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    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/20041

    Parte Introduttiva al Contratto Spiegato

    CLAUSOLE CONTRATTUALI: sono le singole pattuizioni che, riunite insieme, formano il regolamento contrattuale. Sono

    predisposte dall'operatore economico (ad esempio, la Banca) che poi le utilizza nei suoi rapporti con i propri Clienti i quali,sottoscrivendo il contratto aderiscono ad un accordo le cui regole sono state prestabilite dall'operatore economico. LABI, nella sua

    attivit di consulenza alle banche, suggerisce clausole che costituiscono una traccia priva di ogni valore vincolante o di

    raccomandazione. Ciascuna Banca pu avvalersi o meno di tali suggerimenti apportando tutte le modifiche che riterr opportune.

    Questa attivit quindi in linea con la legge n. 287/1990 sulla libert di concorrenza nel mercato.

    I rapporti della Banca con il Cliente sono disciplinati dal contratto, e tutto ci che il contratto non prevede disciplinato dalla legge e

    dagli usi ritenuti legittimi dal codice civile.

    Le principali norme che regolano i rapporti tra Banca e Clientela sono le seguenti: codice civile (articoli da 1823 a 1860); testo unico

    delle leggi Bancarie e creditizie (D.lgs.1/9/93 n.385); codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003): disciplina

    volta a contrastare il riciclaggio (legge 197/91); disciplina sanzionatoria in materia di assegni Bancari (L 386/90).

    Per quanto riguarda gli usi, va ricordato che sono nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi di interesse,

    prezzi e spese.

    La possibilit che gli usi vengano richiamati dalle clausole del contratto pertanto limitata.

    Art. 1 - Il titolare del conto tenuto a depositare sui moduli

    predisposti da nome banca . (in seguito denominata soltanto

    Banca) atti all'identificazione, anche ai sensi dell'art.2 della

    Legge 197/91 e del relativo decreto di attuazione del 19 dicembre1991 e successive modifiche ed integrazioni, la propria firma e

    quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti

    d'affari con la Banca precisando per iscritto i limiti eventuali

    delle facolt loro accordate in relazione anche allattivit posta inessere per via telematica.Le revoche e le modifiche delle facolt concesse alle persone

    autorizzate, nonch le rinunce da parte delle medesime non

    saranno opponibili alla Banca, finch questa non abbia ricevuto la

    relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e

    comunque non prima del 15 giorno lavorativo successivo alladata di ricevimento della comunicazione; ci anche quando dette

    revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate

    ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

    Le altre cause di cessazione delle facolt di rappresentanza non

    sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbiaavuto notizia legalmente certa.

    In caso di conti intestati a due o pi persone resta inteso che:

    a)se nel cartellino firme prevista la firma separata degliintestatari, gli stessi potranno fare, separatamente l'uno dall'altro,

    operazioni di prelievo e, in genere, qualsiasi atto di disposizione.Pertanto sar sufficiente la firma di uno solo di essi, ciascuno dei

    quali dovr dalla Banca essere considerato come creditore o

    debitore solidale verso di essa ai sensi degli articoli 1292, 1296 e

    1854 1Cod.Civ.;

    a)se nel cartellino firme prevista la firma congiunta degliintestatari non si potr disporre n parzialmente n

    totalmente delle somme depositate sul conto se non col

    DELL'ARTICOLO 1 COMMA 1

    I Clienti vanno identificati, anche ai sensi della disciplina volta a

    contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali

    (legge 197/1991). Tale disciplina prevede norme tese acontrastare le pratiche di riciclaggio, vietando leffettuazione di

    operazioni di trasferimento di ammontare rilevante con strumenti

    anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso

    lidentificazione della Clientela e la registrazione dei dati inappositi archivi.I Clienti, inoltre, devono depositare la propria firma (il c.d.

    specimen), alla quale va fatto riferimento per accertare la

    autenticit delle sottoscrizioni che saranno presentare alla Banca.

    Il Cliente pu designare, unicamente in forma scritta, persone

    autorizzate ad operare con la Banca per suo conto.L'autorizzazione pu riguardare tutte le sue facolt o parte di esse

    ad esempio:

    ?? emissione di assegni Bancari;

    ?? versamento di somme o titoli;

    ?? prelievo di somme;

    ?? disposizioni a favore di terzo;

    ?? deleghe di pagamento o riscossione;

    ?? altre

    DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2

    Le facolt descritte al punto precedente possono essere revocate emodificate da parte di chi le ha concesse e pu intervenire la

    rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni caso la Banca deve

    essere tempestivamente informata con comunicazione scritta.

    Decorsi un certo numero di giorni (il termine va stabilito in ogni

    contratto e, nel contratto oggetto di esame pari a 15) dallaricezione della comunicazione di variazione da parte della Banca,

    1Articolo 1292 Codice Civile: Lobbligazione in solido quando pi debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascunopu essere costretto alladempimento per la totalit e ladempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra pi creditori ciascuno ha diritto

    di chiedere ladempimento dellintera obbligazione e ladempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

    Articolo 1296 Codice Civile: : Il debitore ha la scelt a di pagare alluno o allaltro dei creditori in solido, quando non stato prevenuto da uno di essicon domanda giudiziale.Articolo 1854 Codice Civile: Nel caso in cui il conto sia intestato a pi persone, con facolt per le medesime di compiere operazioni anche

    separatamente, gli intestatari sono creditori o debitori in solido dei saldi in conto.

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    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/20042

    consenso scritto o contro ricevuta a firma collettiva degli

    intestatari medesimi. Tuttavia, sia nei casi di firma separata

    che congiunta, baster la firma di un solo degli intestatariper la custodia e per luso degli assegni in tal modo

    consegnati. I limiti di cui sopra si applicano anche per tutta

    loperativit telematica. Per le disposizioni impartite per via

    telematica si applica quanto disposto dagli allegati relativi

    quest'ultima non sar giustificata se avr assunto o assolto

    incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non pi

    autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta ecomunicata. Le variazioni, anche se rese di pubblica conoscenza

    (contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica

    autorit come una sentenza, assistite dal requisito della "fede

    pubblica" come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o

    altro), hanno effetto soltanto se comunicate in modo idoneo allaBanca (ad esempio con lettera raccomandata).

    DELL'ARTICOLO 1 COMMA 3

    Se il rapporto con la Banca cointestato, i cointestatari possono

    decidere di compiere le operazioni separatamente, cio ognuno

    da solo ma con effetto su tutti. E' sempre possibile passare daquesta "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o

    viceversa, purch venga data da tutti apposita comunicazione

    scritta alla Banca.

    OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione "in solido o

    solidale" quando ci sono pi debitori che devono eseguire una

    medesima prestazione e il creditore (cio la Banca) pu chiedere

    l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori.

    Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente)adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono pi

    nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha

    adempiuto la quota di loro spettanza.

    Art. 2 - L'invio di lettere e di estratti conto, le eventuali notifiche

    e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca

    saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'ultimo indirizzocomunicato per iscritto da tutti gli intestatari, intendendosi per

    tale anche lindirizzo di posta elettronica comunicato per iscritto

    da tutti gli intestatari e/o allindirizzo di posta elettronica

    comunicatoci sotto responsabilit del Cliente.

    Art. 2 bis Fatto salvo quanto previsto nel sopra riportato art. 2, il

    Correntista elegge domicilio, ai fini delle comunicazioni di cui

    allarticolo 9 bis L. 386/90 Nuova disciplina sanzionatoria degli

    assegni Bancari, presso lultimo indirizzo comunicato periscritto da tutti gli intestatari.

    Se gli intestatari del rapporto con la Banca sono pi di uno, la

    Banca tenuta ad inviare ogni comunicazione, compresi gli

    estratti conto, ad uno solo degli intestatari. E gli altri nullapossono eccepire. E' possibile, per, chiedere alla Banca che le

    comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad

    alcuni di loro). Per fare questo occorre un accordo scritto tra la

    Banca e gli intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di

    produzione e di spedizione) sono a carico dei Clienti.

