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Le regole di Basilea3 sul Rischio di Liquidità Claudio D’Auria Università LUMSA Novembre 2015

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Le regole di Basilea3 sul Rischio di Liquidità

Claudio D’Auria

Università LUMSA Novembre 2015

agenda

• Il framework normativo • Le fonti europee e le discrezionalità nazionali

• I requisiti minimi obbligatori in materia di liquidità • LCR (obiettivo, definizione, modalità di calcolo e applicazione) • NSFR (obiettivo, definizione, modalità di calcolo e applicazione) • disclosure and reporting dei requisiti

• Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità • Obiettivo e definizione degli indicatori • Gli indicatori suggeriti dal Comitato di Basilea • Gli indicatori forniti dall’EBA

• Il funding plan • Le nuove regole dell’EBA

• SREP e ILAAP • Finalità e struttura dello SREP • Principali contenuti dell’ILAAP

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BCBS

European Banking Authority

European Commission and Parliament

CRR

REG. (UE)

tutte le banche attive a livello internazionale

tutte le banche europee e

extracomunitarie autorizzate

CRD4

Parte 6: Artt. 412 - 428; art. 460; artt. 509 - 510

ITS 25/7/2014 RTS 30/7/2014 Guidelines 19.6.14 e 19.12.14

n. 2015/61 n. 680/2014 (artt. 15-16) TUB

(art 53) Circ. 285 BI

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Banche italiane

Liquidity Risk: il framework normativo

Il ruolo fondamentale svolto dalle banche nell'intermediazione finanziaria le rende intrinsecamente vulnerabili al rischio di liquidità, sia a quello del singolo istituto bancario sia a quello generale di mercato. Nella "fase di liquidità" della crisi finanziaria (2008), molte banche - nonostante il rispetto dei requisiti patrimoniali allora in vigore - hanno incontrato difficoltà a causa di una gestione poco prudente della loro liquidità. Ciò, in alcuni casi, ha contribuito ad alimentare l’ «effetto contagio» verso l’intero sistema finanziario.

Liquidity Risk: il framework normativo

⇨ mancata applicazione dei principi base di misurazione del rischio di liquidità ⇨ gestione inappropriata della liquidità della banca

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L’azione del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (BCBS) Nel 2008 ha pubblicato “Principles for sound liquidity risk management and

supervision”, fornendo una guida dettagliata sulla gestione del rischio di liquidità e sul controllo del funding risk.

In seguito, ha ulteriormente rafforzato il proprio framerwork sulla liquidità

attraverso lo sviluppo di due requisiti minimi, allo scopo di raggiungere due obiettivi distinti, ma complementari.

Liquidity Risk: il framework normativo

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Il primo obiettivo è quello di promuovere la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità di una banca, garantendo che essa disponga di sufficiente liquidità di elevata qualità (HQLA) per sopravvivere in uno scenario di stress significativo della durata di 30 giorni. A gennaio 2013, il Comitato ha pubblicato il documento “Basel III: The Liquidity

Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools”, nel quale vengono individuati i principali meccanismi e strumenti di controllo del rischio di liquidità.

A gennaio 2014 (rev. Marzo 2014) il Comitato ha reso noto il documento

“Liquidity Coverage Ratio disclosure standards”, nel quale si delineano gli standard di trasparenza del requisito LCR al fine di rafforzare la disciplina di mercato e di ridurre l'incertezza sulla gestione della liquidità.

Liquidity Risk: il framework normativo

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Il secondo obiettivo è, invece, quello di ridurre il rischio di funding su un orizzonte temporale più lungo, richiedendo alle banche di finanziare le loro attività con fonti di finanziamento sufficientemente stabili. A gennaio 2014, il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento “Basel III: The

Net Stable Funding Ratio”, nel quale sono delineate le modalità di calcolo e descritte le varie componenti del requisito di liquidità strutturale.

A giugno 2015 ha pubblicato il documento “Net Stable Funding Ratio disclosure

standards”, contenente gli obblighi informativi e le modalità segnaletiche per il NSFR.

Liquidity Risk: il framework normativo

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La normativa della Commissione Europea e il Parlamento Europeo Il 27 giugno 2013 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE): ⇨ il Regolamento (UE) n. 575/2013 o “CRR - Capital Requirement Regulation” ⇨ la Direttiva 2013/36/UE o “CRD 4 - Capital Requirements Directive”

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Vengono introdotte nell’UE le regole definite dal Comitato di Basilea (nel dicembre 2010 come successivamente modificate e integrate) con l'intento di promuovere un sistema bancario più solido e resistente agli shock finanziari.

Aumentando la capacità patrimoniale delle banche, migliorando la gestione del rischio e la governance, nonché la trasparenza e l’informativa

I nuovi provvedimenti (cd. Level 1 text):

sostituiscono integralmente le direttive 2006/48/CE (“CRD”) e 2006/49/CE (“CAD”);

costituiscono il quadro normativo di riferimento nell’UE per banche e imprese di investimento (SIM) a partire dal 1° gennaio 2014 (BASILEA 3).

A livello nazionale rileva la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia

Liquidity Risk: il framework normativo

RISCHIO DI LIQUIDITA’ ⇨ Disposizioni previste dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD 4)

Capo 2, Sezione II, Sottosezione 2, Art. 86 e 105

LCR ⇨ Disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR)

Parte 6, Titolo I, artt. 412 e 414 Parte 6, Titolo II, artt. 415 e ss.

NSFR ⇨ Disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR)

Parte 6, Titolo I, artt. 413 e ss. Parte 6, Titolo III, artt. 427 e 428. Parte 10, Titolo II, art. 510.

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Liquidity Risk: il framework normativo

agenda • Il framework normativo

• Le fonti europee e le discrezionalità nazionali

• I requisiti minimi obbligatori in materia di liquidità • LCR (obiettivo, definizione, modalità di calcolo e applicazione) • NSFR (obiettivo, definizione, modalità di calcolo e applicazione) • disclosure and reporting dei requisiti

• Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità • Obiettivo e definizione degli indicatori • Gli indicatori suggeriti dal Comitato di Basilea • Gli indicatori forniti dall’EBA

• Il funding plan • Le nuove regole dell’EBA

• SREP e ILAAP • Finalità e struttura dello SREP • Principali contenuti dell’ILAAP

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I requisiti minimi obbligatori in materia di liquidità

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LCR

NSFR

Liquidity mgmt

LIQUIDITY COVERAGE RATIO mira ad assicurare che una banca mantenga un livello

adeguato di attività liquide di elevata qualità non vincolate che possano essere convertite in contanti per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità nell’arco di 30

giorni di calendario in uno scenario di stress di liquidità particolarmente acuto specificato dalle Autorità di

vigilanza

NET STABLE FUNDING RATIO mira a ridurre il rischio di funding a più lungo termine richiedendo alle banche di finanziarie la loro attività

attingendo a fonti di approvvigionamento sufficientemente stabili, al fine di attenuare il rischio di

tensioni future sul fronte della raccolta.

⇨ mira ad assicurare che una banca mantenga un livello adeguato di attività liquide di elevata qualità non vincolate che possano essere convertite in contanti per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità nell’arco di 30 giorni di calendario in uno scenario di stress di liquidità particolarmente acuto specificato dalle Autorità di vigilanza.

Lo stock di attività liquide deve come minimo consentire alla banca di sopravvivere fino al 30° giorno dello scenario, entro il quale si presuppone che possano essere intraprese appropriate azioni correttive da parte degli organi aziendali e/o dalle Autorità di vigilanza, oppure che la banca possa essere sottoposta a un’ordinata liquidazione. DEFINIZIONE DEL REQUISITO (Art 4 e ss. del Reg. 2015/61)

𝑳𝑪𝑹 =𝑹𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒅𝒊 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕à

𝒅𝒆𝒇𝒍𝒖𝒔𝒔𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕à 𝒊𝒏 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔 𝒅𝒊 𝟑𝟎 𝒈𝒈 ≥ 𝟏𝟎𝟎%

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LCR – liquidity coverage ratio

In periodi di stress, l'ente creditizio potrebbe aver la necessità di monetizzare le proprie attività liquide per coprire i deflussi netti di liquidità. Ciò può far scendere il coefficiente di copertura della liquidità al di sotto della soglia del 100 %. Se ciò accade o è ragionevolmente prevedibile che accada, si applicano gli obblighi di cui all’art. 414 CRR → notifica immediata all’autorità competente e predisposizione di un piano di ripristino del coefficiente.

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LCR – liquidity coverage ratio

NB:DISPOSIZIONE TRANSITORIA SULL'INTRODUZIONE DEL COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

A norma dell'art. 460, par. 2 CRR, il coefficiente di copertura della liquidità è così introdotto:

a. il 60 % del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1° ottobre 2015;

b. il 70 % a decorrere dal 1° gennaio 2016;

c. l'80 % a decorrere dal 1° gennaio 2017;

d. il 100 % a decorrere dal 1° gennaio 2018

(la Commissione può decidere di posticipare al 2019 il raggiungimento del 100% allineandosi allo standard di Basilea 3).

A norma dell'art. 412, par. 5, CRR, gli Stati membri o le autorità competenti possono chiedere agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti creditizi, il mantenimento di un requisito più elevato (anche fino al 100%) fino all'introduzione effettiva e completa della norma minima vincolante del 100 % nel 2018.

