Fondamenti di fiscalità immobiliare francese per gli italiani

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Pubblicazione che ha lo scopo di informare ed assistere i cittadini italiani e gli addetti ai lavori francesi operanti con la clientela italiana non residente sulle nuove misure adottate in materia di fiscalità immobiliare. Quarta edizione a cura di Mauro Michelini, commercialista e revisore contabile.

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FONDAMENTI DI FISCALITÀ

IMMOBILIARE FRANCESE PER GLI ITALIANI

Mauro MICHELINI

4ª Edizione Maggio 2013

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PREFAZIONE A CURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

L’Italia rappresenta uno dei principali mercati stranieri per il settore immobiliare in Francia, con una clientela fortemente fidelizzata, costituita da proprietari di residenze secondarie, per un tasso di presenza di circa il 40%, seguiti da vacanzieri ed affittuari. Con l’obiettivo di garantire informazione ed assistenza agli italiani non residenti nelle pratiche amministrative legate alle proprie dichiarazioni sui territori francese ed italiano, la Camera di Commercio Italiana di Nizza edita ormai da numerosi anni la presente pubblicazione, concernente la fiscalità immobiliare francese per privati, società civili immobiliari ed imprese. Si tratta di un vero e proprio vademecum, redatto dal Cabinet Michelini, studio contabile specializzato in fiscalità internazionale ed operante in Italia, Francia e Svizzera, e riproposto quest’anno ai nostri lettori grazie al supporto di UBI – Banca Regionale Europea, terzo gruppo bancario italiano, ben radicato anche in Costa Azzurra. Una guida pratica rivolta a privati ed operatori del settore, per essere sempre aggiornati sull’imposizione francese e sugli obblighi dichiarativi.

Agostino PESCE

Direttore Generale Camera di Commercio Italiana di Nizza

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SOMMARIO

1. LE PERSONE FISICHE

1.1. IMPOSTA SUL REDDITO

1.1.A. Diverse modalità d’uso degli immobili 1.1.A.1. Non locato. A disposizione del proprietario 1.1.A.2. Locato non ammobiliato 1.1.A.3. Locato ammobiliato e Bed&Breakfast 1.1.A.4. Hôtellerie

1.1.B. Diverse categorie di reddito 1.1.B.1. Non locato. A disposizione del proprietario 1.1.B.2. Locato non ammobiliato 1.1.B.2.a - Regime Foncier 1.1.B.2.b - Regime Micro-foncier

1.1.B.3. Locato ammobiliato e Bed&Breakfast 1.1.B.3.a- Regime BIC 1.1.B.3.b- Regime Micro-BIC

1.1.B.4. Hôtellerie

1.1.C. Ciò che bisogna dichiarare 1.1.C.1. Gli incassi 1.1.C.1.a - Redditi di locazione 1.1.C 1.b - Spese rimborsate dall’inquilino

1.1.C.2. Le spese 1.1.C.2.a - Spese condominiali, Interessi del mutuo, Spese notarili, Spese del commercialista

(Expert-comptable) 1.1.C.2.b – Ammortamenti

1.1.D. Come dichiarare 1.1.D.1. La dichiarazione 2042 - 2044 1.1.D.2. La dichiarazione 2031 1.1.D.2. La dichiarazione 2042C - 2031

1.1.E. Dove dichiarare 1.1.E.1. Al Centre des Impôts des Non Résidents (CINR) (per i non residenti) 1.1.E.2. Al Centre des Impôts localmente competente per territorio (per i residenti)

1.1.F. Cosa pagare

1.1.G. Come pagare l’imposta 1.1.G.1. La cartella esattoriale (Avis d’Impôt)

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1.1.G.2. Le modalità di pagamento

1.2. LE ALTRE IMPOSTE

1.2.1. La tassa fondiaria e la tassa per la raccolta dei rifiuti (la Taxe Foncière et la Taxe sur les Ordures Ménagères) 1.2.2. La tassa d’abitazione (la Taxe d’Habitation) 1.2.3. Il canone televisivo (la Redevance Audiovisuelle) 1.2.4. La tassa sugli alloggi sfitti (la Taxe sur les Logements Vacants) 1.2.5. L’IVA (la TVA)

1.3. LA PLUSVALENZA (LA PLUS-VALUE DES PARTICULIERS)

1.3.1 Come si calcola 1.3.2 Il tasso d’imposizione 1.3.3 Come é pagata (il rappresentante fiscale) 1.3.4 Il Mandatario

1.4. I RIFLESSI SUL MODELLO UNICO E SUL MODELLO 730

1.4.A. I riflessi sul Modello Unico

1.4.A.1. Modulo RW Sezione II 1.4.A.2. Modulo RW Sezione III 1.4.A.3. Quadro RL 1.4.A.4. Quadro CR 1.4.A.5. Quadro RM

1.4.B. I riflessi sul Modello 730

1.4.B.1. Modulo RW Sezione II 1.4.B.2. Modulo RW Sezione III 1.4.B.3. Quadro D

1.5. L’ISF (IMPOSTA PATRIMONIALE)

1.6. LE SUCCESSIONI - DONAZIONI

2. LE SOCIETÀ (francesi)

2.1. SCI

2.1.A. Diverse modalità d’uso degli immobili

2.1.A.1. Non locato. A disposizione dei soci

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2.1.A.2. Locato non ammobiliato 2.1.A.3. Locato ammobiliato e Bed&Breakfast 2.1.A.4. Hôtellerie

2.1.B. Diverse categorie di reddito 2.1.B.1. Non locato. A disposizione dei soci 2.1.B.2. Locato non ammobiliato

2.1.B.2.a- Regime Foncier (2072) 2.1.B.2.b- Regime Micro-foncier

2.1.B.3. Locato ammobiliato e Bed&Breakfast 2.1.B.3.a- Regime Bic Réel (2065) 2.1.B.3.b- Hôtellerie (2065 simplifié)

2.1.C. Ciò che bisogna dichiarare 2.1.C.1. Gli incassi

2.1.C.1.a- Redditi di locazione 2.1.C.1.b- Spese rimborsate dall’affittuario

2.1.C.2. Le spese 2.1.C.2.a- Spese condominiali, Interessi del mutuo, Spese notarili, Spese del commercialista

(Expert-comptable) 2.1.C.2.b – Ammortamenti

2.1.D. Come dichiarare 2.1.D.1. La dichiarazione 2072 2.1.D.2. La dichiarazione 2065

2.1.E. Dove dichiarare 2.1.E.1. La dichiarazione 2072 2.1.E.2. La dichiarazione 2065

2.1.F. Cosa pagare

2.1.G. Come pagare l’imposta 2.1.G.1. La cartella esattoriale (Avis d’Impôt)

2.1.G.1.a. Per le Società soggette all’IR (2072) 2.1.G.1.b. Per le Società soggette all’IS (2065): dichiarazione 2572/2571

2.1.G.2. Le modalità di pagamento

2.2. LE ALTRE IMPOSTE

2.2.1. La tassa fondiaria e la tassa per la raccolta dei rifiuti (la Taxe Foncière et la Taxe sur

les Ordures Ménagères) 2.2.2. La tassa d’abitazione (la Taxe d’Habitation) 2.2.3. Il canone televisivo (la Redevance Audiovisuelle) 2.2.4. La tassa sugli alloggi sfitti (la Taxe sur les Logements Vacants)

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2.2.5. L’IVA (la TVA)

2.3. LA PLUSVALENZA (LA PLUS-VALUE DES PARTICULIERS)

2.3.A. La plusvalenza per le società all’IR (2072)

2.3.A.1. Come si calcola 2.3.A.2. Il tasso d’imposizione 2.3.A.3. Come é pagata (il rappresentante fiscale)

2.3.B. Il mandatario

2.4. I RIFLESSI SUL MODELLO UNICO E SUL MODELLO 730

2.4.A. I riflessi sul Modello Unico

2.4.A.1. Modulo RW Sezione II 2.4.A.2. Modulo RW Sezione III 2.4.A.3. Quadro RL 2.4.A.4. Quadro CR

2.4.B. I riflessi sul Modello 730

2.4.B.1. Modulo RW Sezione II 2.4.B.2. Modulo RW Sezione III 2.4.B.3. Quadro D

2.5. L’ISF (IMPOSTA PATRIMONIALE)

2.6. LE SUCCESSIONI – DONAZIONI

3. LE SOCIETÀ (italiane)

3.1. Immobile inserito nell’attivo dello stato patrimoniale di una società italiana, priva di stabile organizzazione, detenuto in Francia e locato (SPA, SRL, SNC, SAS)

3.2. Immobile inserito nell’attivo dello stato patrimoniale di una società italiana soggetta all’IRES, priva di stabile organizzazione, detenuto in Francia e messo a disposizione dei soci. (SPA, SRL) (articolo 209 CGI)

3.3. Immobile inserito nell’attivo dello stato patrimoniale di una società italiana, soggetta all’IRPEF dei soci, priva di stabile organizzazione, detenuto in Francia e messo a disposizione dei soci (SNC, SAS).

3.4. Caso di controllo di una SCI Francese da parte di una società italiana 3.5. Caso delle plusvalenze 3.6. La tassa del 3%

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FONDAMENTI DI FISCALITÀ IMMOBILIARE

FRANCESE PER GLI ITALIANI

1. LE PERSONE FISICHE

1.1. IMPOSTA SUL REDDITO

1.1.A. Diverse modalità d’uso degli immobili

1.1.A.1. Non locato. A disposizione del proprietario

Bene tenuto a disposizione dal proprietario. Taxe foncière e taxe d’habitation sono a carico del proprietario.

1.1.A.2. Locato non ammobiliato Bene affittato non ammobiliato (può essere presente la cucina ed alcuni elementi di arredo non essenziali). Taxe foncière a carico del proprietario e taxe d’habitation a carico dell’inquilino.

1.1.A.3. Locato ammobiliato e Bed&Breakfast

Bene affittato, ammobiliato dal proprietario. Taxe foncière a carico del proprietario e taxe d’habitation a carico dell’inquilino. Bed&Breakfast (chambre d’hôtes): quando una parte della propria abitazione principale viene locata ammobiliata.

1.1.A.4. Hôtellerie Trattasi di locazione di appartamenti ad uso di residence alberghiero (esempio: “Pierre et Vacances”), che offre almeno 3 su 4 dei seguenti servizi: - servizio di pulizia della/e camera/e; - colazione; - fornitura di biancheria; - portineria.

1.1.B. Diverse categorie di reddito

1.1.B. 1. Non locato. A disposizione del proprietario

Nessun reddito (da locazione) da dichiarare nella dichiarazione dei redditi che presentate in Italia (nessuna dichiarazione dei redditi da produrre in Francia).

1.1.B. 2. Locato non ammobiliato Soggetto a dichiarazione dei redditi in Francia e in Italia (con il meccanismo del recupero del credito d’imposta, vedi paragrafo 1.4.A.3 e 1.4.A.4).

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1.1.B. 2.a - Regime Foncier Regime in contabilità semplificata: il reddito imponibile è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi deducibili fiscalmente.

1.1.B. 2.b - Regime Micro-foncier Regime a forfait: per locazioni annue non superiori a 15.000€.

1.1.B.3. Locato ammobiliato e Bed&Breakfast

Reddito soggetto a dichiarazione dei redditi sia in Francia che in Italia (con il meccanismo del recupero del credito d’imposta, vedi paragrafo 1.4.A.3 e 1.4.A.4). 1.1.B.3.a - Regime BIC

Regime in contabilità semplificata: il reddito imponibile è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi deducibili fiscalmente.

1.1.B.3.b - Regime Micro-BIC Regime a forfait: per locazioni annue non superiori a 32.600€.

1.1.B.4. Hôtellerie

Regime in contabilità semplificata: reddito soggetto a dichiarazione dei redditi sia in Francia che in Italia (con il meccanismo del recupero del credito d’imposta, vedi paragrafo 1.4.A.3 e 1.4.A.4). Gli affitti sono assoggettati ad IVA 7%. Una dichiarazione IVA annuale (CA12) deve essere depositata presso l’Ufficio Imposte competente (*), unitamente all’eventuale pagamento dell’IVA. (*)In caso di pluralità d’immobili, l’ufficio competente è quello dell'immobile che produce il maggior reddito.