    Larticolo 9 bis della legge 386/90 prescrive che il trattario

    (beneficiario dellassegno), in caso di mancato pagamento di un

    assegno per difetto di provvista, debba rendere edotto il traente(emittente dellassegno) delle gravi conseguenze derivanti dal

    suo illecito comportamento e della possibilit di scongiurare taliconseguenze effettuando il pagamento tardivo del titolo. A tal

    fine, la comunicazione precisa che decorsi 60 giorni dalla

    scadenza del termine di presentazione del titolo, il nominativo deltraente sar iscritto nellarchivio informatico e che, da tale data,

    gli sar revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con

    tale comunicazione, la Banca invita il Cliente a restituire alla

    scadenza dello stesso termine, e sempre che non abbia effettuato

    il pagamento, tutti i moduli di assegno in possesso alle banche eagli uffici postali da cui li ha ricevuti. La comunicazione va

    effettuata dalla Banca entro il decimo giorno dalla presentazione

    al pagamento del titolo, presso il domicilio eletto dal Cliente

    mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo di cui sia certa

    la data di spedizione e di ricevimento. Onde agevolare linvio del

    preavviso di revoca, lart. 9 prescrive che allatto della stipuladelle convenzioni di assegno, il Cliente elegga domicilio ai fini

    delle comunicazioni previste dallarticolo 9 bis, ponendo a carico

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    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/20043

    del Cliente lonere di comunicare ogni eventuale variazione del

    domicilio eletto presentata direttamente alla Banca.

    Art. 3 Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca

    si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso dimoduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente tenuto a

    rilasciare ladichiarazione di cui allart. 124 della legge

    assegni 2.

    In caso di pluralit di conti, la Banca non tenuta al

    pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilitinsufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di

    fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

    Il Correntista tenuto a custodire con ogni cura i moduli di

    assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Correntista non responsabile di ogni dannosa conseguenza che risulti

    dalluso abusivo od illecito dei predetti moduli qualora abbia

    dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o

    sottrazione degli stessi.

    In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat, in conformit

    alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca -

    qualora per effetto

    di tali prelievi le disponibilit in conto fossero divenute

    insufficienti - non provveder al pagamento degli eventualiassegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorch

    emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorch del

    prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al

    ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma

    prima dell'addebito in conto.In caso di disposizioni impartite per via telematica dal Correntista

    (es. mediante utilizzo di home-banking, internet-banking, phone-

    banking linea diretta, remote-banking, SMS, etc. ...) la Banca si

    riserva la facolt di non dar corso alle predette disposizioni in

    presenza di assegni pervenuti ad essa per il pagamento e/o didisposizioni Bancomat qualora le disponibilit si presentino

    insufficienti ovvero, quando indipendentemente dalle predette

    operazioni, il conto non presenti la necessaria capienza ancorch

    vi sia la presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso

    Correntista.

    DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1

    ASSEGNO BANCARIO:E un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per

    concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione

    che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un

    biglietto-modulo gi stampato che la Banca consegna al

    Correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni).Il Cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non

    essere interdetto dall'emissione di assegni.

    I DATI DELLASSEGNO BANCARIO:Per svolgere la sua funzione di pagamento lassegno deve

    contenere alcuni dati.I principali, gi stampati sul modulo, sono: la denominazione di

    assegno Bancario; il nome della Banca presso la quale il traente

    ha il conto corrente e che effettuer il pagamento (trattario); il

    luogo di pagamento e le coordinate Bancarie.

    Altri dati devono essere indicati da chi emette lassegno e sono:la data e

    Luogo di emissione (cio il luogo ove lassegno dato in

    pagamento); limporto in cifre ed in lettere (la somma per la

    quale lassegno emesso); il nome del titolare del credito

    (beneficiario o prenditore); la firma del Correntista che ha titoload emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario

    sar lo stesso Correntista.

    GIRATA:

    la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario

    ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarit, tranne quando sultitolo riportata la clausola non trasferibile. In questo caso,

    infatti, lassegno pagabile solo al beneficiario.

    La girata pu essere piena se il beneficiario, oltre a porre la sua

    firma, specifica il nome della persona a cui favore gira lassegno,

    oppure in bianco quando il beneficiario pone semplicemente lasua firma.

    AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI:

    la convenzione di assegno l'accordo con cui la Banca autorizza

    il Correntista allemissione degli assegni, impegnandosi a pagare,

    purch sul conto ci sia la disponibilit, la somma indicatasullassegno al beneficiario o al successivo giratario, che lo

    presenta per l'incasso.Lautorizzazione ad emettere assegni pu mancare sin dallinizio,

    se la Banca non lha mai concessa (ad esempio, assegno emesso

    su conto corrente di altro soggetto). Lautorizzazione pu veniremeno su revoca della Banca a causa del recesso dalla

    convenzione dassegno o pi in generale dal conto corrente,

    ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perch privo di

    fondi nel momento in cui presentato per il pagamento e non

    viene regolarizzato nei successivi 60 giorni. In questultimocaso il Correntista iscritto nella Centrale dAllarme

    InterBancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999.

    2Art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dallart. 37, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507):

    "All'atto del rilascio di moduli di assegno Bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdettodallemissione di assegni.

    Il richiedente che dichiari il falso punito, qualora vengano rilasciati uno o pi moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni".

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    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/20044

    Da questo momento, il Cliente interdetto allemissione di

    assegni, sia bancari sia postali, e deve restituire immediatamente

    tutti i libretti in suo possesso e nessuna Banca o ufficio postalepu rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso

    il termine di 6 mesi dalliscrizione nella CAI.

    Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce

    reato punibile con la reclusione.

    Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di pi conti, se viene

    posto allincasso un assegno tratto su un conto sul quale non c

    disponibilit, la Banca non tenuta al pagamento anche qualora il

    Correntista abbia disponibilit sugli altri conti.

    DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2Il Correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed

    i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli vengono rubati o

    smarriti il Cliente, per evitare rischi deve tempestivamente

    comunicare per iscritto di averne perso la disponibilit fornendoalla Banca lindicazione dei dati identificativi degli assegni. La

    Banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il

    pagamento dei titoli smarriti o rubati. Se sono stati rubati o

    smarriti assegni gi emessi dal Correntista, la Banca fornisce le

    informazioni essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.) circa leprocedure da seguire (sequestro, ammortamento) per cautelarsi da

    illeciti utilizzi degli assegni rubati.

    DENUNCIA:

    si pu sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio

    nel caso di furto del titolo.

    SEQUESTRO:per bloccare un assegno gi emesso e successivamente smarrito o

    rubato si pu chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre

    incaricare un avvocato).

    AMMORTAMENTO:per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o

    distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile")

    occorre che il titolo perda completamente efficacia. Ci avviene

    attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del

    Tribunale del luogo in cui l'assegno pagabile emette, su ricorsodell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto

    entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,

    consente al beneficiario di ottenerne il pagamento.

    DELL'ARTICOLO 3 COMMA 3EMISSIONE:

    attraverso l'emissione dell'assegno, il Correntista (traente)

    incarica la sua Banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo

    (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se

    limporto dellassegno supera i 12.500 lassegno deve essereemesso inserendo la clausola di limitata circolazione: non

    trasferibile. Tale clausola consente lincasso esclusivamente al

    beneficiario.

    Una volta che lassegno stato integralmente compilato e firmato

    dal Correntista bene che sia consegnato subito al beneficiario:esso infatti un titolo di credito perfettamente valido.

    PRESENTAZIONE:

    il momento in cui il beneficiario presenta lassegno

    chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno obbligato afare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per ilpagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilit deve continuare

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    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/20045

    ad esistere finch l'assegno non sia stato effettivamente pagato.

    La Banca presso cui il Correntista ha il conto, paga gli assegni

    solo in presenza di sufficiente disponibilit, salvo che ci sia unaffidamento.

