L'AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ... · IL D.LGS 150/2009 E LE"NUOVE" COMPETENZE...

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L'AZIONE DISCIPLINARE

NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SCOLASTICO:

IL D.LGS 150/2009 E LE"NUOVE" COMPETENZE DEL

DIRIGENTE SCOLASTICO

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Argomenti

• Il rapporto tra il D.lgs 150/2009 ed il D.lgs 165/2001

• L’applicabilità nel tempo delle nuove disposizioni

• L’ambito soggettivo di applicazione

• L’ambito oggettivo: quali infrazioni e quali sanzioni

• Il procedimento disciplinare

• Gli organi competenti

• Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento

penale

• La sospensione cautelare

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Applicabilità nel tempo

delle nuove disposizioni

• Il Dlgs. 150/2009 con gli artt. 67, 68 e 69 modifica il Dlgs 165/2001 negli artt. dal 55 e successivi.

• Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 15 novembre 2009.

• Le nuove disposizioni sono definite “imperative” einderogabili ed inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”

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Ambito soggettivo di applicazione

A chi si applicano le nuove disposizioni disciplinari?

Si applicano a tutto il personale pubblico contrattualizzato e

quindi anche al personale docente ed ATA.

Anche i dirigenti scolastici vengono coinvolti come soggetti

passivi dell’azione disciplinare.

NB. Cosa intendiamo per potere disciplinare?

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Le nuove sanzioni previste

dal Dlgs. 150/2009

� Licenziamento disciplinare (art. 55-quater Dlgs 165/2001)

� Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione: sospensione dal servizio e dalla retribuzione da tre giorni a tre mesi (art. 55-sexies, comma 1, Dlgs 165/2001)

• Responsabilità per danno grave al normale funzionamento dell’ufficio: collocamento in disponibilità (art. 55-sexies, comma 2, Dlgs 165/2001)

• Mancato esercizio dell’azione disciplinare: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (art. 55- sexies, comma 3, Dlgs 165/2001)

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Le nuove sanzioniIl licenziamento disciplinare si applica nei casi:

a) Falsa attestazione della presenza in servizio

b) Assenza priva di giustificazione (più di 3 giorni in un biennio o più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione

c) Ingiustificato rifiuto di trasferimento

d) Falsità documentali o dichiarative ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro o di progressione di carriera

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Il licenziamento disciplinare

e) Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste

f) Condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, o l’estinzione del rapporto di lavoro

g) Prestazione lavorativa, riferibile ad un biennio, con valutazione di insufficiente rendimento dovuto alla violazione di obblighi di lavoro

Lettere a), d), e) e f) licenziamento senza preavvi so

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Le nuove sanzioni

Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizi evoli :sospensione dal servizio e dalla retribuzione da tre giorni a tre mesi

Si applica laddove non vi siano i presupposti per l’applicazione di altre sanzioni, nel caso in cui dalla violazione degli obblighi derivi la condanna dell’Amministrazione ad un risarcimento del danno

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Le nuove sanzioni

Responsabilità per danno grave al normale funzionam ento dell’ufficio :

Il dipendente che cagioni un danni grave al normale funzionamento dell’ufficio per inefficienza o incom petenza professionale è collocato in disponibilità.

Alla conclusione del procedimento potrà essere ricollocato in altre mansioni o licenziato.

• Manca qualificazione del concetto di danno grave (occorre pertanto valutazione discrezionale)

Inefficienze o incompetenza sarebbero giusta causa di licenziamento

Questa sanzione appare un accessorio di interventi di altra natura

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Le nuove sanzioni

Mancato esercizio dell’azione disciplinare: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione

Il dirigente che NON ESERCITI l’azione o che ne provochi laDECADENZA per omissione o ritardo ingiustificato in relazionea condotte aventi oggettiva rilevanza è passibile della sanzionedella sospensione dal servizio con sospensione dellaretribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione nonperseguita (massimo 3 mesi per infrazioni sanzionabili conlicenziamento)

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Ambito oggettivo:

infrazioni e sanzioni tra legge e CCNL

È necessario fare un’operazione di “rilettura ” delle disposizioni “vecchie” alla luce delle disposizioni “nuove”.

• per il personale ATA: artt. 92 ss CCNL 2007

• per il personale docente : artt. da 492 a 501 del D.lgs297/1994

• Per il DS : artt. 13 e ss CCNL Area V.

Norme speciali più “le nuove ipotesi di illecitodisciplinare”ex Dlgs 150/2009

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Il procedimento disciplinare

NB: Il rispetto rigoroso delle procedure è la condizioneessenziale per la validità del procedimento e per lalegittimità della sanzione.

Gli organi con competenza disciplinare:

• il dirigente scolastico (con qualifica dirigenziale)• l’ufficio competente per il procedimento disciplinare

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Il procedimento disciplinare: le fasi

• Acquisizione notizia• Identificazione del tipo di sanzione• Contestazione addebito e convocazione per il contradditorio• Contraddittorio• Conclusione del procedimento• Comunicazione

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Funzione docente: artt. 26-29 CCNL

NB. Per comprendere come utilizzare il potere disciplinare occorreconoscere funzione, profili e mansioni del personale.

