Diritto Pubblico - De Siervo

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    Libro ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO:

    RIASSUNTI

    Capitolo I: CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO

    1.Il diritto e la societ

    Definizione di DIRITTO: COMPLESSO DI REGOLE DI CONDOTTA CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI

    TRA I MEBRI DI UNA COLLETTIVIT, IN UN DATO MOMENTO STORICO.

    Ci porta allesistenza di un nesso strettissimo tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale: come il

    fenomeno giuridico nasce l dove esiste una qualche forma di aggregazione umana, cos lo sviluppo della

    societ si svolge allinterno delle regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti che lo compongono.

    Anche nelle strutture sociali pi semplici esiste tutta una serie di rapporti che scaturiscono da regole

    riconosciute e accettate. esse nascono dal generale consenso intorno a determinati fini da conseguire

    attraverso lorganizzazione comune

    FENOMENO GIURIDICO: ESSO CONSISTE NELLA NASCITA DI UN COMPLESSO DI REGOLE CHE SI

    APPLICANO ALLINTERNO DI UN AGGREGATO SOCIALE, ENTRO UNA DETERMINATA SFERA

    TERRITORIALE, ATTRAVERSO UNORGANIZZAZIONE DOTATA DI UN MINIMO DI STABILIT.

    I suoi fini possono essere assai vari e i suoi contenuti possono riguardare ogni tipo di rapporto di

    convivenza.

    lesigenza di avere regole uguali per tutti nasce in coincidenza con le prime forme di aggregazioni umana

    stabile ( citt-Stato ). Lemergere di finalit comuni pone le premesse per lavvio di un processo evolutivo

    nelle strutture sociali e per la formazione di un tessuto di regole

    da ci ha origine lo Stato, come inteso da noi : UNENTIT CHE SI COLLOCA IN UNA POSIZIONE DI

    SUPREMAZIA RISPETTO A TUTTI I SOGGETTI ( = popolo) INDIVIDUALI E COLLETTIVI, CHE

    VIVONO IN UN DETERMINATO AMBITO SPAZIALE ( = territorio dello stato ) RIVENDICANDOLORIGINALIT DEL PROPRIO POTERE ( = sovranit ), E CHE CONSEGUENTEMENTE DISPONE

    DELLA FORZA LEGITTIMA NECESSARIA PER ASSICURARE LA SOPRAVVIVENZA E LO SVILUPPO

    DEL GRUPPO SOCIALE CHE NE HA DETERMINATO LA NASCITA. UNENTIT CHE, ATTRAVERSO I

    SUOI ORGANI ESPONENZIALI,PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DI ALTRE REGOLE DI

    COMPORTAMENTO DIRETTE A DISCIPLINARE I RAPPORTI CON GLI ALTRI STATI CON I QUALI

    INTRATTIENE RELAZIONI,SIA PACIFICHE CHE OSTILI

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    REGOLE DIRITTO STATALE REGOLE RELIGIOSI MORALI O FILOSOFICHE

    Disciplinano in modo stabile i rapporti sono orientate a disciplinare i comportamenti dei

    singoli

    Tra gli individui in quanto soggetti di quella, e del gruppo in vista del conseguimento di fini

    particolari;

    funzionali al raggiungimento di tutti i fini ritenuti

    di interesse generale;

    sono legate indissolubilmente agli eventi storici concreti; sono legate a valori trascendenti;

    caratterizzate dalla coattivit affidate alladesione spontanea

    (= elementi sanzionatori).

    le regole giuridiche non sempre sono contenute in particolari atti, ma a volte nascono spontaneamente

    dal comportamento consuetudinario di coloro che appartengono ad una certa societ (= diritto non scritto o

    consuetudinario).

    2. le caratteristiche del fenomeno giuridico

    Quali sono le caratteristiche specifiche che contraddistinguono il diritto statale?

    EFFETTIVIT = una regola di diritto pu considerarsi davvero esistente, in quanto i membri dellasociet allinterno della quale destinata a produrre i suoi effetti, le riconoscano un valore

    OBBLIGATORIO e colleghino alla sua violazione lirrogazione di determinata SANZIONI, di natura

    giuridica o statale.

    non sufficiente che una regola sia prevista come tale, ma a ci deve accompagnarsi leffettivo

    adeguatamento dei comportamenti individuali e sociali alla norma stessa.

    ( in determinati casi la disapplicazione delle regole giuridiche pu portare ad un processo di tipo

    rivoluzionario). In ogni ordinamento giuridico,anche nel pi semplice, esiste sempre una norma che

    disciplina la fonte legittimata a porre in essere tali prescrizioni. Tale norma pu mutare o essere

    annullata attraverso diversa volont che affermi in quel determinato contesto sociale.

    CERTEZZA DEL DIRITTO = Tale obiettivo si cerca di raggiungere attraverso strumenti che

    garantiscano la conoscibilit delle regole, nonch mediate particolari strutture ( = ordinamento

    giudiziario )e particolari istituti ( = sanzioni ), che vengono applicati nei casi di accertata infrazione

    della regola stessa.

    Sono regole con le quali si vuole produrre una certezza al diritto.

    RELATIVIT = essa sta a significare:

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    come le regole di diritto possano avere come possa mutare lambito di estensione

    un contenuto mutevole a seconda della del diritto che lo sviluppo di una societ via via

    pone

    comunit sociale a cui si riferiscono, a seconda e a cui si ritiene debba darsi soluzione sul pianogiuridico. dei fini che essa si propone di raggiungere.

    le regole stabilite in una certa materia possono mutare, ma pu mutare anche ci che considerato

    giuridicamente rilevante

    3. il contenuto delle norme giuridiche

    Per imporre un determinato comportamento necessario avere preliminarmente determinato:

    quale ordine di fatti si intende regolare: quali effetti si intendono riconnettere a tali fatti,

    consiste in una selezione, nellambito degli una volta assunti ad O di una n.g. :

    innumerevoli aspetti della vita umana,che comporta la determinazione degli effetti

    implica valutazioni di natura politica circa obbligatori che a tale assunzione nella sfera del

    lopportunit o meno di disciplinare questo o diritto si collegano, di effetti cio che si

    quellaspetto. Impongono al di l e anche contro la volont

    dei destinatari della N.g. che si posta

    Meccanismo che presiede la formazione di una norma giuridica: esso implica una scelta degli eventi

    cui riconoscere determinati effetti giuridici. Tali fatti costituiscono la FATTISPECIE ASTRATTA che

    la norma intende disciplinare: essa pu consistere o in unattivit,espressione della volont

    delluomo ( = atti giuridici ) o in un fatto preso in considerazione di per s, e non in quanto

    determinato da unespressa volont ( = fatti giuridici ).

    Esso comporta la scelta degli effetti giuridici che conseguono obbligatoriamente al verificarsi in

    concreto della fattispecie astrattamente prevista dalla norma:essi posso consistere:

    POSIZIONI SOGGETTIVE DI SVANTAGGIO = POSIZIONI SOGGETTIVE DI VANTAGGIO =

    attribuzione ai destinatari della norma diritto di esigere da altri un comportamento

    dellobbligo da svolgere una determinata conforme a quello imposto dalla norma giuridica

    attivit

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    si parla di:

    DOVERI = previsti per la soddisfazione di un interesse di carattere generale;

    OBBLIGHI = previsti per la soddisfazione di un interesse particolare di un altro soggetto;

    ONERI = previsti per la soddisfazione di un interesse proprio e non altrui.

    Vi il diritto SOGGETTIVO. N titolare colui il cui interesse riceve

    una tutela diretta da parte della norma giuridica,mediante limposizione

    di un obbligo di rispetto di tale interesse ad altri soggetti.

    Si distinguono:

    DIRITTI ASSOLUTI = DIRITTI RELATIVI =

    l dove linteresse diritti che non sono solo neiindividuale tutelato attraverso confronti di soggetti determinati.

    limposizione di obblighi nei confronti

    di una pluralit indistinta di soggetti.

    o Quando la tutela assicurata dalla norma giuridica una tutela solo INDIRETTA DELLINTERESSE

    DEL SINGOLO = INTERESSE LEGITTIMO

    INTERESSE SEMPLICE INTERESSE DI FATTO

    (il diritto non riconosce alcun rilevo ma

    che una situazione che potenzialmente pu

    tradursi in un diritto soggettivo di interesse legittimo )

    4. I soggetti giuridici

    Chi sono i destinatari delle norme giuridiche?

    Sono innanzitutto persone FISICHE; secondo quanto stabilito dallart 1 del Codice Civile,ciascunopersona fisica dotata di CAPACIT GIURIDICA = IDONEA,almeno in astratto, AD ESSERE TITOLARE

    DI DIRITTI E DESTINATARIA DI OBBLIGHI, FIN DAL MOMENTO DELLA NASCITA. Tuttavia non significa

    sempre idoneit a svolgere in concreto lattivit. Perch tale ipotesi si realizzi,il soggetto deve possedere

    non solo la capacit giuridica ma anche la CAPACIT DI AGIRE . Questa limitata dal diritto,con

    riferimento alle ipotesi in cui non si ritiene che il soggetto sia in grado di esprimere consapevolmente la

    propria volont in vista del compimento di atti giuridici ( = minore o infermo di mente).

    accanto alle persone fisiche vi sono poi le PERSONE GIURIDICHE = pluralit di persone che danno vita

    ad unorganizzazione al fine di perseguire una finalit comune,ovvero una pluralit di beni materiali gestiti

    da alcune persone fisiche, sempre in vista del raggiungimento di una specifica finalit comune.

    o Persone giuridiche PRIVATE= espressione di fenomeni di aggregazione sociale;

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    o Persone giuridiche PUBBLICHE= enti pubblici. Il pi importante lo Stato, che S giuridico sia nei

    confronti degli altri Stati,sul piano internazionale, sia nei confronti dei cittadini,sul piano interno. Ci

    consente di ricondurre ad unit tutte quelle attivit statuali, che sono esercitate attraverso una serie

    di organi; organi che agiscono in nome e per conto dello Stato =, in virt di un RAPPORTO

    ORGANICO .

    Tra i soggetti giuridici vi sono anche tutti i fenomeni associativi che anche se privi di appositoriconoscimento pubblico, sono destinatari di alcune norme giuridiche.

    5. il concetto di ordinamento giuridico e la pluralit degli ordinamenti giuridici

    Nel momento in cui le regole di diritto si presentano con i caratteri di stabilit e di complessit dettati dalla

    complessit e stabilit di un certo gruppo sociale e dei fini che ne rappresentano il tessuto connettivo,

    essere possono essere considerate un sistema = ORDINAMENTO GIURIDICO .

