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Le evoluzioni del diritto di accesso agli atti: dall’accesso «civico» all’accesso «libero ed universale» Incontro di formazione presso il CUG – Corte d’Appello di Roma 27.2.2017 La presente relazione ripercorre i nodi salienti dell’incontro di formazione tenutosi presso il CUG – Corte d’Appello di Roma in data 27.2.2017 che si è sviluppato con il seguente ordine di trattazione dei nuclei tematici centrali: 1. La classificazione e l’esame delle diverse forme d’accesso 2. Gli obblighi di trasparenza e i soggetti tenuti alla pubblicazione; 3. I documenti oggetto di pubblicazione; 4. Focus: obbligo di pubblicazione concernente gli amministratori e organi giurisdizionali; 5. Conclusioni. 1. La classificazione e l’esame delle diverse forme d’accesso In via del tutto preliminare e al fine di chiarire l’evoluzione del tema trattato, si impone di procedere alla classificazione delle diverse forme di accesso con 1

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Le evoluzioni del diritto di accesso agli atti: dall’accesso «civico» all’accesso «libero ed universale»

Incontro di formazione presso il CUG – Corte d’Appello di Roma

27.2.2017

La presente relazione ripercorre i nodi salienti dell’incontro di formazione tenutosi presso il CUG – Corte d’Appello di Roma in data 27.2.2017 che si è sviluppato con il seguente ordine di trattazione dei nuclei tematici centrali:

1. La classificazione e l’esame delle diverse forme d’accesso2. Gli obblighi di trasparenza e i soggetti tenuti alla

pubblicazione;3. I documenti oggetto di pubblicazione;4. Focus: obbligo di pubblicazione concernente gli

amministratori e organi giurisdizionali;5. Conclusioni.

1. La classificazione e l’esame delle diverse forme d’accessoIn via del tutto preliminare e al fine di chiarire l’evoluzione del tema trattato, si impone di procedere alla classificazione delle diverse forme di accesso con la contestuale individuazione dei principali riferimenti normativi:

a) La prima forma di accesso, che potremmo definire “classica”, è quella disciplinata dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990. La legge sul procedimento amministrativo individua nell’accesso ai documenti lo strumento teso ad assicurare la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica e la

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trasparenza come principio generale dell’attività amministrativa. Le norme in questione individuano le ipotesi e i limiti dell’accesso, ricollegando l’ostensibilità dei documenti al ricorrere di taluni requisiti legittimanti, quali l’intesse vantato dal soggetto istante;

b) Con il D.Lgs. n. 33/2013, il legislatore è intervenuto nell’assetto ordinamentale, al fine di prevedere un accrescimento delle ipotesi di atti e documenti oggetto di pubblicazione. Tale enumerazione di provvedimenti soggetti a pubblicazione è racchiuso in un corpus normativo unitario volto a perseguire l’obiettivo dell’Amministrazione Trasparente. Si tratta della forma di accesso cd. civico.

c) Da ultimo, il terzo step di evoluzione può individuarsi nel D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto nel nostro sistema legislativo l’accesso “libero ed universale”. Si tratta di un’ipotesi particolare di accesso riferita a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti tipicamente a pubblicazione nelle forme previste dal D.Lgs. n. 33/2013. Tale forma di accesso libero viene riconosciuto in favore di qualsiasi cittadino, a prescindere dal substrato di una specifica legittimazione. Ciò determina, con riferimento a talune tipologie di atti, un superamento dei rigidi limiti fissati a monte nella legge sul procedimento amministrativo che consentiva l’accesso solo al ricorrere di taluni presupposti, tra cui figura per primaria importanza, la dimostrazione di uno specifico interesse all’ostensione del documento.

Individuate le principali coordinate normative, possono tracciarsi gli elementi caratterizzanti della linea evolutiva, che prende le

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mossa dalla legittimazione (quale requisito necessario per l’accesso previsto dalla L. 241/1990), passa attraverso la trasparenza proattiva (per cui si pone a carico dell’Amministrazione l’obbligo di pubblicazione di tutta una serie di documenti) per culminare nella trasparenza reattiva (che ricollega allo status di cittadino la possibilità di accedere ad uno sterminato plesso di informazioni, non soggette a stringenti obblighi di pubblicazione).1.1. L’ACCESSO CLASSICO DISCIPLINATO DALLA L. 241/90In via del tutto preliminare appare opportuno chiarire i tratti essenziali dell’accesso classico, per poi delineare le differenze rispetto alle altre forme di accesso:

