Appunti Di Diritto Pubblico

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© Nando Boccon - 2011 1 CORSO DI DIRITTO PUBBLICO 2011 Il corso è suddiviso in: Parte Introduttiva Fonti del diritto Organizzazione dello Stato Diritti di libertà PARTE INTRODUTTIVA NOZIONE DI DIRITTO Insieme delle regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico rapporti tra soggetti cambiamenti temporali FUNZIONI DEL DIRITTO (grande insieme delle regole giuridiche) FUNZIONE REPRESSIVA = Repressione di comportamenti socialmente pericolosi (neminem laedere) Diritto Penale Diritto Amministrativo Diritto Tributario ( es. Art. 624 c.penale - Furto ) FUNZIONE ALLOCATIVA = Attribuzione agli individui ed alla collettività di beni e servizi Diritto civile Diritto commerciale Diritto Tributario Diritto Amministrativo ( es. Art. 832 codice civile Diritto di proprietà ) FUNZIONE ISTITUTIVA DI POTERI = Istituzione ed assegnazione di poteri pubblici Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo (D. Pubblico) Diritto Tributario Diritto Processuale ( es. Art. 70 Costituzione Funzione legislativa/potere alle due Camere ) ( es.: potere costituente: nel 1948 in Italia, oggi, in Nord-Africa ) DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO Attività ed organizzazione dei pubblici Rapporti tra soggetti privati poteri e loro rapporti con i soggetti privati Diritto Costituzionale Diritto Privato Diritto Commerciale Diritto Amministrativo Diritto Fallimentare Diritto Regionale ed Enti locali Diritto Industriale Diritto Penale Diritto Processuale Diritto di Famiglia Civile, Penale ed Amministrativo Diritto Tributario Diritto Internazionale GRUPPO SOCIALE Aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla soddisfazione di interessi e/o esigenze comuni o NECESSARIA = Stato Famiglia ( in cui si nasce ) o VOLONTARIA = Associazione culturale, sportiva, partito politico, sindacato ( famiglia che una persona si crea ) Interessi a lui affini

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CORSO DI DIRITTO PUBBLICO 2011

Il corso è suddiviso in:

Parte Introduttiva

Fonti del diritto

Organizzazione dello Stato

Diritti di libertà

PARTE INTRODUTTIVA

NOZIONE DI DIRITTO

Insieme delle regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico

rapporti tra soggetti cambiamenti temporali

FUNZIONI DEL DIRITTO (grande insieme delle regole giuridiche)

FUNZIONE REPRESSIVA = Repressione di comportamenti socialmente pericolosi (neminem laedere) Diritto Penale – Diritto Amministrativo – Diritto Tributario ( es. Art. 624 c.penale - Furto )

FUNZIONE ALLOCATIVA = Attribuzione agli individui ed alla collettività di beni e servizi Diritto civile – Diritto commerciale – Diritto Tributario – Diritto Amministrativo ( es. Art. 832 codice civile – Diritto di proprietà )

FUNZIONE ISTITUTIVA DI POTERI = Istituzione ed assegnazione di poteri pubblici Diritto Costituzionale – Diritto Amministrativo (D. Pubblico) Diritto Tributario – Diritto Processuale ( es. Art. 70 Costituzione – Funzione legislativa/potere alle due Camere ) ( es.: potere costituente: nel 1948 in Italia, oggi, in Nord-Africa )

DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO

Attività ed organizzazione dei pubblici Rapporti tra soggetti privati poteri e loro rapporti con i soggetti privati

Diritto Costituzionale Diritto Privato – Diritto Commerciale Diritto Amministrativo Diritto Fallimentare Diritto Regionale ed Enti locali Diritto Industriale Diritto Penale – Diritto Processuale Diritto di Famiglia Civile, Penale ed Amministrativo Diritto Tributario Diritto Internazionale

GRUPPO SOCIALE

Aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla soddisfazione di interessi e/o esigenze comuni

o NECESSARIA = Stato – Famiglia ( in cui si nasce ) o VOLONTARIA = Associazione culturale, sportiva, partito politico, sindacato

( famiglia che una persona si crea ) – Interessi a lui affini

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All‟interno del gruppo sociale si creano RAPPORTI tra i soggetti che lo compongono

… e si creano REGOLE che disciplinano tali rapporti

… che vengono riconosciute ed accettate dai componenti del gruppo attraverso il CONSENSO

Vi sono due tipologie di regole :

REGOLE ISTITUZIONALI

Valori intorno ai quali il gruppo sociale si è costituito

(artt. 1-54 Cost.)

Principi Fondamentali

REGOLE ORGANIZZATIVE

Organizzazione e struttura del gruppo sociale

E’ necessario che il gruppo sociale esprima un :

PRINCIPIO ORDINATORE

che componga e risolva i conflitti tra i singoli interessi individuali e quelli generali del gruppo sociale e stabilizzi nel tempo tale composizione

Il PRINCIPIO ORDINATORE può operare come :

TIRANNIA = prevalenza degli interessi di in singolo su tutti i componenti del gruppo sociale

OLIGARCHIA = prevalenza degli interessi di un gruppo limitato su tutti i componenti del gruppo sociale

DEMOCRAZIA = garanzia di proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutti i consociati

Strumenti che garantiscono la democrazia

SEPARAZIONE DEI POTERI ( r. organizzative )

GARANZIA COSTITUZIONALE DELLE LIBERTA’ ( r. istituzionali )

GRUPPO SOCIALE

REGOLE ISTITUZIONALI REGOLE ORGANIZZATIVE

PRINCIPIO ORDINATORE

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LA COSTITUZIONE ITALIANA

Entrata in vigore 1 gennaio 1948

REGOLE ISTITUZIONALI Dall‟articolo 1 al 54 PRINCIPI FONDAMENTALI, valori intorno ai quali si è costituito il gruppo sociale Stato

Principi Fondamentali e I Parte della Costituzione

REGOLE ORGANIZZATIVE dall‟articolo 55 al 139 Volte ad assicurare la tutela di quei valori

II Parte della Costituzione

Occorre rimarcare che attualmente ci troviamo in presenza di un POTERE COSTITUITO, l‟unico in atto oggi in Italia, ovvero il potere del Parlamento così come deriva dalla Costituzione e dai suoi limiti, che è cosa ben diversa dal POTERE COSTITUENTE, ovvero quello degli anni 1946-1947, che ha cessato di esistere dopo la nascita della Costituzione italiana, esaurendosi nel 1947.

TEORIE GIURIDICHE

TEORIA ISTITUZIONALE di SANTI ROMANO

Della Pluralità degli ordinamenti giuridici

Ogni gruppo sociale costituisce un ORDINAMENTO GIURIDICO - ISTITUZIONE – CORPO SOCIALE ORGANIZZATO, si propone il conseguimento di fini comuni e assume delle regole. Da questo deriva la pluralità degli ordinamenti giuridici.

ORDINAMENTO GIURIDICO : Complesso di norme che traggono la loro GIURIDICITA’ dal fatto di essere ESPRESSIONE della struttura del gruppo

ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO o SOVRANO che non riconosce nessun soggetto a se superiore. La sovranità risiede sempre nello Stato – Tutti gli altri ordinamenti sono derivati (comuni, province, regioni, verso il basso, e anche Unione Europea, verso l‟alto)

Sullo stesso territorio non possono coesistere più ordinamenti sovrani, la sovranità è unica. Ad un ordinamento sovrano od originario possono però corrispondere molti ordinamenti derivati.

ORDINAMENTO GIURIDICO DERIVATO (AUTONOMO) in quanto deriva i propri poteri da un ordinamento superiore

Esempi di ordinamenti derivati sono Comuni, Province, Regioni, verso il basso, mentre le Prefetture sono semplicemente delle circoscrizioni del potere statale che coincidono col territorio provinciale e non degli enti autonomi, e anche l‟Unione Europea, verso l‟alto, il Parlamento Europeo come derivazione del potere dei Consigli dei Ministri degli Stati membri.

TEORIA NORMATIVA di HANS KELSEN (Germania)

Ogni norma trova fondamento in una norma superiore

Tutte le norme trovano fondamento e validità nella NORMA FONDAMENTALE

Problema della norma fondamentale: è UNA NORMA PRESUPPOSTA COME ULTIMA E SUPREMA LA CUI VALIDITA’ NON PUO’ ESSERE DEDOTTA

( in Italia la COSTITUZIONE ) - Se la norma inferiore non rispetta la superiore è illegale

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NORMA GIURIDICA

La norma giuridica detta le regole di comportamento ai componenti di un gruppo sociale che possono essere:

Scritte

Non scritte

Consuetudinarie

Le caratteristiche sono :

Generalità = applicabilità ad una pluralità indeterminata di soggetti ( le norme speciali si riferiscono ad ipotesi determinate )

Astrattezza = ripetibilità dell’applicazione nel tempo ( le norme eccezionali si riferiscono a specifiche situazioni e non sono ripetibili nel tempo )

Le consuetudini sono norme non scritte che non possono essere in contrasto con le norme scritte.

Generalità = Tutti i soggetti Astrattezza = Tutti i casi

ATTI GIURIDICI = Atti derivanti dalla manifestazione della volontà giuridica dell‟uomo

FATTI GIURIDICI = Fatti presi in considerazione di per se e non in quanto determinati da una espressa

manifestazione di volontà ( eventi naturali – nascita e morte )

PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ = una norma è effettiva quando è osservata, rispettata dai consociati ( concreta applicazione ). Infatti non è sufficiente che una determinata regola sia prevista come tale, ma a ciò deve accompagnarsi l‟effettivo adeguamento dei comportamenti individuali e sociali alla norma stessa.

Destinatari delle norme giuridiche sono i

SOGGETTI DI DIRITTO = Centro di imputazione di interessi socialmente e giuridicamente rilevanti

Posizioni giuridiche soggettive

Persone Fisiche

Persone Giuridiche

Persone Fisiche

CAPACITÀ GIURIDICA

Art. 1 c.c. - La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita

Idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive

CAPACITÀ DI AGIRE

Art. 2 c.c. – La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Capacità di agire cioè di compiere atti giuridici volti a costituire, modificare od estinguere posizioni giuridiche - 18° anno - Le cause che limitano la capacità di agire sono : l‟incapacità legale ( minori, infermi di mente ecc.) l‟incapacità naturale

E’ soggetto di diritto chi ha la capacità giuridica, la quale indica l’idoneità ad essere titolari di situazione giuridiche soggettive, cioè l’idoneità ad essere titolari di diritti e destinatari di obblighi.

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Persone Giuridiche

Pubbliche ( Art. 11 c.c - Le province e i comuni nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.)

Private ( Art. 1 D.P.R. 10/02/2000 nr. 361 - acquistano personalità giuridica con l‟iscrizione nel registro delle persone giuridiche - es. associazioni, società commerciali come S.p.a. ed S.r.l. ) Autonomia Patrimoniale Art. 1. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. 2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. 3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. 4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. 5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. 6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda. 8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni. 10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Per quanto riguarda la capacità di agire la persona giuridica opera attraverso i suoi organi cioè amministratori, presidente o dai singoli membri se autorizzati ed è imputata direttamente alla persona giuridica

POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

DI SVANTAGGIO ( PASSIVE ) DI VANTAGGIO ( ATTIVE )

DOVERI POTERE GIURIDICO OBBLIGHI FACOLTA‟ ONERI DIRITTI SOGGETTIVI INTERESSI LEGITTIMI INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO

Rapporto sinallagmatico

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Di SVANTAGGIO o PASSIVE

DOVERE = E‟ una situazione giuridica imputabile ad una generalità di soggetti, prevista per la soddisfazione di un interesse generale Art. 4 Cost. - Dovere di svolgere un‟attività lavorativa Art. 30 Cost. - Dovere di mantenere i figli tenuta dell‟ordine pubblico Art. 53 Cost. - Dovere di concorrere alle spese pubbliche

OBBLIGO = Un soggetto è tenuto ad osservare un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto cui l‟ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretendere l‟osservanza ( Obbligo di prestare la propria opera nell‟ambito di un rapporto di lavoro – Obbligo del genitore di mantenere i propri figli )

ONERE = E‟ una situazione giuridica in base alla quale un soggetto può scegliere se tenere un determinato comportamento al fine di ottenere un certo risultato. ( è meno del dovere e dell‟obbligo: posizione giuridica particolare, meno generalista )

Di VANTAGGIO o ATTIVE

POTERE GIURIDICO = imputabile ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse rilevante proprio od altrui ( es. Art. 51 cost. possibilità di accedere a cariche elettive )

FACOLTA’ = Capacità di compiere attività giuridicamente rilevanti

DIRITTI SOGGETTIVI = Tutela diretta ed immediata azionabile avanti al giudice ordinario. Si distinguono in:

DIRITTI ASSOLUTI ( vincola tutti i soggetti dell‟ordinamento ) Sono riconosciuti ad un soggetto nei confronto di tutti.

Diritti Fondamentali ( Art. da 1 a 54 Cost. - es. Art.42 proprietà )

Diritti Reali ( Diritti di godimento e di garanzia - es. Diritto di proprietà )

DIRITTI RELATIVI ( vincola solo soggetti determinati ) ( es. Diritti di credito )

INTERESSI LEGITTIMI = Verso i poteri pubblici – Tutela indiretta e mediata ( giudice amministrativo ) Non protetti direttamente ma solo in quanto coincidenti con l‟interesse pubblico ( Es. l‟interesse di un soggetto all‟esclusione dalla graduatoria di un concorso dei concorrenti privi dei requisiti )

INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO = Privi di tutela giuridica ( es. interesse di alcuni cittadini ad avere un lampione sulla strada - si possono far valere in sede elettorale )

CONCORSO PUBBLICO

POTERE GIURIDICO = Riconosciuto a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione di parità - Art. 97 c. 3 Cost. -

DIRITTO SOGGETTIVO = a partecipare ad un concorso pubblico a seguito della pubblicazione del bando di concorso

ONERE = possibilità di scegliere se iscriversi secondo le modalità ed entro i termini fissati nel bando di concorso, al fine di poter partecipare alle prove

INTERESSE LEGITTIMO = al regolare svolgimento del concorso in conformità alla relativa disciplina posta nel pubblico interesse

INTERESSE SEMPLICE all‟indizione di un concorso

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LA COSTITUZIONE

È entrata in vigore il 1° gennaio 1948 con l‟approvazione da parte dell‟Assemblea Costituente, a seguito del referendum monarchia/repubblica del 2 giugno 1946

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

RIGIDA

Limiti alla possibilità di modificazione

Espressi: Forma Repubblica ( Art. 139 )

Impliciti: i Principi Fondamentali ( Sentenza Corte Costituzionale n. 1146 del 1988 ) non sono modificabili “in peius” ma soltanto “in meius” per i consociati

In tutti gli altri casi

e‟ necessario un procedimento aggravato ( Art. 138 Cost. )

Doppia deliberazione da parte di entrambe le Camere: 1° deliberazione a maggioranza semplice: metà + 1 dei votanti – 2° deliberazione, ad almeno tre mesi dalla prima, almeno a maggioranza assoluta: metà + 1 dei componenti l‟organo (senato: 315 + senatori a vita – camera: 630 deputati).

Se si raggiunge addirittura la maggioranza dei 2/3 dei membri di ciascuna camera nella 2° deliberazione che sono favorevoli la modifica entra immediatamente in vigore.

Se invece si raggiunge solo la maggioranza assoluta, o comunque non i 2/3, ci sarà la possibilità, entro tre mesi, di proporre un referendum costituzionale.

Per poterla modificare non è sufficiente un procedimento ordinario

Non sono modificabili i diritti fondamentali

Una Legge Ordinaria che contrasta con la Costituzione è invalida. Nel sistema giuridico italiano la fonte primaria è la Costituzione ed il giudice chiamato a decidere sulle norme che contrastano con essa è la Corte Costituzionale.

LUNGA

Su molti argomenti contiene una disciplina non limitata a generali enunciazioni di principio, ma estesa ad aspetti applicativi e di dettaglio ( Es. misure restrittive della libertà personale - Art. 13 – libertà di stampa - Art. 21 ) Disciplina tutti i settori e gli aspetti fondamentali della vita giuridica, economica e sociale del paese ( 139 articoli ). Contiene numerose riserve di legge costituzionale demandando ad una fonte di pari grado l‟attuazione di quanto da essa stabilito direttamente.

PROGRAMMATICA

Individua alcuni OBIETTIVI FONDAMENTALI da raggiungere per mezzo di norme c.d. programmatiche

Definiscono una TAVOLA DI VALORI a cui si deve ispirare tutta l‟attività

politica.

Es. attuazione diritti sociali ( lavoro, istruzione, salute ) che devono essere resi effettivi. Sono obiettivi in positivo

1. NORME PROGRAMMATICHE: ispirano l‟intero ordinamento giuridico ma non bastano a fondare situazioni giuridiche soggettive che il giudice possa soddisfare direttamente senza che sia il legislatore a fornire gli strumenti concreti ( Art. 4 Cost. )

2. NORME PRECETTIVE: Norme immediatamente applicabili dall‟interprete senza necessità di una ulteriore attività legislativa

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CONTRATTATA ED APERTA

La Costituzione è il risultato di un compromesso tra le forze politiche presenti all‟assemblea costituente.

E‟ orientata verso diverse scelte politiche, economiche e sociali, con il solo limite del rispetto dei valori fondamentali in essa contenuti.

Programma che può essere integrato ed attuato in modo differente a seconda dei mutamenti sociali, culturali e politici.

Es.: Art. 41 - L‟iniziativa economica privata è libera.

I diritti soggettivi e gli interessi legittimi si fanno valere :

CIVILE PENALE Giudice di pace Giudice di Pace ( dal 2004 ) Tribunale Civile Tribunale penale Corte d‟appello civile Corte d‟appello penale Corte di Cassazione civile Corte di Cassazione penale

LA COSTITUZIONE E I SUOI PRINCIPI

NORME ISTITUZIONALI REGOLE ISTITUZIONALI

PRINCIPI FONDAMENTALI ( Art. 1-12)

PARTE I DIRITTI DOVERI DEI CITTADINI ( Art. 13- 54 )

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ( Art. 55 – 139 )

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

LIBERTA’ e CARATTERI FONDAMENTALI

Art.1 Referendum del 02/06/1946 la Repubblica vinse per un scarto di voti molto piccolo

DEMOCRAZIA principio ordinatore ( maggioranza)

PRINCIPIO LAVORISTA

SOVRANITA‟ appartiene al popolo ( elezione del Parlamento )

Forma . SEPARAZIONE DEI POTERI

CONTROLLO E BILANCIAMENTO DEI POTERI

COSTITUZIONE IN SENSO FORMALE : Principi e norme fondamentali che reggono la collettività politica e la sua organizzazione formalmente stabiliti in un testo scritto ( law in book )

COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE : Vivente – come viene applicata L‟ordine concreto che caratterizza ogni società: ruolo di fatto esercitato dal gruppo politico predominante ( law in action )

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PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

PRINCIPIO DEMOCRATICO

PRINCIPIO PERSONALISTA

PRINCIPIO PLURALISTA

PRINCIPIO LAVORISTA

PRINCIPIO AUTONOMISTICO

PRINCIPIO DEMOCRATICO

Carattere dell‟assetto politico istituzionale per cui FONTE DEL POTERE POLITICO E‟ IL CONSENSO DEI

GOVERNATI. Principio ordinatore della DEMOCRAZIA. La sovranità appartiene al popolo ( Art. 1 Cost. ) ed è esercitato con strumenti di democrazia:

DIRETTA il popolo si esprime direttamente ( referendum – abrogativo – fonti primarie - o costituzionale – fonti di rango costituzionale)

RAPPRESENTATIVA ( elezioni politiche e amministrative )

Parlamentari senza vincolo di mandato

Elezioni politiche - Ordinamento SOVRANO ( Parlamento )

Elezioni amministrative - Ordinamento DERIVATO ( Regioni – Province – Comuni )

ELEMENTI CHE CONCORRONO A REALIZZARE IL PRINCIPIO DEMOCRATICO

PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA ( semplice, assoluta, qualificata )

LIMITATA CON GARANZIE POSTE A TUTELA DELLE MINORANZE

TRASPARENZA NELL‟ESERCIZIO DEI POTERI PUBBLICI

TUTELA DELLE LIBERTA‟ CIVILI

EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALL‟ORGANIZZAZIONE DEL PAESE

SEPARAZIONE DEI POTERI (Montesquieu: legislativo – esecutivo - giudiziario)

GARANZIA DELLA LIBERTA‟

PRINCIPIO PERSONALISTA

Posto come fine fondamentale lo sviluppo della PERSONA UMANA ( Art. 2 Cost. )

Esistono tre gradi di tutela:

1. Tutela del singolo come individuo

2. Tutela delle formazioni sociali

3. Tutela del singolo nelle formazioni sociali

Sfera della PERSONALITÀ FISICA e MORALE INVIOLABILE ( es. Divieto di pena di morte - Art. 27 Cost. )

Art. 3, Comma I, Cost. – principio di uguaglianza formale (Stato liberale)

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Disciplinare in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse.

Art. 3, Comma II, Cost. – principio di uguaglianza sostanziale (Welfare State)

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Es.: aiuti economici per i soggetti meno abbienti/borse di studio – diritto di difesa/avvocato d‟ufficio

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PRINCIPIO PLURALISTA

È strettamente collegato al principio personalista ed attiene alla tutela delle formazioni sociali ( Art. 2 Cost. ) autonome dello stato, famiglia, sindacati, partiti, confessioni religiose. Anche le associazioni sono

titolari di diritti di libertà ed hanno autonomia normativa.

Potestà Legislativa Stato/Regioni (Art. 117 Cost.)

Potestà Normativa Associazioni, Famiglia

Tutela dei diritti dei singoli nelle formazioni sociali anche contro poteri privati. ( es. tutela del lavoratori nell‟impresa L. 300/70 )

PRINCIPIO LAVORISTA

( Art. 1, Comma 1, Cost. ) L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL

LAVORO.

Strumento per la realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà sociale. (Es.: dovere di pagare le tasse/imposte in base alla propria capacità contributiva).

Diritto al lavoro come diritto sociale ( Art. 4 Cost. ) – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto

al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

NORMA PROGRAMMATICA – (Politiche economiche) - Lavoro utilizzato come criterio valutativo della posizione da attribuire ai cittadini nello stato.

ART. 139 Cost. – La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, è immodificabile, se no c‟è il sovvertimento dell‟ordine costituzionale.

PRINCIPIO AUTONOMISTA

( Art. 5 Cost. ) - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei

servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

AUTONOMIA = CAPACITA‟ DI PRODURRE NORME GIURIDICHE (Regioni, Provincie, Comuni, Città Metropolitane, Roma) - Enti Pubblici Territoriali - Legittimati dal basso.

Art. 114 Cost. - Regola di distribuzione del potere politico-amministrativo fra diverse istituzioni autonome

DECENTRAMENTO = TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI DAL CENTRO ALLA PERIFERIA Es. il PREFETTO coordina gli Uffici Territoriali del Governo e rappresenta il potere esecutivo nella circoscrizione provinciale. Legittimazione dall‟alto.

Art. 118 Cost.

( La Repubblica = Stato + Autonomie = somma dei due ordinamenti Sovrano e Derivato )

Lo Stato sovrano non potrà minacciare le autonomie locali ( Non sono state previste le Comunità Montane quindi si possono abolire ) Per le grandi città, CITTA‟ METROPOLITANE, ( es. più di 1 milione di abitanti ) era previsto un ordinamento diverso che però non è mai stato attuato.

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LE FONTI DEL DIRITTO NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

COSTITUZIONE Trattati UE ( ex trattati CE )

LEGGI COSTITUZIONALI E LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE

LEGGE ORDINARIA

Regolamenti degli Ordini Costituzionali (fonti extra-ordinem) Principio di Competenza

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (Decreti Legge – Decreti Legislativi)

Statuti Regionali Regolamenti CEE Leggi Regionali Direttive CEE

REFERENDUM ABROGATIVO

REGOLAMENTI GOVERNATIVI

D.P.R. Statuti degli Enti Autonomi REGOLAMENTI INTERMINISTERIALI Regolamenti D.I. degli Enti REGOLAMENTI Autonomi MINISTERIALI

D.M - D.P.C.M. ____________________________________________________________

Fonti di rango Costituzionale: le leggi costituzionali sono quelle che integrano il testo della Costituzione affiancandosi ad esso e soddisfano la riserva di legge costituzionale; le leggi di revisione costituzionale sono quelle che modificano uno o più articoli della Costituzione; entrambi i tipi di legge per essere adottati necessitano del procedimento aggravato ex art. 138 già visto per la Costituzione.

Fonti Primarie: a carattere chiuso, cioè solo quelle indicate dalla Costituzione. Leggi ordinarie ( adottate dal Parlamento attraverso il procedimento legislativo ) - Atti aventi forza di legge ( Decreti Legge, adottati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza da convertire in legge dal Parlamento entro 60 gg. – controllo successivo - Decreti legislativi, adottati dal Governo su legge-delega del Parlamento – controllo preventivo - contenete l’oggetto, cioè la materia, i principi ed i criteri direttivi, il termine ) funzione legislativa esercitata dal Governo (eccezione) – Due punti di vista: Attivo: possono modificare l‟ordinamento giuridico come fossero una legge ordinaria – Passivo: capacità di resistere all‟abrogazione da parte di fonti di rango secondario. - Referendum Abrogativo (abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o delle Regioni) – Regolamenti degli Ordini Costituzionali - Statuti e Leggi regionali.

Fonti secondarie: a carattere aperto nel rispetto del principio di legalità. Regolamenti governativi (D.P.R.) – Regolamenti interministeriali (D.I.) – Regolamenti ministeriali (D.M. – D.P.C.M.) – sono graduati al loro interno secondo l‟ordine.

Fonti Extra Ordine – Fuori dal sistema delle Fonti ( es. Consuetudini )

Le fonti di pari grado sono regolate tra loro da un criterio di tipo cronologico. Tra le fonti primarie ed i regolamenti degli ordini costituzionali si applica il criterio della competenza (rapporto eccezionale).

Tra una legge ordinaria ed un referendum abrogativo il rapporto è di tipo cronologico.

Rapporti tra fonti di rango diverso sono regolati dal criterio gerarchico, in caso di contrasto la fonte inferiore è invalida. Es.: tra la costituzione e fonti primarie prevale la prima, in caso di contrasto tra un regolamento

Fonti C

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Fonti S

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ed una legge primaria prevale la legge primaria, nel primo caso possiamo avere l‟intervento della Corte Costituzionale, solo se adita, la cui funzione principale è quella di fare il controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni che può portare alla declaratoria di illegittimità costituzionale, cioè la fonte primaria che contrasta con la Costituzione viene dichiarata incostituzionale. I tre criteri servono per risolvere i contrasti ( antinomìe ) che possono sorgere tra le fonti.

La fonte secondaria che contrasta con la fonte primaria è invalida e può subire il vaglio (il controllo) da parte del Giudice ordinario o amministrativo.

Fonti primarie dell‟Unione Europea sono i Trattati, ad ultimo il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che devono essere ratificati dai singoli Stati. Fonti secondarie sono i regolamenti, immediatamente applicati, e le direttive, che necessitano di attività di recepimento dagli Stati membri, e devono essere convertite in fonti nazionali, normalmente fonti primarie.

Fonti primarie dell‟ordinamento regionale sono gli statuti regionali, le leggi regionali, fonti secondarie sono gli statuti degli enti autonomi ed i regolamenti degli enti autonomi.

Il criterio di competenza regola i rapporti tra l’ordinamento statale e gli ordinamenti derivati, es.: tra legge statale e legge regionale applichiamo l‟art. 117 Cost. che disciplina la competenza delle materie relative, tra leggi statali e fonti dell‟Unione Europea prevale la fonte competente a disciplinare la materia in esame così come indicato nei Trattati dell‟U.E..

COSTITUZIONE

( Fonte sulle Fonti )

FONTI PRIMARIE a carattere chiuso

( Forza di Legge )

FONTI SECONDARIE a carattere aperto

( Principio di legalità )

Fonti primarie a carattere chiuso perché date dalla costituzione. Fonti secondarie a carattere aperto: può istituire nuove fonti nel principio di legalità.

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GLOSSARIO

La norma è VIGENTE quando è stata approvata seguendo la procedura prevista dalla Costituzione se è una legge o dalle leggi se si tratta di un regolamento, la promulgazione del Presidente della Repubblica ed un periodo di tempo detto la “vacatio legis” ed entra in vigore, normalmente, dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, da allora essa è vigente.

Tuttavia, non tutto ciò che è vigente viene realmente osservato ed allora prende significato il PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ: una norma è effettiva quando è applicata. Vi sono norme vigenti ma ineffettive, la norma diventa ineffettiva quando la sua violazione non viene sanzionata ed i cittadini iniziano a credere che quella norma non esista, non sia cogente o non sia vigente o, ancora, sia stata abrogata; ad esempio: la norma sull‟uso delle cinture di sicurezza in auto inizialmente era ineffettiva perché non era applicata la sanzione amministrativa per la sua inosservanza, anche se già vigente; la norma sul finanziamento pubblico dei partiti politici era vigente ma ineffettiva perché non sanzionata fino al caso di “mani pulite” che vide coinvolto Bettino Craxi.

Per noi assume particolare importanza lo studio della Costituzione VIVENTE o materiale, che non significa solo vigente, ma anche applicata e quindi quell‟assetto di poteri che oggi esiste ed è reale nel nostro Paese e non è esattamente quello scritto ma frutto di un‟INTERPRETAZIONE di una norma scritta in un certo modo ma da cui si ricava una norma che ha un contenuto diverso.

Altra cosa è se la norma è LEGITTIMA o ILLEGITTIMA: la fonte primaria se viola la Costituzione è illegittima, si ha quindi il caso dell‟ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE. Il Parlamento esercita poteri in quanto espressione della sovranità popolare, ma attraverso i limiti previsti dalla Costituzione e quindi attraverso dei rappresentanti, ma la sovranità dei rappresentanti viene limitata in ogni caso dalla Costituzione: il Parlamento non può approvare una legge con qualsiasi contenuto solo perché espressione del popolo. Sia il Parlamento che il popolo hanno l‟obbligo di rispettare tutti i poteri costituiti con la Costituzione del 1948.

ORIGINI DEL COSTITUZIONALISMO MODERNO

Nasce con le rivoluzioni liberali del XVIII secolo.

RIVOLUZIONE FRANCESE 1789 RIVOLUZIONE AMERICANA 1774-1781

Trova espressione in tre documenti fondamentali:

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO - Francia - 1789

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA - America - 1779

COSTITUZIONE AMERICANA - America - 1787

COSTITUZIONALISMO NORD AMERICANO

LA COSTITUZIONE: insieme di regole che riflettono un ordine obiettivo e si presenta alla ragione e alla volontà individuale come un dato preesistente ( leggi divine, tradizione, diritto naturale )

La costituzione garantisce e riconosce come preesistenti DIRITTI FONDAMENTALI già posseduti come patrimonio individuale e collettivo.

IL POPOLO: comunità con un nuovo legame che supera quello con la madrepatria.

Guerra di indipendenza americana - 1774 – 1781

Ribellione delle 13 colonie inglesi del Nord America (ordinamenti derivati) contro la madrepatria (ordinamento originario sovrano) e proclamazione della loro indipendenza nel 1776.

La dichiarazione d'indipendenza apre con queste affermazioni: "Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili, che fra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Che allo scopo di garantire

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questi diritti, sono creati fra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati…"

Nuovo ordinamento Giuridico sovrano

Strutturata in due parti:

TAVOLA DEI DIRITTI - BILL OF RIGHTS

o Diritti naturali inalienabili che vengono riconosciuti come innati, non attribuiti.

( dottrina filosofica del GIUSNATURALISMO – diritti naturali innati della persona umana )

ORGANIZZAZIONE - FORM OF GOVERNMENT

o Norme che regolano l‟organizzazione per assicurare la tutela dei diritti.

Il preambolo alla Costituzione recita: "Noi popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d'America".

Composta da 7 Articoli

o Potere Legislativo ( Art. 1 )

o Potere Esecutivo ( Art. 2 )

o Potere Giudiziario ( Art. 3 )

o Gli Stati ( Art. 4 )

o Revisione e vigenza della Costituzione ( Art. 5 - 7 )

Obiettivo BILANCIAMENTO e SEPARAZIONE DEI POTERI, visti come poteri serventi della comunità, utilizzati per garantire i diritti e basati sul consenso popolare.

Creare un governo stabile ed autorevole che sia espressione diretta della volontà popolare e stabilire dei limiti costituzionali all’abuso di potere.

La Carta Americana prevede una repubblica presidenziale, basata sulla separazione dei poteri e affida alla Corte Suprema il compito di vigilare sull‟ordinamento costituzionale.

COSTITUZIONALISMO FRANCESE

LA COSTITUZIONE: insieme di regole capaci di conformare artificialmente l‟ordine politico, prodotte dalla

ragione e/o dalla volontà umana, consapevolmente esercitate in un momento storico preciso.

La costituzione intesa come atto unilaterale di un nuovo potere dominante individuato nella NAZIONE – Potere costituente – sovvertimento dell’ordine costituito e abbattimento della monarchia.

Esiste un legame antecedente alla Costituzione: vi è, infatti, un‟entità collettiva sovrana già strutturata denominata NAZIONE, che è il presupposto affinché la Nazione stessa produca la Costituzione. Ciò impone una radicale rottura con il presente. I diritti devono essere attributi ex-novo e il POPOLO è inteso come soggetto rivoluzionario.

La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del cittadino del 1789 sancisce alcuni principi fondamentali ancora oggi ritenuti essenziali nella formulazione di ogni costituzione.

L'art. 1 stabilisce che "Gli uomini nascono e rimango liberi ed uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune"; l'art. 2 prosegue sancendo come il fine di ogni associazione politica sia la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo: essi sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione (o diritto di resistenza).

Con la Rivoluzione francese nasce altresì l'idea della sovranità della Nazione. Con l'ancien regime si aveva ancora un'identificazione tra lo Stato e la persona del Re, emblematica la celebre frase di Re Luigi XIV "L'Etat c'est moi"; con il passaggio, a seguito della rivoluzione, ad una forma di stato liberale, subentra l'identificazione tra lo Stato e la Nazione composta da "singoli cittadini eguali". L'art. 3 della Dichiarazione

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sancisce espressamente come "il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa". L'art. 16, infine, contiene uno dei principi più importanti: "Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione"; in base a tale principio deriva che solo il nuovo stato possiede una Costituzione, e non anche l'Ancien Regime.

Ancien Regime Stato Assoluto

Identificazione tra lo Stato e la persona del Re

Rivoluzione francese Stato Liberale

Identificazione tra STATO e NAZIONE composta da singoli cittadini eguali

Riassumendo:

Secondo il Costituzionalismo Nord Americano la Costituzione è un insieme di regole che riflettono un ordine preesistente: La Costituzione riconosce e garantisce i diritti fondamentali già posseduti dall’uomo.

Secondo il costituzionalismo Francese la Costituzione è un insieme di regole prodotte dalla volontà umana e capaci di conformare artificialmente l’ordine politico: i diritti devono essere attribuiti.

COSTITUZIONE IN SENSO MODERNO

Solo il nuovo stato possiede una Costituzione. Rottura con l‟ordinamento precedente.

GARANZIA DEI DIRITTI

SEPARAZIONE DEI POTERI

DIRITTO OGGETTIVO: è una regola comune imposta da altri o posta dalle parti che dà luogo a vincoli reciproci.

DIRITTO SOGGETTIVO: determina in capo ad un soggetto situazioni giuridiche favorevoli o di vantaggio ( diritti in senso soggettivo ) mentre in capo ad altri determina il sorgere di corrispondenti situazioni non favorevoli o di svantaggio ( obblighi ) tutelato in modo diretto e immediato.

CARATTERISTICHE DI UNO STATO MODERNO sono:

LA POLITICITA’: l‟ordinamento statale assume fra le proprie finalità la cura almeno potenzialmente di tutti gli interessi generali che riguardano una determinata collettività stanziata su un determinato territorio.

LA SOVRANITA’: supremazia rispetto ad ogni altro potere costituito al suo interno e la sua indipendenza rispetto a poteri esterni.

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PRINCIPI FONDAMENTALI

PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

Con la nascita degli Stati Liberali di fine 700 il principio di eguaglianza diviene:

CONDIZIONE NECESSARIA per il libero sviluppo della persona umana e per la realizzazione di una maggiore giustizia sociale

Il nostro ordinamento riconosce due tipi di EGUAGLIANZA :

IN SENSO FORMALE - Art. 3, Comma 1 - Divieto di discriminazioni ingiustificate/obbligo di discriminazioni giustificate – Es.: Diritto all‟istruzione -

IN SENSO SOSTANZIALE - Art. 3, Comma 2 -

( In Italia Divorzio solo nel 1970 in Francia già nel 1800 )

( Per situazioni uguali trattamenti uguali, per situazioni diverse trattamenti diversi ).

OBIETTIVO UNIONE EUROPEA migliorare la qualità della vita del singolo e del gruppo sociale.

LIBERTA’ FONDAMENTALI

Nel „700… Inizialmente concepite come LIBERTA’ NEGATIVE LIBERTA’ DALLO STATO Limite negativo ai pubblici poteri a garanzia dell‟autonomia ↓ e indipendenza dell‟individuo nei confronti dello stato Dovere di astensione e ( Es. Libertà personali, di domicilio, di comunicazione, ecc ) di non Interferenza

Nell‟800… L‟evoluzione dello Stato ha determinato lo sviluppo LIBERTA’ NELLO STATO delle LIBERTA’ POSITIVE ( O DIRITTI POLITICI ) ↓ Comporta una partecipazione attiva alla vita dello Dovere di azione positiva Stato che deve rendere effettivo l‟esercizio delle dei poteri pubblici Libertà Negative ( Es. Diritto di associazione, di riunione, di voto, ecc. )

Nella prima metà del 900 nascono i DIRITTI SOCIALI LIBERTA’ MEDIANTE nati al fine di riequilibrare le disparità sociali LO STATO mediante l‟intervento dei pubblici poteri ( Es. Diritto al lavoro, alla salute, all‟istruzione ) Art. 3, comma II, Cost.

Art. 3, comma II, Cost. – NORMA PROGRAMMATICA - È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

In questo comma ritroviamo il principio dell’uguaglianza in senso sociale ed economico (uguaglianza sostanziale), da non confondere con il principio dell‟”egalité” della Rivoluzione Francese, cioè il divieto di discriminazioni, indicato nel primo comma dell‟art. 3 Cost. (uguaglianza formale).

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Art. 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

In questo articolo ritroviamo il principio della “fraternité” della Rivoluzione Francese, cioè il principio di solidarietà.

Si parla di DIRITTI DI QUARTA GENERAZIONE per i diritti legati alle NUOVE TECNOLOGIE ed alla BIOETICA.

CARATTERISTICHE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

PREESISTENTI AL RICONOSCIMENTO: Non derivano la propria esistenza dal riconoscimento e non sono perciò revocabili dallo Stato (Giusnaturalismo.)

INVIOLABILI: Da tutti, soprattutto dai pubblici poteri.

ASSOLUTI: Possono essere fatti valere nei confronti di tutti.

INALIENABILI: Non possono essere trasferiti per atto di volontà del titolare.

IMPRESCRITTIBILI: Non si estinguono in caso di mancato esercizio anche per un tempo prolungato.

IRRINUNCIABILI E INDISPONIBILI: Il titolare non può rinunciarvi né disporne con atti di diritto privato.

Ripasso PRINCIPIO AUTONOMISTA – Art. 5 Cost. Non esiste un ordinamento decentrato, ma delle Circoscrizioni decentrate – Differenza tra autonomia e decentramento.

LIBERTÀ NEGATIVE

LIBERTÀ POSITIVE

DIRITTI SOCIALI – Art. 3, comma II, UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

TEORIA DI COSTANTINO MORTATI ______________________________________________________________________________________

COSTITUZIONE IN SENSO FORMALE: Principi e norme fondamentali che reggono la collettività politica e la sua organizzazione formalmente stabiliti in un testo scritto ( law in book ) in un determinato momento storico;

è diversa dalla

COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE: VIVENTE – come viene applicata. L’ordine politico concreto che caratterizza ogni società: ruolo di fatto esercitato dal gruppo politico predominante ( law in action ).

Art. 6 Cost.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Cosa si intende per lingua? Sono le lingue delle regioni di confine come Valle d‟Aosta e Trentino Alto Adige, francese e tedesco, e non i dialetti come l‟occitano.

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Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Norma importante che riguarda un principio fondamentale, una libertà fondamentale, che è la LIBERTÀ DI RELIGIONE, pilastro fondamentale degli ordinamenti democratici. Nell‟ordinamento italiano attuale si supera l‟idea della religione di stato, prevista nello Statuto Albertino, per giungere allo STATO LAICO, pur nel rispetto e nel confronto col fenomeno religioso, testimoniato dall‟articolazione territoriale sul territorio italiano della Chiesa Cattolica ma anche di altre confessioni religiose. Nel 1929 sono stati stipulati i Patti Lateranensi, nel 1946 venne stabilito che lo stato italiano non è uno stato confessionale, l‟ordinamento non richiama i principi confessionali nella Costituzione ma attribuisce indipendenza e sovranità a Stato e Chiesa Cattolica ciascuno nel proprio ordine, quindi l‟indipendenza e sovranità territoriale della Chiesa viene limitata allo Stato Città del Vaticano, così come l‟organizzazione della Chiesa non può essere oggetto di ingerenze da parte dello Stato (organigramma dei ministri del culto) perché riservata alle scelte del Pontefice attraverso le regole del Diritto Canonico. Quando l‟organizzazione clericale opera sul territorio dello Stato italiano, dove quest‟ultimo ne ha la piena sovranità operano i Patti Lateranensi; si pensi al fatto che, prima del 1929, chi si sposava in Chiesa doveva poi ripetere l‟atto in Comune, non essendo attribuite funzioni civili al ministro del culto. Costituzionalmente, il rango dei Patti Lateranensi è stato elevato al di sopra della legge ordinaria, tanto da renderli non modificabili con legge ordinaria, se non tramite l‟accordo tra le parti (es.: modifica del 1984 – 8 per mille, contributi, beni culturali della Chiesa), diversamente occorre svolgere la procedura aggravata di revisione costituzionale. La libertà di religione viene richiamata anche nell‟art. 3, comma 1°, della Costituzione, attraverso il DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA, in questo senso c‟è il collegamento con l‟art. 8, comma 1°. I rapporti con le altre confessioni religiose sono regolati come i rapporti con qualunque altro GRUPPO SOCIALE ORGANIZZATO che persegue interessi comuni, a cui l‟ordinamento pone il LIMITE DI NON CONTRASTARE CON L‟ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO (es.: pratiche di mutilazione religiosa o disparità di trattamento tra uomo e donna). L‟equivalente dei Patti Lateranensi per le confessioni religiose diverse dalla Chiesa Cattolica sono LE INTESE, i Patti sono quindi un tipo di intesa. La religione musulmana non ha ancora, ad oggi, stabilito un‟intesa con lo stato italiano perché non ha una struttura con un vertice in grado di contrattare gli accordi.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Specificazione del principio della libertà di riunione ed associazione (processioni, cortei, “fare culto”) in cui il buon costume viene interpretato estensivamente come divieto di turbativa dell‟ordine pubblico.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

In questo articolo viene considerata la struttura delle associazioni religiose, vista dal punto di vista negativo delle limitazioni, è storicamente derivato dallo spoglio dei beni religiosi avvenuto nell‟800 con le azioni contro la Chiesa e le istituzioni religiose. Attualmente questa tendenza si è capovolta portando a delle agevolazioni particolari verso la Chiesa (esenzioni ICI, 8 per mille, ecc.) attraverso le scelte politiche dei governanti.

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Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Il primo comma dell‟articolo è quello su cui si basa la doppia valenza degli atenei universitari, peraltro già esistenti da diversi secoli (Torino – 600 anni): da un lato la didattica, attraverso l‟insegnamento, dall‟altro la ricerca, con il collegato problema delle risorse da destinarvi.

Il secondo comma, in via di interpretazione evolutiva, stabilisce il principio su cui si basa il DIRITTO DELL’AMBIENTE, cioè la tutela più ampia del paesaggio, intesa come tutela dagli inquinamenti, tutela dei beni culturali e del governo del territorio.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)

NOTE:

(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

Questo articolo si occupa dell‟ORDINAMENTO INTERNAZIONALE, fondato sui TRATTATI, che in sostanza sono dei contratti tra stati.

Le norme generalmente riconosciute sono norme che non necessitano di essere scritte ma che si tramandano (es.: i prigionieri di guerra non devono essere uccisi – DIRITTO BELLICO).

Nel secondo comma si fa l‟ipotesi di un trattato che riguarda la posizione giuridica dello straniero sul territorio italiano. I trattati internazionali normalmente si basano sul PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ, cioè si riconoscono agli altri stati i diritti che vengono riconosciuti al proprio.

Il DIRITTO D‟ASILO, concesso allo straniero alle condizioni stabilite dalla legge, estremamente restrittive, si limita a pochi e rari casi.

L‟ESTRADIZIONE rappresenta il trasferimento di un soggetto all‟autorità giudiziaria di un altro Paese, per essere giudicato, data la mancata uniformità dell‟ordinamento giudiziario nei vari stati. Quella per reati politici non è ammessa perché può verificarsi il caso in cui nell‟altro ordinamento sia prevista la pena di morte, secondo la nostra Costituzione vietata, tranne che nei casi di genocidio.

ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

La base sociale è costituita non da persone fisiche ma da entità collettive (Stati con ordinamenti sovrani)

Non c‟è niente che si ponga nei confronti dei consociati in posizione sovraordinata

Non ha un organo legislativo che produca norme aventi come destinatari tutti i soggetti

Manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie fra i soggetti

La tutela degli interessi soggettivi è affidata all‟istituto dell‟autotutela

Le norme del diritto internazionale sono NORME DI ORIGINE CONSUETUDINARIA, quindi FONTI-FATTO nel senso che sono consuetudini che obbligano tutti i soggetti dell’ordinamento, rivolte alla collettività ed, in particolare, agli Stati.

DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO - Norme del diritto internazionale generale formatesi nei secoli ed internazionalmente riconosciute.

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DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO – Si fonda sui Trattati e sugli Accordi, su speciali fonti, modificabili a seconda del contesto storico.

CONCEZIONE DUALISTA

Ordinamento Statale ed Ordinamento Internazionale sono separati. Se parliamo di Unione Europea la sovranità resta agli Stati, non ci sono due ordinamenti sovrani, è la concezione monista rovesciata come primato dell‟ordinamento statale in quanto ordinamento sovrano che delega i suoi poteri a quello europeo. L‟ordinamento internazionale rappresenta invece tante sovranità che dialogano tra di loro e stipulano contratti.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L‟articolo si ricollega allo schema ordinamento originario sovrano/ordinamenti derivati autonomi della teoria istituzionale della pluralità degli ordinamenti giuridici, che fonda il rapporto tra ordinamento nazionale de Unione Europea oltre che tra ordinamento nazionale e tutte le altre organizzazioni internazionali come, ad esempio, l‟O.N.U., ma con due caratteri completamente diversi: l‟adesione all‟ONU è frutto della scelta di aderire ad un trattato internazionale, la scelta di aderire all‟Unione Europea è stata per lungo tempo considerata solo un trattato internazionale, occupandosene, anche dal punto di vista scientifico, i professori di diritto internazionale, una materia separata, ma è poi prevalsa l‟idea che non esiste una branca del diritto internazionale che studia l‟Unione Europea, ma che essa ricada in tutte le altre discipline e gli altri istituti, perché l‟ordinamento unitario è entrato nell‟ordinamento nazionale dei singoli stati.