PILLAR 1

Lo scenario di stress (art. 5 Reg 2015/61) simula la combinazione di uno shock idiosincratico e di mercato che comporti: a) il prelievo di una percentuale significativa di depositi al dettaglio b) una parziale perdita della capacità di raccolta all’ingrosso non garantita c) una parziale perdita della provvista garantita a breve termine relativamente a

determinate garanzie e controparti d) deflussi aggiuntivi di liquidità conseguenti a un ribasso del rating fino a tre classi e) Maggiore volatilità dei mercati che si ripercuote sul valore delle garanzie reali o

sulla loro qualità che crea un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali f) utilizzi non programmati di linee di liquidità o di credito g) potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obblighi

extracontrattuali

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LCR – liquidity coverage ratio

NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITA’

Per essere classificate come “attività liquide di elevata qualità” (HQLA), le attività devono

soddisfare alcuni criteri di ammissibilità:

requisiti generali

requisiti operativi

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LCR – liquidity coverage ratio

Requisiti generali:

− L'attività è un bene, un diritto o un interesse detenuto dall'ente creditizio e libero da ogni vincolo

− L'attività non è stata emessa dall'ente creditizio stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore

pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società

veicolo per la cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami

− L'attività non è stata emessa da uno dei soggetti seguenti: un altro ente creditizio, un’impresa d’investimento,

un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione

finanziaria mista.

− Il valore dell’attività può essere determinato in base a prezzi di mercato di larga diffusione e di agevole disponibilità

− L'attività è quotata in una borsa valori riconosciuta o è negoziabile, mediante vendita a fermo o contratti di vendita con

patto di riacquisto semplici, su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto

Requisiti operativi: L'ente creditizio predispone politiche e limiti atti ad assicurare che le attività liquide detenute, riserva di liquidità compresa, rimangano sempre adeguatamente diversificate. Inoltre, le attività liquide

⇨ devono essere facilmente liquidabili sui mercati anche in periodi di tensione e, idealmente, stanziabili presso una banca centrale

⇨ devono poter essere convertite in contanti in modo facile e immediato con una perdita di valore modesta o nulla

NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITA’

Ai fini del calcolo del coefficiente LCR, l'ente creditizio utilizza il valore di mercato delle attività liquide. Questo essere ridotto in funzione dei coefficienti di scarto (haircut).

Le attività che possono far parte di della riserva di liquidità si distinguono in due categorie:

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 1

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 2

⇨ Livello 2 A

⇨ Livello 2 B

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LCR – liquidity coverage ratio

Regole di composizione della riserva di liquidità

L'ente creditizio soddisfa in ogni momento i seguenti requisiti riguardo alla composizione

della riserva di liquidità:

I. almeno il 60 % è composto di attività di livello 1;

II. almeno il 30 % è composto di attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni

garantite di qualità elevatissima;

III. non oltre il 15 % può essere detenuto in attività di livello 2B.

NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITÀ

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 1

a) monete e banconote

b) esposizioni verso banche centrali

c) attività che rappresentano crediti verso o garantiti daamministrazioni centrali o regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico

d) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo il cui merito credito non è valutato da un'ECAI prescelta nella classe di merito di credito 1 a condizione che l'ente creditizio possa rilevare l'attività come attività di livello 1 esclusivamente per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale è denominata l'attività

e) attività emesse da enti creditizi che soddisfano almeno uno dei due requisiti seguenti: l'emittente è un ente creditizio costituito o stabilito d all'amministrazione centrale di uno Stato membro ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale e l'amministrazione o l'autorità locale ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità finanziaria di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita e l'esposizione verso detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza; l'ente creditizio è un finanziatore di prestiti agevolati, finalizzato a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro.

f) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima (ad esempio: obbligazioni garantite emesse da enti creditizi con sede in uno Stato UE) (haircut 7%)

g) Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali

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LCR – liquidity coverage ratio

NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITÀ

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 2

Livello 2A costituiscono attività di livello 2A soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano determinati criteri di ammissibilità:

attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di uno Stato membro, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %

attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che ad essi sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %

esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata

esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi

titoli di debito societario

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LCR – liquidity coverage ratio

Haircuts Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2A si applica un coefficiente di scarto di almeno il 15 %

NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITÀ

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 2

Livello 2B costituiscono attività di livello 2B soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie e che ne soddisfano determinati criteri di ammissibilità:

esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS di rango più elevato - senior)

titoli di debito societario

Azioni

linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto eventualmente fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo

esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata

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LCR – liquidity coverage ratio

Haircuts Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2B si applicano coefficienti di scarto variabili a seconda della tipologia (dal 25 al 50%)

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEL NUMERATORE

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LCR – liquidity coverage ratio

A. Attività di primo livello Importo

totale Moltiplicatore

Importo ponderato

Monete e banconote 100% Titoli negoziabili idonei di soggetti sovrani, banche centrali, enti del settore pubblico e banche multilaterali di sviluppo

100%

Riserve idonee detenute presso la banca centrale 100% Titoli di debito emessi dal soggetto sovrano o dalla banca centrale nazionale in valuta nazionale

100%

Titoli di debito emessi in valuta estera dal soggetto sovrano nazionale avente una ponderazione di rischio diversa dallo 0%

100%

B. Attività di secondo livello Importo

totale Moltiplicatore

Importo ponderato

Level 2A asset

Attività emesse da soggetti sovrani, banche centrali e ESP aventi una ponderazione del rischio del 20% 85%

Obbligazioni societarie idonee con rating pari o superiore ad AA- 85%

Obbligazioni bancarie garantite (covered bond) idonee con rating pari o superiore ad AA- 85%

Level 2B asset

RMBS (residential mortgage-backed securities) idonei 75%

Obbligazioni societarie idonee con rating compreso da A+ e BBB- 50%

Azioni ordinarie idonee 50%

Valore Totale dello stock HQLA

DENOMINATORE: TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI

Il denominatore è definito come totale dei deflussi di cassa attesi al netto del totale degli

afflussi di cassa attesi nell’arco dei 30 giorni di calendario successivi nello scenario di stress

specificato

⇨ Il totale dei deflussi di cassa attesi è calcolato moltiplicando i saldi in essere delle

varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si

attende il loro prelievo o utilizzo

⇨ Il totale degli afflussi di cassa attesi è ottenuto moltiplicando i saldi in essere delle

varie categorie di crediti contrattuali per i tassi ai quali ci si attende che affluiscano

nello scenario in esame, fino a un massimo del 75% del totale dei deflussi di cassa

attesi

totale deflussi di cassa netti nei 30 gg. successivi

deflussi – min (afflussi; 75% deflussi) = 21

LCR – liquidity coverage ratio

DENOMINATORE: TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI • Regole da rispettare a fini del calcolo:

− non è consentito effettuare un doppio computo: laddove le attività siano considerate parte dello “stock di attività liquide di elevata qualità” (il numeratore del LCR), esse non potranno essere computate anche fra gli afflussi di cassa

− qualora sussista la possibilità che una voce sia computata in più categorie di deflussi (ad esempio, linee di liquidità irrevocabili concesse a copertura di titoli di debito in scadenza entro il periodo di 30 giorni di calendario), una banca dovrà calcolare per quel prodotto il deflusso solo fino al livello contrattuale massimo.

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LCR – liquidity coverage ratio

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEL DENOMINATORE:

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LCR – liquidity coverage ratio

Deflussi di cassa Importo totale

Moltiplicatore Importo ponderato

A. Depositi al dettaglio

Depositi a vista e depositi a termine (scadenza inferiore 30 gg):

depositi stabili (il sistema di assicura dei depositi soddisfa i criteri addizionali) 3%

depositi stabili 5%

depositi meno stabili 10%

Depositi a termine con vita residua superiore a 30 gg 0%

B. Provvista all'ingrosso non garantita

Depositi a vista e depositi a termine (scadenza inferiore 30 giorni) effettuati da piccole imprese:

depositi stabili 5%

depositi meno stabili 10%

Depositi operativi generati da attività di compensazione, custodia o gestione della liquidità 25%

quota coperta dall’assicurazione sui depositi 5%

Reti istituzionali di banche cooperative 25%

Società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali e enti pubblici qualora l’intero ammontare sia coperto da sistema assicurazione depositi

40% 20%

Altre persone giuridiche clienti 100%

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEL DENOMINATORE:

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LCR – liquidity coverage ratio

C. Provvista garantita Importo totale

Moltiplicatore Importo ponderato

Operazioni con banche centrali e operazioni garantite da attività liquide di livello 1, con qualsiasi controparte

0%

Operazioni garantite da attività di livello 2A 15%

Operazioni garantite da attività diverse da quelle di livello 1 o di livello2A, aventi come controparti soggetti sovrani, la banca centrale o entità del settore pubblico nazionale, BMS

25%

Garantita da RMBS computabili tra le attività di livello 2B 25%

Garantita da attività liquide di livello 2B 50%

Tutte le altre operazioni di provvista garantita 100%

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEL DENOMINATORE:

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LCR – liquidity coverage ratio

D. Requisiti aggiuntivi Moltiplicatore

Fabbisogno di liquidità (es: richiesta garanzie reali) relativo a operazioni di finanziamento, derivati e altre tipologie di contratto in caso di declassamento fino a 3 notch

