L'impresa e le categorie di imprenditori

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO L’IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI UNITÀ 2 Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015

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Una presentazione sull'impresa nel diritto commerciale

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UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO

L’IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

UNITÀ 2

Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015

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LA MOTIVAZIONE DELL’IMPRENDITORE SECONDO SCHUMPETER

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L’IMPRESA

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La categoria essenziale e fondante del diritto commerciale è quella dell’impresa, nozione da distinguersi da quella di azienda e da quella di società.

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L’IMPRENDITORE

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LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE (ART. 2082 C.C.)

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GLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE

DELL’ARTICOLO 2082 C.C.

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art. 2082 c.c.

attività produttiva e di scambio

organizzazione

economicità

professionalità

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LA PROFESSIONALITÀ DELL’IMPRENDITORE

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L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRENDITORE

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ESEMPIO DI IMPRESA CON ORGANIZZAZIONE

PREVALMENTEMENTE FINANZIARIA

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L’ECONOMICITÀ DELL’ATTIVITÀ DELL’IMPRENDITORE

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UNA SENTENZA SULL’ECONOMICITÀ DELL’IMPRESA

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UN PO’ DI TERMINOLOGIA

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L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

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L’imprenditore è il soggetto il cui nome è «speso» nel traffico giuridico

dalle norme sul mandato si ricava che per l’imputazione dell’attività vale un criterio formale (spendita del nome) e non sostanziale (titolarità dell’interesse)

N.B.: nel caso di esercizio dell’impresa tramite rappresentante, l’imprenditore è il rappresentato, e non il rappresentante

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L’ESERCIZIO INDIRETTO DELL’IMPRESA

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Si verifica quando un soggetto esercita un’impresa senza apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le quinte”. Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo «prestanome», spesso nullatenente, che attua le scelte imposte dal reale dominus dell’impresa.

Se l’impresa esercitata è commerciale, in caso di fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore palese o prestanome nullatenente, o l’esigenza di tutelare i terzi impone che fallisca anche l’imprenditore occulto?

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L’IMPRENDITORE OCCULTO

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In proposito è stata elaborata la teoria dell’imprenditore occulto, che faceva leva sul tentativo di superare le regole formali sul presupposto che al potere su di un‘impresa deve corrispondere la conseguente responsabilità ovvero in base all’art. 147, l. fall., per il quale il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società.

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CRITICA ALLA TEORIA DELL’IMPRENDITORE OCCULTO

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La teoria dell’imprenditore occulto non ha avuto successo e oggi si ritiene che:

→sia valido il solo criterio formale di imputazione dell’attività d’impresa che sembra imposto dalle norme del codice civile;→ non sussista in proposito un problema di tutela dei terzi creditori dell’impresa esercitata tramite «prestanome», dato che costoro hanno certamente confidato solo sul patrimonio dell’imprenditore «palese»;

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LA REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO «SCHERMATO» DELL’ATTIVITÀ

D’IMPRESA

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«Nell'ipotesi di “holding” di tipo personale, cioè di persona fisica che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie e svolga professionalmente, attraverso una stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società medesime (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio), è configurabile un'autonoma impresa, come tale assoggettabile a fallimento, qualora la suddetta attività, sia essa di sola gestione del gruppo (“holding” pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (“holding” operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio e, dunque, fonte di responsabilità diretta del loro autore, presentando un'obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo o le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima» (Trib. Napoli 8 gennaio 2007)

UNA DECISIONE SULLA HOLDING INDIVIDUALE

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L’ARTICOLO 2497 C.C.

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INIZIO DELL’IMPRESA

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La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa che può derivare da:

atti di organizzazione dell’impresa;

atti di esercizio dell’impresa.

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FINE DELL’IMPRESA

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LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

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Il codice civile distingue gli imprenditori in base a:

imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.e 1, co. 2,

d.lgs.228/2001) imprenditore commerciale (art.

2195)

piccolo imprenditore (art. 2083)

imprenditore medio/grande impresa individuale impresa costituita in forma di

società (art. 2247ss.) impresa pubblica (art. 2093)

oggettodell’impresa

dimensioni

natura del soggetto

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L’IMPRENDITORE COMMERCIALE

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Per l’art. 2195 c.c. è imprenditore commerciale chi esercita:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie alle precedenti.

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PICCOLO IMPRENDITORE (ART. 2083 C.C.)

