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Il bilancio d’esercizio nella disciplina civilistica Lezioni del 12 ottobre, 15 ottobre, 18 ottobre Prof.ssa Lucia Biondi

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Il bilancio d’esercizio nella disciplina civilistica

Lezioni del 12 ottobre, 15 ottobre, 18 ottobre

Prof.ssa Lucia Biondi

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LA FUNZIONE INFORMATIVA DI BILANCIO

EVOLUZIONE

Funzione bilancio

RENDICONTO

mostrare ai soci il

risultato di gestione • inesistenti funzioni pubbliche

Carattere riservato, assenza di regole

ambiente

imprese

• privato, interno

BILANCIO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE INTERNA

a. Prima del decollo industriale

OBIETTIVO

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RENDICONTO

+

STRUMENTO DI TUTELA

INTERESSI ESTERNI

Tutela dell’interesse

pubblico

Difficoltà di soddisfare le diverse esigenze conoscitive;

il bilancio non le soddisfa tutte.

Bilancio “civilistico” Dichiarazione dei redditi

CIVILISTICI FISCALI ECC.

b. Sviluppo dell’impresa industriale

OBIETTIVO

Creazione di diversi bilanci esterni:

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BILANCIO STRUMENTO PASSIVO DI COMUNICAZIONE ESTERNA

SI CREA UNA CONNESSIONE CAUSALE

FINALITA’ CRITERI DI

VALUTAZIONE

“Razionalmente composto solo se

in relazione ad un dato fine o più fini

tra loro compatibili”

Onida

Bilancio quale…

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RENDICONTO

+ STRUMENTO DI TUTELA

INTERESSI ESTERNI

+ STRUMENTO DI

COMUNICAZIONE

Informare e comunicare con i

soggetti direttamente o

indirettamente interessati all’azienda

continuando ad essere strumento di

comportamento da parte di chi

governa l’impresa

c. Epoca recente

OBIETTIVO

Il ruolo del bilancio non si esaurisce in una dimensione

passiva di rendiconto del passato, ma implica scelte e

decisioni con impatto sulla gestione futura e sulle relative

condizioni di equilibrio.

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BILANCIO STRUMENTO ATTIVO DI COMUNICAZIONE ESTERNA

CAMBIA LA FINALITA’, MA RESTA LA

CONNESSIONE CAUSALE

“veicolo di aggregazione consensi” capace di

influenzare comportamento e scelte

degli stakeholder.

Provasoli

FINALITA’ CRITERI DI

VALUTAZIONE

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L’ATTUALE DISCIPLINA CIVILISTICA

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Le fonti sulle quali si basa la normativa italiana in tema di bilancio delle imprese

(diverse da banche e assicurazioni):

Codice Civile – Titolo V Delle Società – Sezione IX Del Bilancio - artt. 2423 e segg.

cosi come modificato da:

D. Lgs. n. 127 del 09.04.1991 il quale recepisce

IV Direttiva CEE (bil. d'esercizio) e VII Direttiva CEE (bil. consolidato)

Le norme sono state recentemente rinnovate con il D.Lgs. n. 139 del

18/08/2015 di recepimento della Direttiva n. 34 del 26 giugno 2013

(che abroga le Direttive IV e VII!)

Riforma del diritto societario

D. Lgs. n. 6 del 17.01.2003, aggiornato con D. Lgs. 37/2004 e D. Lgs. 310/2004

Per le società quotate, Regolamento n. 1606/2002 ha avviato il meccanismo di

adozione degli IAS

D. lgs. n. 39/2010 sulla Revisione dei conti (Direttiva n. 43/2006 e Direttiva n.

34/2013)

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Analizzeremo:

Fini del Bilancio

Criteri Generali (Postulati)

Criteri Particolari di Valutazione

Modalità di redazione dei conti annuali:

- Forma dei conti

- Struttura dei conti

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La normativa comunitaria accoglie la logica aziendalistica

True and fair view

Image fidèle

Quadro fedele

FINALITA’

CRITERI

PARTICOLARI DI

VALUTAZIONE

L’ATTUALE DISCIPLINA CIVILISTICA

PRINCIPI GENERALI

DI VALUTAZIONE

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RAPPRESENTAZIONE

VERITIERA E CORRETTA

+

PRINCIPI GENERALI

+

CRITERI PARTICOLARI

MA QUALE E’

IL FINE DI

BILANCIO?

La logica adottata dal Legislatore

nazionale per la definizione del

FINE di BILANCIO non può dirsi

né completamente aderente ad

ALFA né completamente aderente

a BETA.