100%

Variazione del valore di mercato di operazioni in derivati 100%

Variazione del valore delle garanzie per operazioni in derivati costituite da attività diverse da quelle di livello 1 20%

Garanzie reali in eccesso detenute da una banca relative a operazioni in derivati che potrebbero contrattualmente essere richiamate in qualsiasi momento dalla controparte

100%

Fabbisogno di liquidità legato a garanzie reali che la banca è contrattualmente tenuta a stanziare a fronte di operazioni in derivati

100%

Incremento di fabbisogno di liquidità connesso con operazioni in derivati che consentono la sostituzione delle garanzie con attività diverse da HQLA

100%

Passività derivanti da ABCP in scadenza, SPV, ecc. 100%

ABS (comprese le obbligazioni bancarie garantite) 100%

Quota al momento inutilizzata di linee di credito e di liquidità concesse a:

clientela al dettaglio e piccole imprese 5%

società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali e ESP (per linee di credito) 10%

società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali e ESP (per linee di liquidità) 30%

banche soggette alla vigilanza prudenziale 40%

altre istituzioni finanziarie, incluse le SIM e le compagnie di assicurazione (per linee di credito) 40%

altre istituzioni finanziarie, incluse le SIM e le compagnie di assicurazione (per linee di liquidità) 100% altre persone giuridiche clienti 100%

Passività eventuali di finanziamento (fideiussioni, lettere di credito, ecc.) 100%

posizioni corte su clienti coperti da garanzie reali di altri clienti 50%

Credito al commercio (trade finance) 0-5%

Altri deflussi contrattuali 100%

Deflussi di cassa netti per operazioni in derivati 100%

Altri deflussi di cassa contrattuali 100%

Totale deflussi di cassa

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEL DENOMINATORE:

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LCR – liquidity coverage ratio

Afflussi di cassa Importo totale Moltiplicatore Importo ponderato

operazioni di prestito garantito in scadenza assistite da:

attività di primo livello 0%

attività di livello 2A 15%

attività di livello 2B

RMBS idonei 25%

Altre attività 50%

Prestiti garantiti da attività di altro tipo 50%

Tutte le altre attività 100%

Linee di credito o liquidità a favore della banca segnalante 0%

Depositi operativi detenuti presso altre istituzioni finanziarie 0%

Altri afflussi per tipologia di controparte:

crediti nei confronti della clientela al dettaglio 50%

crediti nei confronti della clientela all'ingrosso non finanziaria 50%

crediti nei confronti di istituzioni finanziarie 100%

Afflussi di cassa netti per operazioni in derivati 100%

Altri flussi di cassa contrattuali Discrezionalità

nazionale

Totale afflussi di cassa

Totale dei deflussi di cassa netti per i 30 gg successivi = deflussi - Min {afflussi; 75% dei deflussi}

LCR= stock di HQLA/ totale deflussi di cassa netti

⇨ rappresenta una delle riforme fondamentali introdotte dal Comitato di Basilea per

promuovere un sistema bancario più solido e robusto;

⇨ alla luce di quanto stabilito nell’Accordo di Basilea 3, diverrà requisito minimo a partire dal 1° gennaio 2018 in seguito ad un periodo di osservazione;

⇨ in base alla normativa europea (art. 510 CRR) entro il 31.12.2016 la Commissione Europea presenterà una proposta legislativa ai fini della sua applicazione;

⇨ prevede che le banche mantengano un profilo di provvista stabile in relazione alla composizione del loro attivo e delle loro operazioni fuori bilancio.

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NSFR– net stable funding ratio

Una struttura di finanziamento sostenibile intende ridurre la probabilità che eventuali turbative nelle fonti di provvista di una banca erodano la posizione di liquidità di quest’ultima, accrescendo il rischio di un suo default e il propagarsi di tensioni sistemiche.

L’NSFR:

⇨ permette di evitare il ricorso eccessivo al finanziamento all’ingrosso a breve termine;

⇨ promuove una migliore valutazione dei rischi di provvista di liquidità con riferimento a tutte le poste (in e fuori bilancio);

⇨ favorisce la stabilità della raccolta.

OBIETTIVO Ridurre il rischio di funding a più lungo termine richiedendo alle banche di finanziarie la loro attività attingendo a fonti di approvvigionamento sufficientemente stabili, al fine di attenuare il rischio di tensioni future sul fronte della raccolta. DEFINIZIONE DEL REQUISITO L’NSFR è definito come rapporto tra l’ammontare di provvista stabile disponibile e l’ammontare di provvista stabile obbligatoria. Tale rapporto va mantenuto ad un livello costante pari al 100%.

NSFR = 𝑨𝒎𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆

𝑨𝒎𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 > 𝟏𝟎𝟎%

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NSFR– net stable funding ratio

evitare squilibri nella composizione per scadenze di attività e passività di bilancio, evitando disallineamenti nella raccolta a breve termine

rafforzare la gestione di lungo termine, promuovendo un maggiore ricorso al finanziamento a medio e lungo termine delle attività, attingendo da fonti di provvista più stabili

Provvista stabile disponibile

E’ definita come porzione di patrimonio e passività che si ritiene risulti affidabile nell’arco temporale di un anno.

Provvista stabile obbligatoria

Dipende dalle caratteristiche di liquidità e dalla vita residua delle attività detenute dalla banca e delle sue esposizioni fuori bilancio (off-balance sheet).

Gli importi di provvista disponibile e obbligatoria sono calibrati in modo da riflettere il grado atteso:

• di stabilità delle passività • di liquidità delle attività.

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NSFR– net stable funding ratio

Stabilità delle passività Per quanto riguarda la provvista stabile disponibile vengono considerate: la scadenza della provvista:

l’NSFR è calibrato in base all’ipotesi che le passività a lungo termine siano più stabili di quelle a breve termine.

il tipo di provvista e di controparte: l’NSFR è calibrato in base all’ipotesi che i depositi a breve termine (<1anno) collocati dalla clientela retail e la provvista fornita dalle PMI si comportino in modo più stabile della provvista all’ingrosso di pari scadenza fornita da altre controparti

30

NSFR– net stable funding ratio

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Liquidità delle attività Per quanto riguarda gli importi di provvista stabile obbligatoria per far fronte alle attività vengono considerati: la resilienza della creazione del credito: L’NSFR richiede che una parte del credito

all’economia reale sia finanziata da fonti di provvista stabile al fine di assicurare la continuità di questo tipo di intermediazione;

il comportamento delle banche: L’NSFR è calibrato in base all’ipotesi che le banche cerchino di rinnovare una quota significativa dei prestiti in scadenza al fine di mantenere il rapporto con la clientela;

la scadenza delle attività: L’NSFR si basa sull’ipotesi che alcune attività a breve termine (con scadenza entro un anno) richiedano una quota inferiore di provvista stabile poiché le banche dovrebbero essere in grado di lasciare che una parte di tali attività giunga a scadenza, anziché essere rinnovata;

la qualità e il grado di liquidità delle attività: L’NSFR ipotizza che le attività di elevata qualità non vincolate cartolarizzabili o negoziabili, che quindi possono essere prontamente stanziate in garanzia per ottenere finanziamenti addizionali o vendute nel mercato, non debbano essere necessariamente finanziate integralmente mediante fonti di provvista stabile.

Fonti di provvista stabili aggiuntive sono inoltre richieste a sostegno di una modesta quota del potenziale fabbisogno di liquidità derivante da impegni ed esposizioni fuori bilancio.

NSFR– net stable funding ratio

Passività e Fattori ASF (Available Stable Funding) associati

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NSFR– net stable funding ratio

Fonte: Comitato di Basilea

Attività di bilancio e Fattori RSF (Required Stable Funding) associati

* HQLA : attività liquide di elevata qualità

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NSFR– net stable funding ratio

Fonte: Comitato di Basilea

Molte esposizioni potenziali fuori bilancio richiedono un finanziamento diretto o immediato modesto ma possono comportare prosciugamenti significativi della liquidità su periodi più lunghi.

L’NSFR assegna alle varie attività fuori bilancio un fattore RSF al fine di assicurare che le banche dispongano di provvista stabile a fronte di queste esposizioni che potrebbero dover essere finanziate su un orizzonte temporale di un anno.

L’NSFR suddivide le esposizioni fuori bilancio in categorie basate sul tipo di impegno, ossia linea di credito o di liquidità oppure altro obbligo eventuale di finanziamento.

Esposizioni fuori bilancio

34

NSFR– net stable funding ratio

Fonte: Comitato di Basilea

«Gli indicatori devono essere impiegati regolarmente per favorire il monitoraggio e il controllo sul rischio di liquidità, pertanto, ci si attende che le banche rispettino i requisiti nel continuo».

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Disclosure and reporting dei requisiti

⇨ Le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) stabiliscono una frequenza di segnalazione trimestrale per il NSFR e mensile per il LCR (Cfr. art. 415 CRR)

36

Disclosure and reporting dei requisiti

LCR: schema e frequenza delle segnalazioni

Art. 15 Reg. UE n. 680/2014 (in vigore dal 1° marzo 2014)

«Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito in materia di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del Regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le seguenti informazioni, con frequenza mensile».

→ data di riferimento: ultimo giorno di ogni mese;

→ data per l’invio: 15° giorno di calendario successivo alla data di riferimento.

