Gli istituti del diritto del lavoro subordinato MANSIONI E JUS VARIANDI.
Gli istituti del diritto del lavoro subordinato: la retribuzione
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Gli istituti del diritto del lavoro
subordinato:
la retribuzione
La struttura dell’obbligazione
retributiva
I sistemi di retribuzione
L’art. 2099 c.c. e i sistemi di retribuzione
• A TEMPO
• A COTTIMO – (vietato per alcuni lavoratori, obbligatorio per
altri)• PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O AI PRODOTTI • A PROVVIGIONE
– mai esclusiva (riguarda, per lo più, determinati lavoratori come i viaggiatori e i piazzisti)
• IN NATURA
– Per lo più praticata nel lavoro domestico – la fruizione di beni e/o prodotti aziendali: i
fringe benefits
Il salario di produttività
Forme già previste dal codice civile…
LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
– …e forme introdotte dalla successiva evoluzione della prassi contrattuale collettiva
• LA PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI LAVORATORI
– Il lavoratore azionista – Si è affermata la direttiva
(protocollo 23 luglio 1993) per la quale i trattamenti integrativi ed accessori contrattati a livello aziendale debbono essere collegati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi di produttività e competitività ovvero a risultati collegati all’andamento economico dell’impresa
– Differenza tra retribuzione di produttività o legata al risultato e retribuzione collegata agli utili
Lo “speciale” regime contributivo dei premi di
risultato
• L’ art. 12 (comma 4, lett. e) della legge n. 153 del 1969
• Esclude dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi “le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati”
Le medesime erogazioni sono assoggettate ad
un contributodi solidarietà
del 10%
Retribuzione diretta ed elementi retributivi differiti o indiretti
La retribuzione diretta comprende:
• il minimo tabellare• gli scatti di anzianità
Retribuzione diretta ed elementi retributivi differiti o indiretti
La retribuzione differita è la parte della retribuzione corrisposta in maniera posticipata rispetto al
periodo di maturazione– Le mensilità supplementari
• 13a e 14a mensilità
– Il trattamento di fine rapporto (t.f.r.): art. 2120 c.c.
Le nozioni giuridiche di retribuzione
Assenza di una nozione legale unitaria di retribuzione
manca una definizione della retribuzione sia nell’art. 36 Cost. che nell’art. 2099 c.c.
La necessità di definire la retribuzione si avverte in tre contesti normativi
1)Il primo - cd. “garantistico” - è quello delle garanzie retributive
legali; si tratta di una serie di diritti e garanzie attribuiti al lavoratore in relazione al credito retributivo (natura
privilegiata dei crediti di lavoro; limitazioni alla pignorabilità, sequestrabilità e compensabilità dei crediti di lavoro)
Si parla, in questo caso, di retribuzione in senso strutturale o corrispettivo
Si tratta di stabilire quali emolumenti (corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore) devono ritenersi assistiti da
tali garanzie (rinvio)
2) Un secondo contesto è quello relativo al computo degli elementi
retributivi indiretti. A questo proposito si parla di
nozione di retribuzione-parametro
A) Cosa vuol dire?
• Retribuzione tabellare 55• Scatti di anzianità 7• Quota variabile 15• Superminimo individuale 7 • Indennità sostitutiva di mensa 8• Maggiorazione straordinario 8
TOTALE 100
Una possibilebusta paga
• Calcolo del tfr• Indennità nei periodi
di sospensione• Indennità sostitutiva
del preavviso • Tredicesima• Maggiorazioni
– Straordinario– Notturno– Festivo
B) A cosa serve?
Tutte queste attribuzioni si calcolanoa partire
dalla retribuzioneparametro
In alcuni casi è la legge a indicare
la soluzione• Per il calcolo del
tfr: art. 2120, modificato dalla legge 297/1982…
C) Come si individua?
rapporto di lavortitolo non
occasionale
“tutte le somme, compreso
l’equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,
a titolo non occasionale, e con
esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso
spese”
…come per il calcolo dell’indennità di mancato preavviso (artt. 2118 e
2121 c.c.)
tale indennità si calcola “computando le provvigioni, i premi di produzione, le
partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo
di rimborso spese ”.
In entrambi i casi (artt. 2120 e 2121) il concetto di retribuzione base è ispirato al criterio della
onnicomprensività
E per gli altri istituti non regolati dalla fonte legislativa?