La funzione docente :• realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a

promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale deglialunni

• si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa siesplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alleattività di aggiornamento e formazione in servizio.

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PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in-attività di insegnamento- attività funzionali alla prestazione di insegnamento

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Attività di insegnamento

“Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livelloregionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanalinella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuolaelementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzionesecondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornatesettimanali..”

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Attività funzionali all’insegnamento

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da og niimpegno inerente alla funzione docente previsto dai divers iordinamenti scolastici.

Essa comprende tutte le attività , anche a carattere collegiale, diprogrammazione, progettazione, ricerca, valutazione,documentazione, aggiornamento e formazione , compresa lapreparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alleriunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;b) alla correzione degli elaborati;c) ai rapporti individuali con le famiglie.

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Attività funzionali all’insegnamento

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

• partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresal'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno el'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini

• la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, diinterclasse, di intersezione.

• lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa lacompilazione degli atti relativi alla valutazione.

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Incompatibilità (art. 508 D.lvo 297/94)

• Non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto

• Ove assuma lezioni private, è tenuto a informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza

• Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

• L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

• Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione

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Incompatibilità (art. 508 D.lvo 297/94)• L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto

dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

• Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

• Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.

• Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.

• L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione d isciplinare .20

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Il procedimento disciplinare

Per il personale docente: artt. 492 e ss del Dlgs 297/1994 ; art. 91 CCNL, normativa comune ai dipendenti pubblici.

competono al dirigente scolastico le seguenti sanzioni:• avvertimento scritto• censura• sospensione fino a 10 giorni dal servizio e dalla retribuzioneAll’Ufficio per i provvedimenti disciplinari:• sospensione dal servizio e dalla retribuzione superiore a 10 giorni e

fino ad 1 mese• sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo di 6

mesi ed utilizzazione in compiti diversi• licenziamento con preavviso• licenziamento senza preavviso

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Identificazione della sanzione

Occorre sempre contestualizzare l’illecito per identificare gravità illecito etipologia di sanzione

ALCUNI CRITERI PER DETERMINARE LA GRAVITA’ DELL’ILLECITO E LATIPOLOGIA DI SANZIONE :

- intenzionalita’- reiterazione- grado di negligenza o imperizia o di danno procurato- rilevanza degli obblighi violati- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

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Personale ATA normativa di riferimento: art. 92 e ss CCNLIl dipendente:• adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di

servire esclusivamente la Repubblica con impegno eresponsabilità e di rispettare i principi di buon andamento eimparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispettodella legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri edaltrui.

• si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

deve in particolare: • esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti

costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità; • cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme

del contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

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Personale ATA normativa di riferimento: art. 92 e ss CCNL

• rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;

• non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

• favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;

• rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;

• durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;

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Personale ATA normativa di riferimento: art. 92 e ss CCNL

• non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

• osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

• comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;

• in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;

• astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari

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Il procedimento disciplinare

Violazioni degli obblighi di cui all'art. 92 e ss CCNL

al dirigente scolastico competono:

• Rimprovero verbale• Rimprovero scritto• Multa fino a 4 ore• Sospensione fino a 10 giorni dal servizio e dalla retribuzione

all’Ufficio per i procedimenti disciplinari competo no:

• Licenziamento con preavviso• Licenziamento senza preavviso

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Dirigente scolastico soggetto passivo del procedimento disciplinare

Funzione Dirigente (art. 1 e 2 del CCNL area V)I dirigenti svolgono un ruolo di particolare complessità, caratterizzato:• dall'essere preposti al corretto ed efficace funzionamento di

Istituzioni funzionalmente e giuridicamente autonome• dalla pluralità di relazioni istituzionaliIl dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell'art.25 del

D.Lgs. 165/2001• assicura il funzionamento generale dell'unità scola stica• promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestional e e

didattico• promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati , quali

il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

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Obblighi del Dirigente Scolastico(art. 14 del CCNL – Area V)

Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità civile.

Il dirigente impronta la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e miglioramento dell’organ izzazione dell’istituzione scolastica diretta, nonché di cons eguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio .

Al dirigente spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Lo stesso è responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001.

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Obblighi del Dirigente Scolastico

Al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio, il dirigente deve in particolare:

• assicurare il rispetto della legge, delle direttive impartite dall’amministrazione e perseguire direttamente l’interesse pubblico dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;

• non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;

• rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice ;

• stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza

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Obblighi del Dirigente Scolastico

• astenersi dal partecipare, all’adozione di decisioni o ad attività chepossano coinvolgere direttamente o indirettamente interessifinanziari o non finanziari propri, del coniuge dei parenti e degliaffini fino al quarto grado e dei conviventi;

• sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al correttoespletamento dell’attività del personale, nonché al rispetto dellenorme del codice di comportamento e disciplinare, provvedendoall’attivazione dell’azione disciplinare,

• informare l’Amministrazione, di essere stato rinviato a giudizio o chenei suoi confronti è esercitata l’azione penale;

• astenersi dal chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore• assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto

d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza edaccesso all’attività amministrativa.