    ACCREDITO:

    il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la

    presentazione all'incasso. Sul conto del Correntista che

    beneficiario dell'assegno avviene unannotazione "a credito".ADDEBITO:

    il momento in cui sul conto del Correntista che ha emesso

    lassegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma.

    Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta

    Bancomat/PagoBancomat compiuti dal Correntista

    successivamente all'emissione dell'assegno, non c' sul contocorrente sufficiente disponibilit al momento della presentazione

    la Banca non paga l'assegno pur se stato emesso in data

    precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la Banca riceve

    notizia di prelievi o

    pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno

    per il pagamento, ma prima delleffettivo addebito in conto, non

    pagher lassegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la

    disponibilit sul conto.

    Art. 4 Salva espressa istruzione contraria, resta convenuto chetutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del

    Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. La Banca

    mette a disposizione del Cliente limporto del bonifico entro il

    giorno lavorativo Bancario successivo a quello in cui limporto

    stesso accreditato sul conto del medesimo. La Banca eseguelordine di bonifico impartito dal Correntista entro il quinto

    giorno lavorativo Bancario successivo alla data di accettazione

    dellordine di bonifico.

    Relativamente alle sole operazioni di bonifico transfrontaliero, in

    caso di mancato rispetto del termine sopra riportato, la Banca siimpegna a corrispondere un indennizzo nella misura stabilit

    dallart. 4, commi 3 e 6, del D.Lgs 253/2000. La Banca non

    risponde dellinosservanza degli obblighi prevista dal D.Lgs

    253/200, in presenza di cause di forza maggiore. Rimangono

    salvi gli altri diritti dei Clienti e degli enti che hanno partecipatoalla esecuzione del bonifico transfronatliero a norma dellart. 4

    comma 7 del D.Lgs 253/2000.L'importo degli assegni Bancari e circolari accreditato con

    riserva di verifica e salvo buon fine ed disponibile appena

    decorsi i termini indicati nel documento di sintesi e nelfoglio informativo. La Banca potr prorogare detti termini

    solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli

    scioperi del personale - verificatesi presso la Banca

    medesima e/o presso corrispondenti, anche non Bancari. Di

    tale proroga la Banca d pronta notizia alla Clientela, anchemediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli

    prestampati, ecc.).

    DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1BONIFICO:

    ordine di pagamento con il quale il Correntista d istruzioni alla

    Banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una

    somma a favore di un terzo indicandone le coordinate Bancarie.

    Poich nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errataindicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta

    denominazione del beneficiario, pu determinare un errore nel

    pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta

    indicazione resta a carico del Correntista. In relazione a ci, in

    presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimentoproveniente da una corrispondente estera, la Banca pu

    addebitare al suo Correntista gli importi richiesti fornendo copia

    della richiesta di rimborso.

    BONIFICO TRANSFRONTALIERO:

    l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un enteinsediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di

    mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiariopresso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il

    beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono

    coincidere.TEMPI DI ESECUZIONE E INDENNIZZO:

    La Banca dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico

    transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in

    assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo Bancario

    successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonificotransfrontaliero. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero

    non accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei

    3Art. 1829, cod. civ.:

    "Se non risulta una diversa volont delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con clausola . In tal caso, se il credito non soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal contoreintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Pu eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni

    contro i l debitore".

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

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    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/20046

    La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente

    la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun

    diritto circa la disponibilit dell'importo.Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare

    anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che

    siano decorsi i termini di cui al precedente comma 2 ed

    ancorch sull'importo sia iniziata la decorrenza degli

    interessi, ci non comporter affidamento di analogheconcessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini,

    la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi

    momento l'importo dei titoli accreditati.

    In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti

    ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.3,

    nonch la facolt di effettuare l'addebito in conto. Decorsi itermini di cui al precedente comma 2, resta inteso comunque

    che la Banca trattaria - nel caso di assegni Bancari - o la

    Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il

    diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamentenei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei

    titoli indebitamente pagati.

    Limporto di assegni diversi da quelli indicati nel precedente

    comma 2 (vaglia ed altri titoli similari) nonch degli effetti,

    ricevute e documenti similari e accreditato con riserva diverifica e salvo buon fine non disponibile prima che la

    Banca ne abbia effettuato la verifica o lincasso e che

    dellavvenuto incasso ne abbia avuto conoscenza la

    Succursale accreditante. La valuta applicata

    all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli

    interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa ladisponibilit dellimporto; qualora tuttavia la Banca

    consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di

    tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorch

    sullimporto sia iniziata la decorrenza degli interessi, ci noncomporter affidamento di analoghe concessioni per il

    futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi

    momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della

    verifica o dell'incasso e ci anche nel caso in cui abbia

    consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importomedesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva

    tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829

    cod. civ., nonch la facolt di effettuare, in qualsiasi

    momento, l'addebito in conto.

    concordati, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la

    mancata esecuzione del bonifico nei termini imputabile a un

    ente intermediario, quest'ultimo indennizza l'ente dell'ordinante.L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una somma

    corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del

    bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere

    dei termini e la data nella quale l'importo del bonifico

    transfrontaliero accreditato sul conto dell'ente del beneficiario.Nel caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il mancato

    rispetto dei termini imputabile all'ordinante non dovuto alcun

    indennizzo.

    L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo

    l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con

    il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giornolavorativo Bancario successivo a quello in cui l'importo stesso

    accreditato sul conto del medesimo ente.

    Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non messo a

    disposizione del beneficiario nei termini suddetti, l'ente delbeneficiario indennizza il beneficiario.

    L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una somma

    corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del

    bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere

    dei termini e la data nella quale l'importo del bonificotransfrontaliero messo a disposizione del beneficiario. Nel caso

    in cui l'ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei

    termini imputabile al beneficiario, non dovuto alcun

    indennizzo.

    Tali disposizioni non pregiudicano gli altri diritti dei Clienti e

    degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonificotransfrontaliero.

    DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2

    BANCA NEGOZIATRICE: la Banca incaricata dal portatore dellassegno di curarne

    lincasso. Di norma quella dove acceso il suo conto corrente.

    BANCA TRATTARIA:

    lo sportello della Banca ove radicato il conto corrente sul

    quale il Correntista ha tratto l'assegno e che pertantoprovvede alpagamento del

    titolo.

    ASSEGNO CIRCOLARE:

    viene emesso dalla Banca a favore di una soggetto determinatoper somme delle quali la Banca ha gi la disponibilit.

    VERSAMENTO DI ASSEGNI:

    il Cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore,

    se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in

    assenza della clausola "non trasferibile") pu versarli sul contocorrente incaricando la sua Banca di curarne lincasso.

    Il Correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamentopotr

    utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese

    disponibili (ogni contratto, attraverso il rimando ai moduli

    allegati, prevede quale il termine entro cui l'importodell'assegno versato sar disponibile sul conto).

    Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon

    fine".

    SALVO BUON FINE: una clausola che indica che il Correntista acquista ladisponibilit della somma solo dopo che il titolo stato

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

    7/19

    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/20047

    effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un

    assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai

    moduli allegati). I termini possono essere pi lunghi di quellifissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore

    che ne impediscono il rispetto e delle quali i Clienti devono

    essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali

    (danneggiamento del sistema informatico, calamit naturali,

    ecc....).

    DELL'ARTICOLO 4 COMMA 3

    VALUTA:

    indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi

    (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal

    contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati allo stesso).

    DELL'ARTICOLO 4 COMMA 4

    La Banca pu, volta per volta, consentire al Correntista di

    utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. LaBanca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon

    fine, pu addebitare limporto precedentemente accreditato sul

    conto del Cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li

    aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la

    Banca che ha consentito al Cliente di utilizzare le somme nonancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del

    Cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato.