    Linsieme delle regole giuridiche ha bisogno di un apparato organizzativo, di S istituzionali, che neassicurino la PRODUZIONE (= organi che pongono le regole ), lAPPLICAZIONE e lOSSERVANZA ( =

    sono gli organi chiamati ad assicurare lesecuzione delle regole e il loro rispetto da parte di tutti i

    consociati )

    PLURALIT DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI = si riconosce la possibile illimitatezza del numero di

    ordinamenti che possono qualificarsi come giuridici. Vi potrebbero essere tanti ordinamenti giuridici quanti

    sono i possibili fini che in concreto possono determinare unaggregazione di pi individui. La natura di un

    ordinamento giuridico dipende soltanto dal rapporto tra lordinamento e il gruppo sociale che ad esso sirichiama e che in esso si riconosce. La natura dei fini vale a distinguere gli ordinamenti:

    ordinamenti PARTICOLARI = ordinamenti GENERALI =

    si propongono il raggiungimento si propongono il soddisfacimento di una finalit

    delle finalit pi varie, ma comunque delimitate tendenzialmente onnicomprensiva di tutti i possibili

    ad un certo settore,dirette cio al soddisfacimento interessi sociali. In esso si distinguono:

    di specifici interessi. Ordinamenti originari = ripetono da s medesimi il

    loro carattere di sovranit ( es.

    Stato)

    Ordinamenti derivati = ripetono i loro poteri da un altro

    Ordinamento ad essi sovraordinato (es. Comune)

    Sia sul piano interno,che su quello esterno, il problema principale nasce dallesigenza di assicurare unaconvivenza armonica e non conflittuale di diversi ordinamenti giuridici. Un problema che viene risolto

    riconoscendo allordinamento giuridico generale. Le relazioni tra ordinamento statuale e altri ordinamenti

    particolari possono assumere forme diverse,nel senso che lo Stato pu assumere un atteggiamento di

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    DIRITTO AFFERMATI IN ALTRA PRECEDENTE SENTENZA RIGUARDANTE UN CASO

    ANALOGO A QUELLO CHE EGLI SI TROVA A GIUDICARE.

    2. legato alla tradizione romanistica. Linfluenza del giuspositivismo ha favorito lo sviluppo di sistemi

    giuridici fondati su un tessuto di regole di diritto SCRITTE,siano esse di livello costituzionale o

    inferiore.la norma giuridica diventa tale solo se contenuta in atti cui lo stesso ordinamento riconosce

    la capacit di produrre regole di questo tipo; atti che a loro volta, sono espressione della volontdegli organi dello Stato cui lordinamento ha inteso affidare il potere normativo.

    Il ruolo del giudice solo quello di INTERPRETARE LA regola giuridica scritta e di

    APPLICARLA al caso concreto,mentre NON gli riconosciuto alcun compito CREATIVO di

    diritto.

    il potere giudiziario escluso dal circuito decisionale (centrato esclusivamente sugli organi

    rappresentativi della volont popolare)

    Esso opera in condizioni di indipendenza dagli altri poteri dello Stato,in funzione di garanzia di unimparziale applicazione della legge.

    negli ordinamenti di CIVIL LAW la funzione del giudice andata arricchendosi di contenuti in parteanaloghi a quelli del giudice inglese, mentre nel ordinamento di COMMON LAW andatoprogressivamente aumentando il ricorso al diritto scritto

    7.Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti ( accenni )

    Le norme possono nascere attraverso due meccanismi:

    mediante lattribuzione di certi organi mediante il riconoscimento di valore giuridicodel potere di creare,integrare modificare a regole che nascono da certi fatti o certiil diritto (es. diritto oggettivo,vigente in comportamenti umani.Un determinato momento storico).

    Con esso si avr la produzione di norme saranno norme da ricondurre alle FONTI-FATTO e cio,contenute in ATTI =FONTI-ATTO a fatti o comportamenti umani da cui ugualmente si

    (es. Legge del Parlamento,Regolamento del determinano regole dotate di forza obbligatoriaGoverno o di un ente locale ). (es. consuetudini,prassi amministrativa).

    Sono entrambe dotate di capacit di incidere,modificando,sul sistema giuridicoVi sono per dei limiti:

    Ciascuna fonte risulta dotata di un grado di intensit ( o forza normativa,intesa come capacit diincidere sul sistema dato di regole giuridiche ) che risulta diverso a seconda della disciplina dei

    rapporti ce legano tra loro le diverse fonti normative;

    Uno dei principi fondamentali quello GERARCHICO = serve per ordinare le varie fonti normative lungounimmaginaria scala gerarchica a seconda della diversa forza normativa di cui ciascuna dotata:

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    UNA REGOLA DI DIRITTO NON PU MAI DEROGARE ALLA REGOLA DI DIRITTO POSTA DA UNAFONTE SITUATA SU UN GRADINO SUPERIORE;

    se ci avviene,lordinamento predispone opportuni rimedi, tesi a garantire il rispetto del principo gerarchicoe ad eliminare la regola che lo ha violato.

    Negli ordinamenti statuali moderni al vertice di tale gerarchia v linsieme di regole = COSTITUZIONE.

    Essa traccia il quadro di riferimento generale,cui tutte le altre regole di diritto e i comportamenti dei soggetti

    che operano in un determinato O.G. devono uniformarsi.

    Essa RIGIDA: non pu essere modificata attraverso una semplice legge ordinaria, ma devesserepredisposto un apposito procedimento lungo e complicato.

    Si distingue tra :

    o COSTITUZIONE FORMALE = complesso di disposizioni previste come costituzionali;

    o COSTITUZIONE EFFETTIVA = parte della costituzione formale che davvero operante in un datomomento storico, in un dato O.G. )

    o COSTITUZIONE MATERIALE = ci si riferisce alla risultante delle concezioni culturali e istituzionalidelle forze politiche dominanti, in un determinato contesto storicoessa pu assumere anchecontenuti diversi da quelli che caratterizzano la costituzione formale. Quando per tale diversittocca gli elementi essenziali della Costituzione formale, si creano le condizioni per un mutamento diquestultima.

    Un altro principio che regola i rapporti reciproci tra le diverse fonti quella delle COMPETENZA.

    Si fa riferimento allorgano che titolare del potere di emanare le regole stesse e alloggetto che possonoinvestire.

    (rapporto tra leggi statali e leggi regionali : esse si trovano sullo stesso gradino e i loro rapporti sonoregolati dalla diversa sfera di competenza che la costituzione attribuisce alla prima e alla seconda. Cos le

    leggi regionali potranno investire certi settori materiali e non altri,ma anche nei settori in cui esse potrannointervenire, esse dovranno rispettare tutta una serie di limitazioni che a volte spetta alla legge stataleprecisare )

    altro valore importante hanno IL VALORE DELLE NORME NEL TEMPO E NELLO SPAZIO:

    la regola fondamentale quella per cui tra norme di paro grado gerarchico si debba applicare quellaentrata in vigore per ULTIMA. Per sapere qual la disciplina legislativa di una data materia necessario individuare lultima ( in ordine di tempo ) legge approvata in quel settore. Se invece lenorme sono di grado diverso il principio gerarchico che va applicato, non ha nessun rilievo il fattache una norma sia entrata in vigore prima di unaltra.

    Il principio generale che si applica quello della TERRITORIALIT DEL DIRITTO: le normegiuridiche hanno efficacia con riferimento ad una collettivit di soggetti, individuati in relazione aduna determinata area geografica ( la legge statale ha efficacia nei confronti dei cittadini e di coloroche operano allinterno del territorio nazionale, e lo stesso avviene per le leggi regionali e iprovvedimenti degli enti minori. Esistono delle eccezioni. I rapporti disciplinati dalle regole del dirittointernazionale privato.

    Le fonti normative fin qui citate sono FONTI INTERNE = operano nellambito di un determinato sistemagiuridico e ne assicurano la continuit attraverso particolari meccanismi di produzione di norme giuridiche.Accanto a queste vi sono le FONTI ESTERNE = appartenenti a sistemi giuridici diversi da quello

    considerato e tuttavia dotate anchesse di capacit di spiegare effetti normativi nellambito di questultimo.Questa capacit disciplinata da ciascun sistema giuridico attraverso la predisposizione di determinateregole al riguardo, attraverso il quale si richiama sul piano del diritto interno quanto stabilito dalla fontestraniera

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    8.linterpretazione del diritto come metodo e come fonte

    Esso collegato allattivit interpretativa del giudice = DIRITTO GIURIDIZIARIO

    Lattivit giurisdizionale consiste nellapplicazione della regola ad una specifica situazione umana; nonsempre per, agevole identificare quale sia pi opportuna: tale ricerca condotta dal giudice utilizzando:

    INTERPRETAZIONE LETTERALE = Condotta sul dettato testuale della norma in questione, sulla

    base del significato lessicale delle parole che la compongono;

    INTERPRETAZIONE LOGICA = diretta ad individuare la coerenza interna della legge,facendo, sedel caso, ricorso ai lavori preparatori della legge o del regolamento, o di unaltra fonte normativa;

    INTERPRETAZIONE ANALOGICA = diretta a ricercare la norma da applicare al caso concreto indisposizioni che disciplinano materie o fattispecie analoghe a quella che il giudice sta analizzando;

    INTERPRETAZIONE SISTEMATICA = diretta a ricerca la norma da applicare al caso concretodesumendola dai principi vigenti nel sistema giuridico complessivo.

    Nel sistema del COMMOW LAW pu accadere che sentenza enunciate da un giudice possa divenire poi

    fonti del diritto; tale possibilit si realizza soltanto in presenza di determinate circostanze, cio l dove ledecisioni del giudice sono dotate di forza obbligatoria capace di importi nei confronti di tutti.nellordinamento del CIVIL LAW essa non trova riscontro ( ad eccezione della Corte Costituzionale).

    Capitolo 2.LE FORME DI STATO E LE FORME DI GOVERNO NELLA LOROEVOLUZIONE STORICA

    1. Il concetto di forma di stato e di forma di governo

    Le regole giuridiche investono 3 ambiti:

    Settore relativo allorganizzazione dellapparato statale;

    Settore relativo ai rapporti tra apparato statale, cittadini e societ civile;

    Settore relativo ai rapporti intersoggettivi ( = che si stabiliscono tra i singoli membri dellacomunit ).

    Vi stata unevoluzione che ha portato lo stato moderno ad affermarsi

    FORMA DI STATO =

    Linsieme delle finalit che lo Stato si propone di raggiungere ed i valori a cui ispira la propriaazione.

    modo in cui risolto il rapporto tra autorit e libert, ovvero quel rapporto tra potere statuale e societcivile,che nasce e si sviluppa ogni esperienza statuale.

    Si fa anche riferimento ai tipi di rapporti tra lentit statuale e la comunit territoriale ( Es. statounitario,federale) di appartenenza del cittadino, anchessa rilevatrice di un importante modo di essere delrapporto tra stato e societ. In base poi allaggettivo che viene dato a Stato si possono rintracciare lecaratteristiche fondamentali che esso acquister.

    Il susseguirsi delle diverse forme di stato nel tempo stato accompagnato, sempre, da una fase ditransizione in cui i caratteri del vecchio assetto si univano e convivevano con elementi propri del nuovo checominciava ad affermarsi.

