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20° Lezione CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
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Una definizione del rapporto di lavoro subordinato si può dedurre dall’art. 2094 c.c. che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore".
Collaborazione
Per collaborazione si intende la partecipazione di un soggetto all’attività lavorativa di un altro. Il lavoratore mette a disposizione le energie lavorative a favore dell’imprenditore e viene inserito nell’organizzazione produttiva dell’impresa.
La subordinazione consiste nella sottoposizione dei prestatori di lavoro alle direttive del datore di lavoro. Può essere intesa come assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere di direzione e di controllo del datore di lavoro.
sono dunque i caratteri costitutivi del rapporto di lavoro.
Subordinazione
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La fonte principale del contratto di lavoro subordinato è il contratto individuale che viene integrato per le parti mancanti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
CAPACITÀ
Come per ogni contratto i contraenti devono avere la capacità di agire, ma, a favore del lavoratore, il legislatore ha predisposto una particolare disciplina, consentendo l’accesso al lavoro anche al minorenne
che abbia espletato l’obbligo scolastico. Lo stesso può essere assolto l’ultimo anno con il contratto di apprendistato
EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEI REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE PER L’ACCESSO AL LAVORO
L. n. 977/1967 15 anni e 14 anni (solo per lavori agricoli e familiari)
L. n. 296/2006 16 anni (essendo l’istruzione obbligatoria per almeno dieci anni)
L. n. 183/2010 15 anni con il contratto di apprendistato (che permette di assolvere il periodo di istruzione obbligatoria)
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FORMA: Al contratto di lavoro, in linea di massima, si applicano le disposizioni dettate per i
contratti in generale; da ciò deriva che, non essendo, di regola, prevista una particolare forma, il contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti
concludenti (cfr. art. 1325 codice civile), anche se la sottoscrizione di un documento scritto è assai diffusa nella prassi.
Per alcuni tipi di contratto, tuttavia, l’ordinamento italiano ha introdotto nel tempo delle normative di settore che impongono la forma scritta “ad substantiam”.
Ad esempio nel contratto di formazione e lavoro e di lavoro temporaneo. Sono soggette a tale rigoroso requisito formale anche alcune clausole accessorie che,
tendenzialmente, risultano peggiorative delle condizioni del lavoratore; in proposito, si pensi, a titolo esemplificativo, al periodo di prova (di cui all’art. 2096
c.c.), al patto di non concorrenza (cfr. art. 2125 c.c.) e all’apposizione di un termine di durata.
Il contratto a tempo determinato ad esempio va stipulato per iscritto, con l’indicazione del termine e delle ragioni per cui è stipulato. In difetto il rapporto si
considera a tempo indeterminato. )
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L'OGGETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
È rappresentato:
dalla prestazione di lavoro, intellettuale o manuale.
la prestazione lavorativa deve, a pena di nullità, essere determinata o determinabile dalle parti, lecita e possibile
Nella comunicazione dell’assunzione il datore di lavoro indica nel dettaglio le mansioni cui sarà adibito il neo-assunto.
Per quanto concerne le cause di impossibilità dell’oggetto, essa si verifica quando la prestazione lavorativa non può essere svolta, per
circostanze di fatto (si pensi a un incendio dell’unico stabilimento produttivo di cui era titolare il datore di lavoro) oppure per motivazione
di ordine giuridico, ossia allorché la prestazione, pur restando materialmente possibile, è proibita dalla legge. E’ da precisare, inoltre, che, mentre nei rari casi in cui l’impossibilità sussiste fin dall’inizio si ha
nullità del contratto (per mancanza di uno dei requisiti essenziali), quando tale impossibilità è sopravvenuta in un momento successivo alla conclusione dell’accordo, la conseguenza è la risoluzione, ai sensi
dell’art. 1463 c.c..
dalla retribuzione che il datore di lavoro di impegna a corrispondere al lavoratore come controprestazione
La retribuzione deve essere proporzionale al lavoro
svolto e, comunque, sufficiente per poter
garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza
libera e dignitosa.
i metodi per calcolare l’ammontare della remunerazione sono determinati, sulla base
degli accordi collettivi o individuali, fermo restando il divieto di effettuare differenze
retributive fondate su discriminazioni ingiustificate
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Obblighi del lavoratore
Oltre all’obbligazione principale di eseguire la prestazione lavorativa
Il lavoratore deve rispettare i seguenti obblighi “aggiuntivi”
Obbligo di diligenza, di obbedienza (entrambi disciplinati dall’art. 2104 c.c.)
Come si misura il grado di diligenza che il datore di lavoro è legittimato a pretendere?
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il lavoratore è tenuto non solo ad
eseguire la sua prestazione attenendosi ai canoni tecnici di esecuzione a regola d’arte, tenuto conto della natura
dell’attività (c.d. “diligenza in senso tecnico”), ma anche a compiere ogni operazione accessoria finalizzata a
garantire l’utilità della prestazione stessa per l’organizzazione aziendale.
In relazione all’obbligo di obbedienza, esso è adempiuto correttamente se il lavoratore osserva puntualmente le
disposizioni per l’esecuzione impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori che siano a lui
sovraordinati.