    DELL'ARTICOLO 4 COMMA 5

    Decorsi i termini per la disponibilit, la Banca (trattaria nel

    caso di assegni Bancari) o emittente (nel caso di assegnicircolari), mantiene la facolt di agire direttamente nei

    confronti del suo Cliente per il rimborso, qualora le somme

    siano state pagate indebitamente.

    DELL'ARTICOLO 4 COMMA 6

    Anche quando il Correntista versa sul conto corrente altri ordini

    di pagamento diversi dall'assegno Bancario o circolare (vaglia

    postali, cambiali) dei quali il beneficiario, le somme accreditate

    non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica delbuon fine o la Banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo

    pagamento da parte del debitore.

    TITOLO:

    significa "titolo di credito", cio documento rappresentativo di un

    diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma).Sono titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia cambiario, assegno

    Bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca

    d'Italia, assegno di corrispondenza

    Art. 5 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso

    il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed

    esigibile ed anche se cambiario, investita di diritto di pegnoe di diritto di ritenzione e conseguente realizzo su tutti i titoli

    o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e

    per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che

    pervengano ad essa

    DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1

    La Banca si garantisce da eventuali inadempienze del Cliente

    facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ci che essadetiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o

    di potersi soddisfare sulle somme e le altre attivit del Cliente che

    la Banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a

    custodia, altri conti correnti, altre

    4

    Art. 1186, cod. civ.:"Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore pu esigere immediatamente la prestazione se il debitore divenuto

    insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

    8/19

    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/20048

    successivamente.

    In particolare, le cessioni di credito e le garanziepignoratizie, a qualsiasi titolo fatte valere o costituite a

    favore della Banca, stanno a garantire con lintero valore

    anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se

    non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la

    stessa persona.Quando esistono tra la Banca ed il Correntista pi rapporti o

    pi conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito,

    ancorch intrattenuti presso Succursali italiane ed estere, ha

    luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo

    effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.

    1186 cod. civ.

    4

    , o al prodursi di eventi che incidanonegativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o

    economica del Correntista, in modo tale da porrein pericolo

    il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha

    altres il diritto di valersi della compensazione ancorch icrediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed

    esigibili e ci in qualunque momento senza obbligo di

    preavviso e/o formalit, fermo restando che dell'intervenuta

    compensazione - contro la cui attuazione non potr in nessun

    caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darpronta comunicazione al Correntista.

    Se il conto intestato a pi persone, la Banca ha facolt di

    valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero

    credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di

    conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei

    cointestatari.

    attivit). La garanzia copre oltre alle attivit disponibili in Banca

    allatto della costituzione del pegno o della ritenzione, anchequelle che nel corso del tempo ricever a favore del Cliente.

    Se il Cliente effettua a favore della Banca una cessione di credito

    oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali

    garanzie coprono anche ogni altro debito del Cliente verso laBanca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile.

    PEGNO: una garanzia reale che viene data al creditore. Pu

    avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore

    detiene il bene che stato costituito in pegno oppure un

    documento rappresentativo, ed in caso di inadempienza, con ilrealizzo del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con

    preferenza sugli altri creditori.

    RITENZIONE: la facolt della Banca di trattenere titoli e valori

    del Cliente finch questo non adempie le sue obbligazioni. Idiritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti

    presenti del Cliente verso la Banca, ma anche quelli che

    potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o gi

    diversamente garantiti).

    CONTO CORRENTE: il mezzo attraverso il quale sonoregistrate le operazioni di debito e credito tra una Banca ed uno o

    pi soggetti (Correntista/i).

    Le clausole che regolano tale rapporto sono elencate dalla Banca

    in un contratto e sottoscritte dallintestatario/i, allatto

    dellapertura del conto corrente.

    SALDO: Con la cadenza periodica stabilita nel contratto, laBanca invia al Correntista l'estratto conto con lelencazione di

    tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e lindicazione del

    saldo alla data.

    Il saldo attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili sulconto. Il saldo passivo, o debitore, se in assenza di somme

    disponibili sul conto, la Banca ha anticipato delle somme al

    Cliente (utilizzo del conto con affidamento).

    La Banca ha un credito verso il Cliente quando concede un

    prestito.CREDITO LIQUIDO: credito determinato nel suo ammontare

    (es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base

    alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo);

    CREDITO ESIGIBILE: credito del quale si pu pretendere

    l'adempimento (in quanto scaduto il termine).

    DELL'ARTICOLO 5 COMMA 2

    Quando la Banca ha un credito verso il Cliente che sia

    determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul

    conto corrente (o altro deposito) che il Cliente ha aperto presso lastessa Banca (qualunque sia lagenzia, la filiale o la dipendenza)

    c disponibilit o in ogni caso la Banca detiene delle somme

    del Cliente- le norme di legge consentono alla Banca di

    soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In

    tal modo il credito della Banca si estingue, in tutto o in parte.La Banca si riserva la possibilit di compensare il suo credito pur

    se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto

    (esigibile), qualora il Cliente (non consumatore) venga a trovarsi

    in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza pu esseredeterminata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, dainadempienze e morosit nei confronti di soggetti diversi dalla

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

    9/19

    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/20049

    Banca, dallaver determinato, per sua volont, la diminuzione

    delle garanzie che aveva dato alla Banca (es. vendita di un

    immobile di propriet) o dal non aver prestato le garanzie cheaveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione).

    DELL'ARTICOLO 5 COMMA 4

    Se il rapporto per il quale si verificato un inadempimento

    cointestato, la Banca si pu compensare sino alla soddisfazionedellintero suo credito, nei confronti dei conti e delle attivit

    attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari.

    COMPENSAZIONE LEGALE: i debiti reciproci, che due soggetti

    vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui

    coesistono e per importi corrispondenti.

    COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la Banca ed il Cliente

    attraverso questa clausola contrattuale si accordano

    reventivamente affinch, in determinate circostanze, lacompensazione possa operare anche se non ci sono tutti i

    requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale.

    INSOLVENZA: situazione di dissesto economico; difficolteconomica a far fronte ai pagamenti. Al ricorrere di tali

    situazioni la Banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi

    momento, senza obbligo di preavviso e senza formalit, le

    somme (o altre attivit) che detiene per conto del Cliente. Ma

    deve darne immediata comunicazione al Cliente. Se prima di

    ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, ilCliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la

    disponibilit sul conto, tale assegno non verr pagato per

    mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il

    Cliente non potr muovere alcuna contestazione alla Banca.

    CONSUMATORE: una persona che agisce per scopi non

    riferibili all'attivit imprenditoriale o professionale eventualmente

    svolta;

    Art. 6 Le aperture di credito che la Banca ritenesse

    eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle

    seguenti statuizioni:a) il Correntista pu utilizzare in una o pi volte la somma

    messagli a disposizione e pu, con successivi versamenti,ripristinare la sua disponibilit;

    b) Se lapertura di credito a tempo determinato, il Correntista

    tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto dalui dovuto, per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed

    DELLARTICOLO 6

    APERTURA DI CREDITO : lapertura di credito un contratto

    Bancario tipico, disciplinato dagli articoli 18425 e seguenti delcodice civile, con il quale la Banca tenuta a mettere a

    disposizione del Correntista una certa somma di denaro, per undato periodo di tempo o a tempo indeterminato, con diritto del

    Correntista di ritirare o meno, in tutto o in parte, le somme poste

    a sua disposizione, e di procedere successivamente con pienalibert a prelievi e versamenti in conto corrente, sempre nei limiti

    5Articolo 1842 c.c. Lapertura di credito Bancario il contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione dellaltra parte una somma didenaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.Articolo 1843 c.c. Se non convenuto altrimenti, laccreditato pu utilizzare in pi volte il credito, secondo le forme di uso, e pu con successiviversamenti ripristinare la sua disponibilit. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della Banca dove

    costituito il rapporto.Articolo 1844 c.c. Se per lapertura di credito data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solofatto che laccreditato cessa di essere debitore della Banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la Banca pu chiedere un supplemento di garanzia o lasostituzione del garante. Se laccreditato non ottempera alla richiesta, la Banca pu ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della

    garanzia o recedere dal contratto.Articolo 1845 c.c. Salvo patto contrario, la Banca non pu recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recessosospende immediatamente lutilizzazione del credito, ma la Banca deve concedere un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle sommeutilizzate e dei relativi accessori. Se lapertura di credito a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto, mediante preavviso

    nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o in mancanza in quello di 15 giorni.