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Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Quindi: →l’imprenditore piccolo deve prestare il proprio lavoro

nell’impresa;→il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su

tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale);

→la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non quantitativa.

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Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese:

→maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l. 428/1990)

→disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice proprietà industriale)

→disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990)

→disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.)→ disciplina ulteriore contenuta in diverse norme di diritto civile che

interessano l’impresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura, ecc.)

→Legge 11 novembre 2011 n.180 - Norme per la tutela della libertà d'impresa.

LO “STATUTO GENERALE” DI TUTTE LE IMPRESE

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L’imprenditore commerciale medio- grande è definito dal codice imprenditore “soggetto a registrazione”(es.: 2709 c.c.) e secondo il disegno originario del codice civile si applicano a lui le seguenti regole: pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese): 2188 ss. c.c.

obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c.

assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali (2221 c.c.)

LO STATUTO “PARTICOLARE” DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO-

GRANDE

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Articolo 2202: esenzione dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese;

Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili;

Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.

LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO SECONDO IL DISEGNO ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE

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pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al piccolo imprenditore e alle imprese agricole;

efficacia dichiarativa pubblicità commerciale imprese agricole;

limitazione della fallibilità alle imprese che presentino i requisiti definiti dall’articolo 1 l.f.;

perdita di significato della distinzione tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo, dovuta all’evoluzione dell’agricoltura;

pervasiva normativa tributaria che impone a tutti gli imprenditori la tenuta di scritture contabili.

IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993).

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Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].

II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

APPROFONDIMENTO SUI REQUISITI DI FALLIBILITÀ DELLE IMPRESE

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STATUTO DELL’IMPRESA E IMPRESA ILLECITA

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a. impresa che ha oggetto contrastante con norme imperative, ordine pubblico o buon costume.

b. impresa esercitata in assenza di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Conseguenza illiceità:Si applicano solo le norme sfavorevoli all’imprenditore (soggezione a fallimento, ecc.) senza assicurare protezione all’impresa. Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceità determina particolare allarme sociale (imprese «mafiose», «terroriste», ecc.)

IMPRESA ILLECITA

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I PROFESSIONISTI INTELLETTUALI NON SONO IMPRENDITORI

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«Anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. Tale esercizio in forma di impresa è configurabile nel caso del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa che l'attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo» (Cass. 28312/2011).

ESEMPIO DI DISTINZIONE TRA IMPRENDITORE E PROFESSIONISTA

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L’IMPRENDITORE AGRICOLO

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Art. 2135, comma 1, c.c.È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

essenziali connesse

attività agricole

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Art. 2135, comma 2, c.c.:“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

LE ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI

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Se si sfrutta un ciclo biologico (o li può sfruttare) si ha agricoltura, anche per attività come:

- orticultura;

- coltivazione fuori terra (in serra e/o in vivaio);

- piscicoltura;

- allevamento di animali da competizione.

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attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;

attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE

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Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che vengono considerate agricole a condizione che sussistano:

(1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse;

(2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno per oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con l’esercizio di attività agricole essenziali.

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RILEVANZA DELLA NOZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

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L’imprenditore agricolo è sempre esentato dalle norme:

• sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214);

• sulle procedure concorsuali (art. 2221).

A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice Civile si applica la normativa sulla pubblicità commerciale (Registro Imprese).

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LA CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLE IMPRESE

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Sotto il profilo soggettivo si distinguono:

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I TIPI DI SOCIETÀ

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s.s. società non commerciale

s.n.c. societàdi persone

s.a.s.società commerciali

(possonos.p.a. svolgere attività sia agricole

società sia commerciali) s.r.l. di capitali

s.a.p.a.

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SOCIETÀ E STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO-GRANDE

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IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA

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Tre possibili strumenti di intervento pubblico:

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Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta amministrativa o procedura analoga);

Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con esenzione dal fallimento e dall’iscrizione nel Registro delle Imprese (artt. 2093, 2201 e 2221 c.c.);

Società partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dell’imprenditore commerciale.

STATUTO DELL’IMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI INTERVENTO PUBBLICO

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Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella commerciale. L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur

presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, può anche essere l’oggetto principale od esclusivo dell’ente. L’ente diventa imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ciò comporta.

L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo accessorio, ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la giurisprudenza sono di parere opposto richiamando l’art. 2201 c.c.

Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f. e art. 9 d. lgs. 240/1991).

IMPRESE ESERCITATE DA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

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