«Tendente» ad ALFA ma con

alcuni elementi di BETA

L’idea consolidata negli studi economici aziendali, della

correlazione tra fini di bilancio e criteri di valutazione (generali

e particolari), sembra aver trovato espressione normativa.

QUADRO FEDELE

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Tra fini, principi generali e principi particolari di

valutazione c’è un rapporto di interdipendenza ovvero

dal fine

i principi generali

di valutazione

i criteri particolari

di valutazione

FINE/CLAUSOLA

GENERALE

Art. 2423

PRINCIPI

GENERALI

Art. 2423 bis

CRITERI

PARTICOLARI

Art. 2426

SCATOLA CINESE

DIPENDONO

DIPENDONO

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DOCUMENTI DI BILANCIO Comma 1

“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito

dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto

finanziario e dalla nota integrativa.”

Bilancio di esercizio

Stato Patrimoniale

Conto economico

Rendiconto Finanziario

Nota integrativa

Documento

quali/quantitativo

Art. 2423 - Redazione del bilancio

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Documenti quantitativi

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“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della

società e il risultato economico dell'esercizio.”

CLAUSOLA GENERALE Comma 2

Clausola

generale

Postulati di bilancio

Criteri di valutazione

CHIAREZZA

RAPPRESENTAZIONE

VERITIERA E CORRETTA

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Requisito di tipo formale: riguarda la modalità di rappresentazione dei

conti:

o forma – a sezioni contrapposte o scalare

o struttura – numero, denominazione, aggregazione, etc.

Rispetto degli schemi di Stato Patrimoniale (art. 2424, 2424 bis) e Conto

Economico (art. 2425 e 2425 bis) – art. 2423 ter per entrambi

Il Rendiconto Finanziario deve essere redatto conformemente all’art. 2425ter

e ai principi contabili nazionali OIC 10.

La Nota Integrativa deve rispondere agli artt. 2427 e 2427 bis, nonché ad

altre norme che ne regolano il contenuto (artt. 2423 e 2426 )

Divieto di aggregazione voci

Divieto di compensazione partite

a. Ma che cosa significa “chiarezza”?

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La dottrina aziendalistica prevede la possibilità di adottare due diverse

configurazioni, entrambe nella forma a sezioni divise e contrapposte.

LIQUID FIRST FIXED FIRST

STATO PATRIMONIALE

Liquidità Debiti a breve

Disponibilità Debiti a medio-

lungo termine

Immobilizzazioni Capitale proprio

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni Capitale proprio

Disponibilità Debiti a medio-

lungo termine

Liquidità Debiti a breve

Il legislatore non ha applicato né l’una né l’altra.

Si è preferita una forma mista di classificazione patrimoniale.

Art. 2424 – Contenuto dello Stato Patrimoniale

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Lo schema di Stato Patrimoniale civilistico prevede l’adozione della forma a

sezioni distinte e contrapposte.

Le voci vengono collocate all’interno dello schema seguendo criteri differenti per

l’attivo e per il passivo.

ATTIVO PASSIVO

Liquidità crescente Collocazione per natura

Struttura MISTA.

Intermedia tra classificazione finanziaria e

classificazione per natura.

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Conto economico civilistico ATTIVITA’

A. CREDITI VERSO

SOCI

B. IMMOBILIZZAZIONI

C. ATTIVO

CIRCOLANTE

D. RATEI E RISCONTI

(ATTIVI)

PASSIVITA’

A. PATRIMONIO NETTO

B. FONDI PER RISCHI

ED ONERI

C. TFR

D. DEBITI

E. RATEI E RISCONTI

(PASSIVI)

Stato patrimoniale nel codice civile

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Il legislatore prevede l’adozione di uno schema a forma scalare (Report form)

che classifica i componenti economici in base alle aree gestionali di afferenza.

Il Report form offre la possibilità all’utilizzatore di bilancio di leggere il

risultato di esercizio come aggregato contabile, frutto della sommatoria dei

risultati economici generati da diverse aree gestionali.

Art. 2425 – Contenuto del Conto Economico

CONTO ECONOMICO

Costo della produzione Valore della produzione

Oneri finanziari Proventi finanziari

Svalutazione di attività

finanziarie

Rivalutazione di

attività finanziarie

MAGGIORE

INFORMAZIONE

SUL RISULTATO

D’ESERCIZIO

--------------------------

FORMA SCALARE

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Conto economico nel codice civile

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

B . COSTI DELLA PRODUZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------

= DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D . RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

------------------------------------------------------------------------------------------

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- C +/- D)

- IMPOSTE

------------------------------------------------------------------------------------------

= UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO

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Art. 2423ter – Struttura del conto economico e

dello stato patrimoniale

•“Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello

stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine

indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

•Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza

eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere

raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini

indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del

bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci

oggetto di raggruppamento.

•Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di

quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

•Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura

dell'attività esercitata.

•Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo

della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle

relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o

l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

•Sono vietati i compensi di partite..”

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Art. 2425 ter – Rendiconto Finanziario

«Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il

bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle

disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari

dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da

quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le

operazioni con i soci.»

RENDICONTO FINANZIARIO COL METODO DIRETTO

A) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE REDDITUALE

B) FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITà DI INVESTIMENTO

C) FLUSSI FINANZIARI DELL’ATTIVITà DI FINANZIAMENTO

INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITà LIQUIDE

DISPONIBILITà LIQUIDE AL 1 GENNAIO X

DISPONIBILITà LIQUIDE AL 31 DICEMBRE X

Documento OIC 10

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Art. 2427 – 2427 bis Nota Integrativa

Documento descrittivo che indica:

- Criteri di valutazione applicati

- Movimenti e composizione di singole voci dello SP e del CE

- Informazioni sul fair value degli strumenti derivati

- Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

- Altro (es. n. e VN di singole categorie di azioni, etc.)

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«Allegati» al Bilancio

Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.):

Relazione degli amministratori sulla situazione della società e

sull’andamento della gestione

Relazione dei sindaci e deposito del bilancio (art. 2429 c.c.)

Relazione in merito all’attività svolta dall’organo di controllo interno, ai

risultati prodotti dall’attività dell’organo nell’esercizio, eventuali

osservazioni e proposte in merito al bilancio da sottoporre ad approvazione

nell’assemblea dei soci

Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile (art. 2429 c.c.)

Società quotate -> Società di revisione

Società non quotate -> Società di revisione, revisore o collegio sindacale

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“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della

società e il risultato economico dell'esercizio.”

CLAUSOLA GENERALE Comma 2

Clausola

generale

Postulati di bilancio

Criteri di valutazione

CHIAREZZA

RAPPRESENTAZIONE

VERITIERA E CORRETTA

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b. Che cosa significa “modo veritiero e corretto”?

Requisito di tipo sostanziale: riguarda il contenuto dell’informativa di

bilancio:

o i conti annuali offrono una rappresentazione veritiera e corretta se

rispondono al fine assegnato al bilancio; si è visto però che

o il Legislatore italiano non dichiara esplicitamente il fine di bilancio;

o non esiste un reddito «vero» e un capitale di funzionamento «vero»

poiché sono quantità astratte.

Il Legislatore, in ogni caso, detta

I principi generali (art. 2423 bis c.c.)

I criteri particolari di valutazione (art. 2426 c.c.)

da cui si dovrebbe dedurre il fine di bilancio

Quindi, il bilancio offre una rappresentazione veritiera e corretta se rispetta le

norme sancite dal legislatore in tema di postulati di bilancio e criteri particolari

di valutazione

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Verità

Corrispondenza fra fatti

aziendali e valori iscritti

in bilancio

Correttezza

Rispetto delle norme del codice civile al

fine di ridurre la discrezionalità degli

amministratori

Quadro fedele

(IV Dir. CEE)

Reale finalità

• la situazione patrimoniale e finanziaria della società;

• il risultato economico dell’esercizio.

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b. Che cosa significa “modo veritiero e corretto”?

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OBBLIGO DI COMPLETEZZA INFORMATIVA

“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono

fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.”

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Comma 3

L’esigenza di fornire una chiara , veritiera e corretta

rappresentazione della situazione aziendale è tale da

imporre integrazioni (comma 3) e deroghe (commi 4 e 5).

QUALI E DOVE?

La norma non specifica quale tipo di informazioni e in quale documento inserirle.

Solitamente in NOTA INTEGRATIVA

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Comma 4

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di :

- rilevazione

- valutazione

- presentazione

- e informativa

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione

alla presente disposizione”

Il D.lgs. 139/2015 introduce il principio di RILEVANZA dell’informazione contabile.

Un’informazione contabile è rilevante «quando la sua omissione o errata indicazione

potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del

bilancio dell’impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre

voci analoghe» (Direttiva 2013/34/UE).

Le modalità e i criteri di attuazione di tale deroga devo essere indicate in Nota

Integrativa

PRINCIPIO DI RILEVANZA

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Comma 5

“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è

incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione

non deve essere applicata.

La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla

rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non

distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.”

DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI

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OBBLIGO DI DEROGA IN CASI ECCEZIONALI

In caso di contrasto tra norma civilistica e rappresentazione veritiera e corretta,

prevale quest’ultima.

Obbligo di derogare, in casi eccezionali, pur di fare in modo che il bilancio sia

una rappresentazione veritiera e corretta della gestione.

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Comma 5

Quali sono i CASI ECCEZIONALI? (= SPECIALI RAGIONI)

Fenomeni eccezionali che riguardano:

A) I BENI DELLA SOCIETA’

A.1 – Cambiamento di destinazione economica di un bene

della società (es. terreno agricolo che diventa edificabile)

A.2 – Eliminazione/attenuazione di vincoli e/o servitù

presenti sui beni (es. servitù di passaggio, servitù militare,

vincolo paesaggistico, archeologico)

A.3 – Cambiamento di destinazione giuridica di un bene (es.

stipula di un compromesso, prima del 31/12, per la vendita,

che avverrà dopo il 31/12, ad un prezzo superiore al valore

contabile)

B) IL CAPITALE DELLA SOCIETA’

E’ il caso in cui occorrerebbe ridurre il capitale sociale per

effetto di perdite. Gli amministratori possono invocare la

presenza di un «caso eccezionale» e proporre la

rivalutazione di qualche elemento attivo anziché ridurre il

capitale

DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI

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Casi

riconosciuti da

dottrina e

giurisprudenza

Caso

riconosciuto

solo dalla

dottrina

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«Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli

amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale

ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli

opportuni provvedimenti. […]

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo,

l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio

deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. […]»”

In tale sede l’assemblea può deliberare di:

- Rinviare le perdite al futuro (max 1 anno);

- Coprire la perdita riducendo il capitale in proporzione alle perdite

In alternativa, gli amministratori possono invocare un «caso eccezionale»:

Rivalutano i beni dell’attivo (in relazione all’effettivo valore di mercato)

Creano una riserva di rivalutazione -> che incrementa il CN -> la perdita si riduce a

meno di un terzo del capitale

Art. 2446 c.c. Riduzione del capitale per perdite

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Esempio – CASO A.1

Nel 2016 la società acquista un terreno agricolo per € 2.000.

Nel 2017 il piano regolatore cambia ed il terreno diventa edificabile. Il suo

valore di mercato è stimato pari a € 10.000 da un perito.

Nel 2018 il terreno viene venduto:

Ipotesi A) Prezzo € 10.000

Ipotesi B) Prezzo € 8.000

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Esempio – CASO A.1

x/x/2016

TERRENO a BANCA 2.000

31/12/2016

SP a TERRENO 2.000

31/12/2017

TERRENO a RIVALUTAZIONE 8.000

31/12/2017

RIVALUTAZIONE a RISERVA NON

DISPONIBILE 8.000

31/12/2017

SP a TERRENO 10.000

31/12/2017

RISERVA NON DISPONIB a SP 8.000

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Esempio – CASO A.1 segue

Ipotesi A) Prezzo = € 10.000.

x/x/2018

BANCA a TERRENO 10.000

dd

RISERVA NON DISP a RISERVA DISP 8.000

La riserva è diventata disponibile, posso distribuirla ai soci

dd

RISERVA DISP a AZIONISTI C/DIVID 8.000

Il plusvalore viene realizzato con la vendita. Posso liberare la riserva

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Esempio – CASO A.1 segue

Ipotesi B) Prezzo € 8.000

x/x/2018

DIVERSI a TERRENO 10.000

BANCA 8.000

MINUSVALENZA 2.000

31/12/2018

CE a MINUSVALENZA 2.000

dd

RISERVA NON DISPONIB a UTILIZZO RIS NON

DISP 2.000

dd

UTILIZZO RIS NON DISP a CE 2.000

La riserva residua diventa disponibile, posso distribuirla ai soci

dd

RISERVA DISP a AZIONISTI C/DIVID 6.000

dd

RISERVA NON DISP a RIS. DISPONIB 6.000

Si utilizza parte della Riserva non disponibile a copertura della Minusvalenza

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Esempio – CASO A.2

La società X ha acquistato due anni fa un fabbricato del costo storico di € 500,

con vita utile di 10 anni. Il bene è ammortizzato a quote costanti.

Al 31/12/n la Società, dopo aver rilevato la seconda quota di ammortamento del

cespite, a seguito della rimozione di vincoli archeologici determina un valore

corrente dello stesso di € 440.

Gli amministratori invocano i casi eccezionali.