Il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali significa che, come ordinamento sovrano, l‟Italia non partecipa a missioni di guerra, ma può parteciparvi come stato facente parte dell‟ONU quando la decisione è presa dal consesso internazionale attraverso gli strumenti detti Peacekeeping (mantenimento della pace) e Peace enforcement (riportare la pace).

L'Organizzazione delle Nazioni, in sigla ONU, spesso abbreviata in Nazioni Unite, è la più importante ed estesa organizzazione intergovernativa: sono, infatti, suoi membri 192 Stati del mondo su un totale di 201. Le Nazioni Unite hanno come fine il conseguimento della cooperazione internazionale in materia di sviluppo economico, progresso socioculturale, diritti umani e sicurezza internazionale. Relativamente alla sicurezza internazionale in particolare hanno come fine il mantenimento della pace mondiale anche attraverso efficaci misure di prevenzione e repressione delle minacce e violazioni ad essa rivolte. La sede centrale delle Nazioni Unite si trova a New York (USA). L'attuale Segretario Generale delle Nazioni Unite è Ban Ki-Moon che ha sostituito Kofi Annan il 1º gennaio 2007. Nel 2001 le Nazioni Unite e il Segretario Generale Kofi Annan furono insigniti del Premio Nobel per la pace, ma già in precedenza altre organizzazioni dipendenti dell'ONU furono premiate con un Nobel per la Pace:

nel 1954 e nel 1981 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR);

nel 1965 il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);

nel 1988 le forze delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. L'Organizzazione delle Nazioni Unite è nata con la carta di San Francisco il 26 giugno del 1945 per cooperare per una vita migliore in tutto il mondo e per la pace, dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale. I membri delle Nazioni Unite sono gli Stati che accettano gli obblighi imposti dal suo statuto e che sono ritenuti in grado di farne fronte. Il 3 luglio 2006 gli Stati membri delle Nazioni Unite sono diventati 192, con l'adesione del Montenegro. Oltre ai 192 stati membri, altre 75 rappresentanze presenziano all'assemblea in qualità di "osservatori delle Nazioni Unite", come la Santa Sede (in rappresentanza della Chiesa cattolica e dello Stato della Città del Vaticano), che gode dello status di "osservatore permanente delle Nazioni Unite" come "stato non membro" e anche l'Autorità Nazionale Palestinese, che gode dello status di "osservatore delle Nazioni Unite" come "entità". Un'organizzazione simile era stata operativa dal 1920 al 1946, con il nome di Società delle Nazioni.

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Un passo fondamentale per la creazione dell'ONU fu la stipulazione della Carta Atlantica, da parte del Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt e del Primo ministro britannico Winston Churchill; l'evento si svolse il 14 agosto del 1941 a Terranova. Il 26 giugno 1945, a San Francisco, ebbe luogo la Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite. Il 24 ottobre venne firmato lo Statuto da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e dalla maggioranza degli altri 49 firmatari. I membri del Consiglio di sicurezza sono i cinque stati usciti vincitori dalla Seconda guerra mondiale:

Cina

Francia

Unione Sovietica

Gran Bretagna

Stati Uniti La prima Assemblea generale, con la presenza di 51 Stati, si tenne il 10 gennaio 1946 a Londra. Già dal 1945 fu istituita dall'ONU la FAO (Food and Agricolture Organization), allo scopo di ridurre i problemi della fame nel mondo. A Torino c’è una sede dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia dell’ONU.

L‟art. 11 è stato poi interpretato per l’adesione all’Unione Europea: al Mercato Comune Europeo nel 1957 e, via via, all‟evoluzione che questo mercato comune ha avuto dal 1957 ad oggi, evoluzione sviluppatasi in maniera sempre più consistente al punto di far dubitare se la sovranità sia ancora in Italia o sia stata devoluta all‟Unione Europea, anche se, per ora, la sovranità è considerata sempre dello stato nazionale perché, anche solo dal punto di vista formale, il trattato prevede ancora la possibilità di recedere da parte dello stato e quindi sia la scelta libera di aderire come quella libera di recedere esprimono ancora la sovranità nazionale e, ciò nonostante, dal momento che si è deciso di aderire al trattato si sono devolute all‟Unione Europea materie e competenze sempre più vaste e sempre più importanti, da quella in materia di moneta fino alla libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali (diritto di stabilimento), attraverso l’INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA dell‟art. 11, perché l‟interpretazione data originariamente al testo è stata pensata per l‟adesione ad organizzazioni internazionali come l‟ONU, mentre alcuni fondatori costituenti avevano già in mente il sogno europeo degli “Stati Uniti d‟Europa”, peraltro irrealizzato anche ad oggi, ma che lo ha reso l‟anello di congiunzione tra Costituzione italiana e trattato dell‟Unione Europea. Il rapporto di derivazione tra ordinamento sovrano italiano ed ordinamento derivato dell’U.E., che legittima l’appartenenza dell’Italia all’U.E., sta nell’art. 11 Cost..

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

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FONTI DEL DIRITTO

MODI ATTRAVERSO I QUALI IL DIRITTO NASCE E SI RINNOVA

RUOLO CENTRALE DELLA LEGGE COME ESITO DI UN MOVIMENTO CHE HA PORTATO AD ACCENTRARE LA POTESTA’ NORMATIVA

L‟impero Romano è considerato la culla del diritto ( Responsabilità aquiliana = fuori dal contratto Art. 2043 c.c. nell‟ordinamento giuridico italiano ).

In passato la fonte per antonomasia era la LEGGE. Si aveva il ruolo centrale della legge come esito di un movimento che aveva portato ad accentrare la potestà normativa, ad esempio nel sovrano, nel senso pre-costituzionale moderno, un solo soggetto che emanava le leggi con rapporti di sudditanza prevalentemente nobiliari su cui si basava l‟organizzazione dello stato.

ASSOLUTISMO: concentrare nelle mani del sovrano la potestà normativa

Legittimazione naturale – potere derivato da Dio e riservato alla discendenza maschile – derivato dall‟Impero Romano e sviluppatosi nelle successive Monarchie Assolute – viene superato nel

COSTITUZIONALISMO MODERNO: idea di sovranità del parlamento rappresentativo del popolo

Il parlamento come complesso di Camere – in Italia Camera e Senato, in America il Congresso – che emana le leggi, fonte principale del diritto – la sovranità non è più assoluta ma limitata al quadro costituzionale – ma il sistema normativo “esplode”, cioè si moltiplicano le fonti, solo con le

COSTITUZIONI DEL II DOPOGUERRA: principio del pluralismo sociale ed istituzionale

Si afferma la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici ed il governo multilivello, cioè livelli di organizzazione che emanano le fonti, attraverso una complessità articolata. Ogni ordinamento autonomo emana le proprie fonti (dal greco: auto – nomos): norme statali, norme regionali, norme

provinciali, norme comunali, norme della comunità montana, norme europee.

Il Parlamento viene eletto in base ad una Costituzione Immutabile.

IL POTERE COSTITUENTE è quello creato con il referendum del 1946 e si è esaurito nel 1948. Oggi non c’è più nessun potere costituente in atto. Ci sono solo POTERI COSTITUITI

Nella Costituzione sono indicati anche i poteri del Parlamento

POTERE LEGISLATIVO è in atto sempre ( es. anche nel 2001 modifica costituzione )

Pluralismo = Stato - Regioni - Province – Comuni – Diritto Internazionale )

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LE FONTI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

COSTITUZIONE Trattati UE – TFUE ( ex trattati CE )

LEGGI COSTITUZIONALI LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE

LEGGE ORDINARIA

Regolamenti degli Ordini Costituzionali (fonti extra-ordine) Principio di Competenza

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (decreti Legge – decreti legislativi)

Statuti Regionali Regolamenti UE Leggi Regionali Direttive UE

REFERENDUM ABROGATIVO

REGOLAMENTI GOVERNATIVI

D.P.R. Statuti degli Enti Autonomi REGOLAMENTI INTERMINISTERIALI

Regolamenti degli D.I. Enti Autonomi REGOLAMENTI

MINISTERIALI D.M - D.P.C.M.

Fonti Primarie: Leggi ordinarie ( adottate dal Parlamento attraverso il procedimento legislativo ) - Atti aventi forza di legge ( Decreti Legge, adottati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza - Decreti legislativi, adottati dal Governo su legge-delega del Parlamento, contenete l’oggetto, cioè la materia, i principi ed i criteri direttivi, il termine ) funzione legislativa esercitata dal Governo (eccezione) – Due punti di vista: Attivo: possono modificare l‟ordinamento giuridico come fossero una legge ordinaria – Passivo: capacità di resistere all‟abrogazione da parte di fonti di rango secondario. Referendum Abrogativo (abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o delle Regioni) – Statuti e Leggi regionali –

Fonti secondarie: Regolamenti governativi (D.P.R.) – Regolamenti interministeriali (D.I.) – Regolamenti ministeriali (D.M. – D.P.C.M.) – sono graduati al loro interno secondo l‟ordine.

Fonti Extra Ordine – Fuori dal sistema delle Fonti ( es. Consuetudini )

Le fonti di pari grado sono regolate tra loro da un criterio di tipo cronologico.

Tra le fonti primarie ed i regolamenti degli ordini costituzionali si applica il criterio della competenza.

Tra una legge ordinaria ed un referendum abrogativo il rapporto è di tipo cronologico.

Rapporti tra fonti di rango diverso sono regolati dal criterio gerarchico, in caso di contrasto la fonte inferiore è invalida. Es.: tra la costituzione e fonti primarie prevale la prima, in caso di contrasto tra un regolamento ed una legge primaria prevale la legge primaria, nel primo caso possiamo avere l‟intervento della Corte Costituzionale, solo se adita, la cui funzione principale è quella di fare il controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni che può portare alla declaratoria di illegittimità costituzionale, cioè la fonte primaria che contrasta con la Costituzione viene dichiarata incostituzionale.

I tre criteri servono per risolvere i contrasti ( antinomìe ) che possono sorgere tra le fonti.

La fonte secondaria che contrasta con la fonte primaria è invalida e può subire il vaglio (il controllo) da parte del Giudice ordinario o amministrativo.

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Fonti primarie dell‟Unione Europea sono i Trattati, ad ultimo il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che devono essere ratificati dai singoli Stati. Fonti secondarie sono i regolamenti, immediatamente applicati, e le direttive, che necessitano di attività di recepimento dagli Stati membri, e devono essere convertite in fonti nazionali, normalmente fonti primarie.

Fonti primarie dell‟ordinamento regionale sono gli statuti regionali, le leggi regionali, fonti secondarie sono gli statuti degli enti autonomi ed i regolamenti degli enti autonomi.

Il criterio di competenza regola i rapporti tra l’ordinamento statale e gli ordinamenti derivati, es.: tra legge statale e legge regionale applichiamo l‟art. 117 Cost. che disciplina la competenza delle materie relative, tra leggi statali e fonti dell‟Unione Europea prevale la fonte competente a disciplinare la materia in esame così come indicato nei Trattati dell‟U.E..

COSTITUZIONE

( Fonte sulle Fonti )

FONTI PRIMARIE a carattere chiuso

( Forza di Legge )

FONTI SECONDARIE a carattere aperto

( Principio di legalità )

Fonti primarie a carattere chiuso perché date dalla costituzione. Fonti secondarie a carattere aperto: può istituire nuove fonti nel principio di legalità.

PRINCIPI DEL SISTEMA DELLE FONTI

1. UNITÀ 2. COERENZA SISTEMATICA 3. COMPLETEZZA

Servono per interpretare le norme del ns. ordinamento giuridico.

UNITÀ: significa che tutte le norme dell’ordinamento giuridico italiano possono essere ricondotte al

potere costituente, cioè alla nostra Costituzione. Kelsen si interrogava su quale fosse la fonte sulle fonti, noi sappiamo che è la Costituzione, la nostra “cartina di tornasole”.

COERENZA SISTEMATICA: l‟ordinamento prevede i criteri ed i meccanismi per risolvere i contrasti

tra le disposizioni normative consentendo all‟interprete di sciogliere le antinomìe, cioè il contrasto tra le fonti, e di individuare la norma che deve essere applicata in concreto. I problemi che sorgono, cioè le antinomìe, sono dovuti al fatto che un medesimo comportamento può essere disciplinato in modo contrastante da norme differenti, cioè da fonti del diritto diverse. Viene garantita attraverso i criteri di risoluzione delle antinomìe tra le fonti individuati mediante il principio di coerenza sistematica.

COMPLETEZZA: per risolvere le lacune normative sono stati individuati dei sistemi per cui la

completezza è garantita dall’analogia e dall’interpretazione.

Antinomìa = contrasto tra le fonti del diritto, quando uno stesso comportamento può essere consentito da alcune fonti del diritto e vietato da altre; l‟interprete deve decidere se il comportamento può essere

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realizzato, con o senza sanzioni; esse nascono sia per l‟evoluzione dell‟ordinamento sia perché i casi concreti possono travalicare le previsioni legislative ed infine perché da parte del legislatore spesso non viene tenuto conto delle fonti preesistenti, anche di grado diverso, quando non addirittura dei principi stessi della Costituzione.

Lacune normative = nascono da nuove situazioni che non sono ancora state disciplinate (es.: bioetica).

Le fonti si distinguono ulteriormente in:

FONTI SULLA PRODUZIONE DEL DIRITTO = fatti od atti che l’ordinamento legittima alla produzione di norme giuridiche. Ad esempio: la consuetudine è un fatto giuridico, basato sul convincimento dei consociati che il comportamento tenuto sia giuridicamente rilevante, non deve essere contra ius, gli usi sono fatti giuridici, entrambi producono effetti giuridici. Sono le norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo individuando i soggetti titolati di potere normativo ed il procedimento di formazione degli atti prodotti. Si trovano già, in parte, enunciate nel testo della Costituzione, laddove attribuisce potere legislativo alle due Camere, o laddove stabilisce la disciplina del referendum abrogativo ed, in dettaglio, nella Legge 400/1988 che disciplina, ad esempio, il procedimento per l‟adozione di un decreto-legge o di un decreto legislativo.

FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO = sono quegli atti che producono il diritto, quindi le fonti fatto, come le consuetudini, e le fonti atto, come la Costituzione, le leggi ed i regolamenti. Per avere una fonte di produzione del diritto dobbiamo avere una fonte sulla produzione del diritto, ad esempio, non possiamo avere una consuetudine senza che la fonte sulla produzione del diritto ci dica quando esiste la consuetudine o una legge ordinaria senza che una fonte sulla produzione del diritto attribuisca a quella determinata fonte il valore di legge ordinaria.

FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO = servono a mettere a conoscenza i consociati dell‟esistenza delle fonti del diritto, hanno una valenza conoscitiva. Si dice: “l’ignoranza della legge non viene scusata”, cioè il consociato non può invocare a sua scusante il fatto che ignorava la legge perché esistono le fonti di cognizione, che sono strumenti che vengono utilizzati per mettere il consociato nella posizione di non poter invocare l‟ignoranza della legge; una volta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge entra in vigore normalmente entro 15 giorni (vacatio legis), tempo concesso ai cittadini per venire a conoscenza della nuova fonte del diritto. Le leggi regionali del Piemonte sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Le fonti sulla produzione del diritto sono nate dall‟esigenza di procedimentalizzare il sistema di attuazione delle fonti del diritto (prima, con l‟assolutismo monarchico, la parola del re era legge, non sottoposta a controllo procedimentale) nel rispetto del principio di separazione dei poteri.

Principio di generalità ed astrattezza. La norma è giuridica quando è generale ed astratta: generale perché applicabile ad una pluralità indeterminata di soggetti, astratta perché ripetibile l‟applicazione nel tempo. Fanno eccezione le norme speciali, perché non sono generali, si riferiscono a ipotesi determinate, e le norme eccezionali, perché non sono astratte, si riferiscono a specifiche situazioni e non sono ripetibili nel tempo.

Un atto fonte può essere ESISTENTE, VALIDO ed EFFICACE. Questi tre presupposti possono anche non coesistere.

ESISTENTE = quando viene emanato nell’esercizio di un potere conferito al suo autore. Ad esempio, le camere che fanno una legge ordinaria emanano un atto esistente.

VALIDO = quando rispetta le norme procedimentali e sostanziali che disciplinano l’esercizio del potere. Un atto giuridico è valido quando è adottato nel rispetto della fonte sulla produzione del diritto che lo disciplina.

EFFICACE = quando produce i suoi effetti giuridici. Una legge ordinaria viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e prima che diventi efficace devono trascorrere almeno 15 giorni – la vacatio legis -, prima dello spirare del 15° giorno la legge è esistente e valida, ma non ancora efficace, perché non ancora idonea a produrre effetti giuridici.

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Un atto può essere esistente ed efficace, ma non valido, se non è stato rispettato l‟iter procedurale per la sua approvazione e quindi può comportare il ricorso alla Corte Costituzionale per un vizio procedurale, anche se nel frattempo esplica i suoi effetti.

VACATIO LEGIS - La fonte del diritto diventa efficace quando il consociato ne ha avuto conoscenza attraverso le fonti di cognizione ed è spirato quel termine minimo che viene dato ai consociati per acquisirne padronanza. Il termine è normalmente di 15 giorni, ma può essere ampliato o ridotto dalla fonte medesima. Ad esempio, il regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, fonte secondaria, stabilisce 6 mesi di tempo prima della sua entrata in vigore.

CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE TRA LE FONTI

I criteri di risoluzione delle antinomie tra le fonti servono per ricondurre il nostro ordinamento giuridico al principio di coerenza sistematica e sono: GERARCHIA, ABROGAZIONE o COMPETENZA.

PRINCIPIO DI GERARCHIA

La norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore e quest’ultima non può abrogarla anche se successiva nel tempo.

I ranghi sono tre: costituzionale, primario e secondario. Gli ordinamenti giuridici che consideriamo sono tre: regionale, statale ed Unione Europea. L‟unico ordinamento giuridico originario o sovrano è quello statale, mentre gli altri due sono derivati. La norma di grado inferiore è invalida e questo assume significato quando si verifica l‟antinomia tra le fonti: una legge ordinaria o un decreto legislativo od un decreto legge che disciplinano una materia in modo contrastante con la Costituzione, oppure un regolamento governativo che disciplina una materia in modo contrastante con una legge ordinaria od un decreto legge od un decreto legislativo.

Se una stessa condotta è disciplinata in modo diverso da fonti di rango diverso siamo tenuti ad applicare la fonte di rango superiore, anche se quella di rango inferiore esiste, la fonte di rango inferiore è invalida.

Il grado di invalidità è differente a seconda del grado delle fonti in contrasto: se una legge ordinaria del 2011 contrasta con la Costituzione del 1948, prevale comunque la Costituzione perché di rango superiore, inoltre la legge viene dichiarata invalida e ne viene dichiarata anche l’illegittimità costituzionale ad opera della Corte Costituzionale con efficacia “erga-omnes” (tra tutti i consociati). Nel nostro ordinamento un giudice ad hoc è chiamato a sindacare l‟illegittimità costituzionale delle fonti primarie. Se tale illegittimità verrà confermata dalla Corte Costituzionale la fonte verrà cancellata dal nostro ordinamento giuridico. La Corte Costituzionale non fa un sindacato diffuso di legittimità delle leggi primarie nei confronti della Costituzione, cioè non controlla capillarmente tutte le leggi, ma deve essere adita, cioè interpellata, su quella singola fonte primaria che contrasta con la Costituzione, quindi può passare molto tempo prima che una fonte primaria che contrasti con la Costituzione sia dichiarata illegittima costituzionalmente, o può anche non esserlo mai e continuare ad essere applicata come se nulla fosse. La Corte Costituzionale può essere adita in via incidentale, nel corso di un processo, oppure in via principale, solo ad opera dello Stato, delle Regioni e nelle materie di loro competenza nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

In caso di contrasto tra una fonte secondaria ed una fonte primaria si parla sempre genericamente di invalidità, però deve essere specificato in questa eccezione: il giudice ordinario amministrativo (Consiglio di Stato) può accertare questo contrasto annullando la fonte secondaria, insieme al provvedimento lesivo per il cittadino, con efficacia “erga-omnes” (tra tutti i consociati); il giudice ordinario può solo disapplicare la norma secondaria che contrasta con la primaria, con efficacia esclusivamente “inter partes” tra i soggetti del processo.

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PRINCIPIO DI ABROGAZIONE (CRONOLOGICO)

Il principio di abrogazione si applica tra norme di pari grado. Detto anche principio cronologico o principio di successione delle leggi nel tempo, dice che la norma successiva prevale sulla norma precedente, attenendo al momento dell‟entrata in vigore.

Distinguiamo tra NORMA ABROGATRICE e NORMA ABROGATA.

La NORMA ABROGATRICE si applica ai rapporti giuridici futuri.

La NORMA ABROGATA non viene cancellata immediatamente dall‟ordinamento, si applicherà ancora ai rapporti giuridici ancora pendenti (diversamente si dicono esauriti – sentenza passata in giudicato – prescrizione – decadenza - acquiescenza) perché nel nostro ordinamento vige il principio per cui il rapporto giuridico è disciplinato dalla fonte del diritto in quel momento vigente.

Nel caso eccezionale di NORMA ABROGATRICE RETROATTIVA la stessa va a disciplinare anche i rapporti giuridici ancora pendenti, i quali, quindi, muteranno di disciplina. La retroattività deve essere indicata nel dispositivo della norma stessa, che se ne attribuisce il potere.

La specificazione attiene espressamente alla materia penale laddove si dice che se sono previste delle modificazioni in materia penale che contengono disposizioni di vantaggio per il reo (=condannato) anche se questi era stato condannato con sentenza passata in giudicato vengono ad applicarsi tali disposizioni per il principio del “favor rei”. Espressione che vediamo in particolare parlando di sentenze della Corte Costituzionale di accoglimento: se un cittadino è stato privato della sua libertà personale ex art. 13 Cost. in base ad una disposizione in seguito reputata incostituzionale avrà diritto a che la sua situazione giuridica venga ripresa in considerazione, anche se il rapporto giuridico è concluso perché la sentenza non è più impugnabile.

Si hanno poi tre TIPI DI ABROGAZIONE ( secondo Art. 15 preleggi )

1. ABROGAZIONE ESPRESSA: ha efficacia “erga-omnes”, è una disposizione della norma abrogatrice, il legislatore dichiara espressamente che la norma anteriore è abrogata. Può concorrere con la

2. ABROGAZIONE IMPLICITA: intervento di una nuova disciplina dell‟intera materia ( già disciplinata con una norma anteriore che viene quindi abrogata ). Ha efficacia per l‟operatore del diritto che la effettua.

3. ABROGAZIONE TACITA: incompatibilità tra la nuova norma e quella preesistente ( si sceglie tra una e l‟altra ). Ha efficacia per l‟operatore del diritto che la effettua. Si tratta di due disposizioni che disciplinano dettagliatamente in modo diverso lo stesso aspetto. (es.: decreto “milleproroghe”, in cui diverse disposizioni vanno ad abrogare in modo tacito disposizioni esistenti).

RAPPORTI PENDENTI

Sono i rapporti che sono ancora azionabili, cioè sono quei rapporti che possono ancora essere sottoposti ad un giudice, sono ancora aperti, le parti stanno ancora relazionandosi.

RAPPORTI ESAURITI

Sono i rapporti che non possono più essere azionati davanti al giudice, cioè non possono più trovare tutela. Sono quelli in cui si perde l’esercizio perché decorso del tempo (per prescrizione o decadenza), per volontà dell’interessato (acquiescenza) o per giudicato (quando il rapporto è stato definito con sentenza non più impugnabile). In tutti gli altri casi il rapporto è ancora pendente.

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PRINCIPIO DI COMPETENZA

Utilizziamo il criterio di competenza quando abbiamo delle antinomie tra il sistema dell’ordinamento originario statale ed ordinamenti derivati (regionali o comunitari) o quando dobbiamo rapportare regolamenti degli organi costituzionali con le altre fonti primarie.

Art. 117 Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Solo lo stato e le regioni hanno potestà legislativa. L‟unico rinvio all‟ordinamento comunitario è questo perché l‟art. 117 è frutto di revisione costituzionale ad opera della legge 3/2001, che ha modificato tutto il titolo V della Costituzione, inserendo i principi dell‟ordinamento comunitario perché l‟Italia ha aderito all‟ordinamento comunitario in base ad un‟interpretazione estensiva dell‟art. 11 Cost..

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Il secondo comma indica un elenco delle materie in cui lo stato ha potestà legislativa esclusiva, cioè solo lo stato può legiferare in quelle materie. Da citare ad esempio: politica estera e rapporti internazionali dello Stato, immigrazione, rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, cittadinanza, stato civile e anagrafi.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Il terzo comma indica le materie di legislazione concorrente, laddove concorrente significa che lo stato deve fissare i principi fondamentali della materia ed il legislatore regionale deve dettare le norme di dettaglio, quindi una legge di cornice unica statale, che lo stato è tenuto ad adottare, e 20 discipline di dettaglio differenti. Lo stato non può entrare nel dettaglio ma deve dettare solo i principi; sarebbe incostituzionale una legge dello stato che in materia di potestà legislativa concorrente vada a disciplinare anche nel dettaglio

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perché priverebbe la regione del potere di disciplinare il dettaglio. L‟art. 117 è un grande contenitore di antinomie, anche perché spesso è difficile per il legislatore collocare le materie in esame.

Un esempio potrebbe essere dato da una legge della Regione Piemonte che disciplina in modo contrastante la materia dell‟immigrazione disciplinata dalla legge statale, per cui il 2° comma del 117 prevede la potestà legislativa esclusiva dello stato, quindi noi non dovremmo applicare la legge regionale ma quella statale, perché la prima andrebbe a legiferare in una materia che non è di sua competenza.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Il quarto comma indica la potestà legislativa esclusiva residuale regionale. Nel 2001 è stato ampliato notevolmente l‟ambito legislativo delle regioni, capovolgendo la situazione rispetto al passato, anche se in concreto è difficile individuare materie che non siano state previste nel comma precedente.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (*)

NOTE:

(*) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.»

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

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«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

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L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

La ricerca di cui all‟art. 9 Cost. significa anche, nel campo delle materie giuridiche, fare interpretazione, ossia elaborare un significato che il ricercatore trae dal collegamento normativo e dall‟applicazione giurisprudenziale e dal collegamento tra diverse disposizioni elaborando una proposta di interpretazione nuova che può essere accolta dal giudice, affermandosi ed, a quel punto, il legislatore può accoglierla e formalizzarla in una nuova disposizione scritta.

L’interpretazione è trarre il significato dal testo scritto, nel nostro ordinamento.

Nell‟ordinamento americano si è partiti dai casi, dai precedenti (in latino “state decisis”). Nel diritto la questione del dare significato alle parole scritte si complica perché l‟interprete deve conoscere le tecniche interpretative, deve applicarle e, soprattutto, deve studiare chi le ha già applicate e, quindi, qual è il significato che si da ad un testo scritto, cioè l‟interpretazione che si è affermata e consolidata: l’interpretazione vigente. (Costituzione scritta Costituzione vivente o materiale) La Costituzione scritta e vigente è quella approvata nel testo del 1948, la Costituzione vivente o materiale è quella applicata oggi, concretamente, nell‟esercizio dei poteri, nell‟applicazione delle regole (es. la risoluzione ONU per le missioni sulla Libia – applicazione della regola internazionale in linea con il nostro ordinamento – art. 11 Cost.).

A questo punto occorre richiamare il Codice Civile del 1942:

Disposizioni sulla Legge in generale o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)

Art. 12 Interpretazione della legge

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, …

Il primo tipo, pertanto, di interpretazione è la

1. INTERPRETAZIONE LETTERALE: consiste nell‟interpretare la disposizione non attribuendo ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse Con l‟interpretazione letterale si utilizzano dunque le REGOLE DEL LINGUAGGIO e si fa riferimento unicamente al SIGNIFICATO TECNICO GIURIDICO delle parole.

Il Codice Civile, legge ordinaria che contiene questa disposizione, è una fonte primaria, la Costituzione, che è fonte sovraordinata non prevede disposizioni sull‟interpretazione, quindi essa vale come principio generale per tutte le fonti.

… e dalla intenzione del legislatore. INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA

Potremmo dire che è la “ratio legis”, ovvero la ragione per cui il legislatore ha introdotto quella norma, quel testo scritto (ad esempio quella del legislatore del 1948, nel caso della Costituzione), ma anche la “ratio” del legislatore di oggi che non ha abrogato quella disposizione perché vuole darle un nuovo significato. Quindi l‟intenzione può essere STORICA, se quella del momento in cui la norma è stata approvata, o un‟intenzione ATTUALE, se conforme all‟indirizzo politico od al contesto economico, sociale di oggi, cambiando anche totalmente il significato del testo scritto e l‟intenzione del legislatore di oggi non è un‟intenzione che può essere slegata da tutto il contesto normativo di tutte le altre disposizioni scritte ed approvate dopo questa e quindi negli anni:

2. INTERPRETAZIONE LOGICO - SISTEMATICA: consiste nel valutare la disposizione alla luce non solo del testo, ma anche delle altre disposizioni dell’ordinamento, in modo da coordinare con esse il significato e la portata.

Dallo stesso identico testo scritto si possono ricavare tante norme diverse, cioè tanti significati diversi. L’interpretazione è dare significato, che vuol dire effetti giuridici, ad un testo scritto (Interpretazione creativa).

Il testo della Costituzione è un chiaro esempio di come non serva, non sia utile cambiarlo perché l‟interpretazione ci consente di adattarlo e di considerarlo assolutamente adeguato ai bisogni di oggi. Se l‟interpretazione fosse solo quella letterale si rende palese come la rigidità renderebbe molto celermente le norme vecchie da cambiare, mentre invece con l‟interpretazione le si possono adattare, possibilità notevole che non sempre viene sfruttata.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

scopo soggettivo

scopo oggettivo

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ENUNCIATO LINGUISTICO = DISPOSIZIONE

E’ un testo scritto che può assumere significati diversi. Dalle DISPOSIZIONI si ricavano le NORME che sono il frutto dell’interpretazione.

La interpretazione è un processo logico attraverso il quale si attribuisce un significato: da un testo scritto io lo leggo, analizzo le parole, il significato letterale, applico tutte le tecniche interpretative e ricavo un significato, che si esprime come NORMA: la norma giuridica è il significato che io do alla disposizione nel momento in cui la devo applicare (a seconda di chi la applica – es. i giudici). Durante la Rivoluzione Francese si disse che i giudici dovevano essere “la buche de la loi”, cioè la bocca della legge, perché i rivoluzionari tentavano di bloccare e rendere impossibile l‟interpretazione permettendo solo strettamente quella letterale dato che i giudici erano ancora dei membri di famiglie nobiliari e quindi occorreva vincolarli attraverso l‟imposizione per legge dell‟interpretazione strettamente letterale.

Da uno stesso testo scritto si possono ricavare più norme differenti: ad esempio,

Art. 3 Cost. comma 1 → “ tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali “ →

L‟espressione “tutti i cittadini” in senso letterale vuole dire “tutti coloro che hanno la cittadinanza italiana” ovvero che hanno la carta d‟identità in tasca. E allora uno straniero che vive e lavora in Italia? Oppure un extracomunitario che vive e lavora qui? Sono puniti in modo diverso se rubano rispetto a noi? Qual è l‟interpretazione che si è affermata (ma che potrebbe sempre cambiare)? Finora si è affermata l‟interpretazione estensiva, che ha fatto sì che all‟espressione “tutti i cittadini” si sia dato il significato di “tutti”, come se la parola “cittadini” non fosse scritta, tutti coloro che si trovano sul nostro territorio nazionale, perché l‟uguaglianza formale è assicurata come principio generale (l‟”egalité” della Rivoluzione Francese) a tutte le persone umane. Nella Costituzione americana l‟interpretazione data è quella più restrittiva, dove per “tutti” si intendono i maschi di razza bianca. In Italia per cittadini si intendono anche gli apolidi, cioè coloro che sono privi di cittadinanza, e gli stranieri, anche extracomunitari. L‟espressione “senza distinzione di sesso” in senso letterale indicherebbe esclusivamente maschi e femmine, senza tenere conto dei gay, con la presa d‟atto di questa realtà (es.: esercito americano e gay) si realizza l‟interpretazione estensiva del divieto di discriminazione dell‟omosessualità. Altro fattore di discriminazione è la lingua, che ha il significato di non-dialetto, perché questi non sono tutelati dalla Costituzione, mentre le minoranze linguistiche (francese e tedesca) sì. Nel caso delle religioni l‟interpretazione è quella estensiva: tutte le religioni, anche quelle che devono ancora nascere.

EGUAGLIANZA FORMALE

INTERPRETAZIONE Attribuzione di un significato NORMA

Disposizione interpretativa → ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SI OTTIENE LA NORMA ( testo scritto interpretato )

Nell‟Art. 3 della Cost. comma 1 Esempio “ Tutti i cittadini “ significa i cittadini, gli apolidi ( che non hanno cittadinanza ) e gli stranieri. ( INTERPRETAZIONE ESTENSIVA ampliando il significato ) SESSO = Norma 1 - LINGUA=Norma 2 - RELIGIONE=Norma 3 ecc.

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TECNICHE DI INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

1. INTERPRETAZIONE LETTERALE: consiste nell‟interpretare la disposizione non attribuendo ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Con l‟interpretazione letterale si utilizzano dunque le REGOLE DEL LINGUAGGIO e si fa riferimento unicamente al SIGNIFICATO TECNICO GIURIDICO delle parole.

Esempio:

Art. 16 Cost. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

In questo articolo le parole “territorio nazionale” sono interpretate esclusivamente in senso letterale, non potendosi estendere i confini territoriali.

2. INTERPRETAZIONE ESTENSIVA/RESTRITTIVA: con l‟interpretazione estensiva/restrittiva il significato delle disposizioni è considerato più ampio/più ristretto rispetto a quello che il solo testo potrebbe indicare.

Ciò è possibile ad esempio:

Mettendo in relazione la disposizione con altre norme dell‟ordinamento (che riconoscono altri diritti ad altri soggetti)

Considerando l‟intenzione del legislatore: interpretazione TELEOLOGICA ( Dal greco “teleos”, cioè fine, scopo )

Esempio:

Applicando l‟art. 12 delle preleggi nell‟interpretazione dell‟art. 3, comma 1, della Cost. secondo le intenzioni del legislatore del 1948 “Tutti i cittadini“ significa tutti i cittadini presenti sul territorio nazionale, compresi gli apolidi (che non hanno cittadinanza) e gli stranieri (INTERPRETAZIONE ESTENSIVA ampliando il significato) e questo lo si desume dai lavori preparatori di chi ha scritto la Costituzione.

Art. 2 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 “Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica…”

Quando questa disposizione venne scritta (periodo fascista) di essa veniva data una interpretazione estensiva e da tale disposizione si poteva desumere la norma in base alla quale il Prefetto poteva adottare provvedimenti in deroga alle leggi ed ai principi dell‟ordinamento come l‟arresto anche per motivi politici.

Il legislatore non ha cambiato la disposizione, lasciandola vigente, perché, con la caduta del fascismo e l‟avvento ed il consolidamento democratico, si è affermata un‟interpretazione restrittiva dei poteri del Prefetto: si può desumere la norma in base alla quale il Prefetto può intervenire per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ma nel quadro dei limiti costituzionali (arresto solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, per atto motivato dell‟autorità giudiziaria, in via d‟urgenza solo per 48ore, salvo la convalida dell‟arresto che deve arrivare nelle successive 48ore – art. 13 Cost.).

3. INTERPRETAZIONE SISTEMATICA: consiste nel valutare la disposizione alla luce non solo del testo, ma anche delle altre disposizioni dell’ordinamento, in modo da coordinare con esse il significato e la portata.

Esempio

Art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

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Tale disposizione ha significato solo ed in quanto la si mette in relazione a tutte le altre norme costituzionali che stabiliscono quali devono essere considerati come diritti inviolabili ( fa riferimento per i diritti inviolabili alla tavola dei valori ).

4. INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA: consiste nell‟interpretare la disposizione alla luce delle mutate esigenze e caratteristiche della società, in modo da ottenere dallo stesso testo una norma diversa, adeguata alle diverse esigenze della realtà sociale.

Esempio

Il concetto di “buon costume”e conseguentemente gli atti contrari al buon costume: in passato si era molto più rigidi e rigorosi, su di una spiaggia non sarebbe mai stato ammesso il topless, mentre oggi è accettato. Gli “atti osceni in luogo pubblico” una volta potevano consistere in un bacio, mentre oggi non è più così.

Art. 11 Cost., comma 2,: “ …consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alla limitazione di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Era stato pensato e formulato per permettere all‟Italia di aderire ad organizzazioni internazionali come l‟O.N.U., per evitare la risoluzione delle controversie internazionali attraverso la forza e la guerra, mentre la sua interpretazione evolutiva ha portato ad accettare limitazioni di sovranità ben più grandi e consistenti per legittimare l‟adesione all‟ordinamento dell‟UNIONE EUROPEA via via come si è evoluta, con un ordinamento che ha assorbito via via sempre più poteri. (l‟ Art. 117 come tutto il titolo quinto della costituzione è stato modificato dalla legge costituzionale del 2001)

5. INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE: consiste nell‟interpretare la disposizione alla luce non solo del mutato contesto sociale ma anche dei mutati principi che informano il sistema. In questo caso, la necessità di adeguamento è più radicale, perché la stessa disposizione si trova collocata non solo in un mutato contesto sociale, ma anche in un mutato contesto giuridico (principale mutamento è stata l’approvazione della Costituzione). Tutte le norme pre-costituzionali devono interpretarsi adeguandole e quindi ricavandone un significato conforme alla Costituzione; ove ciò non fosse possibile la Corte Costituzionale è intervenuta per eliminarle.

Esempio

A Costituzione vigente, per parecchi anni, si considerava conforme alla stessa che il reato di adulterio femminile esistesse e non esistesse l‟adulterio maschile, ingiustificabile in base al principio di eguaglianza. La Corte Costituzionale gradualmente ha superato questa discriminazione.

6. INTERPRETAZIONE AUTENTICA: (con una legge successiva il legislatore da interpretazione autentica della legge emanata). E‟ fornita dalla stessa fonte che ha emanato la disposizione da interpretare. L‟interpretazione autentica produce normalmente effetti retroattivi, perché non pone una nuova norma, ma precisa quella ricavabile della disposizione interpretata. Non è una disposizione nuova che scrive la norma, ma è un‟interpretazione che viene tradotta in un testo scritto per spiegare il significato da dare a una disposizione precedente che creava contrasti interpretativi. Materia Penale. Questo non è possibile se c‟è una norma che sanziona un reato e viene interpretata, perché scritta male, dai giudici in maniera permissiva e troppo blanda, come efficacia sanzionatoria, perché fa eccezione la materia penale (ex art. 25 Cost.) “ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso “ → “favor rei” - a favore del reo. A meno che l‟interpretazione autentica non comporti un maggior favore per gli imputati.

APPLICAZIONE ANALOGICA (non si parla di interpretazione)

Art 12 disposizioni sulla legge in generale – comma 2: “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio , si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico Stato“

Mentre negli altri casi si da un significato alle parole, in questo se non si riesce a risolvere con l‟interpretazione, sia essa estensiva, adeguatrice, sistematica o evolutiva, e non si trova la norma da applicare, si guardano i casi simili ma diversi e le materie analoghe ma diverse; si parla quindi di applicazione analogica di una disposizione che riguarda un caso diverso, una materia diversa, ma che applichiamo in quanto analogo. È un‟operazione, dal punto di vista logico, diversa.

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Il fondamento dell‟applicazione analogica (non si parla di interpretazione perché si ribaltano dei piani diversi) ha luogo quando mancano disposizioni applicabili, se vi è una LACUNA nell‟ordinamento, si applicano le norme desumibili da disposizioni che disciplinano “materie analoghe“ o i “principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato“.

L‟art. 12 delle preleggi prevede due tipi di analogia:

ANALOGIA LEGIS

In assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, l‟interprete applica le norme desumibili da disposizioni che disciplinano CASI SIMILI O MATERIE ANALOGHE.

Esempio

Codice della Navigazione: queste regole create, attraverso migliaia di anni, per l‟andare per mare (per l‟acqua) sono state applicate analogicamente, solo nell‟ultimo secolo, per l‟aria ed allora si parla di Codice della Navigazione Aerea, che di per sé può parere assurdo. Il linguaggio stesso: rotte, ecc., è stato in prima battuta applicato al cielo con un‟operazione di analogia, anche se navigare per mare e per aria sono cose ben diverse.

ANALOGIA IURIS

In assenza di disposizioni applicabili ad una data materia, nonché di norme desumibili da disposizioni in materie analoghe, l‟interprete applica le norme desumibili dai “PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO”.

Esempio

La legge sulla procreazione assistita, non avendo precedenti disposizioni in materia, è stata disciplinata attraverso i principi generali dell‟ordinamento con riguardo alla tutela della vita.

L‟art. 14 delle preleggi stabilisce il divieto di interpretazione in via analogica delle norme penali speciali (quelle che fanno eccezione a regole generali).

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PROCEDURE PER APPROVARE LE FONTI

ORGANIZZAZIONE

IL PARLAMENTO

2 Organi Costituzionali

XVI LEGISLATURA 29 aprile 2008

Senatori Elettivi 315 + Senatori a vita e di diritto: ex Presidenti della Repubblica, Art. 59 c.1° della Costituzione + Senatori a vita di nomina presidenziale Art. 59 c. 2° "per avere illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario" - Se ne possono nominare al massimo 5 (per ogni Presidente della Repubblica, interpretazione estensiva). Attualmente sono 6 in totale: Oscar Luigi Scàlfaro – Carlo Azeglio Ciampi + Giulio Andreotti – Rita Levi Montalcini – Emilio Colombo – Sergio Pininfarina

La caratteristica del nostro Parlamento, la regola base, è il

ENTRAMBI I RAMI DEL PARLAMENTO ESERCITANO SEPARATAMENTE LE MEDESIME FUNZIONI

Esempio:

Lo stesso medesimo disegno di legge deve essere approvato separatamente da entrambi i rami del Parlamento, con il medesimo testo.

Ad eccezione delle funzioni esercitate dal Parlamento in seduta comune.

Esempio: Elezione del Presidente della Repubblica

Oggi il Parlamento è, di fatto, un luogo di ratifica di decisioni già prese fuori dal Parlamento da pochi. I Parlamentari sono scelti dai partiti non dai cittadini (non gli danno preferenze nelle votazioni) (questa è la situazione di fatto ).

CAMERA DEI DEPUTATI

Montecitorio

630 DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Palazzo Madama

315 SENATORI elettivi +

SENATORI a vita e di diritto (ex Presidenti della Repubblica – oggi 2)

ELETTORATO ATTIVO Chi può andare a votare, cioè esercitare la libertà positiva del diritto di voto.

ELETTORATO PASSIVO Chi può essere eletto

18 Anni→

25 Anni→

→25 Anni

→40 Anni

BICAMERALISMO PERFETTO

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Ciascuna camera elegge tra i propri membri, a scrutinio segreto il presidente e l‟Ufficio di presidenza - Art. 63 Costituzione “ Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il presidente e l’Ufficio di presidenza. ………..”

Le modalità di elezione sono stabilite dai regolamenti ( regolamenti degli organi costituzionali ) della Camera e del Senato. Art. 64 “ ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta sui suoi componenti...”

PRINCIPALI FUNZIONI DEL PRESIDENTE:

Programma i lavori parlamentari

Dirige le discussioni in aula

Garantisce il rispetto del regolamento

Assicura il mantenimento dell’ordine all’interno dell’aula

E‟ la maggioranza che definisce il calendario dei lavori – I tempi sono lunghi per cui si fanno delle scelte politiche – All‟interno delle due Camere non possono entrare le forze dell‟ordine. L‟ordine è mantenuto dai Commessi, dipendenti delle camere. Il Presidente programma i lavori parlamentari, non da solo, ma con la Conferenza dei Capigruppo, perché chi decide cosa mettere all‟ordine del giorno decide cosa potrà essere approvato e cosa non arriverà alla discussione in aula.

ARTICOLAZIONI DELLE CAMERE

GRUPPI PARLAMENTARI: sono lo strumento di organizzazione della presenza dei partiti politici nelle Camere, la proiezione all‟interno delle camere dei partiti politici. I partiti politici non ci sono all‟interno delle camere perché sono associazioni private previste dalla Costituzione che operano in base ad un loro ordinamento, spesso non riconosciute. All‟interno delle camere, siccome chi viene eletto lo viene sulla base di una campagna elettorale fatta dai partiti politici, una volta eletti si aderisce ad un gruppo parlamentare e quel gruppo parlamentare esercita le funzioni politiche all‟interno della camera. Nello stesso gruppo si iscrivono

Senato della Repubblica Camera dei Deputati Riuniscono

/ \ Senatori ( minimo 10 ) Deputati ( minimo 20 )

Che appartengono al MEDESIMO PARTITO o MOVIMENTO POLITICO

Svolgono FUNZIONI POLITICHE

L‟adesione ad un gruppo è OBBLIGATORIA

o SENATO - Art. 14, comma II, Reg. Senato, entro 3 giorni dalla prima seduta sono tenuti ad indicare il gruppo parlamentare di appartenenza.

o CAMERA – Art. 14, comma III, Reg. Camera, i deputati devono indicare entro 2 giorni dalla prima seduta a quale gruppo parlamentare appartengono.

I parlamentari che non dichiarano a quale gruppo appartengono o che non sono accettati da nessun gruppo formano il così detto GRUPPO MISTO, che può avere anche 20 o 30 persone, tutti quelli che, in sostanza, non riescono a coagularsi attorno ad un gruppo esistente e quindi non riescono a fare GRUPPO AUTONOMO.

UN PRESIDENTE E i componenti dell‟ufficio del

Presidente

Alla CAMERA A maggioranza dei 2/3

Pres. FINI G.

Al SENATO A maggioranza assoluta

Pres. SCHIFANI R.

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I gruppi parlamentari rappresentano esattamente la connotazione, il colore politico dei partiti che hanno vinto le elezioni, quelli che non dichiarano vanno a confluire nel gruppo misto. I gruppi sono importanti e gli eletti cercano di confluire in un gruppo autonomo perché in Parlamento si opera per gruppi, non per individui: il tempo d‟aula è ripartito tra i gruppi, non ai singoli deputati, poi all‟interno del gruppo viene spartito secondo la propria organizzazione; il gruppo ha poi un Presidente, che partecipa alla definizione del programma dei lavori parlamentari, attraverso la Conferenza dei Capigruppo;

Attribuzioni dei gruppi parlamentari:

1. Svolgono funzioni essenzialmente politiche.

2. I Presidenti dei gruppi partecipano alla DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA dei lavori parlamentari.

