluppi medici, scientifici e tecnologicicosì come una forte e rapida condivi-sione delle conoscenze che riguardanoquesti sviluppi e la condivisione deibenefici, con attenzione particolare aibisogni dei paesi in via di sviluppo.

Salvaguardare e promuovere l’inte-resse delle generazioni presenti e diquelle future.

Sottolineare l’importanza della biodi-versità e della sua conservazione comedi un interesse comune all’umanità.

PRINCIPI

All’interno delle finalità di questa Di-chiarazione, nelle decisioni prese o nel-le pratiche adottate da coloro a cuiquesta si indirizza, i seguenti principidevono essere rispettati:

Articolo 3 – Dignità Umanae Diritti Umani

1. La dignità umana, i diritti umani e lelibertà fondamentali devono essererispettati interamente.

2. Gli interessi e il benessere delsingolo individuo debbono preva-lere sul mero interesse della scien-za o della società.

Articolo 4 - Effetti benefici e nocivi

Nell’applicazione e avanzamento dellaconoscenza scientifica, della praticamedica e delle relative tecnologie, ibenefici diretti e indiretti ai pazienti, aipartecipanti agli esperimenti e ad altriindividui coinvolti dovrebbero esseremassimizzati e i possibili effetti nocivicui questi individui sono espostidovrebbero essere ridotti al minimo.

Articolo 5 - Autonomiae responsabilità individuale

L’autonomia delle persone di prenderedecisioni, seppur prendendo responsa-bilità per tali decisioni e rispettandol’autonomia degli altri, deve essererispettata. Per quegli individui che nonsono nelle condizioni di esercitare lapropria autonomia, devono essereadottate misure speciali per proteg-gere i loro diritti e interessi.

Articolo 6 - Consenso

1. Qualsiasi intervento medico di pre-venzione, diagnostico o terapeuticodeve essere compiuto con il con-senso libero, preventivo e informa-to della persona interessata, e chesi basi su adeguate informazioni. Ilconsenso deve essere, quando ciòsia possibile, espresso e può esse-re revocato dalla persona interes-sata in qualsiasi momento e per

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qualsiasi ragione senza pregiudizioo danno.

2. La ricerca scientifica dovrebbe es-sere condotta con il consenso libe-ro, espresso, preventivo e informa-to della persona interessata. Leinformazioni dovrebbero essereadeguate, fornite in modo comp-rensibile e devono includere le mo-dalità per la revoca del consenso. Ilconsenso può essere revocato dallapersona interessata in qualsiasi mo-mento e per qualsiasi ragione senzapregiudizio o danno. Eccezioni aquesto principio dovrebbero essereconsentite solo in accordo con lenorme etiche e giuridiche adottatedagli Stati e in coerenza con iprincipi stabiliti in questa Dichia-razione, in particolare con l’articolo27 e con il diritto internazionale re-lativo ai diritti umani.

3. In casi particolari di ricerca condottasu un gruppo di persone o unacomunità, si potrà richiedere ancheun accordo dei rappresentanti legalidel gruppo o della comunità inte-ressata. In nessun caso l’accordoconcluso da una comunità in terminicollettivi o il consenso di un capo diuna comunità o di un’altra autoritàpuò sostituire il consenso informatodi un individuo.

Articolo 7 - Persone incapacidi fornire il proprio consenso

Nel rispetto delle leggi nazionali, pro-tezione speciale deve essere data agliindividui che non hanno la capacità difornire il consenso:

L’autorizzazione a fini di ricerca e ditrattamento medico deve essere ottenu-ta rispettando il miglior interesse dellapersona interessata e nel rispetto delleleggi nazionali. In ogni caso, la persona

interessata deve essere coinvolta nelmaggior modo possibile nel processodecisionale di formazione del consenso,così come in quello della revoca.

Si deve condurre attività di ricercacon l’obiettivo di un beneficio di salutediretto, e soggetta all’autorizzazione ealle condizioni protettive stabilite dallalegge, e solo se non si può praticare inalternativa una attività di ricerca di effica-cia comparabile su soggetti che possonofornire il proprio consenso. L’attività diricerca che non ha un potenziale effettodiretto di beneficio sanitario deve essereeffettuata solo in casi eccezionali, con lamassima prudenza, ed esponendo il sog-getto a rischi e disagi minimi e a condi-zione che la ricerca sia finalizzata almiglioramento della salute di altre perso-ne nella stessa categoria, soggetta allecondizioni stabilite dalla legge e compati-bili con la protezione dei diritti umani del-l’individuo. Il rifiuto di tali individui diprendere parte alla ricerca deve essererispettato.