    FORMA DI GOVERNO =

    Linsieme degli strumenti e dei mezzi mediante i quali una determinata organizzazione statualepersegue le sue finalit.

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    descritta dagli elementi che contraddistinguono il modello organizzativo.

    Modi e mezzi che sono uninsieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli organi al vertice dellapparatostatale. ( es. monarchia assoluta = forte concentrazione del potere statuale nelle mani di un unico organocostituzionale,il Sovrano )

    Stato e governo sono molto connessi; la storia di diverse forme di Stato si accompagnata adunevoluzione della forma di governo. Ogni forma di governo va valutata alla luce della forma di Stato in cuiessa opera

    2. Lo Stato patrimoniale

    = prima forma di Stato affermatasi dopo la caduta dellimpero romano e che caratterizzer tutta il periododellAlto medioevo.

    una forma di stato molto embrionale, nella quale sono ancora assenti alcune delle strutture portanti:

    Manca unorganizzazione amministrativa stabile, in grado di consentire il perseguimento dei fini dicarattere generale, di interesse dellintera collettivit;

    Non sempre sicura la stessa sovranit di queste entit statuali rispetto al potere di entitsovranazionali ( Impero e Chiesa );

    Non sempre costante e stabile la subordinazione ad esse di tutti i soggetti che operano al lorointerno;

    a fondamento vi un accordo che interessa solo alcuni soggetti ( i feudatari ), e che ha ad oggetto la tuteladel diritto di propriet, di cui tali soggetti sono proprietari.

    uno stato che non ha una pluralit di fini, ma solo la difesa contro le minacce che possono provenire neiriguardi della propriet privata, e che su questa base fonda i rapporti che si stabiliscono tra coloro chehanno il potere.

    il diritto di propriet a determinare e legittimare il potere; ad esso si associa anche lesercizio di alcunefunzioni pubbliche, gestite da alcuni embrionali apparati.

    Al di l dei soggetti titolari di diritti di propriet, esiste una comunit indistinta di individui, che appare comeoggetto di diritti altrui.

    3. LO STATO ASSOLUTO ( a ) E LO STATO DI POLIZIA ( b )

    A)

    Il tramonto dello stato patrimoniale e lo svilupparsi dello stato assoluto coincide con laccrescersi dei compiassunti dallo Stato rispetto ad una societ che pone esigenze sempre pi complesse.

    Esso va di pari passo con lapertura della societ medioevale e dellentrata in scena di nuove attiviteconomiche,quali per es. il commercio.

    Viene a sostituirsi uno stato che tende a farsi carico dei nuovi problemi che nascono dagli svolgimenti dellavita sociale ( es. assicurale le condizioni ottimali per lo sviluppo delle nuove attivit economiche sul pianointerno ).

    Diviene uno stato che assume come proprio dei fini di carattere GENERALE,rappresentati oltre che da unasicurezza interna e da una politica estera di potenza nazionale, anche dal benessere dellintera collettivit

    = stato come tutore dellinteresse generale.

    Lo stato sviluppa la sua azione nei vari settori in cui si svolge la vita sociale ed economica,secondo unaconcezione INTERVENTISTA del suo ruolo.

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    Tra i settori in cui lintervento si manifesta maggiormente:

    o Propriet fondiaria ( in cui si punta a favorire una semplificazione dei titoli + maggiore commercialite circolazione dei beni);

    o Settore finanziario ( in cui si assiste alla riduzione dei privilegi fiscali riconosciuti alla classenobiliare, e ci si avvia verso un sistema di tassazione uniforme);

    o Settore dellistruzione ( in cui lo Stato rivendica a s un ruolo);

    o Settore delle PRIME opere pubbliche ( per i collegamenti,la difesa ) .

    Sul piano dellordinamento statuale si ha una progressiva differenzazione degli organi e degli atti che essicompiono ( si distinguono in modo pi netto le fonti normative dai provvedimenti amministrativi ).

    A tutto ci si accompagna un fenomeno di progressiva concentrazione del potere nelle mani del Sovrano,lacui legittimazione risiede su un principio di natura trascende. Mentre il potere statuale si laicizza e sisvincola dal potere religioso, il potere del Sovrano, cos come il potere dellautorit ecclesiastica, rivendicaunorigine divina.

    B)

    forma di Stato che si afferma verso la fine del XVII secolo, soprattutto in Austria e Prussia.

    uno sviluppo dello stato assoluto.

    Pur mantenendo le caratteristiche di fondo dello Stato assoluto, esso caratterizzato da un elemento dinovit : dal RICONOSCIMENTO DI ALCUNE POSIZIONI SOGGETTIVE DEI SINGOLI,TUTELABILIDAVANTI AI GIUDICI,ANCHE CONTRO I PUBBLICI POTERI ( ancora molto parziale comericonoscimento ma che molto importante perch prelude allaffermazione del principio cardine dello Statodi diritto, in base al quale la pubblica amministrazione tenuta al rispetto della legge ed possibile che siasottoposta al giudizio dei giudici).

    un potere pubblico che incontra dei limiti nelle norme giuridiche e nei meccanismi di controllo

    giurisdizionale,chiamati ad assicurarne il rispetto.

    4. Lo Stato liberale

    Si afferma nel periodo che va dalla fine del XVIII alla met del XIX secolo.

    In Inghilterra si affermer con un anticipo di quasi un secolo

    una forma di Stato che caratterizza lesperienza costituzionale del continente europeo fino agli anniimmediatamente successivi al primo conflitto mondiale.

    Le ragione che portano al tramonto dello Stato assoluto sono:

    Di tipo economico legate da un lato allaumento della conflittualit internazionale ed allaconseguente accentuata pressione fiscale, e dallaltro, ad una crisi interna sempre pi profonda;

    Di ordine politico-sociale dovute allinadeguatezza della struttura del potere proprio dello Statoassoluto a soddisfare le esigenze di partecipazione alla gestione della cosa pubblica delle nuoveclassi emergenti:

    Diffondersi delle dottrine razionaliste.Ci porta allaffermarsi dello Stato liberale, che conserva ai pubblici poteri il compito di perseguire comefinalit generali il soddisfacimento degli interessi dellintera collettivit , ma attraverso unazione indiretta,volta ad assicurare condizioni di sicurezza sul piano estero ( politica estera ) e il rispetto dei diritti di libert,in primo luogo quelli economici, sul piano interno ( sicurezza pubblica ).

    Quello ottocentesco poggia su una concezione GARANTISTA E NEGATIVA dei fini dello Stato.

    Si ispira a dottrine liberiste.

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    Si presenta come Stato NON interventista.

    Il suo elemento portante il nuovo principio di LEGITTIMAZIONE DELLESERCIZIO DEL POTERE: unalegittimazione che proviene direttamente dai consociati.

    Il modello organizzativo dello stato tende a garantire la separazione e la reciproca autonomia dei diversiapparati preposti alle funzioni legislative, esecutive e giurisdizionali.

    Ci porta allintroduzione di regole generali, destinate a disciplinare lazione degli organi di vertice

    dellapparato statuale, destinate a guidare e limitare lazione dei soggetti politici che operano nelle nuoveistituzioni.

    Si ha anche laffermazione del valore della legge come atto in grado di vincolare tutti i soggetti che portaallo STATO DI DIRITTO = il funzionamento e lorganizzazione dello Stato devono essere disciplinati dalleleggi e gli atti della pubblica amministrazione devono essere conformi alla legge, pena la loro annullabilitda parte di un giudice.

    5. Lo Stato totalitario

    Il primo conflitto mondiale e la crisi economica susseguente finiscono per funzionare da detonatori di unacrisi.

    Ci avviene soprattutto in paesi come lItalia, in cui il sistema economico si presentava pi fragile, ilsommarsi di un diffuso malcontento delle classe pi disagiate, ai problemi legati alla riconversione dellamacchina industriale bellica, produsse un malcontento tale da determinare il crollo dello Stato liberale.

    Lo sbocco di questa situazione fu rappresentato dallavvio in alcuni paesi europei dellesperienza delloStato TOTALITARIO.

    Uno Stato che nasce con lobbiettivo primario di sostituire lapparato istituzionale proprio dello Statoliberale, mediante lintroduzione di una nuova organizzazione, ma ispirata ad un forte ACCENTRAMENTOdel potere intorno alla figura di un capo o di un organo supremo, espressivo della forza politica egemone,in grado di contenere e regolare in materia autonoma i conflitti sociali; uno Stato che assume su di s un

    ruolo di GARANTE, INTERPRETE E ARTEFICE degli interessi generali della collettivit nazionale, e suquesta base, modella la sua struttura di potere e il suo modo di agire nella societ.

    Uno Stato esplicitamente IMPEGNATO IN OGNI SETTORE di vita.

    Per il raggiungimento di queste finalit, utilizza ;

    un PARTITO UNICO, quale essenziale canale di formazione dellindirizzo politico generale;

    i SINDACATI DI STATO, quali soggetti destinati a garantire i conflitti del mondo del lavoro;

    i MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA, quali elementi fondamentali per lallargamento della

    base di consenso.Questo tipo di Stato persegue una politica REPRESSIVA dei diritti e delle libert, ed in particolare dellelibert politiche,arrivando a calpestare il principio di uguaglianza.

    Al fondo della concezione sta la concezione secondo la quale lo Stato, protagonista della Storia,rappresenta lartefice in OGNI situazione GIURIDICAMENTE rilevante, senza che alcun limite possaessergli imposto.

    6. Lo Stato socialista

    Nasce con la rivoluzione che port alla caduta del regime zarista in Russia, ma solo nel secondo dopoguerra che si espande a molti paesi dellEuropa centrale e al di fuori del continente europeo.

    Caratteristiche tipiche sono:

    Se le disuguaglianze derivano dalla propriet privata dei mezzo di produzione, si afferma la nozionedi propriet SOCIALISTA;

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    Se la disuguaglianza nasce dalla divisione della societ in classi, ecco che si impone ilsuperamento AUTORITATIVO di tale divisione;

    Se il riconoscimento della libert,intesa come diritti individuali, si traduce in un privilegio per i soligruppi sociali dominati, si ha il riconoscimento delle sole libert COLLETTIVE,funzionali allaedificazione di una societ di EGUALI;

    Se la mancanza di strumenti di aggregazione sociale tiene ai margini dei processi decisionali leclassi subalterne, si afferma la nozione del PARTITO COMUNISTA come perno centrale, attorno alquale ruota tutto il sistema, unico e vero centro dellintero apparato statuale.

    Tutto ci comporta una serie di innovazioni:

    La prevalenza di UNA CLASSE SOCIALE sulle altre ( = dittatura del proletariato );

    La CONCENTRAZIONE del potere come modulo organizzativo;

    La PIANIFICAZIONE di tutte le attivit economiche e sociali;

    Un sistema di governo di tipo FEDERALE, ma di fatto incentrato sul partito unico.