3. Designano tra i propri membri i componenti delle COMMISSIONI PARLAMENTARI.

Composizione dei gruppi parlamentari ( XVI legislatura )

Gruppi parlamentari

inizio Leg.

oggi

mag 2008

mar 2011

Popolo della Libertà 275 227

Partito Democratico 217 206

Lega Nord Padania 60 59

Unione di Centro 35 35

Futuro e Libertà per l'Italia - 30

Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione)

- 29

Italia dei Valori 29 22

Gruppo Misto 14 22

Totale 630 630

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Composizione del Gruppo Misto

Componenti politiche

inizio Leg. oggi

mag 2008 mar 2011

Alleanza per l'Italia - 6

Movimento per le autonomie-Alleati per il sud 8 4

Liberal Democratici-MAIE - 3

Minoranze Linguistiche 3 3

Noi Sud/Lega Sud Ausonia - -

Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani - -

Noi Sud Libertà e Autonomia - Partito Liberale Italiano - -

Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro - -

deputati non iscritti ad alcuna componente 3 6

Totale 14 22

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari ( o Conferenza dei capogruppo )

Composizione → ne fanno parte tutti i presidenti dei gruppi parlamentari

ASSISTE il presidente della Camera e del Senato, quando questi lo ritiene utile, per tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori dell‟aula e delle commissioni.

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Sono l‟articolazione più importante internamente alle Camere perché davvero operano ed elaborano i progetti di legge. Sono previste dalla Costituzione e “composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari” → rispecchiano la proporzione esatta tra maggioranza e minoranza (i gruppi che sono in maggioranza in assemblea lo sono anche in commissione) ogni gruppo ha una rappresentanza in ogni commissione. In certi casi la commissione può anche approvare un disegno di legge (se la maggioranza della commissione lo approva è come se lo avesse approvato la maggioranza dell‟aula), ci sono casi in cui le funzioni legislative sono esercitate non da camera e senato ma dalle commissioni, in sede deliberante, legislativa. Ad esempio: la legge che ha consentito di finanziare la ristrutturazione dell‟edificio sede della facoltà di scienze politiche a Cuneo è stata approvata in commissione e non passata in aula (non sarebbe mai passata!) grazie all‟accordo tra maggioranza ed opposizione del tempo per farla approvare in commissione.

Art. 72 Cost., comma III, e Art. 82 Cost., Comma II:

Sono competenti per materia (commissione affari esteri, c. interno, c. giustizia, c. economia e finanze, c. sanità, c. lavoro, c. agricoltura)

Composizione:

o Monocamerali: composte solo da deputati o solo da senatori

o Bicamerali: miste con numero uguale di deputati e senatori

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Durata:

o Permanenti: svolgono la loro funzione per tutta la legislatura (es. commissione di vigilanza)

o Temporanee: per un certo periodo di tempo (es. commissioni di inchiesta)

La presidenza della commissione ha una notevole importanza perché è il presidente che rappresenta la commissione, la convoca, la presiede e ha il compito di riferire all‟assemblea.

Normalmente la Costituzione, quando parla di commissioni parla di Commissioni parlamentari monocamerali permanenti.

Commissioni parlamentari permanenti monocamerali al Senato (XVI legislatura)

1. Affari costituzionali 2. Giustizia 3. Affari esteri, emigrazione 4. Difesa 5. Bilancio 6. Finanze e tesoro 7. Istruzione pubblica, beni culturali 8. Lavori pubblici, comunicazioni 9. Agricoltura e produzione agroalimentare 10. Industria, commercio, turismo 11. Lavoro, previdenza sociale 12. Igiene e sanità 13. Territorio, ambiente, beni ambientali 14. Politiche dell'Unione Europea

COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI: il ruolo delle commissioni dipende dal tipo di procedimento scelto.

Si riuniscono in tre sedi, secondo tre modalità:

IN SEDE REFERENTE

La commissione competente per materia esamina il progetto di legge, fa l‟istruttoria, vota, cioè inizia ad elaborare le modifiche possibili del disegno di legge redatto già in articoli, articolo per articolo, decide gli emendamenti cambiandone il testo, lo discute, si presenta una relazione di maggioranza, una relazione di opposizione e poi si ricomincia tutto in aula; l‟aula, di nuovo, discute, vota gli emendamenti, articolo per articolo, fa la votazione finale e lo approva. La sede referente è una sede di istruttoria preparatoria che poi rimanda tutto all‟aula; è la sede normale. Se non si dice niente ogni progetto di legge viene assegnato alla commissione in sede referente.

Invece le sedi speciali sono:

IN SEDE REDIGENTE

Significa che fa tutto quello che fa la referente ed, in più, redige e approva il progetto di legge articolo per articolo (anche la referente lo approva articolo per articolo ma non ha efficacia per l‟aula, è solo un‟approvazione con rilevanza interna, il voto sugli emendamenti ha rilevanza interna) che sostituisce la votazione articolo per articolo dell‟aula, quindi si entra in aula e si fa la votazione per l‟approvazione finale senza possibilità di modifica. Serve per accelerare i lavori quando si ha già deciso di approvare il disegno. La commissione non si può riunire quando i deputati sono in aula, sono momenti diversi.

IN SEDE LEGISLATIVA o DELIBERANTE

È quella in cui la commissione fa tutto, per quel ramo del Parlamento. Significa che la commissione esamina il progetto di legge, lo approva articolo per articolo e approva con votazione finale: l‟aula non vedrà mai quel progetto di legge, perché ha consentito a non vederlo, perché c‟è stata una larga intesa sull‟assegnare quel progetto di legge alla commissione in sede deliberante. In base all‟art. 72, se il Governo o un quinto dei componenti della commissione stessa o un decimo dei componenti della camera vogliono tornare in aula si può tornare in aula e, quindi, salta questa semplificazione, questa accelerazione.

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Ci sono alcune materie per cui si può solo operare in sede referente, è obbligatorio, non si può operare in altra sede, sono materie particolarmente delicate in cui è necessario che tutto avvenga in assemblea. La composizione delle commissioni parlamentari è poi particolarmente importante che rispecchi così com’è la composizione dei gruppi parlamentari proprio perché può operare anche in sede legislativa, per cui nessuno vedrà mai il progetto di legge a parte la commissione medesima, si rende quindi necessario garantire attraverso questa regola la rappresentanza dei gruppi di minoranza in assemblea.

Le commissioni parlamentari non hanno il potere dell‟iniziativa legislativa, che è invece attribuita a ciascun parlamentare, esse hanno le proprie funzioni in uno stato già avanzato dell‟iter legislativo, non attengono alla funzione dell’iniziativa legislativa.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA - Formazione delle leggi

ART. 70 Cost.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.

Funzione istitutiva di poteri

ART. 71 Cost.

L’iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.

Di solito, quando si sente parlare di “proposta di legge” significa che arriva dal popolo, quando si sente parlare di “disegno di legge” significa che è di derivazione del Governo. Il popolo non ha un generale potere di iniziativa legislativa ma deve già presentare un testo articolato e strutturato in articoli.

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE

Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie si articola in diverse fasi:

I. INIZIATIVA II. COSTITUTIVA III. PROMULGAZIONE IV. PUBBLICAZIONE

→ Vacatio legis ( attesa ) V. ENTRATA IN VIGORE

1 - INIZIATIVA LEGISLATIVA

GOVERNO come organo, nel suo insieme (non i singoli ministri – da non confondere se anche parlamentari) → Art. 71 Cost. comma I e II → GOVERNATIVA

MEMBRI DEL PARLAMENTO ( singoli deputati o senatori ) → Art. 71 Cost. comma I e II → PARLAMENTARE

50.000 ELETTORI (proposta di legge già strutturata in articoli - se non trovano un parlamentare che li rappresenti) → Art. 71 Cost. comma I e II → POPOLARE

Ciascun Consiglio Regionale → Art. 121 Cost. comma II → REGIONALE

CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) nelle materie economiche e sociali → Art. 99 Cost. comma III → CNEL

Questi sono GLI UNICI SOGGETTI che nel nostro ordinamento hanno l’iniziativa legislativa.

Le commissioni parlamentari non hanno potere di iniziativa legislativa, si instaurano in un‟altra fase più avanzata.

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Il potere di iniziativa legislativa può essere conferita anche ad altri organi da LEGGE COSTITUZIONALE ( Riserva di legge costituzionale ) Il procedimento legislativo è un procedimento, significa che è costituito da una concatenazione di fasi, abbiamo visto la fase dell‟iniziativa. Nel nostro ordinamento il potere di iniziativa legislativa spetta al Governo nel suo insieme (non ai singoli ministri) come organo, il principale titolare dell‟iniziativa legislativa. Quasi tutti i disegni di legge vengono presentati dal Governo perché espressione della maggioranza parlamentare, di conseguenza sarà interesse della stessa maggioranza parlamentare portarlo a termine. Molto più difficile è portare a termine dei disegni di legge quando provengono da un parlamentare di minoranza. Si parla genericamente di progetto di legge, però è possibile trovare anche la denominazione disegno di legge o proposta di legge, sono tre termini tendenzialmente sinonimi. Parte della dottrina (gli studiosi del diritto) sostiene che il disegno di legge viene utilizzato quando c‟è l‟iniziativa governativa, ma non sempre è così, poiché vi sono disegni di legge presentati anche da parlamentari o da consigli regionali.

Il progetto di legge è costituito da due elementi:

il testo dell’articolato (la legge suddivisa in articoli)

una relazione illustrativa (che spiega il contenuto della legge in modo discorsivo)

e questo per tutti i progetti di legge. La relazione è particolarmente significativa nel caso di proposte di legge ad iniziativa popolare: si pensi alle raccolte di firme in luoghi pubblici, sarebbe troppo oneroso per gli eventuali sottoscrittori mettersi a leggere tutti gli articoli mentre è di più rapida consultazione leggere la relazione illustrativa.

Ci sono addirittura materie in cui è obbligatoria l’iniziativa legislativa governativa, ad esempio l‟art. 81 Cost. in materia di bilancio, in questo caso il governo non solo è il soggetto principale ma è l‟unico legittimato a proporre l‟iniziativa legislativa.

Oltre al Governo nel suo insieme, che può decidere indistintamente se presentare il progetto di legge alla Camera dei Deputati od al Senato della Repubblica perché libero (in materia di bilancio, più delicata, un anno viene presentata la proposta di legge finanziaria alla Camera ed un anno al Senato, per consuetudine), possono essere titolari di iniziativa legislativa:

Ciascun parlamentare, presentando la proposta di legge alla camera di appartenenza (senatore al Senato, deputato alla Camera)

Il C.N.E.L., nelle materie di sua competenza (art. 99 Cost.)

50.000 elettori, per iniziativa popolare.

Di solito le proposte di legge per iniziativa popolare non hanno quasi mai esito positivo, non vanno mai a scaturire in una legge perché è difficile raccogliere tutte le firme necessarie, dato il metodo di raccolta che presuppone che il cittadino abbia contezza dell‟articolato, mentre nel referendum abrogativo è molto più semplice per il binomio sì/no del quesito posto e la materia più sentita, ma le probabilità aumentano se qualche parlamentare si fa carico della proposta.

Le Commissioni Parlamentari non hanno potere di iniziativa legislativa, esse si instaurano ed hanno un ruolo nella seconda fase, la fase cd. Costitutiva.

I. FASE dell‟INIZIATIVA LEGISLATIVA II. FASE COSTITUTIVA III. PROMULGAZIONE IV. PUBBLICAZIONE

→ Vacatio legis ( attesa ) V. ENTRATA IN VIGORE

2 – FASE COSTITUTIVA

Entrano in gioco le Commissioni Parlamentari. Le Commissioni Parlamentari sono composte in modo da rispecchiare la composizione del Parlamento, le proporzioni dei gruppi parlamentari, e possono operare anche in sede legislativa: in questo caso tutta la fase costituiva avviene in commissione, è per questo che assume particolare importanza che anche in commissione siano rappresentati i gruppi di minoranza.

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Le Commissioni possono operare in tre sedi: referente, redigente e legislativa. A differenza di come operano queste commissioni possiamo avere tre diverse procedure:

A. Procedura ORDINARIA o normale: quando la commissione opera in sede referente

B. Procedura ABBREVIATA: quando vengono ridotti i termini per le scansioni procedurali

C. Procedura SPECIALE: si ha quando le commissioni operano o in sede legislativa o deliberante (quando c‟è largo consenso) o in sede redigente

A) PROCEDURA ORDINARIA o normale

L‟assegnazione alla commissione competente per materia è compito del presidente della camera. Il presidente di ciascuna delle Camere, nel momento in cui vede posto nell‟ordine del giorno un disegno di legge concernente una certa materia, lo attribuisce (il progetto di legge redatto in articoli) alla commissione competente per materia. Solamente in caso di contrasto, cioè quando la decisione del presidente non è accolta, sarà possibile votare in camera per risolvere il conflitto. Una volta ricevuta la proposta di legge la commissione competente per materia (Commissioni Monocamerali Permanenti) procede alla

1) TRATTAZIONE IN COMMISSIONE (in sede referente) – tre letture -

o Discussione generale sul progetto di legge

o Discussione articolo per articolo e votazione di eventuali emendamenti

o Stesura di una o più relazioni

Viene individuato un soggetto, detto relatore, che sarà incaricato di relazionare all‟aula i lavori della commissione. Una o più delle altre commissioni possono esprimere pareri (il disegno di legge viene accompagnato da varie relazioni a volte anche dell‟opposizione) e possono essere proposti degli emendamenti, cioè le modifiche che vengono apportate all’originario progetto di legge. Già uscendo dalla commissione il progetto può essere votato perché la commissione in sede referente ha già il potere di mutare il disegno di legge. ↓

2) TRASMISSIONE ALLA CAMERA ↓

3) TRATTAZIONE IN ASSEMBLEA ALLA CAMERA

L‟esame del progetto in assemblea si sviluppa attraverso tre momenti:

Discussione generale

Esame e votazione articolo per articolo e voto sugli emendamenti

Dichiarazione di voto e votazione finale

Sia la commissione che la camera possono già fare una dichiarazione di voto negativa e quindi già archiviare la proposta di legge. Il procedimento può sempre interrompersi, o per volontà della commissione o per volontà della camera e poi sarà, a seconda dell‟iniziativa, il soggetto che potrà ripresentarla (es. l‟iniziativa di un parlamentare respinta, a distanza di mesi, potrà essere ripresentata per essere inserita nell‟ordine del giorno con la speranza di portarla a compimento). Non tutti i disegni di legge vanno a tramutarsi in legge, tantissimi vengono archiviati; alcuni non vengono neanche discussi dalle commissioni, altri vengono cestinati strada facendo dalla commissione o da una camera piuttosto che dall‟altra. Una volta che si addiviene ad un testo definitivo di una camera, tale testo è trasmesso all‟altra camera.

Se il progetto di legge è approvato: ↓

4) TRASMISSIONE AL PRESIDENTE DELL’ALTRA CAMERA

Il fatto che in una camera si utilizzi il procedimento cd normale (commissione in sede referente) non vincola anche l‟altra camera. Nell‟altra camera la commissione potrebbe operare in sede deliberante o in sede legislativa.

Questo perché c‟è un bicameralismo perfetto → si segue lo stesso iter della prima camera → deve essere approvato nell‟identico testo – NAVETTE PARLAMENTARI → Se viene modificato viene ritrasmesso alla prima camera che voterà solo per le parti modificate.

Ci sono materie particolarmente delicate in cui la nostra Costituzione ci obbliga a scegliere il procedimento ordinario.

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RISERVA D’ASSEMBLEA (o procedimento legislativo ordinario)

La Costituzione (Art. 72, comma IV) impone il procedimento ordinario per i progetti di legge in materia:

Costituzionale ed elettorale

Di delegazione legislativa

Di autorizzazione a ratificare trattati internazionali

Di approvazione di bilanci e consuntivi (es. legge finanziaria)

In questi casi la commissione può operare solo in sede referente perché sono materie talmente delicate che si vuole che le tre votazioni avvengano sia in assemblea sia poi nelle camere.

I regolamenti di Camera e Senato, fonti primarie rapportate alle altre fonti primarie per un criterio di competenza (art. 96 bis e 71 II R.D.C. e 35 R.S.), impongono inoltre il procedimento ordinario:

La conversione in legge dei decreti legge

La riapprovazione di progetti di legge inviati alle Camere dal Presidente della Repubblica

B) PROCEDURA ABBREVIATA

(Art. 72, comma II, Cost.)

La Costituzione riserva al regolamento di ciascuna camera la disciplina dei “procedimenti legislativi abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza”.

Tale urgenza però non è tale da giustificare l‟adozione di un Decreto-Legge.

TUTTI I TEMPI SONO RIDOTTI ALLA META’ (tempi dell‟aula e termini): si velocizza il procedimento senza però mutarne la forma.

C) PROCEDURA SPECIALE o DECENTRATA

(Art. 72, comma III, Cost.)

Si ha procedura speciale o decentrata quando le commissioni operano in sede redigente o in sede deliberante o legislativa:

1 - COMMISSIONI IN SEDE LEGISLATIVA o deliberante

L‟esame, l‟approvazione articolo per articolo e la votazione finale si svolgono in commissione senza passaggio in assemblea.

Tuttavia, proprio perché in questo caso tutto l‟iter si svolge in commissione e l‟assemblea non vede nulla è possibile richiedere il ritorno all‟assemblea.

Fino al momento della votazione finale possono richiedere la procedura normale (ordinaria):

o Governo

o 1/10 dei membri di una camera

o 1/5 dei membri della Commissione stessa

2 - COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE (votazione in assemblea)

Previa discussione generale in assemblea

Su richiesta all‟unanimità del capogruppo o di 4/5 dei componenti della commissione

Può essere conferito alla commissione competente il compito di redigere il testo del progetto di legge.

Il testo è sottoposto nuovamente all‟assemblea per la votazione finale. Il testo può essere solo approvato o respinto in toto senza possibilità di proporre, introdurre o votare emendamenti.

VOTAZIONE FINALE (al fondo di ogni procedura)

Il progetto di legge approvato da una camera viene trasmesso all‟altra camera.

SE MODIFICATO E’ RITRASMESSO ALLA PRIMA CAMERA

FINCHE’ ENTRAMBE LE CAMERE NON APPROVANO IL MEDESIMO TESTO

CAMERA dei DEPUTATI

SENATO della REPUBBLICA

Navette Parlamentari

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Questo passaggio del disegno di legge da una camera all‟altra viene definito “NAVETTE PARLAMENTARI”: la trasmissione da una camera all‟altra per addivenire alla definizione di un testo unico.

Nel caso in cui una delle due camere abbia apportato delle modifiche al disegno di legge, quando questo viene valutato dall‟altra camera è possibile votare solo più sugli emendamenti, non è necessario riaddivenire ad una votazione articolo per articolo.

I regolamenti di Camera e Senato prevedono procedure abbreviate in seconda lettura: il progetto è riesaminato solo nelle parti modificate.

Anche a seguito del procedimento delle navette parlamentari è sempre possibile che il progetto di legge venga cestinato, messo da parte o che passino mesi o anni prima di addivenire ad un testo definitivo. La procedura legislativa non sempre porta ad una legge nuova. Tanto più un disegno di legge è espressione della maggioranza, tanto più è probabile che vada a buon fine.

Come si fa a votare un disegno di legge?

Per la votazione, sia alla Camera che al Senato, è necessario il numero legale, che è dato dalla metà più uno dei componenti l‟organo. Per arrivare a votare su un disegno di legge è necessario che, nelle camere, siano presenti la metà più uno dei componenti. Un escamotage che è stato creato è però dato dal fatto che il numero legale, sia alla Camera che al Senato, si presume. Non si fa l‟appello dei presenti, salva la richiesta di verificazione, cioè è possibile richiedere la verifica del numero legale, ma se non viene richiesta, presunto il numero legale la deliberazione è comunque valida.

Gli astenuti sono coloro che non esprimono il loro giudizio rispetto ad un determinato disegno di legge. Al Senato, gli astenuti sono invitati ad allontanarsi dall‟aula, non andando neanche a ricoprire il numero legale, mentre alla Camera dei Deputati gli astenuti sono comunque presenti e quindi possono andare a soddisfare il numero legale. Questa disparità è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale, che però la ha reputata ampiamente legittima perché rientra della discrezionalità del regolamento di ciascuna camera.

NUMERO LEGALE (O QUORUM COSTITUTIVO) E QUORUM DELIBERATIVO

Numero legale (o Quorum Costitutivo o Strutturale ) per la validita‟ della seduta: la meta’ + 1 dei componenti l’organo Non si può deliberate nulla se non si raggiunge il numero di legge. E‟ presunto se non viene richiesta la verifica.

Quorum deliberativo ( o funzionale ) per la validita‟ della deliberazione: la meta‟ + 1 dei presenti.

Maggioranza semplice (leggi ordinarie) la metà + 1 dei votanti

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Esempio: Camera 630 deputati - NUMERO LEGALE 316 (metà + 1 componenti) la seduta non può svolgersi validamente se manca tale numero. QUORUM DELIBERATIVO: es. deputati presenti 400 → 201 (metà + 1 presenti) nessuna votazione è valida se non partecipa al voto almeno tale numero di deputati. Senato: 321 senatori - NUMERO LEGALE 162 (metà + 1 componenti) QUORUM DELIBERATIVO es. senatori presenti 200 → 101 (metà + 1 presenti)

Altra regola dell‟ordinamento è che il voto deve essere PALESE (in contrapposizione al voto segreto), per cui si associa al deputato (o al senatore) il suo voto. Il voto è SEGRETO quando si vota sulle persone, non si associa il voto al deputato (o senatore) che lo ha espresso.

ALTRI QUORUM DELIBERATIVI

MAGGIORANZA ASSOLUTA quorum deliberativo per la validità delle deliberazioni: metà + 1 dei componenti l’organo

Esempio: approvazione del regolamento di Camera e Senato - Art. 64 Cost. “ ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti ...”

MAGGIORANZE QUALIFICATE: 2/3 o 3/5 dei presenti o dei componenti

La costituzione prevede maggioranze di 2/3 dei componenti ad esempio negli articoli :

Art. 79 comma I → concessione di amnistia e indulto “ l’amnistia e l’ indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale...”

Art. 83 comma III → elezione del Presidente della Repubblica “ … L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo con scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dell’assemblea …”

Art. 138 comma III → al fine di sottrarre leggi costituzionali e di revisione costituzionale al referendum popolare “ Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ”

Una volta che il disegno di legge, con testo identico, è stato approvato da entrambe le camere esso passa alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e può scaturire sia da una camera che dall‟altra.

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3 – PROMULGAZIONE

La promulgazione è l‟atto formale con cui il Presidente della Repubblica dichiara in modo solenne che la legge è stata approvata e che i cittadini hanno l‟obbligo di osservarla.

Art. 73 Cost. - “Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.”

Art. 74 Cost. - “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con un messaggio motivato alle camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA entro e non oltre un mese dall’approvazione della legge può:

RINVIARE alle Camere, con messaggio motivato, il

testo di legge per una nuova deliberazione Art. 74 Cost.

Se le Camere (obbligate al procedimento ordinario)

NON RIAPPROVANO

PROMULGARE la legge approvata dalle Camere

Il P.d.R. deve promulgare

Approvano nuovamente lo stesso testo

Apportano le modifiche richieste (tutte)

(è il caso normale)

Apportano solo in parte le modifiche richieste

NUOVO RINVIO Perché il

testo di legge è nuovo

LA LEGGE NON E’

PROMULGATA

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4 - PUBBLICAZIONE

Art. 73 Cost., comma III: “Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.”

Subito dopo la promulgazione (e comunque non oltre 30 giorni da essa), Il Ministro della Giustizia (guardasigilli) appone il sigillo dello stato alla legge e provvede alla PUBBLICAZIONE del testo integrale sulla:

GAZZETTA UFFICIALE: La Gazzetta Ufficiale, quale fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in Italia e strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e privati, è edita dall‟Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e pubblicata in collaborazione con il Ministero della Giustizia, il quale provvede alla direzione e redazione della stessa.

Altra fonte di cognizione del diritto italiano è la Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, che non costituisce elemento integrativo della fattispecie pubblicitaria al cui verificarsi è subordinata l‟efficacia degli atti in essa contenuti, ma assolve la funzione di agevolarne il reperimento e la consultazione. Viene stampata annualmente.

5 – ENTRATA IN VIGORE

Avviene dopo 15 giorni dalla pubblicazione, ma il termine può essere abbreviato o prolungato in sede di approvazione della legge ( art. 73, comma III, Cost. ).

Il periodo di tempo intercorrente tra pubblicazione ed entrata in vigore è detto VACATIO LEGIS ( Vacanza di legge ).

APPROVAZIONE DELLA LEGGE ORDINARIA

CAMERA

SENATO

PROMULGAZIONE del Presidente della Repubblica

PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana

ENTRATA IN VIGORE normalmente dopo un periodo di 15 giorni dalla pubblicazione

(vacatio legis)

A maggioranza semplice

(la metà + 1 dei votanti)

La legge deve essere approvata da entrambe le camere nello stesso testo

A maggioranza semplice

(la metà + 1 dei votanti)

NAVETTE PARLAMENTARI

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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DI FONTI COSTITUZIONALI

(Art. 138 Cost.)

Doppia approvazione – Procedura Aggravata

Art. 138 Cost. “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”

La maggioranza dei 2/3 è una maggioranza molto ampia, per questo non c‟è più referendum.

Nel referendum costituzionale non è necessario il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto, indipendentemente dai soggetti che si recano al voto il referendum è valido.

dopo almeno 3

mesi

PRIMA APPROVAZIONE

a maggioranza semplice

3 MESI per richiedere il REFERENDUM

500.000 elettori

5 consigli regionali

1/5 deputati o senatori

LA LEGGE NON E’

PROMULGATA

CAMERA

SENATO

SECONDA APPROVAZIONE a

maggioranza assoluta

CAMERA

SENATO

REFERENDUM richiesto

REFERENDUM non richiesto

Maggioranza non favorevole

Maggioranza favorevole

LA LEGGE COSTITUZIONALE

E’

PROMULGATA

Maggioranza assoluta in

ciascuna camera

Maggioranza di 2/3 in ciascuna

camera

NAVETTE PARLAMENTARI

pausa di riflessione

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LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

LIMITI ESPRESSI

Art. 139 Cost.: “ La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.”

È l‟unico limite espresso alla revisione costituzionale.

LIMITI IMPLICITI

Secondo la dottrina e la Corte Costituzionale non si possono modificare:

L’Art. 138 Cost., c.d. LIMITE LOGICO che garantisce la rigidità della Costituzione: non è possibile abrogare l‟art. 138 perché la Costituzione passerebbe da rigida a flessibile.

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE (sentenza n. 1146 del 1988)

Possono essere migliorati in meglio (in meius) ma non in peggio (in peius).

REGOLAMENTI PARLAMENTARI

REGOLAMENTO della CAMERA DEI DEPUTATI

REGOLAMENTI del SENATO DELLA REPUBBLICA

Fonte extra-ordine equiparate alle fonti primarie. Non criterio cronologico ma di competenza.

Art. 64 Cost. “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti“

I regolamenti parlamentari disciplinano l‟organizzazione e le funzioni delle camere e delle loro articolazioni interne. I regolamenti parlamentari hanno forza normativa pari a quella della legge ordinaria, ma appartengono ad un diverso ordinamento giuridico.

Il rapporto con le altre fonti è regolato dal principio di competenza.

REGOLAMENTI DI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI

La Corte Costituzionale

La Presidenza della Repubblica

La Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sono organi costituzionali reciprocamente indipendenti.

La Costituzione conferisce il potere di regolare da sé il proprio funzionamento e la propria organizzazione a garanzia di indipendenza.

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Non c’è gerarchia, non c’è cronologia, ma c’è competenza per materia.

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IL GOVERNO

Ha la FUNZIONE ESECUTIVA

Sede: Palazzo Chigi

LA STRUTTURA DEL GOVERNO

Art. 92 Cost. “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Governo non è titolare della FUNZIONE LEGISLATIVA, può esercitarla solo in due ipotesi e con il

controllo preventivo (DECRETO LEGISLATIVO) o successivo (DECRETO LEGGE) del PARLAMENTO.

IL POTERE NORMATIVO DEL GOVERNO

Il Governo ha potestà normativa: primaria e secondaria

Fonti primarie: (carattere chiuso)

Decreti legge

Atti aventi forza di legge

Decreti legislativi

Gli atti normativi del Governo sono atti aventi valore di legge primaria. Il procedimento di delegazione legislativa è un procedimento DUALE che vede protagonisti GOVERNO E PARLAMENTO.

Sono atti AVENTI FORZA DI LEGGE sono cioè equiparati alle leggi del Parlamento

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI

MINISTRI

CHE INSIEME FORMANO

IL CONSIGLIO DEI

MINISTRI

CON PORTAFOGLIO (Sono al vertice di un apparato ministeriale: es. Ministro dell‟Interno - delega ai Prefetti per provincia. Sono Affari Esteri, Interno, Difesa, Lavoro e prev. …)

SENZA PORTAFOGLIO (Non sono a capo di un ministero e ricevono deleghe dal Consiglio dei Ministri. Sono singoli ministri: es. pari opportunità … )

1. Novazione legislativa 2. Resistenza all‟abrogazione

da parte di fonti secondarie

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Profilo attivo: capacità di innovare il diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati

Profilo passivo: capacità di resistere all‟abrogazione o alla modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa

Fonti Secondarie: (carattere aperto)

Regolamenti Governativi (Regolamenti Interministeriali e regolamenti Ministeriali)

Raccoglie tutte le fonti del diritto: POTERE NORMATIVO

Il POTERE LEGISLATIVO è solo del PARLAMENTO

e il GOVERNO lo esercita solo su DELEGA DEL PARLAMENTO

ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO

DECRETO LEGISLATIVO (Art. 76 Cost. collegato all’Art. 14 legge 400/88)

Controllo del Parlamento a monte

DECRETO LEGGE (Art. 77 Cost. collegato all’Art. 15 legge 400/88)

Controllo del Parlamento a valle

LEGGI DI SANATORIA per decreti non convertiti.

DECRETO LEGISLATIVO (Art. 76 Cost. collegato all’Art. 14 legge 400/88)

Si tratta di atti normativi :

deliberati dal governo

su delegazione del parlamento

aventi forza di legge.

La LEGGE DI DELEGAZIONE è quella con cui il Parlamento delega il Governo ad esercitare la funzione legislativa e stabilisce:

I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI, che devono indicare ragioni e obiettivi della delega

IL TERMINE entro il quale il Decreto Legislativo dovrà essere emanato

L’OGGETTO che il Governo dovrà disciplinare

Il termine è perentorio, decorso quel termine il Governo perde il potere.

DECRETO LEGGE (CASI STRAORDINARI DI NECESSITA‟ E URGENZA)

LEGGE DI CONVERSIONE (ENTRO 60 GIORNI)

60 GG

LEGGE DI DELEGAZIONE (PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI, OGGETTO, TERMINE)

DECRETO LEGISLATIVO (ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLE LEGGE DELEGA)

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Il Governo REDIGE il decreto legislativo sulla base della LEGGE DI DELEGAZIONE, rispettando oggetti, limiti temporali e principi espressi.

Il Decreto legislativo che è in violazione dei tre elementi entra in vigore, produce effetti, ma è incostituzionale e dovrà essere impugnato davanti alla Corte Costituzionale per violazione di uno dei tre requisiti.

Decreto legislativo = decreto delegato = atto che il governo adotta in attuazione della legge di delegazione.

E‟ una fonte utilizzata nei casi in cui la materia da disciplinare sia complessa e richieda specifiche competenze tecniche (a volte sono anche scelte politiche).

Si ha:

LEGGE DI DELEGAZIONE

DELIBERAZIONE del decreto legislativo da parte del CONSIGLIO DEI MINISTRI

EMANAZIONE da parte del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA che contiene l‟indicazione “decreto legislativo … emanato con D.P.R. …”

Art. 14 della legge 400/88, comma 4, “ la legge da il potere al governo per due anni “. Il Parlamento vuole che ci sia interazione con le commissioni parlamentari (hanno il potere di dare pareri sui decreti legislativi che eccedono i due anni e svolgono la funzione di controllo sul potere delegato al governo; questo è un controllo preventivo con la legge di delegazione) Il decreto legislativo che viola il parere della commissione parlamentare è incostituzionale.

LIMITI ALLA DELEGAZIONE - Art. 72, c.4:

Non può essere delegata:

1. La disciplina delle materie di cui all‟Art. 72, c.4, Cost., per cui è prevista l‟approvazione parlamentare con procedimento ordinario.

Materia costituzionale ed elettorale

Delegazione legislativa

Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

Approvazione di bilanci e consuntivi

2. La disciplina delle attività, tipiche del Parlamento, che costituiscono esercizio del potere di controllo delle camere sull’esecutivo (es. istituzione di commissioni d‟inchiesta).

In ogni momento il Parlamento può REVOCARE LA DELEGA:

In modo ESPLICITO: con l„abrogazione della legge di delegazione (fonte primaria – legge ordinaria) (si abroga facendo una nuova legge).

In modo IMPLICITO: esercitando direttamente il potere delegato, va ad abrogare la legge delega, (verrà riproposta una legge nuova in un altro modo).

Il DECRETO LEGISLATIVO E‟ DELIBERATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED E‟ EMANATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Il Presidente della Repubblica può rinviare alle Camere il decreto legislativo quando ritiene ci siano gravissime incostituzionalità. Non è compito del Presidente della Repubblica stabilire se è incostituzionale ma è la Corte Costituzionale che decide in merito, i tempi però sono molto lunghi (anche anni ...).

La Corte Costituzionale può anche dichiarare incostituzionali i decreti legislativi se questi contrastano con la legge delega, oltre che con la Costituzione, ed è un‟eccezione perché la legge delega è una fonte primaria ed andrebbe applicato il criterio cronologico (antinomia tra fonti di pari grado) ma ciò non avviene perché si dice che la legge di delegazione è definita NORMA INTERPOSTA, cioè si pone tra il decreto legislativo e la Costituzione, e soddisfa l‟art. 76 della Costituzione, laddove prevede i principi ed i criteri direttivi, l‟oggetto ed il termine, quindi, se il decreto legislativo contrasta con la legge di delegazione, indirettamente contrasta con la Costituzione, perché ha ecceduto i limiti posti con la prima. La tensione tra decreto legislativo e legge di delegazione è vista come un contrasto tra il primo e l‟art. 76 della Costituzione, laddove prevede il contenuto della seconda. In questo caso sarà possibile adire alla Corte Costituzionale solamente in via incidentale, cioè un cittadino, nel corso di un giudizio, potrà impugnare il decreto legislativo per eccesso di delega, perché comunque la legge delega resta.

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DECRETO LEGGE (Art. 77 Cost. collegato all’Art. 15 legge 400/88)

Sono atti normativi:

aventi forza di legge

deliberati dal governo

in casi straordinari di necessità ed urgenza

di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità

aventi efficacia provvisoria

I decreti-legge vengono approvati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza. L’urgenza deve essere oggettiva, mentre in passato se ne era abusato ed era diventata soggettiva (urgenza politica).

I decreti legge sono provvedimenti con efficacia provvisoria immediata (non esiste la vacatio legis) ed aventi forza di legge.

L’efficacia del decreto legge è limitata a 60 giorni. Se non sono convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione decadono ex-tunc (retroattivamente, fin dall’origine). Il testo è quello contenuto nella deliberazione del Consiglio dei Ministri. Non si ha una legge a monte ma a valle.

PROCEDURA DI ADOZIONE

Deliberazione del Consiglio dei Ministri

Il Governo si riunisce e DELIBERA il testo del decreto legge indicando i casi straordinari di necessità e urgenza.

Emanazione da parte del Presidente della Repubblica

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

entrata in vigore immediata

decorrenza del termine di 60 giorni per la conversione

Presentazione del Decreto Legge alle Camere

Lo delibera oggi e lo TRASMETTE lo stesso giorno alle Camere che si riuniscono entro i 5 giorni successivi → DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE e da quel momento scattano i 60 giorni.

CONVERSIONE in legge in un solo articolo entro 60 giorni.

Se il Parlamento decide di NON CONVERTIRLO in legge il DECRETO LEGGE DECADE fin dall’inizio con efficacia retroattiva (EX TUNC).

Per superare questo problema è stato scritto l‟ultimo comma Art. 77 Cost. - LEGGE SANATORIA: “Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.

La legge sanatoria o regolatrice è una legge adottata dalle Camere per regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti.

Se non sono convertiti in legge entro 60 giorni decadono ex-tunc (da allora - efficacia retroattiva) (a differenza di ex nunc = da ora)

PROCEDIMENTO ORDINARIO

Appena adottato dal Governo il DECRETO LEGGE diviene oggetto di un apposito ↓

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE presentato alla CAMERA e al SENATO ↓

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO - Progetto redatto in un SOLO ARTICOLO ( Entro 60 giorni )

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Legge di conversione: Articolo 1

C.1 il decreto legge del ……… nr ……. è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge

C.2 la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Appena adottato dal Governo il decreto legge viene pubblicato sulla G.U. con l‟indicazione della clausola di presentazione al Parlamento dopo l‟emanazione.

LIMITI ALL’EMANAZIONE DEI DECRETI-LEGGE

I DECRETI-LEGGE NON SONO AMMISSIBILI

Nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale

Nelle materie riservate al procedimento ordinario di approvazione della legge (Art. 72, comma IV)

IL DECRETO-LEGGE DEVE CONTENERE (ART. 15 L. 400/88):

misure di immediata applicazione

contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo

delibera di approvazione del Consiglio dei Ministri

indicazione delle misure straordinarie

Caso straordinario di

necessità ed urgenza

Se viene convertito in legge nei 60 giorni successivi alla

pubblicazione

Approvazione con emendamenti: le modifiche al decreto-legge hanno efficacia dal giorno successivo alla

pubblicazione della legge di conversione

EMANAZIONE del decreto-legge

DECADENZA EX-TUNC perdita di efficacia sin

dall‟inizio

I rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto-legge possono

essere disciplinati con legge di

sanatoria dal Parlamento

EFFICACIA DEI DECRETI LEGGE

IL GIORNO STESSO DELL‟EMANAZIONE IL DECRETO VA PRESENTATO ALLE CAMERE CHE SI RIUNISCONO ENTRO 5 GIORNI ANCHE SE SCIOLTE

In caso di mancata conversione in legge nei 60 giorni successivi alla

pubblicazione

La legge di conversione si sostituisce al decreto-legge e fa salvi gli effetti prodotti

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REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE

CONSISTE NEL RIPROPORRE IL CONTENUTO DEI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI IN NUOVI DECRETI LEGGE, FACENDONE SALVI GLI EFFETTI

SI E’ VERIFICATO UN ABUSO DELLA DECRETAZIONE D’URGENZA E DEL RICORSO ALLA REITERAZIONE

La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 360 del 1996 ha dichiarato L’ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE della reiterazione dei decreti legge non convertiti in quanto:

Altera la natura provvisoria del provvedimento

Toglie valore al carattere straordinario della necessità e dell‟urgenza

Lede il principio di certezza del diritto, creando un‟aspettativa di consolidamento degli effetti prodotti dai decreti legge non convertiti

RIPROPOSIZIONE

Non si considera REITERAZIONE ed è ammessa la RIPROPOSIZIONE quando:

Vi sono nuovi presupposti straordinari di necessità ed urgenza

E‟ diverso il contenuto sostanziale del decreto legge (con stesso presupposto)

Con il decreto-legge non è possibile:

Art. 15 Legge 400/1988

Decreti-legge

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione, nonché dell’avvenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione;

b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; (non si possono reiterare i decreti-legge)

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; (non si può fare con decreto-legge la legge di sanatoria)

e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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REITERAZIONE

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 non è più possibile reiterare i decreti-legge, prima il disegno di legge per la reiterazione andava presentato prima della scadenza per farne salvi gli effetti, per la prosecuzione temporale, perché se avessimo ripresentato lo stesso decreto-legge dopo la scadenza, quello precedente avrebbe cessato i suoi effetti fin dall‟origine (ex-tunc) e quindi sarebbe cessato lo scopo della reiterazione. È per questo che c‟è la specificazione “prima dello scadere dei 60 giorni”. La reiterazione dei decreti-legge in materie, ad esempio, come l‟edilizia, vanificava il presupposto di straordinaria necessità ed urgenza, dato che non si trattava di calamità naturali o simili, quindi diventava un‟urgenza soggettiva (l‟urgenza può essere soggettiva o oggettiva), cioè politica, perché inserita nel programma politico, mentre l‟urgenza oggettiva è un qualcosa che si ha per urgente ed è evidente a chiunque, ad esempio un crollo improvviso di un edificio od una calamità naturale. Ad esempio: gli scandali sugli appalti in cui sono state adottate procedure d‟urgenza ed erano relativi ai campionati mondiali di nuoto: in questo caso l‟urgenza era dovuta solo all‟incuria dell‟amministrazione che ha atteso troppo tempo e poi ha dovuto correre ai ripari all‟ultimo minuto facendo procedure d‟urgenza, anche se l‟evento si sapeva che si sarebbe svolto da cinque anni prima almeno.

ABUSO NEL CASO DEI DECRETI LEGISLATIVI

Si verifica quando viene data al Governo la cosiddetta “delega in bianco”, che significa che si dà una delega troppo ampia, quasi indeterminata, per cui il Parlamento in sostanza cede il potere legislativo al Governo e quindi con violazione del principio di separazione dei poteri: in tutti i casi in cui il Governo assume poteri legislativi molto consistenti e che fa ratificare con voti di fiducia il suo operato dal Parlamento si sta vanificando la separazione dei poteri ed il Parlamento non diventa che un organo di ratifica di un potere legislativo passato al Governo. Altro abuso è l‟”eccesso di delega” che si verifica quando, data una delega, il Governo va oltre i limiti posti dalla delega e disciplina una materia più ampia o viola i principi e criteri direttivi. In questo caso l‟eccesso di delega molto spesso può essere sanato attraverso l‟approvazione di una legge con lo stesso contenuto del decreto legislativo da parte del Parlamento (caso che si verifica sovente se non vi è contrasto tra governo e parlamento, perché, ad esempio, un cittadino impugna il d. lgs. davanti alla Corte Costituzionale, la quale dichiara l‟eccesso di delega ed allora, il giorno dopo, il parlamento approva una legge, in via d‟urgenza, con lo stesso contenuto del d. lgs., sanando l‟eccesso di delega).

Il decreto legislativo viziato da eccesso di delega produce effetti fino a quando qualcuno non lo impugna.

Il Presidente della Repubblica, durante la promulgazione, può rinviarlo una sola volta alle Camere, nel caso di dubbio di incostituzionalità, ma non ha poteri costituzionalmente formalizzanti, cerca di attuare quella che viene chiamata “moral suasion”, cioè cerca di dire al Governo che la norma è illegittima, facendo delle osservazioni, però se il Governo, poi, lo forza lui deve emanare il decreto e quindi saranno poi i cittadini a doverlo impugnare davanti alla Corte Costituzionale. Il filtro del Presidente della Repubblica è un filtro a maglie molto larghe, riesce a bloccare solo le incostituzionalità più gravi, mentre le altre passano.

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L’UNIONE EUROPEA

Tutti gli ordinamenti nazionali degli stati membri dell‟Unione Europea sono ancora ordinamenti sovrani, cioè non riconoscono nessun soggetto a sé superiore. In base all‟art. 11 della Costituzione italiana : L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Inizialmente l‟organo previsto era l‟ONU, poi, attraverso l’interpretazione evolutiva, si è utilizzata questa stessa disposizione per portare l‟adesione al Mercato Comune Europeo.

nel 1951 - 1952 – Comunità europea del carbone e dell’acciaio – CECA

nel 1957 – 1958 – Trattato di Roma – Trattato della Comunità Economica Europea (CEE) - Mercato Comune Europeo = unità economica europea – EURATOM – unità europea per l‟energia atomica (in chiave post-bellica si voleva regolare anche il commercio dell‟uranio e dei prodotti collegati all‟energia atomica – es. centrali nucleari)

nel 1986 – 1987 – Atto unico europeo – la cooperazione politica si rafforza e si istituisce la Comunità Europea (CE) – si inizia a sostenere che la Comunità non è solo più economica ma l‟integrazione va oltre e diventa più stretta per sostenere anche altri valori (tutela dell‟ambiente, tutela sociale, sviluppo e lavoro) – cade la parola “Economica”, proiettandosi verso l‟unione europea.

nel 1992 – 1993 – Trattato di Maastricht – TUE = TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA - la Comunità Europea diventa Unione Europea – pone le basi della moneta unica (l’euro).

L’UNIONE EUROPEA nasce il 1° Novembre 1993 a seguito dell‟entrata in vigore del Trattato sull‟Unione Europea firmato un anno e mezzo prima a Maastricht (città olandese) (CECA + CEE + EURATOM)

nel 1997 – 1999 – Trattato di Amsterdam - Introdotto l'Alto Rappresentante, trasferiti poteri dal GAI alla CE, e integrati gli Accordi di Schengen

nel 2001 – 2003 – Trattato di Nizza - Preparazione in vista degli allargamenti (L'allargamento dell'Unione europea è quel processo in base al quale nuovi stati chiedono di far parte dell'Unione europea tramite un percorso di adeguamento legislativo concordato. Esso è possibile grazie all'ampliamento dei contenuti dei trattati costitutivi delle tre Comunità Europee. Dai sei stati fondatori delle Comunità europee il numero di stati membri è costantemente cresciuto fino ai 27 attuali stati membri e altri stati europei hanno in corso trattative per l'adesione all'Unione.)

nel 2004 - Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (Costituzione europea) – FALLITO NEL 2005 La Costituzione europea è stato un trattato che si prefiggeva di consolidare tutti i trattati che si sono susseguiti (eccetto il Trattato Euratom) in un unico documento. La Costituzione semplificava la struttura dell'UE, prevedeva cambiamenti nel sistema di voto in Consiglio e creava una cooperazione strutturata per la politica estera. Il Trattato fu siglato a Roma il 29 ottobre 2004 con l'intento di renderlo operativo il 1 novembre 2006 dopo le ratifiche di tutti i paesi membri. Questo non avvenne poiché la Francia (il 29 maggio 2005) e i Paesi bassi (il 1 giugno 2005) rigettarono il documento attraverso due referendum. Seguì un "periodo di riflessione", durante il quale la Costituzione fu sostituita dal Trattato di Lisbona.

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nel 2007 – 2009 – TRATTATO DI LISBONA - TFUE – detto anche Trattato di Riforma perché sostituisce la Costituzione Europea bocciata ai referendum popolari francese ed olandese del 2005. Va ad intervenire sul Trattato di Roma del 1957 rimodificandolo ed integrandolo, senza sostituire, mentre la Costituzione Europea è un testo completamente nuovo. È la somma di due trattati: il Trattato UE, modificato ma il cui nome è mantenuto, ed il Trattato FUE, sorto sulle ceneri del Trattato CE. Firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona si è concluso con un sofferto procedimento di ratifica da tutti i 27 paesi membri. Dà vita ad un soggetto dotato di personalità giuridica internazionale nuovo: l‟Unione Europea.

