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Quaderni di fiscalità immobiliare L’IMPOSTA UNICA COMUNALE E LA NUOVA FISCALITÀ LOCALE IMMOBILIARE Giugno 2014 Massimo Pipino Dall’IMU alla IUC: guida pratica completa, con esempi e FAQ, alla nuova fiscalità immobiliare dal 2014: • Imposta municipale propria • Tassa sui rifiuti • Tassa sui servizi indivisibili

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Quaderni di fiscalità immobiliare

L’IMPOSTA UNICA COMUNALEE LA NUOVA FISCALITÀLOCALE IMMOBILIARE

Giugno 2014

Massimo Pipino

Dall’IMU alla IUC: guida pratica completa, con esempi e

FAQ, alla nuova fiscalità immobiliare dal 2014:

• Imposta municipale propria

• Tassa sui rifiuti

• Tassa sui servizi indivisibili

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Quaderni di fiscalità immobiliare

“Quaderni di fiscalità immobiliare” è la collana di pubblicazioni

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L’IMPOSTA UNICA COMUNALEE LA NUOVA FISCALITÀLOCALE IMMOBILIARE

Giugno 2014

QUADERNI DI FISCALITÀ IMMOBILIARE

Massimo Pipino

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SOMMARIO

INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

CAPITOLO PRIMOL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E LA RIFORMA DELLA FISCALITÀ LOCALE IMMOBILIARE DAL 2014

1.1 Premessa - L’Imposta Unica Comunale (IUC) e la riforma della

fiscalità locale immobiliare dal 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2 La componente IUC relativa alla raccolta e smaltimento dei

rifiuti urbani (TARI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2.1 Quale è il presupposto della TARI1.2.2 Come si calcola la base imponibile della TARI1.2.3 Quali sono le modalità di calcolo della TARI1.2.4 Dichiarazione1.2.5 Termini entro i quali deve essere effettuato il pagamento della TARI

1.3 La componente IUC relativa ai servizi indivisibili (TASI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.3.1 Base imponibile, modalità di calcolo e dichiarazione1.3.2 Modalità di versamento delle rate TASI1.3.3 Esenzioni

CAPITOLO SECONDOLA COMPONENTE PATRIMONIALE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE: L’IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

2.1 L’evoluzione normativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.1.1 L’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)2.1.2 L’istituzione dell’Imposta municipale “Propria”(IMU)2.1.3 Il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’anticipazione

sperimentale dell’IMU e la relativa disciplinaQuale era il soggetto attivo dell’IMU “sperimentale”Il presupposto dell’IMU “sperimentale”Che cosa si intendeva per “possesso” ai sensi dell’articolo 13, secondo

comma, del D.L. 201/2011

Quali erano i soggetti passivi dell’IMU “sperimentale”I diritti in contitolarità

2.1.4 Il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 “Interventi urgenti in tema disospensione dell’Imposta municipale propria” convertito con Legge18 luglio 2013, n. 85

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2.1.5 Il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 “Disposizioni urgenti inmateria di IMU, di altra fiscalità immobiliare” convertito conmodificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124

2.1.6 La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2014”

2.1.7 Novità in materia di IMU per l’abitazione principale2.1.8 Raffronto IMU 2012 - TASI 2014 su abitazione principale e pertinenze2.1.9 Introduzione della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

2.2 L’attuale assetto dell’Imposta municipale (propria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2.2.1 Presupposto dell’imposta2.2.2 Il soggetto passivo titolare del diritto di proprietà 2.2.3 Il soggetto passivo non residente in Italia o di nazionalità non italiana2.2.4 Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di usufrutto2.2.5 Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di abitazione 2.2.6 Il coniuge superstite2.2.7 Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di di enfiteusi2.2.8 Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di superficie2.2.9 Il diritto di abitazione per la casa assegnata dal giudice2.2.10 Regole da applicare nel caso di comproprietà2.2.11 Cosa accade in caso di trasferimento di residenza nel corso dell’anno2.2.12 Le cooperative edilizie2.2.13 Gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica2.2.14 I soggetti passivi non titolari di un diritto reale

Il caso del concessionario di area demaniale

I contratti di leasing

2.2.15 Le multiproprietà2.2.16 L’oggetto dell’Imposta municipale (propria)

Il concetto di “bene immobile”

I beni immobili “oggetto” dell’IMU

I fabbricati

Le unità immobiliari accatastate nel Gruppo F

Le unità immobiliari in corso di costruzione o “parzialmentecostruite”

I fabbricati rurali

Gli immobili strumentali e gli immobili “merce”