Per le ultime novità in materia di TVA si veda www.michelinimauro.it → Biblioteca → Categoria: Fiscalità Immobiliare per i non residenti → Demande d'avis facture des loyers résidence de tourisme, documento del 07/05/13.

1.1.C. Ciò che bisogna dichiarare

1.1.C.1. Gli incassi 1.1.C.1.a - Redditi di locazione - Regime Foncier: locazioni lorde incassate (comprese le provisions) nel periodo d’imposta. - Regime Micro-foncier: locazioni nette incassate (escluse le provisions) nel periodo d’imposta; abbattimento del 30% applicato direttamente dall’Ufficio Imposte francese (CINR). - Regime BIC: locazioni lorde (comprese le provisions) di competenza del periodo d’imposta. - Regime Micro-BIC: locazioni nette incassate (escluse le provisions) nel periodo d’imposta; abbattimento del 50% applicato direttamente dall’Ufficio Imposte francese (CINR).

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1.1.C. 1.b - Spese rimborsate dall'inquilino Trattasi di spese anticipate dall’inquilino (provisions), previste dal contratto di locazione. Devono essere dichiarate insieme alle locazioni nei casi di cui al punto 1.a, in quanto dedotte nella dichiarazione dei redditi francese.

1.1.C. 2. Le spese

1.1.C.2.a - Spese generali, Interessi del mutuo, Spese notarili, Spese del commercialista (Expert-comptable) Vengono portate in deduzione nella dichiarazione dei redditi francese solo per il regime Foncier e BIC. 1.1.C.2.b - Ammortamenti Vengono portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi francese solo per il regime BIC.

1.1.D. Come dichiarare 1.1.D.1. La dichiarazione 2042 - 2044

- Regime Foncier: le locazioni e le spese di cui al punto C.1 e C.2 si dichiarano nella dichiarazione 2044. Il reddito imponibile viene poi riportato sulla dichiarazione 2042 (rigo 4BA in caso di utile; 4BB in caso di perdita). - Regime Micro-foncier: le locazioni di cui al punto 1a vengono dichiarate direttamente sulla dichiarazione 2042 (rigo 4BE).

1.1.D.2. La dichiarazione 2042 - 2042C

- Regime Micro-BIC: le locazioni di cui al punto C.1.a vengono dichiarate direttamente sulla dichiarazione 2042 (rigo 5NP).

1.1.D.3. La dichiarazione 2042C - 2031

- Regime BIC: i ricavi e i costi si dichiarano nella dichiarazione 2031 ed il reddito imponibile viene riportato sulla dichiarazione 2042-C (rigo 5NJ se utile; rigo 5NM se perdita).

1.1.E. Dove dichiarare 1.1.E.1. Al Centre des Impôts des Non Résidents (CINR) (per i non residenti) (*)

Entro il 17 di giugno per l'anno 2012 (***) dovete presentare la dichiarazione 2042, unitamente agli allegati (dichiarazione 2044 e/o 2042C). Entro il 30 aprile (***), per gli immobili di cui al paragrafo 1.1.A punto 3 e 4 dovete presentare la dichiarazione 2031, presso l'Ufficio Imposte, localmente competente per territorio, dove è situato l’immobile (**).

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(*) Per la nozione di residente si fa riferimento agli articoli sul domicilio fiscale pubblicati sul sito www.michelinimauro.com → Fiscalità immobiliare → Il domicilio fiscale. (**) In caso di pluralità d’immobili, l’Ufficio Imposte, localmente competente per territorio, è quello dell'immobile che produce il maggior reddito. (***) Le date devono essere verificate annualmente.

1.1.E.2. Al Centre des Impôts localmente competente per territorio (per i residenti) (*)

Entro il 30 aprile (**) dovete presentare la dichiarazione 2042, unitamente agli allegati (dichiarazione 2044 e/o 2042C e/o 2031) all’Ufficio Imposte localmente competente per territorio, dove si trova la vostra residenza principale. (*) Per la nozione di residente si fa riferimento agli articoli sul domicilio fiscale pubblicati sul sito www.michelinimauro.com → Fiscalità immobiliare → Il domicilio fiscale. (**) Le date devono essere verificate annualmente.

1.1.F. Cosa pagare L'imposta sul reddito delle persone fisiche (Impôt sur le Revenu) (IR), da pagare in Francia, non può essere inferiore al 20% del reddito netto imponibile dichiarato (Art. 197A CGI). A partire dal periodo d'imposta relativo all'anno 2012 (cioè per le dichiarazioni dei redditi che verranno presentate nel corso dell'anno 2013), è stato introdotto, anche per i non residenti, l'obbligo di effettuare il pagamento della CSG (Contribution Sociale Généralisée) e della CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale); la somma di queste ultime imposte (CSG + CRDS) è pari al 15,5% del reddito netto imponibile dichiarato. In totale, la somma dell'IR + CSG + CRDS è pari, mediamente, al 35,5% del reddito netto imponibile dichiarato. Tali imposte, pagate a titolo definitivo, sul reddito netto imponibile dichiarato in Francia, costituiscono un credito d'imposta, in Italia, sugli stessi redditi, da dichiarare sul modello UNICO o sul modello 730 (vedi art. 70, 2° comma del T.U.I.R.) (e art. 165, 1° comma del T.U.I.R.: credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero).

1.1.G. Come pagare l’imposta

1.1.G.1. La cartella esattoriale (Avis d’Impôt)

Diversamente da quanto avviene in Italia, è il CINR per i non residenti (o il Centre des Impôts localmente competente per territorio per i residenti) che calcola l’imposta da pagare sul reddito netto imponibile dichiarato, tramite l’invio di un Avis d’Impôt per l'IR e, presumibilmente, tramite l'invio di un secondo Avis d'Impôt per la CSG-CRDS. Generalmente si riceve/ono il/gli Avis d'Impôt 3 o 4 mesi dopo l’invio della dichiarazione dei redditi e cioè il mese di settembre/ottobre; fa eccezione l'invio della

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prima dichiarazione dei redditi in Francia: in questo caso, per questioni di acquisizione dei dati da parte del sistema informatico del CINR, l'invio dell'Avis d'Impôt avviene con alcuni mesi di ritardo e pertanto normalmente tale ricezione avviene a febbraio/marzo dell'anno successivo.

1.1.G.2.Le modalità di pagamento

La scadenza prevista per il pagamento dell’imposta a seguito della ricezione dell'Avis d'Impôt è normalmente il 15 settembre (fa eccezione la prima dichiarazione dei redditi in Francia, per la quale il relativo pagamento slitta normalmente al 15 marzo). Il pagamento può essere fatto tramite: - TIP (per coloro che hanno un conto corrente bancario in Francia): tagliando

precompilato, che si trova in calce alla prima pagina dell’Avis d'Impôt, da firmare e da inviare in originale alla tesoreria ivi indicata, unitamente al RIB (il RIB può essere staccato direttamente dal blocchetto degli assegni o stampato in copia via Internet, per coloro che hanno l'accesso diretto con la propria banca) (trattasi in sostanza dell'equivalente delle coordinate bancarie).

- addebito automatico sul conto corrente bancario (per coloro che hanno un conto

corrente bancario in Francia): simile al RID, al quale bisogna aderire tramite apposita domanda da inviare al CINR, per i non residenti, o al Centre des Impôts localmente competente per territorio, per i residenti, con parecchi mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista. Ricordatevi che, a regime, voi sarete tenuti, come in Italia, a pagare gli acconti dell'imposta; normalmente, l'acconto è diviso in 3 rate: le prime due (calcolate sull'anno d'imposta precedente) con scadenza il 15 febbraio ed il 15 maggio e la terza coincidente con il conguaglio d'imposta relativo alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata. Normalmente, quest'ultima scadenza è il 15 settembre.

Esiste poi la possibilità di pagare tali acconti d'imposta (calcolate sull'anno d'imposta precedente) in 10 rate mensili di uguale importo, a partire dal 15 gennaio e fino al 15 ottobre. Quest'ultima procedura è fortemente consigliata, perché vi consente di disinteressarvi dei pagamenti degli acconti e dei saldi delle imposte, perché se ne occupa direttamente l'Ufficio delle Imposte competente e perché, dividendo gli acconti delle imposte per 10 rate, voi potete anche quasi disinteressarvi del vostro conto corrente bancario francese, perché è sufficiente alimentarlo dell'importo minimo necessario per la copertura delle suddette rate.

- assegno: va spedito alla tesoreria, unitamente alla copia dell’Avis d'Impôt. - bonifico: da eseguirsi, indicando nella causale di pagamento il numero di riferimento

fiscale, almeno 10 giorni prima della scadenza, per non incorrere nella penalità (10%) per ritardato pagamento, in quanto l’Ufficio delle Imposte prende in considerazione la data di arrivo del bonifico e non quella di partenza, come avviene in Italia.

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1.2. LE ALTRE IMPOSTE

1.2.1. La tassa fondiaria e la tassa per la raccolta dei rifiuti (la taxe foncière e la taxe sur les ordures ménagères)

La tassa fondiaria viene calcolata dall'Ufficio Imposte sulla base di valori catastali che variano da comune a comune e di anno in anno. Ė dovuta dal proprietario dell'immobile e pagata anch’essa tramite un Avis d’Impôt. Nell’Avis d’Impôt è inclusa anche la tassa per la raccolta dei rifiuti; quest'ultima può essere recuperata sull’inquilino nel caso di immobile locato.

1.2.2. La tassa d’abitazione (la taxe d’habitation)

Ė dovuta da chi utilizza l'immobile (proprietario o inquilino) e pagata anch’essa tramite un Avis d’Impôt. Ė calcolata dall’Ufficio Imposte sullo stesso principio della tassa fondiaria.

1.2.3. Il canone televisivo (la redevance audiovisuelle)

Ė dovuta da chi è assoggettato alla tassa d’abitazione e pagata anch’essa tramite un Avis d’Impôt. Normalmente è inserita nello stesso Avis d’Impôt che riguarda la tassa di abitazione.

1.2.4. La tassa sugli alloggi sfitti (la Taxe sur les logements vacants)

Ė dovuta per gli immobili non occupati per più di 2 anni consecutivi e che si trovano nei comuni ad alta densità abitativa (normalmente con più di 200.000 abitanti). Non sono soggette alla tassa le residenze secondarie, purché arredate.

1.2.5. L’IVA (la TVA)

Si applica per i regimi Bed&Breakfast (chambres d’hôtes) e Hôtellerie (esempio “Pierre et Vacances”). L’aliquota sulle locazioni è del 7%; il versamento dell’IVA va eseguito entro il 30 aprile dell’anno d'imposta successivo, a seguito della presentazione del modello CA12. Al superamento di determinati limiti, sono dovuti anche 4 acconti trimestrali. Il modello CA12 deve essere inviato all’Ufficio Imposte localmente competente per territorio (*). (*) In caso di pluralità d’immobili, l’Ufficio Imposte, localmente competente per territorio, è quello dell'immobile che produce il maggior reddito.

Per le ultime novità in materia di TVA si veda www.michelinimauro.it → Biblioteca → Categoria: Fiscalità Immobiliare per i non residenti → Demande d'avis facture des loyers résidence de tourisme, documento del 07/05/13.

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1.3. LA PLUSVALENZA (LA PLUS-VALUE DES PARTICULIERS)

Per gli italiani non residenti fiscalmente in Francia, la plusvalenza viene calcolata al momento della vendita e colpisce tutti gli immobili, qualunque ne sia l’uso (residenza principale, secondaria, immobile locato). Per gli italiani che invece sono residenti fiscalmente in Francia, la residenza principale non è colpita, al momento della vendita, da questo tipo di tassazione mentre ne rimangono assoggettate le vendite che riguardano eventuali ulteriori residenze o immobili locati.