Articolo 8 - Rispetto per lavulnerabilità umana e l’integritàdella persona

Nell’applicazione e nell’avanzamentodella conoscenza scientifica, dell’atti-vità medica e delle relative tecnolo-gie, si dovrebbe prendere in conside-razione la vulnerabilità degli individui.Gli individui e i gruppi con una spe-ciale vulnerabilità dovrebbero essereprotetti e l’integrità personale di taliindividui rispettata.

Articolo 9 - Diritto alla riservatezzae segretezza

Il diritto alla riservatezza delle personecoinvolte e la segretezza delle informa-zioni personali dovrebbero essere rispet-tati. In tutti i modi possibili, queste infor-

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mazioni non dovrebbero essere utilizzateo diffuse per ragioni diverse da quelle percui sono state raccolte e autorizzate, inconformità con il diritto internazionale edin particolare con il diritto internazionalerelativo ai diritti umani.

Articolo 10 - Uguaglianza,giustizia ed equità

L’uguaglianza fondamentale di tutti gli es-seri umani nella dignità e nei diritti dovreb-be essere rispettata in modo da ricevereun trattamento di giustizia e di equità.

Articolo 11- Non discriminazionee non stigmatizzazione

Nessun individuo o gruppo dovrebbeessere discriminato o stigmatizzato peralcun motivo, in violazione della dignitàumana, dei diritti umani, delle libertàfondamentali

Articolo 12- Rispetto per la diversitàculturale e il pluralismo

Dovrebbe essere data adeguata consi-derazione all’importanza della diversitàculturale e del pluralismo. In ogni caso,tale considerazione non dovrebbe es-sere richiamata per violare la dignitàumana, i diritti umani e le libertà fonda-mentali, né al di sopra dei principistabiliti in questa Dichiarazione, né perlimitarne gli obiettivi.

Articolo 13- Solidarietàe cooperazione

La solidarietà tra gli esseri umani e lacooperazione internazionale a ciò fina-lizzata dovrebbe essere incoraggiata.

Articolo 14- Responsabilità socialee salute

1. La promozione della salute e lo svi-luppo sociale dei propri cittadini so-no obiettivi centrali dei governi che

tutti i settori della società condivi-dono.

2. Nel tenere in considerazione che ilgodimento del miglior livello disalute raggiungibile è uno dei dirittifondamentali di ogni essere umanosenza distinzione di razza, religione,pensiero politico, condizione socia-le o economica, il progresso dellascienza e delle tecnologie dovrebbepromuovere:L’accesso ad una assistenza socialedi qualità e alle medicine essenziali,specialmente per la salute delledonne e dei bambini, perché lasalute è essenziale per la vita stessae deve essere considerata come unbene sociale e umano;L’accesso ad un’adeguata nutrizio-ne e all’acqua;Il miglioramento delle condizioni divita e dell’ambiente;Eliminazione della marginalizzazio-ne ed esclusione delle personesulla base di qualsiasi motivo;Riduzione della povertà e dell’anal-fabetizzazione.

Articolo 15- Condivisione dei benefici

1. I benefici che risultano dalla ricercascientifica e dalle sue applicazionidovrebbero essere condivisi con lasocietà civile in generale e all’in-terno della comunità internazionale,in particolare con i paesi in via disviluppo. Nel dare effetto a questoprincipio, i benefici possono avereuna delle seguenti forme:Un’assistenza speciale e continuaalle persone e ai gruppi che hannopreso parte nella ricerca, e il ricono-scimento della loro partecipazione;L’accesso ad un sistema sanitariodi qualità;La messa a disposizione di nuovi

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strumenti diagnostici e di modalitàterapeutiche o prodotti che risultinodalla ricerca;Il sostegno per i servizi sanitari;L’accesso alla conoscenza scienti-fica e tecnologica;Strutture e servizi destinati a co-struire capacità di ricerca;Altre forme di benefici compatibilicon i principi stabiliti nella presenteDichiarazione.