Si redigano le scritture in PD al 31/12/n e al 31/12/n+1

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Esempio – CASO A.2

31/12/n

AMMORTAM FABBR. a F.DO AMM.TO FABBR 50

Il fabbricato pertanto risulta avere attualmente un valore contabile di € 400

FABBRICATO

500

F.DO AMM.TO

FABBRICATO

50 (amm.to

primo anno)

50 (amm.to

secondo

anno)

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Esempio – CASO A.2

dd

FABBRICATO a RIVALUTAZIONE 40

dd

RIVALUTAZIONE a RISERVA NON DISP 40

31/12/n+1

AMMORTAM FABBR. a F.DO AMM.TO FABBR 55

A seguito della rivalutazione, la società decide di mantenere inalterata la vita

utile residua del fabbricato (8 anni). La nuova quota di ammortamento sarà

dunque 440/8=55, di cui 50 relativa al piano antecedente la rivalutazione e 5 al

valore rivalutato

Ogni anno, mediante il processo di ammortamento, la società recupera una parte

del valore della riserva non disponibile, pari all’ammontare della quota di

ammortamento relativa al valore rivalutato

31/12/n+1

RIS. NON DISP. a RISERVA DISP 5

Poiché il valore corrente è € 440 a fronte di un valore contabile di € 400, gli

amministratori invocano i casi eccezionali e procedono alla rivalutazione del

cespite, iscrivendo il plusvalore in una riserva non disponibile

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Esempio – CASO A.3

La società X ha un fabbricato iscritto in bilancio al valore contabile di € 300. Al

30/12/n stipula con terzi un compromesso di vendita del fabbricato per €370.

Gli amministratori invocano le speciali ragioni a norma dell’art. 2423, 5 comma

cc. La vendita avviene in data 3/3/n+1

(Si ipotizzi, per semplicità, che negli anni passati si è provveduto ad un

ammortamento in conto, e pertanto non è presente il fondo ammortamento).

Si redigano le scritture in PD al 31/12/n e al 3/3/n+1 nelle seguenti due ipotesi

Ipotesi A) Prezzo € 370

Ipotesi B) Prezzo € 350

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Esempio – CASO A.3

30/12/n

FABBRICATO a RIVALUTAZIONE 70

dd

RIVALUTAZIONE a RISERVA NON DISP 70

FABBRICATO

370

dd

SP a FABBRICATO 370

dd

RISERVA NON DISPONIB a SP 70

RISERVA NON DISP

70

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Esempio – CASO A.3 segue

Ipotesi A) Prezzo € 370

3/3/n+1

BANCA a FABBRICATO 370

dd

RISERVA NON DISP a RISERVA DISP 70

La riserva è diventata disponibile, posso distribuirla ai soci

dd

RISERVA DISP a AZIONISTI C/DIVID 70

Il plusvalore viene realizzato con la vendita. Posso liberare la riserva

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Esempio – CASO A.3 segue

Ipotesi B) Prezzo € 350

3/3/n+1

DIVERSI a FABBRICATO 370

BANCA 350

MINUSVALENZA 20

31/12/2018

CE a MINUSVALENZA 20

dd

RISERVA NON DISPONIB a UTILIZZO RIS NON

DISP 20

dd

UTILIZZO RIS NON DISP a CE 20

La riserva residua diventa disponibile, posso distribuirla ai soci

dd

RISERVA DISP a AZIONISTI C/DIVID 50

dd

RISERVA NON DISP a RIS. DISPONIB 50

Si utilizza parte della Riserva non disponibile a copertura della Minusvalenza

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Quindi, come abbiamo visto negli esempi precedenti, il recupero del valore della

riserva non disponibile può avvenire in due modi:

A. RECUPERO DIRETTO: mediante la vendita del cespite

B. RECUPERO INDIRETTO: mediante l’ammortamento

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Esempio – CASO B

IMMOBILIZZ. a RIVALUTAZIONE ?

Di quanto rivalutare?

- Rivalutazione pari alla perdita: 350

- Rivalutazione pari al plusvalore dell’immobile: 500

- Rivalutazione per un importo tale da contenere la perdita entro 1/3: 151

RIVALUTAZIONE a RIS. NON DISPONIB ?

SP

Immob. 6.000 CS 900

Perdita 350 ….

Ipotesi) E’ cambiata la destinazione economica del bene.

Sulla base di una perizia, il valore di mercato dell’immobile è pari a 6.500 €

La perdita è superiore ad un terzo del capitale.

Gli amministratori invocano i casi eccezionali, così facendo possono

rivalutare le immobilizzazioni

La prassi valutativa

per prudenza valuta

al minore tra

perdita e plusvalore