LIQUIDITY COVERAGE TEMPLATES

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PART I - LIQUID ASSETS 51 C 51.00 LIQUIDITY COVERAGE - LIQUID ASSETS PART II - OUTFLOWS

52 C 52.00 LIQUIDITY COVERAGE - OUTFLOWS PART III - INFLOWS

53 C 53.00 LIQUIDITY COVERAGE - INFLOWS PART IV - COLLATERAL SWAPS

54 C 54.00 LIQUIDITY COVERAGE - COLLATERAL SWAPS

LCR: requisiti per l’informativa

⇨ Disposizioni previste dal Regolamento (UE) 575/2013 (c.d. CRR)

Parte 6, Titolo I, artt. 412 (definizione del requisito LCR) e 414

Parte 6, Titolo II, artt. 415 e ss.

Articolo 414 – Conformità ai requisiti di liquidità

Se un ente non soddisfa o prevede di non soddisfare l'obbligo generale di cui all'articolo 412, anche in periodi di stress, lo notifica immediatamente alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità.

Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo II «Segnalazioni sulla liquidità», giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe.

Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.

Esse controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più veloce.

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Disclosure and reporting dei requisiti

LCR: requisiti per l’informativa

Articolo 415 – Obbligo di segnalazione e schemi per le segnalazioni

Gli enti segnalano alle autorità competenti in un'unica valuta, a prescindere dalla denominazione effettiva, gli elementi e le componenti del requisito di copertura della liquidità (afflussi e deflussi), inclusa la composizione delle proprie attività liquide.

L‘EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:

schemi uniformi e soluzioni IT, con le relative istruzioni, in ordine a frequenze e date di riferimento e d'invio. Gli schemi e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità delle diverse attività degli enti;

ulteriori metriche per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità, proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività dell'ente.

Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme vigenti in materia di liquidità.

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Disclosure and reporting dei requisiti

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Disclosure and reporting dei requisiti

LCR: requisiti per l’informativa

Il Comitato di Basilea, nel documento «LCR disclosure standards» , stabilisce che:

⇨ L’informativa sui dati quantitativi deve essere fornita attraverso un apposito template prodotto dal Comitato (riportato di seguito).

⇨ Le informazioni sul LCR devono essere calcolate su base consolidata e presentate in valuta unica.

⇨ I dati devono essere presentati come medie semplici di osservazioni giornaliere rispetto al trimestre precedente (ossia la media è calcolata in genere su un periodo di 90 giorni). Tuttavia, per alleviare gli oneri di attuazione, le autorità nazionali possono esentare le banche dal requisito della divulgazione dei dati LCR sulla base di medie di dati giornalieri fino al primo periodo di riferimento dopo il 1 gennaio 2017. In tali casi, le banche calcolano le medie sulla base di dati mensili.

⇨ Per la maggior parte dei dati, vanno comunicati sia i valori non ponderati sia quelli ponderati delle varie componenti del LCR. Il valore non ponderato dei flussi in entrata e in uscita deve essere calcolato come importi residui delle varie categorie o tipi di passività, delle voci fuori bilancio o dei crediti contrattuali. Il valore ponderato delle HQLA deve essere calcolato in seguito all'applicazione degli haircuts. Il valore ponderato dei flussi in entrata e in uscita deve essere calcolato in seguito all’applicazione dei tassi di afflusso e deflusso.

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Disclosure and reporting dei requisiti

LCR: requisiti per l’informativa

⇨ Le HQLA totali e il totale delle uscite di cassa nette devono essere indicati come «valore corretti», in cui il valore corretto delle HQLA corrisponde al valore delle HQLA totali dopo l'applicazione di haircuts e di qualsiasi cap applicabile sul Level 2B e Level 2 assets. Il valore corretto dei deflussi di cassa netti va calcolato dopo aver applicato il cap sugli afflussi, se del caso.

⇨ Oltre al template comune, le banche dovrebbero fornire sufficienti indicazioni qualitative sul LCR per facilitare la comprensione dei risultati e dei dati forniti (es: informazioni sulla governance di gestione della liquidità; la funding strategy; le tecniche di mitigazione del rischio di liquidità; informazioni sugli stress test usati; le linee generali del contingency funding plan; … etc.)

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Disclosure and reporting dei requisiti

LCR: BCBS Disclosure Common Template

Fonte: Comitato di Basilea

NSFR: schema e frequenza per le segnalazioni

Art. 16 Reg. UE n. 680/2014 «Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al finanziamento stabile ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le seguenti informazioni, con frequenza trimestrale». → data di riferimento: ultimo giorno del trimestre; → data per l’invio: 12 maggio; 11 agosto; 11 novembre, 11 febbraio.

STABLE FUNDING TEMPLATES

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PART V – STABLE FUNDING 60 C 60.00 FINANZIAMENTO STABILE – ELEMENTI CHE RICHIEDONO UN FINANZIAMENTO STABILE

61 C 61.00 FINANZIAMENTO STABILE – ELEMENTI CHE FORNISCONO UN FINANZIAMENTO STABILE

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Disclosure and reporting dei requisiti

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Disclosure and reporting dei requisiti

NSFR: requisiti per l’informativa

⇨ Disposizioni previste dal Regolamento (UE) 575/2013 (c.d. CRR)

Parte 6, Titolo I, artt. 413 e ss.

Parte 6, Titolo III, artt. 427 e 428.

Parte 10, Titolo II, art. 510.

Articolo 413 CRR - Finanziamento stabile

1. Gli enti assicurano che gli obblighi a lungo termine siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.

2. Le disposizioni del titolo III (artt. 427 e 428) si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 «Obblighi e schemi di segnalazione».

3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il coefficiente di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione.

Articolo 414 CRR – Conformità ai requisiti di liquidità

Se un ente non soddisfa o prevede di non soddisfare l'obbligo generale di cui all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, lo notifica immediatamente alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità.

Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo III «Segnalazioni sul finanziamento stabile», giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe.

Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.

Esse controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più veloce.

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Disclosure and reporting dei requisiti

Articolo 427 CRR – Elementi che forniscono un finanziamento stabile

1. Gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi seguenti e loro componenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:

a) i fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni

strumenti di Tier1;

strumenti di Tier2;

altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile nel Tier2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore;

b) le altre passività, quali:

depositi al dettaglio, coperti da un sistema di garanzia dei depositi, parte di relazioni consolidate che rendano il ritiro improbabile o detenuti in conti transattivi (art. 421, par. 1);

altri depositi al dettaglio (art. 421, par. 2);

depositi relativi a servizi di compensazione, custodia, gestione della liquidità e servizi analoghi (art. 422, par. 3 e 4), tra cui i depositi che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi, di una relazione consolidata con il depositante o nel quadro di un sistema di tutela istituzionale, come deposito minimo legale o statutario);

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Disclosure and reporting dei requisiti

Articolo 427 CRR – Elementi che forniscono un finanziamento stabile

importi depositati da clienti non finanziari e tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari (per tali importi vanno segnalati separatamente:

i finanziamenti da operazioni di prestito garantite

I finanziamenti da operazioni correlate ai mercati finanziari, garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide e garantite da qualunque altra attività);

passività derivanti da obbligazioni garantite (art. 129, par. 4 o 5);

ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli:

con una scadenza effettiva di un anno o superiore;

con una scadenza effettiva inferiore ad un anno;

altre passività.

2. Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento:

a) entro tre mesi;

b) tra tre e sei mesi;

c) tra sei e nove mesi;

d) tra nove e dodici mesi;

e) dopo dodici mesi

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Disclosure and reporting dei requisiti

Articolo 428 CRR – Elementi che richiedono il finanziamento stabile

1. A meno che non siano dedotti dai fondi propri, i seguenti elementi sono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:

a) attività che potrebbero essere classificate come attività liquide (come definite dall’art. 416), suddivise per tipo di attività;

b) titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a), quali:

attività rientranti nella classe di merito di credito 1, ponderate al 20% (art. 122 «esposizioni verso imprese»);

attività rientranti nella classe di merito di credito 2, ponderate al 50% (art.122 «esposizioni verso imprese»);

altre attività;

c) titoli di capitale di entità non finanziarie quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta;

d) altri titoli di capitale;

e) oro;

f) altri metalli preziosi;

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Disclosure and reporting dei requisiti

Articolo 428 CRR – Elementi che richiedono il finanziamento stabile

g) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, e, separatamente, i prestiti e crediti commerciali non rinnovabili per i quali i mutuatari sono:

i. persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership;

ii. PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito;

iii. emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico;

iv. clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;

v. clienti non contemplati ai punti i), ii) e iii) che sono clienti finanziari, e separatamente quelli che sono enti creditizi e altri clienti finanziari;

h) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili (lettera g)), quando sono: i. garantiti da immobili non residenziali;

ii. garantiti da immobili residenziali;

iii. compensati (pass-through) da obbligazioni garantite;

i) crediti da derivati;

j) qualsiasi altra attività;

k) linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a "rischio medio" o a "rischio medio/basso" .

2) Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati nelle cinque categorie temporali di cui all'articolo 427, paragrafo 2.

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Disclosure and reporting dei requisiti

Articolo 510 CRR – Requisiti di finanziamento stabile

1. Entro il 31 dicembre 2015 l‘Autorità Bancaria Europea (ABE) trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare, nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili, fornendo tra l'altro una valutazione dell'impatto sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e per i finanziamenti al commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione e modelli di finanziamento pass through, compreso il credito ipotecario cofinanziato. In particolare, l'ABE analizza l'impatto delle fonti stabili di finanziamento sui meccanismi di rifinanziamento di diversi modelli bancari nell'Unione.

2. Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione in merito alle metodologie per determinare l'ammontare dei finanziamenti stabili a disposizione degli enti e da essi richiesti e in merito alle opportune definizioni uniformi per il calcolo di tale requisito di finanziamento stabile, esaminando in particolare quanto segue:

a) le categorie e i fattori di ponderazione applicati alle fonti di finanziamento stabile di cui all'articolo 427, paragrafo 1;

b) le categorie e i fattori di ponderazione applicati per determinare il requisito di finanziamento stabile di cui all'articolo 428, paragrafo 1;

c) le metodologie forniscono incentivi e disincentivi, se del caso, per incoraggiare un finanziamento più stabile e più a lungo termine delle attività, delle attività aziendali, degli investimenti e degli enti;

d) la necessità di sviluppare diverse metodologie per diverse tipologie di enti.

3. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tenendo pienamente conto della diversità del settore bancario nell'Unione, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al modo in cui garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili.

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Disclosure and reporting dei requisiti

Il Comitato di Basilea, nel documento di giugno 2015 «NSFR disclosure standards» , stabilisce che:

⇨ L’informativa sui dati quantitativi deve essere fornita attraverso un apposito template prodotto dal Comitato (riportato di seguito).

⇨ Le informazioni sono calcolate su base consolidata e presentate in un’unica valuta.

⇨ I dati si riferiscono sempre ad osservazioni di fine trimestre.

Per le banche che conducono il reporting su base semestrale, i dati sul NSFR vanno riportati per ognuno dei due trimestri precedenti. Per le banche con reporting annuale vanno riportati i 4 trimestri precedenti.

⇨ Vanno riportati sia i valori ponderati che lordi, a meno che non sia diversamente stabilito.

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Disclosure and reporting dei requisiti

NSFR: BCBS Disclosure Common Template

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Disclosure and reporting dei requisiti

Fonte: Comitato di Basilea

NSFR: BCBS Disclosure Common Template

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Disclosure and reporting dei requisiti

Fonte: Comitato di Basilea

NSFR: Disclosure Common Template

In aggiunta al «common template», le banche devono fornire una adeguata informativa qualitativa al fine di facilitare la comprensione dei risultati conseguiti e dei dati illustrati.

A titolo esemplificativo, il Comitato di Basilea individua le seguenti informazioni da fornire:

I drivers dei risultati conseguiti in termini di NSFR

le ragioni di variazioni significative, intervenute da un periodo all’altro o relative a cambiamenti nelle strategie aziendali, nella struttura del funding della banca, etc...

la composizione delle attività e passività della banca considerate «interdipendenti» e le motivazioni alla base della loro interrelazione.

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Disclosure and reporting dei requisiti

Esercizio delle discrezionalità nazionali

Circolare n. 285 della Banca d’Italia (Parte 2, Cap. 11, Sez. III)

Ai sensi dell’art. 412 CRR, fino all’introduzione dei requisiti di liquidità armonizzati nell’Unione ai sensi dell’art. 460, la Banca d’Italia può dettare disposizioni volte a definire l’applicazione su base nazionale del requisito di copertura della liquidità oppure ad imporre un requisito più elevato in materia di liquidità fino al 100%.

Nei casi previsti dall’art. 414 CRR, la Banca d’Italia può stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe, sulla base della situazione individuale della banca, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività della banca in questione.

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Disclosure and reporting dei requisiti

Esercizio delle discrezionalità nazionali

Circolare n. 285 della Banca d’Italia (Parte 2, Cap. 11, Sez. III)

Ai sensi dell’art. 413 CRR, fino all’introduzione di norme minime vincolanti sul coefficiente di finanziamento stabile, la Banca d’Italia può introdurre disposizioni in materia.

Nei casi previsti dall’art. 414 CRR, la Banca d’Italia può stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe, sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell’ente in questione.

Ai sensi dell’art. 415 CRR (par. 3, terzo comma), fino all’introduzione di requisiti vincolanti in materia di liquidità, la Banca d’Italia può continuare a raccogliere informazioni e dati mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l’osservanza delle norme vigenti in materia di liquidità.

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Disclosure and reporting dei requisiti

NB: Esercizio delle discrezionalità sulla base del Regolamento UE n. 61/2015

agenda

• Il framework normativo • Le fonti europee e le discrezionalità nazionali

• I requisiti minimi obbligatori in materia di liquidità • LCR (obiettivo, definizione, modalità di calcolo e applicazione) • NSFR (obiettivo, definizione, modalità di calcolo e applicazione) • disclosure and reporting dei requisiti

• Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità • Obiettivo e definizione degli indicatori • Gli indicatori suggeriti dal Comitato di Basilea • Gli indicatori forniti dall’EBA

• Il funding plan • Le nuove regole dell’EBA

• SREP e ILAAP • Finalità e struttura dello SREP • Principali contenuti dell’ILAAP

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Poiché non esiste un unico parametro che può quantificare il rischio di liquidità nella sua interezza, una banca può scegliere di rivelare ulteriori informazioni quantitative relative al suo modello di misurazione e gestione del rischio di liquidità interna. Tali informazioni aiutano le Autorità di Vigilanza nella valutazione e nel monitoraggio del profilo di rischio di liquidità di ciascuna banca.

In particolare, il framerwork di Basilea 3 sul rischio di liquidità consiglia alcuni strumenti di monitoraggio utili ad affinare la valutazione.

NB: va segnalato che tali strumenti non rientrano nei requisiti regolamentari imposti da Basilea 3, ma sono piuttosto pensati per acquisire informazioni ulteriori e maggiormente specifiche.

Gli indicatori proposti dal BCBS sono:

a. DISALLINEAMENTO DELLE SCADENZE CONTRATTUALI b. CONCENTRAZIONE DELLA RACCOLTA c. ATTIVITÀ NON VINCOLATE DISPONIBILI d. LCR PER VALUTA SIGNIFICATIVA e. STRUMENTI DI MONITORAGGIO TRAMITE IL MERCATO

Informazioni specifiche connesse a: flussi di cassa, struttura del bilancio, garanzie non vincolate disponibili e indicatori di mercato.

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Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità

A) DISALLINEAMENTO DELLE SCADENZE CONTRATTUALI Il profilo dei disallineamenti delle scadenze contrattuali rileva gli scompensi tra afflussi e deflussi contrattuali di liquidità per determinate fasce temporali.

Tali scompensi indicano il volume di liquidità che una banca potrebbe a livello potenziale aver bisogno di raccogliere in ciascuna determinata fascia temporale qualora tutti i deflussi si verificassero alla prima data utile. Questa rilevazione consente di comprendere il grado di dipendenza della banca dall’attività di trasformazione delle scadenze nell’ambito dei contratti in essere.

Definizione indicatore: Afflussi e deflussi contrattuali di cassa e in titoli generati da tutte le poste in bilancio e fuori bilancio, classificati all’interno di determinate fasce temporali in base alle rispettive scadenze.

Una banca deve segnalare i flussi contrattuali di cassa e in titoli ripartiti nelle fasce temporali pertinenti sulla base della rispettiva vita residua contrattuale. Le Autorità di vigilanza nazionali stabiliranno per le rispettive giurisdizioni l’apposito schema per la

rilevazione dei dati, comprese le fasce temporali richieste.

Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità

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B) CONCENTRAZIONE DELLA RACCOLTA L’indice individua le fonti di raccolta all’ingrosso aventi rilevanza tale che il loro venir meno potrebbe comportare problemi di liquidità. Esso è, pertanto, volto a incoraggiare la diversificazione delle fonti di raccolta.

Definizione dell’indicatore:

𝑨. 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒍𝒕𝒂 𝒅𝒂 𝒄𝒊𝒂𝒔𝒄𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂(𝟏)

𝑩𝒊𝒍𝒂𝒏𝒄𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒔𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒏𝒄𝒂

𝑩. 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒍𝒕𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒊𝒂𝒔𝒄𝒖𝒏 𝒔𝒕𝒓𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒐𝒕𝒕𝒐 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐(𝟐)

𝑩𝒊𝒍𝒂𝒏𝒄𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒔𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒏𝒄𝒂

𝑪. 𝑬𝒍𝒆𝒏𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊 𝒂𝒕𝒕𝒊𝒗𝒊 𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊𝒗𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒊𝒂𝒔𝒄𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂(𝟑)

(1) Controparte significativa: singola controparte o gruppo che incide per oltre l’1% sul bilancio complessivo. (2) Strumenti/prodotti significativi: singoli strumenti/prodotti o loro gruppi che ammontano a oltre l’1% del

totale di bilancio. (3) Valute significative: se le passività aggregate denominate nella stessa valuta sono ≥5% delle passività totali. NB: Le misure di cui sopra devono essere segnalate separatamente per i seguenti orizzonti temporali: inferiore a 1 mese, 1-3 mesi, 3-6 mesi, 6-12 mesi e superiore a 12 mesi.

Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità

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C) ATTIVITÀ NON VINCOLATE DISPONIBILI

L’indice fornisce alle Autorità di vigilanza dati sulla quantità e sulle principali caratteristiche delle attività non vincolate di cui dispone la banca (es: la valuta di denominazione e l’ubicazione). Tali attività possono essere stanziate in garanzia per raccogliere HQLA (high quality liquidity asset) o finanziamenti garantiti addizionali nei mercati secondari o sono ammissibili presso le banche centrali e, in quanto tali, potrebbero rappresentare fonti aggiuntive di liquidità per la banca.