1) Sotto il profilo soggettivo deve ricorrere il presupposto di “concretezza ed attualità” dell’interesse vantato dal soggetto che propone l’istanza di accesso agli atti. La legge sul procedimento esclude, dunque, che l’attività di accesso possa risolversi in un controllo generalizzato sull’amministrazione, e, affinché si possa acconsentire all’ostensione dei documenti, è necessario che vi sia una stretta correlazione tra l’interesse vantato e l’atto di cui si chiede l’esibizione. Tale interesse deve essere espressamente enucleato in sede di richiesta, dal momento che l’Amministrazione deve porre in essere una valutazione comparativa propedeutica tra l’interesse vantato dall’istante e quello degli eventuali controinteressati titolari di ragioni di opposizione all’esibizione degli atti. In questo senso, il bilanciamento trova di frequente il suo punto di equilibrio nell’interesse difensivo, per il quale si deve consentire l’esibizione degli atti nella misura in cui gli

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stessi siano comunque funzionali alla tutela giurisdizionale dell’istante, sebbene vi possa essere una compromissione dell’interesse contrapposto di terzi;

2) Sotto il profilo oggettivo, la norma nell’art. 22 L. 241/90 qualifica il “documento” oggetto di accesso come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”;

3) L’accesso nella sua forma classica incontra poi una serie di controlimiti (cfr. art. 24 L. 241/90) che possono distinguersi in tassativi ed eventuali. I primi sono previsti direttamente dalla legge e in quanto finalizzati alla tutela dei preminenti interessi pubblici, non sono derogabili dalla P.A. I controlimiti relativi, diversamente, sono individuati con regolamento governativo e sono finalizzati a tutelare alcuni interessi generalizzati come la sicurezza nazionale o la politica monetaria.

4) Destinataria dell’accesso è la Pubblica Amministrazione, intesa come il complesso di “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

1.2. L’ACCESSO CIVICO L’accesso civico è previsto dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e nasce come rimedio alla mancata osservanza degli

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obblighi di pubblicazione imposti dalla legge. Ne consegue che tale forma di accesso rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. Le caratteristiche dell’accesso civico possono essere così brevemente tratteggiate:

1. La richiesta di accesso non deve essere motivata: non è necessaria la sussistenza e la dimostrazione di un interesse concreto ed attuale in capo all’istante. D’altronde, i documenti e gli atti oggetto di accesso a monte erano soggetti a pubblicazione obbligatoria, il che consente di prescindere dalla sussistenza di uno specifico interesse dell’istante.

2. Il rilascio dei documenti è gratuito. È del tutto evidente che un’Amministrazione che aspiri ad essere realmente trasparente non possa subordinare l’ostensione dei documenti al pagamento dei diritti di copia, in quanto gli stessi finirebbero per frapporre un ostacolo alla libera conoscibilità degli atti. E tale considerazione appare vieppiù rimarcata dalla circostanza che tali documenti dovessero essere già spontaneamente oggetto di pubblicazione da parte dell’Amministrazione procedente;

3. In caso di mancata pubblicazione, il cittadino può attivare un procedimento complesso che vede il coinvolgimento di tutta una serie di uffici, nonché del Responsabile per la Trasparenza – sulla cui figura si tornerà a breve – qualora si tratti di documenti soggetti a pubblicazione;

4. Nel caso di accesso civico non ci sono controinteressati. È chiara la portata di tale affermazione. È pacifico che, trattandosi di provvedimenti oggetto di pubblicazione e volti

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ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, non si possono rinvenire nell’ordinamento soggetti titolari di un interesse contrario all’ostensione. L’informazione è accedibile a tutti e la sua diffusione è inidonea a ledere qualcuno, per cui non sono rinvenibili controinteressati che possano esprimere la loro opposizione;

5. Il procedimento attivato dal cittadino può vedere, tra l’altro, la necessaria partecipazione del Garante per la privacy nel caso in cui siano coinvolte ragioni di sicurezza o ordine pubblico. Dunque, non vi sono soggetti controinteressati in senso tecnico, ma possono rinvenirsi interessi sovraordinati che risultino meritevoli di tutela, quali quella alla sicurezza e all’ordine pubblico. In tali casi, l’intervento del Garante per la privacy è il correttivo individuato dal legislatore volto ad assicurare il migliore bilanciamento tra i contrapposti interessi che sono, da un lato, quello all’ostensione e alla trasparenza, e dall’altro, quello superiore alla tutela dell’assetto ordinamentale e della pubblica sicurezza.