1.3.1 Come si calcola

La plusvalenza è uguale alla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto; sono deducibili dal prezzo di vendita, a titolo esemplificativo, le commissioni di vendita, la manleva d’ipoteca, gli onorari d’architetto, le spese di ristrutturazione (debitamente documentate con fattura) o in alternativa una percentuale a forfait che può andare fino a un massimo del 7,5% per le spese di acquisizione dell'immobile e fino a un massimo del 15% dell'immobile per le spese di miglioria, oltre a un abbattimento fisso di 1.000€, ecc.. Fino al 31.01.2012: Un abbattimento del 10% era inoltre applicato a partire dal 5° anno dall'acquisto dell’immobile; questo abbattimento faceva si che, indipendentemente dalle altre condizioni di cui sopra, al 15° anno di acquisto dell'immobile, l'immobile stesso era di fatto esonerato dalla tassazione della plusvalenza. Dal 01.02.2012: a partire dal 5° anno di possesso dell’immobile l'abbattimento è ora calcolato come segue: - 2% dal 6° al 17° anno - 4% dal 18° al 24° anno - 8% dal 25° al 30° anno L'immobile sarà pertanto esonerato a partire dal 30° anno di acquisto del bene.

Esempio Un immobile acquisito tramite successione il 01.02.1982 (data del decesso) e venduto il 01.02.2012 genera una plusvalenza di 450.000 €. Il periodo di riferimento per il calcolo dell'abbattimento è compreso tra il 01.01.1987 e 01.02.2012. La plusvalenza imponibile è pari a 360.000 €. Come si può vedere, vigenti le vecchie regole, l'immobile sarebbe stato già completamente esonerato. Ora invece, con le nuove regole, la plusvalenza subisce un abbattimento, per lo stesso periodo per il quale vigenti le vecchie regole sarebbe stata completamente esonerata, di solo il 20%.

anno di possesso del bene

% abbattime

nto deduzione plusvalen

za netta

anno di possesso del bene

% abbattime

nto deduzione plusvalen

za netta

1 0 0 450.000 16 22% 99.000 351.000 2 0 0 450.000 17 24% 108.000 342.000 3 0 0 450.000 18 28% 126.000 324.000 4 0 0 450.000 19 32% 144.000 306.000 5 0 0 450.000 20 36% 162.000 288.000

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6 2% 9.000 441.000 21 40% 180.000 270.000 7 4% 18.000 432.000 22 44% 198.000 252.000 8 6% 27.000 423.000 23 48% 216.000 234.000 9 8% 36.000 414.000 24 52% 234.000 216.000 10 10% 45.000 405.000 25 60% 270.000 180.000 11 12% 54.000 396.000 26 68% 306.000 144.000 12 14% 63.000 387.000 27 76% 342.000 108.000 13 16% 72.000 378.000 28 84% 378.000 72.000 14 18% 81.000 369.000 29 92% 414.000 36.000 15 20% 90.000 360.000 30 100% 450.000 0

13.2. Il tasso d’imposizione

19% a titolo di IR (Impôt sur le Revenu) 15,5% a titolo di CSG + CRDS (Contribution Sociale Généralisée e Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) a partire dal giorno 17/08/2012 (Loi 2012-958 del 16/08/12, JO del 17/08/12). Tali imposte possono essere equiparate a delle addizionali alle imposte sul reddito. Per un totale di: 34,5%. A partire dal 01/01/2013 le cessioni di immobili (e delle quote delle società immobiliari) a titolo oneroso sono soggette a una tassa sulla plusvalenza istituita seguendo le stesse regole già esistenti per l'IR. Tale nuova tassa si applica per le plusvalenze immobiliari superiori a 50.000 €.

Importo della plusvalenza imponibile in € Importo della tassa da 50.001 a 60.000 2% PV - (60.000 - PV) x 1/20 da 60.001 a 100.000 2 % PV

da 100.001 a 110.000 3% PV - (110.000 - PV) x 1/10 da 110.001 a 150.000 3 % PV da 150.001 a 160.000 4% PV - (160.000 - PV) x 15/100 da 160.001 a 200.000 4 % PV da 200.001 a 210.000 5% PV - (210.000 - PV) x 20/100 da 210.001 a 250.000 5 % PV da 250.001 a 260.000 6% PV - (260.000 - PV) x 25/100 superiore a 260.000 6 % PV

PV : plusvalenza imponibile

Esempio Per un debitore la cui plusvalenza totale imponibile al 01/01/2013 è pari a 50.001€, la tassa sarà di 500€ [2% x 50.001 - (60.000 - 50.001) x 1/20] al posto di 1000€ [50.000 x 2%]. In Italia le plusvalenze sono esonerate decorsi 5 anni dall'acquisto dell'immobile o dall'acquisizione dell'immobile per successione (Art. 67,1° lettera b TUIR).

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L'imposizione nell'ambito dei 5 anni è comunque criticabile in quanto, mentre l'art.70 del TUIR precisa che "sono imponibili i redditi dei terreni e fabbricati situati all'estero" l'art. 67 del TUIR fa un generico riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Pertanto, non trattandosi di una dimenticanza del legislatore ma sicuramente di un non adattamento della norma all'evoluzione dei tempi, l'imposizione nell'ambito dei 5 anni può essere contestata da parte del contribuente.

1.3.3. Come é pagata (il rappresentante fiscale)

All’atto della vendita di un immobile situato in Francia il notaio nomina un rappresentante fiscale, accreditato presso il "Tresor Public", che si occupa di effettuare il pagamento delle imposte per conto del venditore non residente; il venditore può scegliere un proprio rappresentante fiscale, se meno costoso, e comunicarlo al notaio stesso.

La designazione di un rappresentante fiscale accreditato dall’amministrazione è obbligatoria per garantire il pagamento delle imposte dovute. In caso contrario, l’atto di vendita non sarà pubblicato e la vendita non potrà essere regolarizzata.

Non è necessario nominare un "Rappresentante Fiscale" nel caso in cui:

1 - il prezzo di cessione del 'immobile è inferiore a 150 000 € per cedente;

2 - si detiene l'immobile da più di 30 anni.

Tra i rappresentanti fiscali più accreditati troviamo SARFAZUR e MPS. Vedasi "Tavola rotonda" http://www.michelinimauro.fr/4-4-fr-0-0-mauro-michelini-parutions-bibliotheque-article-videos-fiscalite-franco-italienne.html

Per un commento sulla figura del rappresentante fiscale vedasi "Risposta del CRIDON su http://www.michelinimauro.fr/4-4-fr-0-0-mauro-michelini-parutions-bibliotheque-article-videos-fiscalite-franco-italienne.html

1.3.4. Il mandatario

Il mandatario è colui che nell’interesse del mandante (mandato senza rappresentanza) si obbliga, contrattualmente, ad effettuare delle pratiche nell’interesse del mandante stesso. Normalmente il mandato assume una forma scritta (vedi alcuni esempi su www.michelinimauro.com → Studio → L'organizzazione ed il funzionamento dello studio → Procure per dichiarazioni fiscali) e consente al mandatario di spedire le dichiarazioni 2042, 2044, 2031, ecc., di ricevere gli Avis d’Impôt, di interagire con i Service des Impots, in sostanza, di produrre tutti i documenti e di effettuare tutte le pratiche in nome e per conto del mandante stesso. (vedi anche "Mandat pour le Notaire" sul sito www.michelinimauro.com → Studio → L'organizzazione ed il funzionamento dello studio)

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1.4. I RIFLESSI SUL MODELLO UNICO E SUL MODELLO 730

1.4.A. I riflessi sul Modello Unico

1.4.A.1. Modulo RW - Sezione II

Come si deve dichiarare?: Il modulo RW deve essere compilato e presentato unitamente al modello UNICO, ovvero, nell’ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, allegato al solo frontespizio del modello UNICO, nei termini previsti per quest’ultimo modello. * Le modalità di compilazione della Sezione II relativamente ad un immobile locato, sono analoghe a quelle descritte per l’immobile tenuto a disposizione.* * Vedi a tal proposito Circolare n°45E - Pagg. 5-6-21-24-30 Chi deve dichiarare?: I soggetti residenti che detengono un immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni. Pertanto, qualora sull'immobile sussistano più diritti reali, ad esempio nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto, sia il titolare della nuda proprietà. * Se l'immobile è in comunione o cointestato, l’obbligo di compilazione del presente quadro è a carico di ciascun soggetto intestatario, con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. * * Vedi a tal proposito Circolare n°45E - Pagg. 5-6-21-24-30 Cosa si deve dichiarare?: Si deve dichiarare il prezzo di acquisto dell'immobile, risultante dall’atto notarile, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi. * Il prezzo di acquisto va indicato per intero, indipendentemente dall’eventuale finanziamento richiesto per l’acquisto del bene. * Per tutti coloro che hanno degli immobili tenuti a disposizione, o comunque non produttivi di reddito, si ricorda che a partire dallo scudo fiscale (2009-2010), con effetto dal 01/01/2009, tali immobili vanno comunque dichiarati; si ricorda che precedentemente venivano dichiarati solo quegli immobili produttivi di reddito, anche se nel corso del tempo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate non sempre erano state coerenti a tal proposito. * Vedi a tal proposito Circolare n°45E - Pagg. 5-6-21-24-30

1.4.A.2. Modulo RW Sezione III

Cosa si deve dichiarare?: I flussi (Italia - estero; estero - Italia; estero - estero) effettuati attraverso intermediari (residenti - non residenti - ovvero in forma diretta) che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti esteri indicati nella Sezione II. * I flussi devono essere dichiarati dal reale beneficiario degli stessi; di conseguenza il trasferimento effettuato dal padre ma a beneficio del figlio, non deve essere dichiarato dal primo, ma bensì da quest’ultimo.

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Per quanto riguarda poi gli incrementi verificatisi a seguito degli investimenti esteri, ad esempio mediante l’incasso del canone di locazione di un immobile, gli stessi incrementi non andranno dichiarati nella presente sezione in quanto concorreranno a formare il saldo di fine anno del conto corrente estero da riportare nella sezione II del modulo RW. Qualora invece vengano pagate utenze, spese condominiali e quant’altro direttamente sul conto detenuto in Francia, mediante trasferimenti dall’Italia, per immobili non locati e tenuti a disposizione, i trasferimenti non andranno riportati nella presente sezione e neppure nella sezione I, a condizione che i suddetti trasferimenti vengano effettuati per mezzo di intermediari residenti. * Vedi a tal proposito Circolare n°45E - Pagg. 20-25

N.B.: Il presente modulo è da diverso tempo sotto la lente di ingrandimento della Commissione Europea in quanto la difficoltà di compilazione e soprattutto l'inutile trasposizione di dati già presente negli archivi informatici delle banche, e quindi della Banca d'Italia, costituiscono, o perlomeno questo sembra essere il parere della CE, un ostacolo alla libera circolazione dei capitali nell'UE. Recentemente il governo Monti, dimissionario, stava presentando una proposta di alleggerimento nella compilazione del suddetto modulo con l'obiettivo di arrivare all'abolizione della Sezione II in quanto in gran parte trattasi di una inutile duplicazione di dati, e all’abolizione della Sezione I, in quanto nemmeno gli esperti in materia hanno mai potuto capire a che cosa facesse riferimento. 1.4.A.3. Quadro RL

Cosa si deve dichiarare?: L’immobile tenuto a disposizione, non locato o messo gratuitamente a disposizione di familiari e amici, non essendo soggetto ad imposta sui redditi in Francia, ne consegue che non deve nemmeno essere dichiarato in questo Quadro in quanto non produttivo di reddito. Difatti solo l’immobile locato, essendo invece soggetto ad imposta in Francia, deve essere dichiarato nel Quadro RL, rigo 12, nell’ammontare netto dichiarato in detto Stato (Francia) (art. 70, 2°comma TUIR). Spetta in tal caso il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (art.165 TUIR, comma 1). (Vedi paragrafo successivo). A questo proposito si ricorda che rari sono i paesi nei quali gli immobili non locati e tenuti a disposizione del proprietario o dei familiari sono comunque produttivi di reddito ai fini delle imposte sul reddito (tra gli altri la Svizzera e la Spagna).

