Le novità del bilancio 2016 - dottoricommercialisti.net · societario, contabilità e revisione...
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Introduzione
Cenni Storici e iter di emanazione della Direttiva
Comunicazione della Commissione Europea sull'esigenza di ridurre gli errori amministrativi a
carico delle imprese
Programma di azione per semplificare contesto in cui operano le imprese, in materia di diritto
societario, contabilità e revisione contabile
Consultazione
Luglio 2007
Ottobre 2011
"Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai
bilanci consolidati e delle relative relazioni di taluni tipi di imprese"
Consultazione
Giugno 2013
Pubblicazione della Direttiva 2013/34/EU in materia di bilanci d'esercizio e bilanci consolidati
che abroga le precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/349/Cee ("IV Direttiva" e "VII Direttiva")
Obbligo di recepimento per gli stati membri entro il 20 luglio 2015 ed applicazione dai bilanci
2016
2
Introduzione
Obiettivi della nuova Direttiva
Ridurre gli oneri amministrativiparticolare riferimento piccole imprese
Aumentare la
chiarezza e la
comparabilità
dei bilanci
Tutelare le
esigenze
essenziali
degli
utilizzatori
Migliorare la
trasparenza dei
pagamenti ai governi
da parte di imprese
delle industrie
estrattive e utilizzatrici
di aree forestali
4
Introduzione
Iter di recepimento in Italia
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (G.U. 04/09/2015)
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (G.U. 01/09/2015)
Parere Commissioni Parlamentari
Schema di decreto legislativo di recepimento approvato dal Consiglio dei
Ministri il 18 maggio 2015
Consultazione MEF giugno 2014 e aprile 2015
Legge Delega 7 ottobre 2014, n. 154
Entrata in Vigore:
Bilanci esercizi finanziari con
inizio 1 gennaio 2016
5
Introduzione
Recepimento in Italia Direttiva 34
Decreto Legislativo 18 agosto
2015, n. 139
Integra e modifica il Codice Civile e il
D.Lgs. 127/91 in materia di bilancio
d'esercizio e consolidato.
Apporta modifiche ad altri provvedimenti
legislativi per adeguarli alle previsioni della
Direttiva 34 o per esigenze di
coordinamento:- D.Lgs. 173/97 (Assicurazioni)
- Decreto 38/2005 (Principi contabili
Internazionali)
- Decreto 39/2010 (Revisione Legale)
Nuova disciplina sugli obblighi di
trasparenza per le imprese operanti nel
settore estrattivo o di sfruttamento delle
aree forestali.
Decreto Legislativo 18 agosto
2015, n. 136
Disciplina i bilanci degli intermediari
finanziari che redigono il bilancio
secondo le previsioni delle Direttiva
86/635/CEE, ovvero il D.Lgs. 87/92
(confidi minori, operatori microcredito e
soggetti autorizzati ad erogare
finanziamenti nei confronti del pubblico).
Apporta modifiche ad altri provvedimenti
legislativi relativamente agli obblighi di
redazione del bilancio consolidato
redatto in accordo agli IFRS dagli
intermediari bancari o finanziari vigilati
da Banca d'Italia
Entrata in Vigore:
Bilanci esercizi
finanziari con inizio
1° gennaio 2016
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Introduzione
Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015
1 2 3 4 5
Categorie di
imprese e gruppi
Principi generali
Valutazioni Bilancio
Prospetti
Bilancio e Note
Integrative
Bilancio in
forma
abbreviata e
microimprese
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Introduzione
Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015
1 2 3 4 5
Categorie di
imprese e gruppi
Principi generali
Valutazioni Bilancio
Prospetti
Bilancio e Note
Integrative
Bilancio in
forma
abbreviata e
microimprese
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Introduzione
Ambiti recepiti dal D.Lgs. 139/2015
Limiti e specificità recepiti dal
D.Lgs. 139/2015
Grandi Imprese/EIP Medie Imprese Piccole Imprese Micro Imprese
Grandi gruppi Gruppi medi Piccoli Gruppi
Totale stato patrimoniale > 20 mln 20 mln 4 mln 0,175 mlnRicavi netti delle prestazioni > 40 mln 40 mln 8 mln 0,35 mlnNumero medio dei dipendenti > 250 250 50 5
Esenzioni NI e ulteriori
semplificazioni sui
prospetti
Possibile esenzione dalla
Relazione sulla Gestione
Possibile esenzione dalla
Relazione sulla Gestione
Semplificazioni SP Semplificazioni SP
Semplificazioni CE Semplificazioni CE Semplificazioni CE
Esenzioni parziali o
totali alla pubblicazione
Esenzioni parziali o totali
alla pubblicazione
Esenzioni parziali o totali
alla pubblicazione
Informazioni aggiuntive
in NI
Specificità previste dalla Direttiva 34
per i gruppi
Esenzione a scelta
dello Stato Membro
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Introduzione
Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015
1 2 3 4 5
Categorie di
imprese e gruppi
Principi generali
Valutazioni Bilancio
Prospetti
Bilancio e Note
Integrative
Bilancio in
forma
abbreviata e
microimprese
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Principali Novità e Modifiche
Principio di rilevanza
NOVITA': Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione
e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
NOVITA': Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione
e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
Art. 2423, c. 4 – Redazione del bilancio
CONSIDERAZIONI:
■ Prevalente dottrina e giurisprudenza già riconoscevano l'esistenza di un principio generale di
rilevanza nell'attuale disciplina di bilancio.
