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Prof.ssa Elisa PalermoProf.ssa Elisa Palermo

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PROGRAMMA:

� 1.1 Il Diritto Pubblico

� 1.2 Cosa sono le «fonti» del diritto

� 1.3 Quali soggetti concorrono a produrre diritto

� 1.4 La Costituzione come fonte sulle fonti

� 1.5 Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento

� 1.6 I criteri per ordinare le fonti del diritto� 1.6 I criteri per ordinare le fonti del diritto

� 1.7 L’interpretazione del diritto

� 1.8 L’Unione Europea e le fonti comunitarie derivate

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Economiaediritto jimdo

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CAPITOLO I

L’ORDINAMENTO GIURIDICO

ED IL DIRITTO COSTITUZIONALE

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IL DIRITTO

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Il concetto di dirittoIl concetto di diritto

Diritto Insieme di norme

Regolano Vita socialedell’uomo

Dirittodi norme

Regolanodell’uomo

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Norme sociali

Norme

giuridiche

Le norme giuridicheLe norme giuridiche

Norme giuridiche Sono obbligatorie

DivietoImposizione Obbligo

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Le regole che formano il diritto sonogiuridiche e non morali e nonreligioseperchéprevedonouna sanzioneesternaeistituzionalizzata: sono quindi regolecoattiveo coercibili.coattiveo coercibili.

(Norberto Bobbio)

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Ordinamento e giuridicitàOrdinamento e giuridicitàIl concetto di “ordinamento”, come si deduce dalla matrice latina ordo, è fortementelegato all’idea di ordine.

L’ordinamento, infatti, è ordine in un duplice senso:

- Strutturale in quanto sistema, ossia insieme ordinato di parti;

- Teleologico, perché volto alla produzione di un ordine sociale.

All’“ordinamento” inteso come composizione di elementi in“insieme” o “sistema” perrealizzare un “ordine”, si accompagna significativamentel’aggettivo “giuridico” chequalifica sia gli elementi che compongono l’insieme sia l’insieme stesso. La qualitàdellagiuridicità deve,dunque,ascriversialla strutturaordinamentalenel suocomplesso;dellagiuridicità deve,dunque,ascriversialla strutturaordinamentalenel suocomplesso;ai singoli elementi che tale struttura compongono e pure al fine che tale ordinamentopersegue, vale a dire la produzione di un ordine sociale.

Il contrassegno della “giuridicità”, cioè a dire del fenomeno che noi appelliamo coltermine diritto, consiste innanzitutto nella capacità qualificatoria della condotta umana –statuente ciò che è lecito, illecito, doveroso, obbligatorio, permesso, vietato, ecc. –secondo un modello esclusivo (regola o norma) che costituisce, in sostanza,l’anticipazione logica, “voluta” e prospettata della condotta medesima (il suo “doveressere”). Nondimeno, pure giuridico va considerato non soltanto lo spiegare efficaciacondizionante del comportamento – vale a dire la sua regolazione– ma anche il fattodell’adeguarsi di quest’ultimo a quello – vale a dire, la suaregolarità.

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Il DirittoIl Diritto

Cosa è il diritto?

Diritto , nel lessico giuridico, è l'insieme delle norme giuridiche presenti Diritto , nel lessico giuridico, è l'insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico e/o delle norme giuridiche che regolano una determinata disciplina.

Per estensione indica anche la scienza che studia le norme giuridiche e le fonti giuridiche.

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Diritto Privato e Diritto Diritto Privato e Diritto PubblicoPubblico

� Il diritto privato è quella branca del diritto che regola i rapporti intersoggettivitra i singoli consociati (persone fisiche e persone giuridiche), in relazione alla sferapatrimoniale ma anche personale e familiare.

Disciplina dunque i rapporti fra soggetti che si trovano in posizioni perfettamenteparitarie, siano essi privati cittadini o enti pubblici.

� Il diritto pubblico disciplina invece i rapporti fra soggetti che si trovano inposizioni non paritarie, in cui uno dei soggetti del rapporto è in una posizione disupremazia o autorità sull'altro, costretto a subire le decisioni altrui.

La linea di demarcazione tra diritto pubblico e diritto privato è per certi versivariabile e controversa in quanto ad esempio in alcuni casi lo Stato può avocare a séla realizzazione di funzioni proprie di un privato sostituendosi a quest'ultimooppure può utilizzare strumenti privatistici, ad esempio quello societario econtrattuale. Un esempio di questa difficile demarcazioneè la società apartecipazione statale, ovvero una società per azioni in cui l'unica particolarità èravvisata nel fatto che il socio di maggioranza o totalitario è un ente pubblico.

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Diritto Privato e Diritto Diritto Privato e Diritto PubblicoPubblico

Cosa è il diritto pubblico?

Il diritto pubblico è l’insieme delle norme giuridicheche interessano i rapporti tra gli individui e lo Stato,che interessano i rapporti tra gli individui e lo Stato,mentre il diritto privato tra gli individui.

Problema: la distinzione è sempre più in crisi poichélo Stato utilizza spesso strumenti tipici del dirittoprivato.

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•Diritto costituzionale•Diritto parlamentare•Diritto regionale e degli enti locali•Diritto amministrativo•Diritto tributario•Diritto ecclesiastico•Diritto penale

I «RAMI» DEL DIRITTO PUBBLICOI «RAMI» DEL DIRITTO PUBBLICO

•Diritto penale•Diritto processuale civile e penale•Diritto internazionale•Diritto sanitario•Diritto dell’Unione europea

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Capitolo IIIL SISTEMA DELLE IL SISTEMA DELLE

FONTI

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DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

Si chiamano fonti del diritto i fatti o gli atti che l’ordinamentogiuridico abilita a produrre norme giuridiche.