    7. Lo Stato sociale

    Anche questo tipo di Stato ha alla base la crisi dello Stato liberare ottocentesco, di cui per riprendenumerosi principi, ripensandoli e reinterpretandoli alla luce di unanalisi delle ragioni che portarono alla suacrisi.

    Il suo fine quello di RIMUOVERE LE DISUGUAGLIANZE di fatto presenti nella societ, orientando inquesta direzione lazione dei pubblici poteri. Essi devono intervenire ATTIVAMENTE nei diversi settorieconomici e si adoperano per la soluzione dei conflitti sociali = STATO INTERVENTISTA.

    In questo modo lo Stato, i cui organi politici sono ora rappresentazione di TUTTI i cittadini,si propone diesercitare i DIRITTI CIVILI E POLITICI, ELIMINANDO progressivamente le ragioni di ordine economico esociale che spesso limitano leffettivo svolgimento di tale esercizio.

    Il fine principale quello di raggiungere lobiettivo dellUGUAGLIANZA SOSTANZIALE e non solo formaledei cittadini.

    Si assiste Da un lato al pieno riconoscimento di istituti fondamentali per garantire la effettiva partecipazionedei cittadini in una grande societ di massa dallaltro, ad un profondo mutamento dellatteggiamento deipubblici poteri, impegnati in unopera di progressivo riequilibrio delle posizione di svantaggio.

    Elementi tipici sono:

    il notevole accrescimento degli apparati amministrativi e la loro differenziazione in relazione alladiversificazione dellazione statale;

    il massiccio intervento diretto o indiretto nelleconomia;

    laumento significativo delle risorse necessarie alla finanzia pubblica.

    8. Lo Stato unitario, (I) lo Stato federale ( II )e lo Stato regionale (III)

    Vi un possibile altro elemento di classificazione delle forme di stato che tiene in rilievo che, nellambito

    delle diverse esperienze statuali, viene riservato al PRINCIPIO DELLAUTONOMIA TERRITORIALE.Storicamente tale principio unacquisizione recente per i paesi europei, mentre ha radici assai pi lontanenellesperienza inglese.

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    Il salto rappresentato dalla istituzione di autorit LOCALI dotate anche di autonomia legislativa; autoritche si pongono come soggetti di mediazione politica degli interessi sociali delle comunit locali.

    II.

    basato sulla regola per cui i membri della federazione hanno una competenza generale,dalla quale sonoescluse le materie che vengono espressamente riservate dalle norme costituzionali agli organi federali. Inessi sar pi ampia lautonomia degli organi federali e gli stati membri mantengono spesso alcune tipichecaratteristiche degli Stati sovrani

    III.

    Sono gli organi centrali dello Stato ad avere una competenza generale, fatte salve le specifichecompetenze affidate alle Regioni. Lautonomia delle autorit locali incontra limiti maggiori rispetto agli statifederali.

    Il riconoscimento del principio autonomistico determina una serie di reazioni sul piano dellassetto dellaforma di governo, influenzando, in misura maggiore o minore, struttura e funzione degli organi centrali delloStato.

    9. Le forme di governo: monarchia assoluta

    la prima forma di governo in senso proprio e nasce con lo Stato assoluto.

    In precedenza la natura quasi privatistica che era alla base dello Stato feudale, non aveva creato problemiparticolari.

    Co laffermarsi dello Stato assoluto, lestendersi dei fini statuali e il moltiplicarsi dei settori in cui si esercitalintervento dei poteri pubblici, creano le premesse per la costituzione dei primi nuclei di strutturaamministrativa statuale unitaria e stabile.

    Al vertice di tale struttura si pone il Sovrano, unico organo titolare del potere di decisione politica, che ripetedirettamente dalle vicende storiche e dalla divinit la legittimit al suo esercizio. Al Sovrano fanno capotutte le funzioni statuali: sia la funzione legislativa ( Il Re fa le leggi ), sia la funzione esecutivo-amministrativa ( Il Re nomina i funzionari ), sia la funzione giurisdizionale ( il Re nomina i giudici, cheamministrano in suo nome la giustizia .

    una struttura di tipo piramidale.

    Tale fenomeno, accompagnandosi ad un progressivo accrescimento degli apparati organizzativi delloStato, determina ad un certo punto lesigenza che il Sovrano si doti di un potere ausiliario,come organo diconsulenza del Re, pi alcuni collegi rappresentativi dei maggiori ceti sociali.

    10. La monarchia costituzionale

    la rivoluzione francese rappresenta storicamente, la fine sia dello stato assoluto sia della monarchia

    assoluta. Ci vale per lEuropa continentale, mentre in Inghilterra gi un secolo prima era avvenuto.

    Ed proprio in Inghilterra che con Locke si assiste alla prima teorizzazione del principio liberista delladivisione dei poteri.

    Esso postula la frammentazione dellunicit del potere sovrano e la sua ripartizione tra organi distinti eautonomi luno rispetto laltro.

    Nellottica di Locke ci significava immaginare una forma di governo centrata su due organi costituzionali:

    Il Sovrano,titolare della funzione esecutiva e di quella federativa ( oggi politica estera );

    Il Parlamento, titolare della funzione legislativa

    Questa forma di governo risente per dellesperienza inglese del 60o. il sovrano ha ancora un ruolofondamentale nel quadro della forma di governo, ma si trova ora di fronte il Parlamento.

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    Diversa la concezione di tale principio in Francia alla fine del XVIII teorizzata da Montesquieu eRousseau:in essi appare centrale lidea per cui non solo no ci dovr essere per il futuro alcun potereesercitato in condizioni di monopolio da alcun organo dello Stato, ma nemmeno alcun potere esercitato aldi fuori da uno stretto collegamento con la volont popolare. Essi individuano quindi un nuovo tipo diprincipio di separazione dei poteri con unindividuazione di una pluralit di soggetti istituzionali( Parlamento, Governo, Giudici , ciascuno chiamato ad operare in condizioni di separazione e di autonomiarispetto gli altri.

    In realt per non si riscontra mai una NETTA separazione dei poteri; essi appaiono correlati uno allaltro.

    La prima applicazione di tale principio teorico si ebbe con la Monarchia costituzionale, che caratterizza tuttala prima fase di avvio dello Stato liberale. In esso accanto al Sovrano, si afferma un altro organo titolare diun potere autonomo,ovvero il Parlamento. Esso ripete la legittimazione, per lesercizio del suo potere, dallavolont popolare e si pone, come interlocutore necessario del Re.

    Il sovrano rimane titolare del potere esecutivo e del potere di nomina e di revoca dei membri del Governo;rimane, almeno formalmente, titolare anche del potere giurisdizionale, ma deve dividere lesercizio delpotere legislativo con il Parlamento e sottoporre al suo controllo tutta una serie di atti fondamentali per lavita dello Stato.

    11. La forma di governo parlamentare

    A partire dalla seconda met del secolo scorso si assiste ad una sempre pi marcata rottura diquellequilibrio a tutto vantaggio del ruolo del Parlamento.

    Tale mutamento coincide con la definitiva uscita del Governo dai poteri sovrano e con linizio di una vestedi organo autonomo di decisione politica, nei confronti del Parlamento.

    Listituto che sanziona questo passaggio lISTITUTO DELLA FIDUCIA.

    Esso comporta che il Governo, una volta formato, si presenti di fronte al Parlamento per ottenere un avallopreliminare al PROGRAMMA di attivit che intende svolgere. Grazie a questa fiducia iniziale, il Governo sisalda alle forza politiche maggioritarie in Parlamento e ne diviene espressione. In secondo luogo,insieme al

    potere di concedere o meno questo programma, il Parlamento acquista anche il potere di REVOCARE lafiducia al Governo,mediante lapprovazione di una MOZIONE DI SFIDUCIA, la quale obbligagiuridicamente il Governo a dimettersi.

    Politicamente il Governo diviene responsabile del suo operato dinnanzi al Parlamento.

    Si passa cos da una fase dualista, ad una fase MONISTA, in cui al centro del sistema si colloca ora ilParlamento.

    Questo passaggio avviene storicamente in modo graduale:

    In un primo momento il Governo resta ancora parzialmente vincolato alla volont del Sovrano. Essosi trova in una situazione di doppio vincolo;

    Successivamente,divenuto fondamentale per il funzionamento del sistema il rapporto tra Governo eforze politiche di maggioranza, lunica vera sede in cui pu essere fatta valere la responsabilitpolitica del Governo il Parlamento.

    In Inghilterra avviene con largo anticipo (nel XIX secolo); negli altri paesi Europei nel XX secolo.

    In Italia si avr con la trasformazione da monarchia costituzionale, a monarchia parlamentare quellaformalmente disciplinata dallo Statuto albertino del 1848.

    Allistituto della fiducia si lega il formarsi di una nuova concezione del CAPO DI STATO (Monarca, osempre pi spesso Presidente della Repubblica).

    Viene ad intendersi questorgano come un ORGANO NEUTRO, lontano dalle dispute politiche, edestinatario del compito di SUPREMO GARANTE delle regole costituzionali.

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    Si tratta di una forma di governo presente fino al primo conflitto mondiale. La crisi di inizio secolo portalesigenza di introdurre delle varianti rappresentate da istituti diretti:

    a consolidare il principio rappresentativo, moltiplicando le sedi di rappresentanza politica a livellolocale ( = principio dellautonomia territoriale );

    gli istituti volti ad una verifica della corrispondenza tra volont dei rappresentanti e volont dirappresentati ( = istituti di democrazia diretta );

    a vincolare loperato delle maggioranze politiche al rispetto della costituzione, attraversolintroduzione di sistemi di controllo anche sulle espressioni di volont del Parlamento ( = sistemi digiustizia costituzionale );

    diretti a rafforzare il ruolo del Capo dello stato, dotandolo di poteri rilevanti diretti alleliminazionedelle cause che impediscono il regolare funzionamento del sistema.

    Lintroduzione di queste varianti,variamente combinate, ha determinato la nascita, nel periodo successivodella seconda guerra mondiale, di forme di Governo che se ne distaccano ( ci vale per la forma di governodisciplinata dalla Costituzione italiana del 1948 ).

    12. Le forme di governo presidenziale ( a ), semi-presidenziale ( b ) e direttoriale ( c)

    Si hanno nelle forme di Stato sociali contemporanei e appaiono come forme alternative alla forma digoverno parlamentare.

    Vengono cos chiamate per la particolare posizione che in essi viene attribuita al Presidente dellaRepubblica.

    Dittatoriale per il particolare ruolo che in essa assume lorgano esecutivo.

    a.

    La prima forma di governo presidenziale si ha con la Costituzione degli Stati Uniti dAmerica del 1787Al fondo vi la scelta di porre al centro del sistema costituzionale lorgano presidenziale. Tale organoriunisce in s tanto i potere e le funzioni proprie del Capo dello Stato, quanto quelli di Capo del Governo.

    Spetta al presidente il potere di nomina e revoca dei pi alti funzionari statali e fra questi anche dei Ministrie degli altri vertici politici del Governo.

    Non esiste un rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo,bens tra Presidente e Governo.

