LAVORO SUBORDINATO

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LAVORO SUBORDINATO. Rapporto di lavoro subordinato Art. 2094 Codice Civile. E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. - PowerPoint PPT Presentation

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LAVORO SUBORDINATO

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Rapporto di lavoro subordinatoArt. 2094 Codice Civile

E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore

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Rapporto di lavoro autonomoArt. 2222 Codice Civile

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

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Differenze

LAVORO SUBORDINATO (ART. 2094 C.C)

LAVORO AUTONOMO(ART. 2222 C.C.)

RETRIBUZIONE

COLLABORARE NELL’IMPRESA

PROPRIO LAVORO

CORRISPETTIVO

COMPIERE OPERA O SERVIZIO

LAVORO PREVALENTEMENTEPROPRIO

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Differenze/2

ALLE DIPENDENZE ESOTTO LA DIREZIONE

SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

IMPRENDITORE

MA L’ELEMENTO DISTINTIVO ESSENZIALE E’

LA PRESENZA O MENO DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

COMMITTENTE

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Una premessa indispensabile

Cassazione 21/5/2002 n. 7469“In tema di qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è sindacabile in Cassazione la sola individuazione dei criteri generali ed astratti che presiedono alla differenziazione delle contrapposte figure, mentre è questione di fatto, come tale rimessa ai giudici di merito e incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi giuridici, l’accertamento in concreto dell’effettiva natura del rapporto”.

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Subordinazione

Assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro

ossia

potere di precisare costantemente ed in ogni singolo momento temporale l’effettivo contenuto della prestazione lavorativa dovuta sotto il profilo dei tempi, del luogo e delle modalita’

(cosi’ Cass. 16/1/96 n. 326)

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Il nucleo della subordinazione/1Cass. 22/10/98 n. 10519

“L’elemento che contraddistingue il rapporto di

lavoro subordinato e’ l’assoggettamento del

lavoratore al potere direttivo, di controllo e

disciplinare del datore di lavoro, cioe’ il

rapporto gerarchico tra datore di lavoro e

lavoratore che riconosce al primo il diritto di

impartire al secondo ordini e direttive e che

impone al secondo l’obbligo di attenersi agli

stessi”.

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Il nucleo della subordinazione/2

Assoggettamento a potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (Cass. 25/7/94 n. 6919)

(“potere di comando e dovere di obbedienza” Kahn-Freund)

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Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare può essere esercitato da persona diversa dal datore? E se “il datore di lavoro è fuori stanza”?

Tribunale Pordenone 22/4/2002

“solo ove questo, per espresso specifico incarico o per la natura delle mansioni, esprima la volontà del datore stesso, dovendo però, in quest’ultimo caso, essere provata la volontà del datore di lavoro di esercitare tramite altro soggetto il proprio potere direttivo, organizzativo e disciplinare...

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In costante assenza del datore dalla sede

lavorativa, la mancata prova che un altro

soggetto sia stato investito, per volontà

espressa o tacita, dei relativi poteri

direttivi, organizzativi e disciplinari

esclude la configurabilità della

subordinazione”.

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Da ricordare inoltre tre concetti fondamentali

rilevanza del c.d. “nomen iuris” (cioe’ la definizione contrattuale del rapporto)Cass. 17/11/94 n. 9718, Cass. 17/1/96 n. 5532

da combinare con

rilevanza del principio di effettivita’(cioe’ il reale comportamento delle parti)

Cass. 7/2/94 n. 1219e con

principio della prevalenza non numerica ma

qualitativa nella verifica degli elementi caratteristici del rapporto

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Criterio dell’effettività

Devono ritenersi prevalenti sulla qualificazione del rapporto contrattuale operata dalle parti le modalità di esecuzione dello stesso: ove le stesse integrino i criteri della subordinazione non ha rilevanza la diversa qualificazione operata dalle parti. (Cass. 6 maggio 1999, n. 4558; Cass. 20 febbraio 1999, n. 1442; v. anche Cass. 15 aprile 1999, n. 3779; Pretura di Frosinone 26 marzo 1999; Tribunale di Frosinone 4 giugno 1999; Trib. Alessandria 5 ottobre 1999)

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Criterio della volontà

Tale orientamento parte dal presupposto che ogni attività umana può essere svolta indifferentemente con carattere di subordinazione o di autonomia

Quando le parti hanno definito il proprio rapporto di lavoro è di tale determinazione che si deve tener conto per valutare i comportamenti cui le parti sono tenute.