Casi particolari

2.2.17 L’IMU sui terreniAree edificabili

Terreni agricoli

2.2.18 Aliquote e base imponibile IMU2.2.19 L’IMU sull’abitazione principale

Definizione di abitazione principale

Le regole per le pertinenze dell’abitazione principale

Gli immobili assimilabili alla prima casa

La detrazione in cifra fissa nel caso in cui l’immobile accatastato A/1,

A/8 o A/9 sia anche residenza principale dell’avente titolo

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Quali sono le agevolazioni ai fini IMU per la residenza principale nel

caso in cui sia parzialmente locata

2.2.20 Gli immobili esentiLe esenzioni per i terreni agricoli e i fabbricati rurali

Il rinvio del versamento della prima rata IMU ed il successivo esonero

peri terreni agricoli

2.2.21 Le modalità di calcolo della base imponibileL’abbattimento della base imponibile per gli immobili vincolati

Le riduzioni dell’imposta che sono previste per gli immobili inagibili

e l’esenzione per i ruderi

2.2.22 Termini e modalità con cui deve essere effettuato il pagamento2.2.23 Accertamento e riscossione2.2.24 Le sanzioni2.2.25 Ravvedimento Operoso2.2.26 La dichiarazione IMU

Quali sono le agevolazioni previste in conseguenza delle quali si

concretizza l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU

Casi per i quali non è previsto l’obbligo di presentazione della

dichiarazione IMU

Quali sono i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IMU

Le società egli obblighi di dichiarazione

In caso di fusioni societarie in corso

Gli immobili distintamente contabilizzati

Come compilare la dichiarazione

Quesiti e risposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Appendice - Quadro generale delle categorie catastali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

CAPITOLO TERZOLA COMPONENTE IUC RELATIVA ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (TARI)

3.1 Oggetto e istituzione della TARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

3.2 Assetto della Tassa rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

3.2.1 Quale è il presupposto della TARI3.2.2 L’oggetto della TARI

Il concetto di “bene immobile”I beni immobili “oggetto” della TARI

I fabbricati

I fabbricati rurali

Gli immobili strumentali

3.2.3 Il soggetto attivo della TARI3.2.4 Il soggetto passivo della TARI

Il soggetto passivo titolare del diritto di proprietà

Il soggetto passivo non residente in Italia o di nazionalità non italiana

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Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di usufrutto

Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di abitazione

Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di enfiteusi

Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di superficie

Regole da applicare nel caso di comproprietà

Regole da applicare nel caso di multiproprietà

3.2.5 I soggetti passivi non titolari di un diritto realeIl caso del concessionario di area demaniale

I contratti di leasing

3.2.6 Come si calcola la base imponibile della TARI3.2.7 Quali sono le modalità di calcolo della TARI3.2.8 Riduzioni, esenzioni ed esclusioni3.2.9 Occupazioni temporanee3.2.10 Dichiarazione3.2.11 Termini entro i quali deve essere effettuato il pagamento della TARI3.2.12 Accertamento e riscossione3.2.13 Ravvedimento operoso e sanzioni3.2.14 Deducibilità della TARI

Quesiti e risposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

CAPITOLO QUARTOLA COMPONENTE IUC RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

4.1 Oggetto e istituzione della TASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

4.2 Assetto della Tassa sui servizi indivisibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

4.2.1 Qual è il soggetto attivo della TASI4.2.2 Quale è il presupposto della TASI4.2.3 L’oggetto della TASI

Il concetto di “bene immobile”I beni immobili “oggetto” della TASI

I fabbricati

I fabbricati rurali

Gli immobili strumentali e gli immobili merce

Le aree fabbricabili

Terreni agricoli

4.2.4 Il soggetto passivo della TASIIl soggetto passivo titolare del diritto di proprietà

Il soggetto passivo non residente in Italia o di nazionalità non italiana

Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di usufrutto

Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di abitazione

Il coniuge superstite

Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di enfiteusi

Il soggetto passivo titolare di un diritto reale di superficie

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Il diritto di abitazione per la casa assegnata dal giudice

Regole da applicare nel caso di comproprietà

Regole da applicare nel caso di multiproprietà

4.2.5 I soggetti passivi non titolari di un diritto realeIl caso del concessionario di area demaniale

I contratti di leasing

4.2.6 Come si calcola la base imponibile della TASI4.2.7 Le aliquote4.2.8 Quali sono le modalità di calcolo della TASI4.2.9 Riduzioni, esenzioni ed esclusioni4.2.10 L’inquilino4.2.11 Dichiarazione4.2.12 Modalità di versamento delle rate TASI

Termini entro i quali deve essere effettuato il pagamento della TASI

4.2.13 Ravvedimento operoso e sanzioni4.2.14 Deducibilità della TASI

Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Appendice - Imposta Unica Comunale – IUC ripartizione

TASI tra soggetto occupante e possessore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