Questi Trattati (soprattutto TUE e TFUE) hanno il grave vizio che non sono un testo come la nostra Costituzione, non sono fatti per avvicinarsi ai cittadini, sono molto lunghi e complessi; occorrerebbe dare delle chiavi di lettura, delle sintesi che i cittadini possano possedere e capire e questo è uno dei motivi che provoca la disaffezione verso le istituzioni europee.

OBIETTIVI BASE – rafforzare l‟unione del parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, offrire maggior rappresentatività ai cittadini e far sentire la loro voce, chiarire la ripartizione delle competenze a livello nazionale ed europeo. Tutto si gioca sul riparto di competenze: quelle date all‟Unione Europea e quelle degli stati membri. Si è dovuto poi dare un “voto ponderato” bilanciato sulla base della popolazione. Integrare la carta dei diritti fondamentali nel diritto primario europeo. Vi è una doppia tavola dei diritti: una nella costituzione italiana, la prima parte, ed una tavola dei diritti che è la carta dei diritti fondamentali di Nizza, inoltre abbiamo una Corte di Giustizia Europea ma anche una Corte Europea dei diritti dell‟uomo, che riguarda più stati rispetto a quelli dell‟Unione Europea; le due carte dei diritti fondamentali ci riguardano direttamente come cittadini e gruppi sociali italiani ed abbiamo tre giudici: la Corte Costituzionale italiana, la Corte Europea dei diritti dell‟uomo e la Corte di Giustizia Europea, quindi dovremo vedere come si armonizza la giurisprudenza di queste tre corti, garantendoci una tutela superiore dei nostri diritti fondamentali. L‟efficacia giuridica piena dei diritti fondamentali si ha solo dal dicembre 2009, in cui è entrata in vigore come parte integrante del Trattato FUE la Carta Europea dei diritti dell‟uomo, prima era un documento che aveva valore poco più che simbolico.

Il Trattato sull‟Unione Europea (TUE) ha dato vita ad una struttura organizzativa caratteristica definita “Unione a tre pilastri”, per cui si intendono:

1. i vecchi Trattati sulle Comunità preesistenti (CE, CECA ed EURATOM)

2. la politica estera e di sicurezza comune (ancora da costruire)

3. la cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale.

Caratteristica di questo sistema era che, data la mancanza di un accordo totale tra i membri, all‟interno dell‟Unione, il primo pilastro veniva gestito attraverso il diritto comunitario, mentre gli altri due erano affidati alla cooperazione intergovernativa secondo le norme del diritto internazionale. Questa struttura è stata consolidata dal Trattato di Lisbona - TFUE, che disciplina la cooperazione in materia di polizia e giustizia penale (terzo pilastro) con proprie procedure, mentre la politica estera e di sicurezza comune (secondo pilastro) è disciplinata dalle procedure del TUE.

L‟anello di congiunzione tra il nostro ordinamento e quello europeo continua ad essere l‟art. 11 della Costituzione e l‟adesione e la ratifica del Trattato UE è avvenuta con legge ordinaria del Parlamento italiano ma al trattato si riconosce rango costituzionale.

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ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO EUROPEO

È composto da:

Capi di Stato o di Governo degli stati membri

Presidente del Consiglio Europeo

Presidente della Commissione

e vi partecipa anche l‟alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (il ministro degli esteri dell‟Unione), può essere invitato il Presidente del Parlamento Europeo.

Si riunisce almeno due volte ogni sei mesi a Bruxelles, la “capitale” dell‟Unione.

Ha un presidente che viene eletto dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta, il presidente del Consiglio Europeo

rappresenta all‟esterno l‟Unione, fatte salve le competenze dell‟alto rappresentante;

presiede ed anima i lavori del Consiglio Europeo, che prepara in cooperazione col presidente della Commissione, e ne assicura la continuità;

facilita il raggiungimento del consenso e la coesione fra i componenti;

presenta dopo ogni riunione una relazione al Parlamento Europeo.

È l’organo di indirizzo politico dell‟Unione Europea: dà all‟Unione l‟impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali.

Non esercita funzioni legislative e non va confuso con il Consiglio (dei Ministri), decide per consenso, cioè senza votare, salvo casi previsti dai trattati.

CONSIGLIO (dei ministri)

È composto da:

i ministri degli Stati membri, uno per ogni stato, competenti per materia

e si riunisce in diverse formazioni (es. Consiglio ECOFIN – Consiglio dei Ministri competenti in materia economico-finanziaria – per l‟Italia il Min. Tremonti).

Il Consiglio affari esteri è presieduto dall‟alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (il ministro degli esteri dell‟Unione), che si avvale di un servizio diplomatico denominato servizio europeo per l’azione esterna; la presidenza delle altre formazioni del Consiglio è affidata a turno ai rappresentanti di ciascun stato membro ogni 6 mesi con rotazione paritaria.

Il Consiglio:

esercita, insieme al Parlamento Europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio;

garantisce il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche, adottando indirizzi di massima; raccomanda le necessarie misure in caso di disavanzo eccessivo: se lo stato non provvede, può intimargli di farlo ed eventualmente sanzionarlo;

prende le decisioni relative alla politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio Europeo; decide sulle questioni aventi implicazioni militari, ad esempio l‟invio di missioni all‟estero;

Le decisioni vengono prese attraverso il meccanismo della maggioranza qualificata (salvo diversa previsione dei trattati) secondo le regole del Trattato di Nizza che prevede per ogni stato membro l‟assegnazione di un voto ponderato sulla base dimensionale dello stato (per l‟Italia 29 voti).

HA POTERE NORMATIVO nella comunità europea e FUNZIONI DECISIONALI – è l’organo più importante – approva le direttive ed i regolamenti, i ministri portano l’indirizzo politico del governo dello stato membro (potere sovrano). Non è un organo permanente: i ministri si riuniscono e poi tornano ai loro rispettivi governi. In quest‟organo risiedono i poteri più forti.

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PARLAMENTO EUROPEO

È attualmente composto da 754 membri, rappresentanti dei cittadini degli Stati membri eletti a suffragio universale diretto ogni cinque anni, con formula proporzionale diversa da stato a stato.

È diviso al suo interno in gruppi parlamentari politici, composti da non meno di 25 deputati eletti in almeno un quarto degli stati (partito popolare europeo, partito del socialismo europeo, liberali democratici e riformatori, verdi, sinistra unitaria europea). Essi lavorano suddivisi in 20 commissioni.

Il Parlamento Europeo ha il proprio regolamento e di norma delibera a maggioranza dei voti espressi. Non ha una sede unica ma si divide tra Strasburgo, la sede ufficiale, Bruxelles, sede delle commissioni, e Lussemburgo, sede del segretariato e degli uffici.

I suoi poteri si sono accresciuti nel tempo e, con il Trattato di Lisbona, egli:

esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa; non ha l‟iniziativa, ma può chiedere alla Commissione di presentare progetti di atti legislativi; per l‟adozione degli atti si avvale della procedura legislativa ordinaria che parifica Parlamento e Consiglio;

esercita, con il Consiglio, la funzione di bilancio;

esercita inoltre funzioni di controllo politico e funzioni consultive; elegge il presidente della Commissione e ha il potere di obbligare alle dimissioni collettive i membri della Commissione; può istituire commissioni di inchiesta; può rivolgere interrogazioni sia alla Commissione che al Consiglio; può formulare raccomandazioni sulla politica estera e di sicurezza comune al Consiglio e all‟alto rappresentante; elegge il Mediatore Europeo, cioè l‟organo che ha funzioni di difensore civico, al quale chiunque può rivolgersi per denunciare i casi di cattiva amministrazione.

COMMISSIONE EUROPEA

È un organo stabile, permanente, composto da 27 membri (uno per ogni stato), inclusi il presidente e l‟alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Dura in carica 5 anni.

1. Il Consiglio Europeo, sulla scorta dei risultati elettorali del Parlamento Europeo, sceglie, a maggioranza qualificata, il presidente della Commissione, che viene eletto dal Parlamento a maggioranza dei membri;

2. il Consiglio Europeo ed il presidente neoeletto individuano i componenti della Commissione sulla base delle proposte dei singoli stati;

3. l‟intera Commissione, incluso l‟alto rappresentante, viene approvata dal Parlamento Europeo e nominata dal Consiglio Europeo.

La Commissione ha responsabilità collettiva davanti al Parlamento che, a maggioranza di due terzi dei voti purché corrispondenti alla maggioranza dei membri, può approvare la mozione di censura; se approvata l‟intera Commissione e l‟alto rappresentante devono dimettersi.

I Commissari sono di stanza a Bruxelles ed operano giornalmente in commissione. Sono tecnici, competenti per materia, indipendenti e nominati dai governi (c‟è solo più un commissario per ogni stato membro, in totale 27). E‟ l‟organo più avanzato dell‟integrazione europea. E‟ al vertice degli apparati burocratici ed elabora progetti di direttive, è suddivisa in divisioni. In particolare

a. ha l’iniziativa degli atti legislativi, che spetta solo alla Commissione e a nessun altro organo; dispone di poteri normativi delegati e di esecuzione;

b. presenta il progetto annuale di bilancio e gli dà esecuzione; c. vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione (custode dei trattati): se uno stato non adempie ai

suoi obblighi la Commissione può metterlo in mora, cioè intimargli a provvedere, per poi fare ricorso alla Corte di Giustizia Europea attraverso la procedura d‟infrazione; può ricorrere altresì alla suprema Corte nell‟ambito della procedura di controllo sugli aiuti di stato concessi dagli stati membri alle imprese;

d. può rivolgere avvertimenti agli stati membri per coordinare le politiche economiche; sorveglia la situazione di bilancio in ciascuno stato e può proporre al Consiglio di iniziare una procedura per disavanzo eccessivo.

ORGANO ESECUTIVO che agisce in piena indipendenza nell‟interesse della comunità con il divieto di accettare istruzioni da alcun governo. PROPONE LA NUOVA LEGISLAZIONE.

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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

È composta da 27 giudici, assistiti da almeno 8 avvocati generali che studiano le cause e sottopongono alla Corte le loro proposte di conclusione. Sono tutti nominati dai governi per 6 anni fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza; i giudici eleggono al proprio interno il presidente.

Ha un proprio statuto ed un proprio regolamento. Ha sede a Lussemburgo.

il compito generale della Corte è assicurare il rispetto del diritto nell‟interpretazione e nell‟applicazione dei trattati e giudica le controversie:

fra stati membri europei

fra stati membri europei ed Unione Europea, es. Commissione Europea che contesta una scelta italiana che recepisce in un certo modo una direttiva

fra istituzioni dell‟Unione

fra persone fisiche o giuridiche e l‟Unione (limitatamente ad alcuni casi)

Tribunale di primo grado – Giudici e avvocati generali nominati dai governi. È il garante del rispetto degli obblighi derivanti dai Trattati dell’Unione (si pronuncia sull‟interpretazione e sue applicazioni). È il giudice degli Stati membri, che vengono convocati per inadempimento degli obblighi derivanti dai Trattati. Ha inventato sanzioni innovative e significative per la responsabilità degli Stati membri, con un ruolo decisamente importante. Ha fatto virare l‟ordinamento europeo da civil law a common law. Le sentenze hanno efficacia di precedente vincolante ma anche valore normativo e diventano fonti, integrando le norme, sono sentenze interpretative che diventano vincolanti. Esempio: L‟Unione Europea approva una direttiva che impone di prevedere un fondo a favore dei lavoratori delle imprese che falliscono in base al quale se io, come dipendente, non ho ricevuto pagamenti di stipendio, questo fondo, che lo stato deve prevedere, mi pagherà una certa percentuale degli stipendi degli ultimi sei mesi che non ho ricevuto. È un esempio di tutela sociale del cittadino dell‟Unione. L‟Italia non aveva recepito questa direttiva e non aveva creato quel fondo, allora una certa Sig.ra Francovich, titolare di un‟impresa tessile italiana del nord-est, in fase di fallimento ha sollevato la questione richiedendo al giudice la percentuale prevista dalla direttiva europea ma non attuata dal nostro paese. La Corte di Giustizia ha detto che lo stato doveva prevederlo quindi deve trovare le risorse e pagare tutti gli stipendi, non solo una percentuale ma tutto il dovuto, a questa Sig.ra.

Alla Corte di Giustizia si affianca il Tribunale, competente per le azioni intraprese dalle persone fisiche o giuridiche (non per i ricorsi degli stati o delle istituzioni) e per le controversie tra l‟Unione Europea ed i propri funzionari. Anch‟esso è composto da un giudice per ogni stato membro (27 giudici) e le sue decisioni possono essere impugnate davanti alla Corte solo per motivi di legittimità (interpretazione del diritto).

Banca Centrale Europea (BCE)

Ha personalità giuridica propria ed elevato grado di indipendenza rispetto alle altre istituzioni ed ai governi, dai quali non può accettare o ricevere istruzioni; ha anche poteri normativi. Ha sede a Francoforte. Il presidente della BCE è nominato per 8 anni, con mandato non rinnovabile, dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata, con gli altri 5 membri del comitato esecutivo. Il ruolo fondamentale è quello di politica monetaria, avendo il diritto esclusivo di autorizzare l‟emissione di banconote in euro all‟interno dell‟Unione. Insieme alle banche centrali nazionali costituisce il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e l‟Eurosistema, che ha compito di assicurare il mantenimento della stabilità dei prezzi e sostenere le politiche economiche dell‟Unione Europea.

Corte dei Conti Europea

È composta da 27 membri nominati per 6 anni dal Consiglio. Organo importante ma secondario che esercita la funzione di assicurare il controllo sui conti europei.

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FONTI DELL’UNIONE EUROPEA

Le fonti comunitarie le equipariamo alle fonti nazionali: non c‟è gerarchia sulle fonti ma vige il principio di competenza per materia. Esse sono i TRATTATI, i REGOLAMENTI e le DIRETTIVE.

REGOLAMENTI

In determinate materie l‟Unione può emanare dei REGOLAMENTI, che non hanno nulla a che fare con le fonti regolamentari del nostro ordinamento, fonti secondarie, ma sono FONTI PRIMARIE che diventano immediatamente efficaci in tutto l’ordinamento europeo, cioè sono direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri, essendone anzi vietato cambiarne il nome (numero, anno e titolo – Reg. UE 2935-2011) che deve rimanere quello assegnato dall‟Unione Europea. Ad esempio: un regolamento in materia agricola prevede sovvenzioni per la coltivazione di tot ettari di terreno a colza; l‟agricoltore non va a chiedere i contributi all‟Unione Europea, ma lo stato italiano dovrà predisporre l‟attuazione di questo regolamento comunitario e dirà: “Per il contributo l‟agricoltore deve rivolgersi all‟ufficio provinciale … che avrà il modulo in cui compila e dichiara …”.

DIRETTIVE

Le DIRETTIVE COMUNITARIE invece sono quelle che pongono degli obiettivi, dei fini da raggiungere. L‟Unione Europea emana la direttiva quando vuole che gli stati membri raggiungano dei fini ma lascia la scelta dei mezzi per raggiungerli agli stati, quindi un‟unica direttiva apre a 27 recepimenti diversi, cioè 27 leggi nazionali che recepiscono quella direttiva. Vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il fine da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali sulle forme e sui mezzi. Da qui scattano spesso gli inadempimenti perché se lo stato non attua la direttiva nei termini prestabiliti è inadempiente. Fattore centrale rimane comunque l‟obiettivo comune, ad es.: l‟apertura del mercato degli appalti pubblici alle imprese europee; l‟abolizione di certi tipi di dazi doganali.

Altri strumenti del Diritto Europeo

Le DECISIONI non sono più fonti del diritto, perché non sono generali ed astratte, ma sono solo ATTI OBBLIGATORI per i destinatari o per uno stato membro e le RACCOMANDAZIONI ed i PARERI sono atti non vincolanti di indirizzo politico.

Vi sono poi i LIBRI BIANCHI ed i LIBRI VERDI, che sono degli indirizzi che l‟Unione Europea dà, delle interpretazioni date su certe materie, che non hanno ancora una struttura vincolante, anzi i libri verdi spesso nascono per interpellare gli stati membri su determinate materie; in seguito all‟esito della creazione di un libro verde può poi seguire l‟adozione di un regolamento o di una direttiva. L‟Unione Europea ha un modo di legiferare molto oculato perché non impone una riforma legislativa in modo forzato ma, in seguito ad un‟interpellanza dei popoli dell‟unione, si decide di addivenire alla disciplina di una materia, ad esempio il libro verde della disciplina sugli appalti pubblici del 2004, in corso di consultazione per la modifica.

PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DELLE FONTI

L‟iniziativa in questo caso è della Commissione Europea, perché in possesso dell‟apparato burocratico e quindi i poteri e le risorse, le strutture per elaborare i progetti di direttiva o di regolamento.

1. La Commissione Europea predispone un progetto di Regolamento o Direttiva, attraverso le Divisioni competenti per materia

2. il progetto viene discusso dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri; il Parlamento avrà poteri di consultazione mera o di cooperazione e condecisione

3. chi decide e approva regolamenti e direttive è il Consiglio dei Ministri, secondo procedure che vanno a calibrare la partecipazione ed i poteri che ha il Parlamento (potere di veto)

Più aumentano le procedure di condecisione (e con il Trattato di Lisbona sono aumentate) più aumentano i poteri del Parlamento, più aumentano quelli di una democrazia europea.

La Corte di Giustizia Europea, qualora gli stati membri non recepiscano le direttive, cosa può fare per contrastare gli inadempimenti?

Le direttive UE prevedono i fini da raggiungere, ma danno anche un termine (uno, due o tre anni). Il Trattato non dice cosa succede se gli stati non osservano questo termine, ma l‟ha elaborato la Corte di Giustizia in una sentenza importante che ha efficacia normativa per tutti gli stati membri: se il termine per il recepimento è decorso, sono sufficientemente precise, sono incondizionate (non viene escluso nel testo della direttiva la possibilità di renderla specificabile) diventano direttamente applicabili come i regolamenti e sono le cosiddette direttive self executing (auto-applicative). Fino allo scadere del termine la direttiva non è

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applicabile ma, soltanto se è scaduta e non è stata recepita, si può adire in giudizio alla Corte di Giustizia Europea chiedendo l‟applicazione al caso concreto come se fosse un regolamento che dà direttamente dei diritti, mentre di solito la direttiva, nella sua impostazione, è creata per porre vincoli agli stati, ma non dà diritti ai cittadini. Quest‟idea delle direttive scadute che danno diritti ai cittadini è un‟invenzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, che ha voluto in questo modo andare contro gli stati ed allearsi con i cittadini, tutelando una fascia sociale “debole” e la sentenza della Corte di Giustizia vale come legge. Il giudice italiano non deve risollevare la questione davanti alla Corte di Giustizia ma applica direttamente la direttiva scaduta, perché il principio c‟è già. La norma comunitaria, quando viene a prevalere sulla norma nazionale, nelle materie assegnate alla competenza della Corte di Giustizia, può essere applicata direttamente da qualunque giudice. Il giudice italiano applica direttamente il diritto comunitario, subito, direttamente e disapplica il diritto italiano difforme. Principio di competenza per materia. L‟unico limite (teorico) è il contrasto della norma europea con i principi fondamentali della Costituzione italiana.

Il caso che ha creato ed esteso il principio della disapplicazione del diritto nazionale se in contrasto con quello comunitario è quello dei Mondiali di Calcio – Italia ‟90 – Stadio Meazza di Milano – nella costruzione di stadi a Milano si è arrivati all‟ultimo momento, turni forzati di lavoro perché le opere dovevano essere finite entro il termine, ecc. – in sostanza negli appalti pubblici, in base alle direttive comunitarie, si prevedeva che se una ditta presenta un‟offerta che sembra troppo bassa non la si può escludere automaticamente, attraverso una formula matematica come diceva la norma italiana, ma l‟Europa impone il confronto in contradditorio (l‟impresa deve spiegare chiaramente come può fare quell‟offerta in ribasso, rispettando tutta la normativa) – nel caso di specie il Governo aveva emanato un decreto-legge che imponeva l‟esclusione automatica dell‟offerta anormalmente bassa (dov‟era l‟urgenza poi?) e allora la ditta che aveva presentato l‟offerta più bassa si appellò alla direttiva europea che prevedeva il confronto in contradditorio, ma i funzionari del Comune di Milano applicarono il D.L. escludendo la ditta miglior offerente ed affidando i lavori alla ditta di Cresti (allora Presidente del Consiglio – Bettino Craxi e Sindaco di Milano – Paolo Pilliteri), che intanto realizzava le opere. La ditta esclusa impugna (l‟anomalia era dello 0,46%) e scoppia lo scandalo che porterà a “tangentopoli”, il giudice italiano impugna davanti alla Corte di Giustizia l‟esclusione automatica e questa si pronuncia con sentenza che stabilisce che non solo il giudice ha l‟obbligo di disapplicare il decreto-legge che viola e contrasta la direttiva comunitaria ma anche il funzionario del Comune di Milano, ponendo l‟obbligo a tutti i funzionari pubblici, vincolo che porta a delle responsabilità.

L’obbligo di disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con il diritto europeo non è solo per i giudici ma anche per le pubbliche amministrazioni.

LEGGE “COMUNITARIA” (ORA “EUROPEA”)

In Italia si è cercato concepire una legge “contenitore” che recepisca le direttive comunitarie emanate nel corso dell‟anno in questione, la cosiddetta LEGGE COMUNITARIA. Fin dal 1989, con la Legge La Pergola (La Legge La Pergola, nome tecnico legge 9 marzo 1989, n.86, è un importante atto normativo che prende il nome dall'allora "ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie" proponente Antonio La Pergola. Di fatto ha segnato un sensibile cambiamento a livello sostanziale della ricezione, in Italia, degli atti normativi dell'Unione Europea, in particolar modo le direttive. La nazione, prima di questa legge, era una delle più lente nel recepire le iniziative comunitarie.), si è previsto che si disciplinasse ogni anno il recepimento delle direttive europee con una specifica legge, come si fa ad esempio con la legge finanziaria. La legge comunitaria si approva per l‟anno precedente: per tutte le direttive approvate nell‟anno precedente che andranno a scadere nell‟anno in corso o nel prossimo, a seconda del termine di scadenza. In questa legge, data l‟obbiettiva impossibilità di recepire molte direttive con un atto solo, vengono affidate le deleghe per il recepimento al Governo: è un contenitore di leggi-delega. I principi ed i criteri direttivi sono già contenuti nelle stesse direttive. La legge comunitaria conterrà un elenco di deleghe per cui non è prevista l‟approvazione parlamentare, quelle la cui durata non eccede i due anni, un altro per le direttive a più lunga scadenza, con il parere delle commissioni parlamentari, ed un altro possibile elenco con le direttive di regolamenti di delegificazione se si vuole attuare qualche fonte europea come fonte secondaria.

Con questo meccanismo il Parlamento non partecipa quasi alla fase ascendente della definizione della direttiva, non partecipa quasi alla fase di recepimento e quindi tutto l‟ambito della direttiva comunitaria è qualcosa che si gioca al Governo: in sede di Consiglio dei Ministri, col Ministro che partecipa al Consiglio Europeo dei Ministri, ed in sede di recepimento, col Decreto Legislativo di recepimento. È un altro caso di depotenziamento del Parlamento che su tutta la partita europea non ha più ruolo o se lo ha è puramente formale perché limitato alla legge-delega.

IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTI

Lo Stato come ordinamento sovrano al suo interno applica i criteri di gerarchia, competenza e cronologia nel rapporto tra le fonti. Se però lo facciamo tra ordinamenti, ad esempio, in base all‟art. 5 Cost., lo facciamo con

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la Regione: abbiamo che la Regione ha determinati poteri che lo Stato, la Costituzione, le dà, e, nell‟ambito delle fonti regionali anche lì vige gerarchia e competenza. Lo stesso riconoscimento (=derivazione di poteri) avviene presso l‟altro ordinamento, quello sovraordinato, (l‟Unione Europea) ma sempre ordinamento derivato: la logica è la stessa. Questo schema regola anche i rapporti tra Regioni ed Enti locali: ad esempio, in materia di politica agricola, lo Stato delega i propri poteri all‟Unione Europea, l‟Unione Europea quindi attribuisce dei finanziamenti, ma siccome la competenza in materia di agricoltura è trasferita in gran parte alle Regioni, questi finanziamenti vanno alle Regioni, quindi poi l‟Unione Europea trasferisce i fondi alle Regioni. Le Regioni però non li erogano direttamente, ma li passano agli uffici comunali o provinciali, che erogano quella somma di denaro. Sulla base di una limitazione di sovranità nazionale che fa sì che gli stati trasferiscono parte dei propri poteri all‟Unione Europea, questi poteri vengono poi attributi per competenza per materia all‟Unione Europea, per competenza per materia alla Regione e poi per competenza funzionale amministrativa agli Enti Locali. Ma anche competenza come principio che regola i rapporti tra enti derivati: Regione-Ente Locale – Unione Europea-Ente Locale – Unione Europea-Regione. L‟Unione Europea trasferisce determinati fondi (es. fondo sociale europeo) alle Regioni, che considera dei vari obiettivi di sviluppo per determinati tipi di progetti.

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LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

Approvazione con

emendamenti

Atto respinto

COMMISSIONE EUROPEA

Approvazione o mancata pronuncia

COMITATO DI CONCILIAZIONE paritetico Consiglio-

Parlamento + Commissione da

mediatore

L’ATTO NON E’

ADOTTATO

Proposta di atto giuridico (regolamento, direttiva, decisione)

PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO

Approvazione

Motivare + parere della Commissione

1° lettura

1° lettura

Approvazione con

emendamenti (a maggioranza)

2° lettura entro 3 mesi

parere della Commissione

2° lettura entro 3

mesi

Approvazione (a maggioranza

qualificata o all‟unanimità se parere contrario Commissione)

Non

approva

NON ACCORDO ACCORDO

6 settimane

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

3° lettura

6 settimane

Nessuna decisione

L’ATTO NON E’

ADOTTATO

ACCORDO approvato

senza modifiche

FIRMA del Presidente del

Parlamento Europeo e del Presidente del

Consiglio

PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta

Ufficiale dell‟Unione Europea nelle 23 lingue

ufficiali

ENTRATA IN

VIGORE 20 giorni

alla firma

alla firma

alla firma

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LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

È composta da 27 giudici, assistiti da almeno 8 avvocati generali che studiano le cause e sottopongono alla Corte le loro proposte di conclusione. Sono tutti nominati dai governi per 6 anni fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza; i giudici eleggono al proprio interno il presidente. La Corte ha un proprio statuto ed un proprio regolamento. Ha sede a Lussemburgo. Pronuncia delle sentenze che hanno efficacia normativa. Sono sentenze interpretative. Si pronuncia in via pregiudiziale sull‟interpretazione delle norme del trattato sul diritto derivato.

Il diritto derivato è tutto il diritto che deriva dal trattato.

Il Consiglio dei Ministri Europeo può emanare direttive perché è diritto derivato dal trattato: a seguito della stipula del trattato gli stati membri hanno affidato la disciplina di alcune materie all‟Unione Europea ed allora ricade sugli stati un diritto che deriva dal trattato. Da questo diritto scattano gli obblighi di applicazione diretta o di recepimento. Il Trattato va letto e studiato insieme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, perché non si conosce bene il Trattato UE se non si conosce bene la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che ha applicato quelle norme e ne ha esplicitato il significato con efficacia normativa che si somma all‟efficacia normativa delle disposizioni scritte nel trattato.

La corte giudica le controversie:

fra stati membri europei

fra stati membri europei ed Unione Europea, es. Commissione Europea che contesta una scelta italiana che recepisce in un certo modo una direttiva

fra istituzioni dell‟Unione

fra persone fisiche o giuridiche e l‟Unione (limitatamente ad alcuni casi)

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

(CARTA DI NIZZA)

Contiene le regole istituzionali dell‟Unione Europea, che corrispondono alle regole istituzionali della Costituzione italiana – artt. 1- 54.

Dal preambolo:

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà (liberté, égalité, fraternité, della Rivoluzione Francese); essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale (l‟Europa, nell‟essere riconosciuta dall‟Italia, riconosce anche le nostre autonomie locali e le legittima in chiave europea – es. il Comitato Europeo per le Regioni, che assumono quindi un ruolo anche europeo); essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile (nasce dai trattati internazionali l‟idea nuova di uno sviluppo che soddisfa i bisogni attuali però tenendo conto delle generazioni future, senza pregiudicarne lo sviluppo – è un concetto trasversale – oltre a ciò la qualità della vita non viene più valutata solo con il P.I.L. ma in base a tanti aspetti che esulano dal mero reddito: qualità dei servizi, contesto ambientale e sociale, urbano) e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali (libertà fondamentali dell‟Europa che nasce come mercato unico europeo), nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione (rispetto ai compiti degli stati membri) e del principio di sussidiarietà (lo troviamo nell‟art. 118 della Costituzione italiana, significa che l‟Unione Europea svolge solo le attività nelle materie in cui si dimostri che l‟azione degli stati non è efficace, ad esempio il coordinamento della tutela ambientale dopo l‟episodio nucleare di Chernobyl, in Ucraina – è sussidiario l‟ente che sostituisce l‟ente che non riesce a soddisfare il bisogno o meglio riesce a

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soddisfarlo l‟ente superiore – è come se fosse un tubo verticale: le competenze possono essere portate verso il basso se dico che sono svolte meglio al livello vicino al cittadino, oppure le posso portare verso l‟alto se mi rendo conto che non si possono soddisfare a livello locale – in Italia, ai sensi dell‟art. 118 Cost., la sussidiarietà è stata trascritta pensando di dire “le funzioni amministrative vanno esercitate al livello più vicino ai cittadini”, solo però se l‟ente locale è adeguato, un comune di 5.000 o addirittura 500 abitanti, molto spesso non è adeguato, quindi la competenza ritorna su, alla Provincia, alla Regione, allo Stato, all‟Unione Europea – sussidiarietà verticale), i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (raggruppa più stati rispetto a quelli dell‟U.E. ed è precedente), dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU – quella che ha pronunciato la sentenza sul crocifisso) (ci sono tre istanze che garantiscono i diritti fondamentali: la Corte europea dei diritti dell'uomo, che non c‟entra con l‟apparato dell‟Unione Europea, la Corte di Giustizia delle comunità europee e la magistratura nazionale). In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.

Art. 118 della Costituzione Italiana

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. (sussidiarietà verticale),

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati qui di seguito.

CAPO I

DIGNITÀ

Articolo 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni individuo (nato = capacità giuridica) ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia (es. il testamento biologico) devono essere in particolare rispettati:

. il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

. il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,

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. il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,

. il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. (da qui discende il Divieto di fecondazione eterologa)

Articolo 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. (protesta carceraria)

Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

CAPO II

LIBERTÀ

Articolo 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

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Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14

Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17

Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

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RISERVA DI LEGGE

Si ha una riserva di legge quando la disciplina di una particolare materia è data tutta o in parte dalla legge (o altra fonte primaria).

E‟ stata stabilita dal potere costituente per dare una tutela privilegiata a determinate materie. Se lo stato è sovrano può legiferare in tutte le materie, poi se attribuisce delle competenze all‟Unione Europea si limita in quelle materie. Perché il costituente, le riserve di legge si trovano nella Costituzione, ha riservato alla legge la disciplina di certe materie? Per garantirci una tutela migliore rispetto alla disciplina data alle fonti secondarie. Il costituente ha stabilito che certe materie erano disciplinate dalla legge, fonte primaria, per assicurarne il controllo parlamentare, quindi democratico, quindi evitare, ad esempio, che sia un regolamento del ministro che mi possa far finire in galera perché ho trasgredito una sua indicazione.

La riserva di legge ha una chiave di tutela per i cittadini.

Pensiamo alla riserva di legge più nota, quella assoluta, che significa che tutta quella materia è regolata solo per legge, che è quella penale: il consiglio comunale di Cuneo non può inventarsi un reato, perché non sarebbe garantista per i cittadini, ma neanche il ministro della giustizia può inventarsi un reato, perché la materia penale, siccome tocca le libertà fondamentali, è una materia che i costituenti, che avevano subito le carcerazioni ingiustificate o politiche, avevano ben chiara e volevano evitarne i soprusi per le generazioni future, prevedendo quindi, in questa e altre, la disciplina esclusiva per legge o atti aventi forza di legge (fonti primarie).

Le RISERVE DI LEGGE si trovano solo nella Costituzione perché le fonti primarie sono a carattere CHIUSO cioè sono quelle della Costituzione e non ne possono essere create altre. La riserva di legge è una fonte sulla produzione.

Aspetto positivo: divieto di intervenire da parte di altri atti diversi dalla legge

Aspetto negativo: l‟obbligo di intervenire nella materia riservata

LA RISERVA DI LEGGE può essere:

1. COSTITUZIONALE → quando la Costituzione impone che una data materia sia disciplinata con legge costituzionale

Art. 71 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 71 c‟è la riserva di legge costituzionale che può essere utilizzata per conferire ad altri organi il potere di iniziativa legislativa (fino ad oggi non si è andati al referendum perché leggi approvate con la maggioranza dei 2/3. Solo nel 2001 approvato a maggioranza assoluta)

Art. 137 Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. RISERVA DI LEGGE ORDINARIA Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

2. ORDINARIA → disciplina riservata alle fonti di rango primario (tutte non solo la legge) Può essere:

ASSOLUTA: Si ha quando la disciplina di una materia è riservata, in tutto, alla fonte primaria, con esclusione delle fonti secondarie (es. materia penale – i reati – non può essere disciplinata con regolamento, tranne regolamenti attuativi delle leggi in materia penale, es. elenco delle sostanze stupefacenti, in continuo aggiornamento, dato da un D.M.). Esempio Art. 13 comma 2 - Art. 16 comma 1 -

Art. 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

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In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

RELATIVA: Si ha quando la fonte primaria deve stabilire i principi fondamentali della materia e la fonte secondaria serve a stabilire la disciplina di dettaglio di quella materia Esempio Art. 41 comma 3 Cost.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

RINFORZATA O AGGRAVATA: Si ha quando impone che una data materia sia disciplinata dalla legge (o altro atto avente forza di legge) e disciplina essa stessa una parte della materia vincolando l‟intervento del legislatore o stabilisce che l‟intervento del legislatore avvenga secondo determinate procedure.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA RINFORZATA

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. RISERVA DI LEGGE RELATIVA RINFORZATA

Non si possono abolire i concorsi pubblici nella pubblica amministrazione: il dirigente non può scegliere liberamente come nel privato chi assumere, ma devono essere rispettati i principi di buon andamento ed imparzialità.

Non è possibile però distinguere se la riserva è assoluta o relativa, bisogna rifarsi all‟interpretazione della Corte Costituzionale (sulle libertà individuali = R. Assoluta - sui Pubblici Uffici = R. Relativa)

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REGOLAMENTI

Sono atti normativi deliberati dal Governo, sono fonti secondarie. Possono essere GOVERNATIVI o DEI SINGOLI MINISTRI.

I regolamenti dello stato necessitano di una fonte sulla produzione (che sarà quindi una fonte primaria)

LEGGE 400 DEL 1988 ARTICOLO 17 (attuativa)

*Art. 17*

*Regolamenti*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro (novanta) quarantacinque giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (34)

;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (35)

.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36)

(37)

.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali

(38).

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4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete

(39).

(34) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(35) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(36) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(37) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(38) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

(39) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248.

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REGOLAMENTI GOVERNATIVI

Sono atti normativi deliberati dal Governo ( Consiglio dei Ministri )

La funzione normativa secondaria del Governo necessita di un fondamento in una fonte primaria che individui:

o L‟organo competente ad esercitarlo

o Le materie che possono esserne oggetto (tutte quelle non soggette a riserva di legge)

Sono subordinati alla legge in quanto fonti secondarie

Possono intervenire solo in materie non coperte da riserva di legge assoluta o riserve di legge costituzionale

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI

Art. 17 legge 400/1988

Il VISTO serve a garantire la legittimità-regolarità amministrativo-contabile del regolamento. E‟ un controllo che ne sospende l‟efficacia.

Il CONSIGLIO DI STATO è composto da sezioni che danno pareri e sezioni che emanano sentenze. DOPPIA NATURA, qui ha una funzione di consulenza (Art. 100 Cost.)

La CORTE DEI CONTI interviene in questo processo per una questione economica: devono esserci i fondi. E‟ un organo ausiliario del governo ed è anche giudice. (Art. 100 Cost.)

Il Presidente della Repubblica emana solo i regolamenti governativi, quelli ministeriali li emana il Governo.

Deliberazione del

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Parere del CONSIGLIO DI STATO OBBLIGATORIO nella richiesta non VINCOLANTE nella decisione

ENTRO 45 GIORNI

Deliberazione definitiva del

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrazione della

CORTE DEI CONTI

Emanazione con D.p.R.

Pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale

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Classificazione dei regolamenti governativi

REGOLAMENTI DI ESECUZIONE: Art. 17 comma 1 lettera a)

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE: Art. 17 comma 1 lettera b)

REGOLAMENTI INDIPENDENTI: Art. 17 comma 1 lettera c)

REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE: Art. 17 comma 1 lettera d)

REGOLAMENTI AUTORIZZATI O DI DELEGIFICAZIONE: Art. 17 comma 2

1. REGOLAMENTI DI ESECUZIONE: sono emanati quando una legge o un atto avente forza di legge necessita di una disciplina di dettaglio che ne consenta l‟applicazione (nessuna scelta solo si rendono praticabili) (esecuzione di norme comunitarie).

DOMANDA TEST - È possibile un regolamento esecutivo o un regolamento governativo esecutivo di un regolamento comunitario? Ovvio, è Sì! Il regolamento europeo è fonte primaria il regolamento governativo esecutivo è fonte secondaria.

2. REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE: intervengono quando la fonte primaria definisce unicamente le NORME DI PRINCIPIO, lasciando al regolamento l‟attuazione di tali principi (quando è prevista una riserva di legge relativa) → MAGGIORE AUTONOMIA DEL GOVERNO (margine di discrezionalità) – (se non c‟è competenza di legge regionale ed è prevista una riserva di legge relativa per cui è prevista una legge regionale, se c‟è si avrà competenza concorrente e quindi una legge di principio statale e venti leggi regionali attuative diverse, con maggiore autonomia delle regioni).

3. REGOLAMENTI INDIPENDENTI: disciplinano una materia non disciplinata da altra fonte primaria e per le quali la Costituzione non prevede una riserva di legge assoluta o relativa.

DOMANDA TEST – Dov’è la legittimazione in una fonte primaria di un regolamento indipendente? La legittimazione in fonte primaria è la Legge 400/1998, lo stesso art. Art. 17 comma 1 lettera c), che prevede l’esistenza di questa tipologia di regolamento.

In genere MATERIE NUOVE, perché può essere emanato in tempi brevissimi (dell‟ordine di una settimana) e va a colmare una lacuna legislativa.

a. In caso di riserva assoluta perché la fonte regolamentare è esclusa del tutto

b. In caso di riserva relativa perché sarebbe necessario in ogni caso la fonte primaria

4. REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE: è un esempio di attuazione della riserva di legge relativa rinforzata di cui all‟Art. 97 Cost. (riserva di amministrazione) - disciplinano l‟organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, organi statali (es. prefetture – personale P.A.) (gli enti autonomi hanno la loro organizzazione sempre in base alla legge)

I Pubblici uffici

Le relative competenze

Lo stato giuridico del personale della Pubblica Amministrazione (il confine è la contrattazione collettiva - art. 37 Cost.)

Se non fosse stata inventata questa categoria, dovuta alla numerosità di questo tipo di regolamenti (centinaia), sarebbero andati a cadere nella categoria dei regolamenti di attuazione (norma di principio e grande spazio all‟autonomia).

5. REGOLAMENTI AUTORIZZATI O DI DELEGIFICAZIONE: la disciplina originaria inizialmente dettata con fonte primaria è, ad un certo punto, delegificata ad una fonte secondaria. Si passa da una legge a un regolamento perché la fonte secondaria è molto più maneggevole e flessibile di quella primaria.

ATTENZIONE: Non esiste un regolamento, per quanto “forte” esso sia che possa abrogare una legge, violerebbe il principio di gerarchia. Nessun regolamento può abrogare una legge. La gerarchia funziona sempre! Viene emanata una LEGGE DI AUTORIZZAZIONE dal parlamento (che non è la legge di delegazione), è per questo che si chiamano regolamenti autorizzati, che autorizza il Governo ad

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emanare un regolamento che sostituirà la disciplina della normativa primaria, ma solo dal momento in cui entra in vigore scatterà l‟abrogazione disposta dalla legge di autorizzazione.

DOMANDA TEST – Qual è la differenza tra legge di delega e legge di autorizzazione? Con la prima il Parlamento delega il Governo a disciplinare con atti aventi forza di legge alcune materie per competenza di carattere tecnico, mentre la seconda autorizza il Governo ad emanare un regolamento che sostituirà la disciplina della normativa primaria, ma solo dal momento in cui entra in vigore scatterà l’abrogazione disposta dalla legge di autorizzazione.

La legge di autorizzazione ha un doppio contenuto:

Abroga la legge esistente

Disciplina i principi e i criteri direttivi cui deve conformarsi il regolamento

ATTENZIONE: la legge abroga la legge esistente dal momento in cui entrerà in vigore il regolamento altrimenti ci sarebbe un vuoto normativo (ABROGAZIONE CON DECORRENZA RINVIATA). (In qualunque momento il legislatore può rilegificare e disciplinare la materia con legge e sostituire il regolamento).

Se uno non conosce bene la materia sembra che scardini il principio di gerarchia delle fonti, ma la delegificazione avviene tramite la legge di autorizzazione.

REGOLAMENTI MINISTERIALI ED INTERMINISTERIALI

Legge 400/1988 Art. 17 comma 3

Deliberati da uno (ministeriali - D.M.) o più ministri (interministeriali - D.P.C.M.)

I regolamenti ministeriali non possono entrare in contrasto con i regolamenti governativi (Principio di gerarchia)

Si può per esempio usare questo tipo di regolamento per costruire un ministero.

La legge può conferire ai singoli ministri il potere di adottare regolamenti nelle materie di competenza:

Se sono di un singolo ministro → REGOLAMENTI MINISTERIALI → D.M.

Se sono di più ministri → REGOLAMENTI INTERMINISTERIALI → D.P.C.M.

Nel sistema delle fonti sono gerarchicamente subordinati ai regolamenti governativi e l‟eventuale contrasto ne determina l’invalidità.

N.B.: se un ministero emana un regolamento interministeriale poi non può andare contro a questo con un regolamento ministeriale.

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REFERENDUM

Consente l‟esercizio diretto della SOVRANITA’ POPOLARE.

Espressione dell‟art. 1 della Cost. con Petizione al Parlamento e Iniziativa Legislativa.

Votazione deliberativa con cui un quesito viene sottoposto al corpo elettorale ed ha diverse forme e diversi effetti: CONSULTIVI (solo pareri es. 1989 Parlamento europeo) DECISIVI o DELIBERATIVI (incidono sull‟ordinamento). Esprimono la volontà della maggioranza.

È l’unico istituto di democrazia diretta, mentre la regola del nostro ordinamento è la democrazia di tipo rappresentativo, cioè i cittadini eleggono i loro rappresentanti che li rappresenteranno senza vincolo di mandato.

Per votare i referendum è sufficiente aver compiuto il 18° anno di età, come per la Camera dei deputati.

Può essere di due tipi: referendum costituzionale e referendum abrogativo.

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Consultazione della popolazione in relazione ad una determinata MODIFICA DELLA COSTITUZIONE (Art. 138 Cost.)

Può essere richiesto entro 3 mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale, quando NON sia stata approvata in seconda deliberazione con la maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, da 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali o 1/5 dei deputati o senatori.

Quando arriva alla votazione è sufficiente che la proposta raggiunga la maggioranza dei voti (indipendentemente dal quorum costitutivo o strutturale).

REFERENDUM ABROGATIVO

Consultazione della popolazione in relazione all‟ABROGAZIONE ESPRESSA di una o più norme primarie

(Art. 75 Cost.)

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

FONTE PRIMARIA DEL DIRITTO CHE HA AD OGGETTO LE STESSE FONTI PRIMARIE (Leggi, Decreti-Legge e Decreti Legislativi) – NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM ABROGATIVO I REGOLAMENTI DEGLI ORDINI COSTITUZIONALI per il principio di competenza -

Consultazione per richiedere se il corpo elettorale sia favorevole o meno all‟abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge (decreto legge o decreto legislativo)

Può essere considerato innovativo se si considera che l‟abrogazione di una legge comporti l‟entrata in vigore di quella precedente.

E‟ disciplinato dalla Legge 25 maggio 1970, n. 352 - Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

L‟iniziativa è assunta da 10 promotori che si presentano all‟ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione per verbalizzare il quesito. Da quel momento decorrono i 3 mesi per la raccolta delle firme.

Può essere richiesto da:

1. 500.000 elettori

2. 5 Consigli Regionali ( che deliberano a maggioranza assoluta dei componenti ). Questo per consentire alle regioni di abrogare fonti normative statali che pregiudicano la loro competenza. In questo caso la

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richiesta deve anche riportare l‟indicazione dei delegati del consiglio regionale che provvedono al deposito.

Non si vuole che una minoranza parlamentare possa andare ad incidere su una fonte del diritto già in vigore (legge ordinaria o atto avente forza di legge), espressione della volontà della maggioranza parlamentare.

o Devono indicare:

I termini del quesito L‟indicazione della legge o atto avente forza di legge che si vuole abrogare.

Quindi, dopo AVER PROPOSTO UN QUESITO e RACCOLTO LE FIRME ( entro 3 mesi ), LA PROPOSTA REFERENDARIA DEVE ESSERE SOTTOPOSTA SECONDO LA LEGGE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ E DI AMMISSIBILITA’.

Il controllo di legittimità è anche previsto per il referendum costituzionale.

Non possono essere oggetto di referendum:

1. Le fonti costituzionali (richiedono il procedimento aggravato)

2. Le leggi regionali

3. Fonti normative secondarie (regolamenti governativi)

4. Leggi atipiche (es. legge sull‟amnistia e indulto)

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ DEL REFERENDUM (FORMALE)

L’ufficio centrale per il referendum esamina:

Il NUMERO e la VALIDITA’ delle firme presentate (identificazione) se ad iniziativa popolare

IL RISPETTO DEL TERMINE DI 3 MESI per la raccolta delle firme

LA VALIDITA’ delle deliberazioni dei consigli regionali (a maggioranza) se presentato dalle regioni

LA QUALIFICAZIONE di legge o atto avente forza di legge degli atti normativi oggetto di richiesta referendaria

E può disporre:

L‟UNIFICAZIONE di più richieste referendarie che rappresentino uniformità o analogia di materia.

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM istituito presso la CORTE DI CASSAZIONE ( giudizio formale )

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’

CORTE COSTITUZIONALE Controlla il rispetto dei limiti

( giudizio sostanziale )

INDIZIONE

Avviene con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA in seguito ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri (se i due

giudizi hanno dato esito positivo)

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L‟INTERRUZIONE del procedimento qualora le norme sottoposte a referendum siano state nel frattempo abrogate.

Se l‟iter per la proposta di un referendum non va a buon fine o comunque è in corso al termine della legislatura il tutto viene meno, non viene solo sospeso. Occorre ripartire dall‟inizio con la nuova legislatura: affinché il referendum arrivi alla votazione l‟iter deve essere concluso all‟interno della stessa legislatura.