1.4.A.4. Quadro CR

Il quadro CR consente di recuperare, mediante il credito d’imposta, per i redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo (art. 165 TUIR, comma 1). Tali imposte, pagate a titolo definitivo, su tali redditi, sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta (italiana) fino alla concorrenza della quota d'imposta (italiana) corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. Di conseguenza, il recupero delle imposte pagate all’estero mediante il credito d’imposta, avviene normalmente con lo sfasamento di almeno un anno; il reddito dell'anno N, che viene dichiarato in Francia nell’anno N+1, viene dichiarato in Italia nel

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Modello UNICO nell’anno N+1, ma il credito d’imposta relativo a tale reddito prodotto all'estero (dell'anno N) viene recuperato in Italia nell’anno N+1 se il pagamento delle imposte a titolo definitivo è avvenuto in Francia nell’anno N+1 (al più tardi entro il 30/09 dello stesso anno) ma potrebbe anche essere recuperato in Italia nell'anno N+2 quando il pagamento delle imposte a titolo definitivo è avvenuto in Francia nell'anno N+1 (dopo il 30/09). Questa situazione è d'altronde più frequente di quanto non si pensi e avviene normalmente in due casi classici: nel caso della prima dichiarazione dei redditi presentata in Francia e nel caso sempre più frequente delle tardive lavorazioni delle dichiarazioni di redditi presentate in Francia al CINR. Se prendiamo ad esempio l'anno di imposta 2012, il contribuente italiano dovrà presentare la sua dichiarazione dei redditi francese 2042 (al CINR) entro il 17/06/2013; le imposte da Modello Unico in Italia dovranno essere pagate entro il 16/06/2013 e la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/09/2013. Difficilmente entro quest'ultima data il contribuente italiano avrà già pagato l'imposta francese (IR) (oggi anche la CSG+CRDS) e pertanto si aprono al contribuente due soluzioni: se è nei termini per presentare una dichiarazione integrativa, potrà farlo (entro il 30/09/2014) si veda www.michelinimauro.it → Biblioteca → Categoria: Fiscalità Immobiliare per i non residenti → Demande d'avis facture des loyers résidence de tourisme, documento del 07/05/13; se i termini sono già decorsi, sarà costretto a presentare un'istanza di riliquidazione della dichiarazione presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio che darà luogo ad una richiesta di rimborso.

1.4.A.5. Quadro RM L'IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili Esteri) è stata introdotta a fine 2011 dal governo Monti con il "Decreto Salva Italia" con effetto retroattivo e con decorrenza 01/01/2011 vedi http://www.michelinimauro.it, sezione "biblioteca", categoria "Patrimoniale Monti e una tantum", "IVIE" del 29/05/12; i primi mesi sono stati caratterizzati dall'incertezza non sapendo se eravamo di fronte ad un'imposta patrimoniale pura o ad un'imposta semi-patrimoniale tipo IMU. Questi dubbi sono stati spazzati via dalla circolare, vedi http://www.michelinimauro.it, sezione "biblioteca", categoria "Patrimoniale Monti e una tantum", "Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E" pubblicata sul sito in data 06/07/12, che ha fatto un rinvio espresso, laddove non previsto, all'IMU. La legge di stabilità, approvata per l'anno 2013, ha stabilito che l'importo dell'IVIE pagato nel 2012 per l'anno di imposta 2011, dovrà essere considerato un acconto per l'anno d'imposta 2012 al quale dovrà essere aggiunto anche l'acconto per l'anno d'imposta 2013 (questo perché, dovendo fare il parallelo con l'IMU, ed essendo quest'ultima imposta stata introdotta con effetto a partire dal periodo d'imposta 2012 e non 2011, il legislatore ha ritenuto opportunamente correggere il tiro). Ora, siccome al momento in cui stiamo scrivendo, è in discussione l'esistenza stessa dell'IMU, o almeno dell'IMU per la prima casa, quid, dell'IVIE, e in particolare della prima casa (estera) residenza secondaria in Francia, per il non residente italiano, quale sarà il suo destino? Per il meccanismo di calcolo si fa rinvio a quanto riportato sul sito http://www.michelinimauro.it, sezione "biblioteca", categoria "Patrimoniale Monti e una tantum", "Calcolo patrimoniale" pubblicata sul sito in data 31/08/12.

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N.B.: Da questa imposta si possono detrarre, oltre alla Taxe Foncière, l'ISF per coloro che ne sono soggetti.

1.4.B. I riflessi sul Modello 730

1.4.B.1. Modulo RW Sezione II Vedi paragrafo 1.4.A.1

1.4.B.2. Modulo RW Sezione III Vedi paragrafo 1.4.A.2

1.4.B.3. Quadro D Vedi paragrafo 1.4.A.3 Il reddito derivante dalla locazione come sopra determinato va indicato in questo quadro, nel rigo D4.

1.5. L'ISF (IMPOSTA PATRIMONIALE)

L’ISF è un’imposta patrimoniale che deve essere dichiarata da ogni persona fisica che possegga, alla data del 1° gennaio dell’anno in corso, un patrimonio tassabile di un valore superiore a 1.300.000 euro. Per i cittadini italiani residenti in Francia, senza avere la nazionalità francese, sulla base del protocollo e dell’articolo 23 della Convenzione franco-italiana contro le doppie imposizioni, non sono presi in conto per la soglia dei 1.300.000 euro, « … i beni situati fuori della Francia che essi possiedono al 1° gennaio di ciascuno dei cinque anni successivi a quello in cui essi sono diventati residenti in Francia… »

Per i non residenti, sono presi in conto per la soglia dei 1.300.000 euro l’insieme dei beni immobiliari situati sul suolo francese. Esistono degli esoneri per: - I beni professionali: sono così qualificati i beni necessari all’esercizio a titolo principale di una professione, o anche le quote o azioni di società così come certe proprietà rurali affittate con contratti a lungo termine. - Altri beni quali gli oggetti d’antiquariato, le auto d’epoca, i diritti di proprietà letteraria e artistica, ecc…. L’importo dell’ISF è ottenuto applicando al valore totale del patrimonio tassabile i seguenti scaglioni progressivi:

dal 2013: Fino a 800.000 € ........................................................0% Da 800.000 € a 1.300.000 €........................................0,50% Da 1.300.000 € a 2.570.000 €.....................................0,70%

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Da 2.570.000 € a 5.000.000 €.....................................1,00% Da 5.000.000 € a 10.000.000 €...................................1,25% Oltre 10.000.000 € .....................................................1,50% L'importo dell'imposta è calcolato, dopo l'applicazione eventuale di un abbattimento per i contribuenti il cui patrimonio netto imponibile è superiore o uguale a 1.300.000 e inferiore a 1.400.000 di euro. L'importo dell'abbattimento applicabile è uguale a: 17 500 – (1,25 % x l'importo del patrimonio netto imponibile, vedi linea 9HI). La dichiarazione 2725 o 2725SK per i non residenti che non posseggono redditi di fonte francese, indipendentemente dall'entità del loro patrimonio, deve essere depositata non oltre il 15 luglio di ogni anno, accompagnata del pagamento. La dichiarazione 2042C per i non residenti che posseggono redditi di fonte francese, aventi un patrimonio compreso tra 1.300.000 € e 2.570.000 €, va depositata entro il 17 giugno (2013) sia per il formato cartaceo che per quello elettronico; per coloro che superano i 2.570.000 € occorre presentare la dichiarazione 2725 o 2725SK entro il 15 luglio (di ogni anno). N.B.: i possessori di quote di SCI francesi devono naturalmente dichiarare una quota di reddito o di perdita nella loro dichiarazione 2042; pertanto, a seconda siano sopra o sotto il limite di 2.570.000 €, dovranno inviare la dichiarazione 2042C o la dichiarazione 2725 o 2725SK. Il patrimonio netto imponibile è quello del nucleo familiare (foyer fiscal) al 1° gennaio dell'anno in corso d'imposta, cioè: - i celibi, vedovi, divorziati, separati, - i coniugi, - i "pacsés", - i concubini. Per i non residenti, non esistendo la nozione di "pacs" e di "foyer fiscal", riterrei opportuno calcolare l'imposta partendo dai singoli proprietari dei beni.

Conseguenze sulla fiscalità italiana L’ISF va dichiarata e pagata unicamente in Francia. Così come per la Taxe Foncière, essa è detraibile dall'IVIE (si veda Quadro RM di Unico, punto 1.4.A.5.)

1.6. LE SUCCESSIONI - DONAZIONI

Secondo la Convenzione franco-italiana contro le doppie imposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni e più particolarmente secondo gli art. 5 e 6, tutti i beni immobili situati sul territorio francese sono soggetti all’imposta francese sulle successioni e donazioni. L'espressione "beni immobili" comprende anche, per quanto riguarda la Francia, le azioni o quote di una persona giuridica, il cui attivo è principalmente costituito da immobili situati in Francia o da diritti ivi afferenti.

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Per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili utilizzati da questa persona giuridica per la sua propria attività industriale, commerciale, agricola o per l'esercizio di una professione non commerciale. Questo principio, cosiddetto delle società a preponderanza immobiliare, riguarda principalmente le Società Civili Immobiliari (francesi) il cui attivo è costituito quasi integralmente da immobili esistenti sul territorio francese. Pertanto, anche le quote delle SCI rientrano nella base di calcolo dell'imposta di successione e di donazione. Di conseguenza, se il de cujus e l'erede sono entrambi non residenti fiscalmente in Francia, i beni immobili, ivi compreso le quote delle SCI, situati sul territorio francese, sono soggetti all'imposta di successione francese e anche all'imposta di successione italiana; tenuto però conto che l'imposta di successione francese è più elevata di quella italiana e che si imputa su quella italiana, in quanto l'erede è considerato fiscalmente residente in Italia, di fatto si annulla quest'ultima. Lo stesso meccanismo vale per l'imposta sulle donazioni. Nel caso in cui il de cujus era invece residente fiscalmente in Francia mentre l'erede non è residente fiscale in Francia, l'insieme della successione (di tutti i beni mobili e immobili, ivi compreso di quelli detenuti all'estero, in ipotesi anche di quelli detenuti in Italia) è soggetta all'imposta sulle successioni in Francia. Lo stesso meccanismo vale per l'imposta sulle donazioni. IN FRANCIA

Importi applicabili dal 17 agosto 2012.

1) In caso di donazione gli abbattimenti sono di : 100.000€ per i figli 159.325€ per i figli portatori di handicap, a certe condizioni 80.724 € per il coniuge e "pacsés" 31.865 € per i nipoti (da nonni) 15.932 € per i fratelli e le sorelle 7.967 € per i nipoti (da zii) 5.310 € per i pronipoti I concubini non beneficiano di alcun abbattimento e sono tassati al 60% sul valore venale del bene e sulle somme ricevute. Gli abbattimenti sono ripristinati ogni 15 anni nel caso di donazione. 2) In caso di successione gli abbattimenti sono di: 100.000€ per i figli 15.932 € per i fratelli e le sorelle (*) 7.967 € per i nipoti (da zii)

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5.310 € per i pronipoti 1.594 € per gli altri eredi 0 € per il coniuge e "pacsés" (**) (*) a partire dal 22 agosto 2007, c’è un esonero totale d’imposta sulle successioni tra i fratelli e le sorelle a determinate condizioni: essere non coniugati, avere più di 50 anni di età, avere vissuto continuativamente con il defunto durante gli ultimi 5 anni che hanno preceduto il decesso. (**) a partire dal 22 agosto 2007, c’è un esonero totale d’imposta sulle successioni tra coniugi o “pacsé”. Successione o donazione applicabili tra coniugi o "pacsés"

Importo imponibile dopo abbattimento Tasso Fino a 8.072 € 5% Da 8.072 € a 15.932 € 10% Da 15.932 € a 31.865 € 15% Da 31.865 € a 552.324 € 20% Da 552.324 € a 902.838 € 30% Da 902.838 € a 1.805.677 € 40% Oltre 1.805.677 € 45%

Successione o donazione applicabili tra genitori e figli

Importo imponibile dopo abbattimento Tasso Fino a 8.072 € 5% Da 8.072 € a 12.109 € 10% Da 12.109 € a 15.932 € 15% Da 15.932 € a 552.324 € 20% Da 552.324 € a 902.838 € 30% Da 902.838 € a 1.805.677 € 40% Oltre 1.805.677 € 45%

Successione o donazione applicabili tra fratelli e sorelle

Importo imponibile dopo abbattimento Tasso Fino a 24.430 € 35% Oltre 24.430 € 45%

a partire dal mese di agosto 2007, a determinate condizioni, c’è un esonero totale d’imposta sulle successioni tra i fratelli e sorelle. Altri casi

Importo imponibile dopo abbattimento Tasso Fra parenti fino al 4° grado 55% Fra non parenti 60%

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Scaglioni di applicazione della percentuale di ripartizione del valore dei beni, tra la nuda proprietà e l'usufrutto in funzione dell'età del donante

Età dell'usufruttuario Valore dell'usufrutto Valore della nuda proprietà Inferiore ai 21 anni compiuti 90 % 10 % Da 21 a 30 anni 80 % 20 % Da 31 a 40 anni 70 % 30 % Da 41 a 50 anni 60 % 40 % Da 51 a 60 anni 50 % 50 % Da 61 a 70 anni 40 % 60 % Da 71 a 80 anni 30 % 70 % Da 81 a 90 anni 20 % 80 % Superiore a 91 anni 10 % 90 % Gli immobili sono valutati al valore venale al giorno della donazione, invece le quote delle SCI sono stimate al loro valore reale. IN ITALIA Un’imposta sulle successioni e donazioni è stata parzialmente reintrodotta a partire dall’ottobre 2006: � 4% per le successioni e le donazioni tra genitori e figli in linea retta. � 6% per le successioni e le donazioni fino al 4° grado. � 8% per le successioni e le donazioni negli altri casi. Un abbattimento è previsto tra parenti in linea retta per un importo di 1.000.000 € (calcolato sulla base del valore catastale) per beneficiario, sia per la successione che per la donazione.