(Tribunale di Milano, 28 novembre 1998)

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La subordinazione: precisazioni/1

Vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d’opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia (Cass. 25/2/2000 n. 2171; Trib. Roma 17/7/99)

La prova della subordinazione va valutata in modo diverso a seconda della natura della prestazione lavorativa, del ruolo dei lavoratori della posizione nell’impresa (Trib. Asti 12/10/99; Trib. Roma 17/7/99)

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La subordinazione: precisazioni/2

In particolare tanto più sale il livello

professionale e intellettuale della prestazione

resa dal dipendente, tanto meno si può

ricercare la prova puntuale e stringente di un

controllo da parte del datore di lavoro (Trib. Asti

12 ottobre 1999)

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La subordinazione: precisazioni/3

Gli elementi della collaborazione, dell’assenza del rischio, della natura e continuità della prestazione, della forma della retribuzione, dell’osservanza di un orario, possono avere una portata sussidiaria (v. anche Trib. Torino 18/6/96 il quale afferma che ove manchi il requisito della subordinazione è irrilevante l’esistenza eventuale di connotati propri del tipo sopracitato).

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La sintesi/1Cass. S.U. 13/2/1999 n. 61

Non e’ sufficiente che il contratto preveda

l’instaurazione di un rapporto “autonomo”

per escludere la subordinazione se:

nel contratto si evidenzi la volonta’ di

ricorrere a forme di collaborazione

autonoma per evitare i maggiori costi della

subordinazione

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La sintesi/2Cass. S.U. 13/2/1999 n. 61

il contenuto del contratto “tradisca” la vera

intenzione delle parti di instaurare un rapporto

di lavoro dipendente.

nel corso del rapporto formalmente

“autonomo” le parti mostrino di aver mutato

intenzione per “fatti concludenti” cioe’

comportandosi in concreto l’una come datore di

lavoro e l’altra come dipendente

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La giurisprudenza più recente/1

Nell’ambito della giurisprudenza volta all’individuazione degli indici che attestino la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, interessante è la recentissima Cass. Sez. lav., 20 marzo 2002 n° 4015.

In tale sentenza la Suprema Corte ha affrontato il caso di una cameriera ed un pizzaiolo che hanno prestato la propria opera in modo continuativo per oltre un anno senza regolare inquadramento in un pubblico esercizio e, una volta cessato il rapporto di lavoro, hanno adito l’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento delle differenze di retribuzione dovute in base al contratto collettivo nonché delle spettanze di fine rapporto.

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La giurisprudenza più recente/2

Tali elementi, valutati dal giudice di merito (con

giudizio insindacabile se adeguatamente sorretto da

motivazione logicamente e giuridicamente non viziata)

alla luce delle concrete circostanze del caso in esame,

concorrono ad evidenziare la sottoposizione dei

lavoratori al potere gerarchico del datore e quindi il

carattere subordinato della prestazione lavorativa da

essi resa.

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La giurisprudenza più recente/3

Altra sentenza recente di notevole interesse è rappresentata da Cass. Sez. lav. n° 4682 del 02/04/2002.

Secondo tale pronuncia, una lavoratrice il cui rapporto sia qualificato come collaborazione coordinata e continuativa può essere qualificata come lavoratrice subordinata in base alla considerazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, che prevede:

-l’inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale in modo continuativo e sistematico;

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La giurisprudenza più recente/4

- la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e l’assoggettamento alle relative direttive;

- una certa libertà di gestione della propria prestazione lavorativa che è comunque compatibile con il carattere subordinato della prestazione

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La giurisprudenza più recente/5

Cassazione 26/2/2002 n. 2482

la “destinazione dell’opera ai fini

economici ed agli obiettivi propri

dell’impresa quale

VALORE DETERMINANTE”

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La giurisprudenza più recente/6

“L’accertamento dell’avvenuta assunzione, da parte del lavoratore, dell’obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri dell’impresa datrice di lavoro”

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La giurisprudenza più recente/7Concetto già accennato da

Cassazione 6/6/2001 n. 9167

Sufficienti le “direttive programmatiche soltanto impresse nella struttura aziendale”(c.d. “Giurisprudenza Simoneschi”)

perde rilievo il concetto di “eterodirezione piena” (sostenuto invece come determinante da Cass. 1/8/2000 n. 10064, Cass. 11/11/2000 n. 11936, Cass. 10/12/1999 n. 13858)

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Cass. 4/2/2002 n. 1420

valore determinante

“L’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo disciplinare del datore di lavoro e l’inserimento del dipendente, in condizione di limitata autonomia, nell’organizzazione aziendale, rilevando più l’esistenza in capo alle parti dei relativi diritti e obblighi derivanti dal contratto che l’entità del concreto esercizio dei propri poteri da parte del datore di lavoro.