    Il Parlamento non pu essere sciolto dal Presidente.

    La somma di poteri che spettano al Presidente trovano un bilanciamento con il PRINCIPIO

    DEMOCRATICO, attraverso lelezione DIRETTA da parte del popolo del Presidente, dallaltronellintroduzione di tutta una serie di poteri di controllo e di freno,affidati ad altri organi costituzionale infunzione di limite nellesercizio dei poteri.

    b.

    si salda molto pi al regime parlamentare rispetto alla A.

    Ha avuto un precedente importante nella Costituzione di Weimar del 1919 in Germania; in Francia con laCostituzione del 1958.

    In esse si ritrovano alcune caratteristiche di fondo del regime presidenziale, le quali per convivono conalcuni istituti tipici della forma di governo parlamentare ( es. istituto della fiducia ).

    Lorgano dellEsecutivo opera secondo un regime di DOPPIA fiducia:

    I. nominato dal Presidente, nei cui confronti risponde politicamente;

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    II. espressione della maggioranza parlamentare a cui legato da un rapporto fiduciario.

    c.

    il suo obbiettivo primario quello di raggiungere e garantire la stabilit dellEsecutivo, prefissandone apriori la durata, spesso facendola coincidere con la durata della legislatura

    = regime del Governo a termine, in cui,una volta formato e una volta investito con voto del Parlamento,lorgano esecutivo opera al riparo dal rischio che altri organi costituzionali ne provochino la caduta.

    un Governo che svolge anche le funzioni del Capo dello Stato.

    una forma di Governo che postula la formazione di ampie coalizione governative e la possibilit diattivare agevolmente da parte del corpo elettorale strumenti di controllo sulla permanenza di unacorrispondenza tra la volont dei cittadini e quella dei suoi rappresentanti.

    13. La forma di Governo dittatoriale

    Si ha nello Stato totalitario.

    In Italia la forma di Governo dello Stato Fascista.

    Esso postulava una struttura di potere che tentasse di recuperare i caratteri dellunitariet edellaccentramento che erano stati tipici dello Stato assoluto. Nasce cos la figura di un Capo del Governocome vero CENTRO motore dellintero sistema costituzionale.

    Grazie ad uninvestitura che gli viene dallessere al vertice dellUNICA formazione politica ammessa =REGIME A PARTITO UNICO,esso svincolato da ogni forma istituzionalizzata di controllo.

    In esso si concentrano:

    le funzioni proprie dellorgano dellEsecutivo;

    di nomina e revoca dei membri del Governo;

    il comando delle forze armate;

    una serie di poteri diretti a condizionare e limitare la stessa funzione legislativa di un Parlamentoche divenuto composto di membri scelti tra i vertici del partito unico o tra i rappresentanti dellecategorie professionali.

    Il Capo del Governo assume il compito di interprete principale degli interessi della comunit nazionale e,insieme, quelli di arbitro dei conflitti sociali.

    14. La forma di Governo negli Stati socialisti

    Essa presenti tanti aspetti peculiari,quanti sono i paesi che a tale regime si affidano.

    Per individuare i tratti fondamentali bisogna risalire al modello costituzionale della Costituzione sovietica del1936.

    Essa prevedeva:

    Struttura statuale fondata:

    a) Sul riconoscimento di ampie autonomi locali;

    b) Su una fitta rete di assemblee elettive ( i soviet), gerarchicamente ordinate; ciascuna

    espressione delle assemblee di livello inferiore, fino ad arrivare agli organi supremi delloStato: il Soviet supremo ( + o il Parlamento ), e il Presidium (che svolgeva i compiti delCapo dello Stato), legati insieme da un rapporto che ricorda listituto di fiducia

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    Nel senso che il Presidium rispondeva politicamente del suo operato nei confronti del Sovietsupremo.

    Principio informatore dei rapporti tra le varie assemblee quello gerarchico;

    Ruolo del partito: ad esso aspetta, per espressa scelta costituzionale, una funzione di guida dellacollettivit nella costruzione della Societ socialista, il che si traduce in una serie di poteri specifici,primo fra tutti quello di scelta dei candidati per i vari organi elettivi.

    Su questo nucleo centrale di principi, le diverse esperienze dei Paesi dellEst europeo avevano poiinnestato una serie di istituti particolari che hanno portato a differenzazioni.

    15. Forma di Stato, Forma di Governo e sistema delle fonti normative

    La storia delle varie forme di Stato coincide con la storia del modo in cui certi sconvolgimenti socialihanno determinato un certo assetto del potere statuale e del modo in cui un certo assetto di potere si posto rispetto ai problemi presenti in quella societ.

    In ogni tipo di ordinamento esistono dei principi che assegnano a ciascun tipo di norme un particolarevalore rispetto alle altre. Sono dei principi che sono riconducibili a scelte che hanno una matrice nella

    storia politico-istituzionale dei vari ordinamenti.Allevoluzione delle varie forme di Stato e di governo ha corrisposto un diverso modo dintendere eregolare i processi di produzione di norme giuridiche,il loro regime, la loro efficacia e i loro rapporti.Esiste un nesso tra il modo in cui venuto a configurarsi lassetto del potere politico e la distribuzionetra i diversi organi dello Stato, la natura dei rapporti tra Stato e cittadini e il parallelo sviluppo delsistema delle fonti normative.

    Di un vero e proprio sistema di fonti si pu cominciare a parlare a partire dal tramonto dello Statoassoluto e del principio di unit del potere statuale, impersonato dal Sovrano ( in tale forma di Statolunica forma di fonte normativa era rappresentata dai DECRETI REALI ).

    Con i risvolti successivi alla Rivoluzione Francese e con laffermarsi dello Stato di diritto, inizia ad

    affermarsi un sistema pi articolato,seguito dalla nascita dellesigenza di definirne il rispettivo regime e ireciproci rapporti.

    Unesigenza di cui si faranno carico le Costituzione, le quali si preoccupano oltre a fissare la tavola deinuovi principi, a definire le regole fondamentali di distribuzione del potere tra i diversi organi di Stato e,in questambito, anche del potere di porre norme giuridiche dettando NORME SU NORME.

    Capitolo III : le trasformazioni delle istituzioni pubbliche dallo StatutoAlbertino alla Costituzione repubblicana

    1. Le caratteristiche fondamentali dello Statuto Albertino

    Viene concesso il 4 marzo 1848 da Re Carlo Alberto, Re di Sardegna, divenuto poi Costituzione del Regnodi Italia nel 1861. Esso segna tutta la prima fase della nostra storia costituzionale rimanendo in vigore finoal 1948,anno dellentrata in vigore della Costituzione.

    Si presenta come un versione moderata dei principi enunciati durante la Rivoluzione Francese.

    Caratteristiche dello statuto:

    Costituzione OTTRIATA:concessa ai Sudditi dal Sovrano, che fino ad allora aveva governato investe di Sovrano assoluto, senza che la stessa fosse sottoposta ad alcuna verifica.

    Ci dimostra il voler accogliere parzialmente la democratizzazione dello Stato, ma nel quadro di un

    sistema che conservasse comunque al Sovrano un ruolo centrale.

    Costituzione FLESSIBILE: di grado pari alla legge ordinaria; lo Statuto era modificabile con unsemplice procedimento legislativo ordinario,non offrendo nessuna garanzia di tutela ai cittadini; unmeccanismo cio che NON prevede alcun meccanismo giuridico di reazione nei confronti di

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    possibili del legislatore ordinario, e che affida ad esso la pi ampia autonomiadecisionale.

    una MONARCHIA COSTITUZIONALE PURA, di tipo dualista, basata su 2 centri di potere:

    i. il Sovrano;spetta al Re:

    A- nominare e revocare i suoi ministri;

    B- condivide il potere legislativo con Parlamento,attraverso il potere di sanzionare leleggi;

    C- nominare i membri del Senato;

    D- potere di scioglimento della Camera elettiva;

    E- capo supremo dello Stato;

    F- ha il comando delle forze armate;

    G- esercita il potere estero

    H- previsione del Sovrano come organo irresponsabile, riversandosi la responsabilitdegli atti regi sui ministri chiamati a controfirmarli.

    ii. il Parlamento. Esso formato:

    1) Camera elettiva;

    2) Senato, di nomina regia.

    Ad esso spetta, insieme al Sovrano:

    a) il potere legislativo;

    b) la funzione di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato.

    Lo Statuto da grande importanza ai diritti di libert, cui dedicato un intero titolo (). Vi sono pochissime libert garantite: in 9 articoli sommari, riferiti alle sole libert individuali,quali quella di propriet.

    Fa poi rinvio alla legge per la definizione dei limiti al concreto esercizio dei diritti di libert;lascia libero illegislatore di dare linterpretazione, non trovando in esse alcuna limitazione.

    2. Gli sviluppi della forma di governo: dalla monarchia costituzionale alla monarchiaparlamentare

    La forma di Governo disegnata dallo Statuto doveva presto scontrarsi con la sua inadeguatezza rispettoalle trasformazioni politiche e sociali che andavano diffondendosi. Ci si tradusse in una progressivaerosione dei poteri regi a favore del binomio Governo-Parlamento, attraverso la previsione espressa dalvoto di Fiducia o sfiducia. Esso rafforza il Governo rispetto al Parlamento, ma dallaltro lo rafforzava anchenei confronti del Sovrano. Da qui prende avvio una tendenza che porter ad una maggiore estensione deipoteri del Governo, passando cos ad una forma di governo incentrata sullequilibrio dei rapporti traGoverno e Parlamento, mentre il ruolo del Sovrano passa in secondo piano.

    A questo cambiamento di forma di Governo si accompagna la progressiva accentuazione della rilevanzapolitica del Presidente del Consiglio.

    Ci testimoniato anche dallespansione dei suoi poteri normativi, i quali tendono ad investire la sfera dellaformazione primaria,mediante il ricorso a decreti legge ed ai decreti legislativi.

    3. La legislazione elettorale: dal criterio censita rio al suffragio universale maschile

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    Il carattere censitario di questo periodo finisce per ridurre fortemente il carattere rappresentativo dellaCamera elettiva. La legge elettorale adottata nel 1848 consent lesercizio di voto ad una percentualenon superiore al 2% della popolazione.

    Una prima novit si ha solo nel 1877, quando il diritto di voto viene esteso ai cittadini di sessoMASCHILE che avessero raggiunto la MAGGIORE et e che avessero adempiuto lobbligo scolastico( = tre classi elementari ), non si super comunque il 7% della popolazione.

    Con le leggi elettorali del 1912 e del 1919 si arriva allintroduzione del suffragio elettorale maschile:

    quella del 1912 consente lesercizio del diritto di voto a tutti i cittadini di sesso maschile con pi di 30anni, nonch ai maggiorenni che sapessero leggere e scrivere o avessero prestato servizio militare.

    La legge del 1919 estende il diritto di voto a tutti i cittadini di sesso maschile che abbiano raggiunto lamaggiore et. Essa introdusse per la prima volta un sistema elettorale di tipo PROPORZIONALE.