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Con la Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) il legislatore italiano è intervenuto profondamente sull'assetto normativo della fiscalità immobiliare locale ed attraverso l’introduzione di modifiche in tema di IMU (in particolare definendone in maniera stabile la non applicazione, salvo alcune eccezioni, alla prima casa e disponendo altre esclusioni), e soprattutto attraverso l’introduzione della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che oltre all’IMU stessa racchiude la nuova imposizione per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e per i servizi comunali indivisibili (illuminazione pubblica, pulizia, anagrafe, ecc.) ha rivoluzionato il quadro impositivo cui il contribuente aveva appena faticosamente avuto il tempo di adattarsi dopo la defatigante vicenda conseguita all'introduzione anticipata dell'Imposta municipale Unica. Questo lavoro provvede prima di tutto a fornire al lettore un sintetico, ma esauriente, riepilogo del quadro in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 in materia di fiscalità immobiliare locale, fermo restando che, almeno per quanto riguarda le componenti relative all'imposizione sui servizi comunali indivisibili e sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti il quadro che qui di seguito viene delineato deve poi essere completato dalla regolamentazione specifica che verrà adottata da ogni singola Amministrazione comunale. Successivamente vengono esaminate nel dettaglio le singole componenti della IUC, ovvero IMU (Imposta municipale propria) TARI (Tassa rifiuti) e TASI (Tassa servizi indivisibili), seguendone l'evoluzione normativa ed approfondendo l'analisi delle modalità applicative con numerosi esempi, tabelle e casi risolti.

INTRODUZIONE

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1.1. Premessa - L’Imposta Unica Comunale (IUC) e la riforma della fiscalità locale immobiliare dal 2014 La Legge di Stabilità per l’anno 2014, L. 147/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, ha apportato alcune rilevanti modifiche al quadro normativo della fiscalità immobiliare a livello locale. In primo luogo è stata introdotta una nuova Imposta Unica Comunale - cd. “IUC”. La nuova imposta, cosi come viene definita dalla Legge di Stabilità, si basa su due distinti presupposti impositivi:

• uno è costituito dal possesso da parte del contribuente di immobili (residenziali e non) ed è collegato, ai fini della quantificazione dell’imposta, alla loro natura e valore;

• l’altro è collegato all’erogazione e alla conseguente fruizione di servizi comunali.

Malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte, costituite da una parte dall’IMU (che continuerà a costituire il principale tributo gravante sul patrimonio immobiliare diverso dall’abitazione principale) e dalla TASI (che invece verrà applicata a tutti gli immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall’IMU) e, dall’altra, dalla TARI, che manterrà sostanzialmente la medesima disciplina della TARES semplificata introdotta dal D.L. 102/2013, convertito in Legge 133/2013.

L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E LA RIFORMA DELLA FISCALITÀLOCALE IMMOBILIARE DAL 2014

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ARTICOLAZIONE DELL'IMPOSIZIONE FISCALE IMMOBILIARE DOPO LA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

• Attraverso il tributo denominato “TARI”, analogamente a quanto a suo tempo era stato previsto per la TARES, dovrebbe essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento devono provvedere, a proprie spese, i produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento secondo le regole che sono previste dalla normativa previgente (in questo senso si veda la Legge di Stabilità 2014, articolo 1, comma 639).

• Il tributo denominato “TASI” è destinato alla copertura delle spese sostenute dalle Amministrazioni comunali per la fornitura dei servizi cosiddetti “indivisibili”, intendendosi come tali quelle attività erogate da parte delle Amministrazioni comunali stesse che non vengono offerte sulla base di una specifica esigenza a carattere individuale ma, tout court, a vantaggio di tutta la cittadinanza nel suo insieme. (non esistono norme e disposizioni che stabiliscano in maniera univoca e dettagliata quali siano i servizi indivisibili dei comuni tuttavia si possono indicare come tali tutti i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa come accade ad esempio per gli asili nido o per il trasporto scolastico, la pubblica sicurezza e la vigilanza, la tutela del patrimonio artistico e culturale, i servizi cimiteriali i servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, i servizi socio-assistenziali, il servizio di protezione civile, il servizio di tutela degli edifici ed aree comunali),

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ARTICOLAZIONE DELL'IMPOSIZIONE FISCALE IMMOBILIARE DOPO LA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

• Attraverso il tributo denominato “TARI”, analogamente a quanto a suo tempo era stato previsto per la TARES, dovrebbe essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento devono provvedere, a proprie spese, i produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento secondo le regole che sono previste dalla normativa previgente (in questo senso si veda la Legge di Stabilità 2014, articolo 1, comma 639).