• La generalità delle norme giuridiche: essereriferite ad unapluralità di soggetti.• L’astrattezza delle norme giuridiche: previsione di unanorma ripetibile nel tempo, a prescinderedal caso concreto.

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DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI.

Si chiamano fonti di produzione del diritto quegli atti o fatti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di introdurre

regole del settore giuridico (regolamenti, legge costituzionale, statuto regionale ecc.). Sono strumenti che

introducono norme nel nostro ordinamento, che questo riconosce come proprie.

Si chiamano fonti sulla produzione sono costituite dall'insieme di regole che determinano e disciplinano le

modalità di produzione di nuove fonti giuridiche del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere

normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti.

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LE FONTI DI PRODUZIONE: FONTI FATTO E FONTI ATTO

• Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, senza che siano seguite procedure particolari, né che le norme stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa volontà, si parla di fonti fatto (es. consuetudine)

DIRITTO PUBBLICO

volontà, si parla di fonti fatto (es. consuetudine)

• Quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure previste dalle fonti sulla produzione, si parla di fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento)

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IL REGIME DELLE FONTI PUBBLICISTICHE• Pubblicazione in forma ufficiale

• Applicazione del principio iura novit curia (il giudice è tenuto aconoscere la legge) e del principio ignorantia legis non excusat(nessuno può invocare a prpria scusa l'ignoranza della legge).

• Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili e

DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

• Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili epenali ex art. 111.7 Cost. I motivi per i quali è consentito l'accesso al rimediosono la violazione di legge ed il difetto di motivazione (inteso come motivazionetalmente scarna da impedire perfino l'individuazione della ratio decidendidelprovvedimento impugnato o omessa). I motivi per i quali è consentito l'accessoal rimedio sono la violazione di legge ed il difetto di motivazione (inteso comemotivazione talmente scarna da impedire perfino l'individuazione dellaratiodecidendidel provvedimento impugnato o omessa).

• Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle preleggi

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Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (1), e dalla intenzione del

legislatore (2). (segue....)

Art. 12 Art. 12 preleggipreleggi

legislatore (2). (segue....)

(1) È questa la c.d.interpretazione letterale(c.d.vox iuris), volta ad attribuire alla normail significato chesi evince immediatamentedalle parole utilizzate.(2) È questa la c.d.interpretazione logicache, superando il significato immediato delladisposizione, mira a stabilire il suovero contenutoossia loscopoche il legislatore hainteso realizzare, emanandola.

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Segue.... Art. Segue.... Art. 12 12 preleggipreleggi

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione (3), si ha riguardo alle disposizioni che regolano

casi simili o materie analoghe (4);

(3) Il legislatore espressamente contempla la possibilitàche vi siano fattispecienonpreviste né risolte da norme giuridiche. Il legislatore prevede, cioè, l'esistenza dilacunequali devono, tuttavia, essere colmate dal giudice che non può rifiutarsi di risolvereuncaso pratico adducendo la mancanza di norme.(4) È questa la c.d.analogia legis, ammissibile soltanto se basata sui seguentipresuppostia) il caso in questionenon deve essere previstoda alcuna norma; b) devonoravvisarsisomiglianze tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista; c) ilrapportodi somiglianzadeve concernere glielementi della fattispecienei quali si ravvisagiustificazione della disciplinadettata dal legislatore (eadem ratio).

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(5) È questa la c.d.analogia iuris: nel richiamare iprincipi generali dell'ordinamentogiuridico dello Stato, il legislatore ha inteso, innanzitutto, escludere il ricorso ai principidel diritto naturale. Quantoalla loro individuazione,la dottrina prevalenteritiene che

Segue.... Art. 12 Segue.... Art. 12 preleggipreleggi

se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (5).

del diritto naturale. Quantoalla loro individuazione,la dottrina prevalenteritiene cheessi vadano identificati in norme ad altogrado di generalità(es.: art.1176 c.c.), di rangocostituzionale, di tenore vago(e dunque suscettibili di adattamenti interpretativi, adesempio l'art.2041 c.c.) o di importanza fondamentaleper l'intero sistema giuridico (es.:art.1322 c.c.).

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LE «DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE» (1942)

Art. 1 preleggi - Indicazione delle fonti

Sono fonti del diritto:

DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

1) le leggi;2) i regolamenti

3) [le norme corporative] (abrogato)4) gli usi.

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FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE

• Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale e «altre» leggi costituzionali (art. 138 Cost.); statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.)

DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

• Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato (artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge (artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.); statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi regionali (artt. 117 e 121 Cost.)

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LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO»

• Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione

• Ciascun atto normativo non può disporre di una forza

DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

• Ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce

• Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77 e art. 134 Cost.)

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LA FORZA DI LEGGE

• Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo)

DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

• Capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa (profilo passivo)

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LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO»

• L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potestà normative primarie, sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di legge)

DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

legge)

• Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge (principio di legalità)

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IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI

Costituzione(fonte sulle fonti)

DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

Fonti primarie a carattere «chiuso»(forza di legge)

Fonti secondarie a carattere «aperto»(principio di legalità)

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La costituzioneLa costituzioneFonte sulle FontiFonte sulle FontiFonte sulle FontiFonte sulle Fonti

(secondo gruppo di slide) (secondo gruppo di slide)

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COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO

La successione delle fonti nel tempo:criterio cronologico

La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti:

DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti:criterio gerarchico

L’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti :criterio della competenza

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LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO CRONOLOGICO

• In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori)

DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori)

• La norma precedente è abrogata da quella successiva ex nunc (la norma abrogata non è una norma invalida)