Obbligo di fedeltà (di cui all’art. 2105 c.c.)
L’art. 2105 c.c. lo individua in due distinti doveri, entrambi di contenuto negativo:
il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza.
Il primo consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che
di terzi.
il secondo vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da poterle arrecare danno (compreso, ad esempio, l’elenco dei clienti o i documenti attinenti l’organizzazione
aziendale).
A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di
riservatezza permane intatto anche successivamente alla cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta
l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.
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Il luogo e la durata del lavoro
Sono aspetti particolarmente significativi del rapporto di lavoro
In grado di influire direttamente sugli interessi economici, familiari, sociali, del lavoratore
il luogo ove il lavoratore
è tenuto ad adempiere alle proprie mansioni è determinato nel
contratto o dagli usi o, in mancanza, desunto dalla natura della
prestazione o di altre circostanze. Al datore di lavoro è riconosciuto il
potere di modificare unilateralmente il luogo di lavoro.
Durata del lavoro
La previsione di limiti alla durata della giornata lavorativa è stata una delle prime conquiste ottenute in materia di
diritto del lavoro, all’indomani della rivoluzione industriale.
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, a definire l'orario di lavoro concorrono una serie di norme di vario livello nella gerarchia delle fonti. Mentre l’art. 36 della Costituzione indica la legge quale fonte legittimata a
imporre, in via generale, specifici limiti dell'orario di lavoro, in realtà tale profilo è normalmente disciplinato, almeno in
modo prevalente, dai vari contratti collettivi. Di recente, tuttavia, è intervenuto il D. Lgs. n. 66/2003 a dettare regole in materia. L’orario settimanale “normale”, infatti, è, in via di
principio, pari a quaranta ore, anche se sono numerosi i contratti collettivi che ne riducono la durata. L’orario
giornaliero è di massimo 10 ore, il settimanale di massimo 48 ore.
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Riposi, ferie
Al fine di assicurare al dipendente salutari soste durante l’espletamento delle proprie mansioni
ogni lavoratore ha diritto
A riposi
-Giornalieri di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore
-settimanali, esso deve essere concesso ogni sette giorni e durare
almeno ventiquattro ore consecutive, ricadenti, di regola, la
domenica. )
a ferie
il legislatore reputa imprescindibile una durata piuttosto lunga e continuativa e, di regola, il divieto di
monetizzazione delle ferie stesse. La loro durata è solitamente pari ad almeno quattro settimane, da
godere possibilmente in modo continuativo e, comunque, non durante lo stato di malattia o di
maternità del lavoratore, salva restando la disciplina di dettaglio rimandata alla contrattazione collettiva
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Obblighi e poteri del datore di lavoro
i Poteri del datore di lavoro
In corrispondenza degli obblighi spettanti al lavoratore, al datore di lavoro per legge sono conferiti i seguenti poteri:
potere direttivo
è il potere di decidere l'attività da affidare al lavoratore di volta in
volta e di indicare concretamente le
modalità con cui deve essere svolta;
Ipotere di vigilanza e di controllo
ossia la facoltà di verificare direttamente, o
attraverso i propri collaboratori, che il
lavoratore si attenga effettivamente alle
istruzioni date
potere disciplinare
cioè il punire con sanzioni disciplinari il
lavoratore che non rispetti gli obblighi cui
è tenuto e dunque non solo l'obbligo
principale di prestare l'attività lavorativa,
ma anche quelli secondari di diligenza, obbedienza e fedeltà
sopra richiamati.
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Obblighi e poteri del datore di lavoro
Obblighi del datore di lavoro
All'interno del potere direttivo dell'imprenditore si fanno rientrare quelli che sono i suoi obblighi, cui corrispondono altrettanti diritti del lavoratore:
obbligo di corrispondere la retribuzione
che può essere stabilita a tempo o a cottimo e
deve essere corrisposta nella misura
determinata, con le modalità e nei termini in
uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito;
obbligo di rispettare le norme
riguardanti la durata della giornata, della settimana lavorativa, del periodo di ferie;
obbligo della tutela delle condizioni di lavoro
l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che secondo le particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro.
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SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGHI DIRITTI E POTERI
LAVORATORE SUBORDINATO 1. Obbligo di eseguire personalmente la prestazione 1. Diritto alla salute e alla sicurezza delle condizioni di lavoro
2. Obbligo di diligenza 2. Diritto ad adempiere funzioni pubbliche
3. Obbligo di fedeltà. Patto di non concorrenza 3. Diritto allo studio, alle attività ricreative, assistenziali e culturali
4. Obbligo di obbedienza 4. Diritto di assumere incarichi sindacali e di esercitare i relativi diritti
DATORE DI LAVORO 1. Obbligo della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore 1. Potere direttivo
2. Obbligo di provvedere alla tutela assicurativa o previdenziale 2. Potere di vigilanza e di controllo
3. Obbligo di informazione 3. Potere di disciplinare
4. Obbligo di istituire e tenere il libro unico del lavoro
5. Obbligo di protezione dei dati personali
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