• Il tributo denominato “TASI” è destinato alla copertura delle spese sostenute dalle Amministrazioni comunali per la fornitura dei servizi cosiddetti “indivisibili”, intendendosi come tali quelle attività erogate da parte delle Amministrazioni comunali stesse che non vengono offerte sulla base di una specifica esigenza a carattere individuale ma, tout court, a vantaggio di tutta la cittadinanza nel suo insieme. (non esistono norme e disposizioni che stabiliscano in maniera univoca e dettagliata quali siano i servizi indivisibili dei comuni tuttavia si possono indicare come tali tutti i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa come accade ad esempio per gli asili nido o per il trasporto scolastico, la pubblica sicurezza e la vigilanza, la tutela del patrimonio artistico e culturale, i servizi cimiteriali i servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, i servizi socio-assistenziali, il servizio di protezione civile, il servizio di tutela degli edifici ed aree comunali),

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3.1 Oggetto e istituzione della TARI Come è già stato accennato nelle righe precedenti, l’istituzione della TARI è stata prevista con il preciso scopo di assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sostenuti dalle Amministrazioni comunali. La TARI è andata quindi a sostituire, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARES (con il comma 704, dell’articolo 1 della L. 147/2013, il legislatore ha, infatti, provveduto ad abrogare, l’articolo 14 del citato D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES).

A far data dal 1° gennaio 2014 sono quindi soppressi anche tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Per quanto riguarda le modalità con cui verrà calcolato il “nuovo” tributo, nel mantenere i medesimi presupposti impositivi della TARES, ovvero, come si vedrà meglio più avanti, il possesso, a qualunque titolo, di immobili, comunque utilizzati, ed aree, la nuova disciplina prevede che, nel 2014, i Comuni avranno facoltà di decidere (comma 651 - “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) di applicare la TARI commisurando le tariffe ai criteri che vengono determinati dal D.P.R. 158/1999 (mantenendo in sostanza le stesse modalità applicative

TASSA SUI RIFIUTI

DESTINAZIONE L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), Articolo 1, Comma 639: finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

145

LA COMPONENTE IUC RELATIVA ALLARACCOLTA E SMALTIMENTO DEIRIFIUTI URBANI (TARI)

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della TARES inizialmente prevista dall’articolo 14 del Decreto Monti), ovvero potranno utilizzare (vedi nota 1) per la determinazione delle tariffe dei criteri alternativi, basati sul rispetto del principio secondo cui “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/1998/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, introducendo appunto in questo modo una disciplina peraltro del tutto analoga a quella della TARES semplificata introdotta con l’articolo 5 del Decreto Legge 102/2013, convertito in Legge 124/2013.

NOTA BENE La disciplina della TARI ricalca in buona parte la disciplina della TARES di cui all’articolo 14 del D.L. 201/2011, riprendendo alcune modifiche che erano state introdotte con il D.L. 102/2013 e che hanno permesso l’applicazione, nel 2013, della cosiddetta TARES semplificata. Vengono comunque introdotte alcune novità, come quelle relative al prelievo sulle superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani che appaiono all’evidenza contraddittorie. In altri termini, piuttosto che obbligare i comuni ad approvare un nuovo regolamento comunale disciplinante il nuovo tributo, sarebbe stato forse più opportuno risistemare la disciplina di base di cui al menzionato articolo 14.

Per i Comuni che a fine 2013 abbiano introdotto la TARES semplificata (di cui all’articolo 5 del D.L. 102/2013 sopra citato), la nuova normativa segna di fatto una sostanziale continuità con la disciplina vigente nel corso del 2013. Al contrario, per i Comuni che nel 2013 abbiano mantenuto TARES nella sua versione iniziale (di cui all’articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), ovvero che, a fine 2013, abbiano optato per il ritorno alla TARSU (di cui all'articolo 58 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507) l’utilizzo del criterio alternativo al D.P.R. 158/1999 per la determinazione tariffaria (che, a causa della sua tardiva introduzione nel 2013, non ha potuto essere adottato da buona parte dei Comuni ai fini TARES) attribuisce margini di intervento utilizzabili anche ai fini TARI, per introdurre un tributo meno rigido rispetto alla TARES non semplificata, al fine di contenere gli aumenti tariffari delle categorie più esposte e di introdurre criteri applicativi del tributo più gestibili sia per il Comune che per i contribuenti. In ogni caso, la disciplina della TARI conferma l’obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi riconducibili alle discariche individuati dall’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (comma 654 - “ In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”), prevedendo che, a partire dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune dovrà avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard di cui al Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216. In riferimento al segnalato obbligo di copertura del 100% dei costi connessi all'esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti va però segnalata la parziale eccezione