• L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne circoscrive nel tempo l’efficacia

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LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO GERARCHICO

• In caso di contrasto tra norme poste da fonti non equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori)

DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori)

• La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento

• L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc

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LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO DELLA COMPETENZA

• In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinatedalla Costituzione secondo differente competenza, prevalee deve essere applicata la norma posta dalla fonte

DIRITTO PUBBLICODIRITTO PUBBLICO

e deve essere applicata la norma posta dalla fontecompetente (con esclusione di qualsiasi altra fonte)

• La norma non competente è invalida e deve essereeliminata dall’ordinamento mediante annullamento

• L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determinala perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc

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LA POTESTLA POTESTÀÀ LEGISLATIVALEGISLATIVA (ART. 117 COST.)

comma 2 elenco delle materie di competenza esclusiva

comma 3 elenco delle materie di

competenza concorrente

leggi statali che determinano i principi fondamentalileggi statali principi fondamentali

leggi regionali

comma 4 competenza residuale in ogni altra materia non in elenco

leggi regionali

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LA POTESTLA POTESTÀÀ REGOLAMENTAREREGOLAMENTARE(ART. 117.6 COST.)

• Materie di legislazione statale esclusiva: regolamenti statali, salvo delega alle regioni

• Materie di legislazione concorrente e residuale: regolamenti • Materie di legislazione concorrente e residuale: regolamenti regionali

• Disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni e alle province: regolamenti locali

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Le fonti dell’Unione Europea si dividono in:

L’UNIONE EUROPEA E L’UNIONE EUROPEA E LE FONTI COMUNITARIELE FONTI COMUNITARIE

ORIGINARIE: Trattati della UE

DERIVATE: derivano dai Trattati

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REGOLAMENTOREGOLAMENTO• atto avente portata generale nei confronti degli Stati membri, della personegiuridiche e fisiche, obbligatorio in tutti i suoi elementie direttamenteapplicabile in ciascuno degli stati membri.

DIRETTIVADIRETTIVA• atto che vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il

L’UNIONE EUROPEA E L’UNIONE EUROPEA E LE FONTI COMUNITARIE DERIVATELE FONTI COMUNITARIE DERIVATE

• atto che vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda ilrisultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionaliin merito alla forma e ai mezzi. Necessita di un atto di recepimento.

DECISIONEDECISIONE• atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da esso designati e direttamente applicabile.

RACCOMANDAZIONI E PARERIRACCOMANDAZIONI E PARERI• atti non vincolanti (MA CHE SE SEGUITI GENERANO IL CDEFFETTO LICEITA’ con inversione dell’onere della prova a caricodell’altra parte).

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Come entrano nel nostro ordinamento?Come entrano nel nostro ordinamento?Alcuni stati hanno fatto apposite modifiche costituzionali.Alcuni stati hanno fatto apposite modifiche costituzionali.La scelta italiana e’ stata quella di intravedere nell’art. 11 La scelta italiana e’ stata quella di intravedere nell’art. 11

della Cost. una sorta di riconosciuta autolimitazione.della Cost. una sorta di riconosciuta autolimitazione.Di conseguenza le fonti comunitarie entrano nel nostro Di conseguenza le fonti comunitarie entrano nel nostro

L’UNIONE EUROPEA E L’UNIONE EUROPEA E LE FONTI COMUNITARIE DERIVATELE FONTI COMUNITARIE DERIVATE

Di conseguenza le fonti comunitarie entrano nel nostro Di conseguenza le fonti comunitarie entrano nel nostro ordinamento se in contrasto con le ns. leggi, ordinamento se in contrasto con le ns. leggi,

DISAPPLICANDODISAPPLICANDOIl diritto italiano in contrasto, Il diritto italiano in contrasto,

fatti salvi I principi fondamentali del ns. ordinamento e I fatti salvi I principi fondamentali del ns. ordinamento e I diritti inalienabili della persona umana.diritti inalienabili della persona umana.

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CAPITOLO III

ITER DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

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IL PARLAMENTOIL PARLAMENTO

Il parlamento è composto da 2 camere paritarie (stessi poteri):

CAMERA DEI DEPUTATI: 630 membri ad oggi (400 dalleprossime elezioni).

SENATODELLA REPUBBLICA: 315membri+ senatoria vita ad

39

SENATODELLA REPUBBLICA: 315membri+ senatoria vita adoggi (200 + senatori a vita dalle prossime elezioni).

All’interno di ognuno dei due rami del Parlamento ci sono leCOMMISSIONI PARLAMENTARI, divise per materia ed ognunacomposta da una rappresentanza politica equivalente allapercentuale partitaria del ramo parlamentare.

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LE COMMISSIONI PARLAMENTARI LE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTIPERMANENTI

Camera• I Affari costituzionali • II Giustizia • III Affari esteri • IV Difesa • V Bilancio

Senato• I Affari costituzionali • II Giustizia • III Affari esteri • IV Difesa • V Bilancio

40

• V Bilancio • VI Finanze • VII Cultura • VIII Ambiente • IX Trasporti • X Attività produttive • XI Lavoro • XII Affari sociali • XIII Agricoltura • XIV Unione europea

• V Bilancio • VI Finanze e tesoro • VII Istruzione, beni culturali • VIII Lavori pubblici, comunicazioni • IX Agricoltura • X Industria, commercio, turismo • XI Lavoro, previdenza sociale • XII Igiene e sanità • XIII Territorio, ambiente• XIV Unione europea

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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: L’INIZIATIVA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: L’INIZIATIVA

governo

% 10/74,2

ciascun parlamentare

% 89/21,2

consigli regionali% 0,4/-

CNEL(Consiglio Nazionale

Economia e Lavoro)