2. I benefici non dovrebbero costituireuna forma di incentivazione ingiustaper partecipare alle attività dellaricerca.

Articolo 16- Proteggere le generazioni future

Si dovrebbero tenere in massima con-siderazione le ripercussioni delle scien-ze della vita sulle generazioni future, inparticolare sulla loro costituzionegenetica.

Articolo 17- Protezionedell’ambiente, della biosferae della biodiversità

Si dovrebbero tenere debitamente inconto la correlazione tra gli esseriumani e le altre forme di vita, l’impor-tanza di un accesso e di una utilizza-zione appropriata delle risorse biolo-giche e genetiche, il rispetto per i sa-peri della tradizione e il ruolo degliesseri umani nella protezione dell’am-biente, della biosfera e della biodi-versità.

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI

Articolo 18 – L’adozione di decisioni ela soluzione di questioni bioetiche

1. Si dovrebbero promuovere la pro-fessionalità, l’onestà, l’integrità mo-

rale e la trasparenza nell’adozionedelle decisioni, in particolare ladichiarazione dei conflitti di inte-resse e un’appropriata condivisionedella conoscenza. Ogni azionedovrebbe essere messa in praticaper utilizzare le migliori conoscenzescientifiche e metodologia nellagestione e nella revisione dellequestioni di carattere bioetica.

2. Le persone e i professionisti inte-ressati e la società civile nel suo in-sieme dovrebbero essere coinvolticon regolarità in forme di dialogo.

3. Dovrebbero essere promosse oc-casioni per un dibattito pubblico in-formato e pluralistico, che ricerchil’espressione di tutte le posizionirilevanti.

Articolo 19 - Comitati etici

Si dovrebbe provvedere a istituire, pro-muovere e sostenere a livelli appro-priati comitati etici indipendenti, multi-disciplinari e pluralisti per :

Valutare le questioni etiche, legali escientifiche rilevanti relative ai progettidi ricerca che coinvolgono esseriumani;

Fornire pareri sui problemi etici neicontesti clinici;

Valutare gli sviluppi scientifici e tec-nologici, formulare raccomandazioni econtribuire alla preparazione di lineeguida su argomenti riguardanti l’ambitodi scopo della presente Dichiarazione;

Promuovere il dibattito, l’educazio-ne e l’attenzione e la mobilitazione delpubblico in materia di bioetica.

Articolo 20 - Valutazione e gestionedel rischio

Si dovrebbe promuovere un’appropria-ta valutazione e un’idonea gestione delrischio collegato con la medicina, le

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scienze della vita e le relative tecno-logie.

Articolo 21 - Attività transanzionali

1. Gli Stati, le istituzioni pubbliche eprivate, i professionisti che svolgo-no attività transnazionali dovreb-bero fare in modo che ogni attivitàche entra nell’ambito della presenteDichiarazione, condotta, finanziatao in qualsiasi altra misura portataavanti in tutto o in parte in differentiStati, sia rispettosa dei principi sta-biliti in questa Dichiarazione.

2. Quando un’attività di ricerca è svol-ta o in alcun modo condotta in unoo più Stati (Stati ospitanti) e finan-ziata da una fonte di altro Stato, taleattività dovrebbe essere oggetto adun esame etico di adeguato livellonegli Stati ospitanti e nello Stato incui la fonte di finanziamento èpresente. Questo esame dovrebbefondarsi su norme etiche e legali, inconformità con i principi stabilitinella presente Dichiarazione.

3. La ricerca medica transnazionaledovrebbe essere attenta e respon-sabile verso le esigenze dei paesiospitanti, e si deve riconoscerel’importanza della ricerca nellacontribuzione all’alleviamento degliurgenti problemi di salute didimensione globale.

4. Nella negoziazione di un accordo diricerca, le condizioni per la collabo-razione e il contenuto dell’accordosui benefici della ricerca dovreb-bero essere stabiliti con una parte-cipazione paritetica delle varie partialla negoziazione.

