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20° Lezione CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO 1 Una definizione del rapporto di lavoro subordinato si può dedurre dall’art. 2094 c.c. che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore". Collaborazione Per collaborazione si intende la partecipazione di un soggetto all’attività lavorativa di un altro. Il lavoratore mette a disposizione le energie lavorative a favore dell’imprenditore e viene inserito nell’organizzazione produttiva dell’impresa. La subordinazione consiste nella sottoposizione dei prestatori di lavoro alle direttive del datore di lavoro. Può essere intesa come assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere di direzione e di controllo del datore di lavoro. sono dunque i caratteri costitutivi del rapporto di lavoro. Subordinazione

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20° Lezione CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

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Una definizione del rapporto di lavoro subordinato si può dedurre dall’art. 2094 c.c. che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore".

Collaborazione

Per collaborazione si intende la partecipazione di un soggetto all’attività lavorativa di un altro. Il lavoratore mette a disposizione le energie lavorative a favore dell’imprenditore e viene inserito nell’organizzazione produttiva dell’impresa.

La subordinazione consiste nella sottoposizione dei prestatori di lavoro alle direttive del datore di lavoro. Può essere intesa come assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere di direzione e di controllo del datore di lavoro.

sono dunque i caratteri costitutivi del rapporto di lavoro.

Subordinazione

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La fonte principale del contratto di lavoro subordinato è il contratto individuale che viene integrato per le parti mancanti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

CAPACITÀ

Come per ogni contratto i contraenti devono avere la capacità di agire, ma, a favore del lavoratore, il legislatore ha predisposto una particolare disciplina, consentendo l’accesso al lavoro anche al minorenne

che abbia espletato l’obbligo scolastico. Lo stesso può essere assolto l’ultimo anno con il contratto di apprendistato

EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEI REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE PER L’ACCESSO AL LAVORO

L. n. 977/1967 15 anni e 14 anni (solo per lavori agricoli e familiari)

L. n. 296/2006 16 anni (essendo l’istruzione obbligatoria per almeno dieci anni)

L. n. 183/2010 15 anni con il contratto di apprendistato (che permette di assolvere il periodo di istruzione obbligatoria)

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FORMA: Al contratto di lavoro, in linea di massima, si applicano le disposizioni dettate per i

contratti in generale; da ciò deriva che, non essendo, di regola, prevista una particolare forma, il contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti

concludenti (cfr. art. 1325 codice civile), anche se la sottoscrizione di un documento scritto è assai diffusa nella prassi.

Per alcuni tipi di contratto, tuttavia, l’ordinamento italiano ha introdotto nel tempo delle normative di settore che impongono la forma scritta “ad substantiam”.

Ad esempio nel contratto di formazione e lavoro e di lavoro temporaneo. Sono soggette a tale rigoroso requisito formale anche alcune clausole accessorie che,

tendenzialmente, risultano peggiorative delle condizioni del lavoratore; in proposito, si pensi, a titolo esemplificativo, al periodo di prova (di cui all’art. 2096

c.c.), al patto di non concorrenza (cfr. art. 2125 c.c.) e all’apposizione di un termine di durata.

Il contratto a tempo determinato ad esempio va stipulato per iscritto, con l’indicazione del termine e delle ragioni per cui è stipulato. In difetto il rapporto si

considera a tempo indeterminato. )

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L'OGGETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

È rappresentato:

dalla prestazione di lavoro, intellettuale o manuale.

la prestazione lavorativa deve, a pena di nullità, essere determinata o determinabile dalle parti, lecita e possibile

Nella comunicazione dell’assunzione il datore di lavoro indica nel dettaglio le mansioni cui sarà adibito il neo-assunto.

Per quanto concerne le cause di impossibilità dell’oggetto, essa si verifica quando la prestazione lavorativa non può essere svolta, per

circostanze di fatto (si pensi a un incendio dell’unico stabilimento produttivo di cui era titolare il datore di lavoro) oppure per motivazione

di ordine giuridico, ossia allorché la prestazione, pur restando materialmente possibile, è proibita dalla legge. E’ da precisare, inoltre, che, mentre nei rari casi in cui l’impossibilità sussiste fin dall’inizio si ha

nullità del contratto (per mancanza di uno dei requisiti essenziali), quando tale impossibilità è sopravvenuta in un momento successivo alla conclusione dell’accordo, la conseguenza è la risoluzione, ai sensi

dell’art. 1463 c.c..

dalla retribuzione che il datore di lavoro di impegna a corrispondere al lavoratore come controprestazione

La retribuzione deve essere proporzionale al lavoro

svolto e, comunque, sufficiente per poter

garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza

libera e dignitosa.

i metodi per calcolare l’ammontare della remunerazione sono determinati, sulla base

degli accordi collettivi o individuali, fermo restando il divieto di effettuare differenze

retributive fondate su discriminazioni ingiustificate

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Obblighi del lavoratore

Oltre all’obbligazione principale di eseguire la prestazione lavorativa

Il lavoratore deve rispettare i seguenti obblighi “aggiuntivi”

Obbligo di diligenza, di obbedienza (entrambi disciplinati dall’art. 2104 c.c.)

Come si misura il grado di diligenza che il datore di lavoro è legittimato a pretendere?

Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il lavoratore è tenuto non solo ad

eseguire la sua prestazione attenendosi ai canoni tecnici di esecuzione a regola d’arte, tenuto conto della natura

dell’attività (c.d. “diligenza in senso tecnico”), ma anche a compiere ogni operazione accessoria finalizzata a

garantire l’utilità della prestazione stessa per l’organizzazione aziendale.