% -/-

50 mila elettori%0,4/-

41

disegno o progetto di legge

CAMERA o SENATO

n.b.: % disegni e progetti di legge presentati / approvati XIII legislatura (2001-2006)

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SEDE REFERENTELa Commissione apporta le

assegnazione in COMMISSIONE, indicando la modalità di lavorazione del disegno/progetto

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: I TIPII TIPI

SEDE LEGISLATIVA

SEDE REDIGENTELa Commissione apporta le

PRESIDENTECamera/Senato

42

La Commissione apporta le modifiche ritenute

necessarie alla bozza presentata

LEGISLATIVATutto l’iter viene svolto in

Commissione

La Commissione apporta le modifiche ritenute

necessarie alla bozza presentata, discussione generale, esame articolo per articolo e votazione

degli emendamentiASSEMBLEA della Camera (discussione

generale, esame articolo

per articolo e votazione

degli emendamenti,

dichiarazioni di voto,

votazione finale)

ASSEMBLEA(dichiarazioni di voto,

votazione finale)

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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: LA NAVETTELA NAVETTE

Es.:dalla Camera al Senato

Presidente Camera �messaggio al Presidente del Senato 1a)se il Senato approva nello stesso testo� messaggio al presidente della Repubblica � promulgazione (salvo rinvio) e pubblicazione 1b)se il Senato apporta modifiche� si ritorna alla Camera (ma la discussione è

43

limitata alle parti modificate) 2a)se la Camera approva nello stesso testo� messaggio al presidente della Repubblica � promulgazione (salvo rinvio) e pubblicazione 2b)se la Camera apporta modifiche� si ritorna al Senato (ma la discussione è limitata alle parti modificate)

... fino a quando il testo approvato dall’ultima camera sia già stato votato nello stesso testo dall’altra camera

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Promulgazione: Promulgazione: Una volta che anche l’altra camera approva nello stesso testo�messaggio al presidente della Repubblica� promulgazione

Il PDR puo’ rifiutarsi di promulgare rinviando la legge allecamere con le sue annotazioni.

Le duecameredevonorivotareil testo

44

Le duecameredevonorivotareil testo

Il testo riapprovato (con o senza le modifiche proposte) vienereinviato al PDRche questa volta è obbligato ha promulgaresalvo che si tratti di una legge che attenti alla costituzione o allaforma repubblicana.

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PUBBLICAZIONE: PUBBLICAZIONE:

UNA VOLTA PROMULGATA LA LEGGE VIENE DOTATA DEL VISTO DEL GUARDSIGILLI (Min Interno) e viene pubblicata in gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore al termine del periodo di vacatio

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entrerà in vigore al termine del periodo di vacatio legis.

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ITER LEGISLATIVO COSTITUZIONALEITER LEGISLATIVO COSTITUZIONALE

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DecretoDecreto legislativolegislativo (art. 76 Cost., art. 14 legge 400/1988)

GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNOGLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNOAVENTI FORZA DI LEGGEAVENTI FORZA DI LEGGE

L'art. L'art. 70 Cost70 Cost. in omaggio al principio della separazione dei poteri stabilisce che . in omaggio al principio della separazione dei poteri stabilisce che “la “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Tuttavia esistono Tuttavia esistono delle circostanze in cui delle circostanze in cui il Governoil Governo può esercitare anch'esso la funzione legislativa.può esercitare anch'esso la funzione legislativa.

LeggeLegge didi delegazionedelegazione(oggetto, principi e criteri direttivi, termine)

DeveDeve essereessere approvataapprovata::

a) con a) con leggelegge delledelle CamereCamere ((riservariserva didi leggelegge formaleformale););

DecretoDecreto legislativolegislativo(entro il termine della legge delega)

E' E' adottatoadottatosecondosecondoilil seguenteseguenteprocedimentoprocedimento::

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b) con b) con ilil procedimentoprocedimento normalenormale didi approvazioneapprovazione delledelle leggileggi ( ( CommissioneCommissione in in sedesede referentereferente) ( art. 72, comma 4, Cost.)) ( art. 72, comma 4, Cost.)

E E devedeve contenerecontenere a a normanorma dell'artdell'art. 76 Cost.:. 76 Cost.:

a)a) l' l' oggettooggetto susu cui cui ilil GovernoGoverno puòpuò esercitareesercitare la la delegadelega;;

b)b) ii principiprincipi e e ii critericriteri direttividirettivi cui cui ilil GovernoGoverno devedeve attenersiattenersinell'esercizionell'esercizio delladella delegadelega;;

c)c) ilil terminetermine entroentro cui cui ilil GovernoGoverno devedeve esercitareesercitare la la delegadelega..

PuòPuò contenerecontenere::

a) a) limitilimiti ulterioriulteriori per per ilil GovernoGoverno (ad (ad eses. . imponendogliimponendogli didi ascoltareascoltare ililparereparere delledelle CommissioniCommissioni parlamentariparlamentari); ); l'artl'art. 14, co. 4, . 14, co. 4, delladellaleggelegge n. 400/88, n. 400/88, prevedeprevede, , nelnel casocaso in cui la in cui la delegadelega eccedaecceda ililbienniobiennio, , cheche ilil GovernoGoverno chiedachieda ilil parereparere delledelle CommissioniCommissioni in in ordineordine agliagli schemischemi deidei decretidecreti delegatidelegati..

La La leggelegge delegadelega fungefunge dada normanorma interpostainterposta nelnel giudiziogiudizio didilegittimitàlegittimità costituzionalecostituzionale sulsul decretodecreto legislativolegislativo..