1.3. L’ACCESSO LIBERO E GENERALIZZATO L’ultimo intervento normativo in tema di accesso è stato consegnato dal legislatore nella novella dell’art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”. Tale novella si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti

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ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La finalità è quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).Con tale ultimo intervento normativo, il legislatore ha dunque inteso alleggerire gli obblighi di pubblicazione ricadenti sull’Amministrazione, lasciando al cittadino il potere di attivarsi per ottenere l’ostensione degli ulteriori documenti dei quali si voglia avere conoscenza. 2. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E I SOGGETTI TENUTI ALLA

PUBBLICAZIONE

Tracciati i contorni delle principali forme di accesso, si impone l’individuazione delle Amministrazioni tenute e assoggettate agli obblighi di trasparenza:

a) In primo luogo, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1). A tal fine si precisa che le Amministrazioni in questione (rectius: 1, CO. 2 DEL D.LGS. 165/2000) sono «Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case

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popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

b) Sono poi soggetti agli obblighi di trasparenza gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le P.A. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);

c) Infine, destinatari dell’obbligo di trasparenza sono le società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Il novero delle Amministrazioni coinvolte è dunque notevolmente ampio. Tuttavia, si deve precisare che il D.Lgs. 33/2013 non ha inserito nel proprio ambito soggettivo di applicazione gli Organi Costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionali e i loro apparati. Sono intuibili le ragioni per le quali il legislatore ha inteso sottrarre tali organi agli estesi obblighi di pubblicazioni previsti

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dal cd. Decreto Trasparenza. Ciò non toglie che l’ANAC, nella propria delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», abbia espresso l’auspicio e la necessità di progressivo autonomo adeguamento di tali Organi alle disposizioni del decreto nel rispetto dell’autonomia e delle prerogative riconosciute dalla legge e dalla Costituzione.Al fine di assicurare l’obiettivo della trasparenza è peraltro necessario che l’Amministrazione si doti di ogni opportuno strumento, anche di programmazione, che il legislatore si è premunito di prevedere. Difatti, tra le ulteriori novità introdotte dal decreto Trasparenza D. Lgs. n. 33/2013 si registra l’integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Piano triennale di prevenzione della trasparenza ed integrità è stato integrato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione il cui difetto comporta, tra l’altro, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Il piano in questione è soggetto ad obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, non oltre un mese dall’adozione. Rispetto alla precedente versione, il legislatore ha eliminato l’obbligo di comunicazione all’ANAC. Il Piano triennale di prevenzione della trasparenza ed integrità (c.d. PTPCT) è atto organizzativo fondamentale che, a livello strategico, fissa i flussi informativi necessari per garantire l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. È dunque necessaria l’individuazione dei soggetti responsabili di tali flussi informativi, anche attraverso la sola

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individuazione della posizione, purché risultante dall’organigramma. Nell’obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell’anticorruzione, è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tale soggetto deve essere dunque affidato il compito complessivo si predisporre l’integrale Piano triennale di prevenzione della trasparenza ed integrità.L’intenzione del legislatore è quella di assicurare il maggior coordinamento possibile tra trasparenza e prevenzione della corruzione, intese come facce di una stessa medaglia. Pur nel perseguimento di tale obiettivo, l’ANAC ha tentato di porre rimedio a quelle ipotesi in cui si rivelino delle difficoltà oggettive a concentrare in unico soggetto i ruoli di responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza. Si tratta di quelle amministrazioni che presentano un’estensione territoriale particolarmente consistente, per le quali l’ANAC ammette la possibilità di affidare a due soggetti diversi i due ruoli anzidetti. In tali casi, sarà onere dell’Amministrazione chiarire le modalità attraverso le quali si intende assicurare il coordinamento nonché esplicare le ragioni che legittimano il ricorso a due figure distinte per lo svolgimento dei compiti in parola. 3. I DOCUMENTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE Il D.Lgs. n. 33/2013 chiarisce, in primo luogo, i contenuti ed i caratteri dell’informazione che, ai sensi dell’art. 6, deve essere integra, aggiornata, completa, tempestiva, facilmente consultabile, comprensibile, omogenea, conforme ai documenti originali.