Che il referendum abbia AD OGGETTO LA NUOVA DISCIPLINA, se le vecchie norme sono state abrogate da disposizioni che non ne modificano gli aspetti sostanziali (trasferimento del quesito referendario alla nuova disciplina).

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO

La CORTE COSTITUZIONALE esamina:

Il rispetto dei limiti di cui all‟art. 75 della Cost. - LIMITI ESPRESSI -

Il rispetto di altri limiti elaborati dalla Corte stessa (in questa fase) - LIMITI IMPLICITI -

I promotori del referendum o i delegati regionali possono presentare memorie alla Corte per sostenere l‟ammissibilità del referendum.

IL REFERENDUM E‟ UNA FONTE PRIMARIA E PUO‟ ESSERE IMPUGNATO DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE (ART. 134 COST.) LA CORTE HA DISTINTO QUINDI LA VERIFICA (AMMISSIBILITA‟) DAL CONTROLLO DI LEGITTIMITA‟ (VERIFICA DEI LIMITI)

La Corte Costituzionale può dichiarare l‟illegittimità costituzionale:

1. Verificando il controllo di legittimità dell‟ufficio centrale per il referendum (VIZI FORMALI).

2. Se il referendum abrogativo fa valere una norma precedentemente considerata incostituzionale.

LIMITI STABILITI DALLA COSTITUZIONE – ESPRESSI

L’art. 75 Cost. prevede espressamente che non possano essere sottoposte a referendum le leggi:

TRIBUTARIE DI BILANCIO DI AMNISTIA DI INDULTO DI AUTORIZZAZIONE A RATIFICARE TRATTATI INTERNAZIONALI

LIMITI ELABORATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE – IMPLICITI

Il quesito referendario deve essere UNIVOCO, CHIARO, OMOGENEO (Corte Cost. Sent. 47 del 1990)

La Corte costituzionale ha definito le caratteristiche che deve avere il quesito referendario:

1. UNIVOCITA‟: la domanda deve consentire un‟alternativa secca tra il SI e il NO (tra mantenimento e abrogazione della disciplina).

2. OMOGENEITA‟: deve trattare una materia omogenea, non sono ammessi più quesiti differenti, non contradditorio. Es. non è stato giudicato ammissibile un referendum che trattasse l‟articolo del codice civile che trattasse sia della materia della caccia che di quella della pesca.

3. CHIAREZZA: l‟elettore deve essere posto nella condizione di capire qual è l‟oggetto e la conseguenza del referendum. Deve essere chiaro qual è l‟articolo della legge o atto avente la forza di legge che si vuole abrogare. Sta all‟elettorato passivo il compito di informarsi sul contenuto del quesito referendario.

La Corte però ha riconosciuto l’ammissibilità di referendum che, intervenendo su singole parole o disposizioni, modificano il significato complessivo della norma (c.d. REFERENDUM MANIPOLATIVI)

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NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM:

1. Norme Costituzionali o altre leggi costituzionali

2. Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato

3. Leggi collegate strettamente a quelle vietate dall’art. 75 Cost. (leggi di esecuzione dei trattati internazionali, leggi finanziarie)

4. Leggi obbligatorie o necessarie (a volte però è possibile ammettere il referendum – es.: legge elettorale, che non può essere oggetto di referendum abrogativo in senso assoluto - abrogata totalmente – ma solo in riferimento a singole disposizioni)

5. Leggi a contenuto comunitariamente vincolato: es. legge di recepimento di una direttiva comunitaria.

INDIZIONE, VOTO e PUBBLICAZIONE

INDIZIONE → Avviene con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA in seguito ad una deliberazione del CONSIGLIO DEI MINISTRI

VOTAZIONE

Si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

L‟ABROGAZIONE della norma oggetto di referendum avviene se:

Lo scrutinio finale andrà all‟UFFICIO CENTRALE che controlla il quorum costitutivo e somma i SI e i NO. Nel referendum costituzionale non c‟è il quorum costitutivo ma si fa solo la somma dei SI e dei NO. La dottrina ha indicato la necessità del quorum costitutivo nel referendum abrogativo nel fatto che la fonte primaria da abrogare sia già in vigore, contrariamente al caso del referendum costituzionale, in cui la fonte oggetto di quesito referendario non è ancora in vigore, e quindi si vuole che ci sia una partecipazione rappresentativa per andare ad abrogare una fonte del diritto, espressione della volontà della maggioranza parlamentare eletta, già vigente.

PUBBLICAZIONE

ESITO POSITIVO (ABROGAZIONE)

L‟Abrogazione è dichiarata con D.P.R. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

Ha effetto dal giorno successivo (può essere differito per un termine non superiore a 60 giorni).

ESITO NEGATIVO (NON ABROGAZIONE)

Comunque pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dal Ministro della Giustizia.

UNA NUOVA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO DELLA STESSA FONTE PRIMARIA NON PUO‟ ESSERE RIPRESENTATA PRIMA DI 5 ANNI (quando vincono i NO). Se il quorum non è raggiunto la consultazione non è valida e non si applica tale vincolo.

L‟abrogazione ha efficacia solo per il futuro, per i rapporti giuridici ancora pendenti resta in vigore la norma abrogata fino al loro esaurimento.

E‟ favorevole all‟abrogazione la META’ + 1 dei VOTI VALIDAMENTE

ESPRESSI (Quorum Deliberativo o Funzionale)

Partecipa al voto la META’ + 1 DEGLI AVENTI DIRITTO

AL VOTO (Quorum Costitutivo o Strutturale)

CONDIZIONE DI VALIDITA’ DEL

REFERENDUM

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Può esserci anche un REFERENDUM RELATIVO A MODIFICAZIONI TERRITORIALI: consultazione delle popolazioni interessate in previsione di modifiche territoriali riguardanti Regioni, Provincie e Comuni ( Art. 132 Cost. ).

Differenze tra REFERENDUM COSTITUZIONALE E ABROGATIVO:

Le DUE DIFFERENZE principali tra referendum abrogativo e referendum costituzionale sono:

controllo di ammissibilità

iniziativa parlamentare

quorum costitutivo

Il controllo di legittimità è previsto per entrambi i tipi di referendum, mentre quello di ammissibilità solo per l‟abrogativo.

Il referendum costituzionale può essere richiesto anche da 1/5 dei deputati o senatori mentre quello abrogativo non può essere chiesto dal Parlamento.

Per la validità del referendum costituzionale è sufficiente la maggioranza dei voti indipendentemente dal quorum costitutivo o strutturale. Per la validità del referendum abrogativo è necessaria la metà + 1 degli aventi diritto al voto (quorum costitutivo) e il voto favorevole della metà + 1 dei voti espressi (quorum deliberativo).

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IL PARLAMENTO

Il Parlamento è l'organo immediatamente rappresentativo del popolo, in quanto eletto a suffragio universale e diretto. Esso è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, secondo il modello del bicameralismo perfetto in cui entrambi i rami del Parlamento esercitano separatamente le medesime funzioni.

La Camera dei deputati è composta di 630 membri eletti a suffragio universale e diretto, mentre il Senato della Repubblica è formato da 315 membri eletti a suffragio universale e diretto, ma su base regionale. Il Senato è composto, oltre che dai membri elettivi, dai senatori a vita di diritto (gli ex Presidenti della Repubblica) e dai senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica (in numero non superiore a cinque) per aver illustrato la Patria "per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario" (art. 59 Cost.).

PARLAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

numero 630 deputati 315 senatori

+ senatori di diritto (4) e senatori di diritto e a vita (2)

età minima

25 anni 40 anni

elezione a suffragio universale e diretto dai cittadini che abbiano compiuto 18

anni

a suffragio universale e diretto dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni + senatori di diritto e senatori di diritto e

a vita

durata 5 anni 5 anni

La durata della legislatura è di cinque anni, ma in seguito ad una crisi di Governo il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente le Camere, o una sola di esse, sentiti i loro Presidenti (Art. 88, comma I, Cost.). L'elezione delle nuove Camere avviene entro settanta giorni dalla fine delle precedenti (per scadenza della legislatura o scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica) e fino alla loro prima riunione, che deve avvenire entro venti giorni dalle elezioni, sono prorogati i poteri delle precedenti.

Durante la prorogatio, le camere devono limitarsi all'esercizio degli atti di ordinaria amministrazione, integrati con quegli atti che, pur caratterizzati da un alto tasso di politicità, come la conversione dei decreti legge o l'approvazione della legge di bilancio, risultano indifferibili. Diversa dalla prorogatio dei poteri delle Camere è la proroga della loro durata in carica che l'art. 60 Cost. consente soltanto in caso di guerra, con apposita legge.

Art. 60 Cost.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Ciascuna Camera elegge tra i propri membri un PRESIDENTE e i componenti dell'UFFICIO DI PRESIDENZA (art. 63 Cost.). L'elezione del Presidente avviene con scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi alla Camera dei deputati e a maggioranza assoluta al Senato. L'ampia maggioranza richiesta ha lo scopo di assicurare che il Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni, garantisca l'imparziale direzione e programmazione dei lavori parlamentari e non sia unicamente espressione della maggioranza politica.

Il Presidente rappresenta unitariamente la camera e, inoltre:

programma i lavori parlamentari (qualora non vi sia accordo tra i presidenti dei gruppi parlamentari);

dirige le discussioni;

garantisce il rispetto del regolamento;

assicura il mantenimento dell'ordine all'interno della Camera;

applica le sanzioni disciplinari ai parlamentari in caso di infrazioni.

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Non attengono al funzionamento della Camera ma alla qualifica del Presidente come organo imparziale (super partes) il potere di nomina dei componenti di alcune amministrazioni indipendenti o il potere di supplenza del Presidente del Senato in caso di impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio di presidenza (al Senato prende il nome di Consiglio di presidenza), composto oltre che dal Presidente stesso, dai vicepresidenti, che lo sostituiscono ogni volta sia necessario, dai questori che sovrintendono all'ordine interno e dai segretari che lo assistono nelle attività relative ai lavori d'assemblea. Tutti i componenti dell'Ufficio di presidenza sono eletti dall'assemblea, secondo regole che garantiscano la rappresentanza delle minoranze.

L'alto numero dei componenti delle Camere comporta la necessità di articolazioni interne.

Innanzitutto, i GRUPPI PARLAMENTARI riuniscono i deputati o senatori che appartengono al medesimo movimento politico. Ogni gruppo parlamentare deve essere costituito da almeno venti deputati o dieci senatori; l'adesione ad un gruppo è obbligatoria e coloro che non fanno parte di alcun gruppo parlamentare compongono un unico gruppo definito "misto". Il gruppo parlamentare svolge funzioni essenzialmente politiche, in relazione all'elaborazione della condotta da tenere nelle discussioni, e la partecipazione ad esso non crea alcun vincolo giuridico, stante la libertà di ciascun parlamentare di cambiare gruppo durante la legislatura, ma può determinare una responsabilità politica verso il partito di appartenenza.

Il gruppo parlamentare designa tra i suoi membri i componenti delle commissioni e il Presidente del gruppo partecipa alla definizione del programma dei lavori parlamentari e degli ordini del giorno che spettano alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari. Quest'ultimo è un organo collegiale formato dal Presidente della assemblea e dai Presidenti di tutti i gruppi parlamentari, (ma può comprendere anche i vicepresidenti dell'assemblea e solo alla Camera anche i presidenti delle commissioni) il cui compito principale è quello di stabilire il ritmo dei lavori e gli oggetti su cui l'assemblea deve decidere, attraverso la definizione dell'ordine del giorno.

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COMMISSIONI PARLAMENTARI

Le Camere si articolano ancora in commissioni e giunte, entrambe composte in modo proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari.

Le COMMISSIONI possono essere:

TEMPORANEE, se durano in carica solo il tempo necessario a svolgere specifici compiti, come le commissioni d'inchiesta (art. 82 Cost.);

PERMANENTI, se rimangono in carica per tutta la legislatura, o fino alla cessazione della Camera di appartenenza, e partecipano sia alla funzione legislativa sia alla funzione di indirizzo e controllo nei confronti del Governo;

MONOCAMERALI, composte di membri di una sola camera;

BICAMERALI (art. 126 Cost.), composte da deputati e senatori in eguale numero ed in misura proporzionale alla consistenza dei relativi gruppi nella Camera di appartenenza; esse consentono di superare il rigido dualismo fra le Camere, permettendo l'univoco esercizio del potere parlamentare in delicate materie. La Costituzione prevede un'unica commissione bicamerale (Commissione per le questioni regionali), mentre altre sono state istituite con legge o con semplice deliberazione delle Camere.

Art. 126 Cost.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. … OMISSIS …

Commissioni d’inchiesta, sono create ad hoc per svolgere inchieste specifiche ai sensi dell‟art. 82 Cost. come, ad esempio, la commissione parlamentare d‟inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, istituita con la legge 19 ottobre 2001, n. 386. Hanno un potere molto ampio perché possono svolgere le stesse funzioni tipiche dell‟autorità giudiziaria.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria

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GIUNTE PARLAMENTARI

Le giunte sono ORGANI PERMANENTI (durano tutta la legislatura) che esercitano funzioni strumentali all'organizzazione e al funzionamento interno delle Camere: infatti sono sempre monocamerali. I componenti sono nominati dal presidente della camera di appartenenza, rispettando, per quanto possibile, le proporzioni tra i gruppi. Hanno competenze specifiche nelle seguenti materie:

regolamento

elezioni

autorizzazioni a procedere

questioni comunitarie

Le più significative e le loro funzioni sono le seguenti:

la giunta per il regolamento, molto importante, che propone all'assemblea le modifiche al regolamento (regolamenti degli organi costituzionali – Camera e Senato) ed esprime pareri sull'interpretazione dello stesso;

la giunta delle elezioni, che accerta la regolarità delle operazioni elettorali, la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e l'inesistenza di cause di incompatibilità in capo ai parlamentari eletti;

la giunta per le autorizzazioni a procedere (che al Senato svolge anche le funzioni della giunta delle elezioni e prende il nome di giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), che esamina le richieste di applicazione ad un parlamentare di misure restrittive delle libertà personali (perquisizioni, intercettazioni, sequestro di corrispondenza o limitazioni alla libertà personale ex art. 68 Cost.) e sottopone all'assemblea una proposta di delibera; esamina anche le richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Governo per i reati ministeriali.

la giunta per le questioni comunitarie, che esamina le questioni attinenti alla materia dell‟Unione Europea.

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

In ipotesi tassativamente previste dalla Costituzione (artt. 83, 85, 90, 91, 104, 135) il Parlamento è convocato in seduta comune, cioè da tutti i deputati (630) più tutti i senatori (315+6):

per l'elezione del Presidente della Repubblica, con l'integrazione di tre delegati per ciascuna Regione (uno solo per la Valle d'Aosta) – Art. 85 Cost.;

per ricevere il giuramento del Presidente della Repubblica ed ascoltare il suo messaggio di insediamento.

per l'elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale – Art. 135, comma I, Cost.;

per l'elezione di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura – art. 104 Cost.;

per la delibera di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;

per l'approvazione, ogni nove anni, di una lista di 45 cittadini, aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, tra i quali vengono estratti a sorte i sedici giudici aggregati della Corte costituzionale per il giudizio sulla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica;

Il Parlamento in seduta comune non è la mera riunione delle due Camere, ma è una riunione di parlamentari nella quale esse non mantengono le proprie individualità, dando origine ad un soggetto nuovo, presieduto dal Presidente della Camera e che si avvale del regolamento, della sede e degli uffici della Camera dei Deputati.

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Le garanzie di indipendenza del Parlamento

Il Parlamento gode di alcune garanzie finalizzate ad assicurare la piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni:

potere di auto-organizzazione, in quanto l'art. 64 Cost. stabilisce che "ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti". Tale riserva di regolamento oltre a sottrarre la disciplina dell'organizzazione e dell'attività parlamentare alle altre fonti, esclude il controllo esterno sulle norme in esso contenute: la Corte Costituzionale ha infatti escluso il suo sindacato sui regolamenti parlamentari (sentenze n. 78 del 1984 e n. 154 del 1985) che sono, dunque, fonti primarie a competenza riservata;

autonomia finanziaria e contabile, ossia le Camere approvano un proprio bilancio e determinano autonomamente le risorse finanziarie necessarie per le proprie attività;

immunità della sede, giacché l'accesso alle sedi delle Camere è subordinato ad un'autorizzazione da parte delle stesse, con la conseguenza che risultano inviolabili anche alle forze pubbliche, dal momento che il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno di ciascuna Camera spetta al relativo Presidente che si avvale di reparti militari speciali posti alle sue dipendenze;

autodichìa o giustizia domestica, poiché le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Camere sono sottratte al giudice comune e sono riservate ad organi interni alle stesse.

VOTAZIONI IN PARLAMENTO

CONTEGGIO DEGLI ASTENUTI

È un elemento che differisce tra Camera e Senato e viene applicata a seconda del collegio votante. Alla Camera dei deputati il regolamento prevede che gli astenuti siano considerati come non votanti, come se fossero assenti, quindi abbassano il quorum deliberativo. Se qualcuno si astiene è come se non votasse. Al Senato la maggioranza dei votanti, secondo il regolamento, prevede che gli astenuti siano considerati come votanti e quindi, se occorre una maggioranza dei votanti e se gli astenuti contano come votanti, gli astenuti contano come se avessero votato NO.

Astenersi al Senato equivale a votare NO, astenersi alla Camera dei deputati non ha rilevanza, è come non votare.

Esempio: in una decisione in cui il 49% dei votanti sono favorevoli, il 26% sono contrari ed il 25% sono astenuti, cosa succede? Vi sono due ipotesi:

1. Considerati come non votanti, alla Camera, gli astenuti, i favorevoli sono la maggioranza, dato il numero legale, e quindi vincono la votazione.

2. Se invece gli astenuti sono considerati come votanti, è il caso del Senato, i loro voti si vanno a sommare a quelli dei contrari e quindi i voti favorevoli sono in minoranza e la deliberazione non passa.

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L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Il rapporto tra l'ordinamento internazionale, come insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli stati, e l'ordinamento interno si svolge sulla base della separazione dei due ordinamenti: infatti, la produzione normativa dell'uno non determina di per sé conseguenze normative nell'altro.

CARATTERI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

La base sociale non è costituita da persone fisiche ma da entità collettive (gli stati)

Non c’è un ente che si ponga nei confronti dei consociati in posizione sovraordinata (tutti gli stati si pongono in posizione paritaria tra di loro indipendentemente dalle dimensioni e dalla popolazione)

Non ha un organo legislativo che produca norme aventi come destinatari tutti i soggetti (il diritto viene creato per consuetudine o volontà di accordi)

Manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie fra i soggetti (non c‟è un principio ordinatore – la regola è l‟uso della forza come estrema ratio)

La protezione degli interessi dei soggetti (singoli stati) è affidata all‟autotutela (uso della forza)

LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Le norme di diritto internazionale generale: norme di origine consuetudinaria (fonti fatto) che obbligano tutti i soggetti dell‟ordinamento

Le norme di diritto internazionale particolare: norme di origine pattizia (trattati e accordi) che vincolano solo gli stati che le sottoscrivono

TEORIE DEI RAPPORTI FRA ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI STATALI

La CONCEZIONE MONISTA: unità degli ordinamenti con primato dell‟ordinamento statale o dell‟ordinamento internazionale (originario o derivato rispetto all‟altro) Viene ricondotta a Kelsen.

La CONCEZIONE DUALISTA: ordinamento statale e ordinamento internazionale come ordinamenti indipendenti e separati Vengono considerati entrambi ordinamenti originari.

GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE PATTIZIA E LA RATIFICA

In diritto internazionale si chiama RATIFICA l‟istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante.

Nel nostro ordinamento legittimato a concludere i trattati è il Governo. In alcuni ordinamenti è previsto, per la ratifica dei trattati internazionali, l‟obbligo del referendum, per cui lo stato non può ratificare se non ha sottoposto la richiesta a referendum (es.: la ratifica del Trattato di Lisbona).

I trattati richiedono, successivamente alla firma, la ratifica seguita dallo scambio degli strumenti di ratifica (trattati bilaterali) o dal deposito di esso presso una delle parti (trattati unilaterali) attraverso la ratifica dello stesso esprime il proprio consenso al essere obbligato da un trattato.

Altri accordi (accordi in forma semplificata) non richiedono la ratifica.

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COME LO STATO ITALIANO CONTRAE OBBLIGHI DI DIRITTO INTERNAZIONALE:

I TRATTATI

L’AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

Art. 80 Cost.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

L’ADATTAMENTO AI TRATTATI

PROCEDIMENTO ORDINARIO: l‟adattamento è prodotto mediante l’adozione di norme interne (sempre leggi), utilizzando in genere fonti di rango legislativo, in ottemperanza agli obblighi internazionali. Gli ordini vengono recepiti con una fonte del diritto interno, quindi vengono riformulati interamente con una legge ordinaria.

PROCEDIMENTO SPECIALE: l‟adattamento è disposto mediante l’ordine di esecuzione, in genere dato con legge ordinaria, senza riformulare o riprodurre gli obblighi internazionali. Molto forzatamente è un po‟ come regolamenti e direttive: nei regolamenti dell‟Unione Europea avviene automaticamente, perché diventano subito fonte del diritto interna, non c‟è neanche il rimando (l‟ordine di esecuzione) previsto per i trattati internazionali. Eventuali modifiche del trattato originario sono fatte automaticamente proprie nell‟ordinamento interno, semplificando il sistema.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ratifica i trattati (art. 87 Cost.)

GOVERNO negozia e firma i trattati

PARLAMENTO autorizza con legge la ratifica dei trattati

(nei casi previsti dall‟art. 80 Cost.)

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L’ADATTAMENTO AUTOMATICO AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI ORIGINE CONSUETUDINARIA

Art. 10 Cost.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

… OMISSIS …

È un adattamento di tipo automatico. Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute sono le norme consuetudinarie. Vale lo stesso discorso delle consuetudini così come già viste nell‟ordinamento nazionale.

LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Il diritto internazionale trae le origini dal Trattato di Vestfalia del 1648, che pose le basi della pace tra papato ed impero. È stato utilizzato molto per la protezione dei diritti umani. Sono stati creati numerosi trattati ed accordi per addivenire ad una protezione dei diritti umani uguale su tutto il territorio mondiale, alla tutela delle situazioni umanitarie.

Caratteristica peculiare del diritto internazionale è l‟assenza di un organo di decisione delle controversie sorte tra stati, ad esempio se tra l‟Italia ed il Ruanda vi è un trattato internazionale e la prima se ne rende inadempiente, non c‟è un giudice che possa esprimere giudizio in merito.

I TRIBUNALI INTERNAZIONALI

Tribunale di Norimberga (1945)

Tribunale di Tokyo (1946)

Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (1993)

Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994)

Corte penale internazionale (Statuto di Roma del 1998, in vigore dal 1/07/2002)

Relativamente ai diritti umani, sono stati creati nel corso della storia dei tribunali per giudicare dei soggetti che si erano macchiati di gravi crimini contro l‟umanità, ad esempio il Tribunale di Norimberga a seguito della sconfitta del Terzo Reich od a quello di Tokyo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Caratteristica di questi tribunali è che essi vengono costituiti dopo che il fatto si è già verificato. In Italia il giudice deve essere naturale e precostituito per legge. La naturalezza del giudice viene meno quando esso viene designato dopo che il fatto è già stato commesso. Questa necessità è sorta perché in quel momento storico non c‟erano dei tribunali sorti per risolvere questo tipo di controversie e lo stesso vale per il processo al dittatore irakeno Saddam Hussein: è stato creato un tribunale speciale ad hoc dopo la commissione dei fatti.

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Per risolvere questi problemi è stata istituita la Corte Penale Internazionale, entrata in vigore il 1° luglio 2002 ed a cui hanno aderito 140 Paesi nel mondo, che dovrebbe servire ad oggi per processare tutti coloro che si macchieranno dei crimini particolarmente efferati da oggi ad andare avanti, risolvendo il problema del giudice naturale precostituito con legge, anche se sono assenti nomi illustri, come ad esempio gli Stati Uniti d‟America, la Cina, l‟India e la Russia e ciò vuol dire che per questi stati non è vincolante.

Altro problema del diritto internazionale è che se lo stato firma un trattato ma poi non fa nulla per ratificarlo gli altri stati non possono imporglielo, perché è ancora un diritto basato su il “pacta sunt servanda”, cioè il rispetto dei principi pattizi, non essendoci strumenti che obbligano gli stati, mantenendo ognuno la propria sovranità. Ad oggi l‟Unione Europea non ha ancora il potere di stipulare trattati per tutta l‟unione e quindi, anche a livello di U.E. abbiamo ancora situazioni diversificate.

L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU)

Dichiarazioni e convenzioni adottate dall‟Assemblea Generale dell‟O.N.U. Carta delle Nazioni Unite del 1945

Gli organi dell‟ONU:

Assemblea generale (192 stati membri)

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Consiglio di sicurezza (15 membri di cui 5 permanenti con diritto di veto). È l‟organo che prende le decisioni. I membri permanenti del Consiglio di sicurezza sono i cinque stati usciti vincitori dalla Seconda guerra mondiale: Cina, Francia, Federazione Russa, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Consiglio economico e sociale

Corte internazionale di giustizia

Segretario generale (Ban Ki-moon)

Caratteristiche ed obiettivi dell‟ONU:

divieto dell‟uso della forza – art. 24 della Carta ONU

uso centralizzato della forza – artt. 42-43 della Carta ONU - peacekeeping

azioni di legittima difesa

L'Organizzazione delle Nazioni, in sigla ONU, spesso abbreviata in Nazioni Unite, è la più importante ed estesa organizzazione intergovernativa: sono, infatti, suoi membri 192 Stati del mondo su un totale di 201. Le Nazioni Unite hanno come fine il conseguimento della cooperazione internazionale in materia di sviluppo economico, progresso socioculturale, diritti umani e sicurezza internazionale. Relativamente alla sicurezza internazionale in particolare hanno come fine il mantenimento della pace mondiale anche attraverso efficaci misure di prevenzione e repressione delle minacce e violazioni ad essa rivolte. La sede centrale delle Nazioni Unite si trova a New York (USA). L'attuale Segretario Generale delle Nazioni Unite è Ban Ki-Moon che ha sostituito Kofi Annan il 1º gennaio 2007. Nel 2001 le Nazioni Unite e il Segretario Generale Kofi Annan furono insigniti del Premio Nobel per la pace, ma già in precedenza altre organizzazioni dipendenti dell'ONU furono premiate con un Nobel per la Pace:

nel 1954 e nel 1981 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR);

nel 1965 il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);

nel 1988 le forze delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. L'Organizzazione delle Nazioni Unite è nata con la carta di San Francisco il 26 giugno del 1945 per cooperare per una vita migliore in tutto il mondo e per la pace, dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale. I membri delle Nazioni Unite sono gli Stati che accettano gli obblighi imposti dal suo statuto e che sono ritenuti in grado di farne fronte. Il 3 luglio 2006 gli Stati membri delle Nazioni Unite sono diventati 192, con l'adesione del Montenegro. Oltre ai 192 stati membri, altre 75 rappresentanze presenziano all'assemblea in qualità di "osservatori delle Nazioni Unite", come la Santa Sede (in rappresentanza della Chiesa cattolica e dello Stato della Città del Vaticano), che gode dello status di "osservatore permanente delle Nazioni Unite" come "stato non membro" e anche l'Autorità Nazionale Palestinese, che gode dello status di "osservatore delle Nazioni Unite" come "entità". Un'organizzazione simile era stata operativa dal 1920 al 1946, con il nome di Società delle Nazioni. Un passo fondamentale per la creazione dell'ONU fu la stipulazione della Carta Atlantica, da parte del Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt e del Primo ministro britannico Winston Churchill; l'evento si svolse il 14 agosto del 1941 a Terranova. Il 26 giugno 1945, a San Francisco, ebbe luogo la Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite. Il 24 ottobre venne firmato lo Statuto da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e dalla maggioranza degli altri 49 firmatari. I membri del Consiglio di sicurezza sono i cinque stati usciti vincitori dalla Seconda guerra mondiale:

Cina

Francia

Unione Sovietica

Gran Bretagna

Stati Uniti La prima Assemblea generale, con la presenza di 51 Stati, si tenne il 10 gennaio 1946 a Londra. Già dal 1945 fu istituita dall'ONU la FAO (Food and Agricolture Organization), allo scopo di ridurre i problemi della fame nel mondo. A Torino c’è una sede dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia dell’ONU.

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IL CORPO ELETTORALE

Il corpo elettorale definisce chi ha diritto di voto, cioè il poter esercitare la sovranità popolare, potere diffuso di cui ogni cittadino ne ha una quota esercitata singolarmente.

La sovranità popolare si esprime attraverso il DIRITTO DI VOTO.

Costituzione -Titolo IV. Rapporti politici

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.(*)

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

NOTE: (*) Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."

Il requisito per essere elettori è essere cittadini italiani:

per nascita

per provvedimento del Ministro dell‟Interno o del Capo dello Stato

per trasmissione del codice dai genitori

attraverso un determinato numero di anni di residenza.

ed aver compiuto la maggiore età (18 anni).

Il diritto di voto può essere limitato, e quindi si perde:

per incapacità civile

per sentenza penale inderogabile limitandola ai casi determinati dalla legge (non vale per tutti i condannati).

Non è più rilevante il sesso: tutti i cittadini, uomini e donne, hanno pari diritto di voto. Il 48 è stato il primo articolo a sancire questo diritto, il voto a suffragio universale diretto a tutto il corpo elettorale (a tutte le persone umane) fu espresso solamente nel referendum del 2 giugno 1946 con la scelta monarchia/repubblica e l‟elezione dei componenti dell‟assemblea costituente.

Il voto è

personale, cioè non si può delegare: ogni cittadino deve esercitarlo personalmente

uguale: una testa, un voto

è l‟unico caso in cui tutti i cittadini sono considerati allo stesso modo: in un condominio si vota per millesimi, in una società per azioni si vota per quote azionarie, cioè in base al peso economico. Solo nelle istituzioni pubblico si dà questo peso alla singola persona umana, indipendentemente dalle condizioni culturali, sociali o professionali

libero: la libertà, di pensiero come di espressione del voto, è tale se l‟elettore davvero si è formato una coscienza libera, che non è stata plagiata o condizionata, ad esempio, da un solo mezzo di informazione (es.: le elezioni in Bulgaria durante la dittatura, caratterizzate dall‟unanimità dovuta alle pressioni propagandistiche del regime, o, più recentemente, da quelle in Egitto sotto Mubarak)

segreto: la segretezza è altrettanto importante perché se viene a mancare l‟elettore potrebbe essere condizionato a non votare liberamente (es.: regola per cui il cellulare non può essere introdotto nella cabina elettorale, eventuale strumento per trasmettere al di fuori la preferenza accordata)

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Il voto è un dovere civico. Nel 1948, per un primo periodo, si previde che il voto fosse un dovere giuridico, che in caso di inosservanza comportava una sanzione: veniva riportata l‟assenza al voto sulla scheda elettorale per valutare la buona condotta, per i dipendenti pubblici ciò aveva un peso e costituiva un incentivo alla partecipazione popolare al voto. Questi vincoli sono stati successivamente aboliti, attualmente non ci sono sanzioni previste dalla legge per l‟assenza partecipativa al voto.

La Circoscrizione Estero in realtà si è dimostrata un fallimento perché un cittadino che risiede in Australia o in Sudamerica da trenta o quarant‟anni non ha piena coscienza della realtà nazionale ed il voto si è prestato spesso a brogli o altri problemi che, di fatto, indirizzavano il voto verso soggetti poco trasparenti o collegati ad organizzazioni malavitose.

È possibile la doppia cittadinanza.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Questo articolo in un‟unica riga va a coprire una realtà importantissima che è il collegamento tra la cosiddetta società civile, la cittadinanza, e l‟espressione del diritto di voto: si enuncia una libertà.

Come si trasforma il voto dei cittadini in una poltrona parlamentare od in un posto al governo? La mediazione dei partiti politici diventa essenziale. La Costituzione la disciplina in modo così semplice perché, dopo l‟esperienza della dittatura e del partito fascista, istituzione che aveva soppiantato tutte le altre dello Stato, i costituenti hanno voluto essere leggerissimi, lasciando i partiti politici il più possibile liberi, non chiedendone neanche il riconoscimento dalla Prefettura come per le altre associazioni.

Il partito politico è un‟associazione non riconosciuta di diritto privato.

Il metodo democratico è lasciato completamente alla libertà delle associazioni partitiche che concorrono a determinare la politica nazionale attraverso la legge elettorale, che pone le condizioni ed i termini di chi può candidarsi ed essere eletto, e rappresenta come il voto dei cittadini si trasforma in seggio, cioè in un posto in Parlamento.

IL SISTEMA ELETTORALE

I due modelli di base del sistema elettorale sono il sistema maggioritario ed il sistema proporzionale.

I nostri costituenti non dissero nulla in merito al sistema elettorale, ma pensavano al sistema proporzionale, e la prima attuazione della Costituzione fu una legge elettorale pienamente proporzionale, sistema che trasforma i voti in seggi proporzionalmente, rispecchiando la società civile, in modo che anche i piccoli partiti possano avere la possibilità di essere rappresentati in Parlamento.

Una volta eletti i vari rappresentanti devono trovare un accordo per formare una maggioranza parlamentare che sostenga il governo e le dia la propria fiducia. Nel sistema proporzionale succedeva che chi andava a votare non poteva sapere chi sarebbe stato poi eletto a capo del governo, cosa che attualmente non succede con il sistema maggioritario. Il sistema proporzionale ha dei vantaggi enormi perché ciascun cittadino si sente rappresentato, ma degli svantaggi altrettanto notevoli perché crea disgregazione: ognuno vuole perseguire la propria identità e rende poi abbastanza complesso creare una maggioranza solida e coesa. Vi erano la cd. “coalizioni pentapartito” o “esapartito” ed i governi cadevano in continuazione, fino ad arrivare agli anni ‟80 in cui ci fu un referendum sulla legge elettorale che, come referendum manipolativo, portò al passaggio dal sistema proporzionale al sistema maggioritario. Il sistema maggioritario comporta la suddivisione del territorio in Circoscrizioni elettorali. Ad esempio: la provincia di Cuneo è suddivisa in quattro circoscrizioni elettorali, in ognuna l‟elettore può eleggere due deputati e un senatore; sono messe in palio queste cariche; in ogni circoscrizione si guarda quanti voti ha ottenuto un partito o l‟altro e, chi ne ha di più, relativamente a tutti gli altri, prende tutto e gli altri niente. La percentuale più alta di voti è quella che vince e prende tutto, il sistema premia le coalizioni. A livello nazionale, andando a prendere tutti quelli che hanno vinto nelle circoscrizioni, si sommano i seggi e si forma la maggioranza. Il sistema maggioritario tende a “tagliare” tutte le minoranze che sono destinate a scomparire dalla scena politica.

SISTEMA VIGENTE

A parte le regioni a statuto speciale (Valle d‟Aosta) e la circoscrizione estero, che hanno regole particolari, è prevista la presenza di “liste coalizzate”: non riuscendosi ad andare verso un vero sistema maggioritario si è cercato di favorire le liste coalizzate, quindi per l‟assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere sommando tutti i voti in tutte e 19 le regioni e almeno il 10% dei voti validi ed almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 2%, cioè per le liste coalizzate esiste una soglia di sbarramento del

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2%. Il fine è quello di incentivare la coalizzazione e far sparire i gruppi parlamentari piccoli. Se invece i partiti non vogliono coalizzarsi devono continuare a correre come prima: con la soglia del 40%. Altra caratteristica che ha portato ad un risultato un po‟ abnorme è quella che prevede un fortissimo “premio di maggioranza”, per cui il premio di maggioranza scatta nel caso di una coalizione od un singolo partito che ha ottenuto, sommando i voti di tutte le regioni, la maggioranza relativa; se come lista coalizzata ottiene quindi un premio enorme e questo ha portato all‟attuale maggioranza così forte alla Camera. Il premio consiste nell‟assegnazione alla lista di 340 seggi, secondo il normale criterio proporzionale i seggi assegnati sarebbero di meno. Con questo premio di maggioranza, in sostanza, il sistema è diventato un maggioritario mascherato da proporzionale, perché sembra che sia proporzionale, ma con un così forte premio di maggioranza diventa maggioritario. Se questo sistema della coalizione lo sommiamo al fatto che i partiti coalizzati si nominano i candidati e quindi non c‟è nessun voto di preferenza dei cittadini si capisce come chi vince le elezioni ha il notevole potere di scegliersi 340 deputati a cui garantire il seggio ed i cittadini, alla fine, non sanno neanche chi hanno eletto.

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IL GOVERNO

ESERCITA LA FUNZIONE ESECUTIVA ed anche quelle di INDIRIZZO POLITICO e AMMINISTRATIVE E‟ un organo complesso che ha sede a Palazzo Chigi.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

CONSULTAZIONE (1° Fase)

Consente al Presidente della Repubblica di individuare la persona a cui affidare l‟incarico di formare il nuovo governo (Presidente del Consiglio)

E‟ una PRASSI che si è affermata nel tempo. E‟ una fase NON ISTITUZIONALIZZATA (non è prevista dalla Costituzione)

La prassi costituzionale prevede la CONSULTAZIONE di:

Presidente delle due Camere

Ex Presidenti della Repubblica

Ex Presidenti delle due Camere

Capigruppo parlamentari

Segretari e presidenti dei partiti

Altre personalità da cui si ritenga di poter ricevere utili informazioni (esempio: partiti, sindacati)

In passato il Presidente del Consiglio era scelto solo dal Presidente della Repubblica. Oggi la consultazione ha un significato diverso in relazione alla legge elettorale.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO (2° fase)

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Il Presidente della Repubblica AFFIDA L’INCARICO alla persona che ritiene possa ottenere la fiducia in Parlamento.

L‟incarico è ACCETTATO CON RISERVA perché non si sa se si riesce a formare il governo. Si può di nuovo rimettere l‟incarico nelle mani del PdR.

INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEI COMPONENTI DEL GOVERNO (3° fase)

Il Presidente del Consiglio incaricato ACCETTA l‟incarico con RISERVA con la possibilità di rinunciare all‟incarico qualora non riuscisse a formare il governo.

Il Presidente del Consiglio SCEGLIE I COMPONENTI della futura compagine governativa (anche non parlamentari) - Definisce il programma politico, effettua la ripartizione dei ministri.

Il Presidente del Consiglio incaricato si RIPRESENTA al Presidente della Repubblica e la RISERVA VIENE SCIOLTA (si comunica l‟elenco dei ministri al PdR).

Terminate le consultazioni l’incaricato può:

Rinunciare all’incarico

Accettare l’incarico e sciogliere la riserva.

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NOMINA E GIURAMENTO (4° fase)

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica NOMINA:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

I Ministri su proposta del PdC che possono essere con portafoglio o senza portafoglio.

LA NOMINA avviene attraverso un DECRETO DI NOMINA che deve essere CONTROFIRMATO dal Presidente del Consiglio entrante. All‟atto della nomina il PdC presenta al PdR la LISTA DEI MINISTRI il quale emette i decreti di nomina

I Ministri ed il Presidente del Consiglio ASSUMONO LE FUNZIONI solo dopo aver prestato GIURAMENTO nelle mani del Presidente della Repubblica – ART. 93 Cost.

Formula rituale del giuramento: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione” (divieto di mandato imperativo. Si deve fare l‟interesse degli elettori e non del partito).

Ora il Governo è formato però deve recarsi davanti a ciascuna camera per OTTENERE LA FIDUCIA.

LA LEGGE 400/1988 ART. 1 HA DISPOSTO CHE IL DECRETO DI NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIA CONTROFIRMATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ENTRANTE INSIEME AL DECRETO DI ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL PRECEDENTE GOVERNO.

Il GOVERNO non ha una durata stabilita ma dura fino a quando ha la FIDUCIA (non è prevista una durata dalla Costituzione)

DESIGNAZIONE DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO (5 fase)

Nella PRIMA SEDUTA del Consiglio dei Ministri designa i VICEMINISTRI e i SOTTOSEGRETARI:

Hanno un incarico di tipo GOVERNATIVO

La nomina avviene con decreto da parte del PdR

Devono prestare giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri

Non partecipano alle sedute del Governo. Non sono membri di Governo ma possono essere invitati alle sedute

Non vengono scelti dai ministri ma sono scelti per controllare i ministri

Non c‟è rapporto di fiducia e spesso il ministro non li usa e quindi non sanno cosa fare!!!!!!!

PRESENTAZIONE ALLE CAMERE PER LA FIDUCIA (6° fase)

ENTRO 10 GIORNI dalla sua formazione il GOVERNO deve PRESENTARSI ALLE CAMERE per ottenere la FIDUCIA – Art. 94, comma III

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.(a meno che il Governo abbia posto QUESTIONE DI FIDUCIA, cioè abbia detto ai parlamentari: o voi approvate questo disegno di legge o io mi dimetto. Se il Governo)

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La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

LA MOZIONE DI FIDUCIA (Art. 94, comma II) è l‟atto con il quale il PARLAMENTO dichiara di appoggiare il governo (all‟inizio della sua vita) e di approvare il programma che esso presenta. E’ votata per appello nominale, a scrutinio palese su un programma di governo. Non è votata in seduta comune ma separata. MAGGIORANZA SEMPLICE dei voti fermo restando il QUORUM STRUTTURALE O COSTITUTIVO (metà + 1 dei componenti)

LA MOZIONE DI SFIDUCIA (Art. 94, comma V) è quella che può emergere nel corso di tutta la vita del governo

LA QUESTIONE DI FIDUCIA (Art. 94, comma IV) è quella che implicitamente ed a rovescio è descritta nel comma IV, ossia: il voto contrario di una o di tutte e due le camere su di una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni, a meno che il Governo abbia posto questione di fiducia, e quindi abbia abbinato la votazione sul testo di legge, cioè abbia detto ai parlamentari: “o voi approvate questo disegno di legge o io mi dimetto”. Se il Parlamento non approva quel disegno di legge il governo è obbligato a dimettersi.(Giornalisticamente: Il Governo è andato sotto!)

Il RAPPORTO DI FIDUCIA deve permanere per tutta la legislatura e la sua cessazione comporta LE DIMISSIONI OBBLIGATORIE del Governo (CRISI DI GOVERNO).

RIEPILOGO FORMAZIONE DEL GOVERNO

1. Il Presidente della Repubblica effettua LA CONSULTAZIONE

2. CONFERISCE L’INCARICO di formare il Governo

3. Il Presidente del Consiglio incaricato presenta la LISTA DEI MINISTRI

4. Il Presidente della Repubblica nomina il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E I MINISTRI

5. Nella 1° Riunione il PdR nomina i VICEMINISTRI e i SOTTOSEGRETARI designati dal PdC

6. Presentazione alle Camere per la FIDUCIA

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COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

I Ministeri si articolano in:

Direzioni Generali

Dipartimenti

CONSIGLlO DEI MINISTRI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI

CON PORTAFOGLIO (sono a capo di

Ministeri)

SENZA PORTAFOGLIO (non sono a capo di alcun

Ministero)

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ORGANI DI GOVERNO

Comitati e Commissioni costituiti nella XVI Legislatura (http://www.governo.it/Presidenza/comitati_commissioni.html) Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri operano alcuni Comitati e Commissioni aventi compiti specifici in materie di interesse economico e sociale. Alcune di queste strutture hanno uno spazio - all'interno di questo sito web - interamente dedicato all'attività svolta:

Comitato nazionale per la bioetica

Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita

Commissione per la garanzia dell'informazione statistica

Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato

Commissioni in materia di libertà religiosa e di rapporti con le confessioni religiose

Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale

Comitato Memoria del futuro

Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta Altre, hanno un sito web autonomo:

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Commissione per le adozioni internazionali

Commissione per le pari opportunità tra uomini e donne

Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE

CONSIGLIO DI GABINETTO LEGGE 400/1988

E‟ un consiglio ristretto composto da ministri scelti dal PdC sentito il

Consiglio dei Ministri. Questioni che concernono più

ministeri (Funzione preparatoria rispetto alle

deliberazioni del C.M.)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI Vice Presidenti Sottosegretari Alla Presidenza

CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRI Vice Ministri Sottosegretari

COMITATI INTERMINISTERIALI

Costituito da più ministri che preparano e coordinano l‟attività del Consiglio dei Ministri in determinati

settori (ministri competenti e funzionari ed esperti esterni)

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Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Art. 95 comma I

E‟ il capo dell‟esecutivo PRIMUS INTER PARES tra i ministri (primo fra i ministri – soggetti pari), ma questa non è più costituzione vivente, perché oggi il Presidente del Consiglio ha assunto un ruolo decisamente superiore (PRIMO MINISTRO-PREMIER) e molti più poteri sulla base della legge elettorale che individuandolo a priori come leader della coalizione e quindi della maggioranza e quindi come soggetto che il Presidente della Repubblica non può esimersi dall‟incaricare, col conseguente ruolo dell‟attività di direzione del governo molto più forte. Questa è costituzione vivente, non scritta nel testo ma via via interpretata alla luce di un‟evoluzione legata alla legge elettorale.

Su incarico del PdR forma il Governo Dirige la POLITICA e ne è responsabile Mantiene l‟UNITA‟ di indirizzo POLITICO AMMINISTRATIVO Promuove e Coordina l‟attività dei ministri

MINISTRI Art. 95 commi II e III

Insieme al Presidente del Consiglio compongono il Consiglio dei Ministri Se con PORTAFOGLIO sono al vertice di un apparato della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE : IL

MINISTERO Ciascuno gestisce un settore di attività del governo Sono responsabili INDIVIDUALMENTE per gli atti del loro dicastero e collegialmente per gli atti del

Consiglio dei Ministri Mediante le strumento della CONTROFIRMA assumono la responsabilità dell‟atto controfirmato.

Esempio di ministeri: 1 Interno – 2 Giustizia – 3 Economia e Finanze – 4 Attività produttive – 5 Istruzione, università e ricerca scientifica – 6 Lavoro, politiche sociali e salute.