E' E' adottatoadottatosecondosecondoilil seguenteseguenteprocedimentoprocedimento::

a) a) propostaproposta del del MinistroMinistro o o deidei MinistriMinistri competenticompetenti;;

b) b) deliberadelibera del del ConsiglioConsiglio deidei MinistriMinistri;;

b1) b1) eventualieventuali adempimentiadempimenti ulterioriulteriori, , qualoraqualora sianosiano prescrittiprescritti dalladallaleggelegge delegadelega o o perchéperché sisi applicaapplica l’artl’art. 14, co. 4, . 14, co. 4, leggeleggen.400/88;n.400/88;

b2) b2) nuovanuova deliberazionedeliberazione del del ConsiglioConsiglio deidei MinistriMinistri a a seguitoseguito deideipareripareri espressiespressi daidai soggettisoggetti consultaticonsultati;;

c) c) EmanazioneEmanazione del del presidentepresidente delladella repubblicarepubblica ( art.87, comma 5, ( art.87, comma 5, Cost.)Cost.)

d) d) PubblicazionePubblicazione eded entrataentrata in in vigorevigore

Se Se ilil decretodecreto legislativolegislativo viola la viola la leggelegge delegadelega la Corte la Corte dichiaradichiaral’illegittimitàl’illegittimità del del decretodecreto delegatodelegato per per eccessoeccesso didi delegadelega

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PARLAMENTOlegge delega

GOVERNOdeliberazione

schema di decreto

PARLAMENTOparere commissioni

sullo schema(se previsto dalla legge)

IL DECRETO LEGISLATIVOIL DECRETO LEGISLATIVOIL DECRETO LEGISLATIVOIL DECRETO LEGISLATIVO

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GOVERNOdeliberazione

decreto legislativo

GOVERNOdeliberazione

decreti corretivi(se previsti dalla legge)

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DecretoDecreto leggelegge (art. 77 Cost., art. 15 legge 400/1988)

Legge di conversione(entro sessanta giorni)

a) entro cinque giorni dalla presentazione dei d.l., le Camere, anche se sciolte, si riuniscono per la conversione;

b) la conversione deve avvenire (inclusa la

Decreto legge(casi straordinari di necessità e urgenza)

a) deliberato dal Consiglio dei Ministri;

b) emanato dal Presidente della Repubblica;c) pubblicato immediatamente nella Gazzetta

Il decreto legge è un atto avente forza di legge che Il decreto legge è un atto avente forza di legge che il Governo può adottare per far fronte a il Governo può adottare per far fronte a "casi "casi straordinari di necessità e di urgenza".straordinari di necessità e di urgenza".Tale straordinarietà costituisce requisito di validità costituzionale Tale straordinarietà costituisce requisito di validità costituzionale dei decreto legge che la Corte costituzionale è competente a verificare (sent. n. 29/1995).dei decreto legge che la Corte costituzionale è competente a verificare (sent. n. 29/1995).

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b) la conversione deve avvenire (inclusa lapromulgazione) entro 60 giorni;

e) nella legge di conversione possono essere introdotti emendamenti al decreto legge. Tali emendamenti hanno però efficacia ex nunc(hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione -art. 15, co. 5, legge n. 400/88).

c) pubblicato immediatamente nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione;

d) il giorno stesso della pubblicazione, presentato alle Camere per la conversione in legge;

e) decade se non è convertito in legge entro 60giorni dalla pubblicazione (perdono efficacia sin dall'inizio tutti gli effetti prodotti dal decreto legge cfr. Corte cost., sent. n. 307/1983).

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Se il decreto legge non viene convertito le Camere possono disciplinare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito (legge di sanatoria o convalida).

In passato si è assistito al fenomeno della reiterazione dei decreti legge. Il In passato si è assistito al fenomeno della reiterazione dei decreti legge. Il Governo, alla scadenza dei 60 giorni, emanava un nuovo decreto legge che Governo, alla scadenza dei 60 giorni, emanava un nuovo decreto legge che riproduceva i contenuti del vecchio ormai scaduto. Tale reiterazione si riproduceva i contenuti del vecchio ormai scaduto. Tale reiterazione si

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riproduceva i contenuti del vecchio ormai scaduto. Tale reiterazione si riproduceva i contenuti del vecchio ormai scaduto. Tale reiterazione si ripeteva per più volte consecutive (un d.l. è stato reiterato addirittura 29 ripeteva per più volte consecutive (un d.l. è stato reiterato addirittura 29 volte). La Corte costituzionale, con la sent. n. 360/1996, ha posto un argine a volte). La Corte costituzionale, con la sent. n. 360/1996, ha posto un argine a tale abuso affermando che la reiterazione altera “1a natura provvisoria della tale abuso affermando che la reiterazione altera “1a natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto decretazione d'urgenza procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione il legge” e toglie valore “al carattere dalla Costituzione per la conversione il legge” e toglie valore “al carattere straordinario dei requisiti della necessità e della urgenza, dal momento che la straordinario dei requisiti della necessità e della urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e prolungare nel tempo il richiamo ai motivi reiterazione viene a stabilizzare e prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento dei primo decreto”.già posti a fondamento dei primo decreto”.

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GOVERNOadozione del decreto

legge

PARLAMENTOeventuali

emendamenti al decreto legge

sì conversione

no conversione

decadenza

IL DECRETO LEGGEIL DECRETO LEGGE

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legge legge decadenza

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I DECRETI DEL GOVERNO IN CASO DI GUERRA

L'art. 78 Cost. stabilisce che “le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”. Si tratta naturalmente di una fonte mai utilizzata, il cui presupposto è la deliberazione dello stato di guerra.

I DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI

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STATUTI SPECIALI

Le leggi costituzionali di attuazione degli Statuti speciali prevedono che per la loro attuazione si provvede con speciali decreti legislativi emanatidal Presidente della Repubblica su proposta di apposite Commissioni paritetichecomposte per la metà da membri designati dal Governo e per l'altra metà dall'Assemblea regionale (non c'è quindi una delega legislativa vera e propria ad opera dei Parlamento).

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IL REFERENDUM ABROGATIVOIL REFERENDUM ABROGATIVO

Il referendum abrogativo è previsto all'art. 75, Cost., ed è il più importante strumento di democrazia diretta: è il mezzo attraverso il quale il corpo elettorale può abrogare, totalmente o parzialmente, una legge o un atto avente forza di legge dello Stato. La Corte cost. lo ha definito un "atto fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria" (sent. n. 29/1987). La legge n. 352/1970 ha provveduto con molto ritardo a dare attuazione all'art. 75 Cost.

Limiti espliciti

a) - leggi tributarie e di bilancio;

b) - leggi di amnistia e di indulto;

I limiti (cosa non può abrogare)Limiti impliciti ricavati dalla Corte costituzionale (a partire dalla

sent. n. 16/1978):

a) - le norme costituzionali;

b) - leggi che, pur non essendo ricompresse nell'elenco dell'art.

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b) - leggi di amnistia e di indulto;

c) - leggi di ratifica dei trattati internazionali;

d) - le fonti secondarie;

e) - le fonti regionali (a livello regionale esistono appositi referendum);

b) - leggi che, pur non essendo ricompresse nell'elenco dell'art. 75, Cost., sono strettamente connesse a quelle elencate (ad es. la legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio o all'ordine di esecuzione rispetto alla ratifica dei trattato internazionale);

c) - leggi dotate di forza passiva rafforzata (ad es. le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi);

d) - leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (quelle cioè il cui contenuto normativo appare così intimante connesso al disposto costituzionale da rappresentare l'unico possibile svolgimento, sicché la loro abrogazione impedirebbe al disposto costituzionale di far spiegare i suoi effetti).

- Sono inoltre inammissibili le richieste referendarie il cui quesito non sia: a) omogeneo; b) chiaro, semplice e completo; c)strutturato in modo tale da rendere chiaro e riconoscibile ai votanti il risultato dei l'abrogazione.

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IL PROCEDIMENTOIL PROCEDIMENTO

Richiesta da parte di 500.000 elettori

Richiesta da parte di almeno cinque Consigli regionali

Le richieste vanno depositate dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Non possono essere depositate nell'anno precedente alla scadenza ordinaria della legislatura e nei se mesi successivi alla convocazione dei Comizi elettorali

Controllo dell’ Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione

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Controllo dell’ Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione sulla conformità della richiesta alle regole della Legge n.352/1970

Controllo della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei referendum -art. 2, legge cost. n. 1/1953 - (il parametro di giudizio della Corte non è in questo caso la legge ordinaria, ma la Costituzione).

Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, fissa il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno.

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CAPITOLO IVCAPITOLO IV

LE PUBBLICHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIAMMINISTRAZIONI

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Con la locuzione pubblica amministrazione si fariferimento in termini generali, all'insieme dellepersone giuridiche pubbliche, che svolgonofunzioni sostanzialmente amministrative.

Nella nozione di pubblica amministrazionepossono, inoltre, farsi rientrare quei soggettiprivati che svolgonoun'attività amministrativarivolta al conseguimentodi interessi pubblici(Es. Trenitalia).

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CARATTERI DELL’ATTIVIT ÀAMMINISTRATIVA

Attività amministrativa e attività normativaL’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa

dal fatto che la prima consiste nel provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi pubblici, mentre

la seconda consiste nel prevedere casi e situazioni cui applicare norme generali e astratte.applicare norme generali e astratte.

Attività amministrativa e attività giurisdizionaleL’attività amministrativa si distingue dall’attività giurisdizionale perché interviene a prescindere dal

verificarsi di una controversia, in posizione di «imparzialità», ma diversamente dal giudice, non in

posizione di terzietà.

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Il complesso rapporto intercorrente tra la politica e l'amministrazione da unalato postula, in virtù delprincipio di democraticità , il mantenimento di uncollegamento dell'attività amministrativa al potere di direzione politica e dicontrollo delle istituzioni rappresentative dei corpo elettorale; dall'altro rendenecessario garantirel'imparzialità della pubblica amministrazione al fine dievitare favoritismi e discriminazioni dovuti all'appartenenza politica deicittadini.

L'attuale modello normativo sembra tendere ad unaseparazione tra politica edamministrazione basata sull’attribuzione del potere di indirizzopolitico-amministrativo al Governo e della gestione amministrativa ai verticidirigenziali della pubblica amministrazione.

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AMMINISTRAZIONI E ATTIVITAMMINISTRAZIONI E ATTIVIT ÀÀAMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA

Le pubbliche amministrazioni operano come:• autorità amministrativa> attività amministrativa di diritto pubblico (diritto amministrativo)

• soggetti erogatori di servizi pubblici• soggetti erogatori di servizi pubblici> attività amministrativa di diritto privato (diritto comune)

Attività amministrativa come:• attività autoritativa> atti amministrativi• produzione di beni o servizi> amministrazione diretta, per enti, per regole

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PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

• Principio dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.)

• Riserva relativa di legge in materia di organizzazione (art. 97 Cost.)

• Principio di legalità della attività amministrativa

• Principio del buon andamento (art. 97 Cost.)

• Principio di imparzialità (art. 97 Cost.)• Principio di imparzialità (art. 97 Cost.)

• Principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.)