La giurisprudenza più recente/8

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Al riguardo non è determinante la qualificazione iniziale del rapporto compiuta dalle parti, attesa l’idoneità del loro successivo comportamento ad esprimere una diversa effettiva volontà contrattuale; sono elementi sussidiari per la qualificazione del rapporto l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, nonché la cadenza e la misura fissa della retribuzione.

Orientamento che aderisce alla c.d. “teoria sussuntiva” (così anche Cass. 21/11/2000 n. 15001; Cass. 2/9/2000 n. 11502; Trib. Milano 16/3/2001).

La giurisprudenza più recente/9

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Il tempo conta pocoCass. 6/7/2001 n. 9152

“La presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto delle prestazioni da parte del datore , l’organizzazione da parte sua degli strumenti produttivi, il lavoro reso nei suoi locali e l’assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo valore indicativo per il solo fatto che il lavoro venga reso soltanto per poche ore durante la giornata, poiché il rapporto di lavoro subordinato ben può coesistere con altre attività, di lavoro o di studio”

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Casistica

Domanda: un lavoratore subordinato può concludere con il suo datore di lavoro anche un distinto contratto di lavoro autonomo?

Due risposte diverse:

Sì, per Pret. Milano 12 gennaio 1993

No, per Pret. Milano 5 giugno 1986

Una possibile sintesi:

Sì, ma solo per lo svolgimento di attività che esulano completamente da quelle proprie della categoria di inquadramento del lavoratore (Cass. 28 gennaio 1995 n. 1053)

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Casistica/2

Un caso ancor più particolare:Domanda: può l’amministratore di una società esser titolare con la medesima anche di un rapporto di lavoro subordinato come dirigente ?Risposta:Sì, a condizione che sia netta e non fittizia la distinzione tra le prestazioni che sono oggetto dell’uno e dell’altro rapporto, nonché tra i rispettivi tempi di esecuzione (nella fattispecie la risposta è stata negativa, trattandosi di amministratore unico di una società di capitali (Cass. 7/3/96 n. 1793)

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Casistica/3

Domanda: un consulente informatico che ha operato per 10 anni all’interno di una struttura produttiva esterna ma con autonomia gestionale del proprio lavoro e trattamento economico superiore a quello dei dipendenti di livello più elevato, può rivendicare un rapporto di lavoro subordinato?Risposta:•No, sia per la consapevolezza intima di “non avere padrone”, tipica di un soggetto di elevato livello culturale, sia per la notevole misura del compenso, che ne dimostra la necessità di copertura anche delle esigenze previdenziali ed assistenziali (Pret. Milano 28/8/1996).

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Cumulo della posizione di lavoratore subordinato e

amministratore

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Attualmente vige il principio generale secondo cui, in via astratta, c’è compatibilità fra la posizione di amministratore e quella di lavoratore subordinato, sempre che sia configurabile, in concreto, la sussistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica tra l’amministratore ed altro organo della società in modo che possano essere attuati in concreto tutti quei poteri di direzione e controllo precipui del rapporto di lavoro indipendentemente dalla sussistenza o meno di altri indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, quali l’orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione (Cass. 15 febbraio 1985 n° 1316).

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Secondo Cass. Sez. Un. 3 aprile 1989 n° 1589 è incompatibile il cumulo tra la posizione di amministratore unico e di lavoratore subordinato, in quanto in questo caso viene meno il requisito dell’assoggettamento ad una volontà imprenditoriale esterna estrinsecantesi attraverso l’esercizio del potere disciplinare e di controllo.A questo proposito la dottrina sostiene, ai fini dell’ammissibilità del cumulo, la necessità dell’esistenza di un consiglio di amministrazione che possa validamente deliberare con il voto contrario dell’amministratore dipendente; da ciò la necessità che detto consiglio risulti composto da almeno tre consiglieri, salvo che, qualora essi siano due, uno di questi sia amministratore delegato con delega ampia e ricomprendente la verifica dell’operato dell’altro consigliere “dipendente”.