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

    10/19

    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/200410

    ogni altro accessorio, anche senza unespressa richiesta della

    Banca,

    c) La Banca ha la facolt di recedere in qualsiasi momento,anche con comunicazione verbale, dallapertura di credito,

    ancorch concessa a tempo determinato, nonch di ridurla o

    di sospenderla; la richiesta del pagamento di quanto dovuto

    sar dato al Correntista, con lettera raccomandata e con un

    preavviso non inferiore a 5 giorni. Qualora il Correntistarivesta la qualit di consumatore ai sensi dellart. 1469-bis,

    comma 2, Cod. Civ., la Banca ha la facolt di recedere

    dallapertura di credito a tempo indeterminato secondo le

    modalit sopra indicate; nel caso di apertura di credito a

    tempo determinato la Banca ha la facolt di recedere o di

    ridurre laffidamento con effetto immediato al ricorrere diuna giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sar

    dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso

    di 5 giorni a decorrere dalla data di ricezione di detta

    comunicazione. Analoga facolt di recesso ha il Correntista,con effetto di chiusura delloperazione, mediante pagamento

    di quanto dovuto;

    d) In ogni caso il recesso ha leffetto di sospendere

    immediatamente lutilizzo del credito concesso;

    e) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Bancaritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la

    comunicazione del recesso non comportano il ripristino

    dellapertura di credito neppure per limporto delle

    disposizioni eseguite. Leventuale scoperto consentito oltre

    il limite dellapertura di credito non comporta laumento di

    tale limite;f) Le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o

    sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessa

    dalla Banca al Correntista;

    g) Limporto degli assegni, cambiali, documenti e/o altri titoliche la Banca ritenesse di accreditare sul conto del Cliente

    non si intendono disponibili per il Cliente fino a quando non

    pervenuto alla Banca avviso s(o altra notizia certa che gli

    stessi sono stati onorati dai debitori ed pertanto in facolt

    della Banca permettere di volta in volta il prelievo dell esomme portate da titoli e/o documenti prima che la stessa sia

    a conoscenza dellesito; verificandosi il recesso previsto al

    punto c) di questo articolo saranno computati a debito

    h) del conto gli importi degli assegni, cambiali e/o altri titoli

    e/o documenti a suo tempo accreditati in conto e dei qualisia ancora ignoto lesito. Gli assegni, titoli e/o documenti

    saranno comunque trattenuti dalla Banca per lesercizio

    delle azioni verso gli eventuali coobbligati e riconsegnati al

    Cliente dopo che questi avr rimborsato alla Banca

    limporto di tali titoli e ogni altro suo debito.

    di quanto la Banca gli ha accordato.

    Lobbligo di restituire le somme anticipate non sorge con il loro

    utilizzo, ma con la chiusura del rapporto, sicch i versamenti delCorrentista nel conto non hanno natura di restituzione, ma si

    limitano a ripristinare la disponibilit originaria.

    Le eventuali garanzie concesse dal Cliente non si estinguono

    volta a volta, con la restituzione delle somme utilizzate e

    rimangono, fin quando il rapporto non sia estinto, ad assistere ilcredito della Banca anche per successivi prelievi.

    LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO: se lapertura di

    credito a tempo determinato, il contratto si scioglie alla

    scadenza del termine. Non previsto che si debba dare alcun

    preavviso. Alla scadenza del termine, il Correntista tenuto allaimmediata restituzione delle somme utilizzate, anche senza una

    espressa richiesta della Banca. Allo scioglimento del rapporto,

    per qualunque motivo avvenga, consegue la immediata

    sospensione della utilizzazione del credito.

    IL RECESSO: E necessario operare una distinzione tra apertura

    di credito a termine da quella a tempo indeterminato. Se il

    rapporto a tempo indeterminato, la Banca pu recedere in

    qualsiasi momento. Il recesso pu essere esercitato anche dallaapertura di credito a termine, ma se il Correntista un

    consumatore la Banca pu recedere senza preavviso solo in

    presenza di una giusta causa. Il Correntista avr cinque giorni di

    tempo per il pagamento di quanto dovuto.

    Art. 7.Gli interessi in misura fissa o indicizzata sono

    riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misurapattuita e indicata nel presente modulo. Qualora linteresse sia

    indicizzato, la modifica sfavorevole al Correntista derivante dalla

    modifica del parametro pattuito non soggetta allobbligo di

    comunicazione ai sensi del successivo art. 16.

    I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o

    creditore, vengono chiusi contabilmente con identica periodicit,pattuita ed indicata nel presente modulo, portando in conto, con

    valuta data di regolamento delloperazione, gli interessi, le

    DELL'ARTICOLO 7 COMMA 2

    La Banca, che effettua sul conto del Correntista operazioni di"addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del

    conto. Il termine della chiusura stabilito dal contratto. Al

    momento della chiusura periodica la Banca effettua il calcolo

    degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le

    trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi

    secondo le stesse modalit.

    DELL'ARTICOLO 7 COMMA 3

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

    11/19

    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/200411

    commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali. Il saldo

    risultante dalla chiusura periodica cos calcolato produce interessi

    secondo le medesime modalit.Sul saldo dei conti debitori venuto a cessare per qualsiasi

    motivo ed anche quando il debito venga ad essere

    rappresentato da effetti cambiari, sono dovuti interessi, che

    non producono a loro volta interessi, dalla data di chiusura

    del conto fino alla data di estinzione del debito, secondo lamisura pattuita nel presente modulo.

    Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto

    del Correntista con la valuta stabilita nel presente modulo;

    nel caso di assegni postdatati, la valuta quella della data di

    pagamento ai sensidellarticolo 31 legge assegni.

    Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto dispostonellarticolo precedente per lipotesi di apertura di credito o

    sovvenzione, ad ognuna delle parti sempre riservato il

    diritto di esigere limmediato pagamento di tutto quanto sia

    comunque dovuto, nonch di recedere, in qualsiasimomento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di

    conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.

    Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in

    particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di

    fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoiaventi causa a qualsiasi titolo.

    Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla

    somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano

    gli interessi nella misura concordata nel contratto. Su questiinteressi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica.

    DELL'ARTICOLO 7 COMMA 4

    Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del

    Cliente con la valuta stabilita dal contratto. In caso di assegnipostdatati, la valuta applicata quella della data di pagamento

    (articolo 31 legge assegni)

    DELL'ARTICOLO 7 COMMA 5

    Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di

    credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il dirittodi pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto.

    La facolt di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla

    convenzione di assegno accordata sia alla Banca che al

    Correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto epagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne

    comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il termine del

    preavviso stabilito dal contratto. Il recesso dalla convenzione

    d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di

    conto corrente.

    DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6

    Per i debiti del Cliente (dei Clienti in caso di cointestazione)

    verso la Banca, in particolare per concessione di fido, sono

    chiamati a rispondere coloro che succedono al debitore principale

    (es. in caso di morte gli eredi o per accordo o contratto i nuovisoci di una societ di persone).

    INDIVISIBILITA': consente alla Banca, in caso di morte di un

    condebitore, di poter pretendere da ciascun erede l'interopagamento del credito senza che debba operarsi la divisione in

    tante quote quanti sono gli eredi.

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

    12/19

    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/200412

    Art. 8 Linvio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sar

    effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data dichiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui allart.

    1713 cod. civ.6.

    Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti

    conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un

    reclamo specifico, gli estratti conto si intenderannosenzaltro approvati dal Correntista, con pieno effetto

    riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le

    risultanze del conto.

    Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o

    duplicazioni di partite, il Correntista pu esigere la rettifica

    di tali errori od omissioni nonch laccreditamento con parivaluta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro

    il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di

    ricevimento dellestratto conto; siffatta rettifica od

    accreditamento fatta senza spese per il Cliente. Entro ilmedesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data

    di invio dellestratto, la Banca pu ripetere quanto dovuto

    per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

    Gli estratti conto ottenuti per via telematica non hanno

    valore legale se non confermati da quelli emessi secondo ledisposizioni del presente articolo e da quanto disposto negli

    allegati relativi alla gestione del conto per via telematica.

    DELL'ARTICOLO 8 COMMA 2

    Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto conto chela Banca invia periodicamente al Correntista con le annotazioni

    dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato

    nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento,

    salvo che il Correntista non inoltri alla Banca un reclamo scritto.

    DELL'ARTICOLO 8 COMMA 3

    Se c' stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a

    debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il

    Cliente o la Banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni

    dalla data di ricevimento dell'estratto conto.

    Art. 9 Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre

    un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro

    250, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di

    addebitare le spese di gestione del conto corrente.Qualora, poi, il conto non abbia avuto movimento da oltre un

    anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro

    2.500, la Banca cessa di inviare lestratto conto.

    Art. 10 Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di

    cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con

    espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione,limpegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui

    richiesta od a scadenza) crediti verso Banca nel Paese dove

    la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca,

    assegni sulle Banche medesime.

    In caso di apertura di un conto corrente denominato in valuta

    diversa dalleuro, la clausola precisa che qualora non sia

    possibile, per cause oggettive ed esterne alla Banca, restituire idepositi al Correntista nella medesima valuta, la Banca, al fine di

    adempiere allobbligo restitutorio, vi adempie attraverso

    meccanismi diversi, mettendo a disposizione del Correntista, a di

    lui richiesta, crediti verso Banche che si trovino nei Paesi ove lavaluta ha corso legale oppure assegni sulle Banche medesime

    Art. 11In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti

    d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e dieffetti cambiari la garanzia del rimborso qualora,

    successivamente al pagamento, venga comunque contestata

    la regolarit formale di detti titoli o lautenticit e la

    completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il

    cedente di assegni o di effetti su detti Paesi tenuto a

    DELL'ARTICOLO 11 COMMA 1

    L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devonoessere pagati dal traente al possessore che li presenta per

    l'incasso. Nel caso in cui per viene girato un titolo emesso da un

    Correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche

    degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di

    garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al

    6Art. 1713, cod. civ.:

    "Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ci che ha ricevuto a causa del mandato.

    La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in

    cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave".

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

    13/19

    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/200413

    rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della

    Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga

    domanda dal suo corrispondente o dal trattario.Il cedente tenuto altres ad accettare, a legittimazione e

    prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale

    scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi

    del titolo di credito.

    Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America , le Banchestatunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere

    il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario

    esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno

    che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato

    dalla inesatta indicazione del codice da parte del Correntista

    rester a completo carico dello stesso. Sar inoltre facolt dellaBanca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle

    banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste

    risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata

    esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione delpredetto codice.

    pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarit

    formali oppure l'autenticit e la completezza di una o pi firme di

    girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca esterache ha pagato per conto del Cliente, colui che ha girato il titolo

    tenuto a rimborsare la somma.

    DELLARTICOLO 11 COMMA 2 si rimanda alle

    spiegazioni indicate all articolo 4 comma 1

    Art. 12 Quando il conto intestato a pi persone, lecomunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto

    vanno fatti dalla Banca ad

    uno solo dei cointestatari allultimo indirizzo da questi

    indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anchenei confronti degli altri.

    Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari

    dovranno essere nominate per iscritto da tutti, anche nel caso

    che il conto sia intestato a pi persone con facolt, per lemedesime, di compiere operazioni anche separatamente. Per

    le disposizioni impartite per via telematica, si applica quanto

    disposto dallallegato relativo al servizio telematico.

    La revoca delle facolt di rappresentanza potr essere fatta

    che da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dellefacolt dovr essere fatta da tutti. Uguale effetto estintivo

    delle facolt di rappresentanza consegue dalla morte do dalla

    incapacit sopravvenuta di uno solo dei contestatari.

    Per ci che concerne la forma e gli effetti delle revoche,

    modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo commadellarticolo 1.

    Le altre cause di cessazione delle facolt di rappresentanzaavranno effetto anche se relative soltanto da uno dei

    cointestatari,. In ogni caso, per, si applica quanto disposto

    al terzo comma dellart. 1.

    DELL'ARTICOLO 12 COMMA 2 La Banca assume incarichisolo dal Cliente, che conosce e con il quale ha un rapporto

    contrattuale. Ma il

    Cliente pu designare altre persone a rappresentarlo nei confronti

    dellaBanca, purch rilasci a tali persone una specifica autorizzazione

    (che la Banca conserva) e consenta alla Banca di identificare tali

    soggetti (delega ad operare).

    Art. 13 Quando il conto intestato a pi persone con facoltper le medesime di compiere operazioni anche

    separatamente, le disposizioni sul conto potranno essere

    effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena

    liberazione della Banca anche nei confronti degli altri

    cointestatari. Tale facolt di disposizione separata pu esseremodificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite

    per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. Per le

    DELL'ARTICOLO 13 COMMA 1Se il rapporto con la Banca cointestato, i cointestatari possono

    decidere di compiere le operazioni separatamente, cio ognuno

    da solo ma con effetto su tutti. E' sempre possibile passare da

    questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o

    viceversa, purch venga data da tutti apposita comunicazionescritta alla Banca.

    7Articolo 190 c.c. I creditori personali possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della met del credito,

    quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

    14/19

    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/200414

    disposizioni impartite in via telematica si applica quanto

    disposto dallallegato relativo.

    In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero acreare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto

    o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti

    della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. Nel caso di

    conto corrente intestato a due coniugi in deroga allart. 190

    cod.civ. 7, la Banca espressamente autorizzata ad agire invia principale, anzich sussidiaria, e per lintero suo credito,

    sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

    DELLARTICOLO 13 COMMA 2

    OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione "in solido o

    solidale" quando ci sono pi debitori che devono eseguire unamedesima prestazione. In forza del vincolo di solidariet il

    creditore (cio la Banca) pu chiedere l'adempimento totale, e

    non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori

    (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione,

    gli altri condebitori non devono pi nulla al creditore, mapossono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota

    di loro spettanza.

    Art. 14 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacit di

    agire di uno dei cointestatari del conto di cui allarticoloprecedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il

    diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamentelo conservano gli eredi del cointestatario, che sono pero'

    tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante

    dellinterdetto o inabilitato.

    Nei casi di cui al precedente comma, per, la Banca deve

    pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventualieredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da

    uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo

    con lettera raccomandata.

    DELL'ARTICOLO 14

    Se muore uno dei cointestatari, hanno facolt di disporre delrapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti insieme

    gli eredi del deceduto. Cos come se uno dei cointestatari perde lacapacit di agire, pu compiere atti di disposizione,

    separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale

    rappresentante dellincapace.

    Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o per

    perdita di capacit di agire) ciascuno degli aventi diritto si puopporre alla facolt di disposizione separata del rapporto. In

    questo caso la Banca deve pretendere che ogni incarico sia

    disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale

    rappresentante dell'incapace.

    Art. 15 Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in

    caso di cessazione della relativa facolt di disposizione regolato come segue:

    a) In caso di recesso, da parte del Correntista o dalla

    Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente

    convenzione di assegno, la Banca non tenuta ad

    onorare gli assegni emessi con data posteriore a quellain cui il recesso divenuto a norma del quinto comma

    dellart. 7;

    b) In caso di recesso, da parte della Banca, dalla apertura

    di credito, il Correntista tenuto a costituire

    immediatamente i fondi necessari per il pagamentodegli assegni emessi prima del ricevimento della

    comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il

    termine di presentazione;

    c) La Banca, quando intenda avvalersi dellacompensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non tenuta ad onorare gli

    d) assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla

    ricezione, da parte di questultimo, della comunicazione

    relativa alla volont di avvalersi della compensazione,

    nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilitesistente nel conto.

    Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dalla

    apertura di credito ai sensi dellarticolo 6 lettera c), la

    compensazione si intende operata al momento stesso della

    ricezione della comunicazione di recesso da parte delCorrentista, il quale tenuto a costituire immediatamente i

    fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima

    del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei qualinon sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o

    sui conti a debito dei quali la compensazione si verificata e

    DELL'ARTICOLO 15 LETTERA A)

    Se il Correntista o la Banca hanno chiuso il conto, dandoneprevia comunicazione, la Banca non tenuta a pagare gli assegni

    emessi con data successiva alla data in cui, decorso il termine di

    preavviso, il recesso operante.

    DELL'ARTICOLO 15 LETTERA B)

    Qualora la Banca eserciti il recesso dalla apertura di credito, se ilCliente ha emesso prima di essere informato del recesso un

    assegno Bancario, il Cliente deve provvedere a versare la somma

    necessaria per consentire alla Banca il pagamento dellassegno.

    DELL'ARTICOLO 15 LETTERA C) si rimanda alle

    spiegazioni indicate nellarticolo 5

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

    15/19

    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/200415

    nei limiti in cui la disponibilit del conto o dei conti

    medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione

    stessa.Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui

    si verifiche la compensazione di legge tra crediti liquidi ed

    esigibili.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel

    caso di conti cointestati a pi persone.

    Art. 16 La Banca si riserva altres la facolt di modificare lecondizioni economiche applicate ai rapporti in conto

    corrente, che, in caso di variazioni sfavorevoli al Correntista,

    saranno allo stesso rese note mediante appositacomunicazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118

    e 161, comma 2, del Decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione 8. In caso di

    variazioni sfavorevoli di tipo generalizzato, la Banca ne pu

    dare comunicazione al Correntista in forma impersonale

    mediante linserzione di appositi avvisi nella Gazzetta

    Ufficiale della Repubblica Italiana nonch medianteesposizione di appositi avvisi nelle succursali della Banca. In

    ogni caso, tali variazioni sono comunque comunicate al

    Correntista alla prima occasione utile. Entro 15 giorni dal

    ricevimento della comunicazione ovvero dalla

    pubblicazione, il Correntista ha diritto di recedere dalcontratto senza penalit e di ottenere, in sede di liquidazione

    del rapporto, l'applicazione delle condizioni

    precedentemente praticate.

    La Banca si riserva altres la facolt di modificare, qualora

    sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento, lenorme che regolano il rapporto di conto corrente, disciplinate

    DELL'ARTICOLO 16 COMMA 1Il rapporto Banca-Cliente un rapporto di durata e le condizioni

    economiche e le condizioni giuridiche possono mutare nel corso

    del rapporto ad iniziativa della Banca. Le modifiche economichesono consentite, e non sono inefficaci se la Banca informa il

    Cliente delle variazioni per lui sfavorevoli. Il Cliente, se nonsoddisfatto, potr esercitare il diritto di recedere dal contratto

    entro 15 giorni dalla comunicazione delle variazioni, ottenendo

    l'applicazione delle precedenti condizioni e senza penalit per

    lesercizio del recesso. La comunicazione della variazione delle

    condizioni economiche sfavorevoli al Cliente pu essereeffettuata dalla Banca non solo con una comunicazione scritta

    diretta, ma anche in modo impersonale mediante la pubblicazione

    di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, quando si tratta di

    variazione generalizzata. In questultimo caso le variazioni sono

    comunque comunicate al Cliente, mediante il documento disintesi, alla prima occasione utile con la comunicazione

    periodica o con quella riguardante specifiche operazioni.

    Analogamente, la Banca pu modificare le condizioni giuridica

    dandone notizia al Cliente: anche in questo caso, il Cliente pu

    recedere se non

    8Art. 118, D.Lgs. n. 385/1993:

    "Se nei contratti di durata convenuta la facolt di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevolisono comunicate al Cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.

    Le variazioni contrattuali per le quali non sono state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

    Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensidel comma 1, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalit e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazionedelle condizioni precedentemente prat icate".

    Quanto alle Istruzioni di vigilanza della Banca dItalia , previsto che: Lintermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal

    Cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al Cliente medesimo. Lintermediario utilizza undocumento di sintesi,che aggiorna quello unito al contratto, ai sensi della Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel quale, anchemediante opportuno accorgimenti grafici sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economichee/o contrattuali. Il documento datato e progressivamente numerato. Esso contiene lavvertenza che la comunicazione effettuata ai sensi

    dellart. 118 del TU Bancario e lindicazione del termine per lesercizio del diritto di recesso. variazioni contrattuali sfavorevoli di tipogeneralizzato, come previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003, possono essere in modo impersonale, mediante linserzione di appositiavvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di garantire leffettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese

    note anche mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con lindicazione degli estremi della pubblicazione inGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero con lavvertenza che lavviso in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunquecomunicate individualmente al Cliente alla prima occasione utile, mediante il documento di sintesi, nellambito delle comunicazioni

    periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative alla effettuazione di bonifici o alla compravendita

    titoli). Le variazioni unilaterali sfavorevoli al Cliente apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate non possono avere effettoanteriore a quello della loro comunicazione al Cliente stesso ovvero, per quelle generalizzate, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il Cliente ha diritto di recedere dal contrattosenza penalit e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, lapplicazione delle condizioni precedentemente praticate. Per i rapporti in

    cui non sia possibile lindividuazione del Cliente, le banche adempiono allobbligo di comunicazione mediante esposizione di appositi avvisinei locali aperti al pubblico.Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio alportatore, per i quali nessuna comunicazione dovuta, ad

    eccezione di quelle inerenti alle variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana. Le variazione contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci (cfr. Istruzioni

    di vigilanza, aggiornamento del 25 luglio 2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 191 del 25 luglio 2003).

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

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    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/200416

    dal presente modulo,

    mediante lettera semplice oppure mediante avviso espostonei locali della Banca aperti al pubblico, con preavviso di

    sette giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. Le

    modifiche si intenderanno accettate dal Correntista qualora

    questi non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso a

    mezzo di lettera raccomandata entro il termine di decorrenza.

    soddisfatto delle nuove clausole.

    Nella sua attivit la Banca deve adottare strumenti di pubblicitdelle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni

    contrattuali.

    I principali sono:

    ?? lavviso contenente le principali norme di trasparenza, attoa richiamare lattenzione dei Clienti sui diritti e sugli

    strumenti di tutela previsti a loro favore;

    ?? il foglio informativo, contenente informazioni analitiche

    sulla Banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizionicontrattuali nonch sui principali rischi tipici

    delloperazione o del servizio;

    ?? la copia completa dello schema di contratto che pu essererichiesta dal Cliente prima della conclusione del contratto;

    ?? il documento di sintesi delle principali condizioni

    contrattuali, unito al testo del contratto.

    Art. 17 Salvo quanto disposto dallarticolo 8, secondo e terzocomma, in ordine alla approvazione degli estratti conto, per

    eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con

    la Banca, il Correntista pu rivolgersi allufficio reclami

    della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti,

    allOmbudsman Bancario.

    DELLART.ICOLO 17Nel caso in cui sorga una contestazione con la Banca, un accordo

    interBancario, in vigore dal 15/4/93, consente al Cliente di poter

    accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie,

    alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Il Cliente deve

    dapprima rivolgersi all'ufficio reclami della Banca. In caso diinerzia o di risposta negativa dell'ufficio reclami, il Cliente che

    sia un consumatore, pu presentare entro un anno (che decorre

    dallinizio della contestazione all'ufficio reclami) un ricorso

    scritto all'Ombudsman Bancario (che un organo collegiale

    composto da 5 membri). Le controversie trattate dall'Ombudsmansono quelle con valore non superiore ai 10.000,00 ed il

    procedimento senza spese per il consumatore. Una procedura

    analoga prevista per i reclami in merito ai bonifici

    trasfrontalieri (per importi non superiori a 50.000,00 ).