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO: li crea il PdC esempio: Pari Opportunità, Affari regionali, Rapporti con il parlamento, Innovazione e tecnologia, ecc …

Il loro numero, le loro attribuzioni e la loro organizzazione devono essere determinate per legge

I Ministri, i Vice Ministri e i Sottosegretari del Governo Berlusconi IV nella XIV legislatura

Presidente del Consiglio

Silvio Berlusconi

Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

Gianni Letta

Paolo Bonaiuti (Informazione, comunicazione ed editoria)

Gianfranco Miccichè (CIPE)

Carlo Giovanardi (Famiglia, Droga, Servizio civile)

[Aldo Brancher, federalismo, fino al 18 giugno 2010]

Daniela Santanché (Programma di Governo, dal 4 marzo 2010)

Andrea Augello (Pubblica amministrazione e innovazione, dal dal 4 marzo 2010)

Laura Ravetto (rapporti con il Parlamento, dal dal 4 marzo 2010)

Rocco Crimi (Sport)

Francesco Belsito (Semplificazione normativa, dal 22 febbraio 2010). [Maurizio Balocchi fino al 14/02/2010]

[Guido Bertolaso, Soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania dal 21 maggio 2008 al 31/12/2009; Coordinamento protezione civile in ambito europeo ed internazionale dal 4/02/2010 all'11/11/2010]

Ministri senza portafoglio

Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale - Ministro: Raffaele Fitto

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Attuazione del Programma di Governo - Ministro: Gianfranco Rotondi

Pubblica amministrazione e l'Innovazione - Ministro: Renato Brunetta

Pari opportunità - Ministro: Mara Carfagna

Politiche Europee - Dal 17 novembre 2010 le funzioni in materia di politiche comunitarie sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministro: --- [Andrea Ronchi fino al 17 novembre 2010]

Rapporti con il Parlamento - Ministro: Elio Vito

Riforme per il Federalismo - Ministro: Umberto Bossi

Gioventù - Ministro: Giorgia Meloni

Semplificazione Normativa - Ministro: Roberto Calderoli

[Sussidiarietà e il decentramento (dal 18 giugno al 6 luglio 2010) - Ministro: Aldo Brancher ]

Turismo (dall'8 maggio 2009) - Ministro: Michela Vittoria Brambilla

Ministri con portafoglio

Affari Esteri - Ministro: Franco Frattini - Sottosegretari: Stefania Gabriella Anastasia Craxi, Alfredo Mantica, Enzo Scotti

Interno - Ministro: Roberto Maroni - Sottosegretari: Michelino Davico, Alfredo Mantovano, Nitto Francesco Palma

Giustizia - Ministro: Angelino Alfano - Sottosegretari: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Giacomo Caliendo

Difesa - Ministro: Ignazio La Russa - Sottosegretari: Giuseppe Cossiga, Guido Crosetto

Economia e Finanze - Ministro: Giulio Tremonti - Vice Ministro:--- [Giuseppe Vegas, dal 21 maggio 2009 al 15 dicembre 2010] - Sottosegretari: Alberto Giorgetti, Luigi Casero, Sonia Viale (dal 20 maggio 2010); [Giuseppe Vegas fino al 21 maggio 2009; Daniele Molgora fino al 20 maggio 2010; Nicola Cosentino fino al 15 luglio 2010]

Sviluppo Economico - Ministro: Paolo Romani (dal 4 settembre 2010) [Claudio Scajola fino al 5 maggio 2010; Silvio Berlusconi ad interim fino al 4 settembre 2010] - Vice Ministri:--- [Adolfo Urso dal 30 giugno 2009 al 17 novembre 2010; Paolo Romani dal dal 30 giugno 2009 al 4 ottobre 2010] - Sottosegretari: Stefano Saglia (dal 30 aprile 2009). [Paolo Romani e Adolfo Urso fino al 30 giugno 2009; Ugo Martinat fino al 28 marzo 2009]

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ministro: Francesco Saverio Romano (dal 23 marzo 2011) [Giancarlo Galan dal 15 aprile 2010 al 23 marzo 2011; Luca Zaia da inizio legislatura fino al 14 aprile 2010] - Sottosegretari: --- [Antonio Buonfiglio fino al 17 novembre 2010]

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare - Ministro: Stefania Prestigiacomo - Sottosegretari:--- [Roberto Menia fino al 17 novembre 2010]

Infrastrutture e Trasporti - Ministro: Altero Matteoli - Vice Ministro: Roberto Castelli (dal 21 maggio 2009) - Sottosegretari: Bartolomeo Giachino, Mario Mantovani [Giuseppe Maria Reina fino al 17 novembre 2010; Roberto Castelli fino al 21 maggio 2009]

Lavoro e Politiche sociali (fino al 12 dicembre 2009 Lavoro, salute e politiche sociali) - Ministro: Maurizio Sacconi - Vice Ministro: --- [Ferruccio Fazio dal 21 maggio 2009 al 14 dicembre 2009] - Sottosegretari: Nello Musumeci (dal 18 aprile 2011) [Pasquale Viespoli fino all'8 ottobre 2010, Francesca Martini e Eugenia Roccella fino al 3 febbraio 2010, Ferruccio Fazio fino al 21 maggio 2009]

Salute (dal 13 dicembre 2009 ai sensi della Legge 172/2009) - Ministro: Ferruccio Fazio - Sottosegretari: Francesca Martini (dal 4 febbraio 2010), Eugenia Roccella (dal 4 febbraio 2010)

Istruzione Università e Ricerca - Ministro: Mariastella Gelmini - Sottosegretari: Giuseppe Pizza, Guido Viceconte (dal 4 marzo 2010)

Beni e Attività Culturali - Ministro: Giancarlo Galan (dal 23 marzo 2011) [Sandro Bondi fino al 23 marzo 2011] - Sottosegretario: Francesco Maria Giro

Il Presidente della repubblica non è responsabile di ciò che firma il Ministro SI

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SOSTITUISCE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO QUANDO NON C‟E‟ (nel governo Berlusconi non c‟è questa carica)

(alcuni disegni di legge sono presentati con il nome di un ministro. Esempio: decreto Gelmini, decreto Brunetta ecc … )

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidente del Consiglio Ministri ↓ ↓ Vice Presidente del Consiglio Vice Ministri ↓ ↓ 3 Sottosegretari presso PdC Sottosegretario ( UNICO che partecipa al lavoro del Governo e redige il verbale )

LE SEDUTE DEL GOVERNO NON SONO PUBBLICHE !!!!!!!

E‟ presieduto dal Presidente del Consiglio che ne fa parte insieme ai ministri.

Il vice PdC sostituisce il PdC in caso di impedimento ( figura non prevista nel governo Berlusconi )

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Svolge le principali FUNZIONI del governo:

Delibera i disegni di legge da mandare in Parlamento (INIZIATIVA GOVERNATIVA)

Adotta atti aventi forza di legge e regolamenti (FUNZIONE NORMATIVA)

Determina la politica comunitaria e internazionale (Consiglio Europeo)

E‟organo per la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i Ministri

Ha sostanzialmente queste funzioni e definisce l‟indirizzo politico.

Quando il governo si presenta alle camere illustra il suo programma. Se nel perseguire il suo indirizzo politico, legittimamente, rende il Parlamento non una sede di discussione dove quello che si è deliberato in sede di governo può anche essere modificato o migliorato attraverso discussione dialettica ma se si risolve nel fatto che tutto quello che il governo vuole far approvare il parlamento lo ratifica ossia lo accetta così com‟è, anche con meccanismi parlamentari come la questione di fiducia, si fa approvare dei “pacchetti” senza discussione, è chiaro che viene da domandarsi se esista ancora una distinzione tra legislativo ed esecutivo. Se il Parlamento non ha la sua piena sovranità e non può discutere e cambiare i disegni di legge che vengono proposti anche dal Governo (voti di fiducia e maxi-emendamenti) il suo ruolo viene ridotto e non è più significativo.

SOTTOSEGRETARI Legge 400/1988

Sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Non hanno attribuzioni proprie, ma solo quelle loro delegate. La costituzione non li prevede Coadiuvano il ministro nello svolgimento delle sue funzioni politiche presso le camere e

amministrative all‟interno del ministero Traggono il loro nome dal fatto che i Ministri erano un tempo designati come ”SEGRETARI DI

STATO“ Non fanno parte del Consiglio dei Ministri ma possono essere invitati alle sedute

Servono per ottenere la fiducia di tutte le correnti

VICE MINISTRI

Carica introdotta con legge 81 del 26/03/2001 Può essere attribuita a non più di 10 sottosegretari i quali siano titolari di deleghe relative all‟intera

area di competenza di una o più strutture dipartimentali, ovvero di più direzioni generali del ministero Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri senza diritto di voto e

possono rappresentare il governo italiano in sede europea e internazionale

ALTI COMMISSARI

Nominati dal Presidente della Repubblica sono a capo di apparati amministrativi che non costituiscono un ministero.

COMMISSARI STRAORDINARI

Nominati dal Presidente della Repubblica per compiti determinati ed obiettivi particolari. (es. Bertolaso) Nel governo Berlusconi LETTA è sottosegretario speciale cioè FIDUCIARIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

RIEPILOGO

Composizione: Presidente del Consiglio + Ministri formano il Consiglio dei Ministri

Organi: PdC + Vice PdC + Sottosegretari - Ministri + Vice ministri + Sottosegretari

Struttura composta da: DIPARTIMENTI – UFFICI – SERVIZI

Funzioni di: Indirizzo Politico verso il Parlamento – Piano astratto e Politico Amministrativo: macchina amministrativa – Piano concreto

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FUNZIONI DEL GOVERNO

Questi sono i due ambiti di azione del governo, secondo il principio di separazione tra POLITICA E AMMINISTRAZIONE.

RAPPORTO CON LE CAMERE Art. 94 Cost.

La fiducia delle due camere deve permanere per tutto il periodo di attività di governo.

Le camere approvano le leggi necessarie ad attuare il programma di governo.

Il voto contrario di una o entrambe le camere su una proposta del governo non comporta l‟obbligo di DIMISSIONI, a meno che non sia posta la questione di fiducia, se la fiducia cessa si apre la crisi di governo.

Le azioni del parlamento possono essere: MOZIONE DI FIDUCIA – MOZIONE DI SFIDUCIA – QUESTIONE DI FIDUCIA.

MOZIONE DI FIDUCIA

E‟ l‟atto con il quale il Parlamento dichiara di appoggiare il governo e il programma che esso presenta. Deve essere secondo l‟art. 94 comma II:

MOTIVATA

VOTATA CON SCRUTINIO PALESE E APPELLO NOMINALE (come iniziale) (ogni deputato viene chiamato e deve esprimere il proprio voto con una pallina bianca o una pallina nera in modo palese)

MOZIONE DI SFIDUCIA

E‟ l‟atto con il quale si propone di togliere la fiducia al governo. Deve essere:

MOTIVATA

VOTATA CON SCRUTINIO PALESE E APPELLO NOMINALE (come fiducia iniziale MAGGIORANZA SEMPLICE)

FIRMATA da almeno 1/10 dei componenti della Camera o del Senato in cui è stata sollevata

Non può essere discussa PRIMA DI 3 GIORNI dalla sua presentazione

QUESTIONE DI FIDUCIA

E‟ posta dal governo su un PROGETTO DI LEGGE che ritiene essenziale. Arma di forza del governo con cui “ricatta le Camere”. Oggi c‟è un abuso per accelerare i lavori parlamentari. Strumento forte con cui il governo prevarica il Parlamento.

La MANCATA APPROVAZIONE del progetto di legge comporta la mancata FIDUCIA (sfiducia)

Il Governo è costretto a DIMETTERSI

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO (Verso le Camere)

Elaborazione del PROGRAMMA politico generale Emanazione di atti di indirizzo politico

in politica estera, relazioni internazionali, sicurezza, politica militare Esercizio di INIZIATIVA

LEGISLATIVA e poteri di formazione (DL, DLGS, Regolamenti governativi) Programmazione e pianificazione

delle attività amministrative (come organizzare e reclutare personale)

FUNZIONI POLITICO-AMM.VE (Verso l’apparato burocratico centrale

e decentrato)

Direzione e coordinamento di funzioni ministeriali Soluzione di conflitti di attribuzione tra

ministeri Emanazione di direttive ai comitati

ministeriali e interministeriali Indirizzo di coordinamento delle

funzioni amministrative e regionali ( conferenza stato regioni ) Nomina di importanti cariche

pubbliche

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E‟ uno strumento che il governo adotta per indurre la maggioranza ad approvare l‟attuazione del programma di governo.

I regolamenti parlamentari disciplinano queste procedure.

Il regolamento della Camera dei deputati vieta la questione di fiducia su provvedimenti che attengono l‟esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico sull‟esecutivo.

È uno strumento che svilisce i poteri del Parlamento mettendo in crisi la separazione dei poteri, e quindi la stessa democrazia, perché: se su tutti i progetti di legge il governo ponesse la questione di fiducia, in sostanza sottrarrebbe al Parlamento il potere di discussione e quindi metterebbe in crisi la separazione dei poteri ed a quel punto sarebbe il governo ad esercitare il potere legislativo, cosa non da poco. È per questo che Il regolamento della Camera dei deputati vieta la questione di fiducia su provvedimenti che attengono l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico sull’esecutivo. Ad esempio: è un paradosso mettere la questione di fiducia sulla legge di conversione di un decreto-legge, perché a quel punto il governo si fa il decreto-legge, se lo converte ed il Parlamento non ne discute neanche un articolo – prendere o lasciare – in quel modo, invece di essere un esercizio eccezionale del potere legislativo, che rimane nella titolarità del Parlamento, è come quasi se la titolarità si fosse spostata al governo. L’abuso della questione di fiducia è diventato un problema del rapporto tra i poteri dello Stato, tra Parlamento e Governo. In passato c’era stato l’abuso del decreto-legge con la reiterazione, poi c’è stato l’abuso della delega “in bianco”, e adesso siamo all’abuso della questione di fiducia, che, posta su qualunque legge o legge di conversione, accelera i lavori apparentemente, però elimina la funzione parlamentare, facendo diventare il Parlamento una camera che ratifica le decisioni del governo col conseguente trasferimento in capo ad esso del potere legislativo. Da un lato abbiamo pertanto la lentezza del Parlamento, senz’altro da contrastare, e dall’altro il ricorso indiscriminato alla questione di fiducia, che velocizza ma sacrifica la dialettica parlamentare.

QUANDO LA FIDUCIA NON C’E’

CRISI DI GOVERNO

ESITI DELLA CRISI DI GOVERNO

Quando veniva aperta una crisi di governo, in passato l’esito era molto incerto, oggi potrebbe sembrare più scontato, perché: se alle elezioni è uscita vincitrice una certa coalizione con un certo leader, se il governo cade in teoria si dovrebbe andare a nuove elezioni. Es.: crisi di dicembre 2010 – se il governo cade cosa

EXTRA PARLAMENTARI

Si verificano fuori dal Parlamento

Maturata convinzione di non godere più della fiducia delle camere: VOLONTARIE

Morte del Presidente del Consiglio

Morte del Presidente della Repubblica

Elezioni Politiche

Consapevolezza di non disporre più di una maggioranza

PARLAMENTARI Art. 94 comma I

Si verificano all‟interno del Parlamento IN QUESTI CASI IL GOVERNO DEVE DIMETTERSI

Mancata concessione della FIDUCIA

Approvazione di una MOZIONE DI SFIDUCIA (Art. 94 c. 5) firmata da almeno 1/10 dei componenti di C. o S. votata a maggioranza – bisogna aspettare 3 giorni nei quali il governo tenta di ricompattarsi

Mancata approvazione di un progetto di legge su cui il governo ha posto la QUESTIONE DI

FIDUCIA

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succede? In momenti delicati come quello di dicembre, in cui si pensava ad approvare la manovra finanziaria, andare alle elezioni voleva dire paralizzare il paese per quasi un anno, ed allora ecco che le alternative potevano essere: affidare l’incarico ad un'altra personalità che andasse a formare un nuovo governo.

Le crisi di governo possono determinare:

RIMPASTO: approvato dalle camere. Il Presidente del Consiglio sostituisce soltanto qualcuno dei ministri al fine di mantenere l‟unità di indirizzo politico e amministrativo del governo. Ci si presenta di nuovo per la fiducia (non è una crisi profonda). In base al quale il Presidente del Consiglio non si dimette, resta lui ad essere incaricato o si è dimesso ed il Presidente della Repubblica lo reincarica di formare un nuovo governo e quindi di sostituire alcuni ministri, allargando la maggioranza. Il governo non ha una soluzione di continuità perché in qualche modo il Presidente della Repubblica invita il Presidente del Consiglio, obbligato a dimettersi in seguito da una mozione di sfiducia, a riprendere le redini del governo, allargando e modificando la compagine ministeriale. È l’esito meno “doloroso” perché non cambia la figura del Presidente del Consiglio e quindi, in base all’attuale legge elettorale che fonda l’elezione su una coalizione con una determinata figura, non stravolge l’esito del voto.

INCARICO: ad un NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (si dà l‟incarico ad un‟altra personalità) appoggiato da una NUOVA MAGGIORANZA disposta a sostenere il governo. È l’altra ipotesi, più significativa, che si base sull’incarico ad un nuovo Presidente del Consiglio, che viene incaricato con riserva e gli si chiede di provare a camere invariate, cioè con lo stesso assetto delle camere ma con qualche passaggio di alcuni esponenti da uno schieramento all’altro, a formare una nuova maggioranza, non diversa radicalmente dalla precedente (magari si è persa un’ala e se ne cerca un’altra). Il passaggio è un po’ più complicato, ma molto praticato negli ultimi governi di centro-sinistra (Prodi-Amato-D’Alema), perché, nell’alternativa, il Presidente della Repubblica ha deciso di non sciogliere le camere, sbocco naturale della crisi di governo.

SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE da parte del Presidente della Repubblica e INDIZIONE DI NUOVE ELEZIONI (ultimamente la soluzione più seguita).

Quando si verifica una crisi di governo, il governo dimissionario conserva alcuni poteri e questo avviene anche alla scadenza naturale dei cinque anni: tra la scadenza naturale e la nuova elezione passa un periodo di tempo in cui i ministri non lasciano la loro stanza fin che non arriva il nuovo ministro, che può arrivare anche un mese dopo le elezioni. Non c‟è soluzione di continuità.

GOVERNO DIMISSIONARIO:

Rimane in carica fino alla nomina del nuovo governo.

Può compiere atti di ordinaria amministrazione.

Non può compiere atti che impegnino l‟indirizzo politico e la sua responsabilità nei confronti del Parlamento.

che è pressoché la stessa situazione del

GOVERNO NOMINATO IN ATTESA DI FIDUCIA

Può compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

L‟attesa della fiducia, tuttavia, permette al nuovo governo di dare all‟ordinaria amministrazione un contenuto meno restrittivo.

perché deve presentarsi alle Camere entro 10 giorni, il termine è minore di quello del governo dimissionario, che può durare anche due o tre mesi.

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RESPONSABILITA’ MINISTERIALI

I Ministri sono responsabili INDIVIDUALMENTE per gli atti del loro dicastero (ministero) e COLLEGIALMENTE per gli atti del Consiglio dei Ministri (art 95 cost.) e degli atti del PdR da essi controfirmati (art. 89 Cost.)

Sono soggetti alla giurisdizione ordinaria (art. 96 Cost.) ma solo previa autorizzazione a procedere della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

POLITICA

Revoca del singolo Ministro

Mozione di sfiducia individuale

GIURIDICA

La responsabilità civile (di fronte al giudice ordinario) ed amministrativa (di fronte alla Corte dei Conti) è analoga a quella dei funzionari pubblici (art. 28 Cost.)

Reati Ministeriali: reati comuni che per la particolare gravità del contesto in cui sono commessi prevedono l‟aumento di pena fino a 1/3

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ORGANI AUSILIARI DEL GOVERNO (Art. 99 e 100 Cost.)

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Si tratta di organi che pur non facendo parte del governo lo coadiuvano e lo assistono nell‟espletamento dei suoi compiti. ORGANI INDIPENDENTI

CNEL = CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO

o Composizione:

E‟ composto da 1 presidente , 12 esperti e 99 rappresentati delle diverse categorie produttive

o Funzione:

E‟ organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge

Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale

CONSIGLIO DI STATO

o Composizione: 7 sezioni di cui:

4 svolgono funzioni consultive (3 + 1)

3 svolgono funzioni giurisdizionali

o Funzioni:

E‟giudice d‟appello contro le pronunce del TAR

E’ organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione

I ministri possono richiedere pareri su Affari di ogni natura

Può trasmettere pareri obbligatori (es. progetti di regolamenti governativi)

LA LEGGE NE ASSICURA L‟INDIPENDENZA

CORTE DEI CONTI

o Composizione:

Sezioni di controllo

Sezioni giurisdizionali (di appello in materia di responsabilità amministrativa e contabile – danni erariali)

o Funzioni:

Svolge un controllo preventivo generale di legittimità sugli atti governativi (ad esclusione di quelli aventi forza di legge)

Svolge un controllo successivo sulla gestione dei bilanci dello Stato

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Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito

Il VISTO è il requisito di efficacia per l‟esecutività degli atti sottoposti al suo esame

Partecipa alla gestione finanziaria degli enti “cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”

E‟ ORGANO INDIPENDENTE rispetto al Governo, tale indipendenza deve essere garantita per legge (art. 100 comma III)

La Pubblica Amministrazione

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. (RISERVA DI LEGGE RELATIVA RINFORZATA – vincolo ulteriore e specifico al legislatore) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.(interesse generale, collettivo, della sovranità popolare) Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. (si sacrifica una delle libertà fondamentali: il diritto di associazione politica, per il principio di imparzialità)

Le due grandi categorie dei pubblici funzionari sono:

funzionario onorario: da “onus”, cioè una carica pubblica, e si accede attraverso l‟elezione, è una carica elettiva, es. l‟assessore nominato per scelta politica dell‟organo di governo, basata sulla sovranità popolare; non è richiesta nessuna competenza professionale e nessuna formazione particolare

funzionario professionale; le funzioni professionali devono sempre essere assegnate sulla base di un concorso pubblico che, in base alla Costituzione, dovrebbe essere imparziale e quindi la scelta del migliore, unico criterio accettabile

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. (tutti i funzionari pubblici, sia onorari che professionali)

PILASTRO DELLA COSTITUZIONE (regge tutti gli altri valori)

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

sito web: www.quirinale.it

POSIZIONE ISTITUZIONALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È CAPO DELLO STATO E RAPPRESENTA L‟UNITÀ NAZIONALE

ART. 87 Cost.

E‟ il GARANTE del corretto funzionamento delle istituzioni e dell‟applicazione delle regole democratiche stabilite dalla Costituzione (GARANTE DELLA COSTITUZIONE - ha un potere neutro).

E‟ ORGANO SUPER PARTES NEUTRALE E IMPARZIALE.

Non è un organo di derivazione politica, anche se spesso durante la sua attività svolge un‟azione connessa a quella politica.

Per la sua elezione è richiesta un‟ampia maggioranza.

La decisione deve essere ampiamente condivisa, come peraltro si è già visto, ad esempio, nel procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.: devono essere d‟accordo sia la maggioranza che l‟opposizione.

REQUISITI DI ELEGGIBILITA’

Art. 84 Cost.: PUO‟ ESSERE ELETTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHIUNQUE:

Sia cittadino italiano

Abbia compiuto 50 anni d‟età

Goda dei diritti civili e politici

Non godono dei diritti civili e politici tutti i soggetti che sono stati dichiarati falliti, in seguito a sentenza definitiva di fallimento, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione, non godono in parte dei diritti civili e politici i cittadini che sono stati condannati con sentenza definitiva per determinati reati particolarmente gravi.

Incompatibilità netta con qualsiasi altra carica: il Presidente della Repubblica non può ricoprire altre cariche (Art. 84, comma II, Cost.)

Se il PdR svolge un‟altra attività deve interromperla.

Art. 84 Cost.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Art. 83 Cost.)

E‟ eletto dal parlamento IN SEDUTA COMUNE, integrato da 3 delegati per ogni Regione (1 solo delegato

per la Valle d‟Aosta). In totale sono 630 + 315 + 6 + 58 = 1.009.

L‟elezione è indetta dal Presidente della Camera dei Deputati.

MAGGIORANZE RICHIESTE

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

L’ELEZIONE HA LUOGO A SCRUTINIO SEGRETO

PRESTA GIURAMENTO DAVANTI AL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE (Art. 91 Cost.)

Il Presidente Napolitano, ad esempio, è stato eletto solamente alla quarta votazione, non perché ci fosse un altro candidato, ma perché era un soggetto un po‟ più “contestato” per le sue origini politiche. Tendenzialmente la scelta del soggetto da eleggere avviene tra i soggetti particolarmente meritevoli individuati dai gruppi politici quali possibili candidati. L‟elezione ha luogo a scrutinio segreto, cioè non si può associare il voto a colui che l‟ha espresso, perché tale è la regola in fatto di votazioni sulle persone, mentre quelle sui disegni di legge sono a scrutinio palese. Il PdR giura davanti al Parlamento in seduta comune, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri giurano nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 91 Cost.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

DURATA DELL’INCARICO

(Art. 85 Cost.)

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È ELETTO PER 7 ANNI ED È RIELEGGIBILE

È una delle cariche più lunghe, ad eccezione solo dei giudici della Corte Costituzionale, che durano in carica 9 anni. La legislatura dura invece 5 anni ed il governo non ha durata costituzionalmente prestabilita, ma essa dipende dalla fiducia parlamentare, è prassi parlamentare che il governo si dimetta alla fine della legislatura, ma potrebbe anche non farlo. Il PdR è rieleggibile, ma, ad esempio, il Presidente Ciampi era contro questa possibilità di essere rieletto e quindi non l‟ha accettata anche se soggetto ampiamente condiviso dall‟intera compagine parlamentare.

Il PdR dura in carica 7 anni anche per avere una durata in carica differente da quella della legislatura, perché vorrebbe dire che, anche in caso di rielezione, non sarebbe rieletto all‟interno della stessa legislatura.

Prime 3 votazioni:

2/3 dei COMPONENTI

Votazioni successive:

è sufficiente la maggioranza assoluta

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Il Presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento in seduta comune integrato con i delegati regionali per l‟elezione del nuovo Presidente della Repubblica 30 giorni prima della scadenza del mandato del precedente Presidente.

CIÒ ALLO SCOPO DI:

EVITARE IL COSIDDETTO INGORGO COSTITUZIONALE Presidente della Repubblica e Camere contemporaneamente cessati dalla carica, per cui non vi sono le Camere per eleggere il Presidente della Repubblica e non vi è il Presidente della Repubblica che indica le elezioni per nuove Camere.

EVITARE che il Presidente della Repubblica sia eletto da parte di Camere prossime allo scioglimento e perciò dalla ridotta rappresentatività.

CASI DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Art. 86 Cost.)

Le funzioni del presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. (IMPEDIMENTO TEMPORANEO) In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi dalla loro cessazione.

Tendenzialmente, in caso di problemi di salute, l‟impedimento è considerato temporaneo, ma nulla vieta che esso possa mutare da temporaneo a permanente in caso di irrisolvibilità della situazione. Se il PdR, ad esempio, si trova all‟estero l‟impedimento è temporaneo fin tanto che non rientra in Italia e il fatto di definire l‟impedimento temporaneo o permanente non dipende neanche dalla durata, ma dal tipo di impedimento. Ad esempio, nel caso in cui un presidente ha subito un ictus cerebrale è stato dapprima definito come impedimento temporaneo, poi, vista la gravità della situazione, è mutato in impedimento permanente, ma lo stesso presidente ha firmato le proprie dimissioni e quindi si è addivenuti a nuove elezioni presidenziali. In caso di impedimento temporaneo la supplenza avviene da parte del presidente del Senato per svolgere tutta quell‟attività legislativa propria della carica presidenziale. L‟impedimento è regolato tramite prassi costituzionale, non c‟è un organo od un soggetto che deve definire la temporaneità o permanenza dell‟impedimento: se l‟impedimento può essere superato in un lasso di tempo ragionevole è considerato temporaneo, se la situazione è irrisolvibile l‟impedimento è permanente. La maggior parte degli impedimenti sono dovuti ai viaggi all‟estero del PdR e quindi sono temporanei.

Può essere solamente lo stesso PdR, in alcuni casi, quando può farlo, ad attribuire le sue funzioni al presidente del Senato della Repubblica; quando parte per un viaggio all‟estero è lui che attribuisce il potere, ma, in casi più eccezionali, come per un malore od una malattia, è prassi costituzionale che intervenga il presidente del Senato.

Il Presidente della Camera indice l‟elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 gg.

IMPEDIMENTO TEMPORANEO IMPEDIMENTO PERMANENTE

Supplenza da parte del Presidente del Senato fino alla

cessazione dell‟impedimento

Sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in

carica.

Il nuovo Presidente è eletto entro 15 gg. dall‟insediamento

delle nuove Camere

SE LE CAMERE SONO SCIOLTE

SE MANCANO MENO DI 3 MESI ALLA LORO CESSAZIONE

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CAUSE DI CESSAZIONE:

SCADENZA DEL MANDATO DOPO 7 ANNI

IMPEDIMENTO PERMANENTE

MORTE O DIMISSIONI

DECADENZA DELLA CARICA PER VENIR MENO DI UNO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ (es.: perdita della cittadinanza o dei diritti civili o politici – casi solo di studio)

CONDANNA DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE in seguito a messa in stato d‟accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione (gli unici due reati presidenziali)

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Rispetto al POTERE LEGISLATIVO:

o INDICE LE ELEZIONI DELLE NUOVE CAMERE E NE FISSA LA PRIMA RIUNIONE – Art. 87 comma III

o PUÒ CONVOCARE LE CAMERE IN VIA STRAORDINARIA - Art. 62 comma II

o PUÒ INVIARE MESSAGGI MOTIVATI ALLE CAMERE - Art. 87 comma II

o PUÒ SCIOGLIERE UNA O ENTRAMBE LE CAMERE, SENTITI I LORO PRESIDENTI – Art. 88 comma I

o PROMULGA LE LEGGI – Art. 87 comma V

o PUÒ RIFIUTARE UNA SOLA VOLTA DI PROMULGARE UNA LEGGE. SE LE CAMERE LA RIAPPROVANO DEVE PROMULGARLA – Art. 74 comma I

o INDICE IL REFERENDUM ABROGATIVO O COSTITUZIONALE – Art. 87 comma VI e 138 comma II

o PUÒ NOMINARE FINO A 5 SENATORI A VITA - Art. 59 comma II

Rispetto al POTERE ESECUTIVO: art. 87

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

o EMANA I DECRETI AVENTI FORZA DI LEGGE E I REGOLAMENTI Art. 87 comma V

o AUTORIZZA CON DECRETO LA PRESENTAZIONE ALLE CAMERE DEI DISEGNI DI LEGGE (DLL) DEL GOVERNO Art. 87 comma IV

o NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, E POI I MINISTRI Art. 92 comma II

o NOMINA I FUNZIONARI DI STATO

o E’ CAPO DELLE FORZE ARMATE E PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

o DICHIARA LO STATO DI GUERRA DELIBERATO DALLE CAMERE CON DECRETO (DICHIARAZIONE FORMALE)

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o RATIFICA I TRATTATI INTERNAZIONALI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLE CAMERE, QUANDO NECESSARIA

o ACCREDITA E RICEVE I RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI

o CONFERISCE LE ONORIFICENZE DELLA REPUBBLICA Art. 87 u.c.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Esiste poi

il così detto SEMESTRE BIANCO (art. 88, comma II, Cost.)

Il Presidente della Repubblica NON PUO’ sciogliere le camere negli ULTIMI 6 MESI del suo mandato, salvo coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura.

Per evitare possibili pressioni per la propria rielezione.

Non si vuole che il PdR sciolga le camere al fine di cercare una nuova maggioranza parlamentare più favorevole di quella presente per una sua possibile rielezione.

INOLTRE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA DELLE FUNZIONI CHE ATTENGONO AL RAPPORTO TRA P.D.R. E FUNZIONE AMMINISTRATIVA, ESPRESSIONE CONCRETA DEL POTERE ESECUTIVO:

EMANA LE DECISIONI SUI RICORSI STRAORDINARI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI

CONFERISCE LA CITTADINANZA ITALIANA

IN TALUNE CIRCOSTANZE, PUÒ SCIOGLIERE I CONSIGLI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

RISPETTO AL POTERE GIUDIZIARIO

o PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – C.S.M. – Art. 87 c.10

o PUÒ CONCEDERE LA GRAZIA E COMMUTARE LE PENE – Art. 87 u.c.

o NOMINA 1/3 DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (5 giudici su 15 → art. 135 comma I)

GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SI DISTINGUONO IN:

ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI:

o Sia la predisposizione del contenuto, sia l‟emanazione formale è del Capo dello Stato.

messaggi alle camere

nomine senatori a vita

ATTI FORMALEMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE DI ALTRI ORGANI:

o Emanati dal P.d.R. ma predisposti e voluti da altri organi (generalmente dal ministro che controfirma l‟atto).

promulgazioni

emanazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge

ATTI COMPLESSI:

o Il loro contenuto è predisposto e voluto sia dal P.d.R. sia da altri organi.

scioglimento delle camere

incarico al nuovo Presidente del Consiglio

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RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 90 Cost.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON E’ RESPONSABILE DEGLI ATTI COMPIUTI NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI (Art. 90, comma I, Cost.)

Il regime della responsabilità serve per capire bene la tripartizione degli atti: il PdR non è responsabile degli atti compiuti nell‟esercizio delle sue funzioni, ad eccezione dell‟alto tradimento e dell‟attentato alla Costituzione. L’alto tradimento attiene ai rapporti con l‟estero, ai complotti con l’estero, l’attentato alla Costituzione invece appartiene non a qualsiasi irregolarità di norme che il PdR può promulgare, ma deve essere un atto molto grave, che comporta il sovvertimento dell’ordine costituzionale, come il volersi impadronire della funzione legislativa, non se emana degli atti legislativi poi dichiarati incostituzionali.

Qualora venga individuata tale condotta il PdR è posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e verrà giudicato da parte della Corte Costituzionale, che in tale occasione è integrata (oltre i consueti 15 giudici) da altri sedici giudici, cd “laici”. Il giudizio del PdR si svolge come una causa normale: ci sarà una raccolta delle prove, dei fatti, sarà possibile sentire la parte, il PdR potrà essere difeso e la sentenza che viene adottata dalla Corte Costituzionale è inappellabile. È possibile il riesame quando vi sono nuovi presupposti di fatto. Nessun Presidente della Repubblica è stato ad oggi processato, sono state svolte delle indagini però non si è mai addivenuti ad un processo. La Corte Costituzionale ha il diritto di infliggere al PdR sanzioni di tipo civile, penale ed amministrativo ed anche politico, nel caso di condanna alla destituzione dall‟incarico, ha quindi una giurisdizione piena.

Tutti gli atti del PdR, per essere validi devono essere controfirmati dal ministro proponente.

LA CONTROFIRMA ministeriale è requisito di validità di tutti gli atti presidenziali e ne attribuisce la corrispondente RESPONSABILITA’ POLITICA E GIURIDICA ai ministri sottoscriventi ( Art. 89, comma II, Cost.).

Attraverso l‟istituto della controfirma si trasferisce la responsabilità dal Presidente della Repubblica al ministro che ha controfirmato l‟atto.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge sono CONTROFIRMATI anche dal Presidente del Consiglio.

(è un controllo sulla correttezza della procedura, non deve necessariamente condividere l‟opinione del Capo dello Stato)

Giudizio d’accusa da parte della

Corte Costituzionale

ALTO TRADIMENTO

ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE ECCEZIONI:

Messa in Stato d’Accusa del

Parlamento in seduta comune

(vota a maggioranza assoluta)

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PER GLI ATTI COMMESSI AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL P.D.R. È INVECE RESPONSABILE COME OGNI CITTADINO.

Fino alla cessazione del suo mandato si ha una situazione di IMPROCEDIBILITA‟ per le accusa mosse nei suoi confronti (sentenza della Corte di Cassazione del 27/06/2000 nr. 8733) se il diritto non viene pregiudicato.

AL DI FUORI DEL SUO MANDATO E’ COMPETENTE LA MAGISTRATURA ORDINARIA.

Nei reati per i quali il P.d.R. è perseguibile c‟è rinvio dopo la fine del mandato.

POTERE DI GRAZIA

Considerato che necessita della firma del PdR, è atto formalmente e sostanzialmente presidenziale oppure formalmente presidenziale e sostanzialmente di un altro organo (il Ministro della Giustizia)?

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio CIAMPI ha sollevato la questione innanzi alla Corte Costituzionale, che ha anche la funzione di risolvere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, e che, con sentenza n. 200 del 2006, ha definito il potere di grazia come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale, per cui il Ministro di Giustizia non può rifiutarsi di controfirmare l‟esercizio del potere di grazia, perché è un potere che spetta al PdR decidere o no di concedere. Il ministro può rifiutarsi di firmare solo per ragioni procedurali (errori nell‟istanza di grazia o irregolarità) e non di tipo politico. (Es.: caso SOFRI).

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LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

(Potere Giudiziario)

È il terzo potere dello Stato, il cosiddetto POTERE GIUDIZIARIO. In realtà la Costituzione lo definisce come ORDINE, non come potere, e separato da ogni altro potere. Questa distinzione è data perché ha delle caratteristiche originalissime rispetto agli altri poteri, in quanto è un potere diffuso: ogni singolo magistrato esercita potere giudiziario (la frazione che gli compete nelle sue funzioni) ed è individualmente tutelato nelle sue garanzie, mentre nessuno può dire di incarnare il potere legislativo o quello esecutivo, propri di organi collegiali. La delicatezza del ruolo del magistrato, nelle sue funzioni, nella nostra società è notevole. Non a caso la funzione giurisdizionale è una funzione PROFESSIONALE (in altri ordinamenti i giudici sono elettivi), a cui si accede attraverso una valutazione esclusivamente tecnica a seguito di un concorso pubblico, in cui si richiede una specchiata moralità ed una condotta irreprensibile, che deve essere mantenuta anche fuori dal servizio. Fino al 1967 solo gli uomini potevano accedere alla carriera di magistrato. L‟accesso avviene puramente sulla base concorsuale.

COSTITUISCE UN ORDINE AUTONOMO E INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE, SOGGETTO SOLO ALLA LEGGE

Art.104, comma I, Cost.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Art. 101 Cost.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

In questo articolo la parola “giudici” è da intendersi nel senso più ampio di MAGISTRATI. Vi è la distinzione tra primi e secondi. Il concorso per accedere in magistratura oggi è unico; superato il concorso, nel momento di scegliere la sede, si aprono le DUE FUNZIONI: la funzione vera e propria di GIUDICANTE, il giudice in senso stretto, e la funzione di REQUIRENTE, che è quella del magistrato della accusa, che deve lavorare con la polizia giudiziaria per raccogliere le prove per individuare i responsabili di comportamenti in violazione della legge (PROCURA DELLA REPUBBLICA).

E’ ESERCITATA IN NOME DEL POPOLO (ART. 101, comma I, Cost.)

FUNZIONE STATALE CHE APPLICA IL DIRITTO AI CASI CONCRETI

ESERCITATA DA GIUDICI TERZI E IMPARZIALI SOGGETTI SOLO ALLA LEGGE (Art. 101)

L’esercizio di tale funzione

consente di :

Accertare quale norma sia da applicare nei casi dubbi

Ripristinare l‟ordine giuridico violato nel caso in cui vi sia la violazione di una norma ( FUNZIONE REPRESSIVA DEL DIRITTO ) E‟ lo stato che si assume questo onere, cioè porta avanti l‟azione penale contro il reo –

APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE

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Con la funzione giurisdizionale il giudice nell’esprimere la sua decisione, la sua sentenza, applica la legge. Non è legittimato da un’elezione popolare: si esprime in nome del popolo perché applica la legge che è stata approvata in sede parlamentare; si passa dalla fonte generale ed astratta all’applicazione al caso concreto.

Nel processo penale chi persegue il reo non è la parte lesa, ma sempre e solo lo Stato. È lo Stato, e solo esso, che si fa portatore della facoltà punitiva, la parte lesa partecipa al processo solo per le eventuali testimonianze e la richiesta del risarcimento del danno eventualmente patito o della cd “pecunia doloris” (danno patito per la perdita di una persona cara)(parte civile).

Nella controversia civile chi decide di andare davanti al giudice è totalmente disponibile: io posso cominciare una causa civile e domani la potrò rinunciare. Lo Stato si fa garante della funzione giurisdizionale per risolvere le controversie ma se i privati le risolvessero al di fuori delle aule di giustizia sarebbe meglio per tutti, perché c‟è un contenzioso enorme dovuto alla litigiosità del popolo italiano.

SI DISTINGUONO:

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata (NORMALMENTE) da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

GIUDICI ORDINARI: MAGISTRATI istituiti e regolati dalle norme sull‟ordinamento giudiziario. Ad essi ci si rivolge per tutte le materie che non siano di specifica competenza dei giudici speciali.

GIUDICI SPECIALI: hanno competenza limitata a materie specifiche (es. tribunali militari, commissioni tributarie, consiglio di stato, corte dei conti). Nel nostro ordinamento SONO VIETATI DALLA COSTITUZIONE ma limitatamente a quelli di nuova istituzione (art. 102, comma II, Cost.: “non possono essere istituiti nuovi giudici straordinari o speciali”), mentre la Costituzione ne “salva” alcuni:

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

GIUDICI STRAORDINARI: non ce ne sono più e non ne abbiamo mantenuti dal passato, non ne possono essere istituiti di nuovi (si vuole che il giudice sia precostituito per legge ai fatti commessi, per evitare giudizi emessi sull‟onda dell‟emotività). Sono quelli istituiti successivamente ai fatti oggetto del giudizio, come, ad esempio, dopo la seconda guerra mondiale è stato istituito il Tribunale di Norimberga per giudicare i crimini commessi dai nazisti (giudice straordinario).

SEZIONI SPECIALIZZATE

Possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari SEZIONI SPECIALIZZATE per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei ed estranei alla magistratura (art. 102, comma II, Cost.)

Esempio:

TRIBUNALI PER MINORENNI

SEZIONI DI SORVEGLIANZA DELLE CORTI D‟APPELLO (sono le sezioni che si occupano dell‟esecuzione della pena da parte dei carcerati, dei soggetti ristretti, ossia che hanno subito una sentenza esecutiva e che stanno scontando la loro pena in carcere oppure in carcerazione preventiva).

SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

SEZIONI FALLIMENTARI

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ORGANI REQUIRENTI E GIUDICANTI ( Giudici ordinari o Magistrati )

LA MAGISTRATURA ORDINARIA E’ COMPOSTA DA ORGANI REQUIRENTI E ORGANI GIUDICANTI ( separazione delle funzioni )

Sia il Pubblico Ministero che il Giudice sono entrambi Magistrati ma con FUNZIONI DIVERSE

Viene fatto un unico concorso per l‟assunzione delle due figure. Il nostro è un sistema professionale. L‟esercizio dell‟azione penale, così come previsto dall‟art. 112 Cost., è obbligatorio nel nostro ordinamento, ma non sempre il P.M. e la P.G. riescono ad assicurare alla giustizia i colpevoli dei fatti delittuosi, perché in taluni casi ignoti, allora si rende necessario effettuare una scelta sui filoni di indagine da seguire e questa scelta viene delegata al Governo, al Ministro della Giustizia, dal capo dell‟ufficio giudiziario. C‟è quindi il problema di impossibilità di perseguire l’azione penale in maniera uniforme e completa perché sono presenti una serie di disfunzioni nella giustizia che dovrebbero essere sanate, come l‟arretratezza, la mancanza di strutture adeguate, anche in forma telematica.

Perché si vogliono separare le carriere? Sono già separate le funzioni.

Da un lato si dice che si potrebbe avere la stessa persona fisica che nell‟arco della sua vita potrebbe, sullo stesso processo, aver svolto prima una parte di indagini come P.M. e poi trovarsi ad essere giudicante, possibilità abbastanza remota; quello che invece si contesta da parte di chi vuole riformare le carriere sarebbe che ora c‟è troppa familiarità, perché hanno studiato insieme ed hanno frequentato gli stessi ambienti P.M. e giudici, anche se ce n‟è altrettanta con gli avvocati, compresi i difensori. La proposta di separazione delle carriere è quella di fare due concorsi separati, anche se ciò non impedisce a quelle persone di conoscersi o frequentarsi, per poter, fin dalla formazione, andare ad inculcare in quei soggetti valori diversi, intesi come senso in cui la propria funzione deve essere svolta.

GIUDICI SPECIALI (Art. 103 Cost.)

Sono ammessi solo giudici speciali GIA‟ ESISTENTI al momento dell‟entrata in vigore della Costituzione e se organizzati secondo principi costituzionali che garantiscono l‟imparzialità e l‟indipendenza (Corte Costituzionale sent. 41 del 1957).

Sono Giudici Speciali già esistenti:

Articolo 103 Costituzione:

1. CONSIGLIO DI STATO

2. CORTE DEI CONTI

ORGANI REQUIRENTI ORGANI GIUDICANTI

IL PUBBLICO MINISTERO ( Accusa – ma non solo )

Hanno una funzione di impulso al procedimento a tutela dell‟interesse generale della giustizia (azione penale) o alla tutela di posizioni giuridiche altrimenti indifese.

L‟esercizio dell‟azione penale nel nostro ordinamento è OBBLIGATORIO (Art. 112 Cost.)

(n.b. negli Stati Uniti non è obbligatoria)

IL GIUDICE ( Sentenza )

Ad essi spetta:

LA DECISIONE DELLE CONTROVERSIE

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3. TRIBUNALI MILITARI

Articolo 125 Costituzione ultimo comma

4. TAR = TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI DI 1° GRADO

5. COMMISSIONI TRIBUTARIE

Per il TAR è regionale solo la circoscrizione in cui tracciano le loro sentenze. Non è un organo regionale ma statale.

Art. 103 Cost.: “ Il consiglio di stato e gli altri organi di giustizia amministrativa (TAR) hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi (GIURISDIZIONE GENERALE DI LEGITTIMITA’) e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi (GIURISDIZIONE ESCLUSIVA)

1) CONSIGLIO DI STATO

Art. 103 comma I

Ha COMPETENZA:

Organo di giustizia AMMINISTRATIVA

Pertanto ha giurisdizione per la tutela nei confronti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE degli INTERESSI LEGITTIMI e in particolari materie indicate dalla legge anche dei DIRITTI SOGGETTIVI

Giudica in 2° grado le controversie già risolte dai TAR

2 ) CORTE DEI CONTI

ART. 103 comma II

Ha COMPETENZA:

Materia di CONTABILITA‟ PUBBLICA

Responsabilità amministrativa e contabile ( dipendenti pubblici, chi maneggia denaro pubblico, ecc .- risarcimento del danno alla P.A. ) DANNI ERARIALI

PENSIONI

Esiste un doppio grado di giurisdizione (legge 19 e 20 del 1994):

1. sezioni giurisdizionali di 1° grado

2. sezioni giurisdizionali centrali

5) COMMISSIONI TRIBUTARIE

Giudicano in materia tributaria

Sono composte da magistrati e da cittadini aventi specifiche competenze professionali (commercialisti, ragionieri, ecc ... )

Esiste un doppio grado di giurisdizione:

1. commissioni tributarie provinciali

2. commissioni tributarie regionali

PARTECIPAZIONE DEL POPOLO ALL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Membri “ non togati “ partecipano all‟amministrazione della giustizia nei seguenti casi:

SEZIONI SPECIALIZZATE → cittadini esperti in date materie ( es. tribunale dei minori )

CORTE D’ASSISE e CORTE D’ASSISE D’APPELLO → Giudicano i casi più gravi. Sono composte da giudici togati e giudici popolari sorteggiati fra i cittadini in possesso di determinati requisiti.

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IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE ORDINARIA

RISOLVERE LE CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO DIRITTI SOGGETTIVI.

CIVILE:

E‟ ESERCITATA DA GIUDICI ORDINARI

ACCERTA LA COMMISSIONE DI REATI E IN QUESTO CASO COMMINA SANZIONI

PENALE:

E‟ ESERCITATA DA GIUDICI ORDINARI

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

(Art. 113, comma I, Cost.)