Beninteso, al di là di tale imposta, occorre sempre considerare che in materia di beni immobili, occorre pur sempre prendere in considerazione che in sede di successione e donazione, tali beni immobili sono pur sempre gravati delle imposte di trascrizione, ipotecarie e catastali, dell'ordine del 3%.

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TABELLA COMPARATIVA SINTETICA DELLE IMPOSTE CHE COLPISCONO IN

MANIERA NON ESAUSTIVA, I REDDITI, LE PLUSVALENZE, L’ISF, LE DONAZIONI

E LE SUCCESSIONI, PERCEPITI E MATURATI SIA IN FRANCIA CHE IN ITALIA

(Rivolto agli italiani non residenti fiscalmente in Francia)

MAGGIO 2013

FRANCIA ITALIA

A) IMPOSTA SUL REDDITO

35,5% (20% IR + 15,5% CSG/CRDS) DA 23%

B) PLUSVALENZE IMMOBILIARI

34,5% (19% + 15,5% CSG/CRDS) + 2%-6% DI ADDIZIONALE PER

PLUSVALENZE SUPERIORI A 50.000€ ESONERO DOPO 30 ANNI

20%

ESONERO DOPO 5 ANNI

C) ISF

DALLO 0,50% ALLO 1,5% A PARTIRE DA 1.300.000€

IVIE: 0,76% SUL VALORE D’ACQUISTO O BASE TAX FONCIERE X 160 X 0,76

(TAX FONCIERE E ISF IN COMPENSAZIONE)

D) DONAZIONI

IN ESONERO DI IMPOSTA FINO A 100.000€ PER OGNI FIGLIO OGNI 15

ANNI

IN ESONERO DI IMPOSTA FINO A 1.000.000€ PER OGNI FIGLIO

E) IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

20% IN LINEA RETTA (FIGLIO) DA 15.932€ A 552.324€

30% - 40% - 45% OLTRE 35 - 45% TRA FRATELLI E SORELLE

55% FINO 4°GRADO 60% TERZI

4% IN LINEA RETTA OLTRE 1.000.000€ (ABBATTIMENTO DI 1.000.000€ PER

OGNI EREDE) 6% FINO AL 4°GRADO

8% OLTRE 4°GRADO E TERZI

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2. LE SOCIETÀ

2.1. SCI Per il bilancio delle SCI si veda www.michelinimauro.it → Biblioteca → Categoria: Fiscalità Immobiliare per i non residenti → 10 Ragioni per fare il bilancio di una SCI, documento del 13/12/11.

2.1.A. Diverse modalità d’uso degli immobili

2.1.A.1- Non locato. A disposizione dei soci Bene tenuto a disposizione dai proprietari (soci). Taxe foncière e taxe d’habitation sono a carico della società.

2.1.A.2- Locato non ammobiliato Bene affittato non ammobiliato (può essere presente la cucina ed alcuni elementi di arredo

non essenziali). Taxe foncière a carico della società e taxe d’habitation a carico dell’inquilino.

2.1.A.3- Locato ammobiliato e Bed&Breakfast Bene affittato, ammobiliato dai proprietari (soci). Taxe foncière a carico della società e taxe d’habitation a carico dell’inquilino.

Bed&Breakfast (chambre d’hôtes): quando una parte della propria abitazione principale viene locata ammobiliata. Taxe foncière e taxe d’habitation a carico della società.

2.1.A.4- Hôtellerie Trattasi di locazione di appartamenti ad uso di residence alberghiero (esempio: “Pierre et Vacances”), che offre almeno 3 dei 4 seguenti servizi: - servizio di pulizia della/e camera/e; - colazione; - fornitura di biancheria; - portineria.

2.1.B. Diverse categorie di reddito

2.1.B.1- Non locato. A disposizione dei soci.

Nessun reddito (da locazione) da dichiarare nella dichiarazione dei redditi che presentate in Italia (nessuna dichiarazione dei redditi da presentare in Francia a parte una dichiarazione 2072 a 0 € per il primo anno; è sufficiente accompagnare questa prima dichiarazione da una lettera con la quale si comunica che il bene rimane a disposizione dei soci).

2.1.B.2- Locato non ammobiliato Soggetto a dichiarazione dei redditi in Francia e in Italia (con il meccanismo del recupero del credito d’imposta, vedi paragrafo 2.4.A.3. e 2.4.A.4). 2.1.B.2.a- Regime Foncier

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Regime in contabilità semplificata: il reddito imponibile è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi deducibili fiscalmente. 2.1.B.2.b- Regime Micro-foncier Regime a forfait: per locazioni annue non superiori a 15.000€.

2.1.B.3- Locato ammobiliato e Bed&Breakfast Reddito soggetto a dichiarazione dei redditi sia in Francia che in Italia, ma per l’Italia limitatamente agli eventuali dividendi distribuiti (casi molto marginali). 2.1.B.3.a- Regime Bic Réel (2065) Regime in contabilità ordinaria: il reddito imponibile è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi deducibili fiscalmente. 2.1.B.3.b- Hôtellerie (2065 simplifié) Reddito soggetto a dichiarazione dei redditi sia in Francia che in Italia, ma limitatamente agli eventuali dividendi distribuiti (casi molto marginali). Gli affitti sono assoggettati ad IVA 7%. Una dichiarazione IVA annuale (CA12) deve essere depositata presso l’ufficio imposte competente (*), unitamente all’eventuale pagamento dell’IVA. Conformemente alla nota del 11/12/2012 - Bureau GF2A i LMNP non residenti hanno l’obbligo di auto liquidare l’IVA a partire dal 01/10/2012 e pertanto le dichiarazioni CA12 dovevano essere chiuse al più tardi il 31/12/2012. (*)In caso di pluralità d’immobili, l’ufficio competente è quello del bene che produce il maggior reddito.

Per le ultime novità in materia di TVA si veda www.michelinimauro.it → Biblioteca → Categoria: Fiscalità Immobiliare per i non residenti → Demande d'avis facture des loyers résidence de tourisme, documento del 07/05/13.

2.1.C. Ciò che bisogna dichiarare

2.1.C.1. Gli incassi

2.1.C.1.a- Redditi di locazione - Regime Foncier: locazioni lorde incassate (comprese le provisions) nel periodo d’imposta. - Regime Micro-foncier: locazioni nette incassate (escluse le provisions) nel periodo d’imposta; abbattimento del 30% applicato direttamente dall’Ufficio Imposte (CINR). - Regime Bic (2065): locazioni lorde (comprese le provisions) di competenza del periodo

d’imposta. Sull’importo degli affitti dichiarati è dovuta la tassa CRL (“Contribution sur les Revenus Locatifs”) pari al 2,5%.

2.1.C.1.b- Spese rimborsate dall’inquilino Trattasi di spese anticipate dall’inquilino (provisions), previste dal contratto di locazione. Devono essere dichiarate insieme alle locazioni nei casi di cui al punto 2.1.C.1.a (Regime foncier e regime Bic), in quanto dedotte in dichiarazione.

2.1.C.2. Le spese

2.1.C.2.a- Spese generali, interessi del mutuo, spese notarili, spese del commercialista (Expert-comptable)

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Vengono portate in deduzione nella dichiarazione dei redditi francese solo per il regime Foncier et BIC.

2.1.C.2.b- Ammortamenti Vengono portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi francese solo per il regime BIC.

2.1.D. Come dichiarare 2.1.D.1.La dichiarazione 2072 - Regime Foncier: le locazioni e le spese di cui rispettivamente al punto 2.1.C.1.a e

2.1.C.1b si dichiarano nella 2072. Il reddito imponibile viene poi riportato sulla dichiarazione 2042 (rigo 4BA in caso di utile; 4BB in caso di perdita).

- Regime Micro-foncier: le locazioni di cui al punto 2.1.C.1.a vengono dichiarate direttamente sulla dichiarazione 2072 (rigo1).

2.1.D.2. La dichiarazione 2065 - Regime Bic Réel: le locazioni e le spese di cui al punto 2.1.C si dichiarano nelle tabelle

della “liasse fiscale” (da 2050 a 2059). Il risultato fiscale viene poi riportato sul quadro C della dichiarazione 2065.

L’utile è assoggettato alle seguenti aliquote: 15% fino a 38.120 € (*) 33,33% per la parte eccedente i 38.120 € Se l’imposta annua dovuta supera i 3.000 €, oltre al saldo, sono dovuti anche gli acconti, che devono essere pagati trimestralmente nello stesso periodo d’imposta. (*) Per beneficiare dell’aliquota ridotta il capitale deve essere detenuto per almeno il 75% da persone fisiche.

2.1.E. Dove dichiarare 2.1.E.1. La dichiarazione 2072 La dichiarazione 2072 deve essere presentata dalla società all’ufficio imposte competente, dove è situata la sede della società, entro il 3 maggio (2013) per il formato cartaceo oppure entro il 18 maggio (2013) per il formato elettronico. Entro il 17 giugno (2013) i soci della SCI devono presentare la dichiarazione 2042, riportando il reddito pro quota dichiarato sulla dichiarazione 2072 (vedi 2.1.D.1). 2.1.E.2. La dichiarazione 2065 La dichiarazione 2065 deve essere presentata dalla società all’ufficio imposte competente, dove è situata la sede della società, entro il 3 maggio (2013) per il formato cartaceo oppure entro il 18 maggio (2013) per il formato elettronico. I soci non presentano nessuna dichiarazione (salvo in caso di distribuzione dei dividendi).

2.1.F. Cosa pagare

Nel caso di presentazione della dichiarazione 2072 da parte della società, i soci devono presentare la dichiarazione 2042 al CINR; in tal caso l'imposta sul reddito delle persone

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fisiche (Impôt sur le Revenu) (IR), da pagare in Francia, non può essere inferiore al 20% del reddito netto imponibile dichiarato (Art. 197A CGI). A partire dal periodo d'imposta relativo all'anno 2012 (cioè per le dichiarazioni dei redditi che verranno presentate nel corso dell'anno 2013), è stato introdotto, anche per i non residenti, l'obbligo di effettuare il pagamento della CSG (Contribution Sociale Généralisée) e della CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale); la somma di queste ultime imposte (CSG + CRDS) è pari al 15,5% del reddito netto imponibile dichiarato. In totale, la somma dell'IR + CSG + CRDS è pari, mediamente, al 35,5% del reddito netto imponibile dichiarato. Tali imposte, pagate a titolo definitivo, sul reddito netto imponibile dichiarato in Francia, costituiscono un credito d'imposta, in Italia, sugli stessi redditi, da dichiarare sul modello UNICO o sul modello 730 (vedi art. 70, 2° comma del T.U.I.R.) (e art. 165, 1° comma del T.U.I.R.: credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero).

Nel caso di presentazione della dichiarazione 2065 da parte della società, i soci non devono presentare la dichiarazione 2042 al CINR, ma solo la dichiarazione modello Unico o 730 in Italia nel caso di distribuzione dei dividendi. E’ solo la società che paga direttamente le imposte, vedi 2.1.D.2. , in qualità di soggetto passivo di imposta.