■ L'ultimo capoverso della norma dovrà essere meglio declinato dall'OIC.
CONSIDERAZIONI:
■ Prevalente dottrina e giurisprudenza già riconoscevano l'esistenza di un principio generale di
rilevanza nell'attuale disciplina di bilancio.
■ L'ultimo capoverso della norma dovrà essere meglio declinato dall'OIC.
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Principali Novità e Modifiche
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma
NOVITA': 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
1-bis: La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.
NOVITA': 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
1-bis: La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.
Art. 2423-bis, c. 1 – Principi di redazione del bilancio
CONSIDERAZIONI:
■ È ora chiaro il recepimento del principio generale di prevalenza della sostanza
(economica) sulla forma.
■ Il termine "contratto" potrebbe non essere correttamente interpretato. Il testo originale della
Direttiva usa il termine "agreement".
■ Le circostanze di possibile impatto sono numerose. Saranno estremamente importanti le
modalità con cui l'OIC declinerà il principio generale.
CONSIDERAZIONI:
■ È ora chiaro il recepimento del principio generale di prevalenza della sostanza
(economica) sulla forma.
■ Il termine "contratto" potrebbe non essere correttamente interpretato. Il testo originale della
Direttiva usa il termine "agreement".
■ Le circostanze di possibile impatto sono numerose. Saranno estremamente importanti le
modalità con cui l'OIC declinerà il principio generale.
PRIMA: 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato.
PRIMA: 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato.
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Introduzione
Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015
1 2 3 4 5
Categorie di
imprese e gruppi
Principi generali
Valutazioni Bilancio
Prospetti
Bilancio e Note
Integrative
Bilancio in
forma
abbreviata e
microimprese
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Principali Novità
Costo ammortizzato e attualizzazione
NOVITA': le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio
del costo ammortizzato, ove applicabile.
NOVITA': le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio
del costo ammortizzato, ove applicabile.
Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione
NOVITA': i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore
di presumibile realizzo.
NOVITA': i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore
di presumibile realizzo.
CONSIDERAZIONI:
■ "Fattore temporale":
‒ rilevazione iniziale ad un valore attuale invece che al valore nominale, rispetto all'iscrizione al fair value
IAS/IFRS
‒ utilizzo del metodo del tasso di interesse effettivo nell'applicazione del costo ammortizzato.
■ Trattamento delle eventuali differenze derivanti dalla rilevazione iniziale di operazioni con soci o società
controllate.
■ Attuale differente contabilizzazione dell'eventuale attualizzazione di crediti/debiti.
■ Riferimento infelice al valore di presumibile realizzo, già incluso teoricamente nel concetto di costo
ammortizzato.
■ Per i titoli di debito è esclusa l'attualizzazione nel "presupposto che producano interessi in linea con quelli
di mercato".
■ Facoltà di applicare il criterio a partire dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2016.
CONSIDERAZIONI:
■ "Fattore temporale":
‒ rilevazione iniziale ad un valore attuale invece che al valore nominale, rispetto all'iscrizione al fair value
IAS/IFRS
‒ utilizzo del metodo del tasso di interesse effettivo nell'applicazione del costo ammortizzato.
