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Il Bilancio d’esercizio

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Il Bilancio d’esercizio

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Indice

• Il Bilancio d’esercizio

• Il Bilancio d’esercizio della s.p.a.

• I postulati del bilancio

• I criteri di valutazione

• Lo Stato patrimoniale

• Il Conto economico

• La Nota integrativa

• Gli allegati al bilancio

• Formazione, approvazione e pubblicazione

• Il Bilancio in forma abbreviata

• I principi contabili nazionali e internazionali2

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IL BILANCIO D’ESERCIZIO

Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell’esercizio, con cui si

rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il

risultato economico

FINALITA’

- Rappresentare il quadro del patrimonio

aziendale alla chiusura dell’esercizio

- Evidenziare l’andamento della gestione

economica (costi e ricavi)

OBBLIGATORIETA’

- La compilazione del bilancio è

disciplinata dal Codice Civile

- La normativa fiscale si basa sui

risultati del bilancio per il calcolo delle

imposte

STATO PATRIMONIALE

(art. 2424, 2424 bis C.c.)

CONTO ECONOMICO

(art. 2425, 2425 bis C.c.)

NOTA INTEGRATIVA

(art. 2427 C.c.)

situazione patrimoniale e

finanziaria

componenti positivi e

negativi del reddito

informazioni aggiuntive,

esplicative e complementari

(art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.)

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REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 1

SCRITTURE D’ESERCIZIO

Rilevano tutti e soli i fatti di gestione che hanno avuto la

loro manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio

INVENTARIO al 31/12

obbligatorio (art. 2217 C.c.)

Indica e valuta le attività e le passività

(sulla base dei criteri di valutazione

indicati all’art. 2426 C.c e dei principi

contabili)

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

•scopo: determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di

reddito e gli elementi del patrimonio di funzionamento

•traducono in contabilità le operazioni dell’inventario

SITUAZIONE CONTABILE

pre-assestamento

•scopo conoscitivo e di controllo

•i fatti di gestione compaiono con

riferimento all’aspetto finanziario che

misura l’aspetto economico

E’ un documento di DERIVAZIONE CONTABILE

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SITUAZIONE CONTABILE FINALE

STATO

PATRIMONIALE

CONTO

ECONOMICO

NOTA

INTEGRATIVA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

espone il patrimonio di funzionamento

SITUAZIONE ECONOMICA

espone i componenti positivi e negativi

del risultato economico d’esercizio

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 2

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DESTINATARI DEL BILANCIO

Tutti coloro che hanno un “interesse” nei confronti dell’azienda (stakeholders)

UTILIZZATORI

INTERNI

• Imprenditore o soci di maggioranza

• Amministratori

• Alta direzione

• Personale dipendente

ESTERNI

• Soci di minoranza

• Finanziatori (banche, obbligazionisti,

enti previdenziali, …)

• Fornitori

• Clienti

• Amministrazione Fiscale

• Comunità Locale

• Comunità Nazionale

• Comunità Internazionale

Sono interessati al valore del dividendo,

alla puntualità nelle scadenze contrattuali,

alla continuità dell’attività aziendale,

al valore del reddito realizzato

Sono interessati alla

redditività degli investimenti

e alla stabilità dell’attività

aziendale

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SOCIETA’ DI

CAPITALI

AZIENDE

INDIVIDUALI

E SOCIETA’

DI PERSONE

STATO PATRIMONIALE =

Situazione patrimoniale

CONTO ECONOMICO

= Situazione economica

Forma LIBERA

STATO

PATRIMONIALE

CONTO

ECONOMICO

NOTA

INTEGRATIVA

Forma

OBBLIGATORIA

(art. 2423, 2423

bis, 2423 ter C.c.)

Tuttavia è opportuno che tali aziende adottino le

strutture previste per le società di capitali:

• per la loro maggiore chiarezza

Scopo:

fornire una

conoscenza

dell’andamento della

gestione aziendale ai

soci e ai terzi

Documento

PUBBLICO

Scopo:

fornire una conoscenza dell’andamento

della gestione aziendale al proprietario o

ai soci

Documento INTERNO

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 1

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Assolve a due importanti funzioni:

Funzione conoscitiva

Funzione di controllo

Offre informazioni sulla gestione, sul

patrimonio, sulle scelte strategiche

E’ lo strumento con cui i soci controllano

l’operato degli amministratori

• garantire un minimo di informazione ai soggetti interessati

le caratteristiche che il bilancio d’esercizio deve possedere per consentire il

raggiungimento di finalità di interesse pubblico sono:

• essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazione finanziaria,

patrimoniale ed economica dell’impresa

• essere neutrale riguardo alle informazioni fornite

il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme contenuto e struttura del

bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica di società di capitali

• fanno eccezione le imprese che svolgono determinate attività per le quali

sono previsti contenuti e strutture specifici che meglio si adattano alle loro

particolari realtà aziendali

IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.

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I POSTULATI DI BILANCIO

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I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida che

gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del bilancio

d’esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda

POSTULATI

DI BILANCIO

clausole generali

principi di redazione

Le clausole generali “governano” tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora

l’applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione

veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole

specifiche.

I principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali e

costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni.

I criteri di valutazione impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio,

al fine di limitarne il potere discrezionale nell’effettuare stime e congetture.