E‟ ESERCITATA DA GIUDICI AMMINISTRATIVI (assicurata dal Consiglio di Stato e dai tribunali amministrativi)

CONOSCE DELLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE LEDONO INTERESSI LEGITTIMI.

In particolare conosce sia di interessi legittimi sia di diritti soggettivi

(GIURISDIZIONE ESCLUSIVA)

La giurisdizione amministrativa è quella in cui il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi, che sono sempre in posizioni giuridiche soggettive verso una pubblica amministrazione e quindi per sapere se bisogna rivolgersi al giudice ordinario o al giudice amministrativo occorre chiedersi se l‟atto impugnato è emesso da un‟amministrazione pubblica, ed in tal caso è competente quello amministrativo; se la p.a. ha invece leso una posizione giuridica soggettiva di diritto, come ad esempio se durante il trasporto su un mezzo pubblico del servizio comunale, in seguito ad un incidente, si subisce un danno, non ci si dovrà rivolgere al giudice amministrativo ma a quello ordinario, anche se la richiesta di risarcimento del danno sarà rivolta alla pubblica amministrazione. Ci si rivolge al giudice amministrativo quando la pubblica amministrazione esercita dei poteri pubblici ed emana dei provvedimenti amministrativi e quindi può ledere dei diritti soggettivi od un interesse legittimo.

Tra soggetti privati la giurisdizione è sempre ORDINARIA, nei rapporti con gli enti pubblici è AMMINISTRATIVA (es.: buca sulla strada che provoca incidente, concorso pubblico, ecc ... )

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GRADI DI GIURISDIZIONE

di merito di merito di leggitimità sui fatti sui fatti sul diritto (controllano che in 1° e 2° grado la

legge sia stata applicata in modo corretto – tutto il fascicolo processuale)

(Il giudizio di merito è quello in cui vengono conosciuti i fatti, i testimoni, le perizie. In ultimo grado il giudizio è diverso: si ha riguardo esclusivamente alla corretta applicazione della legge.)

di merito di merito di leggitimità

La Cassazione se verifica che in appello non sono state applicate correttamente le leggi “cassa” la sentenza di appello, ma non emana la nuova sentenza e la rinvia ad un‟altra sezione della corte d‟appello per rifare il processo. Possiamo aver casi in cui c‟è stato un primo grado, c‟è stato un appello, la Cassazione ha

GIUDICE DI PACE

TRIBUNALE:

Monocratico

Collegiale

CORTE D’ASSISE

CORTE

D’APPELLO

CORTE D’ASSISE

D’APPELLO

CASSAZIONE PENALE TRIBUNALE PER

I MINORENNI

GIURISDIZIONE PENALE

1° GRADO 2° GRADO - APPELLO -

ULTIMO GRADO

GIUDICE DI PACE TRIBUNALE

( giudice d‟appello )

TRIBUNALE:

Monocratico

Collegiale

CORTE D’APPELLO

CASSAZIONE

CIVILE

GIURISDIZIONE CIVILE

1° GRADO 2° GRADO

- APPELLO - ULTIMO GRADO

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annullato e l‟annullamento è con rinvio ad un‟altra sezione della Corte d‟appello: in sostanza si avranno quattro processi. La Cassazione non può pronunciare sentenza su di un fatto, ma può solo confermare oppure annullare la decisione del giudice d‟appello, cioè la “cassa” e può cassarla senza rinvio, e quindi la questione è chiusa a favore del ricorrente, o con rinvio, denunciando il principio violato e rinviando ad altra sezione della Corte d‟appello con l‟invito ad applicare il principio e pronunciare la sentenza definitiva (si ritorna indietro di un grado).

PRESUNZIONE DI INNOCENZA – principio importante -

Art. 27

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti è possibile ricorrere in Cassazione (a Sezioni Unite) ma solo per questioni di giurisdizione (art. 111, comma VIII, Cost.).

LA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione si pone al vertice del sistema giudiziario. Ha sede a Roma.

Si articola in sezioni:

CIVILI

PENALI

DEL LAVORO

FUNZIONI:

GIUDICA SUI RICORSI PER VIOLAZIONE DI LEGGE:

1. Contro le sentenze d‟appello

2. Contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale

DECIDE:

1. I conflitti di competenza tra giudici ordinari

2. I conflitti di giurisdizione tra giudici ordinari e speciali

3. I conflitti di attribuzione tra giudici e pubblica amministrazione

GARANTISCE:

La corretta applicazione e l‟uniforme interpretazione della legge da parte dei giudici c.d. FUNZIONE NOMOFILATTICA (da NOMOFILACHIA = corretta interpretazione della legge)

GIURISDIZIONE

AMMINISTRATIVA

1° GRADO 2° GRADO

T.A.R. CONSIGLIO

DI STATO

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La Cassazione ha una funzione di vertice, non sulle persone, i magistrati, ma sulle sentenze. È il cappello finale di ultimo grado. Le sentenze di 1° grado possono divenire DEFINITIVE se non vengono appellate entro i termini, 30 giorni dalla loro pronuncia, e anche le sentenze della Cassazione diventano ESECUTIVE dopo 30 giorni.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

La differenza fondamentale tra la Cassazione e la Corte Costituzionale è che la prima è giudice dei fatti, mentre la seconda è giudice delle leggi.

L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

GARANZIE COSTITUZIONALI:

L‟AUTONOMIA e l‟INDIPENDENZA della magistratura sono garantite da una serie di norme costituzionali:

sia alla Magistratura nel suo complesso

sia al singolo organo giurisdizionale

Art. 108 Cost. “le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. …. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei (cittadini) che partecipano all’amministrazione della giustizia“ GARANZIE DI INDIPENDENZA

Art. 104, comma I, Cost.: LA MAGISTRATURA COSTITUISCE UN ORDINE AUTONOMO E INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE (separazione dei poteri → garanzia di democrazia)

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

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ORGANI DI AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA

Art. 104 Cost.

L‟indipendenza istituzionale della magistratura rispetto agli altri poteri dello stato è garantita dall‟ISTITUZIONE DI ORGANI DI AUTOGOVERNO.

A tali organi spetta:

L‟ORGANIZZAZIONE E L‟AMMINISTRAZIONE DEI GIUDICI (assunzioni, trasferimenti, promozioni, ecc …)

L‟APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (il Ministro della Giustizia può chiedere che sia avviato il procedimento disciplinare contro i giudici da parte del C.S.M.)

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

CIO‟ SOTTRAE I GIUDICI DA QUALSIASI INTERFERENZA ESTERNA

Gli organi di autogoverno sono :

1. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ( ART. 104 – 105 )

2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ( l. 186 del 1982 )

3. CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI ( l. 117 DEL 1988 )

4. CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE ( l. 561 DEL 1988 )

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 104 Cost.

COMPOSIZIONE E FORMAZIONE del C.S.M.:

27 MEMBRI: 3 di DIRITTO + 24 ELETTIVI

3 di diritto:

Presidente della Repubblica

1° Presidente della Corte di Cassazione (il più alto magistrato giudicante)

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (il più alto magistrato requirente)

24 elettivi:

16 eletti dalla magistratura ordinaria (togati) - 2/3

8 eletti dal Parlamento in seduta comune (non togati) tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio - 1/3

GARANZIE COSTITUZIONALI:

Art. 104, comma I, Cost.: LA MAGISTRATURA COSTITUISCE UN ORDINE AUTONOMO E INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE (separazione dei poteri → garanzia di democrazia)

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Art. 105

Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Previsione del C.S.M. quale organo di autogoverno cui spetta qualsiasi provvedimento nei confronti dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. (GIUDICI DI PACE) Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. (In realtà non è mai avvenuto questo travaso)

Disciplina delle funzioni, della composizione e della formazione del C.S.M..

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Sono le GARANZIE DEI SINGOLI MAGISTRATI. Il Ministro della giustizia si deve occupare dei servizi attinenti alla giustizia e delle carceri, degli istituti di pena, deve far funzionare l‟apparato della giustizia e, per quanto riguarda i magistrati ha solo la facoltà di promuoverne l‟azione disciplinare. Tra magistrati esiste solo diversità di funzioni: non c‟è gerarchia.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. (RISERVA DI LEGGE) La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. (Funzionari della Pubblica Sicurezza, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri che sono incaricati di svolgere queste funzioni di polizia giudiziaria e rispondono direttamente al magistrato ancor prima che al prefetto).

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. (collegato con l’art. 107, comma II) 18°

GIUSTO PROCESSO

PROCESSO: fase di accertamento della norma da applicare al caso concreto che si svolge nel contraddittorio tra le parti con una RAGIONEVOLE DURATA (se dura troppo non è più un giusto processo )

FORMAZIONE DELLA PROVA – DIRITTO DI DIFESA – GRATUITO PATROCINIO (cioè assistenza legale a carico dello stato per coloro che non possono permettersela)

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L‟articolo 111 è stato modificato (vedere nota) con legge costituzionale nr. 2 del 1999 con l‟inserimento dei principi del giusto processo.

La legge dovrebbe assicurarne la ragionevole durata ma non è ancora così, infatti, siamo spesso condannati dalla Corte Europea dei diritti dell‟uomo per i tempi del processo. Il nostro processo civile è troppo lungo ed allora ci sono molti problemi di negata giustizia e quindi violazione di un diritto fondamentale dell‟uomo: quello di avere giustizia in tempi ragionevoli.

Le garanzie previste lo sono per l‟imputato al fine di garantire il giusto processo alla luce della civiltà giuridica e non per la parte lesa, colui che ha subito il reato.

Nel quinto comma emergono i problemi dell‟assunzione della prova collegati al fenomeno del “pentitismo”, se il Procuratore della Repubblica sente un testimone e poi questo viene ucciso è chiaro che poi c‟è l‟impossibilità di risentirlo in contraddittorio. Ci sono quindi una serie di meccanismi per valutare anche i casi in cui il testimone sotto protezione o “il pentito” non voglia rendere testimonianza durante il pubblico dibattimento per timore di ritorsioni, ad esempio, sulla propria famiglia.

Dal sesto comma la formulazione dell‟articolo è quella dei costituenti. La regola della motivazione vale anche per i provvedimenti amministrativi.

Contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso (cd. TRIBUNALE DELLA LIBERTA’) in Cassazione per violazione di legge.

In chiusura è riportata la regola del RIPARTO DI GIURISDIZIONE:

GIUDICE ORDINARIO DIRITTI SOGGETTIVI

GIUDICE AMMINISTRATIVO DIRITTI SOGGETTIVI se c‟è giurisdizione esclusiva, INTERESSI LEGITTIMI normalmente

CORTE DEI CONTI in materia di RESPONSABILITA‟ AMMINISTRATIVA o CONTABILE (danni erariali; danni al patrimonio dello Stato)

I conflitti tra queste giurisdizioni sono valutati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, come supremo giudice ordinario, che ne regola i confini.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.(*)

NOTE:

(*) I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

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GIUDICE

AVVOCATO DELL’ACCUSA AVVOCATO DELLA DIFESA

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Non può esserci il Ministro della Giustizia che indica su quali reati indagare, i giudici devono indagare sempre. Il problema è che non ci sono i fondi per indagare sempre e quindi in ogni Procura della Repubblica c‟è un certo indirizzo interno del magistrato che, senza scartare a priori le indagini su taluni reati, concentra le indagini sui magistrati su determinati filoni.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Tutela giurisdizionale piena, con tutti i mezzi di impugnazione, per tutti gli atti, e anche possibilità di annullamento degli atti illegittimi, in particolare da parte del giudice amministrativo, ma non è escluso anche da parte del giudice ordinario.

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LE AUTONOMIE LOCALI

TITOLO V della COSTITUZIONE modificato in seguito al referendum costituzionale del 2002. E‟ il primo testo su cui i cittadini sono stati chiamati a votare e l‟esito è stato favorevole alla revisione.

AUTONOMIA: LA CAPACITA’ DI EMANARE NORME GIURIDICHE E DEFINIRE UN INDIRIZZO POLITICO (politico – amministrativo) ED UN ASSETTO ORGANIZZATIVO PROPRI

Caratteristica di un ordinamento derivato.

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.(*)

NOTE:

(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»

La Repubblica italiana è il complesso dell‟ordinamento sovrano, nazione italiana, stato italiano, e di tutte le autonomie (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni). Le Città metropolitane sono indicate in Costituzione ma non sono ancora state realizzate; esse sarebbero i complessi urbani più grandi e quindi si era pensato che non avrebbe avuto senso disciplinare in modo diverso, ad esempio, la città di Torino e tutti i comuni limitrofi che non hanno con essa soluzione di continuità, ma da considerarsi come un‟unica grande area metropolitana urbana, da disciplinare allo stesso modo per i vari servizi, come ad esempio i trasporti. Ottima idea, peccato che si sia scontrata con i campanilismi locali.

Sono costituzionalizzate anche le fonti, come lo statuto, i poteri e le funzioni con i loro regolamenti, secondo i principi fissati dalla Costituzione e poi attuati in legge ordinaria.

Il Titolo V si ricollega all‟Art. 5 della Costituzione, in cui la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, in quanto preesistenti, ed al principio dell‟autonomia si affianca quello del decentramento, cioè del trasferimento delle funzioni statali dal centro alla periferia (es. Prefetture come articolazione di decentramento).

Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ENTI TERRITORIALI MINORI ART. 114 COMMA II

A statuto ORDINARIO COMUNI

A statuto SPECIALE PROVINCE

CITTA‟ METROPOLITANE

Sono ENTI AUTONOMI con propri statuti, poteri e funzioni secondo i PRINCIPI fissati dalla COSTITUZIONE. NON E‟ UN ASSETTO FEDERALE

REGIONI

ENTI LOCALI

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LE REGIONI

Le regioni a statuto speciale sono le prime ad essere state costituite durante il dopo-guerra, prima che venissero, nel 1970, le altre regioni, quelle a statuto ordinario. La riforma del Titolo V ha cambiato le regole per l‟approvazione dello statuto delle regioni a statuto ordinario, per cui adesso esse hanno una procedura aggravata che richiama quella della revisione costituzionale, per adottare il proprio statuto.

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (*)

NOTE:

(*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.» Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»

A STATUTO SPECIALE: dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi STATUTI SPECIALI adottati con LEGGE COSTITUZIONALE. Sono:

1. Friuli Venezia Giulia 2. Trentino Alto Adige/Südtirol 3. Sardegna 4. Sicilia 5. Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

A STATUTO ORDINARIO: con una propria legge adottano uno STATUTO ORDINARIO ai sensi e nelle forme dell‟art. 123, comma II

LA POTESTA’ LEGISLATIVA ART. 117 ( ricordare alcuni punti )

E‟ ESERCITATA DALLO STATO E DALLE REGIONI RISPETTANDO:

o La Costituzione

o I vincoli derivanti dall‟ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

PUO‟ ESSERE:

1. ESCLUSIVA DELLO STATO: nelle materie elencate dall‟art. 117 comma II ( Es. politica estera, immigrazione, difesa e forze armate, ecc ... )

2. CONCORRENTE DELLO STATO E DELLE REGIONI: art. 117 comma III ( Es. ricerca scientifica, tutela della salute, governo del territorio, ecc ... )

3. ESCLUSIVA DELLE REGIONI: competenza residuale generale. Art. 117, comma IV

ART. 118: SUSSIDIARIETA‟ VERTICALE E ORIZZONTALE ART. 119: AUTONOMIA FINANZIARIA ART. 120: RAPPORTI TRA REGIONI ( libera circolazione tra regioni di persone e cose, ecc … ) ART. 121: ORGANI DELLA REGIONE ART. 122: SISTEMI DI ELEZIONE E CASI DI INELEGGIBILITA‟

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Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (*)

NOTE:

(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.» In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.

AUTONOMIA STATUTARIA (contenuto e procedimento di approvazione dello statuto)

Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina:

o La forma di governo

o I principi fondamentali di organizzazione e funzionamento

o Regola l‟esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione

o Regola la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti

o Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

LO STATUTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA COSTITUZIONE

PROCEDIMENTO

Approvato con legge regionale

o 1° approvazione a maggioranza assoluta

o 2° approvazione dopo almeno due mesi, sempre a maggioranza assoluta

o Pubblicazione Notiziale

o Entro 30 gg. Il Governo può impugnare lo Statuto innanzi alla Corte Costituzionale

o Entro 3 mesi 1/5 dei consiglieri regionali o 1/50 degli abitanti della regione possono chiedere che lo statuto sia sottoposto a referendum (non è richiesto quorum)

ART. 125: ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ART. 126: SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO – SFIDUCIA ART. 132: FUSIONE DI REGIONI ESISTENTI O CREAZIONE DI NUOVE ART. 133: ISTITUZIONI DI NUOVE PROVINCE – NUOVI COMUNI

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AUTONOMIA STATUTARIA

COSTITUZIONE → Fonte primaria → TUEL = Testo Unico Enti Locali → centinaia di Statuti Provinciali → Circa 8000 statuti comunali

Lo STATUTO disciplina:

Forme fondamentali

Criteri generali di organizzazione

Attribuzione degli organi

Norme di gerarchia e partecipazione

STATUTO PROVINCIA DI CUNEO NR. 9 DEL 19/04/2004

AUTONOMIA NORMATIVA

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Ogni Provincia si organizza con le denominazioni degli assessori, degli uffici, ecc., con le scelte proprie dell‟ente autonomo sull‟articolazione interna degli uffici e dei servizi.

AUTONOMIA IMPOSITIVA E FINANZIARIA

È quella che dovrebbe essere sviluppata attraverso il cosiddetto federalismo fiscale. L‟unico consistente ambito di autonomia impositiva era l‟ICI, l‟Imposta Comunale sugli Immobili, in particolare sulla prima casa ma, abolendo quella fonte, tutta la finanza comunale è tornata ad essere derivata, ossia derivata dai trasferimenti dello stato.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ VERTICALE art. 118 comma I

Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni (ente più vicino al cittadin ). Se il comune non è adeguato si risale fino all‟ente più adeguato tra gli enti pubblici.

ATTIENE AI RAPPORTI TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO ATTRIBUITE A :

COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE

Salvo che per assicurare l’esercizio unitario siano conferite a :

PROVINCE PROVINCE PROVINCE

↓ ↓ ↓

O CITTA’ METROPOLITANE CITTA’ METROPOLITANE

↓ ↓

O REGIONI REGIONI

↓ ↓

O STATO

In base ai principi di :

Sussidiarietà

Differenziazione

Adeguatezza

OGNI FUNZIONE PUBBLICA DEVE ESSERE ESERCITATA AL LIVELLO TERRITORIALE PIU‟ VICINO AI CITTADINI

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PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE Art. 118 comma IV Tra enti pubblici e soggetti privati

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

IL COMUNE

RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA‟, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO

Il comune è ENTE ESPONENZIALE, che significa che rappresenta la propria comunità. Comunità di riferimento vuol dire tutti coloro che risiedono dentro quell‟area o che lavorano in quell‟area senza risiedervi, quindi la cittadinanza amministrativa è un concetto più ampio che abbraccia tutti coloro che agiscono su un certo territorio, anche se non residenti. Il Comune deve farsi carico anche dei flussi, ad esempio, di turisti che transitano sul proprio territorio, come ente a fini generali.

Parallelamente alle funzioni della provincia quelle dei comuni sono i servizi alla persona, alla comunità, all‟uso del territorio (P.R.G.C.) ad esclusione di quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale (possibile sovrapposizione).

Per conto dello Stato, e allora il Sindaco svolge funzioni di UFFICIALE DI GOVERNO (funzioni di decentramento) per i servizi elettorali, lo stato civile e l‟anagrafe (statistica, leva militare).

Il comune quindi da un lato è ENTE AUTONOMO mentre dall‟altro è anche CIRCOSCRIZIONE DI DECENTRAMENTO STATALE e quindi amministrazione statale decentrata. Quando un cittadino chiede un certificato di stato civile o la carta di identità in realtà gli stessi non vengono rilasciati in quanto abitanti del comune di residenza ma in quanto cittadini italiani. Questa scelta è stata fatta perché il comune è l‟ente più vicino al cittadino e quindi si è reputato opportuno decentrare questi servizi.

ORGANI DEGLI ENTI LOCALI

Sia il SINDACO che il PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE sono simmetrici, vengono eletti attraverso l‟elezione a suffragio universale e diretto con la maggioranza assoluta dei voti validi. Se non si raggiunge la maggioranza assoluta si va al BALLOTTAGGIO.

Comunanza di interessi che scaturiscono nel risiedere in uno stesso

TERRITORIO

Selezione dei bisogni degli associati da parte degli organi eletti dagli associati medesimi (principio democratico Art. 1 Cost.)

Esponenzialità degli enti territoriali

Rappresentatività

Le funzioni mutano in ragione dei rispettivi caratteri e dimensioni secondo principi di:

Differenziazione

Sussidiarietà

Adeguatezza

Comune Province Città Metropolitane Regione Stato

Favoriscono l‟autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati. Coinvolgimento di singoli o gruppi sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale

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Il sindaco, come il presidente della giunta provinciale, è responsabile dell‟amministrazione dell‟ente (sono stati rafforzati i poteri dell‟organo di governo); è capo della giunta, quindi del POTERE ESECUTIVO, (simmetricamente agli organi del governo) nomina e revoca gli assessori, rappresenta l‟ente, convoca e presiede la giunta. Il presidente della giunta provinciale, però, NON PRESIEDE IL CONSIGLIO PROVINCIALE, funzione svolta dal presidente del consiglio provinciale, soggetto diverso. Il Sindaco adotta provvedimenti di urgenza in materia di sanità e igiene pubblica in qualità di ufficiale di governo.

Gli organi della Provincia sono:

il Presidente

la Giunta provinciale, formata dal Presidente e dagli Assessori

il Consiglio provinciale ed il Presidente del Consiglio Provinciale

Gli organi del Comune sono:

il Sindaco

la Giunta comunale, formata dal Sindaco e dagli Assessori

il Consiglio comunale ed il Presidente del Consiglio comunale (nei comuni più piccoli è il Sindaco)

LA PROVINCIA

In passato la Provincia non era considerata come un ente esponenziale, a fini generali, ma solamente come ente con determinate funzioni amministrative. Dal 2000 si è voluta rendere la disciplina legislativa simmetrica: in base al PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA in futuro le Provincie potrebbero andare a sostituirsi ai comuni minori, al quale vengono sempre più sottratti i fondi necessari al funzionamento dei loro servizi. È ENTE INTERMEDIARIO TRA COMUNE E REGIONE, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA‟, NE CURA GLI INTERESSI E NE COORDINA LO SVILUPPO.

Ciò che è stato molto trascurato e che dovrebbe rappresentare il cuore della provincia è la programmazione: la provincia dovrebbe programmare, con una visione complessiva rispetto ai comuni, i vari settori di intervento, il piano territoriale di coordinamento e tutta quella programmazione che molto spesso è rimasta solo sulla carta. (Assetto viabilità, trasporti ed opere pubbliche).

RAPPORTO TRA ORGANI

Tra gli organi di indirizzo politico amministrativo e di controllo (CONSIGLIO COMUNALE o PROVINCIALE) e gli organi esecutivi (SINDACO o PRESIDENTE GIUNTA COMUNALE/PROVINCIALE) INTERCORRE UN RAPPORTO DI FIDUCIA.

La giunta collabora col sindaco (o col presidente della giunta) nel governo locale. Ogni assessore è nominato o revocato dal sindaco/presidente e quindi il rapporto è fiduciario di piena e totale adesione alle scelte di quest‟ultimo, che ha un potere molto forte (che non ha neanche il presidente del consiglio dei ministri). Svolgono le funzioni che la legge attribuisce alle loro competenze (ASSESSORI COMPETENTI PER MATERIA) e c‟è incompatibilità con la carica di consigliere comunale e provinciale.

La giunta è composta solo dalla maggioranza (chi ha vinto le elezioni e sostiene il sindaco/presidente), mentre nel consiglio c‟è anche l‟opposizione, tuttavia il consiglio in sostanza ha più poteri, dovrebbe svolgere soprattutto la funzione di controllo perché la maggioranza consiliare obbedisce alle direttive di voto della giunta e del sindaco/presidente, quindi i consiglieri dell‟opposizione vivono una grande frustrazione perché hanno pochissimi poteri e l‟unica possibilità è quella attraverso le interrogazioni che sono atti di controllo con cui possono almeno farsi spiegare le ragioni di certe scelte. In consiglio non c‟è una dialettica tale per cui la maggioranza possa cambiare idea ed accogliere una proposta dell‟opposizione, se succede è caso raro; il ruolo dell‟opposizione si limita quindi al mettere in evidenza eventuali errori procedurali o formali degli atti della maggioranza. Le riunioni consiliari sono pubbliche, mentre quelle della giunta sono segrete. L‟utilità della competenza del consiglio su certe materie è la trasparenza, perché sia l‟opposizione sia i cittadini che possono partecipare alla seduta capiscono meglio cosa succede.

Il consiglio approva lo statuto, i regolamenti, i programmi ed i bilanci, detta gli indirizzi di azione per il sindaco/presidente della giunta, verifica come assolvono le funzioni esecutive e quindi ha un suo presidente e ufficio di presidenza, a cui appartiene il SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE.

CONSIGLIO → FIDUCIA → SINDACO → GIUNTA

Il venir meno del rapporto di fiducia comporta lo scioglimento dell‟organo. Lo scioglimento di un organo comporta la cessazione degli altri.

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CAUSE DI CESSAZIONE:

Venir meno del rapporto di fiducia

Scioglimento del Consiglio

Dimissioni della maggioranza dei consiglieri, del Presidente della Provincia o del Sindaco, delle relative giunte

Scadenza del mandato

SEGRETARIO COMUNALE/PROVINCIALE

Nominato dal Sindaco (scelto nell‟Albo dei segretari comunali e provinciali in modo fiduciario)

Collabora con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa con gli organi dell‟ente (è l‟organo di vertice dell‟apparato amministrativo)

Ha il compito di garantire che tutti gli atti e le attività dell‟ente siano conformi a:

o Leggi

o Statuto

o Regolamenti

DIRETTORE GENERALE COMUNALE/PROVINCIALE

Il Sindaco può avvalersi di un Direttore Generale c.d. CITY MANAGER che:

E‟ al vertice amministrativo dell‟ente

Sovraintende alla gestione dell‟ente

Risponde direttamente al sindaco

Questa figura nella pratica non c‟è. Coincide con quella del segretario

ALTRI ENTI LOCALI

CITTA’ METROPOLITANE: non istituite

UNIONI DI COMUNI: Enti locali istituiti per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni

Dovrebbero essere state realizzate per arrivare al superamento dei cd. “comuni polvere”: in Piemonte abbiamo mille comuni, in Italia ottomila, cosa che non ha molto senso per l‟esagerata frammentazione. La Costituzione ha proposto le unioni di comuni per portare alla fusione, ma non ha avuto seguito perché non obbligatoria.

COMUNITA’ MONTANE: Unioni di comuni costituiti tra comuni montani per garantire migliore tutela alle esigenze delle comunità montane.

Anche le comunità montane avrebbero potuto portare all‟accorpamento dei piccoli comuni, ma ciò non è mai avvenuto, anzi esse si sono costituite solo con la certezza normativa che la costituzione della comunità montana non avrebbe portato alla fusione.

Per questi motivi si è visto che dal basso non avviene la fusione o l‟unione, che potrà avvenire solo attraverso la scarsità delle risorse e la transizione delle funzioni verso l‟alto, data la scarsa lungimiranza dell‟attuale classe dirigente locale, troppo legata al mantenimento della propria carica.

NON SONO ENTI LOCALI INVECE:

MUNICIPI: partizioni amministrative all‟interno dei soli comuni nati da una fusione (non esistono)

CIRCOSCRIZIONI o QUARTIERI: obbligatorie per comuni con più di 100.000 abitanti

CIRCONDARI: partizioni interne alle Province. Ambiti di organizzazione di uffici e servizi (non esistono)

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CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DEGLI ENTI LOCALI

In seguito all‟abolizione dei CO.RE.CO. (Comitati Regionali di controllo), e quindi le forme di controllo sugli atti e sull‟attività degli enti locali sono disciplinate dall‟art. 120 della Costituzione con lo scioglimento per infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso, la rimozione e sospensione dei singoli amministratori (casi molto rari) per compimento di atti contrari alla Costituzione o la mancata approvazione dei bilanci nei termini fissati dalla legge.

REGIONE COME ORGANO SIMMETRICO ALLA PROVINCIA

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LE GARANZIE COSTITUZIONALI

TITOLO VI - Garanzie Costituzionali

Sezione I - La Corte Costituzionale Art. 134 - 137

Sezione II - Revisione della Costituzione Art. 138 – 139

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

La giustizia costituzionale è innanzitutto la giustizia che riguarda le leggi, e non dei fatti (la magistratura così come vista finora era giudice degli atti e dei fatti, penali, civili ed amministrativi).

Dobbiamo quindi capire i modelli costituzionali e distinguere tra il modello diffuso ed il modello accentrato di giustizia costituzionale. In questo caso il sindacato riguarda il vertice della piramide, perché la costituzione italiana è rigida e si pone in posizione gerarchicamente sovraordinata alle altre fonti, e questa gerarchia occorre farla osservare, altrimenti nel silenzio, nella inattività del giudice costituzionale, se il parlamento approva una legge in contrasto con la costituzione e nessuno lo fa rilevare la rigidità viene a cessare. Ci deve essere qualcuno che fa rilevare se la legge ordinaria contrasta con la costituzione, altrimenti essa cambia e diventa flessibile. La Corte Costituzionale è il giudice che si occupa di garantire che tutte le leggi ordinarie non contrastino con la costituzione e quindi non la abroghino ma vengano annullate loro. Se venisse tollerato che una legge incostituzionale producesse effetti si avrebbe, in sostanza, abrogato la costituzione. (SINDACATO DI COSTITUZIONALITA’)

la legge non viene annullata ma ERGA OMNES : potere di annullare la legge disapplicata al caso concreto VERSO TUTTI. Nessuno potrà più applicarla. Come se non esistesse più anche se non viene abrogata dal legislatore

In Francia c‟è il “Conseil Constitutionnel” che opera in tal senso ma, diversamente che in Italia, esso fa da filtro, cioè opera prima che la legge entri in vigore, come da noi fa in maniera molto labile il presidente della repubblica, avendo a valle il controllo della corte costituzionale. Come modello di controllo successivo all‟entrata in vigore quello italiano non impedisce che la norma incostituzionale possa rimanere in vigore per un periodo di tempo variabile (1, 2, 6 mesi – 3 anni – 10 anni) fino a che non viene fatta rilevare la sua incostituzionalità davanti alla corte e questo comporta l‟applicazione ai cittadini di alcune leggi anche se incostituzionali.

La Corte Costituzionale ha sede a Roma, presso il Palazzo della Consulta, a fianco del Quirinale.

In ITALIA c’è IL MODELLO ACCENTRATO, infatti la CORTE COSTITUZIONALE è distinta dal potere giurisdizionale comune (dai giudici). I giudici quindi selezionano i casi che dovranno essere sottoposti al controllo di legittimità costituzionale da parte della CORTE COSTITUZIONALE (FUNZIONI DI FILTRO).

IL MODELLO DIFFUSO ( Esempio USA )

IL MODELLO ACCENTRATO ( ES. Costituzioni europee del 900 )

Il controllo di legittimità costituzionale è affidato ad OGNI GIUDICE. La Corte Suprema (giudice di ultima istanza) garantisce l‟uniformità delle decisioni (nomofilachìa)

Il potere di dichiarare l‟incostituzionalità di una norma con efficacia ERGA OMNES è attribuito ad un ORGANO PARTICOLARE : LA CORTE COSTITUZIONALE (Giudice della legge)

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Non vengono sottoposte alla Corte questioni:

MANIFESTAMENTE INFONDATE

IRRILEVANTI

FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE Art. 134

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*)

NOTE:

(*) L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».

Non è indicato il giudizio di ammissibilità del referendum perché la legge che li ha disciplinati è solo del 1970, nel 1948, quando è stata scritta la costituzione non c‟era ancora, anche se erano già previsti all‟art. 75.

Giudica:

1. Sulla LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLE:

a. Leggi o atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni

2. Sui CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA:

a. Poteri dello Stato

b. Stato e Regioni

c. Regioni

3. Sulle ACCUSE MOSSE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Alto tradimento e Attentato alla Costituzione)

4. Sull‟AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO (Art. 75)

Questi sono atti di carattere politico su cui la Corte Costituzionale è tenuta ad esprimersi - limita i poteri dello Stato per garantire la Costituzione.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Il PdR nomina i giudici non tutti insieme ma man mano che scadono e ciò per evitare che scadano tutti contemporaneamente: scadendo in tempi diversi possono anche essere nominati non tutti dallo stesso PdR anche perché ogni giudice dura in carica 9 anni (è la carica più lunga della repubblica italiana).

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria (Corte di Cassazione) ed amministrative (Consiglio di Stato e Corte dei Conti), i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

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Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore (cittadinanza italiana e 40 anni di età), che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 137 COMMA III: “Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione” (HA L‟ULTIMA PAROLA)

Anche il Presidente della Repubblica è soggetto al giudizio della Corte Costituzionale in quanto garante della Costituzione

Gli atti della Corte Costituzionale come quelli di qualsiasi altro giudice devono essere motivati (devono essere esaustivi e coerenti con le precedenti sentenze) ma la MOTIVAZIONE non consente di riportare il riferimento a opinioni dissenzienti (ad esempio se alcuni giudici non sono d‟accordo con la decisione assunta questo non deve emergere dalla sentenza)

COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Art. 135, comma I

I Giudici della Corte sono scelti:

Per 1/3 DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA → 5 MEMBRI

o Con DpR controfirmato dal PdC. E‟ un atto FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALE poiché il suo contenuto è determinato autonomamente dal Presidente della Repubblica senza intervento di altri organi.

o Garantisce l‟equilibrio della rappresentanza delle forze politiche

Per 1/3 DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE → 5 MEMBRI

o A scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 – dopo il terzo scrutinio 3/5

o A scrutinio segreto perché si vota sulle persone. Il quorum richiesto garantisce un ampio consenso dell‟eletto

Per 1/3 DALLE SUPREME MAGISTRATURE ORDINARIE E AMMINISTRATIVE → 5 MEMBRI

o 3 dalla Corte di Cassazione

o 1 dal Consiglio di Stato

o 1 dalla Corte dei Conti

o Sono le magistrature di ultima istanza. Consiglio di Stato e Corte dei Conti sono supreme magistrature amministrative. Maggioranza assoluta al primo scrutinio. Se non viene raggiunta si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto più voti. Qui basta la maggioranza semplice

I 16 MEMBRI che integrano il collegio nei giudizi contro il Presidente della Repubblica sono sorteggiati da un elenco di 45 cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore → GIUDICI NON TOGATI. (art. 135 u.c.) Tale elenco è formato dal parlamento in seduta comune ogni 9 anni

La composizione secondo questo schema serve a rispondere a :

Esigenza di impedire l‟eccessiva politicizzazione dell‟organo

Esigenza di evitare che ci sia una grande distanza tra pareri del Parlamento e della Corte Costituzionale

REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ A GIUDICI DELLA C.C. Art. 135 comma II

I giudici della Corte Costituzionale sono scelti:

o Tra MAGISTRATI anche a riposo delle giurisdizioni superiori (ordinarie e amministrative)

o Tra i PROFESSORI UNIVERSITARI in materie giuridiche ( professori ordinari )

o Tra AVVOCATI con almeno 20 anni di esercizio

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DURANO IN CARICA 9 ANNI. Termine che decorre dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati ( Art. 135 u.c. )

INCOMPATIBILITA’ Art. 135, comma VI

Durante il suo incarico, ciascun giudice della Corte Costituzionale NON PUO‟:

a. Essere membro del parlamento

b. Essere membro di consigli regionali

c. Esercitare la professione di avvocato

d. Ricoprire altre cariche o uffici indicati dalla LEGGE N. 87 DEL 1953

Inoltre non possono:

a. Assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici

b. Esercitare attività professionali,commerciali,industriali

c. Essere amministratore o sindaco in una società a scopo di lucro

d. Candidarsi ad elezioni amministrative o politiche

e. Se professore universitario o magistrato deve sospendere tale attività

DURATA DELL’INCARICO DEI GIUDICI Art. 135, comma III

Sono nominati per 9 ANNI a decorrere dal giorno del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei presidenti di Camera e Senato

NON SONO RIELEGGIBILI Art. 135, comma VII

La Corte elegge tra i propri membri un PRESIDENTE che dura in carica 3 ANNI, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell‟ufficio di giudice

PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Art. 135, comma VIII

ELEZIONE: E‟ eletto dalla stessa Corte tra i suoi membri

L‟elezione avviene a maggioranza assoluta (maggioranza dei componenti)

In caso di parità ballottaggio

In caso di ulteriore parità: elezione del candidato più anziano (di servizio)

DURATA: Dura in carica 3 anni

E‟ rieleggibile: cessa comunque dalla carica quando termina il suo mandato di giudice della Corte

FUNZIONI: Rappresenta la Corte

Convoca la Corte e ne presiede le sedute e sovraintende le attività delle commissioni

Può ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti

Regola le discussioni, può determinare i punti più importanti su cui esse devono svolgersi

Può disporre lo svolgimento delle udienze a porte chiuse (normalmente sono pubbliche )

Vota per ultimo e in caso di parità il suo voto è decisivo (vale 2)

Ha un ruolo di rappresentanza esterna in particolare in occasione della conferenza stampa annuale nella quale vengono resi noti gli orientamenti della corte nel periodo considerato

Il ruolo del presidente è importante perché di impulso e coordinamento dell’attività della Corte.

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GARANZIE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA’

La natura giurisdizionale dell‟attività svolta dalla Corte Costituzionale impone che sia garantita:

L’indipendenza istituzionale o esterna dell‟organo nei confronti delle altre istituzioni

L’indipendenza funzionale o interna dei singoli giudici

L’INDIPENDENZA ISTITUZIONALE verso l‟esterno è garantita:

a. Dall‟autonomia regolamentare che è espressione del potere di auto-organizzazione che caratterizza ogni organo costituzionale

b. Dal potere di verifica della titolarità da parte dei propri membri dei requisiti richiesti per rivestire la carica di giudice costituzionale

c. Dal potere di decidere le controversie relative a cause sopravvenute di incompatibilità dei propri membri e disporne l‟eventuale rimozione o sospensione

d. Dall‟autonomia finanziaria che consiste nell‟amministrazione di un fondo stanziato con legge ordinaria

e. Dall‟autonomia amministrativa che riguarda la determinazione del fabbisogno di personale di supporto e del relativo status giuridico

f. Dalla giustizia domestica, ossia il potere di decidere le controversie in materia di impiego concernenti i propri dipendenti

L’INDIPENDENZA FUNZIONALE DEI SINGOLI COMPONENTI (status dei giudici)

I GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SONO ASSISTITI DA ALCUNE GARANZIE CHE NE GARANTISCONO L‟INDIPENDENZA E L‟IMPARZIALITA‟

a) INAMOVIBILITA’: possono essere rimossi d‟ufficio solo

a) Per decisione della stessa Corte a maggioranza dei 2/3

b) Per sopravvenuta incapacità fisica o civile

c) Per gravi mancanze nell‟esercizio delle funzioni

b) IMMUNITA’: non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell‟esercizio delle funzioni. Finché durano in carica godono della stessa immunità accordata ai Parlamentari ex. Art. 68, comma II. L‟autorizzazione è data dalla stessa Corte.

c) AUTONOMO ACCERTAMENTO DEI REQUISITI: è la Corte stessa che giudica sul possesso dei requisiti richiesti e di eventuali incompatibilità dei suoi membri

d) RETRIBUZIONE: Dispongono di una retribuzione non inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria

L’IMPARZIALITA’ dell‟attività della Corte è assicurata dalla lunga durata del mandato (9 ANNI) e dalla non rieleggibilità dei giudici costituzionali: il giudice non dovrebbe essere incentivato a proseguire uno specifico indirizzo politico nello svolgimento della propria attività, dal momento che in ogni caso non può essere rieletto.

LE SEDUTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SONO PUBBLICHE

Il presidente può disporre che le sedute avvengano a porte chiuse per motivi di:

o Sicurezza dello Stato

o Di Ordine Pubblico

o Atti attinenti alla morale

Le decisioni sono prese:

o A maggioranza assoluta

o In camera di consiglio

o Dai soli giudici che abbiano partecipato a tutte le udienze

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La Corte opera alla presenza di almeno:

o 11 giudici

Giudizi di costituzionalità

Giudizi sui conflitti di attribuzione

o 21 giudici

Giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica

LE SENTENZE SONO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. (RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE) Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. (RISERVA DI LEGGE ORDINARIA) Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

La Corte Costituzionale non ha iniziato ad operare nel 1948, ma è stata costituita ed ha iniziato la propria opera solo nel 1956, nella sede che prima ospitava il Ministero per le Colonie. C‟è stato un periodo di in attuazione della costituzione anche di organi fondamentali come la C.C. quindi nel 1956, quando ha iniziato ad operare, ha dovuto smaltire il lavoro arretrato perché, se nel frattempo (tra il ‟48 ed il ‟56) erano state approvate leggi costituzionali, non c‟era nessun giudice che le potesse impugnare. Il recupero è avvenuto sindacando tutte le leggi pre-costituzionali che venivano applicate senza essere adeguate correttamente al testo costituzionale.

IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

NORME OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA‟ COSTITUZIONALE sono:

LEGGI ORDINARIE

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

STATUTI E LEGGI REGIONALI

Cioè TUTTE LE FONTI PRIMARIE

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. (ATTENZIONE: EFFICACIA RETROATTIVA – EX TUNC – ANCHE PER I CASI PENDENTI, non per quelli passati in giudicato e già chiusi)

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Ma anche:

LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE in quanto andassero a modificare una norma non modificabile (es. modifica dell‟art. 3 Cost. - probabilmente ad oggi non è mai successo)

VIZI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

Elementi di contrasto tra FONTE PRIMARIA E FONTE COSTITUZIONALE

A) VIZI FORMALI: violazione di regole del procedimento di formazione dell‟atto normativo

(es. Art. 72 Cost. – caso molto raro, anche se ci sono di norma non vengono fatti rilevare)

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B) VIZI SOSTANZIALI: Riguardano il contrasto tra il contenuto dell‟atto ed una o più norme costituzionali o la contraddittorietà rispetto ai principi e ai valori costituzionali

(disparità di trattamento, violazione delle libertà fondamentali, è necessario in questo ultimo caso indicare il numero dell‟articolo della norma costituzionale che si considera violato es. se una legge viola il principio di uguaglianza non è sufficiente indicare il principio violato ma è necessario indicare la violazione dell‟art. 3 della Costituzione).

La CORTE COSTITUZIONALE valuta la conformità di leggi e atti aventi forza di legge alla Costituzione e suoi principi.

Solo passando davanti AL GIUDICE si arriva alla Corte Costituzionale. La legge incostituzionale produce effetti fino a quando non ci si accorge che c‟è incostituzionalità ( fino all‟impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale )

Un primo controllo di conformità alla Costituzione è effettuato dal Presidente della Repubblica al momento della promulgazione di una legge: egli può rinviare con messaggio motivato la legge alle Camere: si tratta però di un controllo che lascia passare il 90% delle leggi anche se potrebbero essere incostituzionali ( agisce come “ UN FILTRO A MAGLIE LARGHE “ )

La legge costituzionale nr. 1 del 1948 DISCIPLINA DUE MODALITA‟ DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE per ottenere una pronuncia sulla legittimità costituzionale di una fonte primaria :

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE (o D’ECCEZIONE): Nel corso di un giudizio

o D‟UFFICIO DAL GIUDICE

o SU SOLLECITAZIONE DELLE PARTI

In entrambi i casi è il giudice a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale (si parla di giudice giudicante e non requirente, quindi non il PM) – IL FILTRO È IL GIUDICE

IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE (o D’AZIONE) - Art. 127 - da :

o GOVERNO rispetto alle leggi regionali

o REGIONI rispetto alle leggi ( o atti aventi forza di legge ) dello Stato o altre regioni (per esempio per violazione dell’art. 117 – potestà legislativa esclusiva, concorrente e residuale)

Art. 117 Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Solo lo stato e le regioni hanno potestà legislativa. L‟unico rinvio all‟ordinamento comunitario è questo perché l‟art. 117 è frutto di revisione costituzionale ad opera della legge 3/2001, che ha modificato tutto il titolo V della Costituzione, inserendo i principi dell‟ordinamento comunitario perché l‟Italia ha aderito all‟ordinamento comunitario in base ad un‟interpretazione estensiva dell‟art. 11 Cost..

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale;

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p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Il secondo comma indica un elenco delle materie in cui lo stato ha potestà legislativa esclusiva, cioè solo lo stato può legiferare in quelle materie. Da citare ad esempio: politica estera e rapporti internazionali dello Stato, immigrazione, rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, cittadinanza, stato civile e anagrafi.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Il terzo comma indica le materie di legislazione concorrente, laddove concorrente significa che lo stato deve fissare i principi fondamentali della materia ed il legislatore regionale deve dettare le norme di dettaglio, quindi una legge di cornice unica statale, che lo stato è tenuto ad adottare, e 20 discipline di dettaglio differenti. Lo stato non può entrare nel dettaglio ma deve dettare solo i principi; sarebbe incostituzionale una legge dello stato che in materia di potestà legislativa concorrente vada a disciplinare anche nel dettaglio perché priverebbe la regione del potere di disciplinare il dettaglio. L‟art. 117 è un grande contenitore di antinomie, anche perché spesso è difficile per il legislatore collocare le materie in esame.

Un esempio potrebbe essere dato da una legge della Regione Piemonte che disciplina in modo contrastante la materia dell‟immigrazione disciplinata dalla legge statale, per cui il 2° comma del 117 prevede la potestà legislativa esclusiva dello stato, quindi noi non dovremmo applicare la legge regionale ma quella statale, perché la prima andrebbe a legiferare in una materia che non è di sua competenza.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Il quarto comma indica la potestà legislativa esclusiva residuale regionale. Nel 2001 è stato ampliato notevolmente l‟ambito legislativo delle regioni, capovolgendo la situazione rispetto al passato, anche se in concreto è difficile individuare materie che non siano state previste nel comma precedente.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

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Art. 127

Il governo quando ritenga che la legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale (in via principale) dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

(Qui parliamo di leggi non ancora applicate, per cui non sono ancora trascorsi 60 giorni, appena entrate in vigore dopo i 15 giorni di “vacatio legis”.)

La regione quando ritenga che una legge o atto avente forza di legge dello stato o di altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

Sono molto frequenti, infatti i giudici della corte si lamentano che la loro attività è intasata, per la violazione dell‟art. 117, da decine, o addirittura centinaia, di questioni di competenza per cui la norma regionale vada oltre i limiti della competenza regionale, date le materie delicate e sovrapposte.

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’

ES. L‟art. X della legge nr. Z del 2 gennaio 2009

CONTRASTA

Con gli articoli 3-24…. Della Costituzione

Il parametro di costituzionalità deve sempre essere espresso: bisogna sempre indicare i numeri (art., commi, legge, data, art. della Cost.) in modo dettagliato

GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE

Nel CORSO DI UN GIUDIZIO INNANZI AD UNA AUTORITA’ GIURISDIZIONALE

La questione di costituzionalità sorge nel corso di un giudizio in cui il giudice debba applicare la norma che si suppone incostituzionale

Può essere giudice ordinario, amministrativo, contabile, ecc.