■ Trattamento delle eventuali differenze derivanti dalla rilevazione iniziale di operazioni con soci o società
controllate.
■ Attuale differente contabilizzazione dell'eventuale attualizzazione di crediti/debiti.
■ Riferimento infelice al valore di presumibile realizzo, già incluso teoricamente nel concetto di costo
ammortizzato.
■ Per i titoli di debito è esclusa l'attualizzazione nel "presupposto che producano interessi in linea con quelli
di mercato".
■ Facoltà di applicare il criterio a partire dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2016.
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Principali Novità
Strumenti finanziari derivati
NOVITA': Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari,
sono iscritti al fair value.
NOVITA': Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari,
sono iscritti al fair value.
Art. 2426, c. 1, n. 11-bis) – Criteri di valutazione
∆ fair value di uno strumento finanziario derivato
Se lo strumento non è di copertura CE
Se lo strumento è di copertura
Fair Value Hedge: ∆ fair value CE
Cash Flow Hedge: ∆ fair value SP
Il ∆ fair value è imputato a una riserva positiva o negativa di PN. Tale riserva è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.
IAS 39 evidenzia casi in cui non
occorre scorporate il derivato
Efficacia
copertura
slide successive
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Principali Novità
Strumenti finanziari derivati
NOVITA': si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e
quelle dello strumento di copertura.
NOVITA': si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e
quelle dello strumento di copertura.
Art. 2426, c. 1, n. 11-bis) – Criteri di valutazione
All'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione
formale della relazione di copertura
L'efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata
Ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace, in modo
coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente
documentata
Per le coperture di flussi finanziari, una programmata operazione
che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve
presentare un'esposizione alle variazioni di flussi finanziari che
potrebbe infine incidere sul conto economico
Sono
soddis
fatte
le c
ondiz
ioniper
la
rile
va
zio
ne
de
llaco
pe
rtu
ra?
La copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è
considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di
riferimento per cui la copertura era stata designata
Rilevazione
copertura
consentita
Si
IAS
39.88??
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Principali Novità
Strumenti finanziari derivati di copertura
NOVITA': Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati
simmetricamente allo strumento derivato di copertura.
NOVITA': Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati
simmetricamente allo strumento derivato di copertura.
Art. 2426, c. 1, n. 11-bis) – Criteri di valutazione
Parte inefficace in caso
di cash flow hedge
Parte inefficace in caso
di cash flow hedgeSPSP CECEVs
"…simmetricamente…""…simmetricamente…"
Strumento oggetto di
copertura valutato con lo
stesso criterio dello
strumento derivato
Strumento oggetto di
copertura valutato con lo
stesso criterio dello
strumento derivato
Elemento oggetto di copertura è
rettificato delle variazioni di valore
relative al solo rischio coperto.
Elemento oggetto di copertura è
rettificato delle variazioni di valore
relative al solo rischio coperto.Vs
Tematiche aperte
Scomposizione
FV derivato di
copertura
Regole di
"discontinuing"
Coperture con
elementi
monetari
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Principali Novità e Modifiche
Ammortamento Avviamento
NOVITA': l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio
sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.
L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi
eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro
un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del
periodo di ammortamento dell'avviamento.
NOVITA': l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio
sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.
L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi
eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro
un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del
periodo di ammortamento dell'avviamento.
Art. 2426, c. 1, n. 6) – Criteri di valutazione
PRIMA: l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio
sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere
ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare
sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la
durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa.
PRIMA: l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio
sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere
ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare
sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la
durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa.
CONSIDERAZIONI:
■ Invertita la logica di determinazione della vita utile ed eliminato ogni limite massimo
convenzionale.
■ Le norme transitorie consentono di proseguire il piano di ammortamento degli avviamenti
iscritti precedentemente all'entrata in vigore delle nuove norme.
CONSIDERAZIONI:
■ Invertita la logica di determinazione della vita utile ed eliminato ogni limite massimo
convenzionale.
■ Le norme transitorie consentono di proseguire il piano di ammortamento degli avviamenti
iscritti precedentemente all'entrata in vigore delle nuove norme.