Definizione dell’indicatore: Attività non vincolate disponibili stanziabili in garanzia nei mercati secondari e/o presso le banche centrali per le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.

L’indicatore è utile per esaminare la potenziale capacità della banca di generare una fonte addizionale di HQLA o di provvista garantita. Esso fornisce una misura standardizzata della possibilità di ripristinare rapidamente l’LCR dopo uno shock di liquidità raccogliendo fondi nei mercati privati ovvero facendo ricorso alle operazioni delle banche centrali attivabili su iniziativa delle controparti. L’indicatore, tuttavia, non coglie le potenziali variazioni negli scarti di garanzia e nelle politiche di fido adottati dalle controparti che potrebbero verificarsi in caso di un evento sistemico o specifico e potrebbe, pertanto, far erroneamente ritenere che il valore monetizzato stimato delle garanzie non vincolate disponibili sia superiore a quello che si otterrebbe effettivamente nel momento di maggiore necessità.

Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità

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D) LCR PER VALUTA SIGNIFICATIVA

L’indicatore consente il controllo di potenziali problematiche di disallineamento valutario. Sebbene sia richiesto di soddisfare gli standard in un’unica valuta, per meglio cogliere potenziali disallineamenti valutari, le banche e le Autorità di vigilanza dovrebbero altresì monitorare il LCR nelle valute significative. Ciò consentirà loro di tenere sotto controllo potenziali problematica di disallineamento valutario.

Definizione dell’indicatore:

𝑳𝑪𝑹 𝒊𝒏 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒂 =𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒅𝒊 𝒂𝒕𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕à 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆 𝒅𝒊 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒕𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕à 𝒊𝒏 𝒄𝒊𝒂𝒔𝒄𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂 𝒔𝒊𝒈𝒏.

𝒕𝒐𝒕. 𝒅𝒆𝒇𝒍𝒖𝒔𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝒄𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒊 𝒏𝒆𝒊 𝟑𝟎𝒈𝒈 𝒔𝒖𝒄𝒄. 𝒊𝒏 𝒄𝒊𝒂𝒔𝒄𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂 𝒔𝒊𝒈𝒏.

Poiché il LCR in valuta estera non costituisce un requisito, bensì uno strumento di monitoraggio, esso non è corredato da una soglia minima obbligatoria definita a livello internazionale. Le Autorità di vigilanza in ciascuna giurisdizione possono fissare coefficienti minimi di monitoraggio per il LCR in valuta estera al di sotto dei quali l’Autorità di vigilanza stessa andrebbe allertata.

Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità

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E) STRUMENTI DI MONITORAGGIO TRAMITE IL MERCATO I dati di mercato a elevata frequenza con sfasamenti temporali modesti o nulli possono essere utilizzati come indicatori di allerta precoce nel monitoraggio di potenziali difficoltà di liquidità presso le banche.

Definizione dell’indicatore: Sebbene non vi siano molti tipi di dati disponibili nel mercato, per esaminare specificamente le difficoltà di liquidità potenziali le Autorità di vigilanza possono monitorare i dati ai seguenti livelli: • Informazioni a livello generale di mercato • Informazioni sul settore finanziario • Informazioni specifiche sulla banca

Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità

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Le disposizioni CRR in materia di segnalazioni sulla liquidità traducono le proposte del Comitato di Basilea in diritto comunitario, con differenze e modifiche spesso importanti Il CRR ha innalzato il ruolo del rischio di liquidità tra i rischi di primo pilastro dandogli una

maggiore importanza in termini sia di controllo/monitoraggio sia di governo Il CRR , oltre ai liquidity ratios, prevede tool/analisi metriche aggiuntive per il

monitoraggio della liquidità. In particolare, l'articolo 415 (3)(b) CRR, prevede che sia l'EBA a elaborare progetti di norme tecniche di attuazione (ITS) per specificare ulteriori metriche di controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità, proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività dell’ente.

«EBA Final Draft implementing Technical Standards on additional liquidity monitoring

metrics under Article 415(3)(b) of Reg. (EU) No. 575/2013» (documento pubblicato a luglio 2014)

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Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità

Il CRR ha ampliato il numero dei report addizionali (anche dei monitoring tool) previsti dal Comitato di Basilea

Tra il framework internazionale (Basilea III) e quello europeo (CRR) sussistono delle differenze talvolta significative tali da obbligare anche gli intermediari bancari, che le hanno già implementato a modifiche anche sostanziali.

I monitoring tools sono entrati in vigore il 1 luglio 2015

non avrà quindi più senso fare distinzione tra monitoring/reporting gestionali e regolamentari in quanto tutte le banche dovranno strutturare un unico set di report, indicatori univoci, integrati e coerenti da utilizzare sia a fini segnaletici che a fini di policy interna.

64

Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità

Gli strumenti di monitoraggio proposti dall’EBA includono: ⇨ una maturity ladder

⇨ alcuni strumenti di monitoraggio aggiuntivi:

concentration of funding by counterparty

concentration of funding by product type

concentration of counterbalancing capacity by issuer/counterparty prices for various lengths of funding rollover of funding.

Vs.

Concentrazione della raccolta proposta dal BCBS

New!

Disallineamento delle scadenze contrattuali proposto dal BCBS

Vs.

65

Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità

In particolare: Concentration of counterbalancing capacity by issuer/counterparty: nuovo indicatore

volto a rappresentare la concentrazione, per emittente e controparte, dello stock di high-quality liquid assets (HQLA).

Prices for various lengths of funding: indice che raccoglie informazioni circa il volume medio delle transazioni e dei prezzi pagati dalle banche per la raccolta su scadenze differenti.

Rollover of funding: report che sintetizza le informazioni circa i volumi della raccolta in scadenza e i nuovi finaziamenti ottenuti, su base giornaliera nel corso di un orizzonte temporale di un mese.

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Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità

agenda

• Il framework normativo • Le fonti europee e le discrezionalità nazionali

• I requisiti minimi obbligatori in materia di liquidità • LCR (obiettivo, definizione, modalità di calcolo e applicazione) • NSFR (obiettivo, definizione, modalità di calcolo e applicazione) • disclosure and reporting dei requisiti

• Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità • Obiettivo e definizione degli indicatori • Gli indicatori suggeriti dal Comitato di Basilea • Gli indicatori forniti dall’EBA

• Il funding plan • Le nuove regole dell’EBA

• SREP e ILAAP • Finalità e struttura dello SREP • Principali contenuti dell’ILAAP

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Il funding plan Raccomandazioni del CESR (Comitato Europeo per il Rischio Sistemico) del 20 dicembre 2012 sul funding delle banche:

Racc. A: Monitoraggio e valutazione, da parte delle autorità di vigilanza, dei rischi di finanziamento e della gestione degli stessi

1. Si raccomanda alle ANV responsabili della vigilanza bancaria di intensificare la valutazione sia dei rischi di provvista e di liquidità incorsi dagli enti creditizi sia della gestione dei rischi di provvista da parte degli stessi, nel contesto complessivo della struttura di bilancio, e in particolare di:

a. valutare i piani di finanziamento presentati dagli enti creditizi e la fattibilità degli stessi per ciascun sistema bancario nazionale, su base aggregata, tenendo conto del modello operativo e della propensione al rischio di ciascun ente;

b. monitorare l’evoluzione delle strutture di finanziamento per individuare gli strumenti innovativi, richiedere informazioni in merito a tali strumenti e analizzare le informazioni ottenute per comprendere le modalità del possibile spostamento dei rischi all’interno del sistema finanziario;

c. tenere sotto osservazione il livello, l’evoluzione e il comportamento degli strumenti finanziari privi di garanzia analoghi ai depositi, che sono venduti alla clientela al dettaglio, e gli effetti potenzialmente negativi degli stessi sui depositi tradizionali.

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Il funding plan Raccomandazioni del CESR del 20 dicembre 2012 sul funding delle banche:

Racc. A: Monitoraggio e valutazione, da parte delle autorità di vigilanza, dei rischi di finanziamento e della gestione degli stessi

2. Si raccomanda alle ANV responsabili della vigilanza bancaria di monitorare i piani di riduzione del ricorso ai fondi del settore pubblico elaborati dagli enti creditizi e di valutare la fattibilità degli stessi per ciascun sistema bancario nazionale, su base aggregata.

3. Si raccomanda alle ANV e alle altre autorità con un mandato macroprudenziale di valutare l’impatto dei piani di finanziamento degli enti creditizi sul flusso di credito all’economia reale.

4. Si raccomanda all’EBA di elaborare orientamenti in materia di definizioni e modelli armonizzati, conformemente alle proprie prassi consolidate di consultazione, per agevolare la comunicazione dei piani di finanziamento ai fini delle raccomandazioni di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 3.

5. Si raccomanda all’EBA di coordinare la valutazione dei piani di finanziamento a livello dell’Unione, compresi i piani di riduzione del ricorso ai fondi del settore pubblico presentati dagli enti creditizi, e di valutare la fattibilità degli stessi per il sistema bancario dell’Unione, su base aggregata.

