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Il Bilancio d’esercizio
Indice
• Il Bilancio d’esercizio
• Il Bilancio d’esercizio della s.p.a.
• I postulati del bilancio
• I criteri di valutazione
• Lo Stato patrimoniale
• Il Conto economico
• La Nota integrativa
• Gli allegati al bilancio
• Formazione, approvazione e pubblicazione
• Il Bilancio in forma abbreviata
• I principi contabili nazionali e internazionali2
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell’esercizio, con cui si
rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il
risultato economico
FINALITA’
- Rappresentare il quadro del patrimonio
aziendale alla chiusura dell’esercizio
- Evidenziare l’andamento della gestione
economica (costi e ricavi)
OBBLIGATORIETA’
- La compilazione del bilancio è
disciplinata dal Codice Civile
- La normativa fiscale si basa sui
risultati del bilancio per il calcolo delle
imposte
STATO PATRIMONIALE
(art. 2424, 2424 bis C.c.)
CONTO ECONOMICO
(art. 2425, 2425 bis C.c.)
NOTA INTEGRATIVA
(art. 2427 C.c.)
situazione patrimoniale e
finanziaria
componenti positivi e
negativi del reddito
informazioni aggiuntive,
esplicative e complementari
(art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.)
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REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 1
SCRITTURE D’ESERCIZIO
Rilevano tutti e soli i fatti di gestione che hanno avuto la
loro manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio
INVENTARIO al 31/12
obbligatorio (art. 2217 C.c.)
Indica e valuta le attività e le passività
(sulla base dei criteri di valutazione
indicati all’art. 2426 C.c e dei principi
contabili)
SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
•scopo: determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di
reddito e gli elementi del patrimonio di funzionamento
•traducono in contabilità le operazioni dell’inventario
SITUAZIONE CONTABILE
pre-assestamento
•scopo conoscitivo e di controllo
•i fatti di gestione compaiono con
riferimento all’aspetto finanziario che
misura l’aspetto economico
E’ un documento di DERIVAZIONE CONTABILE
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SITUAZIONE CONTABILE FINALE
STATO
PATRIMONIALE
CONTO
ECONOMICO
NOTA
INTEGRATIVA
SITUAZIONE PATRIMONIALE
espone il patrimonio di funzionamento
SITUAZIONE ECONOMICA
espone i componenti positivi e negativi
del risultato economico d’esercizio
SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 2
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DESTINATARI DEL BILANCIO
Tutti coloro che hanno un “interesse” nei confronti dell’azienda (stakeholders)
UTILIZZATORI
INTERNI
• Imprenditore o soci di maggioranza
• Amministratori
• Alta direzione
• Personale dipendente
ESTERNI
• Soci di minoranza
• Finanziatori (banche, obbligazionisti,
enti previdenziali, …)
• Fornitori
• Clienti
• Amministrazione Fiscale
• Comunità Locale
• Comunità Nazionale
• Comunità Internazionale
Sono interessati al valore del dividendo,
alla puntualità nelle scadenze contrattuali,
alla continuità dell’attività aziendale,
al valore del reddito realizzato
Sono interessati alla
redditività degli investimenti
e alla stabilità dell’attività
aziendale
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SOCIETA’ DI
CAPITALI
AZIENDE
INDIVIDUALI
E SOCIETA’
DI PERSONE
STATO PATRIMONIALE =
Situazione patrimoniale
CONTO ECONOMICO
= Situazione economica
Forma LIBERA
STATO
PATRIMONIALE
CONTO
ECONOMICO
NOTA
INTEGRATIVA
Forma
OBBLIGATORIA
(art. 2423, 2423
bis, 2423 ter C.c.)
Tuttavia è opportuno che tali aziende adottino le
strutture previste per le società di capitali:
• per la loro maggiore chiarezza
Scopo:
fornire una
conoscenza
dell’andamento della
gestione aziendale ai
soci e ai terzi
Documento
PUBBLICO
Scopo:
fornire una conoscenza dell’andamento
della gestione aziendale al proprietario o
ai soci
Documento INTERNO
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 1
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Assolve a due importanti funzioni:
Funzione conoscitiva
Funzione di controllo
Offre informazioni sulla gestione, sul
patrimonio, sulle scelte strategiche
E’ lo strumento con cui i soci controllano
l’operato degli amministratori
• garantire un minimo di informazione ai soggetti interessati
le caratteristiche che il bilancio d’esercizio deve possedere per consentire il
raggiungimento di finalità di interesse pubblico sono:
• essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazione finanziaria,
patrimoniale ed economica dell’impresa
• essere neutrale riguardo alle informazioni fornite
il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme contenuto e struttura del
bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica di società di capitali
• fanno eccezione le imprese che svolgono determinate attività per le quali
sono previsti contenuti e strutture specifici che meglio si adattano alle loro
particolari realtà aziendali
IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.
I POSTULATI DI BILANCIO
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I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida che
gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del bilancio
d’esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda
POSTULATI
DI BILANCIO
clausole generali
principi di redazione
Le clausole generali “governano” tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora
l’applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione
veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole
specifiche.
I principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali e
costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni.