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Principali Modifiche
Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
NOVITA': i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di
impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali
in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un
periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e
ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
NOVITA': i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di
impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali
in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un
periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e
ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Art. 2426, c. 1, n. 5) – Criteri di valutazione
PRIMA: i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
PRIMA: i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
CONSIDERAZIONI: La norma non fa più riferimento ai costi di ricerca e ai costi di pubblicità fra
i costi a utilità pluriennale che possono essere capitalizzati. Da valutare la portata delle
modifiche da un punto di vista operativo anche alla luce di futuri chiarimenti da parte dell'OIC.
CONSIDERAZIONI: La norma non fa più riferimento ai costi di ricerca e ai costi di pubblicità fra
i costi a utilità pluriennale che possono essere capitalizzati. Da valutare la portata delle
modifiche da un punto di vista operativo anche alla luce di futuri chiarimenti da parte dell'OIC.
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Introduzione
Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015
1 2 3 4 5
Categorie di
imprese e gruppi
Principi generali
Valutazioni Bilancio
Prospetti
Bilancio e Note
Integrative
Bilancio in
forma
abbreviata e
microimprese
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Principali Novità e Modifiche
Rendiconto Finanziario
PRIMA: Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
PRIMA: Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
NOVITA': Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
NOVITA': Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Art. 2423, c. 1 – Redazione del bilancio
Art. 2425-ter - Rendiconto finanziario
NOVITA': Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per
quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine
dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di
investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni
con i soci.
NOVITA': Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per
quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine
dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di
investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni
con i soci.
CONSIDERAZIONI: Il nuovo art. 2425-ter fornisce alcune indicazioni generali ai fini della
redazione del rendiconto finanziario in linea con quanto previsto dal nuovo principio contabile
OIC 10.
CONSIDERAZIONI: Il nuovo art. 2425-ter fornisce alcune indicazioni generali ai fini della
redazione del rendiconto finanziario in linea con quanto previsto dal nuovo principio contabile
OIC 10.
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Principali Novità e Modifiche
Azioni proprie
PRIMA: Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del
bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.
PRIMA: Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del
bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.
NOVITA': L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale
importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.
NOVITA': L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale
importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.
Art. 2357-ter, c. 3 - Disciplina delle azioni proprie
Art. 2424-bis, c. 7 – Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
CONSIDERAZIONI: Modalità di contabilizzazione degli effetti sul patrimonio netto iniziale e
informazioni comparative.
CONSIDERAZIONI: Modalità di contabilizzazione degli effetti sul patrimonio netto iniziale e
informazioni comparative.
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Principali Novità e Modifiche
Proventi e oneri straordinari
NOVITA': La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o
di costo di entità o incidenza eccezionali.
NOVITA': La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o
di costo di entità o incidenza eccezionali.
Art. 2425 - Contenuto del conto economico
Art. 2427 - Contenuto della nota integrativa
Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa)
PRIMA:
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite
straordinarie (20-21).
PRIMA:
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite
straordinarie (20-21).
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Principali Novità e Modifiche
Prospetti Bilancio e Note Integrative
Nota
Integrativa
Conto
economicoRendiconto
finanziarioBilancio
Stato
patrimoniale
Art. 2424 "Contenuto dello stato patrimoniale"
Principali variazioni
ATTIVO PASSIVO■ Costi di sviluppo (in precedenza "costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità")
■ B III 1d: Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
■ B III 2d: Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
■ B III 4: Strumenti finanziari derivati attivi
■ C II 5: Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
■ C III 3-bis: Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
■ C III 5: Strumenti finanziari derivati attivi
■ A VII: Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi
■ A X: Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
■ B 3): Strumenti finanziari derivati passivi
■ D 11-bis): Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
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Principali Novità e Modifiche
Prospetti Bilancio e Note Integrative
Nota
Integrativa
Conto
economicoRendiconto
finanziarioBilancio
Stato
patrimoniale
Art. 2425 "Contenuto del conto economico"
Principali variazioni
C) Proventi e oneri finanziari
■ 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli
relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime
■ 16) a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
■ 16) d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
■ D 18) d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati
■ D 19) d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati
E) Proventi e oneri straordinari: la nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di
ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
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Principali Novità