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relativa al comma 660 (“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”) che prevede, peraltro in analogia con quanto era già stato previsto per la TARES semplificata del 2013, che il Comune potrà deliberare, a livello regolamentare, riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste a livello normativo, la cui copertura potrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune, che però non potranno in ogni caso eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. Da quanto esposto consegue che la copertura attraverso le specifiche entrate da TARI dei costi del servizio potrà essere prevista, in sede di redazione del bilancio annuale del Comune, non per il 100% del totale ma sarà sufficiente raggiungere un 93%, addossando il rimanente alla fiscalità generale. La nuova normativa prevede infine che, nella modulazione della tariffa, dovranno essere assicurate riduzioni al fine di incentivare la raccolta differenziata riferibile alle utenze di tipo domestico (comma 658 - “Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”) e che il tributo non sarà dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (comma 661 - “Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”), con una disposizione che necessita tuttavia di una attenta e corretta interpretazione, così come si avrà modo di vedere più oltre, dovendo comunque essere applicata a tali ultimi soggetti la quota fissa relativa al nuovo tributo. Il comma 667 (vedi nota n. 2) prevede infine che, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2014, dovranno essere individuati criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti che vengono conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa la cui entità sia commisurata al servizio reso al fine di giungere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea. Nello stesso senso, la normativa (il tenore dell'articolo 1, comma 668, primo periodo è del tutto analogo a quanto già previsto ai fini TARES nel 2013 - “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”) prevede che i Comuni che abbiano già provveduto alla realizzazione di sistemi finalizzati alla misurazione puntuale della quantità di rifiuti che vengono conferiti dal singolo contribuente al servizio pubblico possono, con proprio regolamento, prevedere, a

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copertura dei costi relativi alla prestazione del servizio, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, da applicarsi e riscuotersi da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TARI CORRISPETTIVO

Anche nella TARI il comma 668 dà la possibilità di applicare una tariffa corrispettivo allorquando si siano realizzati sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. La disposizione, come l’analoga prevista per la TARES, richiede ovviamente una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalla singola utenza. “668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”

La tariffa corrispettiva ovviamente non rappresenterebbe un tributo, fatto questo da cui conseguirebbero diversi problemi di difficile gestione per le Amministrazioni comunali in quanto deriverebbe l'inapplicabilità delle norme su denuncia, sanzioni e riscossione forzata, prevedrebbe la commisurazione del corrispettivo ai soli rifiuti conferiti, comporterebbe l’applicazione dell'IVA e non darebbe al Comune la possibilità di prevedere una quota fissa comunque dovuta da parte del contribuente, a copertura dei costi generali: per cui appare evidente che l’introduzione di tale tariffa risulterebbe estremamente problematica (vedi nota 3).

TARI CORRISPETTIVO

Il MEF, nelle Linee guida per la redazione del piano finanziario ha osservato quanto segue: “L’aggettivo “puntuale” comporta il riferimento ai rifiuti effettivamente prodotti - o meglio conferiti - dalla singola utenza (…) Quanto alle modalità di misurazione (…) la necessità di specificare i rifiuti in kg emerge quindi soltanto nella fase di quantificazione della parte variabile della tariffa, che deve risultare dal prodotto della quantità puntuale riferita al singolo, espressa appunto in kg, e una tariffa unitaria in euro/kg, non necessariamente all’atto della misurazione in fase di conferimento, che potrà avvenire anche mediante idonee forme di misurazione - in particolare tramite rilevazione del dato volumetrico - che possano poi esser razionalmente e fondatamente tradotte in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione. Un ulteriore quesito riguarda la necessità o meno di misurare tutte le tipologie di rifiuto conferite dalla singola utenza (…) Tenendo conto della finalità di incentivare la raccolta differenziata (si veda per tutti l’art. 181 del D.Lgs. 152/2006), è senz’altro ammissibile che il comune individui tariffe più elevate per la raccolta dei rifiuti indifferenziati rispetto alle frazioni conferite in maniera differenziata. Al limite, la tariffa per le frazioni differenziate può addirittura essere nulla, diventando in tal caso inutile misurarne la quantità, e risultando correlativamente sufficiente la misurazione dei soli rifiuti indifferenziati”.

Probabilmente, al fine di evitare il passaggio a tariffa corrispettivo in assenza di effettivi sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al pubblico servizio è stata prevista,

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con il comma 667 (vedi nota n. 4), l’emanazione (entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, ovvero entro il 1° giugno 2014) di un regolamento ministeriale con il quale stabilire quali siano i “criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”.