Questi è chiamato GIUDICE A QUO (dal quale)

Giudice che solleva la questione di incostituzionalità

GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE ART. 127 COST.

L’articolo di riferimento è sempre l’art. 117 Cost.

A) AZIONE DEL GOVERNO

Quando il GOVERNO ritiene che una LEGGE REGIONALE

ECCEDA DALLE COMPETENZE CHA LA COSTITUZIONE ATTRIBUISCE ALLE REGIONI

Può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ( Il Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei Ministri )

B) AZIONE DELLA REGIONE

Quando la REGIONE ritiene che una LEGGE DELLO STATO O DI UN‟ALTRA REGIONE

LEDA LA SUA SFERA DI COMPETENZE

Può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ( Il presidente della Giunta Regionale previa delibera della Giunta Regionale )

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CONDIZIONI DI PROPONIBILITA’

PRESUPPOSTI : La questione di legittimità costituzionale deve essere :

RILEVANTE: La questione è rilevante se il giudice A QUO non è in grado di risolvere la

controversia SENZA che sia risolta la questione di costituzionalità perché DEVE applicare la norma in questione.

NON MANIFESTAMENTE INFONDATA: Il giudice è tenuto a rimettere gli atti in tutti i casi in

cui la questione non risulti manifestamente infondata, quindi quando vi sia almeno anche solo un DUBBIO di incostituzionalità (giudizio di delibazione).

ALTRIMENTI LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE CON UN ORDINANZA MOTIVATA DI

INAMMISSIBILITA’ O DI MANIFESTA INFONDATEZZA

Per RILEVANZA non si intende “importanza“ della questione. La rilevanza riguarda la questione non la norma. Deve riguardare solo quelle norme che nel processo in corso devono essere applicate al caso concreto. Se non c‟è rilevanza la questione è INAMMISSIBILE.

Per NON MANIFESTA si intende “non evidente“ Se c‟è manifesta infondatezza la Corte dichiara con sentenza che la questione è manifestamente infondata.

IL GIUDICE A QUO (Dal quale)

1. SOLLEVA LA QUESTIONE

Su istanza di parte

D‟Ufficio

2. VALUTA la rilevanza e la non manifesta infondatezza

3. CON ORDINANZA DI RIMESSIONE

Sospende il processo (per due anni)

Dispone l‟IMMEDIATA TRASMISSIONE degli atti alla Corte

L’ordinanza di remissione deve contenere:

Indicazione delle NORME OGGETTO (cioè disposizioni di legge della cui legittimità si dubita)

Indicazione delle NORME PARAMETRO (cioè indicazione della norma costituzionale che si ritiene violata)

Motivazione in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza

4. NOTIFICA alle parti entro 20 gg. per far sapere che il giudizio è sospeso

NORME PARAMETRO : Il parametro di valutazione dell‟illegittimità è una norma costituzionale. Vi sono

dei casi in cui il parametro è una norma di legge la cui violazione determina indirettamente la violazione di norme costituzionali.

La norma di rango legislativo che funge da parametro per valutare la legittimità costituzionale è definita

NORMA INTERPOSTA , in quanto si inserisce tra la norma che si assume illegittima e la norma

costituzionale che si assume violata

esempi:

il decreto legislativo contrastante con la legge di delegazione (norma interposta) è costituzionalmente illegittimo per violazione art. 76 Cost., cioè il D. Lgs. violando i limiti imposti dalla legge delega (eccesso di delega) viola indirettamente l’art. 76 della Costituzione )

la legge ordinaria contrastante con norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (norme interposte) è incostituzionale per violazione art. 10 Cost.

la legge ordinaria contrastante con una fonte comunitaria direttamente applicabile (norme interposte) viola l‟art. 11 Cost.

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GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

RICEVIMENTO DEGLI ATTI DAL GIUDICE A QUO

PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA DI RIMESSIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE a cura del presidente della Corte al fine di consentire agli altri giudici che si trovino ad applicare la

medesima disposizione di sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte Costituzionale (pubblicità notiziale).

ISTRUZIONE (affidata al Giudice Relatore), RELAZIONE (in udienza pubblica) E DISCUSSIONE DELLA CAUSA (da parte degli avvocati difensori e da quello del giudizio “a quo” o da quello nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come parte che sostiene la non illegittimità costituzionale della disposizione).

La questione è accolta e la La questione è respinta e la norma, per i disposizione è dichiarata profili denunciati, NON È INCOSTITUZIONALE INCOSTITUZIONALE e rimane in vigore.

Ha efficacia solo tra le parti di quel processo e non limita gli altri giudici che possono risollevare la questione. Sulla stessa norma altri giudici potranno proporre la questione di incostituzionalità → possono cambiare le condizioni sociali o può cambiare l‟idea della Corte con il passare del tempo. Ad esempio era stata dichiarata non incostituzionale la norma che considerava adulterio solo quello femminile.

Le sentenze della Corte Costituzionale NON SONO IMPUGNABILI (INAPPELLABILI).

PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

EFFETTI DELLE SENTENZE

Art. 136 Cost.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

SENTENZA

DI ACCOGLIMENTO DI RIGETTO

diverso da

“E‟ COSTITUZIONALE”

C.d. NORME INTERPOSTE

Violazione da parte del D.lgs dei limiti imposti dalla legge delega

LEGGE DELEGA ART. 76 Cost.

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SENTENZE DI ACCOGLIMENTO

La disposizione impugnata viene dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale.

DISPOSIZIONE: l‟enunciato linguistico contenuto nel testo scritto

NORMA: è il risultato dell‟interpretazione della disposizione

La disposizione impugnata è (in tutto o in parte) illegittima e CESSA DI AVERE APPLICAZIONE dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

HANNO EFFICACIA “ERGA OMNES” E RETROATTIVA

Restano salvi i soli rapporti definitivi (diritti prescritti, sentenze passate in giudicato) ad eccezione della materia penale (secondo il principio del FAVOR REI).

I rapporti giuridici esauriti, per prescrizione (il diritto non può più essere esercitato), decadenza (si è decaduti dal diritto di esercitarlo), quando si ha una situazione giuridica coperta dal giudicato (non si è esercitato il diritto di impugnazione o si sono raggiunti tutti e tre i gradi di giudizio) o si è verificata una rinuncia (atto di volontà), non subiranno delle ripercussioni da parte delle sentenze della Corte Costituzionale.

La decisione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati.

La sentenza di accoglimento ha efficacia erga omnes (nei confronti di tutti), dal momento che l‟annullamento della disposizione illegittima travolge tutti i rapporti giuridici ancora pendenti e non solo quelli delle parti del giudizio a quo.

L‟accoglimento ha efficacia retroattiva e riguarda tutti i rapporti giuridici sorti anteriormente alla sentenza della Corte e non ancora esauriti.

I rapporti giuridici si considerano esauriti in caso di sentenza passata in giudicato (definitiva e inoppugnabile), prescrizione (estinzione della posizione giuridica soggettiva per mancato esercizio per un certo periodo di tempo ex art. 2943 codice civile) o decadenza (estinzione della posizione giuridica soggettiva per mancato esercizio entro il termine ex art. 2964 codice civile) L’unica eccezione concerne la materia penale: se è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna (rapporto esaurito) in applicazione di una disposizione dichiarata incostituzionale, ne cessano l’esecuzione e gli effetti

SENTENZE DI RIGETTO:

La disposizione impugnata, per i profili denunciati, è ritenuta NON INCOSTITUZIONALE e perciò RESTA IN VIGORE.

LA DECISIONE HA EFFICACIA (retroattiva) SOLO “INTER PARTES” (TRA LE PARTI)

La stessa QUESTIONE può essere RIPROPOSTA

Vincolano solamente il giudice che ha sollevato la questione in quel grado di giudizio e per la questione che lui ha sollevato. Lo stesso giudice può far risollevare nuovamente la questione in un altro giudizio, identica, lo stesso giudice potrà sollevare un‟altra questione riponendo la questione in modo diverso, cambiando la norma parametro. I giudici della corte Costituzionale possono pronunciarsi solamente su quanto richiesto: non possono pronunciarsi al di là di quanto strettamente richiesto.

La sentenza di rigetto vincola solo il giudice a quo a non ripresentare nel medesimo giudizio la stessa questione di legittimità costituzionale che gli è stata rigettata. Potrà nuovamente ripresentare la

EFFICACIA RETROATTIVA

diritti prescritti

sentenza passata

in giudicato

materia penale

(principio del favor rei)

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questione in un altro giudizio o un altro giudice o prospettando norme oggetto o norme parametro differenti. La stessa questione di legittimità costituzionale può arrivare alla Corte Costituzionale un sacco di volte.

Ogni volta che vi è ordinanza di rimessione essa viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale a fini notiziali e gli altri giudici devono sapere che su quella disposizione pende un giudizio di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale non può decidere di non pronunciarsi se adita, ma è obbligata a farlo, con sentenza o con ordinanza.

Il giudice che nel corso di un giudizio è chiamato ad applicare quella norma dovrà essere accorto nell‟applicazione, perché se la applica e poi si vede la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ovviamente colui che la subisce potrà fare appello per vedere l‟applicazione nuova, o comunque potrà sospendere il giudizio nell‟attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, per evitare di adottare una sentenza sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale.

EFFETTI DELLE SENTENZE INTERPRETATIVE (MANIPOLATIVE)

Normalmente la Corte si pronuncia sulla disposizione, cioè sul testo scritto, ma in taluni casi preferisce scegliere di pronunciarsi sulla norma, quindi su una delle possibili interpretazioni date dalla disposizione e dichiara, ad esempio con la sentenza di accoglimento, l‟incostituzionalità di una norma, lasciando intatta la disposizione, ad esempio la norma che interpreta estensivamente l‟attribuzione di un vantaggio economico.

La Corte interviene non sulla disposizione, ma su una delle norme che si ricavano attraverso l’interpretazione del testo scritto ai fini della sua applicazione (disposizione = testo scritto; norma = testo scritto interpretato secondo le diverse tecniche interpretative)

Con le sentenze interpretative la Corte non dichiara l‟illegittimità di una disposizione con il conseguente vuoto normativo, ma si pronuncia solo sull‟interpretazione fatta dal giudice A QUO. La sentenza vincola a non interpretare in quel modo. La disposizione rimane tale.

LA SENTENZA INTERPRETATIVA DI ACCOGLIMENTO

Sancisce l‟incostituzionalità della norma ricavata dal giudice A QUO con l‟ordinanza di rimessione.

LA DISPOSIZIONE OGGETTO DEL GIUDIZIO RIMANE IN VIGORE MA TUTTI I SOGGETTI CHIAMATI AD APPLICARLA DEVONO SCARTARE LA NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE DALLA CORTE ED APPLICARE UN‟ALTRA NORMA RICAVABILE DALLA MEDESIMA DISPOSIZIONE.

“P.Q.M. la Corte Costituzione dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione.” (Sent. 26/1961)

LA SENTENZA INTERPRETATIVA DI RIGETTO

Esclude l‟illegittimità costituzionale della norma proposta dal giudice A QUO.

LA DISPOSIZIONE RIMANE IN VIGORE E LA CORTE COSTITUZIONALE CONSENTE CHE ESSA POSSA ESSERE APPLICATA SECONDO L‟INTERPRETAZIONE FORNITA.

“P.Q.M. la Corte Costituzione dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 392 del Codice di Procedura Penale, in riferimento all’art. 24 Cost..” (Sent. 11/1965)

LE DECISIONI DELLA CORTE

FORMA:

Sentenza: quando la Corte giudica in via definitiva. Quando il giudice entra nel merito e deve essere motivata.

Ordinanza: in tutti gli altri casi (fatti non definitivi). Quando il giudice non entra nel merito e non deve motivare. Ad esempio nell‟ordinanza di manifesta infondatezza.

STRUTTURA DELLA SENTENZA:

Motivazione in fatto: esposizione dei fatti della causa “Ritenuto in fatto”.

Motivazione in diritto: ragioni che giustificano la decisione adottata “Considerato in diritto”.

Dispositivo: sentenza vera e propria “Per questi motivi la Corte …” - P.Q.M. -

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CONTENUTO:

Decisioni processuali: il giudizio lascia impregiudicata la questione di incostituzionalità e non entra nel merito (ordinanza di manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza o per carenza di requisiti o per manifesta infondatezza), si ferma prima.

Decisioni di merito: la Corte entra nel merito della questione sostanziale (diritto violato e diritto non violato) di illegittimità e la risolve.

Esistono diverse tipologie di sentenza, che possono essere secondo l’esito:

DI ACCOGLIMENTO: la questione di illegittimità costituzionale è ACCOLTA (la norma impugnata è INCOSTITUZIONALE).

DI ACCOGLIMENTO PARZIALE: la questione di illegittimità costituzionale è accolta in parte.

La DISPOSIZIONE è in parte incostituzionale “nella parte in cui il testo ha un determinato significato” La disposizione è illegittima limitatamente ad alcune espressioni.

DI RIGETTO: la questione di illegittimità costituzionale viene dichiarata infondata.

La disposizione è NON INCOSTITUZIONALE. La Corte non è vincolata dalla sentenza.

Possono essere secondo la tecnica di decisione MANIPOLATIVE

Sono sempre sentenze di accoglimento, che vuol dire che la Corte Costituzionale dichiarerà l‟illegittimità costituzionale di un qualcosa. Con la sentenza manipolativa la Corte Costituzionale non si limita dichiarare l‟incostituzionalità di una norma, cioè del frutto dell‟interpretazione di un giudice, ma trasforma e modifica la disposizione. I problemi che scaturiscono da questo tipo di sentenze sono dovuti al fatto che il giudice (la Corte Costituzionale) si appropria della funzione legislativa. I giudici devono essere la bouche de la loi, la bocca della legge, con queste sentenze vanno a toccare la legge, facendo un‟attività sulla legge, cancellando o aggiungendo parole, anche se ciò non avviene per manipolare il potere legislativo, ma per salvare il sistema, le disposizioni, evitando l‟abrogazione totale di disposizioni che produrrebbe il vuoto normativo richiamando il legislatore a disciplinare quella materia, con tutto quello che ne consegue (es. rapporti giuridici ancora in corso sulla base di quella norma).

ABLATIVE (o RIDUTTIVE): conservano la DISPOSIZIONE ma le TOLGONO QUALCOSA.

La Corte Costituzionale dichiara l‟illegittimità costituzionale della disposizione “nella parte in cui prevede qualcosa che non dovrebbe prevedere” ed elimina la parte della disposizione stessa. La Corte elimina una parte del testo originario per renderlo conforme alla Costituzione. Da “ablare”, cioè togliere. La norma non è incostituzionale in quanto non preveda un certo pezzo: si taglia via una parte della disposizione.

P.Q.M. la Corte Costituzione dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 251, II comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede “Quindi il testimone in piedi, presta giuramento pronunciando le parole: - lo giuro -.”

SOSTITUTIVE: conservano la DISPOSIZIONE ma SOSTITUISCONO QUALCOSA.

La Corte dichiara incostituzionale “nella parte in cui prevede qualcosa anziché qualcos‟altro”. L‟effetto è quello di vincolare i giudici ad applicare la disposizione come modificata dalla Corte (ablativa + additiva). Si fa il “taglia & incolla”: si dichiara la norma non incostituzionale in quanto preveda questo anziché quell‟altro, si taglia e si incolla una nuova disposizione.

“P.Q.M. la Corte Costituzione dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 404, I comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall’art. 406 del codice penale.”

ADDITIVE: conservano la DISPOSIZIONE ma le AGGIUNGONO QUALCOSA.

La disposizione è dichiarata illegittima “nella parte in cui non prevede che” ovvero qualcosa che dovrebbe prevedere. In questo modo la Corte aggiunge una parte all‟originario testo legislativo in modo da renderlo conforme alla Costituzione. Sembrerebbe violato il principio di separazione dei poteri ma non è così. Sono una tipologia di sentenze di rigetto: respingono la questione di illegittimità costituzionale su di una disposizione in quanto preveda che … , in sostanza scrivendo un‟interpretazione estensiva, aggiungendo un “pezzo” di disposizione.

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“P.Q.M. la Corte Costituzione dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, II comma, della legge 30/12/1971, n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l’applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell’art. 5 della medesima legge.”

ADDITIVE DI PRINCIPIO: richiedono la collaborazione del Parlamento e dell’autorità giurisdizionale.

Si distinguono dalle sentenze additive perché, pur dichiarando l‟illegittimità della DISPOSIZIONE “nella parte in cui non prevede che” non integrano la disposizione con una statuizione di immediata applicazione, ma stabiliscono un principio o un criterio cui i giudici comuni e il legislatore dovrà adeguarsi per garantire un‟applicazione della norma conforme alla costituzione. Non aggiungono un pezzo di disposizione ma aggiungono un principio, cioè dichiarano non incostituzionale ma accertano che il Parlamento o il Governo devono intervenire, altrimenti la prossima volta la dichiarano incostituzionale.

“P.Q.M. la Corte Costituzione con sentenza n. 243 del 1993 ha individuato i principi ed il meccanismo per la determinazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, indicando al legislatore i criteri e le linee guida dell’intervento normativo necessario all’applicazione della norma in oggetto.”

Il fine delle sentenze manipolative è quello di conservare una determinata disposizione perché la Corte Costituzionale vuole evitare vuoti normativi che creano problemi alle istituzioni, ai bilanci, ai cittadini. Sono sforzi della Corte miranti a conservare la disposizione, pur con le modifiche necessarie.

Le sentenze di Accoglimento Parziale, Sostitutive, Additive, Additive di Principio, sono dette MANIPOLATIVE (comunque di accoglimento) perché producono vere e proprie innovazioni nel sistema normativo. La Corte non si limita a dichiarare incostituzionale una norma ma trasforma e modifica la disposizione.

Possono essere secondo il percorso seguito SENTENZE INTERPRETATIVE:

INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO: accoglie la questione in quanto desume dalla disposizione una norma (interpretazione) contraria alla Costituzione. La questione è accolta, la norma è illegittima se interpretata in un certo modo. Il giudice della Corte Costituzionale stabilisce l‟incostituzionalità della norma individuata dal giudice “a quo”. La disposizione resta in vigore ma tutti i soggetti chiamati ad applicarla devono scartare la norma incostituzionale. È di accoglimento perché vincola tutti e perché il giudice della Corte dice: “Sì, è vero, giudice a quo, così come tu la interpreti questa norma è incostituzionale, quindi nessuno deve più interpretarla in quel modo.” Il giudice, nell‟ordinanza di rimessione è tenuto anche a dare la sua interpretazione: “L‟articolo “X” della legge “X”, norma oggetto, interpretato in questo modo contrasta con l‟articolo “X” della Costituzione”, e il giudice della Corte Costituzionale, nella sentenza interpretativa di accoglimento, dice: “È vero, questa interpretazione è incostituzionale, quindi nessuno potrà più utilizzare questa interpretazione” L‟utilità di questo tipo di sentenza è che la disposizione resta, nella sentenza di accoglimento pura quella disposizione sarebbe stata cancellata.

INTERPRETATIVE DI RIGETTO: dichiara la questione infondata in quanto desume dalla disposizione una norma (interpretazione) compatibile con la Costituzione. La questione è rigettata, la norma non è illegittima se interpretata in un certo modo. Anche qua la disposizione resta invariata, la Corte dice: “Giudice, tu puoi interpretare così come mi hai indicato. Non è vero che quella tua interpretazione non è NON CONFORME alla Costituzione, quindi puoi interpretare in questo modo.” Si dice “di rigetto” perché il giudice, quando solleva la questione di legittimità costituzionale, è sempre convinto che, in fatto di interpretazione, la sua norma sia in contrasto con la Costituzione e quindi se la Corte rigetta con sentenza significa che dice: “No, così come è interpretata non è incostituzionale e chiunque può utilizzarla.” La Corte Costituzionale reputa NON INCOSTITUZIONALE la norma elaborata dal giudice a quo.

Nelle sentenze interpretative è interessata la norma: esse non vanno ad intaccare la disposizione, che resta immutata, muta il profilo delle norme, l‟interpretazione.

Nelle sentenze manipolative vere e proprie, invece, è interessata la disposizione: la Corte non si limita a dichiarare incostituzionale una norma, ma trasforma e modifica la disposizione.

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Se la domanda è “Tipi di sentenze della Corte Costituzionale” è inutile che voi iniziate a parlare delle sentenze manipolative. Iniziate definendo le sentenze di accoglimento e le sentenze di rigetto. Con la sentenza di accoglimento la Corte Costituzionale accoglie la questione di legittimità costituzionale così come prospettatagli dal giudice “a quo”, hanno efficacia “erga omnes”, nei confronti di tutti i consociati, di tutta la collettività, statuiscono l‟annullamento della disposizione impugnata ed hanno efficacia retroattiva, fatti salvi i rapporti giuridici esauriti ed il principio del “favor rei”. Le sentenze di rigetto, d‟altra parte, hanno invece efficacia solamente “inter partes”, non toccano la disposizione che permane nel nostro ordinamento, vincolano solamente il giudice “a quo” da cui è sollevata la questione in quel grado di giudizio, hanno sempre anch‟esse efficacia retroattiva, sarà sempre possibile ripresentare la questione.

ALTRI TIPI DI SENTENZE

Vi sono altri tipi di sentenze, decisamente più rari a verificarsi:

SENTENZE DI INCOSTITUZIONALITÀ SOPRAVVENUTA

La Corte accoglie la questione di illegittimità costituzionale con riferimento ad un parametro costituzionale sopravvenuto rispetto all‟entrata in vigore della disposizione dichiarata illegittima.

Si ha questo perché la Corte Costituzionale si fa carico di fare ordine nel sistema.

SENTENZE DI INCOSTITUZIONALITÀ DIFFERITA

La Corte accerta l‟illegittimità della disposizione, ma ne limita gli effetti retroattivi dichiarando che l‟incostituzionalità si è verificata in un momento successivo a quello in cui è sorto il contrasto.

SENTENZE DI INCOSTITUZIONALITÀ PROVVISORIA

La Corte subordina la costituzionalità della disposizione al permanere di una situazione di straordinarietà ed emergenza di carattere temporaneo.

Ultima categoria di sentenze, decisamente più importante, sono le

SENTENZE MONITO

Talvolta la Corte utilizza la motivazione delle sue decisioni per una sorta di dialogo con il legislatore.

… include suggerimenti, più o meno espliciti, sollecitazioni o indicazioni rivolte al Parlamento,

NON HANNO VALORE VINCOLANTE NEI CONFRONTI DEL LEGISLATORE, MA SOLO PERSUASIVO

Il giudici della Corte invitano il legislatore a ridisciplinare una materia, ad esempio, nel campo del sistema radiotelevisivo. La sentenza monito è una sentenza di rigetto, per cui la Corte non va ad intaccare quella disposizione, che pertanto resta in vigore. Però la Corte, con quella sentenza, indica al legislatore la necessità di ridisciplinare una certa materia, seguendo i principi stabiliti dalla Corte, con il MONITO che, qualora il legislatore non intervenga per la ridisciplina di quella materia, la Corte Costituzionale, nel caso in cui verrà nuovamente interpellata, si pronuncerà con una sentenza di accoglimento.

PRONUNCE PROCESSUALI E ORDINANZE

ORDINANZA DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI

Non ha carattere DEFINITIVO

Non preclude la riproposizione della questione da parte dello stesso giudice a quo.

DECISIONE DI INAMMISSIBILITÀ

SENTENZE o ORDINANZE

Carenza di legittimazione del giudice a quo

La norma impugnata non è fonte primaria

Irrilevanza della questione

Difetto di motivazione della questione

Le decisioni di inammissibilità possono essere pronunciate con sentenza o con ordinanza. Di solito sono pronunciate con ordinanza, nella quasi totalità dei casi. La questione è inammissibile quando c‟è una carenza di legittimazione da parte del giudice a quo, quando la questione di legittimità costituzionale è

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sollevata da un soggetto che non ha la qualifica di giudice o quando la necessaria deliberazione del controllo di legittimità in via principale contiene degli aspetti di illegittimità.

ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA

Si verifica quando la Corte si vede presentare una questione di legittimità costituzionale sulla quale si è già recentemente pronunciata. La questione già rigettata viene riproposta senza addurre nuove o ulteriori argomentazioni.

LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale ha 4 funzioni:

1. IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE DELLO STATO E DELLE REGIONI

2. RISOLVE I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO, TRA STATO E REGIONI E TRA REGIONI. ATTIENE A QUEI POTERI CHE NON HANNO NATURA LEGISLATIVA, SONO ATTI DI NATURA POLITICO-AMMINISTRATIVA.

3. FA IL CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

4. GIUDICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA QUALORA VENGA POSTO IN STATO D’ACCUSA, DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, PER GLI UNICI DUE REATI PRESIDENZIALI (ALTO TRADIMENTO ED ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE)

IL GIUDIZIO DI ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La Corte Costituzionale, nel momento in cui deve pronunciare il giudizio contro le accuse al Presidente della Repubblica, è integrata nella sua composizione da 16 giudici e per la validità delle sedute la compagine deve essere di almeno 21 giudici. Le fasi del giudizio sono:

MESSA IN STATO D’ACCUSA

deliberata dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto per i reati di alto tradimento ed attentato alla costituzione. Il Parlamento in seduta comune elegge uno o più commissari per sostenere l‟accusa.

GIUDIZIO

LA CORTE COSTITUZIONALE OPERA IN COMPOSIZIONE “ALLARGATA” CON LA PRESENZA DEI MEMBRI NON TOGATI

Al giudizio devono sempre partecipare almeno 21 giudici (su 31 = 15+16) ed i membri aggregati devono sempre essere la maggioranza.

INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE (l‟altro caso è quello dell‟elezione del Presidente della Repubblica)

DECISIONE

AVVIENE CON SENTENZA IRREVOCABILE

La sentenza può essere sottoposta a revisione solo se emergono nuovi fatti o elementi di prova idonei a scagionare il condannato.

IN CASO DI PARITÀ DI VOTI PREVALE LA SOLUZIONE PIÙ FAVOREVOLE, A PRESCINDERE DAL VOTO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE (normalmente decisiva in caso di parità)

La peculiarità è che i giudici che sono chiamati a pronunciare questo giudizio proseguono anche in caso di cessazione del loro mandato (9 anni), perché è importante che tutti i giudici seguano tutto l‟iter.

PUBBLICAZIONE

La Gazzetta è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (fonte di cognizione), come tutte le sentenze della Corte Costituzionale.

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IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 75 Cost. Art. 33 L. 352/1970 IL GIUDIZIO:

Valuta l‟ammissibilità o meno del referendum richiesto.

Non è contenzioso – Non ci sono parti contrapposte.

Tuttavia i delegati regionali o i presentatori (comitato dei promotori) della richiesta possono disporre memorie sulla legittimità.

Termina con una sentenza con efficacia relativa al caso deciso.

La questione può essere riproposta in altri termini.

IL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

I conflitti di attribuzioni sono dei conflitti sull‟esercizio dei poteri, sulle competenze, quindi dobbiamo capire perché si chiama la Corte Costituzionale, questo giudice supremo: perché si tratta di conflitti su competenze attribuite dalla Costituzione ad organi o poteri dello stato (nella II parte).

È previsto per dirimere contrasti in ordine alle attribuzioni di funzioni e poteri stabiliti dalla Costituzione.

Si distinguono in conflitti:

o Interorganici: tra poteri dello stato (tutti gli organi costituzionali – es: C.S.M. – Magistratura – Parlamento – Governo – Ministri – ecc.)

o Intersoggettivi: tra stato e regioni e tra regioni (fra ordinamenti giuridici)

Il conflitto tra attribuzioni intersoggettivo può avere ad oggetto una legge? NO! Perché se c‟è il conflitto su una legge va a ricadere nella previsione specifica della questione di legittimità costituzionale in via principale. Vi è la competenza specifica della Corte Costituzionale in via principale sulle leggi. Il conflitto di attribuzione si avrà solo su tutti gli atti non legislativi: regolamenti, atti amministrativi, atti generali, e tutto ciò che non è legislazione.

ATTI SOGGETTI AL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

I giudizi sui conflitti di attribuzione NON possono avere ad oggetto un ATTO LEGISLATIVO. (Si tratterebbe di un giudizio di legittimità in via principale)

Qualunque altro atto politico, amministrativo, di controllo, giurisdizionale o comportamento non formalizzato, anche omissivo (il NON-ATTO, quando due poteri dello stato sembra abbiano competenza sull‟atto e nessuno dei due la vuole esercitare – CONFLITTO VIRTUALE), è idoneo a far sorgere un CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI.

PUÒ AVERE AD OGGETTO:

Come, ad esempio, nel caso innescato dalla volontà da parte dell‟ex presidente della repubblica Ciampi di concedere la grazia all‟ex-terrorista Adriano Sofri, contrastata dall‟allora ministro di grazia e giustizia che non voleva assolutamente saperne di controfirmare il provvedimento, con la conseguente questione del conflitto

Atti

Comportamenti

Lesivi delle competenze

di un determinato organo

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(virtuale, perché il provvedimento non era ancora stato emesso) di attribuzione portata davanti alla Corte Costituzionale per chiarire se il potere di grazia fosse un potere del presidente della repubblica o un atto complesso, se la controfirma ministeriale avesse solo carattere “notarile” di garanzia del rispetto dell‟iter procedimentale o se si trattasse di atto complesso in cui le volontà dei due poteri dello stato si debbano intersecare trovando una soluzione per tali casi. La Corte Costituzionale si è pronunciata dicendo che il potere di grazia è del presidente della repubblica, non a caso è stato tolto dalla denominazione del ministero la parola “grazia”: ora il titolo è “ministro della giustizia”. Il conflitto virtuale è stato risolto, però poi il provvedimento di grazia non è mai stato emanato (e Sofri è ancora in galera…).

Giudizio preliminare sull‟ammissibilità del conflitto

Giudizio nel merito

CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO (INTERORGANICO)

SCOPO DEL GIUDIZIO

Accertare a quale potere spetti l‟attribuzione contesa.

PRESUPPOSTI

Che sorga conflitto tra organi appartenenti a poteri diversi – (Art. 37 legge 87/1953).

Sono considerati POTERI DELLO STATO gli organi:

Competenti a dichiarare in via definitiva la volontà dei poteri cui appartengono.

La cui sfera di attribuzione sia determinata da norme costituzionali.

Inoltre è necessario:

Interesse specifico, concreto ed attuale alla risoluzione del conflitto

CONFLITTO TRA STATO E REGIONI (INTERSOGGETTIVO)

E‟ sollevato:

A. PER LO STATO

dal Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei Ministri

B. PER LE REGIONI

dal Presidente della Giunta Regionale previa delibera della Giunta Regionale

CONFLITTO TRA REGIONI (INTERSOGGETTIVO)

E‟ sollevato dal Presidente della Giunta Regionale interessata previa delibera della Giunta Regionale.

Se ci fosse un atto generale o di programmazione, non normativo, che va ad incidere sulle competenze della regione vicina (es. per quest‟anno accetto in Piemonte non più di 10.000 pazienti di altre regioni)

La Corte Costituzionale conclude con SENTENZA che chiarisce a quale potere o ente spetta l‟attribuzione contesa determinando anche le modalità di esercizio dei relativi poteri ed eventualmente annullando l‟atto che considera abbia violato la sfera di competenza.

Da preparare bene per l‟esame, in merito alla Corte Costituzionale:

FUNZIONI

COMPOSIZIONE (elettorato attivo e passivo)

TIPI DI SENTENZE

Anche le sentenze della CORTE DI CASSAZIONE, che rappresenta l‟ultimo grado di giudizio nei processi ordinari, sono IRREVOCABILI. Tuttavia anche loro possono essere soggette a revisione, nel caso in cui sopraggiungano nuovi elementi fattuali tali per cui, se portati in giudizio, farebbero mutare quella sentenza.

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RIPASSO PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

PRINCIPIO DEMOCRATICO

PRINCIPIO PERSONALISTA

PRINCIPIO PLURALISTA

PRINCIPIO LAVORISTA

PRINCIPIO AUTONOMISTICO

LIBERTA’ FONDAMENTALI

DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO in rapporto alle sentenze della Corte Costituzionale.

PRINCIPIO PERSONALISTA

Posto come fine fondamentale lo sviluppo della PERSONA UMANA ( Art. 2 Cost. )

Esistono tre gradi di tutela:

4. Tutela del singolo come individuo

5. Tutela delle formazioni sociali

6. Tutela del singolo nelle formazioni sociali

Sfera della PERSONALITÀ FISICA e MORALE INVIOLABILE (es. Divieto di pena di morte - Art. 27 Cost.)

Adempimento dei doveri inderogabili di SOLIDARIETA’ (FRATERNITÉ) economica e sociale previsti nella Costituzione italiana (es. l‟accoglienza verso gli extracomunitari non è una facoltà più o meno dettata dal buonismo, ma un preciso dovere previsto dalla Costituzione).

Art. 3, Comma I, Cost. – principio di uguaglianza formale (Stato liberale)

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Divieto di discriminazioni ingiustificate e obbligo di distinzioni giustificate: Disciplinare in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse.

DIRITTO ALLA SALUTE: è garantita la cura gratuita agli indigenti nella Costituzione, non a tutti.

L’idea base è lo sviluppo della persona umana per la realizzazione di una maggiore giustizia sociale, obiettivo del principio di eguaglianza, in senso generale.

Art. 3, Comma II, Cost. – principio di uguaglianza sostanziale (Welfare State)

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

NORMA PROGRAMMATICA

Es.: aiuti economici per i soggetti meno abbienti/borse di studio – diritto di difesa/avvocato d‟ufficio

PARI OPPORTUNITÀ: non ha significato solo per la distinzione uomo-donna, ma vuol dire a tutti cercando di rimuovere i limiti posti dalla condizione economica, sociale, culturale, e non vuol dire trattamento uguale per tutti ma possibilità per i più capaci e meritevoli (criterio del MERITO).

Nonostante la triplice distinzione dell‟art. 3, II c., cittadini/persona umana/lavoratori, la Corte Costituzionale ha dato l‟interpretazione più estensiva dell‟applicazione del principio di uguaglianza, cioè quella di “persona umana”.

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LIBERTA’ FONDAMENTALI

Nel „700… Inizialmente concepite come LIBERTA’ NEGATIVE LIBERTA’ DALLO STATO Limite negativo ai pubblici poteri a garanzia dell‟autonomia ↓ e indipendenza dell‟individuo nei confronti dello stato Dovere di astensione e ( Es. Libertà personali, di domicilio, di comunicazione, ecc ) di non Interferenza

Nell‟800… L‟evoluzione dello Stato ha determinato lo sviluppo LIBERTA’ NELLO STATO delle LIBERTA’ POSITIVE ( O DIRITTI POLITICI ) ↓ Comporta una partecipazione attiva alla vita dello Dovere di azione positiva Stato che deve rendere effettivo l‟esercizio delle dei poteri pubblici Libertà Negative ( Es. Diritto di associazione, di riunione, di voto, ecc. )

Nella prima metà del 900 nascono i DIRITTI SOCIALI LIBERTA’ MEDIANTE nati al fine di riequilibrare le disparità sociali LO STATO mediante l‟intervento dei pubblici poteri ( Es. Diritto al lavoro, alla salute, all‟istruzione ) Art. 3, comma II, Cost.

Art. 3, comma II, Cost. – NORMA PROGRAMMATICA - È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

In questo comma ritroviamo il principio dell’uguaglianza in senso sociale ed economico (uguaglianza sostanziale), da non confondere con il principio dell‟”egalité” della Rivoluzione Francese, cioè il divieto di discriminazioni, indicato nel primo comma dell‟art. 3 Cost. (uguaglianza formale).

Art. 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

In questo articolo ritroviamo il principio della “fraternité” della Rivoluzione Francese, cioè il principio di solidarietà.

Si parla di DIRITTI DI QUARTA GENERAZIONE per i diritti legati alle NUOVE TECNOLOGIE ed alla BIOETICA.

CARATTERISTICHE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

PREESISTENTI AL RICONOSCIMENTO: Non derivano la propria esistenza dal riconoscimento e non sono perciò revocabili dallo Stato (Giusnaturalismo.)

INVIOLABILI: Da tutti, soprattutto dai pubblici poteri.

ASSOLUTI: Possono essere fatti valere nei confronti di tutti.

INALIENABILI: Non possono essere trasferiti per atto di volontà del titolare.

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IMPRESCRITTIBILI: Non si estinguono in caso di mancato esercizio anche per un tempo prolungato.

IRRINUNCIABILI E INDISPONIBILI: Il titolare non può rinunciarvi né disporne con atti di diritto privato.

Diritto/dovere al lavoro come diritto sociale (Art. 4 Cost.) – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il

diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

NORMA PROGRAMMATICA – (Politiche economiche) - Lavoro utilizzato come criterio valutativo della posizione da attribuire ai cittadini nello stato.

PRINCIPIO AUTONOMISTA

(Art. 5 Cost.) - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei

servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

AUTONOMIA = CAPACITA‟ DI PRODURRE NORME GIURIDICHE (Regioni, Provincie, Comuni, Città Metropolitane, Roma) - Enti Pubblici Territoriali - Legittimati dal basso.

Art. 114 Cost. - Regola di distribuzione del potere politico-amministrativo fra diverse istituzioni autonome

DECENTRAMENTO = TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI DAL CENTRO ALLA PERIFERIA Es. il PREFETTO coordina gli Uffici Territoriali del Governo e rappresenta il potere esecutivo nella circoscrizione provinciale. Legittimazione dall‟alto.

Art. 6 Cost.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Cosa si intende per lingua? Sono le lingue delle regioni di confine come Valle d‟Aosta e Trentino Alto Adige, francese e tedesco, e non i dialetti come l‟occitano.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Norma importante che riguarda un principio fondamentale, una libertà fondamentale, che è la LIBERTÀ DI RELIGIONE, pilastro fondamentale degli ordinamenti democratici. Nell‟ordinamento italiano attuale si supera l‟idea della religione di stato, prevista nello Statuto Albertino, per giungere allo STATO LAICO, pur nel rispetto e nel confronto col fenomeno religioso, testimoniato dall‟articolazione territoriale sul territorio italiano della Chiesa Cattolica ma anche di altre confessioni religiose. Nel 1929 sono stati stipulati i Patti Lateranensi, nel 1946 venne stabilito che lo stato italiano non è uno stato confessionale, l‟ordinamento non richiama i principi confessionali nella Costituzione ma attribuisce indipendenza e sovranità a Stato e Chiesa Cattolica ciascuno nel proprio ordine, quindi l‟indipendenza e sovranità territoriale della Chiesa viene limitata allo Stato Città del Vaticano, così come l‟organizzazione della Chiesa non può essere oggetto di ingerenze da parte dello Stato (organigramma dei ministri del culto) perché riservata alle scelte del Pontefice attraverso le regole del Diritto Canonico. Quando l‟organizzazione clericale opera sul territorio dello Stato italiano, dove quest‟ultimo ne ha la piena sovranità operano i Patti Lateranensi; si pensi al fatto che, prima del 1929, chi si sposava in Chiesa doveva poi ripetere l‟atto in Comune, non essendo attribuite funzioni civili al ministro del culto. Costituzionalmente, il rango dei Patti Lateranensi è stato elevato al di sopra della legge ordinaria, tanto da renderli non modificabili con legge ordinaria, se non tramite l‟accordo tra le parti (es.: modifica del 1984 – 8 per mille, contributi, beni culturali della Chiesa), diversamente occorre svolgere la procedura aggravata di revisione costituzionale.

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La libertà di religione viene richiamata anche nell‟art. 3, comma 1°, della Costituzione, attraverso il DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA, in questo senso c‟è il collegamento con l‟art. 8, comma 1°. I rapporti con le altre confessioni religiose sono regolati come i rapporti con qualunque altro GRUPPO SOCIALE ORGANIZZATO che persegue interessi comuni, a cui l‟ordinamento pone il LIMITE DI NON CONTRASTARE CON L‟ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO (es.: pratiche di mutilazione religiosa o disparità di trattamento tra uomo e donna). L‟equivalente dei Patti Lateranensi per le confessioni religiose diverse dalla Chiesa Cattolica sono LE INTESE, i Patti sono quindi un tipo di intesa. La religione musulmana non ha ancora, ad oggi, stabilito un‟intesa con lo stato italiano perché non ha una struttura con un vertice in grado di contrattare gli accordi.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Specificazione del principio della libertà di riunione ed associazione (processioni, cortei, “fare culto”) in cui il buon costume viene interpretato estensivamente come divieto di turbativa dell‟ordine pubblico.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

In questo articolo viene considerata la struttura delle associazioni religiose, vista dal punto di vista negativo delle limitazioni, è storicamente derivato dallo spoglio dei beni religiosi avvenuto nell‟800 con le azioni contro la Chiesa e le istituzioni religiose. Attualmente questa tendenza si è capovolta portando a delle agevolazioni particolari verso la Chiesa (esenzioni ICI, 8 per mille, ecc.) attraverso le scelte politiche dei governanti.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Il primo comma dell‟articolo è quello su cui si basa la doppia valenza degli atenei universitari, peraltro già esistenti da diversi secoli (Torino – 600 anni): da un lato la didattica, attraverso l‟insegnamento, dall‟altro la ricerca, con il collegato problema delle risorse da destinarvi.

Il secondo comma, in via di interpretazione evolutiva, stabilisce il principio su cui si basa il DIRITTO DELL’AMBIENTE, cioè la tutela più ampia del paesaggio, intesa come tutela dagli inquinamenti, tutela dei beni culturali e del governo del territorio.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)

NOTE:

(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

Questo articolo si occupa dell‟ORDINAMENTO INTERNAZIONALE, fondato sui TRATTATI, che in sostanza sono dei contratti tra stati.

Nel secondo comma si fa l‟ipotesi di un trattato che riguarda la posizione giuridica dello straniero sul territorio italiano. I trattati internazionali normalmente si basano sul PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ, cioè si riconoscono agli altri stati i diritti che vengono riconosciuti al proprio.

Il DIRITTO D‟ASILO, concesso allo straniero alle condizioni stabilite dalla legge, estremamente restrittive, si limita a pochi e rari casi.

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L‟ESTRADIZIONE rappresenta il trasferimento di un soggetto all‟autorità giudiziaria di un altro Paese, per essere giudicato, data la mancata uniformità dell‟ordinamento giudiziario nei vari stati. Quella per reati politici non è ammessa perché può verificarsi il caso in cui nell‟altro ordinamento sia prevista la pena di morte, secondo la nostra Costituzione vietata, tranne che nei casi di genocidio.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L‟articolo si ricollega allo schema ordinamento originario sovrano/ordinamenti derivati autonomi della teoria istituzionale della pluralità degli ordinamenti giuridici, che fonda il rapporto tra ordinamento nazionale de Unione Europea oltre che tra ordinamento nazionale e tutte le altre organizzazioni internazionali come, ad esempio, l‟O.N.U., ma con due caratteri completamente diversi: l‟adesione all‟ONU è frutto della scelta di aderire ad un trattato internazionale, la scelta di aderire all‟Unione Europea è stata per lungo tempo considerata solo un trattato internazionale, occupandosene, anche dal punto di vista scientifico, i professori di diritto internazionale, una materia separata, ma è poi prevalsa l‟idea che non esiste una branca del diritto internazionale che studia l‟Unione Europea, ma che essa ricada in tutte le altre discipline e gli altri istituti, perché l‟ordinamento unitario è entrato nell‟ordinamento nazionale dei singoli stati.

Il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali significa che, come ordinamento sovrano, l‟Italia non partecipa a missioni di guerra, ma può parteciparvi come stato facente parte dell‟ONU quando la decisione è presa dal consesso internazionale attraverso gli strumenti detti Peacekeeping (mantenimento della pace) e Peace enforcement (riportare la pace).

L‟art. 11 è stato poi interpretato per l’adesione all’Unione Europea: al Mercato Comune Europeo nel 1957 e, via via, all‟evoluzione che questo mercato comune ha avuto dal 1957 ad oggi, evoluzione sviluppatasi in maniera sempre più consistente al punto di far dubitare se la sovranità sia ancora in Italia o sia stata devoluta all‟Unione Europea, anche se, per ora, la sovranità è considerata sempre dello stato nazionale perché, anche solo dal punto di vista formale, il trattato prevede ancora la possibilità di recedere da parte dello stato e quindi sia la scelta libera di aderire come quella libera di recedere esprimono ancora la sovranità nazionale e, ciò nonostante, dal momento che si è deciso di aderire al trattato si sono devolute all‟Unione Europea materie e competenze sempre più vaste e sempre più importanti, da quella in materia di moneta fino alla libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali (diritto di stabilimento), attraverso l’INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA dell‟art. 11, perché l‟interpretazione data originariamente al testo è stata pensata per l‟adesione ad organizzazioni internazionali come l‟ONU, mentre alcuni fondatori costituenti avevano già in mente il sogno europeo degli “Stati Uniti d‟Europa”, peraltro irrealizzato anche ad oggi, ma che lo ha reso l‟anello di congiunzione tra Costituzione italiana e trattato dell‟Unione Europea. Il rapporto di derivazione tra ordinamento sovrano italiano ed ordinamento derivato dell’U.E., che legittima l’appartenenza dell’Italia all’U.E., sta nell’art. 11 Cost..

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

LA LIBERTÀ PERSONALE

(Art. 13 Cost.)

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

(Se la Costituzione italiana fosse breve dovrebbe fermarsi qui, ma, invece, è lunga ed allora prosegue)

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. (RISERVA DI GIURISDIZIONE E DI LEGGE ASSOLUTA)

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

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E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

“LA LIBERTÀ PERSONALE È INVIOLABILE …”

Consiste nella libertà fisica e psichica dell‟individuo.

EVENTUALI RESTRIZIONI SONO AMMESSE:

“NEI SOLI CASI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE”

(RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA)

Commissione di un fatto che costituisce reato

Misure preventive e cautelari (es. la carcerazione preventiva)

SOLO “PER ATTO MOTIVATO DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”

(RISERVA DI GIURISDIZIONE)

RISERVA DI GIURISDIZIONE:

IMPONE CHE OGNI PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE SIA ASSUNTO E MOTIVATO DA UN GIUDICE

Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza l‟autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori.

Tuttavia:

di essi deve essere data notizia all’autorità giudiziaria entro 48 ore

perdono ogni effetto se non sono convalidati entro le successive 48 ore

LA LIBERTÀ DI DOMICILIO

(Art. 14 Cost.)

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

(Il domicilio è inteso sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, quindi può trattarsi anche della sede di una società.)

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. (RISERVA DI GIURISDIZIONE E DI LEGGE ASSOLUTA)

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

“IL DOMICILIO È INVIOLABILE”

Diritto dell‟individuo di proteggere da interferenze esterne la propria abitazione e lo spazio fisico dove l‟individuo stesso può trovarsi isolato dal mondo esterno.

ANCHE IN QUESTO CASO OPERA UNA DUPLICE RISERVA:

DI LEGGE: eventuali restrizioni devono essere previste per legge “per motivi di sanità e di incolumità pubblica o fini economici e fiscali”.

DI GIURISDIZIONE: eventuali provvedimenti restrittivi devono comunque essere approvati dall‟autorità giudiziaria.