Altre Novità riguardanti la nota integrativa
NOVITA':
■ Le informazioni sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico. [c. 2]
■ La nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. [c.1, n. 22-quater]
■ A seguito dell'eliminazione di conti d'ordine, l'entità deve riportare nella nota integrativa [c.1,
n.9]:
- L''importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali
prestate;
- gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese
sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati
■ La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di
costo di entità o incidenza eccezionali. [c.1, n.13]
NOVITA':
■ Le informazioni sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico. [c. 2]
■ La nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. [c.1, n. 22-quater]
■ A seguito dell'eliminazione di conti d'ordine, l'entità deve riportare nella nota integrativa [c.1,
n.9]:
- L''importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali
prestate;
- gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese
sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati
■ La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di
costo di entità o incidenza eccezionali. [c.1, n.13]
Art. 2427 - Contenuto della nota integrativa
27
Principali Novità
Altre Novità riguardanti la nota integrativa
NOVITA':
■ La nota integrativa deve indicare:
- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme
più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il
luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [c.1, n. 22-quinquies]
- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più
piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo
in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [c.1, n. 22-sexies]
- la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. [c.1, n. 22-septies]
■ Con riferimento agli amministratori e ai sindaci, la nota integrativa deve indicare:
- l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori
ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse,
le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto
di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. [c.1, n.16]
NOVITA':
■ La nota integrativa deve indicare:
- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme
più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il
luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [c.1, n. 22-quinquies]
- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più
piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo
in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [c.1, n. 22-sexies]
- la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. [c.1, n. 22-septies]
■ Con riferimento agli amministratori e ai sindaci, la nota integrativa deve indicare:
- l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori
ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse,
le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto
di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. [c.1, n.16]
Art. 2427 - Contenuto della nota integrativa
28
Introduzione
Principali linee di intervento del D.Lgs. 139/2015
1 2 3 4 5
Categorie di
imprese e gruppi
Principi generali
Valutazioni Bilancio
Prospetti
Bilancio e Note
Integrative
Bilancio in
forma
abbreviata e
microimprese
29
Principali Novità
Art 2435-bis - Bilancio in forma abbreviata
Art. 2435–bis - Bilancio in forma abbreviata
esonerate dalla redazione del rendiconto finanziarioesonerate dalla redazione del rendiconto finanziario
facoltà di non utilizzo del costo ammortizzato per i
titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti
facoltà di non utilizzo del costo ammortizzato per i
titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti
la natura e l'effetto
patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell'esercizio
la natura e l'effetto
patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell'esercizio
i movimenti delle immobilizzazioni,
specificando per ciascuna voce: il costo; le
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti
da una ad altra voce, le alienazioni
avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati
nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio
i movimenti delle immobilizzazioni,
specificando per ciascuna voce: il costo; le
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti
da una ad altra voce, le alienazioni
avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati
nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio
La nota integrativa di un bilancio in forma abbreviata deve indicare: La nota integrativa di un bilancio in forma abbreviata deve indicare:
l'importo complessivo degli
impegni, delle garanzie e
delle passività potenziali
non risultanti dallo stato
patrimoniale
l'importo complessivo degli
impegni, delle garanzie e
delle passività potenziali
non risultanti dallo stato
patrimoniale
l'importo e la natura dei
singoli elementi di ricavo o di
costo di entità o incidenza
eccezionali
l'importo e la natura dei
singoli elementi di ricavo o di
costo di entità o incidenza
eccezionali
30
Principali Novità
Art 2435-ter - Bilancio delle micro imprese
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Per schemi di
bilancio e criteri di
valutazione si
applicano le
disposizioni
dell'art. 2435-bis -
Bilancio in forma
abbreviata
Per schemi di
bilancio e criteri di
valutazione si
applicano le
disposizioni
dell'art. 2435-bis -
Bilancio in forma
abbreviata
ESONERI
rendiconto finanziariorendiconto finanziario
la redazione della nota integrativa quando in calce allo
stato patrimoniale risultino le informazioni relative
all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e
delle passività potenziali e alcune informazioni relative ai
rapporti con amministratori e sindaci.
la redazione della nota integrativa quando in calce allo
stato patrimoniale risultino le informazioni relative
all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e
delle passività potenziali e alcune informazioni relative ai
rapporti con amministratori e sindaci.
la redazione della relazione sulla gestione quando in
calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni
richieste relative al numero e al valore nominale delle azioni
proprie e di azioni o quote delle società controllanti.
la redazione della relazione sulla gestione quando in
calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni
richieste relative al numero e al valore nominale delle azioni
proprie e di azioni o quote delle società controllanti.