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Sanzioni artt. 15 e 16

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità del lesanzioni sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo el’entità di ciascuna delle sanzioni:a) intenzionalità della condotta, grado di negligenza ed imperizia,rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioniviolate;b) responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto,nonché con la gravità della lesione del prestigiodell’Amministrazione o con l’entità del danno provocato a cose o apersone, ivi compresi gli utenti;c) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,anche connesse al comportamento tenuto complessivamente daldirigente o al concorso nella violazione di più persone.

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Sanzioni artt. 15 e 16

Le violazioni degli obblighi previsti, secondo la gravitàdell’infrazione ed in relazione a quanto previsto dall’art. 16(codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, dannoluogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad unmassimo di € 350,00

Si applica nei casi di:• inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli

obblighi di servizio , anche in tema di assenze per malattia,nonché di presenza in servizio in correlazione con le esigenzedella struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato, ove nonricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1,lett. a) del d. lgs. n. 165/2001;

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Sanzioni artt. 15 e 16

• condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai princip idi correttezza verso i componenti degli organi di verticedell’amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confrontidegli utenti o terzi;

• alterchi negli ambienti di lavoro , anche con utenti o terzi;• violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente

all’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avereavuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azionepenale

• violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accett are,a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità

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Sanzioni artt. 15 e 16

• inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’amministrazione o per gli utenti;

• violazione del segreto d’ufficio• violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies del d. lgs. n.

165/2001 (rendere conoscibile al pubblico la propria identità).

b) sospensione dal servizio con privazione della re tribuzione fino ad un massimo di quindici giorni

si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comm a 7, del d. lgs. n. 165/2001: quando il dirigente , appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti

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Sanzioni artt. 15 e 16

c) La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi con la mancata attri buzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensionesi applica

• in caso di, mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, se nza giustificato motivo degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, 55-sexies, comma 3, D.lvo 165/01);

• per la mancata cura dell'osservanza delle disposizioni rel ative al controllo sulle assenze (contrasto alle forme assenteistiche)

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Sanzioni artt. 15 e 16

d) La sospensione dal servizio con privazione della re tribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tr e mesisi applica

• per la condanna della pubblica amministrazione al risarcim ento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazio ne lavorativa (art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001)

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Sanzioni artt. 15 e 16

e) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei m esisi applica

• recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi precedenti quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le infrazioni previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;

• minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni• manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ammini strazione• tolleranza di irregolarità in servizio , di atti di indisciplina, di

contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;

• salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso

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Sanzioni artt. 15 e 16

• occultamento da parte del dirigente di fatti e circ ostanze relativi ad illecito uso , manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati;

• qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi,

• sistematici e reiterati atti o comportamenti aggres sivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei dipendenti dell’istituzione scolastica;

• atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona ;

• grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provv edere entro i termini fissati per ciascun provvedimento , ai sensi di quanto previsto dell’art. 7, comma 2 della legge n. 69/2009 (termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo).

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Il licenziamento con preavviso

Ferma restando la disciplina ex art. 55- quater Dlgs 165/2001 (assenzapriva di valida giustificazione, ingiustificato rifiuto d eltrasferimento disposto dall'amministrazione, valutazio ne diinsufficiente rendimento) si applica nel caso di:

• recidiva plurima , in una delle mancanze previste anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.

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Licenziamento senza preavviso

Ferma le disciplina ex art. 55- quater Dlgs 165/2001 (falsa attestazione della presenza in servizio , falsità documentali o dichiarative, reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste, condanna penale defi nitiva ), si applica per:

• commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale , fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 1 (rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);

• condanna , anche non passata in giudicato, per:- gravi delitti commessi in servizio;- delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97

(delitti contro la Pubblica Amministrazione: peculato, concussione, corruzione).

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Licenziamento senza preavviso

• recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili

• recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie

Al Dirigente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione odomissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate edaccertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzioneprevista per la mancanza più grave.

Non può tenersi conto delle sanzioni disciplinari decorsi d ueanni dalla loro applicazione.

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Licenziamento senza preavviso

NB. I provvedimenti disciplinari non sollevano il D irigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle qual i egli sia già incorso, compresa la responsabilità dirigenziale .

Le mancanze non espressamente previste sono comunqu e sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento agli obblighi dei dirigenti

Per l’individuazione dell’autorità disciplinare com petente per i procedimenti disciplinari per le forme e i termini trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d. lgs. n.165/2001 .

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