TARIFFA DI NATURA CORRISPETTIVA

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo 446/97, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Sembra quindi ipotizzabile che le Amministrazioni comunali che già avevano adottato la TARES corrispettivo possano continuare ad utilizzarne il regolamento e le metodiche di misurazione dei rifiuti conferiti al sistema di gestione e smaltimento ma che quelle Amministrazioni che intendano passare alla TARI corrispettivo debbano aspettare il Decreto Ministeriale. Va anche evidenziato che in caso di adozione della tariffa corrispettivo spetta comunque al Comune, in forza del comma 691, secondo periodo (“I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo”) disciplinare con regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

NOTA BENE Nel mantenere i medesimi presupposti impositivi della TARES, la nuova disciplina prevede che, nel 2014, i Comuni potranno decidere (articolo 1, comma 651, Legge di Stabilità 2014) di applicare la TARI commisurando le tariffe ai criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 (mantenendo in sostanza le stesse modalità applicative della TARES inizialmente prevista dall’articolo 14 del Decreto Monti), ovvero potranno utilizzare (comma 652) per la determinazione delle tariffe dei criteri alternativi, basati sul rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/1998/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, introducendo appunto in questo modo una disciplina del tutto analoga a quella della TARES semplificata introdotta con l’articolo 5 del D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013.

Il comma 682, lettera a), (vedi nota n. 5) prevede infine che, con proprio regolamento, il Comune dovrà determinare la disciplina per l’applicazione della TARI, con particolare riferimento:

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4.1 Oggetto e istituzione della TASI Come è stato già anticipato nelle righe sopra, la finalità istitutiva della TASI è quella di assicurare la copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati da parte delle Amministrazioni comunali (non esistono norme e disposizioni che stabiliscano in maniera univoca e dettagliata quali siano i servizi indivisibili dei comuni tuttavia si possono indicare come tali tutti i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa come accade ad esempio per gli asili nido o per il trasporto scolastico, la pubblica sicurezza e la vigilanza, la tutela del patrimonio artistico e culturale, i servizi cimiteriali i servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, i servizi socio-assistenziali, il servizio di protezione civile, il servizio di tutela degli edifici ed aree comunali. La base imponibile del nuovo tributo, come si vedrà meglio più avanti nel paragrafo dedicato all'individuazione della base imponibile) non è più costituita (come nella maggiorazione sui servizi applicata alla TARES nel 2013) dalla superficie dell’immobile, ma è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, vale a dire il valore imponibile dell’immobile determinato in base alla rendita catastale, al reddito dominicale (terreni) o al valore di mercato (aree edificabili) o ricavato dalle scritture contabili (nel caso dei fabbricati di Categoria D non accatastati).

I SERVIZI INDIVISIBILI

• Il consiglio comunale deve approvare la delibera di determinazione delle aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

• Con la medesima delibera il Comune determina “l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.

• Appare evidente che l’obbligo di individuare i servizi indivisibili è un’inutile appesantimento degli adempimenti comunali, giacché le modalità di utilizzo delle entrate comunali sono già dichiarate

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LA COMPONENTE IUC RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI SERVIZIINDIVISIBILI (TASI)

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ed attestate dal Comune in molteplici documenti di bilancio, quali il rendiconto al bilancio preventivo e consuntivo. Peraltro, la disposizione appare pleonastica anche perché la TASI non è un’entrata vincolata alla copertura dei servizi, diversamente, ad esempio, dall’imposta di scopo di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 23 del 2011, che è direttamente collegata alla realizzazione di un’opera pubblica, con obbligo, in caso di mancata realizzazione, di rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti.

Va tuttavia notato che ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”).

I SERVIZI INDIVISIBILI

• Comunque, dovendo adempiere alla previsione normativa, il Comune è tenuto ad individuare i servizi indivisibili, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’ente. Tra i molteplici servizi indivisibili erogati dal Comune la preferenza deve essere accordata a quei servizi che vengono usufruiti dalla generalità dei cittadini, come la manutenzione delle strade e del verde pubblico, la polizia locale, l’illuminazione pubblica, lo sport e la cultura.

• In merito alla scelta delle aliquote, e al vincolo che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non può essere superiore all’aliquota massima IMU per la singola fattispecie imponibile, va precisato che il Comune ha la possibilità di differenziare “in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.

• Tale previsione, unitamente alla possibilità di disporre l’azzeramento dell’aliquota e alla più generale potestà regolamentare espressamente riconosciuta dal comma 702, autorizza il Comune ad un ampio ventaglio di possibilità.

• Così, ad esempio, il Comune potrebbe deliberare ai fini IMU un’aliquota per abitazione principale pari al 6 per mille per i fabbricati di lusso ed ai fini TASI un aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso, precisando che per quest’ultima categoria di abitazione l’aliquota TASI è pari a zero.

• L’unico criterio cui deve attenersi il Comune nel deliberare l’articolazione delle aliquote è quello della ragionevolezza e non discriminazione.