• Principio del giusto procedimento (L. 241/1990)

• Distinzione fra attività di Governo (D.lgs. 267/2000) e attività di gestione amministrativa (D.lgs. 165/2001)

• Principio di responsabilità delle PA e dei funzionari (art. 28 Cost.)

• Diritto di azione contro gli atti della PA (art. 113 Cost.)

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Principio dell’autonomia e del decentramento

Art. 5 CostituzioneArt. 5 Costituzione

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce epromuove le autonomie locali; attua nei servizipromuove le autonomie locali; attua nei serviziche dipendono dallo Stato il più ampiodecentramentoamministrativo; adegua i principie i metodi della sua legislazione alle esigenzedell’autonomia e del decentramento”.

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I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 97 CostituzioneLe pubbliche amministrazioni , in coerenza con l'ordinamento dell'Unioneeuropea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debitopubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni dilegge, in modoche siano assicurati il buon andamento e l'imparzialitàdell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate lesfere di competenza, leattribuzioni e leresponsabilitàproprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede medianteconcorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

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La riserva relativacomporta che i principi sono stabiliti dalla legge, riducendo la discrezionalità della PA, che però potrà intervenire dettando la disciplina di dettaglio con propri regolamenti.L'organizzazione della pubblica amministrazione, secondo

La riserva relativa di legge della PA

L'organizzazione della pubblica amministrazione, secondoquanto emerge dal quadro normativo costituzionale, si fonda sudiversi modelli di amministrazione.

In primo luogo, l'art. 97 Cost., attraverso leriserve di legge inesso stabilite, mira a definirel'amministrazione pubblica comeapparato burocratico a sé stante, separato dal potere politico ecaratterizzato per la sua imparzialità ed efficienza.

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I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA PUBBLICA I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE

Il principio di legalità

Il principio di legalità esprime l'esigenza che l'azione della pubblica amministrazionesia assoggettata alla legge.Tale principio, pur non essendo esplicitato in Costituzione si desume daun'interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali e può essereconsiderato secondo una duplice accezione: formale e sostanziale.Il principio di legalità in senso formale richiede che ogni provvedimentoIl principio di legalità in senso formale richiede che ogni provvedimentoamministrativo abbia il proprio fondamento giuridico nella legge, che definisce ilimiti entro i quali debba esplicarsi l'azione della pubblica amministrazione.Intesoin senso sostanziale, il principio di legalità assume una connotazione ancor piùvincolante per l'azione amministrativa giacché esso impone che gli atti della pubblicaamministrazione, oltre a rispettare i limiti formali fissati dalla legge, siano adottati inconformità della disciplina sostanziale posta in essere dalla stessa.

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I principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione

L'art. 97 Cost., comma 2, prevede che:

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Tale articolo individua due principi caratterizzanti l'azione dellapubblica amministrazione: ilprincipio di imparzialità e ilprincipio del buon andamento.

segue

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Il principio di imparzialità della pubblica amministrazione

In base al suddetto principio l'organizzazione della pubblica amministrazione deveavvenire in maniera imparziale. Per cui,in senso negativo, l'imparzialità della pubblicaamministrazione concerne la sua organizzazione e consistenella non discriminazionedei soggetti coinvolti nell'azione amministrativa. In senso attivo, il principio diimparzialità si esplica in riferimento all'attività dellapubblica amministrazione, chedeve perseguire i propri obiettivi in maniera imparziale, traducendo sul pianoamministrativoil generaleprincipio di eguaglianzasancitodall'art . 3 Cost. Questo,amministrativoil generaleprincipio di eguaglianzasancitodall'art . 3 Cost. Questo,tuttavia, non esclude che la pubblica amministrazione possa esprimere valutazionidiscrezionali circa interessi diversi, ma impone che le suedecisioni vengano presenell'osservanza della legge e senza alcuna arbitraria discriminazione tra i soggetticoinvolti.L'imparzialità dell'amministrazione è ribaditadall'art. 98, comma 1, Cost., chespecifica che“ i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" e dalsuccessivocomma 3del medesimo articolo che prevede la possibilità di stabilire conlegge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune categorie difunzionari pubblici: magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari edagenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolariall'estero.

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Il principio del buon andamento della pubblica amministrazione

Il principio di buon andamento, espresso dall'art. 97 Cost., impone che l'azioneamministrativa debba svolgersi secondo regole di buona amministrazione. Pertanto,la stessa dovrà attenersi aicriteri di efficacia e diefficienza.

L'efficienza della pubblica amministrazione è determinata dal rapportointercorrentetra i risultati raggiunti dall'azioneamministrativae la quantitàdelleintercorrentetra i risultati raggiunti dall'azioneamministrativae la quantitàdellerisorse impiegate.

L'efficacia dell'azione amministrativa concerne, invece, la capacitàdi conseguiregli obiettivi che si erano preventivamente fissati.

Efficacia ed efficienza costituiscono, perciò, due parametri distinti e noncoincidenti. Potrebbe, infatti, sussistere l'ipotesi di una amministrazione efficiente,in relazione alle poche risorse ad essa attribuite, ma non efficace; così come,viceversa, quella di una amministrazione che pur essendo ingrado di raggiungeregli obiettivi prefissi (efficacia) non lo faccia in manieraefficiente.

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I PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO

Art. 97 Costituzione, u.c.“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede medianteconcorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

Il testo normativo di riferimento per la regolamentazione delle procedureconcorsuali di accesso alla PA e del conseguente rapporto dilavoro alledipendenze di una PA, è il D.lgs. 165/2001.