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Con riguardo alla cumulabilità delle cariche di

consigliere di amministrazione e direttore

generale, la dottrina ritiene ammissibile tale ipotesi

per realizzare una continuità fra deliberazione e

attuazione dei criteri gestionali nonché per

consentire al consigliere di fruire del trattamento

previdenziale proprio dei dipendenti, sempreché

comunque il cumulo non sia tale da snaturare il

vincolo di subordinazione nel senso prima indicato.

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La parasubordinazione

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Le fonti normative/1

Art. 409, n. 3, c.p.c.: “Altri rapporti di

collaborazione che si concretino in una

prestazione d’opera continuativa e

coordinata, prevalentemente personale,

anche se non a carattere subordinato”.

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Le fonti normative/2

Art. 47, comma 1, lett. C bis, D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917: “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: …. le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta … in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita ….”.

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Le fonti normative/3

Art. 2 L. 14.07.1959 n. 741: “Rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d'opera continuativa e coordinata”.

Art. 5, comma 2, DPR 633/1972

Art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995 n. 335.

Art. 5 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

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Tratti distintivi

Continuità Prestazioni non meramente occasionali od istantanee, bensì inserite in un rapporto di durata (Cass. 4.11.1982 n. 5801)

Coordinazione

Collegamento funzionale tra le attività del prestatore e del committente (Cass. 5.12.1987 n. 9092)

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Tratti distintivi/2

Prevalenza personale

Prevalenza del valore “lavoro” sul “capitale” e dell’opera del prestatore su quella dei collaboratori (Cass. 20.8.97 n. 7785)

In sostanza il committente ha solo un potere di controllo ed indirizzo “sui generis” sul prestatore, ma non anche un potere direttivo vero e proprio.

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La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/1

“Il rapporto di lavoro parasubordinato resta soggetto alla disciplina sostanziale dettata per il lavoro autonomo, essendo la parasubordinazione rilevante esclusivamente ai fini processuali ex art. 409 n. 3 c.p.c., onde debbono ritenersi eccezione ai principi generali eventuali leggi estensive delle garanzie tipiche del lavoro subordinato a quello parasubordinato” (Cass. 18.12.1997 n. 1459).

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La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/2

“L’accordo col quale una parte si impegni, dietro corrispettivo, ad eseguire per l’altra il disegno del modello di un prodotto ed a curarne la realizzazione, assumendo altresì l’obbligo di prestare la propria consulenza durante tutta la fase di produzione industriale dello stesso, determina il sorgere di un rapporto connotato dai requisiti della personalità dell’attività professionale e della coordinazione della stessa con gli obiettivi aziendali, nonché, necessariamente, della continuatività, la quale può sussistere anche in caso di unicità dell’opus, quando la sua realizzazione implichi un’interazione tra le aprti, protratta dopo la conclusione del contratto” (Cass. 24.07.1998 n. 7288).

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La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/3

Domanda:Una signora che ha prestato dal 1985 al 1991 attività di assistenza diurna e notturna ad una donna anziana, ha diritto ad essere considerata lavoratrice subordinata o parasubordinata e, quindi, al pagamento della retribuzione/corrispettivo per l’attività svolta ?

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La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/4

Risposta:

No, perché l’attività di assistenza svolta in maniera continuativa e prevalentemente personale, era carente dell’elemento della coordinazione, che esiste solo quando il preponente sia titolare di una stabile organizzazione di beni e servizi. Né poteva essere lavoro subordinato, perché mancava l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi nell’emanazione di ordini specifici e nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sulla prestazione del lavoratore (Cass. 11/12/1995 n. 12962).