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Il successivo art. 12 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013 individua gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione. Ai sensi della norma in questione, la pubblicazione concerne ogni atto previsto da una norma di legge ovvero adottato nell’esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale che riguardi l’organizzazione, la funzione, gli obiettivi, i procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull’attività o dell’ente nonché i codici di condotta. Il novero è stato peraltro ampliato fino a ricomprendere i documenti di programmazione strategico-gestionale (quali le direttive sull’azione amministrativa), nonché gli atti degli Organismi indipendenti di valutazione. Le tipologie di atti soggetti a pubblicazione possono essere suddivisi in gruppi a seconda della funzione che sono preordinati a svolgere:

1. Uso delle risorse pubbliche: si tratta delle pubblicazioni degli atti volti consentire la verifica sul corretto impiego delle risorse e dei fondi dell’Amministrazione. Nell’ambito di tale categoria possono ricondursi le norme degli artt. 4 bis (che è finalizzato alla creazione di un portale “Soldi Pubblici” volto alla verifica dei soldi pubblici), l’art. 29 (concernente la pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo, dei risultati attesi di bilancio, monitoraggio degli obiettivi), l’art. 30 (relativo ai beni immobili e alla gestione del patrimonio) e l’art. 31 (che impone la pubblicazione relativa all’attività vuoi di controllo esterno che di controllo interno);

2. Settori speciali. Nell’ambito di tale categoria si fanno rientrare tutti gli obblighi di pubblicazione relativi a peculiari dell’attività amministrativa. In particolare, sono

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ricomprese le pubblicazioni relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; i dati su processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche; atti di pianificazione del governo e del territorio; i dati relativi al Servizio Sanitario Nazionale, compresi i criteri per le liste di attesa. Si tratta di settori accumunati da specifici caratteri di peculiarità che impongono, con tutta evidenza, di assicurare il maggior grado possibile di trasparenza.

3. Obblighi di pubblicazione relativi ad organizzazione ed attività. Tale categoria di dati è finalizzata a garantire la trasparenza dell’attività amministrativa nelle varie forme in cui la stessa si dipana regolarmente. Per l’effetto, si fanno rientrare tra gli obblighi di pubblicazione quelli relativi a: incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a professionisti esterni; partecipazione ad enti pubblici o a società in partecipazione pubblica; atti di concessione/sovvenzioni/contributi; nomina degli amministratori ed esperti da parte di organi giurisdizionali o amministrativi.

Da tale classificazione sommaria è possibile desumere che l’obbligo di pubblicazione di ciascun atto sia ricollegato di volta in volta ad assicurare la più ampia conoscibilità di singole sfaccettature dell’attività amministrativa, al fine di raggiungere l’obiettivo della trasparenza della pubblica amministrazione nel suo complesso.

4. FOCUS: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTE GLI AMMINISTRATORI E ORGANI GIURISDIZIONALI

Tra i vari atti soggetti a pubblicazione sopra richiamati, assumono particolare rilievo gli atti di conferimento degli incarichi.

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In particolare, con riferimento agli incarichi, l’art. 15 D.Lgs. 33/2013 prescrive le informazioni che devono essere oggetto di pubblicazione come di seguito indicare:

1. estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 2. il curriculum vitae; 3. dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti privati o lo

svolgimento di attività professionali; 4. i compensi relativi al rapporto di consulenza.

Il medesimo articolo del Decreto Trasparenza prescrive, peraltro, che la pubblicazione debba avvenire entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e debba essere mantenuta per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. Assolvendo a tali obblighi di pubblicazione, la norma consente di verificare vuoi la professionalità del soggetto destinatario dell’incarico, le eventuali o potenziali incompatibilità, nonché il compenso effettivamente percepito in ragione dell’incarico medesimo.Tale ratio normativa è il chiaro riflesso del principio di efficacia ed efficienza, volto a verificare che le risorse pubbliche previste per gli incarichi di collaborazione a vario titolo siano effettivamente convogliate su soggetti in possesso della necessaria professionalità. La disposizione è la sostanziale risposta al malcostume verificatosi a vari livelli sul sistema clientelare degli incarichi conferiti. Nell’ambito degli incarichi conferiti e soggetti a pubblicazione, il legislatore ha inteso riservare una disciplina particolare agli amministratori ed agli esperti nominati da organi giurisdizionali. In specie, l’art. 15 ter comma 1 D.Lgs. 33/2013 prescrive che «L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,

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n. 14, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un area ' pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo». L’albo cui si fa riferimento è quello degli amministratori giudiziari. Le Linee Guida Anac hanno chiarito che al fine di favorire la reperibilità dei dati è opportuno che nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale del Ministero della Giustizia sia creata una sotto-sezione, all’interno di «Consulenti e collaboratori» denominata «Amministratori ed esperti», cui collegare tramite link le sezioni del sito istituzionale contenenti i dati previsti dall’art. 15 ter, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013.Questo è solo l’ultimo intervento normativo che si registra sul tema dell’albo degli Amministratori giudiziari, la cui genesi è stata particolarmente sofferta.Difatti, il primo intervento normativo sul punto risale al D.Lgs. 14/2010, con il quale si è provveduto all’istituzione di un albo degli Amministratori cui viene affidata la gestione dei beni sottoposti a misura di sequestro di cui all’art. 2 sexies della L. 575/1965.