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Principio del giusto procedimentoLegge 241/1990

LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

«L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge» (art. 1)determinati dalla legge» (art. 1)

• Principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa• Individuazione del responsabile del procedimento• Partecipazione dei soggetti interessati all’istruttoria• Diritto di accesso ai documenti amministrativi• Obbligo di provvedere nel termine• Obbligo di motivazione dei provvedimenti

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Il principio di responsabilità dei pubblici dipendenti

Secondo quanto disposto dall'art. 28 Cost.,"i funzionari e idipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamenteresponsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degliatti compiuti in violazionedi diritto. Alla responsabilitàdiretta deiatti compiuti in violazionedi diritto. Alla responsabilitàdiretta deifunzionari pubblici, l'art. 28 Cost. prevede, inoltre, unaresponsabilità solidale dello Stato e degli Enti pubblici.

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I RICORSI CONTRO GLI ATTI I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVI

• Ricorsi amministrativi- ricorso in opposizione- ricorso gerarchico

• Ricorsi giurisdizionali• Ricorsi giurisdizionali

• Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica

Rimedi alternativi: o ricorrere in sede giurisdizionale o ricorrere al presidente della Repubblica ovvero ricorrere preliminarmente in sede amministrativa ed eventualmente impugnare in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario.

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diritti soggettivi

LA RIPARTIZIONE DELLE GIURISDIZIONI

giudice ordinario

Interessi legittimi

giudice amministrativo

Competenza esclusiva del giudice amministrativo(diritti e interessi): nelle materie indicate dalla legge

disapplicazione dell’atto illegittimo

annullamento dell’atto illegittimo

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LE RIFORME AMMINISTRATIVE DEGLI ULTIMI ANNI

• Riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato

• Decentramento delle funzioni amministrative dello Stato • Decentramento delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali

• Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

• Semplificazione dei procedimenti

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LE AUTONOMIE TERRITORIALI: UN ORDINAMENTO FEDERALE?

Art. 114 Cost. 1948«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni»

Art. 114 Cost. 2001Art. 114 Cost. 2001«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,

dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni

sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione»

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Il principio autonomistico alla luce della riforma dei Titolo Vdella Costituzione

Con l'ampliamento delle funzioni legislative delle Regioni e delle funzioniamministrative di queste e degli enti territoriali minori, avvenuto con la riformadei Titolo V dei 2001, il principio autonomistico dell'art. 5 Cost. ha assunto unparticolare rilievo. Il nuovo art. 114, 1 comma, Cost., che sintetizza il significatodella riforma, fa comprendere che tra lo Stato e gli altri enti territoriali non vi èun rapporto di sovra-sottordinazione: Stato, Regioni, Province, Cittàmetropolitane, Comuni costituiscono la Repubblica in un rapporto di paridignità, pur nella differenziazione funzionale tra ciascuno di essi.

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dignità, pur nella differenziazione funzionale tra ciascuno di essi.

Il ruolo delle autonomie territoriali è inoltre valorizzato dal nuovo art. 118, Icomma, che stabilisce che le funzioni amministrative debbano essere distribuitefra lo Stato e gli altri enti territoriali nel rispetto dei principio di sussidiarietà(c.d. sussidiarietà verticale). Ciò vale a dire che le funzioni stesse devonoessere attribuite al livello di governo territorialmente più vicino ai cittadini (nelnostro caso, i Comuni). Solo quando il livello inferiore si riveli inadeguato oinsufficiente per i compiti che deve svolgere, sarà possibile l'intervento dellivello superiore (nel nostro caso, le Province e, seguendo lo stesso criterio, leRegioni e lo Stato).

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Pluralismo istituzionale e pluralismo sociale

Con la riforma del Titolo V si è consolidato ed ha trovatodefinitiva consacrazione, il principio dei pluralismoistituzionale, caratterizzato dal decentramento politico eterritoriale dei poteri di governo.

Ma nella Costituzione italiana il pluralismo istituzionale nonesaurisce il pluralismo sociale. Infatti, sulla base dell'art. 2 Cost.,che riconosce e garantisce il ruolo fondamentale delle formazioni

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esaurisce il pluralismo sociale. Infatti, sulla base dell'art. 2 Cost.,che riconosce e garantisce il ruolo fondamentale delle formazionisociali e sulla base dell'art. 118, ultimo comma, Cost., così comemodificato dalla riforma costituzionale dei 2001, attività e servizidi interesse generale possono essere svolti non solo dai poteripubblici, ma anche e prima di tutto, da soggetti privati, singoli eassociati e da altri enti che costituiscono espressione della societàcivile e non sono riconducibili al sistema degli enti pubbliciterritoriali e al circuito della rappresentanza politica.

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La Corte costituzionale, in alcune recenti pronunce, hariconosciuto l'autonomia e la funzione di questi soggetti, come nelcaso delle c.d. fondazioni bancarie (sentt. n.300 e 301 del 2003) edelle Camere di commercio (sent. n. 477 del 2000).

L'art. 118 u.c. struttura il rapporto tra soggetti pubblici e soggettiprivati sulla base dei principio di sussidiarietà, che in questaparticolare accezione prende il nome di sussidiarietà orizzontale,distinguendosi dalla sussidiarietà c.d. verticale, che invece attiene

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distinguendosi dalla sussidiarietà c.d. verticale, che invece attieneal riparto dei compiti tra enti pubblici territoriali.

Il principio della sussidiarietà orizzontale indica un criterio dipreferenza per l'iniziativa dei privati rispetto all'azione deipubblici poteri nell'esercizio di attività di interesse generale (ad es.sanità, assistenza sociale, previdenza). Il potere pubblico puòintervenire soltanto laddove l'iniziativa privata si dimostricarente, insufficiente o inadeguata.