69

Il funding plan

Orientamenti EBA del 19 giugno 2014 in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2

mirano a istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci attraverso l'armonizzazione di modelli e definizioni per agevolare la comunicazione dei piani di finanziamento da parte degli enti creditizi alle autorità competenti, allo scopo di garantire la conformità ai paragrafi da 1 a 4 della raccomandazione A delle raccomandazioni del CERS

sono rivolti alle autorità competenti, nonché agli enti che comunicano i piani di finanziamento alle rispettive autorità competenti

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Il funding plan Orientamenti EBA del 19 giugno 2014 in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2

Modello di piano di finanziamento

La raccolta di informazioni è strutturata in modelli multipli che richiedono proiezioni delle voci di bilancio selezionate, con particolare attenzione a prestiti, depositi e finanziamento all’ingrosso.

Struttura e caratteristiche del Piano di Funding:

71

Il funding plan

72

Il funding plan

73

Il funding plan

Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento

Le autorità competenti devono garantire che gli enti comunichino i propri piani di finanziamento secondo le definizioni e i modelli armonizzati e che trasmettano almeno una volta all'anno (*) il modello di piano di finanziamento con i relativi valori alle date di riferimento ed entro le date di trasmissione di seguito descritte:

Per il 2014 e il 2015 gli enti comunicano i propri piani di finanziamento, ad una data di riferimento non successiva al 30 giugno 2015, entro il 30 settembre 2015; i piani sono trasmessi all‘EBA entro il 15 novembre 2015.

Per gli anni successivi gli enti comunichino entro il 31 marzo i propri piani di finanziamento, alla data di riferimento del 31 dicembre dell'anno precedente; i piani sono trasmessi all’EBA entro il 30 aprile di ogni anno.

(*) NB:

Dal 31 dicembre 2014 il FUNDING PLAN è richiesto semestralmente da parte della BCE nell’ambito del STE (Short Term Exercise)

Dal 30 settembre 2015 l’EBA richiede di segnalare il funding plan attraverso template armonizzati

74

Il funding plan

Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento

Le autorità competenti devono stabilire il livello di consolidamento opportuno per la comunicazione dei piani di finanziamento con riguardo alle seguenti considerazioni:

adeguatezza delle informazioni: le informazioni raccolte consentono di avere una chiara visione dei meccanismi di finanziamento del proprio sistema bancario nazionale, nonché del potenziale impatto di tali piani di finanziamento, una volta attuati, sull'offerta di credito alla propria economia reale nazionale. Le autorità devono altresì decidere sulla necessità di raccogliere ulteriori informazioni relative soprattutto al finanziamento di altri sistemi bancari nazionali (in particolare extra-UE);

proporzionalità: le autorità competenti devono garantire che le risorse dell'ente siano prese in considerazione nella determinazione del livello di consolidamento per l'applicazione del modello di piano di finanziamento. Le autorità competenti devono prestare particolare attenzione alla presenza di sottogruppi di liquidità per stabilire il livello di consolidamento opportuno ai fini della liquidità.

Inoltre, le autorità competenti devono garantire all’EBA piena trasparenza sul livello di consolidamento e motivazione delle scelte allo scopo di favorire l'aggregazione dei dati da parte dell'Autorità bancaria europea per i fini a livello di Unione.

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agenda

• Il framework normativo • Le fonti europee e le discrezionalità nazionali

• I requisiti minimi obbligatori in materia di liquidità • LCR (obiettivo, definizione, modalità di calcolo e applicazione) • NSFR (obiettivo, definizione, modalità di calcolo e applicazione) • disclosure and reporting dei requisiti

• Strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità • Obiettivo e definizione degli indicatori • Gli indicatori suggeriti dal Comitato di Basilea • Gli indicatori forniti dall’EBA

• Il funding plan • Le nuove regole dell’EBA

• SREP e ILAAP • Finalità e struttura dello SREP • Principali contenuti dell’ILAAP

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SREP SREP – PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE

È finalizzato ad accertare che gli intermediari si dotino di presidi di natura patrimoniale e organizzativa appropriati rispetto ai rischi assunti, assicurando il complessivo equilibrio gestionale (Pillar 2: processo di controllo prudenziale - Basilea 2 e 3).

Lo SREP è costituito da un insieme di attività che consentono all’Autorità di Vigilanza di esprimere un giudizio sulla situazione attuale e prospettica degli intermediari e che determinano, in presenza di carenze significative e/o anomalie, l’adozione di coerenti misure correttive.

Lo SREP si articola in due fasi:

- una periodica: “ciclo di valutazione”

- una eventuale: “correzione/follow-up”.

Il “ciclo di valutazione” si distingue in tre diversi momenti logico-temporali: pianificazione, controllo e analisi, valutazione.

In esito al ciclo di valutazione sono definiti, ove necessario, gli interventi correttivi, graduati in relazione alla tipologia e alla gravità delle anomalie riscontrate.

Nella fase di follow-up si procede a monitorare lo stato di attuazione del piano definito dall’intermediario per corrispondere alle richieste della Vigilanza, anche alla luce dell’evoluzione dell’operatività e, più in generale, della situazione aziendale.

77

SREP

RIESAME

di strategie, processi e sistemi predisposti dagli intermediari per

conformarsi alle previsioni normative

VALUTAZIONE

dei rischi ai quali essi sono o potrebbero

essere esposti SREP

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Verificare che i sistemi e la dotazione patrimoniale siano idonei a garantire una gestione ed una copertura adeguata dei rischi

Imporre l’adozione di misure idonee a rimuovere le carenze riscontrate

Finalità dello SREP:

SREP

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Lo SREP del Meccanismo di Vigilanza Unico

Al fine di eseguire il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), l’MVU ha elaborato una metodologia comune per la continua valutazione dei rischi degli enti creditizi, dei loro dispositivi di governance e della loro situazione patrimoniale e finanziaria.

La metodologia si avvale della precedente esperienza e delle migliori prassi delle Autorità nazionali competenti.

Lo SREP dell’MVU si applica proporzionalmente a enti significativi e meno significativi, assicurando il mantenimento dei più elevati e coerenti standard di vigilanza.

Come definito nella CRD 4 (art. 97), lo SREP richiede che le autorità di vigilanza riesaminino i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi e valutino quando segue:

i rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti

i rischi ai quali l’ente espone il sistema finanziario in generale

i rischi messi in luce dalle prove di stress, tenendo conto della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’ente

SREP

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Lo SREP del Meccanismo di Vigilanza Unico

Lo SREP condotto dal MVU racchiude tre elementi principali:

un sistema di analisi dei rischi (Risk Assessment System, RAS), che valuta i livelli di rischio e le attività di controllo degli enti creditizi

una revisione complessiva del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) e del processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP)

una metodologia di quantificazione di capitale e liquidità, che valuta il fabbisogno degli enti creditizi in termini di capitale e liquidità alla luce dei risultati della valutazione dei rischi

SREP

81

Lo SREP del Meccanismo di Vigilanza Unico

SREP e ILAAP

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Banche Autorità di Vigilanza

ILAAP +

ICAAP SREP

Processo di autovalutazione

Processo di revisione e valutazione

Interazione continua

ILAAP Dal 1° gennaio 2016 le banche sono tenute a produrre e monitorare il funding plan nel processo ILAAP - Internal Liquidity Adequacy Assessment Process

→ processo di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio della liquidità interna attuato ai sensi dell’articolo 86 «Rischio di Liquidità» della Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD4).

NB: Il monitoraggio della liquidità in banca deve essere condotto secondo un approccio integrato al governo della liquidità, quindi coerente a:

la liquidity strategy/vision della banca (pianificazione strategica, RAF, funding plan, CFP);

i processi operativi (Collateral Management, Reporting, Monitoring, RAF);

agli obblighi regolamentari attuali e prospettici (RAF, maturity ladder, CFP, monitoring tool, liquidity ratios, ILAAP, Assessment of Funding Risk, Assessment of Liquidity Risk, Assessment of Liquidity and Funding Risk Management);

83

Risk Appetite Framework

RAF

Liquidity Risk Mgmt LRM

LCR + NSFR Monitoring

Tools ILAAP

ILAAP Fasi dell’ILAAP

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Valutazione del Liquidity and Funding risk management

valutazione del

Funding Risk

valutazione del

liquidity risk

ILAAP Contenuti dell’ILAAP

1. Strategia riguardante il rischio di liquidità e la tolleranza al rischio di liquidità

2. Assetto organizzativo, politiche e procedure

3. Individuazione, misurazione, gestione, monitoraggio e reporting del rischio di liquidità

4. Prove di stress

5. Il sistema dei controlli interni per la gestione del rischio di liquidità

6. I piani di emergenza (LCP, liquidity contingency plan) dell’ente

7. I piani di funding dell’ente (funding plan)

85

ILAAP e SREP Orientamenti EBA del 19 dicembre 2014 sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

descrivono le procedure e le metodologie comuni per il funzionamento del processo di

revisione e valutazione prudenziale (SREP) cui si fa riferimento agli articoli 97 e 107, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2CRD4, comprese le procedure e le metodologie per la valutazione dell’organizzazione e del trattamento dei rischi di cui agli articoli 76-87 della medesima direttiva, nonché i processi e le azioni intraprese in riferimento agli articoli 98, 100, 101, 102, 104, 105 e 107, paragrafo 1, lettera b).

sono rivolti alle autorità competenti.