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Nel D.Lgs. 14/2010 si prevedeva che l’istituzione dell’Albo dovesse avvenire in prima formulazione entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento e che entro 90 giorni dovessero essere individuate le modalità di iscrizione. Ai sensi della normativa in parola, si prevedeva peraltro che l'Albo fosse tenuto con modalità informatiche tali da assicurare la rapida elaborazione di dati con finalità statistica e ispettiva. Con successivo intervento affidato al D.M. n. 160 del 19 settembre 2013, veniva disciplinata la suddivisione dell’albo in due parti, una pubblica e una riservata.In quest’ultima, sono inseriti gli incarichi ricevuti dall'amministratore giudiziario, con specifica indicazione dell'autorità che ha attribuito l'incarico nonché la relativa data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti. Tra i requisiti richiesti per l’iscrizione è prevista anche l’allegazione alla domanda della documentazione comprovante l’espletamento dell’attività di gestione di aziende o crisi aziendale. Tale elemento costituisce di per sé un aggravamento a carico del privato, trattandosi di documentazione evidentemente in possesso degli uffici giudiziari. Per cui tale richiesta stride con il principio generalmente vigente, per cui l’Amministrazione non deve onerare il privato di richieste documentali di cui è già in possesso. Quanto alla forma della domanda di iscrizione, inizialmente è stata prevista la redazione solo in forma cartacea. Solo di recente, a maggio 2016, è stato redatto il modello di domanda in formato elettronico. Tuttavia, il quadro resta talmente incerto che alcuni ordini professionali, come quello dei Commercialisti, si sono

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dotati autonomamente di proprie linee guida interne, al fine di agevolare i professionisti nella presentazione delle domande di iscrizione. È chiaro dunque che il percorso è stato assai travagliato e, a sette anni dalla sua introduzione con due interventi normativi successivi, l’Albo non è stato ancora messo a regime. Ad oggi, la necessità di rendere accessibile tale Albo ricade tra gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto «Trasparenza».Lo stesso obbligo di trasparenza degli incarichi si applica anche ai soggetti nominati dall’Agenzia nazionale per l’Amministrazione dei beni confiscati ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.Lgs. 159/2011 e dai Prefetti ai sensi dell’art. 32 D.L. n. 90/2014 e sono soggetti a pubblicazione anche i compensi dei curatori, del fallimento, del concordato preventivo e delle procedure chiuse.L’auspicio è che, nell’ottemperare a tali obblighi di trasparenza, le Amministrazioni mettano definitivamente a regime l’intero sistema degli albi degli incarichi. Tale strumento garantirebbe non soltanto di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, ma anche di verificare che venga rispettato il principio di rotatività degli incarichi, che costituisce sicuro riflesso del buon andamento della P.A..

5. CONCLUSIONI

All’esito di questa trattazione, è possibile tracciare alcune conclusioni in tema di evoluzione di accesso agli atti.In primo luogo, si deve evidenziare come il legislatore, nel tentativo di perseguire l’obiettivo della trasparenza, abbia individuato una pluralità di strumenti, anche simili tra loro. Il rischio è che tali forme di accesso finiscano per sovrapporsi tra di loro e che il cittadino si trovi sostanzialmente disorientato

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rispetto al meccanismo da attivare, ogniqualvolta si veda compromesso nelle proprie possibilità di conoscere il contenuto di taluni atti. Tale circostanza si lega all’ulteriore elemento di criticità del complesso sistema di accesso agli atti, ossia il rischio che il perseguimento della trasparenza finisca per tradursi in danno dell’efficienza dell’attività amministrativa. In altri termini, il pericolo è che l’Amministrazione rivolga gran parte della propria attenzione sulle molteplici domande di accesso che a vario titolo le vengono rivolte e che finisca per avvilupparsi in essa, con una minor efficienza dell’attività ordinaria amministrativa svolta. Tuttavia, occorre rilevare che i molteplici obblighi di pubblicazione, benché introdotti per perseguire il fine della trasparenza, consentono di realizzare anche altri obiettivi, quale quello della rotatività degli incarichi di cui si è detto in precedenza.Stilate queste prime considerazioni, occorrerà vedere come le Amministrazioni saranno in grado di bilanciare la trasparenza con l’efficienza e, nel contempo, di rinvenire negli obblighi di pubblicazione l’occasione e lo strumento per perseguire tutti gli ulteriori fini cui è preordinata la propria attività.Francesca Cernuto

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