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Il lavoro parasubordinato è lavoro autonomo. Conseguenze

Cassazione 3/7/2001 n. 13323“Il rapporto di lavoro parasubordinato ha natura autonoma. La sospensione della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto di lavoro può essere invocata solo nell’ambito del lavoro subordinato e non nell’ambito del lavoro parasubordinato, che resta soggetto alla regola generale secondo cui tale termine decorre durante lo svolgimento del rapporto”

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Conseguenze/2

Così già:

• Cass. 16/1/1999 n. 413; • Cass. 6/3/1999 n. 1912; • Cass. 22/11/1999 n. 813; • Cass. 4/2/1998 n. 1118; • Cass. 9/1/1996 n. 96

mancherebbe la condizione di “metus” per il lavoratore come delineata da Corte Cost. 10/6/1966 n. 63

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La parasubordinazione rileva solo ai fini processuali (409, comma 3, CPC)

Negazione estensione di una serie di tutele sostanziali previste per il lavoro subordinato(Corte Cost. 24/7/1995 n. 365; Cass. 18/2/1997 n. 1459; Cass. 21/3/1996 n. 2420)

Fanno eccezione Cass. 29/1/1999 n. 818, Cass. 21/1/1994 n. 568 e Pret. Bolzano 20/3/1996, nonche’ parte minoritaria della dottrina

Conseguenze/3

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Di conseguenza sono state ritenute applicabili al parasubordinato:• rivalutazione crediti di lavoro ex art. 429 CPC (Corte Cost. 10/5/1978 n. 65; Corte Cost. 26/5/1981 n. 76; Cass. 6/3/1999 n. 1912),•rinunce e transazioni ex art. 2113 C.C. (Cass. 23/6/1995 n. 7111; Cass. 16/2/1988 n. 5326)

N.B.: l’art. 36 Cost. sulla retribuzione equa e sufficiente è stato considerato applicabile solo da Pret. Brescia 11/10/1996, contro le conclusioni inverse di Cass. 13/4/1995 n. 4221 e Cass. 21/1/1998 n. 531.

Conseguenze/4

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Gestore di pompe di benzina Cass. 16/5/87 n.4521

Medici convenzionati Cass. 29/6/78

Addetti al totalizzatore negli ippodromi Pret. Roma, 8/9/86Indossatrici Trib. Milano 21/6/89

Periti liquidatori Trib. Milano 11/9/91

Addetti ad indagini di mercato Trib. Milano 11/1/92

Designer calzaturiero Cass. 24/7/98 n. 7288

Alcuni esempi di lavoro parasubordinato

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E la tenuta della contabilità aziendale?

Se svolta in modo coordinato con l’attività esercitata dall’imprenditore, nell’ambito di un rapporto che è proseguito per un congruo periodo di tempo, può dare luogo ad un rapporto inquadrabile nell’art. 409 c.p.c. (Cass. 20/8/97 n. 7785)

Alcuni esempi di lavoro parasubordinato/2

Page 53: LAVORO SUBORDINATO

Albini-Crespi-Di Seri 53

Come districarsi nella “babele” dei casi concreti:

alcune esemplificazioni tratte dalla giurisprudenza

recente

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Artisti (Cass. Sez. lav. n° 11885 del 23/11/1998) - E’ lavoratore subordinato con contratto a termine l’artista, assunta dalla Rai per un determinato spettacolo, che sia adibita a mansioni prive di creatività da svolgere secondo le istruzioni dei funzionari Rai e con assoggettamento al relativo potere organizzativo, direttivo e disciplinare.

Agenti (Cass. Sez. lav. n° 11079 del 25/10/1995) – Non è prestatore di lavoro subordinato l’agente che possa: - organizzare l’orario di lavoro autonomamente e senza obblighi di “certificazione” dello stesso; - gestire le visite ai clienti senza itinerari predefiniti.

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Albini-Crespi-Di Seri 55

Pony express (Cass. Sez. lav. n° 811 del 25/01/1993) – Non è prestatore di lavoro subordinato il pony express che, pur svolgendo attività di consegna pacchi coordinata e diretta dalla centrale operativa, ha tuttavia la facoltà di non rispondere alla chiamata inoltratagli non essendo dunque integralmente assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

Praticantato professionale (Cass. Sez. lav. n° 6645 del 19/07/1997) – Il praticante professionista è in realtà un lavoratore subordinato qualora, nell’ambito dell’attività dello studio professionale, gli vengano assegnate mansioni ripetitive proprie di un impiegato e non gli venga impartito alcun insegnamento di carattere professionale.

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Propagandisti scientifici (Cass. Sez. lav. n° 9167 del 06/07/2001) – Il propagandista scientifico il quale, pur operando con un certo margine di discrezionalità, svolga la propria prestazione secondo le direttive generali della casa farmaceutica e per le finalità e programmi della stessa mettendo a sua disposizione le proprie energie lavorative e impiegandole con continuità, fedeltà e diligenza, è un lavoratore subordinato.