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ILAAP e SREP La valutazione della liquidità nello SREP

Le autorità competenti stabiliscono attraverso la valutazione della liquidità SREP se la liquidità detenuta dall’ente fornisce un’adeguata copertura dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding.

A tal fine considerano le riserve di liquidità, la counterbalancing capacity e il profilo di funding dell’ente, nonché la sua ILAAP e le disposizioni, le politiche, le procedure e i meccanismi per la misurazione e la gestione del rischio di liquidità e di funding, come fattori determinanti per la sostenibilità economica (viability) dell’ente.

Gli esiti dell’ILAAP, ove applicabile e pertinente, rientrano nella valutazione dell’autorità competente sull’adeguatezza della liquidità.

Le autorità competenti conducono il processo SREP di valutazione della liquidità seguendo le seguenti fasi :

a. valutazione complessiva della liquidità;

b. determinazione della necessità di misure di liquidità specifiche;

c. quantificazione del potenziale fabbisogno specifico di liquidità;

d. articolazione di specifici requisiti di liquidità e

e. determinazione del punteggio della liquidità. 87

ILAAP e SREP La valutazione della liquidità nello SREP

Per valutare se la liquidità detenuta da un ente fornisce una copertura adeguata a fronte dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, le autorità competenti utilizzano le seguenti fonti di informazione:

a. l’ILAAP dell’ente;

b. i risultati della valutazione del rischio di liquidità;

c. i risultati della valutazione del rischio di funding;

d. l’esito dei calcoli del benchmark di vigilanza e

e. altri input pertinenti (da ispezioni in loco, analisi del gruppo dei pari, prove di stress, ecc.).

Nel valutare il processo ILAAP dell’ente – incluse, se del caso, le metodologie interne per il calcolo dei requisiti di liquidità interna – le autorità competenti dovrebbero valutare se i calcoli ILAAP siano:

a. credibili: se i calcoli/le metodologie utilizzati coprono adeguatamente i rischi che gli enti stanno cercando di fronteggiare e

b. comprensibili: se vi sono una scomposizione chiara e una sintesi dei componenti sottostanti i calcoli ILAAP. 88

ILAAP e SREP La valutazione della liquidità nello SREP

Le autorità competenti dovrebbero decidere in merito alla necessità di imporre specifici requisiti di liquidità a fini di vigilanza all’ente in base al proprio giudizio di vigilanza e a seguito del dialogo con l’ente, tenendo conto di quanto segue:

a. il modello imprenditoriale e la strategia dell’ente, nonché la valutazione di vigilanza su essi;

b. informazioni dall’ILAAP dell’ente;

c. la valutazione di vigilanza dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding, compresa la valutazione del rischio di liquidità intrinseco, del rischio di funding intrinseco, e della gestione del rischio di liquidità e di funding e dei controlli, tenendo conto della possibilità che i rischi e le vulnerabilità individuate possono incrementarsi a vicenda; e

d. il potenziale del rischio di liquidità sistemico.

Quando le autorità competenti giungono alla conclusione che requisiti di liquidità specifici sono necessari per fronteggiare problematiche legate alla liquidità e al funding, esse decidono sull’applicazione di determinati requisiti quantitativi e/o sull’applicazione di requisiti qualitativi.

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ILAAP e SREP La valutazione della liquidità nello SREP

Le autorità competenti esaminano periodicamente l’ILAAP per stabilirne la:

1) solidità,

2) effettività

3) completezza.

Devono altresì esaminare in che modo l’ILAAP sia integrato nelle prassi generali di gestione del rischio e di gestione strategica, compresa la pianificazione del capitale e della liquidità.

Per valutare la solidità dell’ILAAP, le autorità competenti valutano se le politiche, i processi, gli input e i modelli che lo costituiscono sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente. A tal fine, le autorità competenti valutarno l’adeguatezza dell’ILAAP al fine di misurare e mantenere un adeguato livello di liquidità a copertura dei rischi cui l’ente è o potrebbe essere esposto, e prendere decisioni di tipo operativo (ad esempio per l’allocazione di capitale nell’ambito del piano operativo), che includano condizioni di stress.

90

ILAAP e SREP La valutazione della liquidità nello SREP

Nel valutare l’effettività dell’ILAAP, le autorità competenti esaminano il suo utilizzo nel processo decisionale e nel processo di gestione a tutti i livelli dell’ente. Le autorità competenti valutano in che modo l’ente impieghi l’ILAAP nell’ambito della sua gestione del rischio, del capitale e della liquidità (prova dell’utilizzo, use test).

La valutazione tiene conto delle interconnessioni e del funzionamento interdipendente di ICAAP/ILAAP con il sistema di propensione al rischio, la gestione del rischio, la gestione della liquidità e del capitale, comprese le strategie di funding forward-looking, e se ciò sia idoneo per il modello imprenditoriale e la complessità dell’ente.

Nel valutare la completezza dell’ILAAP le autorità competenti verificano se quest’ultimo è attuato in modo omogeneo e proporzionale per tutte le linee di business e le entità giuridiche dell’ente con riferimento all’individuazione e alla valutazione dei rischi e copre tutti i rischi che impattano sulla liquidità e sul funding ritenuti significativi per l’ente

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Alcune conclusioni ed evidenze Gli impatti gestionali dei requisiti di liquidità sulle banche

• Le prospettive di funding e lo sviluppo di strategie e politiche di raccolta equilibrate e di successo da

parte dell’industria bancaria italiana appaiono condizionate dai nuovi vincoli di liquidità e, allo stesso

tempo, non possono prescindere da fattori rilevanti quali la redditività e la solvibilità dell’impresa.

⇨ I trade-off e i rapporti di equilibrio tra queste variabili sono, pertanto, destinati ad assumere

un peso crescente nel tempo.

• I dati pubblicati dalla Banca d’Italia nel «Rapporto sulla Stabilità Finanziaria» del 1° maggio 2015

così come quelli contenuti nei report del Comitato di Basilea sullo stato di avanzamento

dell’implementazione di Basilea 3, provano che le banche si stanno allineando alle nuove regole di

governo della liquidità imposte dalla normativa europea, riducendo sensibilmente il funding gap

emerso durante la crisi finanziaria.

• Tuttavia, appare ancora debole l’iniziativa volta a ristabilire adeguati livelli di redditività nelle imprese

creditizie, anche in un’ottica che «assicuri» nel tempo la stabilità e il rispetto degli indici di solvibilità.

• Occorre comunque tener presente che qualsiasi intervento adottato ai fini del raggiungimento di un

equilibrio in termini di liquidità non sarà privo di impatto sulla redditività delle banche e i livelli di

profitto osservati in passato (favoriti in parte da un mercato che premiava l’esasperazione

dell’innovazione finanziaria) saranno difficilmente replicabili.

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Alcune conclusioni ed evidenze Gli impatti gestionali dei requisiti di liquidità sulle banche

Il 15 settembre 2015 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento «Basel 3 Monitoring Report», contenente i risultati dell’attività di monitoraggio svolta sulle banche in materia di corretta applicazione del quadro normativo di Basilea 3.

I dati si riferiscono al 31 dicembre 2014 e sono il frutto di un rigoroso meccanismo di reporting tra banche, supervisori nazionali e Comitato di Basilea.

Le banche partecipanti (221 in totale) sono state suddivise in due gruppi:

Gruppo 1, che raccoglie 100 grandi banche attive a livello internazionale che mostrano un Tier1 in eccesso di almeno 3 miliardi di euro.

Gruppo 2, costituito dalle restanti 121 banche.

Gli LCR medi dei due gruppi risultano essere, rispettivamente, 125,3% e 143,7%. Gli stessi valori calcolati a giugno 2014 si attestavano pari a 121,3% per il Gruppo 1 e 140,1% per il Gruppo 2. Inoltre è aumentato il numero delle banche che soddisfa il requisito definitivo dell’LCR : l’85% delle banche del campione si attesta già ad un livello del 100% e il 98% supera il requisito minimo del 60%.

I NSFR medi per le banche del Gruppo 1 sono pari al 111.2% e per le banche del Gruppo 2 sono al 113.8%. Anche per l’indice strutturale si segnala la tendenza verso una piena conformità: il 75% delle banche del Gruppo 1 già supera il 100% del requisito così come l’85% del Gruppo 2; mentre il 92% del gruppo 1 e il 93% del gruppo 2 superano il 90%.

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Alcune conclusioni ed evidenze Gli impatti gestionali dei requisiti di liquidità sulle banche

Risultati simili sono stati riportati dall’EBA nel Documento «CRD IV–CRR/Basel III monitoring exercise report» (dati al 31 dicembre 2014) per le banche europee.

In tal caso il Gruppo 1 è costituito da 39 banche, il cui LCR medio è 124%.

Di queste 34 già soddisfano il requisito del 100% e solo una è al di sotto del requisito del 60%.

Nel Gruppo 2, costituito da 171 banche, ben 117 banche (pari al 68%) raggiungono la soglia del 100%, mentre 27 (16%) sono ancora sotto la soglia del 60%.

A dicembre 2014 anche il NSFR per le banche del Gruppo 1 e 2 si attesta su livelli elevati e pari rispettivamente al 102% e al 109%. La piena conformità del requisito (100%) è raggiunta già dal 60% del Gruppo 1 e dal 75% delle banche comprese nel Gruppo 2.

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Le regole di Basilea3 sul Rischio di Liquidità

Claudio D’Auria

Università LUMSA Novembre 2015