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LE CLAUSOLE GENERALI

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della

società e il risultato economico (art. 2423 C.c.)

con tale norma il legislatore ha voluto indicare due

POSTULATI

FONDAMENTAL

I

CHIAREZZA

= intelligibilità - comprensibilità

RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA =

quadro fedele

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CHIAREZZA

Il postulato della CHIAREZZA trova conferma nell’art.2423 ter e viene

inteso nel seguente modo:

• obbligo di rispettare gli schemi di bilancio (previsti dagli art. 2424 e 2425

C.C.);

• divieto di raggruppamenti di voci; le voci possono essere raggruppate

soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando

favorisca la chiarezza del bilancio;

• divieto di compensi di partite: non vanno effettuate compensazioni tra

valori di bilancio di segno opposto.

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VERITÀ E CORRETTEZZA

RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele

• No verità assoluta e oggettiva (che è impossibile).

• Gli amministratori devono operare correttamente le stime e le iscrizioni in

bilancio, rispettando le norme di legge e i principi contabili.

OBBLIGO di fornire

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

quando quelle previste dalla legge non siano

sufficienti (art. 2423)

•PROSPETTO DELLE VARIAZIONI

NELLE VOCI DEL PATRIMONIO

NETTO

•RENDICONTO FINANZIARIO

DEROGA OBBLIGATORIA (art.

2423)

Obbligo di derogare dalle disposizioni

stabilite negli articoli successivi, con

indicazione nella Nota integrativa dei

motivi e degli effetti sul reddito e sul

patrimonio, quando queste siano

incompatibili con le clausole generali

Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta

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I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2432 bis)

principio

della PRUDENZA

1) la valutazione deve essere fatta secondo

prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività

2) si possono indicare solo gli utili realizzati alla

data di chiusura del bilancio d’esercizio

3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri

di competenza dell’esercizio,

indipendentemente dalla data dell’incasso o del

pagamento

4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite

di competenza dell’esercizio, anche se

conosciuti dopo la chiusura di questo

principio della CONTINUITÀ

principio della COMPETENZA

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle

singole voci devono essere valutati

separatamente

6) i criteri di valutazione non possono essere

modificati da un esercizio all’altro

principio della VALUTAZIONE

SEPARATAprincipio

della COSTANZA

Deroghe facoltative sono consentite in casi

eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con

indicazione degli effetti sul reddito e sul patrimonio)

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SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE

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ATTIVO PASSIVO

A

B

C

D

CREDITI VERSO SOCI

IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTI

D

A

B

C

E

PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI E

ONERI

TRATTAMENTO DI FINE

RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO

DEBITI

RATEI E RISCONTI

FORMA A SEZIONI

CONTRAPPOSTE

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SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

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A

B

C

D

E

VALORE DELLA PRODUZIONE

– COSTI DELLA PRODUZIONE

___________________________________________________________

+/– PROVENTI E ONERI FINANZIARI

+/– RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

+/– PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

___________________________________________________________

= DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

– Imposte sul reddito dell’esercizio

___________________________________________________________

= UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

FORMA SCALARE

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LA NOTA INTEGRATIVA (art. 2427)

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La Nota integrativa ha la funzione di ampliare la comprensibilità e la chiarezza dello

Stato patrimoniale e del Conto economico, attraverso informazioni complementari

inerenti le voci e i valori in essi esposti e le motivazioni delle scelte operate

- illustrazione dei criteri di valutazione adottati (punto 1)

- movimenti verificatisi nell’esercizio nelle voci di Stato patrimoniale (punti 2 e 4)

-dettagli e informazioni su alcune voci di Stato patrimoniale (punti 3 e punti da 5 a 9)

-dettagli e informazioni su alcune voci di Conto economico (punti da 10 a 14)

= chiave di lettura delle parti contabili di bilancio

-informazioni supplementari utili per la corretta e completa lettura del bilancio (punti

da 15 a 18)

-motivazione delle eventuali deroghe operate a tutela della rappresentazione veritiera e

corretta

-informazioni integrative (stabilito da altri articoli)Contenuto

La Nota integrativa può essere redatta in migliaia di Euro, sempre che ciò

non sia in contrasto con la clausola generale del bilancio, che pone il

principio inderogabile della chiarezza e della rappresentazione veritiera e

corretta della situazione della società.

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GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO

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Relazione del collegio sindacale

Relazione sulla gestione

Relazione della Società di revisione (per le società quotate)

Copie dei bilanci delle società controllate

Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo

bilancio delle società collegate

Copia del verbale dell’assemblea che approva il bilancio

Elenco dei soci o azionisti

Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie

Informativa complementare prevista o raccomandata

dal CNDC, dal CNR e dalla CONSOB

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IL BILANCIO D’ESERCIZIO INFORMA ABBREVIATA(art. 2435 bis C.c.)

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• totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: €4.400.000

possono usufruire di tale opportunità le società di capitali che nel primo esercizio

di vita o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due

dei seguenti limiti:

• totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000

le semplificazioni riguardano:

• STATO PATRIMONIALE

• NOTA INTEGRATIVA

non sono ammesse semplificazioni nella redazione del Conto economico che,

quindi, deve essere sempre strutturato come previsto dall’art. 2425 c.c.

• dipendenti occupati in media nell’esercizio: n. 50 unità