In relazione all’obbligo di obbedienza, esso è adempiuto correttamente se il lavoratore osserva puntualmente le

disposizioni per l’esecuzione impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori che siano a lui

sovraordinati.

Obbligo di fedeltà (di cui all’art. 2105 c.c.)

L’art. 2105 c.c. lo individua in due distinti doveri, entrambi di contenuto negativo:

il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza.

Il primo consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che

di terzi.

il secondo vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da poterle arrecare danno (compreso, ad esempio, l’elenco dei clienti o i documenti attinenti l’organizzazione

aziendale).

A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di

riservatezza permane intatto anche successivamente alla cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta

l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.

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Il luogo e la durata del lavoro

Sono aspetti particolarmente significativi del rapporto di lavoro

In grado di influire direttamente sugli interessi economici, familiari, sociali, del lavoratore

il luogo ove il lavoratore

è tenuto ad adempiere alle proprie mansioni è determinato nel

contratto o dagli usi o, in mancanza, desunto dalla natura della

prestazione o di altre circostanze. Al datore di lavoro è riconosciuto il

potere di modificare unilateralmente il luogo di lavoro.

Durata del lavoro

La previsione di limiti alla durata della giornata lavorativa è stata una delle prime conquiste ottenute in materia di

diritto del lavoro, all’indomani della rivoluzione industriale.

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, a definire l'orario di lavoro concorrono una serie di norme di vario livello nella gerarchia delle fonti. Mentre l’art. 36 della Costituzione indica la legge quale fonte legittimata a

imporre, in via generale, specifici limiti dell'orario di lavoro, in realtà tale profilo è normalmente disciplinato, almeno in

modo prevalente, dai vari contratti collettivi. Di recente, tuttavia, è intervenuto il D. Lgs. n. 66/2003 a dettare regole in materia. L’orario settimanale “normale”, infatti, è, in via di

principio, pari a quaranta ore, anche se sono numerosi i contratti collettivi che ne riducono la durata. L’orario

giornaliero è di massimo 10 ore, il settimanale di massimo 48 ore.

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Riposi, ferie

Al fine di assicurare al dipendente salutari soste durante l’espletamento delle proprie mansioni

ogni lavoratore ha diritto

A riposi

-Giornalieri di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore

-settimanali, esso deve essere concesso ogni sette giorni e durare

almeno ventiquattro ore consecutive, ricadenti, di regola, la

domenica. )

a ferie

il legislatore reputa imprescindibile una durata piuttosto lunga e continuativa e, di regola, il divieto di

monetizzazione delle ferie stesse. La loro durata è solitamente pari ad almeno quattro settimane, da

godere possibilmente in modo continuativo e, comunque, non durante lo stato di malattia o di

maternità del lavoratore, salva restando la disciplina di dettaglio rimandata alla contrattazione collettiva

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Obblighi e poteri del datore di lavoro

i Poteri del datore di lavoro

In corrispondenza degli obblighi spettanti al lavoratore, al datore di lavoro per legge sono conferiti i seguenti poteri:

potere direttivo

è il potere di decidere l'attività da affidare al lavoratore di volta in

volta e di indicare concretamente le

modalità con cui deve essere svolta;

Ipotere di vigilanza e di controllo

ossia la facoltà di verificare direttamente, o

attraverso i propri collaboratori, che il

lavoratore si attenga effettivamente alle

istruzioni date

potere disciplinare

cioè il punire con sanzioni disciplinari il

lavoratore che non rispetti gli obblighi cui

è tenuto e dunque non solo l'obbligo

principale di prestare l'attività lavorativa,

ma anche quelli secondari di diligenza, obbedienza e fedeltà

sopra richiamati.

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Obblighi e poteri del datore di lavoro

Obblighi del datore di lavoro

All'interno del potere direttivo dell'imprenditore si fanno rientrare quelli che sono i suoi obblighi, cui corrispondono altrettanti diritti del lavoratore:

obbligo di corrispondere la retribuzione

che può essere stabilita a tempo o a cottimo e

deve essere corrisposta nella misura

determinata, con le modalità e nei termini in

uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito;

obbligo di rispettare le norme

riguardanti la durata della giornata, della settimana lavorativa, del periodo di ferie;

obbligo della tutela delle condizioni di lavoro

l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio

dell'impresa le misure che secondo le particolarità del

lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a

tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei

prestatori di lavoro.

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SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGHI DIRITTI E POTERI

LAVORATORE SUBORDINATO 1. Obbligo di eseguire personalmente la prestazione 1. Diritto alla salute e alla sicurezza delle condizioni di lavoro

2. Obbligo di diligenza 2. Diritto ad adempiere funzioni pubbliche

3. Obbligo di fedeltà. Patto di non concorrenza 3. Diritto allo studio, alle attività ricreative, assistenziali e culturali

4. Obbligo di obbedienza 4. Diritto di assumere incarichi sindacali e di esercitare i relativi diritti

DATORE DI LAVORO 1. Obbligo della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore 1. Potere direttivo

2. Obbligo di provvedere alla tutela assicurativa o previdenziale 2. Potere di vigilanza e di controllo

3. Obbligo di informazione 3. Potere di disciplinare

4. Obbligo di istituire e tenere il libro unico del lavoro

5. Obbligo di protezione dei dati personali

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