Di fatto la TASI sostituisce la maggiorazione TARES (30 centesimi al metro quadro) che i contribuenti hanno versato allo stato entro il 24 gennaio 2014, solo che ora la base imponibile non è più legata solo alla superficie degli immobili. La disciplina del tributo presenta elementi comuni sia all’IMU che alla TARI (tassa rifiuti), circostanza che ne rende complicata l’applicazione anche per gli stessi comuni. Anche nel caso della TASI, così come per l'IMU, il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati (in questo ambito va però sottolineato che è ricompresa anche l’abitazione principale), di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

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LA TASI IN PILLOLE

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale, così come definita ai fini IMU. Sono soggetti al nuovo prelievo anche tutti gli altri immobili e, cioè, i fabbricati rurali strumentali (cui l'articolo 1, comma 678, della L. 147/2013 riserva peraltro un’aliquota massima agevolata non superiore all’1 per mille) ed i terreni, anche edificabili, adibiti a qualsiasi uso. La base imponibile del nuovo tributo non è più costituita (come nella maggiorazione sui servizi applicata alla TARES nel 2013) dalla superficie dell’immobile, ma è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, vale a dire il valore imponibile dell’immobile determinato in base alla rendita catastale, al reddito dominicale (terreni) o al valore di mercato (aree edificabili) o ricavato dalle scritture contabili (fabbricati di Cat. D non accatastati). Per l’individuazione del soggetto passivo, il Legislatore ha previsto la suddivisione del carico impositivo tra possessore dell’immobile ed utilizzatore in tutti i casi in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (inquilino, comodatario, usuario, anche con riferimento a fabbricati rurali strumentali ed ai terreni): in tale ipotesi, la normativa prevede infatti che il possessore dell’immobile e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria (per cui il Comune non potrà prevedere a livello regolamentare che l’imposta sia versata unicamente dal proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile, né potrà agire nei confronti del proprietario per recuperare la quota di imposta eventualmente non versata dall’occupante dell’immobile), in relazione alla quale sarà il Comune, con propria delibera di natura regolamentare, a stabilire la misura del tributo da porre a carico dell’utilizzatore, da comprendersi fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI (articolo 1, comma 681, L. 147/2013). L’aliquota di base della TASI è stabilita (commi 676 e 677) nella misura dell’1 per mille, che l’Ente locale, con apposita delibera di Consiglio può ridurre, fino ad azzerarla. La stessa misura dell’aliquota, per l’anno 2014, può essere aumentata, ma fino alla misura massima del 2,5 per mille. Le aliquote della TASI dovranno tuttavia essere approvate tenendo conto della clausola di salvaguardia introdotta dal comma 677 della L. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 (non rilevando in tal senso le aliquote effettivamente applicate dal Comune nel 2013), fissata al 6 per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze (a cui si aggiungono tutti gli immobili a questi equiparati) ed al 10,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per i terreni e le aree edificabili. Le aliquote TASI potranno essere differenziate, all’interno dei limiti minimi e massimi previsti per legge, in relazione alle diverse tipologie di immobili, considerando in tal senso che l'articolo 1, comma 682, della L. 147/2013 espressamente prevede che, in materia di TASI, il regolamento comunale dovrà individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, a dimostrazione del fatto che il nuovo tributo dovrebbe essere parametrato all’effettiva fruizione dei servizi da parte dell’utilizzatore dell’immobile, come peraltro espressamente stabilito dal successivo comma 683, il quale prevede che, nella determinazione delle aliquote della TASI, il Comune deve tenere conto dei servizi e dei costi individuati dal comma 682, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili interessati dall’applicazione del tributo sui servizi. Lo stesso comma 682 prevede la possibilità per il Comune di prevedere riduzioni ed esenzioni della TASI per le seguenti fattispecie:

• abitazioni con unico occupante; • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; • locali, diversi dalle abitazioni, aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,

ma ricorrente; • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero, per più di sei mesi

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all’anno; • fabbricati rurali ad uso abitativo; • superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

La dichiarazione TASI dovrà seguire (comma 687) le stesse disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU, dando indicazione dell’eventuale utilizzatore delle unità immobiliari interessate, e dovrà essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, termine in cui viene fissata anche la scadenza per la presentazione della denuncia della TARI.

4.2 Assetto della Tassa sui servizi indivisibili 4.2.1 Qual è il soggetto attivo della TASI Sulla base del dettato normativo nessuno, al di fuori dell'Amministrazione comunale sul cui territorio viene a ricadere l'ubicazione dell'immobile inciso dal tributo, può essere ritenuto il soggetto attivo della TASI, anche se non è rinvenibile nel testo istitutivo del tributo una precisa indicazione in tal senso (non vi è infatti, nella normativa TASI, una disposizione che individui esplicitamente il soggetto attivo, mentre, ad esempio, nella normativa afferente l'ICI, l’articolo 4, del Decreto Legislativo 504/1992, viene rubricato esplicitamente “Soggetto attivo” e stabilisce che “l’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune”).