    Bisogna per attendere il1945 perch si avveri la piena affermazione del principio di suffragiouniversale anche Femminile.

    4. La costruzione di un modello accentrato e laccantonamento dellipotesi regionalista

    Gi durante il periodo cavouriano lamministrazione statale era andata conformandosi secondo un modelloACCENTRATO di derivazione francese: esso faceva perno:

    A- al centro sui Ministri;

    B- sul piano locale sui Governatori delle Provincie, i quali rappresentano il Governo e al tempo stessosono a capo delle amministrazioni provinciali;

    C- sui Sindaci, scelti anchessi dal Governo tra i membri dei consigli comunali.

    Vi era un rigido sistema di controlli sia di legittimit che di merito sugli atti degli enti locali.

    Anche dopo lUnit si scelse di mantenere questo assetto politico, espandendolo a tutte le altre regioni

    italiane ( ci risposta delle leggi di unificazione amministrativa del Regno ).

    In questo contesto si ha un significativo riordinamento degli organi ausiliari del Governo e quelligiurisdizionali:

    Consiglio di Stato come organo di consulenza giuridico amministrativa del Governo;

    Corte dei Conti organo di controllo esterno sugli atti di spesa del Governo stesso;

    Giudici con una posizione di autonomia, nei confronti dei quali il Governo mantiene tuttavia unaserie di poteri;

    Vi la nascita del sistema di giustizia nellamministrazione, ossia di un sistema che consente alsingolo di chiamare lamministrazione a rispondere delle eventuali illegittimit commessenellesercizio delle sue funzioni davanti a un giudice ordinario. Nel 1889 si avr unulteriore rispostaa questo nellistituzione della:

    IV Sezione del Consiglio di Stato, con il compito di decidere quelle controversie che avessero adoggetto anche la violazione di altre posizioni soggettive, tutelate con minore intensitdallordinamento. Si tratta di un giudice speciale.

    Negli stessi anni si assiste ad un primo allargamento dellautonomia degli enti locali territoriali, unaccrescimento quantitativo degli apparati pubblici, nonch una loro progressiva differenzazione.

    Accanto alle tradizionali strutture ministeriali, cominciano a nascere:

    le prime AZIENDE PUBBLICHE, dotate di autonomia gestionale e finanziaria;

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    i primi ENTI PUBBLICI NAZIONALI (es. INA ), in grado di operare secondo modalit analoghe aquelle dellimpresa privata, sia pure secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza ministeriale.

    5. La legislazione ordinaria in tema di diritti e libert e i rapporti tra Stato e Chiesa

    La disciplina dei diritti di libert nello Statuto Albertino si limita ad una enunciazione di tali diritti, lasciandoal legislatore ordinario la disciplina dei limiti al loro concreto esercizio.

    Ci avviene soprattutto per le libert personali: la legislazione di pubblica sicurezza di questo periodo equella penale si caratterizzano come estremamente severe nella prevenzione e repressione dei reati,maanche dei comportamenti ritenuti antisociali o pericolosi per il sistema politica,con una vastissimaattribuzione di poteri decisionali agli organi di polizia. Ci port a delle resistenze tra coloro che vedevanolespansione della discrezionalit dei poteri un sostanziale svuotamento di tali garanzie.

    Grazie a queste resistenze cominciarono a registrarsi le prime modifiche in senso liberale sul piano dellalegislazione penale ( es. codice penale Zanardelli del 1889 ) e si diffuse una sempre pi presa di coscienzacirca limpossibilit di uscire dalle difficolt sociali e politiche esistenti senza un effettivo rispetto dellelibert affermate dallo Statuto.

    Tutela della libert religiosa: lo Statuto sembrava prefigurare uno Stato confessionale; in realtimmediatamente dopo la sua entrata in vigore, si svilupp una legislazione ispirata allopposto dellalaicit dello Stato, che puntava a ridurre le differenze giuridiche nella tutela delle diverse confessionireligiose; un conflitto che il nuovo Stato aveva cercato di sanare con lapprovazione della LEGGEDELLE GUARENTIGIE (legge 349/1871), con la quale si intendeva garantire il libero esercizio dellefunzioni del Pontefice e della Santa Sede, ma che viceversa era destinato a durare ancora a lungo,per il rifiuto del Papa di accettarne i contenuti, ritenuti insufficienti.

    8. le caratteristiche fondamentali della Costituzione repubblicana

    La nuova Costituzione si configura come un sistema costituzionale radicalmente difforme da quello cheaveva trovato espressione nello Statuto Albertino.

    Nuovo il fondamento di legittimazione dello Stato:

    art 1.2 Cost.> = PRINCIPIO DELLA SOVRANEITA POPOLARE. Esso sta ad indicare che NESSUN organo di governopotr avere una legittimazione autonoma allesercizio delle massime funzioni statuali, ma dovr potercontare su una legittimazione proveniente dal popolo lunico che in grado di attribuire lesercizio ad altrisoggetti.

    ( Gli organi costituzionali = Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo e la Corte Costituzionale )

    Tutti gli organi che hanno un rapporto pi o meno diretto con il popolo ( = organi rappresentativi ) hanno:

    il compito di determinare gli obiettivi della politica nazionale nel quadro dei principi costituzionali ( =organi titolari della funzione di indirizzo politico );

    sono indispensabili al corretto funzionamento del sistema costituzionale ( = organi necessari );

    non possono, se non in casi necessari, essere sostituiti nellesercizio delle loro funzioni ( = organiindefettibili ).

    La scelta preliminare stata quella di configurare tutta una serie di diritti e doveri individuali e collettivi e diregole di funzionamento delle istituzioni.

    Il ruolo dello Stato si riassume:

    in una funzione strumentale di GARANZIA;

    di pieno sviluppo dei valori personalistici e comunitari dei cittadini.

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    Larticolo 2 Cost. afferma che >, facendo riferimento a tutti gliuomini, individuati come portatori di valori individuali e sociali preesistenti alla stessa organizzazionestatuale.

    Lultima comma affianca ai > i >.

    Il primo comma dellarticolo 3 Cost. riprende e ribadisce il principio liberale delleguaglianza di TUTTI i

    cittadini, dotati di , ed >.

    Il secondo comma esprime il SUPERAMENTO dello Stato liberale a favore dello Stato sociale,,prescrivendo che >.

    Tutto ci comporta linserimento di diritti sociali, concepiti come diritti ad un impiego di pubblici poteri adoperare, in positivo, per il raggiungimento di condizioni di maggiore giustizia e di pi equo sviluppo. (sitende a favorire i ceti sociali pi deboli )

    Nel quadro di una Costituzione rigida e garantista, si giustifica la previsione di conseguenti ed adeguatetecniche giuridiche a tutela delle situazioni di libert individuali e collettive ( = varie riserve di legge ).

    Vi sono per molte pi libert garantite, in particolare emergono le libert collettive che in precedenzaerano state ignorate. Si ha lattribuzione di veri e propri poteri ad alcune essenziali formazioni sociali, di cuisi riconosce un ruolo incomprimibile ( Es. la famiglia ).

    Larticolo 1 Cost., definendo lItalia come >, individua nel lavoro,inteso come contributo che ciascuno d al progresso materiale e culturale alla societ, il valore socialeprimario.

    Il rapporto tra Stato ed economia, ovvero i principi della Costituzione economica, toccano i rapporti dilavoro e in particolare riconoscono oltre alla libert sindacale (Art 39 Cost.), ma anche il diritto di sciopero(Art. 40 Costi). In secondo luogo, quelli che attengono da un lato la disciplina dei diritti di propriet e dilibera iniziativa economica, dallaltro la disciplina dellintervento diretti dei pubblici poteri nelleconomia;nelriaffermare la tutela di tali diritti, ne consente varie limitazioni a fini sociali:

    Larticolo 42.2 Cost. Riconosce e garantisce la propriet privata, ma ne consente una disciplina legislativache ne assicuri la funzione sociale e ne favorisca laccesso al maggior numero possibile di soggetti.

    Larticolo 41 Cost. afferma la libert di iniziativa economica privata, ma contestualmente non solo vieta cheessa possa essere esercitata in contrasto con lutilit sociale, con la sicurezza e la libert e dignit umana,ma prevedere anche che essa possa essere indirizzata e coordinata dalla legge al raggiungimento di finisociali.

    Quanto allintervento dello Stato nelleconomia la linea di fondo quella volta allistituzione di un sistemaMISTO, nel qual iniziative pubbliche e private, nellambito dei programmi generali fissati dal legislatore,contribuiscano al perseguimento delle finalit di riequilibrio e sociale indicate dallart 3.2.

    Un intervento dello stato non visto come obbligatorio, ma come facoltativo, cos come disposto dallarticolo43 Cost.,ove si afferma che, per fini di utilit generale, la legge pu riservare allo Stato, ad enti pubblici o acomunit di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese.

    Per quanto riguarda Ordinamento della Repubblica,esso viene trattato solo nella seconda parte (artt. Da55 a 139), preceduta dai Principi fondamentali (artt. 1 a 12), e dalla prima parte, dedicata ai Diritti edoveri dei cittadini (artt. 13 a 54).

    Si ha un autorevole sistema statale centrale, un articolato e forte sistema di autonomie regionali e locali; alprimato degli organi rappresentativi della volont popolare, il ruolo davvero autonomo degli organi digiustizia costituzionale ed ordinaria.

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    Accanto alle disposizioni che segnano il nostro sistema politico come un sistema rappresentativo, vi sonoaltre disposizioni che disciplinano alcuni importanti strumenti di democrazia diretta, quali listitutodelliniziativa legislativa popolare e il Referendum.

    I partici politici vengono intesi come strumento di permanente partecipazione dei cittadini allelaborazioneed attuazione della politica nazionale, nonch nella riserva alle forze sindacali del potere di disciplinare,mediante la contrattazione collettiva, aspetti essenziali del rapporto di lavoro.

    Al sistema politico centrale si affiancano i sistemi politici regionali o locali, introdotti sia al fine di adeguare

    meglio lamministrazione pubblica alle tante e diverse esigenze locali, sia al fine di arricchire il quadroistituzionale attraverso la formazione di sedi di mediazione degli interessi pi ravvicinati ai cittadini.

    La grande concentrazione di poteri tipica dello Stato contemporaneo trova un suo bilanciamento, oltre chenel sistema delle forze politiche, nel ruolo autonomo e nelle funzioni degli organi giudiziari.

    La Costituzione ha introdotto notevoli novit in riferimento:

    alla garanzia di indipendenza della magistratura ordinaria;

    al Consiglio superiore della magistratura, un nuovo organo prevalentemente rappresentativo deglistessi magistrati, ma formato anche da soggetti designati dal Parlamento e presieduto dallo stesso

    Presidente della Repubblica. Al tempo stesso il divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali, diversi da quelli

    esplicitamente previsti dalla Costituzione, contribuisce a rafforzare la garanzia delleffettivit delgiudice e riduce il rischio di disfunzioni.