2.1.G. Come pagare l’imposta

2.1.G.1. Avis d’impôt (la cartella esattoriale)

2.1.G.1.a – Per le Società soggette all’IR (2072) Sono i soci che ricevono l’Avis d’Impôt (a seguito della presentazione della dichiarazione 2042). Diversamente da quanto avviene in Italia, è il CINR per i non residenti (o il Centre des Impôts localmente competente per territorio per i residenti) che calcola l’imposta da pagare sul reddito netto imponibile dichiarato, tramite l’invio di un Avis d’Impôt per l'IR e, presumibilmente, tramite l'invio di un secondo Avis d’Impôt per la CSG-CRDS. Generalmente si riceve/ono il/gli Avis d’Impôt 3 o 4 mesi dopo l’invio della dichiarazione dei redditi e cioè il mese di settembre/ottobre; fa eccezione l'invio della prima dichiarazione dei redditi in Francia: in questo caso, per questioni di acquisizione dei dati da parte del sistema informatico del CINR, l'invio dell' Avis d’Impôt avviene con alcuni mesi di ritardo e pertanto normalmente tale ricezione avviene a febbraio/marzo dell'anno successivo.

2.1.G.1.b – Per le Società soggette all’IS (2065): dichiarazione 2572/2571

Il saldo dell’imposta IS nonché della CRL (2,5%) (per gli immobili ultimati da più di 15 anni) viene pagato tramite il modello 2572 entro il 15 aprile dell’anno N+1.

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Gli acconti, se dovuti, vengono pagati tramite il modello 2571; la base di calcolo degli acconti è l’esercizio N-1.

2.1.G.2. Le modalità di pagamento

Il pagamento avviene tramite: - TIP (per i soci che hanno un conto corrente bancario in Francia): tagliando precompilato,

che si trova in calce alla prima pagina dell’Avis d’Impôt, da firmare e da inviare in originale alla tesoreria ivi indicata, unitamente al RIB (il RIB può essere staccato direttamente dal blocchetto degli assegni o stampato in copia via Internet, per coloro che hanno l'accesso diretto con la propria banca) (trattasi in sostanza dell'equivalente delle coordinate bancarie).

- addebito automatico sul conto corrente bancario (per i soci che hanno un conto corrente

bancario in Francia): simile al RID, al quale bisogna aderire tramite apposita domanda da inviare al CINR, per i non residenti, o al Centre des Impôts localmente competente per territorio, per i residenti, con parecchi mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista. Ricordatevi che, a regime, voi sarete tenuti, come in Italia, a pagare gli acconti dell'imposta; normalmente, l'acconto è diviso in 3 rate: le prime due (calcolate sull'anno d'imposta precedente) con scadenza il 15 febbraio ed il 15 maggio e la terza coincidente con il conguaglio d'imposta relativo alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata. Normalmente, quest'ultima scadenza è il 15 settembre.

Esiste poi la possibilità di pagare tali acconti d'imposta (calcolate sull'anno d'imposta precedente) in 10 rate mensili di uguale importo, a partire dal 15 gennaio e fino al 15 ottobre. Quest'ultima procedura è fortemente consigliata, perché vi consente di disinteressarvi dei pagamenti degli acconti e dei saldi delle imposte, perché se ne occupa direttamente l'Ufficio delle Imposte competente e perché, dividendo gli acconti delle imposte per 10 rate, voi potete anche quasi disinteressarvi del vostro conto corrente bancario francese, perché è sufficiente alimentarlo dell'importo minimo necessario per la copertura delle suddette rate.

- assegno: va spedito alla tesoreria unitamente alla copia dell’ Avis d’Impôt o dei formulari

2571/2572 - bonifico: da eseguirsi, indicando nella causale di pagamento il numero di riferimento

fiscale, almeno 10 giorni prima della scadenza, per non incorrere nella penalità (10%) per ritardato pagamento, in quanto l’Ufficio delle Imposte prende in considerazione la data di arrivo del bonifico e non quella di partenza come avviene in Italia.

2.2. LE ALTRE IMPOSTE

2.2.1. La tassa fondiaria e la tassa per la raccolta dei rifiuti (la taxe foncière et la taxe sur les ordures ménagères)

La tassa fondiaria viene calcolata dall'Ufficio Imposte sulla base di valori catastali che variano da comune a comune e di anno in anno. Ė dovuta dalla società proprietaria dell'immobile e pagata anch’essa tramite un Avis d’Impôt. Nell’ Avis d’Impôt è inclusa anche la tassa per la raccolta dei rifiuti; quest’ultima può essere recuperata sull’inquilino nel caso di immobile locato.

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2.2.2.La tassa d’abitazione (la taxe d’habitation)

E’ dovuta da chi utilizza l’immobile (società o inquilino) e pagata anch’essa tramite un avis d’impot.

E’ calcolata dall’Ufficio Imposte sullo stesso principio della tassa fondiaria.

2.2.3.Il canone televisivo (la redevance audiovisuelle) E’ dovuta da chi è assoggettato alla tassa d’abitazione e pagata anch’essa tramite un avis d’impot. Normalmente è inserita nello stesso avis d’impot che riguarda la tassa di abitazione.

2.2.4. La tassa sugli alloggi sfitti (la Taxe sur les logements vacants) E’ dovuta per gli immobili non occupati per più di 2 anni consecutivi e che si trovano nei comuni ad alta densità abitativa (normalmente con più di 200.000 abitanti). Non sono soggette alla tassa le residenze secondarie, purché arredate.

2.2.5. L’IVA (la TVA)

Si applica per i regimi Bed&Breakfast (chambres d’hôtes) e Hôtellerie (esempio “Pierre et Vacances”). L’aliquota sulle locazioni è del 7%; il versamento dell’IVA va eseguito entro il 30 aprile dell’anno d'imposta successivo, a seguito della presentazione del modello CA12. Al superamento di determinati limiti, sono dovuti anche 4 acconti trimestrali. Il modello CA12 deve essere inviato all’Ufficio Imposte localmente competente per territorio (*). (*) In caso di pluralità d’immobili, l’Ufficio Imposte, localmente competente per territorio, è quello dell'immobile che produce il maggior reddito.

2.3. LA PLUSVALENZA (LA PLUS-VALUE DES PARTICULIERS)

2.3.A. La plusvalenza per le società soggette all’IR (2072)

Per gli italiani non residenti fiscalmente in Francia, la plusvalenza viene calcolata al momento della vendita e colpisce tutti gli immobili, qualunque ne sia l’uso (residenza principale, secondaria, immobile locato). Per gli italiani che invece sono residenti fiscalmente in Francia, la residenza principale non è colpita, al momento della vendita, da questo tipo di tassazione mentre ne rimangono assoggettate le vendite che riguardano eventuali ulteriori residenze o immobili locati.

2.3.A.1. Come si calcola

La plusvalenza è uguale alla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto; sono deducibili dal prezzo di vendita, a titolo esemplificativo, le commissioni di vendita, la manleva d’ipoteca, gli onorari d’architetto, le spese di ristrutturazione (debitamente documentate con fattura) o in alternativa una percentuale a forfait che può andare fino a un massimo del 7,5% per le spese di acquisizione dell'immobile e fino a un massimo del 15% dell'immobile per le spese di miglioria, oltre a un abbattimento fisso di 1.000€, ecc..

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Fino al 31.01.2012: Un abbattimento del 10% era inoltre applicato a partire dal 5° anno dall'acquisto dell’immobile; questo abbattimento faceva si che, indipendentemente dalle altre condizioni di cui sopra, al 15° anno di acquisto dell'immobile, l'immobile stesso era di fatto esonerato dalla tassazione della plusvalenza. Dal 01.02.2012: a partire dal 5° anno di possesso dell’immobile l'abbattimento è ora calcolato come segue: - 2% dal 6° al 17° anno - 4% dal 18° al 24° anno - 8% dal 25° al 30° anno L'immobile sarà pertanto esonerato a partire dal 30° anno di acquisto del bene.

Esempio Un immobile acquisito tramite successione il 01.02.1982 (data del decesso) e venduto il 01.02.2012 genera una plusvalenza di 450.000 €. Il periodo di riferimento per il calcolo dell'abbattimento è compreso tra il 01.01.1987 e 01.02.2012. La plusvalenza imponibile è pari a 360.000 €. Come si può vedere, vigenti le vecchie regole, l'immobile sarebbe stato già completamente esonerato. Ora invece, con le nuove regole, la plusvalenza subisce un abbattimento, per lo stesso periodo per il quale vigenti le vecchie regole sarebbe stata completamente esonerata, di solo il 20%.

anno di possesso del bene

% abbattime

nto deduzione plusvalen

za netta

anno di possesso del bene

% abbattime

nto deduzione plusvalen

za netta

1 0 0 450.000 16 22% 99.000 351.000 2 0 0 450.000 17 24% 108.000 342.000 3 0 0 450.000 18 28% 126.000 324.000 4 0 0 450.000 19 32% 144.000 306.000 5 0 0 450.000 20 36% 162.000 288.000 6 2% 9.000 441.000 21 40% 180.000 270.000 7 4% 18.000 432.000 22 44% 198.000 252.000 8 6% 27.000 423.000 23 48% 216.000 234.000 9 8% 36.000 414.000 24 52% 234.000 216.000 10 10% 45.000 405.000 25 60% 270.000 180.000 11 12% 54.000 396.000 26 68% 306.000 144.000 12 14% 63.000 387.000 27 76% 342.000 108.000 13 16% 72.000 378.000 28 84% 378.000 72.000 14 18% 81.000 369.000 29 92% 414.000 36.000 15 20% 90.000 360.000 30 100% 450.000 0

2.3.A.2. Il tasso d’imposizione

19% a titolo di IR (Impôt sur le Revenu) 15,5% a titolo di CSG + CRDS (Contribution Sociale Généralisée e Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) a partire dal giorno 17/08/2012 (Loi 2012-958 del 16/08/12, JO del 17/08/12). Tali imposte possono essere equiparate a delle addizionali alle imposte sul reddito. Per un totale di: 34,5%.

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A partire dal 01/01/2013 le cessioni di immobili (e delle quote delle società immobiliari) a titolo oneroso sono soggette a una tassa sulla plusvalenza istituita seguendo le stesse regole già esistenti per l'IR. Tale nuova tassa si applica per le plusvalenze immobiliari superiori a 50.000 €.

Importo della plusvalenza imponibile in € Importo della tassa da 50.001 a 60.000 2% PV - (60.000 - PV) x 1/20 da 60.001 a 100.000 2 % PV

da 100.001 a 110.000 3% PV - (110.000 - PV) x 1/10 da 110.001 a 150.000 3 % PV da 150.001 a 160.000 4% PV - (160.000 - PV) x 15/100 da 160.001 a 200.000 4 % PV da 200.001 a 210.000 5% PV - (210.000 - PV) x 20/100 da 210.001 a 250.000 5 % PV da 250.001 a 260.000 6% PV - (260.000 - PV) x 25/100 superiore a 260.000 6 % PV

PV : plusvalenza imponibile

Esempio Per un debitore la cui plusvalenza totale imponibile al 01/01/2013 è pari a 50.001€, la tassa sarà di 500€ [2% x 50.001 - (60.000 - 50.001) x 1/20] al posto di 1000€ [50.000 x 2%]. In Italia le plusvalenze sono esonerate decorsi 5 anni dall'acquisto dell'immobile o dall'acquisizione dell'immobile per successione (Art. 67,1° lettera b TUIR). L'imposizione nell'ambito dei 5 anni è comunque criticabile in quanto, mentre l'art.70 del TUIR precisa che "sono imponibili i redditi dei terreni e fabbricati situati all'estero" l'art. 67 del TUIR fa un generico riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Pertanto, non trattandosi di una dimenticanza del legislatore ma sicuramente di un non adattamento della norma all'evoluzione dei tempi, l'imposizione nell'ambito dei 5 anni può essere contestata da parte del contribuente.

2.3.A.3. Come é pagata (il rappresentante fiscale)

All’atto della vendita di un immobile situato in Francia il notaio nomina un rappresentante fiscale, accreditato presso il "Tresor Public", che si occupa di effettuare il pagamento delle imposte per conto del venditore non residente; il venditore può scegliere un proprio rappresentante fiscale, se meno costoso, e comunicarlo al notaio stesso.

La designazione di un rappresentante fiscale accreditato dall’amministrazione è obbligatoria per garantire il pagamento delle imposte dovute. In caso contrario, l’atto di vendita non sarà pubblicato e la vendita non potrà essere regolarizzata.