Obbligo deroga alle norme di redazione del bilancio se
incompatibili con la rappresentazione veritiera e
corretta
Obbligo deroga alle norme di redazione del bilancio se
incompatibili con la rappresentazione veritiera e
corretta
Valutazione al fair value degli strumenti finanziari
derivati
Valutazione al fair value degli strumenti finanziari
derivati
31
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
(Art. 12 D.Lgs. 139/2015)
Bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2016Bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2016
Applicazione retrospettica con facoltà di deroga per le operazioni antecedenti il 1
gennaio 2016 con riferimento a:
Costo
ammortizzatoAmmortamento
avviamentoAttualizzazione
33
Altre disposizioni normative
Impatti del Decreto sul D.Lgs. 39/2010 (Revisione Legale)
I revisori legali esprimono un giudizio:
Se la relazione sulla
gestione è coerente
con il bilancio
dello stesso
esercizio
Se la relazione sulla
gestione è stata
preparata in
conformità ai requisiti
di legge applicabili
NEW
Il giudizio contiene una
dichiarazione circa
l'eventuale
identificazione di errori
significativi nella
relazione sulla gestione
35
Bilancio Consolidato
Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
NOVITA': Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che,
unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi,
due dei seguenti limiti:
- 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali
- 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle
imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 29 gennaio 2020, n.39.
NOVITA': Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che,
unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi,
due dei seguenti limiti:
- 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali
- 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle
imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 29 gennaio 2020, n.39.
Art. 27, c. 1 e 2 - Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio
consolidatoPRIMA: Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che,
unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi,
due dei seguenti limiti:
- 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali
- 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle
imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.
PRIMA: Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che,
unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi,
due dei seguenti limiti:
- 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali
- 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle
imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.
36
Bilancio Consolidato
Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
■ NOVITA': Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo
imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati dal secondo comma
dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal
consolidamento ai sensi dell'articolo 28.
■ NOVITA': Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo
imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati dal secondo comma
dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal
consolidamento ai sensi dell'articolo 28.
Art. 27, c. 3 - Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
a)la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel
secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di
tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
a)la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel
secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di
tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
Possono essere escluse dal consolidamento
le imprese controllate quando:
Possono essere escluse dal consolidamento
le imprese controllate quando:
Art. 28 - Casi di esclusione dal consolidamento
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è
soggetto a gravi e durature restrizioni;
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è
soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) In casi eccezionali, non è possibile ottenere
tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le
necessarie informazioni;
c) In casi eccezionali, non è possibile ottenere
tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le
necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente
allo scopo della successiva alienazione.
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente
allo scopo della successiva alienazione.
37
Bilancio Consolidato
Consolidamento delle partecipazioni
NOVITA': 3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto
denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati
economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri
futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "avviamento", salvo che
debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo è
ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n.6, dall'art. 2426 del codice civile.
NOVITA': 3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto
denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati
economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri
futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "avviamento", salvo che
debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo è
ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n.6, dall'art. 2426 del codice civile.
Art. 33, c. 3 - Consolidamento delle partecipazioni
PRIMA: 3.L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto
denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati
economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri
futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da
consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da
consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è
ammortizzato nel periodo previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile.
PRIMA: 3.L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto
denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati
economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri
futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da
consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da
consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo è
ammortizzato nel periodo previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile.
CONSIDERAZIONI (OIC 17 attuale): Qualora non siano soddisfatte le condizioni per
l'iscrizione di tali maggiori valori nell'attivo dello stato patrimoniale, in quanto l'eccedenza non
corrisponde a un maggior valore della partecipata, essa è iscritta in detrazione della riserva
di consolidamento, fino a concorrenza del relativo importo, e, per l'eventuale eccedenza,
imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 “oneri”.
CONSIDERAZIONI (OIC 17 attuale): Qualora non siano soddisfatte le condizioni per
l'iscrizione di tali maggiori valori nell'attivo dello stato patrimoniale, in quanto l'eccedenza non
corrisponde a un maggior valore della partecipata, essa è iscritta in detrazione della riserva
di consolidamento, fino a concorrenza del relativo importo, e, per l'eventuale eccedenza,
imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 “oneri”.