    Tutto il sistema costituzionale trova nellistituzione e nei poteri della Corte costituzionale lostrumento di garanzia fondamentale del rispetto della legalit costituzionale. I suoi poteri digiudicare sulla legittimit costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni, di risolvere conflitti diattribuzione che sorgono fra i supremi poteri dello Stato o fra Stato e Regioni, di giudicare sulleeventuali responsabilit penali del Presidente della Repubblica.

    Si scelto per una forma di governo di tipo parlamentare razionalizzata e parzialmente corretta dallaprevisione di alcuni poteri, affidati ad altri organi costituzionali, incidenti sul funzionamento e sui poteri delParlamento.

    Ad esso vi per posto un freno rappresentato dal Presidente della Repubblica e da suoi particolaricompiti (es. scioglimento anticipato delle Camere).

    Un ulteriore elemento caratterizzante della Costituzione repubblicana rappresentato dalla particolareapertura internazionalista che essa manifesta (Art. 10 Cost. che afferma la subordinazionedellordinamento giuridico nazionale alle norme internazionali generalmente riconosciute), nonchdallesplicita adesione al principio pacifista, in base al quale lItalia > (Art. 11Cost.); principio che impegna lItalia, in nome della pace e della giustizia tra le Nazioni, a consentire dellelimitazioni di sovranit che a questo fine si rendessero necessarie, nonch a favorire le organizzazioniinternazionali rivolte alle stesse finalit.

    sulla base di questi principi che lItalia ha chiesto ed ottenuto di far parte dellONU ( = Organizzazionedelle Nazioni Unite )ed ha svolto un ruolo da protagonista nella formazione della Comunit Europea.

    Costituzione rigida e apertura internazionalista sono gli elementi sui quali si realizzo il COMPROMESSO trale tre grandi correnti ideologiche che animarono il dibattito in Assemblea Costituente:

    1) Ideologia cattolica;

    2) Ideologia marxista;

    3) Ideologia che si rifaceva alla tradizione laico- liberale prefascista.

    Si tratta di un compromesso che appare come il frutto di un lungo confronto di ampio respiro, a volte anchemolto aspro, che aveva al centro le sorti future del Paese.

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    Dallentrata in vigore della Costituzione ad oggi, il testo originario ha subito numerose modifiche, in granparte puntuali ( = relativa a specifiche disposizioni), alcune di portata ampia, relative ad interi Titoli.

    Tra le prime:

    I. Modifiche allArt 48 Cost., in ordine al voto degli Italiani allestero ( legge Cost. 1/2000 ;

    II. Dellart. 51 Cost., in ordine alle pari opportunit nellaccesso alle cariche elettive ( legge Cost.1/2003);

    III. Dellart .56 Cost., in ordine alla composizione della camera ( Legge Cost. 2/1963 e leggeCost.1/2001);

    IV. Dellart 57 Cost., in ordine alla composizione del senato ( Legge Cost. 2/1963 legge Cost.1/2001);

    V. Dellart. 60 Cost., in ordine alle immunit dei membri del Parlamento (legge Cost. 3/1993);

    VI. Dellart 79 Cost., in ordine alla disciplina dellamnistia e dellindulto (legge Cost. 1/!992);

    VII. Dellart 88 Cost., in ordine ai poteri del Presidente della Repubblica nellultimo semestre del suomandato ( legge Cost. 1/1991);

    VIII. Dellart 96 Cost., in ordine ai reati ministeriali (legge Cost. 1/1989);

    IX. Dellart 111 Cost., in ordine alla disciplina del giusto processo (legge Cost.2/1999)

    X. Dellart 134 Cost., in ordine alle competenze della Corte costituzionale (legge Cost. 1/1953 e leggeCost. 1/1989).

    Tra le seconde:

    1- Riforma del Titolo V ( le Regioni, le Provincie e i Comuni ) operata con la legge Cost. 1/1999 e lalegge Cost. 3/2001);

    2- La riforma dellintera seconda parte della Costituzione, approvata in seconda lettura dal Parlamentoil 16 novembre 2005, la quale toccava i profili importanti della forma di Governo e di Stato.

    quanto alla forma di governo, la riforma si proponeva di rafforzare il ruolo del Presidente delConsiglio ( cui venivano conferiti i poteri di revoca e nomina dei Ministri, il potere di chiedere loscioglimento anticipato delle Camere);quanto alla forma di Stato, si sommavano competenzelegislative regionali esclusive e forti condizionamenti centralistici, cui si aggiungeva latrasformazione del Senato in una Camera federale. La legge di riforma stata respinta dal corpoelettorale con il referendum tenutosi il 25 e 26 giugno 2006.

    Capitolo IV: LItalia e lUnione Europea

    1. La nascita dellUnione Europea

    Il processo di integrazione europeo prevede avvio agli inizi degli anni 50 con la nascita delle tre comuniteuropee originarie (prima la Ceca e poi successivamente la Cee e la Ceea o Euratom), le quali avevanofinalit economiche, ma anche un obiettivo politico preciso: quello di scongiurare il rischio del riprodursi inEuropa delle condizioni di conflittualit che avevano portato a 2 conflitti mondiali.

    A questo risultato si pensava di arrivare partendo dalla creazione di un MERCATO COMUNE, attraverso unaprogressiva eliminazione delle barriere allora esistenti, al fine di garantire la libera circolazione delle merci,

    la libera circolazione dei lavoratori dipendenti, il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi, la liberaprestazione di servizi, la libera circolazione dei capitali.

    Da allora lintegrazione andata sempre pi intensificandosi,grazie alla stipula di una serie di contratti chemodificavano quelli precedenti; trattati che operavano in un duplice senso:

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    a) Verso un progressivo allargamento dei poteri delle istituzioni comunitarie (con conseguentedepotenziamento dei singoli Stati membri);

    b) Verso una sensibile modifica delloriginario impianto istituzionale delle Comunit e delle regoledecisionali che prescindono alla loro azione.

    Le tappe principali:

    A. TRATTATO DI BRUXELLES DEL 1965:

    Realizza una forma di coordinamento tra le 3 comunit riunificandone gli esecutivi;

    Si d vita ad una sola Commissione europea ed ad un unico Consiglio;

    Si vara un unico bilancio europeo.

    B. ATTO UNICO EUROPEO DEL 1986:

    prevede leliminazione di un gran numero di barriere ancora esistenti alla libera circolazione;

    amplia le competenze delle istituzioni comunitarie a nuovi settori ( ricerca scientifica,ambiente );

    contiene nel preambolo lintento espresso di voler dar vita ad unUnione Europea, qualeforma istituzionale di una pi intensa cooperazione tra gli Stati membri non soloeconomica,ma anche politica;

    istituzionalizzazione del Consiglio europeo, quale organo nel quale maturano le grandiscelte di indirizzo politico;

    potenziamento del ruolo del Parlamento europeo nellambito dei processi decisionali;

    avvio della cooperazione europea in materia di politica estera.

    C. TRATTATO DI MAASTRICHTI (trattato dellUnione Europea) del 1992:

    rappresenta la tappa decisiva in vista della nascita dellUnione Europea;

    Si procede ad un ulteriore ampliamento dellarea degli interventi delle istituzioni europee;

    Si procede al rafforzamento di alcune politiche comunitarie di particolare rilievo ( in materiadi coesione economica e sociale);

    Si d il via alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza (PESC);

    Si d il via alla cooperazione in materia di giustizia e affari interni (GAI);Essi rappresentano ilsecondo e terzo pilastro su cui regge,lU.E.

    Si pongono le basi per lintroduzione della moneta unica europea (EURO) e per listituzionedi una Banca centrale europea, quale organo di decisione in materia di emissione dellamoneta e di controllo della liquidit, allo scopo di garantire la stabilit dei prezzi allinternodel mercato unico.

    Introduce novit istituzionali quali il Comitato delle Regione e delle autonomie locali;

    Introduci tra i principi ispirato il principio di sussidiariet ( in base allart 5 del testo coordinatodel Trattato di Maastricht e del Trattato istitutivo della comunit europea, la Comuniteuropea legittimata ad agire ne settori che non sono di sua esclusiva competenza,. Si tratta di un principio importante che dovrebbe funzionare da frenoallampliamento dellarea degli interventi comunitari, a tutela delle competenze degli statimembri.

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    Viene introdotta la nozione di cittadinanza europea, attraverso la quale si punta a rafforzare idiritti che ciascuno Stato membro tenuto a riconoscere ai cittadini degli Stati dellaComunit.

    D. TRATTATO DI AMSTERDAM DEL 1997:

    Ulteriore valorizzazione della cittadinanza europea con:

    linserimento tra i compiti fondamentali delle Comunit del perseguimento

    delluguaglianza tra uomini e donne:

    della protezione delle persone fisiche in ordine alla raccolta e trattamento dei datipersonali;

    Alcune modifiche alla forma di Governo comunitaria, attraverso unestensione e unasemplificazione delle complesse procedure medianti le quali il Parlamento europeo partecipaal procedimento legislativo;

    Particolare rafforzamento della politica sociale europea, attraverso:

    il riconoscimento del tema delloccupazione come questione di interesse comune;

    potenziamento degli strumenti di intervento dellUnione in questo settore.

    Progressivo ampliamento dei membri della Comunit:dai sei paesi fondatori:

    1) Belgio

    2) Francia

    3) Germania

    4) Italia

    5) Lussemburgo6) Olanda.

    si passati allEuropa dei 15:

    1) Belgio

    2) Francia

    3) Germania

    4) Italia

    5) Lussemburgo

    6) Olanda

    7) Regno Unito

    8) Irlanda

    9) Danimarca

    10)Grecia

    11)Spagna12)Portogallo

    13)Austria

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    14)Finlandia

    15)Svezia

    E nel 2004 allEuropa dei 25.

    E. TRATTATO DI NIZZA DEL 2001:

    Modifiche relative al rafforzamento degli interventi dellUnione nei settori della politica estera,

    di sicurezza e di difesa;

    Rafforzamento degli interventi in materia di cooperazione rafforzata ( quella che nel quadrodei principi del Trattato, pu essere decisa da due o pi Stati membri );

    Modifiche alla forma di governo comunitaria:

    Nuova composizione del Parlamento Europeo e della Commissione;

    Nuova ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio;

    F. TRATTATO DI ATENE DEL 2003 ( Trattato di adesione ):

    il 16 aprile 2003 p stato sottoscritto ad Atene il Tratto di adesione tra i 15 Stati Membri dellUnioneEuropea e i 10 Stati che entrano a farne parte:

    16)Cipro,

    17)Estonia,

    18)Lettonia,

    19)Lituania,

    20)Malta,

    21)Polonia,

    22)Repubblica ceca,

    23)Slovacchia,

    24)Slovenia,

    25)Ungheria.

    Esso concludendo il lungo iter che ha portato allingresso nellUnione di questi Paesi, contiene:

    alcuni adattamenti a Trattati vigenti;

    serie di disposizioni transitorie, volte a facilitarne lingresso dei nuovi Stati membri.