5. Gli Stati dovrebbero prendere mi-sure adeguate, sia ad un livellonazionale che internazionale, percombattere il bioterrorismo e il

traffico illecito di organi, di tessuti,di materiali biologici, di risorsegenetiche e di materiale genetico.

PROMOZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 22 - Ruolo degli Stati

1. Gli Stati dovrebbero adottare tuttele misure adeguate, sia legislative,che amministrative o di altro carat-tere per rendere effettivi i principistabiliti in questa Dichiarazione inconformità con il diritto internazio-nale relativo ai diritti umani. Questemisure dovrebbero essere soste-nute attraverso attività nelle sferedell’educazione, della formazione edell’informazione pubblica.

2. Gli Stati dovrebbero incoraggiarel’istituzione di comitati etici indipen-denti, multidisciplinari e pluralistici,come stabilito nell’articolo 19.

Articolo 23 - Educazione, formazionee informazione sulla bioetica

1. Al fine di promuovere i principi sta-biliti in questa Dichiarazione e assi-curare una migliore comprensionedelle implicazioni etiche degli svi-luppi scientifici e tecnologici, in par-ticolare per le giovani generazioni,gli Stati dovrebbero impegnarsi afavorire l’educazione, la formazionee l’informazione sulla bioetica a tuttii livelli così come a promuovereprogrammi di informazione e didiffusione della conoscenza dellabioetica.

2. Gli Stati dovrebbero incoraggiare lapartecipazione delle organizzazioniinternazionali e regionali intergover-native e delle organizzazioni nongovernative internazionali, regionalie nazionali in questo processo.

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Articolo 24 – Cooperazioneinternazionale

1. Gli Stati dovrebbero incrementare ladiffusione a livello internazionaledelle informazioni scientifiche eincoraggiare la libera circolazione ela condivisione della conoscenzascientifica e tecnologica.

2. Nel quadro della cooperazione in-ternazionale, gli Stati dovrebberopromuovere la cooperazione scien-tifica e culturale e addivenire adaccordi bilaterali e multilaterali chepongano i paesi in via di sviluppo dicostruire le capacità necessarie perpartecipare alla produzione e allacondivisione della conoscenzascientifica, delle relative compe-tenze tecniche e così come allacondivisione dei benefici.

3. Gli Stati dovrebbero rispettare e pro-muovere a solidarietà tra e all’in-terno degli Stati, e così come traindividui, famiglie, gruppi e comu-nità, con riguardo speciale perquelli resi vulnerabili da malattie oda disabilità o da altre condizionisociali e ambientali e quelli chehanno risorse limitate.

Articolo 25 – Azioni successivedell’UNESCO

1. L’UNESCO promuoverà e diffonde-rà i principi stabiliti in questa Di-chiarazione. Nel far ciò, l’UNESCOdeve ricercare e avvalersi dell’assis-tenza e della collaborazione del Co-mitato Intergovernativo di Bioetica(IGBC) e del Comitato Internaziona-le di Bioetica (IBC)

2. L’UNESCO riafferma la sua volontàa impegnarsi nel campo della bio-etica e a promuovere la collabora-zione tra IGBC e IBC

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Interdipendenzae complementarietà dei principi

Questa Dichiarazione deve essere con-siderata nel suo insieme e i principi de-vono essere considerati come comple-mentari e interdipendenti. Ogni princi-pio deve essere interpretato nel con-testo degli altri principi, come appro-priato e rilevante nelle circostanze.

Articolo 27 - Limiti all’applicazionedei principi

Se l’applicazione dei principi di questaDichiarazione deve essere limitata, sideve a ciò provvedere con legge, inclusele leggi nell’interesse della sicurezzapubblica, o per le indagini, detenzioni eprocedimenti penali, per la protezionedella salute pubblica o per la protezionedei diritti e delle libertà degli altri. Tali leggidevono essere compatibili con il dirittointernazionale relativo ai diritti umani.

Articolo 28 - Rifiuto degli atti contrariai diritti umani, alle libertàfondamentali e alla dignità umana

Nessuna disposizione in questa Dichia-razione può essere interpretata in mododa fornire giustificazione a uno Stato, adun gruppo, o ad una individuo per intra-prendere un’attività o compiere atticontrari ai diritti umani, alle libertàfondamentali e alla dignità umana.

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