NOTA BENE La normativa non detta una definizione compiuta del soggetto attivo d’imposta, necessaria soprattutto con riferimento agli immobili che ricadono su due territori comunali. Si ricorderà che la normativa ICI individuava, all’articolo 4 del D.Lgs. 504/1992, il soggetto attivo nel comune sul cui territorio insisteva interamente o prevalentemente la superficie dell’immobile. Analogo problema si pone nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni. Una migliore esplicitazione del soggetto attivo, fermo restando che lo stesso immobile non può essere soggetto alla doppia imposizione di due Comuni contermini, potrà essere effettuata nel regolamento comunale, come peraltro già avvenuto in materia di IMU, dov’era presente la medesima lacuna legislativa.

Nell’ambito dell'IMU “propria”, cui peraltro la normativa TASI di rifà in più punti (ad esempio comma 675: “La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, o comma 687: “Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU”), l’articolo 9 del Decreto Legislativo 23/2011, richiama, anche se in modo piuttosto sommario il soggetto attivo, prescrivendo che “i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune”. In ambito TASI, l'accenno più diretto a quale sia il soggetto attivo del tributo è

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rinvenibile nell'ambito dell'articolo 1, comma 677, secondo cui “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota” e nel contesto del comma 688. Nel secondo periodo del comma in parola è infatti possibile rinvenire il seguente passaggio: “Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale”. Sempre in riferimento alla questione relativa al soggetto attivo della TASI è da rilevare, in oltre, il passo del comma 691 secondo cui: “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU”. In proposito a questa che può senza dubbio sembrare una carenza della normativa, va però detto che, essendo la TASI una delle tre componenti di un’imposta, l'Imposta Unica Comunale, che sin in sede di definizione viene identificata con l'aggettivo “comunale”, il qualificare esplicitamente il Comune quale ente impositore potrebbe apparire come un’osservazione talmente scontata che, probabilmente, il legislatore non ha nemmeno sentito il bisogno di specificarlo. Resta comunque la constatazione che in numerosissimi regolamenti comunali riguardanti la TASI si rinvengono definizioni di questo tipo: “Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo”.

SOGGETTO ATTIVO

• La normativa non detta una definizione compiuta del soggetto attivo d’imposta, necessaria soprattutto con riferimento agli immobili che ricadono su due territori comunali. Si ricorderà che la normativa ICI individuava, all’articolo 4 del D.Lgs. 504/1992, il soggetto attivo nel comune sul cui territorio insisteva interamente o prevalentemente la superficie dell’immobile.

• Analogo problema si pone nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni.

• Una migliore esplicitazione del soggetto attivo, fermo restando che lo stesso immobile non può essere soggetto alla doppia imposizione di due Comuni contermini, potrà essere effettuata nel regolamento comunale, come peraltro già avvenuto in materia di IMU, dov’era presente la medesima lacuna legislativa.

4.2.2 Quale è il presupposto della TASI Il presupposto impositivo della TASI, ossia della componente della IUC diretta alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni, dopo le modifiche introdotte nel comma 669 della Legge di Stabilità 2014, dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili così come vengono definiti ai sensi dell'Imposta

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Quaderni di fiscalità immobiliare

L’IMPOSTA UNICA COMUNALEE LA NUOVA FISCALITÀLOCALE IMMOBILIARE

Massimo Pipino

Questo lavoro fornisce prima di tutto al lettore un sintetico, ma esauriente,riepilogo del quadro in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 in materia di fiscalitàimmobiliare locale, fermo restando che, almeno per quanto riguarda le componentirelative all'imposizione sui servizi comunali indivisibili e sulla raccolta esmaltimento dei rifiuti il quadro che qui di seguito viene delineato deve poiessere completato dalla regolamentazione specifica che verrà adottata da ognisingola Amministrazione comunale.Successivamente vengono esaminate nel dettaglio le singole componenti dellaIUC, ovvero:

• IMU (Imposta municipale propria);• TARI (Tassa rifiuti);• TASI (Tassa servizi indivisibili);

seguendone l'evoluzione normativa ed approfondendo in maniera esaustiva echiara l'analisi delle modalità applicative con numerosi esempi, tabelle e casirisolti.La sua consultazione risulterà estremamente utile per il consulente tributario, ilfiscalista d’impresa e per tutti coloro che siano chiamati a gestire le scelte egli adempimenti relativi all’imposta in oggetto.

€ 12,20 Iva compresa(€ 10,00 + Iva 22%)

ISBN 978-88-6219-188-3