I criteri giurisprudenziali
utilizzati per riconoscere la
natura retributiva di una elargizione
a favore del lavoratore
• Obbligatorietà
• Determinatezza
•Corrispettività
•Continuità
Il principio giurisprudenziale di “omnicomprensività” della
retribuzione(anni ‘70 e ‘80)
L’INTERA RETRIBUZIONE FUNGE SEMPRE DA BASE
DI CALCOLO PER TUTTE LE ATTRIBUZIONI CHE SU DI
ESSA SI CALCOLANO
INTERASEMPRE
TUTTE
Il gruppo di sentenze della Cassazione a S.U. del 1984: il
superamento del principio di onnicomprensività
• L’onnicomprensi-vità non costituisce un principio generale dell’ordinamento (la relatività della regola della onnicomprensività è, del resto, confermata, dall’art. 2120 c.c.: nozione onnicomprensiva derogabile dalla contrattazione collettiva)
•
• La determinazione della retribuzione-parametro è, invece, materia di competenza della contrattazione collettiva (“sovranità” – in questo ambito - dell’autonomia collettiva)
… nello stesso senso, più recentemente, Cass. n. 7432/1999 e
14395/2000
• Poiché non esiste una generale e onnicomprensiva nozione legale di retribuzione, l’autonomia privata, individuale o collettiva, ben può escludere un determinato compenso dalla base di calcolo di istituti di retribuzione indiretta
3) Un terzo contesto è, infine, quello relativo alla individuazione degli
obblighi contributivi. A questo proposito si parla di
nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi.
La retribuzione imponibile (art. 6,
d. lgs. 314/1997: ha unificato la nozione di retribuzione imponibile ai fini
contributivi e fiscali)
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza
ed assistenza sociale, si considerano retribuzione tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti dal
lavoratore in relazione al rapporto di lavoro
il nesso con il rapporto di lavoro è generico; la nozione è ampia e onnicomprensiva
L’espressa esclusione, dalla base imponibile ai fini contributivi, di una
serie di voci:
• Il salario “variabile” (cdd. premi di produttività/redditività: l. 153/1997)
• Il T.F.R.• I contributi versati ai fondi pensione • Le somme erogate a titolo di
risarcimento danni
Compensi in natura: i cdd. fringe benefits
I più comuni fringebenefits:
uso dell’autovetturaaziendale;
prestiti agevolati;azioni della società;
soggiorni pressocentri vacanze;
uso dell’alloggio
Il principio generale (art. 48 T.U.I.R.) è che
“concorrono a formare il reddito inmisura pari al costo
specifico sostenuto daldatore di lavoro”
Il regime speciale di alcuni fringe benefits:
Art. 3, l. 662/1996 (di modifica dell’art. 48 T.U.I.R.)
•Per l’uso di mezzi di trasporto (autovetture, motocicli etc…): quota convenzionale
del 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila Km
•Per i prestiti agevolati: si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l’importo degli interessi
calcolato al tasso applicato sui prestiti
•Per i buoni pasto: si prevede l’esclusione dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente delle
somministrazioni in mense aziendali o equipollenti fino all’importo complessivo giornaliero di 10.000 lire
….Le azioni ai dipendenti
Art. 48 T.U.I.R. lett. g) :
Il valore delle azioni offerte alla generalità deidipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro
per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 4 milioni di lire, a condizione che non siano
riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro ocomunque cedute prima che siano trascorsi almeno treanni dalla loro percezione (art. 13, d. lgs. n. 505/1999)
Il regime giuridico di protezione del credito retributivo
• 1) La tutela nei confronti del debitore (il datore di lavoro)
• 2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori del lavoratore)
1) La tutela nei confronti del debitore (il datore di lavoro)
Il privilegio generale sui beni mobili: art. 2751 bis,
n.1, c.c.
Cos’è il privilegio?
è una causa legittima di prelazione accordata dalla legge in
considerazione della natura del credito
il titolare del privilegio potrà esseresoddisfatto con precedenza rispettoad altri creditori (cdd. chirografari)
Quali emolumenti assiste?• la retribuzione,
• il T.F.R., • il risarcimento del danno
per omissione contributiva e licenziamento illegittimo
2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori del lavoratore)
Qual è la finalità di questatutela?
Impedire che i redditi di lavorovengano aggrediti
dai creditori del lavoratore peril soddisfacimento dei loro crediti
La finalità si raccordaalla funzione
che la Costituzioneassegna alla
retribuzione, quale mezzo di sostentamento del lavo-
ratore e della sua famiglia (art. 36 Cost.)
2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori del lavoratore)
L’art. 545, 3° e 4° comma,c.p.c.:
La parziale pignorabilità del credito retributivo
Le somme dovute a titolo di stipendio e le altre indennità
relative alla cessazione del rapporto di lavoro possono essere pignorate solo nella misura stabilita dal giudice
se il pignoramento concerne crediti alimentari, mentre non potrà essere superata la misura di un quinto se si procede per
crediti di diversa natura
(…Segue) 2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori
del lavoratore)
Anche il sequestro e la compensazione sono ammessi negli stessi limiti consentiti per il
pignoramento
…segue: una conseguenza della impignorabilità (art. 1246 c.c.)
“Poiché i crediti di lavoro non sono compensabili, per il combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 c.p.c., è
illegittimo il comportamento di una Banca, che, dovendo liquidare le spettanze di fine
rapporto a proprio dipendente, da esse trattenga l'intero importo di un
finanziamento precedentemente concesso al lavoratore”
(Trib. Roma 20 luglio 1999)