Rappresentanza commerciale (Cass. Sez. lav. n° 11581 del 07/11/1995) – Sono configurabili come lavoratori parasubordinati i titolari di rapporti che, riguardando prestazioni di facere infungibile astrattamente riconducibili al lavoro autonomo, abbiano ad oggetto una prestazione coordinata e continuativa a carattere prevalentemente personale, ancorché si avvalgano dell’opera marginale di uno o più dipendenti.

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Lavoratori a domicilio (Cass. Sez. lav. n° 3634 del 08/04/1998) – Non è lavoratore subordinato il lavoratore a domicilio che si presenta sul mercato non come persona fisica bensì come ditta individuale che presta la propria attività a favore di un pluralità di imprese.

Lavoratori a domicilio (Cass. Sez. lav. n° 9516 del 23/09/1998) – E’ prestatore di lavoro subordinato il lavoratore a domicilio che, pur operando con macchinari e locali propri ed a favore di più committenti, è inserito nell’organizzazione produttiva di uno dei committenti ed esegue le lavorazioni sulla base delle direttive da questo impartitegli.

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Il contratto di associazione in partecipazione

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NozioneArt. 2549 c.c.

Con il contratto di associazione in

partecipazione l’associante attribuisce

all’associato una partecipazione agli utili

della sua impresa o di uno o più affari verso

il corrispettivo di un determinato apporto

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Il contratto di associazione in partecipazione

Elemento essenziale (Cass. 4/2/2002 n. 1420)

“Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costituivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili dell’impresa, come previsto dall’art. 2549 C.C.; ne segue che l’eventuale partecipazione ai ricavi dell’impresa

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non consente di ravvisare un contratto di associazione in partecipazione, posto che i ricavi rappresentano un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività d’impresa; ove la prestazione del soggetto che si assume associato in partecipazione presenti le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato deve escludersi la configurabilità del contratto di associazione in partecipazione”

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Però ...

Cass. 6/5/1997 n, 3936 sosteneva la configurabilità di un contratto di associazione in partecipazione anche se si partecipa solo agli incassi e non agli utili.

Per la distinzione dal lavoro subordinato si vedano anche Cass. 3/2/2000 n. 1188 e Cass. 12/1/2000 n. 290.

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Cosa c’è dietro l’angolo?

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Il dado è tratto: modernizzazione o conservazione?

“il nostro diritto del lavoro è diventato una materia di forte richiamo anche per l’opinione pubblica. Solo qualche tempo fa nessuno avrebbe mai immaginato che sulle riforme del mercato del lavoro si scaricasse una fortissima attenzione dei mezzi di informazione…….

Dall’ultimo articolo di fondo del 21/3/2002 per Il Sole 24 Ore

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È legittimo considerare ogni elemento di modernizzazione o progresso un pericolo per le classi socialmente più deboli. È sempre stato così nella storia, che anche in questo caso si ripete…..Lo stesso “statuto dei lavori” significa rivedere le tutele delle varie forme di lavoro e non solo estendere quelle attuali a chi ancora non ne dispone. Ogni processo di modernizzazione avviene con travaglio anche con tensioni sociali, insomma pagando anche prezzi alti alla conflittualità.

(MARCO BIAGI)

Dall’ultimo articolo di fondo del 21/3/2002 per Il Sole 24 Ore/2

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Lavoro “atipico”: progetti di legge

“Tertium genus”Prop. De Luca Tamajo, Flammia, Persiani, Mussi, Innocenti, Salvati

progetto di legge “Smuraglia”

non approvato dal Parlamento

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Lavoro “atipico”: progetti di legge/2

Libro Bianco Governo Berlusconi

d.d.l. 848 riforma del mercato del lavoro

d.d.l. 848 B in Senato

Possibile approvazione entro la fine del 2002

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Contrattazione collettiva

Ccnl 8/4/1998 (valido sino al 30/4/2004), firmato da alcune Organizzazioni di datori di lavoro (non rappresentative del mondo dell’industria) e dalle nuove articolazioni organizzative di “categoria” di Cgil, Cisl e Uil che si propongono di rappresentare nello specifico i cosiddetti “lavoratori atipici”. Il ccnl mira in particolare ad estendere a questi lavoratori alcune tutele dei dipendenti.