Non è necessario nominare un "Rappresentante Fiscale" nel caso in cui:

1 - il prezzo di cessione del 'immobile è inferiore a 150 000 € per cedente;

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2 - si detiene l'immobile da più di 30 anni.

Tra i rappresentanti fiscali più accreditati troviamo SARFAZUR e MPS. Vedasi "Tavola rotonda" http://www.michelinimauro.fr/4-4-fr-0-0-mauro-michelini-parutions-bibliotheque-article-videos-fiscalite-franco-italienne.html

Per un commento sulla figura del rappresentante fiscale vedasi "Risposta del CRIDON su http://www.michelinimauro.fr/4-4-fr-0-0-mauro-michelini-parutions-bibliotheque-article-videos-fiscalite-franco-italienne.html

2.3.B. Il mandatario

Il mandatario è colui che nell’interesse del mandante (mandato senza rappresentanza) si obbliga, contrattualmente, ad effettuare delle pratiche nell’interesse del mandante stesso. Normalmente il mandato assume una forma scritta (vedi alcuni esempi su www.michelinimauro.com → Studio → L'organizzazione ed il funzionamento dello studio → Procure per dichiarazioni fiscali) e consente al mandatario di spedire le dichiarazioni 2042, 2044, 2031, ecc., di ricevere gli Avis d’Impôt, di interagire con i Service des Impôts, in sostanza, di produrre tutti i documenti e di effettuare tutte le pratiche in nome e per conto del mandante stesso. (vedi anche "mandat pour le notaire" sul sito www.michelinimauro.com → Studio → L'organizzazione ed il funzionamento dello studio)

2.4.I RIFLESSI SUL MODELLO UNICO E SUL MODELLO 730

2.4.A. I riflessi sul modello UNICO 2.4.A.1. Modulo RW - Sezione II

Come si deve dichiarare?: Il modulo RW deve essere compilato e presentato unitamente al modello UNICO, ovvero, nell’ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, allegato al solo frontespizio del modello UNICO, nei termini previsti per quest’ultimo modello. * * Vedi a tal proposito Circolare n°45E - Pagg. 5-6-21-24-30 Chi deve dichiarare?: I soggetti residenti che detengono un immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale, o delle quote di SCI, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni. Pertanto, qualora sull'immobile o sulle quote di SCI sussistano più diritti reali, ad esempio nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto, sia il titolare della nuda proprietà. * Se l'immobile è in comunione o cointestato, l’obbligo di compilazione del presente quadro è a carico di ciascun soggetto intestatario, con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. * * Vedi a tal proposito Circolare n°45E - Pagg. 5-6-21-24-30

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Cosa si deve dichiarare?: Si deve dichiarare il prezzo di acquisto dell'immobile, risultante dall’atto notarile, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi. * Il prezzo di acquisto va indicato per intero, indipendentemente dall’eventuale finanziamento richiesto per l’acquisto del bene. * Per tutti coloro che hanno degli immobili tenuti a disposizione, o comunque non produttivi di reddito, si ricorda che a partire dallo scudo fiscale (2009-2010), con effetto dal 01/01/2009, tali immobili vanno comunque dichiarati; si ricorda che precedentemente venivano dichiarati solo quegli immobili produttivi di reddito, anche se nel corso del tempo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate non sempre erano state coerenti a tal proposito. * Vedi a tal proposito Circolare n°45E - Pagg. 5-6-21-24-30 Per le SCI occorre dichiarare il valore della quota, da parte dei singoli soci, così come risulta dallo statuto, e l’importo dei finanziamenti erogati a favore della società, da parte dei singoli soci.

2.4.A.2. Modulo RW Sezione III

Cosa si deve dichiarare?: I flussi (Italia - estero; estero - Italia; estero - estero) effettuati attraverso intermediari (residenti - non residenti - ovvero in forma diretta) che nel corso dell’anno hanno interessato gli investimenti esteri indicati nella Sezione II. * I flussi devono essere dichiarati dal reale beneficiario degli stessi; di conseguenza il trasferimento effettuato dal padre ma a beneficio del figlio, non deve essere dichiarato dal primo, ma bensì da quest’ultimo. * Vedi a tal proposito Circolare n°45E - Pag. 20-25

N.B.: Il presente modulo è da diverso tempo sotto la lente di ingrandimento della Commissione Europea in quanto la difficoltà di compilazione e soprattutto l'inutile trasposizione di dati già presente negli archivi informatici delle banche, e quindi della Banca d'Italia, costituiscono, o perlomeno questo sembra essere il parere della CE, un ostacolo alla libera circolazione dei capitali nell'UE. Recentemente il governo Monti, dimissionario, stava presentando una proposta di alleggerimento nella compilazione del suddetto modulo con l'obiettivo di arrivare all'abolizione della Sezione II in quanto in gran parte trattasi di una inutile duplicazione di dati, e all’abolizione della Sezione I, in quanto nemmeno gli esperti in materia hanno mai potuto capire a che cosa facesse riferimento.

2.4.A.3. Quadro RL

Da compilare da parte dei soci della SCI assoggettata all’IR (2072). Cosa si deve dichiarare?: L’immobile tenuto a disposizione, non locato o messo gratuitamente a disposizione di familiari e amici, non essendo soggetto ad imposta sui redditi in Francia, ne consegue che non deve nemmeno essere dichiarato in questo Quadro in quanto non produttivo di reddito. L’immobile locato dalle SCI, essendo invece soggetto ad imposta in Francia, deve essere dichiarato nel Quadro RL, rigo 12 (modello Unico), nell’ammontare netto dichiarato in Francia in proporzione alle quote possedute dal singolo socio (art.70, 2°comma TUIR), mediante la dichiarazione 2042. Spetta in tal caso il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (art.165 TUIR, comma 1). (Vedi paragrafo successivo).

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2.4.A.4. Quadro CR

Il quadro CR consente di recuperare, mediante il credito d’imposta, per i redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo (art. 165 TUIR, comma 1). Tali imposte, pagate a titolo definitivo, su tali redditi, sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta (italiana) fino alla concorrenza della quota d'imposta (italiana) corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. Di conseguenza, il recupero delle imposte pagate all’estero mediante il credito d’imposta, avviene normalmente con lo sfasamento di almeno un anno; il reddito dell'anno N, che viene dichiarato in Francia nell’anno N+1, viene dichiarato in Italia nel Modello UNICO nell’anno N+1, ma il credito d’imposta relativo a tale reddito prodotto all'estero (dell'anno N) viene recuperato in Italia nell’anno N+1 se il pagamento delle imposte a titolo definitivo è avvenuto in Francia nell’anno N+1 (al più tardi entro il 30/09 dello stesso anno) ma potrebbe anche essere recuperato in Italia nell'anno N+2 quando il pagamento delle imposte a titolo definitivo è avvenuto in Francia nell'anno N+1 (dopo il 30/09). Questa situazione è d'altronde più frequente di quanto non si pensi e avviene normalmente in due casi classici: nel caso della prima dichiarazione dei redditi presentata in Francia e nel caso sempre più frequente delle tardive lavorazioni delle dichiarazioni di redditi presentate in Francia al CINR. Se prendiamo ad esempio l'anno di imposta 2012, il contribuente italiano dovrà presentare la sua dichiarazione dei redditi francese 2042 (al CINR) entro il 17/06/2013; le imposte da Modello Unico in Italia dovranno essere pagate entro il 16/06/2013/…. e la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/09/2013. Difficilmente entro quest'ultima data il contribuente italiano avrà già pagato l'imposta francese (IR) (oggi anche la CSG+CRDS) e pertanto si aprono al contribuente due soluzioni: se è nei termini per presentare una dichiarazione integrativa, potrà farlo (entro il 30/09/2014) vedi http://www.michelinimauro.it, sezione "biblioteca", categoria "Fiscalità immobiliare per i non residenti", "Richiesta di informazioni" del 15/04/2013; se i termini sono già decorsi, sarà costretto a presentare un'istanza di riliquidazione presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio che darà luogo ad una richiesta di rimborso.

2.4.A.5. Quadro RM

L’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere) è stata introdotta a fine 2011 dal Governo Monti con il “Decreto Salva Italia”. Per le SCI occorre dichiarare il valore della quota, da parte dei singoli soci, così come risulta dallo statuto, e l’importo dei finanziamenti erogati a favore della società, da parte dei singoli soci.

2.4.B. I riflessi sul Modello 730 2.4.B.1. Modulo RW Sezione II

Vedi paragrafo 2.4.A.1

2.4.B.2. Modulo RW Sezione III Vedi paragrafo 2.4.A.2

2.4.B.3. Quadro D

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Da compilare da parte dei soci della SCI assoggettata all’IR (2072). Vedi paragrafo 2.4.A.3. Il reddito derivante dalla locazione, come sopra determinato, va indicato in questo Quadro, nel rigo D4.

2.5. L’ISF (IMPOSTA PATRIMONIALE)

L’ISF è un’imposta patrimoniale che deve essere dichiarata da ogni persona fisica che possegga, alla data del 1° gennaio dell’anno in corso, un patrimonio tassabile di un valore superiore a 1.300.000 €. (vedi paragrafo 1.5).

2.6. LE SUCCESSIONI - DONAZIONI

Vedi paragrafo 1.6

3. LE SOCIETÀ (italiane) 3.1. Immobile inserito nell’attivo dello stato patrimoniale di una società italiana, priva di stabile organizzazione, detenuto in Francia e locato. (SPA, SRL, SNC, SAS)

Quando una società italiana é proprietaria di un immobile locato in Francia, é tenuta a depositare la dichiarazione sull’Imposta delle Società (IS) n°2065. Regime Bic Réel Regime in contabilità ordinaria: il reddito imponibile è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi deducibili fiscalmente. Le locazioni e le spese rimborsate dall’inquilino si dichiarano nelle tabelle della “liasse fiscale” (da 2050 a 2059). Il risultato fiscale viene poi riportato sul quadro C della dichiarazione 2065. N.B. : Gli ammortamenti sono deducibili fiscalmente nella misura del 2% del valore dell’immobile. L’utile è assoggettato alle seguenti aliquote: 15% fino a 38.120 € (*) 33,33% per la parte eccedente i 38.120 € Se l’imposta annua dovuta supera i 3.000 €, oltre al saldo, sono dovuti anche gli acconti, che devono essere pagati trimestralmente nello stesso periodo d’imposta. (*) Per beneficiare dell’aliquota ridotta il capitale deve essere detenuto per almeno il 75% da persone fisiche. La dichiarazione 2065 deve essere presentata dalla società all’ufficio imposte competente, dove è situato l’immobile, entro il 3 maggio (2013) per il formato cartaceo oppure entro il 18 maggio (2013) per il formato elettronico.

Il saldo dell’imposta IS nonché della CRL (2,5%) (per gli immobili ultimati da più di 15 anni) viene pagato tramite il modello 2572 entro il 15 aprile dell’anno N+1.

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Gli acconti, se dovuti, vengono pagati tramite il modello 2571; la base di calcolo degli acconti è l’esercizio N-1.

3.2. Immobile inserito nell’attivo dello stato patrimoniale di una società italiana soggetta all’IRES, priva di stabile organizzazione, detenuto in Francia e messo a disposizione dei soci. (SPA, SRL) (articolo 209 CGI).