38
Bilancio Consolidato
Uniformità dei criteri di valutazione
NOVITA':
■ 1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
■ 2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1,
purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.
NOVITA':
■ 1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
■ 2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1,
purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.
Art. 34 - Uniformità dei criteri di valutazione
NOVITA':
■ Criteri di valutazione e nuovi obblighi informativi in linea con quelli introdotti nel Codice Civile
per la redazione del bilancio d'esercizio [art. 33, art. 38]
■ Obbligo del rendiconto finanziario anche con riferimento al bilancio consolidato [art. 29, c.1]
■ Esplicitato il principio della irrilevanza [art. 29, c. 3-bis]
■ Possibilità di esonero dalla redazione del bilancio consolidato per le subholding se la propria
controllante redige un bilancio consolidato in base ai principi contabili internazionali, adottati
dall'Unione Europea. In caso di esonero il bilancio consolidato da depositare può essere
redatto in lingua italiana o in inglese. Tale esonero non è applicabile se la subholding ha
hanno valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o
dell'Unione Europea. [art. 27, c. 4 e 5]
NOVITA':
■ Criteri di valutazione e nuovi obblighi informativi in linea con quelli introdotti nel Codice Civile
per la redazione del bilancio d'esercizio [art. 33, art. 38]
■ Obbligo del rendiconto finanziario anche con riferimento al bilancio consolidato [art. 29, c.1]
■ Esplicitato il principio della irrilevanza [art. 29, c. 3-bis]
■ Possibilità di esonero dalla redazione del bilancio consolidato per le subholding se la propria
controllante redige un bilancio consolidato in base ai principi contabili internazionali, adottati
dall'Unione Europea. In caso di esonero il bilancio consolidato da depositare può essere
redatto in lingua italiana o in inglese. Tale esonero non è applicabile se la subholding ha
hanno valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o
dell'Unione Europea. [art. 27, c. 4 e 5]
40
■ l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;■ l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;
Principali Novità
Relazione sui pagamenti a favore dei Governi
Art. 2 – Ambito di applicazione
NOVITA': Le grandi società e gli enti di interesse pubblico, operanti nei settori delle industri
estrattive o di utilizzo di aree forestali, redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui
pagamenti effettuati ai governi.
NOVITA': Le grandi società e gli enti di interesse pubblico, operanti nei settori delle industri
estrattive o di utilizzo di aree forestali, redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui
pagamenti effettuati ai governi.
Il contenuto della relazione sui pagamenti ai governi include:
■ l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella
definizione di governo
■ l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella
definizione di governo
■ l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.■ l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.
42
Impatti fiscali
Art. 11 – Clausola di invarianza finanziaria
NOVITA': Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
NOVITA': Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
CONSIDERAZIONI: il legislatore esclude che via siano conseguenze fiscali dovute
all'applicazione del Decreto. Occorrerà attendere che vengano forniti chiarimenti in merito al
trattamento fiscale delle novità introdotte.
CONSIDERAZIONI: il legislatore esclude che via siano conseguenze fiscali dovute
all'applicazione del Decreto. Occorrerà attendere che vengano forniti chiarimenti in merito al
trattamento fiscale delle novità introdotte.
44
Passi successivi
Piano OIC – Allineamento dei principi contabili
■ Relazione ministeriale: "Il comma 3 dell'articolo 12 (Disposizioni Transitorie) dispone che
l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle
disposizioni contenute nel decreto".
■ Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle
nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti.
■ Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria
declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche.
■ Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed
indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni
di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione.
■ Relazione ministeriale: "Il comma 3 dell'articolo 12 (Disposizioni Transitorie) dispone che
l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle
disposizioni contenute nel decreto".
■ Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle
nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti.
■ Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria
declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche.
■ Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed
indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni
di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione.
■ L'OIC ha costituito un tavolo di lavoro finalizzato all'aggiornamento dei principi contabili cui
partecipa anche Assirevi.
■ L'OIC ha costituito un tavolo di lavoro finalizzato all'aggiornamento dei principi contabili cui
partecipa anche Assirevi.