    Art. 18 . E in facolt della Banca assumere o meno

    specifichi

    incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso

    comunicazione delleventuale rifiuto.In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le

    modalit di esecuzione degli incarichi assunti sono

    determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli

    stessi e delle procedure pi idoee nellambito della propriaorganizzazione.

    In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facolt

    ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ. 9, comunque

    autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod.

    civ.10, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da unproprio corrispondente anche non Bancario.

    DELL'ARTICOLO 18 COMMA 1

    La Banca esegue gli incarichi che formano oggetto del contratto

    concluso con il Cliente, salvo che ricorra un giustificato motivoche la costringe a non accettare l'incarico. In tal caso deve subito

    darne comunicazione al Cliente.

    DELL'ARTICOLO 18 COMMA 2 La Banca si impegna adeseguire gli incarichi che il Cliente le affida in modo tale che

    siano rispettati gli interessi del Cliente. La Banca, in assenza di

    particolari istruzioni, d corso agli incarichi del Cliente

    decidendo autonomamente le modalit di esecuzione, sempre

    tenendo conto degli interessi del Correntista.

    9Art. 1856, cod. civ.:

    "La Banca risponde secondo le regole del mandato, per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal Correntista o da altro Cliente.

    Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della Banca, questa pu incaricare dell'esecuzione un'altra Banca o un suocorrispondente".

    10 Art. 1717, cod. civ.:

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

    17/19

    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/200417

    Il Correntista ha facolt di revocare, ai sensi dell'art. 1373

    cod. civ.11, l'incarico conferito alla Banca finch l'incarico

    stesso non

    abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con

    le modalit dell'esecuzione medesima.

    ARTICOLO 18 COMMA 3 La Banca pu delegare ad altri

    l'esecuzione dell'incarico che il Cliente le ha affidato (altre

    banche oppure societ che svolgono dei servizi), ma il Clientenon deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il Cliente,

    in caso di disservizi, pu far valere i suoi diritti nei confronti del

    delegato ma la Banca resta responsabile per le istruzioni date al

    sostituto, e per leventuale incauta scelta del sostituto.

    DELL'ARTICOLO 18 COMMA 4Il Cliente pu revocare l'incarico affidato, purch la Banca

    non lo abbia gi eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo.

    Art.19 I fidi non utilizzati per 90 giorni consecutivi rimarrannoautomaticamente annullati. La Banca per, si riserva , caso per

    caso, la facolt di mantenere in vigore i fidi non utilizzati per unperiodo superiore a 90 giorni sempre che alla stessa non sia

    pervenuta rinuncia degli interessati, espressa per lettera

    raccomandata.

    Art. 20. Le spese e gli oneri fiscali, inerenti a detti rapporti e

    alluso della presente sono a carico del Correntista.

    Art. 21 Nel caso di esplicita richiesta da parte del

    Correntista, il presente deposito di conto corrente, pur

    rimanendo a tutti gli effetti nominativo sar sotto la

    responsabilit del Correntista stesso, contraddistintosullestratto contro e sulla corrispondenza ai fini della

    segretezza, solo da un numero assegnato dalla Banca con

    omissione della intestazione. Linvio della corrispondenza e

    degli estratti conto sar effettuato allindirizzo segnato in

    calce alla presente.

    Art. 22 Il Correntista dichiara di essere al corrente che la Bancaha stipulato, per conto della Clientela, un'assicurazione infortuni

    a fronte della quale le persone fisiche e ditte individuali titolari di

    conti correnti, libretti di risparmio e conti titoli in euro presso la

    Banca sono assicurate in caso di infortunio che abbia come

    conseguenza il decesso o l'invalidit permanente del titolare nellapercentuale indicata.

    Egli d il proprio consenso al contratto assicurativo dei cui

    "Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ci sia necessario per lanatura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.

    Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando in colpa nella scelta.

    Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

    Il mandante pu agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario".11 Art. 1373, cod. civ.:

    "Se a una delle parti attribuita la facolt di recedere dal contratto, tale facolt pu essere esercitata finch il contratto non abbia avuto un

    principio di esecuzione.

    Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facolt pu essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per leprestazioni gi eseguite o in corso di esecuzione.

    Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prest azione eseguita.

    E' salvo in ogni caso il patto contrario".

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

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    CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE

    Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente(contratto di conto corrente)

    Contratto Spiegato

    data agg. 22/4/200418

    contenuti e delle cui limitazioni si

    dichiara edotto a norma del 2

    comma dell'art.1919 Cod.Civ. 12ed autorizza la Banca ad

    addebitare in conto il relativo.

    Art. 23. Relativamente ai moduli di assegno espressi in euro ilCorrentista pu emettere assegni, oltre che in euro, in valuta

    estera; in questo caso, si impegna a sostituire lindicazione euro

    esistente sul modulo, con quella della valuta in cui emette

    lassegno e a porre accanto alla somma da

    pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalidadelle modificazioni effettuate. Gli assegni saranno addebitati in

    conto previa conversione della vakluta in euro al cambio corrente

    alla dta di eseciione della disposizione rilevato sulla piazza diMilano.

    Art. 24 Il Correntista dichiara di essere a conoscenza che la

    Banca eroga servizi informativi di comunicazione di dati relativi

    ai rapporti di conto corrente al medesimo intestati e/o cointestatiusufruibili via sms mediante qualsiasi apparecchio telefonico

    adatto alla ricezione di messaggi di testo.

    Il servizio costituisce prestazione accessoria al servizio

    principale di conto corrente ed strumentale al medesimo per

    consentire un miglior utilizzo dello stesso e cesser, pertanto, incaso di recesso dal contratto di conto corrente.

    L'attivazione di eventuali servizi resi successivamente disponibili

    dalla Banca, o la disdetta di quelli attivati in sede di richiesta

    iniziale, potr avvenire anche mediante l'impiego di tecniche dicomunicazione a distanza, seguendo scrupolosamente le

    istruzioni a tal proposito fornite dalla Banca.

    I servizi sms attualmente disponibili descritti nel foglio

    informativo analitico, costituente parte integrante e sostanziale

    del presente contratto, saranno attivati alle condizioni ivipreviste.A tal fine il Cliente si impegna, rimossa sin d'ora ogni

    eccezione, a corrispondere alla Banca i corrispettivi richiesti e

    comunicati per la prestazione dei servizi con addebito sul conto

    con riferimento al quale il servizio viene fornito.

    Numero di utenza telefonica.....................................

    ??S, desidero essere abilitato

    ??No, non desidero essere abilitato

    Art. 25 Per ogni controversia che potesse sorgere tra ilCorrentista e la Banca in dipendenza del rapporto regolamentato

    nel presente contratto, il foro competente esclusivamente quello

    di citt ove presente la sede legale della Banca. Qualora il

    Correntista rivesta la qualit di consumatore ai sensi dell'art.

    1469 bis comma 2 del codice civile, il foro esclusivamentecompetente il foro di residenza o domicilio elettivo del

    consumatore.

    Foro competente: L'individuazione del foro competente, ossiadella sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene

    effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo

    che tale individuazione avvenga in base ad una norma

    contrattuale. Tuttavia, nel caso in cui il Correntista rivesta la

    qualifica di consumatore, in conformit a quanto dispostodallarticolo 1469 bis del codice civile, la sede del foro

    competente quella di residenza o domicilio elettivo del Cliente.

    12 Articolo 1919 c.c Lassicurazione pu essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. Lassicurazione contratta per il caso di morte di unterzo non valida se questi o il suo legale rappresentante non d il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per

    iscritto

  • 7/25/2019 Contratto Spiegato

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