Ai sensi dell’articolo 209 del CGI, la società italiana (soggetta all’IRES) é tenuta a dichiarare sulla dichiarazione 2065 (IS), per l’immobile messo a disposizione dei soci, un reddito a titolo di “benefit” stimato tra il 3 e il 7% del valore venale del bene, a seconda della sua ubicazione, valutato al 1° gennaio di ogni anno, prendendo come base di riferimento il valore dichiarato nella dichiarazione 2746. Tale valore percentuale viene stabilito di comune accordo con l’amministrazione fiscale contattando l’ispettore competente per territorio in cui è ubicato l’immobile. Regime Bic Réel Regime in contabilità ordinaria: il reddito imponibile è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi deducibili fiscalmente. I ricavi sono costituiti dal reddito a titolo di “benefit” stimato come sopra; sono deducibili le spese sostenute, ad esempio la Taxe Foncière, gli Appels de Fond del condominio, eventuali spese legali o per la redazione della dichiarazione ecc.; tali spese si dichiarano nelle tabelle della “liasse fiscale” (da 2050 a 2059). Il risultato fiscale viene poi riportato sul quadro C della dichiarazione 2065. N.B.: Gli ammortamenti sono deducibili fiscalmente nella misura del 2% del valore dell’immobile. L’utile è assoggettato alle seguenti aliquote: 15% fino a 38.120 € (*) 33,33% per la parte eccedente i 38.120 € Se l’imposta annua dovuta supera i 3.000 €, oltre al saldo, sono dovuti anche gli acconti, che devono essere pagati trimestralmente nello stesso periodo d’imposta. (*) Per beneficiare dell’aliquota ridotta il capitale deve essere detenuto per almeno il 75% da persone fisiche. La dichiarazione 2065 deve essere presentata dalla società all’ufficio imposte competente, dove è situato l’immobile, entro il 3 maggio (2013) per il formato cartaceo oppure entro il 18 maggio (2013) per il formato elettronico. (vedi sito: www.michelinimauro.it → Biblioteca → Categoria: Fiscalità Immobiliare per i non residenti → SAS italiana : imposta sulle società in Francia)

3.3. Immobile inserito nell’attivo dello stato patrimoniale di una società italiana, soggetta all’IRPEF dei soci, priva di stabile organizzazione, detenuto in Francia e messo a disposizione dei soci (SNC, SAS).

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La società italiana soggetta all’IRPEF da parte dei soci, è tenuta a dichiarare sulla dichiarazione 2072 l’assenza di reddito, in quanto l’immobile non è locato ma messo a disposizione dei soci. E’ consigliabile comunque presentare una prima dichiarazione 2072 a 0 € per il primo anno e accompagnare questa prima dichiarazione da una lettera con la quale si comunica che l’immobile, fino a diversa comunicazione da parte dell’amministratore della società, rimane a disposizione dei soci.

(si veda sul sito: www.michelinimauro.it → Biblioteca → Categoria: Fiscalità Immobiliare per i non residenti → Benefit per una SAS/SNC italiana, documento del 06/06/12)

3.4. Caso di controllo di una SCI francese da parte di una società italiana

Premesso che la detenzione da parte di una società di capitali italiana (SPA o SRL) non può essere a titolo esclusivo, in quanto la SCI necessita di almeno due soci, si possono presentare due situazioni, a seconda che la SCI sia soggetta all’IR, o all’IS perché ha dei ricavi provenienti dalla locazione ammobiliata (“meublée”) in misura superiore al 10% del totale dei ricavi dichiarati o su opzione.

A) Quando una società italiana (SPA o SRL) controlla una SCI francese soggetta all’IS

(33,33%), gli utili rimangono comunque tassabili unicamente in capo alla SCI; solo in caso di distribuzione dei dividendi alla società madre italiana, questi sono esonerati dalla ritenuta alla fonte a condizione che:

1. La filiale francese distributrice sia soggetta all’IS al tasso normale; 2. La società madre italiana beneficiaria detenga direttamente e ininterrottamente da 2 o più

anni almeno il 20% del capitale; 3. La società madre italiana beneficiaria abbia la sua sede di direzione effettiva in uno Stato

membro della Comunità Europea (es. Italia); 4. La società madre italiana beneficiaria sia soggetta all’IRES.

Una volta adempiute queste condizioni, i dividendi sono esclusi da ritenuta e rientrano solamente nella base imponibile della società madre italiana per il 5%, ai sensi dell’articolo 10 della convenzione franco-italiana.

B) Quando una società italiana (SPA o SRL) controlla una SCI francese soggetta all’IR, gli

utili sono imputati per trasparenza ai soci e tassabili, per la quota parte detenuta dalla società italiana, al 33,33% (IS) (*) ; in caso di distribuzione dei dividendi, vedi le condizioni precedenti.

(*) La base imponibile non è però determinata come per i soci persone fisiche sulla base del

metodo del reddito fondiario, ma è determinata sulla base del metodo del reddito d’impresa (vedasi 3.1). Questo determina sovente un’asimmetria tra il risultato dichiarato dal socio persona fisica della SCI (sovente in utile) ed il risultato dichiarato dal socio persona giuridica (sovente in perdita; con perdite riportabili) della SCI, rispetto al risultato stesso d’esercizio dichiarato dalla SCI.

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3.5. Caso delle plusvalenze

In caso di plusvalenze realizzate, in modo occasionale, al momento della cessione d’immobili inseriti nell’attivo dello stato patrimoniale di una società italiana (SPA o SRL), priva di stabile organizzazione, detenuto in Francia e locatola società italiana sarà soggetta ad un prelievo del 33,33% non liberatorio dell’IS. Questo importo del 33,33% sarà imputato successivamente sull’IS.*

* (si veda sul sito: www.michelinimauro.it → Biblioteca → Categoria: Fiscalità Immobiliare per i non residenti → Tassazione della plusvalenza per una SRL italiana, documento del 06/06/12) In caso di plusvalenze realizzate, in modo occasionale, al momento della cessione di immobili inseriti nell’attivo dello stato patrimoniale di una società italiana (SNC o SAS), priva di stabile organizzazione, detenuto in Francia e locato o messo a disposizione dei soci, la società italiana soggetta all’IRPEF da parte dei soci, sarà soggetta al prelievo del 19% a titolo di IR + 15,5% a titolo di CSG-CRDS come “plus-value des particuliers” (vedi paragrafo 1.3.) In questo caso occorre produrre al rappresentante fiscale tutta la documentazione necessaria a dimostrare che la società in questione (SNC o SAS) è proprio una società di persone e non una società di capitali. A seconda dei rappresentanti fiscali troverete più o meno rigidità nell’analisi del vostro dossier.

A proposito della figura del rappresentante fiscale si veda www.michelinimauro.it → Biblioteca → Categoria: Fiscalità Immobiliare per i non residenti → Fusione per incorporazione di una società italiana, documento del 08/02/12.

In caso di trasformazione di una società di capitali italiana (SPA o SRL) che possiede immobili in Francia, inseriti nell’attivo dello stato patrimoniale e priva di stabile organizzazione, in una società di persone (SNC, SAS, SS società semplice), non vi è emersione di plusvalenze latenti se viene mantenuto lo stesso regime di imposizione all’IS. Se al contrario si opta per il regime dell’IR, le plusvalenze di trasformazione sono allora tassate sulla base della differenza tra il valore venale (alla data della trasformazione) ed il valore contabile, ed i relativi redditi vengono attribuiti per trasparenza ai soci (persone fisiche o persone giuridiche).

3.6. La tassa del 3%

Si veda www.michelinimauro.it → Biblioteca → Categoria: Fiscalità Immobiliare per i non residenti → Tassa del 3% sugli immobili per il 15 maggio 2013, documento del 17/05/13.

Tutte le società italiane che possiedono, direttamente o indirettamente (per persona giuridica interposta), uno o più immobili in Francia, sono tenute a presentare la dichiarazione 2746 o una dichiarazione d’impegno se intendono evitare il pagamento della tassa del 3% (vedi sul sito www.michelinimauro.it → Biblioteca → Categoria: Fiscalità Immobiliare per i non residenti → Modèle d'engagement - Taxe annuelle de 3%, documento del 23/09/2011).

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Una società a preponderanza immobiliare (SCI), deve essere considerata, ai sensi del diritto interno francese, una persona giuridica interposta. Solo per i soggetti interposti che hanno il domicilio fiscale a Monaco (ad esempio SCI monegasche), è obbligatoria la presentazione della dichiarazione 2746, mentre per i soggetti che hanno il domicilio fiscale in Italia è consentita l’opzione tra la dichiarazione d’impegno e la dichiarazione 2746. Con la dichiarazione d’impegno, s’informa l’amministrazione finanziaria francese che, fino a nuova comunicazione, i reali beneficiari della società (SRL, SPA, SNC, SAS, SS) sono quelli indicati nella dichiarazione d’impegno. Con la dichiarazione 2746 invece, si presenta annualmente tale dichiarazione, scadente il 15 maggio, per l’anno 2013, e si valuta annualmente il valore venale dell’immobile dichiarato; tale valore, a differenza di quasi tutte le altre imposte, è quello esistente al 1° gennaio dell’anno in cui si presenta la dichiarazione. La presentazione della dichiarazione 2746 è utile per poter dare un valore certo, nei casi in cui la società italiana sia una persona giuridica nella forma della società di capitali e, come tale, tenuta a presentare la dichiarazione 2065 nei casi di messa a disposizione dell’immobile a favore dei soci. La dichiarazione d’impegno è possibile nel caso in cui la società italiana sia una persona giuridica non nella forma della società di capitali, che mette a disposizione l’immobile a favore dei soci; in questo caso occorre comunque monitorare i cambiamenti per trasmetterli all’amministrazione finanziaria francese, ad esempio quando l’immobile viene successivamente sottratto alla disponibilità dei soci e locato a terzi. Per coloro che volessero comunque mantenere l’anonimato, senza indicare i reali beneficiari degli immobili, si rende necessario effettuare il pagamento della tassa del 3%. La tassa del 3% non é comunque liberatoria né dell’Imposta sulle Società (IS), né dell’Imposta sul Reddito (IR). Il Calcolo ed il Pagamento:

L’imposta é dovuta per gli immobili e i diritti reali immobiliari (uso, usufrutto ecc.) posseduti al 1° gennaio di ogni anno. Sono esclusi gli immobili iscritti nello stock delle società esercenti l’attività di compravendita di immobili. Le società soggette a questa tassa devono predisporre la dichiarazione 2746 entro il 15 maggio (2013) al Service des Impôts des Entreprises competente, sulla base del luogo in cui é situato l’immobile, allegando eventualmente il pagamento per coloro che intendono mantenere l’anonimato senza indicare i reali beneficiari degli immobili. Il calcolo viene effettuato sulla base del valore venale dell’immobile al 1° gennaio dell’anno, sul quale si applica il tasso del 3%.

In sintesi: - Società italiana (SRL, SPA, SNC, SAS, SS): esonerata dalla tassa del 3% sia con il

deposito annuale della dichiarazione 2746, sia con la presentazione della dichiarazione d’impegno.

- Società civile immobiliare monegasca: esonerata dalla tassa del 3% solo con il deposito annuale della dichiarazione 2746.

Per procura ad uno studio professionale, vedi sul sito www.michelinimauro.it → Studio → L'organizzazione ed il funzionamento dello Studio → Procura per rappresentante fiscale)

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LEGENDA

BIC : Bénéfice Industriel et Commercial BNC : Bénéfice Non Commercial CA : Volume d’Affari CFE : Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) CGI : Code Général des Impôts CRL : Contribution sur les Revenus Locatifs CSG : Contribution Sociale Généralisée CRDS : Contribution au Remboursement de la Dette Sociale sur les revenus d’activités et de

remplacement

CVAE: Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises IR : Impôt sur le Revenu - equivalente dell’IRPEF in Italia IS : Impôt sur les Sociétés - equivalente dell’IRES in Italia ISF : Impôt de Solidarité sur la Fortune RCS : Registre du Commerce et des Sociétés SCI : Société Civile Immobilière SIE : Service des Impôts des Entreprises TAB : Terrains A Bâtir TH : Taxe d’Habitation

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REALIZZATO DA:

STUDIO MAURO MICHELINI MILANO – NIZZA - GINEVRA

Si laurea nel 1980 in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna. Consegue l’abilitazione professionale di Dottore Commercialista. Attualmente iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed iscritto all’Albo dei Revisori Legali. Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano per le operazioni straordinarie. Dal 1998 acquisisce l’abilitazione professionale di “Expert-Comptable” e si iscrive al “Ordre des Experts-Comptables de Marseille”. Nel 2004 gli viene attribuito il Diploma Federale di “Expert-Comptable” in Svizzera. Nel 2005 viene nominato Esperto in materia finanziaria presso il Ministero Pubblico di Lugano, presso il Tribunal de Première Instancedi Ginevra e presso il Tribunale Cantonale di Lausanne. In dicembre 2006, ha superato l’esame di “Commissaire aux comptes” e viene iscritto alla “Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes” d’Aix-en-Provence e di Bastia. Si occupa di fiscalità internazionale, in particolare per le problematiche franco-italiane. Svolge la propria attività di consulenza presso i suoi studi con sede a Milano e Nizza.

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