I criteri di valutazione impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio,
al fine di limitarne il potere discrezionale nell’effettuare stime e congetture.
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LE CLAUSOLE GENERALI
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico (art. 2423 C.c.)
con tale norma il legislatore ha voluto indicare due
POSTULATI
FONDAMENTAL
I
CHIAREZZA
= intelligibilità - comprensibilità
RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA =
quadro fedele
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CHIAREZZA
Il postulato della CHIAREZZA trova conferma nell’art.2423 ter e viene
inteso nel seguente modo:
• obbligo di rispettare gli schemi di bilancio (previsti dagli art. 2424 e 2425
C.C.);
• divieto di raggruppamenti di voci; le voci possono essere raggruppate
soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando
favorisca la chiarezza del bilancio;
• divieto di compensi di partite: non vanno effettuate compensazioni tra
valori di bilancio di segno opposto.
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VERITÀ E CORRETTEZZA
RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele
• No verità assoluta e oggettiva (che è impossibile).
• Gli amministratori devono operare correttamente le stime e le iscrizioni in
bilancio, rispettando le norme di legge e i principi contabili.
OBBLIGO di fornire
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
quando quelle previste dalla legge non siano
sufficienti (art. 2423)
•PROSPETTO DELLE VARIAZIONI
NELLE VOCI DEL PATRIMONIO
NETTO
•RENDICONTO FINANZIARIO
DEROGA OBBLIGATORIA (art.
2423)
Obbligo di derogare dalle disposizioni
stabilite negli articoli successivi, con
indicazione nella Nota integrativa dei
motivi e degli effetti sul reddito e sul
patrimonio, quando queste siano
incompatibili con le clausole generali
Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta
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I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2432 bis)
principio
della PRUDENZA
1) la valutazione deve essere fatta secondo
prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività
2) si possono indicare solo gli utili realizzati alla
data di chiusura del bilancio d’esercizio
3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri
di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento
4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite
di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo
principio della CONTINUITÀ
principio della COMPETENZA
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle
singole voci devono essere valutati
separatamente
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all’altro
principio della VALUTAZIONE
SEPARATAprincipio
della COSTANZA
Deroghe facoltative sono consentite in casi
eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con
indicazione degli effetti sul reddito e sul patrimonio)
SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE
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ATTIVO PASSIVO
A
B
C
D
CREDITI VERSO SOCI
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
D
A
B
C
E
PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E
ONERI
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
DEBITI
RATEI E RISCONTI
FORMA A SEZIONI
CONTRAPPOSTE
SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO
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A
B
C
D
E
VALORE DELLA PRODUZIONE
– COSTI DELLA PRODUZIONE
___________________________________________________________
+/– PROVENTI E ONERI FINANZIARI
+/– RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
+/– PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
___________________________________________________________
= DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)
– Imposte sul reddito dell’esercizio
___________________________________________________________
= UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
FORMA SCALARE
LA NOTA INTEGRATIVA (art. 2427)
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La Nota integrativa ha la funzione di ampliare la comprensibilità e la chiarezza dello
Stato patrimoniale e del Conto economico, attraverso informazioni complementari
inerenti le voci e i valori in essi esposti e le motivazioni delle scelte operate
- illustrazione dei criteri di valutazione adottati (punto 1)
- movimenti verificatisi nell’esercizio nelle voci di Stato patrimoniale (punti 2 e 4)
-dettagli e informazioni su alcune voci di Stato patrimoniale (punti 3 e punti da 5 a 9)
-dettagli e informazioni su alcune voci di Conto economico (punti da 10 a 14)
= chiave di lettura delle parti contabili di bilancio
-informazioni supplementari utili per la corretta e completa lettura del bilancio (punti
da 15 a 18)
-motivazione delle eventuali deroghe operate a tutela della rappresentazione veritiera e
corretta
-informazioni integrative (stabilito da altri articoli)Contenuto
La Nota integrativa può essere redatta in migliaia di Euro, sempre che ciò
non sia in contrasto con la clausola generale del bilancio, che pone il
principio inderogabile della chiarezza e della rappresentazione veritiera e
corretta della situazione della società.
GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO
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Relazione del collegio sindacale
Relazione sulla gestione
Relazione della Società di revisione (per le società quotate)
Copie dei bilanci delle società controllate
Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo
bilancio delle società collegate
Copia del verbale dell’assemblea che approva il bilancio
Elenco dei soci o azionisti
Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie
Informativa complementare prevista o raccomandata
dal CNDC, dal CNR e dalla CONSOB
IL BILANCIO D’ESERCIZIO INFORMA ABBREVIATA(art. 2435 bis C.c.)
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• totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: €4.400.000
possono usufruire di tale opportunità le società di capitali che nel primo esercizio
di vita o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due
dei seguenti limiti:
• totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000
le semplificazioni riguardano:
• STATO PATRIMONIALE
• NOTA INTEGRATIVA
non sono ammesse semplificazioni nella redazione del Conto economico che,
quindi, deve essere sempre strutturato come previsto dall’art. 2425 c.c.
• dipendenti occupati in media nell’esercizio: n. 50 unità