    2. La forma di governo

    Quando si parla di forma di governo comunitaria si fa riferimento allaspetto relativo alla composizione ealle funzioni degli organi tra i quali i trattati ripartiscono i poteri ceduti degli Stati membri.

    Dellapparato istituzionale comunitario fanno parte dei comitati che svolgono compiti istruttori o consultativi:

    a) CONSIGLIO EUROPEO:

    composto dai Capi di Stato o di Governo; formalizzato a partire dallAtto unico europeo del 1986krappresenta il centro di indirizzo politico della Comunit: spetta ad definire gli orientamenti generalie stimolare il processo di costruzione dellUnione.

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    Esso svolge un ruolo preminente soprattutto in ordine alle decisioni da assumere nel quadro delsecondo e terzo pilastro. Delle sue riunioni (almeno 2 allanno) esso riferisce al Parlamento europeo

    b) PARLAMENTO EUROPEO:

    Originariamente era composto da membri designati dal Parlamento degli Stati membri. Dal 1979 organo ad elezione diretta: i suoi membri, che durano in carica 5 anni, vengono ancora eletti sullabasi di leggi elettorali nazionali. A ciascuno Stato membro spetta un numero di seggi diverso,calcolato in rapporto alla popolazione. Con il Trattato di adesione sono stati redistribuiti i seggi tra i

    25 Stati ( per lItalia il n 78) per un totale di 732 membri.

    I compiti del Parlamento erano alinizio solo consultivi,ma si sono andati progressivamenterafforzando. Privo di un proprio potere di iniziativa legislativa, il Parlamento ora in grado di indecidere sul contenuto degli atti normativi comunitari,attraverso lesercizio di un potere diemendamento che, in certi casi, pu arrivare fino allarresto ( = potere di veto )del procedimentostesso.

    Ha importanti poteri in materia di bilancio della Comunit ( la cui adozione finale spetta appunto alParlamento ).

    Ha poteri di controllo sulla Commissione Europea, e poteri relativi alla conclusione di accordi

    internazionali tra la Comunit e i Paesi terzi.In seguito al Trattato di Amsterdam si riconosciuta al Parlamento europeo la possibilit diraccordare i propri lavori sia con lattivit svolta dal Comitato delle Regioni e delle autonomie locali,sia con quella dei Parlamenti nazionali, attraverso la Conferenza degli organi parlamentarispecializzati in affari comunitari (COSAC), nonch il potere di approvare le nomine del Presidentedella Commissione.

    c) COMMISSIONE EUROPEA:

    lorgano esecutivo. composto da 20 membri nominati dai Governi degli Stati membri, i qualidurano in carica 5 anni ed operano in regime di assoluta indipendenza degli Stati, dai quali nonpossono ricevere n istruzioni, n direttive.

    Con il Trattato di adesione si stabilito che a partire dal 1 novembre 2005 e fino al 31 ottobre 2009,la Commissione sia composta da un membro per ciascuno Stato membro ( per lItalia due, comeper gli stati pi grandi ). A partire da questa data, previsto che il numero di membri dellaCommissione si riduca e si applichi un principio di rotazione tra gli Stati membri.

    Il Parlamento chiamato ad esprimere la sua approvazione sul Presidente della Commissionedesignato di comune accordo dai Governi degli Stati membri, ma anche sullintera composizionedellorgano, previa audizione dei singoli commissari designati.

    Ha il compito di esercitare una serie molto consistente di poteri:

    Poteri di iniziativa e di stimolo nei confronti delle altre istituzioni comunitarie : tra questi importante il potere di iniziativa in ordine agli atti normativi comunitari;

    Poteri di esecuzione: ha il compito di assicurare la corretta esecuzione di tutte le decisioniassunte a livello comunitario, nonch quello di curare, in questo ambito, la gestione delbilancio comunitario;

    Poteri di controllo : ad essa spetta garantire che sia gli Stati membri, sia i privati adeguino ipropri comportamenti agli obblighi derivanti dalladesione alla Comunit, potendo a questoscopo attivare poteri ispettivi, e nel caso di riscontrata infrazione, chiamare i soggettiinadempienti a rispondere davanti ala Corte di giustizia;

    Poteri sanzionatori: in certi casi la Commissione dispone di poteri sanzionatori diretti neiconfronti delle imprese o dei privati che abbiano violato gli obblighi derivanti dal dirittocomunitario.

    d) CONSIGLIO DEI MINISTRI:

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    lorgano che detiene la quota pi consistente del potere decisionale, soprattutto in materia dinormazione: legislatore comunitario.

    presieduto a rotazione,ogni 6 mesi, da un rappresentante degli Stati membri ed composto daiMinistri ( o da soggetti di livello ministeriale, designati dal proprio Governo) degli Stati membricompetenti per materia di volta in volta posto loggetto di discussione.

    Esso delibera secondo la regola dellunanimit, si avvale dellesercizio delle sue funzioni delComitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), composto da rappresentanti degli Stati

    membri aventi il rango di Ambasciatori, cui spetta il compito di preparare e istruire i lavori delConsiglio.

    In conseguenza dellallargamento dellUnione, il Trattato di adesione ha stabilito una nuovaponderazione dei voti, con la quale le deliberazioni devono essere assunte a maggioranzaqualificata ( allItalia spettano 29 voti ) e fissano la soglia di validit di tali deliberazioni ( 232 Statimembri, se oggetto una proposta della Commissione; 232 voti purch rappresentino il votofavorevole dei 2/3 degli Stati, negli altri casi).

    e) GLI ORGANI DI CONTROLLO E DI GIUSTIZIA:

    La CORTE DEI CONTI: composta da 15 membri, che dovranno passare a 25 nominati,per

    6 anni, dal Consiglio, sentito il Parlamento; esercita il controllo sulla gestione finanziariadella comunit, redigendo al riguardo una relazione annuale che vale, come punto diriferimento per il Parlamento;

    La CORTE DI GIUSTIZIA: composta anchessa da 15 membri che dovranno diventare 25,per 6 anni, dai Governi degli Stati membri; lorgano cui spetta il duplice compito diassicurare la legittimit degli atti delle istituzioni comunitarie, nonch il rispetto del dirittocomunitario sia da parte delle autorit statali, sia da parte dei privati. Ad essa possonoricorrere gli Stati membri quando ritengono che un atto comunitario sia illegittimo; leistituzioni comunitarie contro uno Stato che abbia violato i suoi obblighi comunitari; i privati; igiudici nazionali che si trovino a dover applicare una norma internazionale che sia di incertainterpretazione. Nel dicembre del 2000 a Nizza si istituita una Carta dei diritti fondamentali

    dellUnione Europea. La Carta non inserita nei trattati e non ha valore giuridico.

    Il TRIBUNALE DI PRIMO GRADO: istituito nel 1988 che ha competenza pi ristretta rispettola Corte e le cui sentenze sono applicabili davanti alla medesima.

    Il COMITATO DELEL REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI: organo rappresentativo deilivelli diversi di governo locale presente negli Stati membri, che dotato di poteri soloconsultativi.

    3. I poteri delle istituzioni comunitarie

    Sono i poteri che la comunit in grado di esercitare. Si tratta di:

    A- POTERI NORMATIVI:

    ve ne sono di ampi, e che sono andati progressivamente ad estendersi grazie al verificarsi di duefenomeni concorrenti:

    1) Linterpretazione estensiva che le istituzioni comunitarie hanno inteso dare alle competenzeche loro i trattati attribuiscono;

    2) Lo sviluppo delle stesse disposizioni formali dei trattati.

    Questi poteri normativi sono esercitati attraverso:

    LeDIRETTIVE: atti normativi che fissano, in una determinata maniera, degli obiettivi, dei risultati chedevono essere raggiunti dagli stati membri lasciando questi ultimi liberi di scegliere i mezzi piidonei al loro conseguimento. Di regola ad una direttiva comunitaria fa seguito un intervento del

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    legislatore nazionale che deve dare attuazione al contenuto della direttiva. Questo strumento previsto quando si ritenuto opportuno lasciare al legislatore nazionale un margine di interventodiscrezionale.

    I REGOLAMENTI: atti normativi comunitari che, in genere, non richiedono un ulteriore intervento deilegislatori nazionali,poich contengono una normativa AUTOSUFFICIENTE,che non richiede altro cheessere applicata. Ladozione di questo previsto per certe materie, ma non per tutte, a significare lagradualit che i trattati hanno inteso mantenere. La caratteristica principale rappresentata dal fatto

    che esse producono direttamente i loro effetti allinterno dellordinamento giuridico degli Statimembri: essi devono obbligatoriamente essere osservate sia dai soggetti pubblici, sia da quelliprovati. quella che lart.189 del Trattato CEE chiama la diretta applicabilit degli atti normativicomunitari. Perch questo atto si verifichi necessario che latto sia legittimi.

    B- POTERI AMMINISTRATIVI:

    in genere il compito di attuare sul piano amministrativo il diritto comunitario spetta alleamministrazioni nazionali. Per rientra anche tra i compiti della Commissione europea quello diassicurare che tale attuazione sia effettiva. Questa attivit viene svolta mediante lesercizio di poteriamministrativi di controllo, decisione, ispezione e sanzione. In esso, la Commissione si avvaledellattivit consultiva di comitati composti dai rappresentati degli Stati membri, e dellattivitistruttoria e di supporto dei propri uffici, che operano in contatto con le amministrazioni nazionalicoinvolte nelle politiche comunitarie.

    C- POTERI IN CAMPO MONETARIO:

    il Trattato di Maastricht prevedeva che il sistema della moneta unica prendesse il via col 1.gennaio.1999, una volta che gli stati membri avessero provveduto a ridurre le distanze tra le loro situazionieconomiche, nel rispetto di quattro parametri predeterminati, relativi a:

    Tasso di inflazione;

    Livello del debito pubblico;

    Stabilit del tasso ufficiale di cambio nei confronti delle altre monete europee;

    Tasso di interesse sui titoli a lungo termine.

    Questa fase si oggi conclusa e con una decisione del maggio 1998 del Consiglio Europeo sonostati ammessi fin dallinizio 12 dei 15 Stati membri, tra cui lItalia. Il sistema dotato di un suoapparato istituzionale di governo centrato sulla BCE. Gli organi al vertice di questa Banca sono:

    Il Consiglio direttivo, composto dai Governatori delle banche centrali nazionali e daimembri del Comitato esecutivo, cui spettano le decisioni di indirizzo;

    Dal Comitato esecutivo, composto da 6 membri nominati di comune accordo dai Governidegli Stati membri, con il compito di dare attuazione alle decisioni del Consiglio;

    Il Presidente, nominato sempre dai Governi degli Stati membri tra i membri del Comitatoesecutivo.

    Tra i poteri della BCE, oltre a quello di autorizzare lemissione di banconote allinterno dellaComunit, vi anche quello di emanare dei regolamenti che hanno la stessa efficacia degli attinormati